Assicurazione collettiva
contro gli infortuni per le persone non sottoposte alla LAINF
Informazione sul prodotto e condizioni contrattuali
Edizione 2010
La vostra sicurezza ci sta a cuore.
Condizioni contrattuali dalla pagina 6
Sommario
2. Contraente e persone assicurate 3
3. Estensione della copertura assicurativa 3
Il presente documento contiene nella prima parte un’in- formazione sul prodotto e nella seconda parte le condi- zioni contrattuali.
L’informazione sul prodotto l’aiuterà ad avere dime- stichezza con la sua documentazione contrattuale.
Essa contiene le indicazioni basilari riguardanti il pro-
4. Beneficiario delle prestazioni 3
5. Validità temporale e territoriale 3
6. Inizio del contratto e della copertura assicurativa 3
7. Durata del contratto d’assicurazione e della copertura assicurativa 3
dotto assicurativo in questione. Per la determinazione dell’estensione dei reciproci diritti e doveri fanno stato esclusivamente il suo contratto d’assicurazione (con- tratto) e le condizioni contrattuali «Assicurazione collet- tiva contro gli infortuni per le persone non sottoposte alla
LAINF», edizione 2010.
9. Mora nel pagamento e conseguenze della diffida 4
Il contratto è sottomesso alla legge Svizzera, in parti-
colare alla legge federale sul contratto d’assicurazione
10. Incombenze a carico del contraente e conseguenze
del mancato adempimento dei propri doveri 4
11. Incombenze a carico delle persone assicurate e conseguenze del mancato adempimento dei propri doveri 4
12. Caso di prestazione causato da colpa propria 4
(LCA).
Per permettere una più facile lettura dell’informazione sul prodotto e delle condizioni contrattuali, tutte le desi- gnazioni con riferimento alle persone sono espresse in
forma maschile. Resta inteso che queste designazioni
13. Fine del contratto d’assicurazione e della copertura assicurativa 5
valgono pure per le persone di sesso femminile e le per- sone giuridiche. La ringraziamo per la sua comprensione.
Per ulteriori informazioni e per una consulenza compe- tente sono a sua disposizione le agenzie della Basilese Assicurazione SA, il suo consulente e il Servizio clien- tela (tel. 00000 00 000 000, fax x00 00 000 00 00, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx).
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1. Partner contrattuale
Il suo partner contrattuale è Basilese Assicurazione SA (in seguito deno- minata Basilese), Xxxxxxxxxxxxx 00, xxxxxxx xxxxxxx, XX-0000 Xxxxxxx.
In internet ci troverà all’indirizzo: xxx.xxxxxxx.xx
L’indirizzo della sua agenzia della Basilese è indicato sul contratto d’as- sicurazione.
2. Contraente e persone assicurate
Il contraente è la persona fisica o giuridica che desidera copertura assi- curativa per sé o per altre persone e che a questo scopo conclude un con- tratto d’assicurazione con la Basilese. Il contraente è il partner contrat- tuale della Basilese.
Le persone assicurate sono quelle designate nel contratto d’assicura- zione.
3. Estensione della copertura assicurativa
Qui di seguito le forniremo informazioni sulle coperture assicurative a sua disposizione. Si tratta di una ricapitolazione che potrà aiutarla ad orientarsi meglio. La descrizione generale completa della copertura assicurativa e delle sue restrizioni la troverà nelle condizioni contrat- tuali. La copertura assicurativa da lei stipulata e i dati individuali, come per esempio la somma d’assicurazione convenuta, li troverà nel suo contratto d’assicurazione.
Il presente prodotto d’assicurazione offre la possibilità al contraente come pure alle altre persone o gruppi di persone designate nel con- tratto una protezione contro le conseguenze economiche risultanti da un infortunio.
Possono essere incluse le seguenti prestazioni:
→ Capitale di decesso (assicurazione di somme)
Se la persona assicurata muore per le conseguenze di un infortunio assicurato, la Basilese versa una somma convenuta in precedenza (capitale di decesso) ai beneficiari designati nella polizza.
In primo luogo si prendono in considerazione le persone che sono state direttamente o indirettamente a carico della persona infor- tunata come pure i membri diretti della famiglia. A questo fine, un ordine delle persone beneficiarie è stato incluso nelle condizioni. In mancanza di queste persone, la Basilese rimborsa le spese funerarie fino al 10% del capitale di decesso alla persona che giustifica che si è presa incarico le spese funerarie a condizione che queste spese non siano state rimborsate da un terzo responsabile o da un’assicuratore. Il capitale d’invalidità già versato per lo stesso infortunio sarà dedotto dal capitale di decesso.
→ Capitale d’invalidità (assicurazione di somme)
Se un infortunio ha come conseguenza un’alterazione della salute presumibilmente definitiva, entro 10 anni dalla data dell’infortunio, la Basilese versa la somma convenuta in precedenza (capitale d’in- validità) in proporzione al grado di invalidità. Le disposizioni sull’in- dennità per menomazione dell’integrità secondo la LAINF sono deter- minanti.
→ Indennità giornaliera (assicurazione danni)
In caso di incapacità lavorativa causata da un infortunio assicurato e attestata da un medico, la Basilese versa l’indennità giornaliera con- venuta per ogni giorno civile (con deduzione di un eventuale termine d’attesa convenuto), in proporzione al grado dell’incapacità lavora- tiva. Viene considerato termine d’attesa il periodo che intercorre tra il sopraggiungere dell’evento assicurato (attestazione medica dell’in-
capacità lavorativa, al più presto tuttavia un giorno dopo l’infortunio) e l’inizio dell’obbligo della Basilese di corrispondere le prestazioni (versamento dell’indennità giornaliera).
Il diritto all’indennità giornaliera esiste fino al versamento del capi- tale di invalidità ma al massimo durante 730 giorni. Sarà tenuto conto del termine d’attesa convenuto. Gli assicurati che al momento dell’in- fortunio non hanno raggiunto l’età di 16 anni, non hanno nessun diritto all’indennità giornaliera.
→ Diaria ospedaliera (assicurazione di somme)
La Basilese versa la diaria convenuta per tutta la durata della degenza ospedaliera o soggiorno di cura necessaria in seguito ad un infortu- nio.
→ Prestazioni sanitarie e rimborso delle spese (assicurazione danni) In complemento alle prestazioni delle assicurazioni sociali obbliga- torie, la Basilese assume i seguenti costi risultanti dall’infortunio assicurato:
> Cura medica ambulatoria
> Ricovero ospedaliero necessario nella classe convenuta
> Medicamenti
> Cure complementari o balneari prescritte dal medico
> Mezzi ausiliari come sedia a rotelle, protesi, ecc.
> Danni materiali agli occhiali, apparecchi acustici, protesi denta- rie, ecc.
> Spese di salvataggio, di recupero, di viaggio e se necessario dal profilo medico quelle di trasporto; al massimo CHF 20 000.–
4. Beneficiario delle prestazioni
L’avente diritto è la persona assicurata, la quale può pretendere diretta- mente le prestazioni dalla Basilese.
L’indennità giornaliera assicurata è versata al contraente nella misura in cui egli continua a versare il salario alla persona assicurata malgrado il diritto di quest’ultima alle indennità giornaliere.
Le prestazioni di capitale sono versate direttamente alla persona assi- curata o all’avente diritto.
5. Validità temporale e territoriale
Durante la durata dell’assicurazione la persona assicurata gode della copertura assicurativa in tutto il mondo.
Nel caso in cui delle convenzioni speciali dovessero essere valide per alcune persone o per gruppi di persone le dette convenzioni devono figurare nel contratto d’assicurazione.
6. Inizio del contratto e della copertura assicurativa
Il contratto entra in vigore alla data menzionata nel contratto d’assicu- razione.
Per ogni persona o per i gruppi di persone assicurate, la copertura d’as- sicurazione prende effetto in ogni caso al momento fissato nel contratto d’assicurazione, anche se quest’ultimo differisce dalla data dell’inizio del contratto assicurativo.
7. Durata del contratto d’assicurazione e della copertura assicurativa
lla scadenza della durata convenuta, il contratto d’assicurazione viene prorogato tacitamente di anno in anno, salvo il caso in cui venga disdetto per iscritto da una parte contrattuale con un preavviso di 3 mesi.
Per ogni assicurato, la copertura d’assicurazione può terminare antici- patamente. Una tale restrizione è fissata nel contratto d’assicurazione.
Il premio viene stabilito sulla base delle prestazioni convenute e va pagato in anticipo.
Se un conteggio definitivo del premio è previsto, quest’ultimo verrà effettuato alla fine dell’anno d’assicurazione in base ai dati dichiarati. La Basilese ha il diritto di controllare i dati.
E’ possibile concordare un pagamento semestrale o trimestrale dietro versamento di un supplemento.
Se il contratto viene annullato anticipatamente, la Basilese restituisce il premio in misura proporzionale. In deroga a questa disposizione, il premio è interamente dovuto per il restante periodo d’assicurazione in corso, se il contraente annulla il contratto d’assicurazione in caso di pre- stazioni entro 12 mesi dalla conclusione del contratto.
9. Mora nel pagamento e conseguenze della diffida
In caso di mancato pagamento del premio dopo una diffida scritta, la Basilese accorda una proroga supplementare del termine di pagamento di 14 giorni. Se quest’ultima trascorre senza esito, la sua copertura assi- curativa viene sospesa (interruzione di copertura).
Con il pagamento completo del premio dovuto e di tasse varie, il con- tratto d’assicurazione può essere rimesso in vigore. Determinante per la riattivazione della copertura assicurativa è la data del pagamento. Per il periodo dell’interruzione non viene accordata alcuna copertura assi- curativa retroattiva.
10. Incombenze a carico del contraente e conseguenze del mancato adempimento dei propri doveri
Il contraente deve rispondere in maniera completa e veritiera alle domande della proposta assicurativa (obbligo di notifica precontrat- tuale). Durante la durata del contratto d’assicurazione deve comuni- carci il subentrare di modifiche rilevanti per la valutazione del rischio, riguardanti gli elementi indicati sulla sua proposta assicurativa (aggra- vamento del rischio).
Non appena il contraente viene a conoscenza che un assicurato ha subito un infortunio che necessita un trattamento medico, e ha come conseguenza una incapacità lavorativa o il decesso, deve notificarlo tempestivamente alla Basilese.
La dichiarazione di infortunio può essere effettuato tramite Internet (xxx.xxxxxxx.xx) o tramite l’agenzia dalla quale dipende il contraente o presso il Servizio clientela della Basilese, che potrà contattare 24 ore su 24 e da tutto il mondo al seguente numero di telefono gratuito: 00000 00 000 000 (fax x00 00 000 00 00), oppure x00 00 000 00 00 in caso di dif- ficoltà di collegamento dall’estero.
In trasferimento del domicilio delI’azienda o la ripresa di un nuovo set- tore d’attività dove essere notificato alla Basilese al fine di adattare iI contratto.
Il contraente è obbligato di informare per iscritto le persone assicurate del contenuto essenziale del contratto, delle modifiche e dell’annulla- mento. A questo scopo riceve i documenti dalla Basilese (informazione degli assicurati).
In caso di violazione intenzionale degli obblighi sopraccitati (a parte l’aggravamento del rischio), la Basilese può disdire il contratto d’assi- curazione. Se il contraente viola un obbligo che influisce sul subentrare di un sinistro o sulla sua estensione, la Basilese le può ridurre o addirit- tura rifiutare le prestazioni.
In caso di azioni fraudolenti, oltre al rifiuto delle prestazioni, bisognerà mettere in conto la relativa denuncia.
11. Incombenze a carico delle persone assicurate e conseguenze del mancato adempimento dei propri doveri
Le persone assicurate devono rispondere in maniera completa e veri- tiera alle domande della proposta assicurativa (obbligo di notifica pre- contrattuale).
Se la persona assicurata è vittima di un infortunio che necessita un trattamento medico, e ha come conseguenza una incapacità lavorativa deve notificarlo tempestivamente al contraente o alla Basilese. In caso di decesso, i superstiti avente diritto hanno l’obbligo di informare.
Dopo l’infortunio, al più presto possibile deve essere chiamato un medico e l’assicurato è obbligato a seguire le istruzioni di quest’ultimo e del personale curante. Occorre fare tutto il necessario al chiarimento dell’infortunio e delle sue conseguenze. Il medico di fiducia/curante deve essere liberato dall’obbligo del segreto (obbligo di informare e di collaborare).
Per fare valere le sue pretese, la persona assicurata deve fornire l’origi- nale delle fatture dettagliate o le relazioni e gli attestati.
Quando l’inadempimento agli obblighi sopraccitati è compiuto da una persona assicurata che non sia il contraente, le conseguenze giuridiche risultanti da questo inadempimento concernono solo questa persona (annullamento del contratto, riduzione o rifiuto delle prestazioni come pure denuncia penale in caso di frode).
12. Caso di prestazione causato da colpa propria
In caso di comportamento scorretto o di un errore di valutazione di un pericolo dalla parte della persona assicurata, la Basilese indennizza le intere prestazioni. In caso d’infortuni risultante da un crimine, da un delitto o da una negligenza grave, le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate nei casi gravi.
13. Fine del contratto d’assicurazione e della copertura assicurativa
Il contratto d’assicurazione si estingue in seguito a disdetta, come pure per i motivi previsti dalla legge e dal contratto.
A. Generalità
Clausola per la concessione d’autorizzazione: In vista dell’elaborazione dei dati, la proposta d’assicurazione contiene una clausola per la con- cessione d’autorizzazione, la quale ci autorizza ad effettuare l’elabora- zione dei dati in conformità alla legge.
Clausola di scioglimento dall’obbligo del segreto: la trasmissione di alcuni dati, per esempio tramite un medico sottoposto all’obbligo del
segreto professionale, necessita di una speciale autorizzazione (libera-
Parte recedente Motivi di disdetta Preavviso/Termine
di disdetta
Momento dell’estinzione
zione dall’obbligo del segreto). Nella clausola per la concessione d’au- torizzazione è perciò contenuto anche uno scioglimento dall’obbligo
Ambedue le parti contrattuali
Scadenza della durata contrattuale minima menzionata nel contratto d’assicurazione
3 mesi Scadenza del contratto
del segreto.
Elaborazione dei dati: Elaborare comporta ogni tipo di approccio con i dati personali (indipendentemente dai mezzi e dalle procedure usati),
come la ricerca, la custodia, l’uso, la rielaborazione, la notifica, l’archi-
L’evento per il quale è stata corrisposta una prestazione da parte
Al più tardi al momento del pagamento
14 giorni dopo la ricezione della disdetta
viazione o la distruzione dei dati. Vengono elaborati i dati rilevanti per le conclusioni contrattuali, come pure per il disbrigo delle incombenze con-
della Basilese
trattuali e delle prestazioni. In prima linea vengono elaborati i dati della
Contraente Aumento di premio, x.xx. in seguito
a modifiche tariffarie
Prima della fine dell’anno assicurativo
Alla fine dell’anno assicurativo
sua proposta d’assicurazione e della notifica d’infortunio. Se necessa- rio, vengono chieste informazioni a terzi (per esempio medico, assicura-
zioni sociali). Infine i suoi dati possono essere elaborati anche nell’am-
Violazione all’obbligo di informazione precontrattuale secondo l’art. 3 LCA
4 settimane a partire dal momento in cui viene a conoscenza della violazione, al più tardi 1 anno dopo la conclusione del
contratto
Ricezione della disdetta
bito di ottimizzazioni del prodotto, come pure per motivi di marketing interno. Nella proposta d’assicurazione le viene fatto notare che ha la possibilità di richiedere per iscritto di non essere proposto per tali scopi.
Scambio dei dati: Xxxx’interesse di tutti gli assicurati, se le circostanze
lo richiedono, può avere luogo uno scambio di dati con assicuratori pre-
Assicuratore Violazione all’obbligo
di notifica precontrattuale
4 settimane a partire dal momento in cui viene a conoscenza
Ricezione della disdetta
cedenti e riassicuratori, in Svizzera o all’estero. Per garantirle una coper- tura assicurativa estesa e conveniente, una parte delle prestazioni della
della violazione
Basilese viene fornita da imprese giuridicamente indipendenti con sede
Mancata notifica delle indicazioni richieste (x.xx. i salari o il numero
di persone rilevanti per il contratto)
False dichiarazioni dei salari
30 giorni a partire dal rifiuto o dopo
la scadenza del termine
30 giorni dalla scoperta
Ricezione della disdetta
Ricezione della disdetta
in Svizzera e in parte anche all’estero. Di conseguenza, per gli scopi spe- cifici previsti dal rapporto contrattuale e nel rispetto delle norme giuri- diche, la Basilese dipende dalla trasmissione sia interna che esterna dei suoi dati.
Abusi in campo assicurativo: Per combattere gli abusi in campo assicu- rativo la Basilese è connessa al sistema centrale d’informazione (ZIS)
Frode assicurativa Nessuno Ricezione della disdetta
La disdetta deve essere inoltrata per iscritto.
degli assicuratori svizzeri. In questo registro sono indicati coloro che si sono resi colpevoli di frode o di tentata frode.
Intermediari: Xxxxxxx ricevere da noi i dati riguardanti la sua persona, purché necessari alla loro attività di gestione e di consulenza. Gli inter-
Motivi dell’estinzione della copertura assicurativa per il singolo assicurato
Annullamento del contratto collettivo d’assicurazione
Esclusione dalla cerchia delle persone assicurate
B. Casi particolari
Momento dell’estinzione
Annullamento del contratto collettivo d’assicurazione
Esclusione dalla cerchia delle persone assicurate
mediari sono obbligati dalla legge e per contratto ad osservare il loro particolare obbligo del segreto e le disposizioni della Legge federale sulla protezione dei dati. I broker indipendenti hanno diritto alla visione di questi dati solo se sono espressamente autorizzati dal cliente.
Diritto di informazione e di rettifica: A norma della Legge federale sulla protezione dei dati, lei ha il diritto di richiedere informazioni per sapere se si stanno elaborando dati che la riguardano e di che tipo di dati si tratta. Può inoltre pretendere che vengano rettificati dati inesatti.
Il contratto d’assicurazione spira 2 mesi dopo il termine di mora di 14 giorni fissato nella lettera di diffida (cifra 9), a meno che la Basilese non reclami legalmente il premio dovuto (esecuzione).
14. Protezione dei dati
Per un disbrigo efficiente, corretto e protetto da abusi delle incombenze contrattuali, le imprese assicurative sono dipendenti anche dall’elabo- razione elettronica dei dati. I suoi dati vengono trattati dalla Basilese conformemente alla Legge federale sulla protezione dei dati, in base alla quale l’elaborazione dei dati è lecita, se autorizzata dalla Legge federale sulla protezione dei dati, da altre norme giuridiche o se il contraente ha concesso la sua autorizzazione in merito.
15. Reclami
In caso di reclamo si rivolga per favore ai seguenti recapiti: Basilese Assicurazione SA
Distribuzione e Marketing Xxxxxxxxxxxxx 00, xxxxxxx xxxxxxx XX-0000 Xxxxxxx
Telefono: 00000 00 000 000
Fax: x00 00 000 00 00
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx
Sommario
In mancanza di beneficiari sopraccitati, saranno indennizzate le spese funerarie fino al 10% della somma per il caso di morte purché esse non siano state pagate da un assicuratore o da un terzo respon-
sabile.
Assicurazione collettiva contro gli infortuni per le persone
Assicurazione collettiva contro gli infortuni per le persone non sottoposte alla LAINF
Per una copertura assicurativa individuale
Estensione dell’assicurazione
u1
Salvo convenzione contraria, le disposizioni e la relativa prassi d’applicazione della Legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), rispettivamente della LPGA, sono applicabili per analogia a tutte le pretese.
Prestazioni dell’assicurazione
Prestazioni in caso d’incapacità al lavoro temporanea
L1
Indennità giornaliera (assicurazione danni)
L’indennità giornaliera convenuta proporzionalmente al grado d’incapacità al lavoro.
Prestazioni in caso d’incapacità al lavoro permanente
L2
Capitale d’invalidità (assicurazione di somme)
Un capitale d’invalidità già versato per lo stesso sinistro sarà dedotto dal capitale in caso di morte.
Il contraente non può cambiare l’ordine dei beneficiari di questo rego- lamento.
Altre prestazioni
L4
Diaria ospedaliera (assicurazione di somme)
La diaria ospedaliera convenuta durante una degenza ospedaliera o un soggiorno di cura.
L5
Prestazioni sanitarie e rimborso delle spese in complemento alle assicurazioni sociali obbligatorie (assicurazione di danni)
→ cura medica ambulatoria *
→ ricovero ospedaliero nella classe convenuta *
→ medicinali *
→ contributi per cure mediche a domicilio *
→ cure complementari o balneari prescritte dal medico *
→ mezzi ausiliari come sedia a rotelle, protesi, ecc.
→ danni materiali agli occhiali, apparecchi acustici, protesi denta- rie, ecc.
→ spese di salvataggio, di recupero, di viaggio e se necessario dal profilo medico quelle di trasporto; al massimo CHF 20 000.–
→ vestiti danneggiati dell’assicurato come pure le spese per la puli- zia di veicoli di terzi e oggetti appartenenti a persone che hanno aiutato al salvataggio, fino a concorrenza di CHF 2000.– per infor- tunio
* All’estero, al massimo il doppio dell’importo delle spese che sareb- bero risultate se lo stesso trattamento fosse stato eseguito in Svizzera.
Le franchigie, le partecipazioni ai costi e le spese delle assicurazioni sociali non vengono presi a carico.
Generalità
Il capitale d’invalidità convenuto in proporzione al grado d’inva- lidità presumibile definitivo, entro 10 anni dal giorno dell’evento.
Il grado d’invalidità è determinato in base alle disposizioni rela- tive all’indennità per menomazione dell’integrità secondo la LAINF.
Prestazioni in caso di morte
L3
Capitale in caso di morte (assicurazione di somme)
Il capitale convenuto. Sono beneficiarie esclusivamente le seguenti persone e nell’ordine indicato:
→ il coniuge o il partner registrato
→ i figli minorenni, i figli che sono permanentemente incapaci al gua- dagno e quelli che seguono una formazione professionale
→ le altre persone il cui mantenimento era totalmente o principal- mente a carico della persona assicurata al momento della morte
→ i genitori
Estensione delle prestazioni
A1
Servizio militare, servizio civile e di protezione civile Assicuriamo ugualmente gli infortuni che si verificano durante iI servizio militare, iI servizio civile e di protezione civile svizzero.
A2
Indennità giornaliera
Continueremo a versare I’indennità giornaliera convenuta anche quando subentra iI diritto all’indennità giornaliera dell’AI. Non viene effettuata nessuna trattenuta sull’indennità giornaliera, secondo la LAINF, in caso di ricovero ospedaliero.
A3
Negligenza grave
Rinunciamo al diritto di ridurre le prestazioni in caso di negligenza grave.
Restrizioni delle prestazioni
A4
Riduzioni e rifiuti delle prestazioni
Le disposizioni della LAINF sono valide per analogia. Eccezione: nes- suna riduzione in caso di negligenza grave.
A5
Non sono assicurate le conseguenze di
→ terremoti e di eventi bellici in Svizzera
→ irradiazioni nucleari
A6
Indennità giornaliera
La durata delle prestazioni è limitata a 730 giorni, ridotta del termine d’attesa. Gli assicurati che al momento dell’infortunio hanno meno di 16 anni d’età, non hanno nessun diritto all’indennità giornaliera.
A7
Capitale in caso di morte
Un capitale d’invalidità già versato per lo stesso sinistro sarà dedotto dal capitale in caso di morte.
A8
Il capitale in caso di morte, ammonta in caso di morte dei figli che al momento del decesso avevano meno di
→ due anni e mezzo: al massimo CHF 2500.–.
→ dodici anni: fino a concorrenza di CHF 20 000.– per tutti i contratti d’assicurazione infortuni esistenti presso la Basilese.
Se il contratto prevede un capitale in caso di morte inferiore, quest’ul- timo è determinante.
Conteggio del premio
A9
Il premio dovuto all’inizio dell’anno d’assicurazione è fissato in modo provvisorio. Il conteggio definitivo del premio verrà effettuato alla fine dell’anno d’assicurazione in base alla vostra dichiarazione dei salari rispettivamente del numero di persone o dei giorni d’occupazione.
A10
I saldi inferiori a CHF 20.– non saranno né richiesti né rimborsati.
A11
Se i salari non ci verranno comunicati, effettueremo il conteggio con un supplemento. Avete il diritto di richiederne la rettifica entro 30 giorni. Scaduto questo termine vi sarà richiesto un contributo per le spese amministrative.
A12
Ci riserviamo il diritto di verificare i dati dei salari e di consultare i documenti contabili. Se entro 30 giorni non sarà dato seguito alla nostra richiesta di verifica, possiamo annullare il contratto entro 30 giorni.
A13
Qualora fossero fatte false dichiarazioni possiamo annullare il con- tratto entro 30 giorni dalla constatazione delle irregolarità delle indi- cazioni.
Rimborso del premio
A14
Se il contratto viene annullato anticipatamente, la Basilese restituisce il premio in misura proporzionale. In deroga a questa disposizione, il premio è interamente dovuto per il restante periodo d’assicurazione in corso, se il contraente annulla il contratto d’assicurazione in caso di prestazioni entro 12 mesi dalla conclusione del contratto.
Modifica dei premi
A15
La Basilese può adattare il premio all’inizio di ogni anno d’assicura- zione. La Basilese comunica al contraente l’adattamento al più tardi 30 giorni prima della scadenza dell’anno d’assicurazione in corso.
Se il contraente non è d’accordo con l’aumento dei premi, ha diritto di disdire il contratto. La disdetta è valida se perviene alla Basilese al più tardi l’ultimo giorno dell’anno d’assicurazione in corso.
Cambiamento dell’azienda o di domicilio
A16
In caso di trasferimento del domicilio delI’azienda o in caso di ripresa di un nuovo settore d’attività, la Basilese deve essere informata affin- ché possa adattare iI contratto.
Obbligo d’informazioni del contraente
G1
Il contraente è obbligato di informare per iscritto le persone assicu- rate del contenuto essenziale del contratto, delle modifiche e dell’an- nullamento.
Qualora la Basilese dovesse rendersi garante nei confronti di terzi per le conseguenze della violazione di questi obblighi ha il diritto di riva- lersi sul contraente.
Spese
G2
Nel caso in cui il pagamento del premio non avvenga entro il termine stabilito, si applicano le disposizioni previste dalla legge sul contratto d’assicurazione relative alla mora nel pagamento del premio, secondo le quali la copertura assicurativa viene sospesa alla scadenza del ter- mine di diffida.
Basilese Assicurazione SA Xxxxxxxxxxxxx 00, xxxxxxx xxxxxxx XX-0000 Xxxxxxx
Servizio clientela (24h) 00800 24 800 800
220.1058 i 5.11 500
Fax x00 00 000 00 00
La vostra sicurezza ci sta a cuore.