Adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del decreto‐legge n. 112/2008
“Contratti di Sviluppo” Linea TURISTICA
DECRETO 9 dicembre 2014 pubblicato sulla GU n.23 del 29.01.2015
Adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n.
651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del decreto‐legge n. 112/2008
BENEFICIARI
I beneficiari delle agevolazioni sono l'impresa che promuove il programma di sviluppo, denominata "soggetto proponente", le eventuali altre imprese che intendono realizzare i progetti di investimento che compongono il programma stesso, denominate "aderenti", i soggetti partecipanti agli eventuali progetti di ricerca, e sviluppo e innovazione.
In caso di programmi di sviluppo realizzati da più imprese, il proponente ne assume la responsabilità verso l'Amministrazione ai fini della coerenza tecnica ed economica. I soggetti, sin alla data di presentazione della istanza di accesso, devono trovarsi nelle seguenti condizioni:
a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e) qualora siano stati destinatari di provvedimenti di revoca parziale o totale di agevolazioni concesse dal Ministero, abbiano provveduto alla restituzione di quanto dovuto;
f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER;
esclusivamente per la realizzazione dei progetti di investimento di cui al Titolo II, nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale, non rientrare tra coloro che nei due anni precedenti abbiano chiuso la stessa o analoga attivita' nello spazio economico europeo o che abbiano concretamente in programma di cessare l'attivita' entro due anni dal completamento del programma di sviluppo proposto nella zona interessata.
PROGRAMMI AMMISSIBILI
Il programma di sviluppo di attività turistiche deve riguardare un'iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo dell'offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva ed, eventualmente, delle attività integrative, dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico e, per un importo non superiore al 20% del totale degli investimenti da realizzare, delle attività commerciali, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento ed, eventualmente, progetti di innovazione dell'organizzazione o innovazione di processo strettamente connessi e funzionali a una
migliore fruizione del prodotto turistico e alla caratterizzazione del territorio di riferimento.
I progetti devono essere volti ai seguenti obiettivi di sviluppo:
a) realizzazione di nuove unità produttive.
b) ampliamento di unità produttive esistenti.
c) riconversione di una unità produttiva esistente.
d) ristrutturazione di una unità produttiva esistente.
e) acquisizione di una unità produttiva esistente.
Non sono ammissibili alle agevolazioni i progetti costituiti da investimenti di mera sostituzione.
Il Contratto di Sviluppo TURISTICO finanzia progetti di investimento:
nel settore ricettività e nelle eventuali attività integrative e/o nei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico. Sono ammissibili anche le correlate attività commerciali complementari (nel limite del 20% degli investimenti da realizzare.
SETTORI AMMISSIBILI
Sono invece esclusi i seguenti settori:
a) agricoltura, silvicoltura e pesca: tutte le attivita' di cui alla sezione A della classificazione delle attivita' economiche ATECO2007;
b) estrazione di minerali da cave e miniere: limitatamente alle attivita' di cui alla divisione 05,
«estrazione di carbone (esclusa torba)», della sezione B della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007;
c) fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento: tutte le attivita' di cui alla sezione E della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007;
d) costruzioni: tutte le attivita' di cui alla sezione F della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007;
e) commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli: limitatamente alle attivita' di cui ai gruppi 47.8 «commercio al dettaglio ambulante» e 47.9 «commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati», della sezione G della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007;
f) attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione: limitatamente alle attivita' di cui alla categoria 56.10.4 «ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti», della sezione I della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007;
g) servizi di informazione e comunicazione: limitatamente alle attivita' di cui alla divisione 60
«attivita' di programmazione e trasmissione», della sezione J della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007;
h) attivita' finanziarie e assicurative: tutte le attivita' di cui alla sezione K della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007;
i) attivita' immobiliari: tutte le attivita' di cui alla sezione L della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007;
l) noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese: tutte le attivita' di cui alla sezione N della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato n. 1 al presente decreto;
m) istruzione: tutte le attivita' di cui alla sezione P della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007;
n) attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento: limitatamente alle attivita' di cui alla divisione 92 «attivita' riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco», della sezione R della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007;
o) altre attivita' di servizi: tutte le attivita' di cui alla sezione S della classificazione delle
attivita' economiche ATECO 2007.
Sono, comunque, esclusi dalle agevolazioni i progetti di investimento diretti alla realizzazione di infrastrutture dei trasporti, infrastrutture energetiche e infrastrutture per le telecomunicazioni, ivi incluse quelle a banda larga.
L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del contratto di sviluppo (proponente + aderenti) non può essere inferiore a 20 milioni di euro. Nell'ambito del programma di sviluppo, il soggetto proponente deve prevedere spese ammissibili di importo complessivo pari almeno a 5 milioni di euro (a parte eventuali progetti di innovazione).
Gli altri aderenti devono prevedere investimenti di importo pari almeno a 1,5 milioni di euro.
SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili che devono riferirsi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni riguardano:
a) suolo aziendale e sue sistemazioni;
b) opere murarie e assimilate;
c) infrastrutture specifiche aziendali;
d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ad eccezione di quanto previsto per le acquisizioni di un'unita' produttiva esistente, ubicata in un'area di crisi e di proprietà di un'impresa non sottoposta a procedure concorsuali, intesa quale acquisizione degli attivi di un'unita' produttiva chiusa o che sarebbe stata chiusa in assenza dell'acquisizione, al fine di garantire la salvaguardia, anche parziale, dell'occupazione esistente. Il progetto di investimento non puo' riguardare l'acquisizione delle quote dell'impresa e gli attivi devono essere acquisiti, a condizioni di mercato, da un investitore che non ha relazioni con il venditore.
e) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50% dell’investimento complessivo ammissibile.
Per le sole PMI sono ammissibili anche le consulenze connesse al progetto d'investimento nella misura massima del 4% dell'importo complessivo ammissibile per ciascun progetto. La relativa intensità dell'aiuto e' pari al 50% in equivalente sovvenzione lordo.
Non sono ammesse le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all'acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza di accesso di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorità competenti. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA. Non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne.
DURATA DEI PROGRAMMI
I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione dell'istanza di accesso (data del primo titolo di spesa ammissibile).
Il programma di sviluppo deve essere concluso entro 48 mesi dalla presentazione dell'istanza di accesso salvo determinazioni piu’ restrittive dovute all’utilizzo di fondi comunitari.
MISURA E CONDIZIONI DI INTERVENTO
TITOLO III PROGETTO DI RICERCA SVILUPPO E INNOVAZIONE
Il Contratto di Sviluppo prevede le seguenti agevolazioni:
contributo a fondo perduto in conto impianti
contributo a fondo perduto alla spesa
finanziamento agevolato
contributo in conto interessi.
L’entità degli incentivi dipende dalla tipologia di progetto, di investimento o di ricerca, sviluppo e innovazione, dalla localizzazione dell’iniziativa e dalla dimensione di impresa. Gli incentivi sono diversi per i progetti a finalità ambientale.
Le agevolazioni relative ai progetti di cui al presente Titolo, nel caso di Contratto di Sviluppo turistico, possono essere concesse a fronte della realizzazione di attività di innovazione dell'organizzazione e di innovazione di processo finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti.
Possono essere destinatari le imprese operanti in tutti i settori di attività tranne quelli non ammissibili (si veda sezione “settori ammissibili”).
I progetti previsti dal presente Titolo possono essere realizzati nell’intero territorio nazionale.
Sono agevolabili i costi riguardanti:
a) il personale, limitatamente a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario, adibito alle attività di ricerca e sviluppo;
b) gli strumenti e le attrezzature di nuovo utilizzo nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie;
c) i servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l’attività del progetto, inclusa l’acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e di know‐how, di diritti di licenza, nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
d) le spese generali nella misura massima del 50%;
e) i materiali utilizzati.
Le agevolazioni concedibili sono riassunte nella seguente tabella:
*L’intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale puo’ essere aumentata di 15 punti percentuali fino a una intensità massima dell’80% dei costi ammissibili se è soddisfatta una della seguenti condizioni:
il progetto prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell’accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola piu’ del 70% dei costi ammissibili;
il progetto prevede la collaborazione effettiva tra un’impresa e uno o piu’ organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell’ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca; i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.