COLLEGIO DI NAPOLI
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) MARINARI Presidente
(NA) MAIMERI Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORTA Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) XXXXXXXXXXXX Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXXX XXXXXXXX
Nella seduta del 14/07/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 23 aprile 2010 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo dell’11 giugno 2015, il ricorrente, insoddisfatto dell’interlocuzione intercorsa con l’intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all’Arbitro al quale chiede il rimborso delle commissioni e del premio assicurativo determinati in applicazione del criterio proporzionale, rispettivamente, in € 878,80 ed € 141,15, oltre interessi e spese di presentazione del ricorso nonché di assistenza difensiva (queste ultime quantificate in € 300,00 o in misura diversa “ritenuta di giustizia”). In tale sede, formula articolate considerazioni in ordine alla validità della dichiarazione liberatoria sottoscritta dopo l’estinzione del finanziamento contenente, tra l’altro, la rinuncia ad avvalersi della procedura ex art. 128-bis TUB richiamata dall’intermediario per riscontrare negativamente la richiesta restitutoria.
In sede di controdeduzioni, l’intermediario si oppone alle pretese del cliente adducendo
una serie di considerazioni in ordine alla natura delle poste di cui viene richiesta la retrocessione pro quota e, soprattutto, eccependo l’inammissibilità del ricorso, atteso che:
a) il ricorrente ha sottoscritto, “solo dopo aver ricevuto ed esaminato il conto residuo debito” e “averlo trovato conforme alle norme di legge […]”, la seguente dichiarazione liberatoria: “avendo riscontrato la regolarità dei conteggi e del saldo, da me approvati, ho provveduto al pagamento dello stesso come da copia del bonifico che allego. Confermo (…) di non avere alcun reclamo da me avanzato in relazione al rimborso di tutti gli oneri e costi previsti dal contratto di prestito (commissione finanziaria di gestione, premi assicurativi, commissioni di intermediazione) non maturati al momento della estinzione anticipata, come calcolato nel predetto conto residuo debito, e ad ogni altro aspetto e contenuto dello stesso conto. Vi sollevo pertanto da ogni responsabilità in argomento e formulo espressa rinuncia ad ogni azione nei vostri confronti in relazione alla estinzione anticipata del prestito. Non intendo pertanto avvalermi, in relazione alla estinzione anticipata del prestito in questione, delle procedure di risoluzione delle controversie di cui all’art. 128-bis del TUB. Dichiaro pertanto di non avere null’altro a pretendere nei vostri confronti in relazione al finanziamento di cui sopra per qualsivoglia motivo e ragione, fatta eccezione per il rimborso delle quote insolute per complessivo € 576,00 risultanti dal conto residuo debito nel caso in cui le stesse dovessero essere successivamente versate a vostro favore”.
Richiama peraltro espressamente, “con riferimento alla validità ed efficacia della (…) dichiarazione”, la decisione n. 2109/2014 adottata dal Collegio di Napoli;
b) il ricorrente ha verosimilmente contratto un nuovo prestito con l’intermediario che ha provveduto (come risulta dall’evidenza dell’operazione di bonifico allegata) ad estinguere il finanziamento, riconoscendo con ciò implicitamente, ai sensi dell’art. 58 del d.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, l’esattezza e la regolarità del conto residuo. Peraltro, qualora invece non fosse stato contratto un nuovo prestito, il ricorrente sarebbe privo di legittimazione attiva essendo stato effettuato il pagamento da un terzo. Xxxx, a quest’ultimo proposito, la decisione n. 5065/2015 adottata dal Collegio di Napoli.
Pertanto chiede preliminarmente la dichiarazione di inammissibilità/improcedibilità del ricorso, stante la dichiarazione liberatoria e di rinuncia all’azione sottoscritta dal ricorrente e, in ogni caso, il rigetto del ricorso.
DIRITTO
La questione decisiva ai fini della risoluzione della vicenda controversa è costituita dalla verifica degli effetti della dichiarazione rilasciata dal ricorrente all’atto della realizzazione dell’estinzione anticipata. Come già questo Collegio ha avuto modo di precisare con la decisione n. 2109 dell’8 aprile 2014, il documento in esame – lungi dal rappresentare un negozio transattivo, che secondo la disciplina codicistica ha comunque natura contrattuale, richiedendo l’accordo di due o più parti tra le quali sia insorta una controversia alla quale queste intendono porre fine mediante reciproche concessioni – ha natura di un atto unilaterale proveniente dal ricorrente. Negozio unilaterale, quindi, che contiene tre distinte affermazioni, la cu efficacia deve essere valutata singolarmente.
In primo luogo esso contiene una dichiarazione espressa che rappresenta una quietanza del pagamento delle somme dovute al ricorrente a titolo di restituzione, riconosciute integrali e corrette. Trattasi di un’espressa ed inequivoca dichiarazione in ragione della quale va rigettata la domanda di restituzione delle stesse qui avanzata, essendo stata espressa l’integrale soddisfazione da parte dello stesso ricorrente. I precedenti di questo Collegio e la giurisprudenza di legittimità hanno infatti chiarito che vada riconosciuta piena efficacia alla quietanza rilasciata a saldo, laddove, in base all’interpretazione del documento, risulti chiaramente la volontà di rinunciare ad ogni pretesa creditoria inerente il
medesimo diritto: così Collegio di Napoli, decisione n. 2162/2013, n. 3999/2012 e n. 5380/2013; Cass., 17 maggio 2006, n. 11536).
In secondo luogo, detto documento contiene un’ulteriore dichiarazione con cui il ricorrente ha espressamente affermato di tenere indenne parte resistente da qualsiasi responsabilità o molestia derivante dal pagamento effettuato, rafforzando in tal guisa la propria volontà anche con una manleva nei confronti dell’intermediario.
Da ultimo, il richiamato atto unilaterale contiene un’ulteriore dichiarazione di evidente valore abdicativo rispetto ad altre pretese, posto che viene espressamente affermato di non avere null’altro a pretendere in relazione al prestito in questione e alla sua estinzione. L’imputazione del pagamento ricevuto va quindi riferita anche a tutte le altre somme eventualmente dovute da parte resistente: seppure dalla semplice quietanza non può desumersi in via automatica alcuna ulteriore volontà transattiva del dichiarante, deve tuttavia rilevarsi che ad essa va riconosciuto valore rinunciativo di ulteriori pretese creditorie, laddove tale volontà emerga in maniera in equivoca dal testo del documento, come accade nel caso di specie (Cass., 29 ottobre 2002, n. 15245; Cass., 14 gennaio 1992, n. 320); di conseguenza tali dichiarazioni sottoscritte dal soggetto da cui esse provengono rivestono l’efficacia probatoria privilegiata propria della scrittura privata, a norma dell’art. 2702 c.c. (cfr. la decisione n. 4129/2012 di questo Collegio).
Né a diversa soluzione può pervenirsi in relazione all’ambito delle pretese rinunciate, poiché la dizione generale e gli esempi riportati coprono sia le commissioni, sia gli oneri assicurativi, sia qualunque altra spesa o onere.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1