CONVENZIONE
tra L’UNIVERSITA’ DI PISA
e
IL CONSORZIO POLO TECNOLOGICO MAGONA – CECINA
L’Università di Pisa, con sede legale in Pisa, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 00, codice fiscale 80003670504, al presente atto rappresentata dal Rettore Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx e di seguito denominata “Università” da una parte,
e
il Consorzio Polo Tecnologico Magona, con sede legale in Cecina, via Magona, codice fiscale 01228620496, rappresentato dal suo Presidente Prof.ssa Xxxxxx Xxxxxx, di seguito denominato “Consorzio”, dall’altra parte,
VISTO lo Statuto dell’Università ed in particolare il suo titolo I; VISTO lo Statuto del Consorzio, in particolare i suoi articoli 3 e 9;
CONSIDERATO che l’Università ha contribuito a promuovere il Consorzio e ne fa parte sin dalla sua costituzione;
CONSIDERATO che l’Università si trova in una fase di sempre crescente interazione con il mondo esterno, come dimostra peraltro ampia partecipazione dell’Università, con strutture e ricercatori, ai programmi di ricerca e sviluppo tecnologico e a quelli di collaborazione inter-universitaria promossi dall’Unione Europea;
CONSIDERATO che il Consorzio può agevolare i rapporti tra l’Università e soggetti terzi, quali in particolare quelli appartenenti al mondo delle imprese;
CONSIDERATO che fra gli stessi soci del Consorzio vi sono Enti pubblici e privati interessati ad una più stretta collaborazione con l’Università;
RICONOSCIUTO che l’interesse reciproco di Università e Consorzio a sviluppare una collaborazione nel campo dei servizi telematici, consentire l’uso degli impianti ed attrezzature in dotazione ad entrambi gli Enti ed a rafforzare la loro stretta collaborazione nei campi di comune interesse;
CONSIDERATA la necessità di regolamentare i rapporti tra le parti al fine di fornire un quadro certo di riferimento agli interessati operanti presso le due strutture ed anche al fine di snellire le procedure burocratiche concernenti detti rapporti;
convengono e stipulano quanto segue
PARTE I – FONDAMENTI DELLA COLLABORAZIONE TRA UNIVERSITA’ E CONSORZIO
Capitolo I – Uso di strutture del Consorzio per lo svolgimento di attività istituzionali dell’Università
Articolo 1
Nel rispetto delle condizioni fissate nell’art. 8, il Consorzio si impegna a mettere a disposizione del Dipartimento di Ingegneria Chimica, Chimica Industriale e Scienza dei Materiali dell’Università, locali, attrezzature e servizi per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali dell’Università, indicate nell’art. 3.1. dello Statuto dell’Università, e le attività funzionali ad esse, quali seminari e conferenze, dando loro priorità nei limiti del possibile e tenendo conto della normativa vigente in materia universitaria.
Articolo 2
Tutte le attività di cui all’art. 1 debbono essere svolte da professori dell’Università e, se didattiche, debbono essere destinate a studenti iscritti all’Università ed a dottorandi di ricerca, specializzandi e borsisti dell’Università, italiani o stranieri, anche nell’ambito di programmi di cooperazione europea ed internazionale connessi all’istruzione universitaria.
Articolo 3
Il corrispettivo economico che spetta al Consorzio per la fornitura o prestazione di servizi all’Università per lo svolgimento di sue attività istituzionali sarà oggetto di singoli accordi separati.
Capitolo II – Uso di strutture del Consorzio da parte di docenti dell’Università per lo svolgimento di attività finanziate da terzi.
Articolo 4
Nel rispetto delle condizioni fissate nell’art. 8, il Consorzio si impegna a mettere le proprie strutture organizzative ed operare a disposizione di singoli professori e ricercatori dell’Università i quali, potendo ottenere finanziamenti da Enti pubblici o privati diversi dall’Università, decidano di utilizzare dette strutture per sviluppare progetti di ricerca o per svolgere attività didattiche non istituzionali.
Articolo 5
Xxxxx restando che tutte le attività di ricerca e di didattica dei professori e ricercatori dell’Università devono essere svolte, in linea di massima, all’interno dei dipartimenti o centri universitari, è consentito ricorrere al Consorzio qualora le suddette strutture non dispongano di tutti i mezzi necessari per portare a termine le attività programmate nei modi e tempi previsti. Il ricorso al Consorzio non è mai giustificato quando dette attività possono essere svolte interamente all’interno di un dipartimento, utilizzando le strutture ed i mezzi in dotazione al dipartimento stesso. In ogni caso il ricorso al Consorzio è subordinato all’assenso del dipartimento di appartenenza del responsabile della ricerca, espresso nei modi previsti dal suo regolamento.
Articolo 6
Qualora nello svolgimento delle attività previste nell’art. 4 risulti necessario utilizzare anche locali, attrezzature o servizi del Dipartimento, il Dipartimento indicherà forme e modalità di tale utilizzazione e una quota percentuale del finanziamento dovrà essere corrisposta al Dipartimento a titolo di corrispettivo per l’uso. L’entità di tale quota sarà concordata in ogni singolo caso tra il direttore del Dipartimento interessato ed il direttore del Consorzio, mediante specifico accordo scritto che regolamenterà ogni altro aspetto del rapporto tra dipartimento e Consorzio che si ritenga necessario.
In ogni caso, ove non diversamente stabilito con accordi specifici, una quota forfetaria pari al 10% del ricavato sarà corrisposta al Dipartimento a titolo di rimborso delle spese generali sostenute da quest’ultimo per l’attività dei docenti che agiscono a norma dell’art. 4. Resta inteso, come previsto all’ultimo comma delibera n. 206 del C.d.A. dell’Università in data 16/04/1997, che a partire dal
sesto anno di attività del Consorzio, una quota pari al 10% dei proventi ottenuti dal Dipartimento e derivanti dalle commesse di ricerca del Consorzio verrà corrisposta all’Università.
Capitolo III – Attività telematica
Articolo 7
Il Consorzio si impegna a mettere a disposizione dell’Università i propri servizi telematici per collaborare all’erogazione di servizi destinati alle imprese da parte dell’Università. L’Università autorizza il Consorzio ad utilizzare la rete telematica interna dell’Ateneo, per il solo uso del collegamento tra Consorzio e GARR. Inoltre l’Università delega, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’Università stessa sia in termini di risorse finanziare che strumentali, l’Area Servizi Rete di Ateneo “Serra” che gestisce la Rete Telematica di Ateneo a selezionare tra i propri servizi telematici accessori quelli da mettere a disposizione del Consorzio. I costi dei collegamenti tra la sede dell’Università e la sede del Consorzio sono interamente a carico dello stesso.
Capitolo IV – Condizioni generali
Articolo 8
Le richieste a prestazioni previste dalla presente convenzione saranno accolte dalle due parti nei limiti delle risorse disponibili e compatibilmente con le altre attività in corso. Le modalità di svolgimento delle attività in questione saranno oggetto di singoli appositi atti tra il Direttore del Dipartimento ed il Presidente del Consorzio.
PARTE II – PRINCIPI APPLICABILI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
Capitolo I – Impegni assunti dalle parti
Articolo 9
Per permettere lo svolgimento delle attività menzionate nella parte I, in base agli accordi intervenuti in ogni singolo caso come previsto dall’art. 8, il Consorzio si impegna a:
a) informare il Dipartimento delle attività che possono essere svolte presso il Consorzio mediante la pubblicazione di una lista di servizi fissi offerti dal Consorzio ai Dipartimenti;
b) consentire al personale docente e tecnico – amministrativo dell’Università interessato alle specifiche attività, nonché agli studenti, dottorandi, specializzandi e borsisti impegnati nelle stesse, l’accesso e la permanenza presso i propri locali per periodi definiti in funzione delle esigenze connesse con tali attività. La relativa autorizzazione sarà fornita dal Direttore del Consorzio in forma scritta per periodi e con modalità chiaramente specificati e sarà revocabile in qualsiasi momento, salvaguardando, fin dove possibile, la conclusione delle attività programmate;
c) mettere a disposizione dei soggetti di cui sopra gli spazi ed i mezzi tecnici necessari per lo svolgimento delle suddette attività;
d) consentire il dislocamento temporaneo e l’uso presso il Consorzio di apparecchiature e strumenti dell’Università necessari per l’espletamento delle attività in questione e garantire la buona conservazione dei beni suddetti;
e) autorizzare il proprio personale a svolgere attività presso l’Università ogni volta che le attività programmate lo rendano necessario.
Articolo 10
Agli stessi fini, in base agli accordi intervenuti in ogni singolo caso come previsto dall’art. 8, l’Università si impegna a:
a) consentire al personale del Consorzio interessato alle specifiche attività l’accesso e la permanenza presso i propri locali per periodi definiti in funzione delle esigenze connesse a tali attività la relativa autorizzazione sarà fornita dal Direttore del Dipartimento in forma scritta per periodi e con modalità esplicitamente specificati e sarà revocabile in qualsiasi momento, salvaguardando, fin dove possibile, la conclusione delle attività programmate;
b) mettere a disposizione dei soggetti di cui sopra gli spazi ed i mezzi tecnici necessari per lo svolgimento delle suddette attività;
c) consentire il dislocamento temporaneo e l’utilizzazione presso l’Università di apparecchiature e strumenti del Consorzio necessari per l’espletamento delle attività in questione e garantire la buona conservazione dei beni suddetti;
d) autorizzare il proprio personale a svolgere attività presso il Consorzio ogni volta che le attività programmate lo rendano necessario.
Capitolo II – Disposizioni inerenti persone e cose
Articolo 11
Il personale tecnico-amministrativo dell’Università che sia impegnato in attività presso il Consorzio secondo quanto previsto nell’art. 9 sarà soggetto agli stessi orari ed alle stesse condizioni di lavoro che gli competerebbero presso l’Università e rimarrà a tutti gli effetti gerarchicamente dipendente dal Direttore del Dipartimento di appartenenza, né potrà esser sottoposto ad alcun altro rapporto di dipendenza gerarchica.
Del rispetto dei doveri di ufficio e di tutti gli adempimenti e controlli di cui al comma precedente si renderà garante il docente titolare delle attività in oggetto, a seguito di esplicito e formale incarico in tal senso da parte del Direttore del Dipartimento.
Articolo 12
Il personale del Consorzio che sia impegnato in attività presso l’Università secondo quanto previsto nell’art. 10 sarà soggetto agli stessi orari ed alle stesse condizioni di lavoro che gli competerebbero presso il Consorzio e rimarrà a tutti gli effetti gerarchicamente dipendente dal Direttore Generale de Xxxxxxxxx, né potrà essere sottoposto ad alcun altro rapporto di dipendenza gerarchica.
Articolo 13
Il Personale di ciascuna parte contraente impegnato presso l’altra parte in attività regolamentate dalla presente convenzione godrà delle stesse coperture assicurative spettatigli nell’ambito dell’Ente di appartenenza. A tal fine ciascuna delle parti contraenti riconosce gli ambienti di lavoro dell’altra parte come equivalenti ai propri in relazione alla presenza in essi di proprio personale impegnato nelle suddette attività e si impegna ad inserire tale equivalenza nei contratti assicurativi stipulati.
Articolo 14
Ciascuna parte contraente garantirà che siano attuate tutte le misure di prevenzione e protezione per la tutela psicofisica dei propri lavoratori in relazione ai rischi specifici, ma anche per la tutela dei lavoratori dell’altro contraente in relazione agli eventuali rischi interferenziali. A tal fine saranno elaborati, attraverso i rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione, i relativi DVR. Il docenti del Dipartimento, responsabili di attività di ricerca sviluppata in ordine alla presente convenzione, si configurano, ai sensi del D.M. 363/98, Responsabili di Attività di Ricerca in Laboratorio, e rispondono degli adempimenti che la norma di riferimento attribuisce loro.
Articolo 15
Qualora il personale di uno dei due contraenti, nell’esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, causi un danno a personale o attrezzature dell’altro Ente contraente oppure a terzi, l’Ente da cui il danneggiante dipende sarà ritenuto responsabile civilmente di tale danno.
Articolo 16
Delle apparecchiature e degli strumenti dell’Università dislocati presso il Consorzio in quanto necessari per lo svolgimento delle attività concordate nonché di quelli del Consorzio dislocati presso l’Università per fini analoghi sarà tenuto apposito elenco a cura del Dipartimento.
PARTE III – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 17
La presente convenzione entra in vigore al momento della stipula e ha la durata di tre anni. Fino a tale data si intendono prorogati gli effetti della precedente convenzione ancorché scaduta.
Alla scadenza sarà automaticamente rinnovata di anno in anno, a meno che non intervenga disdetta da una delle parti a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno tre mesi prima della scadenza.
Le disposizioni di cui al secondo comma dell’art. 6 si applicano a decorrere dalla data della sopraccitata delibera del C.d.A. dell’Università del 16/04/1997.
Articolo 18
Ciascuna delle due parti potrà liberamente recedere dal presente accordo con preavviso di sei mesi da trasmettersi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Articolo 19
Le spese di bollo del presente atto sono a carico del Consorzio. L’atto medesimo sarà registrato in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 della tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 131/86.
Pisa, lì 5 novembre 2008
p. l’Università di Pisa p. il Consorzio Polo-Tecnologico-Magona-Cecina Il Magnifico Rettore Il Presidente
x.xx Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx x.xx Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx