Schema di contratto per fornitura di generi alimentari
Schema di contratto per fornitura di generi alimentari
per il servizio di ristorazione scolastica agli asili nido nel Comune di Venezia a ridotto impatto ambientale.
Sommario
Premessa 3
ART. 1 – Norme regolatrici 3
ART. 2 – Oggetto del contratto 4
ART. 3 – Durata, opzioni e valore del contratto 4
ART. 4 – Tipologia derrate alimentari 5
ART. 5 – Divieto di cessione del contratto 6
ART. 6 – Subappalto 6
ART. 7 – Consegna delle derrate 7
ART. 8 – Sedi di consegna derrate alimentari 8
ART. 9 – Mancata consegna 9
ART. 10 – Etichettatura delle derrate alimentari 9
ART. 11 – Accertamento della qualità delle derrate consegnate 9
ART. 12 – Certificazioni 10
ART. 13 – Responsabilità - obblighi 10
ART. 14 – Determinazione del prezzo 11
ART. 15 – Revisione dei prezzi 12
ART. 16 – Fatturazione e pagamenti 12
ART. 17 – Scioperi 12
ART. 18 –Penali 12
ART. 19 – Rinuncia all’aggiudicazione 14
ART. 20 – Obbligo di rispettare il codice etico, il codice di comportamento interno, gli ulteriori protocolli ex d. lgs. 231/2001, legge 190/2012 e manleva 14
ART. 21 – Clausole sulla tracciabilità dei flussi finanziari 14
ART. 22 – Risoluzione del contratto 14
ART. 23 – Garanzia 15
ART. 24 – Registrazione del contratto 16
ART. 25 – Riservatezza delle informazioni e trattamento dati 16
ART. 26 – Controversie 17
ART. 27 – Spese di pubblicità legale 17
ART. 28 - Disposizioni finali 18
ART. 29 – Allegati allo schema di contratto 18
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Premessa
Con determina a contrarre prot. n. del 12 aprile 2019, l’Azienda Multiservizi economico sociali S.p.A.(di seguito denominata AMES ) ha indetto, ai sensi degli artt. 35 e 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice), una gara europea a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di generi alimentari per il servizio di ristorazione scolastica agli asili nido nel Comune di Venezia a ridotto impatto ambientale, per il periodo da settembre 2019 a luglio 2021, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice;
Il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. del e sulla GUUE GU/S
del ;
Con verbale n. del la Commissione di gara ha definito la proposta di aggiudicazione della procedura di gara;
Il Direttore Generale di XXXX con determina prot. n. del , ha approvato la proposta di aggiudicazione, affidando la fornitura in favore di ;
La predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett a) del Codice;
L’aggiudicatario della gara (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice;
È decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art. 32, comma 9, del Codice;
L’Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati – ivi compreso il Capitolato tecnico, nonché il bando – definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, la Società ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
L’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.
ART. 1 – Norme regolatrici
Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto così come l’offerta tecnica, l’offerta economica, il capitolato tecnico e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili alle società in controllo pubblico;
b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dal codice etico e dal codice di comportamento interno di XXXX.
Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.
In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti da XXXX prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Appaltatore ed accettate da XXXX.
XXXX provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
ART. 2 – Oggetto del contratto
Il contratto ha per oggetto la fornitura di generi alimentari vari, convenzionali e di provenienza biologica, destinati alle refezioni degli asili nido comunali. La fornitura dovrà essere eseguita sotto la precisa osservanza del presente Capitolato Speciale d’Appalto secondo quanto previsto nelle descrizioni dei prodotti dei vari lotti (Allegato A).
ART. 3 – Durata, opzioni e valore del contratto
Il contratto ha durata a decorrere dalla data di sottoscrizione sino al 31 luglio 2021, comprendendo anche i centri estivi che possono venire istituiti a cura del Comune di Venezia.
Trattandosi di mera fornitura di prodotti, senza prestazioni aggiuntive, non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, pertanto non si ritiene necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza da interferenza.
L’importo contrattuale relativo al/ai lotto/i di competenza è pari ad € ( ), così distribuiti:
Lotto 1 | Euro |
Lotto 2 | Euro |
Lotto 3 | Euro |
Lotto 4 | Euro |
Lotto 5 | Euro |
Lotto 6 | Euro |
Lotto 7 | Euro |
Lotto 8 | Euro |
Lotto 9 | Euro |
Lotto 10 | Euro |
Tale importo è da considerarsi meramente indicativo del valore contrattuale, con possibilità di oscillazione in più o in meno, entro i limiti del 20% (cd. quinto d’obbligo), quali siano le ragioni ivi comprese, a titolo esemplificativo, l’incremento o il decremento degli utenti finali, e ferme restando, in ogni caso, le condizioni contrattuali. Tale importo non vincola pertanto la Committenza, alla quale non potrà essere imputata alcuna responsabilità nel caso di emissione di ordinativi inferiori, costituendo tale importo solo un limite massimo di accettazione degli ordinativi da parte dell'Appaltatore.
Al mancato raggiungimento del valore sopraindicato, pertanto, nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento all'appaltatore.
E’ fatta salva la facoltà di esercitare la clausola di attivazione del periodo di proroga della fornitura ai sensi dell’articolo 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016 a mente del quale l’operatore economico si obbliga ad accettare di prorogare la durata del contratto per il periodo strettamente necessario all’espletamento delle procedure concorsuali di individuazione del nuovo contraente, e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza naturale del contratto, alle medesime condizioni economiche e normative contrattuali vigenti, senza che l’aggiudicatario possa pretendere compensi ulteriori.
ART. 4 – Tipologia derrate alimentari Prodotti biologici
Lotto 1: Carni avicole fresche e surgelate – Uova fresche
Lotto 2: Carne bovina fresca Lotto 3: Prodotti surgelati
Lotto 4: Prodotti ortofrutticoli freschi Lotto 5: Generi vari
Lotto 6: Latte e derivati
Prodotti convenzionali
Lotto 7: Prodotti vari non biologici
Lotto 8: Pane (destinato agli xxxxx xxxx xx Xxxxxxx – xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx) Xxxxx 0: Pane (destinato agli xxxxx xxxx xx Xxxxxxx – xxxxxxxxxx)
Xxxxx 00: Pane (destinato agli asili nido di Venezia – Lido e Pellestrina)
Gli standard qualitativi minimi, le modalità di confezionamento e la frequenza richiesta per le consegne
relative ad ogni singolo lotto sono specificate nell’allegato “A” del presente schema di contratto. Il fabbisogno presunto per ciascuna derrata è riportato nella scheda di offerta relativa ad ogni lotto (le schede di offerta sono allegate al disciplinare di gara). La quantità di ciascuna derrata e le tipologie alimentari ivi riportate devono intendersi indicative, in quanto potrebbero subire delle variazioni per diverse cause, non dipendenti da AMES SpA.
XXXX SpA non assume pertanto alcun impegno circa la quantità e la tipologia di ciascuna derrata, fermo restando l’impegno dell’appaltatore a fornire le quantità di volta in volta richieste, al prezzo offerto, senza alcun aggravio di costi. Dovranno essere consegnati solamente i generi previsti nel presente schema di contratto; consegne di generi diversi saranno riconosciute solo se ordinate direttamente da AMES SpA. L’appaltatore dovrà rendersi disponibile alla sostituzione, entro la successiva consegna, di derrate alimentari che, pur rispondendo ai requisiti merceologici indicati nell’allegato “A”, non vengano giudicate idonee da AMES SpA sotto il profilo organolettico.
ART. 5 – Divieto di cessione del contratto
Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 comma 13 del Codice.
L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG.
In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di XXXX al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
ART. 6 – Subappalto
L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.
ovvero
L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni: …………………..
……………………………………………………………………………………………………….. Per le prestazioni rese in subappalto, XXXX provvederà a effettuare il relativo pagamento
all’Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall’art.105, comma 13, del Codice.
In caso di pagamenti effettuati all’Appaltatore, quest’ultimo dovrà trasmettere ad XXXX, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i.
Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, XXXX sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.
L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad XXXX o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
Nel caso in cui l’Appaltatore, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice deve comunicare ad AMES, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:
- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del servizio o fornitura affidati.
L’Appaltatore deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti di XXXX, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del Codice.
L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne XXXX da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati da XXXX inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse di XXXX.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.
ART. 7 – Consegna delle derrate
La consegna verrà effettuata a cura e spese dell’Appaltatore presso le singole sedi indicate al successivo art. 8, con idonei mezzi di trasporto, come previsto dalle vigenti normative in materia, e il fornitore dovrà provvedere allo scarico della merce dalla sponda del mezzo e al trasporto fin dentro le sedi indicate.
Nell'ambito dello svolgimento della fornitura, il personale occupato dall’Appaltatore deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Le derrate e le confezioni dovranno essere trattate in modo da impedire manomissioni e risultare integre alla consegna. La consegna dovrà essere garantita nel modo più assoluto, indipendentemente dalle condizioni stagionali o di viabilità, nelle ore e nei luoghi indicati. Nessun fatto può essere addotto a giustificazione di eventuali ritardi nelle consegne. La consegna dei generi indicati nel presente schema di contratto dovrà essere tassativamente eseguita nelle quantità e qualità richieste dal personale incaricato da AMES SpA, presso le sedi e negli orari e con la cadenza temporale indicati nei singoli lotti. Le forniture dovranno corrispondere alla pezzatura, peso e confezionamento richiesti; la fornitura di eventuali eccedenze o di generi diversi da quelli previsti nel presente schema di contratto, non autorizzata direttamente da AMES SpA, non sarà riconosciuta e pertanto non verrà pagata. La consegna dovrà avvenire previa emissione del “Documento di Trasporto”, in base alla normativa vigente in materia, con l’esatta indicazione della qualità e relative quantità, nette e lorde. L’Appaltatore riconosce che il peso netto e la qualità della merce saranno esclusivamente quelli accertati presso le cucine. Eventuali contestazioni saranno presentate entro 48 ore lavorative dalla consegna della merce in oggetto. Al momento dell’offerta e ad ogni eventuale variazione e/o inserimento di nuovi prodotti dovranno essere presentate le schede tecniche dettagliate dei prodotti forniti al fine della verifica e validazione.
ART. 8 – Sedi di consegna derrate alimentari
Le sedi presso le quali devono essere consegnate le derrate alimentari oggetto della fornitura del presente schema di contratto d’appalto sono attualmente dislocate come specificato nella tabella sottostante. L’Appaltatoresi impegna ad accettare variazioni, integrazioni o eliminazioni delle sedi, senza poter avanzare alcuna pretesa di rimborso, indennità, compensi o variazioni di prezzo.
N. | Scuola | Nome | Indirizzo | Città |
701 | Asilo Nido | Arcobaleno | Calle Chioverette, 1104 | Venezia |
702 | Xxxxx Xxxx | Xxxxxxxx | Xxxxx Xxxxxxx, 000 | Xxxxxxx |
704 | Xxxxx Xxxx | Xxx Xxxxxxx | Xxxxx Xxx Xxxxxxx, 0000 | Xxxxxxx |
705 | Xxxxx Xxxx | xx Xxxxxxx | Xxxxxxxx 0000 | Xxxxxxx |
706 | Asilo Nido | Glicine | Cannaregio, 2541 | Venezia |
708 | Asilo Nido | Gabbiano | Giudecca, 936 | Venezia |
709 | Asilo Nido | Onda | X. Xxxxx, 242 | Venezia |
710 | Asilo Nido | Delfino | Xxx X. Xxxxx, 000 | Xxxx xx Xxxxxxx |
711 | Asilo Nido | Sole | Xxx X. Xxxxx, 000 | Xxxx xx Xxxxxxx |
712 | Asilo Nido | Cucciolo | Xxx Xxxxx X. Xxxxx, 00 | Xxxxxx Xxxxxx |
713 | Asilo Nido | Coccinella | Xxx Xxxxxxxx, 0/X | Xxxxxx |
714 | Asilo Nido | Pinocchio | Via del Rigo, 31/A | Carpanedo |
715 | Xxxxx Xxxx | Xxxxxxxxxx | Xxx X. Xxxxx, 0 | Xxxxxx |
716 | Xxxxx Xxxx | Xxxxxxxxx | Xxx X. Xxxxxxx, 0/X | Xxxxxx |
717 | Asilo Nido | Millecolori | Xxx X. Xxxxxxx, 0/X | Xxxxxx |
718 | Asilo Nido | Pollicino | Xxx Xxxxxxx, 0 | Xxxxxx |
719 | Asilo Nido | Trilli | Xxxxx Xxx Xxxxx, 000 | Xxxxxx |
720 | Asilo Nido | Melograno | Xxx Xxxxxxxxx, 00 | Xxxxxxxx |
721 | Xxxxx Xxxx | Xxxxx Xxx | Xxx xxx Xxxxxxx, 0/x | Xxxxxx |
722 | Asilo Nido | Airone | Via X. Xxxxxxxxx, 2 | Chirignago |
723 | Asilo Nido | HakunaMatata | Via dell’Xxxxx, 00 | Xxxxxxxxxx |
000 | Xxxxx Xxxx | Xxxxxxxxxx | Xxx Xxxxxx, 00 | Xxxxxxxxxx |
725 | Asilo Nido | Cappuccetto Rosso | Via Rossetti, 4 | Marghera |
726 | Asilo Nido | Colibrì | Via Scarsellini, 36 | Marghera |
727 | Asilo Nido | Girasole | Piazzale Sirtori, 6/a | Marghera |
728 | Asilo Nido | Pineta | Via X. Xxxxx Xxxxxxx, 1 | Carpenedo |
729 | Xxxxx Xxxx | X. Xxxxxx in Volta | Xxx xxx Xxxx, 000/x | Pellestrina |
ART. 9 – Mancata consegna
Qualora l’Appaltatore non effettuasse, in tutto o in parte, la consegna della fornitura richiesta, o consegnasse in ritardo rispetto a data e ora stabilite, AMES SpA, senza darne preventiva comunicazione all’Appaltatore stesso, si riserva la facoltà di provvedere all’acquisto da altra ditta di quanto necessario, anche per qualità e prezzo superiore a quello contrattuale. In tale caso, fatta salva l’applicazione delle penali previste nel presente schema di contratto, l’Appaltatore sarà tenuta a rifondere ad AMES SpA i maggiori costi sostenuti.
ART. 10 – Etichettatura delle derrate alimentari
Le derrate alimentari devono avere confezione ed etichettatura conformi alla normativa vigente. Non sono ammesse etichettature incomplete e non in lingua italiana.
ART. 11 – Accertamento della qualità delle derrate consegnate
Se la fornitura risultasse, a giudizio insindacabile del personale dell’asilo nido o degli uffici preposti al controllo di AMES SpA, in tutto o in parte di qualità inferiore o, comunque, non conforme ai requisiti stabiliti, l’Appaltatore sarà tenuta a ritirarla a proprie spese, salvo il risarcimento di eventuali danni, con obbligo di sostituire il prodotto con altro equivalente, nella qualità e nella quantità richiesta, in tempo utile al fine di non provocare ritardi nell'organizzazione e nella predisposizione del servizio da parte del personale di cucina. In difetto provvederà direttamente AMES SpA, in ogni caso a spese dell’Appaltatore.
AMES SpA si riserva di eseguire, anche tramite soggetti esterni, ispezioni sulle forniture e sottoporre i campioni prelevati dalla merce consegnata ad analisi tecniche di laboratorio (comprese quelle per verificare la presenza di OGM), presso Istituti legalmente riconosciuti. L’Appaltatore, a sua volta, in contraddittorio, potrà effettuare analoghe analisi presso Istituti di propria scelta, purché legalmente riconosciuti.
Qualora la merce non corrisponda alle prescrizioni contrattuali, l’Appaltatore si obbliga a rimborsare i prodotti non accettati, oltre ai costi sostenuti in conseguenza della difforme fornitura (comprese le spese sostenute per le suddette analisi) e al pagamento delle eventuali sanzioni previste nel presente schema di contratto. Viene fatta salva ogni ulteriore azione nel caso il fatto costituisca dolo o reato.
ART. 12 – Certificazioni
Qualora richiesta, l’Appaltatore è tenuto a fornire in ogni momento, durante tutta la durata dell’appalto, apposita dichiarazione dalla quale risulti l’utilizzo di materie prime rigorosamente senza impiego di OGM, la provenienza delle derrate alimentari da colture o allevamenti biologici, il possesso della certificazione di prodotto a norma U.E., copia autenticata della documentazione relativa all’idoneità dell’impianto rilasciata dal Ministero della Sanità.
In generale, l’Appaltatore deve rendere disponibili ad AMES SpA idonee certificazioni di qualità e dichiarazioni di conformità delle derrate alimentari alla vigente normativa in materia, oltre alle certificazioni di un sistema di gestione qualità aziendale conforme alla norma UNI EN ISO9001:2015, riferito all’oggetto del presente appalto. Per le ditte fornitrici esclusivamente dei lotti 8, 9 e 10, non è necessariamente richiesta la certificazione di un sistema di gestione qualità aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015.
ART. 13 – Responsabilità - obblighi
L’Appaltatore si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’Appaltatore deve attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all’Igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità, vecchiaia, alle eventuali malattie professionali e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.
L’Appaltatore deve, in ogni momento, a semplice richiesta di AMES SpA, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra. Si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di lavoro applicabili (sia nazionali che territoriali).
L’Appaltatore deve attuare l’osservanza di tutte le norme riguardanti la prevenzione e protezione dei rischi lavorativi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
L’Appaltatore si rende garante, assumendosi le correlative responsabilità, che le forniture siano del tutto conformi alle disposizioni di legge in materia di produzione, commercio, vendita e trasporto, e altresì conformi a quanto stabilito dal presente schema di contratto. L’Appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare ad AMES SpA e a terzi dall’esecuzione di quanto previsto nel presente schema di contratto.
L’accertamento danni sarà effettuato da AMES SpA alla presenza del Responsabile identificato dall’Appaltatore, previamente avvertito in modo tale da consentire all’Appaltatore stessa di esprimere la propria valutazione. Qualora l’Appaltatore non partecipi all’accertamento in oggetto, AMES SpA provvederà autonomamente. I danni così accertati costituiranno titolo sufficiente al fine del risarcimento ad AMES SpA.
Qualora l’Appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, AMES SpA è autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l’importo in occasione del pagamento del corrispettivo di prima scadenza ed eventualmente dai successivi o escutendo la garanzia di cui all’art. 23 del presente schema di contratto, con obbligo di immediato reintegro. A tale riguardo l’Appaltatore deve presentare, all’atto della stipula del contratto, pena la revoca dell’aggiudicazione, idonee polizze assicurative (RCT), stipulate con primaria compagnia, che coprano ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati (anche in seguito a tossinfezioni e/o intossicazioni alimentari) a persone o cose nell’espletamento di quanto richiesto nel presente schema di contratto, con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro, per persona e per animali o cose. XXXX SpA si riserva il diritto di verificare i contratti e di apportare agli stessi le modifiche che riterrà opportune e che l’Appaltatore dovrà accettare. L’Appaltatore è tenuto a fornire ad AMES SpA anche copia delle successive quietanze di pagamento attestanti il rinnovo della copertura delle polizze succitate, per tutto il periodo di affidamento della fornitura. A ulteriore precisazione, l’Appaltatore riconosce la qualifica di terzo, oltre agli utenti che usufruiscono del servizio di mensa, anche ad AMES SpA, al Comune di Venezia e ai loro collaboratori e/o incaricati dei controlli sui servizi prestati. L’Appaltatoresi impegna ad ottenere dagli eventuali danneggiati quietanza liberatoria anche nei confronti di AMES SpA, del Comune di Venezia e loro dipendenti.
ART. 14 – Determinazione del prezzo
L’Appaltatore verrà remunerato, per le consegne relative a ciascun lotto, in base ai relativi prezzi indicati in sede di presentazione dell’offerta. Tali prezzi si intendono comprensivi di ogni obbligo od onere che gravi sull’Appaltatore a qualunque titolo, secondo le condizioni di fornitura specificate nel presente schema di contratto.
ART. 15 – Revisione dei prezzi
I prezzi delle forniture riferite ai singoli lotti, così come risultanti dall’offerta, resteranno fissi ed invariati per tutta la durata dell’appalto. A decorrere da gennaio 2021 l’Appaltatore potrà, con apposita richiesta scritta, chiedere l’adeguamento dei prezzi in base alla variazione annuale degli indici dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati (FOI) della Provincia di Venezia, così come determinato dall’ISTAT relativamente al mese di dicembre precedente.
ART. 16 – Fatturazione e pagamenti
L’Appaltatore dovrà emettere una fattura mensile riepilogativa distinta per lotto aggiudicato e per sede di consegna (vedi art. 8). Non saranno accettate fatture accompagnatorie. I documenti contabili verranno emessi ai sensi della normativa vigente.
Inoltre, l’Appaltatore si impegna ad inviare ad AMES SpA i documenti di trasporto, le fatture e le note di accredito, secondo le sottodescritte modalità:
1) I DDT cartacei dovranno seguire la merce in movimento e quindi arriveranno assieme ad essa nelle singole spedizioni presso i vari asili nido; Ames SpA si riserva di richiedere all’Appaltatore l’adeguamento ad un eventuale sistema di DDT elettronico nei tempi e nei modi indicati.
2) Fatture e note di accredito: in formato PDF-A, per singolo documento nominato con nome composto parlante (fat_n°fattura.pdf per le fatture e nacc_n°accredito.pdf per le note di accredito), inviato tramite PEC al seguente indirizzo: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx (o altro indicato da AMES SpA);
Si provvederà al pagamento del corrispettivo a 30 giorni data certa ricevimento fattura.
Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l’importo per eventuali spese per esecuzioni d’ufficio, delle eventuali pene pecuniarie previste al successivo art. 18 in caso di inadempienza dell’Appaltatore e quant’altro dalla stessa dovuto. L’Amministrazione per procedere alla liquidazione e al pagamento delle fatture provvederà ad acquisire il documento di regolarità contributiva. In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi determinato dalla non regolarità contributiva, l’Appaltatore non potrà pretendere la corresponsione di interessi né avanzare richieste di indennizzo o risarcimento danni nei confronti di AMES SpA.
ART. 17 – Scioperi
Il servizio di ristorazione scolastica è da considerarsi servizio pubblico, pertanto per nessuna ragione le forniture delle derrate alimentari potranno essere sospese.
ART. 18 –Penali
L’Appaltatore, nell’esecuzione del presente schema di contratto, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le
disposizioni normative, regolamentari e contrattuali concernenti le forniture stesse.
In caso di inadempimento, o di violazione delle prescrizioni del presente schema di contratto, AMES SpA avrà facoltà di applicare una penale che potrà variare da un minimo di euro 50,00 (euro cinquanta/00) ad un massimo di euro 350,00 (euro trecentocinquanta/00) in relazione alla gravità dell’inadempienza e della recidività, salvo il risarcimento del maggior danno e salva comunque l’applicazione di eventuali ulteriori sanzioni previste dalle norme di legge e regolamentari.
L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da formale contestazione dell’inadempienza con facoltà dell’Appaltatore di presentare le proprie osservazioni riguardo l’oggettiva impossibilità di rispettare le prescrizioni del presente schema di contratto, ovvero le disposizioni normative e regolamentari, entro 10 gg. dalla notifica della contestazione stessa.
Qualora dette giustificazioni non vengano tempestivamente presentate, ovvero non siano ritenute accoglibili, XXXX SpA applicherà le penali previste, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento.
Ogni contestazione sarà notificata all’Appaltatore, presso la sede legale, mediante invio a mezzo posta elettronica certificata.
Si riporta qui di seguito in via meramente esemplificativa e non esaustiva, una casistica di inadempienze che possono comportare l’applicazione delle sanzioni:
Ripetute consegne di quantità di derrate nonsufficienti per la preparazione dei pasti per almeno 2 volte nell’arco dello stesso anno scolastico. | 250,00-350,00 Euro |
Mancata consegna, senzareintegro nei termini fissati dal presente schema di contratto. | 100,00-250,00 Euro |
Mancata sostituzione dei prodotti contestati nei termini di cui al presente schema di contratto. | 50,00-150,00 Euro |
Mancato rispetto delle condizioni di fornitura stabilitedal presente schema di contratto (integrità imballaggio, temperatura degli alimenti alla consegna, ecc..). | 50,00-250,00 Euro |
Le inadempienze sopra descritte non precludono alla stazione appaltante il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente compresi nella stessa ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.
Resta inoltre impregiudicato in ogni caso, il diritto per la Stazione Appaltante di esperire azione per ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno causato dall'Impresa Appaltatrice nell'esecuzione del contratto.
ART. 19 – Rinuncia all’aggiudicazione
Qualora l’appaltatore non intenda accettare l’assegnazione dell’appalto non potrà avanzare alcun diritto di recupero della garanzia provvisoria, oltre ad essere comunque tenuto al risarcimento degli eventuali danni subiti da AMES SpA in conseguenza della mancata accettazione.
ART. 20 – Obbligo di rispettare il codice etico, il codice di comportamento interno, gli ulteriori protocolli ex d. lgs. 231/2001, legge 190/2012 e manleva
L’Appaltatore si obbliga a rispettare, e a far rispettare ai propri collaboratori, il Codice Etico, il Codice di comportamento interno e gli ulteriori Protocolli previsti da AMES SpA ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e della legge 190/2012 (cd. Compliance Program).
La violazione delle regole previste nei documenti sopra indicati e reperibili nel sito istituzionale xxx.xxxxxxxxxxx.xx rappresenta grave inadempimento contrattuale. L’Appaltatore si impegna a segnalare all’Organismo di Vigilanza i casi di violazioni del Codice Etico e degli ulteriori Protocolli previsti nel Modello Organizzativo e di Gestione. L’Appaltatoresi impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione i casi di violazioni del Codice di comportamento interno e dei protocolli previsti nel Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione. La ditta aggiudicataria manleva fin d’ora AMES SpA per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest’ultima quale conseguenza della violazione dei citati Codice Etico, Codice comportamentale e Protocolli da parte dell’impresa aggiudicataria medesima o dei suoi collaboratori.
ART. 21 – Clausole sulla tracciabilità dei flussi finanziari
L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni. L’Appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere ad AMES, entro 7 giorni dall’accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al presente affidamento o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al presente affidamento, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L’Appaltatoresi impegna, inoltre, a comunicare ad AMES SpA ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.
ART. 22 – Risoluzione del contratto
E’ facoltà di AMES SpA procedere alla risoluzione del contratto e provvedere al servizio in questione direttamente o ricorrendo ad altra impresa, escutendo la cauzione definitiva, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei seguenti casi di inadempimento:
a) qualora in seguito alla sottoscrizione del contratto venisse accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva presentata in sede di offerta;
b) gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dopo 3 diffide formali;
c) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dall’Appaltatore della fornitura aggiudicata;
d) violazione ripetuta degli orari di consegna o della frequenza delle consegne stabilite in relazione ai singoli lotti aggiudicati;
e) quando l’Appaltatore si renda colpevole di frode;
f) in caso di concordato preventivo, fallimento o stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro/pignoramento a carico dell’Appaltatore;
g) in caso di violazione dei termini di legge relativi al subappalto come da art. 6 del presente Appalto;
h) qualora l’Appaltatore, con le sue inadempienze nei confronti dei propri dipendenti, ponga in essere i presupposti e le condizioni per l’applicazione dell’art. 1676 del Codice Civile;
i) in caso di accertamento di violazione del divieto di fornitura, ai sensi di legge, di prodotti contenenti O.G.M.;
j) in caso di ripetuta fornitura di derrate alimentari avariate o non conformi a quanto indicato nel presente schema di contratto;
k) qualora AMES SpA, a copertura di spese e danni conseguenti al non corretto adempimento del contratto, si rivalga sulla cauzione e l’importo della stessa non venga ricostituito nella sua integrità entro 15 giorni;
l) qualora l’Appaltatore, o i suoi collaboratori, violi le norme previste dal Codice Etico, dal Codice di comportamento interno e/o dagli ulteriori Protocolli previsti da AMES SpA ai sensi del D. Lgs. 231/2001, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001, da parte dell’Appaltatore o dei suoi collaboratori;
m) in caso di inadempimento rispetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Nei suddetti casi la risoluzione si verificherà di diritto qualora AMES SpA comunichi all’Appaltatore, mediante raccomandata A/R. o posta elettronica certificata, che intende avvalersi di questa clausola risolutiva. Nei casi previsti dal presente articolo, l’Appaltatore incorre nella perdita della cauzione definitiva, che verrà escussa da AMES SpA, salvo il risarcimento del maggior danno, anche d’immagine e delle nuove procedure da instaurare.
ART. 23 – Garanzia
Al momento della stipula del contratto, a garanzia dell’esatta osservanza di tutte le obbligazioni contrattuali, l’Appaltatore è obbligato a costituire una cauzione definitiva pari al 10 per cento dell'importo contrattuale ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 fatta salva la possibilità di applicare le riduzioni di cui all’articolo 97, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. Qualora la garanzia venga costituita sotto forma di polizza fideiussoria, questa deve essere rilasciata da primaria compagnia assicurativa.
La fidejussione dovrà contenere esplicito impegno a versare la somma stessa a semplice richiesta scritta di XXXX SpA entro 15 giorni dovrà in ogni caso escludere la preventiva escussione del debitore principale. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, AMES SpA, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta, incamerare la cauzione provvisoria e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dalla società.
La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte di AMES SpA, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
In caso di decadenza dell’Appaltatore o di inadempienza o di grave negligenza che comporti la risoluzione del contratto, anche nel corso dell’esecuzione dello stesso, AMES SpA ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. Resta salvo per AMES SpA l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente.
Ai sensi del comma 5 dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 la garanzia è progressivamente svincolata sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione del servizio, nel limite massimo dell’80% dell’importo iniziale garantito; l’importo residuo permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
ART. 24 – Registrazione del contratto
In caso di registrazione del contratto, le spese relative all’imposta di registro sono ripartite in egual misura fra le parti. Le altre spese, comprese quelle relative all’imposta di bollo, sono a carico dell’Appaltatore.
ART. 25 – Riservatezza delle informazioni e trattamento dati
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’Appaltatore è richiesto agli operatori economici di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito GDPR). Ai sensi e per gli effetti delle suddette normative, alla Società compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
In relazione alle finalità del trattamento dei dati si precisa che tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che XXXX acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l’attività istituzionale di XXXX ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi, connessi allo svolgimento dei rapporti. Sono fatti espressamente salvi i trattamenti già consentiti dal Garante per la protezione dei dati personali, tramite autorizzazioni generali già pubblicate in G.U.
I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato. Il dato è trattato per espletare la verifica di posizioni giudiziarie, fiscali e di condotta di fornitori ed operatori economici che sono in rapporto pre-contrattuale o contrattuale con AMES SpA al fine di:
- svolgere le attività preliminari connesse alle procedure di acquisizione di beni e servizi e di lavori;
- coordinare e analizzare la redazione della documentazione tecnica, amministrativa e contrattuale;
- gestire il procedimento e le attività connesse (stipula del contratto, monitoraggio dei tempi del procedimento in affidamento, esecuzione del contratto);
- eventuale fase contenziosa.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e/o telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle vigenti disposizioni.
I dati detenuti da XXXX potranno essere conosciuti: da personale interno limitatamente alle informazioni necessarie per lo svolgimento delle mansioni lavorative di ciascuno, da soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi, da soggetti terzi (persone fisiche o giuridiche) che svolgono servizi di verifica della conformità normativa di AMES (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: l’ANAC, Comune di Venezia, la Regione del Veneto, l’Organismo di vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, Ispettorato del lavoro, Xxxxxx, ecc.), da soggetti che svolgono attività di verifica relativamente ai sistemi di gestione certificati applicati da AMES, da soggetti a cui la comunicazione è necessaria per la gestione del rapporto contrattuale, a personale informatico (interno od esterno) esclusivamente per ineliminabili necessità tecniche ed in modo limitato a quanto strettamente necessario.
In alcun caso XXXX comunica dati a terzi se ciò non è necessario per l’espresso adempimento ad obblighi normativi, per necessità contrattuali o per necessità di gestione.
ART. 26 – Controversie
Per qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere fra le parti sull’interpretazione o esecuzione del presente schema di contratto, competente e giudicante sarà il Foro di Venezia.
ART. 27 – Spese di pubblicità legale
Per effetto dell'entrata in vigore degli artt. 73 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché del Decreto 30/12/2016 n. 244, sono posti a carico degli aggiudicatari le spese di pubblicazione del bando sulla GURI e gli oneri di pubblicità legali conseguenti alle spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani. Tali spese saranno ripartite proporzionalmente al valore dei lotti tra gli aggiudicatari.
ART. 28 - Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente schema di contratto si fa riferimento al Codice Civile e alle disposizioni normative vigenti in materia.
ART. 29 – Allegati allo schema di contratto
Sono allegati al presente schema di contratto e ne fanno parte integrante:
- Allegato “A”: Descrizione dei lotti.