COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI
COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intende per:
Contraente: ciascun Ente del Servizio Sanitario della Regione (SSR) Friuli Venezia Giulia aderente al Centro Servizi Condivisi e, dopo la soppressione di quest’ultimo al 31/12/2009, ciascun Ente del SSR tenuto all’adesione alle procedure centralizzate ai sensi dell’art.10 della l.r. 23/07/09 n.12 3° comma facenti capo all’apposito Dipartimento dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Santa Xxxxx della Misericordia” di Udine, come da Deliberazio ne di Giunta regionale (DGR) n. 2717 del 02/12/09 e precedente DGR n.2643 del 26/11/2009 – linee per la gestione 2010 - di seguito denominati anche Azienda aderente o Azienda;
Assicurato: il soggetto il cui interesse e’ protetto dalla assicurazione;
Attivita’ delle Aziende: L’esercizio delle attivita’ e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attivita’ accessorie, comple mentari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di proprie strutture;
Societa’: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonche’, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il con tratto;
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Polizza: il documento che prova e regolamenta la assicurazione;
Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro vie ne dedotta dal risarcimento;
Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;
Sinistro: l’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione; Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;
Annualita’ assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;
Valore commerciale: il valore attribuito al veicolo in base all’anno della sua 1’ immatricola zione dalle quotazioni “Eurotax” colore giallo (o altra pubblicazione di analoga diffusione e uso) dell’ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che ave vano a tale momento le parti accessorie in dotazione;
Danno totale: il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 70% del valore commerciale del veicolo; se inferiore, il danno e’ parziale;
Degrado: il deprezzamento dovuto all’eta’ e allo stato di conservazione del veicolo;
Parti accessorie: l’installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale do tazione di serie e non rientrante nel novero degli optionals, e quindi anche gli allestimenti speciali e le attrezzature e strumentazioni fisse;
Optionals: l’installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino;
Eventi socio politici e atti vandalici: i tumulti popolari, gli scioperi, le sommosse, gli atti di sabotaggio, terrorismo, vandalismo, compresi atti o disposizioni di Autorita’ per contrastare tali eventi;
Eventi naturali: le trombe d’aria, gli uragani, le alluvioni, le inondazioni, il vento, le mareg giate, i fulmini, gli smottamenti di terreno, la caduta di neve o ghiaccio, la grandine, le va langhe, le slavine, gli eventi sismici, nonche’ i danni da crolli o da cose trasportate o cadu te in conseguenza di tali eventi.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto
Per ogni Azienda assicurata, la copertura assicurativa avra’ efficacia e verra’ prestata mediante emissione del corrispondente Contratto di Assicurazione, avente le medesime condizioni normative e economiche del presente Capitolato.
Ciascun Contratto di Assicurazione riportera’ i corrispondenti valori / massimali / capitali, la data di inclusione e decorrenza della garanzia, nonche’ l’importo della quota di premio alla firma e rate successive di sua spettanza, e verra’ sottoscritto dalla Azienda assicurata.
La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24,00 del 31.03.2010, salvo quanto diversamente previsto nei singoli Contratti di Assicurazione, fino alle ore 24,00 del 31.03.2013, con scadenze annuali intermedie al 31.03 di ciascun anno, e non è prorogabile automaticamente.
Laddove i singoli Contratti di assicurazione abbiano una decorrenza successiva a quella sopra indicata, la Societa’ rimane impegnata ad applicare per tali Contratti i medesimi tassi / aliquote / premi unitari indicati per il presente Capitolato.
E’ facolta’ di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall’una all’altra parte
– e anticipata a mezzo telefax - almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza, fermo che non e’ consentito alla Societa’ assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per singoli Contratti di assicurazione, nonche’ solo per una o alcune delle garanzie previste.
E’ facolta’ di ciascuna Azienda assicurata notificare alla Societa’, entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del singolo Contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stes so alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (cento venti) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.
E’ altresi’ facolta’ della Azienda richiedere alla Societa’ il rinnovo del contratto, alla sua scadenza, laddove ritenuto opportuno e secondo quanto previsto dalla normativa allora vi gente in materia.
Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisio ni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustifi care la loro variazione, secondo quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 .
Art. 2: Comunicazioni
Tutte le comunicazioni tra le parti riguardanti il contratto dovranno essere necessariamen te inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta.
Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all’Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile.
Per le controversie riguardanti l’applicazione del contratto, è competente l’Autorità Giudi ziaria del luogo ove ha sede la Azienda aderente.
Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto
Anche in deroga al disposto dell’art. 1901 Codice Civile, ciascuna Azienda pagherà alla Società:
a. entro 90 giorni o, se la data che ne consegue e’ antecedente all’ultimo giorno del 3’ mese successivo, entro il 3’ mese successivo alla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata convenuto quale risulta dai corrispondenti Contratti di assicurazione attivati, sempreche’ nel frattempo la Societa’ abbia trasmesso, e siano stati ricevuti, i documenti contrattuali in originale; diversamente, il periodo di differimento viene esteso fino al 30’ giorno successivo a quello del loro ricevimento;
b. entro 90 giorni o, se la data che ne consegue e’ antecedente all’ultimo giorno del 3’ mese successivo, entro il 3’ mese successivo a ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
c. entro 90 giorni dalla presentazione dell’appendice, il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza.
Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa unicamente nei confronti della singola Azienda assicurata inadempiente, e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Azienda comunica l’avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell’ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.
Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Societa’, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall’obbligo per i sinistri di in teresse della singola Azienda inadempiente accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Art. 5: Rinuncia al diritto di rivalsa
Salvo il caso di dolo, la Societa’ dichiara di rinunciare all’azione di surroga che possa com peterle nei confronti dei componenti gli Organi e/o Organismi Istituzionali, dei Direttori, di rigenti, dipendenti, preposti, collaboratori e operatori della Azienda.
Art. 6: Assicurazione per conto di chi spetta
L’assicurazione e’ prestata in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.
In caso di sinistro pero’ gli interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, ne’ azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dalla assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dalla Azienda.
Art. 7: Facolta’ di recesso
Avvenuto un sinistro e sino al 30’ giorno successivo alla sua definizione, ma non oltre il 90’ giorno antecedente la scadenza della annualita’ assicurativa in corso, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all’altra con lettera raccomandata A.R. . In tale caso la copertura assicurativa rimarra’ efficace per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell’avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verra’ eventualmente richiesto dalla Azienda).
Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo, la Societa’ rimborserà alla Azienda il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.
Qualora invece il contratto abbia una scadenza intermedia (di rata o anniversaria) cadente nel periodo di copertura successivo al ricevimento dell’avviso di recesso, la Societa’ emettera’ una appendice, sostitutiva di quietanza, riportante l’importo di premio che la Azienda dovra’ corrispondere (nei termini di cui all’art. Pagamento del premio che precede) per il periodo corrente da tale data di scadenza intermedia fino alla data di termine della prosecuzione della copertura assicurativa, calcolato in misura parti a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura.
Resta in ogni caso convenuto che il recesso da parte della Societa’ varra’ unicamente nei confronti della Azienda aderente alla quale si riferisce il sinistro che origina il recesso, rimanendo quindi operanti le prestazioni nei confronti delle altre Aziende.
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE
Art. 8: Beni assicurati
I beni assicurati - in base alla normativa vigente e/o ai CCNL di riferimento - sono i veicoli a motore che non siano di proprieta’ della Azienda, o alla stessa in uso o locazione, utiliz zati dai:
a.1. dipendenti e dirigenti della Azienda in occasione di missioni e/o per adempimento di servizio per conto e/o su incarico dell’Azienda stessa;
a.2. componenti (anche non dipendenti) degli Organi (quali ad esempio il Direttore Gene rale, Amministrativo, Sanitario, Scientifico e Sociale) e/o Organismi Istituzionali e/o del Comitato Etico, durante le attivita’ connesse alla propria mansione o carica;
a.3. soggetti a rapporto convenzionale appartenenti alle categorie per le quali, in base ai corrispondenti AA.CC.NN., viene riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni sofferti dal proprio veicolo in occasione dell’uso per l’espletamento dell’incarico;
a.4. dirigenti medici e/o altro personale dipendenti di Aziende non aderenti, che svolgono la propria attivita’ in virtu’ di una convenzione stipulata tra la Azienda aderente e quel la cui gli stessi afferiscono, relativamente al tempo e al percorso necessario per gli eventuali trasferimenti / trasferte tra tali strutture.
Sono inoltre assicurati i veicoli a motore di proprieta’ della Azienda, o alla stessa in uso o locazione, se identificati mediante apposito elenco che diviene parte integrante del con tratto assicurativo.
Art. 9: Oggetto dell’assicurazione
Oggetto dell’assicurazione sono i danni materiali o la perdita, anche parziale, del bene as sicurato, verificatisi in occasione del loro uso come sopra definito e in conseguenza di:
a) collisione con altri veicoli
b) urto contro qualsiasi ostacolo
c) ribaltamento
d) uscita di strada
e) eventi socio politici e/o atti vandalici
f) incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili o loro parti o cose da essi traspor tati o corpi volanti
g) furto (consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo o sue parti fisse in caso di furto mirato al possesso di sue parti o di altri beni posti all’interno dello stesso), rapi na ed estorsione
h) eventi naturali
i) rottura dei cristalli dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi
j) traino passivo del veicolo.
L’assicurazione comprende le conseguenze di imprudenze e negligenze anche gravi del conducente e/o degli occupanti il veicolo, nonche’ i danni subiti dagli optionals e dalle parti accessorie, e vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città’ del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e dei Paesi CEE e/o per i quali e’ previsto il rilascio della Carta Verde.
Sono inoltre comprese, fino alla concorrenza di euro 250,00 per evento, le spese sostenu te per il traino o recupero del veicolo impossibilitato a procedere a seguito di un sinistro tu telato dalla presente polizza.
CONDIZIONI OPERATIVE DELL’ASSICURAZIONE
Art. 10: Esclusioni
L’assicurazione non e’ operante:
◊ se il veicolo e’ guidato da persone non munite di regolare patente, ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla normativa vigente
◊ se il conducente si trova in stato di ubriachezza, o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti
◊ se il sinistro si verifica in conseguenza di attivita’ illecite o non riconducibili a quelle indi viduate all’art. Beni assicurati,
salvo che le suddette circostanze si verifichino a seguito di sottrazione del veicolo.
Sono inoltre esclusi dall’assicurazione i danni:
◊ cagionati da oggetti, materiali od animali trasportati
◊ conseguenti a traino attivo, xxxxxxx a spinta od a mano, circolazione “fuori strada”, non dovuti a situazioni di necessita’
◊ derivanti da uso improprio del veicolo da parte degli assicurati
◊ conseguenti allo stato di grave incuria del veicolo
◊ verificatisi in occasione di atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni, se il sinistro e’ in rapporto con tali eventi
◊ verificatisi in occasione di esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, od in occasione di radiazioni provocate dalla ac celerazione artificiale di particelle atomiche, non riconducibili a scopi connessi alle attivi tà della Azienda.
Art. 11: Denuncia dei sinistri – Impegni della Societa’
Il conducente del veicolo che ha subito il danno risarcibile a termini del presente contratto dovra’ farne denuncia alla Azienda, che provvedera’ al suo inoltro alla Societa’ entro quin dici giorni lavorativi dall’evento o da quando l’Ufficio Assicurazione della Azienda ne e’ ve nuto a conoscenza.
La denuncia inoltrata dalla Azienda conterra’ una esauriente descrizione del fatto nonche’ l’indicazione del luogo, data e ora in cui e’ accaduto, degli eventuali testimoni e Pubblici Ufficiali intervenuti, nonche’ di ogni altro elemento utile a consentire una ricostruzione piu’ ampia del sinistro.
In caso di evento che riguardi le garanzie di cui alle lett. e) e g) dell’art. Oggetto dell’assi curazione, xxxx’ altresi’ fornita copia della denuncia presentata all’Autorita’ Giudiziaria.
Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, la Societa’ fornira’ alla Azienda e per conoscenza al Centro Servizi Condivisi ovvero al Dipartimento centralizzato menzionato nelle Definizioni di polizza, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall’inizio del con tratto assicurativo, riportante:
- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- le iniziali dell’assicurato e la targa del veicolo
- lo stato del sinistro
- l’importo stimato per la sua definizione, o
- l’importo liquidato
- nonche’, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione.
Art. 12: Determinazione dell’ammontare del danno – Altre assicurazioni
L’ammontare del danno sara’ pari:
a) in caso di danno parziale, alle spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneg giate o distrutte, senza tener conto del degrado d’uso, nel limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro,
b) in caso di danno totale, al valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sini stro, dedotto il valore di recupero,
fino alla concorrenza di euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00) per ciascun veicolo inte ressato dal sinistro.
Dall’indennizzo verra’ dedotto quanto eventualmente spettante agli aventi diritto in virtù di altre assicurazioni (della cui preventiva denuncia la Azienda e gli assicurati sono esonera ti, fermo restando l’obbligo dell’avviso in caso di sinistro), riguardanti gli stessi rischi e beni assicurati mediante il presente contratto.
Qualora sia prevista una franchigia per sinistro:
- la Società liquiderà l’importo risarcibile del danno al lordo di tale franchigia,
- la Azienda corrispondera’ alla Societa’ il consuntivo degli importi di franchigia entro 90 giorni dal ricevimento della rispettiva documentazione di riepilogo che la Societa’ trasmettera’ ad essa nei 60 giorni successivi ad ogni scadenza annuale,
- nel caso in cui la polizza abbia termine, per qualsiasi motivo, prima della scadenza contrattuale convenuta, gli importi di franchigia successivi saranno richiesti dalla Societa’ contestualmente alla liquidazione di ogni singolo danno e il conseguente pagamento verra’ effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 13 Procedure per la valutazione del danno - Controversie
La determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose at tribuibili all’evento sono effettuate dalla Societa’ e dal beneficiario dell’assicurazione.
Qualora l’assicurato non intenda accettare la proposta di indennizzo, la valutazione delle conseguenze attribuibili all’evento verra’, su domanda di una delle parti, deferita ad un col legio di tre periti nominati uno dalla Societa’ assicuratrice, uno dalla Azienda per conto delll’assicurato ed il terzo d’accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribuna le del Foro ove ha sede la Azienda.
I periti, tenendo presente le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decide ranno a maggioranza. La loro decisione sara’ impegnativa per le parti ed inappellabile an che in eventuale mancanza di sottoscrizione del perito dissenziente.
Art. 14: Modalita’ per la liquidazione dell’indennizzo
La Societa’, ricevuta la documentazione richiesta, provvedera’ al pagamento delle indenni ta’ entro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti.
Poiche’ la Azienda stipula il presente contratto anche in adempimento alla normativa vi gente al riguardo, la Societa’ corrispondera’ l’indennizzo dovuto, al lordo della franchigia eventualmente prevista, direttamente all’avente diritto.
Art. 15: Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede
Il premio viene computato moltiplicando il premio unitario convenuto per il numero dei kilometri complessivamente percorsi annualmente dai veicoli assicurati.
Esso risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del contratto, e da regolazioni annuali (attive o passive) calcolate sulla base dei dati consuntivi.
Ciascuna Azienda fornira’ quindi alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell’annualità precedente, il numero complessivo dei kilometri percorsi riferito a tale periodo.
Trascorso senza esito il termine sopra indicato, la Societa’ e’ tenuta a inviare una comuni cazione scritta di sollecito; trascorsi senza esito anche i 30 giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione, l’assicurazione resta sospesa nei confronti della Azienda inadem piente e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di avvenuta comunicazione scritta di tali dati.
La Azienda e’ esonerata dalla preventiva denuncia delle generalita’ degli assicurati e dei dati identificativi dei veicoli, per i quali si fara’ riferimento ai documenti ufficiali in possesso della stessa.
Si conviene che, ove la Azienda abbia in buona fede omesso di fornire o fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l’eventuale quota di premio non percepita.
Art. 16: Partecipazione delle Societa’ – Associazione temporanea di imprese
(operante se del caso)
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza e’ effettuato dalle Compagnie assicura trici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Societa’ mandataria
⇒ Compagnia … Societa’ mandante
⇒ Compagnia … Societa’ mandante
Il termine “Societa’” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l’Associazione Temporanea di Imprese.
La Societa’ mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Societa’ mandataria per conto comune.
Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverra’ per il tramite della So cieta’ mandataria la quale trattera’ direttamente con ciascuna Società mandante secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Quota xx%
⇒ Compagnia … Quota xx%
⇒ Compagnia … Quota xx%
Art. 17: Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati per sonali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalita’ strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 18: Altre assicurazioni
La Azienda e gli assicurati sono esonerati dalla preventiva denuncia alla Societa’ di altre assicurazioni esistenti per il medesimo rischio, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di si nistro.
Art. 19: Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società parteci panti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).
CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA – DATI COMPLESSIVI
Kilometri annui percorsi dai veicoli assicurati: ASS 1 TRIESTINA | 283.000 | ||
ASS 2 ISONTINA | 371.000 | ||
ASS 3 ALTO FRIULI | 372.000 | ||
ASS 4 MEDIO FRIULI | 259.000 | ||
ASS 5 BASSA FRIULANA | 250.000 | ||
ASS 6 PORDENONESE | 630.000 | ||
AOU TRIESTE | 32.000 | ||
AOU UDINE | 74.000 | ||
AO PORDENONE | 48.000 | ||
BURLO XXXXXXXX TRIESTE | 42.000 | ||
CRO AVIANO | 102.000 | ||
Totale kilometri annui percorsi Premio unitario imp.le a) | |||
2.463.000 |
| ||
Totale premio imponibile | euro | … | |
Imposte | euro | … | |
Totale premio lordo annuo | euro | … | |
a) = con franchigia per ciascun sinistro pari a euro 0,00 |
Pagina da non compilare in sede di offerta