CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEL CREDITO MUTUO PROTETTO
FASCICOLO INFORMATIVO DANNI
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEL CREDITO
MUTUO PROTETTO
Convenzione Collettiva Numero: 444
Prestazioni assicurate da:
Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa
Il presente Fascicolo Informativo, contenente Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente e all'Assicurato prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
Edizione aggiornata al 31/05/2011
Edizione aggiornata al 01/12//2010
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il Contraente e l’Assicurato devono prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa
a) Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all’ Albo dei gruppi assicurativi al N. 019. Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 00320160237, numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo di Verona 9962, Società iscritta all’Albo delle Società Cooperative al n. A100378, Albo Imprese presso ISVAP n. 1.00012;
b) Sede Legale e Direzione Generale: Lungadige Cangrande, 16 – 00000 Xxxxxx, Xxxxxx;
c) Telefono: 000.0000000; sito Internet: xxx.xxxxxxxxx.xx, xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
d) Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni: art. 65 R.D.L. 29/4/1923 N° 966;
e) Società di revisione: Reconta Xxxxx & Young S.p.A., Sede legale: Xxx X.X. Xxxxxxxxx, 00/X – 00196 Roma.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2010 ammonta a 1.287 milioni di euro, di cui 1.220 milioni di euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità e richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2010 risulta pari al 565%.
3. Conflitto di interessi
La Società si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto di Gruppo o rapporti di affari propri o di altre Società del Gruppo.
In ogni caso la Società, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio al Contraente e si impegna ad ottenere per il Contraente il miglior risultato possibile.”
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Convenzione Collettiva
La presente Convenzione Collettiva, stipulata dalla Banca Contraente con la Compagnia ha durata annuale con tacito rinnovo.
Singole Coperture Assicurative
Le singole coperture assicurative sottoscritte dagli Assicurati mediante il Modulo di Adesione hanno durata pari ai primi 10 anni di durata del Mutuo/Finanziamento, senza tacito rinnovo. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda agli specifici articoli delle CGA Art. 4.
AVVERTENZA - Termini e modalità di Disdetta
La disdetta del contratto da parte della Banca Contraente deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. e spedita almeno 60 giorni prima della data di scadenza della Polizza. In caso di disdetta, per le operazioni precedentemente assicurate e per ciascun Assicurato, la garanzia prestata resterà comunque in vigore fino alla loro naturale scadenza.
4. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
4.1 Coperture assicurative offerte
Con il contratto di assicurazione di cui alla presente Polizza, la Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli specifici articoli delle Condizioni di Assicurazione, a corrispondere un Indennizzo nei casi sotto indicati:
• Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia - qualora l'Assicurato sia Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico
• Perdita di Impiego - qualora l'Assicurato sia Lavoratore Dipendente di Ente privato
• Ricovero Ospedaliero - qualora l'Assicurato sia Non Lavoratore
4.2 AVVERTENZA - Limitazioni ed Esclusioni
Per conoscere , in dettaglio le limitazioni e le Esclusioni derivanti dalla presente Polizza si rimanda rispettivamente ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
• Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia (ITT) – Art. 27;
• Perdita di Impiego (PI) – Art. 33;
• Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx (RO) – Art. 38.
4.3 AVVERTENZA - Franchigie Scoperti e Massimali
Per conoscere in dettaglio le Franchigie, gli scoperti e i Massimali applicabili alle singole garanzie si rimanda ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio si rimanda agli Art. 25, 31, 36.
A scopo esemplificativo, si illustra di seguito il meccanismo di funzionamento relativo all’applicazione di franchigie e massimali nel caso di un sinistro relativo alla garanzia Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia (ITT):
1° caso
- periodo di ITT al lavoro comprovato: 05/09/2011 – 20/11/2011
- Rata protetta mensile come da Modulo di adesione sottoscritto € 400,00
- indennizzo liquidato dopo l’applicazione della franchigia assoluta di 60 gg; € 0,00
2° caso
- periodo di ITT al lavoro comprovato: 05/09/2011 – 20/03/2013
- Rata protetta mensile come da Modulo di adesione sottoscritto € 400,00
- indennizzo liquidato dopo l’applicazione della franchigia assoluta di 60 gg; 4 rate mensili x € 400,00 = € 1.600,00
5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
5.1 AVVERTENZA - Dichiarazioni false o reticenti:
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o della Banca Contraente della Convenzione relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892 o1893 o 1894 c.c..
5.2 AVVERTENZA - Cause di nullità e/o cessazione delle garanzie:
Con riferimento alla posizione dei singoli Assicurati, le garanzie cessano alle ore 24:00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:
1. alle ore 24:00 della decima ricorrenza annuale del contratto;
2. per il solo caso di Perdita di Impiego, il raggiungimento o ottenimento da parte dell’Assicurato del trattamento pensionistico.
Ove vi siano più Assicurati, la cessazione per uno di essi dell'Assicurazione non pregiudica la continuazione della copertura a favore dell'altro, mantenendo per l'Assicurato, per il quale l'Assicurazione continua, gli stessi limiti di indennizzo specificati all'Art. 2 delle CGA.
6. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio in modo tale che, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio.
Gli aggravamenti o le diminuzioni di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, nei casi e con le modalità previsti dall’art.1898 cod. civ..
7. Premio
La Banca Contraente della Convenzione e la Società confermano che il pagamento del premio verrà corrisposto alla Società medesima dall’Assicurato il quale conferirà nel Modulo di Adesione apposito incarico alla Banca affinché trattenga dall'importo erogato, contestualmente all'erogazione del Mutuo, l ’importo del Premio assicurativo dovuto per tutta la durata stabilita all’interno del Modulo di Adesione.
La frazione di mese viene considerata un intera mensilità.
7.1 Mezzi di Pagamento
Mezzi di pagamento a disposizione dell'Assicurato:
• Trattenuta all'erogazione: l’importo del premio è finanziato all’Assicurato dal Contraente e, a tal fine, viene sommato all’importo del finanziamento.
7.2 Costi gravanti sul premio
I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall’importo del premio corrisposto.
I costi espliciti gravanti sul premio unico sono rappresentati nelle tabelle che seguono:
Costi di acquisizione, gestione ed incasso | Provvigioni percepite dall’Intermediario (quota parte dei costi) |
43,00% | 88,37% |
Tabella esemplificativa dei premi:
Capitale Richiesto iniziale | € 100.000,00 |
Età e sesso del’Assicurato | Qualunque |
Durata della copertura (mesi) | 120 mesi (10 anni) |
Premio Lordo Unico anticipato per tutta la durata della copertura | € 1.300,00 |
Premio Netto Unico anticipato per tutta la durata della copertura | € 1.268,29 |
Costi di acquisizione e incasso (in valore assoluto) | € 545,36 |
Provvigioni percepite dall’Intermediario (in valore assoluto) | € 481,95 |
7.3 AVVERTENZA - Rimborso del Premio per estinzione anticipata del finanziamento
In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo, la Compagnia restituisce al debitore/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, limitatamente al caso di Pagamento del premio assicurativo in un'unica soluzione.
In caso di anticipata estinzione del Finanziamento i premi da rimborsare vengono determinati secondo la seguente formula:
Metodo di Rimborso su base Giornaliera
L’importo di tale rimborso si determina moltiplicando i giorni, (si fa riferimento all’anno commerciale di 360 giorni) residui di copertura (non goduti) per il rapporto tra il premio versato (al netto delle imposte) e i giorni totali di copertura inizialmente comunicati.
R = P * GR/D
Dove:
R = premio da rimborsare
P = premio imponibile (al netto delle imposte) GR = giorni residui di copertura
D = durata totale (in giorni) del finanziamento
Esempio: | |
Premio Imponibile | € 1000,00 |
Data Inizio Mutuo | 06/09/2010 |
Data Scadenza Mutuo | 06/09/2015 |
Data Estinzione Mutuo | 25/11/2012 |
Durata Totale in giorni | 1800 |
Giorni di copertura trascorsi | 799 |
Giorni di copertura residui | 1001 |
R = 1000 * 1001/1800 R = 556,11
In alternativa a quanto sopra previsto la Compagnia, su richiesta del debitore/Assicurato fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria.
8. AVVERTENZA - Diritto di recesso
L’Assicurato può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di Decorrenza o dalla Data Iniziale inviando la richiesta di recesso tramite lettera Raccomandata A.R, o altro mezzo idoneo (fax, raccomandata a mano etc.) alla Banca Contraente che la inoltrerà tempestivamente alla Compagnia:
• Fax: 000-0000000
• Indirizzo: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxx Xxxxxxxx (Xxxxxx) – Italia.
Entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione la Compagnia provvederà al rimborso totale del premio corrisposto.
La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dall’Assicurato entro detto termine, verrà considerata comunque valida.
A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta, per il tramite del Contraente o direttamente dall'Assicurato, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente il premio eventualmente corrisposto relativamente a ciascun singolo Assicurato.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivati dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dalla data in cui possono essere fatti valere.
10. Legge applicabile al contratto
Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge della Repubblica Italiana.
11. Regime fiscale
I premi relativi alle garanzie Xxxxx sono soggetti ad un’imposta sulle assicurazioni del 2,5%.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
AVVERTENZA - Modalità e termini per la denuncia del sinistro
In caso di Xxxxxxxx, l'Assicurato o i suoi familiari devono darne avviso scritto alla Società entro e non oltre il 60esimo giorno dalla data di accadimento del Sinistro.
Per dare avviso scritto di Xxxxxxxx l’Assicurato o i suoi familiari devono compilare l’apposito modulo, reperibile presso la Società o la Banca Contraente, e devono inoltrarlo alla Società (*) tramite raccomandata A.R. nei tempi di cui al precedente punto 1., unitamente alla documentazione del successivo punto.
(*) Cattolica Assicurazioni Soc. Coop
c/o “FINANCIAL INSURANCE COMPANY LIMITED” – Servizio Sinistri Xxx Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx.
Numero Verde 000.00.00.00
Per i documenti da inviare in caso di sinistro, si rimanda ai seguenti articoli delle CGA:
• In caso di Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia (ITT) Art. 13 CGA
• In caso di Perdita di Impiego (PI): Art. 13 CGA
• In caso di ricovero ospedaliero (RO): Art. 13 CGA
Qualora l’Assicurato non fornisca la documentazione indicata, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:
Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. Lungadige Cangrande, 16 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) Fax: 000.00.00.000
E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell’esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxx, telefono 00-000000, telefax 06- 42133206, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Il reclamo all’ISVAP deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante; denominazione dell’impresa, dell’intermediario di cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito Internet:
xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx
Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
14. AVVERTENZA - Arbitrato
Per ogni controversia diversa da quelle previste dall’articolo precedente, si fa riferimento ai seguenti articoli delle CGA:
- Inabilità Totale Temporanea - Art. 30
- Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx – Art. 37
Società Cattolica di Assicurazioni Soc. Coop. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante Legale (Xxxx. Xxxxx Xxxxxx)
GLOSSARIO
Nel testo che segue si intende per:
Assicurato
Ciascuna delle persone fisiche, fino ad un massimo di due, in relazione alla quale la Società concede l’Assicurazione ai sensi e nei limiti di cui al contratto di assicurazione e che, a tal fine, abbia stipulato il Contratto di Mutuo e sottoscritto il Modulo di Adesione e presenti i requisiti di assicurabilità previsti dal presente contratto di assicurazione.
Assicurazione
La garanzia concessa dalla Società ai sensi del presente contratto di assicurazione in relazione al Contratto e a beneficio dell’Assicurato o degli Assicurati che abbiano sottoscritto il Modulo di Adesione.
Beneficiario
Il soggetto che beneficia delle prestazioni assicurative previste dal contratto e che corrisponde all'Assicurato.
Contraente della Convenzione
Banca di Cividale S.p.A., con sede Legale in Xxxxxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxxx xxx Xxxxxx (XX), che stipula la presente Convenzione Collettiva per conto dei propri clienti.
Contratto
Il contratto di mutuo tra la Banca Contraente della convenzione e l’Assicurato, con il quale la Banca concede in prestito all’Assicurato una somma predeterminata, finalizzata all’acquisto della proprietà di un bene immobile o alla ristrutturazione dello stesso, che dovrà essere restituita dall’Assicurato al Contraente secondo un piano di ammortamento predeterminato.
Data Iniziale
Le ore 24.00 del giorno in cui è erogata a favore dell’Assicurato la somma oggetto del Contratto, sempre che a tale giorno sia stato pagato il Premio Iniziale e risulti sottoscritto il Modulo di Adesione.
Decorrenza
Momento in cui il contratto è concluso, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Modulo di Adesione
La dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato per aderire alla presente Convenzione Assicurativa Collettiva.
Perdita di Impiego
Lo stato dell’Assicurato, in considerazione dei fini assicurativi e quindi con riferimento alle Condizioni Particolari di Assicurazione, il quale sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato, qualora egli:
a) abbia cessato la sua Normale Attività Lavorativa e non sia impegnato nello svolgimento di qualsiasi altra occupazione di durata superiore alle 16 ore settimanali che generi un reddito o un guadagno;
b) sia iscritto negli elenchi anagrafici, o percepisca un’indennità derivante da trattamento di Mobilità o di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, e non rifiuti irragionevolmente eventuali offerte di lavoro.
Ente Privato
Ogni soggetto giuridico che non sia parte della Pubblica Amministrazione.
Ente Pubblico
Ogni soggetto giuridico che sia parte della Pubblica Amministrazione.
Inabilità Totale Temporanea
La perdita totale, in via temporanea, della capacità dell’Assicurato di attendere alla propria Normale Attività Lavorativa a seguito di Infortunio o Malattia, in considerazione dei fini assicurativi e quindi con riferimento alle Condizioni Particolari di Assicurazioni.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in base al contratto di assicurazione in caso di Sinistro.
Infortunio
Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza l’Inabilità Totale Temporanea od il Ricovero Ospedaliero, la Invalidità Totale e Permanente e il Decesso.
Sono inoltre parificati agli Infortuni:
1. l'asfissia non di origine morbosa;
2. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
3. l'annegamento;
4. l'assideramento o il congelamento;
5. i colpi di sole o di calore;
6. le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie;
7. gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza.
Intermediario Collocatore
Banca di Cividale S.p.A., con sede Legale in Xxxxxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxxx xxx Xxxxxx - Xxxxx - .
Istituto di Cura
Ogni struttura sanitaria regolarmente autorizzata all’erogazione dell’assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono considerati Istituti di Cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, i gerontocomi e gli ospizi per anziani, nonché le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
Lavoratore Autonomo
La persona fisica che eserciti un’attività lavorativa regolare e che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non percepisca un reddito da lavoro dipendente (come determinato nelle definizioni di Lavoratore Dipendente Privato e di Lavoratore Dipendente Pubblico) o da pensione. Sono altresì considerati autonomi i lavoratori dipendenti che percepiscono un reddito a fronte di contratti a progetto e di contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali) sia alle dipendenze di Aziende o Enti di diritto privato sia alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione.
Lavoratore Dipendente Privato
La persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro presso Aziende o Enti di diritto privato, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un’anzianità minima di sei mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro. Sono considerati Lavoratori Dipendenti Privati anche i lavoratori che prestino il proprio lavoro, sempre presso Aziende o Enti di diritto privato, con i seguenti contratti: contratto a
tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente.
Lavoratore Dipendente Pubblico
La persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione italiana. Si intendono Pubbliche Amministrazioni: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 30.7.1999 n. 300. Sono altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come da L. 70/1975.
Sono considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici anche i lavoratori che prestino il proprio lavoro, alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente.
Malattia
Alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Non Lavoratore
La persona fisica che non sia né Lavoratore Autonomo, né Lavoratore Dipendente Privato, né Lavoratore Dipendente Pubblico. Sono altresì considerati non lavoratori, i pensionati, i lavoratori dipendenti con contratti di lavoro a chiamata o con contratti di lavoro accessorio o occasionale o con contratti di lavoro stipulati all’estero (se non regolati dalla legge italiana).
Normale Attività Lavorativa
L’attività retribuita o comunque produttiva di reddito svolta dall’Assicurato con carattere di abitualità e prevalenza immediatamente prima del Sinistro, ovvero una consimile attività retribuita o comunque produttiva di reddito tale da non modificare le possibilità economiche dell’Assicurato.
Periodo di Assicurazione
Il periodo di vigenza di ciascuna Assicurazione di cui al presente contratto di assicurazione,
Periodo di Carenza
Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione concluso non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avviene in tale periodo la Compagnia non corrisponde la prestazione assicurativa.
Periodo di Franchigia Assoluta
Periodo di tempo immediatamente successivo al verificarsi di un Sinistro dovuto a Inabilità Totale Temporanea o Perdita di Impiego, in relazione al quale, pur in presenza di un Sinistro indennizzabile ai termini del contratto di assicurazione, non viene riconosciuto alcun Indennizzo.
Periodo di Franchigia Relativa
Periodo di tempo nel quale deve protrarsi il Sinistro, indennizzabile ai termini del contratto di assicurazione, affinché l’Assicurato abbia diritto al primo Indennizzo.
Periodo di Riqualificazione
Periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Inabilità Totale Temporanea o di Perdita di Impiego o di Ricovero Ospedaliero, liquidabile ai sensi del contratto di assicurazione, durante il quale l’Assicurato deve ritornare a svolgere la sua Normale Attività Lavorativa prima di poter presentare un’altra denuncia relativa ad un nuovo Sinistro rispettivamente per Inabilità Totale Temporanea o per Perdita di Impiego o per Ricovero Ospedaliero.
Polizza
Il presente documento, che contiene la disciplina del contratto di assicurazione.
Premio
La somma in denaro comprensiva di imposte che la Banca Contraente deve alla Società in base al Contratto di Assicurazione di cui alla presente Polizza.
Rata Protetta
L’importo mensile, fissato al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione e ivi indicato. Detto importo, comprensivo di capitale e interessi, è calcolato dalla Compagnia con modalità in parte diverse da quelle applicate dalla Banca nel piano di ammortamento della rata dovuta dall’Assicurato, o se del caso dagli Assicurati, alla Banca Contraente stessa in base al Contratto, mantenendo peraltro nel ricalcolo la periodicità mensile anche nel caso in cui la rata sia stata contrattualmente concordata con periodicità trimestrale o semestrale.
L’importo protetto della rata rimarrà costante anche nel caso di modifiche dell’effettiva rata del mutuo da rimborsare che dovesse mutare nel tempo per effetto della naturale variazione del criterio di indicizzazione, qualora il mutuo sia a tasso indicizzato e non fisso o eventualmente del concorrere di altre variabili descritte nel contratto di mutuo medesimo.
Ricovero Ospedaliero
La degenza, corrispondente al numero di pernottamenti in un Istituto di Cura, resa necessaria a seguito di Infortunio o Malattia per l’esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in strutture ambulatoriali,in considerazione dei fini assicurativi e quindi con riferimento alle condizioni particolari di assicurazione.
Sinistro
Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Società
Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa con Sede Legale in Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona.
Indirizzo a cui spedire comunicazioni e/o documenti: Xxx xx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxx Xxxxxxxx (Xxxxxx).
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
ART. 1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Con il contratto di assicurazione di cui alla presente Polizza, la Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli specifici articoli delle Condizioni di Assicurazione, a corrispondere un Indennizzo nei casi sotto indicati:
• Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia - qualora l'Assicurato sia Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico
• Perdita di Impiego - qualora l'Assicurato sia Lavoratore Dipendente di Ente privato
• Ricovero Ospedaliero - qualora l'Assicurato sia Non Lavoratore
ART. 2 – PERSONE ASSICURABILI
Sono assicurabili le persone fisiche che:
È assicurabile la persona fisica che:
• abbia sottoscritto il Contratto in qualità di mutuatario con la Banca Contraente della Convenzione e abbia sottoscritto il Modulo di Adesione alle coperture assicurative;
• goda di buona salute, e cioè non sia affetta da Xxxxxxxx o lesioni gravi che necessitano di trattamento medico regolare e continuato;
• se Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente, svolga la propria Normale Attività Lavorativa da almeno 12 mesi e non sia stata assente, negli ultimi 12 mesi, dalla Normale Attività Lavorativa per più di 60 giorni continuativi a causa di Malattia o Infortunio;
• sia di età non inferiore a 18 anni né superiore a 60 anni, fermo restando che l’età massima ai fini dell’efficacia dell’Assicurazione è di 70 anni.
Nel caso in cui il Contratto sia sottoscritto congiuntamente da due o più mutuatari, si considera assicurata ciascuna delle persone fisiche indicate nel Modulo di Adesione (fino a un massimo di 2), sempre che, rispetto a ognuna di esse, ricorrano le condizioni di assicurabilità di cui al precedente punto.
In caso di pluralità di Assicurati, ciascuno di essi è assicurato in proporzione al rispettivo reddito, secondo quanto stabilito ai successivi articoli per il caso di Inabilità Totale Temporanea, per il caso di Perdita di Impiego e per il caso di Ricovero Ospedaliero.
ART. 3 – BENEFICIARIO DELLE PRESTAZIONI
In caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, Perdita di Impiego e Ricovero Ospedaliero, Beneficiario delle prestazioni è l’Assicurato stesso che conferisce al Contraente mandato irrevocabile ad incassare ogni indennizzo dovuto dalla Compagnia in base al Contratto di Assicurazione. Resta inteso che gli indennizzi che la Compagnia corrisponderà in virtù del suddetto mandato al Contraente verranno utilizzati dallo stesso per la decurtazione ed estinzione del debito che l'Assicurato ha nei confronti del medesimo in base al Contratto di finanziamento. Il Contraente si obbliga in ogni caso a riconoscere parte dell’indennizzo all’Assicurato o se del caso ai suoi aventi causa, nelle ipotesi che l’indennizzo sia superiore al credito stesso. Il mandato si intende revocato nell’ipotesi che il Contratto di Finanziamento sia stato risolto o sia stato trasferito.
ART. 4 - DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
Per ogni Assicurato, salvo il Periodo di Carenza previsto per le singole garanzie, l’Assicurazione decorre dalla Data Iniziale, sempre che alla stessa data il Contraente abbia adempiuto all’obbligo del pagamento dei Premi dovuti e che, in relazione all’Assicurato o, se del caso, agli Assicurati, risultino verificate le condizioni di assicurabilità di cui al precedente Art. 2.
L’Assicurazione ha durata pari ai primi 10 anni di durata del contratto di Mutuo successivi alla Data Iniziale e cessa alla scadenza di tale termine, o alla precedente data di scadenza del contratto di Mutuo, senza tacito rinnovo.
ART. 5 - RIMBORSO DEL PREMIO
In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo, la Compagnia restituisce al debitore/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, limitatamente al caso di Pagamento del premio assicurativo in un'unica soluzione.
In caso di anticipata estinzione del Finanziamento i premi da rimborsare vengono determinati secondo la seguente formula:
Metodo di Rimborso su base Giornaliera
L’importo di tale rimborso si determina moltiplicando i giorni, (si fa riferimento all’anno commerciale di 360 giorni) residui di copertura (non goduti) per il rapporto tra il premio versato (al netto delle imposte) e i giorni totali di copertura inizialmente comunicati.
R = P * GR/D
Dove:
R = premio da rimborsare
P = premio imponibile (al netto delle imposte) GR = giorni residui di copertura
D = durata totale (in giorni) del finanziamento
Esempio: | |
Premio Imponibile | € 1000,00 |
Data Inizio Mutuo | 06/09/2010 |
Data Scadenza Mutuo | 06/09/2015 |
Data Estinzione Mutuo | 25/11/2012 |
Durata Totale in giorni | 1800 |
Giorni di copertura trascorsi | 799 |
Giorni di copertura residui | 1001 |
R = 1000 * 1001/1800 R = 556,11
In alternativa a quanto sopra previsto la Compagnia, su richiesta del debitore/Assicurato fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria.
ART. 6 – DISDETTA CESSAZIONE, ANNULLAMENTO DELLE GARANZIE
Con riferimento alla posizione dei singoli Assicurati, le garanzie cessano alle ore 24:00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:
1. decima ricorrenza annuale del contratto;
2. al compimento del 70° anno di età dell’Assicurato;
3. per il solo caso di Perdita di Impiego, il raggiungimento o ottenimento da parte dell’Assicurato del trattamento pensionistico.
Ove vi siano più Assicurati, la cessazione per uno di essi dell'Assicurazione non pregiudica la continuazione della copertura a favore dell'altro, mantenendo per l'Assicurato, per il quale l'Assicurazione continua, gli stessi limiti di indennizzo specificati all'Art. 2 delle CGA.
Resta inteso che nessun Indennizzo sarà dovuto dalla Società in base al presente contratto di assicurazione per Sinistri che si verifichino oltre la scadenza del Periodo di Assicurazione.
Resta inoltre inteso che, ove anche un Sinistro si verifichi prima della scadenza del Periodo di Assicurazione, nessun Indennizzo sarà dovuto dalla Società all’Assicurato in base al presente contratto di assicurazione qualora il relativo periodo di Franchigia Assoluta e/o Relativa termini dopo la scadenza del Periodo di Assicurazione.
Infine, qualora alla scadenza del Periodo di Assicurazione perduri un Sinistro per Inabilità Totale Temporanea o per Perdita di Impiego, nulla sarà più dovuto dalla Società all’Assicurato in base al presente contratto di assicurazione per il periodo successivo alla suddetta scadenza, così come nulla sarà dovuto in relazione al periodo di tempo inferiore a 30 giorni consecutivi che intercorre tra la data dell’ultimo pagamento di un Indennizzo prima della scadenza e la data della scadenza stessa.
ART. 7 - RECESSO
L’Assicurato può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di Decorrenza o dalla Data Iniziale inviando la richiesta di recesso tramite lettera Raccomandata A.R, o altro mezzo idoneo (fax, raccomandata a mano etc.) alla Banca Contraente che la inoltrerà tempestivamente alla Compagnia:
• Fax: 000-0000000
• Indirizzo: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxx Xxxxxxxx (Xxxxxx) – Italia.
Entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione la Compagnia provvederà al rimborso totale del premio corrisposto.
La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dall’Assicurato entro detto termine, verrà considerata comunque valida.
A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta, per il tramite del Contraente o direttamente dall'Assicurato, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente il premio eventualmente corrisposto relativamente a ciascun singolo Assicurato.
ART. 8 – PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA
Il premio dovuto alla Compagnia è unico e anticipato ed è determinato per ogni singolo Assicurato in relazione ai tassi riportati nella seguente tabella e all’ammontare del capitale richiesto del Mutuo:
Durata del finanziamento (mesi) | Tasso di Premio Lordo |
120 mesi | 1,30% |
ART. 9 - MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO
Mezzi di pagamento a disposizione dell'Assicurato:
• Trattenuta all'erogazione: l’importo del premio è finanziato all’Assicurato dal Contraente e, a tal fine, viene sommato all’importo del finanziamento.
ART. 10 – COSTI GRAVANTI SUL PREMIO
I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall’importo del premio corrisposto.
I costi espliciti gravanti sul premio unico sono rappresentati nelle tabelle che seguono:
Costi di acquisizione, gestione ed incasso | Provvigioni percepite dall’Intermediario (quota parte dei costi) |
43,00% | 88,37% |
(*) Il tasso di premio è espresso in % del capitale iniziale richiesto (capitale). La frazione di mese viene considerata un intera mensilità.
Tabella esemplificativa dei premi:
Capitale Richiesto iniziale | € 100.000,00 |
Età e sesso del’Assicurato | Qualunque |
Durata della copertura (mesi) | 120 mesi (10 anni) |
Premio Lordo Unico anticipato per tutta la durata della copertura | € 1.300,00 |
Premio Netto Unico anticipato per tutta la durata della copertura | € 1.268,29 |
Costi di acquisizione e incasso (in valore assoluto) | € 545,36 |
Provvigioni percepite dall’Intermediario (in valore assoluto) | € 481,95 |
ART. 11 - REGIME FISCALE
I premi relativi alla presente Polizza sono soggetti ad un’imposta sulle assicurazioni del 2,5%.
ART. 12 – MODIFICA DELLA POSIZIONE LAVORATIVA
Qualora in pendenza della Assicurazione l’Assicurato modifichi la propria condizione occupazionale inerente alla Normale Attività Lavorativa, l’Assicurazione sarà
automaticamente modificata, nel senso che, dal momento della modifica, sarà attivata un’Assicurazione corrispondente alla nuova condizione occupazionale dell’Assicurato. Conseguentemente, l’Assicurazione che potrà essere fatta valere nei confronti della Società in base al presente contratto di assicurazione sarà sempre quella corrispondente alla condizione occupazionale (Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico o Lavoratore Dipendente di Ente Privato o Non Lavoratore) dell’Assicurato al momento del Sinistro.
L’Assicurato che sia Lavoratore Autonomo, Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico o Non Lavoratore e, in pendenza della Assicurazione, diventi Lavoratore Dipendente di Ente Privato ha diritto all’Indennizzo per Perdita d'Impiego solo nel caso in cui lo stato di Disoccupazione sopravvenga dopo che l’Assicurato abbia superato il periodo di prova e sia comunque trascorso un periodo di tempo di almeno 180 giorni consecutivi dal momento in cui egli è diventato Lavoratore Dipendente.
L’Assicurato che sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato o Non Lavoratore e, in pendenza della Assicurazione, diventi Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico, ha diritto all’Indennizzo per Inabilità Totale Temporanea solo nel caso in cui l’Inabilità sia avvenuta dopo almeno 60 giorni consecutivi dal momento in cui l’Assicurato ha iniziato la propria Normale Attività Lavorativa come Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico.
L’Assicurato che sia Lavoratore Dipendente o Lavoratore Autonomo e, in pendenza della Assicurazione, diventi Non Lavoratore, ha diritto all’Indennizzo per Ricovero Ospedaliero solo nel caso in cui il Ricovero Ospedaliero sia avvenuto dopo almeno 60 giorni consecutivi dal momento in cui l’Assicurato è divenuto Non Lavoratore.
Resta inteso che, ove vi siano più Assicurati, per ciascuno di essi l’Assicurazione è efficace in base alla rispettiva condizione lavorativa. Conseguentemente, la modifica della condizione lavorativa che abbia interessato uno degli Assicurati non comporta una modifica degli effetti dell’Assicurazione per l’altro, salvo che, ovviamente, anche quest’ultimo sia interessato a sua volta da una modifica della condizione lavorativa.
ART. 13 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di Xxxxxxxx, l'Assicurato o i suoi familiari devono darne avviso scritto alla Società entro e non oltre il 60esimo giorno dalla data di accadimento del Sinistro.
Per dare avviso scritto di Xxxxxxxx l’Assicurato o i suoi familiari devono compilare l’apposito modulo, reperibile presso la Società o la Banca Contraente, e devono inoltrarlo alla Società (*) tramite raccomandata A.R. nei tempi di cui al precedente punto 1., unitamente alla documentazione del successivo punto.
(*) Cattolica Assicurazioni Soc. Coop
c/o “FINANCIAL INSURANCE COMPANY LIMITED” – Servizio Sinistri Xxx Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx.
Numero Verde 800-394346
Documenti da inviare in caso di sinistro:
In caso di Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia (ITT):
• copia del documento di identità, o altro documento, attestante la data di nascita;
• certificato medico attestante l’Inabilità Totale Temporanea ed eventuale certificato di ricovero in ospedale;
• i successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato medico alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Totale Temporanea);
• ogni documentazione inerente il Sinistro che gli possa ragionevolmente essere richiesta.
In caso di Perdita di Impiego (PI):
• copia di un documento di identità;
• copia del libretto di lavoro (o della scheda professionale);
• copia del documento comprovante la cessazione del rapporto di lavoro;
• copia di un documento comprovante l’iscrizione alla lista di collocamento o l’inserimento nelle liste di Mobilità o nella Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, e l’eventuale permanenza in tali liste;
• attestazione del pagamento di eventuali indennità di Perdita di Impiego.
In caso di ricovero ospedaliero (RO):
• copia del documento di identità o altro documento per attestazione della data di nascita;
• certificato medico di Ricovero in ospedale e copia della cartella clinica;
• i successivi certificati di Ricovero in ospedale alla scadenza del precedente;
• ogni documentazione inerente il Sinistro che gli possa ragionevolmente essere richiesta.
Qualora l’Assicurato non fornisca la documentazione indicata, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma.
L’Assicurato è altresì tenuto, una volta avvenuto il pagamento di un Indennizzo per Inabilità Totale Temporanea o Perdita di Impiego e qualora il Sinistro si protragga per ulteriori 30 giorni consecutivi, e così per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi, a redigere a propria cura il modulo per la continuazione del Sinistro di cui al precedente punto e inoltrarlo alla Compagnia nei tempi di cui sopra.
La Compagnia potrà, in ogni momento, richiedere all’Assicurato o agli aventi causa di fornire le prove documentali in ordine al diritto alle prestazioni di cui al presente contratto di assicurazione.
ART. 14 – OBBLIGHI DELLE PARTI
L’Intermediario collocatore si impegna a:
– consegnare tutta la documentazione pre-contrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente all’Assicurato, prima della sottoscrizione delle singole coperture assicurative;
– fornire copia del Modulo di Adesione;
– trasmettere alle Compagnie, in formato elettronico, i dati relativi al numero del Finanziamento, dati anagrafici e fiscali dell’Assicurato, durata del Finanziamento e frequenza delle rate, importo del Finanziamento erogato e quota da attribuire ad ogni Assicurato in caso di cointestazione;
– sottoporre a ciascun Assicurato, l’informativa ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, predisposta e resa disponibile da Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, nonché a raccogliere e trattenere presso di sé il relativo consenso al trattamento dei dati personali;
– comunicare alla Compagnia la data di eventuale estinzione anticipata del Finanziamento.
ART. 15 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o della Banca Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892 o 1893 o 1894 c.c..
ART. 16 – ALTRE ASSICURAZIONI
Resta convenuto che l’Assicurazione può cumularsi con altre Assicurazioni, senza che l’Assicurato sia tenuto a dare avviso alla Società dell’esistenza di queste ultime.
ART. 17 – COLPA GRAVE, TUMULTI
A deroga dell’Art. 1900 c.c. sono compresi i Sinistri cagionati con colpa grave dell’Assicurato. A deroga dell’Art. 1912 c.c. sono compresi i Sinistri determinati da tumulti popolari a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
ART. 18 – LIMITI TERRITORIALI DELL’ ASSICURAZIONE
L’Assicurazione per Inabilità Totale Temporanea, Perdita di Impiego e Ricovero Ospedaliero ha validità nell’ambito dell’Unione Europea.
ART. 19 – DIRITTO DI SURROGA
La Società rinuncia al diritto di surroga ex Art. 1916 c.c., salvo il caso di xxxx, verso tutti i conviventi dell’Assicurato.
ART. 20 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge della Repubblica Italiana.
ART. 21 – COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni fra la Banca Contraente o l’Assicurato e la Società, con riferimento al presente contratto di assicurazione, dovranno essere fatte a mezzo di raccomandata A.R., telegramma o telefax ai seguenti indirizzi:
• se Società Cattolica di Assicurazione – Soc. Coop: Xxx xx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxx Xxxxxxxx (Xxxxxx), Fax: x00.000.0000000
• se BANCA DI CIVIDALE S.p.A. Xxxxxx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxxxx xxx Xxxxxx (Xxxxx)
Eventuali comunicazioni da parte della Società all’Assicurato saranno indirizzate all’ultimo domicilio conosciuto dell’Assicurato stesso.
ART. 22 – CESSIONE DEI DIRITTI
L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere, o trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione.
ART. 23 – RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:
Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. Lungadige Cangrande, 16 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) Fax: 000.00.00.000
E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell’esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxx, telefono 00-000000, telefax 06- 42133206, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Il reclamo all’ISVAP deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante; denominazione dell’impresa, dell’intermediario di cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito Internet:
xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx
Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
ART. 24 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia riguardante l’interpretazione, la validità, lo scioglimento e l’esecuzione del presente contratto, è competente l’autorità giudiziaria del luogo in cui l’Assicurato ha la residenza o ha eletto domicilio.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
SEZIONE A
ASSICURAZIONE INABILITA’ TOTALE TEMPORANEA DA INFORTUNIO O MALATTIA
(garanzia attiva per i Lavoratori Autonomi e Lavoratori Dipendenti di Ente Pubblico)
ART. 25 – INDENNIZZO PER IL CASO DI INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA
L’Indennizzo previsto nel caso di Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia consiste in importi mensili di ammontare pari a quello della Rata Protetta.
Per ogni Sinistro, il primo Indennizzo, pari all’importo della Rata Protetta, sarà liquidato se siano trascorsi 30 giorni consecutivi di Inabilità Totale Temporanea dal termine del Periodo di Franchigia Assoluta pari a 60 giorni; gli Indennizzi successivi, ciascuno dei quali pari all’importo della Rata Protetta, saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Inabilità Totale Temporanea.
Nel caso di due Assicurati, l’Indennizzo dovuto all’Assicurato che abbia subito il Sinistro sarà determinato moltiplicando l’importo determinato ai sensi del precedente punto, per la percentuale derivante dal rapporto tra il reddito dell’Assicurato che ha subito il Sinistro e la somma dei redditi di tutti gli Assicurati. Ai fini del calcolo di tale percentuale, si fa riferimento al reddito che ciascuno degli Assicurati indica nella documentazione allegata alla domanda di mutuo rivolta alla Banca Contraente ai fini della stipulazione del Contratto.
La Banca Contraente si impegna a comunicare alla Società i dati relativi al reddito degli Assicurati non appena la Società, avendo ricevuto una denuncia di Xxxxxxxx, ne faccia richiesta.
Qualora l’Assicurazione operi a favore di un solo Assicurato, per ciascun Sinistro la Società liquiderà un Indennizzo massimo pari a 12 Rate Protette, e un massimo di 36 Rate Protette nel caso in cui si verifichino più Sinistri nel corso del Periodo di Assicurazione.
Qualora gli Assicurati siano più di uno, per ciascuno di essi la Società liquiderà per ciascun Sinistro un Indennizzo massimo pari a 12 volte la parte di Rata Protetta corrispondente alla quota di Indennizzo spettante all’Assicurato colpito dal Sinistro in base al criterio, e secondo la stessa proporzione, e a 36 volte la stessa parte di Rata Protetta nel caso in cui si verifichino più Sinistri nel corso del Periodo di Assicurazione.
L’Indennizzo massimo mensile previsto per ogni Assicurato oppure cumulativamente per due Assicurati, nell’ipotesi che il Contratto sia stato stipulato da due persone fisiche, è di Euro 2.000,00, limite da intendersi come massimale mensile cumulativo per tutti i Contratti che l’Assicurato, o gli Assicurati, avessero contemporaneamente in corso con il Contraente.
ART. 26 – CONDIZIONI PER LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO PER IL CASO DI INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA
La Società liquiderà all’Assicurato gli Indennizzi di cui al precedente Art. 25, a condizione che:
1. l’Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia si sia verificata durante il periodo di vigenza dell’Assicurazione;
2. l’Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, sia temporaneamente nella totale incapacità fisica di attendere alla Normale Attività Lavorativa;
3. il Sinistro sia avvenuto dopo le ore 24:00 della data di scadenza del Periodo di Carenza di 60 giorni e comunque durante il periodo in cui l’Assicurazione è efficace;
4. il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al successivo Art. 27.
ART. 27 – ESCLUSIONI PER IL CASO DI INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA
Sono esclusi dall’oggetto dell’Assicurazione:
1. le conseguenze di Malattie, malformazioni, stati patologici e Infortuni verificatisi prima della Data Iniziale e già diagnosticati in tale data all’Assicurato;
2. Infortuni o Malattie causati da atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o quando questo si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da esso procurato;
3. Infortuni o Malattie causati all’Assicurato da etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
4. Infortuni causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
5. Infortuni o Malattie causati da guerra anche non dichiarata, insurrezioni o atti di terrorismo;
6. Infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti popolari a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva;
7. parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi;
8. Infortuni o Malattie causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
9. eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi, inclusi gli stati di stress;
10. interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, incluse le applicazioni di carattere estetico, richieste dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad Infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell’Assicurazione;
11. qualunque condizione di salute o Malattia direttamente o indirettamente collegata ad infezione da virus HIV o a sindrome o stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi o stati assimilabili;
12. le conseguenze di Infortuni e Malattie verificatisi mentre l’Assicurato svolge la sua Normale Attività Lavorativa fuori dai confini d’Italia, salvo che ciò dipenda da una documentabile trasferta di lavoro per un periodo non superiore a 30 giorni;
13. mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovati da esami radiologici e clinici e che diano origine ad uno stato di Inabilità Totale Temporanea.
Nessun Indennizzo per Inabilità Totale Temporanea sarà corrisposto se, per lo stesso periodo in cui dovrebbe venire corrisposto, la Società ha pagato altri importi a titolo di Indennizzo per il caso di Perdita d'Impiego o Ricovero Ospedaliero.
Nessun Indennizzo è inoltre dovuto se l’Assicurato, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, non presentava i requisiti di assicurabilità previsti all’Art. 2 della presente Polizza.
ART. 28 – DENUNCIA DEL SINISTRO ED ONERI RELATIVI
L'Assicurato deve, ai fini del pagamento dell’Indennizzo, allegare al modulo di denuncia di Xxxxxxxx i seguenti documenti:
• copia del documento di identità, o altro documento, attestante la data di nascita;
• certificato medico attestante l’Inabilità Totale Temporanea ed eventuale certificato di ricovero in ospedale;
• i successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato medico alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Totale Temporanea);
• ogni documentazione inerente il Sinistro che gli possa ragionevolmente essere richiesta.
L’Assicurato, i suoi familiari od eredi si impegnano a collaborare per consentire le indagini necessarie nonché ad autorizzare il medico curante dell’Assicurato a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l’erogazione delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione. L’Assicurato, o in caso di morte, i suoi familiari od eredi, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della Società stessa.
ART. 29 – DENUNCE SUCCESSIVE
Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Inabilità Totale Temporanea o dopo la denuncia di un Sinistro durante l’iniziale periodo di Carenza pari a 60 giorni, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Inabilità Totale Temporanea se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un Periodo di Riqualificazione pari a 30 giorni, oppure a 180 giorni se il nuovo Sinistro è dovuto allo stesso Infortunio o Malattia del Sinistro precedente.
ART. 30 – CONTROVERSIE
Qualora tra l’Assicurato e la Società insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze dell’Infortunio o della Malattia oppure sulla durata della Inabilità Totale Temporanea, la decisione della controversia può essere demandata ad un collegio di tre medici. L’incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi.
I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
SEZIONE B ASSICURAZIONE PERDITA DI IMPIEGO
(garanzia attiva per i Lavoratori Dipendenti di Ente privato)
ART. 31 – INDENNIZZO PER IL CASO DI PERDITA D'IMPIEGO
L’Indennizzo previsto nel caso di Perdita d'Impiego consiste in importi mensili di ammontare pari a quello della Rata Protetta. Per ogni Sinistro, il primo Indennizzo, pari all’importo della Rata Protetta, sarà liquidato se siano trascorsi 30 giorni consecutivi di Perdita d'Impiego dal termine del Periodo di Franchigia Assoluta pari a 60 giorni; gli Indennizzi successivi, ciascuno dei quali di importo pari alla Rata Protetta, saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Perdita d'Impiego.
Nel caso di più Assicurati, l’Indennizzo dovuto all’Assicurato che abbia subito il Sinistro sarà determinato moltiplicando l’importo determinato ai sensi del precedente punto, per la percentuale derivante dal rapporto tra il reddito dell’Assicurato che ha subito il Sinistro e la somma dei redditi di tutti gli Assicurati. Ai fini del calcolo di tale percentuale, si fa riferimento al reddito che ciascuno degli Assicurati indica nella documentazione allegata alla domanda di mutuo rivolta alla Banca Contraente della convenzione ai fini della stipulazione del Contratto. Il Contraente si impegna a comunicare alla Società i dati relativi al reddito degli Assicurati non appena la Società, avendo ricevuto una denuncia di Xxxxxxxx, ne faccia richiesta.
Qualora l’Assicurazione operi a favore di un solo Assicurato, per ciascun Sinistro la Società liquiderà un Indennizzo massimo pari a 12 Rate Protette, e un massimo di 36 Rate Protette nel caso in cui si verifichino più Sinistri nel corso del Periodo di Assicurazione. Qualora gli Assicurati siano più di uno, per ciascuno di essi la Società liquiderà per ciascun Sinistro un Indennizzo massimo pari a 12 volte la parte di Rata Protetta corrispondente alla quota di Indennizzo spettante all’Assicurato colpito dal Sinistro in base al criterio, e secondo la stessa proporzione e a 36 volte la stessa parte di Rata Protetta nel caso in cui si verifichino più Sinistri nel corso del Periodo di Assicurazione.
L’Indennizzo massimo mensile previsto per ogni Assicurato oppure cumulativamente per due Assicurati, nell’ipotesi che il Contratto sia stato stipulato da due persone fisiche, è di Euro 2.000,00, limite da intendersi come massimale mensile cumulativo per tutti i Contratti che l’Assicurato, o gli Assicurati, avessero contemporaneamente in corso con il Contraente.
ART. 32 – CONDIZIONI PER LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO PER IL CASO DI PERDITA D'IMPIEGO
La Società liquiderà all’Assicurato gli Indennizzi di cui al precedente Art. 31, a condizione che:
1. la Perdita d'Impiego si verifichi durante il periodo di vigenza della Assicurazione;
2. la data di invio all’Assicurato della lettera di licenziamento, o di una comunicazione equivalente, sia successiva alla data di scadenza del Periodo di Carenza di 60 giorni;
3. il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al successivo Art. 33.
ART. 33 – ESCLUSIONI PER IL CASO DI PERDITA D'IMPIEGO
Nessun Xxxxxxxxxx verrà corrisposto per Perdita d'Impiego se:
1. l'Assicurato non ha prestato la propria attività lavorativa come Lavoratore Dipendente in modo consecutivo per i 12 mesi immediatamente precedenti la data in cui si è verificato il Sinistro. Tuttavia, al fine di questa clausola, eventuali interruzioni del
rapporto di lavoro di durata non superiore a 2 settimane non interrompono il periodo di continuità del rapporto di lavoro;
2. al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, l'Assicurato era a conoscenza della prossima Perdita d'Impiego, o comunque gli erano note circostanze che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe verificato;
3. la Perdita d'Impiego sia conseguenza di licenziamento per giusta causa;
4. la Perdita d'Impiego sia conseguenza di pensionamento o prepensionamento;
5. la Perdita d'Impiego sia conseguenza di risoluzione del rapporto di lavoro per volontà dell’Assicurato;
6. la perdita del posto di lavoro è un evento programmato in base alla natura di rapporto a tempo determinato del contratto di lavoro o comunque se il rapporto di lavoro dell’Assicurato ha carattere stagionale e/o temporaneo e/o se la relativa perdita è la conseguenza della scadenza di un termine (ad esempio contratto di formazione e lavoro, apprendistato, ecc.);
7. al momento del Sinistro l’Assicurato stava svolgendo la propria Normale Attività Lavorativa all’estero, salvo che ciò stesse avvenendo nell’ambito di un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana o comunque se l’Assicurato ha un contratto non regolato dalla legge italiana;
8. l'Assicurato non si è iscritto negli elenchi anagrafici presso il Centro per l’Impiego competente, con lo status di disoccupato in Italia, salvo che ciò sia in contrasto con i casi di messa in Mobilità e di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (casi per cui l’assicurazione è operante);
9. l'Assicurato percepisce il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria;
10. la Società ha pagato per lo stesso periodo Indennizzi previsti per il caso di Inabilità Totale Temporanea;
11. la Perdita d'Impiego è conseguenza di uno degli eventi o cause che costituiscono esclusioni dall’Indennizzo in caso di Inabilità Totale Temporanea;
12. l’Assicurato, al momento dell’evento, era in periodo di prova.
Nessun Indennizzo è dovuto se, al momento del Sinistro, l'Assicurato è Lavoratore Autonomo.
Nessun Indennizzo è inoltre dovuto se l’Assicurato, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, non presentava i requisiti di assicurabilità previsti all’Art. 2 della presente Polizza.
ART. 34 – DENUNCIA DEL SINISTRO ED ONERI RELATIVI
L’Assicurato deve, ai fini del pagamento dell’Indennizzo, allegare al modulo di denuncia di Xxxxxxxx i seguenti documenti:
• copia di un documento di identità;
• copia del libretto di lavoro (o della scheda professionale);
• copia del documento comprovante la cessazione del rapporto di lavoro;
• copia di un documento comprovante l’iscrizione alla lista di collocamento o l’inserimento nelle liste di Mobilità o nella Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, e l’eventuale permanenza in tali liste;
• attestazione del pagamento di eventuali indennità di Perdita d'Impiego.
L’Assicurato, i suoi familiari od eredi si impegnano a collaborare per consentire le indagini necessarie nonché ad autorizzare il datore di lavoro dell’Assicurato a fornire alla Società le informazioni relative all’ultimo impiego che si ritengono indispensabili per l’erogazione delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione. L’Assicurato, i suoi familiari od eredi,
devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della Società stessa.
ART. 35 – DENUNCE SUCCESSIVE
Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita d'Impiego o dopo la denuncia di un Sinistro durante l’iniziale Periodo di Carenza pari a 60 giorni, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi eventi di Perdita d'Impiego se non è trascorso un Periodo di Riqualificazione pari a 180 giorni consecutivi nel corso del quale l'Assicurato sia ritornato ad essere Lavoratore Dipendente ed abbia superato il periodo di prova.
SEZIONE C ASSICURAZIONE RICOVERO OSPEDALIERO
(garanzia attiva per i Non Lavoratori)
ART. 36 - INDENNIZZO PER IL CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO
L’Indennizzo previsto in caso di Ricovero Ospedaliero consiste in importi mensili di ammontare pari a quello della Rata Protetta. Per ogni Sinistro il primo Indennizzo, pari all’importo della Rata Protetta, sarà liquidato se sia trascorso il Periodo di Franchigia Relativa pari a 7 giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero; gli Indennizzi successivi, ciascuno dei quali di importo pari alla Rata Protetta, saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero.
Nel caso di due Assicurati, l’Indennizzo dovuto all’Assicurato che abbia subito il Sinistro sarà determinato moltiplicando l’importo determinato per la percentuale derivante dal rapporto tra il reddito dell’Assicurato che ha subito il Sinistro e la somma dei redditi di tutti gli Assicurati. Ai fini del calcolo di tale percentuale, si fa riferimento al reddito che ciascuno degli Assicurati indica nella documentazione allegata alla domanda di mutuo rivolta al Contraente ai fini della stipulazione del Contratto. Il Contraente si impegna a comunicare alla Società i dati relativi al reddito degli Assicurati non appena la Società, avendo ricevuto una denuncia di Xxxxxxxx, ne faccia richiesta.
Qualora l’Assicurazione operi a favore di un solo Assicurato, per ciascun Sinistro la Società liquiderà un Indennizzo massimo pari a 12 Rate Protette, e un massimo di 36 Rate Protette nel caso in cui si verifichino più Sinistri nel corso del Periodo di Assicurazione. Qualora gli Assicurati siano più di uno, per ciascuno di essi la Società liquiderà per ciascun Sinistro un Indennizzo massimo pari a 12 volte la parte di Rata Protetta corrispondente alla quota di Indennizzo spettante all’Assicurato colpito dal Sinistro in base al criterio, e secondo la stessa proporzione e a 36 volte la stessa parte di Rata Protetta nel caso in cui si verifichino più Sinistri nel corso del Periodo di Assicurazione.
L’Indennizzo massimo mensile previsto per ogni Assicurato oppure cumulativamente per due Assicurati, nell’ipotesi che il Contratto sia stato stipulato da due persone fisiche, è di Euro 2.000,00, limite da intendersi come massimale mensile cumulativo per tutti i Contratti che l’Assicurato, o gli Assicurati, avessero contemporaneamente in corso con il Contraente.
ART. 37 – CONDIZIONI PER LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO PER IL CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO
La Società liquiderà all’Assicurato l’Indennizzo di cui al precedente Art. 36, a condizione che:
1. Il Ricovero Ospedaliero si sia verificato durante il periodo di vigenza dell’Assicurazione;
2. Il Ricovero Ospedaliero sia avvenuto dopo le ore 24:00 della data di scadenza del Periodo di Carenza di 60 giorni e comunque durante il periodo in cui l’Assicurazione è efficace;
3. Il Sinistro non rientri in una delle esclusioni di cui al successivo Art. 38.
ART. 38 – ESCLUSIONI PER IL CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO
Sono esclusi dall’assicurazione i Ricoveri Ospedalieri derivanti dagli Infortuni e Malattie e quant’altro già indicato all'articolo relativo all'Assicurazione Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia.
Nessun Indennizzo è dovuto se, al momento del Sinistro, 1'Assicurato è Lavoratore Dipendente e se, per lo stesso periodo in cui dovrebbe venire corrisposto, la Società ha pagato altri importi a titolo di Indennizzo per il caso di Inabilità Totale Temporanea.
Nessun Indennizzo è inoltre dovuto se l’Assicurato, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, non presentava i requisiti di assicurabilità previsti all’Art. 2 della presente Polizza.
ART. 35 - DENUNCIA DEL SINISTRO ED ONERI RELATIVI
L’Assicurato deve, ai fini del pagamento dell’Indennizzo, allegare al modulo di denuncia di Xxxxxxxx i seguenti documenti:
• copia del documento di identità o altro documento per attestazione della data di nascita;
• attestato che certifichi la sua condizione di Lavoratore Autonomo;
• certificato medico di Ricovero in ospedale e copia della cartella clinica;
• i successivi certificati di Ricovero in ospedale alla scadenza del precedente;
• ogni documentazione inerente il Sinistro che gli possa ragionevolmente essere richiesta.
L’Assicurato, i suoi familiari od eredi si impegnano a collaborare per consentire le indagini necessarie nonché ad autorizzare il medico curante dell’Assicurato a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l’erogazione delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione. L’Assicurato, i suoi familiari od eredi, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della Società stessa.
ART. 36 - DENUNCE SUCCESSIVE
Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx o dopo la denuncia di un Sinistro durante l’iniziale Periodo di Carenza pari a 60 giorni, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Ricovero Ospedaliero se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un Periodo di Riqualificazione pari a 30 giorni, oppure a 180 giorni se il nuovo Sinistro è dovuto allo stesso Infortunio o Malattia del Sinistro precedente.
ART. 37 - CONTROVERSIE
Qualora tra l’Assicurato e la Società insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze dell’Infortunio o della Malattia, la decisione della controversia può essere demandata ad un collegio di tre medici.
L’incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi.
I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio
dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.