R E L A Z I O N E
DISEGNO DI LEGGE RECANTE RATIFICA ED ESECUZIONE DELL’ACCORDO IN MATERIA DI COOPERAZIONE DI POLIZIA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CUBA, FATTO A L’AVANA IL 16 SETTEMBRE 2014.
R E L A Z I O N E
L’Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Cuba sancisce l’impegno, dei due Paesi, a rafforzare ed intensificare la collaborazione e il reciproco scambio di informazioni e prassi al fine di prevenire e combattere la criminalità e il terrorismo.
L’Intesa, in mancanza di un Accordo quadro di riferimento, si pone l’obiettivo di creare uno strumento giuridico per regolamentare la collaborazione operativa, intensificando i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi.
Il contesto internazionale pone l’attenzione sulla necessità di una collaborazione più stretta nel contrasto alle attività della criminalità organizzata, al fine di garantire la sicurezza ed il benessere della comunità.
Sotto il profilo tecnico-operativo, l’Intesa si rende necessaria per realizzare una cooperazione bilaterale di polizia in materia di lotta alla criminalità ed al terrorismo, in modo da renderla più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi, nei limiti di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici, dagli obblighi internazionali e di quanto stabilito nell’Intesa stessa. Il testo dell’Accordo, redatto sulla base del modello accolto dal Dipartimento della P.S. nelle relazioni con Paesi extraeuropei, ricalca nel contenuto altri recenti Intese della stessa natura quale, ad esempio, quella conclusa con l’Armenia il 23 aprile 2010 entrata in vigore il successivo 25 ottobre.
L’Atto internazionale specifica innanzitutto l’obiettivo, ossia l’intensificazione della cooperazione attraverso lo scambio di informazioni e di pratiche, nonché attraverso la formazione e l’addestramento (articolo 1); individua poi le autorità competenti (articolo 2) preposte all’applicazione dell’Accordo, che sono:
- per la Repubblica Italiana: il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno;
- per la Repubblica di Cuba: la Direzione Generale della Polizia Nazionale Rivoluzionaria del Ministero dell’Interno.
L’Accordo sancisce, quindi, quali sono i settori nei quali la cooperazione si renderà operativa, ossia attraverso la prevenzione e la lotta a: criminalità organizzata transnazionale; produzione, traffico, vendita e distribuzione illecita di stupefacenti, di sostanze psicotrope e di precursori chimici; tratta di esseri umani e traffico di migranti; traffico di veicoli rubati; traffico illecito di armi e
munizioni, di materiale nucleare, radioattivo e tossico; reati economici, riciclaggio e reati contro il patrimonio, anche ai fini della localizzazione dei patrimoni di provenienza illecita; reati commessi mediante l’utilizzo di tecnologie informatiche; atti terroristici, in conformità alle legislazioni nazionali vigenti e alle convenzioni internazionali vincolanti per entrambi i Paesi. L’elencazione non ha il carattere della esaustività, ma costituisce solo una mera indicazione dei fenomeni attraverso i quali si manifesta generalmente l’agire della criminalità organizzata (articolo 3).
Seguono le disposizioni che definiscono le modalità della cooperazione, la cui attuazione avverrà in conformità alle proprie legislazioni nazionali e, in particolare per l’Italia, anche agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all’Unione Europea. Sono quindi individuati: lo scambio e l’analisi delle informazioni sui reati, sui criminali, sulle organizzazioni, sul modus operandi, sulle strutture, sui contatti, sulle tecniche investigative e sugli strumenti giuridici; l’adozione delle misure necessarie a coordinare l’attuazione di operazioni congiunte; lo scambio di informazioni e tecniche per l’individuazione ed il tracciamento dei patrimoni illeciti, nonché per prevenire e reprimere le infiltrazioni criminali negli organi di società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici; lo scambio di informazioni su passaporti e altri documenti di viaggio; l’identificazione e la riammissione dei propri cittadini presenti sul territorio dell’altro Stato in posizione irregolare; l’esecuzione delle richieste di assistenza (di cui all’art.5); la formazione e l’addestramento delle Forze di polizia; lo scambio delle buone prassi per l’esecuzione di speciali tecniche investigative; lo scambio di esperti (articolo 4).
L’Accordo indica le procedure per l’esecuzione delle richieste di assistenza, individuandone i requisiti formali e sostanziali (articoli 5 e 7), ed il rifiuto (articolo 6), con particolare attenzione alla tutela delle informazioni e dei dati sensibili (articolo 8).
Sono poi stabilite: la possibile effettuazione di riunioni e consultazioni, al fine di valutare l’esecuzione e l’osservanza dell’Accordo (articolo 9); nonché le modalità di ripartizione, tra i due Paesi, degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione dell’Accordo stesso (articolo 10). Le lingue di lavoro nell’ambito della cooperazione prevista dall’Intesa sono l’italiano e lo spagnolo (articolo 11).
L’Accordo prevede, infine, sia disposizioni sulla soluzione di eventuali controversie in ordine all’interpretazione ed all’applicazione dell’atto, da risolversi in via amichevole tramite consultazioni negoziali (articolo 12), che procedure per la sua entrata in vigore o revoca (articolo 13).
Il testo pattizio resta in vigore fino a quando una delle Parti non notifichi per iscritto all’altra Parte, con almeno sei mesi di anticipo, la propria intenzione di revocarlo.