ACCORDO TRA SOCIETA' DELLA L.N.D. E ALLENATORI
F.I.G.C.
Lega Nazionale Dilettanti
Stagione Sportiva
2011/2012
Associazione Italiana Allenatori Calcio
ACCORDO TRA SOCIETA' DELLA L.N.D. E ALLENATORI
Con la presente scrittura in duplice originale, fra la Società
con sede : rappresentata dal Signor
Legale rappresentante della medesima, ed il Signor
allenatore dilettante iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico Federale della F.I.G.C., residente e/o domiciliato in
Via/Piazza
Nr.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1) La Società: affida al Signor
la conduzione della (*)
(*) indicare se prima squadra, seconda, o squadre giovanili
di
squadra partecipante al Campionato in qualità di allenatore responsabile a decorrere
fino al
con nr.
allenamenti settimanali.
2) All'assunzione dell'incarico la Società riconosce al Signor
2a)
un premio di tesseramento annuale xxxxxxx xxxxx in Euro: da pagarsi in unica soluzione oppure alle seguenti scadenze:
1) al
per Euro
2) al
per Euro
3) al
per Euro
4) al
per Euro
5) al
7) al
9) al
per Euro per Euro
per Euro
6) al
8) al
10) al
per Euro per Euro
per Euro
2b)
Un rimborso spese limitato all'importo della indennità chilometrica pari as 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza e/o domicilio dell'allenatore e il campo di gioco della Società, nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate, per ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli o ufficiali.
La Società L'Allenatore
Data,
RISERVATO AL C.R. CALABRIA
DEPOSITATO IL …………………………….
ACCORDO TRA SOCIETA’ E ALLENATORI DILETTANTI
In riferimento al Protocollo d’intesa con l’A.I.A.C. si riporta il testo integrativo degli accordi tra Società ed Allenatori Dilettanti.
1) Il premio di tesseramento dovrà essere corrisposto sempre integralmente anche in caso di esonero fatte salve le ipotesi di dimissioni dell’allenatore o di sanzioni irrogate dal Collegio Arbitrale della L.N.D. su proposte delle Società (art. 44 punto 1 Regolamento della L.N.D.).
2) Il rimborso delle spese sostenute di cui al punto 2b) sarà riconosciuto per la effettiva durata dell’incarico e andranno a cessare in caso di eventuale esonero o
dimissioni.
3) Eventuali dimissioni dell’allenatore o eventuale esonero dello stesso, dovranno essere comunicate dalla parte agente alla controparte a mezzo raccomandata a.r. (avviso di ricevimento). In difetto di ciò:
a) - la Società che non abbia ricevuto la comunicazione scritta di dimissioni da parte dell’allenatore, entro il termine di dieci giorni dalla prima assenza ingiustificata del
tecnico, con le formalità indicate all’art. 29 punto 5) del Codice di Giustizia Sportiva, avvierà la procedura di cui all’art. 44 punto 1) del Regolamento della L.N.D. notificandola per conoscenza al Settore Tecnico, al Comitato Regionale di competenza ed all’A.I.A.C. nazionale.
b) - L’allenatore esonerato che non abbia ricevuto comunicazione scritta da parte della Società, entro dieci giorni dovrà comunicarlo agli Organi competenti con le
formalità indicate dall’art. 29 punto 5) del Codice di Giustizia Sportiva.
4) Il trasferimento di mansioni per la conduzione di altra squadra della stessa Società, rispetto a quelle indicate al punto 1) della scrittura o per lo svolgimento di altri compiti come quello di osservatore tecnico potrà avvenire solo dietro consenso scritto dell’allenatore.
5) Oggetto del rapporto tra Società ed allenatori è quello dell’insegnamento e dell’addestramento allo sport del calcio anche mediante il conseguimento di risultati sportivi utili.
L’allenatore da atto alla Società che tutte le prestazioni derivanti dal presente accordo hanno carattere dilettantistico e perciò verranno rese senza che ciò comporti alcun vincolo di lavoro subordinato. La Società riconosce all’allenatore, nell’espletamento delle sue funzioni relative al presente accordo, autonomia, iniziativa e discrezionalità.
6) Qualsiasi controversia sollevata in merito all’interpretazione ed esecuzione degli accordi sopra riportati sarà risolta dal Collegio Arbitrale istituito presso la L.N.D.. La Società
e l’allenatore si danno reciproco atto che la pronuncia del Collegio Arbitrale sarà considerata come diretta ed irrevocabile espressione della volontà delle parti.
7) Il premio di tesseramento annuale previsto dal protocollo d’intesa, viene stabilito dalla L.N.D. in accordo con l’A.I.A.C..
I contratti stipulati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori Professionisti, nonchè gli accordi formalizzati tra le Società e gli Allenatori Dilettanti, debbono essere depositati presso le Divisioni o Comitati Regionali di appartenenza.
Il deposito dovrà essere effettuato a cura della Società o dell’allenatore interessato, entro il termine di giorni 15 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico; la Divisione o il Comitato competente avranno cura di trasmettere le richieste di tesseramento al Settore Tecnico della F.I.G.C. esclusivamente previo deposito del contratto, accordo economico o dichiarazione.
Nella ipotesi che il contratto venga depositato dall’allenatore si consiglia di procedere nel modo seguente:
* il contratto deve essere redatto in quattro copie firmate in originale dall allenatore e dal legale rappresentante della società.
* Due copie saranno trattenute rispettivamente dall’allenatore e dalla società.
* La terza dovrà essere depositata o inviata al Comitato della F.I.G.C. competente per territorio o a quello per l’attività relativa al campionato nazionale dilettanti a mezzo Raccomandata A.R..
* La quarta deve essere inviata all’A.I.A.C. – Via D’Annunzio 138/B – 00000 XXXXXXX.
Il deposito del contratto dovrà essere effettuato entro il termine di 15 giorni dalla sua stipula:
Raccomandata A.-R.
Data
Spett.le F.I.G.C.
Comitato Regionale Calabria Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx0 00000 XXXXXXXXX
e, Xxxxx.le A.I.A.C.
Xxx X. X'Xxxxxxxx, 000/x 00000 XXXXXXX
e, Spett.le
Società ……………………
Oggetto: deposito contratto
In conformità a quanto previsto dalla normativa, si invia in allegato l'accordo stipulato in
dallo scrivente allenatore di categoria con Società in indirizzo partecipante Campionato Girone
Tanto si comunica per opportuna conoscenza e competenza
Cordiali saluti
Firma
Indirizzo
Via Località
C.A.P.
Città