CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI APPOGGIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE E ALTRI SERVIZI SU MINORI CERTIFICATI DALLE SCUOLE DELL’INFANZIA ALLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO RESIDENTI NEL...
Allegato B alla determina
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI APPOGGIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE E ALTRI SERVIZI SU MINORI CERTIFICATI DALLE SCUOLE DELL’INFANZIA ALLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO RESIDENTI NEL COMUNE DI XXXXXXXXXXXX XXXXXX - SERVIZI DI PROLUNGAMENTO ORARIO PRESSO SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE
PERIODO 1 SETTEMBRE 2022- 31 AGOSTO 2025
TITOLO I – CONDIZIONI GENERALI DELL’APPALTO
ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
1. Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento dei seguenti servizi:
a) progettazione e realizzazione del servizio di assistenza educativa per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità residenti nel Comune di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, nelle scuole d’infanzia (statali e paritarie), primarie e secondarie di primo e secondo grado, nell’ambito delle competenze di cui agli artt.3, 8,12 e 40 della Legge 104/92 e s.m.i e del D.Lgs 66/2017 oltre che dei vigenti e futuri accordi territoriali;
b) progettazione e realizzazione del servizio di prolungamento orario scolastico per le scuole dell’infanzia e primarie statali di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx.
2. L’Appaltatore deve provvedere con la propria organizzazione alla complessiva e unitaria gestione del servizio assicurando puntualità e regolarità nell’esecuzione delle prestazioni e garantendo:
- la disponibilità delle risorse umane, in rapporto di dipendenza funzionale, nonché delle attrezzature e del materiale occorrente all’espletamento dei servizi;
- la fornitura del materiale ludico-didattico e di pronto consumo nonché per l’igiene dei bambini portatori di handicap grave;
- l’organizzazione complessiva del servizio e la sua responsabilità generale, ivi compresi i servizi di supporto comunque forniti;
- la funzione tecnico direttiva di coordinamento dei servizi oggetto di appalto.
ART. 2 - SERVIZI OPZIONALI AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016.
Il presente appalto prevede i seguenti servizi opzionali ai sensi dell’Art. 106, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016 non facenti parte dell’importo posto a base di gara ed in particolare:
a) Assistenza al trasporto scolastico: con questo servizio si intende l’affiancamento di tipo educativo e/o assistenziale su mezzi di trasporto pubblici (es. scuolabus, auto attrezzate per trasporti sociali gestiti da enti del terzo settore convenzionati, autobus di linea) nei confronti di bambini e alunni con disabilità al fine di supportare il percorso di autonomia sia nel percorso casa-scuola sia in eventuali progetti specifici legati al Piano Educativo Individualizzato (PEI). Nell’ambito di tale servizio verranno richieste prestazioni definite sulla base dell’organizzazione e, quindi, inferiori a un’ora, ma non inferiori a mezz’ora. Si ipotizzano circa 40 ore settimanali da realizzarsi durante il calendario scolastico (settembre-giugno), per un valore presunto di 1.750 ore annuali. In caso di attivazione, il servizio potrà essere compreso in una estensione antimeridiana e pomeridiana. Il corrispettivo è calcolato sulla base di quanto definito all’art. 6.
b) Estensione del Servizio Educativo Assistenziale: Si tratta di un intervento educativo e/o assistenziale di supporto all'autonomia e alla comunicazione personale (ex. Legge 104/1992, art. 13, comma 3 T.V.) a favore di bambini/e e alunni/e con disabilità presenti nei servizi educativi e scuole di ogni ordine e grado, in orario anticipato o prolungato o in un differente periodo dell’anno (anche rispetto al calendario di apertura), rispetto all’orario scolastico previsto dall'Istituzione Scolastica. Viene attivato solo in caso di particolari gravità a seguito di specifica richiesta presentata ogni anno scolastico, o per periodi inferiori, dall’Azienda USL. Nell’ambito di tale servizio verranno richieste prestazioni definite sulla base dell’organizzazione e, quindi, inferiori a un’ora, ma non inferiori a mezz’ora. Si ipotizzano circa 350 ore annuali. In caso di attivazione, il servizio potrà essere compreso in una estensione antimeridiana e pomeridiana. Il corrispettivo è calcolato sulla base di quanto definito all’art. 6 .
ART. 3 - DURATA DELL’APPALTO.
L’appalto avrà una durata di tre anni decorrenti dal 1 settembre 2022 fino al 31/08/2025, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni fino al 31/08/2028 ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016, salvo verifica dei risultati positivi della gestione, in termini di buona qualità delle prestazioni rese, da approvare con specifico provvedimento che sarà comunicato alla controparte con un preavviso di almeno 3 mesi prima della scadenza.
Se allo scadere del termine naturale del contratto l'Amministrazione Comunale non avesse ancora provveduto alla aggiudicazione del servizio per l'anno scolastico successivo, la stessa ha facoltà di obbligare la ditta appaltatrice a continuare il servizio, per un periodo non superiore comunque a 12 mesi, alle stesse condizioni contrattuali, previo avviso da comunicarsi per iscritto alla Ditta aggiudicataria almeno 30 giorni prima della scadenza del termine, qualora si renda necessario, nelle more delle procedure per addivenire ad una nuova aggiudicazione del servizio.
ART. 4 - FABBISOGNO PRESUNTO E CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI E REVISIONE DEI PREZZI
Il fabbisogno presunto del servizio educativo assistenziale per alunni con disabilità è valutato nell’ordine di un monte orario complessivo annuo di 52.635 ore da ripartire sugli alunni di ogni ordine e grado con certificazione come da L. 104/92.
Ai fini puramente esemplificativi nell’A.S. 2021/22 gli alunni beneficiari del servizio di cui trattasi erano complessivamente 235 di cui:
- 21 alla scuola infanzia ;
- 88 alla scuola primaria ;
- 65 alla scuola secondaria di 1° grado ;
- 61alla scuola secondaria di 2° grado.
UTENTI PEA AS 21/22 | ||
target scuola | N. utenti A.S. 21/22 | ore settimanali presunte A.S. 22/23 |
Infanzia | 21 | 155 |
primaria | 88 | 550 |
secondaria1° | 65 | 370 |
secondaria 2° | 61 | 420 |
totale | 235 | 1.495 |
Il fabbisogno annuo presunto del servizio educativo per prolungamento orario scolastico assistenziale è valutato nell’ordine di un monte orario complessivo annuo di 6.470 ore da ripartire sugli alunni di scuola dell’infanzia e scuola primaria regolarmente iscritti a tale servizio. Ai fini puramente esemplificativi nell’A.S. 2020/21 i bambini che hanno usufruito di tale servizio erano complessivamente 404 di cui:
- 108 alla scuola infanzia ;
- 296 alla scuola primaria .
UTENTI PRE POST AS 21/22 | ||
servizio | N. utenti A.S. 21/22 | ore settimanali presunte A.S. 22/23 |
infanzia pre | 57 | 15 |
primaria pre | 163 | 15 |
infanzia post | 51 | 70 |
primaria post | 133 | 80 |
totale | 404 | 180 |
L’importo complessivo presunto del contratto, è calcolato moltiplicando il prezzo unitario (orario) offerto per le quantità presunte annuali in rapporto alle prestazioni richieste, secondo quanto indicato:
SERVIZI | monte orario annuo | totale triennio | 6 anni + 1 anno di proroga |
1) servizio educativo assistenziale bambini e ragazzi con disabilità | 52.635 | 157.905 | 368.445 |
2) servizio educativo per prolungamento orario scolastico | 6.470 | 19.410 | 45.290 |
TOTALE | 59.105 | 177.315 | 413.735 |
Le quantità indicate sono puramente indicative e formulate ai soli fini della presentazione dell’offerta e non sono impegnative per il Comune di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx essendo il reale fabbisogno legato alle richieste provenienti dalle singole scuole o al numero degli utenti oppure alla attivazione dei servizi presso i diversi plessi e pertanto non prevedibile a priori;
L’Amministrazione, conseguentemente a quanto dichiarato al precedente punto 4., si riserva la facoltà, prevista all’art. 106, comma 11 e 12 del D.Lgs 50/2016, di diminuire le prestazioni nei limiti del quinto dell’importo contrattuale, in presenza di ragioni organizzative inerenti la natura e la specificità del servizio, alle stesse condizioni contrattuali, sia durante la durata del contratto, sia durante i tre anni di rinnovo, sia durante il periodo di proroga tecnica.
Il servizio potrà essere rimodulato e/o sospeso a causa di eventi imprevedibili ed urgenti quali le emergenze sanitarie (es: pandemia COVID-19) o le calamità naturali (es: abbondanti nevicate, alluvioni, terremoti).
Non sono pertanto dovuti risarcimenti, indennità o rimborsi a causa di riduzioni delle prestazioni derivanti dalla variazione del fabbisogno effettivo rispetto a quello presunto.
A partire dalla seconda annualità contrattuale, ai sensi dell’Art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, i prezzi possono essere aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al momento della sottoscrizione del contratto.
La revisione dei prezzi in aumento può essere chiesta dall’Appaltatore per un massimo di due volte durante la durata dell’appalto, comprensiva di eventuali proroghe e rinnovi.
La revisione in diminuzione può essere comunicata dal RUP, a seguito di apposita procedura avviata d’ufficio dalla stessa Stazione Appaltante, un’unica volta durante l’appalto, comprensiva di eventuali proroghe e rinnovi.
La revisione dei prezzi è riconosciuta quando, sulla base dell’istruttoria condotta dal RUP, sono accertate variazioni, in aumento o in diminuzione, rispetto al prezzo originario, a norma di quanto previsto dalla legge.
La Ditta affidataria è tenuta ad accettare le eventuali variazioni in difetto o in eccesso alle stesse condizioni dell’offerta di gara.
Inoltre il Committente, a causa di circostanze sopravvenute non conoscibili alla data di indizione della gara d’appalto, si riserva la facoltà di introdurre diverse modalità di erogazione del servizio a modifica od integrazione di quanto previsto dal presente Capitolato.
Tali eventuali variazioni non costituiscono motivo per l’appaltatore per risolvere anticipatamente il contratto in essere.
Al contratto si applica in ogni caso l’Art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016
ART. 5 – IMPORTO A BASE D’ASTA
L’importo posto a base di gara per i servizi oggetto del presente affidamento di cui all’art. 1, per i tre anni, è pari a di € 4.034.843,10 (quattromilionizerotrentaquattromilaottoventoquarantatre/10), di cui Euro 2.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.
L’Ente si riserva la facoltà, nel corso dello svolgimento contrattuale, di modificare l’importo in aumento o in diminuzione, secondo quanto riportato all’art. 6. La Ditta affidataria non potrà pretendere indennizzi di sorta qualora dovesse variare il numero di ore rispetto a quello con cui è stata calcolata la base d’asta. La Ditta affidataria è pertanto tenuta ad accettare le eventuali variazioni in difetto o in eccesso alle stesse condizioni dell’offerta di gara.
Al contratto si applica, in ogni caso, l’Art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.
L’effettivo importo contrattuale sarà definito in base all’offerta economica presentata dall’aggiudicatario. Tali dati hanno quindi valore presuntivo ed indicativo ai soli fini della formulazione dell’offerta e non costituiscono obbligo e vincolo per il Comune. La Ditta appaltatrice è obbligata ad effettuare il servizio anche per quantità minori o maggiori di quelle indicate, senza alcuna variazione dei prezzi unitari di aggiudicazione.
ART.6 – IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo complessivo stimato per tutti i servizi oggetto del presente appalto Iva e oneri della sicurezza esclusi, stabilito per tutti i sei anni e la proroga, è pari ai seguenti importi divisi per tipologia di servizio per un complessivo presunto pari a:
SERVIZIO | TIPOLOGIA | VALORE |
Inclusione scolastica alunni disabili triennio | Art. 1 Capitolato | 3.590.759,70 € |
Prolungamento triennio | Art. 1 Capitolato | 441.383,40 € |
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (per il triennio) | Art. 5 capitolato | 2.700,00 € |
Importo a base di gara | 4.034.843,10 € |
Opzione rinnovo del contratto | Art. 2 - capitolato | 4.034.843,10 € |
Opzione proroga tecnica | Art. 3 - capitolato | 1.344.047,70 € |
Oneri sicurezza | 900,00 € | |
Servizio opzionale a | Art. 2 Capitolato – Servizio opzionale non a base di gara | Euro 119.385,00 € per il triennio Euro 278.565,00 € comprensivo di rinnovo e proroga tecnica |
Servizio opzionale b (v. Nota 2) | Art. 2 Capitolato – Servizio opzionale non a base di gara | Euro 23.877,00 € per il triennio Euro 55.713,00 € comprensivo di rinnovo e proroga tecnica |
Importo opzioni | Euro 143.262,00 € per il triennio Euro 334.278,00 € comprensivo di rinnovo e proroga tecnica | |
Importo complessivo appalto | 9.748.911,90 € Comprensivo di rinnovo, proroga tecnica e opzioni e oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) |
TITOLO II – DESCRIZIONE DEI SERVIZI E PRESTAZIONI RICHIESTE
ART 7- SERVIZIO PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI BAMBINI E RAGAZZI CON DISABILITA’
§ 7.1 Finalita' e obiettivi
Il servizio di assistenza educativa, a favore di bambini e ragazzi con disabilità inseriti nella scuola, ha come scopo principale il superamento delle condizioni che impediscono la frequenza scolastica e l’effettiva fruizione del diritto allo studio, tramite la piena applicazione delle indicazioni contenute nella Diagnosi Funzionale rilasciata all’alunno e presentata dalla Famiglia all’istituzione scolastica interessata.
Il personale incaricato della parte del servizio a contatto diretto con i destinatari (bambini/e e alunni/e con disabilità), successivamente denominato Personale Educativo Assistenziale (P.E.A.), privilegia gli aspetti più strettamente educativi ed assistenziali del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) (di cui all’art. 12 della Legge 104/1992 e successive mm. e ii.), così come indicato dagli allegati all’Accordo di Programma Provinciale, ai fini di una più efficace integrazione scolastica e nel rispetto dei ruoli e delle competenze dei diversi soggetti coinvolti.
Il servizio potrà essere attivato anche nell’ambito di progetti educativi specifici in cui sia richiesta una competenza specifica nell’ambito della comunicazione (es. Lingua Italiana dei Segni, Braille, Comunicazione Aumentativa Alternativa).
Di seguito si elencano, in modo indicativo e non esaustivo le principali aree di intervento e le azioni che dovranno essere attivate nell’ambito della concreta situazione scolastica a contatto con il soggetto interessato ed in relazione con quanto previsto nel P.E.I.:
- azioni tese ad instaurare una buona relazione con il bambino e l’alunno, condizione indispensabile per
- favorire il processo di autonomie personali quali l’alimentazione, l’igiene personale, la cura della persona, l’uso dei servizi igienici, la conquista dello spazio circostante;
- attività di osservazione per la rilevazione dei bisogni individuali educativi e assistenziali specialistici;
- azioni che presuppongono la conoscenza di particolari tecniche/metodi riabilitativi e l’uso di strumenti
- protesici;
- azioni propedeutiche a tutelare il benessere e la corretta postura, soprattutto rispetto alla disabilità
- motoria impiegando tecniche di mobilizzazione e passaggi posturali complessi, anche attraverso il completo
- uso degli ausili/attrezzature assegnati al bambino e all’alunno;
- attività che favoriscano la socializzazione nel piccolo gruppo di bambini e alunni e il potenziamento delle
- forme di comunicazione e il consolidamento delle relazioni già acquisite;
- proposte finalizzate all’inserimento sul piano sociale, in situazioni ludiche, di routine, di attività di
- arricchimento del curricolo anche esterne al servizio educativo 0/6 e all’istituzione scolastica.
Il personale educativo-assistenziale dovrà operare conformemente con quanto previsto dall’ “Accordo di programma provinciale per l’integrazione scolastica di allievi con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado”. In fase di avvio dell’appalto si applica quanto previsto nell’Accordo pubblicato sul B.U.R. n. 215 del 16/10/2012, la cui validità è stata prorogata, ed in particolare nell’allegato “Caratteristiche del personale educativo assistenziale” al quale si rimanda integralmente ;
L'intervento di cui al presente articolo è rivolto agli alunni RESIDENTI inseriti in tutti gli ordini scolastici, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado, per il periodo previsto dal calendario scolastico, con sospensione per le vacanze pasquali, natalizie ed estive.
Compete all’Appaltatore la progettazione del servizio nonché assicurare il personale necessario e il materiale per l’igiene personale degli alunni portatori di handicap grave (guanti monouso, asciugamani di carta, lenzuolini di carta in rotoli, sapone liquido neutro, ecc… ).
§ 7.2 Destinatari
Sono destinatari del servizio bambini e ragazzi residenti nel Comune di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92, il cui profilo di funzionamento (o diagnosi funzionale, qualora già redatta) preveda, tra le risorse per l’integrazione, il supporto di personale educativo- assistenziale (di seguito anche PEA) o di interpreti della lingua italiana dei segni (di seguito anche LIS), frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado.
§ 7.3 Progettazione, organizzazione e gestione degli interventi
Compete all’Appaltatore la progettazione annuale degli interventi; la fornitura di PEA e LIS; il raccordo e la relazione con il Comune, le scuole coinvolte nell’intervento, le famiglie degli utenti, al fine di consentire l’operatività quotidiana; la definizione e messa in atto di tutti gli aspetti operativi ed organizzativi necessari per la realizzazione del servizio (ad es. la gestione del proprio personale, la gestione delle assenze degli alunni seguiti, l’individuazione di soluzioni organizzative per la risoluzione di criticità inerenti i servizi gestiti, ecc.), ferma restando la facoltà del Comune di richiedere le modifiche ritenute utili per il corretto, efficiente ed efficace svolgimento del servizio, anche in corso di anno scolastico.
Nella gestione del monte ore settimanale, laddove possibile in base all’organizzazione ed all’offerta formativa della scuola, alle risorse umane e strumentali disponibili ed alla diagnosi funzionale degli alunni certificati, dovrà essere valutata la possibilità di attivare specifici progetti di integrazione, volti anche al progressivo superamento del rapporto 1:1 tra educatore e studente, in base alle caratteristiche degli alunni ed alla loro dislocazione nelle scuole/classi, in accordo con le Scuole di riferimento.
§ 7.4 Modalità dell'intervento del servizio di Assistenza Educativa
Il personale incaricato dalla ditta appaltatrice dovrà essere fisicamente idoneo alle mansioni assegnate e avere il profilo professionale di EDUCATORE.
Il personale educativo – assistenziale, (di seguito, per brevità, definito PEA), manterrà un corretto comportamento verso gli utenti e le loro famiglie e agirà con correttezza e spirito di collaborazione con tutti i soggetti impegnati nel progetto educativo, finalizzando il proprio intervento alle esigenze evidenziate dalla Diagnosi Funzionale dell'utente.
L'intervento dell'educatore dovrà proseguire, nei momenti in cui non è presente il personale docente di sostegno, un‘azione diretta a dare risposta a bisogni materiali (cura della persona, deambulazione, attuazione di prassi, ecc.) e ad esigenze immateriali (bisogno di comunicazione, riconoscimento del proprio corpo, riconoscimento del rapporto distanza/vicinanza con le altre persone, relazioni partecipate, ecc.), in interazione con le altre figure adulte presenti nell'esperienza del bambino/ragazzo e nel pieno rispetto della riservatezza e del segreto d'ufficio in relazione a fatti o circostanze inerenti gli utenti.
Il compito del Personale Educativo Assistenziale è quello di integrare il proprio operato con le attività educative, didattiche e di assistenza di base già svolte da personale educativo, docente e non docente dell’istituzione scolastica. Tale servizio deve essere realizzato nel monte ore assegnato oltre alle ore di attività connesse alla realizzazione del servizio diretto (es. programmazione coi docenti, partecipazione al Gruppo di Lavoro Handicap Operativo, o G.L.H.O, incontri con le famiglie)
Il personale educativo-assistenziale si inserisce quindi nell’itinerario già avviato dai docenti curricolari e di sostegno e privilegia gli aspetti più strettamente educativi e globali del progetto messo in campo, allo scopo di favorire l’effettiva integrazione scolastica.
In base agli Accordi di Programma Provinciale (cfr. Allegati B1 e B2), il Personale Educativo Assistenziale si occupa degli aspetti educativi e assistenziali tenendo conto dei seguenti aspetti:
- agire in momenti collegati e distinti ma non separati rispetto ai momenti specifici del personale docente (di norma è in servizio in tempi diversi da quelli in cui è in servizio il personale docente di sostegno);
- costruire in accordo con i docenti di classe un proprio piano di lavoro all'interno del P.E.I.;
- evitare una gestione puramente assistenziale dell'utente, pur costituendo essa la base da cui muovere;
- assumere conoscenze complete sull'utente assegnato in modo da possedere un quadro della sua personalità, oltre la descrizione dei suoi deficit, partecipando, qualora il Dirigente scolastico lo ritenga opportuno, ai lavori di messa a punto del P.D.F. (Profilo Dinamico Funzionale) o del P.E.I.;
- garantire il massimo della segretezza professionale, per tutto quanto si riferisce alle informazioni sull’alunno in situazione di disabilità;
- interagire con gli altri adulti presenti nell'ambito scolastico (docenti curriculari, docente di sostegno, personale ausiliario, educatori) e con il personale dei servizi del territorio;
- proporre quanto ritenga utile, opportuno e vantaggioso per l'alunno con disabilità nell'ambito del percorso scolastico;
- collaborare con l'autorità scolastica nell'ambito delle attività previste dalla scuola in cui opera;
- sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità per quanto si riferisce l'entrata in servizio e la presenza in scuola;
- partecipare, se richiesto, ad attività di formazione ed aggiornamento inerenti il proprio ruolo;
- partecipare, per gli aspetti di propria competenza, a riunioni ed incontri relativi all'inserimento dell’alunno portatore di disabilità, alla programmazione, gestione e verifica del P.E.I., gite ed uscite didattiche .
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§ 7.5. Attività del LIS ( Lingua dei segni)
Nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e di secondo grado, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e didattica, nonché nei limiti dell’orario curricolare complessivo definito a livello nazionale, al fine di assicurare l’apprendimento degli alunni affetti da sordità medicalmente accertata è riconosciuto e garantito il mediatore linguistico/culturale professionale
Il Mediatore linguistico/culturale interviene, in una prospettiva pedagogica, nel processo di accompagnamento degli alunni non udenti o ipoudenti per facilitarne la comunicazione interpersonale nel contesto scolastico e contribuire allo sviluppo delle loro abilità cognitive e prestazionali. Egli Individua le strategie da applicare e modifica in itinere l’intervento, coordinando il proprio lavoro con quello del restante personale coinvolto nei processi educativi e formativi dell’alunno (docenti statali curricolari e di sostegno, specialisti).
Deve avere il profilo professionale di EDUCATORE ed essere in possesso delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e/o regionali per Gli interventi dovranno essere assicurati attraverso l’impiego di figure appositamente formate (assistente alla comunicazione/mediatore linguistico- culturale/mediatore comunicativo-relazionale).
In considerazione dell’assenza di una regolamentazione normativa della figura in oggetto, si richiede che gli operatori abbiano frequentato un corso LIS di minimo 290 ore presso gli enti e le associazioni regolarmente e legalmente costituiti per rappresentare, tutelare e favorire i soggetti affetti da sordità, dotati di regolare statuto costitutivo e operanti nel territorio nazionale.
L’appaltatore si impegna a garantire agli operatori, sostenendone i relativi costi, un percorso di aggiornamento permanente - di almeno 20 ore annuali, per ciascun operatore da organizzarsi al di fuori dell’orario scolastico di affiancamento - finalizzato all’acquisizione, allo sviluppo e all’aggiornamento di conoscenze e di competenze specifiche.
§ 7.6 Progetti di Istruzione Domiciliare
l’istituzione scolastica di appartenenza dell’alunno, per assicurare l’erogazione di servizi alternativi ai giovani in situazione di temporanea malattia può attivare percorsi di istruzione domiciliare, previo consenso dei genitori e su loro specifica richiesta,
Il progetto di istruzione domiciliare prevede, di norma, un intervento a domicilio del minore da parte dei docenti dell’istituzione scolastica di appartenenza, per un monte ore variabile a seconda dell’ordine di scuola e della situazione dello studente.
In tali casi per gli alunni con disabilità certificata ex lege 104/92, impossibilitati a frequentare la scuola, su richiesta della scuola sarà assegnata, in coerenza con il progetto individuale ed il piano educativo individualizzato (PEI), la figura di supporto rimodulando il monte ore fino a un massimo di n.15 ore, che si svolgerà presso il domicilio
§ 7.7 Determinazione dei bisogni
La definizione annuale del fabbisogno relativo al Servizio Educativo Assistenziale verrà comunicata all’Aggiudicatario dalla Committenza prima dell’inizio di ciascun anno scolastico definito dal calendario scolastico o comunque prima dell’inizio di eventuali bisogni aggiuntivi.
La Committenza potrà avvalersi qualora previsto nell’accordo distrettuale del dispositivo organizzativo definito “educatore di plesso” che assegna a ciascun servizio, plesso scolastico o Istituto Comprensivo,
laddove sia presente un numero significativo di alunni che necessitano del Servizio Educativo Assistenziale, un monte ore settimanale complessivo; la suddivisione del monte ore complessivo a favore di ciascun alunno dipenderà dall’individuazione delle priorità concertate tra l’Istituzione scolastica e l’Affidatario, al fine di rispondere alle esigenze proprietarie sotto il profilo educativo assistenziale del plesso o Istituto Comprensivo in relazione a tutti gli alunni/e con disabilità presenti.
Qualora invece non sia invece previsto il dispositivo organizzativo dell’”educatore di plesso” la Committenza comunicherà all’Aggiudicatario il monte ore settimanale assegnato per ciascun bambino e alunno determinato dal Comune in accordo con le Istituzioni scolastiche e il servizio di Neuropsichiatria Infantile, sulla base di una specifica programmazione rispondente alle esigenze di assistenza e di frequenza del minore all’interno dell’istituzione scolastica. Il monte orario settimanale di assistenza potrà subire modifiche nel corso dell'anno scolastico e, comunque, sarà subordinato alle giornate di effettiva presenza del minore a scuola.
Per ciascun utente destinatario dell’intervento di assistenza, l’aggiudicatario dovrà individuare uno specifico operatore.
La continuità o discontinuità del PEA sui singoli alunni seguiti sarà valutata in accordo con la Scuola e il competente Servizio dell’Azienda USL, tenendo conto dei bisogni dello studente.
E’ onere dell’appaltatore confrontarsi con la famiglia e con l’Istituzione Scolastica in merito ai bisogni del singolo alunno seguito, definiti dai documenti per l’inclusione scolastica (es. piano educativo individualizzato, profilo di funzionamento, ecc).
Nell’assegnazione e gestione del monte ore settimanale, laddove possibile in base all’organizzazione ed all’offerta formativa della scuola, alle risorse umane e strumentali disponibili ed alla diagnosi funzionale degli alunni/studenti certificati, nel corso degli incontri specificati nel paragrafo precedente, sarà valutata e formalizzata la possibilità di attivare specifici progetti di integrazione, volti anche al progressivo superamento del rapporto 1:1 tra educatore e studente.
Il Servizio Istruzione del comune di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, in accordo con l’Istituzione scolastica, potrà valutare la possibilità che l’intervento di ciascun operatore possa essere rivolto contemporaneamente a più bambini e ragazzi con disabilità, valutando, di volta in volta, la specificità dell’utenza e la dislocazione dei casi nelle classi o sezioni.
In caso di trasferimento di residenza dell’alunno/studente assistito è immediatamente interrotta l’assegnazione del servizio di PEA fatto salvo specifico e dettagliato accordo con il nuovo comune di residenza dell’alunno con disabilità per l’integrale rimborso delle spese indebitamente sostenute.
§ 7.8. Assenza del PEA (Personale Educativo Assistenziale) e degli alunni con disabilità
In caso di assenza del personale educativo assistenziale assegnato la sostituzione deve avvenire entro la giornata, o comunque in tempo utile per l’esecuzione del servizio.
Nel caso in cui il bambino risulti assente, sarà cura del competente Dirigente scolastico (o suo delegato) darne tempestiva comunicazione sia all’aggiudicatario che al Comune, precisando, non appena noto, l’effettivo periodo di assenza.
Qualora durante il periodo di vigenza contrattuale venga attivato il dispositivo organizzativo dell’”Educatore di plesso” il Personale Educativo Assistenziale è autorizzato a rimanere in servizio solo per rispondere alla riorganizzazione prevista da progetto specifico presentato alla Committenza e alle Istituzioni Scolastiche. In assenza di tale progetto specifico di riorganizzazione anche in presenza del dispositivo organizzativo dell’”Educatore di plesso” ll’operatore attiverà il piano di accumulo della banca ore, come meglio descritto in seguito all’art. 7 paragrafo 7.9.
Nel caso in cui, invece, non sia attivato il dispositivo organizzativo dell’educatore di Plesso, l’Appaltatore sospende il servizio a decorrere dal secondo giorno. Per il primo giorno di assenza dell’alunno il personale educativo assistenziale rimane in servizio e su indicazione del docente responsabile provvederà al supporto di altri interventi di sostegno o collaborerà con i docenti. l’Appaltatore sospende il servizio a decorrere dal secondo giorno senza che sia dovuto all’Appaltatore alcun compenso e si attiverà il piano di accumulo della banca ore come meglio descritto al successivo art. 7 paragrafo 7.9. Le figure di supporto rientreranno nel contesto scolastico con il rientro del minore sulla base della comunicazioni della scuola: quest’ultima sarà il principale referente. In caso, infine, di assenza programmata dell'alunno, il servizio sarà sospeso sin dal primo giorno. L’eventuale utilizzo delle ore assegnate e non lavorate dovrà essere oggetto di concertazione tra ditta aggiudicataria e Responsabile dell’Esecuzione del contratto, in accordo con l’ Istituzione Scolastica in cui il servizio si svolge
Qualora l’assenza di alunni con disabilità si protragga per un tempo superiore ai due mesi è facoltà della Committenza sospendere il servizio senza ulteriori oneri.
§ 7.9. Costituzione, gestione ed utilizzo della “banca delle ore”
Qualora nel corso di vigenza dell’appalto sia attivato il dispositivo organizzativo dell’educatore di plesso/istituto, il Personale Educativo Assistenziale può accumulare ore in banca ore qualora il progetto specifico non preveda un utilizzo immediato su altri bambini/e o altri laboratori o percorsi educativi.
In assenza di attivazione del dispositivo organizzativo dell’educatore di plesso/istituto si attiva il meccanismo di accumulo banca ore costituita e alimentata dalle ore derivanti dalle eventuali assenze dell’alunno/studente assistito.
La procedura che contribuisce alla determinazione della banca ore è così definita:
- il 1° giorno di assenza dell’alunno l’operatore educativo assistenziale rimane in servizio e può, in accordo con il dirigente scolastico interessato, rimanere a disposizione della scuola per altri alunni con disabilità presenti o dedicarsi ad attività organizzative o di programmazione per l’alunno, assegnato individualmente, assente senza effettuazione di ore aggiuntive;
- dal 2° al 5° giorno (compresi) di assenza dell’alunno seguito, l’operatore educativo assistenziale deve accantonare le ore, ossia non lavorarle ma utilizzarle in altri momenti, secondo le indicazioni preventivamente fornite dall’ Istituzione scolastica e dal servizio Istruzione del Comune di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx per ogni alunno.
- dal 6° giorno di assenza dell’alunno, fino al rientro dell’alunno seguito, il servizio rimane sospeso e quindi le ore previste per quei giorni non possono essere né lavorate né accantonate e non saranno pertanto retribuite all’appaltatore.
All’inizio di ogni anno scolastico saranno definite tra il Referente della Ditta e il Responsabile dell’Esecuzione del Contratto le modalità di accantonamento, ed eventuale utilizzo e autorizzazione delle ore disponibili in banca ore.
La banca ore è da utilizzarsi esclusivamente per le attività connesse al Servizio Educativo Assistenziale dell’alunno/studente affidato: incontro con gli operatori della competente ASL, incontri con i docenti per stesura e verifica del P.E.I., incontri con i docenti e le famiglie, gite o uscite didattiche, assistenza agli esami, progetti particolari da svolgersi anche fuori dalla sede scolastica.
L’Appaltatore si impegna a rilevare ed aggiornare mensilmente, per ciascun operatore, sul cartellino individuale e/o su qualunque altro strumento idoneo al medesimo fine:
- le ore eventualmente accantonate a seguito delle assenze degli alunni/studenti assistiti e che costituiscono la “banca ore”;
- le ore della “banca ore” successivamente utilizzate, con precisa indicazione della motivazione dell’utilizzo.
In caso di ridotta frequenza o trasferimento dell’alunno/studente assistito, le ore assegnate di PEA (Personale Educativo Assistenziale) sono sospese e, quindi, anche le relative ore eventualmente accantonate.
In ogni caso per ciascun alunno/studente assistito, qualora non siano state accantonate ore o la banca ore non abbia disponibilità sufficiente, per ciascun bambino e alunno è previsto un monte ore annuo medio stimato in 10 ore di attività connesse per la partecipazione agli incontri relativi all’inserimento scolastico, alla programmazione, gestione e verifica del P.E.I., o in genere per tutte le attività connesse e funzionali alla realizzazione del PEI nella prospettiva dell’inclusione scolastica. Tali ore saranno da suddividersi proporzionalmente in caso di più operatori per il medesimo alunno.
Eventuali prestazioni orarie aggiuntive e/o integrative rispetto all’orario settimanale concordato, anche in riferimento a specifici progetti e sperimentazioni, devono essere autorizzate per iscritto dal Responsabile dell’Esecuzione del Contratto, non oltre il limite previsto nelle opzioni descritte all’art. 12 del presente Capitolato.
Nel caso in cui le autorità scolastiche comunichino la sospensione delle attività didattiche e nel caso di entrata e/o uscita diversificata degli alunni dalla scuola, rispetto all’orario scolastico previsto, causa scioperi, riunioni sindacali o scolastiche o altra motivazione, imputabile a qualsiasi plausibile motivo, potrà essere data comunicazione all’Impresa anche con un solo giorno di anticipo e nessun indennizzo potrà essere preteso dalla stessa
Alla fine di ogni anno scolastico le ore accantonate nella banca delle ore, e non utilizzate su specifica richiesta dell’Istituzione Scolastica, sono azzerate e non si procederà dunque ad alcuna relativa remunerazione dell’appaltatore.
§ 7.10 Competenze del comune per il servizio di integrazione scolastica
L'Amministrazione comunale mantiene le funzioni di indirizzo e coordinamento per assicurare unitarietà e qualità degli interventi e in particolare provvederà con proprio personale addetto al Servizio Istruzione:
− all'analisi delle domande di sostegno educativo-assistenziale;
− alla determinazione del numero delle ore da attribuire ai singoli casi;
− alla determinazione dei criteri e delle modalità di rapporto con l'utenza;
− alla verifica degli interventi;
− ai rapporti coi Dirigenti Scolastici;
− alla determinazione della cessazione della prestazione.
Il Comune svolgerà le attività di propria competenza, indicate agli ultimi tre punti dell’elenco di cui sopra, in sinergia e collaborazione con gli operatori della ditta e/o col loro referente.
Il Comune si impegna altresì ad una continua collaborazione col referente del servizio all'interno della ditta, al fine di un ottimale svolgimento delle attività e di un proficuo rapporto con la scuola.
§ 7.11 Sede di esecuzione del servizio
Il servizio di appoggio educativo-assistenziale a bambini e ragazzi con disabilità dovrà essere svolto presso tutte le strutture scolastiche, statali o paritarie, presenti nel territorio comunale (come da allegato B 1 “localizzazione istituti scolastici”), nonché presso strutture scolastiche esterne ai confini comunali in caso di utenti residenti a Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx , ma frequentanti altrove.
Il servizio di sostegno educativo assistenziale a bambini e ragazzi con disabilità potrà essere prestato anche al di fuori dei locali scolastici (es: progetti di alternanza scuola-lavoro oppure scuola-centri diurni o progetto scuola in ospedale, o temporaneamente al domicilio dell’alunno) purché nell’ambito di attività rientranti nel P.E.I. dell’alunno, previa presentazione di progetto e richiesta scritta e dettagliata da parte della Istituzione scolastica, debitamente firmato dal competente Dirigente scolastico, e relativa specifica autorizzazione del Servizio Istruzione del Comune e all’interno del monte ore annuale globalmente assegnato in applicazione delle modalità stabilite all’ art. 8 paragrafo
8.9 del presente capitolato.
Per situazioni particolari potranno essere previsti, in accordo con la Scuola e/o dal Servizio di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza dell’Azienda USL, interventi a domicilio, nonché eventuali servizi di assistenza/accompagnamento a piedi, sugli scuolabus o su altri mezzi di trasporto, per il percorso casa scuola.
Per attuare gli interventi a domicilio sarà necessaria l’attivazione del progetto domiciliare da parte dell’istituzione scolastica e sulla base della specifica normativa prevista. Il servizio di istruzione domiciliare può essere destinato a studenti di ogni ordine e grado sottoposti a terapie domiciliari che ne impediscono la frequenza della scuola per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni, anche non continuativi. Per gli alunni con disabilità certificata ex lege 104/92, impossibilitati a frequentare la scuola, l’istruzione domiciliare potrà essere garantita dall’insegnante di sostegno, assegnato in coerenza con il progetto individuale ed il piano educativo individualizzato (PEI). Conseguentemente e proporzionalmente, sulla base dell’intervento statale dell’insegnante di sostegno, saranno garantite anche le ore pea.
§ 7.12 Requisiti minimi e caratteristiche specifiche del personale educativo-assistenziale
Deve avere il profilo professionale di EDUCATORE ed essere in possesso delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e/o regionali per tale profilo.
In particolare, nelle more dell’emanazione del provvedimento previsto dall’art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 66/2017 il personale educativo-assistenziale dovrà possedere:
- il diploma di laurea attinente al profilo professionale di educatore socio-pedagogico (L19) o il superamento di un corso di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari in discipline attinenti;
oppure
- un diploma di scuola secondaria di secondo grado ed esperienze lavorative in qualità di educatore (anche non continuative) nel campo dell’integrazione degli alunni con disabilità e/o nell’ambito educativo/scolastico in genere, per almeno complessivi 12 mesi.
Deve garantire, mediante i propri modelli comportamentali, un’attiva partecipazione ai processi educativi, deve essere in grado di lavorare in équipe, di relazionarsi con figure professionali diverse, di rapportarsi alle famiglie con correttezza, capacità di ascolto ed empatia. Deve avere equilibrio emotivo e comportamentale.
§ 7.13 Formazione del personale
La ditta affidataria dovrà assicurare la formazione del personale addetto al servizio così come stabilito dalle vigenti normative con l’obbligo di mantenere una copia della documentazione attestante l’avvenuta formazione del personale.
L’Aggiudicataria si impegna, inoltre, a garantire al proprio personale la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente Capitolato
sollevando pertanto il Comune da oneri di istruzione del personale incaricato.
In sede di gara la ditta, oltre alla formazione prevista dalle vigenti normative, deve presentare un piano di formazione e aggiornamento di almeno 8 ore/anno per ciascun operatore, che si impegna a realizzare a propria cura e spese.
Il piano di formazione e aggiornamento dovrà prevedere modalità di formazione del personale neoassunto durante tutta la durata dell’affidamento, approfondimenti su disabilità multiple e complesse
e dovrà porre particolare attenzione alle tematiche specifiche per ciascuna fascia d’età e ordine di scuola..
Tutti i programmi di aggiornamento e formazione annuali dichiarati in sede di gara dovranno essere documentati al Comune attraverso periodica dichiarazione relativa agli argomenti sviluppati, ai relatori, alla durata, ai partecipanti, ed ogni altra informazione richiesta dal Comune. Gli stessi piani dovranno essere trasmessi ogni anno, entro il 31 di agosto al Servizio istruzione.
Infine, l'Impresa Aggiudicataria si impegna a far partecipare il proprio personale ad eventuali specifici percorsi formativi organizzati dal Comune di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx o dall’’Unione dei Comuni del Sorbara e dall’Azienda Sanitaria Locale di Modena, Distretto di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx che dovessero risultare pertinenti a situazioni per cui si ritenesse significativa le presenza del Personale Educativo Assistenziale.
L’aggiudicatario all’inizio di ogni anno scolastico, è tenuto ad organizzare almeno entro 10 giorni dalla data di inizio delle attività, un incontro con i propri addetti finalizzato alla presentazione del servizio di inclusione scolastica, nel corso del quale deve illustrare le prescrizioni che regolano il contratto ed il contenuto delle prestazioni negoziali e delle specifiche tecniche che costituiscono gli standard di qualità del servizio. A tali incontri potranno partecipare di diritto uno o più rappresentanti della Stazione Appaltante.
ART. 8- PROLUNGAMENTO ORARIO SCOLASTICO (PRE E POST SCUOLA)
§ 8.1 Finalità del servizio
Il servizio prolungamento orario scolastico ha come scopo principale quello di progettare e realizzare l’assistenza, in orario pre e post-scolastico, sia presso le scuole dell’infanzia che presso le scuole primarie, dei bambini iscritti al servizio dalle famiglie che, a causa di impegni lavorativi, hanno la necessità di un servizio educativo oltre il normale orario delle lezioni in presenza.
Le prestazioni da erogare nell’ambito di tale servizio non sono meramente assistenziali e di custodia, e possono essere attuate solo da personale educatore in grado di realizzare laboratori e attività ludiche adeguate alla specifica fascia di età degli utenti. Nella progettazione e attuazione degli interventi si dovrà tenere conto sia delle caratteristiche dei locali interni e degli eventuali spazi esterni riservati dalle diverse scuole statali per l’esecuzione di questo particolare servizio comunale, che dell’ eventuale stanchezza raggiunta dai bambini dopo aver trascorso un’ intera giornata in attività scolastiche.
Compete all’Appaltatore progettare le attività del servizio in appalto assicurando il necessario personale e il materiale ludico-didattico e d’uso.
§ 8.2 Destinatari
Il servizio di pre-scuola è rivolto ai bambini frequentanti le scuole dell’infanzia statali e le scuole primarie (classi a tempo normale e a tempo pieno) aventi sede nel Comune di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx annualmente iscritti al servizio.
Il servizio di post-scuola è rivolto ai bambini frequentanti le scuole dell’infanzia statali e le classi a tempo pieno delle scuole primarie aventi sede nel Comune di Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, annualmente iscritti al servizio.
§ 8.3 Progettazione, organizzazione e gestione degli interventi
Compete all’Appaltatore la progettazione annuale degli interventi; la fornitura degli educatori; il raccordo e la relazione con il Comune, le scuole coinvolte nell’intervento, le famiglie degli utenti, al fine di consentire l’operatività quotidiana; la definizione e messa in atto di tutti gli aspetti operativi ed organizzativi necessari per la realizzazione del servizio (ad es. la gestione del proprio personale, la determinazione del rapporto numerico educatore/bambini, l’individuazione di soluzioni e proposte organizzative per la risoluzione di criticità inerenti i servizi gestiti, anche in relazione a spazi ed arredi, la proposta di attività, ecc.); la verifica e l’eventuale ridefinizione in itinere degli interventi, in caso di necessità, ferma restando la facoltà del Comune di richiedere le modifiche ritenute utili per il corretto, efficiente ed efficace svolgimento del servizio, anche in corso di anno scolastico. Le modifiche programmabili saranno comunicate alla Ditta con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni
§8.4 Determinazione dei bisogni
Entro la metà del mese di agosto di ogni anno di durata del presente appalto il Comune comunica all’Appaltatore, in formato elettronico, le sedi presso cui dovranno essere attivati i servizi, i nominativi dei bambini iscritti, con possibilità di successive eventuali variazioni ed integrazioni per ritiri e/o nuovi inserimenti, ed ogni eventuale altra informazione necessaria per l’organizzazione degli interventi.
L’Appaltatore si impegna ad accogliere gli utenti individuati, anche in corso di anno scolastico, conformando in modo corrispondente la propria organizzazione e la gestione degli interventi. I nuovi inserimenti saranno comunicati alla Ditta con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni
§ 8.5 Articolazione del servizio
Il servizio viene attivato nei giorni previsti dal calendario scolastico, con sospensione nei periodi per le vacanze pasquali, natalizie ed estive dal lunedì al venerdì con il seguente orario giornaliero
Pre-scuola: nella fascia oraria compresa dalle ore 7,30 fino all’inizio dell’attività scolastica ore 8,00;. Post-scuola: dal momento in cui ha termine l’attività didattica (entro l’arco orario 16.00-16.30) fino alle ore 18.00.
Il servizio è attivato nei plessi annualmente individuati dal Comune, indicativamente presso sei scuole primarie del territorio e sei scuole d’infanzia statali afferenti a 3 istituti Comprensivi come meglio dettagliati nell’allegato B 2;
Dovrà essere rispettato, di norma, il rapporto di 1/15 per la scuola d’infanzia e di 1/25 per la scuola primaria. In ogni caso il rapporto numerico educatore/bambini viene stabilito dal Committente, in relazione all'età degli stessi e alla durata della loro effettiva permanenza presso il servizio, in applicazione dei criteri di sicurezza degli utenti e di miglior gestione del servizio.
Il Comune si riserva la facoltà, anche successivamente all’avvio del servizio, a seguito di verifiche periodiche sul numero effettivo di utenti frequentanti, di richiedere l’eventuale riduzione del numero di unità di personale educatore assegnate a ciascun plesso.
§ 8.6 Attività minime che l’Appaltatore deve garantire
La prestazione da fornire non si esaurisce nella funzione meramente assistenziale di custodia, ma dovrà prevedere progetti ed attività educative, ludiche, ricreative, aggregative, commisurate all’età ed alle caratteristiche dei bambini accolti, anche in collaborazione e raccordo con le Scuole, le altre agenzie educative e gli altri servizi ricreativi e sportivi presenti nel territorio.
La ditta dovrà assicurare un adeguato rapporto numerico tra educatori e bambini, atto alla realizzazione degli interventi ed a salvaguardare la sicurezza dei minori in relazione agli spazi, alle attività svolte ed al grado di autonomia dei bambini presenti nelle sedi di svolgimento del servizio e, preferibilmente, la continuità degli educatori tra pre-scuola e post-scuola attivati nella medesima struttura.
Tutti i mezzi e gli strumenti necessari per lo svolgimento del servizio sono a carico dell’Appaltatore. In particolare il servizio è comprensivo:
- del materiale ludico, didattico, di consumo ed igienico-sanitario necessario per lo svolgimento delle attività, incluso eventuale utilizzo di gel disinfettante per le mani, qualora necessario in base alle disposizioni di legge;
- delle ore non frontali del personale, necessarie per l’attività di studio, programmazione e preparazione degli interventi; confronto e condivisione interna con il coordinatore ai sensi del successivo art. 15 e/o con gli altri soggetti della rete;
- del riordino degli spazi, dei materiali utilizzati e delle aree cortilive, al termine del servizio;
- della distribuzione delle merende per gli utenti del servizio di post-scuola, fornite dal gestore terzo del servizio di ristorazione scolastica; tale attività richiede l’adozione di uno specifico autocontrollo del sistema basato sulla metodologia HACCP e la frequenza di uno specifico percorso formativo in materia per il personale addetto;
- della produzione del materiale di documentazione delle attività realizzate;
- della produzione di eventuale materiale informativo per gli utenti dei servizi concernente gli aspetti organizzativi e gestionali dell’attività (ad es. sospensioni per sciopero, temporanee variazioni di orario o di sede, guida al servizio, ecc.);
- della tenuta del registro riportante le presenze e le assenze quotidiane dei bambini iscritti, su modulistica prodotta dall’Appaltatore sotto forma di attestazione; entro la prima settimana di ogni mese il registro delle presenze relativo al mese precedente dovrà essere trasmesso al Comune in formato elettronico per ogni struttura/servizio e in forma riepilogativa complessiva per tutti i servizi/strutture.
L’attività può inoltre includere, anche su indicazione o richiesta del Committente, la partecipazione a riunioni con il Committente stesso e/o con i referenti di plesso delle strutture in cui sono attivati i servizi e/o con le famiglie degli utenti per favorire la conoscenza degli educatori e delle attività che saranno realizzate, la redazione di documenti e relazioni (incluso resoconto di fine anno), la tenuta o l’elaborazione di dati e statistiche ed ogni altra attività strumentale o complementare alla funzione affidata, quali, indicativamente e in modo non esaustivo:
- l'apertura o la chiusura delle finestre dei locali nei quali si svolgono le attività e/o degli accessi alle sedi di svolgimento del servizio (porte, cancelli, eventualmente con utilizzo di codici di allarme), anche per accogliere gli adulti che accompagnano o ritirano i minori; in tale caso il personale dovrà conservare con la massima diligenza le chiavi e/o i codici di inserimento dei sistemi d'allarme dei plessi. In ogni caso il personale incaricato dovrà garantire che non accedano alla scuola, dagli ingressi dedicati al pre e post-scuola, persone estranee e non aventi titolo, ad eccezione dei
genitori o loro delegati maggiorenni, per il solo tempo necessario alla consegna o al ritiro dei minori;
- il ritiro e/o l'accompagnamento dei bambini da o per lo scuolabus e/o verso strutture scolastiche diverse rispetto a quelle in cui essi svolgono la normale attività didattica, anche su mezzi di trasporto messi a disposizione dal Comune, e/o in locali specifici all'interno della struttura scolastica;
- modalità di tracciamento, tramite apposito modello ed in raccordo con la ditta di ristorazione scolastica, delle merende distribuite durante il post-scuola, nell’ambito delle più complessive azioni anti-spreco messe in atto dal Committente.
§ 8.7 Inserimento dei bambini con disabilità
Il Comune di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx intende favorire la frequenza e l’inclusione nel servizio di prolungamento orario dei bambini con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92. I bambini saranno avviati al prescuola e/o al post-scuola in base alle richieste delle famiglie e/o dei servizi territorialmente competenti (ad es. Azienda USL, Servizio sociale territoriale, Servizio tutela minori).
E’ onere dell’Appaltatore l’attuazione di quanto previsto dalla L. 104/92 in materia, con la precisazione che l’intervento degli educatori ha lo scopo di valorizzare ed utilizzare i momenti di cura e le attività educative in modo funzionale al benessere ed allo sviluppo psico-fisico del bambino; deve quindi essere condotto sulla base di un progetto d’intervento e prevedere sia momenti individuali sia momenti di gestione del gruppo.
Le modalità di inclusione dei bambini da parte dell’Appaltatore dovranno essere concordate con il Comune da un punto di vista sia educativo sia organizzativo, anche in relazione al numero ed alla gravità dei casi e potranno prevedere, a titolo esemplificativo, la presenza di un educatore di supporto al gruppo o di una unità di personale di sostegno educativo-assistenziale al bambino, per le ore di effettiva presenza nel servizio, anche in continuità rispetto alla prestazione educativo-assistenziale svolta in orario scolastico.
§ 8.8 – Competenze del Comune
L'Amministrazione comunale mantiene le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo del servizio, a cui provvede con proprio personale addetto al Servizio Istruzione; in particolare resta di competenza comunale:
- l'individuazione e la messa a disposizione gratuita, in accordo con le scuole, per il periodo e gli orari stabiliti, dei locali sede del servizio e dei relativi arredi
- la determinazione del calendario e dell'orario di svolgimento dell'attività;
- l'accoglimento delle domande e la determinazione del numero massimo di utenti, fermo restando il rispetto del rapporto numerico di cui al precedente art. 8 paragrafo 8.5;
- la determinazione ed introito delle rette di frequenza;
- l’individuazione dei locali presso i singoli plessi, di concerto con le Dirigenze scolastiche;
- la determinazione del numero di operatori necessari per ciascun servizio, tenendo conto del numero dei frequentanti e delle caratteristiche degli stessi sulla base del rapporto sopraindicato.
§ 8.9. Luogo di prestazione del servizio di prolungamento orario
Il servizio dovrà essere svolto nelle scuole dell’infanzia e primarie statali del comune di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx (allegato n. B 2 “Elenco scuole dell’infanzia e Primarie – Comune di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx), definite annualmente come stabilito al precedente paragrafo 8.2 nei locali che il Comune individuerà di concerto con le Dirigenze Scolastiche.
Il monte ore è stimato indicativamente in complessive n. 6.470 ore per ciascun anno scolastico (n.
19.410 ore per l’intero periodo contrattuale di 36 mesi).
La quantificazione delle ore presunte sopra indicate potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione in relazione al numero degli iscritti e alle richieste di attivazione/non attivazione del servizio da parte delle Dirigenze scolastiche.
ART. 9 – COMPITI E FUNZIONI GENERALI DELL’APPALTATORE
In riferimento al presente Titolo II ed ai servizi in esso descritti, oltre ad altri obblighi e adempimenti generali previsti dal presente capitolato e a cui si rinvia, sono a carico della ditta tutti gli oneri derivanti in generale dalla gestione del servizio che non risultino espressamente a carico del Comune, nonché le eventuali proposte ed iniziative di cui la ditta si sia assunta l’onere in sede di offerta.
Competono inoltre all’Appaltatore i seguenti compiti:
- garantire la qualità e la continuità dei servizi, con personale adeguato, stabilmente dedicato, in possesso dei titoli richiesti, anche in caso di sostituzioni, cui dovrà darsi corso con tempi idonei ad evitare qualsiasi interruzione del servizio;
- assicurare la tutela dei dati personali degli utenti e garantire gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia, relativamente a tutte le attività di cui al presente Titolo;
- assicurare le strumentazioni e i mezzi necessari per lo svolgimento dei servizi, le spese relative agli spostamenti degli operatori sul territorio, le spese per il materiale necessario per lo svolgimento delle attività, le eventuali spese di produzione e diffusione dei materiali di documentazione e/o informativi dei servizi affidati;
- assicurare la formazione del proprio personale affinché svolga le proprie mansioni nel rispetto di quanto richiesto; si vedano a tale proposito anche i successivi artt. 14 e 16;
- prendere parte agli incontri di programmazione e verifica su richiesta del Committente.
ART. 10 - COMPITI, FUNZIONI ED ONERI DEL COMMITTENTE
In riferimento al presente Titolo II ed ai servizi in esso descritti, il Comune, oltre alla determinazione dei bisogni di cui ai precedenti artt. 6.4 e 7.4 e a quant’altro indicato in altri articoli del presente capitolato, ai quali si rimanda, mantiene le funzioni di indirizzo, supervisione e monitoraggio dei servizi appaltati e, in particolare:
- individua gli indirizzi generali cui la gestione dei servizi dovrà uniformarsi;
- provvede al monitoraggio ed alle verifiche sull’andamento delle attività, anche richiedendo all’Appaltatore dati e riscontri quali/quantitativi;
- individua uno o più referenti per i servizi di cui al presente capitolato;
- assicura tutte le informazioni e i dati necessari per un corretto svolgimento dei servizi da parte dell’Appaltatore.
Il comune si impegna inoltre ad una continua collaborazione con il coordinatore dell’Appaltatore di cui al successivo art. 15 e con il Responsabile dell’appalto di cui al successivo art. 21, al fine di un ottimale svolgimento delle attività e di un proficuo raccordo con le Istituzioni Scolastiche.
Rimangono a carico del Committente le spese relative alla gestione dei locali in cui si svolgono i servizi quali, a titolo esemplificativo, utenze ed arredi; gli interventi di manutenzione; la determinazione ed acquisizione delle rette di frequenza degli utenti dei servizi di prolungamento orario.
ART. 11 – CONTABILIZZAZIONE/REPORTISTICA DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE
L’Appaltatore è tenuto ad assicurare il coordinamento e il controllo del servizio di che trattasi creando un’opportuna integrazione informativa sulle prestazioni rese fra il Comune appaltante e l’istituzione scolastica interessata garantendo in particolare:
- un costante e aggiornato flusso di informazioni riguardante l’andamento delle prestazioni rese ;
- la rendicontazione delle ore effettuate per ciascun utente in carico (per il servizio PEA) e per ciascun plesso scolastico (per il servizio prolungamento orario scolastico) su base mensile .
A tal fine l’Appaltatore deve dotarsi di strumenti e/o modalità che consentano la trasmissione dei dati secondo le indicazioni previste nel progetto gestionale PRESENTATO IN FASE DI GARA.
TITOLO III - NORME RELATIVE AL PERSONALE
ART. 12 - Disposizioni generali relative al personale
La Ditta provvede ai servizi di cui al presente appalto con proprio personale.
L’Affidatario dovrà disporre di un organico sufficiente ed idoneo a garantire un adeguato espletamento dei servizi richiesti.
Tutto il personale deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sulla sicurezza e sulla prevenzione, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla normativa di riferimento. Detto personale deve essere di età non inferiore ai 18 anni, in possesso di idoneità senza prescrizioni e/o limitazioni alla specifica mansione rilasciata dal medico competente, per capacità fisiche e per qualificazione professionale; dovrà essere in regola con tutte le norme previste per lo svolgimento del servizio ed in possesso di tutti i requisiti professionali previsti dalle vigenti norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
Il personale dovrà altresì essere in regola rispetto a tutte le norme di igiene previste per lo svolgimento del servizio ed in possesso delle eventuali certificazioni sanitarie richieste. A richiesta dell’Amministrazione la ditta appaltatrice dovrà fornire la documentazione comprovante quanto richiesto. Gli obblighi di cui sopra vincolano la Ditta anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
ART. 13. - OSSERVANZA DELLE NORMATIVE
L’aggiudicatario deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di Prevenzione degli infortuni sul lavoro, di Igiene sul lavoro, di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di Previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra malattia
professionale, nonché ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori, nonché per tutta la durata dell’emergenza sanitaria da COVID-19, delle disposizioni emanate dalle competenti autorità nazionali o regionali.
In particolare è fatto obbligo alla Ditta attenersi a quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, così come modificato dal D. Lgs. 106/2009 e a tutte le successive modifiche ed integrazioni, nonché tutta la ulteriore legislazione applicabile in materia, compresi i protocolli anti contagio SARS Cov-2.
L’Impresa aggiudicataria deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro e diretti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Tutto il personale impegnato per le attività oggetto del presente appalto, dovrà essere in possesso dell’idoneità alla specifica mansione, rilasciata dal Medico Competente dell’aggiudicatario.
L’Aggiudicataria, inoltre, si impegna a sottoporre il personale che effettuerà i servizi a tutti i controlli sanitari previsti dall’art. 41 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. in relazione alla mansione prevista. L'Impresa aggiudicataria dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale (DPI) appropriati ai rischi inerenti le attività svolte per i rischi presenti nell’area di lavoro, in modo da garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
L’Impresa aggiudicataria è tenuta a provvedere all’informazione e alla formazione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Il personale impiegato dovrà essere adeguatamente formato nel rispetto della normativa vigente in materia di Sicurezza ed Igiene del Lavoro, prevenzione incendi (rif. DM 10/03/1998 e s.m.i.) e Primo Soccorso (rif. DM 388/2003 e s.m.i.).
Si dovrà dare evidenza dell’avvenuta formazione degli operatori oltre che dell’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi correlati con le mansioni e le attività.
In aggiunta a ciò dovranno essere assolti per i lavoratori ed i preposti, gli obblighi formativi secondo l’accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 testo vigente. Prima dell'inizio del servizio l'Impresa aggiudicataria dell'appalto è tenuta ad effettuare un incontro, in data da concordare fra le parti, con il RSPP del Comune per evidenziare, se presenti, i rischi dovuti a possibili “interferenze” e le misure di sicurezza per la loro eliminazione o il contenimento, tale da permettere il lavoro in sicurezza.
Allo scopo di consentire al Committente di valutare che il valore economico dell'offerta sia adeguato rispetto al costo del lavoro ed al costo della sicurezza, l'Aggiudicatario dovrà esplicitamente indicare in offerta ed in maniera separata rispetto ai precedenti, i propri specifici oneri della sicurezza. Il Committente si riserva di valutarne la congruità rispetto alle caratteristiche delle attività oggetto del presente appalto.
Se durante l’attività venisse rilevata l’insorgenza di interferenze fra le attività sarà compito del Servizio prevenzione e protezione dell’Affidatario segnalarle tempestivamente al servizio prevenzione e protezione dell’ente.
Nel caso eventuali interferenze non previste fossero evidenziate dall’Ente sarà il medesimo ad intervenire ai fini della loro riduzione, eliminazione ed eventuale comunicazione del rischio residuo da interferenza oltre che delle misure di prevenzione e protezione adottate. Il documento non ha carattere statico e deve essere aggiornato in occasione di modifiche del servizio o dell’organizzazione delle scuole a cui è rivolto.
Prima della stipula del contratto, la Committenza eseguirà la verifica dell’idoneità tecnico professionale della ditta aggiudicataria, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera g) del D.Lgs.81/2008.
L’aggiudicatario dovrà garantire, altresì, il rispetto delle norme antipedofilia, attraverso l’acquisizione del certificato penale del casellario giudiziario (certificato antipedofilia) del personale che intende impiegare, così come disposto dall’art. 25 bis del DPR 313/2002, integrato dall’art. 2 del D.Lgs n. 39 del 4/3/2014 in attuazione della Direttiva 2011/93 dell’Unione Europea, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile
ART. 14 - NORME COMPORTAMENTALI DEL PERSONALE
Dovrà essere impiegato personale di fiducia che dovrà osservare diligentemente gli oneri e le norme previste nel presente capitolato, attuare gli indirizzi indicati dall’Amministrazione, rispettare gli orari di servizio, mantenere un comportamento corretto, decoroso, irreprensibile e collaborativo rispetto ai bambini loro affidati, le famiglie, i docenti e gli altri operatori che a qualsiasi titolo intervengono nella gestione del servizio ; le suddette linee comportamentali dovranno essere comunicate a tutto il personale tramite vademecum o istruzione operativa.
Il personale della ditta è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti.(vedi successivo art. 24 su trattamento di dati personali: sicurezza e riservatezza)
All’inizio del periodo contrattuale la Ditta dovrà fornire al Servizio Istruzione elenco nominativo del personale impiegato. A tal fine l'aggiudicatario invierà, almeno 10 gg prima dell'inizio delle attività, l'elenco scritto degli operatori da avviare al servizio, specificando per ciascuno i dati anagrafici ed i titoli di studio posseduti da ciascuno. In particolare per il servizio di appoggio educativo-assistenziale la Ditta dovrà indicare per alunno con disabilità, segnalato dal coordinatore del Comune, il nominativo della figura di appoggio specificatamente assegnata.
Tale elenco e la documentazione che lo correda devono essere presentati all'inizio del periodo contrattuale e devono essere costantemente aggiornati, anche in caso di sostituzioni temporanee, specificando per ciascuno i dati anagrafici e i titoli di studio posseduti.
Il Comune si riserva il diritto di chiedere alla Ditta la sostituzione del personale ritenuto, per comprovati motivi, non idoneo al servizio o che, durante lo svolgimento del servizio stesso, abbia tenuto un comportamento non adeguato rispetto alle prescrizioni del presente capitolato, oppure non consono all’ambiente di lavoro e/o al contesto educativo-assistenziale; in tal caso l’impresa aggiudicatrice ha l’obbligo di provvedere e di procedere alla sostituzione entro due giorni del personale non idoneo, senza che ciò possa costituire motivo di maggior onere per il Comune.
La ditta appaltatrice garantisce la sostituzione immediata del personale per qualunque ragione assente con personale di pari qualificazione professionale. In caso di assenza di operatori, la sostituzione deve avvenire entro la giornata, in tempo utile per l’ esecuzione del servizio.
La ditta si impegna, a propria cura e spese, a realizzare i programmi di aggiornamento e formazione dichiarati in sede di gara, rilasciando al Comune regolare dichiarazione relativa ai partecipanti, al numero di ore, agli argomenti sviluppati ed ogni altra informazione utile.
La ditta si impegna, inoltre, a garantire al proprio personale, la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente capitolato, sollevando pertanto il Comune di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx da oneri di istruzione del personale incaricato.
Il personale della ditta dovrà portare ben visibile la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenete le generalità del lavoratore e l’indicazione della ditta di appartenenza come previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008.
Il personale della ditta dovrà inoltre essere dotato di indumenti da lavoro uniformi ed in buono stato d’uso, nonché guanti, cuffie o quant’altro possa risultare opportuno o essere reso obbligatorio da disposizioni normative o regolamenti.
L'affidatario è tenuto, altresì, ex D.P.R. n. 62/2013 e vigente Codice di Comportamento del Comune di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx nell’esecuzione del contratto, al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato e allegato allo schema di contratto
ART. 15 FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE
L’Aggiudicatario è tenuto ad assicurare un referente coordinatore in possesso di idoneo livello di responsabilità e autonomia decisionale cui affidare il coordinamento dei servizi. Il coordinatore del servizio cui compete la funzione di programmazione, gestione, monitoraggio e supervisione degli interventi deve essere in possesso dei requisiti indicati nella Relazione Tecnica e negli altri documenti di gara
Per il servizio di sostegno educativo-assistenziale, a favore di bambini e ragazzi con disabilità l’aggiudicatario dovrà assicurare personale educativo-assistenziale in regola con tutte le norme previste per lo svolgimento del servizio ed in possesso di tutti i requisiti professionali previsti dalle norme vigenti nonché definiti negli Accordi Provinciali e Distrettuali per l’inclusione degli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado. Almeno il 50% del totale del personale dovrà essere in possesso di esperienza biennale in servizi analoghi, con formazione adeguata alla realizzazione del servizio.
Per il servizio di prolungamento orario scolastico l’aggiudicatario deve assicurare personale educativo con formazione adeguata alla realizzazione del servizio.
Il personale educativo impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi di cui ai punti precedenti deve essere in possesso delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi educativi di cui trattasi, per poter efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative e operative e garantire che i servizi siano dotati del miglior livello qualitativo possibile.
Nelle more dell’emanazione del provvedimento previsto dall’art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 66/2017 gli operatori dei 2 servizi sopra elencati devono possedere:
- il diploma di laurea attinente al profilo prof.le di educatore ; oppure
- il diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente al profilo prof.le di educatore ed esperienze lavorative qualificate, (anche non continuative), nel campo dell’integrazione degli alunni con disabilità e nell’ambito educativo in genere, per almeno complessivi 12 mesi ;
oppure
- diploma di scuola secondaria di 2° grado anche non attinente al profilo prof.le di educatore ed esperienze lavorative qualificate nel campo dell’integrazione degli alunni con disabilità e nell’ambito educativo in genere, per almeno complessivi 24 mesi.
ART. 16 – OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE
Il personale impiegato nelle attività richieste, nel rispetto dei livelli professionali previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, deve essere legato da regolare contratto con l’operatore economico e quindi indicato nel libro paga dell’ operatore medesimo. L’aggiudicatario deve attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente Capitolato, senza distinzione alcuna tra dipendenti e soci lavoratori, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro, territoriali, di settore sottoscritti con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative applicabili, alla data di assegnazione dell’Affidamento, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella Provincia di Modena. L’aggiudicatario è altresì tenuto a continuare ad applicare i sopraindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo.
La ditta aggiudicataria è tenuta all’esatta osservanza delle norme legislative e dei regolamenti in materia fiscale, di prevenzione ed assicurazione sugli infortuni sul lavoro, nonché delle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, ecc..) anche risultanti dai contratti collettivi di lavoro, nonché all’osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia di tutela dei lavoratori. I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto, il comune di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
In caso di inottemperanza degli obblighi contributivi e retributivi dell’appaltatore si applicheranno gli artt. 4 e 5 del DPR 207/2010.
ART. 17 - CLAUSOLA SOCIALE
Al fine di garantire continuità almeno parziale nell’erogazione dei servizi, e come previsto dall’art. 50 del D.Lgs 50/2016, la ditta subentrante si impegna ad accogliere prioritariamente il personale dipendente della ditta uscente, garantendo il rispetto delle condizioni di miglior favore per il lavoratore. Qualora la Ditta aggiudicataria non sia tenuta alla applicazione del vigente CCNL delle Cooperative sociali, in quanto avente diversa ragione sociale, è tenuta a riconoscere, prioritariamente, la possibilità di assunzione del personale già presente nei servizi oggetto del presente appalto, al fine di garantire la continuità del rapporto fra operatori e gli utenti del servizio.
La ditta affidataria è inoltre obbligata, alla scadenza del presente affidamento, in caso di aggiudicazione ad un soggetto terzo con conseguente cambio di gestione, ad affiancare per non meno di dieci giorni lavorativi, il personale della nuova ditta entrante, qualora si verifichi una sostituzione di personale addetto superiore al 50%, al fine di favorire la necessaria continuità delle prestazioni, regolando con la stessa gli oneri derivanti e sollevando il Comune da ogni onere.
ART. 18 – FORMAZIONE DEL PERSONALE
La ditta affidataria dovrà assicurare la formazione del personale addetto al servizio così come stabilito dalle vigenti normative con l’obbligo di mantenere una copia della documentazione attestante l’avvenuta formazione del personale.
L’Aggiudicataria si impegna, inoltre, a garantire al proprio personale la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente Capitolato sollevando pertanto il Comune da oneri di istruzione del personale incaricato.
In sede di gara la ditta, oltre alla formazione prevista dalle vigenti normative, deve presentare un piano di formazione e aggiornamento di almeno 12 ore/anno per ciascun operatore, che si impegna a realizzare a propria cura e spese. Tale formazione sarà riconosciuta come orario di lavoro.
Tutti i programmi di aggiornamento e formazione annuali dichiarati in sede di gara dovranno essere documentati al Comune attraverso periodica dichiarazione relativa agli argomenti sviluppati, ai relatori, alla durata, ai partecipanti, ed ogni altra informazione richiesta dal Comune. Gli stessi piani dovranno essere trasmessi ogni anno, entro il 31 di agosto al Settore Servizi educativi ed istruzione.
Infine, l'Impresa Aggiudicataria si impegna a far partecipare il proprio personale ad eventuali specifici percorsi formativi organizzati dal Comune, dall’Unione dei Comuni del Sorbara e dall’Azienda Sanitaria Locale di Modena, Distretto di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx che dovessero risultare pertinenti a situazioni per cui si ritenesse significativa le presenza del Personale Educativo e Assistenziale.
ART. 19 - INFORMAZIONE AI DIPENDENTI DELL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicatario all’inizio di ogni anno scolastico, è tenuto ad organizzare almeno entro 10 giorni dalla data di inizio delle attività, un incontro con i propri addetti finalizzato alla presentazione dei servizi di inclusione scolastica e di prolungamento, nel corso dei quali deve illustrare le prescrizioni che regolano il contratto ed il contenuto delle prestazioni negoziali e delle specifiche tecniche che costituiscono gli standard di qualità del servizio.
A tali incontri potranno partecipare di diritto uno o più rappresentanti della Stazione Appaltante.
ART. 20- ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
In caso di azione collettiva di astensione dal lavoro dei propri dipendenti, l’Appaltatore deve conformarsi a quanto disposto dalla L. n. 146/90.
In ogni caso l’Aggiudicatario è tenuto a comunicare al Committente la proclamazione dello sciopero e l’eventuale sospensione dei servizi di cui al presente capitolato, oppure diversi modi e tempi di erogazione degli stessi nel corso dello sciopero, con preavviso scritto, in tempo utile per consentire al Comune l’informazione agli altri soggetti interessati (es. Scuole) nei termini di legge (almeno 5 giorni prima). Con le stesse tempistiche la Ditta è inoltre tenuta a diffondere in modo formale, per il tramite del proprio personale, le medesime informazioni agli utenti dei servizi.
In caso di sospensione dello sciopero la ditta dovrà essere in grado di effettuare il servizio, previa comunicazione da effettuarsi con almeno 24 ore di anticipo.
Nessun corrispettivo è dovuto alla ditta appaltatrice dal Comune per la mancata prestazione del servizio.
TITOLO IV – RAPPORTO CONTRATTUALE
ART. 21 – ORGANIZZAZIONE DELLA DITTA
Prima dell’inizio delle attività, la ditta fissa un recapito, entro 50 km dalla sede di erogazione del servizio (calcolato come distanza dalla sede municipale), presso il quale sia attivato collegamento telefonico, nonché un indirizzo di posta elettronica, in funzione permanente per tutto il periodo e l’orario di funzionamento del servizio.
La ditta provvede inoltre ad indicare un Responsabile dell’Appalto che risponda dei rapporti negoziali fra ditta e Comune e che rappresenti per il Comune la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l’andamento del contratto.
ART. 22 – ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELLA DITTA
La gestione del Servizio oggetto del presente appalto viene effettuata dalla ditta in proprio nome, per proprio conto ed a rischio e pericolo in qualità di titolare dell’attività a tutti gli effetti di legge. A tal fine si precisa che, oltre a quanto dettagliatamente indicato negli altri articoli del presente capitolato, sono a carico della ditta tutti gli oneri derivanti in generale dalla gestione del servizio che non risultino espressamente a carico del Comune, nonché le eventuali proposte ed iniziative di cui la ditta si sia assunta l’onere in sede di offerta.
L’affidatario sarà pertanto unico responsabile, sia penalmente sia civilmente, tanto verso l’Amministrazione quanto verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura che fossero arrecati, sia durante sia dopo l’esecuzione dei servizi, per colpa o negligenza tanto sua quanto dei suoi dipendenti, o anche come semplice conseguenza dei servizi stessi.
L’affidatario è inoltre responsabile dell’esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta riuscita del servizio, nonché dell’osservanza di tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, a livello sia nazionale sia regionale, o che possano eventualmente venire emanate nel corso del periodo contrattuale (comprese le norme regolamentari del Comune e le ordinanze sindacali), specialmente quelle riguardanti gli aspetti igienico-sanitari, di sicurezza per tutto il personale presente e per gli utenti e, comunque, aventi attinenza con i servizi oggetto dell’appalto. La ditta si intende espressamente obbligata a tenere, comunque, sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi voglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti o a proprie attrezzature, derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone (inclusi gli utenti dei servizi) o a cose dall’attività del proprio personale, in relazione ai servizi oggetto dell’appalto.
ART. 23- ASSICURAZIONI – OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO
L’Affidatario del servizio risponderà di tutti gli eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione all’esecuzione dei servizi in oggetto, all’utilizzo di qualsiasi bene immobile e mobile compreso l’impiego di attrezzature, macchinari e impianti, tenendo al riguardo sollevata l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità e da qualsiasi pretesa o richiesta risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti della medesima.
A copertura degli eventuali danni a cose e/o a persone causati a terzi (compresi gli utenti) o sofferti dai prestatori di lavoro, nell’esercizio dell’attività oggetto di appalto e durante l’espletamento dei servizi che ne formano parte, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata l’appaltatore si obbliga a stipulare - o ad integrare eventuale contratto già esistente - e mantenere valida ed efficace, per tutta la durata dell’appalto – una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori d'opera (RCO), la quale deve:
− prevedere massimali di garanzia per sinistro non inferiori a:
▪ euro 3.000.000,00 (tremilioni) complessivamente per il sinistro, con i limiti rispettivamente di
⮚ euro 2.000.000,00 (duemilioni) per persona - terzo o prestatore di lavoro - che abbia subito danni per morte o lesioni corporali
⮚ euro 1.000.000,00 (unmilione) per danni a cose e/o animali, indipendentemente dal numero dei danneggiati.
− essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento del complesso delle attività e servizi oggetto dell’appalto, come descritti nel presente Capitolato d’oneri, comprese le attività accessorie e complementari a quelle principali e prevalenti, senza eccezioni;
− ricomprendere la responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati dell’appaltatore nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell’espletamento dell’attività e nella gestione dei servizi oggetto dell’affidamento;
− ricomprendere la responsabilità derivante all’appaltatore per i danni causati a terzi dalle persone
- compresi utenti/minori nel tempo in cui si trovino sotto la sua vigilanza - del fatto delle quali sia tenuto a rispondere a termini di legge (r.c. per danno cagionato da incapace - ex Art. 2047 c.c.;
r.c. di xxxxxx, precettori e maestri d’arte - ex Art. 2048 c.c.);
− comprendere la copertura per i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all’appaltatore o a persone di cui debba rispondere, e non costituenti dotazione strumentale funzionale all’esercizio dell’attività assicurata (con sottolimite non inferiore ad euro 100.000,00 (centomila) per sinistro e per anno).
− gli utenti e i destinatari dei servizi e delle attività oggetto del presente contratto dovranno essere considerati terzi ai sensi dell’assicurazione predisposta, e terzi tra loro.
L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dall’Amministrazione Comunale e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tali assicurazioni dovranno avere validità per tutta la durata dell’appalto.
Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l’appaltatore si obbliga a produrre, ad ogni scadenza, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità dell’anzidetta assicurazione.
Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico dell’appaltatore il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l’appaltatore stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa.
A copertura degli infortuni che possono derivare ai minori utenti del servizio l’Appaltatore deve prevedere specifica assicurazione a garanzia degli infortuni sofferti dai minori utenti del servizio oggetto del presente contratto, durante la frequenza e la partecipazione alle attività tutte organizzate e gestite nell’ambito di esecuzione del presente contratto, senza eccezione alcuna, ed incluso il cosiddetto rischio “in itinere” recante le seguenti indennità e somme assicurate minime pro capite:
▪ euro 100.000,00 (centomila) in caso di morte;
▪ euro 100.000,00 (centomila) in caso di invalidità permanente;
▪ euro 1.000,00 (mille) per rimborso di spese sanitarie da infortunio (comprensive delle spese per l’acquisto di lenti da vista e delle spese per cure odontoiatriche rese necessarie dall’infortunio).
ART. 24- TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI: SICUREZZA E RISERVATEZZA
L’aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs n.196/2003 e s.m.i., dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza e dal regolamento UE n. 679/2016, così come meglio dettagliato all’allegato C1- Accordo di trattamento di dati personali.
ART. 25 – CONTROLLI DI CONFORMITA’
Il Comune attiverà autonomamente tutti i meccanismi di controllo di qualità del Servizio gestito dalla ditta che riterrà opportuni, utilizzando proprio personale addetto al Servizio Istruzione, per accertare in particolare:
- l’osservanza degli adempimenti previsti dal presente capitolato rispetto al personale, alle attività, al coordinamento e la loro corrispondenza al progetto presentato in sede di gara ;
- la rispondenza e la permanenza delle condizioni e dei requisiti organizzativi, gestionali e assistenziali-educativi che hanno dato luogo all’aggiudicazione.
A tal fine la ditta aggiudicataria è obbligata a consentire all’Amministrazione comunale di procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
La ditta deve essere dotata di un sistema di controllo interno sullo svolgimento e qualità dei servizi offerti, secondo quanto previsto nel progetto gestionale. I risultati di detto controllo dovranno essere inviati al Servizio Istruzione, che può anche chiederne l’integrazione, al fine di elaborare controlli interni
- organizzazione del personale (in particolare il rispetto dell’organizzazione presentata in fase di gara);
- controllo del comportamento del personale educativo assistenziale nei confronti dell'utenza e nella relazione con i servizi educativi o istituti scolastici assegnati;
- controllo dell’applicazione delle varie disposizioni e prescrizioni in materia di prevenzione e limitazione dei rischi da Sars-Cov-2 (Covid-19) e da altre normative di riferimento rispetto alla corretta esecuzione del servizio;
- gradimento del servizio erogato.
ART. 26 – INADEMPIENZE E PENALI
L’Amministrazione Comunale ha diritto di applicare, oltre alla trattenuta del corrispettivo dovuto, le seguenti penali:
a) per ogni ora di assenza di ciascun educatore, non giustificata e fatti salvi i casi di forza maggiore: penale fino a Euro 150,00;
b) per ogni singolo servizio non effettuato o effettuato in difformità rispetto a quanto stabilito dal presente capitolato o dal competente ufficio del servizio istruzione: fino ad un massimo di Euro 1.000,00;
c) per mancato rispetto di ogni singola prescrizione del capitolato, diversa dalla fattispecie prevista dal punto a) e b): fino ad un massimo di Euro 1.250,00.
L’importo delle singole penali sarà individuato sulla base dell’importanza delle irregolarità, del danno arrecato al normale funzionamento del servizio, del ripetersi delle manchevolezze o infine del danno arrecato all’immagine del servizio e quindi al Comune.
Le infrazioni, che comportino o meno l'applicazione di penalità, vengono contestate per iscritto al Responsabile dell’Appalto di cui all'art. 21 del presente capitolato, e la ditta ha facoltà di presentare la sua contro deduzione entro, di norma, 10 giorni dal ricevimento della contestazione. Dopo tre contestazioni che risultino fondate o a seguito di infrazione di particolare gravità è facoltà della Amministrazione Comunale risolvere il contratto anche prima del termine naturale, salvo il risarcimento del danno. Alla impresa dovrà essere corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità e le spese.
Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'Amministrazione comunale potrà avvalersi su eventuali crediti dell'impresa, nonché sulla cauzione senza bisogno di diffida o formalità di sorta.
ART. 27 - SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Per le eventuali sospensioni delle prestazioni oggetto del contratto si osservano le disposizioni dell’Art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.
Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il responsabile del procedimento dispone la ripresa dell’esecuzione dei servizi a mezzo di verbale sottoscritto dalla ditta aggiudicataria ed inviato al responsabile medesimo.
Per la sospensione, qualunque sia la causa, non spetta alla ditta alcun compenso o indennizzo.
ART. 28 - CESSIONE E SUBAPPALTO
È vietata alla Ditta affidataria, pena la rescissione dei contratti e l’incameramento della cauzione, la cessione del contratto.
E’ ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
Considerate le varie tipologie di servizi inseriti nell’appalto, in merito alla possibilità di subappalto si prescrive quanto segue:
il servizio educativo assistenziale e educativo rivolto ai minori, che rappresenta l'elemento
essenziale di tale servizio alla persona, declinato e attuato in base a un progetto gestionale e di organizzazione del servizio che non può prescindere dalla struttura della ditta che lo elabora e che lo presenta come parte dell'offerta tecnica NON E’SUBAPPALTABILE.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni, il subappalto è vietato.
ART. 29 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA
La Ditta aggiudicataria è obbligata ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
Qualora il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) segnali un’inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il Comune trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza.
Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dal Comune su richiesta degli enti previdenziali ed assicurativi.
ART. 30- MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’Aggiudicatario non può apportare variazioni o modifiche al contratto se non disposte dal direttore dell’esecuzione.
Possono essere ammesse variazioni al contratto nei casi previsti all’Art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e solo nei limiti in esso indicati.
ART. 31 - VERIFICA DI CONFORMITÀ FINALE
La verifica di conformità finale è avviata entro venti (20) giorni, decorrenti dall’ultimazione della prestazione, come certificata dal direttore dell’esecuzione.
La verifica di conformità finale viene effettuata dal direttore dell’esecuzione e consiste:
− nell’accertare la regolare esecuzione di tutto il servizio rispetto al presente contratto;
− nell’accertare che i dati risultanti dalla contabilità relativa all’intero servizio e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto;
− nel certificare che tutte le prestazioni previste dal contratto siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale.
La verifica di conformità finale è conclusa non oltre sessanta (60) giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, come sopra accertate dal direttore dell’esecuzione. Nel caso in cui le operazioni si prolunghino rispetto al termine stabilito, si applicano le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016. Il certificato di verifica di conformità finale deve essere formulato e deve contenere gli elementi prescritti dalla normativa vigente, ivi incluso l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare alla ditta aggiudicataria.
ART. 32 - PAGAMENTO DEL SALDO E SVINCOLO DELLA CAUZIONE
Dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite a seguito di determinazione del dirigente competente che approva il certificato di verifica di conformità, previa deduzione delle penali e con liquidazione della ritenuta dello 0,50 per cento, come previsto dall’Art. 103, del D. Lgs n. 50/2016 e allo svincolo della cauzione prestata dalla ditta aggiudicataria.
ART. 33 - CESSIONE DEL CREDITO
La cessione di ogni credito derivante dal presente contratto è ammessa in conformità di quanto stabilito dall’Art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
È esclusa qualunque cessione di credito diversa da quelle previste dall’Art. 106, co. 13 del D. Lgs. n. 50/2016.
L’eventuale cessione notificata in violazione al committente è in ogni caso priva di effetti nei confronti del debitore ceduto, con piena ed esclusiva responsabilità della ditta aggiudicataria nei confronti del cessionario.
ART. 34 - CORRISPETTIVO PER I SERVIZI PRESTATI
Il corrispettivo per la prestazione del servizio di sostegno educativo-assistenziale per l’integrazione scolastica di alunni disabili nelle scuole di ogni ordine e grado e per il servizio di prolungamento orario (pre e post scuola) alla scuola d’infanzia e primaria è costituito dal prezzo orario unitario, offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di gara, moltiplicato per le prestazioni effettivamente svolte nel mese di
riferimento, oltre IVA in misura di legge. La ditta aggiudicataria dovrà emettere fatture mensili distinte per i seguenti servizi:
- appoggio educativo assistenziale
- pre e post scuola dell’infazia
- pre e post scuola primaria
La prestazione decorre dal momento dell'entrata in servizio del personale ed è riconosciuta unicamente nelle quantità autorizzate dal Comune.
ART. 35 - SPESE
Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico dell’impresa aggiudicataria.
ART. 36 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Fatto salvo quanto già disposto in altri articoli del presente capitolato, in caso di inadempienza e negligenza in genere nell’esecuzione degli obblighi contrattuali il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per la Ditta Aggiudicataria, nei tempi, modi e condizioni previsti dallo schema di contratto, al quale si fa espresso rinvio.
ART. 37 - CONTROVERSIE
In caso di controversie relative all’esecuzione del presente contratto si procederà ai sensi della parte VI, Titolo I “Contenzioso” del D.Lgs. n. 50/2016, per quanto applicabile. E’ in ogni caso escluso il ricorso al collegio consultivo tecnico e all’arbitrato.
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato, che non si possano definire con accordo bonario, saranno devolute al Tribunale di Modena.
ART. 38 - ELEZIONE DOMICILIO
Per tutti gli effetti del contratto giudiziali ed extragiudiziali, la Ditta aggiudicataria dovrà eleggere domicilio in Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, presso la residenza municipale.
ART. 39 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non specificato nel presente capitolato si fa espresso rinvio a quanto previsto nella restante documentazione di gara, alle norme e disposizioni del codice civile, alle norme regionali in materia di servizi a sostegno del diritto allo studio, alle norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi, alle norme vigenti in materia di contratti pubblici, alle norme in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità di cui alla L. n. 190/2012 e ss. mm. xx xx. e relative disposizioni applicative, se ed in quanto applicabili.
L’Appaltatore è inoltre tenuto al rispetto delle eventuali ulteriori norme che dovessero intervenire successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione ed applicazione di nuove normative.
ALLEGATI
1. localizzazione istituti scolastici (allegati B1)
2. elenco scuole per il servizio di pre e post scuola (allegato B2)
3. Accordo di Programma Provinciale (allegato B3)
4. Accordo Distrettuale (allegato B4)