COMUNE DI BUSTO GAROLFO
COMUNE DI BUSTO GAROLFO
(Provincia di Milano)
Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati
(ex art. 12 – Legge n. 241/90)
AREA SOCIO-CULTURALE
INDICE
Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati (ex art. 12 Legge n. 241/90)
CAPO I - Norme Generali
➢ Art. 1 Finalità
➢ Art. 2 Osservanza delle norme regolamentari
➢ Art. 3 Pubblicità e diffusione del regolamento
➢ Art. 4 Tipologia e natura dei benefici economici
➢ Art. 5 Limiti oggettivi del regolamento
CAPO II - Procedure per l'accesso ai benefici economici da parte dei soggetti giuridici (enti pubblici, associazioni, fondazioni, comitati)
➢ Art. 6 Destinatari dei benefici economici
➢ Art. 7 Contenuto e modalità di presentazione delle istanze di ammissione ai benefici economici
➢ Art. 8 Criteri di concessione
➢ Art. 9 Istruttoria
➢ Art. 10 Condizioni generali di concessione
CAPO III - Provvidenze diverse
➢ Art. 11 Interventi straordinari
➢ Art. 12 Interventi eccezionali
➢ Art. 13 Patrocinio e Promozione
➢ Art. 14 Premi di rappresentanza
➢ Art. 15 Utilizzo degli spazi comunali
CAPO IV - Procedure per l'accesso ai sussidi e alle prestazioni sociali agevolate da parte di persone singole o nuclei famigliari
➢ Art. 16 Xxxxxxxxxxx e tipologia di intervento
➢ Art. 17 Stato di bisogno
➢ Art. 18 Definizione di nucleo familiare
➢ Art. 19 Criteri per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente I.S.E.E.
➢ Art. 20 Criteri per la valutazione della situazione reddituale e patrimoniale
➢ Art. 21 Determinazione minimo vitale – M.V. e delle fasce per l’individuazione delle quote di contribuzione dell’utenza
CAPO V – L’erogazione dei sussidi e delle prestazioni agevolate
➢ Art. 22 Principi generali
➢ Art. 23 Inoltro delle domande
➢ Art. 24 Istruttoria delle domande di sussidio economico
➢ Art. 25 Provvedimento di accoglimento o di reiezione della domanda
➢ Art. 26 Assistenza economica continuativa
➢ Art. 27 Assistenza economica temporanea e finalizzata
➢ Art. 28 Assistenza economica straordinaria
➢ Art. 29 Sussidi economici per finalità specifiche: affidamento familiare di persone anziane, disabili e minori
➢ Art. 30 Integrazione rette di ricovero in strutture assistenziali
➢ Art. 31 Criteri per la determinazione dell'entità del concorso retta – ricovero per le persone tenute all'obbligo degli alimenti
CAPO VII - Albo dei beneficiari
➢ Art. 32 Istituzione albo dei beneficiari di provvidenze
➢ Art. 33 Tenuta dell'albo
➢ Art. 34 Termine massimo per la conclusione del procedimento
➢ Art. 35 Disposizioni abrogate
➢ Art. 36 Disposizione finali
CAPO I
Norme generali
Art. 1 (Finalità)
1. Il Comune di Busto Garolfo stabilisce con il presente regolamento i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti giuridici e fisici, pubblici e privati, ai fini dell’applicazione dell’art. 12 della Legge 12 agosto 1990, n. 241.
2. Nel presente regolamento trova anche applicazione il principio secondo cui le funzioni del Comune sono esercitate anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente promosse dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Art. 2 (Osservanza delle norme regolamentari)
1. L’osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure stabilite dal presente regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle disposizioni normative che agli stessi si riferiscono.
Art. 3 (Pubblicità e diffusione del regolamento)
1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente regolamento da parte degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e dell’intera comunità locale.
Art. 4 (Tipologia e natura dei benefici economici)
1. I finanziamenti e i benefici economici a favore di soggetti giuridici (enti pubblici, associazioni, fondazioni, comitati) possono articolarsi sotto forma di:
a) sovvenzioni, allorquando il Comune si fa carico interamente dell’onere derivante da una attività svolta ovvero da una iniziativa organizzata da altri soggetti e che comunque si iscrive nei suoi indirizzi programmatici;
b) contributi, allorquando le provvidenze, aventi carattere occasionale o continuativo, sono dirette a favorire attività e/o iniziative per le quali il Comune si accolla solo una parte dell’onere complessivo, ritenendole in ogni caso valide;
c) ausili finanziari, allorquando si è in presenza di altre forme di provvidenze, che non rientrino nelle precedenti categorie, finalizzate a sostegno delle attività e iniziative svolte dai soggetti richiedenti;
d) vantaggi economici, allorquando sono riferiti alla fruizione occasionale e temporanea di beni mobili e immobili di proprietà comunale ovvero, nella disponibilità del Comune, nonché di prestazioni e servizi gratuiti, ovvero a tariffe agevolate;
2. I finanziamenti e i benefici economici a favore dei persone singole o nuclei famigliari posso articolarsi sotto forma di:
a) sussidi, allorquando si tratti di interventi di carattere socio-assistenziale a favore di persone singole o nuclei familiari che versino in condizioni di stato di bisogno;
b) prestazioni agevolate, allorquando si tratti di benefici sotto forma di sgravio dal pagamento dei servizi comunali o di erogazioni finalizzate alla partecipazione alle spese relative ai servizi pubblici e/o gestiti da privati.
Art. 5 (Limiti oggettivi del regolamento)
1. Non ricadono nella disciplina del presente regolamento e seguono, pertanto, procedure autonome:
a) le provvidenze erogate in attuazione di funzioni delegate o subdelegate;
b) le provvidenze conseguenti a rapporti convenzionali o ad accordi formalizzati con soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti;
c) i trasferimenti finanziari per l’esercizio di servizi e attività rientranti nelle competenze istituzionali del Comune e da esso affidati a soggetti terzi per valutazioni di opportunità e/o convenienza socio-economica, tecnica e organizzativa;
d) i benefici e le agevolazioni nell’uso di servizi, attrezzature e strutture comunali, disposti in conformità ai regolamenti che ne disciplinano l’utilizzazione a pagamento da parte dei soggetti interessati;
e) i trasferimenti a soggetti terzi a titolo di rimborso delle spese sostenute per iniziative organizzate congiuntamente al Comune;
f) gli interventi socio-assistenziali effettuati in rapporto convenzionale;
g) ogni altro intervento finanziario o di contenuto materiale che non abbia i caratteri della liberalità e sussidiarietà.
2. L'erogazione dei finanziamenti e dei benefici economici di cui al precedente art. 4 è subordinata alle effettive disponibilità di bilancio definite annualmente dal Comune.
CAPO II
Procedure per l’accesso ai benefici economici da parte dei soggetti giuridici (enti pubblici, associazioni, fondazioni, comitati)
Art. 6 (Destinatari dei benefici economici)
1. La concessione di benefici economici di qualunque genere può essere disposta dall’Amministrazione comunale a favore dei seguenti soggetti giuridici:
a) enti pubblici, per attività ed iniziative che gli stessi esplicano a beneficio della comunità locale;
b) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività e svolgono iniziative di specifico e particolare interesse in favore della comunità locale;
c) associazioni non riconosciute purché formalmente costituite.
2. L’Amministrazione comunale può altresì concedere il proprio patrocinio ad iniziative promosse da comitati culturali, ambientalisti, sportivi, ricreativi, del volontariato, delle cooperative sociali e delle associazioni o enti caratterizzati da impegno sociale ed umanitario a vantaggio della comunità locale.
3. L’Amministrazione può inoltre considerare l’opportunità di convenzionarsi con i soggetti di cui ai commi precedenti ai sensi della normativa vigente.
4. In casi particolari, adeguatamente motivati, l’attribuzione di interventi economici può essere disposta per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali ed economici.
Art. 7
(Contenuto e modalità di presentazione
delle istanze di ammissione ai benefici economici)
1. Le richieste di ammissione ai benefici economici possono essere finalizzate ad ottenere da parte dell’ente sia un finanziamento quale concorso per lo svolgimento delle attività ordinarie annuali sia un finanziamento di specifiche iniziative o attività.
2. Le richieste per l’ammissione ai benefici economici di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) e d) per lo svolgimento delle attività ordinarie annuali devono essere inoltrate all’Amministrazione comunale entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno.
3. Le richieste di ammissione ai benefici economici, dirette all’Amministrazione competente, devono essere presentate utilizzando il modello allegato (All.1) e devono contenere:
a) la denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell’ente e forma associativa o similare;
b) la sede legale;
c) il numero di codice fiscale o partita IVA;
d) la finalità dell’intervento, espressa in forma sintetica;
e) copia dello statuto vigente del soggetto richiedente, ove non già presentato precedentemente;
f) copia dell’ultimo bilancio di esercizio, in quanto richiesto per legge, con le relazioni che lo accompagnano, ovvero adeguata documentazione;
g) relazione illustrativa dei programmi di attività per l’esercizio cui si riferisce la richiesta.
4. Le istanze relative a specifiche attività od iniziative devono essere presentate da parte degli interessati, di norma, almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell’iniziativa, in conformità del modello allegato (All. 2) e devono essere accompagnate da:
a) relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche dell’attività e/o iniziativa e delle sue finalità ed obiettivi;
b) preventivo delle spese e dei mezzi previsti per il loro finanziamento con la specificazione delle entrate secondo la loro natura e provenienza.
Art. 8 (Criteri di concessione)
1. La Giunta comunale, sulle base del numero delle domande ammissibili e delle risorse disponibili:
a) entro il 30 settembre di ogni anno definisce i criteri per l’attribuzione delle provvidenze finalizzate al finanziamento delle attività ordinarie annuali dell’ente tenuto conto dei seguenti indirizzi generali:
a.1) assenza di fini di lucro negli scopi statutari;
a.2) utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e dell’attività svolta;
a.3) coincidenza dell’attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale;
a.4) incidenza del volontariato nell’attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
a.5) rilevanza territoriale dell’attività;
b) provvede, di volta in volta, all’attribuzione delle provvidenze per il finanziamento di attività specifiche e singole iniziative secondo i seguenti criteri generali:
b.1) rilevanza e significatività delle specifiche attività ed iniziative in relazione alla loro utilità sociale e all’ampiezza e qualità degli interessi diffusi coinvolti nel campo sociale, civile, solidaristico-umanitario, culturale, ambientalistico e naturalistico, sportivo, turistico e ricreativo;
b.2) conformità con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali del Comune;
b.3) valenza e ripercussione territoriale;
b.4) entità dell’autofinanziamento acquisito attraverso l’organizzazione a pagamento per le iniziative e le attività non a carattere solidaristico e assistenziale;
b.5) entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica.
2. La partecipazione del Comune in qualità di promotore o di patrocinante dell'iniziativa del soggetto richiedente costituisce condizione di particolare rilievo e di preferenza nella concessione dei benefici economici.
3. Per lo stesso soggetto e per il medesimo anno le provvidenze a favore delle attività annuali e quelle a sostegno di iniziative specifiche sono, di norma, tra loro alternative.
Art. 9 (Istruttoria)
1. Le richieste di benefici economici di cui al precedente articolo 7 comma 2 devono essere assegnate per l’istruttoria al competente Responsabile di Servizio.
2. Al termine dell’istruttoria il Responsabile di Servizio adotta, entro 31 dicembre di ogni anno, il provvedimento di accoglimento o di diniego dell’istanza sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 8.
3. I provvedimenti di diniego del Responsabile del Servizio devono essere adottati sulla base di congrua motivazione e debitamente notificati.
4. Al termine dell’istruttoria delle istanze di finanziamento per specifiche iniziative o attività, il Responsabile di Servizio, trasmette alla Giunta Comunale l’istanza istruita per i conseguenti provvedimenti di competenza.
Art. 10 (Condizioni generali di concessione)
1. Il Comune, in ogni caso, resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.
2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all’organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato provvidenze ed altresì non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono contributi annuali.
3. I soggetti titolari delle provvidenze sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente mediante pubblico annuncio tali attività e/o iniziative, che esse si realizzano con il concorso del Comune.
CAPO III
Provvidenze diverse
Art. 11 (Interventi straordinari)
1. Per le iniziative e manifestazioni aventi carattere straordinario e non ricorrente e per le quali sussiste un interesse generale improcastinabile tale da giustificare un intervento del Comune, la Giunta può valutare, di volta in volta, l’opportunità di riconoscere provvedimenti straordinari, formulando all’uopo indirizzi al competente Responsabile di Servizio.
Art. 12 (Interventi eccezionali)
1. Le provvidenze sono concedibili a soggetti, pubblici e privati, per sostenere, in casi di particolare rilevanza, interventi umanitari e solidaristici verso altre comunità in impellenti condizioni di bisogno ovvero per appoggiare iniziative di interesse generale, rispetto a cui la partecipazione del Comune costituisce coerente interpretazione ed attuazione dei valori e dei sentimenti morali, sociali, culturali presenti nella comunità locale.
Art. 13 (Patrocinio e Promozione)
1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali dovranno essere pubblicizzate con l’indicazione : “Con il patrocinio del Comune di Busto Garolfo”.
2. Le richieste di patrocinio dirette al Sindaco devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché contenere l’indicazione dei soggetti richiedenti.
3. L’opportunità di riconoscere il patrocinio, è valutata di volta in volta dalla Giunta comunale, fornendo all’uopo indirizzi al competente responsabile.
4. Il patrocinio può ricomprendere anche una provvidenza così come definita dall’art. 4, rilasciata secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.
5. Il Comune può promuovere attività, progetti ed iniziative qualora la Giunta Comunale con atto deliberativo, valuti positivamente l'azione proposta attraverso la considerazione prioritaria dell'interesse diffuso rivolto alla comunità locale.
Art. 14 (Premi di rappresentanza)
1. La concessione delle provvidenze previste dal presente regolamento non è ostativa della concessione di premi e omaggi, quali trofei, coppe, medaglie, distintivi, libri ed altri oggetti di limitato valore, disposta dal Sindaco o dagli Assessori in occasione di mostre, rassegne, fiere e di manifestazioni culturali, celebrative, sportive, ricreative, turistiche, folcloristiche o con altri fini sociali.
Art. 15 (Utilizzo degli spazi comunali)
1. Gli spazi di proprietà o nella disponibilità del Comune il cui uso viene richiesto per manifestazioni, vengono concesse nelle condizioni di funzionalità in cui si trovano e dovranno essere compatibili con la destinazione degli stessi ambienti.
2. L’utilizzo di tali spazi è subordinato al rispetto della destinazione prevalente stabilita dalla Giunta comunale e all’osservanza delle norme previste dai rispettivi regolamenti.
3. E’ facoltà dell’Amministrazione comunale di ritirare precedenti concessioni di locali per sopraggiunti ed improcastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell’alternativa.
CAPO IV
Procedure per l'accesso ai sussidi e alle prestazioni sociali agevolate da parte di persone singole o nuclei famigliari
Art. 16 (Destinatari e tipologia di interventi)
1. I destinatari degli interventi di assistenza economica sono:
a) i cittadini residenti a Busto Garolfo, anche se temporaneamente assenti;
b) i cittadini di stati appartenenti all’Unione Europea e gli stranieri individuati ai sensi dell’art. 41 del Testo Unico di cui al D.Lgs. 286/1998 residenti a Busto Garolfo;
2. Agli stranieri, ai profughi, agli apolidi residenti in Busto Garolfo sono garantite le misure di prima assistenza di cui all’art. 129 del D.Lgs. 112/1998
3. Più in generale i destinatari sono quelli indicati all'art. 9 della L.R. 1/86 semprechè ricorrano le condizioni indicate nella legge regionale e nel presente regolamento.
I suddetti soggetti devono trovarsi in stato di bisogno. Tra questi, particolare attenzione va posta nei confronti di:
• anziani soli;
• nuclei mono parentali, con il capo famiglia che ha un'occupazione saltuaria e tutti i figli in età non da lavoro;
• nuclei all'interno dei quali uno o più dei membri presenta gravi problemi di disagio (tossicodipendenti, disabili psichici, carcerati, ex detenuti);
• donne sole in stato di gravidanza.
4. Gli interventi di assistenza economica che possono essere richiesti dai sopraindicati destinatari sono i sussidi come definiti dall’art. 4 del presente regolamento e le prestazioni sociali agevolate ai sensi del D.Lgs. 109/1998 da intendersi come servizi o prestazioni non destinate alla generalità dei soggetti o comunque non collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.
5. I servizi attualmente erogati dall’Amministrazione comunale e soggetti ai criteri di valutazione della situazione economica sono i seguenti:
• Assistenza domiciliare anziani, disabili e minori
• Pasti caldi a domicilio
• Trasporto per fisioterapia
• Contributi assistenziali
• Contributi assistenziali straordinari ed urgenti
• Contributi a sostegno delle spese di ricovero per anziani e disabili
• Refezione scolastica
• Trasporti scolastici
• Asilo nido (con le integrazioni previste nell’apposita convenzione tra l’Amministrazione Comunale e il soggetto gestore)
• Eventuali altri servizi che prevedono forme agevolate per l’utenza
6. L’elenco di cui al comma precedente non è da considerarsi esaustivo, poiché le norme di cui al presente regolamento saranno applicabili ad eventuali altri servizi integrativi o di nuova istituzione ad opera dello Stato o della Regione o del Comune, per l’accesso ai quali la determinazione della situazione economica costituisca requisito indispensabile.
Art. 17 (Stato di bisogno)
1. Lo stato di bisogno è caratterizzato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:
a) insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali dei suoi membri e tenuto conto anche delle circostanze a causa delle quali il soggetto e la famiglia siano esposti al rischio di emarginazione sociale. Si applicheranno i criteri necessari a stabilire l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente così come indicato nei successivi artt. 18 – 21;
b) incapacità della singola persona o il nucleo familiare di provvedere autonomamente, per sé stessa o per un membro della famiglia alle esigenze necessarie a garantire i bisogni vitali primari, esponendo, tra l’altro, il singolo o la famiglia stessa al rischio di emarginazione sociale;
c) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali.
2. Lo stato di bisogno è accertato dall'Assistente Sociale (ex art. 1. L.84/93). Ai fini del presente regolamento, sono considerate valide anche le relazioni sociali redatte da Assistenti Sociali dipendenti da enti diversi dal Comune.
Art. 18 (Definizione di nucleo familiare)
1. La valutazione della situazione economica di chi richiede interventi di assistenza economica è determinata con riferimento al nucleo familiare. Per nucleo familiare s’intende:
- la famiglia anagrafica
- ulteriori soggetti che risultino a carico, ai fini IRPEF, dei componenti della famiglia anagrafica.
2. La famiglia anagrafica corrisponde a quella risultante nello stato di famiglia, e cioè l’insieme “di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune” (art. 4 del
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223).
3. I soggetti a carico IRPEF sono normalmente già presenti nella famiglia anagrafica.
Sono, inoltre, considerati a carico IRPEF i soggetti che hanno redditi non superiori alla soglia individuata ai fini dell’applicazione della sopra citata imposta (Lit. 5.500.000 per il 2000) e che non sono conviventi, quando o sono figli della persona di cui sono a carico o
ricevono da questa assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
4. I casi relativi a nuclei famigliari di composizione particolare sono regolati secondo quanto disposto dall’art. 1 del DPCM 242/2001.
Art. 19 (Criteri per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente – I.S.E.E.)
1. La valutazione della situazione economica di chi richiede prestazioni socio-assistenziali e/o educative agevolate è determinata con riferimento al nucleo familiare, così come definito al precedente art. 18.
L’I.S.E.E. dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:
1. il reddito;
2. 4il patrimonio.
2. Qualora l’individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all’intero nucleo e con scala di equivalenza di cui alla tabella n. 1 del D. Lgs. N. 109/98 e precisamente:
Tabella n. 1 – Scala parametrale di equivalenza
Numero dei componenti | Parametro |
1 | 1,00 |
2 | 1,57 |
3 | 2,04 |
4 | 2,46 |
5 | 2,85 |
• maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
• maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;
• maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%;
• maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa o che hanno svolto tale attività per almeno 6 mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi di cui alla dichiarazione sostitutiva unica. Tale maggiorazione si applica anche per i nuclei composti da figli minori e un unico genitore che risulti aver svolto almeno 6 mesi la predetta attività d’impresa.
Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del richiedente.
Art. 20 (Criteri per la valutazione della situazione reddituale e patrimoniale) 1. Definizione di reddito
Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei seguenti fattori:
a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall’ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione dei redditi, dall’ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
b) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, individuato secondo i criteri di cui all’art. 3, commi 2, 3 e 4 del DPCM n. 221 del 7 maggio 1999. In particolare, ai fini della definizione del patrimonio mobiliare, devono essere considerate le varie componenti ivi previste (depositi bancari, titoli di Stato, obbligazioni, azioni, ecc.) possedute alla data del 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al successivo art. 6.
1.1 Franchigie
Al reddito complessivo del nucleo familiare si applicano le franchigie relative:
• all’abitazione in locazione, così come previste dalla normativa di riferimento;
• altri redditi non imponibile (quali contributi europei, da altri Enti,…).
2. Definizione di patrimonio
Il patrimonio del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori:
1.2 Patrimonio immobiliare
La valutazione del patrimonio immobiliare è ottenuta considerando i fabbricati e i terreni edificabili ed agricoli intestati a persone facenti parte del nucleo familiare. Il valore del patrimonio è definito dall’imponibile ai fini ICI al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d’imposta considerato.
Dalla somma dei valori così determinati si detrae l’ammontare della quota capitale del debito residuo, al 31 dicembre dell’anno precedente, per mutui contratti per l’acquisto di tali immobili.
1.3 Patrimonio mobiliare
La valutazione dell’intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando tutte le componenti individuate nel DPCM 7 maggio 1999, n. 221, art. 3.2, possedute alla data del 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 5 del presente regolamento.
Ai fini della determinazione della consistenza, si precisa quanto segue:
- Per rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.
- La consistenza complessiva del patrimonio mobiliare del nucleo familiare, ai fini del calcolo dell’I.S.E.E., è calcolata prendendo a riferimento il valore del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare considerato, approssimato per difetto alle decine di milioni, secondo quanto disposto dal DPCM 18 maggio 2001.
A solo scopo di evidenziare elementi di verifica della situazione reddituale e patrimoniale dichiarata andrà indicato il possesso di:
a) aeromobili
b) navi e imbarcazioni da diporto
c) autoveicoli con alimentazione a benzina con cilindrata superiore a 2000 cc o con alimentazione a gasolio superiore a 2500 cc
d) camper, caravans, roulottes
e) collaboratori familiari con esclusione di quelli addetti esclusivamente alla assistenza di infermi o invalidi
f) cavalli da corsa o equitazione
g) assicurazioni, con esclusione di quelle relative: all’utilizzo di veicoli a motore, sulla vita e contro infortuni e malattie.
1.4 Franchigie
Al patrimonio del nucleo familiare si applicano le franchigie relative al possesso o alla locazione dell’abitazione così come previste dalla normativa di riferimento.
La valutazione del patrimonio mobiliare e immobiliare del nucleo familiare tiene conto delle disposizioni di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 130/2000.
Il patrimonio così ottenuto viene sommato ai redditi nella misura del 20%.
3. Ulteriori criteri di selezione dei beneficiari
Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 109/98 e ai fini dell’individuazione dei beneficiari dei finanziamenti e dei benefici economici di cui al presente regolamento, si individua il seguente ulteriore criterio di selezione. All’I.S.E., così come ottenuto in conformità dei precedenti comma 1 e 2, verranno altresì aggiunti i contributi di natura economica legati al reddito dei beneficiari erogati ai sensi di legge (ad esempio: assegno ai nuclei famigliari con almeno tre figli minori; assegno di maternità; fornitura gratuita, totale o parziale dei libri di testo; sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione)
Dall’I.S.E così ottenuto sarà determinato l’I.S.E.E. in conformità della scala di equivalenza di cui al precedente art. 19 comma 2.
Art. 21 (Determinazione minimo vitale - M.V. e delle fasce per l’individuazione delle quote di contribuzione dell’utenza -)
1. Il minimo vitale per una persona corrisponde alla pensione sociale INPS calcolata al 1° gennaio dell’anno precedente a quello per il quale si determina il minimo vitale.
Il minimo vitale viene aggiornato annualmente in base al tasso di inflazione stabilito dell’ISTAT.
L’importo del minimo vitale viene rideterminato annualmente dalla Giunta comunale, tenuto conto dell’importo della pensione sociale determinato dall’INPS.
La definizione dei redditi relativi a nuclei familiari composti da più persone avviene mediante l’applicazione della scala parametrale di equivalenza, di cui al precedente art. 19, che individua il rapporto tra i redditi ritenuti necessari per assicurare alle famiglie aventi diversa composizione la possibilità di procurare a ciascun membro la stessa quantità e qualità di beni e servizi.
COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE | SCALA PARAMETRALE | MINIMO VITALE |
1 | 100 | Lit. 7.800.000 |
Le suddette situazioni economiche definiscono:
• la soglia al di sotto della quale i servizi vengono erogati gratuitamente o vengono attuati gli interventi di sostegno economico
• l’ammontare massimo dell’intervento economico.
1. La determinazione delle fasce di contribuzione di cui alla tabella 2 è costruita applicando una progressione graduale del 25% fino al 100% corrispondente ad un reddito lordo annuo superiore a L. 13.000.000.
2. Le fasce così ottenute sono da considerarsi “protette”, per le quali, di norma, la partecipazione al costo di consolida al di sotto del 100%.
La Giunta comunale ridetermina annualmente, a seguito della definizione del M.V. di cui al precedente comma 1, le fasce di reddito cui risultano connesse le sottoindicate percentuali di partecipazione alla spesa
La Giunta può altresì valutare, in sede di determinazione delle tariffe, l’opportunità di rideterminare le citate percentuali di contribuzione nonché il tetto massimo di partecipazione alla spesa con riferimento alle tariffe dei singoli servizi oggetto del presente regolamento. Tale opportunità può essere valutata dalla Giunta anche in corso di esercizio in funzione della salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Il valore ISE considerato nella tabella 2 è riferito a nuclei famigliari composti da una persona. In caso di nuclei famigliari più numerosi si applica la scala parametrale di equivalenza di cui all’articolo 19 del presente regolamento come risulta dalla tabella 3 (All. 3).
E
Tabella 2
FASCE | % di PARTECIPAZIONE ALLE SPESE NEL TETTO MASSIMO DETERMINATO DALL’AMMINISTRAZIONE | VALORE I.S. | |
DA | A | ||
1° | 0% | L. 0 | L. 7.800.000 |
2° | 25% | L. 7.800.000 | L. 9.500.000 |
3° | 50% | L. 9.500.000 | L.11.200.000 |
4° | 75% | L. 11.200.000 | L. 13.000.000 |
5° | 100% | L. 13.000.000 | oltre |
L. 7.800.000
Minimo Vitale
CAPO V
L’erogazione dei sussidi e delle prestazioni agevolate Art. 22 (Principi generali)
1. Gli interventi di assistenza economica attivati a favore di persone singole o nuclei familiari che si trovino in stato di bisogno, così come definito dall'art. 17 del presente Regolamento vengono effettuati sotto forma di:
- pagamento diretto di fatture relative ai consumi di rete;
- erogazione di buoni per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità e per l'acquisto di farmaci;
- concessione di rateizzazione dei pagamenti delle utenze a carico del cittadino.
Art. 23 (Inoltro delle domande)
1. I destinatari indicati all'art. 16 possono inoltrare la domanda di sussidio indirizzandola al Responsabile dei Servizi Sociali. In loro vece possono agire soggetti rappresentanti i bisogni del destinatario, esercitando per esso quanto indicato all'art. 10 della L. 675/96.
2. La domanda di sussidio sarà compilata successivamente ai colloqui che il destinatario (o chi ne fa le veci) ha avuto con l'Assistente Sociale alla quale competerà determinare l'esistenza degli elementi caratterizzanti lo stato di bisogno.
3. La domanda in carta semplice, da presentarsi secondo il modello allegato (All. 4) deve contenere:
a) le generalità del richiedente;
b) la firma del richiedente;
c) esposizione delle ragioni per cui si chiede l'erogazione del sussidio;
d) contributi economici erogati ai sensi di legge anche da soggetti diversi dall’Amministrazione comunale di cui il richiedente risulta essere beneficiario (ad esempio: assegno ai nuclei famigliari con almeno tre figli minori; assegno di maternità; fornitura gratuita, totale o parziale dei libri di testo; sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione);
e) la dichiarazione di conoscenza del fatto che, nel caso di corresponsione della prestazione potranno essere eseguiti controlli, anche da parte delle Autorità competenti, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite;
f) l’autorizzazione ai sensi della 675/96 al trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti.
4. Coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate o l’accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità devono presentare, unitamente alla domanda, la dichiarazione sostitutiva unica prodotta secondo il modello tipo ministeriale, attualmente approvato con DPCM 18 maggio 2001.
5. Il richiedente viene automaticamente inserito nella fascia massima nei seguenti casi:
• mancata presentazione della domanda di cui al comma 3 e della dichiarazione sostitutiva unica di cui al comma 4;
• presentazione di dichiarazione sostitutiva incompleta o non corretta, con rifiuto di rettifica e/o integrazione.
6. L’amministrazione comunale effettuerà appositi controlli sulla situazione economica autodichiarata dal richiedente con gli strumenti di cui all’art. 4 comma 7 del D.Lgs. 109/98 (comparazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze) ed ai sensi del D.P.R. 445/2000.
7. In caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate, l’Amministrazione, ferma restando la decadenza immediata dei benefici ottenuti, provvede ad attivare le procedure per il recupero coattivo di quanto indebitamente percepito.
Art. 24 (Istruttoria della domanda di sussidio economico)
1. Le richieste di provvidenze di cui all'art. 4, lettere e) ed f) sono assegnate per l'istruttoria all'Assistente Sociale che, ricevuta l'istanza, espleta i seguenti adempimenti istruttori:
a) valuta le condizioni di ammissibilità richiedendo la documentazione relativa alla composizione del nucleo familiare e alla situazione reddituale e patrimoniale dello stesso;
b) procede all'individuazione dell'epoca e della consistenza dell'ultimo sussidio di cui il richiedente ha beneficiato;
c) chiede, se del caso, il rilascio di dichiarazione e/o la rettifica di istanze erronee o incomplete;
d) valuta i requisiti di legittimità e ogni altro presupposto rilevante ai fini della concessione del sussidio, in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento;
e) esperisce, se necessario, accertamenti tecnici e verifiche anche avvalendosi della collaborazione di altri Settori dell'Amministrazione Comunale;
f) ordina l'eventuale esibizione documentale ritenuta necessaria;
g) redige la relazione sociale, giusto art. 17 del presente regolamento, dal quale emerge lo stato di bisogno e gli interventi suggeriti. Si accerta in fase istruttoria che la relazione sociale a capo di figure professionali in servizio presso altri enti sia stata trasmessa ;
h) trasmette gli atti al Responsabile dei Servizi Sociali.
Art. 25 (Provvedimento di accoglimento o di reiezione della domanda)
1. Il Responsabile del Servizi Sociali adotta il provvedimento di accoglimento o di reiezione della domanda di sussidio, previa comunicazione all’Assessore competente.
Il provvedimento di accoglimento della domanda di sussidio viene effettuato attraverso apposita determinazione nella quale devono essere indicati:
a. l'esplicito richiamo alla Relazione sociale, a cura dell'Assistente Sociale, che per motivi legati al diritto di riservatezza è depositata presso la Segreteria dei Servizi Sociali nel pieno rispetto della L. 675/96;
b. gli elementi caratterizzanti lo stato di bisogno, l'obiettivo che il progetto d'intervento si prefigge, il tipo di sussidio economico che s'intende attivare;
c. la presa d'atto dell'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabilite con il presente Regolamento.
Il provvedimento di reiezione della domanda di sussidio viene comunicato per iscritto al richiedente con l'indicazione delle motivazioni del mancato accoglimento.
2. L'erogazione di sussidi le persone singole o i nuclei familiari la cui valutazione reddituale e patrimoniale (I.S.E.E.) risulti inferiore al minimo vitale, così come determinato al precedente art. 21, ad eccezione delle situazioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 17 del presente Regolamento può avvenire secondo diverse forme di intervento come individuate nei successivi artt. 26-31.
Art. 26 (Assistenza economica continuativa)
1. Gli interventi di assistenza economica continuativa sono destinati a persone che per età o per inabilità siano sprovvisti in modo irreversibile di reddito sufficiente a far fronte alle esigenze vitali.
Per attivare un intervento di assistenza economica continuativa è necessaria la predisposizione di un progetto da parte dell'Assistente Sociale.
Tale progetto dovrà almeno indicare:
a) durata dell'erogazione del contributo
b) obiettivi e tempi dell'erogazione del contributo
c) momenti di verifica intermedia e finale
d) un progetto di recupero complessivo nel quale l'intervento economico possa inserirsi.
Il periodo massimo di erogazione del contributo è previsto in sei mesi, oltre i quali il rinnovo è subordinato alla presentazione di una nuova domanda da parte dell'utente e di una verifica da parte dell'Assistente Sociale.
L'entità annua del contributo non può superare, di norma, l'importo che, sommato all’ISEE del richiedente, comporta il raggiungimento della soglia di reddito di cui al precedente articolo 21 (minima vitale); l'erogazione avverrà a cadenza bimestrale.
Art. 27 (Assistenza economica temporanea e finalizzata)
1. Gli interventi di assistenza economica temporanea e finalizzata sono destinati a persone o nuclei familiari temporaneamente sprovvisti di reddito sufficiente a far fronte alle esigenze vitali.
Il sussidio, di norma non superiore a sei mesi, è finalizzato al sostegno del nucleo familiare per favorire il superamento delle condizioni di difficoltà attraverso la rimozione delle cause che le hanno determinate.
Per attivare un intervento di assistenza economica temporanea e finalizzata è necessaria la predisposizione di un progetto da parte dell'Assistente Sociale.
Tale progetto dovrà almeno indicare:
a) tempi e strumenti di verifica degli obiettivi del progetto;
b) il resto degli interventi che si intendono attivare per favorire l'integrazione socio- economica del soggetto.
La definizione temporalmente certa delle azioni tese a favorire l'integrazione sociale permette di erogare un contributo a termine fino alla messa in atto definitiva del progetto di intervento.
L'entità del contributo non può superare, di norma, l'importo che, sommato all’ISEE del richiedente, comporta il raggiungimento della soglia di reddito di cui al precedente articolo 21 (minimo vitale).
Art. 28 (Assistenza economica straordinaria)
1. Gli interventi di assistenza economica straordinaria sono destinati a persone o nuclei familiari in stato di bisogno, in cui la situazione socio-economica possa essere tanto urgente da pregiudicare in maniera irreparabile le possibilità di integrazione sociale del richiedente. Per attivare un intervento di assistenza economica straordinaria è necessaria la predisposizione di una dettagliata relazione da parte dell'Assistente Sociale.
Tale relazione dovrà almeno indicare:
a) le modalità di verifica successive all'erogazione del contributo;
b) una proposta di intervento da attivare al fine di favorire l'integrazione sociale del soggetto.
L'entità del contributo non può superare, di norma, l'importo di Lit. 2.000.000.
Data la straordinarietà dello stesso, è di norma vietato erogare questo tipo di contributo per annualità successive.
Art. 29 (Sussidi economici per finalità specifiche: cura familiare di persone anziane, disabili e minori)
1. Oltre all'assistenza economica, così come definita nei precedenti artt. 26-28, il Comune può erogare sussidi nei seguenti casi:
a) affidamento di persone anziane e/o disabili a nuclei familiari diversi da quello di appartenenza e/o ad associazioni di volontariato disponibili a garantire le prestazioni di assistenza nello svolgimento degli atti quotidiani della vita. L'entità del sussidio è fissata in Lit. 500.000.= mensili da corrispondersi previa redazione di progetto specifico volto al soddisfacimento delle effettive esigenze dell’anziano/disabile/minore da concordarsi con l’Assistente Sociale.
b) Affidamento etero-familiare di minori, ai sensi della Legge n. 184/83. L'entità del sussidio è fissata in Lit. 500.000.= mensili.
Gi importi di cui alla lettera a) e b) sono annualmente aggiornati dalla Giunta Comunale . Per situazioni che richiedono un particolare impegno al nucleo affidatario (minori disabili o gravemente disadattati o anziani che necessitano di costose cure non mutuabili) il sussidio per l'affidamento potrà essere elevato di un ulteriore 25%.
Art. 30 (Integrazione rette di ricovero in strutture assistenziali)
1. Nei casi di inserimento presso strutture assistenziali di soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti in stato di bisogno, il Comune può intervenire nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio comunale.
Il contributo comunale è attivabile attraverso una dettagliata relazione dell'Assistente Sociale, la quale dovrà almeno indicare:
a) l'indicazione secondo la quale il ricovero in istituto costituisce la risposta più adeguata ai bisogni del soggetto e non esistono possibilità di attivare adeguati interventi di sostegno che consentano al destinatario la permanenza nel suo contesto di vita;
b) la valutazione della posizione reddituale della persona ricoverata (patrimonio mobiliare e immobiliare), assicurando comunque alla stessa la disponibilità di una somma mensile per spese individuali e personali;
c) la percentuale di compartecipazione dei soggetti obbligati al mantenimento - ex art. 433 del Codice Civile – secondo l'ordine in esso stabilito e nelle modalità di cui al successivo art. 31;
d) la quota del costo, non coperta dal reddito individuale dell'utente e dal concorso degli obbligati agli alimenti, da considerarsi quale integrazione della retta a carico del Comune.
2. Alla persona ricoverata sarà comunque garantito il mantenimento a risparmio di una somma massima di Lit. 5.000.000.= per le spese funerarie.
Il Comune si riserva di esercitare ogni possibile forma di rivalsa anche sui beni che pervenissero alla persona ricoverata durante e dopo il ricovero fino alla concorrenza delle somme dovute.
Art. 31 (Criteri per la determinazione dell'entità del concorso retta – ricovero per le persone tenute all'obbligo degli alimenti)
1. L'entità della compartecipazione alla retta di ricovero da parte dei soggetti obbligati al mantenimento - ex art. 433 del Codice Civile – viene stabilita con la seguente formula:
Concorso retta ricovero = (A – B) x C
laddove si intende per:
A: Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare dell'obbligato, calcolato su base mensile e moltiplicato per i seguenti parametri:
COMPONENTI | PARAMETRI DI CALCOLO |
1) coniuge, genitori e figli | 100% |
2) fratelli, generi, nuore e nipoti | 50% |
B: Minimo economico Vitale (M.V.) della famiglia stessa calcolato come segue:
SOGGETTI | MINIMO ECONOMICO VITALE |
Obbligato | Lit. 644.000 |
Primo familiare a carico o convivente maggiore di anni 11 | Lit. 483.000 |
Altri familiari a carico o conviventi maggiore di anni 11 | Lit. 322.000 |
Altri familiari a carico o conviventi minore di anni 11 | Lit. 161.000 |
Alle cifre sopra indicate può essere aggiunta una quota massima di affitto pari a Lit. 250.000.=
C: I seguenti parametri:
IMPORTI | PARAMETRI DI DEFINIZIONE DELLA SOMMA |
Fino a Lit. 100.000 | 15% di tale cifra |
Fino a Lit. 150.000 | 20% di tale cifra |
Fino a Lit. 200.000 | 25% di tale cifra |
Fino a Lit. 300.000 | 30% di tale cifra |
Fino a Lit. 400.000 | 35% di tale cifra |
Fino a Lit. 500.000 | 40% di tale cifra |
Fino a Lit. 600.000 | 50% di tale cifra |
Fino a Lit. 750.000 | 55% di tale cifra |
Fino a Lit. 900.000 | 60% di tale cifra |
Fino a Lit. 1.200.000 | 70% di tale cifra |
Oltre Lit. 1.200.000 | 80% di tale cifra |
2. L'impegno al pagamento delle quote a carico dei familiari tenuti al mantenimento viene sottoscritta prima dell'ingresso nella struttura dell'utente da tutti gli obbligati i quali si impegnano solidalmente. La relazione dell'Assistente Sociale dovrà rilevare l'eventuale irreperibilità degli stessi o l'eventuale impossibilità di coinvolgerli per motivi relativi ai rapporti relazionali intra-famigliari.
3. Eventuali proposte di deroga al sistema di calcolo relativo al concorso – rette di cui al presente articolo, derivanti dalla valutazione complessiva sulla richiesta d'intervento che tenga in considerazione anche i fattori non economici che concorrono alla definizione di una situazione, devono essere opportunamente motivate nella richiesta dell'Assistente Sociale.
4. La revisione di tutte le contribuzioni dovute per l'ospitalità delle persone in strutture residenziali avverrà con cadenza almeno annuale, oppure ogni qualvolta venga richiesta dall'interessato, essendosi verificata una modifica della situazione reddituale e/o patrimoniale, o della composizione familiare.
CAPO VI
Albo dei beneficiari
Art. 32 (Istituzione albo dei beneficiari di provvidenze)
1. E' istituito, ai sensi dell'art. 22, comma 1, della Legge 30.12.1991, n. 412, l'albo dei soggetti, pubblici e privati, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
2. L'albo è aggiornato con appositi elenchi annuali, antro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti ai quali sono stati attribuiti benefici nel precedente esercizio.
3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo, sono indicati:
a) la denominazione e ragione sociale, natura giuridica dell'ente e forma associativa o similare;
b) la sede legale;
c) il numero di codice fiscale o partita IVA;
d) la finalità dell'intervento, espressa in forma sintetica;
e) l'importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
f) la disposizione di legge o regolamento in base al quale hanno avuto luogo le erogazioni.
4. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
a) le generalità complete dei beneficiari corredate da indirizzo e numero di codice fiscale;
b) la finalità dell'intervento espressa in forma sintetica;
c) l'importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
d) la disposizione di legge o regolamento in base al quale hanno avuto luogo le erogazioni.
Art. 33(Tenuta dell'albo)
1. Il Xxxxxxx Xxxxxxxx e programmazione finanziaria cura la tenuta dell'albo e degli elenchi annuali dei beneficiari di provvidenze di natura finanziaria e/o economica e provvede ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.
2. L'albo può essere consultato da ogni cittadino.
CAPO VIII
Disposizioni finali
Art. 34 (Termine massimo per la conclusione del procedimento)
1. Il termine massimo per la conclusione dei procedimenti di cui all'art. 4 è stabilito in 60 (sessanta) giorni, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/90.
Art. 35 (Disposizioni abrogate)
1. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga il "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ed attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati", approvato con deliberazione n. 253/C.C. del 13.12.1990.
2. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga inoltre tutte le precedenti disposizioni e regolamenti con esso incompatibili.
Art. 36 (Disposizioni finali)
1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia ed i principi generali dell'ordinamento giuridico.