Accordo ABI e Associazioni sindacali per la sospensione delle rate dei crediti alle donne vittime di violenza
Documento informativo n. 1010/001
Accordo ABI e Associazioni sindacali per la sospensione delle rate dei crediti alle donne vittime di violenza
Informazioni sul Finanziatore e sull’Intermediario del Credito
Finanziatore
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Sede legale e amministrativa: Xxxxxx Xxx Xxxxx 000 - 00000 Xxxxxx. Per chiamate dall’Italia: 800.303.303.
Per chiamate dall’Estero: x00.000.00.00.000. Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.
Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5361.
Capogruppo del Gruppo Bancario “Intesa Sanpaolo”, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158.
Rappresentante del Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo” Partita IVA 11991500015 (IT11991500015). Codice A.B.I. 3069.2.
Intermediario del credito
Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta, (di seguito anche ”Poste Italiane” o”Poste”), codice ABI 07601, è una società per azioni con sede legale in Xxxxx Xxxxxx 000 – 00144 Roma, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma n. 97103880585/1996, codice fiscale 97103880585, partita IVA 01114601006. Poste Italiane informa che il Patrimonio BancoPosta è destinato esclusivamente all’esercizio dell’attività di BancoPosta costituito ai sensi dell’art. 2, comma 17-octies e ss., del decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito in legge con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10.
Sito Internet: xxx.xxxxx.xx
Per ogni informazione utile il cliente può contattare il Servizio Clienti “BancoPosta Risponde” al numero verde 000.00.00.00 (servizio disponibile da lunedì a sabato, dalle 8.00 alle 20.00).
Il Mutuo BancoPosta è collocato da Poste Italiane per conto di Intesa Sanpaolo S.p.A. in virtù di un accordo senza vincolo di esclusiva e senza costi aggiuntivi per il cliente. La concessione del Mutuo BancoPosta è soggetta a valutazione e approvazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. in quanto soggetto finanziatore con il quale il consumatore stipula il contratto di mutuo.
1. Accordo per la sospensione dei crediti alle donne vittime di violenza
Il 25 novembre 2019, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ABI e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin Falcri Silcea Sinfub hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa in favore delle donne vittime di violenza di genere.
Il Protocollo d’intesa, aperto all’adesione delle banche e degli intermediari finanziari, impegna i soggetti aderenti a sospendere il pagamento della quota capitale dei mutui ipotecari e di credito ai consumatori, con il corrispondente allungamento del piano di ammortamento, per un periodo non superiore a 18 mesi, nei confronti delle donne inserite in percorsi certificati di protezione, che si trovino in difficoltà economica e comunque non oltre la durata del “percorso di protezione”.
INFORMAZIONI GENERALI N. 1010/001 ACCORDO ABI E ASSOCIAZIONI SINDACALI
PER LA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI CREDITI ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA
ABI e Organizzazioni sindacali hanno in tal modo sottolineato l’importanza fondamentale della difesa del rispetto e della dignità delle donne, proseguendo nel percorso avviato già con il Protocollo 16 giugno 2004 sullo sviluppo sostenibile e compatibile del mondo bancario finalizzato al rispetto dei diritti umani fondamentali e del lavoro, contrastando ogni forma di discriminazione basata su razza, nazionalità, sesso, età, disabilità, opinioni politiche e sindacali. L’accordo di oggi è così un contributo anche alla diffusione di una cultura in tal senso.
La banca ha inoltre ampliato quanto previsto dall’accordo mettendo a disposizione anche la sospensione all’intera rata, oltre alla quota capitale. La scelta tra le due opzioni sarà a discrezione della cliente.
2. A chi si rivolge
Possono accedere alle misure previste dal Protocollo le donne inserite nei “percorsi di protezione” relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all’art. 5-bis del d.l. 14 agosto 2013, n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119.
3. Finanziamenti ai quali è applicabile la sospensione
Rientrano nel perimetro di applicazione dell’Accordo i mutui garantiti da ipoteca su immobili, indipendentemente dalla finalità.
Sono esclusi i mutui:
a) classificati come deteriorati secondo la normativa di Vigilanza della Banca d’Italia e in particolare i finanziamenti con ritardo di pagamento superiore ai 90 giorni;
b) per i quali è intervenuta la decadenza del beneficio del termine;
c) per i quali è intervenuta la risoluzione del contratto, anche tramite notifica dell’atto di precetto.
4. Caratteristiche ed effetti della sospensione
L’ammissione alle misure previste dal Protocollo determina la sospensione della quota capitale o dell’intera rata del mutuo (modalità a scelta della cliente da applicare ai mutui rientranti nel perimetro di cui al paragrafo 3), per un periodo corrispondente alla durata del “percorso di protezione” e comunque non superiore a 18 mesi. La richiesta di sospensione dovrà essere presentata presso l’Ufficio Postale abilitato al mutuo e sottoscritta da tutti gli intestatari del mutuo e dagli eventuali terzi datori di ipoteca e/o garanzia. La sospensione potrà essere applicata per una sola volta nel corso della vita del mutuo.
Inoltre:
a) In caso di sospensione della sola quota capitale, la banca provvederà ad emettere rate composte della sola quota interessi, calcolata al tasso contrattuale sul debito residuo al momento della sospensione (inteso come la parte di debito in termini di quota capitale complessiva erogata dalla banca al netto di quanto rimborsato). Tale quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie nel rispetto del periodo massimo previsto dalla sospensione. Al termine del periodo di sospensione il pagamento delle rate di rimborso, comprensive della quota capitale e della quota interessi, riprende sulla base del piano di ammortamento originario del mutuo.
b) in caso di sospensione dell’intera rata, non sarà previsto il rimborso di alcun importo durante il periodo della sospensione. Gli interessi corrispettivi maturati nel periodo di sospensione e calcolati al tasso contrattuale sono corrisposti dalla cliente, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dalla rata scadente dopo il periodo di sospensione. Il rimborso avverrà in quote aggiuntive delle rate di ammortamento, nel limite massimo di 15 anni (e comunque entro la durata residua del mutuo, se inferiore a 15 anni). Nel rispetto di tale limite, la cliente può scegliere la durata di rimborso tra le seguenti opzioni: 5 anni – 10 anni – 15 anni – durata residua se inferiore a 15 anni.
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PER LA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI CREDITI ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA
Al termine della sospensione, il rimborso del mutuo (quota capitale e quota interessi) riprende con la periodicità stabilita in contratto;
c) nel periodo di sospensione sono ricomprese anche le eventuali rate scadute e non pagate fino un massimo di 90 giorni precedenti la data di richiesta della sospensione. Gli interessi di mora già maturati sulle suddette rate oggetto di sospensione non saranno dovuti dalla cliente alla banca. In caso di scelta della sospensione della quota capitale gli interessi relativi alle rate arretrate dovranno essere corrisposti al momento della sospensione e la sospensione sarà attivata a decorrere dalla prima rata impagata;
d) la sospensione è operativa entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda della cliente (comprensiva della documentazione prevista). Tale periodo è ampliato a 45 giorni lavorativi in caso di mutuo cartolarizzati ovvero ceduti a garanzia di emissione di obbligazioni bancarie garantite;
e) la sospensione non determina l’applicazione di commissioni o di interessi di mora per il periodo di sospensione tranne, in relazione a quest’ultimi, qualora l’intestatario del mutuo non adempia al pagamento della quota interessi alle scadenze originarie (in caso di sospensione quota capitale);
f) durante il periodo di sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione e/o decadenza dal beneficio del termine previste nel contratto di mutuo;
g) durante il periodo di sospensione la cliente può in qualsiasi momento richiedere il riavvio del piano di ammortamento. In tal caso non può più richiedere la sospensione per eventuali periodi residui;
h) la ripresa del processo di ammortamento avviene al termine del periodo di sospensione con il corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione.
5. Documentazione da presentare a corredo della richiesta
Per accedere alla sospensione delle rate del mutuo i soggetti beneficiari in possesso dei requisiti previsti dal Protocollo (art. 1) dovranno sottoscrivere, presso l’Ufficio Postale abilitato al mutuo, lo specifico modulo di domanda di accesso alla sospensione allegando la certificazione dell’inizio del “percorso di protezione” con l’indicazione della presumibile data di conclusione del percorso stesso.
6. Tempistiche per l’accoglimento delle domande
L’accordo ha una validità iniziale di due anni e alla scadenza può essere prorogato dalle parti firmatarie. In data 25.11.2021 l’ABI e le organizzazioni sindacali (Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin Silcea Sinfub) hanno convenuto di prorogare la validità del Protocollo per un ulteriore biennio, pertanto, i beneficiari in possesso dei requisiti possono presentare alla Banca che ha erogato il mutuo le richieste di accesso alla sospensione fino al 25 novembre 2023.
La Banca, acquisita la domanda di accesso alla sospensione e la relativa documentazione di cui al paragrafo 4, procede ad un controllo in ordine alla completezza e regolarità formale della stessa, fornendo alla cliente informativa circa le caratteristiche e termini della sospensione.
In presenza dei requisiti la Banca attiva la sospensione delle rate entro 30 giorni lavorativi dalla data della ricezione della domanda.
La cliente ha la facoltà di riprendere in via definitiva il regolare pagamento delle rate del mutuo anche prima dello scadere del periodo di sospensione, facendone richiesta scritta alla Banca, per il tramite dell’Ufficio Postale. In tal caso non può più richiedere la sospensione di cui alla presente iniziativa per eventuali periodi residui.
La sospensione non comporta:
- l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati alla posizione di mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.
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Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.
7. Informativa polizze assicurative
Qualora in relazione al mutuo sia stata stipulata una polizza assicurativa emessa da Poste Assicura S.p.A e Poste Vita
S.p.A. la modifica dei termini di rimborso del mutuo comporta la variazione della scadenza della polizza per la stessa durata della sospensione delle rate di mutuo. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Compagnia di riferimento.
8. Allegato – Esemplificativi
Di seguito alcuni esempi che illustrano l’impatto economico della sospensione sul mutuo a tasso fisso. La sospensione è richiedibile anche su posizioni con differenti tipologie di piano di ammortamento (esempio a tasso variabile, misto, bilanciato, ecc…); gli impatti economici sono analoghi a quelli rappresentati per i mutui a tasso fisso ma, ai fini del calcolo della rata, sono influenzati dall’andamento dell’indice di riferimento di indicizzazione definito in contratto.
Esempio sospensione dell’intera rata per un mutuo a tasso fisso
Mutuo erogato a ottobre 2018 Importo mutuo: 100.000 euro Tasso nominale annuo fisso: 2,17% Durata: 20 anni
Numero rate da rimborsare: 240
Importo rata, comprensiva di interesse e di capitale: 513,97 euro Decorrenza sospensione: 01.03.2022, dopo il pagamento della rata n. 38 Durata sospensione: 18 mesi
Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 86.907,82 euro
Xxxxxx periodo scelto per il rimborso degli interessi maturati durante la sospensione: 5 anni
Sospendendo il pagamento di 18 rate, il totale della quota interessi che maturano nel periodo di sospensione è pari a 2.828,85 euro.
Di conseguenza, il Cliente dovrà restituire tali interessi a partire dalla rata successiva al termine della sospensione e in un periodo di 5 anni: l’importo da aggiungere alle singole rate è pari a 47,15 euro al mese.
La sospensione comporta l’allungamento del piano di ammortamento di 18 mesi, con un aumento dell’ammontare degli interessi, rispetto al piano originario, pari a 2.828,85 euro.
Esempio sospensione della sola quota capitale per un mutuo a tasso fisso
Mutuo erogato a ottobre 2018 Importo mutuo: 100.000 euro Tasso nominale annuo fisso: 2,17% Durata: 20 anni
Numero rate da rimborsare: 240
Importo rata, comprensiva di interesse e di capitale: 513,97 euro Decorrenza sospensione: 01.03.2022, dopo il pagamento della rata n. 38 Durata sospensione: 18 mesi
Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 86.907,82 euro
Sospendendo il pagamento di 18 rate, il totale della quota interessi da pagare nel periodo di sospensione è pari a 2.828,85 euro.
La quota interesse da rimborsare nel periodo di sospensione per ogni singola rata mensile è pari a 157,16 euro.
La sospensione comporta l’allungamento del piano di ammortamento di 18 mesi, con un aumento dell’ammontare degli interessi, rispetto al piano originario, pari a 2.828,85 euro.