REGIONE PIEMONTE BU22 01/06/2011
REGIONE PIEMONTE BU22 01/06/2011
Deliberazione della Giunta Regionale 24 maggio 2011, n. 13-2089
L.R. 38/2006 e s.m.i art. 5 - L.R. 28/1999 e s.m.i. art. 17. Approvazione della Direttiva dei corsi di formazione professionale per l'accesso e l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e per l'accesso all'esercizio del commercio relativamente al settore merceologico alimentare. Revoca della D.G.R. n. 55-12246 del 28/09/2009.
A relazione dell'Assessore Casoni:
Con legge regionale 29 dicembre 2006, n. 00 x x.x.x., xx Xxxxxxx Xxxxxxxx ha adottato la nuova “Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”.
Le politiche pubbliche di regolazione del comparto, contenute nel testo di legge, oltre a creare migliori condizioni di concorrenza, maggiore efficienza e qualità nel servizio, sono altresì volte a favorire una costante crescita dell’imprenditoria attraverso la qualificazione e la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti del settore, acquisendo questi ultimi quelle competenze di base necessarie per l’accesso all’esercizio dell’attività di somministrazione.
Peculiare è la disposizione dell’articolo 5 della L.R. 38/2006 e s.m.i. che individua i requisiti professionali per l’accesso all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, prevedendo che tale accesso sia subordinato al possesso di uno dei requisiti elencati al comma 1, tra i quali, alla lett.a), l’aver frequentato un corso professionale per lo svolgimento dell’attività ed averne superato l’esame finale.
A tale proposito il comma 4 dell’articolo succitato sancisce che la Giunta regionale, sentite le organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale, stabilisca le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui trattasi e del relativo esame finale, garantendone l’effettuazione anche tramite convenzioni con soggetti idonei, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 17, comma 9, della L.R. 28/1999 e s.m.i. ed adotti altresì le indicazioni occorrenti per il riconoscimento dei requisiti professionali relativi alla qualifica di formazione professionale regionale del comparto alberghiero di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b bis).
Il comma 8 del suddetto articolo sancisce inoltre che “il possesso del requisito professionale del corso di formazione per l’accesso all’attività di somministrazione, è valido anche ai fini dell’esercizio dell’attività commerciale nel settore alimentare” ( L.R. 28/1999 e s.m.i. articolo 17).
La Giunta regionale con deliberazione n. 55-12246 del 28/09/2009, in attuazione del citato articolo 5, ha approvato la direttiva in materia di formazione professionale nel comparto alimentare individuando i seguenti percorsi formativi:
− corso per l’accesso e l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
− corso per l’accesso all’esercizio del commercio relativamente al settore merceologico alimentare;
− corso per l’accesso e l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande riservato all’operatore già abilitato al commercio relativamente al settore merceologico alimentare - modulo integrativo.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno, avente lo scopo di semplificare le procedure di avvio e di
svolgimento delle attività economiche, vengono unificati su tutto il territorio nazionale i requisiti di onorabilità e quelli di professionalità per l’accesso e l’esercizio dell’attività commerciale di vendita e di somministrazione.
Nello specifico detto decreto all’articolo 71, comma 6 reca disposizioni in materia di requisiti professionali per l’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, stabilendo che tale esercizio sia subordinato al possesso di uno dei requisiti elencati in detto comma, tra i quali, alla lett. a), l’aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito dalle regioni.
Alla luce del mutato scenario normativo introdotto dal X.X.xx 59/2010, emerge la necessità di modificare la D.G.R. n. 55-12246 del 28/09/2009 che disciplina i corsi di formazione professionale per l’esercizio dell’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, adeguandola ai dettami posti dalla normativa nazionale.
A tale proposito le competenti strutture regionali hanno predisposto una proposta di direttiva, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante, con la quale viene istituito un unico corso di formazione professionale per l’accesso e l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e per l’accesso all’esercizio del commercio relativamente al settore merceologico alimentare, così composta:
- Sezione I: Disposizioni generali;
- Sezione II: Disposizioni per il riconoscimento dei requisiti professionali nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande;
- Sezione III: Dettaglio del corso;
- Sezione IV : Attestato di idoneità;
- Sezione V: Modulo di richiesta per la gestione del corso;
- Sezione VI: Disposizioni transitorie e finali – Revoca e modifica di provvedimenti.
Detta proposta di direttiva è stata sottoposta all’esame del gruppo di lavoro interdirezionale costituito con D.G.R. n. 3-9222 del 21/07/2008 per la pianificazione dei percorsi formativi e successivamente integrato e modificato con D.D. n. 298 del 21/04/2011 per la revisione dei contenuti della D.G.R. n. 55-12246 del 28/09/2009, il quale, riunitosi il 19/04/2009 presso la Direzione regionale Commercio, Sicurezza e Polizia Locale, ha verificato e approvato le variazioni enunciate nella stessa;
vista la X.X. x. 00/0000 x x.x.x. xxxxxxx “Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale”;
vista la X.X. x. 00/0000 x x.x.x. xxxxxxx ”Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”;
vista la L.R. n. 38/2006 e s.m.i. recante ”Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”;
vista la X.X. x. 00/0000 x x.x.x. xxxxxxx “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
visto il D.Lgs n. 59/2010 di attuazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno;
sentite le organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale; tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,
delibera
- di approvare la proposta di direttiva del corso di formazione professionale per l’accesso e l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e per l’accesso all’esercizio del commercio relativamente al settore merceologico alimentare, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- di demandare al Direttore regionale della Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale, la stipulazione delle convenzioni con gli enti gestori del corso ai sensi dell’art. 17, L.R. n. 28/1999 e
s.m.i. e dell’art. 5 L.R. 38/2006 e s.m.i.;
Alla data di adozione della presente deliberazione i corsi di somministrazione e quelli del commercio alimentare già avviati ai sensi della D.G.R. n. 55-12246 del 28/09/2009 si svolgeranno e si concluderanno secondo la D.G.R. n. 55-12246/2009.
Sono ritenute valide ai fini della presente deliberazione, le convenzioni stipulate ai sensi della
D.G.R. n. 55-12246 del 28/09/2009 per la gestione dei corsi di formazione professionale per l’accesso e l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e per l’esercizio del commercio relativamente al settore merceologico alimentare.
Dalla data di adozione della presente deliberazione è revocata la D.G.R. n. 55-12246 del 28/09/2009 recante “ L.R. n. 38/2006 e s.m.i. art. 5, L.R. n. 28/1999 e s.m.i. art. 17. Approvazione Direttiva dei corsi di formazione professionale per l’accesso e l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e per l’accesso all’esercizio del commercio relativamente al settore merceologico alimentare”.
I riferimenti alla D.G.R. n. 55-12246 del 28/09/2009 contenuti nella D.G.R. n. 103-12937 del 21/12/2009 recante “ L.R. n. 38/2006 e s.m.i. art. 5 commi 3 e 4. Approvazione della Direttiva del corso di formazione obbligatorio, per ciascun triennio, rivolto ai titolari di esercizio in attività, o loro delegati nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande” alla Sezione I, paragrafi 1.5, 1.7 comma 2 e 1.8 comma 2 e alla Sezione II, paragrafo 2.3.2 comma 2, sono sostituiti dai riferimenti alla presente deliberazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
(omissis)
Allegato
Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Sviluppo ed Incentivazione del Commercio
Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 e s.m.i. articolo 5
Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i. articolo 17
Corso di formazione professionale per l’accesso e l’esercizio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande e per l’accesso all’esercizio del commercio relativamente al settore merceologico
alimentare
INDICE
SEZIONE I pag. 1
1.1 DISPOSIZIONI GENERALI
1.1.1 Competenze
1.1.2 Corso professionale
1.1.3 Destinatari
1.1.4 Enti gestori del corso
1.1.5 Riconoscimento del corso
1.1.6 Organizzazione del corso
1.1.7 Docenti
1.1.8 Modalità di erogazione del corso
1.1.9 Esame finale d’idoneità
1.1.10 Svolgimento delle prove finali
1.1.11 Attestato di idoneità
1.1.12 Aggiornamento dei questionari d’esame
1.1.13 Materiale didattico
1.1.14 Oneri di iscrizione
1.1.15 Disposizioni finali
SEZIONE II pag. 7
2.1 DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI PROFESSIONALI NEL COMPARTO
DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
2.1.1 Requisiti professionali per l’accesso e l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 comma 1, L.R. 38/2006 e s.m.i.
2.1.2 Indicazioni per il riconoscimento dei requisiti professionali relativi alla qualifica di formazione professionale regionale del comparto alberghiero di cui al comma 1 lett. b) bis dell’art. 5 L.R. 38/2006 e s.m.i.
2.1.3 Autorità competente alla valutazione dei titoli
2.1.4 Riconoscimento delle qualifiche professionali in favore dei soggetti provenienti da fuori Regione Piemonte
2.1.5 Riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero
2.1.6 Funzione di supporto agli enti locali e all’utenza
SEZIONE III pag. 11
3.0 DETTAGLIO DEL CORSO
3.1 Corso per l’accesso e l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e per
l’accesso all’esercizio in qualsiasi forma di un’attività di commercio relativamente al settore merceologico alimentare
3.1.1 Obiettivo formativo
3.1.2 Durata del corso
3.1.3 Requisiti soggettivi
3.1.4 Materie del corso
3.1.5 Sviluppo dei contenuti
3.1.6 Oneri di iscrizione
SEZIONE IV pag. 14
4.1 ATTESTATO D’IDONEITA’
4.1.1 Modello di attestato
SEZIONE V pag. 16
5.1 MODULO DI RICHIESTA PER LA GESTIONE DEL CORSO
SEZIONE VI pag. 18
6.1 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI – REVOCA E MODIFICA DI PROVVEDIMENTI
6.1.1 Disposizioni transitorie e finali
6.1.2 Revoca e modifica di provvedimenti
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
1.1
1.1.1 Competenze
• COMPETENZE STATALI (art. 71 D.Lgs n. 59/2010)
Le disposizioni di cui all’art. 71 del D.Lgs n. 59/2010, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno, disciplinano i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di vendita e di somministrazione.
• COMPETENZE REGIONALI (art. 5 L.R. n. 38/2006 e s.m.i. – art. 17 L.R. n. 28/1999 e s.m.i. - art. 8 X.X. x. 00/0000 x x.x.x)
Xx Xxxxxxx Xxxxxxxx stabilisce i requisiti degli enti gestori dei corsi, le modalità di organizzazione, le materie e la durata dei corsi di formazione professionale e regola tutte le fasi concernenti le certificazioni finali.
• COMPETENZE PROVINCIALI (artt. 9, 10, 14 L.R. n. 63/1995 e s.m.i.)
Alla Provincia compete il riconoscimento dei corsi, la nomina delle Commissioni d’esame e l’espletamento delle fasi necessarie alla certificazione finale.
• COMPETENZE DELLE CAMERE DI COMMERCIO
Le Camere di Commercio, che possono essere gestori di corsi, sono le sedi deputate all’organizzazione e allo svolgimento dell’esame finale d’idoneità.
1.1.2 Corso professionale
Denominazione del corso | Ore | Contenuti | Attestato di idoneità |
Corso per l’accesso e l’esercizio dell’’attività di somministrazione di alimenti e bevande e per l’accesso all’esercizio in qualsiasi forma di un’attività di commercio relativamente al settore merceologico alimentare. | 100 | (vedere Sezione III – scheda 3.1) | Idoneità per l’accesso e l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e per l’accesso all’esercizio in qualsiasi forma di un’attività di commercio relativamente al settore merceologico alimentare. |
1.1.3 Destinatari
Il corso si rivolge a tutti i soggetti privi dei requisiti previsti dall’art. 5 L.R. 38/2006 e s.m.i. e dall’art. 17 L.R. 28/1999 e s.m.i., la cui figura professionale è ricondotta a quella dei cosiddetti “Imprenditori entranti”. Il partecipante deve acquisire quelle competenze di base che gli consentano di gestire la propria attività secondo principi di efficienza ed efficacia.
1
1.1.4 Enti gestori del corso
L’art. 5, comma 4 della L.R. 38/2006 e s.m.i. stabilisce che la Giunta regionale garantisce l’effettuazione dei corsi professionali e del relativo esame finale anche tramite convenzioni con soggetti idonei, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 17, comma 9 della L.R. 28/1999 e s.m.i..
L’art. 17 della L.R. 28/1999 e s.m.i., al comma 4 specifica che i corsi per il commercio alimentare possono essere istituiti, mediante convenzione con la Regione Piemonte, dalle Camere di commercio industria e artigianato (CCIAA) e le loro aziende speciali, le associazioni di categoria più rappresentative del settore a livello regionale e gli enti costituiti con il loro concorso, i centri di assistenza tecnica, nonché altri soggetti già operanti nel settore della formazione professionale.
L’articolo 17 comma 9 L.R. 28/1999 e s.m.i. stabilisce inoltre che “i corsi professionali non comportano oneri a carico della Regione poiché posti a carico degli enti gestori dei corsi e ricompresi nella quota d’iscrizione posta a carico dei partecipanti, secondo le modalità stabilite in apposita convenzione”. Eventuali forme di finanziamento di dette attività formative devono essere comunicate alla Regione Piemonte – Assessorato Commercio, Sicurezza e Polizia Locale.
Ai fini della stipulazione di detta convenzione, gli enti interessati alla gestione del corso devono presentare apposita richiesta alla Direzione regionale Commercio, Sicurezza e Polizia Locale (vedi modulo Sezione V) e devono dichiarare di:
a) essere già accreditati e comunque esserlo al momento dell’avvio del corso, per le macrotipologie A o B o C presso la Regione Piemonte ai sensi della D.G.R. n. 29-3181 del 19 giugno 2006
b) avere comprovata esperienza formativa nel comparto alimentare
c) che le sedi accreditate e/o che le sedi autorizzate in convenzione per lo svolgimento del corso siano conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza
1.1.5 Riconoscimento del corso
Ai fini dell’autorizzazione per lo svolgimento del corso finalizzato al rilascio dell’attestato di idoneità, gli enti gestori convenzionati con la Regione, presentano apposita istanza alla Provincia dove è ubicata la sede di svolgimento del corso.
Il corso professionale deve avere il preventivo riconoscimento dalle Province di competenza ai sensi dell’art. 9, comma 2 della L.R. n. 63/95 e s.m.i.
Sono esclusi dal riconoscimento i corsi finanziati su direttive regionali in quanto sono già sottoposti ad una istruttoria che tiene conto e rimanda, per lo svolgimento del corso, alla presente direttiva.
Al momento dell’avvio delle attività formative gli enti gestori devono essere accreditati presso la Regione Piemonte ai sensi della D.G.R. n. 29-3181 del 19 giugno 2006.
1.1.6 Organizzazione del corso
Il corso è disciplinato dalle disposizioni che ciascuna Provincia ha emanato in materia di corsi riconosciuti, alle quali gli enti gestori devono fare riferimento per la presentazione dell’istanza di riconoscimento, di organizzazione e gestione dello stesso.
Le classi, prima dell’inizio del corso, devono essere composte da un numero massimo di 20 allievi, salvo deroghe autorizzate dalla Provincia per comprovati motivi.
1.1.7 Docenti
Lo svolgimento dell’attività didattica è assicurato da personale docente in possesso del diploma di laurea attinente alle materie insegnate o che abbia maturato almeno 5 anni di esperienza nella disciplina e/o attività di settore, oggetto dell’insegnamento, i cui curricula sono depositati presso l’ente gestore del corso.
E’ stabilita l’incompatibilità fra l’insegnamento al corso e l’essere nominato esaminatore nelle prove d’esame finali. A tal fine gli enti gestori del corso devono inviare alla Camera di Commercio, unitamente alla domanda d’esame, per ogni corso attivato, l’elenco dei relativi docenti.
1.1.8 Modalità di erogazione del corso
Il corso si svolge nelle sedi di cui al punto 1.1.4 della presente direttiva ed è erogato con le seguenti metodologie didattiche:
Lezioni frontali del docente in aula.
Lezioni in videoconferenza: la caratteristica principale dei corsi in videoconferenza è che audio, video e dati devono essere sincronizzati come nell’aula frontale; qualora si verificasse un problema tecnico per il collegamento, la giornata di formazione deve essere sospesa per tutte le sedi compresa quella principale.
Il corso deve intendersi unico, articolato su due o più sedi: la sede principale dove si svolgono le lezioni frontali e le sedi locali dove si tengono le lezioni in videoconferenza.
Le attività di formazione svolte in videoconferenza devono prevedere la presenza contemporanea del docente nell’aula frontale e del gruppo di apprendimento e devono essere documentate attraverso gli appositi registri didattici e delle presenze debitamente compilati sia nell’aula frontale che in quella collegata e vidimati dall’amministrazione provinciale territorialmente competente.
Il numero totale dei partecipanti al corso unico (sede principale e sedi locali) deve essere di un numero massimo di 20 allievi, salvo deroghe autorizzate dalla Provincia per comprovati motivi.
Il servizio di tutoring deve coprire l’intera durata del progetto formativo. Oltre al previsto tutoring di tipo didattico (docente/tutor) va previsto nelle sedi collegate uno di tipo più strettamente tecnico (assistenza).
Formazione a distanza – FAD: è possibile svolgere, previa comunicazione all’inizio del corso, un massimo del 25% del monte ore complessivo con l’utilizzo della Formazione a distanza (FAD).
Per utilizzare la modalità di erogazione in FAD l’agenzia formativa deve essere accreditata per la stessa e seguire le modalità previste dal Manuale Operativo Sinottico (MOS).
I costi per partecipante non subiscono variazioni rispetto a quelli previsti dalla normativa regionale vigente.
1.1.9 Esame finale d’idoneità
I partecipanti che hanno frequentato il xxxxx xxx xxxxxx x 0/0 xxx xxxxx ore complessivo sono ammessi alla prova finale di idoneità.
Ai candidati ammessi ma assenti per causa di forza maggiore è concessa la facoltà di ripresentarsi unicamente alla prima sessione d’esame utile successiva.
Gli enti gestori, almeno 5 giorni prima dell’inizio dei corsi, fissano in accordo con la sede operativa dell’esame, la data di espletamento delle prove finali da individuarsi entro 10 giorni successivi alla data di fine corso.
Presso ciascuna Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) competente, che assume la responsabilità operativa della prova di esame, è costituita una Commissione d’esame nominata dalla Provincia competente per territorio, composta da:
a) un dirigente o un funzionario della competente CCIAA, da questa designato e nominato dalla Provincia in qualità di Presidente;
b) un esperto in materia di igiene e sicurezza alimentare scelto nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione delle ASL, designato da parte del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territorialmente competente;
c) un docente di scuola secondaria di tecnica commerciale designato dalla CCIAA competente;
d) un esperto di merceologia designato dalla CCIAA competente.
La Commissione è integrata per ogni sessione d'esame da un rappresentante della struttura formativa con le funzioni di segretario; il segretario della Commissione d'esame non concorre al raggiungimento del numero legale necessario alla costituzione della Commissione stessa.
E' data facoltà alla CCIAA di stabilire, nell'ambito delle prescrizioni generali predisposte dalla Regione, lo svolgimento delle prove d'esame al fine di garantire il rispetto dei principi di buon funzionamento e trasparenza amministrativa.
La Commissione d’esame è validamente costituita con la presenza di metà più uno dei suoi componenti, oltre al Presidente.
Non possono fare parte della Commissione d’esame in qualità di esaminatori coloro che siano anche docenti presso istituti erogatori dei corsi abilitanti: tale incompatibilità va intesa in senso generale e non solo limitata ad uno specifico corso.
Qualora 8 giorni prima degli esami non fosse pervenuto il nominativo di alcuni componenti la Commissione, è compito della sede operativa, provvedere ai solleciti necessari al fine di comporre il collegio.
I compensi da erogare al Presidente e ai componenti delle Commissioni d’esame sono a carico della CCIAA. Il gettone di presenza da erogare ai singoli componenti delle Commissioni è stabilito dalla normativa regionale in materia di formazione professionale.
La sede degli esami è la Camera di Commercio territorialmente competente.
1.1.10 Svolgimento delle prove finali
L’esame finale di idoneità si svolge entro 10 giorni dalla conclusione del corso e comunque deve essere prevista una sessione ogni 6 mesi, consiste in una prova scritta ed una prova orale con relativa valutazione finale espressa in centesimi. Le prove finali somministrate in sede di esami devono essere estratte da un repertorio preventivamente approvato dalla Regione Piemonte con le modalità di cui al punto 1.1.12.
Denominazione corso | Ore | Contenuti | Attestato di idoneità |
Corso per l’accesso e l’esercizio dell’’attività di somministrazione di alimenti e bevande e per l’accesso all’esercizio in qualsiasi forma di un’attività di commercio relativamente al settore merceologico alimentare. | 100 | (vedere Sezione III – scheda 3.1) | Idoneità per l’accesso e l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e per l’accesso all’esercizio in qualsiasi forma di un’attività di commercio relativamente al settore merceologico alimentare. |
a) Prova scritta
Per la prova scritta al candidato viene consegnato un questionario composto da 40 domande chiuse di cui almeno 30 riguardanti la legislazione sanitaria, merceologia, HACCP e 10 sulle altre materie oggetto del corso. Non sono ammesse più di 10 risposte errate. La prova scritta non è pubblica.
b) Prova orale
Alla prova orale vengono ammessi tutti gli allievi che nella prova scritta abbiano ottenuto un punteggio di almeno 60/100.
Prima di iniziare il colloquio occorre dare comunicazione agli eventuali esclusi illustrando loro gli errori commessi.
La prova orale è pubblica, fermo restando la capacità ricettiva dei locali.
Sono considerati idonei i candidati che abbiano ottenuto sia per lo scritto che per l’orale una valutazione non inferiore a 60/100.
Ai candidati che risultino non idonei alla prova finale d’esame deve essere assegnata una sola volta la possibilità di essere riammesso gratuitamente alla successiva prima utile sessione di prove, previa facoltà di frequenza gratuita per un minimo di 30 ore.
L'eventuale inserimento di questi candidati ai corsi e agli esami può risultare soprannumerario.
1.1.11 Attestato di idoneità
Ai candidati che abbiano superato la prova d'esame finale viene rilasciato l’attestato di idoneità esclusivamente da parte dell'ufficio provinciale competente.
La compilazione dell’attestato di idoneità è a cura degli enti gestori che presentano tale documentazione, completata in ogni sua parte, alla Provincia.
La data apposta sull’attestato deve corrispondere a quella del verbale d'esame.
Sull’attestato di idoneità va applicata una marca da bollo del valore vigente, a carico dell'allievo, come corrispettivo per le certificazioni pubbliche.
Sarà cura dell'ente gestore ritirarlo presso la Provincia e curarne la distribuzione.
La compilazione dell’attestato dovrà avvenire tramite il sistema informativo regionale.
1.1.12 Aggiornamento dei questionari d’esame
Nell’ottica di una evoluzione dei programmi rivolta all’acquisizione di competenze professionali adeguate, la Commissione tecnica appositamente costituita con determinazione dirigenziale elabora annualmente un aggiornamento dei questionari, integrando e modificando dove necessario le domande e le modalità utilizzate per gli esami.
La Commissione tecnica della quale fanno parte gli enti pubblici interessati (Regione, Provincia, CCIAA) ed un rappresentante per ognuna delle organizzazioni datoriali del settore maggiormente rappresentative, è convocata dalla Direzione regionale competente, almeno due volte l’anno.
I risultati del lavoro della Commissione sono formalizzati in questionari approvati dalla Direzione regionale competente e utilizzati dalla Commissione d’esame per la prova finale scritta. La Regione consegna ai competenti uffici provinciali e alle CCIAA le domande aggiornate.
Le CCIAA quali sedi operative provvedono, anche tramite sistemi elettronici, alla realizzazione e stampa del materiale necessario per le prove d’esame con modalità che consentano la diversificazione dei questionari.
1.1.13 Materiale didattico
Il materiale didattico è scaricabile gratuitamente sul sito della Camera di commercio previa registrazione del richiedente, esclusa l’eventuale riproduzione cartacea.
Questi verranno aggiornati ogni sei mesi attraverso le segnalazioni degli enti gestori e in ogni caso in concomitanza con il lavoro di aggiornamento dei questionari.
1.1.14 Oneri di iscrizione
Ciascun partecipante per iscriversi al corso professionale deve corrispondere all’ente gestore, a titolo di corrispettivo delle spese sostenute, una quota individuale di iscrizione (Sez.III – scheda 3.1).
L’ente gestore, per la copertura delle spese di funzionamento della Commissione d’esame e della segreteria presenta alla CCIAA a nome dei candidati domanda di ammissione all’esame finale con allegata la ricevuta di versamento a carico di ciascun candidato del previsto diritto di segreteria stabilito dalla CCIAA.
1.1.15 Disposizioni finali
La presente direttiva deve essere portata a conoscenza dei partecipanti all’atto dell’iscrizione al corso e comunque prima dell’inizio dell’attività didattica.
Gli uffici regionali della Direzione competente (011-4323503) sono a disposizione per informazioni e delucidazioni.
SEZIONE II
DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI PROFESSIONALI NEL COMPARTO DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
2.1
2.1.1 Requisiti professionali per l’accesso e l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 c. 1, L.R. 38/2006 e s.m.i.
Il rilascio dell'autorizzazione e l'esercizio dell'attività, fatto salvo il presupposto della maggiore età, ad eccezione del minore emancipato e fatto salvo quanto previsto per il caso del subingresso per causa di morte dall'articolo 13, comma 2, L.R. 38/06 e s.m.i. e l'assolvimento degli obblighi scolastici, sono subordinati al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) aver frequentato un corso professionale per lo svolgimento dell'attività, istituito o riconosciuto dalla Regione Piemonte o da altra regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano ed averne superato l'esame finale;
b) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC), per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, secondo quanto già previsto dalla L. 426/1971 (Disciplina del commercio) e dall'art. 2 della
L. 287/1991 e non esserne stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori già in attività all'entrata in vigore della L.R. 38/2006 e s.m.i.;
b bis) essere in possesso del diploma di qualifica di istruzione professionale dei servizi di ristorazione o della qualifica di formazione professionale regionale del comparto alberghiero, del diploma di tecnico di istruzione professionale dei servizi alberghieri, nonché del diploma di laurea in tecnologie agroalimentari, tecnologie per la ristorazione, scienza dell'alimentazione o lauree equipollenti.
c) aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di somministrazione o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività di somministrazione, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS).
Il possesso del requisito professionale di cui alla succitata lettera a), è valido anche ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare.
I titoli di studio ex art. 5, c. 1, lett. b bis) L.R. 38/2006 sono da interpretare in senso sostanziale e non formale. Ciò significa che sia il diploma di istituto alberghiero che le lauree nominate ed equipollenti valgono nella misura in cui nel percorso didattico siano comprese le discipline afferenti l’attività di somministrazione. Pertanto un titolo che riferisca al comparto esclusivamente ricettivo anziché al comparto somministrazione non potrà essere ritenuto valido.
2.1.2 Indicazioni per il riconoscimento dei requisiti professionali relativi alla qualifica di formazione professionale regionale del comparto alberghiero di cui al comma 1 lett. b) bis dell’art. 5, L.R. 38/2006 e s.m.i.
Rappresenta requisito professionale:
a) il possesso di “ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE” che soddisfi i seguenti requisiti:
1) sia a rilievo giuridico, cioè rilasciato dall’autorità pubblica competente in materia, ai sensi e per gli effetti della legge1 che al momento del rilascio regola le attività di formazione professionale;
2) che abbia una durata uguale o superiore alle 1000 ore;
1 La principale legge di riferimento in materia di formazione professionale è la Legge 21 dicembre 1978, n. 845.
3) che dal titolo e piano di studi o allegato obbligatorio, di cui al D.M. del lavoro 12 marzo 1996, risulti una frequenza alle diverse aree disciplinari almeno uguale a quanto previsto per il corso specifico di somministrazione di alimenti e bevande.
b) il possesso di “ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE” di specializzazione POST QUALIFICA o POST DIPLOMA che soddisfi i seguenti requisiti:
1) sia a rilievo giuridico, cioè rilasciato dall’autorità pubblica competente in materia , ai sensi e per gli effetti della legge1 che al momento del rilascio regola le attività di formazione professionale;
2) che abbia una durata uguale o superiore alle 400 ore;
3) che dal titolo e piano di studi o allegato obbligatorio, di cui al D.M. del lavoro 12 marzo 1996, risulti una frequenza alle diverse aree disciplinari almeno uguale a quanto previsto per il corso specifico di somministrazione di alimenti e bevande.
La frequenza ai corsi riportati nella Tabella I della presente Sezione II, rappresenta requisito professionale di cui alle lettere a) e b). Tale elenco, rappresentativo delle attività attualmente in svolgimento in Regione Piemonte, non esaurisce le tipologie di corsi già esistenti o in corso di programmazione e che potrebbero rientrare per caratteristiche qualitative in quelli previsti alle lettere a) e b) del presente paragrafo.
2.1.3 Autorità competente alla valutazione dei titoli
Il Comune verifica, sulla base dei titoli presentati, il possesso dei requisiti professionali.
Nel caso in cui non risulti evidente la corrispondenza tra quanto previsto alle lettere a) e b) del precedente paragrafo 2.1.1 e quelli in possesso del soggetto interessato, il Comune può chiedere in prima istanza allo stesso di presentare una dichiarazione rilasciata dall’ente gestore dei corsi, che specifichi ulteriormente i programmi svolti e la pertinenza dei medesimi con l’attività per la quale si richiede l’autorizzazione, oppure rivolgersi alla Commissione tecnica regionale operante presso il settore competente ( vedi punto 1.1.15).
2.1.4 Riconoscimento delle qualifiche professionali in favore dei soggetti provenienti da fuori Regione Piemonte
Ai soggetti che vantano qualifiche conseguite in altre regioni, si riconosce il possesso del requisito alimentare e/o somministrazione, nel caso in cui le qualifiche medesime consentano nella regione di provenienza, l’esercizio dell’attività omologa.
A tale fine l’interessato dovrà rendere apposita autocertificazione nella quale devono essere indicate le informazioni utili ai fini dei successivi controlli da parte dell’Amministrazione comunale:
• enunciazione completa della qualifica conseguita
• indicazione della normativa della regione di provenienza in base alla quale tale qualifica è requisito sufficiente, in tale regione, per l’esercizio dell’omologa attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di commercio.
• indicazione delle autorità amministrative preposte, nella regione di provenienza, al rilascio delle autorizzazioni o, comunque, al controllo sulle attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di commercio del settore alimentare.
2.1.5 Riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero
Il procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali, sia per all'attività di somministrazione che per quella del commercio nel settore alimentare, si svolge ai sensi del Decreto legislativo del 9/11/2007, n. 206 secondo le indicazioni fornite dal Ministero per lo Sviluppo Economico con Nota del 9 marzo 2009.
A tale documento ed agli ulteriori riferimenti ivi indicati si rinvia integralmente per i contenuti di principio e di dettaglio.
Il link di riferimento è il seguente:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxx/xxxxxxxxx_xxxx.xxx?xxxxxxxxxxxx&xxxx_xxxxxxxx0&xx_xxxxx000
2.1.6 Funzione di supporto agli enti locali e all’utenza
La Regione supporta gli enti locali e gli operatori commerciali fornendo indicazioni circa l’applicazione delle presenti disposizioni.
Sezione II - Tabella I
Materie del percorso formativo | Percorsi biennali e triennali Operatore servizi ristorativi cucina (fino 2003 "Addetto cucina") | Percorsi biennali e triennali Operatore servizi ristorativi sala/ bar (fino 2003 "Addetto sala/bar") | Operatore dell'alimentazione- trasformazione e conservazione alimenti | Addetto alla ristorazione | Operatore dell'alimentazione- panificatore pasticcere | Operatore specializzato servizi cucina (o equipollente)( percorsi di specializzazione post qualifica) | Operatore specializzato servizi sala bar (o equipollente)(Percorsi di specializzazione post qualifica) | Argomenti correlati al rilascio dell'autorizzazione e esercizio dell'attività | IFTS Tecnico Superiore per la Ristorazione e la Valorizz. dei Prodotti Territ. e delle Prod. Tipiche | ||
Triennio 3150 ore | Biennio 2250 ore | Triennio 3150 ore | Biennio 2250 ore | Biennio 2250 ore | 1200 ore | Triennio 3150 ore | 600 ore | 600 ore | 1200 Ore | ||
TECNICA PROFESSIONALE | 877 | 762 | 877 | 762 | 670 | 355 | 1067 | 100 | 100 | HACCP-pacchetti igiene-norme igienico sanitarie (alcune ore sono dedicate allo svolgimento tecnico dei principi HACCP, igiene della persona e degli ambienti di lavoro, igiene nella conservazione e trasformazione degli alimenti) | (HACCP) Igiene e sicurezza alimentare circa 65 ore-Tecniche di approvvigionamento, conserv. e stoccaggio circa 40 ore -Tecniche di trasformazione, valorizzazione, di presentazione di prodotti tipici (tecnica professionale) circa 80 ore |
IGIENE | 65 | 60 | 65 | 60 | 120 | 40 | 70 | 65 | 65 | HACCP-pacchetti igiene-norme igienico sanitarie | Elementi di igiene alimentare 30 ore |
PRINCIPI DI ALIMENTAZIONE | 85 | 70 | 85 | 70 | 95 | 40 | 80 | 20 | 20 | Merceologia-Informazioni a tutela del consumatore | Elementi di merceologia alimentare 30 ore-Turismo del territorio e cultura enogastronomica 70 ore -Cultura dei prodotti tipici territoriali circa 60 ore |
SICUREZZA | 20 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | Dlgs 81/08-Protezione e prevenzione dei rischi negli ambienti di lavoro e normativa antincendio | Dlgs 81/08-Protezione e prevenzione dei rischi negli ambienti di lavoro e normativa antincendio |
PREVENTIVI | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 30 | 10 | Tecnica bancaria e servizi bancari-Nozioni di diritto commerciale e societario-avvio di un impresa commerciale-gestione dell'impresa commerciale-Legislazione del commercio-Legislazione sociale del lavoro- Dlgs 196/03 | Amministrazione az e proc di vendita (contabilità) circa 60 ore -Legislazione dl lavoro circa 20 ore -Tecniche di economia, finanza e statistica circa 40 ore -Normative civilistiche e fiscali di riferimento circa 40 ore-Org. aziendale specifica del settore di riferimento circa 30 ore -Realizzazione idea impresa circa 20 ore | ||
TECNICA ALBERGHIERA | 30 | 20 | 30 | 20 | SVOLTO IN TECNICA PROFESSIONALE | 20 | SVOLTO IN TECNICA PROFESSIONALE | 20 | 20 | ||
ECONOMIA E SOCIETA' | 51 | 18 | 51 | 18 | QUESTI CONTENUTI VENGONO SVOLTI IN PARTE NELL'ASSE CULTURALE STORICO SOCIALE 70 ORE E IN PARTE IN TECNICHE DI VENDITA 60 ORE | 20 | 20 | 20 | |||
LEGISLAZIONE | 85 | 26 | 85 | 26 | 40 | 85 | |||||
TECNICHE di MARKETING | SVOLTE IN TECNICA ALBERGHIERA, ECONOMIA E SOCIETA', TECNICA PROFESSIONALE, PREVENTIVI | CONTENUTI SVOLTI IN TECNICHE DI VENDITA E IN ESPOSIZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA MERCE 330 ORE | 20 | Nozioni di marketing e qualità dei prodotti | Marketing strategico e del territorio circa 90 ore-Il sistema qualità circa 25 ore | ||||||
CONTABILITA' | 20 | 20 | 15 | 15 |
10
SEZIONE III
3.0
DETTAGLIO DEL CORSO
Numero Scheda
Corso
3.1 Corso per l’accesso e l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e per l’accesso all’esercizio in qualsiasi forma di un’attività di commercio relativamente al settore merceologico alimentare
11
Allegato alla deliberazione n.
Corso per l’accesso e l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e per l’accesso all’esercizio in qualsiasi forma di un’attività di commercio relativamente al settore merceologico alimentare
SCHEDA 3.1
3.1.1 Obiettivo formativo
Consentire l’avvio e l’esercizio dell’attività commerciale di vendita e quella di somministrazione di alimenti e bevande.
3.1.2 Durata del corso
Il corso ha una durata complessiva di 100 ore.
3.1.3 Requisiti soggettivi
Per l’ammissione occorre possedere i seguenti requisiti:
assolvimento degli obblighi scolastici
gli allievi migranti, provenienti da paesi non facenti parte dell’Unione Europea dovranno essere in regola con la vigente normativa nazionale in materia di immigrazione.
3.1.4 Materie del corso
Il corso prevede la trattazione degli argomenti delle materie di seguito elencate per un ammontare complessivo di 100 ore (escluso l’esame finale d’idoneità):
Materie | ore | |
Legislazione igienico sanitaria della somministrazione di alimenti e bevande e del commercio di prodotti alimentari | 30 | |
HACCP | ||
Legislazione fiscale, Titoli di credito, contabilità e amministrazione aziendale | 45 | |
Merceologia | ||
Legislazione sulla somministrazione di alimenti e bevande e sul commercio di prodotti alimentari | ||
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2006, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. | ||
Legislazione sociale, penale e del lavoro ( contratto del commercio e contratto del lavoro) | ||
Sistemi e tecniche di gestione e organizzazione , Marketing | 25 | |
Tutela del consumatore | ||
Tutela della Privacy |
3.1.5 Sviluppo dei contenuti
Vedi libro di testo
3.1.6 Oneri di iscrizione
E’ stabilita quale quota individuale di iscrizione per la partecipazione al presente corso di formazione professionale per la somministrazione di alimenti e bevande Euro 550,00 (IVA compresa), esclusa l’eventuale riproduzione cartacea del libro di testo, del diritto di segreteria per l’iscrizione all’esame stabilito dalla CCIAA e delle marche da bollo.
La quota di iscrizione è aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT con atto dirigenziale.
SEZIONE IV
ATTESTATO DI IDONEITA’
4.1
4.1.1 Modello di attestato
Il modello di attestato di idoneità per l’accesso e l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e per l’accesso all’esercizio del commercio relativamente al settore merceologico alimentare, corredato dall’allegato delle competenze acquisite, è predisposto dalla Regione Piemonte in conformità con gli standard stabiliti per la definizione degli stessi.
L’attestato di idoneità è predisposto dall’ente gestore del corso secondo le indicazioni riportate nell’allegato
H) alla DGR 152-3672 del 2 agosto 2006 e vidimato dai competenti uffici provinciali.
ATTESTATO DI IDONEITÀ
Befähigungszeugnis / Attestation d’aptitude / Licence
PER L’ACCESSO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
E
PER L’ACCESSO ALL’ESERCIZIO IN QUALSIASI FORMA
DI UN’ATTIVITA’ DI COMMERCIO NEL SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE
DURATA DEL CORSO: ORE / Stunden / heures / hours
Dauer des Kurses / Durée du cours / Length of course
CORSO NUMERO: ANNO FORMATIVO:
Kursnummer / Numéro du cours / Code number of course Jahr / année / year
CONFERITO AL CANDIDATO
Erteilt dem Bewerber / Attribué au candidat / Awarded to candidate
Nato a: il:
Geboren in / Né à / Born in Am / Le / On
ENTE O STRUTTURA FORMATIVA:
Berufausbildungsanstalt oder-gefuge / Organization ou structure de formation / Vocational training centre or organization
SEDE:
Sitz / Lieu / Location
Firma Firma
Data
Il presente attestato è rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 comma 1 lett. a) e comma 8 della L.R. n. 38/2006 e s.m.i., art. 17 della L.R. n. 28/1999 e s.m.i.
15
Allegato alla deliberazione n.
SEZIONE V
5.1 MODULO DI RICHIESTA PER LA GESTIONE DEL CORSO
FAC SIMILE DI DOMANDA
(in carta libera)
Spazio riservato alla Regione Piemonte
Alla Direzione Regionale
Commercio Sicurezza e Polizia locale Settore Sviluppo e
Incentivazione del commercio Xxx Xxxxxx, 0
00000 XXXXXX
IL/La sottoscritto/a
nato/a a il
residente a Via/Piazza_
codice fiscale
legale rappresentante della società/associazione/impresa _ forma giuridica _ codice fiscale _ P.IVA
con sede legale in ( C. A. P.)
Provincia Via/ Piazza _ Telefono _fax indirizzo e- mail
ai fini della stipulazione della convenzione con la Regione Piemonte per la gestione del corso per l’accesso e l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e per l’accesso all’esercizio del commercio relativamente al settore merceologico alimentare,
essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dalla legge nel caso di dichiarazioni false e mendaci ivi indicate,
in qualità di rappresentante della predetta società/associazione/impresa,
DICHIARA
a) di essere già accreditata e comunque di esserlo al momento dell’avvio dei corsi, per le macrotipologie A o B o C presso la Regione Piemonte ai sensi della D.G.R. n. 29-3181 del 19 giugno 2006
b) avere comprovata esperienza formativa nel comparto alimentare
c) che le sedi accreditate e/o che le sedi autorizzate in convenzione per lo svolgimento del corso siano conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza
A TAL FINE ALLEGA
copia fotostatica dello statuto della società/associazione/impresa
relazione dell’attività formativa esercitata nell’ambito alimentare
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità
(luogo e data)
Timbro della società/associazione/impresa
Firma del legale rappresentante
SEZIONE VI
6.1 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - REVOCA E MODIFICA DI PROVVEDIMENTI
6.1.1 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
1. Per coloro che abbiano conseguito l’idoneità all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande (corso da 130 ore o modulo integrativo da 50 ore) dal 1 marzo 2010 (data dalla quale ha prodotto gli effetti la D.G.R n. 55-12246 del 28/09/2009), la formazione obbligatoria prevista dalla D.G.R.
n. 103-12937 del 21/12/2009 decorrerà, per ciascun triennio di operatività, dal 1 marzo 2016 anziché dal 1 marzo 2013 come stabilito dalla Sezione I, paragrafo 1.7 comma 2 della deliberazione citata.
2. L’idoneità all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande conseguita antecedentemente al 1 marzo 2010 (data dalla quale ha prodotto gli effetti la D.G.R n. 55-12246 del 28/09/2009), è valida anche ai fini dell’esercizio dell’attività commerciale nel settore alimentare a partire dall’8 maggio 2010 (data di entrata in vigore del D.Lgs 59/2010). La formazione obbligatoria prevista dalla D.G.R. n. 103-12937 del 21/12/2009 decorrerà, per ciascun triennio di operatività, dal 1 marzo 2010 come stabilito dalla Sezione I, paragrafo 1.7 comma 1 della deliberazione citata.
3. L’idoneità all’esercizio del commercio nel settore merceologico alimentare (corso da 80 ore) conseguita dal 1 marzo 2010 (data dalla quale ha prodotto gli effetti la D.G.R n. 55-12246 del 28/09/2009), è valida anche ai fini dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande a partire dall’8 maggio 2010 (data di entrata in vigore del D.Lgs 59/2010). Chi utilizza detta idoneità per esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è sottoposto alla formazione obbligatoria di cui alla D.G.R. n. 103-12937 del 21/12/2009, per ciascun triennio di operatività, con decorrenza dal 1 marzo 2013.
4. L’idoneità all’esercizio del commercio nel settore merceologico alimentare conseguita antecedentemente al 1 marzo 2010 (data dalla quale ha prodotto gli effetti la D.G.R n. 55-12246 del 28/09/2009) è valida ai fini dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande a partire dall’8 maggio 2010 (data di entrata in vigore del D.Lgs 59/2010). Chi utilizza detta idoneità per esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è sottoposto alla formazione obbligatoria di cui alla D.G.R. n. 103-12937 del 21/12/2009, per ciascun triennio di operatività, con decorrenza dal 1 marzo 2010.
5. Alla data di adozione della presente deliberazione i corsi di somministrazione e quelli del commercio alimentare già avviati ai sensi della D.G.R. n. 55-12246 del 28/09/2009 si svolgeranno e si concluderanno secondo la D.G.R. n. 55-12246/2009.
6. Sono ritenute valide ai fini della presente deliberazione, le convenzioni stipulate ai sensi della D.G.R. n. 55-12246 del 28/09/2009 per la gestione dei corsi di formazione professionale per l’accesso e l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e per l’esercizio del commercio relativamente al settore merceologico alimentare.
6.1.2 REVOCA E MODIFICA DI PROVVEDIMENTI
1. Dalla data di adozione della presente deliberazione è revocata la D.G.R. n. 55-12246 del 28/09/2009 recante “ L.R. n. 38/2006 e s.m.i. art. 5, L.R. n. 28/1999 e s.m.i. art. 17. Approvazione Direttiva dei corsi di formazione professionale per l’accesso e l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e per l’accesso all’esercizio del commercio relativamente al settore merceologico alimentare” fatto salvo il paragrafo 6.1.2. della Sezione VI (revoca provvedimenti).
2. I riferimenti alla D.G.R. n. 55-12246 del 28/09/2009 contenuti nella D.G.R. n. 103-12937 del 21/12/2009 recante “ L.R. n. 38/2006 e s.m.i. art. 5 commi 3 e 4. Approvazione della Direttiva del corso di formazione obbligatorio, per ciascun triennio, rivolto ai titolari di esercizio in attività, o loro delegati nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande” alla Sezione I, paragrafi 1.5, 1.7 comma 2 e 1.8 comma 2 e alla Sezione II, paragrafo 2.3.2 comma 2, sono sostituiti dai riferimenti alla presente deliberazione.
3. Sono revocate a decorrere dal 1 marzo 2010 le seguenti disposizioni:
• D.G.R. n. 47-29265 del 31/01/2000 – L.R. n. 28/1999 art. 17. Formazione professionale per l’accesso all’esercizio del commercio relativamente al settore merceologico alimentare. Direttiva.
• D.G.R. n. 44-29946 del 13/04/2000 – L.R. n. 28/1999 art. 17. Formazione professionale per l’accesso all’esercizio del commercio relativamente al settore merceologico alimentare. Atto aggiuntivo alla Direttiva approvata con D.G.R. n. 47-29265 del 31/01/2000.
• X.X.X. x. 00-0000 del 16/10/2000 per la parte relativa ai corsi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 287/1990; restano in vigore le disposizioni in materia di corsi per agenti e rappresentanti di commercio di cui alla legge 204/1985.
• D.G.R. n. 89-3806 del 06/08/2001 per la parte relativa ai corsi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 287/1990; restano in vigore le disposizioni in materia di corsi per agenti e rappresentanti di commercio di cui alla legge 204/1985.
• D.G.R. n. 10-2289 del 06/03/2006 per la parte relativa ai corsi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 287/1990; restano in vigore le disposizioni in materia di corsi per agenti e rappresentanti di commercio di cui alla legge 204/1985.
• Le lettere c), d), d1), d2), del punto 1 del capitolo 2 “Requisiti professionali di accesso all’attività “ della D.G.R. n. 42-29532 del 1/03/2000 “L.R. n. 28/1999. Indicazioni inerenti la fase di prima applicazione”.