PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI EDIFICI DESTINATI A BAR E RELATIVE PERTINENZE SUL DEMANIO LACUALE DEL COMUNE DI GARDA
COMUNE DI GARDA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI EDIFICI DESTINATI A BAR E RELATIVE PERTINENZE SUL DEMANIO LACUALE DEL COMUNE DI GARDA
Lotto 1 “Bar Lido” – CIG 73089353F7
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Firmato digitalmente da:xxxxxx xxxxxxxx
Motivo:stipula contratto Data:07/12/2017 12:19:43
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE 3
ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE 3
ART. 3 – GESTIONE DEI SERVIZI 3
B) Gestione dei servizi igienici 4
D) Gestione delle aree adiacenti agli spazi concessi 4
ART. 4 – ALTRI ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 5
ART. 5 – ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 5
ART. 6 – CONSEGNA DEGLI IMMOBILI 6
ART. 7 – RICONSEGNA DEGLI IMMOBILI 6
ART. 8 – CONTROLLI E VERIFICHE SULLA GESTIONE 6
ART. 9 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 7
ART. 10 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA 7
ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA 7
ART. 12 – CANONE DI GESTIONE E INDENNIZZO 8
ART. 14 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 9
ART. 15 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE ANTICIPATA 9
ART. 16 – POLIZZA PER DANNI E RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI 9
ART. 17 – INADEMPIMENTI E PENALITÀ 10
ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 11
ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 11
ART. 20 – APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ 12
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ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Il presente Capitolato Speciale di Appalto disciplina l’esecuzione del contratto di concessione per la gestione di un edificio destinato a bar con relative pertinenze denominato “Bar Lido” e sito su un’area appartenente al demanio idrico lacuale del Comune di Garda.
In particolare, al concessionario sarà affidato mediante concessione demaniale l’occupazione per uso turistico-ricreativo di un’area demaniale, distinta al catasto al foglio 3° mapp. 632 (parte), per una superficie complessiva (comprensiva di locale bar, servizi igienici, deposito merci e area demaniale antistante) pari a mq 400,00.
Al concessionario sarà consentita la gestione del bar, dei servizi igienici e delle zone pertinenziali comprese nell’area demaniale sopra indicate secondo le condizioni prescritte dal presente Capitolato Speciale di Appalto.
ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE
Il contratto di concessione avrà una durata non superiore ad anni 6 (sei) a decorrere dalla data di effettiva consegna delle aree di cui all’art. 1 e comunque fino al 15.01.2024. Non è prevista alcuna forma di rinnovo alla scadenza del predetto termine.
La stagione di apertura della struttura di servizio dell’area demaniale è compresa di norma dalla Domenica di Pasqua fino al 30 settembre di ciascun anno, con possibilità di ampliamento di tale periodo a seguito di disposizioni dell’Amministrazione Comunale ovvero secondo quanto proposto dal concessionario in sede di gara.
Il concessionario avrà comunque l’obbligo di proseguire nella gestione della concessione anche oltre la scadenza del termine di durata della stessa ed alle condizioni originarie, fino a quando l’Amministrazione non avrà provveduto ad affidare una nuova concessione e comunque fino al limite massimo di 240 (duecentoquaranta) giorni dalla scadenza del contratto di concessione.
ART. 3 – GESTIONE DEI SERVIZI
La concessione comprende la gestione a carico del concessionario dei seguenti servizi:
a) Gestione del bar;
b) Gestione dei servizi igienici;
c) Gestione del verde;
d) Gestione delle aree adiacenti agli spazi concessi;
e) Ulteriori attività.
La gestione delle attività attinenti al bar (somministrazione bevande e alimenti) dovrà essere svolta nelle giornate e secondo gli orari previsti nell’Allegato 1 al presente Capitolato Speciale di Appalto. Eventuali modifiche ai termini ivi indicati potranno essere
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apportate unicamente previa autorizzazione espressa da parte dell’Ufficio competente dell’Amministrazione Comunale.
Il concessionario è tenuto a possedere al momento dell’avvio della concessione e a mantenere per tutta la durata della stessa tutte le autorizzazioni e le licenze prevista dalla normativa di settore per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione del bar.
È a carico del concessionario l’allestimento integrale del bar in termini di attrezzature, macchinari ed arredi necessari ovvero funzionali alla gestione delle attività, secondo le proposte formulate in sede di offerta tecnica. Alla scadenza della concessione i beni collocati all’interno ed all’esterno dei locali resteranno di proprietà del concessionario, il quale sarà tenuto a rimuoverli entro i termini e secondo le modalità concordati con l’Amministrazione Comunale.
Il concessionario sarà tenuto a mantenere per tutta la durata della concessione i locali nei quali si svolge l’attività di somministrazione di bevande e alimenti nonché le aree esterne in stato decoroso e funzionali al servizio prestato.
All’interno dei locali in cui si svolgono le attività connesse alla gestione del bar non potranno essere installati dispositivi per giochi con vincite in denaro (slot machine o apparecchiature analoghe).
B) Gestione dei servizi igienici
Il concessionario dovrà garantire per tutta la durata della concessione l’accesso gratuito ai servizi igienici nelle giornate e secondo gli orari previsti nell’Allegato 1 al presente Capitolato Speciale di Appalto ovvero secondo la proposta migliorativa presentata all’interno dell’offerta tecnica.
È a carico del concessionario la pulizia quotidiana dei servizi igienici (comprensiva dei prodotti, delle attrezzature e dei macchinari necessari) durante i periodi di apertura degli stessi.
È a carico del concessionario la gestione e la manutenzione periodica delle aiuole collocate nell’area adiacente a quella da assegnare in concessione, ed in particolare, si intendono le aiuole alla base del muro di contenimento della soprastante Strada Regionale Gardesana Orientale, e quella adiacente la passeggiata-lungolago, a confine con la proprietà denominata Circolo Unicredit, secondo le modalità indicate all’interno dell’offerta tecnica.
D) Gestione delle aree adiacenti agli spazi concessi
È a carico del concessionario la gestione delle aree adiacente agli spazi oggetto della concessione, secondo le modalità indicate all’interno dell’offerta tecnica e comunque per una superficie non inferiore a 5,00 mt di profondità rispetto al perimetro degli spazi concessi.
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All’interno dell’area demaniale indicata al precedente art. 1, il concessionario potrà utilizzare lo spazio adibito a solarium/plateatico anche per il posizionamento di ombrelloni e lettini/sdraio.
Le tariffe applicate agli utenti per l’utilizzo delle predette attrezzature non possono superare i limiti massimi giornalieri stabiliti periodicamente dall’Amministrazione con provvedimento della Giunta Comunale, i quali attualmente sono fissati come di seguito:
Attrezzature | Tariffa giornaliera massima |
Ombrellone | € 5,00 |
Lettino | € 8,00 |
Sdraio | € 6,00 |
Il concessionario sarà inoltre tenuto all’esecuzione integrale delle eventuali prestazioni aggiuntive offerte in sede di gara e non previste all’interno del presente articolo.
ART. 4 – ALTRI ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Fatto salvo quanto espressamente previsto dal precedente art. 3, sono a totale carico del concessionario i seguenti oneri:
a) manutenzione ordinaria di tutte le strutture che formano oggetto della concessione e che sono insistenti sull’area demaniale di cui al precedente art. 1;
b) manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i macchinari, attrezzature ed arredi utilizzati per la gestione delle attività di cui a precedente art. 3 e presenti all’interno dei locali e sulle aree oggetto di concessione;
c) rimozione dell’area esterna oggetto della concessione da arredi e attrezzature mobili duranti i periodi di chiusura dell’esercizio commerciale;
d) collocazione di apposita cartellonistica riportante “Comune di Garda – Decreto n.
- Concessione di mq ad uso-turistico ricreativo”;
e) collocazione di apposita segnaletica (ben visibile e multilingua) relativa alle condizioni di accesso ai servizi a pagamento;
f) utenze di qualsiasi natura per la gestione dei servizi;
g) tinteggiatura periodica dei locali nonché tinteggiatura finale degli stessi prima della riconsegna secondo quanto previsto dal successivo art. 7.
ART. 5 – ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
È a carico dell’Amministrazione Comunale la gestione e la manutenzione degli alberi (platani) presenti all’interno dell’area demaniale oggetto di concessione.
Sono inoltre a carico dell’Amministrazione Comunale tutti gli oneri non espressamente previsti a carico del concessionario all’interno del presente Capitolato Speciale di Appalto.
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ART. 6 – CONSEGNA DEGLI IMMOBILI
La consegna degli immobili e delle aree che formano oggetto del contratto di concessione avverrà alla presenza di un rappresentante del concessionario e di un rappresentante dell’Amministrazione Comunale nel giorno e all’orario che sarà preventivamente concordato tra le parti.
All’atto della consegna degli immobili e delle aree verrà redatto in contraddittorio tra le parti apposito verbale all’interno del quale verranno annotate eventuali riserve da parte del concessionario sullo stato di fatto dei beni oggetto di concessione. In caso contrario, i beni si intendono integralmente accettati dal concessionario, i quali li ritieni idonei e funzionali alle finalità di cui al contratto di concessione.
All’atto della consegna degli immobili e delle aree verrà inoltre redatto un inventario dei beni presenti all’interno dei locali nonché sull’intera area oggetto di concessione. Si precisa che eventuali beni di proprietà del precedente concessionario che dovessero essere ancora presenti all’interno dell’area demaniale oggetto della concessione al momento della consegna, non potrà essere utilizzati dal nuovo concessionario e dovranno essere restituiti al precedente gestore, con oneri di rimozione a carico di quest’ultimo.
ART. 7 – RICONSEGNA DEGLI IMMOBILI
Al termine della durata del contratto di concessione così come definita al precedente art. 2, il concessionario dovrà restituire gli immobili e le aree oggetto di concessione nello stato di fatto in cui sono stati inizialmente consegnati, salvo la naturale usura dovuta al corretto uso.
All’atto della riconsegna degli immobili e delle aree verrà redatto in contradditorio tra le parti apposito verbale al fine di attestare il reale stato dei beni che hanno formato oggetto di concessione.
Tutti i beni mobili di proprietà del concessionario dovranno essere rimossi dallo stesso secondo i tempi e le modalità concordate con l’Amministrazione Comunale.
ART. 8 – CONTROLLI E VERIFICHE SULLA GESTIONE
Nel corso della durata del contratto di concessione sarà facoltà dell’Amministrazione Comunale effettuare dei controlli sulla corretta gestione degli spazi oggetto di concessione e sulla corretta gestione dei servizi di cui al precedente art. 3.
In particolare i controlli dell’Amministrazione Comunale avranno ad oggetto la verifica del rispetto da parte del concessionario di tutti gli oneri previsti a suo carico dal presente Capitolato Speciale di Appalto nonché di tutte le condizioni previste dal concessionario stesso all’interno dell’offerta tecnica.
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I controlli dovranno sempre avvenire alla presenza di un rappresentante del concessionario e le relative operazioni dovranno essere descritte all’interno di apposito verbale redatto in contraddittorio con il concessionario.
Qualora l’Amministrazione Comunale rilevasse delle difformità nella gestione del contratto di concessione procederà a contestarle formalmente al concessionario secondo le modalità previste nel successivo art. 16, al fine di applicare, se del caso, le relative penali previste ovvero, nei casi più gravi, procedere alla risoluzione anticipata del contratto di concessione.
ART. 9 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Il subappalto delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto è consentito nei limiti e secondo le modalità previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale e una volta verificati in capo all’impresa subappaltatrice il possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto.
Non potranno tuttavia formare oggetto di subappalto le prestazioni di cui alla lett. a) del precedente art. 3.
È vietata la cessione del contratto di cessione, a pena di risoluzione del contratto stesso.
ART. 10 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA
Il concessionario dovrà far adottare al proprio personale o ai propri incaricati che, a qualunque titolo, accedano alle aree oggetto di concessione o svolgano i servizi che formano oggetto della stessa le misure e le cautele di sicurezza minime per garantire l’esecuzione del contratto in totale sicurezza, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., anche nei confronti dell’utenza del servizio.
ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia del versamento del canone di gestione e dell’indennizzo degli oneri di gestione di cui al precedente art. 12 nonché dell’adempimento degli oneri e degli obblighi derivanti dall’affidamento della concessione oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto, il concessionario è tenuto a costituire, prima della stipulazione del contratto di concessione, una garanzia definitiva, escutibile a prima richiesta, costituita ai sensi della L. 10 giugno 1982, n. 348, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, nella misura del doppio della somma derivante dagli importi annuali del canone di gestione, così come offerto in sede di gara, e dell’indennizzo per oneri di gestione di cui al successivo art. 12.
La garanzia ha durata pari a quella del contratto di concessione e comunque cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione ed è presentata in originale all’Amministrazione Comunale prima della formale sottoscrizione del contratto di concessione.
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Il concessionario, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuta al reintegro della garanzia, qualora durante la gestione della concessione la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Amministrazione Comunale; in caso di mancato reintegro, l’Amministrazione Comunale, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per fatto del concessionario stesso.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’incameramento da parte dell’Amministrazione Comunale della garanzia provvisoria prestata in fase di gara. In questo l’Amministrazione Comunale può avvalersi della facoltà di aggiudicare la concessione all’operatore economico che segue nella graduatoria.
L’Amministrazione Comunale procederà ad attivare il procedimento di escussione previa contestazione scritta dell’addebito, notificata a mezzo posta elettronica certificata, e conseguente costituzione in mora del concessionario, il tutto nel puntuale rispetto della Legge 241/1990.
ART. 12 – CANONE DI GESTIONE E INDENNIZZO
Il concessionario dovrà riconoscere all’Amministrazione Comunale un canone annuale di gestione per l’occupazione demaniale calcolato sulla base del rilancio percentuale proposto in offerta economica a partire dal canone base di gestione pari ad € 5.718,72.
Il concessionario dovrà inoltre corrispondere all’Amministrazione Comunale, a titolo di indennizzo per gli oneri di gestione tecnico-amministrativa del patrimonio appartenente al demanio idrico-lacuale sostenuti dall’Amministrazione stessa, un importo annuo pari ad € 20.000,00.
Tutti i proventi derivanti dalla gestione dei servizi di cui al precedente art. 3 saranno trattenuti dal concessionario.
ART. 13 – PAGAMENTI
Gli importi relativi al canone di gestione e all’indennizzo per gli oneri di gestione dovranno essere versati da parte del concessionario all’Amministrazione Comunale in un’unica rata anticipata entra 30 (trenta) giorni all’inizio di ciascun anno di gestione (ad esempio, se la concessione avrà decorrenza a partire dal 1° aprile 2018, il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno).
Con riferimento al primo anno, gli importi di cui sopra dovranno essere versati al momento della stipula del contratto di concessione.
Il ritardo rispetto al termine previsto dal primo comma del presente articolo nel versamento anche di una sola rata comporterà la risoluzione di diritto del contratto di concessione.
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ART. 14 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il concessionario dovrà assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii..
A tal fine il concessionario dovrà comunicare, mediante apposito modello fornito dall’Amministrazione Comunale, tutti i dati richiesti dalla citata Xxxxx nonché, sempre nei termini previsti dalla normativa di settore, le eventuali variazioni agli stessi.
ART. 15 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE ANTICIPATA
Il contratto di concessione sarà stipulato con le forme previste dall’art. 32, co. 14, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..
In conformità all’art. 32, co. 13, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in casi di particolare urgenza, debitamente comprovata, l’Amministrazione Comunale potrà disporre, prima della stipula del contratto di concessione, l’anticipata esecuzione dello stesso.
Tutti gli oneri gravanti sulla concessione, comprese le eventuali spese di registrazione del contratto, saranno a carico del concessionario senza diritto di rivalsa verso l’Amministrazione Comunale.
ART. 16 – POLIZZA PER DANNI E RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
Il concessionario è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dall’Amministrazione Comunale a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale dei beni insistenti sull’area oggetto di concessione verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto di concessione. La polizza deve inoltre assicurare l’Amministrazione Comunale contro la responsabilità civile per danni causati a terzi, persone o cose e/o animali (compresi i beni demaniali e i dipendenti di tutte le Amministrazioni competenti al controllo e alla verifica della concessione, i loro mezzi di trasporto e/o quelli di servizio) nel corso dell’esecuzione del contratto di concessione.
Il massimale per l'assicurazione per danni ad opere ed impianti anche preesistenti dovrà essere pari ad € 300.000,00, mentre il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari ad € 3.000.000,00.
La copertura assicurativa decorre dalla data di avvio della concessione e cessa decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza del contratto.
Il concessionario consegna all’Amministrazione Comunale copia delle polizze di cui al presente articolo prima della stipula del contratto, munite delle quietanze di pagamento. Annualmente il concessionario dovrà produrre all’Amministrazione Comunale le quietanze di pagamento relative al rinnovo delle polizze.
Resta inteso che resteranno a carico del concessionario tutte le franchigie o gli eventuali scoperti presenti nella/e polizza/e di assicurazione, così come lo stesso provvederà direttamente al risarcimento dei danni per qualsiasi motivo non messi a liquidazione
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dalla/e Compagnia/e di Assicurazione per mancato pagamento dei premi, per restrittive interpretazioni delle condizioni Contrattuali o altro.
ART. 17 – INADEMPIMENTI E PENALITÀ
Anche a seguito di controlli e verifiche di cui al precedente art. 8, l’Amministrazione Comunale diffiderà il concessionario, mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata, ad eliminare le cause del disservizio fornendo allo scopo un termine perentorio.
Il concessionario, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione, potrà presentare le proprie controdeduzioni. Qualora tali controdeduzioni dovessero essere accolte da parte dell’Amministrazione Comunale, non si procederà all’applicazione delle penali previste per il disservizio riscontrato.
Nel caso in cui, anche a seguito del contradditorio previsto dai commi precedente, l’Amministrazione Comunale ritenga comprovata la responsabilità del concessionario relativamente al disservizio rilevato, verranno applicate le seguenti penali:
Disservizio | Penale |
Mancata apertura del bar secondo le giornate previste nell’Allegato 2 | € 500,00 (per ogni giorno di chiusura) |
Mancata apertura dei servizi igienici secondo le giornate previste nell’Allegato 2 | € 500,00 (per ogni giorno di chiusura) |
Mancata riconsegna degli immobili nei termini previsti dall’art. 7 | € 500,00 (per ogni giorni di ritardo) |
Mancato rispetto degli orari di apertura del bar | € 200,00 (per ogni infrazione riscontrata) |
Mancato rispetto degli orari di apertura dei servizi igienici | € 200,00 (per ogni infrazione riscontrata) |
Livello di pulizia non adeguato nei servizi igienici | € 100,00 (dopo la terza infrazione) |
Mancato rispetto nella collocazione delle attrezzature di cui all’art. 3, lett. d) | € 100,00 (dopo la terza infrazione) |
Mancato rispetto degli obblighi di cui alle lett. c) e d) dell’art. 4 | € 100,00 (per ogni infrazione riscontrata) |
Qualsiasi altra infrazione agli obblighi previsti nel presente Capitolato | € 50,00 (per ciascuna infrazione) |
Qualora venga applicata la penalità, il concessionario sarà tenuto al pagamento della somma prescritta entro giorni 7 (sette) dalla notifica del provvedimento.
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Nel caso in cui il concessionario non provveda al pagamento della penalità, l’Amministrazione Comunale potrà escutere la garanzia definitiva per una somma corrispondente alla penalità applicata.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro i successivi 7 (sette) giorni. In ogni caso non si darà luogo allo svincolo della garanzia definitiva fino all'avvenuto versamento delle somme dovute a titolo di sanzione.
ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Sono cause di automatica risoluzione del contratto di concessione:
a) pagamento ritardo del canone di gestione per l’occupazione demaniale e dell’indennizzo di gestione entro i termini di cui all’art. 13;
b) subappalto non autorizzato o subappalto di prestazioni non subappaltabili ai sensi dell’art. 9;
c) mancata costituzione o mancato mantenimento delle polizze di cui all’art. 16;
d) mancato rispetto delle prescrizioni contenuto all’art. 20 e nei documenti in esso richiamati;
e) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 14;
f) violazione del divieto di cessione del contratto di concessione di cui all’art. 9.
In caso di inottemperanza della stessa natura contestata per tre volte consecutive secondo quanto previsto dal precedente art. 17, l’Amministrazione Comunale potrà risolvere il rapporto contrattuale per inadempimento, con l'incameramento della garanzia definitiva di cui all’art. 11, salvo eventuali azioni di risarcimento danni.
Per quanto non previsto e regolamentato all’interno del presente Capitolato Speciale di Appalto, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 1453 e seguenti del codice civile nonché le disposizioni di cui all’art. 176 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si provvede all’informativa di cui al comma 1) dello stesso articolo, facendo presente che i dati personali forniti dagli operatori economici partecipanti saranno raccolti per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale.
Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente ed all’instaurazione del rapporto contrattuale, che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione, con riferimento ai vincitori, il conferimento è, altresì, obbligatorio ai fini
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della stipulazione del contratto e dell’ampliamento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti, ai sensi di legge.
La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii..
In relazione al trattamento dei dati conferiti, l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dal concessionario è il Sindaco pro tempore del Comune di Garda e il Responsabile del Trattamento è l’Arch. Xxxxxxxx Xxxxxx.
ART. 20 – APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’
Gli operatori economici aggiudicatari si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui:
- Protocollo di legalità in materia di contratti pubblici regionali approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con Deliberazione n. 1036 del 10 agosto 2015;
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Garda, così come da ultimo aggiornamento;
ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Il contratto che sarà stipulato sarà risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto medesimo, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 252/1998. In tal caso, sarà applicata a carico del concessionario oggetto dell’informativa interdittiva successiva anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell’Amministrazione Comunale, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
Il concessionario si impegna ad inserire in eventuali contratti di subappalto o in altri subcontratti una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 252/1998. Il concessionario si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l’applicazione a carico dell’impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia al concessionario e destinate all’attuazione di misure
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incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.
L’Amministrazione Comunale si riserva di valutare le eventuali informazioni supplementari atipiche – di cui all’art. 1-septies del D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella Legge 12 ottobre 1982, n. 726 e ss.mm.ii. – ai fini del gradimento dell’impresa subappaltatrice o sub-affidataria, per gli effetti di cui all’articolo 11, comma 3, del D.P.R. 252/1998.
ART. 21 – FORO COMPETENTE
In caso di controversie che determinino il ricorso all’autorità giudiziaria, sarà competente in modo esclusivo ed inderogabile il Foro di Verona.
ART. 22 – NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale di Appalto, si rinvia alle norme del Codice Civile nonché alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici, nonché la normativa vigente in ambito di gestione del demanio idrico-lacuale.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Xxxxxxxx Xxxxxx
ALLEGATI:
ALLEGATO 1 – ORARI DI APERTURA DEI SERVIZI.
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