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730 e Unico 2016 e Studi di settore | |
Pillole di aggiornamento | |
N. 44 | 09.05.2016 Locazione unità abitativa: aspetti dichiarativi per il locatore A cura di Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx: Dichiarazione Sottocategoria: 730 |
Il locatore deve riportare nella dichiarazione dei redditi, oltre alla rendita catastale dell’abitazione locata, anche il relativo canone di locazione, oltre ad indicare se si tratta di contratto di locazione soggetto a tassazione ordinaria oppure a cedolare secca. Egli è chiamato a compilare la sezione I del quadro B (Modello 730) o RB (Modello Unico) ed a compilare, in alcune circostanze, anche la sezione II dello stesso quadro (dove indicare gli estremi di registrazione del contratto). Il legislatore riconosce, inoltre, una deduzione dal reddito complessivo a coloro che hanno acquistato o costruito un immobile che poi è concesso in locazione. Tale deduzione è pari al 20% della spesa ammessa al beneficio. |
Premessa
Alle prese con la dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta 2015 (Modello 730/2016 o Modello Unico/2016) i locatori di unità immobiliari devono provvedere alla compilazione dei righi interessati e che porteranno ad assoggettare ad IRPEF o Cedolare secca il canone percepito nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione. La tabella che segue riporta il dettaglio di ciò che sarà trattato all’interno della presente fiscal, con indicazione delle parti del Modello 730 o Modello Unico da compilare.
Aspetti dichiarativi del locatore | ||
Descrizione | Modello 730/2016 | Modello Unico/2016 |
Locazione unità immobiliare soggetta a canone libero | Quadro B Sezione I | Quadro RB Sezione I |
Locazione a canone concordato | Quadro B Sezione I | Quadro RB Sezione I |
Locazione in regime legale di determinazione del canone (equo canone) | Quadro B Sezione I | Quadro RB Sezione I |
Locazione con opzione cedolare secca | Quadro B Sezione I e Sezione II | Quadro RB Sezione I e Sezione II |
Locazione a canone concordato in comune ad alta densità abitativa | Quadro B Sezione I e Sezione II | Quadro RB Sezione I e Sezione II |
Deduzione spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione | Rigo E32 | RP32 |
Informazioni necessarie
Dunque, il soggetto che nel periodo d’imposta 2015 è risultato locatore di unità abitativa è interessato dalla compilazione della sezione I quadro B (Modello 730) o sezione I quadro RB (Modello Unico). Tuttavia, egli dovrà compilare anche la sezione II se si rientra in una delle seguente ipotesi:
• il contratto di locazione è assoggettato a cedolare secca nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione;
• si tratta di contratto di locazione “a canone concordato” riguardante unità abitativa situata in comune ad alta densità abitativa.
In particolare, nella sezione II occorre indicare gli estremi identificativi del contratto di locazione ossia:
• data di registrazione;
• serie;
• numero e sotto numero;
• codice ufficio;
• e, da quest’anno, il codice identificativo del contratto.
Proprio con riferimento a quest’ultimo punto (codice identificativo del contratto), vista la difficoltà riscontrata nel reperire tale codice (soprattutto per i contratti meno recenti), con la recente Risoluzione n. 31/E/2016, l’Amministrazione finanziaria ha concesso (almeno per quest’anno) di tralasciare tale indicazione e consentire di riportare solo gli altri estremi (data, codice ufficio, ecc.).
È in ogni caso possibile reperire il codice identificato del contratto registrato accedendo al seguente link della stessa Agenzia (si veda anche in fondo alla pagina): xxxx://xxx0.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxx.xxx
CEDOLARE SECCA
La “cedolare secca” è un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile). In più, per i contratti sotto cedolare secca non andranno pagate l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. La cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.
L’opzione può essere esercitata per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 - uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze, locate congiuntamente all’abitazione, oppure con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all’immobile abitativo, a condizione che il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti contrattuali, nel contratto di locazione della pertinenza si faccia riferimento al quello di locazione dell’immobile abitativo e sia evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale con l’unità abitativa già locata.
Il canone di locazione percepito dal locatore, dunque, non è soggetto a Irpef e relative addizionali, ma è soggetto ad “imposta sostitutiva” la quale è determinata applicando al 100% del canone percepito le seguenti aliquote:
• 21%;
• 10% per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, lettera a) e b) del D.L. 551/1988). Si tratta, in pratica, dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri comuni capoluogo di provincia. L’aliquota del 10% si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei 5 anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.
Effetti della cedolare sul reddito
Il reddito assoggettato a cedolare:
• è escluso dal reddito complessivo;
• su di esso non possono essere fatti valere rispettivamente oneri deducibili e detrazioni;
• deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di
qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell’ISEE, determinazione del reddito per essere considerato a carico).
Per la compilazione del modello dichiarativo (quadro B o RB a seconda che si tratti di Modello 730 o di Modello Unico) occorre seguire le regole indicate nella tabella che segue (valgono sia per Modello 730 sia per Modello Unico).
Locatore (sezione I e sezione II quadro B o RB) | ||
Descrizione | Sezione I/Sezione II | Note |
Locazione unità immobiliare soggetta a canone libero senza opzione cedolare secca | Compila solo la sezione I | - |
Locazione unità immobiliare soggetta a canone libero con opzione cedolare secca | Compila sezione I e sezione II | - |
Locazione in regime legale di determinazione del canone (equo canone) senza opzione cedolare secca | Compila solo sezione I | - |
Locazione in regime legale di determinazione del canone (equo canone) con opzione cedolare secca | Compila sezione I e sezione II | - |
Locazione a canone concordato senza opzione cedolare secca | Compila solo la sezione I | - |
Locazione a canone concordato con opzione cedolare secca | Compila sezione I e sezione II | - |
Locazione a canone concordato (con o senza opzione cedolare secca) in comune ad alta densità abitativa | Compila sezione I e sezione II | È riconosciuto uno sconto IRPEF del 30% sul canone di locazione percepito |
Il quadro B e
RB
Nella colonna “Rendita” occorre indicare il valore della rendita così come risulta dalla visura catastale.
Nella colonna “Utilizzo” va, invece, indicato uno dei seguenti codici:
• “3” immobile locato in regime di libero mercato o “patti in deroga” oppure concesso in locazione a canone “concordato” in mancanza dei requisiti descritti relativamente al codice ‘8’. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella “Cedolare secca” e va compilata la sezione II del quadro;
• “4” immobile locato in regime legale di determinazione del canone o “equo canone”. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella “Cedolare secca” e va compilata la sezione II del quadro;
• ‘8’ immobile situato in un comune ad alta densità abitativa concesso in locazione a canone “concordato”. Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, l’indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile; nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la relativa casella. In entrambi i casi va compilata la sezione II del quadro;
• “8” immobile, dato in locazione a canone “concordato” con opzione per il regime della cedolare secca, situato in uno dei comuni per i quali è stato deliberato negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore (28 maggio 2014) della legge di conversione del decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi. In questo caso va barrata la casella “Cedolare secca” e deve essere compilata la sezione II del quadro B, avendo cura di barrare la casella “Stato di emergenza”;
• ‘11’ immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato o “patti in deroga”. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella “Cedolare secca” e va compilata la sezione II del quadro
• ‘12’ immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone “concordato” situato in uno dei comuni ad alta densità abitativa. In caso di applicazione della tassazione ordinaria, l’indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile; nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella “Cedolare secca”. In entrambi i casi va compilata la sezione II del quadro;
• “12” immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone “concordato” con opzione per il regime della cedolare secca, situato in uno dei comuni per i quali è stato
deliberato lo stato di emergenza. In questo caso va barrata la casella “Cedolare secca” e deve essere compilata la sezione II del quadro RB, avendo cura di barrare la casella “Stato di emergenza”;
• 14’ immobile situato nella regione Abruzzo e concesso in locazione a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’Ordinanza Ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009. Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, l’indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30% del reddito imponibile. In tal caso deve essere compilata la sezione II del quadro RB. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella “Cedolare secca” e va compilata la sezione II del quadro.
Nella colonna “Giorni” e “Percentuale” occorre indicare rispettivamente i giorni di possesso (nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione) e la percentuale di possesso.
Nella colonna “Codice Canone” indicare uno dei seguenti codici:
• ‘1’ - (95% del canone nel caso di applicazione della tassazione ordinaria);
• ‘2’ - (75% del canone nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se il fabbricato è situato nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano);
• ‘3’ – (100% del canone nel caso di opzione per il regime della cedolare secca);
• ‘4’ – (65% del canone, nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se l’immobile è riconosciuto di interesse storico o artistico, in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).
Nella colonna 6 (Canone di locazione) occorre riportare:
• il 95% del canone annuo che risulta dal contratto di locazione se nella colonna 5 (Codice canone) è stato indicato il codice 1;
• il 75% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 2;
• il 100% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 3;
• il 65% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 4.
La rendita indicata in colonna 1 è soggetta a rivalutazione del 5% (la rendita occorre però indicarla senza rivalutazione ossia come risulta dalla visura catastale).
In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. L’ammontare del canone da indicare in questa colonna è determinato calcolando l’eventuale rivalutazione automatica sulla base dell’indice Istat e della maggiorazione spettante in caso di sublocazione. La somma va diminuita delle spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se comprese nel canone.
Se l’immobile è posseduto in comproprietà ma è dato in locazione da uno o più comproprietari per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo) il contribuente deve indicare soltanto la propria quota annua di locazione e nella colonna 7 “Casi particolari” deve essere indicato il codice “5”.
I canoni non percepiti non devono essere dichiarati solo se il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità dell’inquilino si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In questo caso la rendita catastale viene comunque assoggettata a tassazione.
I proprietari degli immobili locati a persone per le quali opera la sospensione della procedura di sfratto (Legge n. 9 del 2007) devono indicare in questa colonna il canone di locazione e nella colonna 7 “Casi particolari” il codice “6”. Se il canone di locazione si riferisce, oltre che all’abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, in questa colonna per ciascuna unità immobiliare (abitazione e pertinenza) va indicata la relativa quota del canone; quest’ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare. Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:
Quota proporzionale del canone = (canone totale x singola rendita) / totale delle rendite
Esempio (come da istruzioni ministeriali)
Rendita catastale dell’abitazione rivalutata del 5%: 450 Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5%: 50 Canone di locazione totale: 10.000
Quota del canone relativo alla abitazione: (10.000 x 450) / (450 + 50) = 9.000
Quota del canone relativo alla pertinenza: (10.000 x 50) / (450 + 50) = 1.000
Colonna 7 (Casi particolari), indicare uno dei seguenti codici relativi a situazioni particolari:
• ‘4’ se l’immobile ad uso abitativo è concesso in locazione e non sono stati percepiti, in tutto o in parte, i canoni di locazione previsti dal
contratto e il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale ipotesi, se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell’anno, va compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna 7 il codice 4. Si ricorda che se non è stato percepito alcun canone viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale;
• ‘5’ se l’immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es. immobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo). In questo caso nella colonna 6 va indicata soltanto la quota del canone annuo che spetta al contribuente;
• ‘6’ se per l’immobile, locato a soggetti che si trovano in particolari condizioni di disagio, è intervenuta la sospensione della procedura esecutiva di sfratto ad opera del giudice (Legge 8 febbraio 2007, n. 9 e Decreto-Legge 31 dicembre 2014, n. 192, art. 8, comma 10- bis, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11).
Nella colonna 8 (Continuazione) occorre barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente (ad esempio il fabbricato per una parte dell’anno era sfitto e poi è stato concesso il locazione o viceversa).
In colonna 9 (Codice Comune) occorre indicare il codice catastale del Comune dove si trova l’unità immobiliare. Se i dati del fabbricato sono indicati su più righi, il codice catastale deve essere riportato solo sul primo rigo del quadro in cui il fabbricato è stato indicato;
Nella colonna 11 (Cedolare secca) occorre barrare la casella nel caso di contratto di locazione soggetto (nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione) all’applicazione della cedolare secca sulle locazioni. Se è barrata questa casella è necessario compilare la sezione II del quadro “Dati relativi ai contratti di locazione”.
Xx xxxxxxx 00 (Xxxx particolari IMU) è dedicata all’effetto sostitutivo IMU/Irpef e in essa occorre indicare uno dei seguenti codici in presenza delle relative situazioni particolari riguardanti l’applicazione dell’Imu:
• ‘1’ fabbricato, diverso dall’abitazione principale e relative pertinenze, del tutto esente dall’Imu o per il quale non è dovuta l’Imu per il 2015, ma assoggettato alle imposte sui redditi. In questo caso sul reddito del fabbricato sono dovute l’Irpef e le relative addizionali anche se non è concesso in locazione;
• ‘2’ abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l’Imu per il 2015, come nel caso di abitazione principale classificata nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9 (“abitazioni di lusso”). Indicando questo codice, sul relativo reddito non sono dovute Irpef e addizionali in quanto sostituite dall’Imu. Deve essere indicato questo codice anche per le pertinenze riferite ad abitazioni principali assoggettate ad Imu;
• ‘3’ immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato ad Imu, situato nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale. In questo caso il reddito dell’immobile concorre alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50%.
Con riferimento al Modello Unico occorre altresì compilare:
• colonna 13 in cui va indicato il reddito del fabbricato locato e soggetto a tassazione ordinaria;
• colonna 14 in cui va indicato il reddito del fabbricato locato con opzione per l’applicazione della cedolare secca con aliquota del 21%;
• colonna 15 va indicato il reddito del fabbricato locato con opzione per l’applicazione della cedolare secca con aliquota agevolata del 10% (tale aliquota si applica ai contratti di locazione a canone concordato in comuni ad alta densità abitativo o interessati da stato di emergenza).
ESEMPIO 1 |
Soggetto che nel 2015 è proprietario al 100% di appartamento ceduto in affitto (canone libero) per il quale si è optato in sede di registrazione per il regime della cedolare secca. L’immobile risulta concesso in affitto per tutto il 2015. Il canone annuo è pari a 5.600 euro e la rendita è di 560 euro. Il canone è assoggettato a cedolare secca con aliquota del 21% (il canone è libero). Tutto il canone non sarà imponibile ai fini IRPEF poiché assoggetato appunto a cedolare secca. |
Si ricorda che l’aliuqota del 21% è quella ordinaria per la cedolare secca. Qualora, invece, il canone soggetto a cedolare si riferisca a contratto di locazione a canone concordato avente ad oggetto immobile situato in comune ad alta densità abitativa l’aliquota è ridotta al 10%.
Essendo stata barrata la casella “Cedolare secca” occorre compilare anche la sezione II del quadro.
Gli estremi di registrazione sono inventati.
In colonna “N. di rigo” è indicato 1 il che identifica l’immobile indicato al primo rigo della sezione I.
Il campo “Mod. N.” è valorizzato con 1 per indicare che si tratta del Modello n. 1 (infatti, qualora la Sezione I del quadro non dovesse essere sufficiente ad indicare tutti i fabbricati del dichiarante allora occorre compilare un secondo Modello che sarà Modello n. 2).
ESEMPIO 2 |
Soggetto che nel 2015 è proprietario al 100% di appartamento ceduto in affitto (canone concordato e situato in comune ad alta densità abitativa) per il quale non si è optato in sede di registrazione per il regime della cedolare secca. L’immobile risulta concesso in affitto dal 1° giugno 2015. Il canone annuo è pari a 4.600 euro e la rendita è di 660 euro. Per 151 giorni (dal 01/01/2015 al 31/05/2015) l’immobile era tenuto a disposizione (vedi compilazione rigo RB1). |
Per 214 giorni (dal 01/06/2015 al 31/12/2015) lo stesso immobile è risultato locato (dunque si tratta di continuuazione del rigo precedente). Il canone da indicare deve essere rapportato ai mesi di locazione e quindi (4.600 / 12 x 6 = 2.300). Poiché non si è optato per la cedolare secca si applicherà la tassazione ordinaria (ovvero rsulterà imponibile il 95% del canone – codice 1 colonna 5). Trattandosi di immobile locato a canone concordato situato in comune ad alta densità abitativa (codice 8 colonna “utilizzo”) il contribuente avrà uno sconto Irpef del 30% e dovrà compilare altresì la sezione II del quadro.
ESEMPIO 3 |
Soggetto che nel 2015 è proprietario al 50% di appartamento ceduto in affitto (canone libero) senza opzione per il regime della cedolare secca. L’immobile risulta concesso in affitto per tutto il 2015. Il canone annuo è pari a 5.600 euro e la rendita è di 560 euro. Anche se il canone di locazione (95% di 5.600 – tassazione ordinaria) è indicato per intero (nonostante il possesso sia del 50%) nel prospetto di liquidazione esso concorrerà alla formazione del reddito del dichiarante nella misura percentuale legata al possesso (ossia 50%). |
Deduzione per acquisto o costruzione di immobili dati in locazione
Al fine di incentivare l’acquisto di immobili abitativi destinati alla locazione, l’articolo 21 del D.L. n. 133/14 (convertito nella L. n. 164/14) introduce una deduzione dal reddito complessivo delle spese sostenute per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di unità immobiliari da locare.
L’agevolazione riguarda le spese sostenute tra il 01 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017.
Deduzione spese per acquisto o costruzione immobili dati in locazione | |
Quali spese | Note |
Acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute alla data del 12/11/2014. | Si considerano invendute le unità che, alla data del 12 novembre 2014, erano già interamente o parzialmente costruite ovvero già in possesso del titolo abilitativo edilizio comunque denominato, nonché quelle per le quali era stato dato concreto avvio agli adempimenti propedeutici all'edificazione sulla base di convenzione tra Comune e soggetto attuatore dell’intervento, o di accordi comunque denominati dalla legislazione regionale. |
Acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di ristrutturazione edilizia e di restauro e risanamento conservativo ex articolo 3, comma 1, lett. c) e d) del D.P.R. n. 380/01. | |
Costruzione di unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificator. | Ai fini della deduzione è necessario che i titoli abilitativi all’edificazione siano stati rilasciati entro il 12/11/2014 e i lavori di costruzione siano ultimati entro il 31/12/2017. |
Oneri deducibili | |
Quali oneri | Note |
Prezzo di acquisto comprensivo di IVA, dell’unità abitativa come risulta dall’atto notarile, fino all’importo massimo di € 300.000. | Per le spese sostenute, anche se per diversi immobili, ogni contribuente non potrà portarsi in deduzione complessivamente più di € 300.000 e per ogni immobile, non si potranno portare in deduzione più di € 300.000 da suddividersi tra gli aventi diritto in base alla quota di possesso (Circolare n. 3/E del 2016). La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall’anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione. |
Interessi passivi pagati annualmente sui mutui contratti per l’acquisto. | Sono deducibili limitatamente all’importo dato dalla seguente operazione: (Interessi pagati x minore tra prezzo di acquisto e 300.00) importo del mutuo La quota di interessi deducibile dovrà poi essere suddivisa tra gli intestatari del mutuo, ciascuno per la propria quota parte. |
Nel caso di costruzione dell’unità abitativa, spese di costruzione sostenute tra il 01/01/2014 e il 31/12/2017 attestate da fattura dell’impresa esecutrice dei lavori. | Il limite massimo di spese deducibili è di € 300.000 con le medesime precisazioni già fornite per le spese di acquisto. La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall’anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione. |
Al fine della determinazione del limite di € 300.000 di spese deducibili sostenute dal singolo contribuente nel quadriennio di vigenza dell’agevolazione, concorrono sia quelle sostenute per l’acquisto che quelle sostenute per la costruzione di unità residenziali destinate alla locazione.
La misura della deduzione è pari al 20% della spesa deducibile e spetta se sono verificate le seguenti condizioni:
• entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, l’abitazione deve essere destinata alla locazione per almeno otto anni con carattere continuativo;
• l'unità immobiliare sia a destinazione residenziale e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
• l’unità immobiliare non sia nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (si tratta delle zone territoriali destinate ad usi agricoli);
• l'unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell’allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 giugno 2009, pubblicato in G.U. n. 158 del 10 luglio 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;
• il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella convenzione di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell'articolo 2, c. 3, della L. 9 dicembre 1998, n. 431 (“canone concordato”) e quello stabilito ai sensi dell'articolo 3, c. 114, della L. 24 dicembre 2003,
n.350 (“canone speciale”). Nei comuni in cui non siano stati definiti accordi ai sensi dell'articolo 2, c.3, L. n. 431/1998, si fa riferimento per la determinazione del canone, all'Accordo vigente nel comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in altra regione;
• non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario;
• sia accertata l’esecuzione delle opere edilizie in conformità a quelle assentite o comunicate.
La deduzione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese come ad esempio la detrazione del 50% riconosciuta alle persone fisiche che acquistano un’unità immobiliare sita
in un edificio completamente ristrutturato da imprese di costruzione o cooperative edilizie, entro i sei mesi successivi alla fine lavori.
I righi interessati dalla compilazione sono:
• E32 (Modello 730);
• RP32 (Modello Unico).
Per la compilazione, indicare in:
• Colonna 1 (Data stipula locazione): la data di stipula del contratto di locazione dell’immobile acquistato o costruito;
• Colonna 2 (Spesa acquisto/costruzione): la spesa sostenuta per l’acquisto o la costruzione dell’immobile dato in locazione, entro il limite di 300.000 euro;
• Colonna 3 (Interessi passivi sui mutui): l’importo degli interessi passivi pagati nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione e dipendenti dai mutui contratti per l’acquisto delle unità immobiliari oggetto dell’agevolazione;
• Colonna 4 (con riferimento al solo Modello Unico): il risultato della seguente operazione: (20 % di colonna 2) / 8 + (20% di colonna 3).
Se la deduzione spetta per l’acquisto o la costruzione di più immobili è necessario compilare un rigo per ciascun immobile utilizzando ulteriori moduli. Solo con riferimento alla colonna 4 del Modello Unico va compilata una sola volta sul primo dei moduli utilizzati, riferendo il calcolo sopra descritto a tutte le colonne 2 e 3 dei diversi moduli compilati.
ESEMPIO |
Soggetto che nel 2015 ha acquistato un appartamento in data 2 febbraio stipulando un mutuo. Il 10 giugno 2015 ha concesso l’appartamento in affitto. Ha tutte le condizioni per fruire della deduzione in esame. Il costo di acquisto risultante dall’atto notarile è pari a 200.000 e nel 2015 ha versato interessi sul mutuo stipulato per euro 4.800. Il mutuo è stato stipulato per un importo di 150.000 euro. Occorre in primo luogo calcolare il limite di deducibilità degli interessi: |
(Interessi pagati X minore tra prezzo di acquisto e 300.000) / importo del mutuo
(4.800 x 200.000) / 150.000 = 6.400
Dunque, con riferimento agli interessi la deduzione è applicabile su tutti i 4.800 euro essendo il limite determinato in 6.800 euro.
Il rigo RP 32 del Modello Unico è così compilato:
L’importo di 5.960 riportato in colonna 4 è dato da: (200.000 / 8) x 20% + (4.800 x 20%) = 5.960,00
Speciale dichiarazioni: le uscite precedenti…
N. 1 - Modello 730_ 2015. Ultime news | 07.03.2016 |
N. 2 - 730. Contribuenti tenuti alla presentazione | 08.03.2016 |
N. 3 - 730. Novità oneri detraibili e deducibili 1^ parte | 09.03.2016 |
N. 4 - 730. Novità oneri detraibili e deducibili 2^ parte | 10.03.2016 |
N. 5 - 730. Spese diversamente abili | 11.03.2016 |
N. 6 - 730. Oneri detraibili spese sanitarie e spese funebri | 14.03.2016 |
N. 7 - 730. Abitazione principale. Detrazione interessi | 15.02.2016 |
N. 8 - La ristrutturazione dell'immobile nel 730 | 16.03.2016 |
N. 9 - 730. Riqualificazione energetica edifici | 17.03.2016 |
N. 10 - Redditi degli immobili in locazione | 18.03.2016 |
N. 11 - 730. Redditi da lavoro dipendente, assimilati e pensione | 21.03.2016 |
N. 12 - 730. I redditi dei terreni. Quadro A | 22.03.2016 |
N. 13 - 730. I redditi da lavoro occasionale | 23.03.2016 |
N. 14 - Visto di conformità. Ultime news | 24.03.2016 |
N. 15 - 730. Eventi eccezionali | 25.03.2016 |
N. 16 - 730. Quadro K e amministratore di condominio | 29.03.2016 |
N. 17 - 730. Perdita o cambio del sostituto | 30.03.2016 |
N. 18 - 730. Dividendi di fonte estera | 31.03.2016 |
N. 19 - Destinazione otto, cinque e due per mille | 01.04.2016 |
N. 20 - Unico PF. News del modello | 04.04.2016 |
N. 21 - Le novità di UNICO SP | 05.04.2016 |
N. 22 - Unico SC. News modello | 06.04.2016 |
N. 23 - Unico ENC. News modello | 07.04.2016 |
N. 24 - IRAP. News nodello | 08.04.2016 |
N. 25 - Unico PF Quadro RP. Oneri deducibili | 11.04.2016 |
N. 26 - Unico PF Quadro RP. Oneri detraibili | 12.04.2016 |
N. 27 - Dichiarazione integrativa 2014 | 13.04.2016 |
N. 28 – Unico. Quadro RC | 14.04.2016 |
N. 29 – Patrimonio netto. Dal bilancio alla dichiarazione | 15.04.2016 |
N. 30 – La compilazione del quadro RW dopo la Voluntary | 18.04.2016 |
N. 31 – Operazioni straordinarie | 19.04.2016 |
N. 32 - Lavoro autonomo professionale | 20.04.2016 |
N. 33 - Unico PF. Reddito di impresa | 21.04.2016 |
N. 34 - 730 e Unico 2016. Redditi da terreni e fabbricati | 22.04.2016 |
N. 35 - Lavoro estero. Modalità dichiarative | 26.04.2016 |
N. 36 - Agevolazioni in UNICO SC | 27.04.2016 |
N. 37 - Lavoro autonomo occasionale | 28.04.2016 |
N. 38 - Unico PF. Quadro RM | 29.04.2016 |
N. 39 - Quadro RU. Le novità | 02.05.2016 |
N. 40 - Le variazioni in aumento | 03.05.2016 |
N. 41 - Le variazioni in diminuzione | 04.05.2016 |
N. 42 - Contribuenti minimi e quadro LM | 05.05.2016 |
N. 43 - Costi black list e UNICO 2016 | 06.05.2016 |
N. 44 – Locazione e dichiarazione redditi locatore | 09.05.2016 |
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