REGOLAMENTO BORSE PER LA RICERCA
Regolamento Borse per la Ricerca
Stazione Zoologica “Xxxxx Xxxxx”
Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e
Biotecnologie Marine
(Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 57 del 18/05/2020)
REGOLAMENTO BORSE PER LA RICERCA
Art. 1- Oggetto
1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento di borse per attività di ricerca finanziabili tramite fondi istituzionali, convenzioni, contratti o contributi, provenienti da Amministrazioni Pubbliche, Enti pubblici, Imprese o altri soggetti privati.
Art. 2 - Tipologia
1. Le borse di cui al presente Regolamento sono finalizzate alla partecipazione a gruppi o progetti di ricerca, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 213, del 31 dicembre 2009, e X.Xxx. 218/2016 che riconosce autonomia regolamentare agli enti pubblici di ricerca, in conformità ai principi e alle vigenti norme di amministrazione e contabilità pubblica e a quelle generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i., ed ai principi e disposizioni del codice civile per quanto compatibili, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, economicità ed efficacia della gestione e dell'articolo 18, comma 5, lett. f), della L. 30 dicembre 2010, n° 240, come modificata dal D.L. 9/2/2012 n. 5.
Art. 3- Requisiti
1. Per la partecipazione alle selezioni pubbliche di cui al presente Regolamento sono richieste la laurea triennale, la laurea magistrale (o in alternativa una Laurea del vecchio ordinamento) o titolo estero equipollente.
2. Il bando, sulla base delle specifiche della ricerca da svolgere, può prevedere requisiti di ammissione aggiuntivi.
3. I requisiti di ammissione alle selezioni e gli eventuali ulteriori titoli richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di selezione.
4. Fatto salvo il titolo di studio triennale o magistrale conseguito in Italia, i titoli di studio conseguiti all’estero saranno valutati dalla Commissione giudicatrice di cui al successivo articolo 9, che li potrà riconoscere equivalenti ai fini dell’ammissione, ai sensi delle indicazioni ministeriali.
Art. 4 - Finanziamento, durata e importo
1. Le borse di cui al presente Regolamento sono finanziate con fondi disponibili di cui all'articolo 1 e sono finalizzate esclusivamente alla realizzazione delle attività previste dal finanziamento e compatibili con il progetto di ricerca da cui sono finanziati e con la missione ed il Documento di Visione Strategica decennale dell’Ente.
2. Ogni borsa di ricerca ha una durata commisurata alle esigenze dell’attività e della copertura finanziaria e non può eccedere i 12 mesi, salvo eccezionali e motivate ragioni di estensione non superiori a 6 mesi, previa verifica della copertura finanziaria.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle Borse di Xxxxxxx non può superare i quattro anni anche non continuativi.
4. L’importo della borsa di ricerca per la durata di 12 mesi non può essere inferiore a € 17.000 o superiore a € 20.000 omnicomprensivi (include tutti gli oneri a carico dell’Ente).
5. Le borse non possono avere durata inferiore ai 3 mesi.
6. Nel caso di una durata della borsa di 3 mesi l’importo sarà corrisposto in un’unica soluzione alla conclusione del contratto mentre nel caso di borse di durata superiore ai 3 mesi saranno corrisposti pagamenti bimestrali posticipati.
Art. 5 - Bando di concorso e domande di partecipazione
1. La richiesta di indizione del bando di selezione per borse di ricerca di cui al presente Regolamento a firma anche dai responsabili scientifici della convenzione, contratto o contributo di cui al
precedente articolo l, deve essere presentata alla Direzione Generale dal Direttore di Dipartimento nel quale si realizzerà l’attività, previo assenso del Consiglio di Dipartimento interessato, solo nel caso in cui questo sia totalmente o parzialmente finanziato su fondi istituzionali.
2. Il Direttore di Dipartimento può ottenere l’approvazione da parte del Consiglio del Personale del Dipartimento anche con procedura telematica.
3. In caso di Borse finanziate su fondi esterni, le richieste vengono approvate dal Direttore di Dipartimento e comunicate al Consiglio del Personale del Dipartimento.
4. La richiesta di attivazione deve contenere:
a) la durata e l’importo della borsa;
b) il titolo di studio richiesto;
c) breve descrizione dell’attività di ricerca che dovrà essere svolta dal borsista;
d) il settore scientifico disciplinare (SSD) e l’area ERC cui afferisce l’attività scientifica prevista per la borsa di ricerca;
e) il responsabile della ricerca dipendente della SZN, sotto la cui guida dovranno essere svolte le attività affidate al titolare della borsa di ricerca;
f) la convenzione, contratto o contributo che ne garantisce la copertura finanziaria;
g) la scheda del pre-impegno di spesa.
Art. 6 - Bando di concorso
1. I bandi di concorso, predisposti in conformità al mode1lo fornito dall'Amministrazione, sono emanati, con proprio provvedimento, dal Direttore Generale.
2. La selezione pubblica per il conferimento delle borse di cui al presente Regolamento può essere effettuata per soli titoli o, in alternativa, per tito1i e colloquio. La modalità di selezione scelta viene esplicitata sul Bando.
3. Il bando contiene il numero, la durata e l'importo della borsa di ricerca, i requisiti di partecipazione, il responsabile, i1 termine per la presentazione della domanda da parte dei candidati, il tema di ricerca e, ove utile per accelerare la presa in servizio, la data ed il luogo dell'eventuale colloquio. Il bando contiene inoltre informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico.
4. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a giorni dieci dalla data di pubblicazione sul sito dell'Ente e non superiore a giorni trenta dalla stessa data.
Art. 7 – Pubblicità del bando
1. I bandi di concorso e gli atti relativi alla selezione saranno comunicati alla comunità Scientifica di riferimento, affissi all'albo della SZN e pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" della pagina web della SZN e nella apposita sezione del sito web contenente la voce relativa a "Bandi e concorsi".
Art. 8 - Domande di partecipazione
1. Le domande di partecipazione alle selezioni, datate e firmate, redatte in carta libera secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate al Direttore Generale della Stazione Zoologica e presentate nei modi e tempi stabiliti da ciascun ·bando entro e non oltre il termine perentorio fissato nel bando di concorso. Alle domande dovranno essere allegati:
a) curriculum dell'attività scientifica, accademica e professionale;
b) copia del documento d'identità del candidato;
c) eventuali altri allegati previsti dal bando;
d) ogni altro documento ritenuto idoneo ai fini della valutazione.
2. Al fine della sua valutazione, il curriculum scientifico deve essere debitamente firmato e deve recare in calce la seguente dichiarazione: “A conoscenza di quanto prescritto agli art 46 e seguenti del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n.
445/2000 art 46, e sotto la propria personale responsabilità dichiaro che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere. Presto consenso all’utilizzo dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 196/2003 e s.m.i.”.
3. Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno a1l'amministrazione dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
4. Chi intenda partecipare a più selezioni è tenuto a presentare distinte domande, pena decadenza da tutti i concorsi.
5. I Candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. Il Direttore Generale può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 9 - Commissioni esaminatrici e procedure di selezione
1. La Commissione Esaminatrice è nominata con provvedimento del Direttore Generale, su proposta del Presidente, sentito il responsabile della ricerca.
2. La Commissione Esaminatrice stabilisce all'inizio della riunione e prima di procedere alla valutazione:
a) il punteggio complessivo da attribuire che, in ogni caso, non potrà essere superiore a 100 punti;
b) i criteri e le modalità di valutazione dei titoli;
c) un eventuale punteggio minimo per l'ammissione al colloquio (se previsto dal bando di concorso);
d) i criteri e le modalità di svolgimento del colloquio (se previsto dal bando di concorso).
3. Ove previsto dal Bando, i candidati potranno, sostenere il colloquio, previa richiesta da parte degli interessati alla commissione esaminatrice, anche attraverso mezzi telematici.
4. La Commissione Esaminatrice redige un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione. Il verbale comprende:
a) i giudizi assegnati a ciascun candidato;
b) una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente risultante dal punteggio assegnato nella valutazione dei titoli e dal punteggio del colloquio (ove previsto dal bando);
c) la designazione, nell'ordine della graduatoria, del vincitore della selezione.
5. In caso di pari merito deve essere designato il candidato più giovane d'età.
Art. 10 - Conferimento della borsa di ricerca
1. La Commissione Esaminatrice trasmette il verbale delle operazioni concorsuali al Direttore Generale, il quale, verificata la legittimità degli atti concorsuali, con proprio provvedimento, procede all'approvazione degli stessi ed all'assegnazione della borsa. Viene trasmessa al candidato risultato vincitore comunicazione, contenente la data di decorrenza della borsa. Nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di cui al comma precedente, il vincitore deve, a pena di decadenza, accettare la borsa.
2. In caso di rinuncia la borsa sarà assegnata ad altro candidato seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito.
3. Le borse sono conferite con contratto di diritto privato stipulato tra il Direttore Generale ed il vincitore della borsa. Tale contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso o stabilizzazione ai ruoli della Stazione Zoologica.
4. Le borse decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato stipulato il contratto.
Art. 11- Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo
1. Alle borse di cui al presente Regolamento si applica in materia fiscale e previdenziale il trattamento previsto dalla legge, in vigore al momento della liquidazione dell'importo.
2. Tali costi, ove presenti, sono comunque all’interno del costo complessivo e omnicomprensivo della borsa specificato nel presente regolamento. Nel caso in cui la borsa fosse erogata su fondi UE e i costi fiscali/previdenziali o altri non fossero riconosciuti ai fini della rendicontazione delle spese,
questi costi andranno coperti sul budget per spese generali/Over heads del progetto a disposizione del richiedente o su altri fondi di ricerca del richiedente stesso.
3. La struttura di ricerca provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore dei borsisti di cui al presente Regolamento, nell’ambito dell’espletamento della loro attività di ricerca.
Art. 12 – Diritti e doveri dei titolari di borsa di ricerca
1. Il borsista avrà l'obbligo di:
a) iniziare le attività entro la data di decorrenza;
b) espletare le stesse regolarmente per l'intera durata della borsa, seguendo le direttive impartite dal responsabile dell'attività;
c) presentare, entro la scadenza della borsa, al responsabile della ricerca e al Direttore Generale una relazione sull’attività svolta;
d) rispettare il Codice Etico dell'Ente, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 D.L. 30 marzo 2001 n. 165, nonché al rispetto dei Regolamenti interni dell'Ente.
2. Il borsista ha il diritto di avvalersi degli strumenti e delle attrezzature della struttura presso la quale svolge la sua attività, secondo modalità e tempi che verranno definiti dal Direttore della struttura di afferenza.
3. Il borsista ha diritto al rimborso delle spese di trasferta secondo le modalità indicate nel regolamento missioni dell'Ente.
4. Ferma restando la normativa sul diritto d’autore, la titolarità dei risultati conseguiti resta in capo all’Ente o viene gestita in conformità con la convenzione siglata con il soggetto finanziatore, comunque nel rispetto dei regolamenti dell’Ente.
Art.13 – Estensione
1. Il titolare del fondo può presentare al Direttore Generale motivata richiesta di estensione della borsa, per un periodo che non ecceda i 18 mesi totali.
2. La richiesta deve pervenire con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla scadenza della borsa e contenere indicazione della disponibilità della copertura economica.
3. La congruità della richiesta in base all’attività svolta ed ai risultati ottenuti viene valutata dal Presidente.
Art. 14-Sospensione, revoca o rinuncia
1. L'attività può essere sospesa per un motivo debitamente giustificato (e.g., salute o gravidanza). Durante il periodo di sospensione non viene corrisposto alcun compenso. I periodi di sospensione possono essere recuperati al termine della naturale scadenza della borsa di ricerca, previo accordo con ilresponsabile della ricerca dell'attività e nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione.
2. Qualora il titolare della borsa non prosegua regolarmente l'attività senza giustificato motivo, o non esegua diligentemente la ricerca assegnata, o si renda responsabile di comportamenti non confacenti ai regolamenti o alla deontologia della ricerca, o per altro giustificato motivo, il Responsabile Scientifico della Borsa di ricerca può proporre la revoca immediata della borsa con lettera al Direttore Generale il quale, sentito il Presidente, provvederà a redigere apposito provvedimento di revoca.
3. Il titolare della borsa ha facoltà di rinunciare alla stessa dandone comunicazione al Direttore Generale con un preavviso di 30 giorni. In tal caso, nessun compenso verrà erogato dopo le dimissioni.
Art. 15- Incompatibilità
1. La borsa di ricerca non è cumulabile con:
a) Qualunque altro contratto con la Stazione Zoologica;
b) Assegni per attività di ricerca;
c) Borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni di ricerca
nazionali ed estere allo scopo di integrare, con soggiorni all'estero, la specifica attività prevista dal programma di lavoro svolto dal titolare;
d) Rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato con altri Enti.
2. Prestazioni occasionali, con importo massimo di 5000 Euro annui, proposti da altri Enti possono essere compatibili con le attività della borsa ove:
a) venga fatta di richiesta da parte dell'interessato;
b) ci sia il parere favorevole del responsabile della ricerca;
c) non ci sia conflitto di interessi con le attività dell’Ente (a seguito di valutazione del Presidente).
Art.16- Norme finali
1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx