FORNITURA, SOSTITUZIONE, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE DI PNEUMATICI DEI MEZZI MOTORIZZATI COMUNALI
Area Economia e Finanza
Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato
Servizio Centrale Unica Appaltante per Acquisti Beni e Servizi, Economato Ufficio Mezzi Motorizzati
FORNITURA, SOSTITUZIONE, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE DI PNEUMATICI DEI MEZZI MOTORIZZATI COMUNALI
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
INDICE
Art. 1- Oggetto del contratto 4
Art. 1 bis – Pneumatici ricostruiti 4
Art. 2. Durata del Contratto 5
Art. 3- Ammontare dell'appalto e corrispettivi 5
Art. 4- Requisiti di partecipazione 7
Art. 5- Criteri di affidamento 8
Art. 6- Luogo di esecuzione 10
Art. 7. Referente Tecnico dell'Impresa appaltatrice 10
Art. 8- Termini di esecuzione 10
Le fasi propedeutiche e necessarie per l'emissione di ogni singolo Ordinativi sono le seguenti:. 10 Art. 8 bis - Servizio di pronto intervento /Soccorso stradale 12
Art. 9. Pneumatici e materiali 13
Art. 10- Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx 00
Art. 11- Deposito pneumatici 14
Art. 12- Periodo di ricovero del mezzo 14
Art. 14- Documentazione da mettere a disposizione 15
Art. 15- Verifica di regolare esecuzione 15
Art. 16- Contestazioni e penali 16
Art. 17 –Fatturazione e pagamenti 16
Art. 18- Responsabilità e obblighi dell’impresa aggiudicataria 17
c) Tracciabilità dei flussi finanziari 18
Art. 19 - Cauzione provvisoria 18
Art. 20- Cauzione definitiva 18
Art. 21- Recesso e risoluzione del contratto 19
Art. 22- Cessione del contratto e cessione dei crediti 20
Art. 23- Subappalto e affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi 20
Art. 24- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 20
Art. 25- Spese contrattuali, imposte, tasse 21
Art. 26- Definizione delle controversie 21
Art. 27 – Tutela dei dati personali 21
Allegato A- Elenco prezzi pneumatici Allegato B – Elenco prezzi interventi Allegato C - Modello per offerta economica
ABBREVIAZIONI
• Codice: D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. - “Codice dei Contratti”;
• R.U.P.: Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
DEFINIZIONI
Nel presente capitolato e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni sono attribuiti i sotto riportati significati:
a) COMMITTENTE/AMMINISTRAZIONE: Comune di Venezia;
b) ESECUTORE/APPALTATORE/OPERATORE/AFFIDATARIO: l'Impresa aggiudicataria;
c) CAPITOLATO: il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione degli interventi sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista tecnico;
d) ACCORDO QUADRO: l’accordo tra il Committente e l’Esecutore per la realizzazione delle attività ivi puntualmente descritte;
e) CONTRATTI APPLICATIVI: Il documento trasmesso dall'Amministrazione, a firma del R.U.P., nella forma di Ordinativo.
Art. 1- Oggetto del contratto
Con la sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro, l’impresa aggiudicataria si impegna ad eseguire gli interventi che saranno di volta in volta richiesti dall’Amministrazione, secondo le condizioni stabilite dall’art. 8 del presente Capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nei singoli “Contratti applicativi” che verranno affidati, secondo le procedure previste dall’art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, senza avviare un nuovo confronto competitivo.
Il parco mezzi oggetto dell’appalto è composto indicativamente da n.200 veicoli, dei quali il 70% sono autovetture di varie tipologie, il 20% furgoni e camion, il 10% motocicli. Il suddetto parco mezzi potrà essere soggetto a variazioni nell’arco della durata del contratto a seguito di eventuale dismissione o di acquisizione di mezzi.
Si precisa inoltre che circa il 75% dei veicoli sono in dotazione alla Direzione Polizia Locale ed al Servizio di Protezione Civile e risultano strettamente indispensabili per lo svolgimento delle funzioni istituzionali tipiche degli stessi. Pertanto è necessario che gli interventi vengano svolti, oltre che a perfetta regola d’arte, tempestivamente nei modi, nei tempi e nei termini nel presente Capitolato.
L’Aggiudicatario non avrà nulla da pretendere in relazione all’appalto in oggetto fintantoché l’Amministrazione non darà luogo ai Contratti applicativi nella forma di Ordinativi.
L’esecuzione degli interventi deve essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del Codice Civile.
Codice CPV:
34350000-5 Pneumatici leggeri e pesanti
50100000-6 Servizi di riparazione, manutenzione e affini di veicoli e attrezzature connesse
Art. 1 bis – Pneumatici ricostruiti
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 52 co.14 della Legge n. 448/2001, così come modificato dall'art. 35, comma 3-bis, della legge n. 108 del 2021 (Legge di conversione del Decreto Semplificazioni D.L. n. 77/2021), almeno il 30% dei pneumatici da acquistare per i veicoli in dotazione ai vari Servizi Comunali, ad eccezione dei veicoli di Polizia Locale e di Protezione Civile, dovranno essere ricostruiti. Al riguardo si specifica che i mezzi in dotazione ai suddetti Servizi costituiscono circa il
25% del parco mezzi oggetto dell’appalto.
L’Accordo Quadro avrà la durata di 24 mesi con decorrenza dal giorno successivo alla stipula del contratto, salvo diversa comunicazione espressa dell'Amministrazione in fase di trattativa diretta nel Xx.XX. ai sensi del successivo art.5, ovvero fino all’esaurimento dell’importo contrattuale.
Le condizioni contrattuali troveranno applicazione per tutti i singoli interventi di manutenzione affidati entro il termine finale dell'Accordo Quadro, anche qualora la materiale esecuzione degli stessi dovesse avere inizio, essere eseguita e/o concludersi successivamente alla suddetta scadenza.
L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, la facoltà di disporre la proroga dell'appalto fino a un anno o comunque fino al tempo strettamente necessario perché si concluda la procedura necessaria per l’individuazione di un nuovo contraente. La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi previsti in sede di gara.
Art. 3- Ammontare dell'appalto e corrispettivi
L’importo contrattuale ammonta a € 50.000,00 o.f.e., e potrà essere aumentato nei limiti di cui all’art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016. In caso di proroga ai sensi dell’art. 2, il valore contrattuale aumenta del corrispondente importo riferito ai tre mesi di proroga e quindi di ulteriori 6.000,00 o.f.e..
L'impresa affidataria verrà retribuita a misura, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. eeeee) del Codice, in base agli interventi che di volta in volta verranno autorizzati ed eseguiti, nei limiti di detta somma.
Si potrà procedere all’affidamento degli interventi fino alla concorrenza massima dell’importo contrattuale, tenuto conto delle variazioni di cui al comma precedente.
Qualora l'importo complessivo degli interventi di manutenzione effettuati al termine della durata dell'Accordo Quadro risultasse inferiore all'importo contrattuale, l'appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa sull'eventuale somma residua.
Non sono previsti costi per la sicurezza dovuti all’interferenza tra le attività ai sensi del D.lgs. 81/2008.
I corrispettivi dovuti, per ogni singolo intervento, verranno determinati applicando le percentuali di ribasso, presentate in sede di offerta ai sensi del successivo art. 5, che resteranno fisse ed invariabili per tutta la durata del contratto.
In particolare:
Sub 1) Prezzo contrattuale su specifiche misure di pneumatici (prima linea)
Verrà determinato applicando la percentuale di ribasso offerta sul prezzo a base d’asta indicato nell’allegato A - “Elenco prezzi pneumatici”.
Il prezzo così determinato è da intendersi per la fornitura di un treno di nuovi pneumatici (n.4 per le autovetture, autocarri) di marca di “prima linea” (o “linea premium”) della tipologia (estivi, invernali, quattro stagioni) precisata nell’allegato
stesso.
Il prezzo in oggetto è da intendersi non comprensivo del prezzo per l’intervento montaggio e smontaggio di ruota e pneumatico, con relativa bilanciatura di cui al punto b2 dell’Allegato B, del contributo ambientale P.F.U. (art. 228 del D.Lgs. 152/2006), delle valvole, della manodopera (di cui al punto successivo) e dell’eventuale assetto, ove necessario.
In fase di esecuzione contrattuale l’impresa dovrà fornire nuovi pneumatici della stessa marca indicata nel modello di Offerta, salvo eventuali eccezioni che l’impresa affidataria dovrà documentare (es. specifica misura di pneumatici non esistente per quella marca).
In ogni caso i pneumatici offerti, anche quelli di marca differente da quella indicata nell’offerta, dovranno essere di prima linea, salvo diversa disposizione espressa da parte dell’Ufficio Mezzi Motorizzati, e dovrà comunque essere applicato il prezzo offerto per la misura corrispondente.
Sub 2) Prezzo contrattuale dei pneumatici di misure diverse
Il prezzo dei pneumatici di misure diverse, non indicate nel suddetto allegato A “Elenco prezzi pneumatici”, dovrà essere determinato applicando la percentuale di sconto offerta, ai sensi del successivo art.5, sul prezzo di listino di pneumatici della marca indicata nel modulo d’offerta, salvo eventuali eccezioni che l’impresa affidataria dovrà documentare (es. specifica misura di pneumatici non esistente per quella marca).
Il prezzo in oggetto è da intendersi non comprensivo del prezzo per l’intervento montaggio e smontaggio di ruota e pneumatico, con relativa bilanciatura di cui al punto b2 dell’Allegato B, del contributo ambientale P.F.U. (art. 228 del D.Lgs. 152/2006), delle valvole, della manodopera (di cui al punto successivo) e dell’eventuale assetto ove necessario.
L’impresa dovrà comunque essere disponibile a fornire pneumatici di marche di linea diversa, su espressa richiesta dell’Ufficio mezzi Motorizzati, applicando, sul prezzo di listino degli stessi, come specificato nel precedente periodo, la medesima percentuale di sconto offerta in sede di gara per i “pneumatici di misure diverse”.
Sub 3) Prezzi contrattuali per pneumatici ricostruiti
Il prezzo dei pneumatici ricostruiti ai sensi del precedente art. 1 bis dovrà essere determinato applicando la percentuale di sconto offerta, ai sensi del successivo art.5, sul prezzo di listino degli stessi. L’Amministrazione si riserva di richiedere dimostrazione ai sensi del successivo art. 14.
Il prezzo in oggetto è da intendersi non comprensivo del prezzo per l’intervento montaggio e smontaggio di ruota e pneumatico, con relativa bilanciatura di cui al punto b2 dell’Allegato B, del contributo ambientale P.F.U. (art. 228 del D.Lgs. 152/2006), delle valvole, della manodopera (di cui al punto successivo) e dell’eventuale assetto ove necessario.
Sub 4) Prezzi contrattuali per “interventi predefiniti”, depositi e manodopera
I corrispettivi dovuti per gli interventi, depositi e manodopera di cui all’Allegato B, vengono determinati applicando la percentuale di ribasso offerto sull’Elenco Xxxxxx stesso. Detti prezzi resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto e sono da intendersi relativi ad interventi "opera compiuta", comprensivi dei costi della manodopera e di tutti i materiali necessari.
Il prezzo di ogni altro pezzo di ricambio e materiale, diverso dai pneumatici, verrà determinato applicando sul rispettivo prezzo di listino la stessa percentuale di ribasso offerta sui suddetti interventi di cui all’Allegato B.
Come specificato al successivo art. 14 l’impresa affidataria dovrà mettere a disposizione, in qualsiasi momento, entro due giorni lavorativi dalla specifica richiesta da parte del Responsabile Unico del Procedimento o del personale dell’Ufficio Mezzi Motorizzati, i prezzi di listino o altra documentazione ufficiale delle Case costruttrici o fornitrici, relativi ai pneumatici nonché ai materiali e pezzi di ricambio che intende utilizzare o utilizzati, nonché qualsiasi altra informazione in forma documentale (schede, materiali, certificazioni, fatture d'acquisto di materiali, ricambi ecc.).
Anche le prestazioni affidate in subappalto, nonché quelle relative ad attività specifiche affidate a lavoratori autonomi ai sensi dell’art. 105 co. 3 lett. a) del Codice, come richiamate al successivo art. 28, dovranno essere retribuite secondo quanto previsto nel presente articolo.
Art. 4- Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla indagine di mercato gli operatori economici con idoneità individuale o plurisoggettiva di cui agli artt. 45 e 48 del Codice, cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45, 47 e 48 del Codice stesso, purché in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti generali
Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, con oggetto sociale l’attività inerente a quella oggetto della presente procedura.
I partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di carattere generale circa l’assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., o che comunque non siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
b) Requisiti di capacità tecnica
Gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti, pena esclusione, in officina/e ubicata/e entro le immediate vicinanze (2 Km) dai confini del territorio di terraferma del territorio del Comune di Venezia.
Tale officina, presso cui verranno consegnati i veicoli, dovrà possedere, inoltre, i requisiti tecnici per la fornitura del servizio di manutenzione oggetto del presente Capitolato di seguito elencati:
• Capacità operativa (attrezzatura tecnica, mezzi, superficie e personale) in grado di ricevere i veicoli che verranno consegnati e provvedere agli interventi in contemporanea/nella stessa giornata, al bisogno, di almeno
n.4 automezzi in dotazione all’Amministrazione, nel rispetto delle condizioni e tempistiche di cui al presente Capitolato;
• Ambiente coperto adatto per il deposito di almeno n.70 treni di pneumatici stagionali, che vengono cambiati semestralmente nei mesi di aprile e novembre. Tale luogo dovrà garantire che il pneumatico sia stoccato in ambiente asciutto e privo di escursioni termiche, al riparo dalla luce solare e lontano da fonti di calore.
La limitazione territoriale è motivata dal fatto che, data l'operatività dei veicoli oggetto dell'appalto e la necessità frequente di manutenzioni, risulterebbe un disagio in termini di tempo e costi portare i mezzi oltre due chilometri dai confini del territorio comunale di terraferma. Tale distanza deve essere calcolata in base al percorso da “Google map” da un punto di confine del territorio comunale, non in linea d’aria.
In attuazione dei disposti dell’art. 89 del Codice, l’impresa partecipante, singola o consorziata, raggruppata o aggregata in rete, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
Art. 5- Criteri di affidamento
Si procederà all’affidamento del servizio mediante affidamento diretto mediato ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020 e delle linee guida n. 4 dell’ANAC, previa indagine di mercato con confronto di preventivi. L’affidamento del servizio avverrà mediante trattativa diretta nel Xx.XX. alla quale sarà invitata a partecipare la ditta scelta fra quelle che avranno manifestato il proprio interesse all'affidamento della fornitura di cui trattasi in risposta all'avviso di manifestazione di interesse, sulla base della congruità e convenienza del preventivo offerto valutata dal RUP, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, considerando le percentuali di ribasso sotto riportate per i pesi assagnati.
In particolare:
sub 1) Prezzo su specifiche misure di pneumatici (prima linea) di cui all’allegato “A”(peso 40%):
Sconto offerto dall’impresa sui prezzi fissati a base d’asta (o.f.e.) di cui all’Allegato A
– Elenco prezzi pneumatici, per la fornitura di nuovi pneumatici di marca “di prima linea (o linea premium)” delle misure indicate, ai sensi del precedente art. 3 sub 1. I prezzi dei pneumatici così determinati non sono comprensivi dell’intervento di smontaggio/montaggio della ruota e del pneumatico, degli interventi di bilanciatura, delle valvole, del contributo ambientale P.F.U., e dell’eventuale assetto ove necessario.
L’impresa dovrà indicare la marca di pneumatici, di prima linea, che verrà garantita per tutte le forniture, salvo eventuali eccezioni da documentare (es. specifica misura di pneumatici non esistente per quella marca).
A tale percentuale di ribasso viene assegnato un peso del 40%, in ragione della percentuale di spesa presunta e non vincolante.
Sub 2) Prezzo contrattuale dei pneumatici di misure diverse (peso 30%):
Sconto offerto dall’impresa sui prezzi di listino della stessa marca indicata nel modulo d’offerta, per la fornitura ed installazione di nuovi pneumatici di marca “di prima linea” di misure non comprese nell’Allegato A – Elenco prezzi pneumatici. I prezzi dei pneumatici così determinati non sono comprensivi dell’intervento di smontaggio/montaggio della ruota e del pneumatico, degli interventi di bilanciatura, delle valvole, del contributo ambientale P.F.U., e dell’eventuale assetto ove necessario.
A tale percentuale di ribasso viene assegnato un peso del 30%, in ragione della percentuale di spesa presunta e non vincolante.
Sub 3) Percentuale di ribasso offerta sul prezzo per la fornitura pneumatici ricostruiti (peso 2%):
Sconto offerto dall’impresa sui prezzi di listino dei pneumatici ricostruiti. I prezzi dei pneumatici così determinati non sono comprensivi dell’intervento di smontaggio/montaggio della ruota e del pneumatico, degli interventi di bilanciatura, delle valvole, del contributo ambientale P.F.U., e dell’eventuale assetto ove necessario. A tale percentuale di ribasso viene assegnato un peso del 2%, in ragione della percentuale di spesa presunta e non vincolante.
Sub 4) Percentuale di ribasso offerta su interventi predefiniti, depositi e manodopera (peso 28%):
Sconto offerto dall’impresa sui prezzi degli interventi predefiniti di cui all’Allegato B – “Elenco prezzi interventi” tra cui il deposito gomme di cui al successivo art.11, la manodopera e ogni altro componente o materiale utilizzato.
I prezzi degli interventi indicati nel suddetto Allegato B sono da intendersi al netto di IVA e comprensivi del prezzo della manodopera, e dovranno rimanere invariati per tutto il periodo contrattuale in oggetto.
A tale percentuale di ribasso viene assegnato un peso del 28%, in ragione della percentuale di spesa presunta e non vincolante.
L'impresa dovrà indicare, nell'offerta economica (modulo ”Allegato C – Dettaglio Offerta economica”) la percentuale di sconto offerta per i quattro suddetti parametri ai fini dell’aggiudicazione, nonché, ai sensi dell'art. 95 co.10 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.:
• gli oneri “aziendali” concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al successivo art. 18, che devono risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche della fornitura oggetto dell’offerta;
• i propri costi della manodopera, con riferimento all'esecuzione dell'appalto in oggetto, come riportato nella tabella “C” del Modulo d'Offerta, con sufficiente dettaglio per categorie e profili professionali, tale da consentire la verifica di cui all'art. 97, comma 5, lettera d) del Codice.
Verranno escluse le imprese che presentano offerte in cui il prezzo orario della manodopera risulta inferiore all’importo minimo orario desumibile dal CCNL Metalmeccanici- Artigianato.
Verrà ritenuta più conveniente l'offerta dell’impresa che avrà ottenuto il punteggio più alto, dato dalla somma delle suddette percentuali di sconto ponderate per i rispettivi pesi assegnati. Nel caso in cui questa sia stata presentata da due o più concorrenti si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.
Gli interventi di cui all’appalto in oggetto dovranno essere svolti presso l’officina dell'impresa affidataria, presso la quale verranno consegnati i veicoli, secondo quanto prescritto dall’art. 4 del presente Capitolato. A tal fine l'impresa affidataria dovrà comunicare la sede della/e suddetta/e officina/e.
Art. 7. Referente Tecnico dell'Impresa appaltatrice
L’impresa aggiudicataria, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà comunicare il nominativo del proprio Referente Tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche della fornitura e posa in opera oggetto del presente Accordo Quadro.
L’impresa, tramite il proprio Referente Tecnico, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione degli interventi di manutenzione.
Art. 8- Termini di esecuzione
L’esecuzione del presente appalto deve essere garantita in via continuativa per tutti i giorni feriali, 8 ore al giorno.
I singoli interventi verranno affidati volta per volta, senza avviare un nuovo confronto competitivo ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, attraverso l'emissione dei singoli Contratti applicativi, nella forma di Ordinativi.
Le fasi propedeutiche e necessarie per l'emissione di ogni singolo Ordinativi sono le seguenti:
I referenti dei Servizi dell’Amministrazione Comunale provvedono alla consegna del veicolo che necessita gli interventi di manutenzione, direttamente presso la sede operativa dell’Impresa aggiudicataria di cui al precedente art. 4 lettera b.
L’impresa affidataria ha l’obbligo di accettare il ricovero del veicolo il giorno stesso della chiamata nonché di garantire l’esecuzione degli interventi di almeno n.4 veicoli contemporaneamente/nella stessa giornata, nel rispetto della tempistica di cui al presente art.8, seguendo le priorità indicate dall’Ufficio Mezzi Motorizzati.
Gli interventi programmabili (cambio pneumatici estate/inverno) potranno essere
concordati anticipatamente direttamente con il Servizio consegnatario del veicolo.
I veicoli dovranno essere custoditi dall'impresa nei modi e nei tempi di cui al successivo art. 12.
Prima di procedere all’intervento, l’impresa dovrà trasmettere il preventivo, entro e non oltre un giorno lavorativo dal giorno in cui avviene il ricovero del mezzo presso la propria sede, all'indirizzo email dell'Ufficio Mezzi Motorizzati mezzi.motorizzati@ xxxxxx.xxxxxxx.xx.
In esso dovranno essere indicati:
➢ targa del veicolo;
➢ chilometri percorsi;
➢ l’elenco degli interventi da effettuare sul veicolo con il prezzo degli interventi conforme all'offerta.
➢ Nel caso di fornitura di nuovi pneumatici: misure, indice di carico e di velocità, marca e prezzo conforme all’offerta, data di produzione
➢ tempo per l’esecuzione della prestazione, conforme a quanto previsto nel presente Capitolato
L'elaborazione della diagnosi e la predisposizione ed invio del preventivo sono a totale onere dell'appaltatore e non è riconosciuto alcun specifico compenso per questa attività.
c) Autorizzazione - Ordinativo
L’Ufficio Mezzi Motorizzati provvederà, previa verifica della ragionevolezza ed efficacia dell'intervento e della sua congruità:
- ad approvare ed autorizzare il preventivo, attraverso la trasmissione di un ordinativo, sottoscritto dal dirigente, oppure eccezionale comunicazione tramite email, nei casi di urgenza, prima della trasmissione dell’ordinativo;
oppure
- richiedere modifiche sull'intervento e/o tipologia di pneumatici (es. stagionalità, linea inferiore, ricostruiti) e quindi un nuovo preventivo
oppure
- potrà decidere di non procedere alla riparazione/sostituzione preventivata
I singoli ordinativi si intendono accettati il secondo giorno lavorativo dalla data di trasmissione degli stessi.
In caso di interventi urgenti, l’affidatario potrà eseguire i lavori previa autorizzazione scritta dell’ufficio Mezzi Motorizzati prima della trasmissione dell’ordinativo.
L’Amministrazione non è tenuta a provvedere al pagamento di prestazioni effettuate senza l’emissione dell’ordinativo o in mancanza di autorizzazione scritta nei casi di manutenzioni urgenti.
Qualora nel corso dell’esecuzione degli interventi si rendesse necessario eseguire interventi non indicati nel preventivo già trasmesso, l’impresa aggiudicataria dovrà darne tempestivo avviso all’Ufficio Mezzi Motorizzati ed emettere un ulteriore
preventivo di spesa nelle modalità di cui al precedente sub b. Tali interventi imprevisti potranno essere eseguiti solamente previa ricezione dell’Ordinativo (o eccezionale comunicazione scritta) emesso ai sensi di quanto previsto nel presente articolo. In assenza di tali autorizzazioni detti interventi non saranno riconosciuti.
L'impresa aggiudicataria ha l’obbligo di avviare i lavori entro il secondo giorno lavorativo a decorrere dalla data di invio dell’ordinativo da parte dell’Amministrazione, o comunicazione scritta come previsto al precedente punto c).
Le prestazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte.
Per ogni veicolo dovrà essere sottoscritto un verbale di consegna e poi di restituzione che riporti l'esatta indicazione del giorno e dell'ora in cui avviene la consegna e la restituzione ed i nominativi delle persone fisiche rispettivamente per conto dell'appaltatore e per conto della Amministrazione committente che procedono all'operazione.
Nell'esecuzione degli interventi dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni del presente Capitolato nonché normative e/o indicazioni delle Case costruttrici o fornitrici, in materia di qualità, provenienza e accettazione dei pneumatici, dei materiali e componenti.
Art. 8 bis - Servizio di pronto intervento /Soccorso stradale
L’impresa assegnataria si impegna a garantire un servizio di pronto intervento, in caso di foratura pneumatici, nell’ambito di tutto il territorio comunale e dintorni fino a venti chilometri dal confine, per tutti i veicoli in dotazione all’Amministrazione Comunale.
L’intervento di riparazione o sostituzione dello pneumatico potrà essere effettuato anche in loco, se possibile, nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato.
L’impresa dovrà garantire l’intervento entro un’ora dalla chiamata.
In caso si verifichino situazioni tali che impediscano il rispetto del termine stabilito, la ditta assegnataria ha l’obbligo di darne immediata comunicazione e, in caso di contestazione, documentata riprova.
In caso di inosservanza dei termini di arrivo stabiliti, senza riscontro di diligenza da parte dell’assegnataria, verrà applicata una penale oraria, come indicato all’art. 16 del presente capitolato speciale. Si considera omesso il recupero o intervento del mezzo eseguito oltre tre ore dalla richiesta, anche telefonica, effettuata dall’Amministrazione.
Il prezzo da attribuirsi al recupero di un mezzo in panne è da considerarsi, per il festivo-diurno, pari al prezzo orario della manodopera di cui all’allegato B, tenuto conto dei tempi necessari per il recupero. Non dovranno essere addebitate altre spese, fatti salvi i costi relativi all’eventuale intervento di sostituzione o riparazione necessario.
Art. 9. Pneumatici e materiali
Dovranno essere utilizzati pneumatici di prima linea (o linea premium) della marca indicata nel modello di Offerta, salvo specifica diversa richiesta da parte dell’Amministrazione, o eventuali eccezioni da documentare (es. specifica misura di
pneumatici non esistente per quella marca) o casi preventivamente concordati e autorizzati, ai sensi di quanto disposto al precedente art. 3.
La misura da fornire, nonché gli indici di carico e di velocità, dovranno corrispondere a quella riportata nella carta di circolazione come indicata nell’Allegato A.
In caso di pneumatici con indice di carico o di velocità non esistenti per la marca offerta, l’impresa ha l’obbligo di fornire, allo stesso prezzo di cui alla misura corrispondente nell’Allegato A, ai sensi del precedente art. 3 sub 1, pneumatici di marca diversa. L’impresa può inoltre proporre pneumatici con differente indice di carico e/o di velocità purché superiore, e non mai inferiore, per i pneumatici Estivi e/o Quattro Stagioni. Per i pneumatici invernali l’impresa ha la facoltà di proporre un indice di velocità inferiore, in ottemperanza alle disposizioni del Codice della Strada e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Direttive e Circolari), fornendo adeguata motivazione.
Si precisa che i pneumatici sullo stesso asse devono essere sempre della stessa marca, pertanto nel caso in cui sia necessario sostituire, per un qualsiasi motivo, un solo pneumatico, l’affidatario dovrà fornirne uno della stessa misura, dello stesso indice di carico e di velocità ma anche della stessa marca e modello di quello montato e in uso sull’asse coinvolto.
Qualora la misura da fornire, nonché gli indici di carico e di velocità siano compresi tra quelli indicati nell’Allegato A e la marca montata sull’asse coinvolto corrisponda a quella offerta dall’affidatario, il prezzo applicato sarà ¼ di quello contrattuale determinato ai sensi dell’art. 5 sub 1).
In ogni altro caso il prezzo del singolo pneumatico sarà determinato applicando la percentuale di ribasso offerta dall’affidatario di cui all’art. 5 sub 2) al listino prezzi della marca che dovrà essere montata.
L’Amministrazione si riserva, in casi particolari, di indicare o fornire direttamente i pneumatici da installare e/o utilizzare.
L’impresa si impegna a fornire su richiesta tutta la documentazione relativa ai pneumatici e materiali utilizzati, nonché le garanzie, di cui al successivo art. 10.
Art. 10- Garanzia degli interventi e dei pneumatici
L'impresa aggiudicataria si impegna a offrire garanzia di due anni sui pneumatici forniti e di un anno sulle lavorazioni.
La garanzia si intende accesa dalla data della verifica di regolare esecuzione che, se non resa nota all’impresa è da intendersi il decimo giorno lavorativo dalla restituzione del mezzo, ai sensi del successivo art. 15.
Nel periodo della garanzia l’impresa affidataria è tenuta, in caso di riscontrata necessità, al ripresentarsi del guasto o rottura per cause dipendenti da difetti di fabbricazione del pezzo o del ricambio sostituito, ad effettuare la sostituzione del pneumatico o altra componentistica a titolo gratuito.
L’impresa deve tenere a deposito, in propria area privata, coperta e avente le caratteristiche indicate all’art. 4 punto b), almeno n.70 treni di pneumatici, stagionali che vengono cambiati semestralmente.
Ciascun treno di pneumatici dovrà essere contrassegnato in modo da poter identificare il veicolo di appartenenza. Le gomme, prima di essere stoccate dovranno essere pulite e dovrà inoltre essere annotata la loro posizione sul veicolo al momento dello smontaggio.
L’Amministrazione può comunque riservarsi la facoltà di depositare gratuitamente, presso l’impresa affidataria, pneumatici riutilizzabili di veicoli dismessi.
Il prezzo unitario per il deposito semestrale di un treno di n.4 pneumatici stagionali è compreso nell’intervento “Cambio treno di gomme estive/invernali comprensivo di bilanciatura e deposito semestrale presso magazzino al coperto ai sensi dell’art. 11 del Capitolato” di cui all’Allegato B – “Elenco Prezzi interventi”.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di accedere ai locali dell’impresa dove sono conservati i propri pneumatici per verificare il numero dei pneumatici in deposito, identificati in base alla targa del veicolo di appartenenza e le condizioni di stoccaggio.
L’impresa affidataria si impegna a fornire, in qualsiasi momento, entro due giorni lavorativi dalla specifica richiesta da parte del personale dell’Ufficio Mezzi Motorizzati, l’elenco completo dei treni di pneumatici stagionali, con l’indicazione delle caratteristiche tecniche (misure, indici), che risulteranno in deposito in quel momento. Al termine del contratto l’impresa si impegna a consegnare l’elenco completo dei treni di gomma stagionali che verranno riconsegnati.
L’impresa provvede altresì alla completa copertura assicurativa per i pneumatici stagionali in giacenza.
Art. 12- Periodo di ricovero del mezzo
I veicoli consegnati ai sensi del precedente art. 8 dovranno rimanere presso l’impresa fintantoché non sono stati eseguiti gli interventi di manutenzione autorizzati, salvo diversa disposizione dell’Ufficio Mezzi Motorizzati o del Servizio consegnatario del veicolo.
Per tutto il periodo di ricovero i veicoli dovranno essere tenuti in propria area privata ad uso esclusivo. L’impresa provvede alla completa copertura assicurativa e custodia dell’automezzo e di quanto in esso contenuto ai sensi dell’art. 1766 e seguenti, nonché alla completa assunzione di responsabilità per danni, inefficienze o mancanze che si dovessero riscontrare sul mezzo e sui suoi componenti.
L’esecuzione delle prestazioni si svolgerà sotto il controllo del Responsabile Unico del Procedimento, nonché dell’Ufficio Mezzi Motorizzati del Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato.
In particolare i sopra citati soggetti provvedono a controllare, in qualsiasi momento, la congruità e la corrispondenza dei preventivi a quanto offerto, la tipologia e caratteristiche dei pneumatici forniti, nonché la completa e corretta esecuzione degli interventi, anche con facoltà di libero accesso ai locali dell’impresa ove le lavorazioni sono svolte. A seguito di tali controlli hanno la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, tutte le modifiche ritenute necessarie, in conformità alle disposizioni del presente Capitolato.
In qualunque momento devono poter essere controllati i pneumatici, compresi quelli in deposito, nonché la natura della ricambistica utilizzata e la qualità dei materiali, anche mediante la documentazione di cui al successivo art. 14, la perfetta esecuzione delle lavorazioni, la conformità alle indicazioni e alle specifiche date.
L’impresa si impegna a fornire su richiesta tutta la documentazione relativa ai pneumatici o materiali utilizzati, nonché qualsiasi informazione in forma documentale (schede, materiali, certificazioni, ecc.) richiesta dai soggetti sopra indicati relativa all’esecuzione degli interventi o ai materiali e ricambi che intende utilizzare.
Nell’esecuzione degli interventi l’impresa aggiudicataria non potrà ricevere ordini e/o indicazioni da persone diverse rispetto a quelle menzionate nel presente articolo. Qualsiasi richiesta proveniente dal personale affidatario dei mezzi dovrà essere vagliata e autorizzata dall’Ufficio Mezzi Motorizzati. Gli interventi eseguiti in assenza di tali autorizzazioni non saranno riconosciuti.
Art. 14- Documentazione da mettere a disposizione
Ai sensi di quanto previsto al precedente art. 3, l’impresa affidataria dovrà mettere a disposizione, in qualsiasi momento, entro due giorni lavorativi dalla specifica richiesta da parte del Responsabile Unico del Procedimento o del personale dell’Ufficio Mezzi Motorizzati, i prezzi di listino o altra documentazione ufficiale delle Case costruttrici o fornitrici, relativi ai pneumatici nonché materiali e pezzi di ricambio che intende utilizzare o utilizzati, nonché qualsiasi altra informazione in forma documentale (schede, materiali, certificazioni, fatture d'acquisto di materiali, ricambi ecc.).
Art. 15- Verifica di regolare esecuzione
La verifica della regolare esecuzione degli interventi è diretta ad accertare che gli stessi siano stati eseguiti a regola d’arte. Al termine di ogni intervento è previsto che il personale dei Servizi assegnatari dei mezzi, oppure dell’Ufficio Mezzi Motorizzati, provveda a effettuare la verifica di regolare esecuzione entro dieci giorni lavorativi dalla riconsegna del veicolo, non necessariamente in contraddittorio con l’impresa. L’Amministrazione non è tenuta a dare comunicazione dell’esito positivo delle verifica. Qualora a seguito del ritiro del veicolo siano riscontrati difetti o irregolarità nell’esecuzione degli interventi o la non rispondenza dei pneumatici utilizzati alle disposizioni del presente capitolato e dell'Ordinativo, l'impresa sarà tenuta a ripetere a proprie spese gli interventi imperfettamente eseguiti e a sostituire i materiali non adeguati entro il termine che sarà comunicato dall’Ufficio Mezzi Motorizzati, fatto salvo il risarcimento del danno.
Art. 16- Contestazioni e penali
Gli inadempimenti contrattuali che possono comportare l’applicazione delle penali, dovranno essere contestati all’impresa appaltatrice per iscritto anche tramite posta
elettronica certificata.
Entro dieci giorni continuativi dalla data del suo ricevimento, l’Appaltatore potrà presentare con lo stesso mezzo chiarimenti ed eventuali giustificazioni a quanto contestato.
In caso di non accettazione delle giustificazioni di cui al paragrafo precedente, ovvero decorso infruttuosamente il termine per la presentazione delle stesse, saranno applicate le seguenti penali:
• € 15,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alla data prevista per la trasmissione del preventivo, rispetto ai termini indicati all’art. 8, sempre che il ritardo non sia imputabile a cause di forza maggiore;
• € 100,00 per ogni mancato impiego di pneumatici corrispondenti al preventivo approvato ai sensi del precedente art. 8.
• € 15,00 per ogni giorno di ritardo di restituzione del mezzo rispetto ai tempi di cui all’art.8 sempre che il ritardo non sia imputabile a cause di forza maggiore debitamente documentata
• € 15,00 per ogni ora di ritardo nel recupero e/o assistenza stradale di un veicolo di proprietà dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 8/bis del presente Capitolato.
• € 15,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo di trasmissione della documentazione di cui all’art. 14 rispetto ai tempi previsti all’art. 14 stesso, sempre che il ritardo non sia imputabile a cause di forza maggiore.
Qualora, a seguito dell’applicazione delle penali sopra indicate, la percentuale delle stesse dovesse superare il 10%, l’Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto.
L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
Per gli inadempimenti più gravi resta salvo il disposto dell’art. 1453 del Codice Civile.
Art. 17 –Fatturazione e pagamenti
Le fatture dovranno essere in forma elettronica, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 25 del D.L. 24 aprile 2014 n.66.
L'impresa affidataria dovrà emettere un’unica fattura cumulativa mensile degli interventi effettuati a seguito della ricezione del “Registro di Contabilità”.
Nel Registro di Contabilità l’Amministrazione fornirà un riepilogo mensile indicando il numero di preventivo, la targa del mezzo, le date degli ordinativi e il prezzo.
L’Impresa è tenuta a emettere fattura separata solamente in specifici casi, su richiesta espressa dell'Ufficio Mezzi Motorizzati.
I corrispettivi verranno liquidati e pagati, a seguito di dispositivo di liquidazione a firma del Dirigente del Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato, previa verifica della sussistenza dei seguenti requisiti:
• Regolare esecuzione degli interventi, accertata nei modi di cui al precedente art. 15
• Regolarità contributiva dell’impresa comprovata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), come richiamato al successivo art. 18 sub b;
• Adempimento delle prescrizioni sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla
Legge 13/08/2010, n.136 e s.m.i., come richiamato al successivo art. 18 sub c.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, l'Amministrazione provvederà a scindere l'importo del pagamento versando all'impresa l'importo dovuto al netto dell'IVA (quando dovuta), e quest'ultima direttamente all'erario (cd. “split payment”).
Art. 18- Responsabilità e obblighi dell’impresa aggiudicataria
L’impresa aggiudicataria è direttamente responsabile per infortuni e/o danni che per fatto proprio, dei propri dipendenti o dei propri mezzi venissero arrecati a persone o cose, sia dell’Amministrazione Comunale sia di terzi, nell’esecuzione del presente appalto.
a) Sicurezza
L’impresa aggiudicataria, nonché l’eventuale subappaltatrice ai sensi dell’art. 28 del presente Capitolato, ha l’obbligo di osservare tutte le norme e i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
L'appaltatore ha l'obbligo di informare gli addetti riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni e della sicurezza sul posto di lavoro, e di vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte degli stessi delle disposizioni impartite.
Tale obbligo si applica anche nel caso in cui alcuni interventi venissero svolti presso una sede diversa dall’officina dell’impresa aggiudicataria.
L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli relativi al corretto adempimento delle disposizioni normative in materia di sicurezza sul posto di lavoro nei confronti degli addetti impiegati nelle attività oggetto del presente capitolato.
b) Regolarità
L’impresa aggiudicataria ha l’obbligo di applicare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, soci o collaboratori, impiegati nell’esecuzione dell’appalto, le condizioni normative, previdenziali, assicurative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di assunzione del servizio, alla categoria e nella località di svolgimento dell’attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Gli stessi obblighi sono estesi in solido anche nell’ipotesi di eventuale subappalto, in relazione ai dipendenti, soci o collaboratori, impiegati dall’impresa subappaltatrice.
La stipula del contratto relativa all’appalto in oggetto nonchè l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, sono subordinate alla regolarità contributiva dell'impresa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
Il Documento Unico di Regolarità Contribuitiva (DURC) viene acquisito online d’ufficio dalla Stazione Appaltante.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 30 co.5 del D.Lgs 50/2016 stesso.
c) Tracciabilità dei flussi finanziari
L'impresa aggiudicataria è obbligata a rispettare tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto nelle forme e con le modalità previste dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. L’impresa si obbliga pertanto a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonchè le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Il conto corrente indicato nelle fatture o documenti equipollenti emessi dall'impresa dovrà essere uno dei suddetti conti correnti dedicati. L'impresa si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.
Nel caso in cui l'impresa non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente appalto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di Posta Elettronica Certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.
L’impresa si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un’apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.
d) Oneri ambientali
L’impresa affidataria deve provvedere, nel rispetto degli obblighi e delle norme di legge, al corretto smaltimento ed ai relativi oneri del materiale di risulta e della componentistica fuori uso, oltre a tutti i normali rifiuti speciali di produzione tipici quali accumulatori esausti al piombo, oli minerali esausti, materiale filtrante e assorbente, filtri olio e gasolio, materiale ferroso misto, ecc..
Art. 19 - Cauzione provvisoria
Non vengono chieste garanzie provvisorie, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 co. 4 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”).
A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l’impresa affidataria dovrà costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
La suddetta garanzia può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.
Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, l'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, nei modi previsti all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
La fideiussione o la polizza verrà svincolata al termine del contratto solamente ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra l'Amministrazione e l’Impresa.
Ai sensi del comma 3 del suddetto art.103 del D.Lgs 50/2016, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento da parte della Stazione Appaltante, che affida l'appalto ad altro operatore economico sulla base dei medesimi criteri.
Art. 21- Recesso e risoluzione del contratto
La stazione appaltante può recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 50/2016, nelle modalità e nei termini in esso previste.
Fatte salve le norme ed adempimenti derivanti da leggi e regolamenti vigenti ed in particolare l'art. 108 del Codice, costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:
• gravi e reiterate inadempienze relativamente ai tempi di accettazione dei veicoli, esecuzione dei lavori, invio dei preventivi, tipologia di pneumatici offerti, deposito e custodia dei veicoli;
• ritardo nella restituzione del mezzo ai sensi dell’art. 8 del presente Capitolato, superiore a 30 giorni;
• non applicazione per cinque volte dei prezzi e degli sconti offerti ai sensi dell’art. 3;
• non disponibilità, per più di cinque volte, dei pneumatici della marca di prima linea indicata nel modulo dell’offerta, salvo adeguata e documentata motivazione;
• subappalto non autorizzato dal Committente, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
• mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 s e.m.i.;
• violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 18 del presente Capitolato speciale;
• mancato rispetto del Codice di Comportamento interno del Comune di Venezia di cui al successivo art. 23;
• in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato come ipotesi di risoluzione del contratto.
Il contratto è altresì risolto di diritto nei casi in cui si verifichino, dopo la sottoscrizione del contratto, uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
Art. 22- Cessione del contratto e cessione dei crediti
E’ vietata all’appaltatore la cessione del contratto. In caso di inosservanza di tale obbligo, l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, all’incameramento
del deposito cauzionale e all’eventuale addebito della maggior spesa per l’affidamento a terzi dell’esecuzione della parte residuale delle prestazioni contrattuali.
E’ ammessa la cessione dei crediti come previsto dall'art. 106 co. 13 del D.Lgs 50/2016 dei contratti e dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52.
In caso di cessione del credito, il cessionario sarà obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n.136 e s.m.i..
Art. 23- Subappalto e affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi
Considerate le specifiche caratteristiche dell’appalto e la natura e complessità delle prestazioni, è consentito il subappalto delle prestazioni secondo la disciplina di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
In sede di presentazione dell’offerta, l’impresa concorrente dovrà indicare l’intenzione di procedere eventualmente a subappaltare a terzi parte delle prestazioni, indicando l'oggetto del subappalto e specificandone le parti.
Nel caso l’impresa intenda affidare attività specifiche a lavoratori autonomi, deve comunque effettuare comunicazione alla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 105 co. 3 lett. a) del Codice.
Sia le prestazioni affidate in subappalto che le specifiche attività affidate a lavoratori autonomi dovranno essere preventivate nelle modalità di cui all’art. 8 lett.b.
Il subappalto e l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi lasciano impregiudicati, per l’appaltatore affidatario, la responsabilità e il rapporto contrattuale con l’Amministrazione Comunale.
Art. 24- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
L’appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento interno), ai sensi dell’art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché del “Codice di comportamento interno” del Comune di Venezia, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 10 ottobre 2018 e successive modifiche.
A tal fine l’Amministrazione trasmetterà all’affidatario, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di comportamento interno approvato con le suddette deliberazioni della Giunta Comunale, per una sua più completa e piena conoscenza. L’impresa affidataria si impegnerà a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.
La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno sopra richiamato, potrà costituire causa di risoluzione del contratto.
L’Amministrazione verificherà l’eventuale violazione, contesterà per iscritto all’affidatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la
presentazione di eventuali controdeduzioni.
Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
Art. 25- Spese contrattuali, imposte, tasse
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese contrattuali, le imposte e tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto, più tutte le eventuali spese di bollo per gli atti occorrenti per l'esecuzione dell’appalto in oggetto e dei singoli interventi, nonchè tutte le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sull'appalto.
Sono altresì a carico dell'appaltatore le eventuali spese per l'eventuale acquisizione e per la messa a disposizione della documentazione di cui al precedente art. 14.
Art. 26- Definizione delle controversie
Per le controversie che dovessero eventualmente sorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione dell’appalto sarà competente il Foro di Venezia.
Sino a pronuncia del competente organo giudiziario l’esecuzione dell’appalto non potrà essere sospesa.
Art. 27 – Tutela dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale
n. 150 del 15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema di tutela dei dati personali del Comune di Venezia, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi alla presente procedura di gara, raccolti presso l'interessato, della Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali, Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato, Servizio Gare e Contratti, è necessario fornire le seguenti informazioni:
A. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Titolare del trattamento dei dati: | Comune di Venezia |
Responsabile del trattamento dei dati: | Dirigente responsabile del Settore Gare e contratti e centrale unica appalti ed economato |
Responsabile della Protezione dei Dati: | xxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx xxx.xxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx |
B. Finalità e base giuridica
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione del contratto per le attività in oggetto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai Regolamenti del Comune di Venezia.
C. Oggetto della attività di trattamento
Il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività di trattamento: acquisizione dei dati personali, anche particolari quali i dati giudiziari, di persone fisiche in osservanza del codice dei contratti e della normativa antimafia; i dati possono essere trasmessi ad altri soggetti nel caso di accesso agli atti, di controversie giudiziarie, di verifiche su dati autocertificati e di
trasmissione di dati ad autorità esterne in osservanza di disposizioni normative generali.
D. Modalità di trattamento
Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento.
Il trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate e comprende le operazioni o complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2, senza profilazione dei dati.
E. Misure di sicurezza
I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.
F. Comunicazione e diffusione
I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali.
Indicativamente, i dati vengono comunicati a: Enti di previdenza e assistenza, Amministrazione Finanziaria e Istituti di Credito per i pagamenti, Società Venis S.p.A., uffici giudiziari e possono essere comunicati anche ai partecipanti alla procedura.
G. Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati permanentemente ai sensi del "Piano di Conservazione" del Manuale di gestione dei documenti del Comune di Venezia
H. Diritti dell’Interessato
In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.
A tal fine può rivolgersi a: Comune di Venezia, Dirigente Responsabile del Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato e al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del regolamento UE 2016/679.
Il Titolare, Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 13 par. 3 del regolamento Ue 2016/679, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti, per una finalità diversa da quella individuata nel precedente punto 2, procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre che ogni ulteriori informazione necessaria ex art. 13 par. 2 del regolamento stesso.
I. Diritto di proporre reclamo
In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.
L. Obbligo di comunicazione di dati personali
In base all'art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE 2016/679, la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per la partecipazione alla procedura in oggetto ed è un requisito necessario per la conclusione del contratto. La mancata comunicazione dei dati, pertanto, comporta l'esclusione dalla procedura o l'impossibilità di stipulare il contratto in caso di aggiudicazione.