REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI AGENTE DI ATLETI PROFESSIONISTI DI GOLF
REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI AGENTE DI ATLETI PROFESSIONISTI DI GOLF
Definizioni
Il presente Regolamento, in conformità al Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, disciplina l’attività dell’Agente Sportivo abilitato in ambito golfistico, il quale mette in relazione due o più soggetti ai fini:
i) della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di prestazione sportiva professionistica;
ii) della conclusione di un contratto di trasferimento di una prestazione sportiva professionistica;
iii) del tesseramento dei professionisti presso la FIG.
Il presente Regolamento si aggiunge e si integra con il Regolamento CONI degli Agenti Sportivi e con tutti i Regolamenti federali che sono e rimangono norme a cui tutti i soggetti che operano all’interno della FIG devono far riferimento. Al superiore Regolamento CONI degli Agenti Sportivi si rimanda per tutto quanto non specificato di seguito.
Presso la FIG sono all’uopo istituiti:
⮚ il Registro federale degli agenti sportivi di atleti professionisti di golf (d’ora innanzi “Registro federale”)
⮚ la Commissione federale Agenti Sportivi (d’ora innanzi “Commissione”)
⮚ il Registro dei Contratti
Solo gli Agenti Sportivi iscritti nel Registro CONI e FIG potranno qualificarsi come: “Agenti autorizzati FIG”. Gli Agenti Sportivi iscritti nel Registro hanno l’obbligo di osservare lo Statuto ed i Regolamenti del CONI, lo Statuto ed i Regolamenti della Federazione Italiana Golf nonché i provvedimenti e le decisioni federali.
Art. 1 Regole generali
1. L’ Agente Sportivo che ha ricevuto il mandato di contratto o l’incarico è l’unica persona fisica riconosciuta da FIG per promuovere e tutelare gli interessi del proprio assistito.
2. L’attività di Agente Sportivo può essere effettuata solo da persone fisiche che abbiano ottenuto il titolo abilitativo. L’Agente Sportivo ha tuttavia la facoltà di organizzare la propria attività imprenditorialmente, attraverso la costituzione di una società di persone o di capitali, ai sensi della legislazione civilistica vigente.
3. L’organizzazione dell’attività in forma societaria è subordinata al ricorrere di tutte
le seguenti condizioni:
a) l’oggetto sociale deve essere costituito dall’attività disciplinata dal presente
Regolamento ed eventuali attività ad essa connesse e strumentali;
b) i soci Agenti Sportivi devono possedere direttamente la maggioranza assoluta del capitale sociale;
c) la rappresentanza e i poteri di gestione devono essere conferiti esclusivamente ad agenti sportivi abilitati a svolgere l’attività in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento;
d) l’attività di altri soggetti non in possesso del titolo abilitativo deve essere limitata
alle sole funzioni amministrative;
e) i soci non devono possedere, in via diretta o mediata, partecipazione in altre società aventi analogo oggetto sociale.
4. L’elenco dei collaboratori, la copia autenticata dell’atto costitutivo della società, dello statuto, del libro dei soci, l’elenco nominativo degli organi sociali devono essere depositati presso la Commissione al momento dell’iscrizione. Le modifiche sopravvenute dovranno essere comunicate e depositate entro venti giorni dal loro verificarsi.
Art. 2 Il Registro federale degli Agenti Sportivi
1. Il Registro federale degli Agenti Sportivi si articola in due sezioni:
a) sezione Agenti Sportivi abilitati ad operare nell’ambito federale;
b) sezione Agenti Sportivi stabiliti.
2. Ciascuna sezione del Registro federale deve indicare:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, codice fiscale, residenza, indirizzo di posta elettronica certificata e recapiti telefonici dell’iscritto;
b) data, numero e scadenza del certificato di avvenuta iscrizione al Registro federale
o del certificato di avvenuto rinnovo dell’iscrizione al Registro federale;
c) numero del tesserino identificativo rilasciato dal CONI;
d) se l’attività è svolta in proprio o attraverso una società di persone o di capitali;
e) nel caso di attività svolta attraverso una società di persone o di capitali: nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, codice fiscale, residenza, indirizzo di posta elettronica certificata, recapiti telefonici del legale rappresentante della società, nonché partita iva, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata e sede legale della società;
f) eventuali provvedimenti disciplinari comminati dalla Commissione CONI e/o della Commissione FIG degli Agenti Sportivi.
Art. 3 Iscrizione al Registro federale
1. Possono iscriversi al Registro federale i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
b) avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto,
inabilitato, fallito, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e dell’esdebitazione;
c) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo equipollente;
d) non avere riportato condanne per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio;
e) non avere riportato condanne ad una pena della reclusione superiore a cinque anni;
f) non avere riportato condanne per il reato di frode sportiva di cui alla L. 401/1989 o
per il reato di doping di cui all’art. 586 bis c.p.;
g) non avere riportato sanzioni a seguito dell’accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
h) non avere riportato sanzioni disciplinari per illecito sportivo;
i) non avere sanzioni disciplinari in essere e non ancora completamente scontate
nell’ambito della Federazione Italiana Golf;
j) nel caso di sanzioni pecuniarie nell’ambito dell’ordinamento sportivo, aver esaurito i relativi pagamenti o essere comunque adempienti ad eventuali rateizzazioni;
k) avere validamente superato l’esame di abilitazione;
m) non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dall’art. 18 del
Regolamento Agenti CONI.
2. Il superamento della prova speciale dovrà avvenire entro un anno dalla data di comunicazione della Commissione CONI degli Agenti Sportivi dell’elenco dei candidati aventi diritto ad essere ammessi alla prova speciale, altrimenti il candidato dovrà effettuare nuovamente la prova generale.
3. Gli Agenti Sportivi stabiliti sono iscritti nella sezione agenti sportivi stabiliti.
Art. 4 Modalità di iscrizione al Registro federale per gli Agenti Sportivi
impossibilità, a mezzo raccomandata A/R indirizzata a F.I.G. – Federazione Italiana Golf - Commissione Federale Agenti Sportivi – Xxxxx Xxxxxxx 00 00000 Xxxx; farà fede la ricevuta di consegna in caso di spedizione tramite PEC o, in caso di spedizione tramite raccomandata A/R, farà fede la data del timbro postale dell'Ufficio postale accettante.
In ogni caso, nella domanda di iscrizione, l’agente sportivo indica l’indirizzo di posta
elettronica certificata dove ricevere ogni comunicazione inerente alla sua posizione.
4.1.2 Al fine di ottenere l’iscrizione nel Registro, il candidato che ha superato la prova speciale di esame dovrà inoltre sottoscrivere il “Codice di Condotta Professionale” pubblicato sul sito federale.
4.1.3 L’iscrizione al Registro è subordinata al versamento dei diritti di segreteria pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) quale contributo annuale per la copertura delle spese inerenti le attività connesse alla tenuta e alla gestione del Registro.
Il versamento potrà essere effettuato, specificando la causale “iscrizione al Registro degli Agenti Sportivi di golf per l’anno…………” ed il nominativo dell'agente sportivo richiedente, tramite bonifico bancario effettuato a favore della Federazione Italiana Golf - IBAN: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 X00 – Banca Popolare di Sondrio Filiale: 000 XXXX - XX. 15 BIC/SWIFT: XXXXXX0000X BIC/SWIFT SEDE: XXXXXX00.
Il richiedente deve, inoltre, allegare alla domanda di iscrizione la distinta di
pagamento dei diritti di segreteria per l’iscrizione.
5. Pervenuto il pagamento, la FIG rilascia il certificato di avvenuta iscrizione
necessario per l’iscrizione al Registro nazionale CONI.
Art. 5 Modalità di iscrizione al Registro federale per gli Agenti Sportivi stabiliti
5.1 Cittadini comunitari “abilitati”
I cittadini U.E. abilitati in altro Stato membro dell’Unione Europea all’esercizio dell’attività di Agente Sportivo possono chiedere alla Commissione di essere iscritti all’apposita sezione del Registro federale.
5.2 Procedura
La richiesta di iscrizione al Registro federale avviene mediante apposita domanda redatta secondo il modello di cui all’allegato A, accompagnata dalla Dichiarazione delle Persone Xxxxxxx redatta secondo il modello di cui all’allegato B con la quale l’agente sportivo dichiara di possedere tutti i requisiti previsti dal precedente art. 3, e deve essere indirizzata alla Commissione, a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo xxxxxxxxx@xxx.xx o, in caso di impossibilità, a mezzo raccomandata A/R indirizzata a F.I.G. – Federazione Italiana Golf - Commissione Federale Agenti Sportivi – Xxxxx Xxxxxxx 00 00000 Xxxx; farà fede la ricevuta di consegna in caso di spedizione tramite PEC o, in caso di spedizione tramite raccomandata A/R, farà fede la data del timbro postale dell'Ufficio postale accettante. In ogni caso, nella domanda di iscrizione, l’Agente Sportivo stabilito indica l’indirizzo di posta elettronica certificata dove ricevere ogni comunicazione inerente alla sua posizione. Il modulo è inderogabilmente accompagnato:
a) dalla fotocopia di documento di identità del richiedente, attestante la sua nazionalità;
d) dalla dichiarazione di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3;
e) dalla distinta di pagamento dei diritti di segreteria pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) quale contributo annuale per la copertura delle spese inerenti alle attività connesse alla tenuta e alla gestione del Registro federale. Il versamento potrà essere effettuato, specificando la causale “iscrizione al Registro degli Agenti Sportivi stabiliti di golf per l’anno…………” ed il nominativo dell'agente sportivo stabilito richiedente, tramite bonifico bancario effettuato a favore della Federazione Italiana Golf - IBAN: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 X00 – Banca Popolare di Sondrio Filiale: 000 XXXX - XX. 15 BIC/SWIFT: XXXXXX0000X BIC/SWIFT SEDE: XXXXXX00;
f) originale o copia conforme all’originale del titolo abilitativo conseguito presso la Federazione sportiva golfistica del paese di provenienza, nella quale l’attività di Agente Sportivo è regolamentata.
Al fine di ottenere l’iscrizione nel Registro, l’Agente Sportivo stabilito dovrà inoltre sottoscrivere il “Codice di Condotta Professionale” pubblicato sul sito federale.
Tutti i documenti indirizzati alla Commissione relativi alle formalità di cui al presente capitolo dovranno essere redatti in italiano ovvero, ove redatti in lingua diversa dall’italiano, essere accompagnati dalla traduzione in italiano debitamente asseverata.
La Commissione nel termine di trenta (30) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda:
a) in caso di domande incomplete o di necessità di chiarimenti, invita a mezzo pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento l’interessato a produrre ogni ulteriore documento;
b) in tal caso, il termine di cui al precedente periodo, decorre nuovamente dal ricevimento da parte della Commissione dei documenti o chiarimenti richiesti;
c) notifica a mezzo pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento
all’interessato il provvedimento di accoglimento o di xxxxxxx.
In caso di accoglimento, accertato che il richiedente sia abilitato all’esercizio dell’attività di Agente Sportivo nell’ambito della Federazione sportiva dello Stato di provenienza, la Commissione provvederà all’iscrizione nella sezione speciale del Registro federale senza necessità per il richiedente di dover sostenere l’esame di abilitazione. Tale annotazione verrà comunicata entro trenta (30) giorni dalla FIG al CONI che provvederà all’iscrizione del soggetto nell’apposita sezione del Registro Nazionale.
Decorsi tre (3) anni dall’iscrizione nella sezione speciale del Registro federale, l’Agente Sportivo in regola con tutti gli obblighi previsti dal Regolamento CONI degli Agenti sportivi CONI e dal presente Regolamento, ivi compresi gli obblighi di aggiornamento di cui al successivo art. 10, che abbia esercitato in Italia l’attività di Agente Sportivo ai sensi dell’art. 5 del Regolamento CONI degli Agenti sportivi CONI, può richiedere l’iscrizione al Registro federale e a quello del CONI senza essere sottoposto a esame di abilitazione. Tale iscrizione verrà comunicata entro trenta (30) giorni dalla FIG al CONI.
Art. 6 Rinnovo Annuale dell’iscrizione al Registro federale
1. Per la permanenza nel Registro l’Agente Sportivo non deve trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi previste dall’art. 18 Regolamento Agenti CONI.
Nel caso intervenga una delle situazioni suindicate, la Commissione federale provvede ad inviare apposita segnalazione alla Commissione Agenti CONI.
2. Per la permanenza nel Registro federale, l’Agente Sportivo deve altresì corrispondere, all’inizio di ogni anno sportivo, ovvero entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno di riferimento, la quota annua fissata dal Consiglio federale della FIG e pubblicata sul sito federale nella sezione Agenti Sportivi, pena la cancellazione dal Registro stesso, fermo il carattere permanente del titolo abilitativo conseguito con il superamento dell’esame di abilitazione. Il versamento potrà essere effettuato, specificando la causale “rinnovo iscrizione al Registro degli Agenti Sportivi / degli Agenti Sportivi stabiliti di golf per l’anno…………” ed il nominativo dell'agente sportivo richiedente, tramite bonifico bancario effettuato a favore della Federazione Italiana Golf - IBAN: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 X00 – Banca Popolare di Sondrio Filiale: 000 XXXX - XX. 15 BIC/SWIFT: XXXXXX0000X BIC/SWIFT SEDE: XXXXXX00.
3. Pervenuto il pagamento, la FIG rilascia il certificato di avvenuto rinnovo
dell’iscrizione necessario per il rinnovo dell’iscrizione al Registro nazionale CONI.
4. La Commissione, accertato il mancato versamento, avvisa previamente l‘Agente Sportivo mediante comunicazione inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata fornito dallo stesso nella domanda di iscrizione al Registro federale, con indicazione del termine perentorio di 15 giorni entro il quale l’Agente Sportivo può fornire chiarimenti o provare la regolarità della propria posizione. Ricevuti i chiarimenti la Commissione delibera definitivamente.
5. Il provvedimento di cancellazione è comunicato all’Agente Sportivo a mezzo posta elettronica certificata e successivamente pubblicato nella Sezione del Registro federale appositamente dedicata.
6. È in ogni caso facoltà dell'Agente Sportivo ottenere la cancellazione dal Registro federale. A tal fine, l’Agente Sportivo deve:
a) presentare istanza alla Commissione mediante pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
b) fornire prova che eventuali mandati in corso siano già terminati o già risolti.
La cancellazione volontaria ha effetto a far data dalla decisione della Commissione
che sarà comunicata all’interessato.
La Commissione trasmette senza indugio al CONI il provvedimento adottato, ai fini
di quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi.
7. Avverso i provvedimenti di cancellazione, si potrà procedere come stabilito
dall’art. 7 comma 4 del Regolamento Agenti CONI.
8. In ogni caso, venute meno e/o rimosse le cause di cancellazione, l’agente può
presentare una nuova domanda di iscrizione.
Art. 7 La Commissione federale Agenti Sportivi
1. È istituita presso la FIG la Commissione federale Agenti Sportivi, nominata dal Consiglio federale e composta da un Presidente e da quattro componenti.
2. La Commissione, nella prima riunione utile, elegge, scegliendoli tra i suoi componenti, un Presidente e un Vice Presidente, con funzioni vicarie, e svolge la sua attività avvalendosi di un segretario nominato dal Consiglio federale e del personale federale.
La Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti in materie giuridiche e fiscali, scelti dal Presidente della Commissione, che partecipano alle riunioni senza diritto di voto.
3. La Commissione rimane in carica 4 (quattro) anni e comunque fino alla decadenza del Consiglio federale che l’ha nominata; eventuali componenti nominati nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza del relativo mandato della Commissione. I componenti sono rieleggibili.
4. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno 3 membri, di cui uno deve essere il Presidente o il Vice Presidente. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto di chi presiede la riunione. La Commissione si riunisce almeno 2 volte all’anno ed è ammessa la partecipazione dei componenti anche a distanza tramite videoconferenza o altro equivalente tecnologico che sia idoneo o disponibile.
5. L’ordine del giorno deve essere inviato ai componenti almeno 2 giorni prima della riunione e può essere modificato solo con il consenso di tutti i componenti della Commissione.
6. In caso di particolare urgenza, il Presidente della Commissione può adottare gli atti o i provvedimenti di competenza della Commissione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
Art. 8 Competenze e funzioni della Commissione Agenti sportivi FIG
La Commissione federale è competente a:
a) definire il programma di esame della prova speciale e dei corsi di aggiornamento;
b) organizzare l’esame per rilasciare il certificato di iscrizione dell’Agente Sportivo
nel Registro federale;
c) predisporre il bando per esame speciale, contenente la data e la sede di svolgimento, i requisiti di ammissione e gli argomenti di esame, e ne cura la pubblicazione;
d) escludere dalla prova speciale i candidati che non sono in possesso dei requisiti prescritti;
e) provvedere alla iscrizione dell’Agente Sportivo al Registro federale ed alla sua cancellazione;
f) provvedere all’iscrizione nella sezione speciale del Registro federale dei cittadini dell’Unione Europea abilitati all’esercizio dell’attività di Agente Sportivo in altro Stato membro e alla loro cancellazione;
g) deliberare, su richiesta dell’interessato, la reiscrizione nel Registro federale, dandone immediata comunicazione alla Commissione CONI degli Agenti Sportivi CONI;
h) comunicare alla Commissione CONI degli Agenti Sportivi CONI la lista degli Agenti Sportivi iscritti nel Registro federale ed alla sua Sezione speciale;
i) segnalare alla Commissione CONI degli Agenti Sportivi CONI, ogni comportamento posto in essere da un Agente Sportivo abilitato ad operare in ambito federale, che possa integrare una violazione della normativa del CONI e/o della FIG.;
l) istituire e tenere, sul delega del CONI, il registro dei contratti previsto dall’art. 21,
comma 9 del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi;
m) proporre al Consiglio federale, il Codice di condotta di cui all’art. 5, comma 6 del
Regolamento CONI degli Agenti Sportivi;
n) pubblicare sul sito della FIG:
i) i risultati della prova speciale per ottenere l’iscrizione nel Registro federale
dell’Agente Sportivo;
ii) il Registro federale;
iii) la lista delle persone giuridiche a mezzo delle quali gli Agenti Sportivi possono svolgere la loro attività.
In caso di particolare urgenza, il Presidente della Commissione può adottare gli atti o i provvedimenti di competenza della Commissione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
Art. 9 Registro dei Contratti
1. Presso la Segreteria della Commissione agenti è istituito il Registro dei Contratti, assicurandone la custodia e definendone il regime di pubblicità nei termini di legge.
2. Gli Agenti Sportivi che hanno ottenuto la licenza FIG, devono obbligatoriamente depositare presso la Segreteria della Commissione, entro 20 giorni dalla data di stipula, i nuovi contratti. Devono altresì depositare eventuali modifiche dei contratti in essere nonché eventuali comunicazioni di risoluzione o revoca entro venti giorni dal verificarsi delle stesse.
Art. 10 Prova speciale dell’esame di abilitazione
1. La prova speciale ha per oggetto la verifica scritta e/o orale delle seguenti materie:
1.1 lo Statuto della Federazione Italiana Golf;
1.2 il Regolamento organico della Federazione Italiana Golf;
1.3 il Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Golf;
1.4 il Regolamento professionisti della Federazione Italiana Golf;
1.5 il Regolamento sanitario della Federazione Italiana Golf;
1.6 il Codice etico della Federazione Italiana Golf
1.7 le Regole dello Status del Dilettante;
1.8 le Decisioni sulle Regole dello Status del Dilettante;
1.9 i regolamenti dei circuiti e dei tornei professionistici;
1.10 lo Statuto e i Regolamenti della PGAI;
1.11 la Circolare Affiliazione, Aggregazione e Tesseramento della Federazione Italiana Golf.
2. La FIG organizza annualmente due sessioni di prova speciale che si concludono entro la fine dei mesi di maggio e novembre. Per l’anno 2019, come disposto dal DPCM del 23 marzo 2018 art. 5., sarà indetta una sola prova speciale entro la fine del mese di giugno.
3. La procedura d’esame è disciplinata dal bando pubblicato sul sito istituzionale
della FIG.
4. Tutte le persone fisiche interessate a partecipare alla prova speciale dell’esame di abilitazione dovranno indirizzare alla Commissione, secondo termini e modalità stabilite con apposito bando da pubblicarsi con Comunicato Ufficiale sul sito internet della FIG:
a) la domanda di partecipazione;
b) la dichiarazione nella quale il candidato attesta di aver preso conoscenza delle norme statutarie e regolamentari del CONI e della FIG che si impegna a rispettare;
c) dichiarazione nella quale attesta di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art.
3 del presente Regolamento;
d) una fotocopia di un documento di identità in corso di validità recante indicazione della nazionalità del candidato nonché del suo attuale domicilio (es. carta di identità, passaporto);
e) distinta comprovante il pagamento del contributo richiesto per la partecipazione alla prova speciale (secondo l’importo fissato annualmente dal Consiglio federale e indicato dal bando).
La modulistica necessaria sarà resa disponibile sul sito internet della Federazione Italiana Golf (sezione Agenti Sportivi).
5. Alla prova speciale è ammesso il candidato che abbia validamente superato la prova generale di cui all’art. 4 DPCM 23.3.2018 svolta presso il CONI e che abbia presentato domanda di partecipazione conformemente a quanto previsto da comma 4 del presente articolo.
6. L’ammissione alla prova speciale sarà comunicata all’interessato entro i sette (7) giorni anteriori allo svolgimento della prova.
Art.11 Commissione esaminatrice
1. Per la valutazione della prova speciale è istituita annualmente una Commissione esaminatrice formata da almeno tre membri nominati dal Consiglio federale, tra i quali, obbligatoriamente, un esperto in materie giuridiche selezionato tra docenti universitari, avvocati iscritti all’albo forense da almeno cinque anni e magistrati.
2. La composizione della Commissione esaminatrice viene pubblicata sul sito istituzionale della
FIG.
Art. 12 Obbligo di aggiornamento
L’Agente Sportivo, ai fini del mantenimento dell'iscrizione al Registro federale, avrà l’obbligo di frequentare corsi di aggiornamento per un minimo di dieci (10) ore annuali. Con l’iscrizione, l’Agente Sportivo si impegna, quindi, a seguire ed a
certificare la frequenza ai “Corsi di formazione e aggiornamento”, organizzati e/o accreditati dalla F.I.G. che dovrà anche stabilirne le modalità ed i programmi.
La mancata certificazione dell’obbligo di aggiornamento comporterà la cancellazione
dal Registro federale.
L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione al Registro federale a prescindere dall’esercizio effettivo dell’attività di Agente Sportivo, e perciò anche se questa non sia di fatto svolta o lo sia in maniera marginale, episodica o discontinua.
Art. 13 I contratti dell’Agente Sportivo
1. Un Agente Sportivo può curare gli interessi di un atleta o di una società professionistica solo dopo aver ricevuto un incarico scritto. Nello svolgimento della sua attività deve evitare qualsiasi conflitto di interessi.
2. A pena di nullità, il contratto deve essere redatto in forma scritta e contenere almeno i seguenti requisiti:
a) le generalità complete delle parti contraenti;
b) l’oggetto del contratto;
c) la data di stipula del contratto e la durata, che non può essere superiore a due anni, pena la sua riduzione ex lege entro detto termine (in caso di mancata indicazione della durata, il contratto si intenderà conferito per due anni);
d) il corrispettivo dovuto all’Agente Sportivo e il soggetto tenuto al pagamento, nonché le modalità e le condizioni di pagamento, che dovrà essere effettuato esclusivamente dal soggetto o dai soggetti che hanno conferito il mandato. Tuttavia, dopo la conclusione del suo contratto con una società, l’assistito può fornire il suo consenso scritto autorizzando la società fruitrice a pagare direttamente l’Agente Sportivo per suo conto secondo le modalità e nei termini stabiliti nel contratto;
e) la sottoscrizione delle parti del contratto e, qualora il contratto abbia ad oggetto le prestazioni sportive di un minore di età, la sottoscrizione del genitore esercente la potestà o la tutela legale;
f) il numero delle parti nel cui interesse agisce l’Agente Sportivo e, nel caso di più parti, il consenso scritto di tutte;
g) le modalità di recesso dal contratto;
h) la data di scadenza.
3. Il contratto, se redatto in lingua diversa da quella italiana, deve essere depositato unitamente ad una traduzione giurata in lingua italiana.
4. Il contratto può essere conferito:
a) da una sola o da più parti (c.d. mandato plurimo);
b) in via esclusiva o senza pattuizione di esclusiva.
5. Il contratto non può essere rinnovato in via tacita.
6. L’intervento di soggetti non iscritti al Registro federale è, altresì, causa di nullità
dei contratti.
7. Il compenso dell’Agente Sportivo è liberamente convenuto tra le parti.
8. Le parti possono risolvere consensualmente il mandato in qualsiasi momento, mediante sottoscrizione di apposita scrittura privata di risoluzione, nella quale dovranno essere esplicitamente regolati tutti i rapporti in essere tra le parti.
9. L’atleta può revocare il mandato al procuratore con lettera raccomandata a.r. o altro mezzo equipollente entro i tempi previsti dal contratto. In tal caso l’atleta è obbligato a corrispondere il compenso pattuito nel contratto sino alla scadenza dello stesso nei termini e modalità convenute.
10.Nel caso in cui la revoca avvenga fuori dai tempi previsti dal contratto, l’Agente Sportivo che si ritenga danneggiato può ricorrere al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, organo competente a decidere le controversie aventi ad oggetto la validità, l’interpretazione e l’esecuzione dei contratti stipulati dagli Agenti Sportivi nonché le relative controversie di carattere economico
11.L’Agente Sportivo può recedere dal mandato nei confronti dell’Atleta, con un preavviso di 30 giorni, con lettera raccomandata a.r. o altro mezzo equipollente. L’Atleta che si ritenga danneggiato può ricorrere al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.
12.Quando a conferire il mandato all'Agente Sportivo è un golfista professionista minore di età, l’incarico dovrà essere sottoscritto anche da coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale o la tutela legale. Un golfista professionista minore di età, comunque, non può essere rappresentato da un Agente Sportivo prima del compimento anagrafico del 16° anno di età.
13.Nessun pagamento, utilità o beneficio di sorta è dovuto all’Agente Sportivo in relazione a trasferimenti, sottoscrizione di contratti o tesseramenti di calciatori minori di età. Tale clausola deve essere espressamente menzionata nel mandato.
14.Qualsiasi accordo contrario è nullo e costituisce violazione disciplinare, che sarà segnalata dalla Commissione e al CONI.
Art. 14 I doveri dell’Agente Sportivo di Golf
1. L’Agente Sportivo di Golf è tenuto ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti CONI e FIG, improntando il proprio operato a principi di correttezza, lealtà, buona fede e diligenza professionale.
2. L’Agente Sportivo deve garantire che ogni trattativa abbia come oggetto esclusivamente gli interessi del singolo Atleta rappresentato e che ogni contratto di prestazione sportiva concluso sia conforme alle norme CONI e FIG, nonché a quelle del diritto italiano in particolare quelle che disciplinano la tutela della salute.
3. Gli agenti sportivi devono comunicare alla Commissione di cui all’art. 7, ogni
variazione rispetto a quanto indicato al momento dell’iscrizione, entro venti giorni dal verificarsi del fatto o dell’atto da cui consegue la variazione.
4. L’Agente Sportivo è tenuto a partecipare ai corsi di aggiornamento annui organizzati dalla FIG o da altri soggetti accreditati.
Art. 15 Divieti
1. È fatto divieto offrire, richiedere o accettare, somme di denaro o altra utilità a qualsiasi titolo riconosciute, al fine di ottenere la formalizzazione di un contratto.
2. È vietato all’Agente Sportivo entrare in relazione con un Atleta che abbia in essere un rapporto contrattuale con altro Agente Sportivo al fine di indurlo a risolvere anticipatamente il contratto o a violare gli obblighi in esso previsti.
3. È vietato all’Agente Sportivo in fase di trattativa far valere interessi personali diversi ed estranei rispetto a quelli dell’Atleta o della società rappresentata.
4. È fatto divieto agli Atleti di conferire mandati ad Agenti Sportivi non iscritti nel Registro CONI/FIG e di farsi assistere da un agente sportivo al quale non sia stato preventivamente conferito mandato.
5. È fatto divieto ad una Società di conferire incarichi ad Agenti Sportivi non iscritti nel Registro CONI/ FIG.
Art. 16 Regime sanzionatorio
1. Ai sensi dell’art. 20 del Regolamento CONI, l’Agente Sportivo che contravviene ai propri doveri o abusa dei propri diritti sanciti dal presente Regolamento e dal Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, verrà segnalato alla Commissione CONI per gli adempimenti di competenza.
2. L’Atleta che conferisce mandato ad Agenti Sportivi non iscritti nel Registro CONI/FIG o si fa assistere da un Agente Sportivo al quale non sia stato preventivamente conferito mandato è soggetto alle seguenti sanzioni:
x. xxxxxxx;
b. multa commisurata alla gravità del fatto, da un minimo di Euro 500,00 (cinquecento/00) ad un massimo di Euro 15.000,00 (quindicimila/00);
c. sospensione disciplinare dall’attività agonistica fino a 12 mesi.
3. La società che conferisce mandato ad Agenti Sportivi non iscritti nel Registro CONI/FIG o si fa assistere da un Agente Sportivo al quale non sia stato preventivamente conferito mandato è soggetta alle seguenti sanzioni:
a. multa commisurata alla gravità del fatto, da un minimo di Euro 2.000,00 (duemila/00) ad un massimo di Euro 15.000,00 (quindicimila/00);
b. divieto di tesseramento degli Atleti per un periodo minimo di un mese ad un massimo di 6 mesi;
4. Sono fatte salve le norme federali, le norme statutarie e regolamentari della FIG e del CONI, che dovranno essere rispettate dagli Agenti Sportivi, dagli Atleti e dalle Società pena le sanzioni ivi previste che concorrono con quelle di cui al presente Regolamento.
Art. 17 Risoluzione delle controversie
Sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI tutte le controversie aventi ad oggetto la validità, l’interpretazione e l’esecuzione dei contratti stipulati dagli Agenti Sportivi nonché le relative controversie di carattere economico.
Art. 18 Trasparenza
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno le società sportive e gli atleti sono tenuti a comunicare al CONI e alla Federazione Italiana Golf i dati analitici relativi a tutti i corrispettivi erogati nel corso dell’anno ad Agenti Sportivi, secondo il modello adottato dallo stesso CONI.
Tra i dati analitici vanno indicati anche il Paese ove è ubicata la banca ove è stato effettuato l’accredito del corrispettivo erogato. Entro il 31 marzo di ogni anno la Federazione rende noti i predetti dati.
2. Il ricorso all’Autorità Giudiziaria ordinaria, senza aver richiesto a FIG la specifica autorizzazione, è valutato violazione particolarmente grave e comporta per l’Agente Sportivo, l’Atleta e la Società le sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia.
Art. 19 Disposizioni finali e transitorie
1. Modalità di comunicazione degli atti
Ove non diversamente previsto, tutti gli atti di cui al presente Regolamento possono essere trasmessi per xxx xxxxxxxxxx xxxxx PEC all’indirizzo che verrà indicato dall’Agente sportivo all’atto dell’iscrizione al Registro federale.
2. Termini
Tutti i termini previsti dal presente Regolamento relativamente ad adempimenti cui sono tenuti gli Agenti sportivi sono da considerarsi perentori.
3. Modalità di pagamento a favore della FIG
Gli Agenti Sportivi devono effettuare i pagamenti alla FIG esclusivamente tramite bonifico bancario. Ad evidenza dei pagamenti effettuati, l’Agente dovrà fornire alle competenti strutture della FIG copia della disposizione bancaria con evidenziazione del Codice di Riferimento Operazione (CRO) ovvero del TRN (Transaction Reference Number).
L’Agente sportivo ha l’obbligo di effettuare i bonifici esclusivamente da intermediari
bancari del Paese di residenza.
Per gli Agenti sportivi residenti fuori da SEPA saranno considerati da FIG esclusivamente i pagamenti effettuati in conformità alla vigente normativa antiriciclaggio ex D.lgs. 231/2007 e ss.
Art. 20 Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 15 maggio 2019.