CONTRATTO DI CESSIONE CREDITI Tra
Tra
Crescent Italia S.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig………………………, con sede in Arezzo Piazzetta Sopra i Ponti 2, partita IVA ………………… di seguito anche Parte cessionaria
e tra
…………………………S.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig………………………, con sede in……………………………………………, partita …………………………….di seguito anche Parte cedente
PREMESSO
Che Crescent Italia è una azienda abilitata all’ acquisto e recupero diretto di crediti giuste le disposizioni di cui all’ 1260 e segg. c.c. come espressamente richiamate ex n. 2, art. 1, L. 52/91 non rivestendo pertanto la qualifica di ente creditizio e non esercitando attività di intermediario finanziario ex comma 2, art. 25 L. 142/92 e ex arrt. 156 e 161 D.lgs. 385/93 e succ. modifiche;
che la Parte cedente si dichiara disponibile a cedere pro-soluto le pretese creditorie meglio descritte infra atteso che per le stesse sussiste evidenza documentale circa una acclarata difficoltà ovvero non economicità di procedere al recupero giudiziale di dette posizioni ciò al fine di acquisire i requisiti per la detrazione fiscale delle perdite su crediti come recita l’ art. 66 DPR 917/86;
che Crescent Italia, pertanto, si dichiara disponibile ad acquistare i crediti ceduti da……………………………..la quale dichiara trattarsi di crediti sorti nell’ esercizio della propria attività non rientranti nelle ipotesi di cui al comma 1 art. 1260 c.c. e di non essere sottoposta ad alcuna delle procedure di cui al X.X. 00 marzo 1942 n. 267 né di essere stata posta in liquidazione volontaria;
che le Parti contestualmente alla sottoscrizione si invieranno reciprocamente a mezzo lettera raccomandata aperta a/r estratto riepilogativo delle clausole fondamentali del contratto di cessione del credito in narrativa al solo fine della certificazione aggiuntiva della data certa di stipula, che costituirà sotto la dizione Allegato A parte integrante del presente contratto
Tanto premesso le parti stipulano e si convengono quanto segue.
Art. 1
Premesse
Le premesse nonché eventuali patti aggiuntivi e/o scritture integrative sottoscritte dalle Parti costituiscono parte essenziale del presente atto ed hanno valore di patto tra le Parti.
Art. 2
Oggetto
Con la sottoscrizione del presente contratto Crescent Italia S.r.l. e …………………. ai sensi e per gli effetti dell’ art. 1260 e segg. c.c. come espressamente richiamati ex n. 2, art. 1, L. 52/91 intendono sottoscrivere contratto di cessione dei crediti pro-soluto che seguono al prezzo convenuto:
…………………………….per l’ importo di euro …………………….
…………………………….per l’ importo di euro……………………..
…………………………….per l’ importo di euro……………………..
Art. 3
Prezzo
Il prezzo complessivo di euro………………………….come sopra determinato e non soggetto ad IVA ai sensi dell’ art. 2, comma 3 lett. a) D.P.R. 633/72 viene pagato da Crescent Italia in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione del presente contratto a mezzo assegno bancario……………………………………………………………………………..di cui la Parte cedente rilascia quietanza liberatoria salvo buon fine del suddetto titolo.
Art. 4
Effetti della cessione
4.1 La presente cessione di credito viene effettuata pro-soluto e pertanto la Parte cedente viene liberata a far data del presente atto da ogni responsabilità in ordine alla solvibilità del debitore ceduto fatto salvo quanto previsto dall’ art. 6 che segue.
4.2 Tuttavia la Parte cedente si impegna e si obbliga a manlevare e a tenere totalmente indenne la parte cessionaria da tutte le eventuali richieste per pretese oneri, danni e/o quant’altro avanzate da terzi a qualsiasi titolo ed in qualsiasi momento in ordine ai crediti ceduti.
4.3 Con decorrenza dalla data del presente atto le Parti si danno reciprocamente atto che Crescent Italia diventa a tutti gli effetti di legge proprietaria dei crediti ceduti che la Parte cedente garantisce essere esistenti ex comma 1 art. 1266 c.c. nonchè regolarmente riportati nelle scritture contabili.
4.4 La Parte cedente surroga la Parte cessionaria nelle eventuali azioni intraprese avverso il debitore ceduto impegnandosi a sottoscrivere qualsiasi atto necessario e/o utile a consentire l’ incasso dei crediti ceduti in linea capitale, interessi e spese autorizzando, altresì, la Parte cessionaria a compiere qualsiasi azione e/o formalità funzionali al recupero del credito.
Art. 5
Garanzie
5.1 La Parte cedente garantisce espressamente che il credito ceduto è liquido, certo ed esigibile rispetto alle scadenze contrattuali riportate sui documenti comprovanti la sua esistenza.
5.2 La Parte cedente dichiara di essere titolare del credito ceduto e di averne la piena ed incondizionata disponibilità in quanto non oggetto di precedenti cessioni a terzi né sottoposto a sequestri, pignoramenti, vincoli, privilegi, compensazioni o a quant’altro possa limitarne in ogni modo la fruibilità.
Art. 6
Obblighi della Parte cedente
6.1 La Parte cedente dichiara che i documenti descritti analiticamente nell’ Allegato denominato B che sottoscritto dalle Parti integra il presente contratto costituiscono tutti i documenti comprovanti l’ esistenza dei crediti ceduti ex art. 1262 c.c. del cui ricevimento la Parte cessionaria né dà così atto.
6.2 La Parti assumono che per effetto del presente contratto la pretesa creditoria ceduta è assistita da tutti gli eventuali privilegi, garanzie personali, garanzie reali e con gli altri accessori ivi comprese eventuali pattuizioni contrattuali inerenti di cui al comma 1 art. 1263 c.c. che la Parte cedente dichiara essere quelli indicati nell’ Allegato B sovracitato.
Art. 7
Debitore ceduto
7.1 La Parte cedente contestualmente alla sottoscrizione del presente atto si impegna e si obbliga a provvedere a propria cura e spese alla immediata notifica al debitore ceduto nonché ai suoi avallanti, garanti e/o obbligati in solido ceduti della comunicazione di cui all’ art. 1264 c.c.. nonché a compiere quant’ altro fosse necessario affinché i destinatari prendano debita nota dell’ intervenuta cessione; tale comunicazione una volta perfezionatasi con la ricezione da parte del debitore ceduto e/o degli altri coobbligati verrà successivamente consegnata in originale a Crescent e così allegata al presente contratto quale Allegato C
7.2 Tuttavia qualora in data successiva a quella del presente atto, il debitore procedesse al pagamento dei crediti ceduti nei confronti della Parte cedente, questa si impegna e si obbliga a ripetere contestualmente con giusta valuta in favore della Parte cessionaria ogni somma eventualmente corrisposta dal debitore ceduto senza concedere sconti e/o agevolazioni di alcun genere né compiere atti di disposizione di alcun genere che possano arrecare pregiudizio a Crescent.
Art. 8
Legge applicabile e foro esclusivo
8.1 Le disposizioni del presente contratto saranno interpretate in modo semplice secondo l’ equo significato tenendo conto delle relative disposizioni previste dal Codice Civile e dalla legislazione vigente di riferimento in materia di cessione di crediti ordinaria.
8.2 I titoli degli articoli del presente contratto hanno il mero scopo di favorire la consultazione e non avranno rilevanza alcuna ai fini della interpretazione o integrazione dell’ accordo medesimo.
8.3 Le Parti convengono che per qualunque controversia dovesse insorgere tra le stesse in relazione o in conseguenza del presente contratto e quindi in merito alla sua interpretazione, esecuzione, applicazione, validità ed efficacia, recesso, risoluzione o cessazione nonché per la definizione di ogni rapporto anche economico, sarà competente, in via esclusiva, un collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno ciascuno nominato dalle parti ed il terzo in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Arezzo su ricorso della parte diligente. Il collegio arbitrale così costituito avrà sede in Arezzo e formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale con lodo impugnabile, osservando, ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme inderogabili del codice di procedura civile italiano e delle leggi speciali in materia.
Arezzo lì d giugno yyyy
Crescent Italia S.r.l. ……………………..
Il presente atto, composto da pagine cinque numerate ed articolantesi in articoli da 1) Premesse a 8 ) Legge applicabile e Foro esclusivo, viene sottoscritto dalle parti a margine di ogni pagina nonché nuovamente in calce per integrale accettazione di ogni sua singola clausola da intendersi quivi integralmente riportata anche ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 1341 e segg. c.c..
Crescent Italia S.r.l ………………………..
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