CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE MACIEJ SZPUNAR
Raccolta della giurisprudenza
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE XXXXXX XXXXXXX
presentate il 17 dicembre 20201
Causa C-597/19
Mircom International Content Management & Consulting (M.I.C.M.) Limited contro
Telenet BVBA, con l’intervento di Proximus NV,
Scarlet Belgium NV
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall’ondernemingsrechtbank Antwerpen (Tribunale delle imprese di Anversa, Belgio)]
«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Nozione di “comunicazione al pubblico” – Scaricamento mediante una rete tra pari (peer-to-peer) di un file contenente un’opera protetta e messa a disposizione contemporanea dei pezzi di tale file al fine di essere caricati da altri utenti – Direttiva 2004/48/CE – Articolo 3, paragrafo 2 – Abuso di misure, procedure e mezzi di ricorso – Articolo 4 – Soggetti legittimati a chiedere l’applicazione di misure, procedure e mezzi di ricorso – Articolo 8 – Diritto di informazione – Articolo 13 – Nozione di “pregiudizio” – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 6, paragrafo 1, lettera f) – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Liceità del trattamento –
Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7 e 8, nonché articolo 17, paragrafo 2»
Introduzione
1. Il fenomeno della condivisione delle opere protette dal diritto d’autore e dai diritti connessi senza l’autorizzazione dei titolari di tali diritti su reti tra pari (peer-to-peer) è, per i creatori e per l’industria della cultura e del divertimento, uno dei più grandi rompicapo legati ad Internet. Tale fenomeno assume dimensioni considerevoli e genera perdite calcolate in miliardi ogni anno 2. Esso è altresì difficile da combattere, in particolare a causa del carattere decentralizzato di tali reti e di un certo sostegno popolare all’idea dell’accesso gratuito alla cultura e al divertimento. Non stupisce, pertanto, il sorgere costante di questioni giuridiche nuove in materia.
1 Lingua originale: il francese.
IT
2 V., per stime recenti, Xxxxxxxxx, D., Eisenach, J.A., Xxxxxxxx Xx., D., «Impacts of Digital Video Piracy on the U.S. Economy», giugno 2019, studio commissionato dalla U.S. Chamber of Commerce (Camera di commercio, Stati Uniti).
ECLI:EU:C:2020:1063 1
2. La Corte ha già avuto l’occasione di dichiarare che la messa a disposizione e la gestione di una piattaforma di condivisione su Internet, la quale consenta agli utenti di tale piattaforma di localizzare opere protette dal diritto d’autore e di condividerle nell’ambito di una rete peer-to-peer, costituiscono una comunicazione di tali opere al pubblico allorché esse sono state messe a disposizione in tale rete senza il consenso dei titolari dei diritti d’autore 3. Risulta tuttavia che una questione ben più fondamentale solleva parimenti dei problemi: se gli utenti di una rete peer-to-peer commettano essi stessi atti di comunicazione al pubblico. Pur se una risposta affermativa appare prima facie evidente, argomentazioni astute fondate sulle peculiarità tecniche del funzionamento di tali reti consentono di sostenere il contrario. Il fatto che migliaia di persone abbiano accesso alle opere senza pagarne il prezzo sarebbe in tal caso miracoloso. Nella presente causa, la Corte avrà l’occasione di chiarire siffatto aspetto.
3. Alla luce di tali difficoltà giuridiche, taluni titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi decidono di ripagare con la stessa moneta gli utenti delle reti peer-to-peer. Imprese o studi legali specializzati acquistano diritti di sfruttamento limitati su talune opere al solo fine di potersi servire dei procedimenti giudiziari per ottenere i nomi e gli indirizzi di tali utenti, dopo avere individuato in precedenza gli indirizzi IP delle loro connessioni Internet. Successivamente, vengono inviate a tali utenti richieste risarcitorie per danni asseritamente subiti da tali imprese, dietro la minaccia di azioni giudiziarie. Tuttavia, il più delle volte, invece di avviare ricorsi dinanzi ai tribunali, tali imprese propongono una composizione amichevole, dietro il pagamento di una somma che, benché superi talvolta il danno reale, è ben al di sotto dei risarcimenti che potrebbero essere chiesti in giudizio. Pertanto, anche se una parte soltanto delle persone contattate acconsente a pagare, le imprese in questione possono ricavarne introiti che superano talvolta quelli provenienti dallo sfruttamento legale delle opere, introiti che esse dividono con i titolari dei diritti su tali opere.
4. Se siffatto modus operandi è, letteralmente parlando, legale, esso equivale tuttavia a sfruttare non i diritti economici d’autore, bensì le violazioni di tali diritti, creando in tal modo una fonte di redditi fondata sulla violazione del diritto. Il diritto d’autore viene pertanto deviato dai suoi obiettivi ed utilizzato, per non dire che ne viene fatto abuso, a fini ad esso estranei.
5. Un’impresa che opera in tal modo viene spesso designata dalla dottrina un «troll del diritto d’autore» (copyright troll) 4. Il sistema giuridico degli Stati Uniti risulta essere particolarmente propizio ai copyright trolls, ma il fenomeno è parimenti presente in diversi Stati membri dell’Unione europea. Nella presente causa, la Corte è chiamata a rispondere alla questione di stabilire in quale misura il sistema di tutela dei diritti della proprietà intellettuale instaurato nel diritto dell’Unione consenta, o esiga, di prendere in considerazione un siffatto abuso, ove comprovato, in sede di applicazione degli strumenti giuridici che tale sistema contiene.
6. Tale risposta dovrà tenere conto del rapporto fra la necessaria tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà intellettuale, da un lato, e la protezione dei dati personali degli eventuali autori delle violazioni, dall’altro.
3 Sentenza del 14 giugno 2017, Stichting Brein (C-610/15, EU:C:2017:456, dispositivo).
4 Se la nozione di copyright trolling viene utilizzata principalmente nell’ambito di violazioni commesse su Internet, l’idea stessa di abusare del diritto d’autore al fine di estorcere risarcimenti precede Internet di un buon secolo: il primo «copyright troll ante litteram» identificato nella dottrina è un certo Xxxxxx Xxxx, il quale aveva operato nel Regno Unito negli anni ‘70 del diciannovesimo secolo (v. segnatamente Xxxxxxxxx, B.A., «Copyright Trolls and Presumptively Fair Uses», University of Colorado Law Review, 2014, n. 85, pagg. da 53 a 128, specialmente pag. 63). Il fenomeno non è limitato al solo diritto d’autore ed è ben noto, in particolare, nel diritto dei brevetti.
7. La domanda di pronuncia pregiudiziale nella presente causa non contiene alcuna descrizione del contesto normativo nazionale. Mi limiterò dunque, nella presente parte delle conclusioni, a presentare il contesto del diritto dell’Unione. Spetterà al giudice del rinvio adeguare l’interpretazione di tale diritto data dalla Corte al proprio contesto normativo nazionale.
Diritto della proprietà intellettuale
«1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
2. Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:
(...)
c) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole;
(...)».
9. L’articolo 8 di tale direttiva così recita:
«1. Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni e mezzi di ricorso contro le violazioni dei diritti e degli obblighi contemplati nella presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie a garantire l’applicazione delle sanzioni e l’utilizzazione dei mezzi di ricorso. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a garantire che i titolari dei diritti i cui interessi siano stati danneggiati da una violazione effettuata sul suo territorio possano intentare un’azione per danni e/o chiedere un provvedimento inibitorio e, se del caso, il sequestro del materiale all’origine della violazione, nonché delle attrezzature, prodotti o componenti di cui all’articolo 6, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri si assicurano che i titolari dei diritti possano chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d’autore o diritti connessi».
5 GU 2001, L 167, pag. 10.
10. L’articolo 2 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale 6 dispone quanto segue:
«1. Fatti salvi gli strumenti vigenti o da adottare nella legislazione [dell’Unione] o nazionale, e sempre che questi siano più favorevoli ai titolari dei diritti, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso di cui alla presente direttiva si applicano, conformemente all’articolo 3, alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale come previsto dalla legislazione [dell’Unione] e/o dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato.
2. La presente direttiva si applica fatto salvo il disposto delle norme specifiche sull’attuazione dei diritti e sulle eccezioni contenute nella legislazione [dell’Unione] in materia di diritto d’autore e diritti connessi al diritto d’autore, segnatamente nella (…) direttiva [2001/29], e in particolare (…) l’articolo 8 di quest’ultima.
3. La presente direttiva fa salve:
a) (...) la direttiva 95/46/CE [ 7] (...) (...)».
11. Il capo II di tale direttiva disciplina «[m]isure, procedure e mezzi di ricorso» necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. L’articolo 3 di detta direttiva prevede quanto segue:
«1. Gli Stati membri definiscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente direttiva. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati.
2. Le misure, le procedure e i mezzi ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi».
12. L’articolo 4 della stessa direttiva così recita:
«Gli Stati membri riconoscono la legittimazione a chiedere l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui al presente capo:
a) ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente alle disposizioni della legislazione applicabile;
b) a tutti gli altri soggetti autorizzati a disporre di questi diritti, in particolare ai titolari di licenze, se consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e conformemente alle medesime;
c) agli organi di gestione dei diritti di proprietà intellettuale collettivi regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, se consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e conformemente alle medesime;
6 GU 2004, L 157, pag. 45.
7 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31).
d) agli organi di difesa professionali regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, se consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e conformemente alle medesime».
13. L’articolo 8 della direttiva 2004/48 così dispone:
«1. Gli Stati membri assicurano che, nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del richiedente, l’autorità giudiziaria competente possa ordinare che le informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale siano fornite dall’autore della violazione e/o da ogni altra persona che:
(...)
c) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto;
(...)
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono, ove opportuno, quanto segue:
a) nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti;
(...)
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le altre disposizioni regolamentari che: (...)
e) disciplinano la protezione o la riservatezza delle fonti informative o il trattamento di dati personali».
14. Infine, l’articolo 13, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva così recita:
«1. Gli Stati membri assicurano che, su richiesta della parte lesa, le competenti autorità giudiziarie ordinino all’autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un’attività di violazione di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione.
(...)
2. Nei casi in cui l’autore della violazione è stato implicato in un’attività di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, gli Stati membri possono prevedere la possibilità che l’autorità giudiziaria disponga il recupero dei profitti o il pagamento di danni che possono essere predeterminati».
Diritto delle comunicazioni elettroniche
15. L’articolo 2, lettere a) e c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) 8, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 20099 (in prosieguo: la «direttiva 2002/21»), prevede quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) “reti di comunicazione elettronica”, i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali xxx xxxx, xxx xxxxx, x xxxxx di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
(...)
c) “servizio di comunicazione elettronica”, i servizi forniti di norma a pagamento consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ma ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 1 della direttiva 98/34/CE [ 10] non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica».
16. L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) 11, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 200912 (in prosieguo: la «direttiva 2002/58»), dispone quanto segue:
«1. La presente direttiva prevede l’armonizzazione delle disposizioni nazionali necessarie per assicurare un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata e alla riservatezza, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche e per assicurare la libera circolazione di tali dati e delle apparecchiature e dei servizi di comunicazione elettronica all’interno [dell’Unione].
8 GU 2002, L 108, pag. 33.
9 GU 2009, L 167, pag. 37.
10 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU 1998, L 204, pag. 37).
11 GU 2002, L 201, pag. 37.
12 GU 2009, L 337, pag. 11.
2. Ai fini di cui al paragrafo 1, le disposizioni della presente direttiva precisano e integrano la direttiva [95/46] (...)».
17. L’articolo 2 della direttiva 2002/58 così recita:
«Salvo diversa disposizione, ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui alla direttiva [95/46] e alla direttiva [2002/21].
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) “utente”: qualsiasi persona fisica che utilizzi un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
b) “dati relativi al traffico”: qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
(...)
d) “comunicazione”: ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico (...)».
18. L’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva prevede quanto segue:
«Gli Stati membri assicurano, mediante disposizioni di legge nazionali, la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite la rete pubblica di comunicazione e i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico. In particolare essi vietano l’ascolto, la captazione, la memorizzazione e altre forme di intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni, e dei relativi dati sul traffico, ad opera di persone diverse dagli utenti, senza consenso di questi ultimi, eccetto quando sia autorizzato legalmente a norma dell’articolo 15, paragrafo 1. Questo paragrafo non impedisce la memorizzazione tecnica necessaria alla trasmissione della comunicazione fatto salvo il principio della riservatezza».
19. L’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva dispone quanto segue:
«I dati sul traffico relativi agli abbonati ed agli utenti, trattati e memorizzati dal fornitore di una rete pubblica o di un servizio pubblico di comunicazione elettronica devono essere cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione di una comunicazione, fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 5 del presente articolo e l’articolo 15, paragrafo 1».
20. Infine, l’articolo 15, paragrafo 1, della stessa direttiva così dispone:
«Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative volte a limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 (…) della presente direttiva, qualora tale restrizione costituisca, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva [95/46], una misura necessaria, opportuna e proporzionata all’interno di una società democratica per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cioè della sicurezza dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica; e la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell’uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica. A tal fine gli Stati membri possono tra l’altro adottare misure legislative le quali prevedano che i dati siano conservati per un periodo di tempo limitato per i motivi enunciati nel presente paragrafo. Tutte
Disposizioni generali sulla protezione dei dati personali
«Ai fini del presente regolamento s’intende per:
1) “dato personale”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
2) “trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
(...)
7) “titolare del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri;
(...)
9) “destinatario”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi (...)».
22. L’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), di tale regolamento prevede quanto segue:
«Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: (...)
13 GU 2016, L 119, pag. 1.
f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore».
23. L’articolo 9 di detto regolamento così recita:
«1. È vietato trattare dati (…) relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:
(...)
f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;
g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato;
(...)».
24. L’articolo 23, paragrafo 1, lettere i) e j), dello stesso regolamento dispone quanto segue:
«Il diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 e 34, nonché all’articolo 5, nella misura in cui le disposizioni ivi contenute corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22, qualora tale limitazione rispetti l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare:
(...)
i) la tutela dell’interessato o dei diritti e delle libertà altrui;
j) l’esecuzione delle azioni civili».
25. Infine, gli articoli 94 e 95 del regolamento 2016/679 sono formulati nei seguenti termini:
«Articolo 94
Abrogazione della direttiva [95/46]
1. La direttiva [95/46] è abrogata a decorrere dal 25 maggio 2018.
2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento (...).
Rapporto con la direttiva [2002/58]
Il presente regolamento non impone obblighi supplementari alle persone fisiche o giuridiche in relazione al trattamento nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazione nell’Unione, per quanto riguarda le materie per le quali sono soggette a obblighi specifici aventi lo stesso obiettivo fissati dalla direttiva [2002/58]».
Xxxxx, procedimento e questioni pregiudiziali
26. La Mircom International Content Management & Consulting (M.I.C.M.) Limited (in prosieguo: la «Mircom») è una società di diritto cipriota. In forza di contratti conclusi con vari produttori di film di genere erotico stabiliti negli Stati Uniti e in Canada, essa dispone di licenze per la comunicazione al pubblico dei loro film in reti peer-to-peer e in reti di condivisione dei file su Internet, segnatamente nel territorio dell’«Europa». Inoltre, tali contratti obbligano la Mircom ad individuare gli atti di violazione dei diritti esclusivi di tali produttori commessi sulle reti peer-to-peer e sulle reti di condivisione di file e a perseguire, in nome proprio, gli autori di tali violazioni al fine di ottenere dei risarcimenti, il cui 50% degli importi essa è poi tenuta a versare a detti produttori.
27. La Telenet BVBA, nonché la Proximus NV e la Scarlet Belgium NV sono fornitori di accesso ad Internet in Belgio.
28. Il 6 giugno 2019, la Mircom ha investito l’ondernemingsrechtbank Antwerpen (Tribunale delle imprese di Anversa, Belgio) di un’azione con cui chiede, segnatamente, che venga ingiunto alla Telenet di produrre i dati identificativi dei suoi clienti le cui connessioni Internet sarebbero state utilizzate per condividere, su una rete peer-to-peer con l’ausilio del protocollo BitTorrent, film facenti parte del catalogo della Mircom. Gli indirizzi IP di dette connessioni sono stati raccolti per conto della Mircom dalla Media Protector GmbH, società di diritto tedesco, mediante un software specifico. La Telenet si oppone a tale domanda.
29. La Proximus e la Scarlet Belgium, le quali sono parimenti oggetto di ricorsi simili da parte della Mircom, sono state ammesse dal giudice del rinvio ad intervenire nel procedimento principale a sostegno delle conclusioni nella Telenet.
30. L’ondernemingsrechtbank Antwerpen (Tribunale delle imprese di Anversa) nutre dubbi in ordine alla fondatezza della domanda della Mircom. In primo luogo, esso si chiede se, alla luce della specificità delle reti peer-to-peer, gli utenti compiano atti di comunicazione al pubblico delle opere che essi condividono su tali reti. In secondo luogo, tale giudice dubita che una società come la Mircom possa beneficiare della protezione conferita dal diritto dell’Unione per quanto riguarda il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, nella misura in cui la Mircom non sfrutta di fatto i diritti acquistati dai produttori dei film, ma si limita a chiedere un risarcimento del danno a presunti autori di violazioni. Un siffatto comportamento corrisponderebbe pressoché perfettamente alla definizione di «copyright troll» data dalla dottrina. Infine, in terzo luogo, tale giudice dubita della liceità della raccolta degli indirizzi IP degli utenti di Internet che hanno asseritamente condiviso opere protette sulle reti peer-to-peer.
«1) a) Se lo scaricamento di un file mediante una rete tra utenti (peer-to-peer) e la contemporanea messa a disposizione per il caricamento (“seeding”) di parti (“pieces”) dello stesso (talvolta in modo molto frammentario rispetto all’intero), possano essere considerati una comunicazione al pubblico, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, sebbene detti pieces siano singolarmente inutilizzabili.
In caso affermativo,
b) se esista una soglia minima perché il seeding dei pieces in parola possa configurare una comunicazione al pubblico.
c) se sia rilevante la circostanza che il seeding può avvenire automaticamente (per effetto delle configurazioni del cliente torrent) e pertanto all’insaputa dell’utente.
2) a) Se la persona contrattualmente titolare di diritti d’autore (o di diritti connessi), che non sfrutta essa stessa detti diritti ma chiede unicamente un risarcimento del danno dai presunti autori di violazioni – e il cui modello economico di business dipende dunque dall’esistenza della pirateria invece che dalla lotta alla medesima – goda degli stessi diritti conferiti dal capo II della direttiva 2004/48 agli autori o ai licenziatari che sfruttano i diritti d’autore in modo regolare.
b) Come possa in tal caso il licenziatario di cui trattasi aver subito un “pregiudizio” (ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 2004/48) per effetto della violazione.
3) Se le circostanze fattuali esposte alla prima e alla seconda questione siano rilevanti nel quadro della valutazione del giusto equilibrio tra, da un lato, il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e, dall’altro, i diritti e le libertà garantiti dalla [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; in prosieguo: la “Carta”)], come il rispetto della vita privata e la tutela dei dati personali, segnatamente nell’ambito della valutazione della proporzionalità.
4) Se in tutte queste circostanze la registrazione sistematica e il successivo trattamento generale degli indirizzi IP di uno swarm di seeders (ad opera dello stesso licenziatario e di un terzo su incarico di questo) siano compatibili con il regolamento [2016/679], e segnatamente con il suo articolo 6, paragrafo 1, lettera f)».
32. La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla Corte il 6 agosto 2019. Hanno presentato osservazioni scritte le parti nel procedimento principale, i governi italiano, austriaco e polacco, nonché la Commissione europea. Le parti nel procedimento principale e la Commissione sono state rappresentate all’udienza tenutasi il 10 settembre 2020.
Analisi
33. La prima questione pregiudiziale solleva il problema fondamentale dell’esistenza stessa di una violazione del diritto di autore e dei diritti connessi nel caso della condivisione delle opere su reti peer-to-peer. Le questioni dalla seconda alla quarta vertono su diversi aspetti della situazione di un
attore come la Mircom alla luce delle disposizioni del diritto dell’Unione relative al rispetto di tali diritti, nonché alla protezione dei dati personali. Occorre pertanto logicamente iniziare da questa prima questione.
Sulla prima questione pregiudiziale
34. Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto esclusivo di messa a disposizione del pubblico delle opere protette, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2001/29, includa la condivisione di tali opere su reti peer-to-peer da parte degli utenti di tali reti. Il giudice del rinvio menziona l’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, ma sembra che sia soprattutto l’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), della stessa ad essere rilevante nel procedimento principale per quanto riguarda i diritti dei produttori di film. Non è tuttavia escluso che tali produttori siano parimenti titolari dei diritti d’autore sulle loro produzioni, nonché di altri diritti connessi. Occorre pertanto prendere in considerazione entrambe le disposizioni. Esse prevedono una protezione equivalente per quanto attiene alla forma specifica di comunicazione di opere al pubblico consistente nella loro messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
35. Nelle loro osservazioni, la Telenet, la Proximus e la Scarlet Belgium negano categoricamente l’esistenza di una comunicazione al pubblico in capo agli utenti delle reti peer-to-peer, in ogni caso per quanto riguarda gli utenti che scaricano file su tali reti. Basandosi sulle peculiarità del funzionamento delle reti peer-to-peer attuali, tali parti sostengono che i pezzi di file contenenti le opere in questione eventualmente caricati 14 da tali utenti sono da soli inutilizzabili e troppo piccoli per essere assimilati, in ogni caso al di sotto di una determinata soglia, ad un opera o anche ad una parte di essa. Inoltre, tali utenti spesso non sarebbero a conoscenza del fatto che, scaricando le opere su dette reti, queste ultime vengono contemporaneamente caricate per altri utenti. In tal senso, tali parti fanno valere che la comunicazione delle opere al pubblico su reti peer-to-peer viene effettuata solo dalle persone all’origine della messa a disposizione di un’opera nella rete, congiuntamente, in forza della giurisprudenza della Corte 15, ai gestori dei siti di indicizzazione dei file. Per contro, gli utenti ordinari delle reti peer-to-peer si limiterebbero a fornire installazioni che consentono la realizzazione di tale comunicazione al pubblico. Tali argomenti sembrano essere all’origine della prima questione pregiudiziale.
36. Al fine di rispondervi, occorre richiamare le modalità di funzionamento delle reti peer-to-peer
fondate sulla tecnologia del protocollo BitTorrent 16.
Funzionamento del protocollo BitTorrent
37. Il protocollo BitTorrent è un protocollo che consente la condivisione dei file in reti peer-to-peer. Il suo funzionamento necessita lo scaricamento di un software specifico: il «cliente BitTorrent» (BitTorrent client) 17. Tale software funziona con l’ausilio di «file torrent» (torrent
14 Nelle presenti conclusioni, impiego la terminologia adottata dal legislatore dell’Unione nella direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 00/0/XX x 0000/00/XX (XX 2019, L 130, pag. 92), vale a dire «scaricare» per una trasmissione dalla rete verso il computer cliente (download) e «caricare» per una trasmissione dal computer cliente verso la rete (upload).
15 Sentenza del 14 giugno 2017, Stichting Brein (C-610/15, EU:C:2017:456).
16 V., parimenti, sentenza del 14 giugno 2017, Stichting Brein (C-610/15, EU:C:2017:456, punti 9 e 10), nonché le mie conclusioni in tale causa (C-610/15, EU:C:2017:99, paragrafi da 19 a 24).
17 BitTorrent Client è anche il nome proprio di un software cliente BitTorrent prodotto dalla BitTorrent Inc. Esistono tuttavia altri software di questo tipo; uno dei più popolari è attualmente lo μTorrent, sviluppato dalla stessa società.
files). I file torrent non contengono i dati in formato digitale dell’opera condivisa 18, bensì metadati che consentono, segnatamente, di ritrovare un file concreto contenente un’opera. Per ciascun file contenente l’opera viene creato un file torrent. I file torrent possono essere scaricati a partire dai siti di indicizzazione esistenti su Internet 19. Dopo lo scaricamento del file torrent relativo all’opera cercata (più precisamente, ad un file contenente tale opera), il cliente BitTorrent contatta anzitutto un server speciale, il tracker, il quale gli indica i computer partecipanti alla rete peer-to-peer in possesso del file in questione 20. Il cliente BitTorrent si mette poi in contatto direttamente con tali computer 21 al fine di scaricare il file. I computer che condividono lo stesso file costituiscono la rete peer-to-peer vera e propria (swarm).
38. La peculiarità del protocollo BitTorrent risiede nel fatto che i file non vengono caricati per intero, ma vengono suddivisi in piccoli pezzi (pieces). Tali pezzi vengono caricati in ordine aleatorio, a partire da diversi computer partecipanti allo swarm. Le informazioni sui diversi pezzi necessari per completare il file da scaricare si trovano nel file torrent. È il cliente BitTorrent che riunisce tali pezzi per (ri)creare il file contenente l’opera. Un’altra peculiarità del protocollo BitTorrent è che ogni pezzo di un file scaricato può essere simultaneamente caricato per altri pari, fino allo scaricamento dell’intero file. Ciò consente di aumentare in maniera considerevole la velocità di scaricamento per tutti i pari, in quanto essa dipende, segnatamente, dal numero di pari che possono caricare ciascun pezzo. Il cliente BitTorrent scaricherà peraltro anzitutto i pezzi più rari nello swarm, al fine di aumentarne il numero.
Messa a disposizione del pubblico delle opere nelle reti peer-to-peer
22
39. Un’opera è disponibile per essere condivisa in una rete peer-to-peer fintantoché un file completo contenente tale opera si trovi in una cartella accessibile al cliente BitTorrent di un utente di una rete e il suo computer sia connesso ad Internet. Qualora nessun utente sia disponibile per condividere un file contenente l’opera, il relativo file torrent non potrà essere scaricato a partire dalla piattaforma di indicizzazione (è «morto»).
40. L’atto tramite il quale una persona permette a persone che non fanno parte della sua cerchia privata di scaricare opere protette registrate nella memoria del suo computer rientra nel diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico di tali opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2001/29.
18 Non esaminerò in questa sede la questione se un file digitale costituisca una copia dell’opera (ho illustrato la mia posizione a tal riguardo nelle mie conclusioni nella causa Vereniging Openbare Bibliotheken, C-174/15, EU:C:2016:459, paragrafo 44). È pacifico che la registrazione di un’opera in formato digitale costituisce la sua riproduzione. Orbene, tale registrazione è possibile unicamente in forma di file. Ne risulta che tale file «contiene» l’opera, nel senso che esso contiene i dati che consentono, con l’ausilio di un computer e di un software, di leggere e di rappresentare l’opera. Per considerazioni più ampie, v., segnatamente, Gaudrat, Ph., «Forme numérique et propriété intellectuelle», Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 2000, pag. 910.
19 Come il sito The Pirate Bay, oggetto della causa sfociata nella sentenza del 14 giugno 2017, Stichting Brein (C-610/15, EU:C:2017:456): dal momento che tali siti di indicizzazione contengono non file opere bensì unicamente file torrent, i loro gestori potevano sostenere di non commettere alcuna violazione dei diritti d’autore. La summenzionata sentenza li ha privati di tale argomento.
20 Esistono parimenti protocolli più recenti che non utilizzano un tracker centrale in quanto i peers svolgono tale funzione. Ciò è irrilevante per la presente causa.
21 Con l’ausilio dei loro indirizzi IP comunicati dal tracker.
22 Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, tale problema non è stato analizzato in maniera approfondita in dottrina. V., per uno dei rari contributi in materia, Xxxxxxx, J., «Przesyłanie plików za pośrednictwem sieci peer-to-peer a rozpowszechnienie utworu w rozumieniu prawa autorskiego», Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017, n. 1, pagg. da 44 a 62.
41. Secondo la giurisprudenza della Corte, perché vi sia un atto di messa a disposizione, è sufficiente che l’opera sia messa a disposizione del pubblico in modo che coloro che compongono tale pubblico possano avervi accesso, dal luogo e nel momento da loro scelti individualmente, senza che sia determinante che utilizzino o meno tale possibilità 23. In altre parole, nel caso di una messa a disposizione del pubblico, è indifferente che una trasmissione dell’opera abbia effettivamente luogo. Ciò che rileva è unicamente l’esistenza della possibilità di una siffatta trasmissione, fermo restando che quest’ultima viene eventualmente attivata da un membro del pubblico che desidera accedere all’opera. Siffatta caratteristica è cruciale ai fini della valutazione della condivisione delle opere nelle reti peer-to-peer dal punto di vista del diritto d’autore e, segnatamente, del diritto di messa a disposizione del pubblico.
42. È possibile distinguere tre situazioni in cui possono trovarsi gli utenti di una rete peer-to-peer
per quanto riguarda il caricamento del contenuto.
– I seeders
43. La prima riguarda gli utenti che possiedono un file completo e che condividono tale file caricando taluni pezzi per le persone interessate. Tali utenti, chiamati seeders, possono essere sia persone che condividono un file al quale esse hanno avuto accesso da fonti diverse dalla rete peer-to-peer sia persone che, dopo aver scaricato l’intero file, lasciano attivo il cliente BitTorrent affinché risponda a richieste di caricamento di pezzi di tale file provenienti da altri utenti.
– I peers
44. La seconda situazione riguarda le persone che sono in procinto di scaricare un file ma non ne possiedono ancora la totalità. Tali persone, o più precisamente i loro computer, sono chiamati i peers («pari») 24. Il principio del funzionamento dei clienti BitTorrent consiste nel fatto che, quando questi ultimi scaricano i pezzi di un file, essi caricano automaticamente e contemporaneamente i pezzi già scaricati per altri pari alla ricerca di tali pezzi, fino allo scaricamento della totalità dei pezzi che costituiscono il file completo. Successivamente, l’utente decide o di fermare il client BitTorrent e, dunque, il caricamento dei pezzi del file o di lasciarlo attivo, divenendo in tal modo un seeder.
45. Dal punto di vista della messa a disposizione del pubblico, la situazione dei seeders e dei peers è a mio avviso comparabile. Infatti, fintantoché il peer scarica un file, esso mette contemporaneamente – e necessariamente – a disposizione dello swarm i pezzi del file in suo possesso, ossia il suo client BitTorrent risponderà a richieste di caricamento provenienti dagli altri peers. Poiché lo scaricamento non cessa, salvo imprevisti tecnici, prima che l’intero file sia stato scaricato, dal momento che i pezzi non sono utilizzabili prima della compilazione del file completo, la messa a disposizione del pubblico consiste pertanto nella totalità del file contenente l’opera. Lo stesso vale per il seeder il quale, da parte sua, continua a mettere il file a disposizione del pubblico (i membri dello swarm) dopo averlo scaricato per intero.
23 Sentenza del 14 giugno 2017, Stichting Brein (C-610/15, EU:C:2017:456, punto 31).
24 Come spesso accade con Internet, la terminologia relativa alle reti peer-to-peer non è stabilita in maniera cartesiana. Per esigenze di chiarezza, utilizzo nelle presenti conclusioni il termine «seeders» per gli utenti che possiedono l’intero file e lo mettono a disposizione degli altri utenti; il termine «peers» per gli utenti che sono in procinto di scaricare un file e di caricarne dei pezzi per altri peers e, infine, il termine «leecher» per gli utenti che scaricano senza caricare.
46. Per contro, il caricamento effettivo dei pezzi di un file e la quantità dei pezzi caricati dipendono dal fatto che vi siano o meno peers interessati a scaricarli, dal numero di seeders dello stesso file, nonché dalla velocità di caricamento della connessione Internet dell’utente interessato. Ciò vale sia per i peers sia per i seeders: un seeder non carica niente se non vi sono soggetti interessati al suo file, un peer non carica niente se possiede unicamente alcuni pezzi che gli altri membri dello swarm già possiedono oppure se altri peers possono caricarli più rapidamente. In tal senso, sia un seeder sia un peer possono potenzialmente non caricare alcun pezzo di un file oppure caricare vuoi un numero indeterminato di tali pezzi vuoi la totalità del file. Tuttavia, tale circostanza è priva di rilevanza sotto il profilo del diritto della messa a disposizione del pubblico, in quanto, come ho già spiegato, il fatto che la trasmissione dell’opera in questione abbia effettivamente avuto luogo o meno è irrilevante al fine di stabilire se vi sia stata una messa a disposizione del pubblico: la mera possibilità di una siffatta trasmissione è sufficiente. Non deve pertanto essere applicata una soglia per quanto riguarda la quantità di dati caricati, menzionata nella prima questione pregiudiziale, lettera b).
47. Inoltre, il funzionamento delle reti peer-to-peer, in quanto reti di condivisione dei file, si basa sul principio «do ut des»: per avere la possibilità di scaricare, occorre caricare. Pertanto, i siti di indicizzazione esigono dagli utenti il rispetto di una certa ratio fra il caricamento e lo scaricamento, fissata di norma a circa 1 25. Gli utenti che hanno una ratio eccessivamente bassa possono essere bloccati («banditi», dall’inglese ban). Orbene, per il semplice fatto che, nelle connessioni Internet, la velocità di caricamento è spesso più debole di quella dello scaricamento, il solo caricamento dei pezzi di file al momento del loro scaricamento non è sufficiente a mantenere la ratio al livello richiesto 26. È dunque necessario caricare oltre il mero tempo di scaricamento. Ogni utente regolare di una rete peer-to-peer è pertanto indotto a divenire un seeder e a mettere a disposizione del pubblico i file in suo possesso.
48. Gli argomenti sollevati dalla Telenet, dalla Proximus e dalla Scarlet Belgium, secondo le quali i pezzi che vengono scambiati nelle reti peer-to-peer non costituiscono parti di opere che beneficiano della protezione offerta dal diritto d’autore, sono pertanto infondati. Infatti, tali pezzi non sono parti di opere, bensì parti dei file che contengono tali opere. Tali pezzi sono unicamente lo strumento che serve alla trasmissione di tali file secondo il protocollo BitTorrent. Tuttavia, il fatto che i pezzi che vengono trasmessi sono da soli inutilizzabili è irrilevante, poiché ciò che è messo a disposizione è il file contenente l’opera, ossia l’opera in formato digitale. Xxxxxx, se, dal punto di vista della messa a disposizione del pubblico, è indifferente che vi sia o meno una trasmissione dell’opera, ciò vale maggior ragione per il procedimento tecnico con il quale tale trasmissione è effettuata 27.
49. In definitiva, sotto tale profilo, il funzionamento delle reti peer-to-peer non differisce considerevolmente da quello della Rete (World Wide Web). La pubblicazione di un’opera online significa unicamente che il file contenente tale opera è memorizzato in un server connesso ad Internet e possiede un indirizzo URL (uniform Resource Locator) con l’ausilio del quale è possibile accedervi. L’opera in quanto oggetto percepibile dall’uomo esiste in Rete unicamente a partire dal momento in cui un computer cliente accede al server in questione, riproduce il file e visualizza tale opera sullo schermo (o ne riproduce i suoni). Tuttavia, il mero fatto di collocare il file contenente l’opera su un server accessibile a partire dalla Rete è sufficiente affinché vi sia un atto di comunicazione (messa a disposizione). Inoltre, Internet funziona secondo il principio del packet
25 La ratio pari a 1 significa che l’utente ha caricato tanti dati quanti ne ha scaricati.
26 Contrariamente al diritto esclusivo di messa a disposizione del pubblico, è soltanto il caricamento effettivo ad essere preso in considerazione per il calcolo della ratio; la mera messa a disposizione non è sufficiente.
27 V., in tal senso, sentenza del 31 maggio 2016, Reha Training (C-117/15, EU:C:2016:379, punto 38).
switch («commutazione di pacchetto»): il file contenente l’opera in questione viene suddiviso in piccoli pacchetti 28 di dati, i quali vengono trasmessi fra il server e il cliente in ordine aleatorio e attraverso percorsi differenti. Tali pacchetti sono inutilizzabili da soli o, in ogni caso, troppo piccoli per contenere parti originali dell’opera; solo una volta trasmessi essi vengono riassemblati per formare il file opera. Tuttavia, è pacifico che nella Rete ha luogo una comunicazione al pubblico. Il diritto di messa a disposizione del pubblico è stato concepito proprio per gli utenti delle opere su Internet, in primo luogo nella Rete.
– I leechers
50. La terza situazione in cui si trovano gli utenti delle reti peer-to-peer è quella degli utenti che scaricano i file senza caricarli, né durante lo scaricamento né dopo. Infatti, taluni clienti BitTorrent consentono una siffatta configurazione 29. Tali utenti vengono chiamati leechers. Bloccando la possibilità di scaricamento dei pezzi dei file a partire dai loro computer, i leechers non mettono file a disposizione del pubblico e non ne risulta pertanto una violazione di tale diritto esclusivo.
51. Ciò precisato, da un lato, i leechers pongono comunque in essere una violazione del diritto esclusivo di riproduzione, tutelato dall’articolo 2 della direttiva 2001/29. Infatti, pur se la riproduzione del file contenente l’opera protetta che risulta dal suo scaricamento obbedisce a fini privati, secondo una giurisprudenza costante una riproduzione non beneficia dell’eccezione per copia privata prevista all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, nella situazione in cui la fonte di tale riproduzione era illegale 30. Orbene, ciò è esattamente quanto accade nel caso in cui venga scaricata un’opera messa a disposizione su una rete peer-to-peer senza l’autorizzazione del titolare dei diritti d’autore e dei diritti connessi. Nel procedimento principale non viene tuttavia invocata la violazione del diritto di riproduzione. Peraltro, in taluni sistemi di diritto interni, il fatto di trarre un vantaggio da una contraffazione commessa da un terzo è di per sé un reato.
52. Dall’altro, il funzionamento delle reti peer-to-peer è fondato sul meccanismo di condivisione, vale a dire che ogni scaricamento deve avere come corrispettivo un caricamento. Se il numero degli utenti della rete che caricano è eccessivamente esiguo, la rete funziona male, poiché la velocità di scaricamento è eccessivamente lenta. Qualora non vi sia più alcun seeder, la rete cessa completamente di funzionare e il file torrent è «morto». Per questo motivo, i trackers discriminano gli utenti che non caricano (leechers) diminuendo la loro velocità di scaricamento, o persino bloccando loro l’accesso. La strategia dello scaricamento senza caricamento può pertanto funzionare soltanto per utenti occasionali delle reti peer-to-peer e i leechers costituiscono, per definizione, un fenomeno marginale su tali reti.
53. Ne consegue che se il fatto di avere bloccato la funzione di caricamento del proprio cliente BitTorrent può costituire un mezzo di difesa in un procedimento giudiziario di risarcimento del danno causato dalla violazione del diritto di messa a disposizione del pubblico, il fatto di avere scaricato opere protette su una rete peer-to-peer è, a mio avviso, un indizio sufficiente della probabilità di una siffatta violazione nella fase in cui il titolare leso tenta di ottenere i dati personali delle persone interessate a partire dagli indirizzi IP delle loro connessioni Internet.
28 Spesso ancora più piccoli dei pezzi dei file condivisi nell’ambito del protocollo BitTorrent.
29 Alcuni altri software, per contro, consentono unicamente di limitare la velocità del caricamento, il che, in conformità alle considerazioni che precedono, non osta a che l’atto sia qualificato come messa a disposizione del pubblico.
30 Sentenza del 10 aprile 2014, ACI Xxxx e a. (C-435/12, EU:C:2014:254, punto 41).
Sul requisito della cognizione di causa e del ruolo imprescindibile dell’utente
54. La Telenet, la Proximus e la Scarlet Belgium sollevano parimenti l’argomento secondo il quale gli utenti delle reti peer-to-peer potrebbero non essere a conoscenza del fatto che, scaricando opere su tali reti, essi le stanno parimenti caricando. In ogni caso, tali utenti non svolgerebbero un ruolo imprescindibile nella messa a disposizione del pubblico delle opere condivise su tali reti. Orbene, in forza della giurisprudenza della Corte, la cognizione di causa e il ruolo imprescindibile dell’utente sarebbero condizioni necessarie per constatare l’esistenza di un atto di comunicazione al pubblico.
55. In primo luogo, per quanto riguarda la cognizione di causa degli utenti delle reti peer-to-peer, occorre osservare che i clienti BitTorrent non sono software standard, normalmente presenti su un computer. La loro installazione, la loro configurazione e la loro utilizzazione necessitano di un know-how specifico, che attualmente è tuttavia piuttosto agevole da acquisire, segnatamente con l’ausilio di numerosi tutorial disponibili su Internet. Xxxxxx, qualsiasi tutorial informa chiaramente che lo scaricamento a partire da una rete peer-to-peer è accompagnato automaticamente dal caricamento dello stesso contenuto. Taluni di tali tutorial indicano parimenti come disattivare tale funzione.
56. In secondo luogo, come ho già spiegato 31, gli utenti delle reti peer-to-peer vengono informati della loro ratio caricamento/scaricamento, fermo restando che una ratio eccessivamente bassa può comportare il bando dal sito di indicizzazione. Essi sono pertanto perfettamente consapevoli del fatto che la partecipazione alle reti peer-to-peer presuppone non solo lo scaricamento del contenuto, ma anche il suo caricamento.
57. Non sono dunque persuaso dell’asserita inconsapevolezza di tali utenti. Ciò non riveste tuttavia particolare importanza, poiché la cognizione di causa non mi sembra essere una condizione dell’esistenza di un atto di messa a disposizione del pubblico in casi come quello di specie.
58. È vero che, in una serie di sentenze, la Corte ha sottolineato l’importanza del carattere deliberato dell’intervento dell’utente per constatare l’esistenza di un atto di comunicazione al pubblico. Così era segnatamente nella causa sfociata nella sentenza Stichting Brein, la quale riguardava i gestori di un sito di indicizzazione dei file in una rete peer-to-peer 32. Condivido tuttavia il parere della Commissione secondo il quale tale requisito dell’intervento deliberato era necessario nelle cause in cui la Corte aveva attribuito l’atto di comunicazione al pubblico ad attori che non erano all’origine della comunicazione iniziale dell’opera. Infatti, senza tale intervento deliberato, tali attori sarebbero soltanto semplici intermediari passivi, ovvero fornitori di installazioni tecniche, ai quali non potrebbe essere attribuito nessun atto di comunicazione.
59. Per contro, nella situazione in cui gli utenti interessati sono essi stessi all’origine della comunicazione al pubblico (messa a disposizione), la cognizione di causa di tali utenti non è una componente dell’atto in questione. Infatti, l’articolo 3 della direttiva 2001/29 non contiene alcuna indicazione in tal senso. Il carattere inconsapevole del comportamento dell’autore della violazione può tutt’al più essere preso in considerazione in sede di fissazione del danno, come espressamente previsto all’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/48, ma è irrilevante dal punto di vista della
31 V. paragrafo 47 delle presenti conclusioni.
32 V. sentenza del 14 giugno 2017, Stichting Brein (C-610/15, EU:C:2017:456, punto 26). V. anche sentenza del 26 aprile 2017, Stichting Brein (C-527/15, EU:C:2017:300, punto 31).
60. Lo stesso vale per quanto riguarda il carattere imprescindibile dell’intervento dell’utente per consentire al pubblico l’accesso all’opera. Tale criterio è determinante al fine di poter attribuire la comunicazione ad una persona che non è all’origine di tale comunicazione 33. Infatti, tale ruolo imprescindibile consiste nel consentire l’accesso all’opera ad un pubblico nuovo, ossia un pubblico non interessato dalla comunicazione iniziale 34.
61. Orbene, gli utenti di una rete peer-to-peer non si trovano in una situazione del genere. Se è vero che essi mettono a disposizione degli altri pari i pezzi di file che, il più delle volte, essi hanno scaricato in precedenza sulla stessa rete, tali file sono ormai memorizzati nei propri computer 35; la loro messa a disposizione riveste pertanto il carattere di una comunicazione iniziale o, in ogni caso, autonoma. In maniera analoga, la Corte non ha esitato a constatare l’esistenza di un simile atto nel caso della pubblicazione su un sito Internet di un’opera già liberamente accessibile su un altro sito 36. Pertanto, il ruolo imprescindibile di tali utenti non è decisivo per constatare l’esistenza di un atto di comunicazione 37.
Sull’esistenza di un pubblico nuovo
62. Secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, la comunicazione di un’opera protetta al pubblico comporta l’atto di comunicazione e un pubblico 38. La condivisione dei file su una rete peer-to-peer riguarda, di norma, un numero indeterminato di destinatari potenziali e comprende un numero di persone considerevole. Risulta pertanto l’esistenza di un pubblico 39.
63. Peraltro, il requisito secondo il quale il pubblico interessato deve essere un pubblico nuovo è applicabile soltanto nel caso di una comunicazione secondaria. Infatti, il pubblico nuovo è definito come il pubblico che non è stato preso in considerazione dai titolari dei diritti d’autore al momento in cui questi ultimi hanno autorizzato la comunicazione iniziale 40. Dal momento che la messa a disposizione delle opere protette da parte degli utenti di una rete peer-to-peer riveste il carattere di una comunicazione iniziale 41, il criterio del pubblico nuovo non è applicabile nel caso di specie.
33 Come l’amministratore di un albergo che trasmette il segnale televisivo alle stanze di tale albergo (sentenza del 7 dicembre 2006, SGAE, C-306/05, EU:C:2006:764, punto 42) o gli amministratori di un sito di indicizzazione dei file nella rete peer-to-peer (sentenza del 14 giugno 2017, Stichting Brein, C-610/15, EU:C:2017:456, punto 36).
34 Sentenza del 31 maggio 2016, Reha Training (C-117/15, EU:C:2016:379, punto 46).
35 I quali, secondo le modalità di funzionamento del protocollo BitTorrent, svolgono in tal caso lo stesso ruolo dei server nel funzionamento della Rete.
36 Sentenza del 7 agosto 2018, Renckhoff (C-161/17, EU:C:2018:634, dispositivo).
37 Aggiungerò, ad abundantiam, che, a mio avviso, gli utenti di una rete peer-to-peer ove vengono condivise opere accessibili altrove, ma a pagamento, mettono tali opere a disposizione del pubblico a scopo di lucro. Infatti, come ho spiegato supra, nella logica del funzionamento delle reti peer-to-peer, il caricamento costituisce il corrispettivo della possibilità dello scaricamento. Pertanto, gli utenti di una siffatta rete caricano al fine di procurarsi un vantaggio economico, ossia la possibilità di accedere gratuitamente ad opere per le quali essi avrebbero normalmente dovuto pagare. Sussiste pertanto chiaramente uno scopo di lucro.
38 Sentenza del 14 giugno 2017, Stichting Brein (C-610/15, EU:C:2017:456, punto 36).
39 V., in tal senso, sentenza del 14 giugno 2017, Stichting Brein (C-610/15, EU:C:2017:456, punti 42 e 43).
40 Sentenza del 14 giugno 2017, Stichting Brein (C-610/15, EU:C:2017:456, punto 44).
41 X. xxxxxxxxx 00 delle presenti conclusioni.
64. In ogni caso, anche se tale criterio fosse applicabile, nella misura in cui nessun pubblico è stato preso in considerazione dai titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi allorché le opere vengono condivise senza l’autorizzazione di tali titolari, tutto il pubblico al quale è destinata la comunicazione, nella specie gli utenti della rete peer-to-peer, deve di conseguenza essere considerato nuovo.
Proposta di risposta
65. Pertanto, gli utenti delle reti peer-to-peer, offrendo la possibilità di scaricare pezzi di file contenenti opere protette dal diritto d’autore a partire dai loro computer, e ciò indifferentemente in occasione dello scaricamento di tali file o indipendentemente da tale scaricamento, mettono tali opere a disposizione del pubblico ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2001/29.
66. Propongo dunque di rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 3 della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che rientra nel diritto di messa a disposizione del pubblico ai sensi di tale articolo il fatto di mettere a disposizione per lo scaricamento nell’ambito di una rete peer-to-peer pezzi di un file contenente un’opera protetta, e ciò prima che l’utente interessato abbia egli stesso scaricato la totalità di detto file e senza che la cognizione di causa di tale utente sia determinante.
Sulla seconda questione pregiudiziale
67. Con la sua seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se una società come la Mircom, la quale, benché abbia acquistato taluni diritti su opere protette, non li sfrutta, bensì si limita a chiedere risarcimenti del danno alle persone che violano tali diritti, nella specie, mettendo tali opere a disposizione del pubblico su reti peer-to-peer, possa beneficiare delle misure, delle procedure e i mezzi di ricorso previsti al capo II della direttiva 2004/48. Il giudice del rinvio nutre parimenti dubbi sulla questione se si possa ritenere che un siffatto organo abbia subito un qualsivoglia danno ai sensi dell’articolo 13 di tale direttiva.
La qualità di licenziatario della Mircom
68. Le quattro categorie di attori che devono essere legittimati a beneficiare delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti dalla direttiva 2004/48 al fine di assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale sono elencati all’articolo 4, lettere da a) a d), di tale direttiva. Si tratta dei titolari di tali diritti, degli altri soggetti autorizzati a disporre di questi diritti, segnatamente i titolari di licenze, degli organi di gestione dei diritti di proprietà intellettuale collettivi, nonché degli organi di difesa professionali aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale. Per quanto riguarda le ultime tre categorie, esse sono legittimate a beneficiare delle disposizioni della direttiva 2004/48 solo se, e nei limiti in cui, il diritto interno applicabile lo preveda.
69. È pacifico, nel procedimento principale, che la Mircom non è titolare di alcun diritto d’autore o diritto connesso sulle opere in questione. Ad essa non è dunque applicabile l’articolo 4, lettera a), della direttiva 2004/48.
70. Per contro, la Mircom sostiene di avere acquistato licenze che le consentono di procedere alla comunicazione al pubblico delle opere di cui al procedimento principale in reti peer-to-peer. A prima vista, tale società dovrebbe pertanto essere considerata licenziataria e beneficiare, per questo motivo, delle disposizioni della direttiva 2004/48 in forza dell’articolo 4, lettera b), della stessa. Infatti, il legislatore dell’Unione considera i licenziatari persone lese dalle attività di contraffazione, nella misura in cui tali attività possono ostacolare lo sfruttamento normale delle licenze oppure diminuirne gli introiti.
71. Spetterebbe ancora al giudice del rinvio verificare la validità degli accordi di licenza conclusi dalla Mircom alla luce del diritto applicabile a tali contratti, nonché la legittimazione ad agire di un siffatto licenziatario alla luce delle norme procedurali applicabili alla controversia.
72. Tale giudice osserva tuttavia che la Mircom non sfrutta in realtà dette licenze, ma si limita a chiedere il risarcimento del danno alle persone che violano i diritti d’autore e i diritti connessi sulle opere in questione mettendole a disposizione del pubblico su reti peer-to-peer. A suo avviso, il modus operandi della Mircom risponde perfettamente alla definizione di quello che è spesso designato un copyright troll.
73. Ricordo che un copyright troll è una persona che, dopo aver acquistato diritti di sfruttamento limitati su opere protette, in realtà non li sfrutta, ma si limita a chiedere il risarcimento del danno alle persone che violano tali diritti, segnatamente su Internet, il più delle volte su reti di condivisione dei file, come le reti peer-to-peer. Inoltre, un copyright troll ricorre in giudizio al solo fine di ottenere i nomi e gli indirizzi degli autori delle violazioni, per proporre loro successivamente una composizione amichevole dietro il pagamento di una determinata somma, perlopiù senza proseguire tali procedimenti giudiziari. I suoi redditi provengono pertanto principalmente dalle somme pagate «volontariamente» dai autori delle violazioni, che lo stesso condivide con i titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi sulle opere in questione. Tale modus operandi sembra essere particolarmente efficace nel caso delle violazioni dei diritti d’autore e dei diritti connessi su film pornografici, in quanto, oltre alla minaccia di danni significativi che possono eventualmente essere riconosciuti, è possibile sfruttare il senso di imbarazzo provocato deliberatamente in capo ai presunti autori delle violazioni 42. Pertanto, in numerosi casi, le persone interessate possono essere inclini a pagare le somme richieste senza pensare ad eventuali misure di difesa o persino senza essere i veri autori delle violazioni dei diritti in questione 43.
74. La stessa Mircom ha ammesso, in udienza, di non sfruttare – né di avere l’intenzione di farlo – le licenze acquistate sulle opere di cui al procedimento principale. Peraltro, pur se le reti peer-to-peer possono costituire la via di distribuzione lecita di taluni contenuti protetti dal diritto d’autore, sono necessari sforzi considerevoli al fine di superare le difficoltà tecniche connesse ad un siffatto canale di distribuzione e di assicurarne la redditività. Il mero acquisto delle licenze non è pertanto sufficiente e non sembra che la Mircom abbia intenzione di intraprendere tali sforzi.
42 È spesso sufficiente citare i titoli, espliciti, delle opere oggetto delle violazioni addotte.
43 Le persone designate sono i titolari delle connessioni Internet i cui nomi vengono accertati sulla base degli indirizzi IP di tali connessioni. Non si tratta pertanto necessariamente delle persone che hanno commesso le violazioni.
75. Al contrario, il giudice del rinvio menziona decisioni giudiziarie, segnatamente nel Regno Unito, nelle quali è stato constatato che la Mircom aveva agito nella maniera tipica dei copyright trolls, in particolare utilizzando i dati dei presunti autori delle violazioni ottenuti nell’ambito di procedimenti giudiziari anteriori al fine di contattare tali autori e proporre loro degli «accordi», senza perseguire in giudizio le persone che avevano rifiutato tali accordi 44.
76. Sembrerebbe dunque che, effettivamente, il comportamento della Mircom corrisponda a quello di un copyright troll. Tale nozione non è tuttavia nota nel diritto dell’Unione. Inoltre, il comportamento della Mircom non è di per sé illegale. Come sottolineato correttamente dalla Commissione, nulla vieta ad un interessato di rinunciare ad azioni legali qualora non le reputi opportune o di cercare soluzioni amichevoli in controversie che lo vedono contrapposto agli autori di violazioni dei diritti di autore.
78. Dal momento che il principio del divieto dell’abuso di diritto trova applicazione in svariate materie di diritto dell’Unione 46, non ravviso motivi che potrebbero impedirne l’applicazione nel settore della proprietà intellettuale. La stessa direttiva 2004/48 esige peraltro, al suo articolo 3, paragrafo 2, di prevedere salvaguardie contro l’abuso delle misure, delle procedure e dei mezzi ricorso da essa previsti.
79. Xxxxxx, si potrebbe ritenere che la Mircom, acquistando licenze di sfruttamento che la stessa non ha intenzione di eseguire, miri in realtà ad avvalersene abusivamente per acquisire lo status di licenziatario che le consente di avviare i procedimenti giudiziari previsti dalla direttiva 2004/48 al fine di ottenere i dati degli autori di violazioni dei diritti d’autore e dei diritti connessi sulle opere oggetto di tali licenze. Disponendo di tali dati, essa sarebbe in grado di contattare tali autori per minacciarli di azioni legali al fine di ottenere una somma forfettaria a titolo di composizione amichevole.
80. In tal senso, avendo formalmente soddisfatto le condizioni per beneficiare dello status di licenziatario, la Mircom farebbe valere tale status per un fine diverso da quello sotteso al conferimento ai licenziatari, da parte della direttiva 2004/48, del diritto di agire in giudizio in caso di violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. Infatti, l’obiettivo del legislatore dell’Unione consisteva nell’offrire ai licenziatari uno strumento di protezione dello sfruttamento normale delle
44 Sentenza della England and Wales High Court (Chancery Division) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Xxxxxx), divisione della Chancery], del 16 luglio 2019, Mircom International Content Management & Consulting Ltd & Ors v Virgin Media Ltd & Anor [2019] EWHC 1827.
45 V., da ultimo, sentenza del 26 febbraio 0000, X Xxxxxxxxxx 1 e a. (C-115/16, C-118/16, C-119/16 e C-299/16, EU:C:2019:134, punti da 96 a 98 e la giurisprudenza ivi citata).
46 V. sentenza del 26 febbraio 0000, X Xxxxxxxxxx 1 e a. (C-115/16, C-118/16, C-119/16 e C-299/16, EU:C:2019:134, punto 100 e la giurisprudenza ivi citata). X., xxxxxxxxx, de la Feria, R., Xxxxxxxxx, S. (a cura di), Prohibition of Abuse of Law: A New General Principle of EU Law?, Xxxx Publishing, Oxford – Xxxxxxxx, 0000.
81. La constatazione di un siffatto comportamento abusivo esige una valutazione fattuale, che spetta pertanto al giudice nazionale effettuare. Qualora esso dovesse rilevare che la Mircom tenta effettivamente di avvalersi in maniera abusiva del suo status di licenziatario al fine di beneficiare delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti nelle disposizioni adottate nell’ambito della trasposizione della direttiva 2004/48, tale giudice dovrebbe negarle il beneficio di tali misure, procedure e mezzi di ricorso, nei limiti in cui tale beneficio sia fondato sullo status di licenziatario.
La qualità di cessionario dei crediti della Mircom
82. Tuttavia, alla luce dei contratti conclusi fra la Mircom e i produttori dei film che sono stati presentati alla Corte, lo status di tale società sembra poter essere considerato in maniera diversa. Spetterebbe infatti al giudice del rinvio verificare se tali contratti rivestano una natura differente da quella dei contratti di licenza. Se così fosse, si parlerebbe non di un abuso di diritto, bensì di un rapporto giuridico diverso da quello risultante prima facie da tali contratti.
83. Segnatamente, la Mircom sostiene di essere non solo licenziataria dei produttori dei film di cui al procedimento principale, ma anche cessionaria dei crediti che tali produttori deterrebbero a causa delle violazioni dei diritti d’autore e dei diritti connessi su tali film. Si pone pertanto la questione se un siffatto cessionario di crediti possa beneficiare delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti dalla direttiva 2004/48.
84. Ricordo che le categorie di persone alle quali la direttiva 2004/48 conferisce il beneficio delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso da essa previsti sono elencate all’articolo 4, lettere da a) a d), della stessa. L’articolo 4, lettera a), di tale direttiva riguarda i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, categoria che, pacificamente, non include i cessionari dei crediti connessi alle violazioni di tali diritti.
85. Per contro, l’articolo 4, lettera b), della direttiva 2004/48 menziona «tutti gli altri soggetti autorizzati a disporre [dei diritti di proprietà intellettuale]». Come ho indicato, la Mircom, nella sua veste di licenziatario, potrebbe beneficiare, in linea di principio, di tale disposizione, a condizione che le sue licenze non siano considerate acquistate per un fine abusivo. Occorre dunque verificare, adesso, se tale società potrebbe beneficiare di detta disposizione in quanto cessionaria dei crediti connessi alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.
86. Ritengo che non sia così. Infatti, la nozione di «utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale» deve essere intesa nel senso che essa copre l’esercizio delle prerogative esclusive risultanti da tali diritti. Per quanto riguarda gli oggetti protetti dal diritto d’autore e dai diritti connessi, si tratta segnatamente degli atti di riproduzione, di comunicazione e di distribuzione delle copie di tali oggetti. Sono infatti le persone autorizzate ad esercitare tali prerogative ad avere, al pari dei titolari dei diritti, un interesse diretto alla protezione di tali diritti, menzionato al considerando
18 della direttiva 2004/4847, poiché ogni violazione dei medesimi entra potenzialmente in conflitto con dette prerogative.
87. Orbene, l’acquisto e il recupero dei crediti connessi a tali violazioni costituiscono non l’esercizio delle prerogative esclusive dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale, ma piuttosto un meccanismo, comune nel diritto civile, di risarcimento dei danni risultanti dalle violazioni di tali prerogative. L’articolo 4, lettera b), della direttiva 2004/48 deve essere pertanto interpretato, a mio avviso, nel senso che la categoria delle persone autorizzate ad utilizzare i diritti di proprietà intellettuale di cui a tale disposizione non include i cessionari dei crediti connessi alle violazioni di detti diritti.
88. Ciò non toglie che i titolari dei diritti di proprietà intellettuale possano avere un interesse a cedere i loro crediti connessi alle violazioni di tali diritti, segnatamente a causa delle difficoltà che essi possono incontrare nel recuperare essi stessi tali crediti. Xxxxxx, siffatti crediti troverebbero più probabilmente un acquirente se i cessionari potessero beneficiare dei meccanismi destinati ad agevolare l’accertamento e il recupero di tali crediti, come quelli previsti al capo II della direttiva 2004/48.
90. In particolare, un siffatto requisito non discende, a mio avviso, dalla sentenza SNB-REACT 49. È vero che, in tale sentenza, la Corte, fondandosi segnatamente sul considerando 18 della direttiva 2004/48, ha dichiarato che «qualora un organo di gestione dei diritti di proprietà intellettuale collettivi riconosciuto come avente la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale è ritenuto dalla legislazione nazionale avere un interesse diretto alla difesa dei suddetti diritti, da un lato, e tale legislazione gli consente di agire, dall’altro lato, gli Stati membri sono tenuti a riconoscere a tale organo la legittimazione a chiedere l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti dalla citata direttiva nonché ad agire per far valere i suddetti diritti» 50. Si trattava tuttavia, come emerge dal testo di tale sentenza, di un organo di gestione dei diritti di proprietà intellettuale collettivi, vale a dire di un ente facente parte di una delle categorie menzionate all’articolo 4 della direttiva 2004/48 [lettera c)]. Dal considerando 18 della direttiva 2004/48 risulta che le persone appartenenti a tali categorie sono direttamente interessate, secondo il legislatore dell’Unione, al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Per contro, detto considerando non può esigere il riconoscimento della stessa legittimazione ad organi non facenti parte di nessuna di tali categorie, come i cessionari dei crediti connessi alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, anche qualora si dovesse ritenere che anch’essi abbiano un interesse diretto. Infatti, pur se un considerando può spiegare le scelte del legislatore e guidare dunque l’interpretazione delle disposizioni di un atto di diritto dell’Unione, esso non ha un valore normativo proprio, indipendente da tali disposizioni.
47 Ai sensi di tale considerando, «[i]l diritto di chiedere l’applicazione di tali misure, procedure e mezzi di ricorso dovrebbe essere riconosciuto non soltanto ai titolari dei diritti, ma anche alle persone direttamente interessate e legittimate ad agire nella misura in cui ciò è consentito dalla legge applicabile e conformemente ad essa, comprese eventualmente le organizzazioni professionali di gestione dei diritti o di difesa degli interessi collettivi e individuali di cui sono responsabili».
48 Sentenza del 25 gennaio 2017, Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa (C-367/15, EU:C:2017:36, punto 23 e la giurisprudenza ivi citata).
49 Sentenza del 7 agosto 2018, SNB-REACT (C-521/17, EU:C:2018:639).
50 Sentenza del 7 agosto 2018, SNB-REACT (C-521/17, EU:C:2018:639, punto 34).
91. Inoltre, contrariamente all’argomento sollevato dalla Telenet in udienza, né il fatto che la cessione alla Mircom abbia ad oggetto crediti che non esistevano al momento della conclusione dei contratti di cui trattasi, né il fatto che tali contratti siano conclusi per un periodo di tempo determinato mi sembrano ostare all’esistenza di una cessione di crediti. Infatti, se il diritto applicabile lo consente, una siffatta cessione può riguardare crediti futuri ed essere reversibile nel caso in cui il credito non sia recuperato. Per contro, il giudice del rinvio dovrà verificare, in primo luogo, la validità di tali cessioni alla luce del diritto applicabile ai contratti in questione e, in secondo luogo, l’opponibilità di tali cessioni ai debitori, alla luce della normativa applicabile, comprese le norme procedurali, dinanzi al giudice competente.
Le altre legittimazioni potenziali della Mircom
92. Fondandosi parimenti sulla sentenza SNB-REACT 51, la Telenet sostiene che la Mircom deve essere considerata un organo di gestione dei diritti di proprietà intellettuale collettivi. Al pari della Proximus, della Scarlet Belgium e della Commissione, ritengo che tale interpretazione non sia corretta. Infatti, la Mircom non gestisce i diritti d’autore e i diritti connessi delle sue controparti contrattuali, ma tenta unicamente di ottenere il risarcimento dei danni causati dalle violazioni di tali diritti. Non mi sembra neanche che la Mircom soddisfi i requisiti imposti agli organi di gestione collettiva dalla direttiva 2014/26/UE 52. Peraltro, la stessa Mircom afferma di non essere un organo del genere.
93. Infine, condivido il parere del governo polacco secondo il quale ciascun titolare di un diritto d’autore o di un diritto connesso ha il diritto di autorizzare un’altra persona, tramite un mandato o un altro atto giuridico di autorizzazione, ad esercitare i suoi diritti in suo nome, in particolare per chiedere il risarcimento dovuto per la violazione del suo diritto. L’articolo 4, lettera d), della direttiva 2004/48, peraltro, prevede espressamente una simile situazione. Essa non mi sembra tuttavia ricorrere nel caso di cui al procedimento principale. Infatti, è pacifico dinanzi al giudice del rinvio che la Mircom agisce non in nome e per conto dei produttori dei film in questione, bensì in proprio nome e per proprio conto. Tale società non potrebbe dunque essere considerata un organo di difesa professionale avente la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale ai sensi dell’articolo 4, lettera d), della direttiva 2004/48.
Proposta di risposta
94. Propongo di rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 4, lettera b), della direttiva 2004/48 deve essere interpretato nel senso che un organo che, benché abbia acquistato taluni diritti su opere protette, non li sfrutta e si limita ad esigere il risarcimento del danno dalle persone che violano tali diritti, non è legittimato a beneficiare delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti al capo II di tale direttiva, nei limiti in cui il giudice competente constata che l’acquisto dei diritti da parte di tale organo era inteso unicamente ad ottenere tale legittimazione. Detta direttiva non esige né osta a che lo Stato membro, nella sua normativa interna, riconosca tale legittimazione ad un cessionario di crediti connessi alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.
51 Sentenza del 7 agosto 2018, SNB-REACT (C-521/17, EU:C:2018:639).
52 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno (GU 2014, L 84, pag. 72).
Sulla terza questione pregiudiziale
95. Con la sua terza questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede in che misura le circostanze evocate nell’ambito delle prime due questioni pregiudiziali debbano essere prese in considerazione nella valutazione del giusto equilibrio tra, da un lato, il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e, dall’altro, i diritti e le libertà degli utenti, come il rispetto della vita privata e la tutela dei dati personali.
Osservazioni preliminari
96. Dalla presente domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio è a conoscenza della giurisprudenza della Corte relativa alla trasmissione a soggetti privati dei dati personali per consentire l’avvio, dinanzi ai giudici civili, dei procedimenti nei confronti delle violazioni del diritto d’autore. Secondo tale giurisprudenza, una siffatta trasmissione è autorizzata, senza essere imposta, dall’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2004/48, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/5853. La Corte ha tuttavia ritenuto che, nella trasposizione, segnatamente, delle direttive 2002/58 e 2004/48, gli Stati membri debbano avere cura di fondarsi su un’interpretazione delle direttive medesime tale da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico dell’Unione. Inoltre, in sede di attuazione delle misure di recepimento di tali direttive, le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme a dette direttive, bensì anche provvedere a non fondarsi su un’interpretazione di esse che entri in conflitto con i summenzionati diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto dell’Unione, quale, ad esempio, il principio di proporzionalità 54.
97. Tale giurisprudenza deve essere letta alla luce di una giurisprudenza più recente che sembra porre l’accento sull’obbligo degli Stati membri di assicurare ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale possibilità concrete di ottenere un risarcimento dei danni risultanti dalle violazioni di tali diritti. In tal senso, la Corte ha dichiarato, in una causa in cui i fatti nel procedimento principale riguardavano la condivisione di file, che il diritto dell’Unione (le direttive 2001/29 e 2004/48) ostava ad una normativa o ad una prassi giurisprudenziale nazionale in forza della quale il titolare di una connessione Internet che era servita a commettere violazioni del diritto d’autore poteva sottrarsi alla propria responsabilità limitandosi ad indicare un suo familiare che avesse la possibilità di accedere a tale connessione, senza fornire ulteriori precisazioni, lasciando così il titolare dei diritti d’autore leso senza alcuna possibilità concreta di ricorso, e senza che tale normativa offra a tale titolare altre possibilità di ottenere un risarcimento, ad esempio facendo valere la responsabilità del titolare della connessione Internet 55. Orbene, se il fatto, per il titolare di una connessione Internet servita a violare diritti d’autore, di riconoscere la propria responsabilità per tali violazioni o di indicare la persona responsabile, costituisce una condizione affinché il titolare di tali diritti sia in grado di ottenere il risarcimento del danno subito, lo stesso vale a maggior ragione per quanto riguarda la fase precedente, ossia l’individuazione del titolare della connessione, la quale è spesso possibile solo sulla base dell’indirizzo IP e delle informazioni fornite dal fornitore di accesso ad Internet.
53 Sentenza del 19 aprile 2012, Bonnier Audio e a. (C-461/10, EU:C:2012:219, punto 55 e la giurisprudenza ivi citata).
54 Sentenza del 19 aprile 2012, Bonnier Audio e a. (C-461/10, EU:C:2012:219, punto 56 e la giurisprudenza ivi citata).
55 Sentenza del 18 ottobre 2018, Xxxxxx Xxxxx (C-149/17, EU:C:2018:841, punti da 51 a 53 e dispositivo).
98. Tuttavia, la Corte ha appena emesso la sentenza La Quadrature du Net e a. 56, rilevante per quanto attiene alla fase preliminare a qualsiasi comunicazione dei dati come gli indirizzi IP, ossia la conservazione di tali dati. Pur se tale sentenza si fonda su una giurisprudenza anteriore, essa apporta precisazioni importanti. Xxxxxx, è difficile non percepire una certa tensione fra tale sentenza e la giurisprudenza citata ai paragrafi precedenti, relativa alla comunicazione degli indirizzi IP nell’ambito dei ricorsi intesi alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
99. Infatti, nella sentenza La Quadrature du Net e a., la Corte ammette che, «nel caso di un reato commesso online, l’indirizzo IP può costituire l’unico strumento di indagine che permetta di identificare la persona alla quale tale indirizzo era attribuito al momento della commissione di detto reato» 57. Lo stesso vale nel caso degli illeciti di diritto civile commessi online, come le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. La Corte ritiene parimenti che «[q]uesta categoria di dati [gli indirizzi IP] present[i] (…) un grado di sensibilità inferiore rispetto agli altri dati relativi al traffico» 58.
100. Pertanto, secondo la Corte, «la conservazione generalizzata e indifferenziata [vale a dire concernente gli indirizzi IP di tutte le persone fisiche proprietarie di un’apparecchiatura terminale a partire dalla quale può essere effettuato un accesso a Internet] dei soli indirizzi IP attribuiti all’origine di una connessione [ 59] non risulta, in linea di principio, contraria all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 e dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, purché tale possibilità sia subordinata al rigoroso rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali che devono disciplinare l’utilizzo dei dati in questione» 60.
101. Xxxxxxxxxxxx, secondo la Corte, «[t]enuto conto della gravità dell’ingerenza nei diritti fondamentali sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta che tale conservazione comporta, solo la lotta alle forme gravi di criminalità e la prevenzione delle minacce gravi alla sicurezza pubblica sono idonee, al pari della salvaguardia della sicurezza nazionale, a giustificare siffatta ingerenza» 61. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato che l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11, nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, ostava a misure legislative che prevedono, ai fini di cui all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, a titolo preventivo, una conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico, salvo, inter alia, la conservazione generalizzata e indifferenziata degli indirizzi IP attribuiti all’origine di una connessione (comunicazione) a fini di salvaguardia della sicurezza nazionale, di lotta alle forme gravi di criminalità e di prevenzione delle minacce gravi alla sicurezza pubblica 62.
56 Sentenza del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a., (C-511/18, C-512/18 e C-520/18, EU:C:2020:791).
57 Sentenza del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a. (C-511/18, C-512/18 e C-520/18, EU:C:2020:791, punto 154).
58 Sentenza del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a. (C-511/18, C-512/18 e C-520/18, EU:C:2020:791, punto 152).
59 Si tratta verosimilmente di una comunicazione (v. punto 152 della stessa sentenza).
60 Sentenza del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a. (C-511/18, C-512/18 e C-520/18, EU:C:2020:791, punto 155).
61 Sentenza del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a. (C-511/18, C-512/18 e C-520/18, EU:C:2020:791, punto 156).
62 Sentenza del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a. (C-511/18, C-512/18 e C-520/18, EU:C:2020:791, punto 1 del dispositivo).
102. Orbene, poiché i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica hanno l’obbligo, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, di cancellare o rendere anonimi i dati relativi al traffico, fra cui gli indirizzi IP, quando non sono più necessari ai fini della trasmissione di una comunicazione 63, solo una misura dello Stato membro adottata sulla base dell’articolo 15, paragrafo 1, di tale direttiva può autorizzarli a conservare tali dati 64.
103. È vero che detta sentenza La Quadrature du Net e a. verte unicamente sulla conservazione dei dati per motivi connessi alla sicurezza pubblica e alla lotta alla criminalità. Tuttavia, lo standard di protezione è stato ivi fissato ad un livello particolarmente elevato e sarà difficile, a mio avviso, ignorarlo in altri settori, come la tutela da parte del diritto civile dei diritti altrui. Xxxxxx, mi sembra dubbio che gli interessi connessi alla tutela dei diritti della proprietà intellettuale abbiano la stessa importanza di quelli sottesi alla salvaguardia della sicurezza nazionale, alla lotta alle forme gravi di criminalità e alla prevenzione delle minacce gravi alla sicurezza pubblica. Pertanto, la conservazione degli indirizzi IP ai fini di tale tutela, nonché la loro comunicazione agli interessati nell’ambito dei procedimenti aventi ad oggetto tale tutela, anche qualora tali indirizzi siano conservati ad altri fini 65, sarebbero contrarie alla direttiva 2002/58, come interpretata in tale sentenza. I titolari dei diritti di proprietà intellettuale saranno in tal caso privati del principale, se non addirittura dell’unico, strumento di identificazione degli autori delle violazioni di detti diritti online, allorché questi ultimi agiscano, come accade nelle reti peer-to-peer, in maniera anonima; ciò rischia di rimettere in discussione l’equilibrio dei diversi interessi in gioco che la Corte si è sforzata di stabilire 66.
104. Nella presente causa, la domanda di pronuncia pregiudiziale non contiene alcuna indicazione sul fondamento giuridico della conservazione degli indirizzi IP dei quali la Mircom chiede la comunicazione. Tuttavia, secondo la Telenet, tale conservazione sarebbe fondata sull’articolo 126 della Wet betreffende de elektronische communicatie (legge relativa alle comunicazioni elettroniche) del 13 giugno 200567, disposizione controversa in una delle cause 68 sfociate nella sentenza La Quadrature du Net e a. 69. Se la conservazione degli indirizzi IP sulla base di tale disposizione o, quantomeno, la loro utilizzazione a fini diversi da quelli reputati leciti in tale sentenza dovessero essere considerati contrari al diritto dell’Unione, il procedimento principale e, di conseguenza, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale non avrebbero più ragione d’essere 70.
105. Ciò non toglie che, nella presente causa, il giudice del rinvio chiede come debbano essere interpretati nelle circostanze che caratterizzano la controversia principale i criteri sanciti nella giurisprudenza della Corte citata al paragrafo 96 delle presenti conclusioni. Si tratta, da un lato,
63 Gli indirizzi IP delle connessioni Internet vengono solitamente attribuiti in maniera «dinamica», ossia un nuovo indirizzo viene attribuito a ciascun avvio della connessione Internet, il che consente ai fornitori dell’accesso di collegare più clienti che non hanno indirizzi IP disponibili. I dati concernenti l’attribuzione di un indirizzo IP ad un particolare cliente devono pertanto essere cancellati piuttosto rapidamente.
64 V., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a. (C-511/18, C-512/18 e C-520/18, EU:C:2020:791, punto 154).
65 V., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a. (C-511/18, C-512/18 e C-520/18, EU:C:2020:791, punto 166).
66 X. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx 00 x 00 xxxxx xxxxxxxx conclusioni.
67 Belgisch Staatsblad, 2005, pag. 28070.
68 Causa X-000/00, Xxxxx des barreaux francophones et germanophone e a.
69 Sentenza del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a., (C-511/18, C-512/18 e C-520/18, EU:C:2020:791).
70 È vero che la Telenet, nonché la Proximus e la Scarlet Belgium, affermano nelle loro osservazioni che tale disposizione nazionale non consente la comunicazione degli indirizzi IP alla Mircom, rimettendo così in discussione l’oggetto del procedimento principale. Tuttavia, la valutazione dell’esistenza di una siffatta possibilità e, dunque, della rilevanza delle questioni pregiudiziali rientra nella competenza del giudice del rinvio. Si tratta cionondimeno di una cosa diversa dalla questione della validità di tale disposizione alla luce del diritto dell’Unione.
dei dubbi espressi dal giudice del rinvio in merito all’esistenza di una violazione dei diritti d’autore e dei diritti connessi nel caso della condivisione dei file su reti peer-to-peer e, dall’altro, del ruolo equivoco svolto dalla Mircom nel perseguimento di tali violazioni.
Sull’esistenza di una violazione dei diritti di proprietà intellettuale
106. Per quanto riguarda l’esistenza di una violazione dei diritti d’autore e dei diritti connessi, penso che la proposta di risposta alla prima questione pregiudiziale chiarisca la situazione a sufficienza. Anzitutto, la messa a disposizione del pubblico dei pezzi di un file contenente un’opera protetta in una rete peer-to-peer rientra nel monopolio del titolare dei diritti d’autore e dei diritti connessi su tale opera e viola tale monopolio qualora venga effettuata senza l’autorizzazione di tale titolare. Poiché tale messa a disposizione è solitamente associata allo scaricamento dei file sulle reti peer-to-peer, in quanto essa è costitutiva della loro modalità di funzionamento, tale scaricamento costituisce un indizio sufficiente di una probabile violazione dei diritti d’autore o dei diritti connessi per giustificare la richiesta di informazioni concernenti l’identità dei titolari delle connessioni Internet utilizzate a tal fine da parte del fornitore di tale connessione. Naturalmente, il titolare dei diritti in questione deve dimostrare che file contenenti opere di cui possiede i diritti sono stati condivisi senza la sua autorizzazione con l’ausilio delle connessioni Internet incriminate.
108. La Telenet, la Proximus e la Scarlet Belgium sollevano inoltre l’argomento secondo il quale la divulgazione dei nomi dei titolari delle connessioni Internet con l’ausilio delle quali sono stati condivisi i film di cui la Mircom possiede i diritti costituirebbe, a causa, se ho capito bene, dei titoli espliciti di tali film, un trattamento dei dati relativi alla vita sessuale o all’orientamento sessuale di una persona fisica ai sensi dell’articolo 9 del regolamento 2016/679. Orbene, un siffatto trattamento è vietato, in linea di principio, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento.
109. Tuttavia, anche ammesso che il fatto di essere titolare di una connessione Internet che è stata utilizzata al fine di condividere film erotici su reti peer-to-peer costituisce un’informazione relativa alla vita o all’orientamento sessuale della persona interessata, ritengo che le eccezioni previste all’articolo 9, paragrafo 2, lettere f) e g), del regolamento 2016/679 siano applicabili nella specie. Non penso pertanto che l’articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento possa ostare alla divulgazione dei nomi di siffatti titolari di connessione Internet nell’ambito di un ricorso di risarcimento del danno fondato sul danno risultante da una condivisione.
71 Non prendo in considerazione in questa sede la questione del modus operandi specifico della Mircom, che esaminerò nel prosieguo. Tuttavia, è vero che la sentenza del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a. (C-511/18, C-512/18 e C-520/18, EU:C:2020:791), menzionata ai paragrafi da 98 a 101 delle presenti conclusioni, getta una luce diversa su tale questione.
Sul ruolo del ricorrente
110. I problemi sollevati dal ruolo e dal modus operandi di un ente come la Mircom sono più delicati.
111. In primo luogo, l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 esige che la richiesta di informazioni sia formulata «nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale». La Corte ha già avuto l’occasione di dichiarare che tale espressione non può essere intesa come riferentesi unicamente ai procedimenti diretti alla constatazione di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale 72. Essa ha riconosciuto, infatti, che il diritto all’informazione può essere parimenti esercitato in un procedimento separato, dopo che è stata dichiarata sussistente la violazione 73. Al pari della Commissione, ritengo che tale diritto possa a maggior ragione essere esercitato prima di una siffatta dichiarazione, segnatamente qualora la richiesta di informazioni riguardi i dati degli eventuali autori delle violazioni, i quali siano necessari per la proposizione di un eventuale ricorso.
112. La difficoltà nella presente causa attiene al fatto che il giudice del rinvio sembra dubitare del fatto che la Mircom abbia intenzione di proporre siffatti ricorsi; secondo tale giudice, si tratterebbe piuttosto di indurre le persone interessate ad accettare la sua offerta di composizione amichevole.
113. Ritengo tuttavia che l’espressione «nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale» sia sufficientemente ampia da includere un modus operandi come quello applicato dalla Mircom. La sua azione è sicuramente strettamente collegata a violazioni dei diritti d’autore e dei diritti connessi e costituisce un metodo, purché dubbio sotto il profilo morale, di difesa di tali diritti. Esso non è neppure illegale di per sé. Inoltre, la ricerca di una composizione amichevole costituisce spesso un preliminare alla proposizione dell’azione giudiziaria vera e propria. Essa necessita, al pari del ricorso giurisdizionale, della conoscenza del nome e dell’indirizzo del presunto autore della violazione.
114. Non penso pertanto che il giudice del rinvio possa respingere la richiesta della Mircom ritenendo che essa non sia stata presentata nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, come imposto dall’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48.
115. In secondo luogo, l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 dispone che la richiesta di informazioni deve essere giustificata e proporzionata. È sotto tale profilo che il giudice del rinvio dovrebbe prendere in considerazione, a mio avviso, il modus operandi della Mircom.
116. Infatti, qualora tale giudice dovesse ritenere che l’acquisto, da parte della Mircom, delle licenze di sfruttamento dei film in questione avesse un fine abusivo, la sua richiesta dovrebbe essere considerata ingiustificata. Inoltre, anche ammesso che la qualità di licenziatario della Mircom sia valida, tale società, nella misura in cui non ha intenzione di sfruttare tali licenze, non subirebbe in concreto alcun danno del quale essa potrebbe chiedere successivamente il risarcimento ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 2004/48. La sua azione sarebbe allora priva di oggetto e la sua richiesta ingiustificata.
72 Sentenza del 18 gennaio 2017, NEW WAVE CZ (C-427/15, EU:C:2017:18, punto 20).
73 Sentenza del 18 gennaio 2017, NEW WAVE CZ (C-427/15, EU:C:2017:18, dispositivo).
118. Infine, in terzo luogo, l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/48 dispose che le misure, le procedure e i mezzi ricorso previsti da tale direttiva sono applicati in modo da prevedere salvaguardie contro gli abusi. Spetta pertanto al giudice del rinvio prevedere siffatte salvaguardie. Xxxxxx, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, due circostanze tendono a indicare che la richiesta di informazioni concernenti l’identità dei presunti autori delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale riveste un carattere abusivo.
119. La prima riguarda l’acquisizione abusiva della legittimazione richiesta per chiedere il beneficio delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti dalla direttiva 2004/48, segnatamente del diritto all’informazione disciplinato all’articolo 8 di tale direttiva. Ho analizzato tale problema nell’ambito della risposta alla seconda questione pregiudiziale.
120. La seconda circostanza riguarda più in generale il modus operandi della Mircom. Infatti, come osservato correttamente dalla Commissione, un certo numero di elementi – il fatto che si tratti unicamente di violazioni asserite e di autori di violazioni presunti, il carattere massiccio della richiesta di informazioni 74, la natura dei film in questione, il fatto che la Mircom valuti il risarcimento dovuto forfettariamente in EUR 500 a persona, senza prendere in considerazione le circostanze particolari di ciascun caso e, infine, i dubbi sulla reale intenzione della Mircom di esperire azioni giudiziarie in caso di rifiuto di una composizione amichevole – consentono di supporre che la sua richiesta di informazioni potrebbe essere utilizzata, in maniera abusiva, non al fine di ottenere il risarcimento proporzionato di un danno, bensì al fine di estorcere, con il pretesto di una proposta di composizione amichevole della controversia, una sorta di riscatto. Inoltre, il giudice del rinvio non menziona alcuna azione della Mircom diretta contro le piattaforme di indicizzazione dei file torrent relativi ai film dei quali essa possiede i diritti, malgrado il fatto che la giurisprudenza della Corte 75 gliene dia la possibilità. Si tratta di un’ulteriore circostanza che può indurre il giudice del rinvio a ritenere che non si tratti di sradicare la contraffazione, ma di trarne profitto.
121. La constatazione di un siffatto abuso rientra in toto nella valutazione dei fatti del procedimento principale e, dunque, nella competenza del giudice del rinvio. Quanto al diritto dell’Unione, quest’ultimo consente, e anzi esige, di effettuare una siffatta analisi e di negare, se del caso, il beneficio del diritto all’informazione previsto all’articolo 8 della direttiva 2004/48.
Proposta di risposta
122. Propongo dunque di rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 2, della stessa, deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale deve negare il beneficio del diritto all’informazione previsto all’articolo 8 di tale direttiva se, alla luce delle circostanze della controversia, esso constata che la richiesta di informazioni è ingiustificata o abusiva.
74 Stando alle informazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale, la richiesta di informazioni di cui al procedimento principale riguarda più di 2 000 indirizzi IP.
75 Sentenza del 14 giugno 2017, Stichting Brein (C-610/15, EU:C:2017:456).
Sulla quarta questione pregiudiziale
123. Con la sua quarta questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 2016/679 debba essere interpretato nel senso che costituisce un trattamento lecito dei dati personali la registrazione degli indirizzi IP delle persone le cui connessioni Internet sono state utilizzate per la condivisione delle opere protette su reti peer-to-peer, come quella effettuata dalla Media Protector per conto della Mircom.
124. Tale questione si fonda sulla premessa secondo la quale detti indirizzi IP costituiscono dati personali e la loro registrazione costituisce un trattamento. Tale premessa è tuttavia corretta soltanto nel caso in cui il giudice del rinvio conferisse alla Mircom la legittimazione necessaria per beneficiare delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti dalla direttiva 2004/48 e, in particolare, accogliesse la sua domanda ai sensi dell’articolo 8 di tale direttiva.
125. Infatti, la Corte ha già avuto l’occasione di dichiarare che gli indirizzi IP, compresi gli indirizzi dinamici, costituiscono dati personali qualora il responsabile del trattamento di tali indirizzi IP disponga di mezzi giuridici che gli consentano di far identificare la persona interessata grazie alle informazioni aggiuntive di cui il fornitore di accesso a Internet di detta persona dispone 76. In un caso del genere, è pacifico che la registrazione di tali indirizzi ai fini della loro successiva utilizzazione nel contesto di azioni giudiziarie risponde alla definizione del trattamento contenuta all’articolo 4, punto 2, del regolamento 2016/679.
126. Tale situazione ricorrerebbe se la Mircom, in nome della quale la Media Protector raccoglie gli indirizzi IP, disponesse di un mezzo giuridico per individuare i titolari delle connessioni Internet in forza del procedimento previsto all’articolo 8 della direttiva 2004/48. Per contro, se il beneficio di tale procedura dovesse esserle negato, gli indirizzi IP di cui al caso di specie non potrebbero essere considerati dati personali, in quanto non si riferirebbero a persone identificate o identificabili ai sensi dell’articolo 4, punto 1, del regolamento 2016/679. Tale regolamento non sarebbe, pertanto, applicabile.
128. La condizione relativa alla necessità del trattamento dei dati personali per la realizzazione dell’interesse legittimo perseguito mi sembra soddisfatta. Una rete peer-to-peer è, tecnicamente parlando, una rete di computer 78 che comunicano fra loro. Tale comunicazione viene effettuata grazie agli indirizzi IP che identificano i diversi computer (più precisamente, i router che assicurano la loro connessione ad Internet). Ogni constatazione di un atto di condivisione di un file su una siffatta rete e, dunque, di una violazione dei diritti d’autore e dei diritti connessi, qualora il file contenga un’opera protetta e la condivisione abbia luogo senza l’autorizzazione dei titolari di detti diritti, passa necessariamente per l’identificazione e la registrazione dell’indirizzo
76 Sentenza del 19 ottobre 2016, Breyer (C-582/14, EU:C:2016:779, punto 49).
77 V., per quanto riguarda l’articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46, equivalente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 2016/679, sentenza del 4 maggio 2017, Rīgas satiksme (C-13/16, EU:C:2017:336, punto 28).
78 Il termine «peer» designa, propriamente, un computer connesso alla rete.
129. Ne consegue che, per chiedere il risarcimento dei danni causati dalla condivisione non autorizzata delle opere protette in reti peer-to-peer, è necessario registrare gli indirizzi IP degli utenti di tali reti.
131. Per contro, il valido recupero dei crediti da parte di un cessionario di tali crediti può costituire un legittimo interesse che giustifica il trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 2016/679. Tuttavia, affinché un siffatto trattamento sia giustificato, il cessionario deve poter successivamente utilizzare tali dati al fine di identificare i debitori dei crediti acquistati. Pertanto, il carattere ingiustificato del trattamento dipenderà in ogni modo dalla sorte della richiesta di comunicazione dei nomi dei titolari delle connessioni Internet identificate dagli indirizzi IP in questione.
132. Infine, per quanto riguarda la condizione che i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata dalla tutela dei dati non prevalgano sul legittimo interesse sotteso al trattamento dei dati personali in questione, si tratta dell’esistenza di eventuali circostanze particolari del caso di specie a causa delle quali il trattamento non sarebbe lecito malgrado l’esistenza di un legittimo interesse. Spetta al giudice competente valutare l’esistenza di siffatte circostanze particolari.
133. Propongo pertanto di rispondere alla quarta questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che costituisce un trattamento lecito dei dati personali la registrazione degli indirizzi IP delle persone le cui connessioni Internet sono state utilizzate per la condivisione di opere protette su reti peer-to-peer qualora tale registrazione sia effettuata nel perseguimento di un legittimo interesse del titolare del trattamento o di un terzo, segnatamente al fine di depositare una richiesta giustificata di divulgazione dei nomi dei titolari delle connessioni Internet identificate dagli indirizzi IP ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2004/48.
79 V., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2018, Xxxxxx Xxxxx (C-149/17, EU:C:2018:841, dispositivo).
80 X. xxxxxxxxx 000 xxxxx xxxxxxxx conclusioni. Aggiungerò che i soli indirizzi IP dinamici, non collegati a connessioni Internet concrete, non costituiscono neanche dati relativi al traffico ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, lettera b), della direttiva 2002/58.
134. Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, propongo di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali sottoposte dall’ondernemingsrechtbank Antwerpen (Tribunale delle imprese di Anversa, Belgio):
1) L’articolo 3 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione deve essere interpretato nel senso che rientra nel diritto di messa a disposizione del pubblico, ai sensi di tale articolo, il fatto di mettere a disposizione per lo scaricamento nell’ambito di una rete tra pari (peer-to-peer) pezzi di un file contenente un’opera protetta, e ciò prima che l’utente interessato abbia egli stesso scaricato la totalità di detto file e senza che la cognizione di causa di tale utente sia determinante.
2) L’articolo 4, lettera b), della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che un organo che, benché abbia acquistato taluni diritti su opere protette, non li sfrutta, ma si limita ad esigere il risarcimento del danno dalle persone che violano tali diritti, non è legittimato a beneficiare delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti al capo II di tale direttiva, nei limiti in cui il giudice competente constata che l’acquisto dei diritti da parte di tale organo era inteso unicamente ad ottenere tale legittimazione. La direttiva 2004/48 non esige né osta a che lo Stato membro, nella sua normativa interna, riconosca tale legittimazione ad un cessionario di crediti connessi alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.
3) L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 2, della stessa, deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale deve negare il beneficio del diritto all’informazione previsto all’articolo 8 di tale direttiva se, alla luce delle circostanze della controversia, esso constata che la richiesta di informazioni è ingiustificata o abusiva.
4) L’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che costituisce un trattamento lecito dei dati personali la registrazione degli indirizzi IP delle persone le cui connessioni Internet sono state utilizzate per la condivisione di opere protette su reti tra pari (peer-to-peer) qualora tale registrazione sia effettuata nel perseguimento di un legittimo interesse del titolare del trattamento o di un terzo, segnatamente al fine di depositare una richiesta giustificata di divulgazione dei nomi dei titolari delle connessioni Internet identificate dagli indirizzi IP ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2004/48.