Contract
Assicurazione Responsabilità Civile Ambientale per Operazioni presso Siti di Terzi | |
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 00 Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, 00000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Xxx Xxxxx Xxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx - P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all’albo IVASS I.00156. L’attività in Italia è regolamentata dall’IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall’Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 0, Xxxxx xx Xxxxxxxx, XX 00000, 00000 XXXXX CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. | |
Prodotto: Contractors Pollution Liability – Polizza di Responsabilità Civile Ambientale per Operazioni presso Siti di Terzi | |
Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute in polizza. | |
È una polizza a copertura della responsabilità civile e professionale dell’Assicurato per danni causati a Terzi in conseguenza di eventi di inquinamento derivanti dalle operazioni assicurate svolte dall’Assicurato presso Terzi. | |
✓ L’importo che l’Assicurato è legalmente tenuto a risarcire ad un terzo per danni ambientali e/o lesioni fisiche involontariamente causati a terzi in conseguenza di un evento di inquinamento derivante dalle operazioni assicurate indicate in polizza, svolte dall’Assicurato presso Terzi ✓ Le spese per le attività di messa in sicurezza d’emergenza, messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente, monitoraggio e ripristino ambientale di cui all’art.240 del Codice dell’Ambiente sostenute dall’Assicurato o rimborsate dallo stesso ad un terzo danneggiato in conseguenza di un evento di inquinamento in ragione degli obblighi stabiliti dalla legge a tutela dell’ambiente o di una disposizione dell’Autorità, incluse le spesi legali e le spese di sostituzione ✓ Le spese primarie, complementari e compensative sostenute dall’Assicurato o rimborsate dallo stesso al terzo danneggiato in ragione degli obblighi stabiliti dalla legge a tutela dell’ambiente o di una disposizione dell’Autorità in conseguenza di un evento di inquinamento da cui derivi un danno ambientale L’Assicuratore risarcisce i danni fino agli importi massimi stabiliti in polizza (c.d. massimali), indicati nella proposta formulata dall’Assicuratore. Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l’elenco completo delle garanzie si rimanda alle condizioni di assicurazione. | Che cosa non è assicurato? 🗴 Danni derivanti da contaminazione radioattiva 🗴 Lesioni fisiche subite da qualunque prestatore di lavoro in occasione della prestazione dall’attività lavorativa; nonché responsabilità derivanti da disposizioni di legge in materia di sussidi alla disoccupazione, infortuni sul lavoro e/o malattie professionali o altra analoga materia 🗴 Multe, ammende, sanzioni, danni punitivi ed ogni tipo di penale contrattuale 🗴 Danni derivanti dalla proprietà, possesso, controllo o utilizzo di mezzi aerei, natanti e veicoli a motore 🗴 Danni derivanti da guerra, sabotaggi, scioperi, tumulti popolari, atti di invasione, ostilità, ribellione, rivoluzione, insurrezione 🗴 Danni causati da prodotti contenenti amianto, asbesto e piombo 🗴 Danni derivanti da circostanze note all’Assicurato 🗴 Danni derivanti da violazioni intenzionali di leggi, regolamenti, ingiunzioni amministrative ed ordinanze emanate dall’Autorità competente 🗴 Danni derivanti dalla generazione di campi elettrici, campi magnetici e/o radiazioni elettromagnetiche 🗴 Danni causati da congegni esplosivi e munizioni Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l’elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di assicurazione. |
! Sono applicabili franchigie e sottolimiti di indennizzo specifici per ogni garanzia ! Sono coperte le richieste di risarcimento avanzate contro l’Assicurato durante il periodo assicurativo purché relative ad atti dannosi o indagini successivi all’eventuale data di retroattività concordata (copertura in claims made) Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l’elenco completo dei limiti di copertura si rimanda alle condizioni di assicurazione. |
✓ Nell’ambito della territorialità concordata |
- Prima della stipula della polizza, dichiarare tutte le circostanze che possono influire sulla corretta valutazione del rischio da parte dell’Assicuratore - Adottare ogni ragionevole precauzione necessaria al fine di prevenire ogni circostanza che possa dare origine ad un sinistro - Denunciare all’Assicuratore per iscritto l’evento di inquinamento non appena possibile da quando l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza e comunque entro 3 giorni, fornendo una descrizione dettagliata dello stesso - Comunicare per iscritto all’Assicuratore nel più breve termine possibile dal giorno in cui l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza ogni sopravvenuta inchiesta o indagine per incidenti mortali in relazione ad un evento per il quale potrebbe esserci una responsabilità penale dell’Assicurato a termini di polizza - Trasmettere immediatamente all’Assicuratore ogni richiesta, notizia, lettera e verbale relativi al sinistro, o l’esistenza di qualsiasi procedura originatasi o documentazione pervenuta all’Assicurato in merito al sinistro - Fornire all’Assicuratore tutte le informazioni e l’assistenza richiesta dall’Assicuratore stesso - In caso di sospensione o cessazione delle operazioni assicurate, comunicare all’Assicuratore tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata entro 3 giorni da quando l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza: • se il sito assicurato sia oggetto di provvedimento amministrativo di sospensione o chiusura dell’attività; • se il sito assicurato sia oggetto di cessione di proprietà. |
Il premio deve essere pagato all’Assicuratore tramite l’Intermediario a cui la polizza è assegnata, altrimenti direttamente all’Assicuratore tramite bonifico bancario. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del Periodo di Assicurazione indicato nella Scheda di Polizza se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24.00 del giorno del pagamento; in ogni caso l’assicurazione decorre non prima del momento in cui viene ultimato lo scarico. La copertura termina con la scadenza del Periodo di Assicurazione. |
Come posso disdire la polizza? La polizza non prevede il rinnovo tacito, pertanto cessa automaticamente alla scadenza del Periodo di Assicurazione, senza obbligo di preventiva disdetta. La polizza prevede il diritto di recesso di entrambe le Parti (Contraente e Assicuratore) dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, da esercitarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di 30 giorni. |
Versione Contractors Pollution Liability - aggiornato a Gennaio 2023
Assicurazione Responsabilità Civile Ambientale per Operazioni presso Siti di Terzi
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo)
Impresa: Chubb European Group SE
Prodotto: Contractors Pollution Liability – Polizza di Responsabilità Civile per Operazioni presso Siti di Terzi
DIP Aggiuntivo realizzato in data: Gennaio 2023. Il presente documento è l’ultimo disponibile.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 00 Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, 00000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Xxx Xxxxx Xxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – xxxxx@xxx.xxxxx.xxx -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all’albo IVASS I.00156. L’attività in Italia è regolamentata dall’IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall’Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 0, Xxxxx xx Xxxxxxxx, XX 00000, 00000 XXXXX CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. xxxx.xxxxx@xxxxx.xxx – xxx.xxxxx.xxx/xx
I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato di Chubb European Group SE. Il patrimonio netto di Chubb European Group SE al 31 Dicembre 2021 è pari a € 2.615.036.979 e comprende il capitale sociale pari a € 896.176.662 e le riserve patrimoniali pari a € 1.718.860.317. Il valore dell’indice di solvibilità di Chubb European Group SE è pari al 225%, in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a € 1.369.274.234 e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a € 3.083.063.516. Il requisito patrimoniale minimo è pari a € 603.791.683. Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa, disponibile sul sito xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xx-xx/xxxxx-xx/xxxxxx- financial-information.aspx
Al contratto si applica la legge italiana.
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. | |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO operanti solo se espressamente richiamate nel Certificato di Assicurazione | |
Danni reputazionali – gestione della crisi | I costi e le spese sostenuti dall’Assicurato, con il preventivo consenso scritto dell’Impresa, in conseguenza di un evento di inquinamento che l’amministratore delegato, il direttore generale, il direttore finanziario, il presidente o il responsabile dell’ufficio legale interno dell’Assicurato ritenga in buona fede che abbia danneggiato o possa ragionevolmente danneggiare la reputazione e/o il marchio dell’Assicurato, per effetto dell’esposizione mediatica sulla stampa, in televisione, in radio o su internet, purché tale situazione sia iniziata per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e sia denunciata ai sensi di Polizza durante lo stesso periodo, o durante il Periodo di Garanzia Postuma qualora operante, entro il massimale indicato nella proposta formulata dall’Impresa. |
R.C. Personale del Preposto Responsabile | La responsabilità civile a carico del Preposto Responsabile dell’Assicurato per danni causati a terzi, limitatamente all’attività svolta dal Preposto per conto dell’Assicurato, entro il massimale indicato nella proposta formulata dall’Impresa. |
R.C. Incrociata | Qualora più soggetti siano qualificati come Assicurati, in caso di danni a terzi cagionati da un Assicurato ad un altro Assicurato, si considererà come se la parte danneggiata reclamante il danno non sia Assicurato ma parte terza, entro il massimale indicato nella proposta formulata dall’Impresa. |
La responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni involontariamente causati a terzi da appaltatori o subappaltatori in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nello svolgimento della loro attività nel sito assicurato, entro il massimale indicato nella proposta formulata dall’Impresa. | |
L’Impresa rinuncia al diritto di surroga verso i prestatori di lavoro che operano presso o per conto dell’Assicurato e delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge; nonché verso le società controllanti, controllate, consociate, affiliate e/o collegate ove il Contraente detenga il controllo di maggioranza, inclusi i relativi prestatori di lavoro. | |
Periodo di Garanzia Postuma | In caso di mancato rinnovo della polizza per motivi diversi dal mancato pagamento del premio e purché essa non venga sostituita da altra polizza di contenuto analogo stipulata dal Contraente con un’altra Impresa, estensione del termine di denuncia del sinistro fino al periodo indicato nella Scheda di Polizza a decorrere dalla data del mancato rinnovo. È inoltre possibile acquistare, su richiesta del Contraente, un ulteriore periodo di estensione del termine di denuncia del sinistro fino a 36 mesi dalla data del mancato rinnovo, ad un premio aggiuntivo da concordare con l’Impresa non superiore al 200% del premio annuo. |
Xxxxxx esclusi | 🗴 Responsabilità assunte dall’Assicurato con un contratto o accordo e non derivanti dalla legge, salvo i casi in cui la responsabilità sarebbe comunque insorta anche in assenza di tale contratto o accordo; il contratto o l’accordo da cui la responsabilità si origina è espressamente elencato in polizza con condizione particolare o appendice. Resta inteso che la presente esclusione opera anche con riferimento a responsabilità derivanti da attività eseguite da subappaltatori dell’Assicurato, ancorché tali responsabilità siano prese in carico dall’Assicurato tramite contratto scritto 🗴 Xxxxxxx, distruzione, danneggiamento, deterioramento, inutilizzabilità o diminuzione di valore di qualunque bene di proprietà dell’Assicurato o sotto la custodia o il controllo dell’Assicurato o di un suo prestatore di lavoro o incaricato, salvo che tali danni siano relativi a costi di bonifica 🗴 Qualsiasi danno, spesa o costo direttamente o indirettamente derivanti da o connessi a prodotti, sostanze, rifiuti, materiali e/o scorie trasportate, spedite o consegnate per mezzo di un qualunque mezzo aereo o aerospaziale, mezzo acquatico o natante; qualunque veicolo a motore, inclusi eventuali rimorchi ad esso agganciato, ivi inclusi i vagoni ferroviari 🗴 Qualsiasi danno, spesa o costo direttamente o indirettamente derivanti da siti e discariche non di proprietà dell’Assicurato 🗴 Spese interne o consistenti in spese sostenute dall’Assicurato per prestazioni e/o servizi effettuati da prestatori di lavoro o altro personale retribuito 🗴 Qualsiasi danno, spesa o costo direttamente o indirettamente derivanti da o connessi a un atto di terrorismo; nonché a costi bonifica, lesione fisiche, danni materiali e qualunque risarcimento, rimborso, costo o spesa direttamente o indirettamente derivanti da o connessi a qualunque azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere un atto di terrorismo o qualunque azione in qualsiasi modo connessa a un atto di terrorismo 🗴 Qualsiasi danno, spesa o costo direttamente o indirettamente derivanti da o connessi a difetto di merci o prodotti ai sensi degli articoli 114 e seguenti del Codice del Consumo 🗴 Qualsiasi danno, spesa o costo direttamente o indirettamente derivanti da o connessi a inquinamento di carattere diffuso, se non sia stato possibile accertare in alcun modo un nesso causale tra il danno e le operazioni assicurate 🗴 Tutte le fattispecie di danno ambientale o di minaccia di danno ambientale escluse dall’ambito di applicazione dell’art.303 del Codice dell’Ambiente 🗴 Eventi di inquinamento originatisi prima della data di retroattività, anche manifestatisi o scoperti durante il periodo di assicurazione; nonché eventi di inquinamento originatisi dopo la data di retroattività che siano la continuazione e/o la conseguenza di un evento di inquinamento originatosi prima della data di retroattività 🗴 Danni derivanti da riparazione, sostituzione o richiamo di prodotti; nonché danni derivanti da prodotti, sostanze, rifiuti, associati con un qualunque mezzo aereo o aerospaziale, mezzo acquatico natante o veicolo a propulsione meccanica 🗴 Danni derivanti dalla prestazione o mancata prestazione di consulenza, istruzioni o informazioni o altro servizio professionale in relazione ai quali sia previsto il pagamento di un corrispettivo 🗴 Qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata contro l’Assicurato da una società controllata, collegata, partecipata o avente una partecipazione finanziaria nell’attività dell’Assicurato, salvo il caso in cui la richiesta di risarcimento sia a sua volta avanzata da terzi contro tale predette società in relazione alle operazioni assicurate svolte dall’Assicurato 🗴 Danni derivanti da cambio di destinazione d’uso del sito 🗴 Danni derivanti da rumore e lamentele dei vicini |
🗴 Xxxxx derivanti da materiali esistenti in natura nelle aeree connesse alle operazioni assicurate, fatta eccezione per gli aumenti di concentrazione dei predetti materiali già esistenti in natura, derivanti dalle medesime operazioni assicurate 🗴 Danni derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili e/o derivanti da Organismi Geneticamente Modificati 🗴 Danni derivanti da serbatoi interrati la presenza dei quali era nota prima dell’effetto della polizza e non sia stata dichiarata all’Impresa 🗴 Danni derivanti da attività eseguite da e/o in nome e per conto dell’Assicurato in relazione a qualsiasi progetto già assicurato con altra polizza stipulata con l’Impresa o altra compagnia appartenente al gruppo Chubb. La presente esclusione si applica anche se il danno non è coperto in tutto o in parte da tale altra polizza per qualsiasi motivo (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’invalidità della polizza, l’applicabilità di un’esclusione, la riduzione o l’esaurimento del massimale, l’applicazione della franchigia e/o dello scoperto previsti in tale contratto) 🗴 Xxxxx derivanti da cessato utilizzo del sito assicurato 🗴 Danni risultanti e originatesi direttamente o indirettamente da qualsiasi indagine o ispezione volontaria, o da qualsiasi movimentazione del suolo connessa o comunque richiesta da qualsiasi norma in materia edilizia (intendendo per tale qualunque legge che regolamenti lo sviluppo, il cambio di destinazione d’uso, la costruzione e la demolizione di qualsiasi terreno o edificio o struttura costruita sullo stesso), effettuate presso o su qualsiasi sito di proprietà, affittato, occupato o controllato dall’Assicurato o presso il quale vengono svolte le operazioni assicurate indicate nella Scheda di Polizza. Questa esclusione non si applica alle operazioni di manutenzione ordinaria dell’Assicurato presso i siti sopra menzionati 🗴 Danni causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l’inquinamento 🗴 Danni risultati e originatisi direttamente o indirettamente da siti sui quali l’Assicurato abbia terminato l’attività oggetto di copertura e presso i quali non è stata mantenuta attiva un’adeguata vigilanza e sorveglianza 🗴 Danni materiali non consecutivi, ivi inclusi i costi derivanti dall’interruzione di attività di terzi e/o costi e penalità derivanti dalla mancata presa in carico dell’opera da parte del Committente nei termini previsti 🗴 Danni derivanti dalla partecipazione dell’Assicurato in associazioni temporanee di imprese (ATI) o joint venture. Si precisa che la presente esclusione opera nei limiti della quota di responsabilità imputabile all’Assicurato in relazione alle operazioni assicurate fornite dallo stesso nell’ambito di tali associazioni o jont-venture, intendendosi pertanto escluso l’obbligo di indennizzo derivante dal vincolo di solidarietà con le altre imprese facenti part dell’associazione o joint-venture 🗴 Gli importi stabiliti dal giudice in via equitativa e/o equivalente nell’ambito di applicazione dell’art. 18, comma 6 del Codice dell’Ambiente |
Ci sono limiti di copertura? |
! L’Impresa non sarà tenuta a garantire la copertura assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun risarcimento o a riconoscere alcun beneficio qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio la esponga a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA ! La copertura dei costi di bonifica e di bonifica ambientale, nonché di ogni altra spesa assicurata, richiede il preventivo consenso scritto dell’Assicuratore ! È prevista l’applicazione di specifiche franchigie per garanzie, indicate nella proposta formulata dall’Impresa ! Qualora la presente polizza venga rinnovata per più Periodi di Assicurazione senza soluzione di continuità dalla data di scoperta e di denuncia dell’evento di inquinamento o dal ricevimento e della denuncia del primo sinistro, si precisa quanto segue: - qualora in un Periodo di Assicurazione venga scoperto e denunciato un evento di inquinamento, qualsiasi successivo evento di inquinamento connesso, conseguente o interconnesso al precedente o che ne costituisca la continuazione o la ripetizione sarà considerato come scoperto nel Periodo di Assicurazione al quale si riferisce il primo evento di inquinamento scoperto; - qualora in un Periodo di Assicurazione venga denunciato un sinistro, qualsiasi successivo sinistro, anche se denunciato dopo la cessazione del Periodo di Assicurazione, che sia relativo al medesimo evento di inquinamento e/o ad un evento di inquinamento che sia connesso, correlato o interconnesso o costituisca la continuazione o ripetizione dell’evento di inquinamento a cui si riferisce il primo sinistro, verrà considerato come denunciato alla data di denuncia del primo sinistro. ! Nel caso in cui risulti tecnicamente impossibile stabilire la data esatta nella quale si sia originato un evento di inquinamento, l’Impresa indennizzerà l’Assicurato con un ammontare proporzionale al rapporto tra gli anni di copertura con l’Impresa stessa in cui si è utilizzata la sostanza o si sono esercitate le operazioni assicurate che hanno cagionato l’evento di inquinamento e gli anni complessivi di utilizzo della suddetta sostanza o di esercizio dell’attività |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: - Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni - L’elenco completo dei documenti da fornire all’Impresa è contenuto nelle Condizioni di Assicurazione in relazione a ogni specifica garanzia |
Assistenza diretta/in convenzione: La polizza non prevede prestazioni fornite direttamente all’Assicurato da enti/strutture convenzionate con l’Impresa. | |
Prescrizione: I diritti dell’Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono entro il termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto in conformità all’art. 2952 Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti dell’Assicurato possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l’annullamento del contratto secondo quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. | |
La polizza non prevede un termine entro il quale l’Impresa si impegna a pagare l’indennizzo all’Assicurato. | |
Premio | - Il premio è comprensivo di imposta ai sensi di legge - Non sono previsti meccanismi di adeguamento del premio |
Rimborso | - La polizza non prevede casi di rimborso del premio |
Durata | - In merito alla durata dell’assicurazione, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni - Non sono previsti periodi di carenza contrattuale |
Sospensione | La polizza non prevede la possibilità di sospendere le garanzie. |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Risoluzione | La polizza non prevede casi in cui il Contraente o l’Assicurato possano risolvere il contratto. |
A chi è rivolto questo prodotto? | |
Persone giuridiche esposte al rischio di causare inquinamento. | |
- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 15,7% | |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’Impresa | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per |
assicuratrice | iscritto via posta, fax o e-mail, all’Impresa, ai seguenti indirizzi: Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Xxxxx Xxxxx, 29 – 00000 Xxxxxx Fax: 00.00000.000 Email: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx L’Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso. |
All’IVASS | Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all’IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per il Consumatore - Come presentare un reclamo” o al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxxx0_Xxxxx_xx_xxxxxxx.xxx. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all’indirizzo: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxx-xxx_xx. |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/XXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXX (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | La polizza non prevede l’applicabilità di uno specifico sistema alternativo di risoluzione delle controversie, quali arbitrato o altro sistema. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
Contractors Pollution Liability
Polizza di Responsabilità Civile Ambientale per Operazioni presso Siti di Terzi
Condizioni di Assicurazione
Ed. o1/2023
Chubb European Group SE Rappresentanza Generale per l’Italia
Indice
Norme che regolano l’Assicurazione RC Ambientale 7
Norme generali che regolano il contratto di assicurazione 16
Dichiarazioni del Contraente 19
CPL ed. 10/2019
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I termini sotto indicati riportati in grassetto, al singolare o al plurale, assumono il significato seguente:
1. Assicurato: il Contraente e ogni ulteriore società partecipata e/o controllata dal Contraente qualora espressamente indicata come Assicurato Addizionale al punto 8 della Scheda di Polizza.
2. Assicuratore: Chubb European Group SE, Rappresentanza Generale per l’Italia.
3. Autorità Competente: qualsiasi autorità pubblica, statale o locale, agenzia o ente amministrativo od organo giudicante che può emanare disposizioni in ordine a una Legge a Tutela dell’Ambiente.
4. Codice dell’Ambiente: il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.
5. Costi di Bonifica: le spese sostenute per le attività di messa in sicurezza d’emergenza, messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente, monitoraggio e ripristino ambientale di cui all’art. 240 del Codice dell’Ambiente. Il termine include inoltre:
a) le spese legali ragionevolmente sostenute dall’Assicurato previo consenso scritto dell’Assicuratore;
b) le Spese di Sostituzione.
Il termine esclude le Spese di Danno Ambientale.
6. Costi di Gestione della Crisi: costi e spese, d’importo ragionevole:
a) per avvalersi dei servizi di consulenza di una società specializzata in gestione della crisi, preventivamente approvata per iscritto dall’Assicuratore;
b) per stampare, pubblicizzare o spedire materiale di pubbliche relazioni;
c) per spese di viaggio dell’amministratore delegato, direttore generale, direttore finanziario, presidente, responsabile dell’ufficio legale interno, o altri dirigenti o dipendenti o incaricati dell’Assicurato o della società di gestione della crisi individuata alla precedente lettera a); e/o
d) sostenute da terzi direttamente danneggiati dall’Inquinamento, o ad essi anticipate, per spese mediche, funerarie, di assistenza psicologica, di viaggio, di alloggio temporaneo o per altre spese di carattere necessario.
Il termine non comprende alcun costo o spesa di difesa o rappresentanza legale.
7. Danno Ambientale: il deterioramento significativo e misurabile di una risorsa naturale o dell’utilità da essa assicurata, come definito all’art. 300 del Codice dell’Ambiente, in relazione al quale l’Assicurato è responsabile ai sensi della Direttiva Europea 2004/35/EC e sue trasposizioni, ivi incluso il Codice dell’Ambiente.
Inquinamento, mediante un provvedimento conforme a una Legge a Tutela dell’Ambiente.
CPL ed. 01/2023
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11. Inquinamento: lo scarico, la dispersione, il rilascio, la fuga, la migrazione o il versamento di qualsiasi sostanza inquinante, irritante o contaminante, solida, liquida, gassosa, inclusi fumo e vapori, acidi, alcaloidi, Funghi, sostanze o materiali pericolosi o rifiuti nel, o sul, terreno (suolo e sottosuolo), l’atmosfera, le acque superficiali (interne o costiere) o sotterranee, le specie e gli habitat naturali protetti, anche in caso di evento graduale e storico purché non determinato da materiali esistenti in natura.
19. Polizza: il presente contratto di assicurazione, comprensivo di ogni eventuale appendice e della Proposta Questionario qualora fornita.
20. Preposto Responsabile: qualsiasi amministratore, socio, dirigente o altro dipendente dell’Assicurato che sia, o è stato, responsabile della materia riguardante la tutela ambientale e la sicurezza dei Xxxx Xxxxxxxxxx.
a) i prestatori di lavoro temporaneo di cui l’Assicurato si avvale ai sensi della legge del 24/06/97 n. 196, nella sua qualità di azienda utilizzatrice.
b) i supervisori e i prestatori di lavoro come definiti all’art. 5 del D. Lgs. del 23/02/2000 n. 38;
c) le figure professionali di cui l’Assicurato si avvale ai sensi del D. Lgs. del 10/09/2003 n. 276 (Xxxxx Xxxxx);
d) ogni persona fisica della quale l’Assicurato si avvale temporaneamente in forza di un contratto o accordo i cui termini prevedano la parificazione ai dipendenti dell’Assicurato per tutta la durata del contratto o accordo;
e) i lavoratori distaccati che prestano la loro attività lavorativa per e presso l’Assicurato.
22. Prodotti: merci o prodotti fabbricati, venduti, lavorati, installati o distribuiti dall’Assicurato, incluse confezioni, accessori o attrezzature connessi a tali merci o prodotti.
CPL ed. 01/2023
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24. Sito Assicurato: ogni installazione o complesso di installazioni, presenti su una porzione di territorio geograficamente delimitata e definita, volte in modo continuativo o discontinuo ad effettuare estrazioni o produzione o trasformazione o trattamento o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura.
25. Serbatoi Interrati: qualunque serbatoio o cisterna, ivi comprese le relative tubazioni sotterranee di collegamento con il serbatoio o la cisterna, che si trovi al di sotto della superficie del terreno per almeno il 10% del proprio volume, la cui presenza era conosciuta dal Preposto Responsabile prima della data di effetto del Periodo di Assicurazione.
26. Sinistro: una Richiesta di Xxxxxxxxxxxx e/o una Disposizione dell’Autorità.
27. Spese Compensative: le spese sostenute in caso di Danno Ambientale per qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di risorse e/o servizi naturali dalla data del verificarsi del danno fino a quando la riparazione primaria non abbia prodotto un effetto completo, come specificate nell’allegato 3 alla parte VI del Codice dell’Ambiente.
28. Spese Complementari: le spese sostenute in caso di Danno Ambientale per qualsiasi misura di riparazione intrapresa in relazione a risorse e/o servizi naturali, per compensare il mancato ripristino completo delle risorse e/o dei servizi naturali danneggiati, come specificate nell’allegato 3 alla parte VI del Codice dell’Ambiente.
29. Spese di Danno Ambientale: le seguenti spese:
a) le Spese Primarie sostenute in caso di Danno Ambientale;
b) le Spese Complementari sostenute in caso di Danno Ambientale;
c) le Spese Compensative sostenute in caso di Danno Ambientale. Il termine esclude i Costi di Bonifica.
30. Spese di Sostituzione: le spese di carattere necessario sostenute per la riparazione o la sostituzione di beni danneggiati nel corso delle attività di bonifica, con esclusione delle spese effettuate a titolo di miglioramento o addizione.
31. Spese Primarie: le spese di carattere ragionevole sostenute, con il preventivo consenso scritto dell’Assicuratore, per investigare, quantificare, monitorare, abbattere, rimuovere, raccogliere, trattare, neutralizzare o contenere un Inquinamento, o per isolare le fonti inquinanti, purché e fino alla misura in cui ciò sia stabilito da una Legge a Tutela dell’Ambiente.
32. Terrorismo:
a) un atto di forza o di violenza; o
b) un atto altrimenti pericoloso nei confronti di persone, beni, animali o per l'ambiente, ivi incluso a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'uso di o lo scarico, la dispersione, il rilascio, lo stillicidio, la migrazione o la fuga di qualsiasi sostanza solida, liquida, gassosa o termale inquinante, irritante o contaminante, ivi incluse a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fumi, vapori, fuliggine, esalazione, acidi, prodotti alcalini, chimici e tossici, sostanze pericolose, rifiuti, rifiuti sanitari e rifiuti radioattivi, sul o nel suolo o nelle strutture che vi insistono, nell’atmosfera, o in bacini o corsi d’acqua superficiali o sotterranei; o
c) un atto che turba o interferisce con almeno uno dei seguenti sistemi pubblici o privati: sistemi di comunicazione, elettronici, di informazione, meccanici, di consegna o trasporto;
laddove lo scopo dichiarato o implicito o l'effetto di tali atti o minacce è causare confusione, intimidire, coartare o minacciare un governo, la popolazione militare o civile, o parte della stessa, o parte dell'industria o dell'economia, e/o di promuovere obiettivi politici, ideologici, religiosi, sociali o economici; o di esprimere o manifestare la propria opposizione a una filosofia o un'ideologia.
Il termine comprende tutti quegli atti verificatisi o riconosciuti dal governo nazionale del Paese in cui questi sono commessi e/o dalle Nazioni Unite, come atti di terrorismo.
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33. Terzo: qualunque soggetto che non rientri nella definizione di Assicurato.
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Norme che regolano l’Assicurazione RC Ambientale
Art. 1) Oggetto dell’assicurazione
GARANZIA A – RESPONSABILITÀ CIVILE AMBIENTALE
L'Assicuratore si obbliga, entro il Limite di Indennizzo indicato al punto 3 della Scheda di Polizza, a tenere indenne l’Assicurato dalle somme che lo stesso sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per un fatto che abbia involontariamente causato Lesioni Fisiche e/o Danni Materiali a Terzi in conseguenza di un evento di Inquinamento derivante dalle Operazioni Assicurate e scoperto per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione, purché la Richiesta di Risarcimento sia avanzata contro l’Assicurato per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e sia denunciata per iscritto all’Assicuratore durante lo stesso Periodo di Assicurazione o, qualora operante, durante il Periodo di Garanzia Postuma.
La presente garanzia comprende inoltre i seguenti costi e spese:
(i) i Costi di Bonifica che l’Assicurato dovrà sostenere o rimborsare al Terzo danneggiato in conseguenza dell’Inquinamento, che siano sostenute dal Terzo danneggiato e/o dall’Assicurato in caso di una Disposizione dell’Autorità Competente e/o una Richiesta di Risarcimento, in osservanza degli obblighi stabiliti dalla Legge a Tutela dell’Ambiente o della Disposizione dell’Autorità;
(ii) le Spese di Danno Ambientale che l’Assicurato dovrà sostenere o rimborsare al Terzo danneggiato in conseguenza dell’Inquinamento, che siano sostenute dal Terzo danneggiato e/o dall’Assicurato in osservanza degli obblighi stabiliti dalla Legge a Tutela dell’Ambiente o della Disposizione dell’Autorità.
ULTERIORI GARANZIE OPZIONALI (VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA):
GARANZIA B - DANNI REPUTAZIONALI - GESTIONE DELLA CRISI
L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato dai Costi di Gestione della Crisi sostenuti dall’Assicurato con il preventivo consenso scritto dell’Assicuratore, in conseguenza di una situazione derivante da un Inquinamento coperto e denunciato ai sensi di Polizza, che l’amministratore delegato, il direttore generale, il direttore finanziario, il presidente o il responsabile dell’ufficio legale interno dell’Assicurato ritiene in buona fede che abbia danneggiato o possa ragionevolmente danneggiare la reputazione e/o il marchio dell’Assicurato, per effetto dell’esposizione mediatica sulla stampa, in televisione, in radio o su internet, purché tale situazione sia iniziata per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e sia denunciata ai sensi di Polizza durante lo stesso periodo, o durante il Periodo di Garanzia Postuma qualora operante.
GARANZIA C – R.C. PERSONALE DEL PREPOSTO RESPONSABILE
L’assicurazione prestata con la presente Polizza vale anche per la responsabilità civile personale del Preposto Responsabile dell’Assicurato, limitatamente all’attività svolta per conto dell’Assicurato, qualora per tale responsabilità l’Assicurato avrebbe avuto titolo all’indennizzo ai sensi della presente Xxxxxxx se la Richiesta di Risarcimento fosse stata avanzata nei suoi confronti, fermo restando che:
i. il Preposto Responsabile non ha diritto ad indennizzo se già assicurato ai sensi di altra polizza o se ha contribuito al determinarsi dell’evento dannoso;
ii. al Preposto Responsabile si applicheranno, in quanto compatibili, i termini e le condizioni della presente
Polizza;
iii. il Limite di Indennizzo per Xxxxxxxx rimane unico a tutti gli effetti.
Resta inteso che il Limite di Indennizzo Aggregato non viene e non potrà essere incrementato in alcun modo in virtù della presente disposizione.
Qualora più società o enti siano inclusi nella definizione di Assicurato, in caso di danni cagionati da un Assicurato ad un altro Assicurato, la parte danneggiata reclamante il danno non verrà consideretà un Assicurato ma un Terzo, fermo restando che il Limite di Indennizzo per Sinistro rimarrà unico a tutti gli effetti.
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GARANZIA E - RESPONSABILITÀ PER FATTO DI APPALTATORI E SUBAPPALTATORI
Premesso che l’Assicurato può appaltare e subappaltare ad altre imprese, o persone, parte delle Operazioni Assicurate quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, lavori di manutenzione dei locali, lavori e/o prestazioni in genere e/o lavori e/o prestazioni attinenti la sua attività, l’assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull’Assicurato per fatto degli appaltatori o subappaltatori mentre eseguono i lavori nel Sito Assicurato.
L’assicurazione è efficace a condizione che il contratto di appalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge.
XXXXXXXX X – RINUNCIA ALLA RIVALSA
L’Assicuratore rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 C.C. verso:
a) i Prestatori di Lavoro, gli stagisti, i borsisti e i consulenti che operano presso o per conto dell’Assicurato, nonché le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
b) le società controllanti, controllate, consociate, affiliate, associate e/o collegate, sia italiane che estere, inclusi i consorzi, ove il Contraente detenga il controllo di maggioranza, e relativi prestatori di lavoro.
Quanto sopra non opera nel caso in cui l'Assicurato non abbia alcun interesse nei confronti del terzo responsabile e sia consenziente all’azione di rivalsa da parte dell’Assicuratore.
GARANZIA G – PERIODO DI GARANZIA POSTUMA
Qualora la presente Xxxxxxx non venga rinnovata, per motivi diversi dal mancato pagamento del premio, e purché non venga sostituita, in tutto o in parte, da altra polizza di contenuto analogo o similare stipulata con altro assicuratore, l’Assicurato avrà diritto a un Periodo di Garanzia Postuma pari ai giorni indicati al punto 3 della Scheda di Polizza, a decorrere dalla data di mancato rinnovo della presente Polizza, durante il quale l’Assicurato potrà denunciare all’Assicuratore:
a) gli eventi di Inquinamento originatisi prima della scadenza del Periodo di Assicurazione che precede il mancato rinnovo; e/o
b) i Sinistri ricevuti durante il Periodo di Garanzia Postuma purché relativi ad eventi di Inquinamento
originatisi e denunciati prima della scadenza del Periodo di Assicurazione che precede il mancato rinnovo.
Il Contraente potrà altresì acquistare, ad un premio che verrà stabilito dall’Assicuratore su richiesta del Contraente ma che non potrà eccedere il 200% dell’ultimo premio annuo di Polizza, un Periodo di Garanzia Postuma di 36 mesi (consecutivi) a decorrere dalla data di mancato rinnovo della presente Polizza, per denunciare i Sinistri ricevuti durante il Periodo di Garanzia Postuma purché relativi ad eventi di Inquinamento originatisi e denunciati prima della scadenza del Periodo di Assicurazione che precede il mancato rinnovo. Tale facoltà dovrà necessariamente essere esercitata dall’Assicurato per iscritto prima della data di scadenza del Periodo di Assicurazione.
Resta in ogni caso inteso che:
1) quanto previsto nella presente Garanzia non incrementa o ricostituisce il Limite di Indennizzo stabilito in
Xxxxxxx, né estende il Periodo di Assicurazione; e
2) i Xxxxxxxx denunciati all’Assicuratore durante il Periodo di Garanzia Postuma saranno considerati come se fossero stati denunciati l’ultimo giorno del Periodo di Assicurazione che precede il mancato rinnovo.
Art. 2) Validità temporale della copertura (Claims Made)
La presente Polizza opera in relazione a Richieste di Risarcimento e Disposizioni dell’Autorità avanzate contro l’Assicurato per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione, purché:
a) siano relativi ad eventi di Inquinamento originatisi per la prima volta dopo la Data di Retroattività e manifestatisi o scoperti per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione, e
b) il Sinistro venga denunciato per iscritto dall’Assicurato all’Assicuratore durante il Periodo di Assicurazione o, qualora operante, durante il Periodo di Garanzia Postuma, ai sensi dell’art. 10) “Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro” che segue.
Art. 3) Estensione territoriale
L’Assicurazione prestata dalla presente Polizza vale per gli eventi di Inquinamento originatisi nell’ambito territoriale indicato al punto 5 della Scheda di Polizza.
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Art. 4) Esclusioni applicabili a tutte le garanzie
La presente Polizza non copre qualsiasi danno, spesa o costo direttamente o indirettamente derivanti da o connessi a:
A. Contaminazione radioattiva:
a) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da qualsiasi combustibile nucleare o da qualsiasi rifiuto o scoria radioattiva derivata dalla combustione di materiale radioattivo;
b) esplosivo tossico nucleare, radioattivo o altro materiale pericoloso che contenga o assembli i componenti di cui sopra.
B. Responsabilità contrattualmente assunte:
responsabilità assunte dall’Assicurato con un contratto o accordo e non derivanti dalla legge, salvo il caso in cui:
a) la responsabilità sarebbe comunque insorta anche in assenza di tale contratto o accordo;
b) il contratto o l’accordo da cui la responsabilità si origina è espressamente elencato in Polizza con condizione particolare o appendice.
Si precisa che la presente esclusione opera anche con riferimento a responsabilità derivanti da attività eseguite da subappaltatori dell’Assicurato, ancorchè tali responsabilità siano prese in carico dall’Assicurato tramite contratto scritto.
C. Prestatori di lavoro:
a) Lesioni Fisiche subite da qualunque prestatore di lavoro in occasione della prestazione dell’attività lavorativa;
b) responsabilità derivanti da disposizioni di legge in materia di sussidi alla disoccupazione, infortuni sul lavoro e/o malattie professionali o altra analoga materia.
D. Cose in custodia e/o controllo:
perdita, distruzione, danneggiamento, deterioramento, inutilizzabilità o diminuzione di valore di qualunque bene di proprietà dell’Assicurato o sotto la custodia o il controllo dell’Assicurato o di un suo Prestatore di Lavoro o incaricato, salvo che tali danni siano relativi a Costi di Bonifica.
X. Xxxxx, ammende e penali:
o consistenti in multe, ammende, sanzioni, danni punitivi ed ogni tipo di penale contrattuale.
F. Aerei/natanti/veicoli:
proprietà, possesso, controllo o utilizzo, sia da parte dell’Assicurato che da parte di terzi operanti per suo conto, sia all’interno che al di fuori dei Xxxx Xxxxxxxxxx, di:
a) un qualunque mezzo aereo o aerospaziale, mezzo acquatico o natante, incluse le operazioni di carico e scarico degli stessi;
b) un qualunque veicolo a motore, inclusi eventuali rimorchi ad esso agganciato, ivi inclusi i vagoni ferroviari.
X. Xxxxx trasportate:
a prodotti, sostanze, rifiuti, materiali e/o scorie trasportate, spedite, o consegnate per mezzo di:
a) un qualunque mezzo aereo o aerospaziale, mezzo acquatico o natante;
b) un qualunque veicolo a motore, inclusi eventuali rimorchi ad esso agganciato, ivi inclusi i vagoni ferroviari.
H. Guerra:
guerra, sabotaggi, scioperi, tumulti popolari, atti di invasione di popoli stranieri ed ostilità in genere, dichiarate o non, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, incluse le azioni militari o i colpi di stato, avvenuti successivamente alla data di effetto del Periodo di Assicurazione.
I. Amianto/asbesto e piombo:
amianto/asbesto o i materiali contenenti amianto/asbesto, e relative fibre e/o polveri o il piombo o i materiali contenenti piombo.
La presente esclusione non si applica a:
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a) lavori di smaltimento/bonifica eseguiti per conto dell’Assicurato da un sub-appaltatore che abbia una polizza di responsabilità civile in vigore, comprovata da valida documentazione, a copertura dei suddetti rischi e relativa autorizzazione dell’autorità competente ad eseguire i suddetti lavori;
b) l’utilizzo accidentale di vernici a base di piombo e/o di materiali contenenti amianto nel corso dell’esecuzione delle Operazioni Assicurate.
X. Xxxxxxxxxxx note:
fatti antecedenti la data di effetto del Periodo di Assicurazione, di cui un Preposto Responsabile sia a conoscenza o dovrebbe essere ragionevolmente a conoscenza al momento della stipula della Polizza, salvo il caso in cui tali fatti siano stati resi noti all’Assicuratore in fase di stipula della Polizza e l’Assicuratore abbia accettato espressamente di fornire copertura in relazione ad essi, specificandoli in Polizza con condizione particolare o appendice.
K. Xxxx e discariche non di proprietà dell’Assicurato:
Inquinamento su o proveniente da un sito che riceve, o ha ricevuto, materiali di rifiuto dall’Assicurato, o da qualsiasi altra persona incaricata dall’Assicurato od operante per suo conto, inclusi i materiali di rifiuto originatisi dalle Operazioni Assicurate.
La presente esclusione non si applica se le Operazioni Assicurate come descritte al punto 6 della Scheda di Polizza prevede la gestione dei rifiuti e delle relative discariche, nel qual caso l’assicurazione opera unicamente in relazione ai siti o alle discariche che non siano di proprietà dell’Assicurato o non siano dallo stesso occupati o gestiti e che siano stati specificatamente elencati in Polizza con condizione particolare o appendice come siti/discariche non di proprietà.
L. Spese interne:
o consistenti in spese sostenute dall’Assicurato per prestazioni e/o servizi effettuati da Prestatori di Lavoro o altro personale retribuito.
M. Terrorismo:
a) un atto di Terrorismo;
b) Costi di Bonifica, Lesioni Fisiche, Danni Materiali e qualunque risarcimento, rimborso, costo e spesa direttamente o indirettamente derivanti da o connessi a qualunque azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere un atto di Terrorismo o qualunque azione in qualsiasi modo connessa a un atto di Terrorismo.
Qualora, in forza della presente esclusione, l’Assicuratore consideri un Sinistro non coperto dalla presente
Xxxxxxx, l’onere di provare il contrario sarà a carico dell’Assicurato.
N. R.C. Prodotti:
da difetto di merci o prodotti, ai sensi degli articoli 114 e seguenti del Codice del Consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206).
O. Inquinamento di carattere diffuso:
Inquinamento di carattere diffuso, se non sia stato possibile accertare in alcun modo un nesso causale tra il danno e le Operazioni Assicurate.
P. Art. 303 del Codice dell’Ambiente:
tutte le fattispecie di danno ambientale o di minaccia di danno ambientale escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 303 del Codice dell’Ambiente.
Q. Retroattività e continuazione di inquinamento precedente:
a) eventi di Inquinamento originatisi prima della Data di Retroattività, anche se manifestatisi o scoperti durante il Periodo di Assicurazione;
b) eventi di Inquinamento originatisi dopo la Data di Retroattività che siano la continuazione e/o la conseguenza di un evento di Inquinamento originatosi prima della Data di Retroattività.
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X. Xxxxx elettromagnetici:
generazione di campi elettrici e/o magnetici e/o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF).
S. Prodotti:
a) derivanti da riparazione, sostituzione o richiamo di Prodotti;
b) derivanti da Prodotti, sostanze, rifiuti, associati con un qualunque mezzo aereo o aerospaziale, mezzo acquatico natante o veicolo a propulsione meccanica.
T. Consulenza:
prestazione o mancata prestazione di consulenze, istruzioni o informazioni o altro servizio professionale, in relazione ai quali sia previsto il pagamento un corrispettivo.
U. Richieste di risarcimento da società controllate, collegate o partecipate:
qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata contro l’Assicurato da una società controllata, collegata o partecipata dall’Assicurato o avente una partecipazione finanziaria nell’attività dell’Assicurato, salvo il caso in cui la Richiesta di Risarcimento tragga origine da una richiesta di risarcimento avanzata da Xxxxx contro tale società in relazione alle Operazioni Assicurate svolte dall’Assicurato.
V. Congegni esplosivi e munizioni: congegni esplosivi e munizioni.
Z. Cambio di destinazione d’uso del sito:
una responsabilità contrattuale in capo all’Assicurato in forza di nuovi obblighi derivanti dalla vendita o dal cambio di destinazione d’uso di un Sito Assicurato.
W. Vicini:
rumore e lamentele dei vicini ai Xxxx Xxxxxxxxxx.
X. Materiali esistenti in natura:
presenza di o richiesta di rimuovere materiali già esistenti in natura nelle aree connesse alle Operazioni Assicurate, fatta eccezione per gli aumenti di concentrazione dei predetti materiali già esistenti in natura, derivanti dalle medesime Operazioni Assicurate.
Y. OGM:
alterazioni di carattere genetico trasmissibili e/o organismi geneticamente modificati.
AA. Serbatoi interrati:
serbatoi interrati, la presenza dei quali era nota al Preposto Responsabile prima della data di effetto del Periodo di Assicurazione e non sia stata dichiarata per iscritto all’Assicuratore in fase di stipula della presente Polizza.
BB. Attività assicurate con altra polizza:
attività eseguite da e/o in nome e per conto dell’Assicurato in relazione a qualsiasi progetto già assicurato con altra polizza stiuplata con l’Assicuratore o altra compagnia appartenente al gruppo Chubb. La presente esclusione opera anche se il danno non è coperto in tutto o in parte da tale altra polizza per qualsiasi motivo (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’invalidità della polizza, l’applicabilità di un’esclusione, la riduzione o l’esaurimento del massimale assicurato, l’applicazione della franchigia e/o dello scoperto previsti in tale contratto).
CC. Cessato utilizzo:
un Inquinamento in qualsiasi modo relativo, derivante od originato da, su, nel, attraverso, sopra o sotto un Sito Assicurato presso il quale sono state condotte le Operazioni Assicurate, se l’Inquinamento ha avuto origine per la prima volta successivamente al trasferimento, all’abbandono, alla cessione o comunque alla cessazione dell’utilizzo di tale Sito Assicurato da parte dell’Assicurato.
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DD. Ispezioni volontarie:
qualsiasi indagine o ispezione volontaria, o qualsiasi movimentazione del suolo connessa o comunque richiesta da qualsiasi norma in materia edilizia (intendendo per tale qualunque legge che regolamenti lo sviluppo, il cambio di destinazione d’uso, la costruzione e la demolizione di qualsiasi terreno o edificio o struttura costruita sullo stesso), effettuate presso o su qualsiasi sito di proprietà, affittato, occupato o controllato dall’Assicurato o presso il quale vengono svolte le Operazioni Assicurate. La presente esclusione non opera in relazione alle operazioni di manutenzione ordinaria dell’Assicurato presso i siti sopra menzionati.
EE. Manutenzione insufficiente:
insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti a prevenire o contenere l’Inquinamento.
FF. Mancata vigilanza:
Xxxx Xxxxxxxxxx sui quali l’Assicurato abbia terminato le Operazioni Assicurate e presso i quali non è stata mantenuta attiva un’adeguata vigilanza e sorveglianza.
GG. Danni materiali non consecutivi:
danni immateriali non consecutivi, ivi inclusi i costi derivanti dall’interruzione di attività di terzi e/o costi e penalità derivanti dalla mancata presa in carico dell’opera da parte del committente nei termini previsti.
HH. ATI e joint-venture:
partecipazione dell’Assicurato in associazioni temporanee di imprese (ATI) o joint venture. Si precisa che l’assicurazione opera esclusivamente nei limiti della quota di responsabilità imputabile all’Assicurato in relazione alle Operazioni Assicurate fornite dallo stesso nell’ambito di tali associazioni o joint-venture, intendendosi pertanto esluso l’obbligo di indennizzo derivante dal vincolo di solidarietà con le altre imprese facenti parte dell’associazione o joint-venture.
II. Dolo e violazioni intenzionali:
consapevole inosservanza o inadempimento doloso di:
a) qualsiasi legge, normativa, regolamento, provvedimento, direttiva o qualsiasi provvedimento amministrativo emanato da Autorità Competenti, nonché qualsiasi provvedimento immediatamente esecutivo, di natura giudiziaria o amministrativa, emesso nei confronti dell’Assicurato o di un Preposto Responsabile;
b) l’obbligo di porre in essere, nell’immediato momento successivo alla scoperta di un Inquinamento coperto dalla presente Polizza, tutte le misure precauzionali, ovvero volte a mitigare o eliminare gli effetti dell’Inquinamento o del Danno Ambientale;
c) l’obbligo di porre in essere tutte le ragionevoli misure atte a prevenire o evitare il verificarsi di qualsiasi evento che possa determinare un Inquinamento o un Danno Ambientale coperti dalla presente Polizza, o la minaccia imminente degli stessi o di un danno alla salute derivante da un evento, un atto o un’omissione imputabile alle Operazioni Assicurate;
d) porre in essere tutte le ragionevoli misure atte a prevenire o evitare il verificarsi di qualsiasi evento che possa determinare un Inquinamento o un Danno Ambientale coperti dalla presente Xxxxxxx, o la minaccia imminente degli stessi o di un danno alla salute derivante da un evento, un atto o un’omissione imputabile alle Operazioni Assicurate.
JJ. Art. 18 comma 5 del Codice dell’Ambiente:
importi stabiliti dal giudice in via equitativa e/o equivalente nell’ambito di applicazione dell’art. 18 comma 6 del
Codice dell’Ambiente.
Art. 5) Sinistri in serie
Qualora la presente Xxxxxxx venga rinnovata per più Periodi di Assicurazione e:
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a) in un Periodo di Assicurazione sia scoperto e denunciato ai sensi di Polizza un Inquinamento, allora qualsiasi successivo Inquinamento che sia connesso, conseguente o interconnesso al precedente o ne costituisca la continuazione o la ripetizione sarà considerato come scoperto nel Periodo di Assicurazione al quale si riferisce il primo Inquinamento scoperto; e/o
b) in un Periodo di Assicurazione sia ricevuto e denunciato ai sensi di Polizza un Sinistro, allora qualsiasi successivo Sinistro, anche se denunciato dopo la cessazione del Periodo di Assicurazione, che sia relativo al medesimo Inquinamento e/o ad un Inquinamento che sia connesso, correlato o interconnesso o costituisca la continuazione o ripetizione dell’Inquinamento a cui si riferisce il primo Sinistro, verrà considerato come denunciato alla data di denuncia del primo Sinistro,
purché l’Assicurato abbia rinnovato la presente Polizza senza soluzione di continuità sin dalla scoperta e denuncia dell’Inquinamento, o dal ricevimento e denuncia del primo Sinistro.
Art. 6) Datazione dell’evento
Qualora risulti tecnicamente impossibile stabilire la data esatta nella quale si sia originato un Inquinamento, l’Assicuratore indennizzerà l’Assicurato con un ammontare proporzionale al rapporto tra gli anni di copertura assicurativa con l’Assicuratore in cui si è utilizzata la sostanza o si è esercitata le Operazioni Assicurate che hanno cagionato l’Inquinamento e gli anni complessivi di utilizzo della suddetta sostanza o di esercizio dell’attività.
Art. 7) Inserimento di nuove operazioni
Nel caso d’inserimento in copertura di nuove operazioni effettuate dall’Assicurato nel corso del Periodo di Assicurazione, la copertura decorrerà dalla data di effetto dell’appendice d’inserimento senza alcuna retroattività, salvo che venga espressamente diversamente stabilito nella stessa appendice. Non saranno pertanto coperti gli Inquinamenti originatisi prima di tale data.
Art. 8) Limite di Indennizzo
L’assicurazione di cui alla presente Xxxxxxx è prestata fino alla concorrenza del Limite di Indennizzo Aggregato indicato al punto 3 della Scheda di Polizza, che rappresenta l’esborso massimo a carico dell’Assicuratore per ogni Periodo di Assicurazione in relazione a più eventi di Inquinamento, per il complesso di tutte le Garanzie prestate dalla Polizza e per tutte le Operazioni Assicurate svolte nei Siti Assicurati, indipendentemente dal numero dei Sinistri denunciati durante il Periodo di Assicurazione o degli Assicurati o danneggiati coinvolti.
In relazione a ogni Garanzia prevista all’art. 1 “Oggetto dell’Assicurazione” e indicata al punto 3 della Scheda di Polizza:
a) l’esborso massimo a carico dell’Assicuratore per un singolo evento di Inquinamento, in relazione a tutte le Operazioni Assicurate svolte nel Sito Assicurato, non potrà superare il Limite di Indennizzo per Sinistro (da intendersi parte integrante del Limite di Indennizzo Aggregato e non in aggiunta ad esso), indipendentemente dal numero degli Assicurati o danneggiati coinvolti; e
b) l’esborso massimo a carico dell’Assicuratore per Periodo di Assicurazione in relazione a più eventi di Inquinamento, per il complesso di tutte le Garanzie prestate dalla Polizza e in relazione a tutte le Operazioni Assicurate svolte nei Siti Assicurati, non potrà superare il Limite di Indennizzo per Periodo di Assicurazione, (da intendersi parte integrante del Limite di Indennizzo Aggregato e non in aggiunta ad esso), indipendentemente dal numero dei Sinistri denunciati durante il Periodo di Assicurazione o degli Assicurati o danneggiati coinvolti.
Ogni altro costo o spesa coperta s’intende parte integrante del Limite di Indennizzo applicabile, ad eccezione di quanto previsto dall’Art. 1917 3° comma C.C. per le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato.
Qualora in relazione a una specifica Garanzia prevista all’art. 1 “Oggetto della Garanzia” fosse previsto un Sottolimite, per tale specifica Garanzia la copertura assicurativa è prestata fino alla concorrenza del relativo Sottolimite, che rappresenta l’esborso massimo a carico dell’Assicuratore indipendentemente dal numero dei Sinistri denunciati durante il Periodo di Assicurazione o degli Assicurati o danneggiati coinvolti. Il Sottolimite è da intendersi parte integrante del Limite di Indennizzo relativo a tale Garanzia, e non in aggiunta allo stesso.
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Si precisa che qualora la copertura assicurativa della presente Xxxxxxx fosse prestata per una pluralità di Assicurati, il Limite di Indennizzo rappresenta l’esborso massimo a carico dell’Assicuratore anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
Se il Periodo di Assicurazione è superiore o inferiore a un anno, il Limite di Indennizzo Aggregato e i Limiti di Indennizzo per Periodo di Assicurazione rappresentano il massimo esborso dell’Assicuratore per tale periodo.
Art. 9) Franchigia
L’assicurazione di cui alla presente Xxxxxxx viene prestata con l’applicazione delle Franchigie specificamente indicate per ogni Garanzia al punto 3 della Scheda di Polizza, che rimarranno a carico dell’Assicurato. L’Assicuratore sarà responsabile solo per la parte di danni o spese coperti, derivanti da un Sinistro, che supera la Franchigia.
La Franchigia si applica separatamente a ogni Garanzia e a ogni Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal fatto che il Periodo di Assicurazione sia superiore o inferiore a un anno o che l’assicurazione cessi prima della scadenza del Periodo di Assicurazione.
Qualora l’Assicuratore corrisponda importi che risultino essere sotto la Franchigia applicabile, l’Assicurato avrà l’obbligo di rimborsare tali importi all’Assicuratore entro 60 giorni dalla sua richiesta scritta.
Art. 10) Obblighi degli Assicurati in caso di sinistro
Premesso che è considerata condizione essenziale l’assunzione da parte dell’Assicurato di ogni ragionevole precauzione necessaria al fine di prevenire ogni circostanza che possa dare origine a un Sinistro, ai fini di ogni indennizzo da effettuarsi ai sensi della presente Polizza, l’Assicurato dovrà in caso di Sinistro:
a) denunciare per iscritto l’evento (fornendo una descrizione dettagliata dello stesso) nel più breve termine possibile dal giorno in cui ne sia venuto a conoscenza, e comunque non oltre 3 giorni (art. 1913 C.C.);
b) comunicare per iscritto nel più breve termine possibile dal giorno in cui ne sia venuto a conoscenza ogni sopravvenuta inchiesta o indagine per incidenti mortali in relazione a un evento per il quale potrebbe esserci una responsabilità penale dell’Assicurato a termini di Polizza;
c) trasmettere immediatamente all’Assicuratore ogni richiesta, notizia, lettera e verbale relativi al Sinistro, o l’esistenza di qualsiasi procedura originatasi o documentazione pervenuta all’Assicurato in merito al Sinistro;
d) fornire tutte le informazioni e l’assistenza che l’Assicuratore possa richiedere;
e) non riconoscere o assumere alcuna responsabilità o liquidare o promettere pagamenti o risarcire alcuna spesa senza il preventivo consenso scritto dell’Assicuratore;
f) non sostenere alcun Costo di Bonifica o Spesa di Danno Ambientale o qualsivoglia altra spesa senza il preventivo consenso scritto dell’Assicuratore, salvo il caso in cui tali costi e spese si qualifichino come spese di messa in sicurezza d’emergenza di cui all’art. 240, comma 1, lett. m) del Codice dell’Ambiente. Le spese coperte dalla presente Polizza che si qualifichino spese di messa in sicurezza d’emergenza cui all’art. 240, comma 1, lett. m) del Codice dell’Ambiente saranno indennizzate a condizione che, a giudizio di un perito specializzato, siano state necessarie e sufficienti per neutralizzare o minimizzare gli effetti della minaccia, nei limiti del Limite di Indennizzo o, ove maggiore, entro il limite stabilito dall’art. 1914 C.C.
L’inadempimento di uno dei precedenti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.
Art. 11) Gestione del sinistro e spese legali
a) L’Assicuratore assumerà la gestione delle vertenze fino a quando ne avrà interesse, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, per conto dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 1917 C.C. 3° comma, sono a carico dell’Assicuratore le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato in relazione a una Richiesta di Risarcimento, entro il limite di un importo pari al quarto del Limite di Indennizzo stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto limite, le spese vengono ripartite fra l’Assicuratore e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L’Assicuratore non riconosce spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da esso designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
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b) Qualora l’Assicuratore non si avvalga della facoltà riconosciuta dal primo paragrafo della precedente lettera a), lo
stesso avrà comunque facoltà di raccomandare per iscritto che l’Assicurato transiga la Richiesta di Risarcimento secondo l’importo che appaia ragionevole con riferimento alle ragioni di fatto e di diritto dedotte dai terzi e il possibile esito del procedimento giudiziale o arbitrale instaurato od instaurando. In caso di disaccordo fra l’Assicurato e l’Assicuratore sulla gestione della vertenza, l’Assicurato avrà comunque facoltà di non transigere secondo l’importo raccomandato dall’Assicuratore e di proseguire la vertenza, sia sul piano giudiziale, che stragiudiziale. In tal caso, ove all’esito della vertenza i danni liquidati giudizialmente o stragiudizialmente risultino superiori all’importo raccomandato, l’Assicuratore sarà obbligato ad indennizzare l’Assicurato solo nei limiti dell’importo raccomandato, oltre alle spese di difesa ai sensi del secondo paragrafo della precedente lettera a), sostenute prima di tale pagamento.
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Norme generali che regolano il contratto di assicurazione
Art. 1) Pagamento del premio e frazionamento
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno di effetto indicato al punto 2 della Scheda di Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.). I premi devono essere pagati all’Assicuratore o all’Intermediario a cui la Polizza è assegnata.
Qualora sia così indicato al punto 11 della Scheda di Polizza, il premio, pur essendo unico e indivisibile, viene frazionato in più rate, la prima delle quali dovrà essere versata al perfezionamento del contratto e le altre con le scadenze pattuite. Il premio di ogni rata successiva al perfezionamento è comunque dovuto all’Assicuratore anche in caso di cessazione o riduzione del rischio, di alienazione totale o parziale delle cose assicurate o di anticipata risoluzione del contratto per qualsiasi motivo.
Art. 2) Legge applicabile e foro competente
La presente Xxxxxxx è soggetta e regolata dalla legge italiana, alla quale si rinvia per tutto quanto non è qui specificamente disciplinato. Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione o esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Milano.
Art. 3) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a fatti o circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).
Art. 4) Modifiche del rischio – Aggravamento o diminuzione del rischio
L’Assicurato dovrà comunicare immediatamente per iscritto all’Assicuratore ogni mutamento che comporti un aggravamento (Art. 1898 C.C.) o una diminuzione (Art. 1897 C.C.) del rischio coperto dalla presente Polizza. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, nonché la cessazione stessa dell’assicurazione. In caso di diminuzione del rischio, l’Assicuratore ridurrà il premio o le rate di premio successive alla relativa comunicazione da parte del Contraente, fermo restando che l’Assicuratore avrà il diritto di recedere dalla Polizza come disposto dalla legge.
A puro titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che costituiscono aggravamento del rischio il mutamento di destinazione del Sito Assicurato, nonché i cambiamenti nelle Operazioni Assicurate occorsi durante il Periodo di Assicurazione che richiedano più stringenti misure atte a prevenire o evitare un Inquinamento nell’ambito di un Sito Assicurato rispetto alle misure applicabili alla data di effetto del Periodo di Assicurazione.
Art. 5) Obblighi in caso di sospensione o cessazione delle operazioni assicurate
L’Assicurato è tenuto a comunicare all’Assicuratore, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata inviata entro 3 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza:
- se il Sito Assicurato è oggetto di provvedimento amministrativo di sospensione o chiusura dell’attività;
- se il Sito Assicurato è oggetto di cessione di proprietà.
Art. 6) Altre assicurazioni
L’Assicurato deve comunicare per iscritto all’Assicuratore l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).
Nel caso in cui un Sinistro indennizzabile ai sensi della presente Polizza fosse indennizzato anche da altra assicurazione, |
la presente Xxxxxxx opererà in eccesso rispetto all’indennizzo prestato da tale altra assicurazione, e pertanto |
l’Assicuratore sarà responsabile esclusivamente per la parte in eccesso al limite di indennizzo prestato da tale altra |
assicurazione. Quanto precede non si applica nel caso in cui l’altra assicurazione sia stata specificamente stipulata per |
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operare in eccesso al Limite di Indennizzo della presente Polizza.
Qualora un Sinistro fosse indennizzabile ai sensi della presente Polizza e anche di altra assicurazione a copertura del medesimo rischio stipulata con un’altra società assicuratrice appartenente al gruppo Chubb Limited, l’indennizzo prestato in forza di tale altra assicurazione comporterà la riduzione per il medesimo ammontare del Limite di Indennizzo previsto dalla presente Polizza, nonché viceversa.
Nel caso in cui le Operazioni Assicurate vengano fornite dall’Assicurato nell’ambito di associazioni temporanee di imprese (ATI) o joint venture, la presente Polizza opererà in eccesso rispetto all’indennizzo prestato dalle eventuali polizze stipulate dall’associazione o joint-venture a copertura della responsabilità civile facente capo alle imprese partecipanti.
Art. 7) Modifiche all’assicurazione
Le eventuali modifiche al presente contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 8) Diritto di ispezione e audit
L’Assicuratore ha il diritto, ma non il dovere, di effettuare in qualsiasi momento e anche in modo continuativo, ispezioni, verifiche, controlli sullo stato del Sito Assicurato e prelevare campioni dallo stesso; per tali ispezioni l’Assicurato è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessarie.
L’esercizio di tale diritto e le risultanze delle ispezioni effettuate non implicano che il Sito Assicurato sia considerato sicuro dall’Assicuratore o che le sue condizioni siano considerate conformi a quanto previsto dalla legge in generale.
Art. 9) Diritto di recesso
Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, il Contraente o l’Assicuratore potranno recedere dalla presente Polizza. La relativa comunicazione dovrà essere inoltrata mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata e avrà efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa. In caso di recesso esercitato dall’Assicuratore, lo stesso rimborserà, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte del premio imponibile relativa al periodo di rischio non goduto.
Art. 10) Surrogazione
L’Assicuratore che ha pagato l’indennizzo è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di esso, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili. L’Assicurato è responsabile verso l’Assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione (Art. 1916 C.C.).
Art. 11) Inizio e durata della polizza
L’assicurazione prestata dalla presente Polizza decorre dalla data di effetto indicata al punto 2 della Scheda di Polizza (fermo restando quanto stabilito all’art. 1 “Pagamento del premio e frazionamento” della presente sezione), e in ogni caso non prima del momento in cui viene ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto nei Siti Assicurati dell’attrezzatura per l’esecuzione delle Operazioni Assicurate.
La Polizza cesserà automaticamente alla scadenza del Periodo di Assicurazione, senza obbligo di disdetta.
Art. 12) Oneri fiscali
L’Assicuratore non sarà tenuto a prestare copertura né sarà obbligato a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a |
riconoscere alcun beneficio in virtù della presente Polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale |
indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponesse l’Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni |
previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni |
dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, degli Stati Uniti d'America o da convenzioni internazionali. |
Chubb European Group SE è una società del gruppo Chubb, società americana quotata al NYSE. Di conseguenza, Chubb |
European Group SE è soggetta a determinate normative e regolamenti statunitensi in aggiunta a quelli nazionali, |
dell’Unione Europea o delle Nazioni Unite, includenti sanzioni e restrizioni che possono vietare di fornire copertura o |
Gli oneri fiscali relativi al presente contratto sono a carico del Contraente/Assicurato. Art. 13) Sanzioni economiche e commerciali
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pagare sinistri a determinate persone fisiche o giuridiche o assicurare determinati tipi di attività connesse ad alcuni Paesi quali Iran, Xxxxx, Xxxxx xxx Xxxx, Xxxxx xxx Xxxx x Xxxx.
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Dichiarazioni del Contraente
Il Contraente dichiara di non essere a conoscenza di eventi, fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare sinistri anche ove egli ne disconoscesse la riferibilità al comportamento proprio o dei suoi ausiliari.
Anche agli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C., si avverte il Contraente che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto all’indennizzo.
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare specificatamente le seguenti disposizioni dei seguenti articoli:
Norme che regolano l’Assicurazione RC Ambientalr:
Art. 2 Validità temporale della copertura (Claims Made) Art. 3 Estensione territoriale
Art. 4 Esclusioni – esclusione M, ultimo paragrafo Art. 5 Sinistri in serie
Art. 7 Inserimento di nuove operazioni Art. 8 Limite di indennizzo
Art. 10 Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro Art. 11 Gestione del sinistro e spese legali
Art. 08 Diritto di ispezione e audit
Art. 11 Inizio e durata della polizza (1° paragrafo) Art. 13 Sanzioni economiche e commerciali
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Allegato 1
SOS Green 72h Chiama Chubb – Servizio di Consulenza Ambientale
La presente nota ha lo scopo di informare il Contraente sulla possibilità di accedere a un Servizio di Consulenza Ambientale fornito da una società esterna all’Assicuratore e dallo stesso selezionata ai fini della messa in sicurezza di cui all’art. 240, comma 1, lett. m) del Codice dell’Ambiente.
In seguito a un Inquinamento, l’Assicurato potrà, qualora interessato, avvalersi di un Servizio di Consulenza Ambientale. Il servizio si riferisce a un Sinistro che, ai sensi della Legge a Tutela dell’Ambiente, renda necessario l’intervento di messa in sicurezza d’emergenza di cui all’art. 240, comma 1, lett. m) del Codice dell’Ambiente.
All’Assicurato che:
- denunci il Sinistro all’Assicuratore entro le 72 ore dal momento di accadimento dell’Inquinamento, e
- concordi e si attenga alle indicazioni del Consulente Ambientale indicato dall’Assicuratore,
l’Assicuratore concederà, in caso di Sinistro indennizzabile, una riduzione della Franchigia pari al 25%, da applicare agli altri importi risarcibili.
In caso di Sinistro indennizzabile, i costi per le operazioni di messa in sicurezza d’ emergenza di cui all’art. 240, comma 1, lett. m) del Codice dell’Ambiente saranno a carico dell’Assicurato e, previa conferma dell’operatività della Polizza da parte dell’Assicuratore, verranno rimborsati dall’Assicuratore all’Assicurato.
In caso di Sinistro non indennizzabile, rimarranno a carico dell’Assicuratore i soli costi relativi al Servizio di Consulenza Ambientale.
Si richiama l’attenzione del Contraente su quanto segue:
a) l’Assicurato non è tenuto ad avvalersi del Servizio di Consulenza Ambientale sopra indicato e l’Assicuratore non sarà in alcun modo parte degli accordi che l’Assicurato e il Consulente Ambientale potranno concludere;
b) il Consulente Ambientale è un soggetto esterno all’Assicuratore e non è un suo agente o rappresentante;
c) l’Assicuratore non si assumerà alcuna responsabilità per i servizi resi dal Consulente Ambientale, né sarà titolare di alcun diritto o alcuna obbligazione o responsabilità eventualmente prevista dagli accordi tra l’Assicurato e il Consulente Ambientale. Qualunque diritto od obbligazione in relazione a tali accordi, comprese fatturazioni, compensi e servizi resi, spettano solo all’Assicurato e al Consulente Ambientale.
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Vengono di seguito riportati, ai fini di una migliore comprensione delle informazioni contenute nel Set Informativo, i principali termini utilizzati in ambito assicurativo. Si avverte che ai fini della corretta interpretazione delle Condizioni di Assicurazione, valgono unicamente le definizioni inserite nelle condizioni stesse.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione, nonché il titolare del diritto all'indennizzo prestato dall’assicuratore.
Assicuratore/Impresa/Compagnia: Chubb European Group SE.
Assicurazione: il contratto con cui un soggetto trasferisce ad un altro soggetto un rischio al quale è esposto.
Carenza: il periodo che può intercorrere tra il momento della stipula di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia prestata dall’assicuratore diviene efficace.
Certificato di assicurazione: il documento, che può essere rilasciato dall’assicuratore, attestante la stipula del contratto di assicurazione.
Condizioni di assicurazione: le condizioni contrattuali standard previste da un contratto di assicurazione. Tali condizioni possono essere integrate da condizioni speciali e aggiuntive.
Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l’assicuratore, nell’interesse proprio e/o di altri soggetti, e che si obbliga a pagare il relativo premio.
Xxxxx: il pregiudizio subito dall’assicurato a seguito di un sinistro.
Diaria: garanzia tipica delle assicurazioni contro i danni alla persona consistente nel versamento di una somma da parte dell’assicuratore per ogni giorno d’inabilità temporanea oppure per ogni giorno di degenza in istituti di cura, conseguentemente a infortunio o malattia.
Disdetta: la comunicazione che il contraente o l’assicuratore invia all’altra parte, entro i termini previsti dal contratto, per manifestare la propria volontà di terminare il contratto.
Franchigia: la parte di danno, espressa in cifra fissa, che l'assicurato tiene a suo carico e per il quale l’assicuratore non riconosce l’indennizzo.
Indennizzo/Indennità/Risarcimento: la somma dovuta dall’assicuratore all'assicurato (o, in casi particolari, al beneficiario) in caso di sinistro, determinata applicando le eventuali franchigie, scoperti e sottolimiti previsti dal contratto.
Intermediario: l’intermediario assicurativo, regolarmente autorizzato ad operare ai sensi di legge, che presta la sua opera di intermediazione in relazione al contratto di assicurazione.
Inabilità temporanea: è l’incapacità fisica, totale o parziale, ad attendere alle proprie occupazioni per una durata limitata nel tempo.
Invalidità permanente: è la perdita definitiva e irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell’assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa. IVASS: l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di sorveglianza nei confronti delle imprese di assicurazioni, anche straniere, operanti in Italia.
Liquidazione: il pagamento dell’indennizzo dovuto dall’assicuratore in caso di sinistro coperto dall’assicurazione. Massimale/Limite di risarcimento/Somma assicurata: La somma massima liquidabile dall’assicuratore a titolo di risarcimento del danno per ogni sinistro. Quando invece è specificato nelle Condizioni di Assicurazione che il massimale è prestato per un periodo di assicurazione, esso rappresenta l’obbligazione massima a cui l’assicuratore è tenuto per tutti i sinistri relativi a tale periodo.
Periodo assicurativo/di assicurazione: il periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa, a condizione che sia stato pagato il premio.
Perito: è il libero professionista incaricato dall’impresa di assicurazione di stimare l’entità del danno subito dall’assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall’IVASS. Nel caso delle polizze infortuni e/o malattia il perito è un medico legale e può essere incaricato da entrambe le parti.
Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione stipulato dal contraente, contenente tutte le condizioni contrattuali applicabili.
Polizza collettiva: è il contratto di assicurazione stipulato da un contraente nell’interesse di più assicurati.
Premio: la somma di denaro dovuta dal contraente a titolo di corrispettivo per la prestazione assicurativa.
Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti dell’assicuratore in relazione a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Rischio: la probabilità che si verifichi l’evento assicurato.
Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che l'assicurato tiene a suo carico e per il quale l’assicuratore non riconosce l’indennizzo.
Set informativo: l’insieme dei documenti che costituiscono l’informativa precontrattuale (DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e, ove previsto, Modulo di Proposta), che vengono consegnati al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per cui è prestata l’assicurazione.
Sottolimite: la somma massima, espressa in percentuale o in cifra assoluta, che rappresenta il massimo esborso dell'assicuratore in relazione alla singola garanzia per cui è previsto.