SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI, SERVIZI DI PULIZIA E SPAZZAMENTO E
SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI, SERVIZI DI PULIZIA E SPAZZAMENTO E
ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA con ridotto impatto ambientale, ai sensi del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale della P.A. e del Decreto del M.A.T.T.M. del 23 giugno 2022 n. 255
CONTRATTO
TRA
La società ConSer V.C.O. S.p.A., di seguito Committente, con sede legale in Xxxxxxxx, xxx Xxxxxx, 00, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Verbania, REA n° 191791 del V.C.O., P. IVA 01945190039, CF. 93024180031, nella persona del Direttore Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, il 13/10/1967, domiciliato presso la sede legale societaria sopra emarginata, visti i poteri allo stesso conferiti con procura speciale di cui all’atto Notaio Xxxxxx Xxxxxxxxx in Verbania, rep. 2946 del 10 aprile 2013;
E
La Teknoservice S.r.l., di seguito Appaltatore, con sede legale in Xxxxxxxxx (XX), xxxxx xxxx’Xxxxxxxxxxx x. 00, iscritta alla C.C.I.A.A. di Torino al n. 08854760017, R.E.A. TO-1004998, P. IVA 08854760017, nella persona del Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Torino (TO) il 19/10/1977, C.F. BNDDVD77R19L219Y, nella Sua qualità di Legale Rappresentante.
Committente e Appaltatore di seguito anche Parte (individualmente) o Parti (congiuntamente).
Premesso che
1. La Committente è affidataria, da parte del Consorzio Rifiuti del Verbano Cusio Ossola, con sede in Verbania, dei servizi di igiene urbana nel territorio delle amministrazioni comunali facenti parte del consorzio medesimo.
2. Con provvedimento dell’Amministratore Unico n. 79 del 08/09/2022 fu approvato l’avvio della procedura per l’affidamento del servizio, nominando, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, responsabile del procedimento l’arch. Xxxxxxx Xxxxxxx, nonché approvando il progetto di affidamento del servizio, redatto dall’ufficio gare ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15 del D.lgs. 50/2016 e la documentazione di gara, mediante procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. n. 50/2016 da aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in ragione del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Codice dei Contratti Pubblici.
3. Vista la procedura di gara espletata.
4. Visto che con provvedimento n. 91 del 12/10/2023, l’Amministratore Unico ha approvato i verbali e l’esito di gara, aggiudicando definitivamente la contratto alla Teknoservice S.r.l.
5. Le Parti intendono disciplinare mediante apposito contratto l’appalto del servizio.
Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI
Art. 1 - Premesse, allegati e documenti contrattuali
1. Il presente contratto regola il rapporto tra le Parti, le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.
2. I documenti contrattuali elencati in calce al contratto, che le Parti dichiarano di ben conoscere e accettare, ancorché non materialmente allegati al contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.
3. I servizi previsti nel presente contratto e nel capitolato tecnico, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riferimento al D.lgs. n. 152/2006, al D.lgs. n. 81/2008, alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto del
M.A.T.T.M. del 23 giugno 2022 n. 255 e al Codice della Strada, nonché a successive modifiche e integrazioni che dovessero subentrare nel corso dell’appalto.
4. Per quanto non previsto nel contratto si intendono richiamate e applicabili tutte le suddette disposizioni, nonché le ordinanze sindacali aventi rapporto con i servizi oggetto dell'appalto e le disposizioni comunitarie, statali e regionali in materia. L’Appaltatore, nell’esecuzione dei servizi, dovrà uniformarsi alle normative sopra richiamate, nonché alle modifiche delle stesse e/o alle nuove normative intervenute nel corso dell’appalto.
5. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel contratto e quelle dei documenti contrattuali, valgono le disposizioni del contratto.
Art. 2 - Condizioni generali
1. L’Appaltatore, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce che:
a. È dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso nascenti;
b. È in possesso, al momento della stipula del contratto e sarà in possesso per tutta la durata del contratto, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all’esercizio della propria attività di impresa in qualità di Appaltatore.
2. Le Parti danno atto che non esistono motivi ostativi alla stipula del contratto ai sensi dell’articolo 32, commi 9 e 11, del Codice dei Contratti.
Art. 3 - Oggetto del Contratto
1. Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti urbani, servizi di pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, da effettuarsi sul territorio dei seguenti comuni, con le modalità operative e le specifiche tecniche definite nel capitolato tecnico: ARIZZANO-BEE-PREMENO, AURANO, CAMBIASCA, CANNERO, CAPREZZO, COSSOGNO, INTRAGNA, ISOLE BORROMEE (Stresa), MIAZZINA, OGGEBBIO, TRAREGO, VETTA MOTTARONE (Omegna e Stresa), VIGNONE, ALTO CUSIO (Arola, Cesara, Madonna Del Sasso, Nonio, Quarna Sopra e Quarna Sotto), VALLE STRONA (Germagno, Loreglia, Massiola e Valstrona).
2. La documentazione tecnica correlata all’esecuzione del contratto e/o che dovesse essere sviluppata dal Committente e dall’Appaltatore, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, è e resta di esclusiva proprietà del Committente. L’Appaltatore dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione o riproduzione della già menzionata documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Committente, per lo svolgimento di attività correlate all’esecuzione del contratto.
3. L’Appaltatore garantisce e manleva in ogni tempo il Committente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell’esecuzione del contratto. Sono, in ogni caso, a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all’ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno.
4. Sono escluse tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel contratto.
Art. 4 - Durata del contratto e opzioni
1. Il contratto ha una durata di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di stipula del medesimo o, se diversa, dalla data di effettivo avvio del servizio, come risultante dal verbale di consegna del servizio, a firma del D.E.C., redatto conformemente all’art. 6 del capitolato tecnico.
2. Le prestazioni devono essere attivate e avviate dall’Appaltatore entro e non oltre trenta (30) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto – o della formale trasmissione con PEC del contratto con firma digitale – pena l’applicazione delle previste penali contrattuali.
3. Il Committente si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario all’individuazione del nuovo Appaltatore, tale facoltà verrà comunicata mediante P.E.C., con un preavviso di almeno 30 gg, dalla scadenza contrattuale pattuita.
Art. 5 - Domicilio dell’Appaltatore
1. L’Appaltatore elegge domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso, al seguente indirizzo: xxxxx xxxx'xxxxxxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxxxxxxx (XX), tel. 011/0000000 mail xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, mail PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
2. Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto sono fatte dal direttore per l’esecuzione o dal responsabile del procedimento, all’Appaltatore o a colui che lo rappresenta, presso il domicilio di cui sopra.
Art. 6 - Garanzia definitiva
1. La garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, è pari al 2,975% del valore del contratto.
2. Si dà atto che l’Appaltatore ha presentato polizza fideiussoria n. PC74NSV6 stipulata in data 23/10/2023 con Zurich Insurance plc. – Agenzia Matera/MT003, per l’importo di €. 131.576,63 (euro centotrentunomilacinquecentosettantasei/63). e che si è avvalso della facoltà di riduzione delle garanzie, ai sensi del combinato disposto degli art. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto in possesso delle seguenti certificazioni: certificazione di qualità della serie ISO 9001:2015 n. QS.19.026, rilasciata da Cyprus Certification Company – IQNet Partner, con scadenza il 06/03/2025; certificazione ambientale della serie ISO 14001:2015 n. ES.19.015, rilasciata da Cyprus Certification Company – IQNet Partner, con scadenza il
06/03/2025; certificazione di sostenibilità della serie ISO 14064:2019 n.GC13/2020, rilasciata da GCERTI Italy S.r.l., con scadenza il 31/12/2023.
3. Ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente.
4. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Art. 7 - Polizze assicurative
1. L’Appaltatore è in possesso di polizza n. 403528173, stipulata con AXA Assicurazioni S.p.A. – Agenzia 007600/Matera, a copertura dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi che potrebbero conseguire all’esecuzione dell’appalto, per qualsiasi danno a beni e/o persone, intendendosi per tali anche i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo del Committente. I massimali previsti per la garanzia a copertura RCT sono pari a euro 10.000.000,00 per ogni evento dannoso. Tali polizze includono:
a. i danni o pregiudizi causati al Committente, ai dipendenti e consulenti del Committente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità dell’Appaltatore o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l’erogazione dei servizi;
b. tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Committente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dall’Appaltatore nell’ambito del contratto;
2. La garanzia deve, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito dell’esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni a cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, quali ribaltabili, caricatori, ecc., stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso della ditta.
3. L’Appaltatore ha consegnato al Committente copia delle suddette polizze, con attestazione del pagamento del relativo premio. Se l’Appaltatore ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di scadenza stabilita nel contratto di assicurazione l’attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima.
5. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico dell’Appaltatore.
6. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
9. Qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento l’esistenza, la validità e l’efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Committente può risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 25 con conseguente incameramento della cauzione prestata, fatto salvo l’obbligo a carico dell’Appaltatore di risarcimento del maggior danno cagionato.
10. I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le coperture richieste anche in caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla compagnia da parte dell’Appaltatore. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia a carico dell’Appaltatore sul Committente.
Art. 8 - Privativa del servizio
1. Il Committente si impegna a non stipulare analoghi contratti con altri soggetti relativamente all’attività affidata.
SEZIONE II – OBBLIGAZIONI DEL APPALTATORE E DEL COMMITTENTE
Art. 9 - Corrispettivo del contratto
1. Per le prestazioni oggetto del contratto, da intendersi computate “a corpo”, ConSer V.C.O. S.p.A. riconoscerà all’Appaltatore il corrispettivo derivante dall’offerta economica, pari a un importo mensile (canone) di €. 118.421,33 (euro centodiciottomilaquattrocentoventuno/33) XXX xxxxxxx, oneri della sicurezza compresi.
2. In caso di richiesta di prestazioni straordinarie da parte del Committente, ai sensi dell’art. 1, comma 4 del capitolato tecnico, le stesse saranno da computarsi “a misura” e oggetto di separata fatturazione.
3. L'importo complessivo per la durata contrattuale, è pari a €. 4.426.668,00 (euro quattromilioniquattrocentoventiseimilaseicentosessantotto/00) XXX xxxxxxx, di cui €. 4.263.168,00 (euro quattromilioniduecentosessantatremilacentosessantotto/00) per i servizi ordinari “a corpo” ed €. 163.500,00 (euro centosessantatremilaconquecento/00) per prestazioni straordinarie “a misura”.
4. Il suddetto importo dovrà intendersi comprensivo di tutte le operazioni descritte nel contratto e nell’allegato capitolato, nonché dei noli attrezzature, automezzi, materiali di consumo e di ricambio, carburanti e quant'altro necessario a eseguire in perfetta regola e nel rispetto delle norme vigenti in materia di rifiuti, tutela ambientale, sicurezza e igiene del lavoro, tutte le attività oggetto del contratto.
5. Nessun compenso aggiuntivo verrà riconosciuto per materiali e attrezzature impiegate, salvo nel caso il cui il Committente richieda l’esecuzione delle prestazioni con utilizzo di particolari attrezzature. In tal caso, il compenso potrà essere integrato dai relativi costi con presentazione e preventiva accettazione di preventivo.
Art. 10 - Contabilità e pagamenti
1. Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato dal Committente, mediante bonifico bancario a seguito di presentazione di regolare fattura con cadenza mensile posticipata.
2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, commi 2, 3 e 5 del D.lgs. 231/2002 e s.m.i., le parti concordano che il pagamento, tramite bonifico bancario, sarà effettuato nel termine di 60 gg. d.f.f.m.
3. Fatto salvo il positivo esito delle verifiche di cui al successivo comma 5, l’Appaltatore emetterà la relativa fattura elettronica entro il 10° giorno successivo alla scadenza del mese di riferimento.
4. L’emissione di fattura sarà autorizzata previa verifica della regolare esecuzione dei servizi, in particolare l’Appaltatore dovrà trasmettere al DEC, nei termini fissati dall’art. 7 del capitolato tecnico, la rendicontazione a consuntivo dei servizi ordinari e straordinari effettuati nel mese di riferimento. Entro sette giorni dalla fine del mese di riferimento l’Appaltatore dovrà provvedere all’inserimento nell’applicativo web del Committente, conformemente al disposto dell’art. 16 del capitolato tecnico, la contabilizzazione delle schede giornaliere dei servizi effettuati. Il DEC provvederà alle verifiche contabili e ad autorizzare la fatturazione dei servizi.
5. È vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura o delega all’incasso, salvo, che il Committente non le riconosca espressamente mediante apposito provvedimento.
6. Prima di effettuare pagamenti di importo superiore a cinquemila euro, il Committente procederà, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73, come modificato dall’art. 1, comma 986 della L. 205/2017, alla verifica di cui all’art. 2 del Decreto M.E.F. n. 40/2008, inoltrando apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A., al fine di accertare eventuali inadempimenti a carico dell’Appaltatore in materia tributaria e finanziaria.
7. Il Committente provvederà alla verifica del mantenimento del possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, mediante acquisizione del DURC, in occasione di:
− Pagamento delle prestazioni relative ai servizi;
− Certificato di verifica di conformità, attestazione di regolare esecuzione e pagamento del saldo finale.
In caso di ottenimento di un DURC che segnali inadempienza, il Committente tratterrà dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e provvederà al pagamento di quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
8. In ogni caso, ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis, del D.lgs. n. 50/2016, all’importo netto delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5 %, da svincolarsi in sede di liquidazione finale.
Art. 11 - Obblighi dell’Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. L’Appaltatore si impegna a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione attuata, il codice identificativo di gara (CIG).
3. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.
4. Il Appaltatore si impegna a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e a garantire che le parti assumano sia l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l’obbligazione di dare immediata comunicazione al Committente, all’Appaltatore e alla Prefettura-U.T.G. della provincia del V.C.O., qualora abbiano notizia di inadempimento della controparte agli obblighi di cui alla L. n. 136/2010.
5. L’Appaltatore si obbliga ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
L. n. 136/2010 e si impegna a dare immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura-U.T.G. della provincia del V.C.O., della notizia dell’inadempimento degli eventuali propri subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
6. Il Committente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 4, sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.
7. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi del successivo art. 26, nel caso che anche una sola transazione finanziaria relativa al presente affidamento, anche eseguita da subappaltatori o subcontraenti dell’Appaltatore, sia stata eseguita senza avvalersi degli strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della relativa operazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010 e s.m.i.
Art. 12 - Responsabilità per la gestione dell’appalto e conoscenza delle condizioni di contratto
1. La sottoscrizione del presente contratto implica, da parte dell’Appaltatore, la conoscenza di tutte le norme, generali e particolari, delle condizioni che regolano l’affidamento e circostanze che possono influire sul prezzo offerto, con rinuncia a ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l’aumento dei costi per l’applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi genere o di qualsiasi condizione sfavorevole si verifichi dopo l’aggiudicazione.
2. Tutte le prestazioni oggetto di contratto sono da considerarsi, a ogni effetto, servizi pubblici essenziali, sottoposti a normativa di cui al D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, fatti salvi i casi di forza maggiore di cui al successivo art. 14, da documentare e comunicare tempestivamente al Committente.
3. È responsabile, inoltre, di qualsiasi danno o inconveniente causato direttamente o indirettamente dal proprio personale, mezzi e attrezzature nei confronti del Committente, o di terzi, sollevando il Committente da qualsivoglia responsabilità civile o penale.
4. Per tutto quanto non coperto dalle polizze assicurative di cui all’art. 7, l’Appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Committente.
Art. 13 - Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore
1. L’Appaltatore s’impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, a effettuare tutte le attività inerenti alla gestione del servizio ed è responsabile verso il Committente delle prestazioni di cui al contratto, del buon andamento di tutte le attività da esso assunte e della disciplina dei propri dipendenti, e in particolare:
a. dell’esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione dei servizi oggetto di contratto, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute e richiamate nel contratto, nei documenti contrattuali e negli allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
b. dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Committente e suoi dipendenti e consulenti, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, collaboratori e ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l’esecuzione delle opere sia per l’erogazione dei servizi.
c. dell’obbligo di tenere indenne e manlevare il Committente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili all’Appaltatore;
d. di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza dell’esecuzione dei servizi.
2. L’Appaltatore dichiara e garantisce di:
a. aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dal contratto, non potrà pertanto eccepire durante la gestione del servizio, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, in quanto noti o conoscibili alla data di sottoscrizione del contratto in ragione delle predette attività, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi;
b. aver valutato e condiviso il progetto e la relazione tecnico-Illustrativa, approvati dal Committente, e i relativi allegati, e ritenerli coerenti rispetto agli obblighi di esecuzione e gestione previsti dal contratto. L’Appaltatore, pertanto, non potrà in ogni caso eccepire, durante la gestione del contratto, i vizi della progettazione redatta dal Committente, qualora, pur potendo e dovendo riconoscere i vizi medesimi in relazione alla perizia e alle capacità tecniche dichiarate per la partecipazione alla procedura di gara, l’Appaltatore non li abbia rilevati e segnalati per iscritto al Committente, manifestando espressamente il proprio dissenso.
3. Sono a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri e obblighi di carattere generale:
a. osservare tutte le norme vigenti relative alla tutela ambientale, igiene e sicurezza sul lavoro (D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.), norme dei contratti collettivi nazionali e di zona, leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei dipendenti;
b. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
c. applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni in oggetto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. I suddetti obblighi sono vincolanti per la ditta aggiudicataria anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. Il contratto di riferimento utilizzato è il CCNL unificato Servizi Ambientali. In riferimento alle mansioni richieste e indicate nel capitolato, è operante la Clausola Sociale ex art. 50 D. Lgs. n. 50/2016.
d. assicurare la scrupolosa osservanza di tutte le norme specifiche relative al trasporto dei rifiuti, con tenuta e gestione dei documenti di trasporto e identificazione del rifiuto conformemente alle disposizioni in merito contenute nel capitolato tecnico.
e. adottare, nell'esecuzione dei servizi, procedimenti e cautele previste dalle norme vigenti su sicurezza e igiene del lavoro, dal Codice della Strada e quant’altro stabilito per legge, necessarie a garantire il rispetto delle proprietà del Committente, nonché la vita e l'incolumità dei terzi e del personale comunque addetto al servizio. È a carico dell’Appaltatore la predisposizione di tutte le norme di profilassi e prevenzione sanitaria (es. vaccinazioni antitetaniche e antitifiche) volte a tutelare il personale.
f. prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Xxxxxx e dal contratto;
g. prestare l’assistenza richiesta dal Committente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest’ultimo;
h. collaborare con il Committente affinché questi eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte dell’Appaltatore degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del contratto, anche fornendo al Committente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;
4. L’Appaltatore dovrà, con specifico riferimento alle attività oggetto di affidamento, rispettare i seguenti ulteriori obblighi:
a. nominare un responsabile tecnico per l’esecuzione di tutti i servizi prestati, cui il Committente farà riferimento per le comunicazioni relative all’esecuzione del contratto e garantire la reperibilità, almeno telefonica, del medesimo o di suo delegato, con potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le misure necessarie in caso di segnalazioni e inadempienze;
b. eseguire i servizi oggetto dell'appalto con organizzazione dei mezzi e personale necessari e con gestione a proprio rischio, garantendo l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento dei servizi, in qualsiasi condizione di traffico o in condizioni climatiche avverse;
c. garantire, per tutta la durata dell'appalto, la continua disponibilità in efficienza degli automezzi necessari, effettuando la riparazione di eventuali guasti conseguenti i servizi oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare e, nel caso di indisponibilità anche momentanea, sostituire gli automezzi e le attrezzature con altri aventi simili caratteristiche.
d. garantire, per tutta la durata del contratto, il possesso e la validità degli atti di autorizzazione, permessi, licenze, nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessari alla prestazione dei servizi;
e. garantire l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza in quantità sufficiente, al fine di assicurare la perfetta esecuzione del servizio;
f. provvedere a tutte le pratiche finalizzate all’ottenimento degli eventuali permessi o deroghe occorrenti alla circolazione stradale;
g. organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l’adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dall’Appaltatore e accessibile al Committente in tempo reale;
h. fornire tempestivamente al Committente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, richiesta e/o comunque utile alla verifica del rispetto da parte dell’Appaltatore degli obblighi posti dal contratto, nonché fornire al RUP e al DEC tutti i chiarimenti richiesti;
i. partecipare alle visite che il DEC, il RUP e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza;
j. inviare le rendicontazioni relative ai servizi di raccolta indicate agli artt. 7 e 16 del capitolato tecnico.
5. L’Appaltatore dovrà informare tempestivamente il Committente in relazione a:
a. ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell’erogazione, sia indisponibilità, anche parziale, dei servizi;
b. la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del contratto;
c. le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrali da parte o nei confronti dell’Appaltatore e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto;
d. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sul contratto ovvero sulla capacità dell’Appaltatore di adempiere alle obbligazioni contrattuali;
6. L’Appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Committente o dal verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 4.
7. Per il mancato rispetto degli obblighi specifici di cui al presente articolo, si provvederà all’applicazione delle penali contrattuali di cui al successivo art. 23.
Art. 14 - Forza Maggiore
1. Sono cause di forza maggiore i seguenti eventi, fatti e/o atti che le Parti non avrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione del contratto, né prevenire con l’esercizio dell’ordinaria diligenza, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l’adempimento delle obbligazioni del contratto:
a. guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Committente, l’Appaltatore e/o terzi affidatari di servizi oggetto del contratto;
b. esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
c. epidemie e contagi;
d. eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall’autorità competente.
2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all’altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l’elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l’obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l’immediata ripresa dei servizi, gli eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell’inadempimento contrattuale.
3. Qualora l’evento di forza maggiore sia tale da comportare l’impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del contratto, si applica l’articolo 17 (sospensione dei servizi).
4. Qualora l’impossibilità temporanea si protragga per oltre 90 (novanta) giorni consecutivi o l’evento di forza maggiore sia tale da comportare l’impossibilità definitiva di gestire il servizio, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile.
SEZIONE III – GESTIONE DEI SERVIZI
Art. 15 - Esecuzione del contratto
1. Ai sensi degli artt. 101 e segg. del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. n. 49/2018, la gestione del contratto e la verifica della corretta esecuzione del medesimo da parte dell’Appaltatore è svolta dal RUP congiuntamente al DEC, che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell’esecuzione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
2. Il presente contratto è efficace dalla data di sua sottoscrizione, l’Appaltatore è tenuto a seguire le direttive fornite dal Committente per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora non adempia, il Committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto medesimo.
3. L’Appaltatore si obbliga ad effettuare tutti i servizi di cui al presente contratto con le modalità e condizioni previste nel capitolato tecnico, nonché con gli standard quantitativi e qualitativi nel medesimo disciplinati, per tutta la durata del contratto.
Art. 16 - Fase di esecuzione
1. L’esecuzione dei servizi ha inizio previa sottoscrizione del verbale di consegna.
2. L’Appaltatore è responsabile in via diretta nei confronti del Committente della corretta erogazione di tutti i servizi oggetto del contratto, anche in caso di subappalto.
3. L’esecuzione dei servizi è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:
a. i soggetti che svolgono i servizi devono essere qualificati per la quota da eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel bando di gara;
b. i servizi devono essere erogati nel rispetto delle prescrizioni del capitolato tecnico;
c. i servizi possono essere subappaltati nei limiti indicati in sede di offerta.
Art. 17 - Sospensione dei servizi
1. La sospensione totale o parziale della fornitura dei servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla fase di esecuzione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l’interruzione della fornitura del servizio e alla ripresa della medesima.
2. La fornitura dei servizi può essere sospesa:
a. al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell’utile fornitura dei servizi, come di seguito individuate:
I. interruzione temporanea della viabilità o della possibilità di accesso ai luoghi ove si svolge il servizio, per cause non imputabili al Committente o all’Appaltatore;
II. impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Committente, all’Appaltatore e/o a terzi affidatari di servizi oggetto del contratto;
III. comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Committente, all’Appaltatore e/o a terzi affidatari di servizi oggetto del contratto;
b. per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all’integrità fisica e alla sicurezza;
c. per le cause di forza maggiore di cui al precedente articolo 14.
Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto all’Appaltatore.
2. L’Appaltatore non può sospendere unilateralmente la gestione, salvo i casi di sospensione di cui alle lettere
b) e c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.
3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, l’Appaltatore che non sia in grado di prestare i servizi in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Committente, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, i servizi che non possono essere prestati nonché i servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza degli eventi.
4. Il DEC può disporre la sospensione della fornitura dei servizi, con avviso scritto all’Appaltatore e al RUP, compilando, se possibile con l’intervento dell’Appaltatore, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura dei servizi sospesi, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 1:
a. qualora la sospensione ecceda la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale, l’Appaltatore può chiedere la proroga dei termini di esecuzione dei servizi di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.
b. qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda i 90 (novanta) giorni, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile.
7. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il DEC lo comunica al RUP affinché questi disponga la ripresa della fornitura dei servizi interessati dall’evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali.
8. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa effettuata dal RUP, il DEC procede alla redazione di verbale di ripresa dell’esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall’Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP, e trasmesso a quest’ultimo entro i successivi cinque giorni.
9. Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei servizi disposta dal Committente per cause non imputabili all’Appaltatore diverse da quelle di cui al comma 1, all’Appaltatore è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:
a. i maggiori oneri per spese generali infruttifere ottenuti sottraendo all’importo contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
b. la lesione dell’utile, riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo
9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;
c. il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte, riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei contenitori presenti sul territorio e alla consistenza della mano d’opera accertati dal DEC. La determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
Art. 18 - Modifiche al Contratto
1. Il contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall’articolo 106, commi 1 e 2 del Codice:
a. modifiche previste nei documenti di gara iniziali nelle specifiche clausole di cui al successivo art. 19;
b. servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nel contratto iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di Appaltatore per motivi tecnici ed economici;
c. modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l’ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale del contratto;
d. modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice e al di sotto del 10 per cento del valore del contratto.
2. I servizi conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono erogati previa approvazione da parte del Committente del relativo progetto. La determinazione dei relativi costi è effettuata sulla base dei valori definiti nel capitolato tecnico e, qualora non previsti, è determinato mediante la procedura di Value Testing di cui al successivo comma 3. Le modifiche, diverse da quelle di dettaglio, concernenti le tempistiche, la qualità, la quantità e/o le modalità di prestazione dei servizi di cui al comma 1 possono essere richieste dal Committente ovvero proposte dall’Appaltatore, previa accettazione del Committente e approvazione da parte dello stesso del relativo progetto. Il Committente può accettare le modifiche proposte dall’Appaltatore anche a condizione che i relativi costi siano totalmente a carico dell’Appaltatore medesimo.
3. Il Committente può attivare la procedura del Value Testing che consiste nel confronto tra il preventivo elaborato dall’Appaltatore con almeno due preventivi richiesti dal Committente a operatori equipollenti di mercato. In tal caso, il valore dei servizi non può, in ogni caso, superare il valore della media dei preventivi.
4. Per i casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), l’eventuale aumento di valore non può complessivamente eccedere il 50% del valore del contratto iniziale, inteso come valore risultante a seguito dell’aggiudicazione. Il superamento di tale limite di valore determina l’obbligo di una nuova procedura di aggiudicazione.
Art. 19 - Clausola di revisione dei prezzi
1. Sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 29 del D.L. n. 4/2022, e dell’art. 106, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016.
2. A partire dalla seconda annualità contrattuale e con cadenza annuale, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) relativo alla scadenza dell’annualità e quello corrispondente alla data di sottoscrizione del contratto.
3. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate sono superiori al 5 % rispetto al prezzo originario ed è comunque valutata per l’eccedenza, in aumento o diminuzione, rispetto al 5% del prezzo del contratto originario, non è soggetta al ribasso d’asta ed è al netto di eventuali compensazioni precedentemente accordate.
4. Qualora in corso di esecuzione si verifichi una variazione nel valore dei beni/servizi, che determini un aumento o diminuzione del prezzo complessivo di contratto tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione a equità o una revisione del prezzo, anche iscrivendo riserve negli atti dell’appalto. In tal caso il RUP, supportato dal DEC., conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato.
5. L’istruttoria può tener conto di Indici ISTAT (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle eventuali indagini di mercato effettuate direttamente dal RUP presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.
6. Sulle richieste avanzate dall’appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell’appaltatore il provvedimento determina l’importo della compensazione al medesimo riconosciuta, con decorrenza dalla data di iscrizione della riserva.
7. Avendo l’operatore economico iscritto riserve sugli atti dell’appalto, sulla base dell’istruttoria condotta dal
RUP ai sensi del precedente comma 4 è altresì possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell’articolo 205 del D.Lgs. n.50/2016; è altresì ammessa transazione ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs. n.50/2016.
8. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
SEZIONE V – FATTI del CONTRATTO
Art. 20 - Cessione del contratto
1. È fatto divieto all’Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il servizio affidato, a pena di nullità. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del C.C., a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione dei servizi.
Art. 21 - Subappalto dei servizi
1. Si applica il disposto dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.
2. Il Committente corrisponderà direttamente ai subappaltatori, ai cottimisti, ai prestatori di servizi e fornitori di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni, nei casi definiti all’art. 105, comma 13, D.lgs. n. 50/2016.
3. L’Appaltatore si impegna a depositare presso il Committente, almeno 20 giorni dall’inizio dell’esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.
4. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall’Appaltatore.
Art. 22 - Prevenzione degli infortuni e igiene dell’ambiente di lavoro
1. Il Committente e l’Appaltatore danno atto della redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e si impegnano a curare l’attuazione, sotto la loro propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni atte ad evitare infortuni, sulla base delle vigenti norme di legge.
2. Prima dell’inizio dell’esecuzione, l’Appaltatore si impegna alla redazione del P.O.S. di cui all’art. 15 del capitolato tecnico, riferito ai rischi specifici delle attività e dei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; il documento integra gli atti contrattuali.
3. L’Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo a quello già previsto, è tenuto a predisporre sui posti di lavoro tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere. L’impresa non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo. Sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori, i subappaltatori dovranno predisporre il proprio piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, sotto il coordinamento dell’Appaltatore che ne deve assicurare la coerenza complessiva.
4. L’Appaltatore deve considerare, tra l’altro, i fattori di rischio connessi alle attività oggetto dell’appalto e derivanti dalle attività interferenti con quelle del Committente, come indicate nel DUVRI allegato al contratto.
5. Il personale in servizio non deve mettere in atto comportamenti tali da pregiudicare la propria sicurezza e, in generale, dei terzi, e a tal fine l’Appaltatore s’impegna a rispettare tutte le norme previste dalla legge in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori incluse quelle relative alla sicurezza degli automezzi. Il personale deve essere vestito in maniera decorosa, indossando gli indumenti e le calzature da lavoro previsti dal CCNL, dalle norme di sicurezza e dal codice della strada, essere munito di tesserino di riconoscimento, con fotografia, da esibire in caso di controlli del Committente.
6. Tutto il personale addetto ai servizi deve essere fisicamente idoneo e deve tenere un comportamento corretto e riguardoso nei confronti del personale del Committente, degli utenti e di eventuali terzi, il Committente può richiedere l’immediato allontanamento del personale che venisse meno agli obblighi comportamentali, previsti dal capitolato e/o dalla vigente normativa.
Art. 23 - Penali
1. Per la mancata o ritardata esecuzione di obblighi contrattuali, disposizioni legislative o regolamentari, ordinanze sindacali, richiamato l’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono stabilite a carico dell’Appaltatore le penali contrattuali, come definite dal presente articolo.
2. In caso di mancato rispetto dei “valori obiettivo” indicati all’art. 18 – Accordo sui livelli di servizio (Service Level Agreement) del capitolato tecnico, l’Appaltatore sarà tenuto a corrispondete al Committente le penali indicate nella tabella seguente, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dell'eventuale maggior danno:
Cod. | Inadempimento sanzionato con penale | Valore penale |
1 | Mancata trasmissione elenco nominativo del personale addetto: per ogni giorno di ritardo oltre l’avvio dei servizi e/o oltre il 3° giorno da eventuali variazioni/integrazioni del personale. | €. 100,00 |
2 | Mancata individuazione Responsabile Tecnico dell’esecuzione del contratto e comunicazione recapiti: per ogni giorno di ritardo oltre l’avvio dei servizi e/o oltre il 3° giorno da eventuale sostituzione del soggetto. | €. 200,00 |
3 | Mancata trasmissione elenco dei veicoli adibiti alla raccolta (anche ai fini della verifica C.A.M.) e comunicazione variazioni: per ogni giorno di ritardo oltre il 5° giorno dall’attivazione del servizio e/o dalla variazione del mezzo. | €. 200,00 |
4 | Mancata fornitura, installazione e manutenzione delle dotazioni e attrezzature dei C.d.R.: per ogni giorno di ritardo oltre l’avvio dei servizi e per ogni non conformità riscontrata nel corso dell’appalto. | €. 500,00 |
5 | Mancata trasmissione del Piano Operativo di Sicurezza per i servizi: per ogni giorno di ritardo oltre il termine fissato dal capitolato. | €. 200,00 |
6 | Mancato rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e delle prescrizioni contenute nel P.O.S. e nel DUVRI: per ogni non conformità riscontrata nel corso dell’appalto. | €. 1.000,00 |
7 | Mancata stipula e mantenimento della/e polizza/e assicurativa per rischi conseguenti all’esecuzione dell’appalto: per ogni giorno di ritardo oltre il termine fissato dal capitolato e/o di rinnovo della polizza e la data di effettiva stipula/pagamento. | €. 500,00 |
8 | Mancata predisposizione della pianificazione teorica del servizio da riportare nell’applicativo web di ConSer VCO: per ogni giorno di ritardo oltre il termine fissato dal capitolato. | €. 200,00 |
9 | Mancata formazione e informazione del personale in tema ambientale e comunicazione al Committente dell’avvenuta formazione: per ogni giorno di ritardo oltre l’avvio dei servizi e/o oltre il 60° giorno da eventuali variazioni/integrazioni del personale. | €. 100,00 |
10 | Mancata formazione specifica del personale addetto ai C.d.R., comunicazione al Committente dell’avvenuta formazione: per ogni giorno di ritardo oltre l’avvio dei servizi e per ogni non conformità riscontrata nel corso dell’appalto. | €. 300,00 |
11 | Mancata disponibilità dell’accesso di ConSer VCO in ambiente web, all’applicativo software per la consultazione dei dati di rilevamento GPS: per ogni giorno di ritardo oltre l’avvio dei servizi e per ogni non conformità riscontrata nel corso dell’appalto. | €. 200,00 |
12 | Mancato avvio dei servizi a seguito di stipula contratto: per ogni giorno di ritardo oltre il termine fissato dal capitolato. | €. 4.425,00 |
13 | Mancata istituzione del servizio telefonico di prenotazione: per ogni giorno di ritardo oltre il termine fissato dal capitolato. | €. 500,00 |
14 | Mancata predisposizione e trasmissione programma annuale delle attività di spazzamento stradale: per ogni giorno di ritardo oltre i termini fissati dal capitolato. | €. 500,00 |
15 | Mancata predisposizione e trasmissione programma annuale delle attività di pulizia e sfalcio dei bordi stradali: per ogni giorno di ritardo oltre i termini fissati dal capitolato. | €. 500,00 |
16 | Mancata predisposizione e trasmissione programma annuale delle attività di pulizia e spurgo delle caditoie stradali: per ogni giorno di ritardo oltre i termini fissati dal capitolato. | €. 500,00 |
17 | Mancata predisposizione e trasmissione programma annuale delle attività di lavaggio contenitori: per ogni giorno di ritardo oltre i termini fissati dal capitolato. | €. 500,00 |
18 | Mancato aggiornamento catalogazione e numerazione dei contenitori con relativa mappatura e geolocalizzazione sul territorio: per ogni giorno di ritardo oltre i termini fissati dal capitolato. | €. 100,00 |
19 | Mancato rispetto delle modalità operative di esecuzione dei servizi di raccolta rifiuti di cui all’art. 7 punto 7.1, lett. a, a.1, a.2, b e c del capitolato: per ogni non conformità riscontrata nel corso dell’appalto. | €. 500,00 |
20 | Mancato rispetto delle frequenze di raccolta rifiuti indicate nelle Schede Tecniche di servizio per i servizi di cui all’art. 7 punto 7.1, lett. a, a.1, a.2, b e c del capitolato: per ogni non conformità riscontrata nel corso dell’appalto. | €. 500,00 |
21 | Mancato recupero ed effettuazione dei servizi di raccolta sospesi per forza maggiore o interruzione della viabilità: per ogni giorno di ritardo oltre i termini fissati dal capitolato. | €. 500,00 |
22 | Mancato recupero ed effettuazione dei disservizi – mancate raccolte anche parziali: per ogni giorno di ritardo oltre i termini fissati dal capitolato. | €. 50,00 |
23 | Mancata effettuazione pulizia area di conferimento rifiuti (zona posizione del sacco, pattumiera, contenitore e/o campane): per ogni non conformità riscontrata nel corso dell’appalto. | €. 50,00 |
24 | Mancata segnalazione anomalie relative a non conformità del rifiuto, abbandoni, danneggiamenti/rotture non conformità dei contenitori/sacchi: per ogni giorno di ritardo oltre i termini fissati dal capitolato. | €. 50,00 |
25 | Mancata contabilizzazione dei servizi su schede di lavoro giornaliere in ambiente web fornito dal Committente: per ogni giorno di ritardo oltre i termini fissati dal capitolato. | €. 50,00 |
26 | Mancata effettuazione di controlli sulla conformità dei conferimenti mediante specifico piano di controllo: per ogni non conformità riscontrata nel corso dell’appalto. | €. 50,00 |
27 | Mancato rispetto dei tempi di conferimento dei rifiuti raccolti presso gli impianti e C.T.R. della Committente: per ogni giorno di ritardo oltre i termini fissati dal capitolato. | €. 100,00 |
28 | Mancato rispetto delle modalità operative di esecuzione dei servizi di spazzamento e pulizia di cui all’art. 7 punto 7.2, lett. a, b, c, d, e del capitolato: per ogni non conformità riscontrata nel corso dell’appalto. | €. 500,00 |
29 | Mancato rispetto delle frequenze di esecuzione indicate nelle Schede Tecniche di servizio per i servizi di cui all’art. 7 punto 7.2, lett. a, b, c, d, e del capitolato: per ogni non conformità riscontrata nel corso dell’appalto. | €. 500,00 |
30 | Mancato rispetto delle modalità operative di gestione dei Centri di Raccolta comunali di cui all’art. 7 punto 7.3 del capitolato: per ogni non conformità riscontrata nel corso dell’appalto. | €, 500,00 |
31 | Mancato rispetto delle frequenze e orari di apertura dei C.d.R. indicati nelle Schede Tecniche di servizio per i servizi di cui all’art. 7 punto 7.3 del capitolato: per ogni non conformità riscontrata nel corso dell’appalto. | €. 1.000,00 |
32 | Mancata o irregolare tenuta e trasmissione a ConSer VCO della contabilità rifiuti in ingresso e uscita dai C.d.R.: per ogni non conformità riscontrata nel corso dell’appalto. | €. 100,00 |
33 | Mancata compilazione dei F.I.R.: per ogni non conformità riscontrata nel corso dell’appalto e per ogni F.I.R. irregolare. | €. 10,00 |
34 | Mancato rispetto delle modalità operative di esecuzione dei servizi di lavaggio contenitori di cui all’art. 7 punto 7.4, lett. a del capitolato: per ogni non conformità ovvero scostamento rispetto al calendario approvato riscontrati nel corso dell’appalto. | €. 500,00 |
35 | Mancato rispetto delle modalità operative di esecuzione dei servizi di consegna sacchi e contenitori di cui all’art. 7 punto 7.4, lett. b del capitolato: per ogni giorno di ritardo oltre i termini fissati dal capitolato. | €. 50,00 |
36 | Mancato rispetto delle tempistiche di consegna dei contenitori all’utenza: per ogni giorno di ritardo oltre i termini fissati dal capitolato. | €. 50,00 |
37 | Mancata effettuazione delle attività manutentive dei contenitori per rifiuti e sostituzione dei contenitori rotti (se oggetto di offerta tecnica): per ogni non conformità riscontrata nel corso dell’appalto. | €. 50,00 |
38 | Mancato rispetto delle modalità operative di esecuzione del servizio di prenotazione e assistenza telefonica di cui all’art. 7 punto 7.4, lett. c del capitolato: per ogni non conformità riscontrata nel corso dell’appalto. | €. 200,00 |
39 | Mancato mantenimento dell’efficienza e conformità del parco automezzi anche in relazione ai contenuti dell’offerta tecnica, compresa l’effettuazione delle revisioni periodiche dei veicoli: per ogni non conformità riscontrata nel corso dell’appalto. | €. 100,00 |
40 | Mancata dotazione di sistema di rilevamento satellitare GPS su tutti i veicoli utilizzati: per ogni giorno di ritardo oltre i termini fissati dal capitolato e per ogni mezzo riscontrato non regolare. | €. 50,00 |
41 | Mancata dotazione cartellino identificativo con fotografia al personale: per ogni non conformità riscontrata nel corso dell’appalto. | €. 10,00 |
42 | Mancato rispetto delle norme comportamentali di servizio: per ogni non conformità riscontrata nel corso dell’appalto. | €. 100,00 |
43 | Mancato rispetto delle previsioni inerenti i C.A.M. anche contenute nell’offerta tecnica: per ogni non conformità riscontrata nel corso dell’appalto. | €. 500,00 |
44 | Mancato rispetto delle tempistiche relative agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 18 del capitolato e art. 14 del contratto: per ogni giorno di ritardo oltre i termini fissati dal capitolato. | €. 50,00 |
Nel caso in cui l’Appaltatore incorra in più inadempienze, le relative penali e riduzioni si sommeranno e verranno dedotte, come sopra descritto.
3. In caso di mancata esecuzione dei servizi, previa segnalazione e richiesta del Committente e salvo il caso di comprovata forza maggiore, di cui al precedente art. 14, oltre alle penali di cui al precedente punto 1., il Committente potrà sostituirsi, senza formalità di sorta, all’Appaltatore per l’esecuzione d’ufficio del servizio, avvalendosi di operatori economici autorizzati ai sensi di legge od operando direttamente. Al verificarsi di tale evenienza, saranno addebitate all’Appaltatore le maggiori spese, dirette o indirette, sostenute per l’esecuzione d’ufficio, la cui attestazione avverrà sulla base delle relative fatture e/o note di spesa;
4. Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore di cui al precedente art. 14, adeguatamente documentate, nonché in caso scioperi documentati con dichiarazione della CCIAA territorialmente competente o altra autorità equipollente qualora i ritardi nell’esecuzione non siano superiori a 3 (tre) giorni.
5. L’ammontare delle penalità e l’importo delle spese per i servizi eventualmente eseguiti d’ufficio saranno, di norma, applicate dal Committente in occasione della prima fattura disponibile successiva al definitivo accertamento dei fatti e formale applicazione della penale; il Committente avrà comunque diritto di rivalersi delle somme dovute sull’importo cauzionale. In tal caso, pena la decadenza dell’appalto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni.
6. Qualora gli inadempimenti determinino un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure di risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 25.
Art. 24 - Verifiche e contestazioni sui servizi - Riserve dell’Appaltatore
1. Il DEC effettua le verifiche conformemente ai contenuti degli artt. 18 e 20 del D.M. 49 del 07/03/2018 e riferisce tempestivamente al RUP in merito a eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti delle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell’applicazione, da parte del RUP, delle penali di cui al precedente art. 23, ovvero della risoluzione del contratto per inadempimento nei casi previsti.
2. Il DEC impartisce all’Appaltatore le disposizioni, le istruzioni operative, tramite comunicazioni o ordini di servizio in forma scritta e con trasmissione tramite strumenti informatici, che devono indicare le ragioni tecniche e le finalità perseguite, nonché redigere processi verbali di accertamento dei fatti e relazioni. Tutti gli atti devono essere comunicati al RUP.
3. L’applicazione della penalità o l’addebito di costi è comunque conseguente a formale contestazione relativa all’inadempienza, formulata dal DEC o dal RUP, in forma scritta e trasmessa tramite strumenti informatici.
4. L’Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DEC o del RUP., senza poter sospendere o ritardare il regolare andamento dei servizi; con riferimento alle contestazioni sollevate o agli ordini impartiti, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le eventuali memorie giustificative o difensive dell’inadempienza riscontrata e le sue riserve, redatte in forma scritta e trasmesse tramite strumenti informatici. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione gli elementi oggetto di riserva e le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute e le ragioni di ciascuna
domanda, tali quantificazioni sono da ritenersi effettuate in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
5. Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, il RUP, nei successivi quindici giorni, esprimerà il proprio giudizio, esponendo le sue motivate deduzioni, individuando in maniera chiara le ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore o accogliendo le medesime, se ritenute fondate ed erogando, se del caso, una penalità come sopra determinata o addebitando i maggiori costi sostenuti.
6. Nel caso in cui l’Appaltatore non esplichi le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l’Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
Art. 25 - Risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore
1. Si applicano, al presente contratto, le norme di cui all’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.
2. Il Committente, qualora l’Appaltatore sia inadempiente agli obblighi del contratto può, nei casi previsti al comma 4, risolvere lo stesso ai sensi dell’articolo 1453 C.C., previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 C.C., decorso inutilmente il termine fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire all’Appaltatore di rimediare all’obbligazione inadempiuta
3. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all’Appaltatore all’indirizzo PEC indicato al precedente art. 5 e individuare l’inadempimento contestato e le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto contrattuale alla data di invio della diffida stessa.
4. Costituiscono gravi inadempienze che comportano la risoluzione di diritto e automatica del contratto come previsto dagli artt. 1453 e 1456 del C.C.:
a. superamento dell’importo dovuto dall’Appaltatore a titolo di penale per una percentuale superiore al 10%, da computare sul valore totale di contratto, al netto di IVA;
b. negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio del Committente, compromettano gravemente l’efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico- sanitari e/o ambientali ritenuti gravi. Nel caso di sospensione, anche parziale, dei servizi, il Committente avrà facoltà di provvedere, direttamente, ovvero mediante altra ditta, alla continuazione degli stessi con addebito all’Appaltatore delle spese e delle eventuali penalità;
c. mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 6 e 7;
d. violazioni delle norme in materia fiscale, di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all’articolo 30, comma 5, del Codice;
e. perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice;
f. rilevata grave incapacità o impossibilità dell’Appaltatore di adempiere alle obbligazioni del contratto;
g. subappalto non autorizzato ai sensi della vigente normativa;
h. scioglimento, cessazione o fallimento della ditta;
i. quando l’Appaltatore si rende colpevole di frode;
j. quando l’Appaltatore non sia in possesso, anche successivamente alla stipula, delle autorizzazioni o assensi, previsti dalla normativa vigente in materia di rifiuti e applicabili alla fattispecie;
k. ogni altra grave inadempienza ai termini dell’articolo 1453 del Codice Civile.
5. In caso di risoluzione del contratto, le somme dovute dall’Appaltatore in favore del Committente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci:
a. danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Committente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Committente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento dell’Appaltatore;
b. tutti i costi necessari affinché il servizio sia ripristinato conformemente alla documentazione di gara;
c. tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Appaltatore;
d. le penali maturate e non pagate a carico dell’Appaltatore.
6. Il contratto si considererà risolto di diritto qualora, a seguito di eventuale interruzione dei servizi, fatti salvi i casi di forza maggiore di cui al precedente art. 14, l’Appaltatore non provveda, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta del Committente, alla ripresa e normalizzazione dei servizi e non fornisca giustificazioni scritte al proprio operato, entro quindici giorni, in risposta alle contestazioni scritte del Committente.
7. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Committente e l’Appaltatore provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del DEC, apposito verbale entro 30 (trenta) giorni successivi al provvedimento del Committente che dichiara la risoluzione del contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati.
Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
8. Nelle more dell’individuazione di un appaltatore subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, l’Appaltatore è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del contratto.
9. Contro la decisione di risoluzione adottata dal Committente è data facoltà all’Appaltatore di ricorrere alla magistratura ordinaria del foro competente ove risiede la stazione appaltante.
Art. 26 - Risoluzione del contratto per reati accertati
1. Il Committente ha l’obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:
a. decadenza del possesso dei requisiti di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b. provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice;
c. sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80, comma 1, del Codice dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice;
d. mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della L. n. 136/2010.
2. Nei casi di cui al comma 1, si applica l’articolo 25, comma 5.
Art. 27 - Risoluzione per inadempimento del Committente
1. Il Appaltatore, qualora il Committente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del contratto, tale da compromettere la corretta esecuzione dello stesso, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Committente di rimediare all’obbligazione inadempiuta, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del contratto. La diffida ad adempiere deve essere comunicata al RUP, all’indirizzo PEC xxx@xxx.xxxxxxxxx.xx e indicare l’inadempimento contestato e le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto contrattuale alla data di invio della diffida stessa.
2. Qualora intervenga la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, il Committente deve corrispondere all’Appaltatore:
a. i costi sostenuti o da sostenere dall’Appaltatore in conseguenza della risoluzione del contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di sub-fornitura;
b. un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del residuo del contratto.
3. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Committente e l’Appaltatore provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del DEC, apposito verbale entro 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
Art. 28 - Cessazione e revoca del Contratto
1. Fermo restando l'esercizio dei poteri di autotutela, la contratto può cessare, quando:
− L’Appaltatore avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80;
− la stazione appaltante ha violato, con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell'Unione europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
− il contratto ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 106, comma 6.
2. Qualora il contratto sia revocato dal Committente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato all’Appaltatore mediante PEC, spettano all’Appaltatore i corrispettivi indicati all’art. 27, comma 2.
Art. 29 - Recesso
1. Poiché il contratto è stipulato per adempiere alle obbligazioni derivanti dall’affidamento in house alla Committente dei servizi di igiene ambientale, la durata dell’affidamento da esso regolato è, in ogni caso, condizionata al mantenimento della titolarità del servizio in capo alla medesima.
2. Ai sensi dell’art. 1353 C.C., costituiscono condizioni risolutive del contratto, per cui il Committente potrà recedere dal contratto anche prima della scadenza pattuita, con un preavviso di almeno 30 gg., a mezzo mail PEC, i seguenti avvenimenti:
a. l’Ente titolare del servizio opti per una gestione diversa da quella ora affidata a XxxXxx V.C.O. S.p.A.;
b. il Committente provveda all’esecuzione diretta dei servizi, con proprio personale, organizzazione e mezzi.
3. Qualora il contratto sia revocato dal Committente, spettano all’Appaltatore, oltre ai i pagamenti dei servizi svolti fino a quel momento, i corrispettivi indicati all’art. 27, comma 2.
Art. 30 - Effetti della cessazione del contratto
1. In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del contratto, da qualsiasi causa determinata, le Parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti, alla data di cessazione del contratto, la consistenza e lo stato effettivo del servizio, le attrezzature e i materiali accessori e quant’altro attinente all’adempimento delle obbligazioni contrattuali e gli eventuali interventi necessari ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.
2. Nelle more dell’individuazione di un appaltatore subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, l’Appaltatore dovrà proseguire nella gestione ordinaria del servizio alle medesime modalità e condizioni previste dal contratto, per un periodo di 6 mesi.
3. L’Appaltatore ha l’obbligo di facilitare il subentro del Committente o del nuovo Appaltatore.
Art. 31 - Forma del contratto e spese contrattuali
1. Il presente contratto è redatto e stipulato nella forma della scrittura privata e non viene sottoposto a registrazione per espressa volontà delle parti, restando stabilito che, ove ciò si renda necessario, tutte le spese e gli oneri conseguenti saranno a totale carico della parte che ne richiede la registrazione.
2. Il contratto, ancorché redatto nella forma della scrittura privata, è soggetto all’imposta di bollo, fin dall'origine in forza dell'articolo 2 della tariffa di cui al D.P.R. n. 642 del 1972, l'importo dei contrassegni deve essere di 16 euro ogni 100 righe, la documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 31 del DPR 1982/12/30 n° 955.
3. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente contratto è stipulato in modalità elettronica. Le Parti sottoscrivono personalmente il contratto con firma digitale, oppure con firma elettronica. L’apposizione di firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli e timbri di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso; l’apposizione di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.
Art. 32 - Privacy ed accesso agli atti
1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell’art. 13 del Regolamento GDPR 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dalla presente lettera d’invito. L’informativa integrale è disponibile al link xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx.
Art. 33 - Foro competente
1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verbania. È escluso l’arbitrato.
ALLEGATI
Le parti approvano, inoltre, i seguenti documenti che, seppur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, e restano depositati presso la stazione appaltante:
− Capitolato tecnico e schede servizi
− visura CCIAA
− offerta tecnica
− offerta economica
− garanzia definitiva
− D.U.V.R.I.
APPROVAZIONE E FIRME
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Appaltatore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere
particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Art. 4 durata del contratto e opzioni Art. 9 corrispettivo del contratto Art. 10 contabilità e pagamenti
Art. 11 obblighi dell’Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari Art. 14 forza maggiore
Art. 17 sospensione dei servizi Art. 18 modifiche al contratto
Art. 19 clausola di revisione prezzi Art. 21 subappalto dei servizi
Art. 23 penali
Art. 24 verifiche e contestazioni sui servizi - riserve dell’Appaltatore Art. 25 risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore
Art. 26 risoluzione del contratto per reati accertati
Art. 27 risoluzione per inadempimento del Committente Art. 28 cessazione e revoca del contratto
Art. 29 recesso
Art. 33 foro competente Letto, confermato e sottoscritto
L’Appaltatore il Committente
ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO
Il Sottoscritto xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, nella Sua qualità di Direttore di ConSer V.C.O. S.p.A., visto l’art. 2 della tariffa di cui al D.P.R. n. 642 del 1972, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000, DICHIARA che l’imposta di bollo, è stata assolta in modo virtuale, nella misura di n. 1 marca da €. 16,00 ogni foglio costituito da n. 100 righe, tramite apposizione e annullamento delle marche da bollo su copia cartacea trattenuta presso il mittente a disposizione degli organi di controllo, dichiarando a tal proposito inoltre che le marche da bollo applicate hanno i seguenti identificativi: 01220947381250, 01220947381307, 01220947381261, 01220947381318, 01220947381272, 01220947381329, 01220947381283,
01220947381330, 01220947381294, 01220947381341.