ACCORDO NAZIONALE 12 LUGLIO 1985
ACCORDO NAZIONALE 12 LUGLIO 1985
Accordo degli autoferrotranvieri, internavigatori e autolinee in concessione
Addì 12 luglio 1985, presso il Ministero dei trasporti, alla presenza del Ministro, con l'assistenza della Direzione Generale M.C.T.C.,
tra
FILT-CGIL FIT-CISL
UIL-TRASPORTI
e
FEDERTRASPORTI ANAC
FENIT INTERSIND
è stato sottoscritto il seguente Accordo: Le parti si accordano sul presente trattamento economico.
Una tantum per il periodo 1° gennaio 1985 - 30 giugno 1985 lire 340.000 da corrispondere secondo i seguenti tempi di erogazione:
- lire 250.000 entro il mese di agosto 1985;
- lire 90.000 entro il 30 gennaio 1986.
A regime del 1° luglio 1985 lire 43.000 mensili ad incremento dei minimi tabellari (retribuzione conglobata). Sia l'una tantum che l'aumento retributivo mensile si riferiscono al 7° livello della scala parametrale.
Gli incrementi degli altri livelli sono proporzionati ai valori contrattuali della suddetta scala.
I compensi aziendali non presi in considerazione nella valutazione della incidenza degli oneri indotti (individuati esclusivamente nelle voci: straordinario, festivo, straordinario festivo, notturno, A.P.A., diaria ridotta, trasferta, ratei 13 e 14 T.F.R.) devono essere riproporzionati e restano perciò fermi nei loro valori assoluti.
Al personale assunto o cessato dal servizio tra il 1° gennaio 1985 e il 30 giugno 1985 l'una tantum sarà corrisposta pro-rata in proporzione ai mesi di servizio prestati.
L'una tantum è comprensiva dell'aumento della quattordicesima.
10° livello 33.077 5° livello 47.942
9° livello 35.723 4° livello 50.608
8° livello 38.700 3° livello 56.231
7° livello 43.000 2° livello 60.861
6° livello 44.985 1° livello 66.154 Salvo errori di calcolo
Art. 1 - Campo di applicazione del contratto
Il presente contratto regolamenta, per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione, gli istituti propri della contrattazione nazionale e fissa, nei limiti specificatamente previsti, l'area di competenza aziendale, allo scopo di consentire una maggiore aderenza della disciplina contrattuale a talune caratteristiche.
Esso contiene la disciplina completa ed esclusiva degli istituti e materie che formano oggetto di regolamentazione nello stesso e, pertanto, abroga e sostituisce tutte le norme relative ai predetti istituti e materie che erano disciplinate da precedenti accordi e contratti collettivi nazionali di categoria, salvo il caso di espresso rinvio da parte di disposizioni del presente contratto.
Al sistema contrattuale così delimitato corrisponde l'impegno delle parti a rispettare e a far rispettare, per il periodo di validità, il contratto collettivo nazionale e le norme applicative aziendali da esso previste.
N.B. Questo articolo vale per il nuovo testo unico del contratto.
Art. 2 - Istituti riservati all'area nazionale
Appartengono alla competenza esclusiva della normativa nazionale i seguenti istituti:
- anzianità di servizio;
- orario di lavoro;
- ferie;
- retribuzione conglobata e relativi parametri;
- aumenti periodici di anzianità;
- indennità di contingenza;
- competenze accessorie unificate;
- criteri generali sulle competenze accessorie;
- criteri generali sulla produttività;
- indennità sostitutiva di mensa;
- trattamenti sostitutivi;
- mensilità aggiuntive;
- trasferte, diaria ridotta;
- lavoro straordinario, festivo e notturno;
- festività;
- traslochi;
- trattamento di fine rapporto e trattamento di buonuscita;
- diritti sindacali;
- appalti ed assuntorie (esclusa la determinazione dei canoni);
- procedure per l'adozione del sistema ad agente unico;
- vestiario uniforme (minimi garantiti);
- benemerenze nazionali;
- congedo matrimoniale;
- apprendistato (trattamento economico e normativo);
- avventiziato (trattamento economico e normativo);
- trattamento di malattia;
- quadri;
- criteri generali sul rapporto part-time.
Appartengono, inoltre, alla esclusiva competenza dell'area nazionale gli istituti e le materie non espressamente demandati all'area aziendale.
Art. 3 - Area aziendale
Sono propri del livello aziendale:
a) tempestiva informativa sulle proposte di variazione dei programmi di esercizio da dare dalle aziende alle
R.S.A. delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti;
b) fattiva e concreta partecipazione della R.S.A. e delle articolazioni territorialmente competenti delle Organizzazioni sindacali con il fine di realizzare la migliore efficienza dei servizi forniti alla collettività.
In tale ambito le aziende si impegnano a fornire, nel corso di apposito incontro annuale, informazioni preventive in ordine a:
- piani di riorganizzazione ristrutturazione, risanamento, potenziamento dei servizi, anche in rapporto alle proposte che le aziende avanzano agli enti competenti in merito all'assetto del territorio, ai piani regolatori, alla viabilità, al traffico ed alla priorità per il pubblico trasporto;
- programmi di investimento in rapporto ai contributi derivanti dal Fondo nazionale trasporti ed i finanziamenti previsti per le ferrovie concesse e gestioni governative;
c) preventivo e periodico esame tra le aziende e le R.S.A. delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti sui problemi relativi alle condizioni ambientali, ai ritmi e turni di lavoro, alla medicina preventiva ed infortunistica, all'epoca di godimento delle ferie, alla disciplina del godimento del diritto allo studio, alla partecipazione consultiva nelle commissioni di concorsi e prove d'arte per promozioni ed avanzamenti, all'istituzione di corsi di formazione e riqualificazione professionali, alla disciplina dello straordinario nei limiti previsti dal successivo art. 36, all'accertamento dei posti di lavoro in organico, disponibili o che si possano rendere disponibili, ai fini dell'assegnazione a diversa qualifica dei lavoratori divenuti permanentemente inabili al servizio nelle funzioni proprie della qualifica di cui sono rivestiti, in applicazione delle norme di legge in materia, all'assegnazione a diverse mansioni dei lavoratori divenuti temporaneamente inabili al servizio nelle funzioni proprie della qualifica di cui sono rivestiti, secondo giudizio medico reso nelIe forme di legge;
d) esame congiunto fra le aziende e le R.S.A. delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti, delle proposte di formulazione dei regolamenti per le promozioni e gli avanzamenti da sottoporre, ove necessario, agli organi competenti;
e) accordi aziendali fra le aziende e gli organismi competenti delle Organizzazioni sindacali stipulanti sui seguenti istituti nei limiti di applicabilità degli stessi istituti come regolamentati dagli articoli di seguito richiamati: nastro lavorativo, numero e durata delle riprese, intervalli fra le riprese, modalità di cambio, tempi accessori, per il personale viaggiante e graduato (art. ...), eccedenze nastro lavorativo (art ),
trattamento economico ai guardabarriere (art. ...), indennità di trasferta (art. ...), fornitura dell'alloggio e corresponsione dell'indennità sostitutiva di alloggio (art. ...), attuazione delle procedure per l'adozione del sistema ad agente unico (art );
f) accordi integrativi aziendali fra le Organizzazioni sindacali che rappresentano le aziende e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti dei lavoratori, secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 5.
Nota a verbale
Per le Aziende associate alla Fenit il trattamento dei guardabarriere costituisce oggetto di apposite intese aziendali tra l'organizzazione che rappresenta le Aziende e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti.
Art. 4 - Orario di lavoro
Dal 1° luglio 1986 l'orario di lavoro settimanale resta fissato in 39 ore di lavoro; a tale misura sono rapportate le previsione degli articoli 4-A, 4-B, 4-C, del C.C.N.L. 23 luglio 1976 le cui formulazioni restano in vigore.
Eventuali riduzioni dell'orario di lavoro stabilite da accordi interconfederali o di analogo livello, che sopravvengano in corso di vigenza dei presente contratto, assorbono la riduzione dell'orario di lavoro ed il relativo onere come previsti dal presente articolo.
Art. 5 - Accordi integrativi aziendali
Alla contrattazione integrativa aziendale, per tutta la vigenza del presente contratto, continuano ad applicarsi le disposizioni del C.C.N.L. 17 giugno 1982 e l'accordo nazionale 20 maggio 1983 avuto riguardo agli incrementi di produttività realizzabili nel triennio successivo a quello preso in considerazione dagli accordi già intervenuti.
Sono in ogni caso fatte salve specifiche scadenze previste nei singoli accordi aziendali.
Resta fermo il procedimento previsto dal comma secondo del punto 1 delle norme pattizie del protocollo 16 luglio 1984.
Art. 6 - Retribuzione annua utile per la determinazione del trattamento di fine rapporto
Le parti convengono di istituire presso il Ministero dei trasporti, una commissione paritetica, integrata da esperti, per individuare entro il 31 dicembre 1985 gli elementi retributivi che, ai sensi della legge 297-1982, vanno esclusi dalla retribuzione annua utile ai fini del calcolo del T.F.R., senza interferenze sui giudizi in corso.
Fino alla sottoscrizione delle parti, per il T.F.R. si farà riferimento alla legge 297-1982.
Art. 7 - Norme finali
Le parti si impegnano ad incontrarsi a partire dal 15 luglio 1985 per proseguire l'esame di quanto rimasto della piattaforma rivendicativa sindacale e per la definizione, eventualmente articolata, della disciplina dei trattamenti di trasferta e diaria ridotta nonché della Classificazione del personale, delle relative compatibilità economiche e del modo in cui perseguirle.
Le parti si impegnano, altresì, a proporre, entro il 31 dicembre 1985, all'autorità politica competente uno schema concordato sulla disciplina degli inidonei e sulla classificazione del personale nel settore dei trasporti autoferrotranviari ed a provvedere alla stesura concordata delle norme del testo unico.
La valenza del contratto è triennale.
Dichiarazione a verbale
Per le aziende associate all'Anac che esercitano autolinee ordinarie di competenza statale, il presente accordo troverà applicazione, nei confronti del personale addetto ai servizi di cui sopra solo a far data dalla approvazione del provvedimento legislativo che introduce la sussidiazione di tali autolinee, in conformità alla disciplina vigente per tutti gli altri autoservizi pubblici di linea.
Dichiarazione allegata dal Ministro dei trasporti
Il Ministro dei trasporti si impegna a verificare la sussistenza delle condizioni previste dai contratti nazionali perché la contrattazione possa svolgersi in sede aziendale e dichiara che assumerà tutte le necessarie iniziative affinché costi aggiuntivi di gestione conseguenti alla inosservanza dei contratti nazionali non siano ammessi a copertura attraverso sovvenzioni pubbliche di qualsiasi natura.