CONTRATTO PER IL NOLEGGIO DI DISPOSITIVI INFORMATICI E SERVIZI CONNESSI
CONTRATTO PER IL NOLEGGIO DI DISPOSITIVI INFORMATICI E SERVIZI CONNESSI
Premesso che
- in data sono state inviate le lettere di invito per la consegna ed il noleggio di dispositivi informaticinonché per la prestazione di servizi connessi per un importo complessivo pari ad Euro 70.000,00 (settantamila/00), IVA esclusa, da aggiudicare con il criterio dell’offerta al prezzo più basso, ai sensi dell’art.125 comma 1 lett. b del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., e dell’art.4.1 del Regolamento Acquisti interno;
- sono state presentate n. offerte nei termini previsti dagli atti di gara;
- a seguito dell’esperimento della predetta procedura di gara, con determinazione n. del
, l’appalto in oggetto è stato aggiudicato definitivamente a , che ha presentato l’offerta con il prezzo più basso;
- l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro = ( /00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali;
QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:
TURISMO TORINO E PROVINCIA (Cod. Fisc. 07401840017), con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxxxxxx 00, in persona del Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede di TURISMO TORINO E PROVINCIA, di seguito denominata “Il Committente”.
E
la rappresentata dal
in qualità di legale
rappresentante della Società, domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della Società medesima, di seguito denominata “il Fornitore”.
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 – DISCIPLINA DELL’APPALTO
1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e l’Appaltatore dichiara di conoscerle ed accettarle.
1.2 Fanno altresì parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non allegati:
a) la lettera di invito nonché le dichiarazioni rese dall’Appaltatore a corredo dell’offerta;
b) l’offerta economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara;
c) il capitolato tecnico.
1.3 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto si applica quanto previsto da: (I) Lettera Invito ed Offerta Economica; (II) Capitolato tecnico ed altri documenti allegati al presente Contratto.
1.4 In caso di contrasto si osserva il seguente ordine di prevalenza:
a) Contratto d’appalto;
b) Lettera invito, Capitolato speciale, Offerta Economica;
c) Leggi, regolamenti e norme in materia, in quanto non imperative.
ART. 2 – OGGETTO
L’oggetto del presente contratto (qui di seguito denominato “Contratto”) consiste nello svolgimento da parte dell’Appaltatore dei servizi di cui al capitolato speciale allegato al presente contratto, che qui si intendeintegralmente richiamato, consistenteriassuntivamente in :
• CONSEGNA E NOLEGGIO QUINQUENNALE di :
- N. 00 xx xxxxxxx
- X. 00 xx notebook
- N. 42 monitor
- N. 07 docking station
- N. 06 mouse per notebook
- N. 06 tastiere per notebook
- N. 12 licenze OEM Office Professional 2013
• SERVIZI CONNESSI:
- servizio di assistenza e manutenzione tramite DELL PROSUPPORT, così come individuati dal capitolato tecnico.
ART. 3– DURATA
La consegna delle apparecchiature, comprensive di tutte le eventuali componenti richieste dalla Stazione Appaltante, dovrà avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dall’ordinativo che sarà effettuato entro 30 giorni dalla sottoscrizione
del contrattoo comunque secondo le modalità concordate con la Stazione Appaltante nel caso di consegne ripartite, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art.7.1.
La durata del servizio di noleggio e dei servizi connessi, così come sopra individuati, è di 60 mesi decorrenti dalla data dell’ultima consegna effettuata (nel caso di consegne frazionate)dei dispositivi richiesti.
La Committente si riserva la facoltà di disporre l’esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell’art. 11 comma 9 del D. Lgs. 163/2006.
Fermo quanto sopra, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, alla scadenza del presente contratto, di prorogare il noleggio ed i sevizi connessi come sopra individuati, fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, dandone comunicazione, anche via PEC, al Fornitore almeno 30 prima del termine suddetto, al fine di procedere all’espletamento della nuova gara o comunque qualora sia necessario per addivenire alla stipula di nuovo contratto di fornitura. Per tale periodo l’importo cui il Fornitore avrà diritto dovrà essere concordato con la Stazione Appaltante, da quantificarsi proporzionalmente al periodo della proroga e comunque in misura non superiore a quanto dovuto pro-rata temporis, rispetto all’importo offerto nella presente procedura
ART. 4 – PREZZO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il prezzo è stabilito per tutta la durata del Contratto secondo la percentuale di ribasso rispetto al valore nominale indicato nell’offerta economica dell’aggiudicatario.
Il prezzo di cui al comma precedente per l’attività oggetto del presente contratto verrà corrisposto dal Committente in 60 rate mensili previa ricezione di fattura con scadenza 60 ggd.f.f.m.
Le coordinate bancarie dell’Appaltatore per gli accreditamenti delle rate di saldo sono le seguenti:
ART. 5 –LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
5.1 Le prestazioni di cui al capitato tecnico saranno eseguite, presso la sede di XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX, xx Xxx Xxxxx Xxxxxxxx 00. Resta inteso che eventuali spese di trasporto e trasferta saranno poste a carico dell’Appaltatore, il quale nulla potrà pretendere oltre al compenso determinato in sede di offerta.
5.2 Tuttavia, per i soli casi in cui sia assolutamente impossibile per l’Appaltatore svolgere la prestazione presso tale sede, questa potrà essere resa presso gli uffici dello stesso Appaltatore, previa comunicazione al Committente.
ART. 6 – OBBLIGHI DELLE PARTI
6.1 Il Fornitore si obbliga a consegnare i dispositivi richiesti dalla Committente entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dall’ordinativo che sarà effettuato entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contrattoo comunque secondo le modalità concordate con la Stazione Appaltante nel caso di consegne ripartite, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art.7.1.
6.2 Il Fornitore si impegna altresì, alla scadenza del presente contratto, a rimuovere i dispositivi di cui al punto precedente entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza dello stesso, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 7.1.
6.3 Il Fornitore si impegna a fornire i dispositivi oggetto del presente contratto secondo le caratteristiche indicate agli artt. 4, 5 e 6 del capitolato tecnico. Nel caso in cui, a seguito dell’eventuale verifica di conformità sui dispositivi consegnati, i dispositivi appaiano non conformi alle caratteristiche sopra individuate, la Committente potrà prevedere l’applicazione di una penale secondo le modalità di cui al successivo art. 7.2 del presente contratto.
6.4 Il Fornitore è comunque responsabile, indipendentemente dalla verifica di conformità delle apparecchiature, per eventuali vizi e difetti non rilevati o rilevabili al momento stesso della stessa verifica.
6.5 Il Fornitore assume tutte le obbligazioni di cui al capitolato tecnico, all’offerta ed al Contratto; in caso di violazione il Committente avrà diritto al risarcimento del danno e facoltà di risoluzione dal contratto, senza che l’Appaltatore possa pretendere alcun ulteriore indennizzo o compenso, sotto qualsiasi forma, rispetto a quello dovutogli per le attività già svolte.
6.6 Inoltre, il Fornitore ha l’obbligo di:
- osservare le norme ed i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08;
- osservare le norme dei regolamenti e delle disposizioni in materia di assicurazione relative ad infortuni, previdenza ed assistenza;
- osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante la durata del presente contratto;
- eseguire i servizi di cui al presente contratto nel pieno rispetto della normativa vigente, e di quella che dovesse essere emanata nel corso del’esecuzione del presente contratto;
6.7 Il Fornitore dovrà comunicare il nominativo del Responsabile della fornitura, che assumerà il ruolo di interfaccia del Fornitore nei confronti della Stazione Appaltanteentro 5 giorni lavoratividalla sottoscrizione del contratto. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente, dovrà altresì comunicare quali saranno il referente o i referenti responsabili della consegna, dell’assistenza tecnica relativamente alle strumentazioni oggetto del Capitolato, nonché le modalità per contattarli.
6.8 Il Fornitore si obbliga a non cedere a terzi il servizio in tutto o in parte, a qualsiasi titolo e a non subappaltare al di fuori dei limiti di cui all’art. 118 del D. Lgs. 163/2006.
6.9 Nel caso in cui, durante il periodo di definizione del presente affidamento, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna/sostituzione delle apparecchiature offerte a causa della messa "fuori produzione" delle stesse da parte della casa produttrice, il Fornitore dovrà comunicare tale circostanza per iscritto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni lavorativi allegando contestualmente idonea dichiarazione. Tale dichiarazione conterrà precisa indicazione delle apparecchiature offerte in sostituzione, nonché l'attestazione che queste ultime hanno caratteristiche identiche o migliorative rispetto a quelle originariamente offerte. Nel termine di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dall'invio della predetta comunicazione la Stazione Appaltante effettuerà la verifica tecnica delle apparecchiature offerte. Qualora la verifica non abbia esito positivo, il Fornitore, nei 5 (cinque) giorni lavorativi successivi al ricevimento della comunicazione dell'esito negativo della verifica, dovrà rendere disponibili nuove apparecchiature per l’effettuazione della seconda verifica tecnica. In caso di mancata messa a disposizione dell'apparecchiatura sostitutiva e, comunque, in caso di esito negativo della seconda verifica tecnica, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi del successivo art. 12.
6.10 Qualora l’esecuzione del presente contratto implichi lo svolgimento di attività di trattamento di dati personali, le parti si impegnano reciprocamente e svolgerlo in
conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in tema di trattamento dei dati personali.
7. PENALI
7.1 Qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel presente contratto ai precedenti artt.6.1 e 6.2 per i) la consegna dei dispositivi e per ii) il ritiro degli stessi al termine del contratto di noleggio,la Committente potrà applicare una penalità pari all’1% dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.
7.2 Inoltre, in caso di esito negativo della verifica di conformità, la Committente potrà applicare una penale pari al 0,25% dell’importo contrattuale per ogni dispositivo rilevatosi non conforme. Si specifica che rientra tra le fattispecie di esito negativo della verifica di conformità il caso in cui essa non sia resa possibile per causa imputabile al Fornitore.
ART. 8 – MODALITÀ DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere svolto con le modalità indicate nel capitolato tecnico, nonché con le modalità indicate in sede di offerta dallo stesso Appaltatore.
ART. 9 –VARIANTI
9.1 L’Amministrazione si riserva la facoltà di apportare, a suo insindacabile giudizio, variazioni al servizio oggetto dell’appalto, con semplice preavviso scritto, fino al massimo, in aumento o diminuzione, di un quinto del prezzo complessivo previsto dall’appalto.
9.2 Nel caso di cui al comma precedente, il Committente sarà tenuto unicamente al pagamento del servizio svolto, e l’Appaltatore nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo dal Committente, nemmeno a titolo di lucro cessante.
Art.10 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
10.1 Il direttore dell’esecuzione del contratto (di seguito per brevità “il Direttore”) verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni contrattuali, ai sensi dell’art.119 D.Lgs.163/2006 s.m.i..
10.2 Il direttore provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico – contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dal Committente, assicurando così la regolare
esecuzione del contratto.
ART. 11 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
11.1 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale di cui all’art. 4 del presente contratto riporterà, in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice identificativo (CIG )
11.2 L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
11.3 L’Appaltatore deve comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, entro 7 giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa in oggetto, nonché, entro lo stesso termine di 7 giorni, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
In caso di successive variazioni, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate sono comunicate al Committente entro 7 giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.
Tutte le dichiarazioni di cui al presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui si allega un modello (ALLEGATO C), ai sensi del
D.P.R. 445/2000.
Il Committente non esegue alcun pagamento all’appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza i termini di pagamento s’intendono sospesi.
11.4 Il Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 1, della Legge 136/2010.
11.5 L’Appaltatore deve trasmettere al Committente, entro 30 giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell’inserimento dell’apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi previsti.
ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
12.1 Il venir meno, durante l’esecuzione del contratto, dei requisiti prescritti nella lettera di invito, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria da parte del Committente.
12.2 Il contratto può essere altresì risolto, ad insindacabile giudizio del Committente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
• nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10 % dell’importo contrattuale;
• nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte della Ditta affidataria nell'esecuzione del contratto;
• nel caso di ingiustificata sospensione del contratto da parte dell’Appaltatore;
• nel caso di subappalto non autorizzato;
• nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
• nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali dell’aggiudicatario;
• nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
• nel caso di violazione degli obblighi di tracciabilità di cui al precedente art. 11;
- nel caso individuato dall’ultimo periodo del precedente art. 6.9 del presente contratto.
12.3 Nel caso di risoluzione, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’Appaltatore il rimborso di eventuali spese aggiuntive incontrate rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.
12.4 Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica secondo le vigenti disposizioni di legge.
12.5 Il Fornitore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dal Committente a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e inefficacia.
Art. 13 –RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE
13.1 E' a carico del Fornitore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero del Committente e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che potesse essere arrecato alle persone ed alle cose da terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto.
13.2 In considerazione del completo esonero del Committente e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi del Committente e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, il Fornitore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente il Committente.
Art. 14 - CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia eventualmente derivante dal Contratto, incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino e, anche nel caso in cui l’Appaltatore sia un soggetto di diritto straniero, sarà applicabile la legge italiana.
Art. 15 - DOMICILIO
Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto si riterrà valida, se inviata al seguente indirizzo: Xxx Xxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx nonché al seguente n. di fax 011/883426 e all’indirizzo di posto elettronica: xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx
Art. 16 - CLAUSOLE FINALI
16.1 Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme.
16.2 Qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo né potrà essere provata che mediante atto scritto, firmato da entrambe le parti.
16.3 L’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia del Contratto nel suo complesso.
16.4 Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte del Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che il Committente si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione legale.
16.5 Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni contenute nella lettera di invito ed alla normativa vigente nazionale e comunitaria in materia in quanto applicabile e al codice civile.
ART. 17 – ALLEGATI
a) Cauzione definitiva;
b) Offerta economica dell’Appaltatore;
c) Dichiarazione sostituiva di atto di notorietà resa ai fini della tracciabilità, ai sensi dell’art.
11.3 del presente contratto;
Letto, confermato e sottoscritto
Torino, lì
Per TURISMO TORINO E PROVINCIA per l’Appaltatore
Il Presidente
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Si approvano specificamente, ai sensi dell’art. 1341, gli art. 7 (penali), art. 4 (pagamento a 60 giornidffm), art. 9 (varianti), art. 12 (risoluzione del contratto), art. 13 (responsabilità dell’Appaltatore), art. 14 (elezione di foro).
per l’Appaltatore
Esente da bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R.
445/2000
ALLEGATO C)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 47 e 38 del D.P.R. 445/2000)
Il/La Sottoscritto/a
Nato/a a Prov. il
Residente a Prov. Via
Cod. Fisc.
In qualità di rappresentante legale della:
Denominazione
Sede legale in Prov. Via
Cod. Fisc. Part. IVA
DICHIARA
- che, come stabilito dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il conto corrente bancario o postale sotto riportato è “DEDICATO”, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche:
IBAN
Paese CIN EUR CIN ABI CAB Numero conto
- che la/e persona/e delegata/e ad operare su tale conto sono:
Cognome e Nome | Luogo di Nascita | Residente (Luogo e indirizzo) | Codice Fiscale |
- che il conto è da riferire:
al contratto rep. n. del
a tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con Turismo Torino e Provincia
- di essere consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 del D. Lgs. 196/2003)
LUOGO E DATA FIRMA DEL DICHIARANTE
La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta ed inviata assieme alla fotocopia del documento di identità via fax, a mezzo posta ordinaria o elettronica.