CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI ALL’AUTOVEICOLO NUMERO 8427290
MMA IARD S.A. e
MMA IARD Assurances Mutuelles del Gruppo MMA
NEW FIRST TRIP
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI ALL’AUTOVEICOLO NUMERO 8427290
Set Informativo
Covéa Affinity è un brand che si riferisce a
MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles
26-5224 - 12/2018
Mod. VW-FT 201701
Assicurazione Danni Auto
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, RCS Le Mans 775 652 126 - FRANCIA MMA IARD S.A., RCS Le Mans 440 048 882 - FRANCIA
Prodotto: New First Trip (polizza collettiva n. 8 427 290)
Questo documento informativo relativo al prodotto assicurativo è destinato esclusivamente a fornire un sommario delle
coperture principali e delle esclusioni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite nelle condizioni di assicurazione.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
Autovetture ad uso privato o autocarri di peso complessivo a pieno carico fino a 60 x.xx
Garanzie di base :
Furto (totale e parziale) Rapina
Incendio Valore a nuovo
Garanzie Opzionali :
Estensione del valore a nuovo fino a 36 mesi
Che cosa non è assicurato?
Veicoli a noleggio con o senza conducente Veicolo ad uso pubblico
Ci sono limiti di copertura?
Principali esclusioni :
Dolo o colpa grave
Guida senza regolare patenta Appropriazione indebita
Guida in stato di ebrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti
Partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali
Principali limiti :
Le garanzie possono essere soggette ai limiti e ai scoperti/franchigie indicati nel contratto
Garanzia Valore a nuovo : operante solo in caso di perdita totale, per veicolo perduto di marca del gruppo Volkswagen se riacquisto di un altro della stessa marca di valore non inferiore, per veicolo perduto di marca diversa se riacquisto di un altro presso la rete uficiale VW
Questo contratto assicurativo protegge i clienti contro i danni materiali al loro veicolo acquistato con finanziamento o leasing Volkswagen Bank.
Dove vale la copertura?
✓ Salvo quanto eventualmente previsto a fronte della singola copertura, le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein e della Croazia.
✓ L’assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli stessi Paesi esteri per i quali è operante l’assicurazione R.C.A. prestata con l’emissione della Carta verde.
Che obblighi ho?
• Al momento della firma del contratto: Rispondere a tutte le domande poste in modo accurato e sincero e fornire le informazioni richieste. Pagare i premi.
• In corso di validità del contratto: Dichiarare tutte le modifiche relative al rischio assicurato.
• In caso di sinistro: Fornire denuncia scritta entro 3 giorni a MACH1. Segnalare la perdita totale entro 5 giorni (48 ore in caso di furto) di vostra conoscenza. Fornire tutti i documenti giustificativi richiesti.
Quando o come devo pagare?
Il premio è versato in unica soluzione all’inizio dell’assicurazione mediante addebito su conto corrente e non è frazionabile.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura decorre dalle ore 00.00 del giorno per la durata indicata sul certificato di assicurazione.
La copertura si risolve al termine della durata. Per la sua prosecuzione è necessario stipulare una nuova copertura.
Come posso disdire la polizza?
In caso di ripensamento, può recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza.
In caso di durata poliennale della polizza, può recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni prima della scadenza annuale.
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, può far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni.
Può esercitare il diritto di recesso inviandoci comunicazione mediante raccomandata AR, al seguente indirizzo: Spettabile MACH1, Xxx Xxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, all'attenzione Centro Assistenza Clienti.
MMA IARD Assurances Mutuelles. Società di mutua assicurazione a contributi fissi. RCS (registro delle imprese) Le Mans 775 652 126 MMA IARD S.A. con capitale sociale di 537.052.368 €. RCS (registro delle imprese) Le Mans, N° 440 048 882
Sedi legali: 00 xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxx - 00000 Le Mans cedex 9 Impresa disciplinata dal codice delle assicurazioni.²
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
MMA IARD SA e MMA IARD Assurances Mutuelles Prodotto: NEW FIRST TRIP (polizza Collettiva n.8 427 290) Data di realizzazione: 17 dicembre 2018
Il presente DIP Aggiuntivo è l’ultima versione disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
L’Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
MMA IARD S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles con sedi legali e direzione generale in Francia, 00 Xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxx – 00000 Le Mans cedex 9, tel.: x00000000000 sito internet: xxxxx-xxxxxxxx.xxx, e-mail.: xxxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xxx.
MMA IARD S.A. appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 00 Xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxx – 00000 Le Mans cedex 9, tel.: x00000000000 sito internet: xxxxx-xxxxxxxx.xxx , e-mail.: xxxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xxx iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 440 048 882 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento IVASS n. II.01337 del 9 luglio 2015 e soggetta al controllo dell’ACPR – Autoritè de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Secteur Assurances, 00 xxx Xxxxxxxx 00000 Xxxxx.
MMA IARD Assurances Mutuelles Società di mutua assicurazione a contributi fissi, appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 00 Xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxx – 00000 Le Mans al n. 775 652 126 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento Isvap n. II 00075 del 3 gennaio 2008 e soggetta al controllo dell’ACPR – Autoritè de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Secteur Assurances, 00 xxx Xxxxxxxx 00000 Xxxxx.
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio della società MMA IARD S.A. il patrimonio netto è pari a 2.441.350.828,75 euro di cui per capitale sociale 537.052.368 euro e per riserve 1.336.098.777,04 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell’Impresa (xxx.xxx.xx). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 2 038 000 000 €, il requisito patrimoniale minimo pari a 917 000 000 € il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari a 522%, ed il valore dell’indice di solvibilità dell’impresa è pari al 235%.
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio della società MMA IARD Assurances Mutueles il patrimonio netto è pari a 1.367.337.255,91 euro di cui per riserve 803.557.508,66 euro.
Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell’Impresa (xxx.xxx.xx). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 915 000 000 €, il requisito patrimoniale minimo pari a 229 000 000 € il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari a 1 879 %, ed il valore dell’indice di solvibilità dell’impresa è pari al 470%.
Al contratto si applica la legge italiana
Che cosa è assicurato? | |
Si segnala che la Compagnia si impegna nei confronti dell’Assicurato nei limiti delle somme assicurate e dei relativi massimali concordati. Le coperture assicurative offerte garantiscono contro i danni materiali e diretti conseguenti alla perdita o al danneggiamento di autoveicoli di clienti di Volkswagen Bank GmbH. Sono operanti le garanzie di seguito indicate: Beni assicurati L’assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti da: - veicolo chiuso a chiave; - parti di ricambio; - accessori di serie; - accessori e optional stabilmente fissati, compresi gli audio-fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice, singolarmente richiamati in polizza e presenti nella fattura di acquisto ad esclusione dei frontalini rimovibili. 2) Eventi assicurati Gli eventi assicurati sono: incendio, sia totale che parziale; - azione del fulmine e esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di incendio; - furto, anche se solo tentato, del veicolo o di sue parti, comprese le targhe; - rapina del veicolo, anche se soltanto tentata. Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al veicolo nella esecuzione di questi reati, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l’uso od il possesso abusivo del veicolo stesso. Incendio: Copre i danni subiti dal veicolo assicurato, compresi gli accessori, a seguito di incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di esplosione, scoppio - compresi quelli prodotti dall’impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido o metano – e/o di azione del fulmine. Furto: Copre la perdita totale o parziale del veicolo in caso di furto o di rapina tentati o consumati. Valore a Nuovo: La garanzia comporta in caso di perdita totale del veicolo la non applicabilità sull’indennizzo liquidabile della diminuzione di valore dovuta all’uso o al trascorrere del tempo ed è operante a condizione che venga riacquistato un altro veicolo. | |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? L’Assicurato potrà scegliere le seguenti opzioni: Pack Plus: assenza di degrado sui danni parziali fino a un massimo di 36 mesi (in base alla durata della garanzia). | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Qualora il veicolo assicurato sia dotato di antifurto volumetrico, satellitare, elettronico o di radiolocalizzatore (non rientrano in questa categoria, gli antifurti denominati “Immobilizer” offerti di serie dalla casa costruttrice). | La presenza di uno degli antifurti, determina uno sconto del premio assicurativo pari al 15% del premio sulla garanzia Furto. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Riduzione dello scoperto Furto | La percentuale di scoperto per la garanzia Furto può essere diminuita del 5% (per tutte le provincie), 10% (solo per alcune provincie) o 15% (per alcune provincie) con il pagamento di un premio aggiuntivo. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Per singole garanzie non sono assicurati: FURTO E INCENDIO: I danni causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguito da incendio. |
Ci sono limiti di copertura?
Limitatamente alla garanzia FURTO E INCENDIO sono esclusi i danni:
• per atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
• sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
• eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, allagamenti, frane, smottamenti del terreno, eventi atmosferici e fenomeni naturali in genere;
• tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e/o danneggiamento volontario;
• avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Sono presenti le seguenti Franchigie e Scoperti a carico dell’Assicurato per le garanzie FURTO E INCENDIO:
RIACQUISTO O RIPARAZIONE IN RETE | ||
Provincia | Scoperto | Minimo |
AG, AL, AN, AO, AP, AR, AT, BG, BL, BN, BO, BS, BZ, CI, CL, CN, CO, CR, CT, CZ, EN, FC, FE, FI, FM, GE, GO, GR, IM, KR, LC, LI, LO, LU, MC, ME, MN, MO, MS, NO, NU, OG, OR, OT, PA, PC, PD, PE, PG, PI, PN, PO, PR, PT, PU, PV, RA, RC, RE, RG, RN, RO, RSM, SI, SO, SP, SR, SS, SV, TN, TO, TP, TR, TS, TV, UD, VA, VB, VC, VE, VI, VR, VS, VT e tutte le altre province | 10% | € 250,00 |
XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, IS, LE, LT, MB, MI comune, MI prov, MT, PZ, RI, RM comune, RM prov, SA, TA, TE, VV | 20% | € 000,00 |
XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX | 20% | € 500,00 |
RIACQUISTO O RIPARAZIONE FUORI RETE | ||
Provincia | Scoperto | Minimo |
AG, AL, AN, AO, AP, AR, AT, BG, BL, BN, BO, BS, BZ, CI, CL, CN, CO, CR, CT, CZ, EN, FC, FE, FI, FM, GE, GO, GR, IM, KR, LC, LI, LO, LU, MC, ME, MN, MO, MS, NO, NU, OG, OR, OT, PA, PC, PD, PE, PG, PI, PN, PO, PR, PT, PU, PV, RA, RC, RE, RG, RN, RO, RSM, SI, SO, SP, SR, SS, SV, TN, TO, TP, TR, TS, TV, UD, VA, VB, VC, VE, VI, VR, VS, VT e tutte le altre province | 20% | € 350,00 |
XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, IS, LE, LT, MB, MI comune, MI prov, MT, PZ, RI, RM comune, RM prov, SA, TA, TE, VV | 25% | € 000,00 |
XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX | 35% | € 750,00 |
FURTO:
• In caso di Furto totale per il quale emerga l’assenza di una o più chiavi del veicolo, sarà applicato un ulteriore scoperto del 25% sul danno liquidato a termini di polizza.
• In caso di perdita totale di un veicolo dotato di antifurto volumetrico/satellitare/elettronico o di radiolocalizzatore non funzionante al momento del sinistro la Garanzia Furto opera con lo scoperto aggiuntivo del 15% dell’ammontare del danno.
DEGRADO – DEPREZZAMENTO:
PERDITA TOTALE:
In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l’indennizzo liquidabile sarà pari al valore commerciale dello stesso, desumibile dalla pubblicazione “EUROTAX” di colore giallo (Vendita), Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro, aumentato del valore commerciale degli accessori ed optional, compresi gli audio- fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice ad esclusione dei frontalini rimovibili, purché presenti nella fattura d’acquisto. Per la quantificazione degli accessori e degli optional, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal veicolo.
È equiparato a perdita totale il caso in cui l’ammontare del danno superi il 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro calcolato in base a quanto sopra previsto.
In caso di perdita totale di veicoli verificatasi entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, l’indennizzo liquidabile sarà pari al prezzo di acquisto riportato nella fattura, compresi gli accessori se presenti.
In ogni caso il rimborso non potrà superare il valore assicurato a cui saranno applicati gli scoperti previsti dall’Assicurazione.
DANNI PARZIALI:
Relativamente alle parti riparabili saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione.
Le parti non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura desumibile dalla pubblicazione “EUROTAX” di colore giallo con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro.
Non si terrà conto invece del suddetto degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, o dalla data di acquisto in caso di veicolo non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, non siano trascorsi i seguenti termini:
a) sei mesi per le batterie, i pneumatici, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura;
b) 12 mesi per gli accessori e gli optional;
c) due anni per tutte le altre parti.
Qualora l’Assicurato abbia richiesto il pacchetto Pack Plus in fase di stipula dell’Assicurazione, i punti b) e c) sopra riportati si elevano fino a un massimo di 36 mesi.
Per la successiva quantificazione del risarcimento delle suddette parti, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal veicolo. Qualora il veicolo abbia subito precedenti sinistri, la Società per quantificare correttamente il danno, potrà chiedere all’Assicurato di fornire i giustificativi inerenti alle avvenute riparazioni, in mancanza procederà liquidando il solo aggravamento.
IVA (Imposta sul Valore Aggiunto):
Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, l’indennizzo liquidabile sarà comprensivo dell’IVA, in misura pari alla percentuale di imposta non detraibile a norma di legge.
Qualora il veicolo sia concesso in Locazione Finanziaria e venga assicurato IVA compresa, in caso di danno totale l’imposta verrà riconosciuta nell’indennizzo in proporzione ai canoni di Locazione Finanziaria pagati dal conduttore alla data del sinistro.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: l’Assicurato deve denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni dalla data di avvenimento, o dalla data di conoscenza del fatto al CENTRO ASSISTENZA CLIENTI MACH 1 S.r.l. – Xxx Xxxxxx Xxxxxx 00 0000 Xxxxxx - al numero verde 800 17 80 45 (dall’estero e da rete mobile x00 00 00000000) o alla mail xxxx@xxxx-0.xx. È inoltre possibile, accedendo al sito xxx.xxxx-0.xx, |
prendere visione delle coperture assicurative in corso e segnalare eventuali sinistri. L’operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni necessarie sui successivi eventuali adempimenti. (Questo servizio è prestato tutti I giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9.00 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle ore 17:30). IN CASO DI DANNO TOTALE l’Assicurato dovrà fornire i seguenti documenti: Per la garanzia FURTO: • Copia della denuncia alle Autorità • TUTTE le chiavi ricevute in dotazione • Originale della carta di circolazione, se disponibile • Ove la carta di circolazione non fosse disponibile, certificato cronologico con annotata la “Perdita di Possesso” o la cessazione dalla circolazione • Copia del Certificato di Proprietà con annotata la “Perdita di Possesso” • Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell’IVA • Copia della fattura di acquisto del veicolo (1) • Procura a vendere a favore di DEKRA ITALIA S.r.l. con sede legale a Xxxxxxxxx Xxxxxxx (XX), Xxx X.xxx Xxxxxxx, 00 Torre Sud • Conteggio di anticipata estinzione dell’eventuale Contratto di Finanziamento o Locazione Finanziaria • Documentazione attestante l’installazione e lo stato dell’antifurto volumetrico/satellitare/elettronico o di radiolocalizzatore al momento del Sinistro. Per eventi diversi dal furto: • Copia della fattura di acquisto del veicolo • Copia del certificato di proprietà con annotata la radiazione per cessazione dalla circolazione • Conteggio di anticipata estinzione dell’eventuale Contratto di Finanziamento o Locazione Finanziaria • Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell’IVA. IN CASO DI RITROVAMENTO DEL VEICOLO, o di sue parti l’Assicurato deve dare immediata notizia alla Società al numero telefonico 800 17 80 45 (dall’estero e da rete mobile x00 00 00000000) del Centro Assistenza Clienti. Qualora il ritrovamento sia avvenuto: - prima del pagamento dell’indennizzo, l’indennizzo è determinato come previsto dalle Condizioni di assicurazione; - dopo il pagamento dell’indennizzo, l’Assicurato ha facoltà di chiedere alla Società di rientrare in possesso del veicolo restituendo l’indennizzo alla Società al netto dei danni parziali subiti. IN CASO DI DANNO PARZIALE, l’Assicurato dovrà fornire i seguenti documenti: • Copia della denuncia alle Autorità • Copia della fattura di acquisto del veicolo, ove richiesta • Indicazione del luogo ove sarà riparato il mezzo • Preventivo di riparazione ovvero indicazione dell’ammontare presunto del danno o descrizione dettagliata dei danni subiti (necessari per l’eventuale incarico peritale) • Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell’IVA • Foto dei danni In caso di riparazione necessaria per la circolazione del veicolo l’Assicurato deve presentare la relativa fattura (si applica a tutte le garanzie). Limitatamente alle seguenti garanzie l’Aderente deve consegnare la seguente documentazione: 1. Veicolo con installazione di antifurto volumetrico, satellitare, elettronico o di radiolocalizzatore: L’Assicurato deve fornire una dichiarazione della centrale operativa, o documento equipollente della stessa centrale operativa, che l’antifurto volumetrico/satellitare/elettronico o di radiolocalizzatore era attivo al momento del sinistro - dichiarazione che attesti che l’antifurto era attivo al momento del sinistro. |
L’Assicurato inoltre: • Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo in rimessa o nell’officina, non può effettuate altre riparazioni prima che siano trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data della denuncia, salvo che le stesse non siano autorizzate dalla Società; • Non potrà, pena la decadenza del diritto all’indennizzo, alienare o rottamare il mezzo prima della verifica dei danni effettuata da un tecnico di fiducia della Società. | |
Assistenza diretta / in convenzione: L’Assicurato ha la facoltà di rivolgersi ai centri convenzionati al fine di usufruire di riduzioni di scoperti e/o franchigie. Il Centro Convenzionato è il Concessionario, la filiale o l’officina/carrozzeria autorizzata dalla rete Volkswagen Bank GmbH. E’ quindi opportuno, prima di effettuare la riparazione, contattare il CENTRO ASSISTENZA CLIENTI Mach-1 per avere l’indicazione del riparatore convenzionato più vicino. | |
Gestione da parte di altre imprese: Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Dip Danni. | |
Prescrizione: i diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, del Codice Civile. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della Copertura, ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile |
Obblighi dell’Impresa | Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio corrisposto dall’Aderente è comprensivo di imposta. Il premio deve essere versato in un’unica soluzione in via anticipata per l’intero periodo di validità delle coperture assicurative mediante bonifico dal Contraente, ma può essere pagato in più rate con le modalità stabilite da Volkswagen Bank GmbH. |
Rimborso | L’Aderente/Assicurato ha diritto al rimborso del premio nei seguenti casi: - in caso di ripensamento dell’Aderente, la Società rimborserà il premio versato al netto degli oneri di legge; - In caso di recesso per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Ivass n. 40/2018 la Società rimborserà all’Assicurato, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di premio proporzionata ai giorni in cui le coperture sono state attive - In caso di recesso per Sinistro, La Società terrà a disposizione dell’Assicurato la parte di premio, al netto delle tasse, relativa al periodo di rischio non corso. - In caso di estinzione anticipata del finanziamento/locazione finanziaria, la Società restituirà all’Assicurato la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) calcolata in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura. La Società rimborsa il premio netto residuo in funzione degli anni e delle frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura. - In caso di vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, cessazione della circolazione del veicolo assicurato, recesso, la Società restituirà all’Assicurato la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) relativa alle eventuali annualità e/o frazioni di annualità successive a quella in cui è avvenuta la cessazione del rischio. - Estinzione anticipata per danno totale (a seguito di Xxxxx). Se non vi è contemporanea estinzione anticipata del contratto di finanziamento, la società rimborsa il premio netto residuo - in funzione degli anni mancanti alla scadenza della copertura. Per tutti gli altri casi di danno |
totale dovuto da Sinistro, la Società rimborsa il Premio netto in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La copertura decorre dalle ore 00.00 del giorno indicato sul Certificato di Assicurazione e ha la durata convenuta al momento in cui l’Assicurato aderisce al programma assicurativo. Il Valore a Nuovo ha la durata di 12 mesi a decorrere dalla data di effetto della polizza ed è applicabile a veicoli immatricolati da meno di 12 mesi al momento della stipula dell’Assicurazione. Il contratto non prevede tacito rinnovo Non ci sono periodi di carenza delle coperture |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | - Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Ivass n. 40/2018, l’Assicurato ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società entro 14 giorni decorrenti dal pagamento del premio assicurativo. - L’Aderente ha diritto di recedere entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza (art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27) e ha diritto nel caso in cui il premio sia stato finanziato, alla corrispondente riduzione della rata, al netto dell’eventuale parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute dall’impresa per l’emissione del contratto indicate nella documentazione assicurativa. La facoltà di recesso non potrà essere esercitata qualora nel periodo compreso tra la data di effetto e la data di ricezione della raccomandata sia avvenuto un sinistro risarcibile a termini di polizza. |
Risoluzione | - In caso di estinzione anticipata del Finanziamento/Locazione Finanziaria o del trasferimento dello stesso, si determina la risoluzione anticipata del contratto assicurativo rispetto alla scadenza pattuita. Il contratto è risolto dalla data di estinzione o trasferimento. La Società non procede alla risoluzione anticipata del Contratto di Assicurazione nel caso in cui: • l’Assicurato manifesti espressamente la volontà di proseguire nel rapporto assicurativo; • l’Assicurato, in seguito a trasferimento del Finanziamento, abbia espressamente richiesto che la copertura assicurativa sia prestata fino alla scadenza originaria contrattualmente prevista a favore del nuovo beneficiario designato. - In caso di vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, cessazione della circolazione del veicolo assicurato, recesso, senza estinzione anticipata del Contratto di Finanziamento o in assenza dello stesso, si determina la cessazione del rischio. Il contratto è risolto dalla data di consegna dei documenti previsti dalle Condizioni di assicurazione, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di furto del veicolo; - In caso di durata pluriennale, l’Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni ricorrenza annua. Il recesso deve essere comunicato alla Società con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di effetto del recesso stesso. - Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti, le Parti hanno facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. |
La persona fisica o giuridica che hanno sottoscritto tramite Volkswagen Bank GmbH un Contratto di Finanziamento/Locazione Finanziaria, sotto qualunque forma tecnica, per l’acquisto di un’autovettura ad uso privato o un autocarro di peso complessivo a pieno carico fino a 60 quintali.
Il valore assicurato è quello riportato in fattura d’acquisto.
Il valore assicurato può essere superiore, solo in caso di autorizzazione scritta della Società.
A chi è rivolto questo prodotto?
- costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dall’Intermediario è pari al 42,97% del premio lordo pagato dal cliente, mentre le spese di gestione sono in media pari al 8,43%.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Se L’Aderente/Assicurato intende sporgere un reclamo riguardante il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devi fare riferimento ai seguenti recapiti: Centro Assistenza Mach1 Xxx Xxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx – numero Verde 800 17 80 45 (dall’estero: x00 00 00000000) attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30 – fax: x00 00 00000000 – e mail: xxxxxxx@xxxx-0.xx, PEC: xxxx0@xxxxxxxxxxx.xx. La Società risponderà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx oppure all’Autoritè de Contrôle Prudentiel et de Resolution - Direction du controle des pratiques commerciales 75436 Paris Cedex 09 chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET e, in ogni caso, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Non è previsto l’arbitrato. Risoluzioni delle liti transfrontalieri. L’Aderente può presentare reclamo all’Ivass chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile all’IVASS |
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
GLOSSARIO
Nel testo si intende per:
Accessorio: installazione stabilmente fissata al veicolo, così classificata:
• Accessorio di serie, se costituisce la normale dotazione del veicolo senza comportare un supplemento al prezzo base di listino.
• Optional, se fornito dalla casa costruttrice dietro paga- mento di un supplemento al prezzo di listino.
• Accessorio non di serie, se non rientra nelle due definizio- ni sopra riportate.
Aderente: soggetto che aderisce all’assicurazione.
Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche ini- ziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso la Società può richiedere l’adeguamento del premio o recedere dal contratto.
Antifurto volumetrico/satellitare/elettronico o di radiolo- calizzatore: Congegno o dispositivo con rilevazione volume- trica/satellitare/elettronica o di radiolocalizzatore studiato per impedire il furto del veicolo. Non rientrano in questa categoria, gli antifurti denominati “Immobilizer” offerti di serie dalla casa costruttrice.
Apparecchi audio-fono-visivi: radio, lettori CD, mangiana- stri, televisori, registratori integrati nella consolle e/o stabil- mente fissati, comprese le autoradio estraibili montate con dispositivi di blocco elettronico o elettromagnetico o meccani- co. Sono comunque esclusi radiotelefoni e/o telefoni cellulari.
Assicurato: soggetto destinatario delle prestazioni assicura- tive.
Assicurazione: insieme di garanzie prestate all’Assicurato tramite la polizza.
Atto vandalico: gesto di ottusa malvagità, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.
Certificato di assicurazione: il documento che riporta:
- i dati anagrafici dell’Assicurato;
- i dati identificativi del veicolo;
- la data di immatricolazione del veicolo;
- il valore assicurato;
- le garanzie prestate;
- la decorrenza e la scadenza della garanzia;
- la sottoscrizione della Società.
Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula l’assicu- razione.
Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia va- lutabile in denaro: vi può quindi essere un danno arrecato a persone o cose.
Degrado/Deprezzamento: diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all’uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.
Demolizione: messa fuori uso del veicolo mediante rottama- zione.
Disdetta: atto con cui il Contraente o la Società comunicano la volontà di far cessare il rapporto.
Distruzione: danni al veicolo tali da ridurlo a relitto.
Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richiama- te nel contratto, che la Società dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.
Furto: impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto.
Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e auto- propagarsi.
Indennizzo: somma dovuta dalla Società all’Assicurato, in caso di sinistro.
Mach 1: MACH 1 S.r.l., Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx;
numero verde 800 17 80 45 (x00 00 00000000 dall’estero e da rete mobile), agenzia di assicurazione alla quale la Società ha affidato la gestione dei contratti e dei sinistri.
Parcheggio Custodito: area di parcheggio sottoposta a con- trollo di cui si possa provare la sosta attraverso lo scontrino del parcheggio o in rimessa presso garage (o box) privato.
Polizza: documento che prova l’esistenza del Contratto di As- sicurazione.
Premio: prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza.
Proporzionale (regola proporzionale): se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzio- nalmente ridotte.
Rapina: impossessamento della cosa altrui, sottraendola me- diante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto.
Relitto: ciò che resta del veicolo in seguito a un sinistro che abbia provocato danni superiori al 75% del valore del veicolo stesso al momento del sinistro.
Rete: le Concessionarie e i Service Partner del Gruppo Volkswagen in Italia.
Riacquisto: in caso di perdita totale si intende l’acquisto di un veicolo di pari o superiore valore presso la Rete.
Rischio: eventualità sfavorevole legata all’attività umana o alla vita delle persone.
Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per vo- lontà delle parti o per legge.
Scoperto: parte percentuale del danno - con eventuale limi- te minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell’Assicurato.
Sinistro: verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società: MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles, compagnie del Gruppo MMA che assumono il rischio in coas- sicurazione.
Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea della Società e dell’Assicurato, possa impiegarsi per la conclusione del con- tratto tra le dette parti.
Terzi: persone, fisiche o giuridiche, estranee al Contratto di Assicurazione.
Valore a nuovo: garanzia in base alla quale, in caso di perdi- ta totale del veicolo, l’indennizzo dovuto sarà calcolato senza tener conto del degrado/deprezzamento sul valore assicurato.
Valore assicurato: in caso di veicolo nuovo è pari al valore riportato in fattura relativo al veicolo. In caso di veicolo usa- to è pari al valore riportato su Eurotax giallo (comprensivo di eventuali accessori/optional svalutati) al momento della stipula dell’Assicurazione.
Valore commerciale/Valore di mercato: il valore del veico- lo desumibile dalla pubblicazione “EUROTAX” di colore giallo, vedi art. 8 B) delle “Norme generali”.
Condizioni di Assicurazione
NORME GENERALI | |||
Art. 1 | – Convenzione Volkswagen Bank GmbH | pag. | 2 |
Art. 2 | – Decorrenza e durata delle coperture | pag. | 2 |
Art. 3 | – Pagamento del premio | pag. | 2 |
Art. 4 | – Risoluzione anticipata del Contratto di Assicurazione – Cessazione del rischio | pag. | 2 |
Art. 5 | – Recesso dal contratto | pag. | 2 |
Art. 6 | – Cessione del Contratto di Assicurazione | pag. | 3 |
Art. 7 | – Denuncia del sinistro | pag. | 3 |
Art. 8 | – Liquidazione del danno | pag. | 3 |
Art. 9 | – Sottoscrizione di altre assicurazioni | pag. | 4 |
Art. 10 | – Modifiche dell’assicurazione | pag. | 4 |
Art. 11 | – Estensione territoriale | pag. | 5 |
Art. 12 | – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Aggravamento del rischio | pag. | 5 |
Art. 13 | – Rinvio alle norme di legge | pag. | 5 |
Art. 14 | – Oneri fiscali | pag. | 5 |
Art. 15 | – Portabilità | pag. | 5 |
Art. 16 | – Clausola di delega | pag. | 5 |
Art. 17 | - Protezione dei dati personali | pag. | 5 |
GARANZIA INCENDIO E FURTO | |||
Art. 1 | – Oggetto dell’assicurazione | pag. | 6 |
Art. 2 | – Esclusioni | pag. | 7 |
Art. 3 | – Scoperto a carico dell’Assicurato | pag. | 7 |
Art. 4 | – Riduzione dello scoperto furto | pag. | 8 |
Art. 5 | – Pagamento dell’indennizzo | pag. | 8 |
GARANZIA VALORE A NUOVO |
Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione pag. 8
NORME GENERALI
Art. 1 - Convenzione Volkswagen Bank GmbH
Il presente contratto è riservato ai soggetti che hanno sottoscritto tramite Volkswagen Bank GmbH un Contratto di Finanziamento/ Locazione Finanziaria, sotto qualunque forma tecnica, per l’acquisto di un’autovettura ad uso privato o un autocarro di peso complessivo a pieno carico fino a 60 quintali.
Qualora l’Assicurato rinnovi la presente Polizza, la Società non ritiene necessaria la presenza di un Contratto di Finanziamento/ Locazione Finanziaria, sotto qualunque forma tecnica, con Volkswagen Bank GmbH.
Sono esclusi dalla garanzia gli autoveicoli adibiti ad uso diverso (ad esempio: veicoli a noleggio con o senza conducente, veicoli ad uso pubblico).
Art. 2 - Decorrenza e durata delle coperture
La copertura decorre dalle ore 00.00 del giorno indicato sul Certificato di Assicurazione e ha la durata convenuta al momento in cui l’Assicurato aderisce al programma assicurativo. Al termine della durata della copertura, la stessa si risolve e cessa di avere efficacia; per la sua prosecuzione è necessario stipulare una nuova copertura.
Art. 3 - Pagamento del premio
Il premio deve essere versato in via anticipata per l’intero periodo di validità delle coperture assicurative, ma può essere pagato in più rate con le modalità stabilite da Volkswagen Bank GmbH.
Art. 4 - Risoluzione anticipata del Contratto di Assicurazione - Cessazione del rischio
a) In caso di estinzione anticipata del Finanziamento/Locazione Finanziaria o del trasferimento dello stesso, si determina la risoluzione anticipata del contratto assicurativo rispetto alla scadenza pattuita.
In questo caso è necessario:
• restituire i documenti assicurativi relativi al veicolo;
• consegnare la documentazione utile a provare l’estinzione del Finanziamento o il suo trasferimento.
Il contratto è risolto dalla data di estinzione o trasferimento; la Società restituirà all’Assicurato la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) calcolata in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura.
La Società non procede alla risoluzione anticipata del Contratto di Assicurazione nel caso in cui:
• l’Assicurato manifesti espressamente la volontà di proseguire nel rapporto assicurativo;
• l’Assicurato, in seguito a trasferimento del Finanziamento, abbia espressamente richiesto che la copertura assicurativa sia prestata fino alla scadenza originaria contrattualmente prevista a favore del nuovo beneficiario designato.
b) In caso di vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, cessazione della circolazione del veicolo assicurato, recesso ai sensi dell’art. 5, senza estinzione anticipata del Contratto di Finanziamento o in assenza dello stesso, si determina la cessazione del rischio.
In questo caso è necessario consegnare la documentazione utile a provare l’evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell’atto di vendita del veicolo).
Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di furto del veicolo; la Società restituirà all’Assicurato la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) relativa alle eventuali annualità e/o frazioni di annualità successive a quella in cui è avvenuta la cessazione del rischio.
In caso di sinistro e comunque dietro esplicita richiesta da parte della Società, il Contraente si impegna a mettere a disposizione della Società stessa la documentazione comprovante l’avvenuta adesione alle coperture assicurative, anche successivamente alla data di risoluzione anticipata e per tutta la durata originaria della copertura.
Art. 5 - Recesso dal contratto
Qualora l’assicurazione abbia durata pluriennale, l’Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni ricorrenza annua.
Il recesso deve essere comunicato alla Società con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di effetto del recesso stesso.
Inoltre dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti, le Parti hanno facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. La Società terrà a disposizione dell’Assicurato la parte di premio, al netto delle tasse, relativa al periodo di rischio non corso come indicato all’art. 4 b) che precede.
In caso di ripensamento, l’Assicurato ha diritto di recedere entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza e ha diritto nel caso in cui il premio sia stato finanziato, alla corrispondente riduzione della rata, al netto dell’eventuale parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute dall’impresa per l’emissione del contratto indicate nella documentazione assicurativa.
Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Ivass n. 40/2018, l’Assicurato ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società entro 14 giorni decorrenti dal pagamento del premio assicurativo. In tal caso la Società rimborsa all’Assicurato, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di premio proporzionata ai giorni in cui le coperture sono state attive.
La facoltà di recesso non potrà essere esercitata qualora nel periodo compreso tra la data di effetto e la data di ricezione della raccomandata sia avvenuto un sinistro risarcibile a termini di polizza.
Art. 6 - Cessione del Contratto di Assicurazione
In caso di subentro di un nuovo Cliente nel Contratto di Finanziamento/Locazione Finanziaria, il Contraente deve comunicarlo alla Società, la quale provvede a predisporre la voltura del Contratto di Assicurazione. In tal caso, la copertura assicurativa proseguirà in capo al soggetto subentrante con decorrenza dalle ore 00.00 della data di liquidazione della pratica.
In caso di aggravamento o diminuzione del rischio, il contratto originale dovrà intendersi risolto ed il subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto.
Art. 7 - Denuncia del sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato deve denunciare il fatto alla Società entro 3 giorni dall’avvenimento o da quando ne ha avuto conoscenza, telefonando al Centro Assistenza Clienti Mach 1 numero verde 800 17 80 45 (dall’estero e da rete mobile x00 00 00000000) o inviando un’email a xxxx@xxxx-0.xx. La segnalazione telefonica ha validità di denuncia del sinistro.
Solo in casi particolari oppure se le notizie fornite telefonicamente sono incomplete, l’operatore chiederà un’integrazione della denuncia. In ogni caso l’operatore avvierà immediatamente la pratica dandone conferma scritta all’Assicurato.
Il servizio è attivo tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30. Per la denuncia di sinistri relativi alla Garanzia Assistenza, si richiama quanto previsto dall’art. 4 di questa garanzia.
Fermo restando quanto disposto in merito dalle Condizioni di Assicurazione, in caso di incendio, furto sia totale che parziale nonché di atti di vandalismo e di danneggiamento volontario, la comunicazione del sinistro dovrà essere preceduta da una denuncia presentata all’Autorità competente subito dopo il fatto.
Qualora il sinistro sia avvenuto all’estero, la suddetta denuncia dovrà essere fatta all’Autorità locale e ripetuta a quella italiana.
Art. 8 - Liquidazione del danno
A) Modalità di liquidazione del sinistro
Per i sinistri conseguenti a incendio, furto totale o parziale, rapina, la corresponsione dell’indennizzo è subordinata alla presentazione della denuncia da parte dell’Assicurato all’Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio.
Per la corresponsione dell’indennizzo, l’Assicurato dovrà fornire i documenti qui di seguito elencati.
In caso di FURTO TOTALE
• Copia della denuncia alle Autorità
• TUTTE le chiavi ricevute in dotazione
• Originale della carta di circolazione, se disponibile
• Ove la carta di circolazione non fosse disponibile, certificato cronologico con annotata la “Perdita di Possesso”(1) o la cessazione dalla circolazione
• Originale del Certificato di Proprietà con annotata la “Perdita di Possesso”(1)
• Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell’IVA
• Copia della fattura di acquisto del veicolo(1)
• Procura a vendere a favore di DEKRA ITALIA S.r.l. con sede legale a Xxxxxxxxx Xxxxxxx (XX), xxx X.xxx Xxxxxxx, 00 Torre Sud(1)
• Conteggio di anticipata estinzione dell’eventuale Contratto di Finanziamento o Locazione Finanziaria(2)
• Documentazione attestante l’installazione e lo stato del antifurto volumetrico/satellitare/elettronico o di radiolocalizzatore al momento del Sinistro
In caso di DANNO TOTALE per eventi diversi dal furto
• Copia della fattura di acquisto del veicolo(1)
• Copia del certificato di proprietà con annotata la radiazione per cessazione dalla circolazione(1)
• Conteggio di anticipata estinzione dell’eventuale Contratto di Finanziamento o Locazione Finanziaria(2)
• Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell’IVA
In caso di DANNO PARZIALE
• Copia della denuncia alle Autorità, nei casi previsti dal primo capoverso del punto A)
• Copia della fattura di acquisto del veicolo, ove richiesta(1)
• Indicazione del luogo ove sarà riparato il mezzo
• Preventivo di riparazione ovvero indicazione dell’ammontare presunto del danno o descrizione dettagliata dei danni subiti (necessari per l’eventuale incarico peritale)
• Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell’IVA
• Foto dei danni
In caso di riparazione necessaria per la circolazione del veicolo l’Assicurato deve presentare la relativa fattura (si applica a tutte le garanzie).
Per qualsiasi tipo di danno la Società ha facoltà di acquistare ciò che resta del veicolo dopo il sinistro; a richiesta della Società, quindi, l’Assicurato dovrà prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dalla Società stessa.
In caso di Furto totale per il quale emerga l’assenza di una o più chiavi del veicolo, sarà applicato un ulteriore scoperto del 25% sul danno liquidato a termini di polizza.
(1) documento raccolto a cura di Volkswagen Bank GmbH in caso di Locazione Finanziaria.
(2) documento fornito da parte di Volkswagen Bank GmbH
B) Determinazione dell’ammontare del danno B1) Perdita totale del veicolo
In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l’indennizzo liquidabile sarà pari al valore commerciale dello stesso, desumibile dalla pubblicazione “EUROTAX” di colore giallo (Vendita), Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro, aumentato del valore commerciale degli accessori ed optional, compresi gli audio-fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice ad esclusione dei frontalini rimovibili, purché presenti nella fattura d’acquisto. Per la quantificazione degli accessori e degli optional, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal veicolo.
È equiparato a perdita totale il caso in cui l’ammontare del danno superi il 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro calcolato in base a quanto sopra previsto.
In caso di perdita totale di veicoli verificatasi entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, l’indennizzo liquidabile sarà pari al prezzo di acquisto riportato nella fattura, compresi gli accessori se presenti.
In ogni caso il rimborso non potrà superare il valore assicurato a cui saranno applicati gli scoperti previsti dall’Assicurazione.
B2) Danni parziali
Relativamente alle parti riparabili saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione.
Le parti non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura desumibile dalla pubblicazione “EUROTAX” di colore giallo con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro.
Non si terrà conto invece del suddetto degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, o dalla data di acquisto in caso di veicolo non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, non siano trascorsi i seguenti termini:
a) sei mesi per le batterie, i pneumatici, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura;
b) dodici mesi per gli accessori e gli optional;
c) due anni per tutte le altre parti.
Qualora l’Assicurato l’abbia richiesto in fase di stipula dell’Assicurazione, i punti b) e c) sopra riportati si elevano fino a un massimo di 36 mesi.
Per la successiva quantificazione del risarcimento delle suddette parti, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal veicolo.
Qualora il veicolo abbia subito precedenti sinistri, la Società per quantificare correttamente il danno, potrà chiedere all’Assicurato di fornire i giustificativi inerenti alle avvenute riparazioni, in mancanza procederà liquidando il solo aggravamento.
C) Valore assicurato e regola proporzionale
Qualora il valore assicurato risulti inferiore all’effettivo valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, la Società ridurrà l’indennizzo in proporzione secondo quanto stabilito dall’art. 1907 del Codice Civile.
D) IVA (Imposta sul Valore Aggiunto)
Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, l’indennizzo liquidabile sarà comprensivo dell’IVA, in misura pari alla percentuale di imposta non detraibile a norma di legge.
Qualora il veicolo sia concesso in Locazione Finanziaria e venga assicurato IVA compresa, in caso di danno totale l’imposta verrà riconosciuta nell’indennizzo in proporzione ai canoni di Locazione Finanziaria pagati dal conduttore alla data del sinistro.
E) Ripristino del veicolo
Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo in rimessa o nell’officina, non possono essere effettuate altre riparazioni prima che siano trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data della denuncia, salvo che le stesse non siano autorizzate dalla Società.
Quest’ultima, in accordo e con il consenso dell’Assicurato, può:
- far eseguire le riparazioni in officina di sua fiducia;
- sostituire il veicolo o le parti rubate, distrutte o danneggiate, anziché rimborsare l’importo corrispondente.
L’Assicurato inoltre, pena la decadenza del diritto all’indennizzo, non potrà alienare o rottamare il mezzo prima della verifica dei danni effettuata da un tecnico di fiducia della Società.
F) Ritrovamento del veicolo
In caso di ritrovamento del veicolo o di sue parti l’Assicurato deve dare immediata notizia alla Società al numero telefonico 800 17 80 45 (dall’estero e da rete mobile x00 00 00000000) del Centro Assistenza Clienti.
Qualora il ritrovamento sia avvenuto:
- prima del pagamento dell’indennizzo, l’indennizzo è determinato come previsto al capoverso B);
- dopo il pagamento dell’indennizzo, l’Assicurato ha facoltà di chiedere alla Società di rientrare in possesso del veicolo restituendo l’indennizzo alla Società al netto dei danni parziali subiti.
G) Termini per la liquidazione
In caso di Xxxxx Totale o Parziale, la liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui al punto B1) o B2).
Art. 9 - Sottoscrizione di altre assicurazioni
L’Assicurato deve comunicare alla Società l’esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede intenzionalmente perde il diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
Art. 10 - Modifiche dell’assicurazione
Ogni modifica dell’assicurazione deve essere provata per iscritto.
Art. 11 - Estensione territoriale
Salvo quanto eventualmente previsto a fronte della singola copertura, le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein e della Croazia.
L’assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli stessi Paesi esteri per i quali è operante l’assicurazione R.C.A. prestata con l’emissione della Carta verde.
Art. 12 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio
Se il Contraente, alla stipulazione del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete riguardo a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente omette di comunicare ogni variazione delle circostanze che comporti un aggravamento del rischio, il pagamento dell’indennizzo - fatti salvi i diritti dei terzi - non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.
Art. 13 - Rinvio alle norme di legge
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della Legge Italiana.
Art. 14 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
L’aliquota di imposta applicata al contratto è pari al 13,5% (di cui 1% Fondo Nazionale Antiracket).
Art. 15 - Portabilità
È fatta salva, in caso di Portabilità, la possibilità di designare beneficiaria la banca che subentra nel Finanziamento, ai sensi del Regolamento Ivass n. 41 del 2/8/2018.
In caso di Aderente persona fisica o giuridica diversa dall’Assicurato, il beneficiario per tutte le garanzie sarà sempre l’Aderente.
Art. 16 - Clausola di delega
L’assicurazione è ripartita per quote tra le imprese MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles, coassicuratrici che agiscono solidalmente. Tutte le comunicazioni inerenti all’assicurazione, ivi comprese quelle inerenti al recesso ed ai reclami, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite dell’impresa MMA IARD S.A. designata quale coassicuratrice delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla delegataria in nome e per conto dell’altra coassicuratrice.
Questa ultima sarà tenuta a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla delegataria per la gestione dell’assicurazione, l’istruzione delle prestazioni e la quantificazione del loro ammontare, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare consulenti (periti, medici, ecc.) in nome e per conto dell’altra coassicuratrice. La delegataria è anche incaricata dall’altra coassicuratrice dell’esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dall’Assicurato in dipendenza del contratto e della liquidazione dei sinistri.
L’assicurazione è ripartita in coassicurazione nelle rispettive quote:
MMA IARD S.A.: 99,9%
MMA IARD Assurances Mutuelles: 0,1%
Le Società, in parziale deroga all’art. 1911 C.C., sono solidalmente responsabili.
Art. 17 - Protezione dei dati personali
• A chi vengono trasmessi i vostri dati personali?
I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa a cui appartiene, titolari autonomi del trattamento.
I vostri dati personali possono essere trasmessi ai titolari autonomi del trattamento, ai partners e sub-fornitori legati contrattualmente, a riassicuratori, organismi professionali, organismi assicurativi o organismi sociali delle persone interessate, agenti, broker assicurativi e alle persone interessate al contratto.
Questi destinatari possono essere situati al di fuori dell’Unione europea in base ad una decisione per l’adeguamento alla normativa privacy o alle condizioni contrattuali negoziate. Queste informazioni sono disponibili presso il nostro Data Protection Officer.
Per qualsiasi ulteriore informazione, potete contattare il Data Protection Officer: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx o per posta: MMA Iard S.A. “Protection des données personnelles” - 14 boulevard Xxxxx et Xxxxxxxxx Xxxx - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia.
• Perché abbiamo bisogno di trattare i vostri dati personali?
1. I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa per:
- concludere, gestire ed eseguire le garanzie del vostro contratto assicurativo;
- realizzare operazioni di attività commerciale;
- consentire di proporre e gestire i reclami;
- condurre azioni di ricerca e sviluppo nell’ambito delle finalità di cui sopra;
- condurre azioni di prevenzione;
- elaborare statistiche e studi attuariali;
- combattere la frode in materia di assicurazioni;
- condurre azioni di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
- adempiere i propri obblighi legali, normativi e amministrativi in vigore.
La Società può ricorrere ad una presa di decisione automatizzata in vista della sottoscrizione o della gestione del vostro contratto per la valutazione del rischio. Potete, in questo caso, chiedere quali siano stati i criteri determinanti della decisione al nostro Data Protection Officer.
2. Questi trattamenti hanno come fondamento giuridico: l’interesse legittimo dei titolari del trattamento per le finalità di attività commerciale, di lotta contro la frode assicurativa, di ricerca e sviluppo, di elaborazione di statistiche e studi attuariali e di azioni di prevenzione; e il vostro contratto per le altre finalità citate. Quando il fondamento giuridico è il contratto, il rifiuto di fornire i vostri dati comporta l’impossibilità di concluderlo.
3. Nell’ambito della lotta contro la frode assicurativa, la Società può, in caso di rilevamento di un’anomalia, di un’incoerenza o di una segnalazione, iscrivervi su una lista di persone che presentano un rischio di frode, per controllare i nostri costi e proteggere la nostra solvibilità.
• Per quanto tempo vengono conservati i vostri dati personali?
I dati personali trattati nell’ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto sono conservati conformemente ai termini legali di prescrizione, fissati secondo la natura del contratto. Nell’ambito dell’attività commerciale, i dati personali vengono conservati 3 anni a partire dalla loro raccolta e dall’ultimo contatto con la persona interessata rimasto senza effetto.
In caso di iscrizione su una lista di lotta contro la frode, i vostri dati personali sono conservati 5 anni dall’iscrizione.
• Quali sono i diritti di cui disponete?
Disponete innanzitutto di un diritto di opposizione che vi consente di opporvi all’uso dei vostri dati ai fini dell’attività commerciale, in qualsiasi momento, senza spese.
Disponete anche:
• di un diritto d’accesso, che vi consente di ottenere:
- la conferma che determinati dati che vi riguardano possono (o non possono) essere trattati;
- copia di tutti i dati personali detenuti dal titolare autonomo del trattamento che vi riguardano.
Questo diritto riguarda l’insieme dei dati oggetto (o meno) di un trattamento da parte nostra.
• di un diritto di chiedere la portabilità di determinati dati. Più limitato del diritto d’accesso, si applica ai dati personali che avete fornito (in modo attivo, o che sono stati osservati quando avete utilizzato un servizio o un dispositivo) nell’ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto;
• di un diritto di opposizione: vi consente di non essere più oggetto di attività commerciale da parte della Società o dei suoi partners;
• di un diritto di rettifica: vi consente di far rettificare un’informazione che vi riguarda quando sia obsoleta o errata. Vi consente anche di far completare alcune informazioni incomplete che vi riguardano;
• di un diritto alla cancellazione: vi consente di ottenere la cancellazione dei vostri dati;
• personali fermo restando la durata legale di conservazione. Può in particolare applicarsi nel caso in cui i vostri dati non fossero più necessari al trattamento;
• di un diritto di limitazione: vi consente di limitare il trattamento dei vostri dati (che non sono quindi più oggetto di trattamento attivo):
- in caso di uso illecito dei vostri dati;
- se contestate l’esattezza dei vostri dati;
- se vi è necessario disporre dei dati per constatare, esercitare o difendere i vostri diritti.
Potete esercitare i vostri diritti presso il Data Protection Officer all’indirizzo postale: MMA Iard S.A. “Protection des données personnelles” - 14 boulevard Xxxxx et Xxxxxxxxx Xxxx - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia.
A sostegno della vostra richiesta di esercizio dei diritti, ci riserviamo comunque il diritto di chiedere un documento di identità valido.
In caso di disaccordo sulla raccolta o sull’uso dei vostri dati personali, avete la possibilità di presentare un reclamo presso l’autorità garante della privacy competente.
GARANZIE INCENDIO E FURTO
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
1) Beni assicurati
L’assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti da:
- veicolo chiuso a chiave;
- parti di ricambio;
- accessori di serie;
- accessori e optional stabilmente fissati, compresi gli audio-fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice, singolarmente richiamati in polizza e presenti nella fattura di acquisto ad esclusione dei frontalini rimovibili.
2) Eventi assicurati
Gli eventi assicurati sono:
- incendio, sia totale che parziale;
- azione del fulmine e esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di incendio;
- furto, anche se solo tentato, del veicolo o di sue parti, comprese le targhe;
- rapina del veicolo, anche se soltanto tentata.
Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al veicolo nella esecuzione di questi reati, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l’uso od il possesso abusivo del veicolo stesso.
Art. 2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di:
- atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- appropriazione indebita;
- sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, allagamenti, frane, smottamenti del terreno, eventi atmosferici e fenomeni naturali in genere;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e/o danneggiamento volontario. Sono inoltre esclusi i danni:
- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio.
Art. 3 - Scoperto a carico dell’Assicurato
In caso di Furto la Società corrisponde l’indennizzo deducendo uno scoperto nella misura sotto indicata calcolata in relazione alla provincia di residenza dell’Assicurato.
IN RETE | ||
PROVINCIA | SCOPERTO | MINIMO |
AG, AL, AN, AO, AP, AR, AT, BG, BL, BN, BO, BS, BZ, CI, CL, CN, CO, CR, CT, CZ, EN, FC, FE, FI, FM, GE, GO, GR, IM, KR, LC, LI, LO, LU, MC, ME, MN, MO, MS, NO, NU, OG, OR, OT, PA, PC, PD, PE, PG, PI, PN, PO, PR, PT, PU, PV, RA, RC, RE, RG, RN, RO, RSM, SI, SO, SP, SR, SS, SV, TN, TO, TP, TR, TS, TV, UD, VA, VB, VC, VE, VI, VR, VS, VT e tutte le altre province | 10% | Euro 250,00 |
XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, IS, LE, LT, MB, MI comune, MI prov., MT, PZ, RI, RM comune, RM prov., SA, TA, TE, VV | 20% | Euro 000,00 |
XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX | 20% | Euro 500,00 |
In caso di perdita totale e Riacquisto in Rete di un veicolo di pari o superiore valore, si applicheranno le disposizioni della Garanzia Valore a Nuovo, ove ancora in corso.
FUORI RETE | ||
PROVINCIA | SCOPERTO | MINIMO |
AG, AL, AN, AO, AP, AR, AT, BG, BL,BN, BO, BS, BZ, CI, CL, CN, CO, CR, CT, CZ, EN, FC, FE, FI, FM, GE, GO, GR, IM, KR, LC, LI, LO, LU, MC, ME, MN, MO, MS, NO, NU, OG, OR, OT, PA, PC, PD, PE, PG, PI, PN, PO, PR, PT, PU, PV, RA, RC, RE, RG, RN, RO, RSM, SI, SO, SP, SR, SS, SV, TN, TO, TP, TR, TS, TV, UD, VA, VB, VC, VE, VI, VR, VS, VT e tutte le altre province | 20% | Euro 350,00 |
XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, IS, LE, LT, MB, MI comune, MI prov., MT, PZ, RI, RM comune, RM prov., SA, TA, TE, VV | 25% | Euro 000,00 |
XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX | 35% | Euro 750,00 |
In caso di perdita totale di un veicolo dotato di antifurto volumetrico/satellitare/elettronico o di radiolocalizzatore non funzionante al momento del sinistro la Garanzia Furto opera con lo scoperto aggiuntivo del 15% dell’ammontare del danno. Tale scoperto non si applica se il mancato funzionamento è dipeso da assenza di copertura della rete tecnica ovvero da guasto. L’Assicurato deve fornire una dichiarazione della centrale operativa, o documento equipollente della stessa centrale operativa, che l’antifurto volumetrico/satellitare/elettronico o di radiolocalizzatore era attivo al momento del sinistro. In ogni caso l’Assicurato deve segnalare alla Società qualsiasi guasto del dispositivo non appena ne abbia conoscenza. Qualora l’Assicurato provi che la sottrazione del veicolo è avvenuta in box chiuso con idonei congegni, oppure in autorimesse o in parcheggi autorizzati custoditi, non verrà applicato lo scoperto.
Art. 4 - Riduzione dello scoperto furto
Le percentuali di scoperto indicate nella tabella del precedente art. 3 sono diminuite di 5 punti per le province elencate nel primo Gruppo e di 5 o 10 o 15 punti per quelle del secondo Gruppo, se indicato sul Certificato di Assicurazione.
Restano fermi gli importi minimi previsti.
Art. 5 - Pagamento dell’indennizzo
In caso di Furto senza ritrovamento del veicolo, la Società paga l’indennizzo trascorso il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della documentazione prevista dall’art. 8 A) delle Norme generali. Negli altri casi previsti dall’art. 8 suddetto la Società si impegna a liquidare il sinistro entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.
GARANZIA VALORE A NUOVO
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
A deroga di quanto previsto dall’art. 8 B1) della sezione “Norme generali” prevista dalle Condizioni di Assicurazione, l’indennizzo liquidabile non terrà conto della diminuzione di valore dovuta all’uso o al trascorrere del tempo.
Questa garanzia è operante in caso di perdita totale e a condizione che:
- se il veicolo perduto è di una marca del Gruppo Volkswagen, ne venga riacquistato un altro della stessa marca di valore non inferiore;
- se invece il veicolo perduto è di una marca diversa, ne venga riacquistato un altro presso la Rete ufficiale del Gruppo Volkswagen o presso il dealer dove è stato acquistato il veicolo assicurato.
La garanzia ha la durata di 12 mesi a decorrere dalla data di effetto della polizza ed è applicabile a veicoli immatricolati da meno di 12 mesi al momento della stipula dell’Assicurazione. Il valore a nuovo si applica solo alle garanzie previste in Polizza rimanendo comunque applicati i relativi Scoperti.
In caso di scelta da parte dell’Assicurato, il valore a nuovo ha la durata di 36 mesi per i danni parziali ed è applicabile ai medesimi veicoli indicati nella presente garanzia.
La Società effettuerà il pagamento dell’indennizzo dietro presentazione della “proposta di acquisto” sottoscritta.
Condizioni di Assicurazione - 8 di 8
Ultimo aggiornamento 19/01/2017
VENDITORE | CODICE CONVENZIONATO | N. PROGRESSIVO CONTRATTO |
MODULO DI ADESIONE AI SERVIZI ASSICURATIVI MMA IARD S.A. E MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Data e luogo
RICHIEDENTE / UTILIZZATORE M
F SOCIETÀ
Codice Fiscale
P. XXX Xxxx/a a Prov. il Residenza: Via e n. civico Tel. Cell.
C.A.P. Località Prov. Tipo Doc. N. Rilasciato da il
Cognome e Nome o Ragione Sociale
LEGALE RAPPRESENTANTE PROCURATORE
Indirizzo: Via e n. civico Stato civile Tel. Cell.
C.A.P. Località Prov. Codice Fiscale
P. IVA Tipo Doc. N. Rilasciato da il
Località Prov.
Cognome e Nome
DESCRIZIONE VEICOLO
Tipo veicolo
Codice Casa NUOVO
USATO del
Marca / Modello Targa Telaio
Prezzo del veicolo Antifurto
FACSIMILE
INFORMATIVA PRIVACY - CONSENSO
I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa a cui appartiene, titolari autonomi del trattamento. Troverete i recapiti della Società sui documenti contrattuali e precontrattuali che vi sono stati consegnati o che sono stati messi a vostra disposizione. La sede del Gruppo Covéa si trova all’00-00 xxx Xx Xxxxxx 00000 Xxxxxx - Xxxxxxx. I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa al fine di concludere, gestire ed eseguire le garanzie del vostro contratto assicurativo; realizzare operazioni di attività commerciale; consentire di proporre e gestire i reclami; condurre azioni di ricerca e di sviluppo nell’ambito delle finalità di cui sopra; condurre azioni di prevenzione; elaborare statistiche e studi attuariali; combattere le frodi in materia di assicurazioni; condurre azioni di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo; adempiere i propri obblighi legali, normativi e amministrativi in vigore. Disponete di un diritto di accesso, di rettifica, di opposizione, di cancellazione, di limitazione e di chiedere la portabilità di determinati dati personali che vi riguardano, che potete esercitare presso il Data Protection Officer all’indirizzo postale: MMA IARD S.A. “Protection des données personnelles” - 14 boulevard Xxxxx et Xxxxxxxxx Xxxx - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia o per email, all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx. Ulteriori informazioni sui vostri diritti e sul trattamento dei vostri dati personali sono disponibili nelle Condizioni di Assicurazione che vi sono state consegnate o che sono state messe a vostra disposizione al momento della sottoscrizione.
Firma del Richiedente/Utilizzatore ✗
COPERTURE ASSICURATIVE
Il sottoscritto prende atto che le coperture assicurative e i servizi prescelti decorrono dalle ore 00.00 del giorno in cui Volkswagen Bank GmbH ha provveduto a liquidare al Convenzionato/Fornitore l’importo finanziato indicato nel contratto di finanziamento/leasing in relazione all’acquisto del veicolo e/o ai Servizi richiesti ivi specificati. Le durate ed i costi dei Servizi assicurativi della Società prescelti sono quelli specificati nel contratto di finanziamento/leasing (per completezza di seguito richiamati). Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver ricevuto dal Convenzionato/Fornitore, in forma cartacea prima della sottoscrizione della presente dichiarazione, e di aver letto e ben compreso ed accettato il documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento degli intermediari, la dichiarazione sui dati essenziali dell’intermediario, il Set Informativo (comprensivo di DIP, DIP Aggiuntivo e Condizioni di Assicurazione) relativo alla Polizza collettiva n. 8427290 e che gli è stato richiesto di fornire una serie di informazioni ritenute necessarie per valutarel’adeguatezzadella Polizzaallesueesigenze. Il sottoscrittoautorizza Volkswagen Bank GmbHatrasmetterel’importo deirelativi prezziepremialla Società, nei terminiesecondolemodalitàda Volkswagen Bank GmbH convenute con le stesse Compagnie assicurative. Il sottoscritto aderisce alla polizza collettiva n. 8427290 per il PROGRAMMA di seguito richiamato. Gravano sull’Assicurato, in relazione alla copertura assicurativa della durata convenuta di mesi, costi totali pari a € (di cui € sono riconosciuti all’intermediario).
GARANZIE OFFERTE (può essere attivato uno dei seguenti Programmi descritti in dettaglio nelle Condizioni di Assicurazione del Set Informativo).
PROGRAMMA NEW FIRST TRIP: Incendio, Furto, Rapina, Valore a nuovo(1) (per i primi 12 mesi). Estensione del valore a nuovo sui danni parziali a 36 mesi(2).
PROGRAMMA NEW BUSINESS TOUR: Incendio, Furto, Rapina, Garanzie complementari, Rottura Cristalli, Eventi naturali (compresa grandine),
Eventi socio politici (compresi atti vandalici), Valore a nuovo(1) (per i primi 12 mesi), Assistenza, Minicollisione(1) (per i primi 12 mesi).
PACK PLUS: Estensione del valore a nuovo sui danni parziali a 36 mesi(2), aumento massimali Rottura Cristalli.
PROGRAMMA NEW CLUB VOYAGE Collisione: Incendio, Furto, Rapina, Garanzie complementari, Rottura Cristalli, Eventi naturali (compresa grandine), Eventi socio politici
(compresi atti vandalici), Valore a nuovo(1) (per i primi 12 mesi), Assistenza Completa, Minicollisione(1) (per i primi 12 mesi), Collisione.
PACK PLUS: Estensione del valore a nuovo sui danni parziali a 36 mesi(2), aumento massimali Rottura Cristalli.
PROGRAMMA NEW CLUB VOYAGE Kasko: Incendio, Furto, Rapina, Garanzie complementari, Rottura Cristalli, Eventi naturali (compresa grandine), Eventi socio politici
(compresi atti vandalici), Valore a nuovo(1) (per i primi 12 mesi), Assistenza Completa, Minicollisione(1) (per i primi 12 mesi), Kasko.
PACK PLUS: Estensione del valore a nuovo sui danni parziali a 36 mesi(2), aumento massimali Rottura Cristalli.
(1) la garanzia è applicabile ai veicoli immatricolati da meno di 12 mesi; (2) in base alla durata della polizza.
Garanzia accessoria riduzione dello scoperto Furto di 5 oppure di 10 oppure di 15 punti percentuali (valida per i programmi sopra indicati)
il veicolo è dotato di antifurto NO SI (se sì, precisare se antifurto satellitare, volumetrico, elettronico o radiolocalizzatore)
Mod. 26-5221-bis - 1FIVE1 12/2018
PROGRAMMA VALUE: Incendio, Furto, Rapina, Garanzie complementari, Rottura Cristalli, Eventi naturali (compresa grandine), Eventi socio politici (compresi atti vandalici), Valore a nuovo (durata massima 36 mesi), Assistenza, Minicollisione.
PROGRAMMA up!VALUE: Incendio, Furto, Rapina, Garanzie complementari, Rottura Cristalli, Eventi naturali (compresa grandine), Eventi socio politici (compresi atti vandalici), Valore a nuovo (per l’intera durata), Assistenza, Minicollisione.
Avvertenza: le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti fornite per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.
Premio del Programma prescelto € comprese imposte.
Firma del Richiedente/Utilizzatore ✗
Timbro e firma del Legale Rappresentante (in caso di contratto intestato a persona giuridica).
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI1
(Xxxxxx da consegnare al Cliente in caso di adesione all’offerta assicurativa)
Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS
n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività, gli intermediari:
(a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
- consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS
n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell’intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
(b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
(c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall’intermediario;
(d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
(e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1 (i);
Mod. 26-5034 – 10/2018 - 1FIVE1
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.
1 In caso di polizza collettiva per Contraente deve intendersi altresì l’Aderente alla stessa polizza.
DICHIARAZIONE SUI DATI ESSENZIALI DELL’INTERMEDIARIO
AVVERTENZA:
Ai sensi della vigente normativa l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al Contraente1 il presente documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.
PARTE I - Informazioni generali sull’intermediario responsabile
(a) Cognome e nome: ;
(b) iscritto al registro degli intermediari assicurativi (RUI) in data ................... numero sezione E;
(c) indirizzo della sede operativa (ufficio) ;
(d) telefono: .................................... indirizzo di posta elettronica ;
(e) Imprese Assicuratrici di cui sono offerti i prodotti: Cardif Assurances Risques Divers, Cardif Assurance VIE, MMA IARD SA*, MMA IARD Assurance Mutuelles*, Allianz S.p.A., Volkswagen Versicherung AG, AXA France Vie*, Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.*, Linear Assicurazioni, Reale Mutua di Assicurazioni*;
(f) svolge l’attività di intermediazione assicurativa per conto di “VOLKSWAGEN BANK GmbH” con sede in Xxxxxxxxx Xxxxxx 00, X – 00000 Xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx), succursale di Milano Via Xxxxxxx n. 15 (responsabile della sede italiana: Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx), iscritta all’Elenco degli Intermediari dell’Unione Europea, annesso al registro degli intermediari assicurativi (RUI), in data 30/05/2007 con numero UE00005460. Sito internet registro Stato membro d’origine: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx; Autorità di vigilanza Stato membro d’origine: Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK); Numero di registrazione Stato membro d’origine: D- HNQM- UQ9MO-22.
Si segnala che l’IVASS è l’Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta.
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati facendone richiesta all’intermediario stesso.
* Per tali compagnie, l’attività di intermediazione viene svolta congiuntamente, per l’attività di collaborazione alla gestione dei sinistri ed incasso dei premi assicurativi, con la società Mach 1 S.r.l., con sede in Xxxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxxx x. 00, iscritta al registro degli intermediari assicurativi (RUI) dal 15 settembre 2009 n. A000317603, tel. 00 00000000, xxx.xxxx-0.xx, xxxx0@xxxxxxxxxxx.xx.
Per i reclami si dovrà inviare lettera raccomandata a/r oppure e-mail PEC ai recapiti sopra indicati.
PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
(a) L’intermediario Volkswagen Bank GmbH e l’impresa di assicurazione Volkswagen Versicherung AG appartengono al medesimo gruppo e sono sottoposte al comune controllo di Volkswagen Financial Services AG;
(b) l’intermediario propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Le imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha o potrebbe avere rapporti d’affari sono quelle indicate nella parte I alla lettera (e) svolgono attività in Italia.
PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente
Il Contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto direttamente all’Intermediario in relazione all’attività di vendita o alle Imprese Assicuratrici sopra indicate in relazione ai rispettivi prodotti. Per l’Intermediario Volkswagen Bank GmbH la funzione aziendale competente per la gestione dei reclami è reperibile ai seguenti recapiti: Milano Via C.I. Xxxxxxx
Mod. 26-5217-Modulo 7B – 00/0000 - 0XXXX0
x. 00, tel. x00 00 00 000 0000, fax x00 00 00 000 000, indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx. Qualora il Contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’Intermediario o delle Imprese Assicuratrici entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’Intermediario o dall’Impresa Assicurativa.
Quando Volskwagen Bank GMBH opera in collaborazione con altro intermediario assicurativo, i reclami possono essere presentati a Volkswagen Bank GmbH, la quale provvederà a inoltrarli all’altro intermediario per quanto di sua competenza. Alla trattazione del reclamo provvederà l’intermediario in diretta relazione con l’impresa assicurativa.
1In caso di Polizza Collettiva per Contraente si intende anche l’Aderente alla stessa Polizza Collettiva.
VOLKSWAGEN BANK GmbH - Filiale di Milano
Dichiarazione dell’Assicurato ai sensi dell’Art. 49 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 relativa alla/e copertura/e assicurativa/e stipulata/e in occasione del contratto di finanziamento
sottoscritto da:
Dichiarazione
Confermo/iamo di aver ricevuto e trattenuto:
a) in occasione del primo contatto, documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento cui gli intermediari assicurativi sono tenuti nei confronti dei contraenti e/o aderenti alle Polizze Collettive ed una Nota illustrativa sintetica delle caratteristiche della/e Polizza/e Collettiva/e e/o del Contratto Assicurativo;
b) prima dell’adesione alla/e Polizza/e Collettiva/e e/o della sottoscrizione del contratto assicurativo, sia la Dichiarazione da cui risultano i dati essenziali degli intermediari assicurativi e delle loro rispettive attività, sia copia conforme, non sottoscritta e non impegnativa per le Parti, della documentazione contrattuale (Nota Informativa e Condizioni Generali della/e Polizza/e Collettiva/e e/o Nota Informativa e Contratto Assicurativo);
c) contestualmente alla sottoscrizione, un esemplare della documentazione contrattuale.
Luogo e data:
Firma Assicurato:
Mod. 26-5201 – 06/2016 - 1FIVE1
(per le Società timbro e firma procuratore con poteri di firma)