COGESER Energia S.r.l.
COGESER Energia S.r.l.
Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie nell’ambito dei cc.dd. settori speciali
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TITOLO I
Disposizioni Generali
Art. 1
Ambito di Applicazione e Fonti
1. Il presente Regolamento disciplina l’affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle Soglie comunitarie, riferibile ai contratti che COGESER Energia S.r.l. assegna nell’ambito dello svolgimento delle attività riconducibili al settore della commercializzazione del gas naturale e dell’energia termica di cui all’art. 115 del d.lg. n. 50/2016, e ciò in attuazione dell’art. 36, c. 8 del d.lg. n. 50/2016, e ciò alla luce di quanto stabilito all’allegato II del d.lg. n. 50/2016, ove è statuito che «Ai fini del presente codice “alimentazione” comprende la generazione/produzione, la vendita all’ingrosso e al dettaglio di gas» e, quindi, nel caso in cui dovesse prevalere la tesi secondo cui l’attività di commercializzazione dei vettori energetici
– riferibile ad un mercato pienamente liberalizzato – risulti al contrario assoggettata alle
regole dell’evidenza pubblica.
2. Le regole contenute nel presente documento si ispirano ai principi generali di buona amministrazione, efficienza, economicità, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, tenendo peraltro conto di quanto stabilito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 1° agosto 2011, n. 16, secondo cui «l’assoggettabilità dell’affidamento di un servizio alla disciplina dettata per i settori speciali non può essere desunta sulla base di un criterio solo soggettivo, relativo cioè al fatto che ad affidare l’appalto sia un ente operante nei settori speciali, ma anche in applicazione di un parametro di tipo oggettivo, attento alla riferibilità del servizio all’attività speciale», con la conseguenza che qualora un’impresa pubblica (qual è COGESER Energia S.r.l.) ponga in affidamento un appalto non riconducibile ai settori speciali, la relativa procedura di assegnazione non potrà essere assoggettata alla disciplina del d.lg. n. 50/2016, versandosi in tal caso in presenza «di un appalto “escluso” dall’ambito di applicazione della disciplina dei settori speciali, aggiudicato per scopi diversi dall’esercizio delle specifiche missioni rientranti nei settori speciali, e non legato a tali missioni da vincolo di strumentalità», senza che sia neppure necessario rispettare i principi di imparzialità e concorrenza derivanti dal Trattato cui fa cenno l’art. 4 del d.lg. n. 50/2016, il quale si riferisce unicamente ai settori ordinari e non già a quelli speciali.
3. Resta inteso che il presente Regolamento – al pari dell’intera disciplina recata dal d.lg. n. 50/2016 – non trova applicazione in relazione all’acquisto, da parte di COGESER Energia S.r.l., delle materie prime (vale a dire: gas naturale ed energia elettrica) occorrenti allo svolgimento delle proprie attività imprenditoriali, concernenti la commercializzazione di vettori energetici, e ciò conformemente a quanto espressamente stabilito dall’art. 11, c. 1, lett.
b) del d.g. n. 50/2016, ove è statuito che «Le disposizioni del presente codice non si applicano: […]
b) agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori che sono essi stessi attivi nel settore dell’energia, in quanto esercitano un’attività di cui agli articoli 115, comma 1, 116 e 121, per la fornitura di: 1) energia;
2) combustibili destinati alla produzione di energia».
4. Il Regolamento ha carattere di normativa speciale nell’ambito degli affidamenti in oggetto. Per quanto non espressamente previsto dal presente documento si rinvia ai principi generali, alle prescrizioni applicabili contenute nel d.lg. n. 50/2016 ed alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici
Art. 2
Procedure di affidamento e divieto di frazionamento
1. Nell’ambito dei lavori, servizi (inclusi gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo) e forniture di importo inferiore alla Soglie comunitarie vengono individuate tre fasce di importo, a ciascuna delle quali corrisponde, di norma, una diversa procedura di affidamento.
2. Le fasce sono così individuate:
A) Lavori, servizi (inclusi gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo) e forniture di importo inferiore ad euro 40.000.
B) Lavori di importo compreso tra euro 40.000 ed euro 1.000.000, servizi e forniture di importo compreso tra euro 40.000 e la soglia comunitaria (euro 431.000), servizi di cui all’allegato IX del d.lg. n. 50/2016 di importo compreso tra euro 40.000 ed euro 1.000.000, nonché incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo compreso tra euro 40.000 e euro 100.000.
C) Lavori di importo compreso tra euro 1.000.000 e la soglia comunitaria (euro 5.382.000).
3. Nessun intervento che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificiosamente al fine di ricondurne l’affidamento alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di una fascia di importo inferiore.
4. Non sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatori della Società, nonché quelli che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Dirigente responsabile; in particolare, deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d’opera tecnicamente scindibili.
5. A termini di quanto stabilito dall’art. 77, c. 13 del d.lg. n. 50/2016, COGESER Energia S.r.l. provvederà a nominare le Commissioni giudicatrici nel rispetto delle proprie determinazioni aziendali, senza dover far riferimento alla disciplina di cui al citato art. 77.
6. Il calcolo del valore stimato degli appalti e delle concessioni è sempre da intendersi basato sul totale pagabile, I.V.A. esclusa, compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo, ivi incluse le proroghe disposte nelle more del nuovo affidamento.
7. Le procedure relative all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle predette soglie, nonché gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di valore superiore ad euro 100.000, sono disciplinati esclusivamente dal d.lg. n. 50/2016.
TITOLO II
Procedure di affidamento
CAPO I
Sezione I
Lavori, servizi (inclusi gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo) e forniture di importo inferiore ad euro 40.000
Art. 3 Ambito oggettivo
1. I lavori, i servizi (inclusi gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo) e le forniture di importo inferiore ad euro 40.000 vengono acquisiti mediante affidamento diretto, anche senza preventiva consultazione di due o più operatori economici, ovvero tramite procedura negoziata, secondo le modalità specificate dalla presente Sezione.
2. Per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 si applica la disciplina sostitutiva introdotta dall'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, secondo cui “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono […] secondo le seguenti modalità: affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro […], anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”. In tali specifiche ipotesi, tutti i rifermenti contenuti nel presente Regolamento alla disciplina e alle previsioni applicabili ai servizi (ivi inclusi quelli tecnici e di progettazione) e alle forniture di importo inferiore ad euro 40.000 sono automaticamente estesi e riferibili ai contratti aventi valore inferiore ad euro 139.000 e, quanto ai lavori, i rifermenti contenuti nel presente Regolamento alla disciplina e alle previsioni applicabili agli appalti di importo inferiore ad euro 40.000 sono automaticamente estesi e riferibili ai contratti aventi valore inferiore ad euro 150.000.
3. Nell'ambito delle procedure normate dal precedente paragrafo 2 e indette nel lasso temporale in esso delineato, l'affidamento dei contratti (concernenti lavori, servizi – ivi inclusi quelli tecnici e di progettazione – e forniture) di valore inferiore agli importi ivi indicati, può essere disposto – a termini dell'art. 1, c. 3 del d.l. n. 76/2020, convertito in l. n. 120/2020 – anche attraverso "atto equivalente" alla determina a contrarre, che, pur non dovendo necessariamente essere formato secondo la struttura formale e contenutistica delle
predetta determina, dovrà comunque (e in qualsivoglia formato) recare gli elementi di cui all'art. 32, c. 2 del d.lg. n. 50/2016.
4. Sino al 30 giugno 2023, secondo quanto previsto dall’art. 8 comma 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituito dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e ciò anche nelle more della verifica dei requisiti previsti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.
Art. 4 Responsabile del procedimento
1. Ai sensi dell’art. 31, c. 1 del d.lg. n. 50/2016, il Dirigente competente in base al modello di organizzazione interna individua un Responsabile di procedimento per ogni intervento da eseguirsi e per ciascuna prestazione da acquisire, al quale sono demandati la definizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali, la fissazione delle condizioni per la partecipazione alla procedura di affidamento, la verifica dell’avvenuto perfezionamento del contratto, la responsabilità della corretta esecuzione delle prestazioni, la loro contabilizzazione, il contenimento della spesa entro il limite autorizzato e gli altri compiti previsti dalla normativa vigente, restando inteso che COGESER Energia, in quanto impresa pubblica, beneficia della particolare disciplina di cui all'art. 31, c. 10 del Codice.
2. Nel caso di esigenze impreviste che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetta al Dirigente competente per materia formulare nei confronti della Società, anche su indicazione del Responsabile del procedimento, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare gli interventi ed i lavori da eseguirsi nel rispetto dei principi delle Leggi e dei Regolamenti. Ove il Dirigente competente non provveda nel senso sopra indicato entro la data di attivazione della commessa, la funzione di Responsabile del procedimento verrà assunta dal soggetto che autorizza la spesa o che, comunque, è tenuto a provvedere all’intervento e che assumerà contestualmente il ruolo di responsabile dell’esecuzione del contratto.
Art. 5
Modalità di scelta del contraente
1. L’affidamento delle procedure negoziate avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione e/o richiesta di preventivi/offerta formulati – di norma - da almeno 2 (due) operatori economici se sussistono in tale numero soggetti idonei. Tali soggetti potranno essere individuati sulla base di indagini di mercato ovvero attraverso apposito «Albo dei prestatori» predisposto dalla stazione appaltante di cui alla Sezione successiva. L’eventuale estrazione di un nominativo dall’Albo verrà computata ai fini dell’applicazione del criterio di rotazione “sugli inviti” di cui al d.lg. n. 50/2016, mentre l’aggiudicazione di un contratto verrà valutata ai fini del raggiungimento del limite di cui all’art. 14 del presente Regolamento.
2. Con riferimento ai lavori di importo inferiore ad euro 40.000, in relazione ai servizi (inclusi gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di
direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo) e alle forniture di valore inferiore ad euro 40.000, nonché in merito ai servizi di cui all’allegato IX del d.lg. n. 50/2016 di importo inferiore ad euro 40.000, ed in presenza di motivate esigenze, si potrà procedere - su determinazione del Responsabile del Procedimento - all’affidamento diretto dei lavori, servizi e forniture, nonché dei contratti di cui all’allegato IX del d.lg. n. 50/2016, anche senza preventiva consultazione di due o più operatori economici, previa verifica circa il possesso sull’aggiudicatario dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
3. Resta inteso che, in relazione alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avverrà esclusivamente sull’aggiudicatario. COGESER Energia S.r.l. si riserva tuttavia la facoltà di estendere tali verifiche anche agli altri partecipanti alla procedura.
Art. 6
Criteri di aggiudicazione
1. Per la scelta del contraente relativa ad affidamenti normati dal presente Regolamento è
seguito, di xxxxx, il criterio “del prezzo più basso”.
2. Eccezionalmente, per lavori, servizi e forniture in cui sia essenziale la tempestività di esecuzione e/o di fornitura, nonché nei casi in cui la componente tecnica delle proposte abbia una sua rilevanza, la valutazione potrà concernere, oltre all’elemento prezzo, anche l’offerta di riduzione dei tempi di esecuzione, mentre, nei casi di specialità dell’intervento indicato nel progetto, la valutazione potrà concernere, oltre al prezzo, anche l’offerta di tecniche di esecuzione, o di materiali, o di strumentazioni tecnologiche particolari (“offerta economicamente più vantaggiosa”).
3. Per i servizi ad alta intensità di manodopera, si farà ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e ciò nel rispetto di quanto stabilito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 21 maggio 2019, n. 8.
Art. 7
Perfezionamento del contratto – Garanzie
1. I contratti necessari per l’esecuzione degli interventi affidati mediante procedura negoziata sono conclusi nella forma della scrittura privata, mentre quelli assentiti mediante affidamento diretto sono conclusi attraverso corrispondenza, consistente nella lettera di affidamento (ordine).
2. Il contratto deve indicare almeno quanto segue: la descrizione dei lavori, servizi o forniture oggetto di affidamento, le condizioni di esecuzione, il termine di ultimazione, il prezzo e le modalità di pagamento, eventuali penalità per ritardo e il diritto di COGESER Energia S.r.l. di risolvere in danno il contratto per inadempimento dell’appaltatore, mediante semplice denuncia.
3. Le ditte esecutrici e/o fornitrici, sulla base di una decisione discrezionale di COGESER Energia S.r.l., potranno essere tenute a presentare garanzia fidejussoria pari al 10% dell’importo netto del contratto, a meno che, in relazione a particolari caratteristiche dell’intervento da effettuare, il Dirigente competente ritenga di prevedere l’esonero dalla cauzione; in caso di interpello plurimo, tale esenzione andrà precisata nella richiesta di
presentazione dei preventivi-offerta. Nel caso in cui sia richiesta la presentazione di una garanzia per l’esecuzione del contratto, trovano applicazione le specifiche riduzioni prescritte dall’art. 103 del d.lg. n. 50/2016.
4. Di norma per i lavori, servizi e forniture affidati in via diretta o mediante procedura negoziata si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria e da quella relativa alla fidejussione a garanzia del pagamento della rata a saldo. Nel caso in cui sia richiesta la presentazione di una garanzia provvisoria, trovano applicazione le specifiche riduzioni prescritte dall’art. 93 del d.lg. n. 50/2016. Potrà essere richiesta polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell’impresa.
5. Potrà inoltre essere richiesta polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell’impresa, e ciò sulla base di una decisione discrezionale di COGESER Energia S.r.l..
6. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale, COGESER Energia S.r.l. potrà avvalersi degli strumenti di risoluzione del contratto prescritti dall’art. 108 del d.lg. n. 50/2016.
Art. 8
Piani di sicurezza
1. In riferimento ai Piani di Sicurezza, si rinvia a quanto disposto dal d.lg. n. 81/2008 e dalla vigente normativa applicabile alle specifiche commesse dedotte in affidamento.
Art. 9 Modalità di esecuzione
1. L’affidatario dei lavori, servizi e forniture è pienamente responsabile nei confronti di COGESER Energia S.r.l. e dei terzi per i fatti compiuti dalle persone di cui si avvale nell’eseguire il contratto; qualora dette persone dovessero risultare non competenti o affidabili, esso dovrà provvedere tempestivamente alla loro sostituzione, dando seguito alla richiesta motivata del Responsabile del procedimento.
2. L’esecutore delle prestazioni non potrà invocare a propria giustificazione, in caso di lavori, servizi e forniture eseguiti e/o prestati non conformemente alle previsioni di contratto, la non conoscenza delle disposizioni applicabili all’affidamento, dovendo lo stesso dichiararne l’avvenuta conoscenza e integrale accettazione sin dal momento del conferimento dell’incarico.
3. Le prestazioni del contratto devono essere eseguite direttamente dall’esecutore, ad eccezione di sub-affidamenti di prestazioni specialistiche ed accessorie, delle forniture di materiale necessario all’esecuzione di lavori con o senza posa in opera, dei noli a caldo e dei noli a freddo. Nella richiesta di offerta potranno essere indicate le parti della prestazione che possono formare oggetto del sub-affidamento. L’eventuale ricorso a sub-affidamenti deve essere autorizzato nel rispetto della normativa per il subappalto, di cui all’art. 105 del d.lg n. 50/2016, con le eccezioni da essa previste, anche alla luce delle statuizioni della giurisprudenza comunitaria.
4. In caso di ritardo nell’esecuzione dell’intervento o di inadempimento contrattuale imputabile all’impresa selezionata, il Responsabile del procedimento applica le penali previste in contratto, previa contestazione scritta degli addebiti mossi all’impresa medesima.
5. Qualora la controparte risulti gravemente o ripetutamente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dal contratto, il Responsabile del procedimento, previa diffida, si potrà avvalere dello strumento della risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale della cauzione, ove prevista, fatto salvo il risarcimento danni, quando non ritenga più efficace il ricorso all’esecuzione in danno previa diffida. Qualora l’impresa risulti iscritta all’«Albo dei prestatori», tali inadempimenti saranno considerati come impeditivi e/o preclusivi della possibilità di essere mantenere l’iscrizione al predetto Albo.
6. E’ compito del Responsabile del procedimento documentare in modo dettagliato l’andamento del rapporto contrattuale, assoggettarlo a controllo, al fine di accertare se i lavori, servizi e forniture esposti in fattura corrispondano per quantità e qualità agli accordi presi.
CAPO II
Sezione I
Lavori di importo compreso tra euro 40.000 ed euro 1.000.000, servizi e forniture di importo compreso tra euro 40.000 e la soglia comunitaria (euro 431.000), servizi di cui all’allegato IX del d.lg. n. 50/2016 di importo compreso tra euro 40.000 ed euro 1.000.000, nonché incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo compreso tra euro 40.000 ed euro 100.000
Art. 10
Ambito oggettivo e modalità di affidamento
1. Ferma restando la possibilità di far ricorso alle procedure semplificate di cui all'art. 36, c. 2, lett. b), c) e c-bis) del Codice, secondo la valutazione del Responsabile del Procedimento, gli appalti per lavori di importo compreso tra euro 40.000 ed euro 1.000.000, i servizi e le forniture di importo compreso tra euro 40.000 e la soglia comunitaria (euro 431.000), i servizi di cui all’allegato IX del d.lg. n. 50/2016 di importo compreso tra euro 40.000 ed euro 1.000.000, nonché gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo compreso tra euro 40.000 e euro 100.000, sono affidati, di norma, attraverso una procedura negoziata previo esperimento di gara informale secondo le modalità di seguito specificate. Qualora l’oggetto e le caratteristiche dei lavori, servizi e forniture da affidare richiedano un confronto concorrenziale più ampio, è possibile, su determinazione del Responsabile del procedimento, procedere all’affidamento attraverso una procedura aperta con le modalità specificate nella Sezione II.
2. Come rilevato al precedente comma 1, per i lavori di importo inferiore a euro 150.000, in alternativa a quanto sin qui delineato, è sempre fatta salva la possibilità di procedere a termini dell'art. 36, c. 2, lett. b) del d.lg. n. 50/2016, e pertanto mediante affidamento diretto, previa valutazione di 3 (tre) preventivi, ove esistenti.
Art. 11
Modalità di utilizzazione dell’«Albo dei prestatori»
1. Il soggetto affidatario viene scelto tramite gara informale, di norma tra le imprese iscritte
all’«Albo dei prestatori» istituito a seguito di Avviso pubblico.
2. Saranno invitate almeno n. 5 (cinque) imprese, di norma tra quelle iscritte nella categoria/tipologia dei lavori, servizi e forniture nelle quali l’«Albo dei prestatori» è suddiviso, qualificate per la classe d’importo previsto. L’elenco dei nominativi sarà compilato a cura dal Responsabile del procedimento, in modo da assicurare una effettiva concorrenza e rotazione in relazione alle caratteristiche dell’appalto. Quando non sia presente un numero sufficiente di soggetti in grado di garantire una effettiva concorrenza, l’elenco delle imprese da invitare potrà essere integrato con soggetti anche non iscritti all’«Albo dei prestatori» individuati sulla base di indagini di mercato. Per i lavori che prevedono una pluralità di categorie, saranno invitate le imprese pluri-qualificate, e/o le imprese qualificate nella categoria prevalente che, in tale ultima ipotesi, dovranno costituire R.T.I. o ricorrere allo strumento del subappalto o dell'avvalimento.
3. Nel caso di categorie di lavori, servizi, forniture e incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo per i quali non è stato istituito l’«Albo dei prestatori», COGESER Energia S.r.l. potrà individuare l’elenco dei soggetti da invitare individuati sulla base di indagini di mercato.
Art. 12.
Procedura negoziata
1. Le imprese individuate con le modalità descritte al precedente articolo saranno invitate a partecipare ad una procedura negoziata (se del caso: anche preceduta da apposito avviso di manifestazione di interesse) secondo le modalità sotto elencate. In prima istanza, le imprese saranno invitate simultaneamente per iscritto a presentare offerta mediante lettera d’invito, di norma inviata pec; le lettere d’invito indicheranno un termine perentorio per la presentazione dell’offerta, nonché le modalità di presentazione della stessa. Successivamente alla prima fase, qualora non si proceda immediatamente all'aggiudicazione, si potrà procedere a richiedere ai concorrenti che abbiano espresso le tre offerte più vantaggiose, un miglioramento delle stesse nei termini e modalità che saranno comunicate di norma tramite pec. In tale ultima ipotesi, nel caso in cui vengano presentate un numero di offerte inferiori a tre, si procederà a richiedere tale miglioramento ai concorrenti partecipanti alla gara. Si procederà, infine, alla negoziazione del contratto con l’impresa che, dopo la seconda ed ultima tornata, avrà offerto le condizioni più vantaggiose. I dati relativi all’esito delle varie fasi di istanza saranno a disposizione dei concorrenti, compatibilmente alle esigenze di riservatezza connesse all’espletamento della gara stessa.
2. La lettera d’invito dovrà contenere i seguenti elementi:
a) luogo, oggetto, importo dell’appalto e degli oneri di sicurezza nonchè modalità di
pagamento delle prestazioni;
b) criterio di aggiudicazione;
c) riferimenti alla documentazione contrattuale;
d) modalità di presentazione dell’offerta;
e) indicazione della documentazione richiesta;
f) modalità di svolgimento della gara.
3. COGESER Energia S.r.l. si riserva di utilizzare, per la trasmissione delle lettere di invito e delle successive comunicazioni, mezzi alternativi a quelli di norma impiegati (telefax, posta elettronica, etc.).
4. Resta inteso che, in relazione alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avverrà esclusivamente sull’aggiudicatario. COGESER Energia S.r.l. si riserva tuttavia la facoltà di estendere tali verifiche anche agli altri partecipanti alla procedura.
Art. 13
Criteri di aggiudicazione
1. Ferme restando le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, e fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera, la migliore offerta, di norma, sarà selezionata sulla base del criterio del prezzo più basso. Il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base d’appalto al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, pena l’esclusione dalla procedura. Nei casi di specialità dell’intervento indicato nel progetto e su determinazione del Responsabile del procedimento, potrà essere utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lg. n. 50/2016.
2. La sussistenza dei presupposti per la contestazione dell’anomalia dell’offerta e la conseguente attivazione del procedimento di verifica in contraddittorio potrà essere valutata, in maniera discrezionale, da COGESER Energia S.r.l., a prescindere da quanto stabilito dall’art. 97, del d.lg. n. 50/2016 e dal numero di offerte concretamente ricevute. Pertanto, la stazione appaltante potrà valutare in ogni caso la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. In tale ultima evenienza si procederà ai sensi dell’art. 95, cc. 5 e 6 del d.lg. n. 50/2006.
3. E’ ammessa l'esclusione automatica dalla gara delle offerte ai sensi dell’art. 97 comma 8
del Codice. Il ricorso a tale strumento verrà indicato nella Lettera di invito.
Art. 14
Limiti agli inviti e alle aggiudicazioni
1. Al fine di garantire una adeguata rotazione tra le imprese iscritte all’«Albo dei prestatori», ciascuna di esse potrà aggiudicarsi non più di n. 5 (cinque) appalti nello stesso anno di iscrizione e nell'individuazione dei soggetti da invitare si terrà conto del principio di rotazione degli inviti, per come esplicitato nelle Linee Guida ANAC n. 4, fermo restando che, secondo la giurisprudenza oramai consolidatasi, non troverà applicazione il principio di rotazione (degli inviti e delle aggiudicazioni) laddove l'individuazione dei soggetti da invitare sia preceduta da apposita manifestazione di interesse aperta al mercato, nell'ambito della quale COGESER Energia S.r.l. non ponga alcun limite relativo ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti e come tali destinatari della successiva lettera di xxxxxx.
2. Con provvedimento adeguatamente motivato del Responsabile del procedimento e in conformità ai principi di buon andamento ed economicità, si potrà procedere al superamento del predetto limite annuale, laddove applicabile (nei termini sopra delineati). La conformità
ai suddetti principi potrà essere comprovata dalla affidabilità e convenienza di un operatore economico, risultante dalla buona esecuzione di precedenti lavori, nonché dall’idonea prestazione di precedenti servizi e forniture o incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, unita all'applicazione di prezzi vantaggiosi, ovvero dalla particolare relazione tra le caratteristiche tecniche dei lavori, servizi e forniture o incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo da affidare e quelle delle imprese da invitare.
Art. 15
Istituzione e tenuta dell’«Albo dei prestatori»
1. Al fine di procedere all’affidamento dei contratti di cui al presente Regolamento, viene istituito dal Gruppo COGESER un apposito «Albo dei prestatori» recante i riferimenti dei potenziali esecutori di lavori, dei fornitori di beni e dei prestatori di servizi, secondo i termini e le modalità di seguito elencate.
2. All’atto dell’istituzione dell’«Albo dei prestatori» il Gruppo COGESER procederà a dare adeguata pubblicità dell’evento mediante inserzione di un avviso sul sito internet della società, nella sezione appositamente deputata (xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxx.xxx?xxxx/xxxxxxx/xx/xxxx_xxxxxxxxx), e su almeno 2 (due) quotidiani a diffusione nazionale. L’avviso, oltre a informare gli operatori economici interessati dell’avvenuta istituzione dell’«Albo dei prestatori», conterrà ogni opportuna indicazione in ordine ai limiti di validità dello stesso, sia di carattere temporale che di importo degli affidamenti, rendendo altresì note le modalità di formazione e di utilizzo del medesimo «Albo dei prestatori» da parte di COGESER Energia S.r.l., il tutto conformemente a quanto previsto nel presente Regolamento.
3. La sezione dell’«Albo dei prestatori» dedicata agli aspiranti esecutori di lavori ha durata annuale ed è articolata per categorie di lavorazione e per fasce di importo.
4. La sezione dell’«Albo dei prestatori» dedicata agli aspiranti fornitori di beni e prestatori di servizi ha durata annuale ed è articolata in due sottosezioni, la prima delle quali relativa alle forniture e la seconda ai servizi, a loro volta articolate per categorie merceologiche e/o tipologiche e per fasce di importo.
5. L’iscrizione all’«Albo dei prestatori» risulta assoggettata alla seguente disciplina, applicabile nei confronti di tutti gli operatori economici interessati che risultino in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lg. n. 50/2016:
a) con riferimento alla sezione dell’«Albo dei prestatori» riservata agli aspiranti esecutori di lavori, l’iscrizione avviene per categorie di lavorazione e fasce di importo in relazione alle quali i richiedenti dimostrino di essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA in corso di validità oppure, per affidamenti di importo inferiore a 150.000 euro, di idonei requisiti di qualificazione tecnica ed economica;
b) in relazione alla sezione dell’«Albo dei prestatori» riservata agli aspiranti fornitori di beni e prestatori di servizi, l’iscrizione avviene per categorie merceologiche e/o tipologiche e fasce di importo in relazione alle quali i richiedenti dimostrino di essere in possesso di adeguate qualificazioni di tipo tecnico ed economico.
E’ inoltre fatto obbligo all’operatore economico che richiede l’iscrizione nella pertinente sezione di fornire l’elenco delle imprese con le quali risulta in rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e di comunicare tempestivamente a COGESER Energia S.r.l. eventuali aggiornamenti relativi alle informazioni in precedenza fornite. Di tali informazioni si terrà conto ai fini dell’applicazione del criterio di rotazione cui è ispirato il presente Regolamento.
6. L’iscrizione è aperta e può avvenire in qualsiasi momento. A ciascun operatore verrà comunicato l’accoglimento della relativa richiesta di iscrizione nell’«Albo dei prestatori», ovvero il rifiuto motivato da pare di COGESER Energia S.r.l..
7. Gli operatori economici iscritti nell’«Albo dei prestatori» possono essere invitati in qualunque momento a documentare la permanenza del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. In ogni caso, l’iscrizione nell’«Albo dei prestatori» non esime gli operatori economici dall’obbligo di comprovare, al momento dell’affidamento di un contratto da parte di COGESER Energia s.r.l., la perdurante sussistenza dei requisiti di ordine generale e di qualificazione tecnica ed economica attestate in sede di iscrizione.
8. Conformemente a quanto stabilito dal presente Regolamento, la disciplina afferente
all’utilizzazione dell’«Albo dei prestatori» da parte di COGESER Energia S.r.l. è la seguente:
a) per gli affidamenti preceduti da confronto concorrenziale di cui al Titolo II, Capo I, Sezione I e per quelli di cui al Titolo II, Capo II, Sezione I del presente Regolamento, qualora il numero degli operatori economici iscritti nella categoria (di lavorazione o merceologica e/o tipologica) interessata risulti superiore alle 5 (cinque) unità, COGESER Energia S.r.l. provvederà a diramare inviti nel rispetto del criterio della rotazione, nei confronti di operatori che risultino in possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento di ciascun contratto;
b) fatto salvo il numero minimo di concorrenti da invitare sulla base di quanto stabilito nel presente Regolamento, resta ferma la facoltà di COGESER Energia S.r.l., ove ricorra l’esigenza di assicurare la migliore realizzazione della prestazione richiesta ovvero nel caso in cui ciò serva a garantire una maggiore concorrenza, di invitare anche operatori economici non iscritti nelle pertinenti sezioni dell’«Albo dei prestatori» interessate dalla commessa posta in aggiudicazione, il tutto a condizione che tali soggetti risultino in possesso dei requisiti di partecipazione (generali e tecnico-economici) richiesti per l’affidamento del contratto;
c) per gli affidamenti diretti di cui al Titolo II, Capo II, Sezione III del presente Regolamento e per le altre fattispecie in cui è consentito procedere ad assegnazione diretta da parte del Responsabile del Procedimento, COGESER Energia S.r.l. avrà la facoltà di procedere all’affidamento del contratto in favore di un operatore economico iscritto nell’«Albo dei prestatori», in modo che la scelta avvenga di volta in volta nel rispetto del criterio di rotazione del soggetto affidatario.
9. Il diritto all’iscrizione all’«Albo dei prestatori» decade nel caso in cui si verifichi a carico
dell’operatore economico iscritto anche una sola delle seguenti condizioni:
a) perdita dei requisiti generali di cut all’art. 80 del d.lg. n. 50/2016;
b) mancata presentazione di offerta a seguito di invito, formulato da COGESER Energia S.r.l., reiterata per 3 (tre) volte nell’arco di un anno ovvero per 3 (tre) volte consecutive anche in ragione di più anni; in tal caso la cancellazione dall’«Albo dei prestatori» avviene con riferimento alla categoria di lavorazione o merceologica e/o tipologica per la quale sono stati trasmessi gli inviti;
c) cessazione dell’attività imprenditoriale e/o professionale da parte del soggetto
iscritto;
d) richiesta di cancellazione presentata dall’interessato;
e) mancata richiesta di rinnovo dell’iscrizione alla scadenza annuale;
f) mancato aggiornamento delle informazioni e dei documenti forniti in fase di iscrizione all’«Albo dei prestatori», anche a seguito di apposita richiesta formulata in tal senso da parte di COGESER Energia S.r.l..
Art. 16 Aggiudicazione e Garanzie
1. La procedura di gara informale si conclude dopo la fase di negoziazione, alla quale seguono le verifiche di legge, all’esito positivo delle quali, verrà emanato il provvedimento di aggiudicazione definitiva.
2. Le ditte affidatarie sono tenute a presentare garanzia fidejussoria nella misura prevista dall’art. 103 del d.lg. n. 50/2016, con le eventuali riduzioni prescritte dall’art. 93, c. 7 del medesimo d.lg. n. 50/2016.
3. Di norma, si prescinderà dalla richiesta di cauzione provvisoria; qualora richiesta, tale
cauzione dovrà essere corrisposta nella misura prevista dall’art. 93, c. 7 del medesimo d.lg.
n. 50/2016 e con l’applicazione delle eventuali riduzioni ivi contemplate.
Sezione II
Lavori di importo compreso tra euro 1.000.000 e la soglia comunitaria (euro 5.225.000)
Art. 17
Ambito oggettivo e modalità di affidamento
1. Gli appalti per lavori di importo compreso tra euro 1.000.000 e la soglia comunitaria (euro 5.382.000) sono affidati, di norma, attraverso una procedura aperta con pubblicazione di Bando secondo i termini e le modalità di elencate negli articoli successivi.
2. Con determinazione del Responsabile del procedimento, è prevista l’utilizzazione della procedura ristretta nei termini elencati negli articoli successivi, e ciò anche in conformità con quanto previsto dall'art. 36, c. 2, lett. d) del Codice.
3. Per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 si applica la disciplina sostitutiva introdotta dall'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, secondo cui “fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono […] secondo le seguenti modalità: procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 dlgs 50/2016, previa consultazione […] di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’art. 35 dlgs 50/2016”.
4. Con particolare riferimento ai lavori pubblici, per quanto non disposto nella presente Sezione si rinvia alla vigente normativa di settore in quanto applicabile
Art. 18
Contenuto, Termini e Pubblicità
1. Il contenuto minimo del bando è quello indicato all’art. 129, c. 1 del d.lg. n. 50/2016.
2. a) gli avvisi di indizione della gara sono pubblicati attraverso i seguenti mezzi:
- Profilo di committente (sito informatico di COGESER Energia S.r.l.);
- Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (sino alla data di funzionamento della
piattaforma ANAC che sarà indicata con atto dell’Autorità);
- n. 1 Quotidiano a diffusione nazionale (per estratto);
- Albo del Comune/i interessato/i dai lavori, servizi e forniture;
- sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC dal momento in cui sarà disponibile.
b) gli avvisi contenenti gli esiti della gara sono pubblicati attraverso i seguenti mezzi:
- Profilo di committente (sito informatico di COGESER Energia S.r.l.);
- Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (sino alla data di funzionamento della
piattaforma ANAC che sarà indicata con atto dell’Autorità);
- Albo del Comune/i interessato/i dai lavori, servizi e forniture;
- sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC dal momento in cui sarà disponibile.
3. Il termine per presentare offerta è fissato nel bando; il termine minimo è di almeno 20 (venti) giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando.
4. In caso di procedura ristretta il termine per la ricezione delle domande di partecipazione è di almeno 10 (dieci) giorni decorrente dalla data di pubblicazione del bando e quello per la ricezione delle offerte di almeno 15 (quindici) giorni dalla data di trasmissione della lettera d’invito, salvo il caso di un termine ridotto fissato in funzione delle specifiche caratteristiche dell’appalto da assegnare e delle esigenze della Società. Le caratteristiche della lettera d’invito sono quelle descritte all’art. 12 del presente Regolamento.
5. Le modalità ed i termini di accesso al capitolato d’oneri ed alla documentazione complementare saranno stabilite nei Disciplinari o nelle lettere d’invito.
Art. 19
Criteri di aggiudicazione e Valutazione dell’anomalia
1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, in relazione all’oggetto dell’appalto ed alle caratteristiche tecniche dei lavori, servizi e forniture saranno alternativamente utilizzati i criteri del prezzo più basso e dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 del d.lg. n. 50/2016, in base alle esigenze manifestate dalla Società e in funzione delle caratteristiche specifiche dell’appalto da assegnare, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera, da aggiudicare sempre secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, potranno essere applicati i meccanismi per l’individuazione delle offerte anormalmente basse previsto dall’art. 97, c. 2 del d.lg. n. 50/2016; in alternativa, COGESER Energia S.r.l. potrà preventivamente stabilire, nella documentazione di gara, quale criterio di determinazione delle offerte anomale sarà applicato dalla Società. Se è utilizzato il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, il bando specificherà le modalità di determinazione della soglia di anomalia, nel rispetto della normativa vigente. Nel caso di utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, l’eventuale applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale sarà stabilita nel bando. In ogni caso, la stazione appaltante potrà valutare la congruità di quelle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse. Nei Disciplinari o nelle lettera d’invito sono specificate le modalità di presentazione delle eventuali giustificazioni richieste a corredo dell’offerta. Per la verifica dell’anomalia troverà applicazione la procedura di cui all’art. 97, cc. 5, 6 e 7 del d.lg. n. 50/2016.
Art. 20 Aggiudicazione definitiva e Garanzie
1. La procedura di gara si conclude, a seguito del positivo esito delle verifiche di legge, con
l’emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
2. Di norma l’offerta relativa alle procedure normate dalla presente Sezione dovrà essere corredata da garanzia cauzionale ai sensi dell’art. 93 del d.lg. n. 50/2016, con l’applicazione delle eventuali riduzioni ivi stabilite. Resta salva la facoltà di COGESER Energia S.r.l. di procedere all’incremento del valore della garanzia nei termini e con i limiti di cui all’art. 93,
c. 1, secondo periodo del d.lg. n. 50/2016.
3. Le ditte affidatarie sono tenute a presentare garanzia fidejussoria nella misura prevista dall’art. 103 del d.lg. n. 50/2016, ferma restando la possibilità di beneficiare dell’eventuale riduzione di cui all’art. 93, c. 7 del medesimo d.lg. n. 50/2016.
4. L’esecutore avrà l’obbligo di stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell’impresa e della responsabilità civile verso terzi e, in relazione alla natura dei lavori, servizi e forniture, potrà essere tenuto a presentare ulteriore polizza assicurativa che tenga indenne la committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati.
Sezione III Disposizioni Comuni
Art. 21 Responsabile del procedimento
1. Il Responsabile del procedimento è individuato nel Dirigente competente in base al modello di organizzazione interna.
Art. 22 Contratto, Esecuzione
1. I contratti di appalto sono conclusi, di norma, nella forma della scrittura privata. A seguito di richiesta del contraente e con motivata decisione del Responsabile del procedimento, si potrà procedere alla stipulazione del contratto in forma pubblica.
2. Il contratto verrà considerato concluso al momento dell’effettivo ricevimento, da parte del Dirigente proponente, di copia di tale documento controfirmata dall’affidatario per accettazione, fatta salva diversa indicazione contenuta nel contratto stesso.
3. Fatto salvo quanto concordato nella fase di negoziazione in relazione ai lavori di cui alla Sezione II del presente Capo, i diritti e gli obblighi per il committente e per l’appaltatore scaturiscono solo con la formale stipulazione del contratto.
4. Come precisato nelle precedenti sezioni, l’esecutore potrà essere richiesto di stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell’impresa e della responsabilità civile verso terzi e, in relazione alla natura dei lavori, servizi e forniture, potrà essere tenuto a presentare ulteriore polizza assicurativa che tenga indenne la committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati.
5. In riferimento ai Piani di Sicurezza, si rinvia alla disciplina recata dal d.lg. n. 81/2008.
Art. 23 Disposizioni complementari
1. Tenuto conto di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia europea con sentenza 26 settembre 2019, causa C-63/18, COGESER Energia S.r.l. si riserva la facoltà di valutare, in funzione dello specifico appalto da affidare, l'opportunità di limitare il ricorso al subappalto.
2. In relazione alla natura o all’importo dell’appalto, il bando di gara potrà prevedere la limitazione dell’istituto dell’avvalimento, e ciò ai sensi dell’art. 89, c. 11 del d.lg. n. 50/2016, anche tenendo conto dell'inclusione fra le attività di affidamento di eventuali prestazioni caratterizzate da notevole contenuto tecnologico o da rilevante complessità tecnica di cui al
D.M. 10 novembre 2016, n. 248.
3. COGESER Energia S.r.l. si riserva il diritto di:
a) procedere all’annullamento della gara qualora sussistano motivate ragioni, individuate
con provvedimento del Responsabile del procedimento;
b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta venisse ritenuta idonea o conveniente;
c) non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta l’aggiudicazione, nel caso di esito negativo delle verifiche sull’aggiudicataria o in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni.
4. COGESER Energia S.r.l., nelle procedure ristrette relative a lavori, servizi e forniture di cui al presente Regolamento, potrà limitare il numero di candidati idonei da invitare a presentare
offerta; in tali ipotesi (nell'ambito delle quali troverà applicazione il principio di rotazione, per come delineato dall'ANAC nelle proprie Linee Guida n. 4), COGESER Energia S.r.l. provvederà a pubblicizzare previamente il numero minimo e massimo dei candidati che verranno invitati a presentare offerta, specificando altresì i criteri da applicare nell’individuazione dei soggetti da invitare. Qualora il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione ed i livelli minimi richiesti dovesse risultare inferiore al numero minimo indicato da COGESER Energia S.r.l., quest’ultima potrà proseguire la procedura invitando il candidato o i candidati che avranno richiesto di partecipare e che sono in possesso delle capacità richieste.
5. COGESER Energia S.r.l., per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture di cui al presente Capo, potrà utilizzare le ulteriori procedure previste dal d.lg. n. 50/2016, con particolare riferimento a:
- Procedura Negoziata previa pubblicazione di Bando;
- Accordi Quadro;
- Aste Elettroniche;
- Dialogo Competitivo.
TITOLO III
Norme Transitorie e Finali
Art. 24 Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio
di Amministrazione di COGESER Energia S.r.l..
2. Successive modificazioni o integrazioni del d.lg. n. 50/2016, della normativa in materia di contratti pubblici, delle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, prevarranno, in quanto applicabili, rispetto alle disposizioni del presente Regolamento che si intenderanno di diritto, abrogate.
Art. 25
Revisione delle Soglie Comunitarie
1. I valori relativi alle soglie comunitarie richiamate nel presente Regolamento si intendono automaticamente adeguate in concomitanza delle revisioni periodiche previste dall’art. 35, c. 3 del d.lgs. n. 50/2016.
Art. 26 Norme transitorie
1. Nelle more dell’istituzione di un eventuale nuovo «Albo dei prestatori», COGESER Energia
S.r.l. potrà far riferimento al precedente «Albo dei prestatori» già attivo; resta comunque salva la possibilità, per la Società, in presenza di motivate ragioni, di individuare i soggetti da invitare alle procedure negoziate di cui al Titolo II, Capo II, Sezione I del presente Regolamento anche al di fuori di quelli presenti sull’Albo e sulla base di indagini di mercato.