Contract
Imposta di bollo assolta in modalità telematica, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) in misura forfetaria per l’importo di € 45,00.
Repubblica Italiana
PROVINCIA DI CREMONA
N. 8388 di Repertorio Provinciale
CONTRATTO DI SERVIZIO PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO E INTERURBANO NELLA PROVINCIA DI CREMONA E NEI COMUNI DI CREMONA E DI CREMA – PERIODO 2013/2021.
C.I.G. 40783275E7.
L’anno duemilatredici questo giorno di mercoledì 5 (cinque) del mese di giugno in una sala degli Uffici Provinciali siti in Cremona, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XXx x. 00;
avanti a me dr. Xxxxxx Xxxxxxx, Segretario Generale della Provincia di Cremona, facoltizzato a rogare gli atti ed i contratti di interesse della stessa Provin- cia di Cremona dall’art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leg- gi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
Sono comparsi i sigg.ri:
- Sig. Xxxxxxx Xxxxx nato a Piacenza l’8 Giugno 1943 e domiciliato per la carica in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxxx x. 00, il quale interviene in questo atto nella sua qualità di Presidente della ditta AUTOGUIDOVIE S.p.A. con sede legale e domici- lio fiscale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxxx x. 00 (codice fiscale 00103400339 e par- tita IVA 11907120155) iscritta al n. MI-103484 del R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Milano, come da visura in atti della Provincia di Cremona, Capogruppo Manda- taria dell’Associazione Temporanea d’Imprese – in seguito denominata A.T.I. AUTOGUIDOVIE/KM/LINE/MIOBUS/STAR o “Affidatario” - fra la ditta AUTOGUIDOVIE
S.p.A. come più sopra descritto, la ditta KM S.p.A. (mandante) con sede legale e domicilio fiscale in Cremona, Via Postumia n. 102 (codice fiscale e partita IVA 01223200195) iscritta al n. CR-152968 del R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Cremo-
na, come da visura in atti della Provincia di Cremona, la ditta LINE-SERVIZI PER LA MOBILITA’ S.p.A. (mandante) con sede legale e domicilio fiscale in Pavia, Xxx Xxxxxxxx x. 00 (codice fiscale e partita IVA 01927790186) iscritta al n. PV- 231773 del R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Pavia, come da visura in atti della Provincia di Cremona, la ditta MIOBUS BY AUTOGUIDOVIE S.r.l. (mandante) con sede legale e domicilio fiscale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxxx x. 00 (codice fiscale e partita IVA 03992270961) iscritta al n. MI-1717770 del R.E.A. presso la
C.C.I.A.A. di Milano, come da visura in atti della Provincia di Cremona e la ditta S.T.A.R. SOCIETA’ TRASPORTI AUTOMOBILISTICI REGIONALI S.p.A. (mandante) con sede legale e domicilio fiscale in Lodi, Xxxxx Xxxxxx x. 000 (codice fiscale e partita IVA 00798460150) iscritta al n. LO-382280 del R.E.A. presso la
C.C.I.A.A. di Lodi, come da visura in atti della Provincia di Cremona, come da atto di costituzione di Associazione Temporanea di Imprese e conferimento di mandato speciale di rappresentanza in data 05/10/2012 rep. n. 193989 racc. n. 30019 a rogito dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx, notaio in Milano, in atti della Provincia di Cremona;
- arch. Xxxxxxxx Xxxxx nato a Cremona il 18 Settembre 1954 e domiciliato per la carica in Cremona, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XXx x. 00, il quale interviene e sti- pula nella sua qualità di Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti della Provincia di Cremona con sede legale in Cremona, Corso Xxxxxxxx Xxxxxxxx II n. 17 (codice fiscale 80002130195), nel cui nome ed interesse agisce al fine di dare esecuzione alla determinazione n. 214 in data 29/03/2012 in for- za dell’art. 90 dello Statuto della Provincia di Cremona, dell’art. 21 del Rego- lamento dei Contratti della Provincia di Cremona e dell’atto del Presidente del- la Provincia n. 92/Presidenza del 30/06/2011;
- arch. Xxxxxx Xxxxxxxxx nato a Cremona il 4 Giugno 1957 e domiciliato per la carica in Cremona, xxxxxx xxx Xxxxxx x. 0, il quale interviene e stipula nella sua qualità di delegato (come da atto di delega prot. 28642/13 dell’Ufficio del
Comandante in data 27/05/2013) del Dirigente del Settore Polizia Municipale ed Ambiente del Comune di Cremona con sede legale in Cremona, Piazza del Comune n.
8 (codice fiscale e partita Iva 00297960197), nel cui nome ed interesse agisce in forza dell’art. 46 dello Statuto del Comune di Cremona, dell’art. 6 del Rego- lamento dei Contratti del Comune di Cremona e dell’atto del Sindaco prot. n. 60964 del 27/12/2012;
- dr. Xxxxxx Paiero nato a Crema (CR) il 20 Febbraio 1949 e domiciliato per la carica in Crema (CR), Xxxxxx Xxxxx x. 00, il quale interviene e stipula nella sua qualità di Direttore Area Risorse Umane e Strumentali, Polizia Locale, Tri- buti ei Commercio del Comune di Crema con sede legale in Crema (CR), Piazza del Duomo n. 25 (codice fiscale 91035680197 e partita Iva 00111540191), nel cui nome ed interesse agisce in forza dell’art. 43 dello Statuto del Comune di Crema ap- provato con DCC n. 8/2012, dell’art. 71 del Regolamento dei Contratti del Comune di Crema approvato con DCC n. 170/1991 e n. 264/1991 e dell’atto DGC n. 2013/00021 del 28 gennaio 2013.
Le parti sopra individuate (Provincia di Cremona, Comune di Cremona e Comune di Crema), tutte congiuntamente di seguito indicate anche come “Stazione appaltan- te” o “Committente”.
L’”Affidatario” e la “Stazione appaltante” o “Committente” nel presente atto so- no indicate congiuntamente anche come le “Parti”.
i quali comparenti, della cui identità io Segretario Generale rogante sono cer- to, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale
PREMESSO
i. che la Provincia di Cremona, il Comune di Cremona ed il Comune di Crema, rispettivamente con delibera di Consiglio Provinciale n. 25 del 21/02/2012, con delibera del Consiglio Comunale di Cremona n. 4 del 27/02/2012 e con delibera del Consiglio Comune di Crema n. 16 del 15/03/2012 hanno approvato la convenzione con la quale venivano delegate alla Provincia di Cremona le
funzioni di stazione appaltante - ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006 - per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale su gomma nel bacino della Provincia di Cremona;
ii. che con determinazione n. 214 del 29/03/2012 della Provincia di Cremona – in qualità di Stazione appaltante delegata anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006 – è stata indetta la gara per l’affidamento dei servizi di cui alla premessa che precede, mediante proce- dura ristretta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sulla base dei requisi- ti di partecipazione, dei punteggi per la valutazione dell’offerta e delle altre condizioni illustrati nelle premesse della medesima deliberazione;
iii. che - a seguito dell’esperimento di gara di cui sopra - con determinazione provinciale n. 30 del 31/01/2013, così come rettificata con determinazione provinciale n. 47 del 06/02/2013, si aggiudicava il servizio di cui in og- getto alla A.T.I. AUTOGUIDOVIE/KM/LINE/MIOBUS/STAR di Milano - che ha of- ferto un ribasso dello 0,1% sull’importo annuo a base di gara - per il cor- rispettivo annuo di € 14.548.848,70= (oltre IVA) e quindi per il corrispet- tivo complessivo (relativo a otto anni) di € 116.390.789,58.= (oltre IVA) di cui:
a) € 91.357.891,14.= (oltre IVA) relativamente alla parte di servizio di competenza della Provincia di Cremona;
b) € 19.398.538,44.= (oltre IVA) relativamente alla parte di servizio di competenza del Comune di Cremona;
c) € 5.634.360,00.= (oltre IVA) relativamente alla parte di servizio di competenza del Comune di Crema;
iv. che con decreto n. 21 del 31/01/2013 (prot. 15170) la Provincia di Cremona, quale stazione appaltante delegata anche dai Comuni di Cremona e di Crema, ha disposto nei confronti dell’A.T.I. aggiudicataria il subentro urgente ed
anticipato nella gestione del servizio, alle condizioni definite nel mede- simo decreto;
v. lo schema del presente contratto è stato approvato con decreto n.
203/Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti della Provincia di Cre- mona del 09/08/2012;
vi. che le ditte AUTOGUIDOVIE S.p.A., KM S.p.A., LINE S.p.A., CREMA MOBILITA’
S.p.A. (ora MIOBUS BY AUTOGUIDOVIE S.r.l.) e STAR S.p.A. hanno prodotto in sede di gara una dichiarazione il cui contenuto si richiama per le parti di interesse nel presente atto perché ne formi parte integrante e sostanziale:
*) di accettare incondizionatamente ed integralmente il Bando di gara, il disciplinare di gara e tutti i suoi allegati, fermo restando quando concor- dato dalle parti con l’atto sottoscritto in data 04/06/2013 prot. 70437, che si intende qui confermato;
*) di applicare il contratto collettivo nazionale di categoria e gli even- tuali accordi integrativi previsti a livello territoriale;
*) di adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire la sicurezza della mano d’opera che dovesse essere impiegata in relazione al servizio da eseguire e di aver comunque adempiuto agli obblighi di sicu- rezza all’interno della struttura aziendale secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
*) di essere a conoscenza che l’aggiudicazione definitiva della gara è su- bordinata all’approvazione, da parte degli Enti titolari del servizio, de- gli atti necessari alla formalizzazione della copertura finanziaria del servizio, per quanto di rispettiva competenza, e di rinunciare pertanto a qualsiasi pretesa conseguente alla mancata o ritardata aggiudicazione del servizio;
*) di aver formulato l’offerta autonomamente e di aver tenuto conto, impe-
gnandosi a rispettarli e ad affrontarli integralmente nella formulazione dell’offerta, di tutti gli oneri e di tutti i vincoli, nessuno escluso o eccettuato, previsti nella documentazione di gara o derivanti dalle norma- tive vigenti in materia di servizi pubblici di trasporto passeggeri o, co- munque, applicabili alla attività oggetto di gara, ed in genere di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazio- ne dell’offerta, e comunque di tutto quanto necessario per una completa va- lutazione degli obblighi connessi all’effettuazione delle attività oggetto di affidamento;
*) di essersi recato e di aver preso visione dei luoghi e della rete su cui deve essere eseguito il servizio oggetto della presente procedura di gara e di avere ritenuto adeguati alle finalità cui sono asserviti i beni, le re- ti, gli impianti e le dotazioni patrimoniali destinate allo svolgimento del servizio di TPL oggetto di gara; nonché, ai fini della conoscenza del ter- ritorio e delle strade da percorrere, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione del servizio e di aver giudicato i prezzi e i sistemi tariffari nel loro com- plesso remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata;
*) l’accettazione incondizionata e senza riserve di tutte le disposizioni della documentazione di gara, con speciale riferimento al Bando di gara, alla Lettera di invito, al Capitolato di gara ed ai suoi Allegati, nonché allo schema di contratto di servizio. Resta salvo quanto concordato dalle parti con l’atto sottoscritto in data 04/06/2013 prot. 70437 e quant’altro eventualmente diversamente stabilito nel presente atto;
*) l’impegno di non aver nulla a pretendere nei confronti della Provincia di Cremona nell’eventualità in cui la presente procedura di gara fosse so- spesa, revocata o annullata, ovvero nel caso in cui l’attività oggetto del- la presente procedura non venisse affidata;
*) che si potrà avvalere, nel corso della durata contrattuale, del sub- appalto per i servizi di trasporto pubblico locale extraurbano e per i ser- vizi urbani di Crema e Cremona nei limiti consentiti dalla normativa appli- cabile e nel rispetto di quanto prescritto dal bando di gara e dal capito- lato di gara;
vii. che le condizioni preliminari alla stipulazione risultano assolte; viii.che, con note prot. 45337 dell’08/04/2013 (per AUTOGUIDOVIE S.p.A.), 51508
del 19/04/2013 (per K.M. S.p.A.), 46811 del 10/04/2013 (per LINE S.p.A.),
45623 dell’08/04/2013 (per MIOBUS S.r.l.) e 51518 del 19/04/2013 (per STAR S.p.A.) spedite via PEC alla rispettive competenti Prefetture, si è provve- duto a richiedere le informazioni antimafia, così come previsto dall’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011;
ix. che la Prefettura di Cremona con nota prot. 17377/Area 1/A.M. del 21/05/2013 ha rilasciato l’Informazione antimafia per la K.M. S.p.A. di Cremona;
x. che si rende necessario sottoscrivere il relativo contratto anche in assen- za delle informazioni dei Prefetti, così come previsto dall’art. 92 comma
3 del D.Lgs. n. 159/2011 già citato;
xi. che come previsto dal sopra citato articolo la Provincia di Cremona si ri- serva comunque la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui, dalle verifiche disposte dalle competenti Prefetture, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
xii. che la Provincia di Cremona - come già dichiarato nel capitolato di gara - non provvederà al pagamento diretto dei sub-affidatari, se non per le fat- tispecie puntuali previste dalla normativa. La A.T.I. AUTOGUIDOVIE/ KM/LINE/MIOBUS/STAR è tenuta a comprovare, presentando la relativa documen- tazione, l’avvenuto pagamento ai sub-affidatari stessi del corrispettivo loro dovuto in base al rispettivo contratto e la regolarità contributiva ai
fini previdenziali ed assicurativi degli stessi;
xiii. che la cauzione definitiva prevista ai sensi di legge è stata presentata dalla A.T.I. AUTOGUIDOVIE/KM/LINE/MIOBUS/STAR mediante polizza fidejusso- ria n. 2013/50/2248596 emessa in data 20/02/2013 dell’importo di € 5.819.539,48.= dalla REALE MUTUA ASSICURAZIONI – Agenzia di Genova (ridotta del 50% in quanto ditte certificate) e appendice n. 1 del 23/04/2013 e la medesima – controfirmata dalle parti – è conservata agli atti della Provin- cia;
xiv. che, come previsto dalla normativa vigente, sono state altresì presentate dalla A.T.I. AUTOGUIDOVIE/KM/LINE/MIOBUS/ STAR le polizze assicurative det- tagliatamente specificate all’art. 18 del Capitolato di Gara che si allega- no al presente atto alla lettera J;
xv. che le ditte AUTOGUIDOVIE S.p.A., KM S.p.A., LINE S.p.A., MIOBUS S.r.l. e STAR S.p.A. hanno dichiarato in sede di gara di non versare in alcuna con- dizione ostativa alla stipulazione di contratti della specie con la Pubbli- ca Amministrazione;
xvi. che le verifiche, disposte ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000, relativa- mente alle suddette dichiarazioni sono state tutte acquisite dagli Enti competenti salvo:
a) quella relativa alla insussistenza di stati di liquidazione o di falli- mento o di amministrazione controllata o di concordato preventivo nei con- fronti della ditta LINE S.p.A.;
b) quella relativa all’inesistenza di sanzioni interdittive, anche caute- lari, di cui al D.Lgs. n. 231/2001 nei confronti di tutte le ditte costi- tuenti la A.T.I.;
c) quella relativa al rilascio del casellario giudiziale per gli ammini- stratori cessati dalla carica della ditta LINE S.p.A.;
xvii. che è tuttavia necessario procedere alla stipula del contratto nelle more
delle suddette verifiche;
xviii.che con i provvedimenti innanzi citati si è adempiuto alle prescrizioni di cui all’art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Tutto ciò premesso, tenuto conto delle dichiarazioni, delle garanzie, degli im- pegni e degli altri accordi stabiliti qui di seguito, fra i sottoscritti compa- renti, agenti in questo atto nelle rispettive loro qualità in epigrafe indicate, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – DEFINIZIONI
1. Ai fini del Contratto s'intende per:
a) Affidatario: il concorrente che, risultando il miglior offerente, sia dichia- rato aggiudicatario della gestione del servizio di trasporto pubblico locale e di tutte le ulteriori attività oggetto del presente Contratto di gara;
b) Contratto: il presente Contratto di servizio;
c) Corrispettivo unitario di aggiudicazione: definito in esito all’aggiudicazio- ne della gara e ottenuto come rapporto tra il corrispettivo di aggiudicazione e le percorrenze chilometriche previste dal PEA-1;
d) Gestore/i uscente/i: il/i gestore/i del servizio di trasporto pubblico locale nella fase precedente l’affidamento all’Affidatario;
e) Nuovo aggiudicatario: il soggetto che, alla scadenza del Contratto, ovvero in ogni caso di cessazione anticipata dell’efficacia dello stesso, subentrerà all’Affidatario a seguito di una nuova procedura di selezione;
f) Parte o Parti: la Provincia di Cremona e gli Altri Enti Locali da una parte o l’Affidatario dall’altra parte, o entrambi a seconda del contesto;
g) PEA-0: elementi informativi per la descrizione del programma di esercizio an- nuale relativo al servizio di Tpl ultimo disponibile al momento dell’avvio della procedura di gara (15 gennaio 2012);
h) PEA-1: specifiche del programma di esercizio annuale in forma tabellare, con riferimento a percorrenze e ore di servizio, per fascia oraria, tipologia di
servizio (punta/morbida; urbano/extraurbano), relativo al servizio di Tpl offer- to dall’Affidataria (Allegato B al presente contratto);
i) PEA-2: descrizione dettagliata del programma di esercizio annuale al momento dell’effettivo avvio del servizio;
j) Percorrenza chilometrica: percorrenza chilometrica dei servizi, espressa in vett*Km determinata secondo la metodologia riportata in Allegato A al presente Contratto;
k) Regione: Regione Lombardia;
l) Stazione appaltante: Provincia di Cremona che affida la gestione del servizio di trasporto pubblico locale e di tutte le ulteriori attività oggetto del Con- tratto di Servizio;
m) Tpl: trasporto pubblico locale;
n) Altri Enti Locali: il Comune di Cremona e quello di Crema, titolari delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto pubblico locale.
o) Data di effettivo avvio del servizio: la data del 10 giugno 2013 ovvero la diversa data prevista per il cambio di orario 2013 (da invernale a estivo).
ART. 2 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
1. Il Contratto ha per oggetto l’affidamento “net cost” (sono a carico dell’Affidatario il rischio industriale e il rischio commerciale connessi alle attività affidate) della gestione dei servizi di Tpl mediante autobus interurba- ni della Provincia di Cremona e urbani dei Comuni di Cremona e Crema, della ge- stione delle eventuali reti e degli impianti a essi correlati, nonché di tutte le attività strumentali correlate, anche non esplicitamente richiamate o de- scritte nei documenti di affidamento (comprensivi di quelli relativi alla proce- dura di gara), nel rispetto degli obblighi e delle specifiche previsti nei docu- menti di affidamento, in coerenza con gli obiettivi di qualità, sicurezza, effi- cacia, efficienza, sostenibilità ambientale ed economica, e integrazione, moda- le, tariffaria e territoriale, del servizio, di cui al D.lgs. 422/97 e alla LR
Lombardia 6/12, alle linee di indirizzo della Regione Lombardia, della Provincia di Cremona e degli Altri Enti Locali interessati.
2. Il servizio di Tpl di cui al punto 1, come meglio specificato nell’Allegato A, affidato in un unico lotto, ammonta a una percorrenza chilometrica base mini- ma complessiva di 9.947.556= (novemilioninovecentoquarantasettemilacinquecento- cinquantasei) vett*km/anno, di cui:
a) 8.262.389= (ottomilioniduecentosessantaduemilatrecentoottantanove) vett*km/ anno per l’Ambito interurbano;
b) 1.380.019= (unmilionetrecentoottantamiladiciannove) vett*km/anno per l’Ambito urbano di Cremona;
c) 305.148= (trecentocinquemilacentoquarantotto) vett*km/anno per l’Ambito urba- no di Crema.
I servizi di Tpl saranno classificati, con riferimento al Contratto, in urbani ed interurbani, come definiti all’Allegato A.
3. In relazione alla natura e alle caratteristiche dei servizi, necessitanti di contribuzioni pubbliche a copertura di obblighi di servizio, richiamati i conte- xxxx del Regolamento CE 1370/07 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, l’affidamento è in esclusiva, con la sola eccezione di ogni altro servizio, anche eventualmente analogo, il cui affidamento a soggetto diverso non sia suscettibile per comprovate ragioni di incidere negativamente sul valore e- conomico del Contratto.
4. L’esercizio dei servizi e l’adempimento degli impegni e degli obblighi della Provincia, nonché degli Altri Enti Locali, e dell’Affidatario scaturenti dal presente affidamento sono regolati mediante il presente contratto di servizio per quanto riguarda i servizi di Tpl di cui al punto 1 e tutte le attività a es- si correlate.
5. La Provincia, nonché gli Altri Enti Locali, ciascuno per l’Ambito di propria competenza così come articolati nel presente Contratto, effettuano i controlli
sui servizi di Tpl e le attività oggetto del presente affidamento, nonché sulla relativa reportistica di monitoraggio e di rendicontazione, come articolata nel Contratto, con particolare riferimento agli aspetti di qualità, sicurezza e re- lazione con l’utenza.
ART. 2 BIS – AMBITI
1. Il programma di esercizio è articolato in 3 (tre) Ambiti di servizio, in par- ticolare:
- interurbano;
- urbano di Cremona;
- urbano di Crema.
2. La Provincia e gli Altri Enti locali, parti necessarie del presente contratto di servizio stipulato con l’Affidatario, saranno titolari delle obbligazioni na- scenti dal contratto di servizio, con riferimento all’ambito nel quale esercita- no le proprie funzioni amministrative.
ART. 3 – DURATA DELL'AFFIDAMENTO
1. Il presente affidamento ha durata di 96 (novantasei) mesi, pari a 8 (otto) anni, a decorrere, dalla data di effettivo avvio del servizio (presumibilmente coincidente con il giorno 10 giugno 2013), in conformità a quanto previsto nella determina n. 47 del 6 febbraio 2013.
2. Tenuto conto dell’incertezza delle risorse economiche nell’attuale quadro normativo, la Provincia e gli Altri Enti locali si riservano la facoltà di eser- citare il diritto di recesso dal contratto, trascorsi 48 (quarantotto) mesi, pa- ri a 4 (quattro) anni dall’attivazione del servizio, nei seguenti casi:
a) modifiche o revisione sostanziale dell’organizzazione dei servizi o di parte di essi;
b) qualora venga meno l’interesse pubblico, o siano sorte nuove e preponderanti esigenze di interesse pubblico;
c) qualora il servizio di trasporto risulti inadeguato, per estensione o inten-
sità alle sopravvenute esigenze dell’utenza;
d) qualora siano venute meno le esigenze pubbliche definite dagli strumenti di programmazione, in seguito ad avvenuta modifica degli stessi;
e) in tutti gli altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.
L’esercizio di tale facoltà di recesso dovrà essere formalizzato mediante comu- nicazione da inviarsi tramite PEC almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza del primo quadriennio di affidamento.
Nessun importo a titolo di mancato utile sarà dovuto all’Affidatario a seguito dell’esercizio del diritto di recesso di cui al presente articolo.
3. La durata dell’affidamento potrà essere ulteriormente prorogata, laddove con- sentito dalla normativa applicabile al momento della scadenza del Contratto e se ritenuto opportuno dalla Provincia e dagli Altri Enti Locali, di comune accordo tra le parti.
4. Alla scadenza dell’affidamento, ovvero in ogni caso di cessazione anticipata dell’efficacia dello stesso, l’Affidatario è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del Nuovo aggiudicatario, alle condizioni disci- plinate nel Contratto. Qualora la prosecuzione del servizio dovesse protrarsi oltre un anno dalla scadenza dell’affidamento, ovvero dalla cessazione dell’efficacia del Contratto, le Parti potranno concordare di apportare al Con- tratto quegli adeguamenti resisi necessari.
5. Nel caso in cui i finanziamenti regionali e degli Altri Enti Locali non con- sentano la prosecuzione del contratto, la Provincia e gli Altri Enti Locali, di comune accordo tra di loro, potranno procedere alla revoca dell’affidamento nei termini di cui al successivo Art. 22, punto 7, con conseguente cessazione anti- cipata dell’efficacia del Contratto e con esonero da qualsiasi onere e responsa- bilità a qualunque titolo per gli stessi Enti Locali.
ART. 4 – CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. Il corrispettivo annuo a carico della Provincia, nonché degli Altri Enti Lo-
cali, per l’esercizio delle attività oggetto del presente affidamento riferito all’anno 2013 è pari a Euro 14.548.848,70.= (quattordicimilionicinquecento- quarantottomilaottocentoquarantotto/70), oltre IVA, corrispondente a complessivi Euro 116.390.789,58.= (centosedicimilionitrecentonovantamilasettecentoottantano- ve/58), oltre IVA, per 8 (otto) anni di durata massima complessiva dell’affidamento, di cui:
a) € 91.357.891,14.= oltre IVA, per l’Ambito interurbano;
b) € 19.398.538,44.= oltre IVA, per l’Ambito urbano di Cremona;
c) € 5.634.360,00.= oltre IVA, per l’Ambito urbano di Crema.
La Provincia e gli Altri Enti Locali rispondono esclusivamente con riferimento alla parte del corrispettivo dagli stessi dovuto con riferimento al proprio Am- bito di competenza.
Il corrispettivo di cui al presente punto si intende remunerativo di tutte le attività in capo all’Affidatario necessarie per il pieno rispetto di tutti gli obblighi e oneri derivanti dalla documentazione di affidamento, in particolare per la corretta esecuzione dei servizi di Tpl oggetto del Contratto, anche se non espressamente richiamati nel Contratto stesso e delle attività strumentali necessarie per la corretta esecuzione dello stesso.
2. Il corrispettivo contrattuale spettante all’Affidatario, determinato secondo quanto previsto al precedente punto 1, potrà subire variazioni in dipendenza:
a) di uno scostamento tra il servizio “di riferimento” e quello “progettato”;
b) di uno scostamento tra il servizio “programmato” e quello “consuntivato”, co- me risultante dalle rendicontazioni periodiche di monitoraggio, di cui all’Art. 24;
c) del riconoscimento di premi e/o dell’applicazione di penali, di cui al Con- tratto;
d) di adeguamenti inflativi, regolati dal Contratto.
3. L’importo di cui al punto 1 non include i contributi per il rinnovo del CCNL
di cui alle leggi 47/04, 58/05 e 296/06, che saranno liquidati ai soggetti aven- ti diritto nel rispetto delle richiamate norme e delle disposizioni nazionali e regionali in materia. A questo fine, i soggetti aventi diritto dovranno rispon- dere prontamente alle richieste che la Provincia e gli Altri Enti Locali, indi- rizzeranno all’Affidatario, preventive e consuntive, inerenti i dati necessari per la liquidazione dei contributi.
3 bis). Verranno inoltre trasferite all’ affidatario le risorse di cui alla leg- ge 244/2007 ed al Patto del TPL.
4. È attribuita all’Affidatario la titolarità dei ricavi da traffico, derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio disciplinati dal Contratto, e degli eventua- li ricavi e vantaggi economici derivanti da ogni iniziativa di valorizzazione commerciale, intrapresa nel rispetto della normativa vigente.
5. Per servizio “di riferimento” deve intendersi il PEA 1.
Per servizio “programmato” deve intendersi, in ogni momento, durante il periodo di affidamento, il servizio autorizzato, descritto presso la Provincia e gli Al- tri Enti Locali, ciascuno per l’Ambito di propria competenza, secondo lo stan- dard informatico definito di comune accordo dagli stessi Enti Locali.
Per servizio “progettato” deve intendersi un servizio modificativo rispetto a quello di riferimento, ai sensi degli Artt. 6 e 7 del Contratto, in cui vengono quantificati i parametri, incrementali e decrementali, per linea, oggetto di progettazione.
6. Successivamente alla data di avvio del servizio e per tutta la durata del Contratto, le variazioni del corrispettivo di cui al punto 1, per scostamenti tra servizi di riferimento e progettati, di cui al punto 2 lettera a), sono da calcolarsi sulla base dei prezzi unitari calcolati come rapporto tra l’importo del corrispettivo annuo a base di gara di cui all’art. 4 punto 1 lettera a), b) e c) per singolo ambito di riferimento e percorrenza chilometrica base minima di cui all’art. 2 punto 2 lettere a), b) e c) arrotondato alla seconda cifra deci-
male: di seguito riportati e secondo le definizioni e l’articolazione di cui all’Allegato A:
Ambito Corrispettivi unitari base (IVA esclusa)
Interurbano cl = 1,39 euro/vettkm convenzionale Urbano di Cremona cUCR1 = 1,76 euro/vettkm convenzionale Urbano di Crema cUCR2 = 2,35 euro/vettkm convenzionale
I prezzi unitari di cui al presente punto sono da intendersi come prezzi massi- mi.
Per modifiche marginali del servizio, originate da scostamenti tra servizi di riferimento e progettati, che comportino variazioni chilometriche (calcolate ai sensi dell’allegato A al presente contratto) entro l’1% (in aumento o in diminu- zione) rispetto al servizio di riferimento per ciascun Ambito , le Parti concor- dano di non dar corso alle relative variazioni del corrispettivo.
7. Le variazioni del corrispettivo di cui al punto 1, per scostamenti tra servi- zi programmati e consuntivati di cui al punto 2 lettera b), fatto salvo quanto previsto ai punti 9 e 10, sono da calcolarsi sulla base del Corrispettivo unita- rio di aggiudicazione, medio rispetto alla produzione chilometrica complessiva- mente offerta per tutti e tre gli ambiti, e del solo scostamento chilometrico delle percorrenze.
8. La riduzione del servizio conseguente alle astensioni facoltative dal lavoro di cui all’Art. 8, che l’Affidatario rendiconta ai sensi dell’Art. 24, comporta la riduzione del corrispettivo spettante, in ragione dei minori servizi svolti e del Corrispettivo unitario di aggiudicazione di cui al precedente punto 7 e di- mensionato al 70% del suo valore, o alla diversa percentuale eventualmente con- cordata fra le Parti, anche alla luce della regolamentazione e/o della prassi regionale.
9. Qualora la variazione del corrispettivo di cui al punto 1 dipendente dalle casistiche di cui alla lettera b) del punto 2, rientri in aumento entro il limi-
te dello 0,3% (zerovirgolatrepercento) non si ha luogo a conguaglio; qualora la variazione sia in riduzione entro il limite dell’1,0% (unopercento) del corri- spettivo medesimo, non si ha luogo a conguaglio. La Provincia e gli Altri Enti Locali, ciascuno per il proprio Ambito di competenza, in alternativa alla rego- lazione del conguaglio, hanno la facoltà di richiedere all’Affidatario di indi- viduare e, previa autorizzazione, attuare le modifiche e le razionalizzazioni compensative del servizio. Tale compensazione potrà essere gestita anche a ca- vallo di due annualità.
10. La quota di corrispettivo annuo contrattuale di cui al punto 1, lettera a)
b) e c) è corrisposta dalla Provincia e dagli Altri Enti Locali, ciascuno per il proprio ambito di competenza, all’Affidatario sulla base di rate mensili posti- cipate di uguale importo, entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dal ri- cevimento di regolare fattura.
L’Affidatario potrà emettere fattura dal giorno successivo rispetto all’ultimo giorno del mese di riferimento dell’importo fatturato.
La fattura dovrà essere corredata da apposita autocertificazione attestante l’assolvimento dei versamenti contributivi previdenziali e assicurativi.
Successivamente, nel termine indicato dal Capitolato, l’Affidatario dovrà altre- sì provvedere, in modo regolare e completo, alla consegna dei documenti previsti dal sistema di monitoraggio e di rendicontazione di cui all’Art. 24.
L’intervallo di 30 (trenta) giorni per il pagamento, decorrente dal giorno di consegna della fattura, potrà essere incrementato qualora l’Affidatario non ri- spetti il successivo termine per la consegna del materiale di monitoraggio e di rendicontazione.
L’applicazione delle penali e il riconoscimento dei premi rispetteranno le se- guenti modalità:
- i premi sono quantificati e riconosciuti annualmente, nel rispetto di quanto stabilito nel Contratto;
- le penali sono quantificate in relazione a ciascuna fattispecie di ritardo, inadempimento, inesattezza e/o violazione riscontrata e calcolate mensilmente, nel rispetto di quanto stabilito nel Contratto;
- il conguaglio dei premi e delle penali viene effettuato su base annua.
11. Saranno altresì trasferite all’Affidatario eventuali altre risorse rese di- sponibili per finanziare ulteriori oneri connessi alla gestione dei servizi stessi, nei limiti di quanto a questo titolo disposto da provvedimenti legisla- tivi nazionali, dalla Regione o dagli Altri Enti locali o da altri soggetti com- petenti e interessati. Le modalità di erogazione saranno definite in sede di as- segnazione delle risorse.
12. La Provincia di Cremona, il Comune di Cremona ed il Comune di Crema effet- tueranno i pagamenti delle somme dovute alla A.T.I. AUTOGUIDOVIE S.p.A. / KM S.p.A./ LINE-SERVIZI PER LA MOBILITA’ S.p.A. / MIOBUS BY AUTOGUIDOVIE S.r.l. /
S.T.A.R. SOCIETA’ TRASPORTI AUTOMOBILISTICI REGIONALI S.p.A. mediante bonifico sul c/c bancario – dedicato alle pubbliche commesse ai sensi del comma 1 dell’art. 3 Legge n. 136/2010 - presso la BANCA CARIPARMA (IBAN XX00X0000000000000000000000), intestato alla ditta capogruppo AUTOGUIDOVIE
S.p.A. di Milano.
ART. 4bis – ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO
1. Nei limiti delle risorse trasferite dalla Regione alla Provincia e agli Altri Enti Locali, è ammessa la revisione periodica del prezzo del servizio ai sensi e secondo le modalità stabilite dall’art. 115 del D.Lgs. 163/2006.
2. Entro il 30 settembre del primo anno di validità del Contratto ed entro lo stesso termine con riferimento agli anni successivi, l’esecutore può inoltrare all’Amministrazione istanza di revisione del prezzo, allegando apposita documen- tazione comprovante l’intervenuta variazione, costituita dalle pubblicazioni di cui all’art. 7 comma 4 lett. c) e comma 5), del Codice dei Contratti Pubblici, o in mancanza dagli indici dei prezzi di consumo per le famiglie di operai e di
impiegati, editi dallo stesso ISTAT con riferimento alle tabelle contenenti le variazioni percentuali di ciascun mese rispetto ad ogni altro mese ed anno pre- cedente.
3. La prima variazione del prezzo è riconosciuta nella misura corrispondente ai predetti indici tra la data di attivazione del servizio e quella dell’istanza ed ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo.
4. Per gli anni successivi, la variazione del prezzo è riconosciuta con le stes- se modalità e nella medesima misura indicata ai precedenti commi, assumendo come base il prezzo oggetto dell’ultima revisione ovvero quello iniziale nel caso in cui non sia intervenuta alcuna revisione.
5. Ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 163/2006, la revisione del prezzo viene o- perata dai dirigenti responsabili della procedura contrattuale, sulla base di un’apposita istruttoria, alla quale può partecipare l’esecutore.
ART. 5 – PROGRAMMA DI ESERCIZIO ANNUALE (PEA)
1. L’Affidatario, nel rispetto degli obblighi di servizio di cui all’Allegato A e degli standard di qualità di cui all’Allegato F, è tenuto a garantire lo svol- gimento del servizio programmato di cui all’Art. 4, punto 5, secondo capoverso.
2. Le modifiche al servizio programmato sono disciplinate ai sensi degli Artt. 6 e 7 e possono comportare variazione del corrispettivo spettante, secondo quanto previsto all’Art. 4.
3. L’Affidatario è tenuto a rispettare gli obblighi di servizio come precisati nell’Allegato A e come eventualmente integrati dai singoli documenti di autoriz- zazione.
4. È fatto obbligo all’Affidatario, ogni qualvolta si renda necessario e/o op- portuno per esigenze di pubblica utilità, secondo la valutazione della Provincia e degli Altri Enti Locali, di coordinare il proprio PEA con quelli dei servizi ferroviari e con quelli in essere nei bacini contermini, al fine di garantire la massima integrazione fra i diversi servizi. Qualora il coordinamento predetto
non conduca positivamente alla definizione di un accordo con gli altri gestori interessati, la Provincia e gli Altri Enti Locali, fatto salvo quanto previsto al successivo punto, si riservano di individuare gli adeguamenti del servizio comunque necessari.
5. Le modificazioni del PEA di cui all’Art. 4, punto 2, lettera a), tra le quali quelle al punto precedente, non possono comunque determinare una variazione, in aumento o in riduzione, del corrispettivo spettante che, in rapporto al corri- spettivo complessivo di aggiudicazione relativo all’intero periodo massimo com- plessivo di affidamento (8 anni), al netto dell’effetto derivante dagli adegua- menti di cui all’Art. 4bis, sia superiore al 20% (ventipercento) nell’ambito di un singolo anno e al 35% (trentacinquepercento) nell’intero arco di durata del Contratto.
6. L’onere di informare l’utenza sul PEA vigente e sulle modifiche del medesimo di cui al presente articolo e ai successivi Artt. 6, 7 e 8 resta a carico dell’Affidatario, che provvede con le modalità di cui all’Art. 15, fatto salvo quanto precisato all’Art. 8.
7. I servizi derivanti dagli incrementi e dalle modifiche di cui al presente Ar- ticolo e ai successivi Artt. 6, 7 e 8, salvo quanto ivi precisato, sono da con- siderarsi assimilabili a quelli individuati in sede di aggiudicazione, in parti- colare per quanto attiene il rispetto degli standard qualitativi e le modalità di monitoraggio.
ART. 6 – MODIFICHE DEL PEA SU INIZIATIVA DELLA PROVINCIA DI CREMONA E DEI COMUNI DI CREMONA E CREMA
1. Il PEA allegato al Contratto, nel periodo di vigenza dello stesso, è soggetto a riprogrammazione su richiesta della Provincia e degli Altri Enti Locali, anche in termini di istituzione, soppressione o modifica di servizi e/o di fermate, anche con riferimento alle modifiche di cui all’articolo precedente per esigenze di pubblica utilità, ancorché connesse alla sperimentazione di nuovi servizi,
senza limitazioni di fascia oraria e in relazione alle modalità di esercizio sia tradizionali (a orario o a frequenza) sia innovative o particolari (quali, per esempio, i servizi a chiamata) fatta salva l’economicità del contratto, nei li- miti della disponibilità di personale e mezzi e fatti salvi economicità ed equi- librio del contratto.
2. L’Affidatario è tenuto ad attivare le modifiche richieste dalla Provincia e dagli Altri Enti Locali di cui al punto precedente entro 30 (trenta) giorni na- turali consecutivi dalla richiesta stessa, trasmessa in forma scritta, salvo che ragioni d’urgenza o che la tipologia delle modifiche non comportino la concorde individuazione di tempi di implementazione più contenuti o più estesi.
ART. 7 – MODIFICHE DEL PEA SU INIZIATIVA DELL’AFFIDATARIO
1. L’Affidatario contribuisce all’efficacia e all’efficienza del servizio eroga- to anche valutando modifiche del servizio medesimo e proponendole tempestivamen- te e dettagliatamente alla Provincia e agli Altri Enti Locali, ispirandosi ai principi di qualità dell’offerta, assicurando un crescente livello di domanda soddisfatta e di soddisfazione delle esigenze dell’utenza, anche mediante l’integrazione fra servizi di Tpl e dei servizi di Tpl col servizio ferroviario e con altri.
2. L’Affidatario può apportare modifiche al PEA allegato al Contratto, nel ri- spetto degli obblighi di servizio di cui all’Allegato A e fatto salvo quanto previsto al precedente Art. 5, previa approvazione della Provincia e degli Altri Enti Locali.
3. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rim- borsi di sorta.
ART. 8 – MODIFICHE DEL PEA PER EVENTI STRAORDINARI E IMPREVEDIBILI E PER SCIOPERI
1. L’esecuzione del servizio non può essere interrotta né sospesa dall’Affidatario, salvo nei casi di forza maggiore (ivi comprese le calamità na-
turali, quali per esempio, terremoti, frane, alluvioni, quando imprevedibili e inevitabili e nei limiti di tempo strettamente necessari a ripristinare il ser- vizio) e nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine, sicurezza e sa- lute pubblici, né l’Affidatario potrà sollevare le eccezioni di cui agli artt. 1460 e 1461 del Codice civile.
Ai fini del presente Articolo, per casi di forza maggiore si intendono eventi straordinari e imprevedibili non imputabili o riferibili all’Affidatario, sempre che tali eventi non possano essere evitati con l’uso di tutti i mezzi idonei e il massimo sforzo esigibile per prevenirne l’insorgere e impedirne e comunque rimuoverne tempestivamente le conseguenze.
2. Al solo fine di una definizione contrattuale delle situazioni impreviste di traffico che possono incidere in modo del tutto straordinario sul rispetto della regolarità e della puntualità del servizio, rientrano nella fattispecie di cui al precedente punto 1 le giornate di servizio relativamente alle quali l’Affidatario rilevi eventi esterni straordinari indipendenti dalla propria re- sponsabilità, in grado di compromettere sensibilmente la regolarità di quote e- stese del servizio.
Allo scopo di dimostrare la straordinarietà della circostanza e i livelli di- chiarati di regolarità registrati, nonché gli accorgimenti adottati, l’Affidatario dovrà produrre alla Provincia e agli Altri Enti Locali, ciascuno per il proprio Ambito di competenza ogni documento utile nel più breve tempo possibile e comunque entro i 5 (cinque) giorni naturali consecutivi successivi. L’inadempimento della comunicazione descritta, o il suo ritardo, può comportare, esclusivamente a giudizio della Provincia e degli Altri Enti Locali, ciascuno per il proprio Ambito di competenza, l’impossibilità che la specifica giornata sia considerata fra le situazioni impreviste e non imputabili all’Affidatario, di cui al primo capoverso.
3. Nei casi di cui ai punti 1 e 2, all’Affidatario è fatto comunque obbligo di
promuovere modalità di servizio alternative o sostitutive atte a contenere al massimo le temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi nonché i disagi per l’utenza, garantendo la contestuale e tempestiva informazione scritta della Pro- vincia e degli Altri Enti Locali, ciascuno per il proprio Ambito di competenza, e assicurando, una volta venuta meno la causa di interruzione o sospensione, il pronto ripristino del servizio programmato.
4. Le modifiche del servizio di cui ai precedenti punti dovranno essere debita- mente e dettagliatamente rendicontate in sede di consuntivazione dei dati di pe- riodo, in particolare con riferimento alle variazioni di percorrenze chilometri- che, nei termini di cui all’Art. 24.
5. Le corse non effettuate o effettuate solo parzialmente o non in orario in di- pendenza degli eventi di cui ai precedenti punti 1 e 2, fermo restando quanto previsto ai precedenti punti 3 e 4, non saranno conteggiate ai fini della veri- fica del rispetto degli standard qualitativi minimi di cui all’Allegato F e non potranno comportare né l’applicazione di penali ai sensi dell’Art. 21 né la va- riazione del corrispettivo.
L’adozione temporanea da parte dell’Affidatario di modalità di esercizio sosti- tutive o alternative in nessun caso potrà creare maggiori oneri in capo alla Provincia e agli Altri Enti Locali, ciascuno per il proprio Ambito di competen- za, per il servizio svolto.
6. Le modalità di svolgimento del servizio individuate e approntate dall’Affidatario in condizioni di emergenza e su base temporanea dovranno suc- cessivamente, nel caso in cui sia prevista una significativa permanenza delle condizioni alterate, essere oggetto di una specifica proposta progettuale, tesa al contenimento dei disagi per l’utenza e della variazione del corrispettivo, da verificare ed eventualmente modificare in accordo con la Provincia e con gli Al- tri Enti Locali, ciascuno per il proprio Ambito di competenza, anche ai fini dell’ottenimento dei nulla-osta necessari per la sicurezza di percorsi e ferma-
te.
7. In relazione a lavori sulla sede stradale o ad altre attività poste in essere da soggetti pubblici o privati, e a eventi e manifestazioni resi noti con una tempistica che non permetta di procedere alla normale riprogettazione del servi- zio, vale quanto previsto ai precedenti punti 3, 4 e 5. Le proposte di riproget- tazione, anche temporanea, del servizio da attuarsi ai sensi del punto 6 potran- no essere individuate dall’Affidatario anche sulla scorta di verifiche con il soggetto responsabile della perturbazione.
8. Le variazioni del corrispettivo spettante in esito alla riprogettazione dei servizi di cui al precedente punto 6 saranno regolate in base a quanto previsto all’Art. 4, punto 6.
9. In caso di mancata esecuzione del servizio da parte dell’Affidatario nei ter- mini di cui al precedente punto 3, la Provincia e gli Altri Enti Locali, ciascu- no per il proprio Ambito di competenza, ferma restando l’applicazione delle pe- nali di cui all’Art. 21, nonché il diritto al risarcimento dell’eventuale mag- giore danno e la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dei successivi Artt.
18 e 22, attuano le iniziative necessarie per garantire l’erogazione del servi- zio anche secondo modalità alternative o sostitutive, con rivalsa sull’Affidatario per le spese sostenute. Per lo svolgimento del servizio nell’ipotesi indicata la Provincia e gli Altri Enti Locali, ciascuno per il pro- prio Ambito di competenza, potranno avvalersi di altre imprese.
10. In caso di astensioni facoltative dal lavoro del personale addetto alla gui- da, l’Affidatario è tenuto a garantire, ai sensi della L. 146/90 in materia di servizi pubblici essenziali, le prestazioni indispensabili, vigenti nel bacino e oggetto di contrattazione con le organizzazioni sindacali, con riferimento anche alle singole contrattazioni aziendali (Allegato I). Eventuali variazioni verran- no trasmesse tempestivamente alla Commissione di garanzia istituita dall’art. 12 della legge citata, secondo quanto ivi previsto all’art. 2, comma 4, affinché ne
possa valutare l’idoneità. L’Affidatario si impegna sin d’ora a rispettare la provvisoria regolamentazione emanata dalla Commissione, nel rispetto delle fina- lità della L. 146/90, qualora la stessa non ritenesse idonee le pattuizioni in ordine alle prestazioni minime garantite.
L’Affidatario è, altresì, tenuto a norma dell’art. 2, comma 2, ultimo periodo della L. 146/90, a comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l’elenco dei servizi che saranno garantiti co- munque in caso di sciopero e i relativi orari, come risultano definiti dagli ac- cordi previsti al precedente punto.
In caso di proclamazione dello sciopero, l’Affidatario garantisce, altresì, la specifica comunicazione alla Provincia e agli Altri Enti Locali, ciascuno per il proprio Ambito di competenza, e all’utenza, con un preavviso non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi antecedenti la data prevista per l’astensione dal la- voro e sino alla conclusione dell’astensione stessa. L’Affidatario è inoltre te- nuto, in particolare, al rispetto dell’art. 5 della L. 146/90 mediante l’integrazione dei documenti di rendicontazione, di cui all’Art. 24.
11. La variazione in riduzione dei servizi offerti in conseguenza delle asten- sioni facoltative dal lavoro di cui al precedente punto 10 comporta la riduzione del corrispettivo spettante nei termini di cui all’Art. 4, punto 8.
12. In caso di afflusso straordinario e/o imprevedibile di viaggiatori che pro- vochi sovraccarico dei mezzi oltre i livelli prossimi ai limiti di sicurezza, l’Affidatario è tenuto ad adottare con immediatezza e sino al cessare della cau- sa, provvedimenti adeguati, anche attraverso l’effettuazione di corse aggiuntive (“BIS”), dandone comunicazione alla Provincia e agli Altri Enti Locali, ciascuno per il proprio Ambito di competenza, entro 48 (quarantotto) ore dall’attivazione dei provvedimenti stessi. Per la variazione di corrispettivo conseguente a modi- fiche del servizio introdotte per ricomprendere nel PEA servizi avviati in esito alle esigenze di cui al presente punto, vale quanto previsto all’Art. 4, punto
7.
13. In tutti i casi previsti dal presente Articolo, l’Affidatario adotta le op- portune iniziative per informare tempestivamente l’utenza su ogni modifica in- tervenuta e sulle eventuali modalità di servizio alternative e sostitutive.
ART. 9 – INVESTIMENTI
1. L’Affidatario assume l’obbligo di dotarsi di un sistema di telecontrollo sa- tellitare della flotta di cui, nel rispetto della normativa vigente, dovrà esse- re garantito il pieno funzionamento entro 2 (due) anni dall’effettivo avvio del servizio, con l’osservanza delle specifiche e dei requisiti minimi prescritti, in relazione a ogni singolo aspetto, nell’ Allegato G. Tali specifiche e requi- siti sono da intendersi come standard minimi.
2. L’Affidatario dovrà in ogni caso fornire rapporti di consuntivazione dei dati di telecontrollo, secondo quanto previsto all’Art. 24 e proposto in sede di of- ferta.
ART. 10 – PERSONALE
1. L’Affidatario dovrà assicurare la presenza e l’operatività di personale in numero adeguato a garantire l’erogazione del servizio oggetto di affidamento, nel rispetto degli standard contrattuali collettivi in vigore per il settore, garantendo la piena osservanza delle disposizioni normative vigenti. L’Affidatario dovrà garantire al proprio personale adeguate qualifiche e un co- stante aggiornamento formativo.
2. L’elenco del personale dipendente, riferito a ogni datore di lavoro che, a qualunque titolo e con impegno che dovrà essere indicato in misura percentuale rispetto al complessivo orario di lavoro, gestisca di fatto il servizio di Tpl del bacino, aggiornato al momento dell'indizione della procedura concorsuale, suddiviso per qualifica-mansione, con indicazione del costo complessivo presun- to, del trattamento di fine rapporto maturato presso i datori di lavoro e dei principali dati contrattuali, è riportato nell’Allegato C a titolo informativo e
con l’aggiornamento disponibile.
3. All’Allegato C viene inoltre riportato l’elenco dei contratti aziendali vi- genti nel bacino e l’elenco dei contratti di sub-affidamento e di sub-appalto in essere, con l’aggiornamento disponibile.
4. Il fondo di trattamento di fine rapporto (TFR) del personale trasferito dai precedenti datori di lavoro all’Affidatario in attuazione di quanto previsto al presente articolo, maturato alla data del subentro presso i datori di lavoro me- desimi, è garantito, anche ai sensi dell’art. 2112 del Codice civile, dai prece- denti datori di lavoro in solido con l’Affidatario. Tale eventuale garanzia ver- rà destinata a favore dell’Affidatario con decorrenza dalla presa in carico da parte del medesimo del personale trasferito.
5. Al servizio di guida rientrante nel presente affidamento dovranno adibirsi esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione e muniti di patente adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati, nonché di ogni altra documenta- zione necessaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
L’elenco nominativo del personale addetto al servizio distinto per qualifica e mansione (con indicazione della percentuale di impegno sul contratto), compren- sivo dell’elenco dettagliato dei conducenti, dovrà essere comunicato dall’Affidatario alla Provincia e agli Altri Enti Locali almeno 5 (cinque) gior- ni naturali consecutivi prima dell’effettivo avvio del servizio. L’elenco del personale addetto al servizio, aggiornato con le variazioni intervenute ed even- tualmente integrato col numero di conducenti impegnati per i servizi sub- affidati e sub-appaltati, dovrà essere trasmesso alla Provincia e agli Altri En- ti Locali secondo quanto previsto all’Art. 24.
6. Il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con il pubblico dovrà indossare in evidenza un apposito cartellino di identifi- cazione (riportante la fotografia, il nome e il cognome, in alternativa la foto- grafia e il numero di matricola aziendale); i conducenti, oltre al cartellino di
identificazione, dovranno indossare, mantenendola sempre in perfetto stato, la divisa aziendale dell’Affidatario.
7. L’Affidatario promuove con regolarità l’aggiornamento e la formazione del proprio personale, sulla base di un piano di attività (il Piano di valorizzazio- ne e formazione del personale).
ART. 11 – BENI FUNZIONALI PER L’XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX - XXXXX XXXXX
0. La Provincia e gli Altri Enti Locali si impegnano a rendere accessibile all’Affidatario i sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi di pro- prietà degli stessi, con particolare riferimento al centro di emissione dei ti- toli di viaggio, al sistema dei dati di gestione degli stessi per il riparto de- gli introiti nei casi di integrazione tariffaria.
2. La Provincia e gli Altri Enti Locali metteranno a disposizione dell’Affidatario a titolo gratuito le eventuali strumentazioni software necessa- rie per la corretta gestione dei servizi, riportate all’Allegato D, ritenute dallo stesso utili per lo svolgimento del servizio, nel rispetto degli obblighi di cui al presente Contratto; al termine del periodo di affidamento, l’Affidatario dovrà restituire la strumentazione software all’Ente locale pro- prietario.
3. L’Affidatario deve svolgere il servizio con mezzi in numero e tipo atti ad assicurare l’effettuazione del servizio medesimo con la precisa osservanza di tutte le prescrizioni contenute nei documenti di affidamento. In particolare, l’Affidatario deve garantire che i mezzi con caratteristiche peculiari (accessi- bilità per le persone con disabilità, classe ambientale, capienza, …) siano in quantità adeguata e disponibili nella misura più elevata possibile, deve assicu- rare inoltre che siano utilizzati con la massima efficacia. Deve inoltre garan- tire il pieno e corretto funzionamento di ogni pertinenza del mezzo (impianti- stica di monitoraggio e telecontrollo, per la gestione dei titoli di viaggio, per la sicurezza e il comfort dei passeggeri, per l’accessibilità delle persone
con disabilità).
4. Il finanziamento in conto investimenti del rinnovo del parco mezzi cui l’Affidatario accede poiché gestore del Tpl nel bacino cremonese è gestito, es- senzialmente ma comunque non esaustivamente, dalla Regione, al di fuori del Con- tratto. L’Affidatario accede ai finanziamenti resi disponibili dai soggetti com- petenti con riferimento al bacino cremonese, garantendo alla Provincia e agli Altri Enti Locali l’impegno a massimizzare e coprire ogni finanziamento cui l’Affidatario possa accedere. A seguito della sottoscrizione del contratto la Provincia e gli altri Enti locali si impegnano a richiedere alla Regione le ri- sorse già disponibili per il rinnovo del parco mezzi.
Il mancato rispetto da parte dell’Affidatario dell’impegno incondizionato di massimizzazione e copertura dei contributi pubblici resi disponibili dalla Re- gione e/o da soggetti diversi con riferimento al rinnovo e all’estensione del parco mezzi ed in misura pari almeno al 50% del valore dell’investimento, può comportare l’applicazione di una penale di importo pari a quello del finanzia- mento disponibile del quale l’Affidatario non abbia beneficiato.
Analogamente, l’eventuale mancato investimento sul parco mezzi nel rispetto di quanto offerto può comportare l’applicazione di una penale di importo pari al 5% del finanziamento non attuato dall’Affidatario.
5. L’Affidatario, entro i 15 (quindici) giorni precedenti la Data di effettivo avvio del servizio, deve presentare, in autocertificazione e su supporto infor- matico in standard proposto in sede di offerta o compatibile e concordato con la Provincia e i Comuni di Cremona e Crema, l’elenco dei mezzi di cui autorizzare l’impiego per l’espletamento del servizio medesimo, con riferimento alle linee e ai percorsi, nonché l’elenco dei mezzi di scorta corredati di copia della carta di circolazione.
Sino alla Data di effettivo avvio del servizio, si autorizza l’utilizzo dei mez- zi nella disponibilità dell’impresa aggiudicataria per lo svolgimento dei servi-
zi di trasporto pubblico locale nei diversi Ambiti, in continuità con il decreto
n. 21 del 31.1.2013 richiamato anche in premessa.
6. Dalla data di effettivo avvio del servizio, l’Affidatario si obbliga a rea- lizzare quanto previsto nel Piano di rinnovo del parco mezzi, allegato al pre- sente Contratto (allegato D). Lo stato di attuazione del Piano sarà oggetto di verifica in ragione della consistenza del parco alla fine di ciascun anno, anche sulla base di un rapporto sull’attuazione del Piano stesso, che l’Affidatario è tenuto a presentare come previsto all’Art. 24.
7. L’Affidatario, a partire dalla data di effettivo avvio del servizio, deve trasmettere alla Provincia e agli Altri Enti Locali, ciascuno per il proprio Am- bito di competenza, il dato aggiornato sulla consistenza e le caratteristiche del parco mezzi utilizzato nel servizio, comprensivo delle eventuali variazioni intervenute e delle informazioni sugli eventuali incidenti, ai sensi del DPR 753/80, secondo quanto previsto nel successivo Art. 24. Nel primo rapporto dovrà essere contenuta anche l’indicazione dei seguenti valori, riferita all’intero parco mezzi, indipendentemente dal fatto che il mezzo sia inquadrato come scorta e/o impiegato con utilizzo prevalente in altri bacini di Tpl, che, in relazione a ogni singolo aspetto, sono da intendersi come standard minimi iniziali relati- vi all’intero parco mezzi:
- percentuale di veicoli dotati di un sistema di aria condizionata esteso all’intero vano passeggeri rispetto al totale dei veicoli;
- percentuale dei veicoli urbani dotati di pianale totalmente o parzialmente ri- bassato per l’accessibilità a persone con disabilità, rispetto al totale dei veicoli urbani;
- percentuale dei veicoli interurbani dotati di pianale parzialmente o totalmen- te ribassato per l’accessibilità a persone con disabilità, rispetto al totale dei veicoli interurbani;
- percentuale di veicoli attrezzati per l’incarrozzamento e il trasporto delle
persone con disabilità;
- percentuale di veicoli con indicatori di linea e di percorso con sistemi a led, ovvero dot-led;
- percentuale di veicoli attrezzati con particolari impianti per il comfort e la sicurezza dei passeggeri (informazione audio, display, telecamere, …), la rego- larità della marcia (accostamento assistito alle fermate, …) e/o il monitoraggio (conteggio passeggeri, …).
Ogni successivo rapporto dovrà riportare la consistenza e le caratteristiche del parco mezzi utilizzato per il servizio nel periodo di riferimento, garantendo almeno il mantenimento degli standard individuati come minimi. I valori indicati in ogni rapporto diverranno gli standard minimi del rapporto successivo.
8. Il miglioramento conseguito relativo ad almeno quattro dei suddetti sei stan- dard minimi per tutti i rapporti di un anno solare determina il riconoscimento di un premio, nell’importo massimo definito all’Art. 20. Le variazioni sono mi- surate in punti percentuali arrotondati all’intero superiore quando la prima ci- fra decimale è uguale a 6, 7, 8 o 9.
Il mancato rispetto da parte dell’Affidatario della condizione di cui al punto precedente, di mantenimento su base annuale degli standard fissati, può compor- tare l’applicazione di una penale di importo pari a 10.000,00 (diecimila/00) eu- ro per ogni punto percentuale in diminuzione e in ragione della rendicontazione da fornirsi entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento (RSTE di cui all’allegato G) fino al riallineamento del risultato agli obietti- vi.
9. Ai sensi dell’art. 87 del Codice della strada, l’Affidatario deve ottenere il titolo legale, che specifichi eventuali limitazioni, per utilizzare i veicoli adibiti al servizio di linea. A tal fine, la carta di circolazione deve essere accompagnata da un documento rilasciato dal soggetto competente, in cui sono in- dicate le linee o i bacini di traffico per i quali i veicoli possono essere uti-
lizzati.
Ai fini dell’autorizzazione all’impiego dei mezzi per l’espletamento del servi- zio da parte del soggetto competente, l’Affidatario dovrà presentare alla Pro- vincia e agli Altri Enti Locali l’elenco dei nuovi mezzi acquistati, accompagna- to dalle relative carte di circolazione, dalle schede tecniche (larghezza, lun- ghezza, angolo di sterzata, …) e dalla specifica della/e linea/e o del/dei baci- no/i di immissione, almeno 30 (trenta) giorni naturali consecutivi prima della data di prevista loro immissione in esercizio.
Il mancato adempimento degli obblighi di cui al presente punto da parte dell’Affidatario può comportare l’applicazione di una penale di importo pari a 500,00 (cinquecento/00) euro per ogni inadempimento. In caso di recidività, de- finita come la ricorrenza di tre episodi analoghi nell’arco del medesimo anno solare, sarà applicabile la penale nella sua misura massima. Inoltre, può com- portare l’applicazione di una penale di importo pari a 500,00 (cinquecento/00) euro per ogni inadempimento anche l’utilizzo di mezzi non idonei o non conformi, in particolare in termini di capacità, con quanto contrattualizzato nel detta- glio fra le Parti. In caso di recidività, definita come la ricorrenza di tre e- pisodi analoghi nell’arco del medesimo anno solare, sarà applicabile la penale nella sua misura massima.
10. La colorazione dei mezzi deve essere conforme alle disposizioni regionali vigenti. I mezzi adibiti al servizio devono inoltre riportare, in appositi indi- catori, l’identificazione delle linee servite e segnatamente: il codice linea e la destinazione del percorso nell’indicatore posto nella parte frontale; il co- dice linea nell’indicatore posteriore e nell’indicatore laterale posto sulla fiancata destra; gli autosnodati devono avere due indicatori laterali sulla fiancata destra, uno per ogni troncone rigido. La progressiva conformità dei mezzi alle prescrizioni di cui al presente e al precedente punto deve essere as- sicurata come segue:
- alla data di immissione in servizio, per ogni mezzo di nuova acquisizione per quanto concerne la colorazione;
- al momento di ogni riverniciatura, per i mezzi già posseduti, sempre per quan- to concerne la colorazione;
- entro la loro immissione in esercizio, relativamente ai mezzi di nuovo acqui- sto o immatricolazione, per quanto, attiene alla segnalazione degli identifica- tivi delle linee esercite.
11. L’Affidatario è tenuto a mantenere in ordine e in perfetto stato di effi- cienza tutto il parco mezzi, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vi- gente e dei tempi e degli impegni assunti in base al Piano della Logistica. L’Affidatario dovrà garantire alla Provincia e agli Altri Enti Locali, nell’intero arco di vigenza di Contratto, la disponibilità dei dati relativi al- la manutenzione e, alla scadenza del presente affidamento, ovvero in ogni caso di cessazione anticipata dell’efficacia dello stesso, il passaggio alla Provin- cia, agli Altri Enti Locali e al Nuovo aggiudicatario di tutti i dati manutenti- vi relativi a ciascuno dei mezzi da cedere al Nuovo aggiudicatario. L’Affidatario dovrà presentare un aggiornamento del programma di pulizia dei mezzi secondo quanto previsto nel successivo Art. 24, che tenga conto dell’evoluzione del parco mezzi e che punti al continuo miglioramento.
12. L’Affidatario è tenuto a comunicare, nell’ambito del monitoraggio di cui all’Art. 24, l’elenco dei mezzi da inviare e inviati alla revisione annuale presso la Motorizzazione Civile, nonché il risultato di ogni revisione effettua- ta.
13. La Provincia e gli Altri Enti Locali, ciascuno per il proprio Ambito di com- petenza, possono verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati, con ispezioni d’ufficio e/o controlli ispettivi a campione, la composizione del parco ed il suo stato di efficienza, nonché l’osservanza di quanto previsto dal- la normativa vigente. Il rispetto del Piano di rinnovo del parco mezzi e del
Piano della Logistica proposti dall’Affidatario in sede di offerta è effettuato annualmente dalla Provincia e dagli Altri enti Locali in relazione alla consi- stenza del Parco e lo stato della logistica alla fine dell’anno oggetto di veri- fica.
14. Alla scadenza del Contratto, ovvero in ogni caso di cessazione anticipata dell’efficacia dello stesso, la Provincia e gli Altri Enti Locali, ciascuno per il proprio Ambito di competenza, si riservano di sottoporre a perizia, a spese del Nuovo Aggiudicatario, tutti i mezzi di proprietà dell’Affidatario al fine di accertare l’effettivo stato degli stessi e l’efficacia degli interventi manuten- tivi effettuati dallo stesso. L’Affidatario sarà comunque tenuto a rendere di- sponibili a tal fine i mezzi e la relativa documentazione e sarà chiamato a ri- spondere dell’eventuale deterioramento dei mezzi che vada oltre la normale usu- ra, secondo gli esiti della perizia.
15. L’Affidatario, durante il periodo di vigenza contrattuale, non potrà di- strarre i mezzi destinati al servizio, né estenderne l’immissione in linea ad altri servizi di Tpl in altri bacini, senza il consenso scritto e motivato della Provincia e degli Altri Enti Locali, ciascuno per il proprio ambito di competen- za, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e comunque garantendo il regolare svolgimento del servizio.
ART. 12 – SISTEMA TARIFFARIO E SERVIZI COMMERCIALI ALL’UTENZA
1. I servizi di Tpl oggetto del presente affidamento sono svolti nel pieno ri- spetto delle tariffe, dei titoli di viaggio e delle relative modalità di appli- cazione di cui all’Allegato E.
2. La Provincia e gli Altri Enti Locali ciascuno per il proprio ambito di compe- tenza autorizzeranno l’adeguamento dei livelli tariffari e dei titoli di viaggio di cui al precedente punto 1 sulla base delle determinazioni adottate dagli stessi, ai sensi e nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.
3. È fatto obbligo all’Affidatario di applicare il sistema tariffario vigente e
quelli, anche integrati, che, senza peggioramento dell’equilibrio economico del contratto, gli enti competenti adotteranno o a cui aderiranno, in relazione ai servizi oggetto di affidamento.
Il mancato adempimento del presente obbligo da parte dell’Affidatario può com- portare l’applicazione di una penale di ammontare pari a 10.000,00 (diecimi- la/00) euro per ogni mese o frazione in cui perdura la violazione delle suddette prescrizioni e può essere causa di decadenza dall’affidamento con conseguente risoluzione del Contratto, ai sensi di quanto previsto al successivo Art. 22, ove la rimozione delle cause di inadempimento non intervenga nel termine massimo di 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi dalla data della diffida ad adem- piere, inviata ai sensi dell’Art. 21.
4. Nell’ambito delle proprie politiche commerciali, l’Affidatario, nel rispetto della normativa vigente e delle deliberazioni in materia adottate dalla Regione e/o dagli Enti Locali, può proporre titoli di viaggio ulteriori e in modifica rispetto a quelli obbligatori descritti nell’Allegato E, anche scontati e/o che prevedano una contribuzione integrativa degli Enti Locali o di altri soggetti. Le proposte dovranno essere accompagnate da idonee valutazioni sulle esigenze specifiche che le motivano, nonché sui relativi effetti stimati sugli introiti. La Provincia e gli Altri Enti Locali, ciascuno per il proprio Ambito di compe- tenza, potranno autorizzare l’adeguamento con la riserva per questi ultimi di richiedere uno o più riscontri consuntivi sui risultati delle iniziative attua- te, nonché l’adozione di eventuali correttivi alle iniziative medesime.
5. Sono a cura dell’Affidatario l’organizzazione e la gestione della rete di vendita e la commercializzazione dei titoli di viaggio; l’Affidatario realizza tali attività, a partire dall’attivazione del servizio, salvo ove diversamente specificato, rispettando le condizioni minime di cui al Contratto. In particola- re, dovranno essere soddisfatti i seguenti requisiti minimi:
a) vendita in vettura o con modalità innovative (sms ecc.) dei biglietti di cor-
sa semplice; l’acquisto in vettura, nei limiti previsti dalla normativa e dal sistema tariffario vigente, comporta l’applicazione di un sovrapprezzo;
b) dovranno essere garantite in totale almeno 2 (due) biglietterie aziendali, per la vendita di tutti i titoli di viaggio di cui all’Allegato E. Le suddette biglietterie dovranno funzionare anche come punto di relazione, anche informati- va, con l’utenza, ed essere localizzate nella città di Cremona presso l’autostazione principale di riferimento per il servizio, nonché nella città di Crema, presso la stazione ferroviaria o Autostazione principale di riferimento per il servizio.
La Provincia e gli Altri Enti Locali, ciascuno per il proprio Ambito di compe- tenza, qualora verificassero il mancato rispetto degli obblighi di cui alle let- tere precedenti, diffideranno l’Affidatario a rimuovere l’inadempimento entro 5 (cinque) giorni naturali consecutivi, trascorsi inutilmente i quali potranno ap- plicare all’Affidatario una penale di importo pari a 300,00 (trecento/00) euro per ogni giorno o frazione in cui perdura ciascuna violazione delle suddette prescrizioni.
6. L’Affidatario dovrà prevedere la possibilità di acquisto dei titoli di viag- gio on-line, garantendo perlomeno l’acquisto ex-novo e il rinnovo dell’abbonamento mensile e annuale personale urbano ed extraurbano (esclusi gli abbonamenti impersonali e quelli per i quali si chiede la rateizzazione del prezzo di acquisto).
7. L’Affidatario ha l’obbligo di comunicare chiaramente all’utenza l’articolazione, il funzionamento e le eventuali variazioni del sistema tariffa- rio vigente, nei termini di cui all’Art. 14.
8. L’Affidatario ha l’obbligo minimo di riconoscere il rimborso degli abbonamen- ti totale o parziale prima della loro scadenza, previa richiesta dell’utente, da inoltrarsi presso le biglietterie o presso i punti informativi aziendali in car- ta semplice senza obbligo di specificarne la motivazione. Il rimborso è ricono-
sciuto:
- per l’abbonamento annuale, nella misura del 90% della quota relativa ai mesi interi successivi a quello in cui viene restituito (esclusi i mesi di luglio e agosto per gli abbonamenti annuali degli studenti);
- per l’abbonamento mensile, nella misura del 90% della quota relativa ai giorni interi successivi a quello in cui viene restituito;
- per l’abbonamento settimanale, se non è stato obliterato, nella misura del 90% del prezzo di vendita, da richiedersi entro il martedì della settimana di rife- rimento.
L’Affidatario, su richiesta e previa denuncia di smarrimento, è tenuto a rila- sciare un duplicato degli abbonamenti personali muniti di fotografia di ricono- scimento, dietro rimborso delle mere spese degli stampati.
9. L’Affidatario si impegna ad applicare i titoli di gratuità e le agevolazioni tariffarie secondo le disposizioni normative statali, regionali, provinciali o comunali vigenti, di cui all’Allegato E, restando inteso che i relativi oneri non sono a carico della Provincia e degli gli Altri Enti Locali (fatte salve le istanze attivate dall’Affidatario nei confronti della Regione nell’ambito del contenzioso relativo alla DGR 1204/10) . Comunque nel rispetto del divieto della gratuità del trasporto, eventuali ulteriori agevolazioni, esenzioni e integra- zioni tariffarie potranno essere convenute dall’Affidatario con soggetti pubbli- ci e privati, disciplinandole sulla base di apposite convenzioni, con eventuali compensazioni a carico dei soggetti stessi e sempre previa autorizzazione della Provincia e degli Altri Enti Locali, ciascuno per il proprio ambito di competen- za.
10. Il personale della Provincia e degli Altri Enti Locali con funzioni di con- trollo del Contratto ha diritto di libera circolazione sui mezzi in servizio. L’elenco del suddetto personale sarà trasmesso dalla Provincia e dagli Altri En- ti Locali, ciascuno per il proprio Ambito di competenza, all’Affidatario e man-
tenuto aggiornato per la durata dell’affidamento.
ART. 13 – QUALITÀ DEI SERVIZI E CARTA DEI SERVIZI DI BACINO
1. L’Affidatario si impegna a migliorare nel tempo, progressivamente e con con- tinuità, i livelli di qualità del servizio erogato in tutte le sue fasi, ricer- cando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dall’utenza, anche potenziale, con particolare riguardo agli aspetti dell’accessibilità, attenzione al cliente, comfort, disponibilità, impatto am- bientale, informazione, sicurezza, puntualità e regolarità, nonché della possi- bilità di prevedere servizi di tipo innovativo.
L’Affidatario si impegna ad attuare e aggiornare un sistema di gestione per la qualità progettato per migliorare con continuità le prestazioni, tenendo debita- mente conto delle esigenze di tutte le parti interessate, sulla base di un piano di attività, il Piano di monitoraggio e infomobilità, allegato al Contratto alla lettera K.
2. L’Affidatario esercisce i servizi affidati nel rispetto di quanto specificato al punto 1, degli standard minimi di qualità di cui all’Allegato G, nonché in coerenza con gli obiettivi della Provincia, degli Altri Enti Locali e della Re- gione Lombardia.
3. L’Affidatario è tenuto a dotarsi di un sistema per il monitoraggio e la ren- dicontazione della qualità del servizio erogato, nel rispetto degli indicatori di cui all’Allegato G e all’Art. 24, i cui dati costitutivi dovranno essere mes- si a disposizione della Provincia e degli Altri Enti Locali, ciascuno per il proprio Ambito di competenza, che potranno avvalersene per i propri fini istitu- zionali e contrattuali. Tale sistema di monitoraggio è anche finalizzato all’individuazione delle azioni preventive e correttive da porre in essere per garantire il costante adeguamento quantitativo e qualitativo del servizio alle esigenze dell’utenza, anche potenziale.
La Provincia e gli Altri Enti Locali, ciascuno per il proprio Ambito di compe-
tenza, potranno rendere disponibili le risultanze delle indagini per la rileva- zione e la valutazione della qualità attesa e percepita dall’utenza, condotta in periodi di effettuazione del servizio significativi dal punto di vista della do- manda servita e del servizio anche in contraddittorio con le indagini proposte dall’Affidatario in sede di offerta nel rispetto di un preventivo lavoro, con- certato fra le Parti, di verifica e calibrazione della metodologia utilizzata.
4. La valutazione del rispetto degli standard minimi di qualità definiti nell’Allegato G sarà effettuata:
a) prevalentemente, sulla base dei risultati del monitoraggio della qualità del servizio erogato, riferito agli indicatori qualitativi del servizio, realizzato a cura dell’Affidatario, ai sensi dell’Art. 24, sulla base del sistema di cui al precedente punto 3;
b) anche sulla base dell’esito di ispezioni e di verifiche, anche campionarie, promosse dalla Provincia e dagli Altri Enti Locali, ciascuno per il proprio am- bito di competenza, secondo quanto previsto nel Contratto;
c) inoltre, in esito alle segnalazioni e ai reclami dell’utenza inoltrati all’Affidatario e/o alla Provincia e agli Altri Enti Locali, ciascuno per il proprio Ambito di competenza.
5. Il mantenimento e/o il miglioramento degli standard minimi di qualità e degli indici di soddisfazione dell’utenza saranno adottati quale riferimento per il riconoscimento di premi, secondo quanto previsto al successivo Art. 20 e al re- lativo Allegato F.
6. Il mancato rispetto degli standard minimi di qualità previsti nell’Allegato G, fatto salvo quanto previsto all’Art. 22, potrà comportare l’applicazione del- le penali secondo quanto previsto al successivo Art. 21 e al relativo Allegato F.
7. L’Affidatario, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, in particolare del DPCM 30.12.98 recante “Schema generale di riferimento per la
predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilità)” e del comma 461 dell’art. 2 della L. 244/07 recante “Disposi- zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, presenta alla Provincia e agli Altri Enti Locali, ciascuno per il proprio Ambito di competenza, una proposta di Carta dei servizi riferita al complesso dei servizi affidati entro 60 (sessanta) giorni naturali consecuti- vi dalla data di effettivo avvio del servizio, per l’espressione del parere di conformità contrattuale e la formulazione di eventuali osservazioni e richieste di modifiche e integrazioni, e si impegna a pubblicarla e renderla disponibile, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, entro 60 (sessanta) gior- ni naturali consecutivi dalla data di espressione del suddetto parere di confor- mità contrattuale. Le Parti possono concordare una data diversa per la pubblica- zione e la distribuzione della Carta. I contenuti e gli impegni previsti nella Carta devono essere coerenti con quanto previsto dalla normativa vigente e nel Contratto. L’Affidatario si impegna a riservare alla Provincia e agli Altri Enti Locali, ciascuno per il proprio Ambito di competenza, la seconda pagina di co- pertina della Carta suddetta, che la Provincia e gli Altri Enti Locali hanno fa- coltà di utilizzare per proprie comunicazioni e informazioni all’utenza.
L’Affidatario si impegna ad aggiornare la Carta dei servizi con cadenza annuale rispetto alla data di prima pubblicazione, anche sulla base dei risultati rag- giunti nel precedente anno solare, trasmettendola in bozza alla Provincia e agli Altri Enti Locali in modo che questi ultimi xxxxxxx xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni naturali consecutivi per l’espressione del parere di conformità contrattuale e la formulazione di eventuali osservazioni e richieste di modifiche e integrazio- ni.
8. La Carta dei servizi, a spese dell’Affidatario, è pubblicata in forma inte- grale sul sito internet aziendale dell’Affidatario, è inviata per posta al domi- cilio del richiedente entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla ri-
chiesta, è resa disponibile al pubblico presso le biglietterie e i punti infor- mativi aziendali ed è inviata a ogni Comune cremonese in almeno 5 (cinque) co- pie. L’Affidatario, per estratto e su richiesta, è inoltre tenuto a rendere di- sponibile copia della Carta in un formato consultabile dalle persone non veden- ti.
Il ritardo nell’attivazione e/o la mancata attività nel rispetto delle suddette prescrizioni potrà comportare l’applicazione di una penale di importo compreso fra 1.000,00 (mille/00) euro e 5.000,00 (cinquemila/00) euro per ogni settimana o frazione in cui perdura la violazione.
9. L’Affidatario, con l’obiettivo di agevolare l’utenza nell’inoltro di osserva- zioni, suggerimenti, richieste di rimborso e indennizzo nonché di reclami, è te- nuto a predisporre un apposito modulo web, accessibile senza restrizioni e chia- ramente evidenziato sulla home page del sito web aziendale dell’Affidatario. Do- vranno inoltre essere resi disponibili dall’Affidatario – presso la sede, le bi- glietterie e i punti informativi aziendali – moduli cartacei prestampati indi- rizzati al suo ufficio competente per lo smistamento che l’utenza potrà utiliz- zare per l’inoltro di osservazioni, di suggerimenti, di richieste di rimborso e indennizzo, nonché di reclami.
Il ritardo nell’attivazione e/o la mancata attività nel rispetto delle suddette prescrizioni potranno comportare l’applicazione di una penale di importo compre- so fra 250,00 (duecentocinquanta/00) euro e 1.000,00 (mille/00) euro per ogni giorno o frazione in cui perdura la violazione.
10. La Provincia e gli Altri Enti Locali, ciascuno per il proprio Ambito di com- petenza, direttamente o tramite personale abilitato per legge o ancora tramite società terze, possono in ogni momento effettuare verifiche e controlli atti ad accertare l’effettivo svolgimento del servizio secondo gli standard contrattuali nonché il puntuale rispetto delle norme e delle prescrizioni applicabili. Posso- no inoltre condurre indagini puntuali e/o estese per l’approfondimento della co-
noscenza del servizio e delle attività affidate. L’Affidatario si impegna a for- nire la più ampia collaborazione per facilitare le verifiche, i controlli e le indagini, in generale l’acquisizione dei dati, anche rendendo disponibili infor- mazioni non oggetto della rendicontazione di cui all’Art. 24.
Per l’effettuazione delle suddette verifiche e/o indagini, l’Affidatario si im- pegna a concedere al personale autorizzato dalla Provincia e dagli Altri Enti Locali, munito di apposito cartellino di servizio, la libera circolazione sui mezzi e il libero accesso alle strutture e agli impianti impiegati per l’effettuazione del servizio. Solo per l’accesso alle strutture e agli impianti è previsto che la Provincia e gli Altri Enti Locali debbano informare preventi- vamente l’Affidatario e che questo metta a disposizione, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta, per l’accompagnamento, un responsabile ai sensi del- le normative di settore.
11. Laddove il sistema di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale e/o di gestione della sicurezza e/o di gestione della responsabilità sociale dell’Affidatario sia certificato in conformità a norme di riferimento vigenti, l’Affidatario è tenuto a trasmettere con cadenza regolare alla Provincia e agli Altri Enti Locali, ciascuno per il proprio Ambito di competenza, nell’ambito del monitoraggio di cui all’Art. 26, un documento di sintesi, completo e aggiornato, dei rapporti di audit emessi in esito alle verifiche ispettive di prima parte istruite dall’Affidatario e di terza parte condotte da organismi di audit ester- ni indipendenti.
In ogni caso, la Provincia e gli Altri Enti Locali potranno svolgere le proprie attività di controllo effettuando verifiche ispettive di seconda parte in con- traddittorio con personale incaricato dall’Affidatario.
La mancata conferma, e/o il mancato ottenimento nei tempi specificati dai docu- menti di gara, di una certificazione in capo all’Affidatario, che l’Affidatario medesimo abbia garantito alla Provincia e agli Altri Enti Locali in fase di of-
ferta o acquisito nel periodo di durata dell’affidamento, potrà comportare l’applicazione di una penale di importo pari a 10.000,00 (diecimila/00) euro.
ART 14 – INFORMAZIONI ALL’UTENZA
1. L’Affidataria conformemente a quanto offerto in sede di gara, garantisce un profilo di immagine uniforme nei confronti dell’utenza, adottando politiche, procedure e simbologie indifferenziate sul bacino. A tal fine, l’Affidatario do- vrà completare, entro il secondo anno dalla data di effettivo avvio del servizio qualsiasi attività volta ad adempiere a quanto previsto dal presente punto, uni- formando le infrastrutture, i mezzi, i supporti dei titoli di viaggio e i servi- zi di nuova istituzione, nonché adeguando quelli esistenti.
2. L’Affidatario, ai sensi dell’art. 352 del Regolamento di esecuzione del Codi- ce della strada, è tenuto a garantire che tutte le fermate siano identificate da un apposito segnale di indicazione di fermata, la cui apposizione e manutenzione è a carico del gestore del servizio. Sono a suo carico l’installazione e la ri- mozione di eventuali paline provvisorie riportanti tutte le informazioni resesi necessarie in seguito a variazioni temporanee del servizio.
3. L’Affidatario è tenuto, almeno nei tempi e secondo le modalità specificati nel seguito, a garantire l’informazione all’utenza sul servizio offerto con co- stanza e regolarità:
a) a partire dal 1 gennaio 2014 , mediante l’organizzazione di un servizio di “call-center”, riferito al complesso dei servizi affidati, anche avvalendosi di strutture terze, raggiungibile via telefonia fissa e mobile (numero verde gra- tuito da rete fissa) , operativo di minima nei giorni feriali, con orario minimo fra le ore 07:00 e le ore 19:00, per fornire informazioni all’utenza, raccoglie- re reclami, proposte e suggerimenti sulla gestione del servizio il più possibil- mente estesamente intesa e facilitare l’accesso al servizio e alle informazioni alle persone con disabilità. Il servizio telefonico di informazione al pubblico dovrà essere assicurato prevedendo un numero di linee e di operatori sufficiente
a garantire tempi medi di attesa ragionevolmente contenuti e comunque non supe- riori a 240 (duecentoquaranta) secondi, un rapporto percentuale fra chiamate soddisfatte e ricevute superiore al 90% (novantapercento), un rapporto tra ri- sposte immediate e dopo attesa superiore a uno. Il call-center dovrà assicurare la presenza di almeno un operatore in grado di interloquire con l’utenza in lin- gua inglese. Il servizio di call-center per la prenotazione dei servizi “a chia- mata” dovrà essere raggiungibile attraverso un numero di telefono dedicato (nu- mero verde gratuito da rete fissa), dovrà inoltre garantire tutte le prestazioni funzionali descritte all’Allegato A. Le condizioni di fruizione del servizio di call-center dovranno essere rese note, secondo le relative tempistiche, perlome- no attraverso il sito internet aziendale dell’Affidatario, la Carta dei servizi, di cui all’Art. 13, gli orari esposti alle fermate, i prospetti informativi re- lativi a titoli di viaggio e relative tariffe;
b) a partire dai 15 (quindici) giorni naturali consecutivi antecedenti la Data di effettivo avvio del servizio, mediante l’attivazione di un sito internet a- ziendale dell’Affidatario, riferito al complesso dei servizi affidati, che sod- disfi perlomeno i seguenti contenuti informativi: titoli di viaggio e tariffe, orari dei servizi e percorsi dettagliati per singola linea e relativi aggiorna- menti, operatività del call-center, informazioni in tempo reale su situazioni di emergenza modificative del servizio, Carta dei servizi in versione integrale (fatto salvo il diverso termine previsto per la pubblicazione), modalità e di- sponibilità dei moduli di reclamo, indennizzo e rimborso, commento e osservazio- ne sulla gestione del servizio da parte dell’utenza, nonché descrizione della relativa procedura di inoltro direttamente dal sito, elenco delle rivendite con- venzionate, numeri telefonici aziendali e altre informazioni utili;
c) a partire dai 7 (sette) giorni naturali consecutivi antecedenti la Data di effettivo avvio del servizio, mediante l’indicazione a ogni fermata, apposita- mente contrassegnata, degli orari aggiornati dei passaggi di ogni linea che vi
effettua fermata e del relativo periodo di validità. L’installazione delle pali- ne di fermata, in forma sia definitiva sia provvisoria, nonché la relativa manu- tenzione sono a cura e a totale carico del gestore del servizio, che le realizza previa intesa con il soggetto proprietario della strada;
d) a partire dai 7 (sette) giorni naturali consecutivi antecedenti la Data di effettivo avvio del servizio, mediante la comunicazione all’utenza dell’articolazione e del funzionamento del sistema tariffario vigente. La Pro- vincia e gli Altri Enti Locali, ciascuno per il proprio Ambito di competenza, qualora verificassero il ritardo nell’attivazione e/o la mancata attività nel rispetto dei parametri di cui alle precedenti lettere, diffiderà l’Affidatario a rimuovere l’inadempimento entro 5 (cinque) giorni naturali consecutivi, trascor- si inutilmente i quali potrà applicare all’Affidatario una penale di importo pa- ri a 5.000,00 (cinquemila/00) euro per ogni settimana o frazione in cui perdura ciascuna violazione delle suddette prescrizioni. In caso di recidività, definita come la ricorrenza di tre episodi analoghi nell’arco del medesimo anno solare, sarà applicabile la penale nella sua misura massima.
4. L’Affidatario dovrà inoltre comunicare alla Provincia e agli Altri Enti Loca- li, almeno 15 (quindici) giorni naturali consecutivi prima della data di effet- tivo avvio del servizio, precisandone le tempistiche e le modalità realizzative, le localizzazioni presso le quali l’Affidatario si impegna a esporre una plani- metria grafica, anche semplificata e schematica, della rete integrata del Tpl di bacino oggetto di affidamento, almeno presso i capolinea della rete di forza in- terurbana e presso le pensiline localizzate negli Ambiti urbani e presso il cen- tro storico di Cremona e Crema. Dovrà inoltre dotare le paline di fermata, le pensiline, i punti di interscambio colleganti sistemi di trasporto, linee o ser- vizi integrati, dei loghi dell’ente dell’Ambito di riferimento e della Regione Lombardia.
5. Al verificarsi delle variazioni autorizzate degli orari dei servizi, con par-
ticolare riguardo al passaggio dall’orario invernale a quello estivo e vicever- sa, nel periodo compreso fra i 15 (quindici) giorni naturali consecutivi prima della data fissata per l’introduzione della modifica e i 15 (quindici) giorni naturali consecutivi successivi all’effettiva entrata in vigore del nuovo servi- zio, l’Affidatario è tenuto ad aggiornare integralmente l’informazione all’utenza, prevedendo anche appositi avvisi presso le fermate maggiormente fre- quentate, presso le biglietterie, i punti informativi, le autostazioni, i prin- cipali nodi di interscambio, a bordo dei mezzi, nonché sul sito internet azien- dale dell’Affidatario. L’Affidatario è tenuto altresì ad adeguare con analoga tempestività gli orari esposti al pubblico presso le fermate e pubblicati in qualsiasi forma, completa o dedicata, evidenziandone il relativo periodo di va- lidità. Analoghi obblighi di informazione dovranno essere rispettati nel caso di variazioni del sistema tariffario applicato.
Il ritardo nell’adempimento degli obblighi di cui al presente punto potrà com- portare l’applicazione di una penale di importo pari a 50,00 (cinquanta/00) euro per ogni giorno di ritardo.
6. L’Affidatario è tenuto a comunicare agli utenti, contestualmente alla pubbli- cazione degli orari dei servizi ordinari, l’elenco dei servizi che saranno ga- rantiti comunque in caso di sciopero e i relativi orari, come risultano definiti dagli accordi di cui all’Art. 8.
7. Al fine di rendere maggiormente fruibili eventuali servizi particolari, inno- vativi o sperimentali di qualsiasi tipo, l’Affidatario è tenuto a effettuare ap- posita pubblicità mirata alle fermate, fornendo le informazioni necessarie al call-center e descrivendo il servizio nella Carta dei servizi e nel sito inter- net aziendale dell’Affidatario.
ART. 15 – ULTERIORI OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO
1. L’Affidatario è tenuto ad adempiere agli eventuali obblighi che possano in- tervenire a seguito di provvedimenti normativi di nuova emanazione e a quelli
derivanti dall’esecuzione delle attività oggetto dell’affidamento, nonché a por- re responsabilmente in essere, con la massima diligenza esigibile, tutte le at- tività necessarie per ottenere le autorizzazioni e le licenze di autorità pub- blica richieste per l’esercizio delle attività oggetto di affidamento.
2. L’Affidatario è responsabile, ancorché la relativa esecuzione sia stata affi- data a terzi, di tutte le attività accessorie e strumentali alla fornitura e all’erogazione all’utenza del servizio di Tpl e di tutte le attività affidate- gli, in particolare deve provvedere all’adozione, nell’espletamento del servi- zio, dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire la sicurezza degli utenti e dei lavoratori.
3. È a carico esclusivo dell’Affidatario ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a cose o persone, ancorché involontariamente o per fatti colposi o dolosi, commessi da persone delle quali debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del Codice civile o ad altro titolo, nello svolgimento del- le attività affidate o in conseguenza delle medesime. A tal uopo l’Affidatario si impegna a manlevare e garantire la Provincia e gli Altri Enti Locali da ogni pretesa o domanda che dovesse essere proposta a tale titolo nei loro confronti.
4. L’Affidatario, per agevolare la richiesta e il rilascio di autorizzazioni, la trasmissione di qualunque dato e informazione inerente l’esercizio del servizio e il monitoraggio dello stesso e, più in generale, per ottimizzare i rapporti con la Provincia e gli Altri Enti Locali, è altresì obbligato a garantire una propria sede nell’ambito del territorio del Comune di Cremona.
L’Affidatario è anche obbligato ad adottare ogni misura necessaria e/o opportuna per garantire, per tutta la durata dell’affidamento, la completa compatibilità degli standard informatici utilizzati con quelli in uso presso la Provincia e gli Altri Enti Locali, utilizzando i supporti informatici e rispettando le spe- cifiche eventualmente predisposti ai fini suddetti da tali Amministrazioni. Le comunicazioni relative a richieste di autorizzazione da parte dell’Affidatario
dovranno essere inoltrate a mezzo fax o raccomandata a mano, o con ogni altro mezzo idoneo a comprovare l’avvenuto ricevimento da parte della Provincia e de- gli Altri Enti Locali.
5. L’Affidatario, ove svolga altre attività rispetto a quelle oggetto del pre- sente affidamento, deve tenere la contabilità dei servizi affidati separata, re- digendo coerentemente i relativi documenti contabili e di monitoraggio, nell’osservanza almeno delle condizioni previste dalla normativa comunitaria, in particolare dal Regolamento CE 1370/07 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 e dal suo allegato, nonché dalla normativa nazionale e re- gionale vigente.
6. Sono infine a carico dell’Affidatario tutti gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge afferenti le attività oggetto di affidamento.
ART. 16 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO IN RELAZIONE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO
1. L’Affidatario, con l’obiettivo di cui al punto 3 dell’Art. 11, fermi restando gli obblighi di cui all’Art. 24, almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza del Contratto, ovvero in ogni caso di cessazione anticipata dell’efficacia dello stesso, è tenuto a presentare alla Provincia e agli Altri Enti Locali, sulla ba- se dei dati più aggiornati disponibili:
a) l’elenco del parco mezzi contribuito che l’Affidatario è tenuto, in caso di subentro, a trasferire al Nuovo aggiudicatario, in relazione al quale non inten- da avvalersi della facoltà di riscatto redatto secondo le specifiche e con l’indicazione del relativo valore residuo in base ai criteri individuati nel Contratto;
b) l’elenco degli investimenti realizzati in attuazione del Piano degli investi- menti, allegato al presente contratto alla lettera K;
c) l’elenco non nominativo del personale dipendente da trasferire al Nuovo ag- giudicatario, suddiviso per tipo di contratto, qualifica-mansione e costo com- plessivo, secondo le specifiche di cui al Contratto;
d) i dati relativi alle convenzioni in essere con altri enti o imprese per i servizi di trasporto di cui al presente affidamento, con l’indicazione degli o- neri gravanti sul Nuovo aggiudicatario;
e) l’elenco dei beni di proprietà per i quali non sussista l’obbligo di trasfe- rimento e che l’Affidatario intenda mettere a disposizione del Nuovo aggiudica- tario, con l’indicazione del relativo valore residuo;
f) ogni altra informazione ritenuta necessaria o utile dalla Provincia e dagli Altri Enti Locali, ciascuno per il proprio Ambito di competenza, ai fini del re- golare espletamento delle procedure di affidamento dei servizi, anche derivante da successive modifiche della normativa applicabile alla fattispecie in oggetto.
2. In caso di mancata trasmissione degli elenchi e dei documenti di cui al pre- sente Articolo, la Provincia e gli Altri Enti Locali sospendono l’erogazione del corrispettivo per l’intero periodo di ritardo nella trasmissione.
3. L’Affidatario è tenuto inoltre a presentare alla Provincia e agli Altri Enti Locali, ciascuno per il proprio Ambito di competenza, almeno 60 (sessanta) gior- ni naturali consecutivi prima della scadenza del Contratto, ovvero in ogni caso di cessazione anticipata dell’efficacia dello stesso, l’aggiornamento dell’elenco del personale di cui al punto 1, lett. c), insieme con un foglio riepilogativo degli elementi necessari per il calcolo dell’importo del tratta- mento di fine rapporto dallo stesso maturato per cui si rende necessaria la ga- ranzia fideiussoria di cui al punto 1, lettera f), del presente Articolo.
ART. 17 – GARANZIE FINANZIARIE
1. A garanzia dell’esatto adempimento delle prestazioni e degli obblighi con- trattuali, del risarcimento degli eventuali danni e dei maggiori oneri derivanti dall’inadempimento, in conformità a quanto disposto dall’art. 113 del D.lgs. 163/06 e dalla Lettera di invito, l’Affidatario ha costituito, prima della sot- toscrizione del Contratto, una cauzione definitiva per l’importo di € 5.819.539,48 (cinquemilioniottocentodiciannovemilacinquecentotrentanove/48) eu-
ro), corrispondente al 5%, del corrispettivo derivante dall’offerta economica formulata dall’Aggiudicatario (IVA esclusa), riferita a otto anni di affidamen- to.
Resta salvo e impregiudicato, a norma del successivo Art. 21, ogni diritto della Provincia e degli Altri Enti Locali, ciascuno per il proprio Ambito di competen- za, al risarcimento dell’ulteriore maggiore danno, ove la cauzione non risultas- se sufficiente.
L’importo della garanzia sarà annualmente proporzionalmente ridotto, nella misu- ra di 1/8 all’anno. Nel caso di estensione ulteriore della durata di affidamen- to, l’importo della garanzia riferito al periodo di estensione della durata ri- xxxxx pari a quello riferito al quarto anno.
2. La cauzione di cui al punto 1 deve essere costituita nelle forme e secondo le modalità di cui all’art. 113 del D.lgs. 163/06 e nel rispetto delle condizioni particolari descritte nella Lettera di invito. Le garanzie bancarie e le polizze assicurative devono contenere richiamo a tutte le condizioni particolari di cui alla Lettera di invito.
3. In caso di escussione totale o parziale della cauzione definitiva di cui al punto 1, l’Affidatario ha l’obbligo di reintegrare la medesima cauzione sino all’importo convenuto/vigente al momento dell’escussione entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali consecutivi dall’avvenuta escussione. La ritardata reintegrazione comporterà l’applicazione di una penale di 15.000,00 (quindicimi- la/00) euro per ogni giorno di ritardo. È fatto salvo quanto previsto all’Art. 21, dove l’adempimento non sia intervenuto entro il termine massimo di 30 (tren- ta) giorni naturali consecutivi.
ART. 18 – ASSICURAZIONI
1. È fatto obbligo all’Affidatario di stipulare e di allegare al Contratto entro trenta giorni dalla firma del contratto, con riferimento ai beni a qualunque ti- tolo utilizzati, tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente.
Esse dovranno avere decorrenza entro la data di attivazione del servizio.
2. Polizza RCA (responsabilità civile derivante da circolazione stradale). È fatto obbligo all’Affidatario di stipulare contratti di assicurazione RCA per i mezzi e di mantenerli in essere per l’intero periodo di affidamento, prevedendo i massimali previsti dalla legge.
3. Polizza incendio veicoli. L’Affidatario, oltre a quanto previsto al punto 1, contestualmente all’attivazione del servizio, è obbligato a produrre una polizza di assicurazione per incendio veicoli, con il limite minimo di indennizzo per singolo veicolo, pari al valore di mercato del mezzo al momento della stipula della polizza
4. Polizze RCT/RCO. L’Affidatario, oltre a quanto previsto al punto 1, conte- stualmente all’attivazione del servizio, è obbligato a produrre una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi (RCT) con i seguenti massimali minimi: per persona 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) euro; per cose e/o animali 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) euro; per cia- scun sinistro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila/00) euro, e per le re- sponsabilità verso i dipendenti (RCO) con i seguenti massimali minimi: per per- sona 1.000.000,00 (unmilione/00) euro; per ciascun sinistro 4.000.000,00 (quat- tromilioni/00) euro.
5. La polizza RCT di cui al punto 4 dovrà includere il servizio oggetto del pre- sente affidamento e dovrà espressamente contenere le seguenti clausole partico- lari:
a) l’obbligo della Compagnia di assicurazione, di dare avviso alla Provincia e agli Altri Enti Locali dell’eventuale mancato pagamento da parte dell’Affidatario dei premi successivi al primo, entro 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dalla rispettiva scadenza, mantenendo valida la copertura assicura- tiva per i successivi 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi, durante i quali la Provincia e gli Altri Enti Locali hanno facoltà di provvedere diretta-
mente al pagamento del relativo premio, compensandolo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1252 del Codice civile, sulla prima rata utile del corrispettivo dovuto;
b) l’obbligo della Compagnia di assicurazione di dare comunicazione alla Provin- cia e agli Altri Enti Locali, dell’eventuale recesso di uno dei contraenti, pre- vedendo a tale riguardo un obbligo di preavviso non inferiore a 45 (quarantacin- que) giorni naturali consecutivi;
c) il riconoscimento in capo alla Provincia e agli Altri Enti Locali della qua- lità di terzi.
6. La Provincia e gli Altri Enti Locali si riservano di richiedere all’Affidatario, in qualunque momento, la dimostrazione dell’avvenuto adempimen- to degli obblighi assicurativi, nonché l’adeguamento dei massimali assicurativi laddove gli stessi non siano giudicati congrui o conformi a norme di legge.
ART. 19 – SUB-APPALTO E SUB-AFFIDAMENTO
1. In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall’Affidatario circa le parti del servizio da subappaltare, la Provincia e gli Altri Enti Loca- li dichiarano che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l’osservanza delle modalità stabilite dall’art. 118 del d. Lgs. 163/2006.
2. L’Affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Provincia e degli Altri Enti Locali per la parte di servizio oggetto di subappalto.
3. La Provincia e gli Altri Enti Locali sono sollevati da ogni pretesa dei su- bappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conse- guenza della prestazione di cui alla parte di servizio oggetto di subappalto.
4. Il sub-affidamento del servizio é consentito solo previa autorizzazione della Provincia e degli Altri Enti Locali, ciascuno per il proprio Ambito di competen- za, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti e con le modalità stabili- te dall’art. 118 del D.lgs. 163/06, a soggetti idonei, che siano in possesso
delle necessarie abilitazioni, nonché titolari dei necessari titoli. Sono comun- que fatte salve le speciali fattispecie consentite dalle norme vigenti.
Il sub-affidamento decade al venir meno, per qualunque motivo, dell’affidamento di cui al Contratto.
5. Fermo quanto risultante dal decreto 21/2013 e dalle successive comunicazioni dell’Affidatario, al fine di ottenere l’autorizzazione di cui al punto 4, dovrà ottemperare a tutto quanto previsto dal D.lgs. 163/06, e dalla normativa vigen- te, dovrà inoltre trasmettere alla Provincia e agli Altri Enti Locali copia del contratto di sub-affidamento e dovrà, altresì, dimostrare, nelle forme di legge, la sussistenza dei requisiti di idoneità giuridica e morale, nonché la capacità professionale, organizzativa ed economica del soggetto sub-affidatario di assol- vere alle prestazioni affidategli, nel pieno rispetto di tutti gli obblighi pre- visti dal Contratto e dalla normativa vigente.
L’Affidatario dovrà altresì allegare alla copia del contratto di sub-affidamento la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice civile, o comunque di parteci- pazione, con il titolare del sub-affidamento.
L’Affidatario dovrà comunicare alla Provincia e agli Altri Enti Locali, prima dell’autorizzazione del sub-affidamento, nonché mantenere aggiornati nell’ambito del sistema di monitoraggio di cui all’Art. 24, la quota effettiva e il detta- glio del programma di esercizio sub-affidato.
6. Il sub-affidamento dei servizi di cui al punto 4 deve essere regolato con contratto rispondente agli obblighi e agli oneri imposti all’Affidatario in base al Contratto, in particolare prevedere l’applicazione del CCNL in vigore per il settore.
7. L’Affidatario resta comunque responsabile di ogni impegno e di ogni obbligo contrattuale, ai sensi di quanto previsto nel Contratto, garantendo in modo par- ticolare il mantenimento dei livelli qualitativi e il rispetto delle tariffe.
L’Affidatario conserva in ogni caso la titolarità e la responsabilità del servi- zio, sia nei confronti della Provincia e degli Altri Enti Locali, sia nei con- fronti dell’utenza.
8. L’Affidatario dovrà verificare puntualmente e continuamente la corretta ef- fettuazione dei servizi affidati all’esterno e le relative modalità di attuazio- ne, dovrà inoltre attenersi alle eventuali indicazioni in merito della Provincia e degli Altri Enti Locali. La Provincia e gli Altri Enti Locali, ciascuno per il proprio Ambito di competenza, si riservano di effettuare verifiche ispettive pe- riodiche, di cui all’Art. 13, per verificare l’efficacia di queste metodologie, oltre che direttamente sull’esecuzione del servizio oggetto di sub-affidamento.
9. La Provincia e agli Altri Enti Locali, ciascuno per il proprio Ambito di com- petenza non provvederanno al pagamento diretto dei sub appaltatori e dei sub- affidatari, se non per le fattispecie puntuali previste dalla normativa. L’Affidatario è tenuto a comprovare, presentando la relativa documentazione, l’avvenuto pagamento ai sub appaltatori e ai sub-affidatari stessi del corri- spettivo loro dovuto in base al rispettivo contratto e la regolarità contributi- va ai fini previdenziali e assicurativi degli stessi.
La Provincia e gli Altri Enti Locali, ciascuno per il proprio Ambito di compe- tenza, in caso di mancata ottemperanza dell’Affidatario a quanto previsto dal presente articolo, potranno sospendere tutti i pagamenti dovuti all’Affidatario stesso ai sensi del Contratto, fino al completo soddisfacimento di tutti gli ob- blighi citati.
ART. 20 – PREMI
1. In considerazione degli obiettivi della Provincia e degli Altri Enti Locali, nonché di quelli della Regione, di miglioramento dell’efficacia e della qualità del servizio, erogata e percepita dall’utenza, nonché della sostenibilità del servizio medesimo, l’Affidatario si impegna a gestire le attività affidate nel pieno rispetto del Contratto, con l’obiettivo di fornire all’utenza un complesso
di servizi che questa possa considerare sempre più importante e confacente alle proprie attese.
2. Il Contratto prevede un fondo premi, riferito a ciascun anno solare completo di affidamento dell’importo massimo costituito dai ribassi d’asta che la Provin- cia e gli Altri Enti Locali riconosceranno all’Affidatario ai sensi del presente articolo, in ragione del livello di raggiungimento di precisi indicatori di ri- sultato, secondo quanto previsto dal Contratto e dall’Allegato F. I premi hanno per oggetto, in particolare, la sostenibilità, economica e ambientale, nonché l’affidabilità delle attività gestite.
3. I premi sono valutati e liquidati su base annua, e non possono superare, così come eventualmente risultanti dalla somma delle varie componenti derivanti dall’applicazione dei criteri di cui al Contratto e agli Allegati e riconosciute all’Affidatario, un valore massimo complessivo, riferito a ciascun anno solare completo di affidamento, pari al ribasso d’asta, oltre IVA, fatto salvo quanto previsto al presente articolo.
È fatta salva la facoltà della Provincia e degli Altri Enti Locali, ciascuno per il proprio Ambito di competenza, tenuto anche conto dei risultati del monitorag- gio del servizio, delle indagini di “Customer satisfaction”, della soddisfazione degli auspici espressi affidanti alle stesse in sede di affidamento e del risul- tato raggiunto dall’Affidatario nella maturazione di premi, di devolvere, in tutto o in parte, a incremento del suddetto fondo-premi, il corrispettivo con- trattuale eventualmente trattenuto a titolo di penale in base al successivo Art. 21.
4. La Provincia e gli Altri Enti Locali, ciascuno per il proprio Ambito di com- petenza, liquidano l’eventuale premio in sede di conguaglio annuo del corrispet- tivo dovuto, secondo quanto previsto al precedente Art. 4.
5. Sull’ammontare complessivo massimo disponibile del fondo-premi non è applica- to alcun adeguamento inflativo.
ART. 21 – PENALI
1. Qualora la Provincia e gli Altri Enti Locali, ciascuno per il proprio Ambito di competenza, accertino, da parte dell’Affidatario, il ritardo e/o l’inadempimento, totale o parziale, di quanto stabilito nel Contratto e nei suoi Allegati, provvederanno a diffidare senza ritardo l’Affidatario, mediante lette- ra raccomandata con ricevuta di ritorno, eventualmente anticipata a mezzo fax, contenente:
- la descrizione degli inadempimenti e/o dei ritardi contestati;
- l’assegnazione di un congruo termine, ove possibile, per l’adempimento e/o la rimozione delle conseguenze dell’inadempimento;
- la quantificazione motivata delle penali, comunque decorrenti dal momento del- la rilevazione, eventualmente maggiorate per la recidività del comportamento.
Entro 20 (venti) giorni naturali consecutivi dalla data di ricezione della noti- ficazione della violazione e comunque nel rispetto del diverso termine indicato nella notificazione medesima, l’Affidatario ha la facoltà di fare pervenire scritti difensivi e chiedere di essere sentito dalla Provincia e dagli Altri En- ti Locali, ciascuno per il proprio Ambito di competenza,.
2. Ove, esaminati gli eventuali scritti difensivi ed eventualmente ascoltato l’Affidatario, l’accertamento delle violazioni risulti fondato, ovvero decorra inutilmente il termine assegnato per l’adempimento e/o la rimozione delle conse- guenze dell’inadempimento, la Provincia e gli Altri Enti Locali, ciascuno per il proprio Ambito di competenza, comminano la penale. Resta fermo il diritto al rimborso degli eventuali maggiori oneri sostenuti e al risarcimento dell’ulteriore danno eventualmente subito.
3. Le penali sono quantificate e descritte nell’ambito del Contratto e dei suoi Allegati.
4. L’Affidatario ha diritto a una riduzione delle somme dovute a titolo di pena- le pari agli importi che lo stesso Affidatario dimostri di avere già riconosciu-
to direttamente all’utenza, a titolo di rimborso o di indennizzo, per la minore qualità o quantità dei servizi erogati, ai sensi della Carta dei servizi di cui all’Art. 13.
5. Le penali, salvo quanto previsto al precedente punto 1, sono valutate, accer- tate e quantificate in dipendenza dei dati rilevati nell’ambito del monitoraggio e della rendicontazione dell’Affidatario e dei controlli condotti dalla Provin- cia e dagli Altri Enti Locali, ciascuno per il proprio Ambito di competenza, ai sensi di quanto previsto dall’Art. 24, e sono conguagliate su base annua, nei termini di cui all’Art. 4.
6. Le penali, avendo natura giuridica di risarcimento forfettario o convenziona- le del danno, non sono da assoggettare a IVA.
ART. 22 – DECADENZA E REVOCA DELL’AFFIDAMENTO
1. L’Affidatario è dichiarato decaduto dall’affidamento, con conseguente risolu- zione di diritto del Contratto ed escussione della cauzione definitiva, nei se- guenti casi:
a) abbandono o sospensione ingiustificata, anche parziale, del servizio, che si considera intervenuta al superamento delle 24 (ventiquattro) ore di interruzione immotivata del servizio;
b) grave violazione di norme imperative di legge o regolamentari;
c) dichiarazione di fallimento, ovvero sottoposizione ad altra procedura concor- suale di liquidazione;
d) perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dal- la normativa vigente in materia;
e) applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% del corri- spettivo annuale con riferimento a un singolo anno solare;
2. La Provincia e gli Altri Enti Locali, di comune accordo tra di loro, possono dichiarare la decadenza dell’Affidatario, con conseguente risoluzione di diritto del Contratto ed escussione della cauzione definitiva, nei seguenti casi:
a) mancato inizio del servizio nel termine stabilito dal Contratto;
b) mancata effettuazione agli enti assicurativi della previdenza sociale, dell’assistenza malattie e dell'assistenza sul lavoro, delle prescritte comuni- cazioni relative al personale dipendente o mancata corresponsione delle relative contribuzioni per quanto effettivamente dovuto, sulla base di dichiarazioni, o quanto definitivamente accertato;
c) gravi e ingiustificate irregolarità nell’erogazione del servizio o reiterate o permanenti irregolarità, che comunque compromettano la regolarità o la sicu- rezza del servizio medesimo;
d) grave inadempienza agli obblighi derivanti dalla legge o dall’affidamento e in particolare sostituzione, anche parziale, di terzi nella gestione del servi- zio, ove questa non sia autorizzata dalla Provincia e dagli Altri Enti Locali, secondo quanto previsto al precedente Art. 21;
e) prolungato inadempimento nell’applicazione del sistema tariffario di cui al precedente Art. 12;
f) mancata presentazione, nei termini di cui all’Art. 11, punto 9, dell’elenco dei mezzi da autorizzare;
g) mancata ricostituzione, in tutto o in parte, della cauzione definitiva di cui all’Art. 17, punto 2, nel termine di 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dall’avvenuta escussione, anche parziale;
h) grave violazione delle prescrizioni dettate dalla Provincia e dagli Altri En- ti Locali, ciascuno per il proprio Ambito di competenza, nell’esercizio delle attività di autorizzazione e controllo sui servizi e sulle attività affidati;
i) mancato ripristino del servizio nei termini di cui all’Art. 8, punto 3.
3. Il provvedimento di decadenza dell’affidamento sarà notificato all’Affidatario; quest’ultimo ha il diritto di presentare le proprie osservazio- ni entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dal ricevimento della comunica- zione di avvio del procedimento di decadenza dell’affidamento, ai sensi
dell’art. 10 della L. 241/90.
4. In caso di annullamento dell’aggiudicazione, di decadenza dall’affidamento e di risoluzione del Contratto nei casi indicati ai precedenti punti e comunque in ogni caso imputabile all’Affidatario, è escluso qualsiasi indennizzo a favore di quest’ultimo, il quale dovrà risarcire alla Provincia e agli Altri Enti Locali i danni conseguenti, ivi compresi i maggiori oneri che gli stessi dovranno soste- nere per il ri-affidamento del servizio a un diverso gestore.
5. La Provincia e gli Altri Enti Locali, ciascuno per il proprio Ambito di com- petenza, hanno facoltà di revocare l’affidamento con atto motivato, con conse- guente risoluzione di diritto dell’intero Contratto nei seguenti casi:
a) qualora siano venute meno le esigenze pubbliche definite dagli strumenti di programmazione, in seguito a intervenuta modificazione degli stessi;
b) qualora siano venute meno le esigenze di interesse pubblico, per le quali l’atto è stato emesso, ovvero siano sorte nuove e prevalenti esigenze di inte- resse pubblico;
c) qualora il servizio di trasporto risulti inadeguato, per estensione o inten- sità, alle sopravvenute esigenze dell’utenza;
d) in tutti gli altri casi previsti dal Contratto e dalla normativa vigente al tempo della revoca.
6. È fatta salva in ogni caso la facoltà della Provincia e degli Altri Enti Lo- cali di recedere anticipatamente dal Contratto nel caso in cui i finanziamenti regionali e degli enti locali stessi non consentano di garantire il corrispetti- vo di cui all’Art. 4, con esonero da oneri e responsabilità per i medesimi e fermo restando l’obbligo dell’Affidatario di prosecuzione del servizio di cui all’Art. 3, punto 4.
7. È escluso qualsiasi indennizzo a favore dell’Affidatario in conseguenza della cessazione del servizio per effetto dello spirare del termine dell’affidamento e del successivo affidamento a diverso soggetto.
8. La Provincia e gli Altri Enti Locali si riservano di risolvere il presente contratto nel caso che:
- a carico dei responsabili dell’Affidatario risulti la sussistenza di procedi- menti o provvedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia o informazioni di infiltrazione di cui all’art. 84 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011;
- risulti la sussistenza di qualsivoglia causa ostativa alla stipulazione dei contratti con la pubblica amministrazione;
- dalle verifiche come in premessa indicato, risultino in generale non veritiere le dichiarazioni rese in sede di gara.
ART. 23 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il direttore dell’esecuzione del contratto è nominato di comune accordo dalla Provincia e dagli Altri Enti Locali, al fine di:
- provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto;
- assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell’esecutore, veri- ficando che le attività e le
prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattua- li.
2. La Provincia e gli Altri Enti Locali, di comune accordo tra di loro, nomina- no, altresì, due assistenti del direttore dell’esecuzione, cui sono affidati i medesimi compiti con riferimento agli Ambiti urbani di Cremona e Crema.
3. Il direttore dell'esecuzione del contratto e i suoi assistenti svolgono al- tresì tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice dei con- tratti pubblici o dal relativo regolamento, nonché tutte le attività che si ren- dano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.
ART. 24 – SISTEMA DI MONITORAGGIO E DI RENDICONTAZIONE, FLUSSI DOCUMENTALI E INFORMATIVI
1. Il corrispettivo di cui all’Art. 4 remunera anche le attività di monitoraggio e di rendicontazione che l’Affidatario è tenuto a garantire, secondo il princi- pio che vede l’operatore net-cost pienamente coinvolto e responsabilizzato nell’ottimizzazione delle attività gestite. Per “monitoraggio” si intende l’attività di costante e completa osservazione e registrazione, tra gli altri dal punto di vista tecnico, economico e organizzativo, delle attività avute in affidamento, in particolare del servizio effettivamente erogato all’utenza, an- che eventualmente sub-appaltato o sub-affidato. Per “rendicontazione” si intende l’attività di puntuale trasmissione mediante consegna che l’Affidatario garanti- sce alla Provincia e agli Altri Enti Locali, ciascuno per il proprio Ambito di competenza, relativamente ai dati raccolti in esito alla conduzione delle atti- vità di monitoraggio.
2. La Provincia e gli Altri Enti Locali, ciascuno per il proprio Ambito di com- petenza, svolgono funzioni di controllo relativamente alle attività affidate. Per “controllo” si intende la verifica che la Provincia e gli Altri Enti Locali conducono rispetto alle attività affidate e rispetto ai relativi monitoraggi e rendicontazioni, garantiti dall’Affidatario.
Il Contratto, con l’obiettivo della definitiva attribuzione delle responsabilità e del contenimento dei costi, in particolare mediante i contenuti del presente Articolo, regola le attività richiamate.
La Provincia e gli Altri Enti Locali redigeranno appositi verbali di controllo in occasione di ogni specifica attività. I verbali, prontamente redatti e sotto- scritti in esito all’attività di controllo, riporteranno il giorno, il luogo e l’ora del controllo, il nominativo del referente del singolo Ente Locale per l’attività di controllo, il nominativo di eventuali altre persone presenti (an- che dipendenti dell’Affidatario), le disposizioni del Contratto oggetto di con- trollo, gli esiti dell’attività di controllo, eventuale documentazione (fotogra- fica, …) di riferimento. Tali verbali saranno per uso interno e saranno condivi-
si con l’Affidatario, in caso di applicazione delle penali di cui al Contratto.
3. L’Affidatario è tenuto a presentare alla Provincia e agli Altri Enti Locali, ciascuno per il proprio Ambito di competenza, perché questi abbiano informazioni dettagliate relativamente alle attività affidate e possano esercitare le loro funzioni di controllo, secondo gli standard informatici indicati, i rapporti e le comunicazioni periodici di cui alla loro attività di monitoraggio delle atti- vità affidate, sottoscritti dal legale rappresentante, nonché ogni ulteriore do- cumentazione utile, previsti dal sistema di monitoraggio di cui al Contratto e all’Allegato G, così come eventualmente integrati secondo le esigenze che saran- no rappresentate anche successivamente dalla Provincia e dagli Altri Enti Loca- li.
Le rendicontazioni rese dall’Affidatario alla Provincia e agli Altri Enti Loca- li, ciascuno per il proprio Ambito di competenza, assumono valore contrattuale e pertanto giuridicamente vincolante. L’Affidatario garantisce la completezza e la veridicità dei documenti di rendicontazione (rapporti, comunicazioni, informa- zioni e documentazioni in genere, anche condivisi) che fornisce alla Provincia e agli Altri Enti Locali, ciascuno per il proprio Ambito di competenza, ai sensi del Contratto, anche su supporto informatico (CD/DVD non riscrivibile, con eti- chetta non alterabile e non rimovibile, riportante il timbro e la firma del le- gale rappresentante). La consegna dovrà avvenire secondo le modalità, i tempi e le scadenze indicati nel Contratto e nei suoi Allegati. La Provincia e gli Altri Enti Locali, ciascuno per il proprio Ambito di competenza, potranno utilizzare tali dati per i propri fini istituzionali, nel rispetto delle normative vigenti.
4. La Provincia e gli Altri Enti Locali, ciascuno per il proprio Ambito di com- petenza, in corso di vigenza del Contratto, per esempio ai fini dell’implementazione del sistema informativo sui servizi di Tpl, nonché con l’obiettivo di redigere la relazione esaustiva di cui al comma 1 dell’art. 7 del Regolamento CE 1370/07 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre
2007, si riservano di modificare e integrare quanto previsto al presente Artico- lo, nonché di chiedere all’Affidatario informazioni e dati nella sua disponibi- lità ulteriori rispetto a quelli indicati nel Contratto, che l’Affidatario si impegna fin d’ora a rendere disponibili, su motivata richiesta della Provincia e degli Altri Enti Locali, nei tempi minimi necessari.
Per agevolare le funzioni di controllo, l’Affidatario si impegna a comunicare in tempo utile alla Provincia e agli Altri Enti Locali, ciascuno per il proprio Am- bito di competenza, secondo le modalità e le procedure da essi definite, tutte le informazioni da essi richieste, eventualmente ulteriori rispetto a quelle puntualmente elencate all’Allegato G, anche di progettazione operativa dei ser- vizi (turni-macchina, turni-uomo, vestizioni, …) o di gestione esecutiva dei servizi (diario di bordo, cedolino del conducente, …), utili per la verifica dell’effettuazione delle attività affidate.
Tutti i dati relativi alle attività affidate, in particolare all’esercizio e all’utilizzo del servizio, nonché quelli acquisiti con qualsiasi sistema di mo- nitoraggio, comprese le indagini svolte a totale carico e discrezionalità dell’Affidatario, nei modi e nei tempi concordati con l’Affidatario, dovranno essere messi a disposizione della Provincia e degli Altri Enti Locali, che li potranno utilizzare per i propri fini istituzionali, nel rispetto della normati- va vigente.
Il mancato rispetto da parte dell’Affidatario degli impegni di cui al presente punto può comportare l’applicazione di una penale di importo pari a 100,00 (cen- to/00) euro per ogni richiesta non completamente esaudita e/o per ogni documento non reso disponibile.
5. I rapporti periodici sui servizi, i cui contenuti minimi e la cui tempistica di elaborazione e consegna sono precisati nell’Allegato G, sono articolati nei termini seguenti:
a) un Rapporto annuale tecnico-economico (RATE), da elaborarsi sulla base di due
Rapporti semestrali (RSTE);
b) un Rapporto annuale sul servizio erogato (RASE), da elaborarsi sulla base di dodici Rapporti mensili (RMSE);
c) Comunicazioni ad evento (CE), su alcuni aspetti peculiari del servizio eroga- to.
L’Affidatario si impegna a redigere e sottoscrivere i Rapporti e le Comunicazio- ni per ognuno dei periodi di riferimento, nonché a consegnarli alla Provincia e agli Altri Enti Locali, ciascuno per il proprio Ambito di competenza, entro le scadenze definite all’Allegato G.
6. I Rapporti e le Comunicazioni dovranno contenere ogni riferimento e informa- zione utili per la valutazione degli aspetti del servizio cui il rapporto è spe- cificamente rivolto, nonché delle condizioni economico-finanziarie della gestio- ne caratteristica, a garanzia del permanere dell’equilibrio di bilancio.
7. La Provincia e gli Altri Enti Locali validano i Rapporti e le Comunicazioni ricevute. La validazione si intende implicitamente riconosciuta trascorsi 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi dal ricevimento del Rapporto e/o della Comunicazione senza che siano intervenute osservazioni al riguardo da parte del- la Provincia e degli Altri Enti Locali, ciascuno per il proprio Ambito di compe- tenza (silenzio-assenso).
8. La consegna di Rapporti o di Comunicazioni che risultino incompleti o errati in esito a controlli puntuali della Provincia e degli Altri Enti Locali, stante il valore contrattuale che essi assumono all’atto della consegna con sottoscri- zione del legale rappresentante, può comportare l’applicazione di una penale di importo pari a 250,00 (duecentocinquanta/00) euro per ogni singolo elemento di discordanza fra l’attività di monitoraggio dell’Affidatario e quella di control- lo della Provincia e degli Altri Enti Locali, fermo restando l’obbligo dell’Affidatario alla revisione e/o all’integrazione del documento di rendicon- tazione. In caso di recidività, definita come la ricorrenza di tre episodi ana-
loghi nell’arco del medesimo anno solare, sarà applicabile la penale nella sua misura massima.
In caso di accertata mendacità della documentazione di rendicontazione, la Pro- vincia e gli Altri Enti locali, ciascuno per il proprio Ambito di competenza, potranno applicare una penale di importo pari a 250,00 (duecentocinquanta/00) euro per ogni Rapporto o Comunicazione ricevuto rivelatosi anche solo parzial- mente mendace.
ART. 25 – COMITATO DI GESTIONE DEL CONTRATTO
1. Con l’obiettivo di facilitare la gestione del Contratto, in particolare di affrontare tutte le eventuali controversie sull’interpretazione e sull’esecuzione del Contratto medesimo, nello spirito di cooperazione cui le Parti si ispirano, è istituito il Comitato di gestione del contratto, “Comitato” nel seguito.
Al Comitato partecipano, in qualità di componenti permanenti e senza diritto ad alcun corrispettivo o rimborso, tre rappresentanti di ogni Parte, tra cui, ne- cessariamente, il direttore dell’esecuzione del contratto e i suoi assistenti.
2. Il Comitato è un organo permanente che si riunisce almeno una volta ogni due mesi. Esso è convocato e presieduto da un rappresentante della Provincia, con apposito ordine del giorno preventivamente convenuto fra le Parti, eventualmente integrato d’intesa nel corso delle sedute. Il Comitato, eventualmente adottando un proprio regolamento, ha l’obiettivo di giungere a decisioni concertate, au- spicabilmente unanimi, al fine di agevolare la soluzione dei problemi e preveni- re l’insorgenza di controversie fra le Parti, valutando richieste e proposte e tentando la composizione amichevole di eventuali controversie in merito all’interpretazione e all’esecuzione del Contratto.
3. Quanto definito in sede di seduta è oggetto di verbale, le sedute saranno ba- sate sull’analisi delle problematiche, sulle decisioni relative ad azioni da in- traprendere (tempistica e responsabilità), nonché sulla verifica successiva del-
le stesse, monitorando le azioni in itinere. I verbali del Comitato sono conser- vati dalla Provincia, che garantisce le funzioni di segreteria, insieme con ogni documento prodotto o valutato in sede di Comitato.
ARTICOLO 26 – DISPOSIZIONI GENERALI
1. Qualsiasi modifica a questo Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.
2. L’Affidatario non può cedere questo Contratto, né in tutto né in parte, né può cedere i rapporti di credito e/o debito derivanti dallo stesso, senza il preventivo consenso scritto della Provincia e degli Altri Enti Locali.
3. Fatte salve eventuali diverse disposizioni di questo Contratto, qualsiasi co- municazione richiesta o consentita dallo stesso dovrà essere effettuata per i- scritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera, PEC, o al momento di accusazione di ricevuta mediante apposita dichiarazione (anche a mezzo fax), o al momento di trasmissio- ne indicato nell'apposito rapporto rilasciato automaticamente dalla macchina trasmittente, se effettuata via fax, sempre che sia indirizzata come segue:
Se all’Affidatario a:
AUTOGUIDOVIE S.p.A.
Via M.F. Quintiliano n. 18 – 00000 XXXXXX Fax x00.00.00.00.000
All’attenzione dell’xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Se alla Provincia a:
PROVINCIA DI CREMONA
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX x. 00 – 00000 XXXXXXX fax x00.0000.000.000
PEC: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx
All’attenzione dell’arch. Xxxxxxxx Xxxxx
Se al Comune di Cremona:
COMUNE DI CREMONA
Xxxxxx Xxxxxx x. 0 – 00000 XXXXXXX fax x00.0000.000.000
PEC: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx
All’attenzione dell’arch. Xxxxxx Xxxxxxxxx
Se al Comune di Crema:
COMUNE DI CREMA
Piazza Duomo n. 25 – 26013 CREMA fax x00.0000.000.000
PEC: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx
All’attenzione del dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Ovvero presso il diverso indirizzo o numero di fax, compresi nel territorio ita- liano, che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data di sottoscrizione del Contratto in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi in- dirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio relativo al Contratto a ogni fine, ivi compreso quello di e- ventuali notificazioni da effettuarsi, ovvero comunque in relazione a procedi- menti contenziosi giudiziari.
4. Gli Allegati, di cui al successivo elenco sub Art. 28, formano parte inte- grante del Contratto come se fossero interamente trascritti nello stesso.
5. L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra, posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Contratto, nonché di situazioni di diritto o di fatto tutelate dall’ordinamento, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni e dalle situazioni giuridiche violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutte le clausole e di tutte le condizioni previste dal Contratto.
6. Le rubriche dei singoli articoli sono state poste al solo scopo di facilitare la lettura del Contratto e, pertanto, di esse non dovrà essere tenuto alcun con- to ai fini dell’interpretazione dello stesso.
7. Salvo che risulti diversamente dal contesto, i richiami qui contenuti ad ar- ticoli, sezioni, punti, o Allegati si intendono riferiti ad articoli, sezioni, punti o Allegati del Contratto.
8. Nell’ipotesi che nella documentazione di affidamento siano presenti evidenti incongruenze, per esempio quantificazioni divergenti nell’espressione in numeri e in lettere, assumerà valore vincolante per le Parti quella ritenuta più conve- niente per la Provincia e gli Altri Enti Locali.
In ipotesi di clausole ritenute equivoche contenute nella documentazione di af- fidamento redatti dalla Provincia e dagli Altri Enti Locali verrà privilegiata l?interpretazione più rispondente all’interesse pubblico sotteso all’affidamento.
ARTICOLO 27 – FORO COMPETENTE
1. Per ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, validità e/o efficacia del Contratto, e di ogni successiva ed eventuale modificazione e/o in- tegrazione, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Cremona.
ARTICOLO 28 – SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico dell’Affidatario, ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 207/2010, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione compresi quelli tributari, fatta eccezione per IVA. Ai fini fisca- li si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell’IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sen- si dell’art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.
ART. 29 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. L’Affidatario dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art.
10 della L. 31 dicembre 1996, n. 675 e ss. mm., esposta per esteso presso
l’Ufficio.
ART. 30 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L. 136/2010
1. L’Affidatario si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Con- tratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, e ss. Mm. L’Affidatario si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità as- soluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clau- sola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010. L’Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia, agli Altri Enti Locali e alla competente Prefettura della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini del- la tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l’Affidatario prende atto del seguente codice: codice identificativo di gara (CIG) n. 40783275E7.
2. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 13 agosto 2010, n. 136, il Contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.
ARTICOLO 31 – ACCORDI INTEGRATIVI
1. Le Parti hanno concordemente definito le condizioni transitorie di esecuzione del servizio sino alla data di effettiva attivazione del servizio, nonché ulte- riori condizioni, il tutto come da atto sottoscritto il 04/06/2013, prot n. 70437 che deve intendersi confermato.
2. Qualsiasi modifica a questo Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.
3. L’Affidatario non può cedere questo Contratto, né in tutto né in parte, né può cedere i rapporti di credito e/o debito derivanti dallo stesso, senza il preventivo consenso scritto della Provincia e degli Altri Enti Locali.
ARTICOLO 32 – ELENCO DEGLI ALLEGATI
1. Sono parte integrante e sostanziale del Contratto i seguenti Allegati, i qua- li recepiscono i contenuti della documentazione di gara e dell’offerta dell’Affidatario che devono intendersi confermati così come integrati/modificati in ragione del contenuto degli articoli che precedono:
Allegato A – Estratto Specifiche tecniche.
Allegato B - Programma di esercizio annuale (PEA 1); Allegato C – Personale;
Allegato D – Beni funzionali e Piano di Rinnovo;
Allegato E – Politiche, agevolazioni e obblighi di servizio in materia tariffa- ria;
Allegato F – Standard minimi di qualità del servizio erogato. Penali e premi; Allegato G – Comunicazioni e rapporti periodici. Documentazione di monitoraggio; Allegato I - Accordi con riferimento alle prestazioni indispensabili da garan- tirsi ai sensi della legge n. 146/1990
Allegato J – Polizze assicurative di cui all’Art. 18
Allegato K – Offerta tecnica (gli elaborati dell’offerta tecnica non contenuti nel presente Allegato sono ricompresi negli Allegati B, C, G ed I).
Il presente contratto - al quale vengono allegati quali parte integrante, omes- sane la lettura per espressa concorde rinuncia delle parti, gli elaborati sopra elencati, sottoscritti con firma autografa apposta sul formato cartaceo e con- servati agli atti della Provincia di Cremona - è stato scritto da persona di mia fiducia nel luogo, giorno, mese ed anno sopraindicati.
L’atto medesimo viene, quindi, letto confermato e con me Segretario Generale dalle parti sottoscritto come segue:
A.T.I. AUTOGUIDOVIE S.p.A. / K.M. S.p.A. / LINE S.p.A. / MIOBUS S.r.l. / S.T.A.R. S.p.A.
X.xx Xxxxxxx Xxxxx
IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI DELLA PROVINCIA DI CREMONA
X.xx arch. Xxxxxxxx Xxxxx
IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ DI PROGETTO AMBIENTE, TRASPORTI E MOBILITA’SOSTENIBILE DEL COMUNE DI CREMONA
X.xx arch. Xxxxxx Xxxxxxxxx
IL DIRETTORE AREA RISORSE UMANE E STRUMENTALI, POLIZIA LOCALE, TRIBUTI E COMMERCIO DEL COMUNE DI CREMA
X.xx dr. Xxxxxx Paiero IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA PROVINCIA DI CREMONA
X.xx dr. Xxxxxx Xxxxxxx
Ai sensi dell’art. 1341 e segg. del Codice Civile le parti accettano espressa- mente le condizioni onerose indicate nel presente atto e quelle contenute negli allegati al medesimo.
A.T.I. AUTOGUIDOVIE S.p.A. / K.M. S.p.A. / LINE S.p.A. / MIOBUS S.r.l. / S.T.A.R. S.p.A.
X.xx Xxxxxxx Xxxxx
IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI DELLA PROVINCIA DI CREMONA
X.xx arch. Xxxxxxxx Xxxxx
IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ DI PROGETTO AMBIENTE, TRASPORTI E MOBILITA’SOSTENIBILE DEL COMUNE DI CREMONA
X.xx arch. Xxxxxx Xxxxxxxxx
IL DIRETTORE AREA RISORSE UMANE E STRUMENTALI, POLIZIA LOCALE, TRIBUTI E COMMERCIO DEL COMUNE DI CREMA
X.xx dr. Xxxxxx Paiero IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA PROVINCIA DI CREMONA
X.xx dr. Xxxxxx Xxxxxxx
Io Segretario Generale rogante attesto che le firme sul presente atto sono state apposte in mia presenza dalle parti, previo accertamento della loro identità personale e della validità del certificato di firma elettronico utilizzato.
Esente dalla riscossione dei diritti di rogito ai sensi dell’art. 8 della Legge
n. 472 del 07/12/1999 “Interventi nel settore dei Trasporti”.
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA
X.xx dr. Xxxxxx Xxxxxxx Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documen- to cartaceo e la firma autografa.