Regolamento per la gestione condivisa dei beni comuni urbani.
Regolamento per la gestione condivisa dei beni comuni urbani.
Collaborazione tra cittadini e Comune.
Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 19.01.2017
Indice
CAPO I - Disposizioni generali p. 3
Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione. Articolo 2 - Definizioni.
Articolo 3 - Principi generali. Articolo 4 - I Cittadini.
Articolo 5 - Patto di collaborazione.
Articolo 6 - Azioni e interventi previsti nei patti di collaborazione.
Articolo 7 - Promozione dell’innovazione sociale e dei servizi collaborativi. Articolo 8 - Promozione della creatività urbana.
Articolo 9 - Innovazione digitale.
CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale p. 6 Articolo 10 - Disposizioni generali.
Articolo 11 - Proposte di collaborazione.
CAPO III - Interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di spazi pubblici p. 8 Articolo 12 - Interventi di cura occasionale.
Articolo 13 - Gestione condivisa di spazi pubblici e di spazi privati ad uso pubblico. Articolo 14 - Interventi di rigenerazione di spazi pubblici.
CAPO IV - Interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di edifici p. 9 Articolo 15 - Individuazione degli edifici.
Articolo 16 - Gestione condivisa di edifici.
CAPO V - Formazione p. 9
Articolo 17 - Formazione e affiancamento di dipendenti comunali. Articolo 18 - Il ruolo delle scuole.
CAPO VI - Forme di sostegno p.10
Articolo 19 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali. Articolo 20 - Accesso agli spazi comunali.
Articolo 21 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale. Articolo 22 - Affiancamento nella progettazione.
Articolo 23 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno. Articolo 24 - Autofinanziamento.
Articolo 25 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate. Articolo 26 - Agevolazioni amministrative.
CAPO VII - Comunicazione, trasparenza e valutazione p.12 Articolo 27 - Comunicazione collaborativa.
Articolo 28 - Strumenti per favorire l’accessibilità delle opportunità di collaborazione. Articolo 29 - Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione.
CAPO VIII - Responsabilità e vigilanza p.13
Articolo 30 - Prevenzione dei rischi.
Articolo 31 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità. Articolo 32 - Tentativo di conciliazione.
CAPO IX - Disposizioni finali e transitorie p.14
Articolo 33 - Clausole interpretative.
Articolo 34 - Entrata in vigore e sperimentazione. Articolo 35 - Disposizioni transitorie.
CAPO I - Disposizioni generali
Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione.
1. Il presente Regolamento, in armonia con il dettato Costituzionale e lo Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i Cittadini e l’Amministrazione Comunale per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli articoli 114 comma 2; 117 comma 6 e 118 della Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l’intervento dei Cittadini attivi in materia di beni comuni urbani richieda la loro collaborazione o risponda alla sollecitazione dell’Amministrazione.
3. La collaborazione tra Xxxxxxxxx attivi e Amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
4. Restano ferme e distinte dal presente provvedimento le previsioni regolamentari del Comune di Prato che disciplinano l’erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della L. n. 241/1990.
Articolo 2 - Definizioni.
1. Si intendono per:
- Beni comuni urbani: i beni materiali, immateriali e digitali, che i Cittadini e l’Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo. La definizione si ispira all’art. 118 della Costituzione: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.
- Comune o Amministrazione: il Comune di Prato nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative [D’ora in poi indicato con il solo termine di Comune].
- Cittadini attivi: tutti i soggetti (singoli o associati) che si attivano per la cura, l’uso e la rigenerazione dei beni comuni urbani [D’ora in poi indicati con il solo termine di Cittadini].
- Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai Cittadini, volta a proporre interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
- Patto di collaborazione: accordo con il quale Comune e Cittadini definiscono l’ambito degli interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani.
- Interventi di cura: interventi volti alla protezione, conservazione, manutenzione e gestione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro qualità e fruibilità collettiva.
- Gestione condivisa: interventi, non aventi natura commerciale, di cura ed uso dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai Cittadini e dal Comune con carattere di continuità e di inclusività.
- Interventi di rigenerazione: interventi di recupero, trasformazione, innovazione ed utilizzazione dei beni comuni; attuati tramite metodi di co-progettazione, processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi ed integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città.
- Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.
- Rete civica: lo spazio di cittadinanza su internet per la pubblicazione di informazioni e notizie istituzionali, la fruizione di servizi on line e la partecipazione a percorsi interattivi di condivisione.
Articolo 3 - Principi generali.
1. La collaborazione tra Cittadini e Comune si ispira ai seguenti valori e principi generali:
- Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, il Comune e i Cittadini improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.
- Pubblicità e trasparenza: il Comune garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l’imparzialità nei rapporti con i Cittadini e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.
- Responsabilità: il Comune valorizza la responsabilità, propria e dei Cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.
- Inclusività e apertura: gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri Cittadini interessati possano aggregarsi alle attività.
- Pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra Comune e Cittadini promuove le pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità (ai sensi e nel rispetto dell’art. 3 della Costituzione).
- Sostenibilità: il Comune, nell’esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i Cittadini non ingeneri oneri (o minori ricavi) superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.
- Proporzionalità: il Comune commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l’istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.
- Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra Cittadini e Comune sono adeguate alle esigenze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.
- Informalità: il Comune richiede che la relazione con i Cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.
- Autonomia civica: il Comune riconosce l’autonoma iniziativa dei Cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l’esercizio effettivo.
- Prossimità e territorialità: il Comune riconosce le comunità locali come livello privilegiato per la definizione di patti di collaborazione per la cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
Articolo 4 - I Cittadini.
1. L’intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I Cittadini possono svolgere interventi di cura, gestione condivisa e di rigenerazione dei beni comuni attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.
3. Nel caso in cui i Cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all’art. 5 del presente Regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l’impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
4. La sottoscrizione e la validità dei patti di collaborazione di cui all’art. 5 del presente Regolamento è condizionata al metodo democratico della volontà della formazione sociale che assume l’impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
5. I patti di collaborazione di cui all’art. 5 del presente Regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi di cui sono portatori i Xxxxxxxxx in quanto contribuiscono al perseguimento dell’interesse generale.
6. Il Comune ammette la partecipazione di singoli Cittadini ad interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti
dell’Amministrazione ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità e di messa alla prova.
7. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i Cittadini.
Articolo 5 - Patto di collaborazione.
1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e Cittadini concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni;
b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
e) l’eventuale definizione di strumenti di coordinamento e governo (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, ecc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee, focus group, altri processi strutturati di costruzione della decisione);
f) le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei lavoratori;
g) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 30 e 31 del presente Regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
h) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
i) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
j) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell’andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra Cittadini e Comune;
k) l’affiancamento del personale comunale nei confronti dei Cittadini, la vigilanza sull’andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l’irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente Regolamento o delle clausole del patto;
l) le cause di esclusione di singoli Cittadini per inosservanza del presente Regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell’ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
m) le modalità per l’adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
3. Il patto di collaborazione può disciplinare forme di pubblicità e comunicazione di azioni o interventi realizzati grazie ad atti di mecenatismo.
Articolo 6 - Azioni e interventi previsti nei patti di collaborazione.
1. La collaborazione tra Comune e Cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità e complessità, ed in particolare:
a) la cura occasionale;
b) la cura costante e continuativa;
c) la gestione condivisa occasionale;
d) la gestione condivisa costante e continuativa;
e) la rigenerazione temporanea;
f) la rigenerazione permanente.
2. La collaborazione tra Cittadini e Comune per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani di cui al presente Regolamento può comprendere, a mero titolo esemplificativo:
a) disponibilità di beni mobili e immobili, materiali, immateriali e digitali;
b) attività di progettazione, organizzazione, coordinamento, gestione, accompagnamento, animazione, aggregazione, assistenza, formazione, produzione culturale, realizzazione di eventi e iniziative, comunicazione, monitoraggio, valutazione;
c) manutenzione, restauro, riqualificazione di beni mobili ed immobili, a patto che gli interventi non trasformino l'immobile in maniera irreversibile impedendone eventualmente diverse destinazioni (pubbliche e comuni) future.
Articolo 7 - Promozione dell’innovazione sociale e dei servizi collaborativi.
1. Il Comune promuove l’innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali e forme inedite di collaborazione civica, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali, con particolare riferimento alla rete civica.
2. Il Comune promuove l’innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare o di integrare l’offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell’utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione. La produzione di servizi collaborativi viene promossa per attivare processi generativi di beni comuni materiali, immateriali e digitali.
3. Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo incentivando la nascita di cooperative, imprese sociali, start-up a vocazione sociale e lo sviluppo di attività e progetti a carattere economico, culturale e sociale. Gli spazi e gli edifici di cui al presente Regolamento rappresentano una risorsa funzionale al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo. Il Comune riserva una quota di tali beni alla realizzazione di progetti che favoriscano l’innovazione sociale o la produzione di servizi collaborativi.
Articolo 8 - Promozione della creatività urbana.
1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.
2. Per il perseguimento di tale finalità il Comune riserva una quota degli spazi e degli edifici di cui al presente Regolamento allo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e in particolare di quella giovanile.
3. Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d’uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.
4. Per la specifica creatività giovanile il Comune rinnova l’impegno a mettere a disposizione, a tale scopo, Officina Giovani, per il cui uso si rimanda al “Regolamento di organizzazione e gestione degli spazi di Officina Giovani”, approvato con Delibera di Giunta n. 198/2013.
Articolo 9 - Innovazione digitale.
1. Il Comune favorisce l’innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all’ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni per la rete civica da parte della comunità, con particolare attenzione all’uso di dati e infrastrutture aperti, in un’ottica di beni comuni digitali.
2. Al tal fine, il Comune condivide con i soggetti che partecipano alla vita e all’evoluzione della rete civica e che mettono a disposizione dell’ambiente collaborativo competenze per la co-progettazione e realizzazione di servizi innovativi, i dati, gli spazi, le infrastrutture e le piattaforme digitali.
CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale
Articolo 10 - Disposizioni generali.
1. La funzione di gestione della collaborazione con i Cittadini è prevista, nell’ambito dello schema organizzativo comunale, quale funzione istituzionale del Comune ai sensi dell’art. 118, ultimo comma, della Costituzione. L’organizzazione di detta funzione deve essere tale da garantire la prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.
2. Il Comune gestirà le proposte di collaborazione dei Cittadini assegnandole ai Servizi comunali di riferimento in base alle tematiche delle singole proposte. Il singolo Servizio diverrà, quindi, l’interlocutore unico del Comune in ordine alla proposta presentata dai Xxxxxxxxx.
3. Per garantire che gli interventi dei Cittadini, in materia di beni comuni, avvengano in armonia con l’insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il preventivo consenso del Comune.
4. In particolare, in relazione agli interventi di cura e rigenerazione di cui all’art. 28 comma 1, il consenso del Comune può essere manifestato ex ante. In tali ipotesi i Xxxxxxxxx, accettando le regole previste, possono intraprendere gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani senza la necessità di ulteriori formalità.
5. Negli altri casi l'assenso del Comune è manifestato e disciplinato nel patto di collaborazione.
6. Il Comune pubblica periodicamente l’elenco degli spazi, degli edifici o delle infrastrutture digitali che potranno formare oggetto di interventi di cura, gestione condivisa o di rigenerazione, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i Cittadini.
7. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene, il Comune promuove il coordinamento e l’integrazione tra le stesse; qualora ciò non risulti possibile, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di tipo partecipativo.
Articolo 11 - Proposte di collaborazione.
1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:
a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
b) la proposta rientri tra i moduli di collaborazione predefiniti di cui all’art. 28 comma 1;
c) la proposta sia presentata dai Xxxxxxxxx, negli ambiti previsti dal presente Regolamento.
2. Nel caso di cui alla lettera a) l’iter procedurale è definito dall’avviso con cui il Comune invita i Cittadini a presentare progetti di cura, gestione condivisa o di rigenerazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento.
3. Nel caso di cui alla lettera b) l’iter procedurale è definito dall’atto dirigenziale che identifica ambito, requisiti e condizioni del modulo collaborativo predefinito.
4. Nel caso di cui alla lettera c) il Servizio comunale responsabile della gestione della proposta di collaborazione comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell’iter istruttorio in
relazione alla complessità dell’intervento ed alla completezza degli elementi conoscitivi forniti. Comunica, altresì, l’elenco delle strutture che, in relazione al contenuto della proposta, coinvolgerà nell’istruttoria.
5. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.
6. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici e dei gestori dei Servizi pubblici coinvolti.
7. Il Servizio comunale competente predispone, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione.
8. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, il Servizio comunale lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni.
9. La proposta di collaborazione che determini modifiche sostanziali allo stato dei luoghi o alla destinazione d’uso degli spazi pubblici è sottoposta al vaglio preliminare della Giunta Comunale.
10. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l’iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del dirigente del Servizio comunale responsabile della gestione della proposta.
11. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sulla rete civica al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.
CAPO III - Interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di spazi pubblici
Articolo 12 - Interventi di cura occasionale.
1. La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione del patto di collaborazione ma ricade all’interno dei moduli di collaborazione predefinita di cui al successivo art. 28, comma 1.
2. Al fine di favorire la diffusione ed il radicamento delle pratiche di cura occasionale il Comune pubblicizza sulla rete civica gli interventi realizzati, evidenziando le aree di maggiore concentrazione degli stessi.
Articolo 13 - Gestione condivisa di spazi pubblici e di spazi privati ad uso pubblico.
1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico e uno spazio privato ad uso pubblico.
2. I Cittadini si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.
3. I Cittadini non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene, con l'uso pubblico o con la proprietà privata del bene.
4. Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di Cittadini. Il Comune favorisce la disponibilità dei proprietari o degli esercizi commerciali ad aggregarsi in associazione, consorzio, cooperativa di vicinato o comprensorio che rappresentino almeno il 66 per cento delle proprietà immobiliari o degli esercizi commerciali che insistono sullo spazio pubblico.
Articolo 14 - Interventi di rigenerazione di spazi pubblici.
1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di rigenerazione degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico, da realizzare grazie a un contributo economico, totale o prevalente, dei Cittadini. In tal caso il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa.
2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione dello spazio pubblico devono pervenire al Comune corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l’intervento che si intende realizzare. Devono in particolare essere presentati: relazione illustrativa, programma di manutenzione, tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale, stima dei lavori da eseguirsi.
3. Il patto di collaborazione può prevedere che i Cittadini assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di rigenerazione.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che il Comune assuma l'esecuzione degli interventi di rigenerazione. In tal caso il Comune individua gli operatori economici da consultare sulla base di procedure pubbliche, trasparenti, aperte e partecipate.
5. Resta ferma, per i lavori eseguiti mediante interventi di rigenerazione, la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.
6. Gli interventi di rigenerazione inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell’intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.
CAPO IV - Interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di edifici
Articolo 15 - Individuazione degli edifici.
1. La Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale anche all’esito di procedure partecipative e deliberative, individua periodicamente nell’ambito del patrimonio immobiliare del Comune gli edifici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione tra Cittadini e Comune.
2. La periodica ricognizione degli edifici in stato di parziale o totale disuso e delle proposte di cura, gestione condivisa e rigenerazione avanzate dai Cittadini è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate, in accordo con le previsioni del D. Lgs. n. 33/2013, e delle disposizioni vigenti in materia di digitalizzazione dell’attività amministrativa.
3. Le proposte di collaborazione per la rigenerazione di edifici in stato di parziale o totale disuso sono valutate sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori. Il Comune, laddove necessario, promuove il coordinamento fra le proposte presentate per il medesimo edificio o per edifici diversi.
4. Il Comune può promuovere e aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di edifici in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell’art. 838 del Codice Civile.
5. Il Comune può destinare agli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di cui al presente Capo gli edifici confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.
Articolo 16 - Gestione condivisa di edifici.
1. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili prevedono la gestione condivisa del bene da parte dei Cittadini, anche costituiti in associazione, consorzio, cooperativa, fondazione di vicinato o comprensorio, a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione ad interventi di cura condivisa puntualmente disciplinati nei patti stessi.
2. La gestione condivisa garantisce la fruizione collettiva del bene e l’apertura a tutti i Cittadini disponibili a collaborare agli interventi di cura e rigenerazione del bene o alle attività di cui al precedente comma 1.
3. La durata della gestione condivisa non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene.
4. I patti di collaborazione disciplinano gli oneri di manutenzione e le eventuali opere di recupero edilizio gravanti sui Cittadini. Miglioramenti o addizioni sono realizzati senza oneri per il Comune.
5. I patti stipulati per le finalità di cui al presente capo IV sono preceduti da una valutazione congiunta che approfondisca, tra gli altri principi, la sostenibilità dell’intervento per come definita al precedente art. 3.
CAPO V - Formazione
Articolo 17 - Formazione e affiancamento di dipendenti comunali.
1. Il Comune promuove e organizza percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra Cittadini e Comune ispirata ai valori e principi generali di cui all'articolo 3.
2. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i Cittadini sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali ai Cittadini.
Articolo 18 - Il ruolo delle scuole.
1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il Comune collabora con le scuole e con l’Università per l’organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull’amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.
3. I patti di collaborazione con le scuole e con l’Università possono prevedere che l’impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.
CAPO VI - Forme di sostegno
Articolo 19 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali.
1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente
Regolamento sono considerate di particolare interesse pubblico agli effetti delle agevolazioni previste dal Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone.
2. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) si tratti di iniziative occasionali;
b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.
3. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento si considerano intese alla più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste, in materia di imposta municipale secondaria, dall'articolo 11, comma secondo, lettera f) del D. Lgs. n. 23/2011.
4. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, può disporre ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento o alle associazioni, consorzi, cooperative, fondazioni di vicinato o comprensorio di cui al presente Regolamento, assimilandone il trattamento a quello delle associazioni, delle fondazioni e degli altri enti che non perseguono scopi di lucro.
Articolo 20 - Accesso agli spazi comunali.
1. I Cittadini che ne facciano richiesta possono utilizzare temporaneamente spazi comunali per riunioni o attività di autofinanziamento.
2. L’uso degli spazi di cui al precedente comma è parificato, quanto alla determinazione degli oneri previsti, alle attività istituzionali del Comune.
Articolo 21 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale.
1. Il Comune può fornire i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività e, nei limiti delle risorse disponibili, i beni strumentali ed i materiali di consumo.
2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi possono essere forniti in comodato d’uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
3. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario, di cui al comma precedente, di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri Cittadini ed associazioni al fine di svolgere attività analoghe.
4. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.
Articolo 22 – Eventuale collaborazione nella progettazione.
1. Per talune proposte (di cura, gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani) che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e sulle quali gli stessi i Cittadini siano in grado di mobilitare adeguate risorse, il patto di collaborazione può prevedere un’eventuale collaborazione di dipendenti comunali nella progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta dei Cittadini.
Articolo 23 – Riconoscimento di rimborsi e di altre forme di sostegno.
1. Il Comune concorre, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura, gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. Nel definire le forme di sostegno, il Comune riconosce rimborsi solo e nella misura in cui le necessità alle quali gli stessi sono preordinati non siano affrontabili con sostegni in natura.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 7 del presente articolo, non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai Cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.
4. Il patto di collaborazione individua l’ammontare massimo dei rimborsi e le modalità di erogazione.
5. La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti, da redigersi secondo quanto previsto dall'art. 29 del presente Regolamento. Analoga rendicontazione va predisposta anche in relazione alla quota di contributo eventualmente anticipata all’atto della sottoscrizione del patto.
6. Possono essere rimborsati i costi relativi a:
a) acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività;
b) polizze assicurative;
c) costi relativi a servizi necessari per l’organizzazione, il coordinamento e la formazione dei Cittadini.
7. I Cittadini possono avvalersi delle figure professionali necessarie per la progettazione, l’organizzazione, la promozione ed il coordinamento delle azioni di cura e di rigenerazione dei beni comuni, nonché per assicurare specifiche attività formative o di carattere specialistico. Gli oneri conseguenti non possono concorrere in misura superiore al 50% alla determinazione dei costi rimborsabili.
Articolo 24 - Autofinanziamento.
1. Il Comune agevola le iniziative dei Cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Il patto di collaborazione può prevedere:
a) la possibilità per i Cittadini di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l’organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
b) la possibilità di veicolare l’immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai Cittadini;
c) il supporto e l’avallo del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni attraverso l’utilizzo delle piattaforme telematiche dedicate.
3. Al fine di incentivare l’autonoma raccolta di risorse da parte dei Cittadini, nel patto di collaborazione può essere previsto un meccanismo di impegno variabile delle risorse comunali per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani, crescenti al crescere delle risorse reperite dai Cittadini.
Articolo 25 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate.
1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai Cittadini nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai Cittadini, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell’impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa
dei beni comuni.
Articolo 26 - Agevolazioni amministrative.
1. Il patto di collaborazione può prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i Xxxxxxxxx devono sostenere per l’ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni di cura, gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento.
CAPO VII - Comunicazione, trasparenza e valutazione
Articolo 27 - Comunicazione collaborativa.
1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i Cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. Il Comune riconosce nella rete civica il luogo naturale per instaurare e far crescere il rapporto di collaborazione con e tra i Xxxxxxxxx.
3. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:
a) consentire ai Cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di Cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai Cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.
4. Per realizzare le finalità di cui al precedente comma, il Comune rende disponibili per i cittadini:
a) strumenti e canali per comunicare e fare proposte, quali la rete civica;
b) dati, infrastrutture/piattaforme digitali in formato aperto;
c) un tutoraggio nell’uso degli strumenti di comunicazione collaborativa, anche favorendo relazioni di auto aiuto fra gruppi.
Articolo 28 - Strumenti per favorire l’accessibilità delle opportunità di collaborazione.
1. I Servizi comunali di riferimento, nel rispetto degli ambiti di intervento e dei principi stabiliti dal presente Regolamento, definiscono e portano a conoscenza dei Cittadini le ipotesi di collaborazione tipiche, da individuarsi in ragione della loro presumibile maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione o della necessità di prevedere strumenti facilmente attivabili nelle situazioni di emergenza.
2. Il Comune cura la redazione e la divulgazione anche per via telematica di manuali d’uso per informare i Cittadini circa le possibilità di collaborazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni, le procedure da seguire, le forme di sostegno disponibili.
Articolo 29 - Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione.
1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i Cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall’impegno congiunto di Cittadini e Comune.
2. Le modalità di svolgimento dell’attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
3. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia:
a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;
b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, rendicontazioni intermedie;
d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull’operato svolto.
4. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:
a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
b) azioni e servizi resi;
c) risultati raggiunti;
d) risorse disponibili e utilizzate.
5. Nella redazione del documento finale i dati quantitativi devono essere esplicitati con l’aiuto di tabelle e grafici, accompagnati da spiegazioni che ne rendano chiara l’interpretazione.
6. Il Comune sollecita i Xxxxxxxxx ad utilizzare strumenti multimediali, fotografici e quant’altro possa corredare la rendicontazione rendendola di immediata lettura e agevolmente fruibile.
7. Il Comune si adopera per consentire un’efficace diffusione della rendicontazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti individuati coinvolgendo i Cittadini, quali la pubblicazione sulla rete civica, l’organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.
8. Il Comune e i Cittadini si impegnano ad implementare tecniche di misurazione quantitativa delle esternalità positive e negative, dirette e indirette, materiali e immateriali, nonché degli impatti economici, sociali, culturali e ambientali prodotti dalle attività di collaborazione e pongono gli esiti della misurazione quantitativa alla base di un processo di valutazione volto a confermare, modificare o estinguere particolari aspetti o tipologie delle attività di collaborazione, nonché della valutazione di risultato dei soggetti preposti alla loro attuazione per conto del Comune.
CAPO VIII - Responsabilità e vigilanza
Articolo 30 - Prevenzione dei rischi.
1. Ai Cittadini devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I Cittadini sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
3. Con riferimento agli interventi di cura, gestione condivisa o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più Cittadini, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.
4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell’attività svolta.
5. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei Cittadini attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.
Articolo 31 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità.
1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra Comune e Cittadini e le connesse responsabilità.
2. I Cittadini che collaborano con il Comune alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell’esercizio della propria attività.
3. I Cittadini che collaborano con il Comune alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell’art. 2051 del Codice Civile, la qualità di custodi dei beni stessi.
Articolo 32 - Tentativo di conciliazione.
1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai Cittadini, uno dal Comune ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.
CAPO IX - Disposizioni finali e transitorie
Articolo 33 - Clausole interpretative.
1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Comune e Cittadini, le disposizioni del presente Regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i Cittadini di concorrere alla cura, gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.
Articolo 34 - Entrata in vigore e sperimentazione.
1. Le previsioni del presente Regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione di un anno.
2. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento del Consiglio Comunale, della Commissione Consiliare competente e dei Cittadini, l’attuazione del presente Regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.
Articolo 35 - Disposizioni transitorie.
1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del Regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.