PROTOCOLLO DI INTESA DI CUI ALL’ARTICOLO 25 DEL DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34
PROTOCOLLO DI INTESA DI CUI ALL’ARTICOLO 25 DEL DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34
TRA
Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, Via Giorgione n. 106, codice fiscale e partita IVA 06363391001, rappresentata dal Direttore, Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx (di seguito denominata anche solo “Agenzia”)
E
Comando Generale della Guardia di finanza, con sede in Xxxx, Xxxxx XXX Xxxxxx x. 00, codice fiscale 80194230589, rappresentata dal Comandante Generale, Gen. C.A. Xxxxxxxx XXXXXXXX (di seguito denominata anche solo “Guardia di finanza”),
di seguito definite, anche, disgiuntamente, “Parte” e, congiuntamente, “Parti”
VISTO
a) l’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale stabilisce, tra l’altro, che:
- al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- per ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dall’articolo 25 in argomento;
- l’istanza contiene l’autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonché i soggetti di cui all’articolo 85, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 159 del 2011, non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del medesimo decreto”;
- sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al codice fiscale del soggetto richiedente il contributo;
- per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate sono disciplinati i controlli di cui al libro II del decreto
legislativo n. 159 del 2011 anche attraverso procedure semplificate fermo restando, ai fini dell’erogazione del contributo, l’applicabilità dell’art. 92 commi 3 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell’urgenza connessa alla situazione emergenziale. Qualora dai riscontri di cui al periodo precedente emerga la sussistenza di cause ostative, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo ai sensi di quanto previsto dal comma 12 dell’articolo 25 in argomento. Colui che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l’articolo 322-ter del codice penale;
- l’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza stipulano apposito protocollo volto a regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei dati e delle informazioni relative alle istanze presentate ai sensi del comma 8 dell’articolo 25 in argomento, nonché quelle relative ai contributi erogati, per le autonome attività di polizia economico-finanziaria di cui al decreto legislativo n. 68 del 2001;
- le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni in argomento sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;
b) il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, che disciplina l’adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della Legge 31 marzo 2000, n. 78;
c) il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che concerne “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE)
n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
d) il decreto legislativo 7 marzo 2015, n. 82, che reca la disciplina in materia di “Codice dell’amministrazione digitale” (di seguito: CAD);
e) il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE;
f) il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, recante “Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di
protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia” e, in particolare, l’articolo 13, comma 1, in base al quale “La comunicazione di dati personali a pubbliche amministrazioni o enti pubblici è consentita esclusivamente nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o, nel rispetto dei principi richiamati dall'articolo 4, quando è necessaria per l’adempimento di uno specifico compito istituzionale dell’organo, ufficio o comando e i dati personali sono necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali del ricevente”;
g) il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”, con particolare riferimento all’articolo 47 (“Modalità di trattamento e flussi di dati da parte delle Forze di polizia”);
h) il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020, con il quale sono state disciplinate le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
i) l’articolo 59 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante disposizioni in merito al contributo a fondo perduto a favore di soggetti esercenti attività economiche e commerciali svolte nei centri storici;
j) l’articolo 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante disposizioni in merito al contributo a fondo perduto destinato a sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell’epidemia “Covid-19”;
CONSIDERATO
k) che le Parti intendono, con il presente Protocollo, disciplinare anche le modalità di messa a disposizione dei dati necessari all’effettuazione dei controlli di competenza da parte della Guardia di finanza, in relazione alle disposizioni di cui alle lettere i) e j) e ai controlli relativi a ulteriori contributi da erogare per effetto di nuove disposizioni normative connesse all’emergenza epidemiologica “Covid-19”, che prevedano modalità e logiche procedurali direttamente o indirettamente riferite all’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
l) che, anche ai fini di quanto previsto alla lettera k), le Parti concordano che l’eventuale adeguamento del set informativo necessario ai controlli potrà avvenire mediante scambio
di formali comunicazioni tra le rispettive strutture preposte alla gestione delle relative attività;
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1 (Definizioni)
1. Ai fini del presente Accordo, si intende per:
a) Decreto rilancio: il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) Contributo: il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto rilancio;
c) Istanze: le istanze presentate, ai sensi dell’articolo 25, comma 8, del Decreto rilancio, ai fini dell’ottenimento del Contributo;
d) Pagamenti: i Contributi erogati dall’Agenzia in favore degli istanti;
e) Provvedimento: il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 10 giugno 2020, concernente le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del Contributo;
f) Codice: il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
g) Regolamento: il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati.
Articolo 2 (Oggetto e finalità)
1. Il presente Accordo disciplina i rapporti tra le Parti al fine di regolamentare lo scambio informativo per la messa a disposizione della Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 25, comma 9, del Decreto rilancio, dei dati e delle informazioni relativi alle Istanze e ai Pagamenti, per le autonome attività di polizia economico-finanziaria di cui al decreto legislativo n. 68 del 2001.
Articolo 3
(Modalità di accesso e fornitura)
1. L’Agenzia mette a disposizione della Guardia di finanza i dati e le informazioni relativi alle Istanze e ai Pagamenti tramite:
a) un servizio di consultazione puntuale;
b) un servizio di fornitura massiva.
2. Il servizio di consultazione puntuale è reso disponibile tramite l’applicativo denominato “Serpico profilato”, mediante l’utilizzo del servizio di “consultazione esiti” delle Istanze reso disponibile a tutti gli operatori della Guardia di finanza già abilitati al profilo “dati rilevati ai fini IVA - portale F&C”.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che il servizio di cui al precedente comma 2) è stato già attivato d’intesa, nelle more della sottoscrizione del presente Protocollo, per l’immediato avvio delle attività normativamente previste.
4. Il servizio di fornitura massiva è reso disponibile tramite un’area di scambio (DWH_MUV) utilizzando un database (SQLServer) condiviso con il Comando Generale della Guardia di finanza. Il database risiede su rete interna Sogei, viene alimentato da procedure batch attraverso una linea dedicata presente tra Sogei e Guardia di finanza, linea protetta da due firewall; i dati e le informazioni presenti nell’area di scambio vengono condivise con alcuni utenti, preventivamente abilitati, indicati dal Comando Generale e le operazioni eseguite da tali utenti vengono tracciate a livello sistemistico. I dati e le informazioni contenute del database sono quelle riportate nell’allegato 1.
Articolo 4 (Durata)
1. Il presente Protocollo ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione per tutto il periodo di permanenza delle esigenze delle Parti per l’attuazione delle disposizioni relative al Contributo.
Articolo 5 (Modifiche e Integrazioni)
1. Le Parti convengono che qualsiasi modifica e/o integrazione delle pattuizioni contenute nel presente Accordo e nei relativi allegati, che si rendesse necessaria anche per effetto di sopravvenute variazioni normative, dovrà essere congiuntamente approvata per iscritto dalle Parti.
Articolo 6 (Trattamento dei dati personali)
1. Il trattamento dei dati personali di cui alla presente convenzione verrà effettuato secondo quanto previsto dal Regolamento e dal Codice, nonché, per la Guardia di finanza, dal D. Lgs. n. 51/2018 e dal D.P.R. n. 15/2018, nel rispetto dei princìpi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente atto e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. In particolare le Parti, ciascuna per quanto di competenza, si impegnano:
a) a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, eccezion fatta per i soggetti designati quali Responsabili o, eventualmente, Sub-Responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento o dell’art. 18 del D.Lgs. n. 51/2018, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile, se non ai fini dell’esecuzione della presente Convenzione o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;
b) ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento, ovvero dall’art. 25 del D. Lgs. n. 51/2018, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.
3. Con riferimento ai dati personali necessari per la stipulazione e l’esecuzione del presente accordo gli stessi vengono trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
4. Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell’altro contraente l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento.
5. Le Parti potranno pubblicare le informazioni relative al presente Accordo, anche per estratto, tramite il sito internet istituzionale, in ottemperanza agli obblighi espressamente previsti dalla legge.
6. L’Agenzia si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale “Responsabile del trattamento” dei dati.
7. I Responsabili della protezione dei dati personali sono:
a) per l’Agenzia, il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, il cui dato di contatto è: xxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx;
b) per la GUARDIA DI FINANZA, il Col. t. XXXXX Xxxxxxxx Xxxxxxx, il cui dato di contatto è: xxx@xxx.xxx.xx.
Articolo 7 (Obbligo di riservatezza)
1. Le Parti hanno l’obbligo di garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione del presente Protocollo, anche in osservanza della vigente normativa sulla protezione dei dati personali - ai sensi del Regolamento e del Codice.
2. I dati e le informazioni di cui al comma 1 non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità istituzionali, nel rispetto dei principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza, e con modalità che non compromettano la riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.
3. Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nel presente Accordo.
4. Le Parti sono inoltre responsabili dell’osservanza degli obblighi di riservatezza di cui a precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.
Articolo 8 (Referenti)
1. I referenti designati dalle Parti per la gestione e il coordinamento delle attività oggetto del presente Protocollo sono:
a) per Agenzia: Capo Settore Procedure della Divisione Servizi, mail xxx.xxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx;
b) per Guardia di finanza: Comandante del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie, mail xx0000000x@xxx.xxx.xx.
2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i referenti come individuati al precedente comma 1, dandone tempestiva comunicazione all’altra Parte.
Articolo 9 (Comunicazioni)
1. Tutte le comunicazioni tra le Parti che si rendessero necessarie nel corso dell’esecuzione del presente Protocollo dovranno essere effettuate per iscritto e inviate all’altra Parte tramite posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi di seguito indicati:
a) per Agenzia
Agenzia delle entrate Xxx Xxxxxxxxx x. 000 00000 - Xxxx
Indirizzo PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx Alla cortese attenzione di: Divisione Servizi;
b) per Guardia di finanza
Comando Generale della Guardia di finanza Xxxxx XXX Xxxxxx x. 00
00000 - Xxxx
Indirizzo PEC: xxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxx.xx
Alla cortese attenzione di: III Reparto – Operazioni.
2. Ciascuna delle Parti si impegna a comunicare tempestivamente all’altra, per iscritto, qualunque modifica dovesse intervenire rispetto ai sopraindicati indirizzi di posta elettronica certificata.
Articolo 10 (Allegati)
1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo i seguenti allegati:
a) Allegato 1: Contenuto informativo del database condiviso.
2. Eventuali modifiche agli allegati che non incidono sugli elementi sostanziali del presente Protocollo saranno condivise mediante scambio di formali comunicazioni, in rappresentanza delle Parti, tra la Divisione Servizi dell’Agenzia delle entrate e il III Reparto Operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza, anche per l’attuazione di quanto previsto alle lettere i), j), k) e l) delle premesse.
Agenzia delle entrate Comando Generale della Guardia di finanza Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Gen. C.A. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
(firmato digitalmente) (firmato 2d02i0g.11i.1t0a20l:3m1:00ente)
Gen.C.A. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Comandante Generale 8
Guardia di Finanza
PROTOCOLLO DI INTESA DI CUI ALL’ARTICOLO 25 DEL DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34
Allegato 1: Contenuto informativo del database condiviso
La base dati riguarda tutte le istanze CFP mandate a pagamento e quelle per le quali il mandato di pagamento è sospeso per incoerenze sui dati dichiarati ai fini IVA dal soggetto richiedente (c.d. controllo LIPE).
A livello informativo, la base dati è costituita dalle seguenti informazioni:
Codice fiscale soggetto richiedente |
PIVA soggetto richiedente |
PF/PNF |
Indicazione fascia Ricavi compensi (fino a 400.00 euro; > 400.00 euro < 1.000.000; > 1.000.00 euro < 5.000.000) |
Flag presente in istanza “soggetto con inizio attività successivo al 31.12.2018” |
Flag presente in istanza “Soggetto con domicilio in comune colpito da eventi calamitosi” |
Fatture-corrispettivi aprile 2019 |
Fatture-corrispettivi aprile 2020 |
Bonus calcolato |
IBAN su cui è stato effettuato l’accredito |
Data di accredito* |
Identificativo telematico |
CF Rappresentante firmatario istanza |
CF intermediario delegato |
LIPE II trimestre 2019 (Assente/VP2 a zero/ fatturato aprile2019 > VP2) |
Data presentazione LIPE II trimestre 2019 |
Importo LIPE II trimestre 2019 |
Dichiarazione IVA 2020 (p.i. 2019) |
VE50 dich IVA 2020 (p.i. 2019) |
FE aprile 2019** |
Verifica data trasmissione FE aprile 2019: se diversa da aprile 2019 evidenziare l’anomalia |
Corrispettivi aprile 2019 |
FE gennaio-febbraio-marzo 2020 |
Corrispettivi gennaio-febbraio-marzo 2020 |
FE aprile 2020 |
Corrispettivi aprile 2020 |
Presenza di istanza di rinuncia successiva alla II ricevuta di accoglimento dell’istanza mandata a pagamento*** |
* se si tratta di istanza sospesa per controllo LIPE l’informazione non è presente.
** il valore è dato dalla somma dei valori imponibili delle FE presenti a sistema con data che ricade tra il 1° aprile 2019 e il 30 aprile 2019, sottraendo il valore imponibile delle note di credito con data emissione che ricade nel medesimo range.
*** Sono inserite in base dati solo le istanze di rinuncia successive – come data – a quella della seconda ricevuta che attesta l’accoglimento e il mandato a pagamento del CFP elargito.