Schema di disciplinare di gara
ALLEGATO 3
Schema di disciplinare di gara
Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento dei servizi di gestione di centri di collettivi di accoglienza con capacità recettiva compresa tra 51 a 300 posti
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
3
4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 4
4. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO, DURATA DEI SINGOLI CONTRATTI DI APPALTO, OPZIONI 6
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 7
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 9
7.1 Requisiti di idoneità professionale 9
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 10
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 10
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di operatori aderenti al contratto di rete, GEIE 11
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 11
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. 16
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 16
14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 19
14.1 Domanda di partecipazione 19
14.2 Documento di gara unico europeo 20
14.3 Dichiarazioni integrative 21
14.4 Documentazione a corredo 23
14.5 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 24
15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA 25
16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 26
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 26
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE 27
20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 28
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 29
22. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA E CONCLUSIONE DELL’ACCORDO QUADRO 29
22.2 Stipula dell’accordo quadro 30
23. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 32
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 33
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 33
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Il presente disciplinare-tipo si applica a tutte le procedure aperte bandite dalle Prefetture per la conclusione dell’accordo quadro indicato di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Il Disciplinare tipo può essere applicato anche per gare di importo inferiore alla soglia comunitaria, con gli opportuni adattamenti connessi alla non applicazione di disposizioni dettate esclusivamente per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.
Le Prefetture modificano il testo del disciplinare-tipo al fine di adeguarlo ad ogni sopravvenienza normativa. Le Prefetture possono, inoltre, procedere ad adattare le clausole del disciplinare alle proprie necessità, sempre nel rispetto del capitolato e dei relativi allegati.
Nel testo sono evidenziate, mediante il ricorso a corsivo o parentesi quadre, le parti variabili o opzionali come di seguito precisato.
A. PARTI EVENTUALI E FACOLTATIVE
Le clausole eventuali e facoltative sono precedute da espressioni quali [Facoltativo], [Se richiesto…], [In caso di …] etc. La stazione appaltante sceglie se inserire o meno la clausola.
Ad esempio:
«[Facoltativo: in caso di vigenza di patti/protocolli di legalità] La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.»
B. INDICAZIONI OPERATIVE
In appositi riquadri contrassegnati dall’annotazione
N.B.: .......
sono fornite indicazioni operative utili alla
stazione appaltante per la stesura del disciplinare. Tali riquadri andranno omessi nel disciplinare compilato dalla stazione appaltante.
Ad esempio:
N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.
Talvolta sono fornite, tra parentesi quadre, ulteriori indicazioni operative che andranno omesse nel disciplinare compilato dalla stazione appaltante.
Ad esempio:
«[fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56] dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice».
DISCIPLINARE DI GARA
1. PREMESSE
Con determina/decreto a contrarre n. ...................... del , la Prefettura ha deliberato di affidare,
mediante accordo quadro con più operatori economici, i servizi di gestione di centri di accoglienza di cui all’art. 1 comma 2 lett. b) del Capitolato, costituiti da centri collettivi messi a disposizione dal concorrente, con capacità recettiva compresa tra 51 e 300 posti. Il fabbisogno presunto di posti è pari a per il
periodo ………………………..…….
L’accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 c. 4 lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Xxxxxx), sarà eseguito senza riapertura del confronto competitivo.
La selezione avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo), al fine di individuare una graduatoria di operatori economici con i quali successivamente stipulare appositi contratti d’appalto sulla base delle effettive necessità segnalate dal Ministero dell’Interno.
La procedura è costituita da un unico lotto, tenuto conto della modalità di erogazione del servizio (centri con capienza variabile in base alle disponibilità dei concorrenti) e della strutturazione della gara per accordo quadro, che consente la presentazione di offerte per un numero parziale di posti, in proporzione ai quali sono stabiliti i requisiti di accesso alla gara.
Il luogo di esecuzione è ...................................................... (codice NUTS. ) [la Prefettura integra la
clausola fornendo indicazioni sul luogo di esecuzione anche con riferimento ad uno specifico allegato appositamente predisposto]
CIG........................
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è ………………………………...
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Capitolato di appalto e allegati;
2) Bando di gara;
3) Disciplinare di gara;
4) [ove presente] Patto di integrità/protocollo di legalità …….. [indicare il riferimento normativo o amministrativo, es. legge regionale n. … del , delibera n… del … da cui discende l’applicazione del
suddetto patto/protocollo];
5) [indicare eventuali altri allegati].
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: xxxx://xxx [indicare l’indirizzo completo
delle pagine relative].
[Facoltativo] La documentazione di gara è disponibile anche ….. [indicare luogo, orari e condizioni. es. presso gli uffici del RUP siti in ……………………………. nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore …….
alle ore ……., previo appuntamento telefonico al numero ……….… entro il (data del termine per la presa
visione). Il legale rappresentante dell’operatore economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione della suddetta documentazione.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo ....................................[posta elettronica/PEC], entro il [indicare una data che sia
almeno 6 giorni antecedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte]. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet xxxx://xxx [indicare l’indirizzo del profilo del committente
dove sono pubblicati i chiarimenti].
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2, tutte le comunicazioni si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC [indicare l’indirizzo PEC della stazione appaltante] e all’indirizzo
indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
I concorrenti indicano, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui sopra.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate; diversamente si declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di operatori economici aderenti al contratto di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
3. OGGETTO E IMPORTO
La procedura ha ad oggetto l’affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza, costituiti da centri collettivi messi a disposizione dal concorrente aventi capacità ricettiva compresa tra 51 e 300 posti, secondo condizioni e modalità descritte nel Capitolato e nei relativi allegati.
I prezzi a base di gara sono:
n. | Descrizione | CPV | Prezzo a base di gara |
1 | Servizio di gestione di centri collettivi di accoglienza messi a disposizione dal concorrente | € ……… pro capite pro die | |
2 | Fornitura del Kit (ad esclusione della scheda telefonica) | € per singolo kit |
I suddetti prezzi a base di gara sono al netto di Iva, se dovuta. Ad entrambi i prezzi verrà applicato il ribasso percentuale unico offerto dal concorrente.
L’importo complessivo dell’accordo quadro – in base al fabbisogno teorico di n. ……… posti destinati all’accoglienza – viene stimato in:
1) € per il servizio di cui al n. 1. Tale importo deriva dal prezzo a base di gara pro capite por
die - che tiene conto dei costi medi di riferimento contenuti nell’allegato al vigente schema di capitolato – moltiplicato per il n. dei posti sopra menzionati e per la durata di due anni;
2) € …………………. per la fornitura di cui al n. 2. Tale importo deriva dal prezzo a base di gara per singolo kit - che tiene conto dei costi medi di riferimento contenuti nell’allegato al vigente schema di capitolato – moltiplicato per il n. dei posti sopra menzionati, e per un turnover stimato nel corso dei due anni pari a 4;
3) €………………., non soggetti a ribasso, per la fornitura del Pocket Money (derivante dall’importo di € 2,50 moltiplicato per il n. dei posti sopra menzionati e per la durata di due anni) e della tessera telefonica (derivante dall’importo di € 5,00 applicato al n. dei posti sopra menzionati, per un turnover stimato nel corso dei due anni pari a 4).
L’importo complessivo dell’accordo quadro, dato dalla somma delle voci di cui ai punti n. 1, 2 , 3 è pari a €
………..………………
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice il prezzo pro capite pro die a base di gara tiene conto dei costi medi di riferimento del costo della manodopera secondo quanto indicato nell’allegato al vigente Schema di capitolato.
4. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO, DURATA DEI SINGOLI CONTRATTI DI APPALTO, OPZIONI
4.1 DURATA
La durata dell’accordo quadro (escluse le eventuali opzioni) è di n. 2 anni, decorrenti dalla data di
…………………[la Prefettura indica il termine iniziale].
Per durata dell’accordo quadro si intende il periodo durante il quale la Prefettura potrà procedere a stipulare singoli contratti di appalto con gli operatori economici inseriti nella graduatoria per l’erogazione dei servizi oggetto dell’accordo quadro.
I singoli contratti di appalto saranno stipulati entro la scadenza dell’accordo quadro e avranno una durata massima di 12 mesi rinnovabili, secondo termini e condizioni riportati nel Capitolato, per un periodo non superiore ad ulteriori 12 mesi.
4.2 OPZIONI
Modifiche dell’accordo quadro
L’accordo quadro potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, anche in ragione di aumento/decremento dei flussi, per quanto attiene al numero dei migranti cui dare accoglienza per un limite massimo del 50% dei posti contrattualizzati, resta fermo, in ogni caso, quanto previsto dall’art. 106, comma 12, del Codice relativamente al quinto d’obbligo.
Opzione di proroga tecnica
La durata dell’accordo quadro in corso di esecuzione, potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Valore complessivo
Ai sensi dell’art. 35, comma 16 del Codice, il valore complessivo dell’accordo quadro, Iva esclusa, tenuto conto delle opzioni di cui al presente paragrafo, è stimato in:
Importo complessivo di cui all’art. 3 | Opzione art.106, comma 12 | Opzione art.106, comma 1, lettera a), (Max 50%) | Totale |
€ ………… | € ………… | € ………… | € ………… |
Tabella 2
Il valore della proroga tecnica non è quantificabile a priori.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici di cui all’art. 3, lett. p) del Codice ivi compresi gli enti del Terzo Settore che abbiano nei propri fini istituzionali quello di operare in un settore d'intervento pertinente con i servizi di accoglienza ed assistenza alla persona, oggetto del presente bando, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori retisti non partecipanti all’aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete) di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento purché non rivesta la qualità di
mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
[Facoltativo: qualora la stazione appaltante richieda una forma giuridica specifica ai raggruppamenti] I raggruppamenti di operatori economici, dopo l’aggiudicazione, dovranno assumere, ai sensi dell’art. 45 comma 3 del Codice, la forma di. [inserire la forma giuridica specifica].
[Facoltativo: in caso di specifiche condizioni di esecuzione per i raggruppamenti] I raggruppamenti di operatori economici, nell’esecuzione dell’appalto, dovranno rispettare, ai sensi dell’art. 45 comma 5 del Codice, le seguenti condizioni: …. [inserire le condizioni richieste che devono essere proporzionate e giustificate da ragioni oggettive].
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
[In caso di vigenza di patti/protocolli di legalità] La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti].
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
N.B: le Prefetture possono richiedere requisiti ulteriori rispetto a quelli successivamente indicati in ossequio a quanto indicato all’art. 83, comma 1 del Codice
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
a) Per le imprese: iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
b) Per le cooperative: iscrizione all’Albo nazionale delle società cooperative per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
c) Per le cooperative sociali ex l. 381/1991 e i relativi consorzi: iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara
d) Per le associazioni/organizzazioni di volontariato: iscrizione in uno degli Albi previsti dalla legge unitamente alla previsione, nello Statuto e/o nell’atto costitutivo, della possibilità di svolgere le attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
e) Per gli enti e le associazioni di promozione sociale: iscrizione in uno degli registri previsti dalla l. 383/2000 unitamente alla previsione, nello Statuto e/o nell’atto costitutivo, della possibilità di svolgere le attività oggetto della presente procedura di gara.
f) Per gli altri soggetti senza scopo di lucro: compatibilità della forma giuridica e dello scopo sociale riportati nello statuto e/o nell’atto costitutivo con le attività oggetto della presente procedura di gara.
g) …………….. [inserire, ove necessario, ulteriori requisiti di idoneità richiesti in relazione ai potenziali concorrenti al fine di provarne l’idoneità tecnica per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto].
NB: le Prefetture provvederanno ad aggiornare i requisiti sopra indicati a seguito della messa a regime del sistema previsto dal lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) che prevede l’istituzione di un Registro unico nazionale del Terzo settore ancora non operativo.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Gli ulteriori documenti non in possesso di pubbliche amministrazioni saranno forniti dal concorrente.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
h) Possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, di una copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore al ...........% [indicare un valore massimo del 100%] dell’importo che deriva dal prezzo massimo a base di gara pro capite pro die (art. 3, tabella 1, n. 1), moltiplicato per il numero dei posti offerti e per la durata dell’accordo quadro
La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione della relativa polizza in copia conforme.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
i) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi
N.B.: la stazione appaltante può prendere in considerazione un periodo più ampio degli ultimi tre anni al fine di assicurare un livello adeguato di concorrenza (allegato XVII, parte II lett. a) punto ii, del Codice).
j) Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio un elenco di servizi analoghi all’oggetto del presente accordo di valore almeno pari al ........% [la Prefettura indicare un valore compreso tra il 20% ed il 50%] dell’importo che deriva dal prezzo massimo a base di gara pro capite pro die (art. 3, tabella 1, n. 1), moltiplicato per il numero dei posti offerti, per la durata dell’accordo quadro.
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- [indicare altri eventuali mezzi di prova];
- [indicare altri eventuali mezzi di prova].
In caso di servizi/ prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- [indicare altri eventuali mezzi di prova]
- [indicare altri eventuali mezzi di prova]
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI OPERATORI ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE, GEIE
Gli operatori economici che partecipano con le modalità di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di operatori economici aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
I requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.1 (iscrizione Registro delle imprese e/o altri Registri/Albi) devono essere posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, da ciascun aderente al contratto di rete e indicato come esecutore nonché dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica e dal GEIE, in relazione alla natura di ciascuno ed alla relativa attività svolta.
Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui al punto 7.2 lett. h) deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:
a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all’importo dei servizi che esegue;
b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. i) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel Registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio.
Le consorziate indicate come esecutrici devono essere in possesso del requisito di cui al punto 7.1 lett. a) – f)
[ovvero g), se previsto come requisito] in relazione alla natura e all’attività svolta dalle medesime.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale (cfr. art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice) di cui ai punti 7.2 e 7.3 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
[Facoltativo] Ai sensi dell’art. 89, comma 3 ult. periodo, del Codice, l’operatore economico sostituisce l’ausiliaria nei seguenti casi: ………………. [indicare i motivi non obbligatori di esclusione purché si tratti di requisiti tecnici].
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria subentrante (cfr punto 14.2 - DGUE, parte II, sezione C). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
Non è sanabile – e quindi causa di esclusione dalla gara – la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:
- l’omessa dichiarazione della terna;
- l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.
Il concorrente indica, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea che intenda subappaltare. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 14.3. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo che deriva dal prezzo massimo pro capite pro die a base di gara (art. 3, Tabella 1, n. 1) moltiplicato per il numero dei posti offerti e per la durata dell’accordo quadro. È fatto salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice in ordine alle riduzioni della garanzia medesima.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione dell’accordo, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula dell’accordo. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso
....................................[la stazione appaltante indica gli estremi per il deposito mediante bonifico bancario o postale];
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell’aggregazione di rete ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”
4) avere validità per ... giorni [almeno 180 gg. - ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per la validità dell’offerta come indicata al successivo paragrafo 12] dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione nelle forme di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutti gli operatori che costituiscono il raggruppamento/consorzio ordinario o il GEIE o l’aggregazione di rete siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs.
82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad €…………………… [il calcolo del contributo prende a riferimento l’importo complessivo dell’accordo quadro di cui all’art. 3] secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. ……del ……………. …………….[es., n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2018 o successiva delibera]pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano [specificare modalità,
es. tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore …….. alle ore presso l’ufficio protocollo della stazione
appaltante, sito in … ].
Il plico deve pervenire entro le ore ……. del giorno ……, esclusivamente all’indirizzo …..
Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni ] e riportare la dicitura:
CIG ………. procedura aperta per ....................................................
Scadenza offerte Non aprire
Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.
Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’accordo quadro e la dicitura, rispettivamente:
“A - Documentazione amministrativa” “B - Offerta tecnica”
“C - Offerta economica”
La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE in formato elettronico, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
[Facoltativo] Le dichiarazioni .......................................[specificare quali] potranno essere redatte sui modelli
predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet xxxx://xxx. ...................................[indicare indirizzo completo delle pagine relative].
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
[Facoltativo] Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per ………[indicare il numero dei giorni pari ad almeno 180 giorni] dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la
validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta, in bollo [ove predisposto la Prefettura indica quale modello utilizzare].
Nella domanda il concorrente dichiara:
a) la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (operatore economico singolo, consorzio, raggruppamento, aggregazione di rete, GEIE);
b) in caso di raggruppamento, consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun componente (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
c) in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) dei consorziati per i quali il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi alcun consorziato si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
d) di avere la disponibilità di idonei immobili specificando il comune di ubicazione e il numero di posti di accoglienza in essi disponibili e indicando il titolo che legittima la disponibilità degli stessi (proprietà, locazione, comodato, altro)
ovvero
di essere in possesso dell’impegno del titolare a concedere la disponibilità di idonei immobili specificando il comune di ubicazione e il numero di posti di accoglienza in essi disponibili e il relativo titolo (locazione, comodato, altro);
e) che gli immobili sono agibili, con idonea destinazione d’uso, in possesso delle prescritte certificazioni igienico-sanitarie, conformi alla vigente normativa in materia residenziale, urbanistica ed edilizia, nonché a quella in materia di impiantistica, di antinfortunistica, di prevenzione incendi e di sicurezza, tutela della salute, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro.
Nel caso di soggetti che partecipano in forma associata la domanda è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da ciascuno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dall’organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dall’organo comune nonché dal ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dall’operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett.
b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all’originale della procura [e ove la stazione possegga un collegamento adeguato ad acquisire la visura camerale contente l’indicazione dei poteri dei procuratori inserire anche la seguente frase: “oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”].
14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
....................................[indicare l’indirizzo completo delle pagine relative], secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
[In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico] Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega
1) DGUE in formato elettronico, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione integrativa a firma dell’ausiliaria nei termini di cui al punto 14.3;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l’operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
5) PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare (la quota percentuale dell’importo complessivo del contratto va indicata nella parte IV, lett. C) nonché, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega
1) DGUE in formato elettronico, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
2) dichiarazione integrativa a firma del subappaltatore nei termini indicati al punto 14.3;
3) PASSOE del subappaltatore.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B- C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:
a) per il requisito relativo all’idoneità professionale di cui punto n. 7.1 la sezione A:
- n. 1, per l’iscrizione al Registro delle imprese della Camera di commercio (solo per gli operatori economici obbligati);
- n. 2, per l’iscrizione in altri tipi di Registri/Albi;
b) per il requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al punto. 7.2 la corrispondente voce della sezione B;
c) per il requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 la corrispondente voce della sezione C.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE è sottoscritto, mediante [la stazione appaltante indica le modalità di firma in conformità al
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82] ed è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di rete, dall’organo comune, ove presente, e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni [ove predisposto la Prefettura indica quale modello utilizzare], anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
1. [Fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56] dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara
per gli operatori economici indicati all’art. 80, comma 3 del Codice (impresa individuale, s.n.c., s.a.s, altro tipo di società o consorzio)
a) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
per gli enti e le associazioni di promozione sociale:
b) che lo Statuto e/o l’atto costitutivo consentono lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura di gara.
c) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti che hanno la rappresentanza legale;
per gli altri soggetti senza scopo di lucro:
d) che la forma giuridica e lo scopo sociale riportati nello statuto e/o nell’atto costitutivo sono compatibili con le attività oggetto della presente procedura di gara.
e) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti che hanno la rappresentanza legale
3. accetta, anche ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari di esecuzione e dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. [in caso di vigenza di patti/protocolli di legalità] accetta il patto di integrità/protocollo di legalità … [indicare il riferimento normativo o amministrativo, es. legge regionale n. … del …, delibera n… del … da cui discende l’applicazione del suddetto patto/protocollo] allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
6. [in caso di vigenza di codice di comportamento della stazione appaltante] dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con ……… reperibile a [indicare gli estremi del Codice di comportamento e dove reperirlo] e si impegna, in
caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ;
indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
8. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
9. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare
………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 9;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
- dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 9;
- da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (dati identificativi dei rappresentanti e degli altri soggetti di cui all’art. 80, comma 3); n. 5 (protocollo di legalità); n. 6 (codice di comportamento); n. 8 (privacy) e, ove pertinente, n. 9 (concordato preventivo).
Le aggregazioni di rete di cui al punto 5, lett. a), b), c) del presente disciplinare si conformano alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.
Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (dati identificativi dei rappresentanti e degli altri soggetti di cui all’art. 80, comma 3); n. 5 (protocollo di legalità); n. 6 (codice di comportamento); n. 8 (privacy) e, ove pertinente, n. 9 (concordato preventivo);
Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascun subappaltatore con riferimento a n. 1 integrazioni al DGUE; n. 2 (dati identificativi dei rappresentanti e degli altri soggetti di cui all’art. 80, comma 3).
14.4 DOCUMENTAZIONE A CORREDO
Il concorrente allega:
10. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;
11. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
12. per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice, copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
13. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
14. per gli operatori economici che ricorrono all’avvalimento e/o al subappalto, documentazione di cui al punto 14.2 parte II del DGUE;
15. copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore e, in caso di sottoscrizione a cura del procuratore, copia conforme all’originale della relativa procura secondo quanto indicato al punto 14.1.
14.5 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta tecnica predisposta secondo quanto indicato nell’allegato ……del Capitolato [oppure, nel caso in cui la Prefettura abbia redatto apposito modello da mettere a disposizione dei concorrenti, sostituire la clausola riportando i riferimenti del medesimo].
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello [riportare i riferimenti del modello redatto dalla Prefettura] allegato al
presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:
a) il ribasso percentuale unico cha sarà applicato ad entrambi i prezzi a base di gara (prezzo pro capite pro die e prezzo per singolo kit di cui all’art 3) - al netto di Iva, se dovuta. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali con troncamento delle successive.
b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.
c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice;
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 14.1.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino i prezzi a base d’asta.
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base punteggi e alle formule previsti nell’allegato ……del Capitolato.
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno …………..., alle ore ……… presso ……………………………..…
[indicare l’indirizzo] e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori degli operatori economici interessati oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo ....................... [specificare mezzo: es. pubblicazione sul sito informatico/PEC] almeno [indicare il numero] giorni prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo .......................
[specificare mezzo: ad es. pubblicazione sul sito informatico/PEC, etc.] almeno ....................[indicare il numero] giorni prima della data fissata.
Il [scegliere tra RUP ovvero seggio di gara istituito ad hoc ovvero, se presente nell’organico
della stazione appaltante, apposito ufficio-servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante - cfr. Linee Guida ANAC n.3] procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente il [RUP/seggio di gara/apposito ufficio-servizio] procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice:
……………………………………….. [indicare le relative modalità].
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
N.B: la Prefettura procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 [tale prescrizione è valida fino all’istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici].
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE
N.B.: le prescrizioni che seguono sono applicabili al periodo transitorio in attesa dell’operatività dell’Albo dei Commissari istituito presso ANAC di cui all’art. 77 del Codice. Pertanto, i commissari continueranno ad essere scelti dalla stazione appaltante, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice. Al momento dell’entrata in vigore dell’Albo le stazioni appaltanti provvederanno ad aggiornare tali prescrizioni nelle parti in cui si renderà necessario.
Le incompatibilità di cui all’art. 77 comma 4 del Codice trovano una deroga dal secondo cpv. del comma 4 che consente la nomina del RUP in seno alla commissione, previa valutazione con riferimento alla singola procedura.
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n [min. 3 max 5]
membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida ANAC n. 3).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il...........................[RUP/seggio di gara/apposito ufficio-servizio] procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nell’allegato al Capitolato.
La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato negli allegati del Capitolato .
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato prima nella graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul …………..[scegliere tra offerta economica o offerta tecnica].
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica ad individuare il concorrente che verrà collocato prima nella graduatoria.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al...........................[RUP/seggio di gara/apposito ufficio-servizio] - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi compresi il Capitolato e i relativi allegati;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara oppure in quanto ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi..
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo.
22. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA E CONCLUSIONE DELL’ACCORDO QUADRO
La procedura aperta di cui al presente disciplinare si concluderà con l’aggiudicazione dell’accordo quadro in favore degli operatori economici che abbiano presentato un’offerta valida.
La procedura è distinta in due fasi:
- aggiudicazione e sottoscrizione dell’accordo quadro con ciascuno concorrente collocato in graduatoria sulla base delle condizioni dal medesimo offerte;
22.1 AGGIUDICAZIONE
La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice la quale, con tale adempimento, chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all’articolo 21, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
[Facoltativo] Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’accordo quadro, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla conclusione del medesimo, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
Prima dell’aggiudicazione, l’Amministrazione procede, nei confronti di ciascuno dei soggetti ai quali ha deciso di aggiudicare l’accordo, a:
a) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice;
b) verificare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d);
La Prefettura, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la procedura e procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a).
Contestualmente la Prefettura procede a:
c) verificare il possesso dei requisiti generali previsti al punto 6 del disciplinare;
d) richiedere i documenti necessari alla prova del possesso dei requisiti speciali previsti al punto 7 del disciplinare. L’acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
e) richiedere, ai fini delle verifiche antimafia, una dichiarazione contenente i dati identificativi e luogo di residenza dei soggetti di cui all’art. 85 del d.lgs. 159/2011 e dei relativi familiari conviventi di maggiore età;
f) richiedere il titolo di disponibilità per ciascuno degli immobili proposti o, in mancanza, apposita scrittura privata dalla quale risulti l’impegno del proprietario a concedere in locazione, comodato, ecc., il suddetto immobile al concorrente proponente a decorrere dalla stipula del futuro contratto d’appalto e per tutta la durata del medesimo;
g) …………….………………….….. [la Prefettura integra la clausola specificando l’eventuale ulteriore documentazione che gli aggiudicatari dovranno produrre].
L’Amministrazione procede tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni dall’aggiudicazione, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali. In caso di esito negativo delle verifiche ovvero di mancata comprova dei requisiti da parte di un concorrente l’Amministrazione procederà, nei confronti del medesimo, alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del
d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico degli aggiudicatari e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo complessivo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € La stazione appaltante comunicherà agli aggiudicatari
l’importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.
Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari in proporzione al relativo valore, secondo il seguente metodo [prevedere il metodo esatto di calcolo della proporzione].
22.2 STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO
La stipula dell’accordo quadro è subordinata all’esito positivo delle verifiche antimafia (d.lgs. 159/2011) disposte sugli aggiudicatari. Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi dell’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dall’accordo e dal contratto di appalto eventualmente stipulato, laddove si verifichino le circostanze di cui all’art. 92, commi 3 e 4 del citato decreto.
L’aggiudicatario deposita prima della sottoscrizione dell’accordo quadro la garanzia definitiva da calcolare sull’effettivo importo dell’accordo col medesimo stipulato, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria è svincolata, automaticamente, ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice.
La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni [la stazione appaltante può stabilire un termine diverso] dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
L’accordo è stipulato…........................................ [indicare “con atto pubblico notarile informatico” oppure “in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante” oppure “in modalità elettronica, mediante scrittura privata”].
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione dell’accordo.
Durante il periodo di validità dell’accordo quadro, l’esecuzione del servizio da parte dell’aggiudicatario avverrà solo a seguito di richiesta da parte della Prefettura che potrà procedere all’affidamento del singolo servizio, previa sottoscrizione di apposito contratto d’appalto.
22.3 INDICAZIONI PER L’ATTIVAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO, LA STIPULA E L’ESECUZIONE DEI CONTRATTI D’APPALTO
La Prefettura procederà all’affidamento dei singoli contratti secondo l’ordine della graduatoria.
La Prefettura, nei limiti strettamente necessari, si riserva di assegnare gli ospiti in deroga alla graduatoria, esclusivamente per contemperare esigenze di ordine e sicurezza; equa distribuzione dei posti sul territorio provinciale; diversità di genere, di etnie e di religioni nonché situazioni di vulnerabilità al fine di evitare criticità di convivenza; esigenze di unità dei nuclei familiari.
I parametri connessi a tali esigenze non sono predeterminabili in base all’esperienza pregressa dipendendo la loro attuazione dall’effettiva constatazione delle caratteristiche degli ospiti.
Prima della stipula del contratto d’appalto la Prefettura procede a:
h) richiedere la presentazione delle dichiarazioni sostitutive - ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 - dei titolari/proprietari degli immobili, nonché dei soggetti facenti parte dell’assetto proprietario degli stessi, con le quali ciascuno dei predetti soggetti attesta che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del d.lgs. 159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 87, co. 4, del medesimo decreto. Tali dichiarazioni devono riportare i dati identificativi e luogo di residenza dei dichiaranti, nonché i dati identificativi dei familiari conviventi di maggiore età ai fini delle successive verifiche;
i) richiedere la documentazione necessaria al fine di dimostrare che gli immobili presso i quali sarà espletato il servizio siano agibili, con idonea destinazione d’uso, in possesso delle prescritte certificazioni igienico-sanitarie, conformi alla vigente normativa in materia residenziale, urbanistica ed edilizia, nonché a quella in materia di impiantistica, di antinfortunistica, di prevenzione incendi e di sicurezza, tutela della salute, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008. In particolare ………………….….. [la Prefettura integra la clausola specificando analiticamente, anche mediante rinvio ad apposito allegato descrittivo, la documentazione necessaria alla comprova (ad es. certificato di agibilità rilasciato dal comune di riferimento; certificazione di idoneità dell’impianto termico e di quello elettrico; attestato di conformità antincendio, etc.)
La Prefettura si riserva la facoltà di verificare in ogni momento, l’idoneità, la capienza e la compatibilità della dislocazione logistica degli immobili in cui saranno svolti i servizi. La verifica dell’idoneità è di esclusiva competenza e ad insindacabile giudizio della Prefettura. In particolare, qualora vengano segnalate anomalie igienico sanitarie o relative alla sicurezza nelle strutture di ricettività, la Prefettura potrà attivare verifiche attraverso tutti i competenti organismi. In caso di esito negativo delle predette verifiche sugli immobili, la
Prefettura potrà richiedere la sostituzione dei medesimi e, in mancanza di sostituzione, non procederà alla stipula del contratto d’appalto.
Stipula ed esecuzione dei contratti d’appalto
I singoli contratti di appalto sono stipulati [indicare “con atto pubblico notarile informatico” oppure
“in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante” oppure “in modalità elettronica, mediante scrittura privata”].
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
L’appaltatore:
- prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto presenta copia conforme della copertura assicurativa contro i rischi professionali in corso di validità, ove non già in possesso dell’Amministrazione;
- prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deposita i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura (art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice).
- prima dell’inizio della prestazione, comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente,(art. 105, comma 2, del Codice).
Sostituzione degli immobili
In casi eccezionali, debitamente motivati e documentati da parte del contraente, previa adeguata e puntuale verifica da parte della Prefettura delle circostanze che lo richiedono, il contraente, potrà proporre la sostituzione di una o più strutture per le quali è intervenuta l’aggiudicazione, purché, quelle proposte in sostituzione siano dotate di tutti i requisiti richiesti dal bando. La Prefettura valuterà, pertanto, a suo insindacabile giudizio, tenuto conto anche della località ove è ubicata la struttura proposta in sostituzione, le circostanze che determinano l'esigenza prospettata dal contraente.
Resta inteso che, in caso di sopraggiunta indisponibilità o inidoneità di una o più strutture per le quali è intervenuta l’aggiudicazione, il contraente dovrà assicurare la pronta sostituzione delle stesse, previa autorizzazione della Prefettura che si riserva di valutare l’idoneità dell’alternativa offerta.
Nei precedenti casi l’onere del trasferimento è a carico del gestore.
La Prefettura, inoltre, potrà richiedere in corso di esecuzione, modifiche dell’ubicazione delle strutture in conseguenza di mutate esigenze di distribuzione dei migranti sul territorio, assegnando al gestore un termine congruo per l’individuazione di idonee strutture alternative per il numero dei posti interessati.
23. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
Per l’attivazione dei contratti d’appalto, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, l’aggiudicatario, qualora svolga il servizio nel medesimo centro in precedenza gestito da altro operatore, si impegna ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante nel centro come previsto dall’articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa verifica di compatibilità che il numero di lavoratori e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l’organizzazione dell’operatore e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l’erogazione del servizio, garantendo l’applicazione dei CCNNL di settore e di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di ……................... [indicare il foro competente], rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.