CONDIZIONI GENERALI WEB
CONDIZIONI GENERALI WEB
1. Oggetto
Le presenti condizioni generali (nel seguito “Condizioni Generali”) regolano l’acquisto di spazi pubblicitari da parte del soggetto interessato (nel seguito la “Committente”) a pubblicare diverse forme di comunicazione commerciale (nel seguito i “Messaggi Pubblicitari”) sui Siti indicati sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (nel seguito i “Siti”) in concessione a Mediamond S.p.A. (nel seguito “Mediamond” e congiuntamente alla Committente definite le “Parti”).
2. Formalizzazione dell’ordine
2.1. Ai fini della formalizzazione dell’ordine (nel seguito l’“Ordine”) la Committente nella persona dotata di apposita procura, dovrà far pervenire a Mediamond con un congruo preavviso la specifica richiesta, a mezzo e–mail dichiarando espressamente di avere letto e accettato le presenti Condizioni Generali. La richiesta (nel seguito “Richiesta Committente”) dovrà contenere la tipologia dettagliata degli spazi pubblicitari (nel seguito gli “Spazi Pubblicitari”) che si intende acquistare, il quantitativo desiderato e il periodo di pubblicazione dei Messaggi Pubblicitari. L’Ordine si intenderà definitivamente formalizzato a seguito della ricezione da parte della Committente della conferma d’ordine inviata da Mediamond (nel seguito “Conferma d’Ordine Mediamond”), corredata dalle presenti Condizioni Generali. La Conferma d’Ordine Mediamond indicherà, salvo diverso accordo tra le Parti, quanto riportato nella Richiesta Committente, il corrispettivo preventivamente concordato tra le Parti sulla base del listino prezzi predisposto da Mediamond e condiviso con la Committente, e le relative condizioni di pagamento.
2.2. Qualora tuttavia l’esecuzione dell’Ordine, per qualunque motivo, preceda la ricezione della Conferma d’Ordine Mediamond da parte della Committente, l’Ordine si intenderà formalizzato contestualmente alla pubblicazione dei Messaggi Pubblicitari e si intenderà regolato dalle disposizioni indicate nella Conferma d’Ordine Mediamond e nelle presenti Condizioni Generali.
2.3. L’Ordine così formalizzato tra la Committente e Mediamond rappresenterà l’integrale accordo tra le Parti ed avrà la durata indicata nella Conferma d’Ordine Mediamond che non potrà mai essere superiore a 12 (dodici) mesi.
3. Diffusione dei Messaggi Pubblicitari
3.1 La programmazione per la pubblicazione dei Messaggi Pubblicitari (nel seguito la “Programmazione”) sarà concordata tra le Parti in ragione degli spazi di volta in volta disponibili sui Siti che saranno comunicati da Mediamond alla Committente.
3.2. Qualora la Committente intenda acquistare gli Spazi Pubblicitari per la pubblicazione di sole visibilità publiredazionale (nel seguito le “Pagine Publiredazionali”) resta convenuto:
a) che i testi e le illustrazioni delle Pagine Publiredazionali saranno realizzate da redattori e fotografi scelti da Mediamond e/o dalle Direzioni Editoriali secondo criteri concordati dalle Parti. Le relative spese di redazione, illustrazione e impaginazione saranno a carico esclusivo della Committente e regolarmente fatturate da Mediamond;
b) che Mediamond indicherà espressamente in ogni Pagina Publiredazionale pubblicata su ciascun Sito la natura del Messaggio Pubblicitario (Informazione Pubblicitaria, Annuncio Pubblicitario);
c) che in ragione delle particolari caratteristiche delle Pagine Publiredazionali, Mediamond potrà modificare a suo insindacabile giudizio la data di pubblicazione convenuta con la Committente;
d) che tutti i diritti di sfruttamento economico dei contenuti predisposti su richiesta della Committente, anche se non utilizzati, e delle Pagine Publiredazionali, sono riservati a Mediamond ed alle Direzioni Editoriali; pertanto, la Committente potrà riprodurre, anche parzialmente, i suddetti contenuti e le Pagine Editoriali soltanto dopo avere ottenuto espressa autorizzazione scritta da Mediamond e dalle Direzioni Editoriali.
4. Modifica Accordi
4.1 Le eventuali richieste di modifica degli accordi intercorsi tra le Parti in merito alla Programmazione, al formato dei Messaggi Pubblicitari, alla posizione e alla loro collocazione sui Siti (nel seguito le “Modifiche”) dovranno pervenire per iscritto a Mediamond, unitamente alla indicazione delle variazioni da apportare, almeno 3 giorni prima delle date di pubblicazione dei Messaggi Pubblicitari precedentemente pattuite dalle Parti ed indicate espressamente nella Conferma d’Ordine Mediamond.
L’accettazione delle Modifiche richieste dalla Committente è subordinata alla verifica da parte di Mediamond della disponibilità degli Spazi Pubblicitari nelle date indicate.
4.2 Le eventuali Modifiche concordate per iscritto verranno assoggettate ai prezzi che Mediamond applica per le diverse tipologie di servizi richiesti.
5. Fornitura del Materiale da parte della Committente
5.1 La Committente dovrà inviare all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx i materiali relativi ai Messaggi Pubblicitari (e.g. banner, pixel di tracciamento, redirect - nel seguito il “Materiale”), nel formato identico a quello specificato sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx, almeno 3 giorni lavorativi precedenti la data di messa online concordata dalle Parti ed indicata nella Conferma d’Ordine Mediamond
5.2 In caso di mancata consegna del Materiale nei termini indicati al punto 5.1 che precede, Mediamond si riserva la facoltà di pubblicare i Messaggi Pubblicitari nelle differenti date che potrà scegliere, a suo insindacabile giudizio, in ragione delle esigenze e della disponibilità di ulteriori spazi pubblicitari sui siti, fermo restando l’obbligo per la Committente di corrispondere il prezzo pattuito.
5.3 Il Materiale fornito dalla Committente dovrà essere contenuto su supporti conformi a quanto specificato da Mediamond. Il Materiale dovrà rispondere alle qualità e alle caratteristiche tecniche indicate da Mediamond per la corretta predisposizione dei Messaggi Pubblicitari, e non dovrà richiedere ulteriori interventi tecnici.
5.4 Qualora il Materiale non abbia le qualità o le caratteristiche tecniche necessarie, a semplice richiesta di Mediamond, la Committente dovrà far pervenire nel più breve tempo possibile, il nuovo Materiale. Nell’ipotesi di mancato invio del nuovo Materiale, Mediamond a suo insindacabile giudizio avrà la facoltà: (i) di non pubblicare i Messaggi Pubblicitari; di (ii) rinviarne la pubblicazione in altre date che saranno dalla stessa fissate in dipendenza delle esigenze e disponibilità di ulteriori spazi pubblicitari sui Siti. La Committente sarà in ogni caso obbligata al pagamento dell’intero corrispettivo contrattualmente previsto.
6. Contenuti dei Messaggi Pubblicitari
6.1. La Committente prende atto e riconosce che Mediamond non è in alcun modo tenuta a verificare le liceità e/o legittimità del Materiale consegnato e dei Messaggi Pubblicitari. La Committente garantisce pertanto a Mediamond e alle Direzioni Editoriali che i Materiali non violano alcuna previsione di legge e/o regolamentare, né violano alcun diritto di terzi, e in ogni caso si obbliga a tenerla indenne e manlevata da
ogni responsabilità verso terzi, per qualsiasi causa o titolo, incluso a titolo esemplificativo per violazione di diritti della personalità, della proprietà letteraria, di diritti d’autore, di proprietà intellettuale e/o industriale, di norme in materia pubblicitaria e di concorrenza, per plagio o altre cause dipendenti dai Messaggi Pubblicitari, nonché a sollevarle da ogni richiesta o azione in proposito o da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare a Mediamond e/o alle Direzioni Editoriali dei Siti a causa del contenuto dei Messaggi Pubblicitari e/o della loro diffusione, nonché a sollevarla da ogni richiesta o azione in proposito.
6.2. Tale manleva si estende anche nei confronti dell’Autorità Pubblica, con la garanzia della liceità anche amministrativa dei Messaggi Pubblicitari, e pertanto, con l’assunzione da parte della Committente di ogni responsabilità, di qualsiasi tipo, sempre tenendo sollevate e indenni in toto Mediamond e le Direzioni Editoriali. La Committente si impegna, a semplice richiesta di Mediamond, a fornire alla stessa i documenti comprovanti il rilascio delle autorizzazioni indispensabili per la diffusione dei Messaggi Pubblicitari.
7. Conformità dei Messaggi Pubblicitari alle disposizioni vigenti
7.1. La Committente riconosce e garantisce a Mediamond e alle Direzioni Editoriali la facoltà di rifiutare e/o di sospendere con effetto immediato e senza preavviso, anche nel corso dell’esecuzione, e senza alcun obbligo di indennizzo o di risarcimento ad alcun titolo a favore della Committente, la pubblicazione dei Messaggi Pubblicitari che:
(i) ad insindacabile giudizio di Mediamond e/o delle Direzioni Editoriali, non siano ritenuti conformi all’indirizzo e alla linea adottata dalle Direzione Editoriali;
(ii) per qualsiasi motivo, ad insindacabile giudizio di Mediamond e/o delle Direzioni Editoriali, non consentano l’immediata identificazione del loro carattere pubblicitario;
(iii) che in qualsiasi modo violino le norme vigenti in materia di pubblicità;
(iv) che non indichino gli estremi delle autorizzazioni ministeriali e amministrative quando tale menzione sia prescritta, o comunque difettino dalle autorizzazioni obbligatorie;
(v) che violino le eventuali leggi straniere aventi efficacia obbligatoria nei confronti di Mediamond e/o delle Direzioni Editoriali;
(vi) che abbiano ad oggetto iniziative analoghe ad altre già promosse o da promuoversi in proprio da Mediamond e/o dalle Direzioni Editoriali;
7.2. La Committente non potrà comunque in nessun caso sospendere o rifiutare il pagamento del corrispettivo dovuto per i Messaggi Pubblicitari che sono stati già pubblicati.
7.3. Il rifiuto o la sospensione della pubblicazione dei Messaggi Pubblicitari sia in applicazione del presente articolo che per qualsiasi altra condizione e/o pattuizione inserita nella Conferma d’Ordine Mediamond, potranno avere luogo anche se identici o analoghi ad altre comunicazioni commerciali che fossero state in precedenza già pubblicate sui mezzi pubblicitari gestiti da Mediamond.
7.4. Qualora i Messaggi Pubblicitari della Committente abbiano ad oggetto iniziative analoghe ad altre già promosse o da promuoversi in proprio da Mediamond e/o dalle Direzioni Editoriali, nessuna lamentela potrà essere avanzata dalla Committente nei confronti di Mediamond e/o dalle Direzioni Editoriali.
8. Codice di Autodisciplina Pubblicitaria
8.1 La Committente prende atto che l’osservanza del “Codice di Autodisciplina Pubblicitaria” (nel seguito il “Codice”) è vincolante per Mediamond e accetta a sua volta tale Xxxxxx in tutte le sue norme, riconoscendo tra l’altro la competenza del “Comitato di Controllo” a svolgere tutte le proprie funzioni anche istruttorie (e anche attraverso la Segreteria o Direzione dell’Istituto di autodisciplina), nonché impegnandosi a rispettare tutte le decisioni del Giurì di Autodisciplina Pubblicitaria o dell’organo preposto per i decreti monitori ad emettere decisioni sulla rispondenza dei Messaggi Pubblicitari commissionati o pubblicati alle norme di tale Xxxxxx. La Committente si impegna a rispettare tali decisioni, e a darne pubblicazione. La Committente prende comunque atto che, oltre alla facoltà di cui al precedente art. 7, Mediamond potrà rifiutarsi di
pubblicare i Messaggi Pubblicitari, ove ritenuti da quest’ultima, a suo insindacabile giudizio, in contrasto con le norme del Codice e sospendere, con effetto immediato, senza obbligo di preavviso, la pubblicazione di tali Messaggi Pubblicitari, senza alcun obbligo di indennizzo nei confronti della Committente. In tale eventualità così come nel caso di mancata pubblicazione per le cause di cui al precedente art. 7, la Committente avrà l’obbligo di consegnare a Mediamond nuovi Messaggi Pubblicitari conformi alla normativa in questione, affinché vengano inseriti all’interno degli Spazi Pubblicitari.
8.2. Tutto quanto stabilito nel precedente paragrafo del presente art. 8 è valido anche per le decisioni, direttive, ordini e regolamenti che dovessero essere emanati in relazione alla pubblicazione dei Messaggi Pubblicitari da parte dell’Autorità Giudiziaria, dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nonché da altre Autorità Amministrative.
8.3. La Committente si impegna pertanto, ad uniformare il contenuto dei Messaggi Pubblicitari a detti provvedimenti.
9. Reclami
9.1. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 10, eventuali reclami, debitamente motivati, della Committente dovranno pervenire a Mediamond a mezzo lettera raccomandata a/r a pena di decadenza entro i dieci giorni successivi dalla data di pubblicazione dei Messaggi Pubblicitari oggetto del reclamo.
10. Limiti alla responsabilità di Mediamond
10.1 La Committente riconosce che Mediamond è esente da ogni responsabilità:
(a) per i difetti eventualmente riscontrati nel Materiale che precludano la pubblicazione a regola d’arte dei Messaggi Pubblicitari, per il Materiale pervenuto non interamente montato e/o per il Materiale consegnato oltre i termini di cui al precedente art. 5;
(b) per ritardi nella pubblicazione o per mancata pubblicazione dei Messaggi Pubblicitari dipendenti da scioperi, ovvero da altre cause di forza maggiore;
(c)per il contenuto delle promozioni e/o delle vendite;
(d) per le difformità eventualmente riscontrate tra il Materiale consegnato e i Messaggi Pubblicitari pubblicati, quando tali difformità rientrino nei limiti della normale tolleranza connessa con il sistema di erogazione impiegato.
10.2 Nel caso in cui dovessero essere riscontrati nell’erogazione dei Messaggi Pubblicitari, gravi errori di rilevante pregiudizio per la Committente attribuibili a Mediamond e/o alle Direzioni Editoriali, la Committente avrà unicamente diritto di pretendere una nuova e corretta erogazione dei Messaggi Pubblicitari, secondo un calendario da determinarsi in accordo con Mediamond, esclusa ogni altra pretesa risarcitoria.
11. Divieto di cessione
Nessuno dei diritti o delle facoltà ivi contenute, potranno essere ceduti, in tutto o in parte, a terzi dalla Committente senza il preventivo consenso scritto da parte di Mediamond.
12. Utilizzo degli Spazi Pubblicitari da parte della Committente
12.1 Gli Spazi Pubblicitari acquistati dalla Committente dovranno essere utilizzati integralmente ed esclusivamente dalla Committente, entro il termine indicato nella Conferma d’Ordine Mediamond, o, in difetto di espressa indicazione, entro il termine massimo di dodici mesi, fatte salve eventuali condizioni particolari da stipularsi per iscritto.
13. Cessazione della concessione
Mediamond è espressamente sollevata, con esclusione di ogni responsabilità per indennizzi o danni, dall’obbligo di continuare a pubblicare i Messaggi Pubblicitari sui Siti che, per qualunque causa o motivo, revochino l’incarico conferito a Mediamond di procedere con la raccolta pubblicitaria. In tale eventualità, così come nel caso che Mediamond cessi di pubblicare i Messaggi Pubblicitari, resterà a carico della Committente l’obbligo dell’integrale pagamento dei Messaggi Pubblicitari già pubblicati.
14. Tariffe e Sconti
Le tariffe applicate alla Committente saranno quelle riportate nel listino prezzi ufficiale in vigore all’atto della ricezione della Conferma d’Ordine Mediamond. Resta inteso che Mediamond potrà eventualmente applicare in favore della Committente degli sconti (di seguito “Sconti”) sulla base delle politiche commerciali in vigore.
15. Modalità di pagamento ed interessi
15.1. L’integrale pagamento del corrispettivo dovuto dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla data di emissione della relativa fattura o entro il diverso termine indicato nella Conferma d’Ordine Mediamond. In caso di ritardo nei pagamenti, Mediamond avrà facoltà di richiedere gli interessi moratori determinati nella misura degli interessi legali di mora (tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali), previa formale richiesta. Il mancato o parziale pagamento entro il termine convenuto darà a Mediamond la facoltà di non eseguire ulteriori Ordini della Committente che fossero stati nel frattempo formalizzati fra le Parti, nonché la facoltà di sospendere, senza necessità di preavviso, la pubblicazione dei Messaggi Pubblicitari di cui alla Conferma d’Ordine Mediamond, senza che da parte della Committente possano essere opposte eccezioni di sorta o avanzate richieste di danni, fermo restando l’obbligo della Committente di pagare integralmente l’importo dei Messaggi Pubblicitari garantiti e salvo il risarcimento dei danni derivanti a Mediamond e/o alle Direzioni Editoriali. Rimane altresì inteso che Mediamond avrà la facoltà di sospendere la pubblicazione dei Messaggi Pubblicitari di cui alla Conferma d’Ordine Mediamond anche nel caso in cui, per qualsiasi diverso titolo, la Committente non avesse pagato un debito scaduto nei confronti di Mediamond.
15.2. L’I.V.A., ed ogni altro onere fiscale trasferibile, resterà integralmente a carico della Committente.
16. Durata e Facoltà di Recesso
16.1. La Committente potrà recedere dalla Conferma d’Ordine Mediamond, dandone comunicazione a Mediamond a mezzo di lettera raccomandata a/r. Tuttavia, qualora la facoltà di recesso venga esercitata dalla Committente nel periodo compreso tra il 10° ed il 7° giorno precedente la pubblicazione dei Messaggi Pubblicitari, la stessa dovrà corrispondere a Mediamond un importo pari al 50% del corrispettivo pattuito; dovrà corrispondere l’intero prezzo pattuito ove eserciti la facoltà di recesso nei 6 giorni precedenti la pubblicazione dei Messaggi Pubblicitari.
17. Facoltà di cessione dei crediti da parte di Mediamond
Mediamond potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto. La Committente, ai sensi dell’articolo 1264 c.c., dichiara di accettare l’eventuale cessione e di rinunciare ad opporre compensazioni ai sensi dell’articolo 1248 c.c..
18. Facoltà di cessione dell’accordo da parte di Mediamond
La Committente prende atto e riconosce che Mediamond avrà facoltà di cedere a terzi in tutto o in parte il presente accordo, fermo restando che Mediamond si obbliga anche ex. art. 1381 c.c. a garantire che i Messaggi Pubblicitari saranno trasmessi e diffusi secondo le modalità previste.
19. Contratto stipulato da agenzia pubblicitaria
Qualora l’Ordine della Committente venga stipulato da un’agenzia di pubblicità che agisce in nome e per conto della Committente, l’agenzia dovrà fornire a Mediamond copia dell’atto di procura comprovante i suoi poteri e in ogni caso sarà tenuta a rispondere in solido delle obbligazioni nascenti in capo alla Committente.
20. Obbligazione solidale fra la Committente e suoi eventuali cessionari e aventi causa
Nel caso di cessione o successione a qualsiasi titolo dell’azienda della Committente, il cessionario o l’avente causa subentreranno in tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente accordo, mantenendo la Committente, nei confronti di Mediamond, una responsabilità solidale con il cessionario.
21. Foro Competente
Per ogni controversia derivante dalla interpretazione, stipulazione ed esecuzione del presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di Milano, escluso ogni altro foro alternativo o concorrente, anche per il caso di connessione, continenza, litisconsorzio e chiamata in giudizio di altre parti terze rispetto al presente accordo.
22. Trattamento dei dati della Committente
Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali la Committente dichiara di aver preso visione dell’informativa prevista dall’art. 13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 697/16 (in seguito “GDPR”), disponibile anche sul sito Internet xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xx//xx- content/themes/mediamond/pdf/Mediamond-Privacy-contact.pdf e manifesta il proprio espresso e libero consenso a che i dati che la riguardano siano oggetto di tutte le operazioni di trattamento avendo preso atto che:
(i) i dati forniti sono trattati sia per il corretto adempimento del presente accordo, sia per le attività connesse e/o strumentali allo stesso e sia, infine, per l’adempimento di tutti gli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria vigenti;
(ii) il trattamento dei dati è realizzato mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e viene per lo più effettuato mediante strumenti informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi che sono protetti in ambienti il cui accesso è sotto costante controllo;
(iii) i dati forniti non verranno comunicati a terzi, né altrimenti diffusi, eccezion fatta per gli Istituti di credito incaricati del pagamento dei corrispettivi, per le società terze che si rendessero cessionarie, anche attraverso l’Istituto del “factoring”, dei crediti nascenti dal presente accordo, nonché alle persone fisiche e/o giuridiche incaricate di stampare, imbustare, consegnare e distribuire le comunicazioni conseguenti;
(iv) il trattamento dei dati, oltre che per le finalità sopra indicate, è effettuato anche per finalità d’informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva;
(v) ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti espressamente riconosciuti all’interessato ed in particolare ottenere:
• la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e di ottenere l’accesso ai dati e alle seguenti informazioni (finalità del trattamento, categorie di dati personali, destinatari e/o categorie di destinatari a cui i dati sono stati e/o saranno comunicati, periodo di conservazione);
• la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
• la cancellazione dei dati personali, nei casi previsti dal GDPR;
• la limitazione al trattamento nelle ipotesi previste dalla normativa privacy vigente;
• la portabilità dei dati che La riguardano, ed in particolare di richiedere i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e/o richiedere la trasmissione diretta dei Suoi dati a un altro titolare del trattamento;
• l’opposizione al trattamento in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano nel pieno rispetto della normativa privacy vigente, nonché per le finalità relative a marketing e profilazione.
DPO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
23. Xxxxx aggiunti o contrari
Qualsiasi patto aggiunto o contrario al contenuto del presente accordo sarà ritenuto nullo se non risulterà per atto scritto sottoscritto dalle Parti.
24. Codice Etico e Modello di organizzazione gestione e controllo
La Committente dichiara di avere preso atto del Codice etico e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, ex D.lgs. 231/2001, adottati da Mediamond la cui osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente Contratto. Eventuali violazioni del Codice Etico e/o del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di tempo in tempo vigenti potranno, pertanto, determinare, nei casi più gravi, la risoluzione del presente Contratto nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti da Mediamond.
25. Legge applicabile
La legge regolatrice delle presenti Condizioni Generali è per concorde volere delle Parti la legge italiana.
26. Disposizioni finali
26.1. Il presente accordo supera ogni altra diversa pattuizione sul medesimo oggetto.
26.2. In nessun caso il presente accordo può implicare la concessione di diritti di esclusiva a favore della Committente e conseguenti divieti di pubblicità a carico di Mediamond nei confronti dei concorrenti o di terzi.
26.3. Qualora una o più clausole facenti parti delle presenti Condizioni Generali dovessero risultare invalide o nulle, in tutto o in parte, il presente accordo resterà valido e le clausole risultate invalide o nulle dovranno essere sostituite con disposizioni pienamente valide ed efficaci.
Luogo Data
LA COMMITTENTE
Presane attenta visione, approviamo specificamente, ai sensi dell’art. 1341, 2° comma Cod. Civ., i seguenti
articoli: Art. 2 (Formalizzazione dell’Ordine); Art. 4 (Modifica Accordi); Art. 5 (Fornitura del Materiale da parte della Committente); Art. 6 (Contenuti dei Messaggi Pubblicitari; Art. 7 (Conformità dei Messaggi Pubblicitari alle disposizioni vigenti); Art. 8 (Codice di Autodisciplina Pubblicitaria); Art. 9 (Reclami); Art. 10 (Limiti alla responsabilità di Mediamond); Art.11 (Divieto di cessione); Art. 12 (Utilizzo degli Spazi Pubblicitari da parte della Committente); Art. 13 (Cessazione della concessione); Art. 14 (Xxxxxxx e Sconti); Art. 15 (Modalità di pagamento ed interessi); Art. 16 (Durata e facoltà di recesso); Art. 17 (Facoltà di cessione dei crediti da parte di Mediamond); Art. 18 (Facoltà di cessione dell’accordo da parte di Mediamond); Art. 19 (Contratto stipulato da agenzia pubblicitaria); Art. 20 (Obbligazione solidale fra la Committente e suoi eventuali cessionari e aventi causa); Art. 21 (Foro competente); Art. 22 (Trattamento dei dati della Committente); Art. 24 (Xxxxxx etico e Modello di organizzazione gestione e controllo ); Art.25 (Legge Applicabile); Art 26 (Disposizioni finali).
LA COMMITTENTE
(Timbro e firma legale rappresentante)