SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
S.C. A.T. ORISTANO CARBONIA SANLURI ASSL ORISTANO
SCHEMA DI CONTRATTO
Repertorio n° ….. del ………………….
OGGETTO: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’AMPLIAMENTO U.O. S.I.E.T. DEI LOCALI EX ANATOMIA PATOLOGICA, PRESSO IL CORPO L DEL P.O. SAN XXXXXXX DI ORISTANO”
L'anno duemiladiciotto, il giorno del mese di , in Oristano nella sede dell'ASSL, tra i signori:
• , in qualità di legale rappresentante dell'ASSL con sede
in Oristano – via Carducci 35, P.I.V.A. 00935650903;
• Sig.
nato a
il , C.F.
, che partecipa al seguente atto in qualità di Legale rappresentante dell'Impresa ,
Premesso
• che con Determinazione Direttore dell’area Tecnica Oristano Carbonia Sanluri n.
del veniva approvato il progetto esecutivo per i“ MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’AMPLIAMENTO U.O. S.I.E.T. DEI LOCALI EX ANATOMIA PATOLOGICA, PRESSO IL CORPO L DEL P.O. SAN XXXXXXX DI ORISTANO” per un
importo complessivo d'appalto € 69.282,37 (euro ) di cui € 35.209,72
( ) per lavori a misura e € 34.072,65 (euro per lavori a corpo) ed €
634,25 (euro tremiladiciotto/15) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
• che con Determinazione del Direttore dell’Area Tecnica Oristano Carbonia
Sanuluri n. del si è provveduto ad avviare la procedura mediante la determina a contrarre nella quale si e stabilito di invitare n. 3 imprese, conseguentemente si è avviata l’rti n. 1971, sul portale di Sardegna CAT alla quale hanno aderito n. 30 imprese, tra le quali il sistema ha proceduto ad estrarre le n. 3 imprese da invitare.
• che con Determinazione del Direttore dell’Area Tecnica Oristano Carbonia
Sanuluri n. del è stato approvato il verbale di gara, svoltasi il
, ed aggiudicata l'esecuzione dei lavori all'Impresa , per un importo complessivo di € ,
(euro
/ ) di cui €
(euro
/ ) per lavori, € 634,25 (euro ) per oneri per la sicurezza .
Tutto ciò premesso, le parti come sopra indicate, previa conferma e retifica della narrativa che precede e che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convergono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 – Oggetto del contratto
La stazione appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa, l'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
Articolo 2 – Obblighi dell'appaltatore e documenti allegati
• L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
• E' estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto.
• Fanno altresì parte del contratto il Capitolato generale d'appalto, il regolamento generale, il bando di gara, il disciplinare di gara e tutti gli elaborati grafici richiamati dal Capitolato speciale d'appalto.
• Costituiranno, altresì, documenti di contratto i disegni, le risultanze dei calcoli o altri elaborati tecnici che verranno predisposti dall'Impresa una volta accettati dal Responsabile del Procedimento sentito il Direttore dei lavori.
Articolo 3 – Ammontare del contratto
L'importo contrattuale ammonta a €
, di cui:
− € , per lavori a misura;
− € 634,25 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
L'importo contrattuale è al netto dell' I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. Il contratto è stipulato a “corpo e misura”.
Articolo 4 – Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore
Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto approvato con
D.M. 19/04/2000 n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio presso la sede legale dell'ASSL, xxx Xxxxxxxx, 00 - Xxxxxxxx.
I pagamenti dovranno effettuarsi mediante emissione di ordinativi intestati all'Impresa aggiudicataria e resi esigibili con quietanza del legale rappresentante o di eventuali procuratori speciali. Ai sensi dell'articolo 10 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma di contratto.
L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.
Articolo 5 – Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori
I lavori devono essere consegnati entro 45 giorni dalla presente stipula. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 45 (quarantacinque) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
L'Appaltatore che per cause da lui non dipendenti, non possa ultimare i lavori in tempo utile potrà richiedere proroga, restando stabiliti che l'Appaltatore, qualunque sia la ragione per l'accoglimento della richiesta non avrà diritto a compensi e a indennità di alcun genere.
Articolo 6 – Penale per i ritardi
In applicazione all'articolo 16 del capitolato speciale, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 1 per mille (Euro 1 ogni mille euro) dell’importo contrattuale. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.
La misura complessiva della penale non può superare il 10% pena la facoltà, per la stazione appaltante , di risolvere il contratto in danno all'appaltatore.
Articolo 7 – Sospensioni o riprese dei lavori
1) E' ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
2) La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.
3) Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori purché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione;
4) Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità, se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5) Alle sospensioni dei lavori previste come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo, ad eccezione del comma 4.
Articolo 8 – Oneri a carico dell'appaltatore
Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per :
1) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere;
2) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
3) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
4) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
5) le vie di accesso al cantiere;
6) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
7) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
8) quant'altro indicato dal capitolato speciale d'appalto.
L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione , la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
Il direttore dei lavori ha il diritto dii esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in
tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri dell'art. 22 del presente atto.
Articolo 9 – Revisione dei prezzi
Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., solo per l'eccedenza del dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Tali variazioni non possono alterare la natura generale del contratto e fissano la portata e la natura di eventuali modifiche, nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Per quanto non espressamente disciplinato si applica quanto stabilito all’art. 24 del capitolato speciale d’appalto.
Articolo 10 – Variazione al progetto e al corrispettivo
Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi del suddetto art. 106 .
In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, dell'art. 3 del capitolato generale d'appalto.
Articolo 11 – Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo
1) All'Appaltatore verrà corrisposta un'anticipazione pari al 20% ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. Tale anticipazione verrà recuperata in percentuale all'avanzamento dei lavori.
2) All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare dello stato d'avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 30, comma 5, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., dell'importo delle rate di acconto precedenti e della percentuale relativa all'anticipazione, non inferiore € 50.000,00.
3) Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato d'avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1;
4) Il pagamento dell'ultima rata d'acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.
5) Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° comma del codice civile.
6) Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.
Articolo 12 – Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione
Il certificato di regolare esecuzione, deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori di cui al presente contratto avviene con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre tale termine di due anni equivale ad approvazione. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di
collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo, resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o tutte le opere ultimate.
Articolo 13 – Risoluzione del contratto
La stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi, nelle ipotesi previste dal capitolato speciale d’appalto all’art. 19 ed inoltre in tutti i casi elencati all’art. 29 del Disciplinare di gara.
Articolo 14 – Definizione delle controversie
Per la definizione delle controversie insorte tra appaltatore ed amministrazione, per le quali non viene raggiunto l'accordo bonario, avrà giurisdizione il giudice ordinario e sarà competente esclusivamente il giudice del circondario di Sassari, in deroga all'art. 18 del
C.P.C. e in deroga all'articolo 20 dello stesso codice , con espressa esclusione dei Fori facoltativi in esso previsti.
Articolo 15 – Adempimento in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 25 del capitolato generale d'appalto. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per
l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
L'appaltatore è obbligato,a i fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione al contratto. Articolo 16 – Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
1) I lavori di cui al presente contratto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene;
2) L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento;
3) Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
Articolo 17 – Subappalto
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. comma 2, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede d'offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall'art. 39 del Capitolato speciale d'appalto e dell’art. 33 del Disciplinare
di gara. La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e pertanto l'appaltatore è tenuto ad adempiere a quanto disposto nel comma 7 dell'art.105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Articolo 18 – Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
L'appaltatore, a garanzia degli impegni assunti col presente atto, ha costituito, ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la cauzione di
€ , (euro
/ ) a mezzo di polizza fideiussoria .
La cauzione sarà svincolata progressivamente a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50% dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50% dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5% dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10% di importo dei lavori eseguiti. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito sarà svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, fatta comunque salva l'applicazione dell'articolo 1669 del codice civile. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, l'Ente appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima , nel termine che gli sarà prefissato, qualora l'ente appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte di essa, durante l'esecuzione del contratto.
Articolo 19 – Responsabilità verso terzi e assicurazione
L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. In particolare, è fissata in €
la somma da assicurare per danni a opere o impianti e in €
quella per danni a terzi.
L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui sopra nell'esecuzione dei lavori, fino alla data di emissione del certificato di collaudo o regolare esecuzione, con polizza n rilasciata dalla società per un massimale di con scadenza il .
L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, con la medesima polizza di cui sopra, per la stessa durata e per gli stessi massimali.
Articolo 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13/08/2010 n°136)
L’Impresa con il presente atto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/08/2010 n°136, rispettando le seguenti procedure:
1. gli appaltatori, gli eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese interessati ai lavori oggetto del presente contratto devono utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonche' alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonche' quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonche' quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale.
5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante.
6. La richiesta del CUP alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, rimane a carico della stazione appaltante. Inoltre, gli strumenti di pagamento devono riportare, sempre ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara (CIG).
7. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione, nonche', nello stesso termine, le generalita' e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
8. In tutti i casi in cui si riscontrino transazioni non eseguite senza avvalersi di banche o
della societa' Poste italiane Spa, l’Amministrazione Appaltante procede all’immediata risoluzione di contratto in danno di cui all’art. 13 del presente atto.
L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita' finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n°136.
Articolo 21 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le Parti rinviano alle norme vigenti in materia di opere pubbliche.
Articolo 22 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 131/1986.
L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. Il presente atto formato da n° pagine, bollato nei modi di legge, previa lettura e
conferma viene sottoscritto come segue:
Per la Ditta: Sig.
Per l'ASSL : Il Legale Rappresentante