AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale X. Xxxxxxx n. 37 – 00000 XXXXXXX
DELIBERAZIONE
n. 62 del 18-1-2018
O G G E T T O
Approvazione convenzione, per il triennio 2018/2020, con l'Associazione Volontari Ospedalieri "A.V.O." di Valdagno.
Proponente: AR - Affari Generali Anno Proposta: 2018
Numero Proposta: 74
Il Direttore dell’U.O.C. Affari Legali e Generali riferisce quanto segue:
““Il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del terzo settore, a norma dell’art. 1 c. 2 lett. b della L. 6/6/2016 n. 106”, ha riconosciuto il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo per il conseguimento di finalità a carattere sociale, civile e culturale, individuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali.
Ai sensi del precitato Decreto, per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro e per esclusivi fini di solidarietà sociale.
L’art. 56 del D. Lgs. 117/2017 prevede che gli Enti Pubblici possano stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte in appositi registri regionali e che dimostrino attitudine e capacità operativa.
La Legge Regionale del Veneto 30 agosto 1993 n. 40 (Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato) stabilisce, a questo proposito, che le suddette convenzioni debbano contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie per svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Dette convenzioni devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, apposite forme di copertura assicurativa per il personale delle organizzazioni, nonché fissare le modalità di rimborso delle spese eventualmente sostenute dalle organizzazioni medesime (articolo 7).
Alla luce del quadro normativo suesposto, la ex Azienda X.X.XX. n. 5 “Ovest Vicentino” di Arzignano ha approvato, con Deliberazione del Direttore Generale n. 848 del 30.12.2016, la convenzione con l’ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI – A.V.O. di Valdagno, regolarmente iscritta al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato con numero di classificazione VI0041, al fine di espletare attività di volontariato accanto ai malati ricoverati presso l’Ospedale di Valdagno per l’anno 2017.
Tale attività, come risulta dallo Statuto dell’Associazione si svolge, in modo indicativo e non esaustivo, per il servizio di assistenza, durante l’ora dei pasti, ai degenti ricoverati presso l’Ospedale “San Xxxxxxx” di Valdagno nei reparti si medicina, ortopedia, geriatria, lungodegenza ed inoltre presso l’Ospedale di Comunità. In caso di esigenze particolari il servizio potrà essere esteso anche in altre ore del giorno ed in altri reparti, previo accordo con i Responsabili degli stessi.
Poiché la convenzione in parola è venuta a scadere il 31 dicembre 2017, la scrivente U.O.C., con nota del 22.11.2017 prot. n. 111630, ha chiesto alla Direzione Medica Ospedaliera, indicazioni in merito alla prosecuzione della collaborazione.
Il Direttore della Direzione Medica Ospedaliera, con nota in atti del 07.12.2017 prot. n. 117767, ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione di cui si tratta per il triennio 2018 / 2020.
L’U.O.C.Affari Legali e Generali, recependo le indicazioni della Direzione Medica Ospedaliera, ha quindi redatto un nuovo testo di accordo unico triennale, che verrà sottoscritto dall’ULSS 8 Berica e
dall’Associazione in parola, che autorizza lo svolgimento dell’attività presso l’Ospedale “San Xxxxxxx” di Valdagno a valere per il triennio 2018 / 2020.
Il predetto testo di convenzione contiene specifiche norme che disciplinano la garanzia per l’attività di collaborazione (articolo 3), i compiti dell’associazione (articolo 4), gli aspetti assicurativi (articolo 6) e gli adempimenti in materia di privacy (articolo 12) nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (articolo 13).
Si rappresenta infine che, ai sensi dell’articolo 2 della convenzione, le attività oggetto dell’accordo di collaborazione verranno svolte sotto la supervisione della Direzione Medica Ospedaliera di Valdagno, cui spetterà il compito di monitorare l’attività dei volontari impegnati nelle attività descritte in convenzione.
In virtù di quanto esposto, si propone di stipulare l’accordo triennale nei termini sin qui esposti, approvando lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante ed essenziale. ””
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE XXXXXXXX
1) di approvare il testo della convenzione tra l’Azienda ULSS n. 8 Berica e l’ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI – A.V.O. di Valdagno per lo svolgimento del servizio di assistenza, durante l’ora dei pasti, ai degenti ricoverati presso l’Ospedale di “San Xxxxxxx” Valdagno nei reparti si medicina, ortopedia, geriatria, lungodegenza ed inoltre presso l’Ospedale di Comunità, a valere per il triennio 2018 / 2020, nei termini descritti nel documento allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante ed essenziale;
2) di dare atto che i costi da rimborsare, per l’anno 2018 e per ciascun anno di vigenza dell’accordo, all’associazione interessata a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione della convenzione di cui al punto n. 1 (polizze assicurative e acquisto camici), sono imputati a Bilancio Sanitario per gli anni 2018-2019-2020 al conto 0902060101 “Contributi ad Associazioni di volontariato”;
3) di precisare che l’esecuzione della convenzione non comporta alcun costo ulteriore a carico del Bilancio dell’Azienda;
4) di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata all’albo on line dell’Azienda.
*****
Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo (Xxx.xx Dr. Xxxxxxx Xxxxxx)
Il Direttore Sanitario
(Xxx.xx Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (Xxx.xx Dr. Xxxxxxxxx Xxxxx)
IL DIRETTORE GENERALE
(X.xx digitalmente Xxxxxxxx Xxxxxx)
Documento Firmato digitalmente da XXXXXX Xxxxxxxx in data 18/01/2018 alle ore 19:08
Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 19-1-2018 all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità:
Oggetto e contenuto
Copia del presente atto viene inviato in data 19-1-2018 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E
AMMINISTRATIVI GENERALI
CONVENZIONE
tra l’Azienda ULSS n. 8 “Berica” e l’Associazione di volontariato
A.V.O. – “ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI” DI VALDAGNO per la collaborazione nelle attività di assistenza di degenti ricoverati
presso l’Ospedale di Valdagno triennio 2018 / 2020
TRA
l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 ‘Berica’ (di seguito denominata X.X.XX. n. 8) con sede e domicilio fiscale in Vicenza, via Rodolfi n. 37, codice fiscale / partita IVA 024441500242, nella persona del Direttore Generale xxxx. Xxxxxxxx XXXXXX, codice fiscale PVS XXX 00X00X000X
E
l’Associazione di volontariato A.V.O. – “ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI” (di seguito denominata Associazione), con sede in Via Galilei n. 43 - c/o l’Ospedale X. Xxxxxxx – 00000 XXXXXXXX, codice fiscale 01854280243, nella persona del suo Presidente pro tempore sig.ra Xxxxx Xxxxxxxxx XXXXX, codice fiscale CLPDVL47M53L5510
PREMESSO CHE
la Repubblica Italiana, con D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del terzo settore, a norma dell’art. 1 c. 2 lett. b della L. 6/6/2016 n. 106”, riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali;
l’art. 14, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni favorisce la presenza e l’attività, all’interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato, attraverso accordi o protocolli con le Unità Sanitarie Locali che disciplinino gli ambiti e le modalità della collaborazione;
la Regione del Veneto, con Legge Regionale 30 agosto 1993, n. 40 “Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato”, conformemente a quanto disposto dalla precitata Legge n. 266/1991, ha disciplinato i rapporti fra le strutture pubbliche e le organizzazioni di volontariato prevedendo il ricorso ad apposite convenzioni, definendo i contenuti delle medesime ed i criteri per la stipula;
l’art. 11 della Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 56 ha recepito i contenuti dell’art. 14, comma 7, del citato D. Lgs. n. 502/1992;
la Regione del Veneto, con deliberazione del 19 aprile 1995, n. 2132, ha definito le modalità di presenza nelle strutture sanitarie degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti nonché le modalità di funzionamento della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 56/1994;
con D.P.C.M. del 19 maggio 1995, avente per oggetto “Schema generale di riferimento della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari e delle linee guida del Ministero della Sanità per l’attuazione della medesima Carta”, sono state individuate e precisate le funzioni e le modalità di partecipazione degli organismi di volontariato;
CONSIDERATO
che l’Associazione A.V.O. – “ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI” con sede in Via Galilei n. 43 - c/o l’Ospedale X. Xxxxxxx – 00000 XXXXXXXX, è un’Associazione di volontariato senza fini di lucro, iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con numero di classificazione VI0041;
che l’Associazione in parola, come risulta dallo Statuto, persegue le finalità di rendere più umano l’ambiente ospedaliero portando serenità e speranza, infondendo fiducia nell’istituzione e incoraggiando l’ammalato dando un po’ di tempo, di amicizia e di aiuto;
che alla luce della vigente normativa si intende, con il presente atto, regolare i reciproci rapporti di collaborazione nonché le modalità di svolgimento delle attività di volontariato;
Tutto ciò premesso e considerato
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Finalità della convenzione
L’Azienda X.X.XX. n. 8, per il perseguimento delle finalità sopra esposte, autorizza l’Associazione A.V.O.
– “ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI” ad espletare attività di volontariato accanto ai malati ricoverati presso l’Ospedale di Valdagno nei seguenti termini: servizio di assistenza, durante l’ora dei pasti ai degenti ricoverati.
L’opera dell’Associazione si configura come attività di integrazione e di supporto di quella del personale sanitario e sociale e non potrà mai configurarsi come “supplenza” dell’attività del personale dell’Azienda X.X.XX. n. 8.
Al fine di realizzare al meglio il rapporto sinergico, i volontari dell’Associazione parteciperanno ad apposite riunioni di Reparto con il personale sanitario per ricevere segnalazioni, approfondire aspetti tecnici assistenziali e concordare le modalità per il migliore coordinamento fra la loro attività di volontariato e quella istituzionale del personale del Reparto.
L’Associazione si impegna a partecipare ai vari momenti organizzati dall’Azienda X.X.XX. ai fini della consultazione e della partecipazione del volontariato, così come previsto nella premessa della presente convenzione e nella Carta dei Servizi.
Si impegna, inoltre, alla realizzazione di quanto sopra descritto segnalando eventuali disfunzioni nei servizi, partecipando a verifiche sulla loro qualità ed elaborando proposte per il loro miglioramento.
Si impegna, altresì, a collaborare, concordandone le modalità, con le altre Associazioni di Volontariato presenti in ULSS per la realizzazione delle diverse iniziative a favore dei malati.
Art. 2 - Ambito di attività
Le parti si attivano per la realizzazione, nel xxxxx xxx xxxxxxxx 0000 / 0000, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx descritte svolgendo il proprio servizio, durante l’ora dei pasti, presso le unità operative di Medicina, Ortopedia, Geriatria, Lungodegenza dell’Ospedale di Valdagno ed, inoltre, presso l’Ospedale di Comunità.
In caso di esigenze particolari il servizio potrà essere esteso anche in altre ore del giorno ed in altri reparti, previo accordo con i Responsabili degli stessi.
Le attività del personale volontario, messo a disposizione, sono eseguite secondo le indicazioni del personale medico e sanitario dell’X.X.XX. e con l’utilizzo dei locali ed attrezzature occorrenti.
Le suddette attività verranno svolte sotto la supervisione della Direzione Medica Ospedaliera di Valdagno cui spetterà il compito di monitorare l’attività dei soci volontari impegnati nelle attività di integrazione e supporto.
Le parti accerteranno inoltre, con periodicità, lo stato di attuazione del “programma” di cui al primo comma, al fine di procedere alla verifica dei risultati ed al controllo degli stessi. In caso di necessità, detti strumenti, su proposta sia dell’X.X.XX. che dell’Associazione, potranno essere modificati di comune accordo mediante scambio di lettere, salvo che una delle parti non richieda la formale modifica della convenzione.
Art. 3 - Garanzia per l’attività di collaborazione
L’Associazione A.V.O. – “ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI” si impegna a garantire la continuità delle attività previste dalla presente convenzione, effettuando le attività medesime esclusivamente tramite i propri soci volontari.
Allo scopo, si impegna a trasmettere alla Direzione Medica, con cadenza trimestrale, l’elenco dei soci volontari che accederanno alle strutture dell’U.L.S.S. n. 8, precisando che gli orari delle presenze in ospedale dei volontari dovranno essere concordati con la Direzione Medica Ospedaliera, che fornirà all’associazione ogni opportuna indicazione in merito.
Detti elenchi saranno oggetto di monitoraggio da parte della Direzione Medica Ospedaliera.
Art. 4 - Compiti dell’associazione
L’attività dell’Associazione viene prestata con l’opera personale e gratuita, escluso ogni scopo di lucro anche indiretto, di volontari aderenti alla Associazione, che hanno accesso alle strutture ospedaliere nel rispetto delle direttive e delle prescrizioni stabilite dalla Direzione dell’X.X.XX.
I volontari si impegnano a mantenere una corretta collaborazione con il personale sanitario ed un corretto rapporto con i malati, rispettandone la dignità ed i diritti.
Art. 5 - Responsabilità
L’Associazione si assume formalmente la responsabilità per le attività svolte dai propri soci, restando escluso ogni rapporto diretto tra i volontari stessi e l’X.X.XX.
I volontari impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione dovranno attenersi, oltre che alle norme usuali, a quelle della circostanza di operare nel contesto di un Ente Sanitario; pertanto ogni socio volontario è tenuto a mantenere il più scrupoloso segreto su notizie e fatti di cui venga a conoscenza, garantendo – in ogni caso – il rispetto della dignità e dei diritti degli utenti, come previsto dalla Legge 266/1991 e dalla L.R. Veneto 40/1993.
In caso di inadempienza o trasgressione ai doveri di cui sopra, l’Associazione provvederà alla immediata sostituzione del socio volontario.
Art. 6 - Aspetti assicurativi
L’associazione si impegna, come stabilito dall’articolo 4 della Legge 266/1991 e dall’articolo 9 della L.R. 40/1993, ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato nell’ambito della presente convenzione, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività medesima, nonché per la responsabilità civile verso terzi (RcT).
Come stabilito dall’articolo 7 della Legge 266/1991 e dall’articolo 9 della L.R. 40/1993, gli oneri per la copertura assicurativa di cui al paragrafo precedente potranno essere a carico di questa Azienda ULSS, che si impegnerà a rimborsarli, su espressa richiesta, previa presentazione di fattura e previa verifica della rispondenza della polizza attivata dall’associazione alle attività previste in convenzione.
Art. 7 - Impegni a carico dell’ULSS n. 8 “Berica”
Per il perseguimento delle finalità dell’Associazione, l’ULSS n. 8 verificherà la possibilità di concedere l’uso gratuito di uno o più locali, all’interno dell’Ospedale di Valdagno, che saranno individuati dall’Azienda medesima in relazione alle effettive necessità legate alle attività dell’Associazione.
L’Associazione provvederà a procurare gli appositi camici che verranno indossati dai volontari nell’esercizio delle funzioni previste dalla presente convenzione: il costo per l’acquisto dei camici verrà rimborsato, dietro presentazione di regolare fattura, dall’Azienda ULSS. Ciò premesso, l’Associazione dovrà, in prima battuta, concordare con la Direzione Medica Ospedaliera di Valdagno la tipologia dei medesimi (colore, modello e costo) e quindi, prima di procedere all’acquisto, dovrà presentare il preventivo al Servizio Provveditorato il quale verificherà la congruità dei prezzi.
Quanto al lavaggio dei camici, l’Associazione si farà carico del medesimo.
Art. 8 - Relazione
L’Associazione è tenuta, al termine di ciascun anno di vigenza della convenzione, a predisporre una breve relazione sull’attività svolta da trasmettere alla Direzione Medica alla Direzione Medica Ospedaliera di Valdagno.
Art. 9 - Verifica della collaborazione
Le parti si impegnano a verificare, in uno spirito di collaborazione, la corretta applicazione della presente convenzione, con particolare riferimento a quegli aspetti che riguardano il servizio ai pazienti e il coordinamento delle attività.
Nel caso in cui dovessero ravvisarsi inadempienze, queste verranno discusse dal Presidente dell’Associazione (o suo delegato) e dal Direttore Generale (o suo delegato) e non dovranno formare oggetto di discussioni personali tra i volontari ed il personale sanitario.
Art. 10 - Durata della convenzione
La presente convenzione ha la durata di tre anni, dal 01.01.2018 al 31.12.2020, e potrà essere oggetto di rinnovo con nuovo provvedimento del Direttore Generale.
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente Convenzione ne determina la risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., su iniziativa di ciascuna delle parti.
Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di recesso da parte di ciascuna parte, in qualsiasi momento e con un preavviso di (3) tre mesi da comunicarsi a mezzo di Lettera Raccomandata A.R. o a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).
Per tutto quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile.
Art. 11 - Controversie
In caso di controversie derivanti dal presente Accordo le Parti si impegnano ad addivenire ad un accordo bonario; in caso di mancato accordo, le Parti individuano quale foro competente esclusivo quello di Vicenza.
Art. 12 - Adempimenti in materia di privacy
L’Associazione si impegna a trattare i dati personali, anche sensibili, raccolti nell’espletamento delle attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Art. 13 - Adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri ambiti di competenza, a garantire l’applicazione della normativa di cui al D.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Vicenza,
Il Presidente pro tempore Il Direttore Generale
dell’Associazione “A.V.O.” di Valdagno Azienda X.X.XX. n. 8 Berica
(Sig.a Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx) (Xxxxxxxx Xxxxxx)
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