ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
D E L I B E R A Z I O N E
D E L D I R E T T O R E G E N E R A L E
N. 417 del 22/12/2022
OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione per l`erogazione di prestazioni a pagamento tra l`IZSVe e la societa` Boehringer Ingelheim Animal Health Italia SpA, con sede in Milano, per l`esecuzione di esami di laboratorio con sconto a Tariffario.
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione per l`erogazione di prestazioni a pagamento tra l`IZSVe e la societa` Boehringer Ingelheim Animal Health Italia SpA, con sede in Milano, per l`esecuzione di esami di laboratorio con sconto a Tariffario.
Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza.
Si premette che:
- l’IZSVe si occupa di diagnosi e di ricerca sulle malattie infettive del bestiame e delle zoonosi, di controllo di qualità degli alimenti di origine animale destinati al consumo umano, di controllo di alimenti per animali, di sorveglianza epidemiologica e monitoraggio, di pianificazione di programmi per la salute degli animali, di formazione del personale in ambito veterinario e di produzione di biofarmaci;
- l’articolo 1, comma 6, del Decreto Legislativo n. 270/1993, confermato dall’art. 9, comma 2, del Decreto Legislativo n. 106/2012, consente agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali di “[…] stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle unità sanitarie locali”;
- l’articolo 5, comma 1 – rubricato “Attività verso terzi” – dell’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dalla Regione del Veneto, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente, con Leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015, prevede del pari che “Fermo restando l’assolvimento dei propri compiti istituzionali, l'istituto può fornire prestazioni a terzi a titolo oneroso, stipulando convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a enti, associazioni,
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organizzazioni pubbliche e private sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle aziende unità sanitarie locali. […]”;
- con riferimento a tali prescrizioni, l’art. 5, comma 1, dello Statuto dell’Istituto – adottato con DCA n. 12 del 24.05.2021 e approvato con DGRV n. 1308 del 28.09.2021 – prevede che l’Istituto “[…]può fornire prestazioni a terzi a titolo oneroso, stipulando convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a soggetti privati, ad imprese, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private sulla base di disposizioni degli enti cogerenti […]”; il comma 2 del citato art. 5 stabilisce che “Nelle more delle disposizioni di cui al punto precedente, l’Istituto continua ad applicare le modalità in atto”;
- l’art. 6, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 270/1993, ripreso dall’art. 3, comma 2, lett. e) della Legge della Regione Veneto n. 5 del 18.03.2015, prevede che il finanziamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali sia, inoltre, assicurato “dagli introiti per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a pagamento”;
- i vigenti documenti di programmazione dell’IZSVe prevedono – tra gli indirizzi approvati – la promozione e l’incentivazione di attività progettuali finanziate da soggetti terzi ad integrazione del finanziamento istituzionale;
- l’art. 5, comma 2, del predetto Accordo statuisce che “La Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogerenti, approva le tariffe delle prestazioni erogate dall’istituto per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero della Salute d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del d. lgs. n. 106/2012”;
- la Giunta Regionale del Veneto – su proposta del Consiglio di Amministrazione di cui alla deliberazione n. 2 del 21.01.2015 – con proprio provvedimento n. 1066 dell’11.08.2015 ha approvato il Tariffario delle prestazioni a pagamento erogate dall’Istituto, comprensivo delle variazioni ed aggiornamenti apportati e delle “Procedure applicative al Tariffario dell’IZSVe”;
- con successive deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, esecutive, sono state approvate le variazioni al Tariffario, allegato ai suddetti provvedimenti, e le relative Procedure applicative. Il Tariffario e le variazioni sono approvati dagli Enti cogerenti ai sensi degli artt. 11, comma 2, lett. m) dell’Accordo e 9, comma 2, lett. m) dello Statuto.
Nel Tariffario approvato con DCA n. 16/2019 è prevista la possibilità di stipulare convenzioni o contratti per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, dell’Accordo interregionale e dello Statuto dell’Istituto, con applicazione dello sconto del 25%, “con enti pubblici, organizzazioni, associazioni ed altri soggetti che operano nell’interesse della collettività e che abbiano come finalità il miglioramento della qualità igienico sanitaria degli allevamenti, della salubrità e qualità delle produzioni animali e degli alimenti e con veterinari liberi professionisti, che possano fornire informazioni epidemiologiche utili per l’ente pubblico per la conoscenza del territorio e per una rapida predisposizione di piani di emergenza o di monitoraggio”.
La società Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. (di seguito per brevità “Boehringer”) è una Business Unit, dedicata alla produzione di vaccini veterinari, del gruppo Boehringer Ingelheim, azienda farmaceutica leader mondiale con sede in Milano. Boehringer con nota trasmessa a mezzo pec ed acquisita al ns. prot. n. 11612/2022, ha richiesto a questo
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Istituto l’instaurazione di un rapporto convenzionale di durata biennale per poter usufruire delle prestazioni previste a Tariffario – consistenti in analisi microbiologiche, virologiche e sierologiche nell’ambito della diagnostica in sanità animale – con applicazione dello sconto fisso del 25%.
Al fine di dare seguito alla suddetta richiesta, la dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx, Dirigente Veterinario in servizio presso la “SCT3 – Diagnostica in Sanità Animale”, ha inserito – in qualità di referente scientifico – il ticket intranet n. 191764/2022, allegando la propria dichiarazione nella quale esprime parere favorevole alla stipula di un contratto per prestazioni a tariffario con applicazione dello sconto del 25%, riportando quanto segue: “l’attività richiesta sarà svolta in subordine ai compiti istituzionali; sulla base delle caratteristiche qualitative e quantitative delle prestazioni di laboratorio richieste, la stipula di un contratto di durata biennale permette di: accedere ad un maggior numero di dati epidemiologici, utili all’Istituto per la conoscenza del territorio e per una rapida predisposizione di piani di emergenza o di monitoraggio; aumentare l’efficacia e l’efficienza nell’azione di tutela della salute del consumatore e, contestualmente, diminuire il rischio di avere prodotti non idonei sul mercato; la possibilità di fidelizzare il cliente”.
L’IZSVe si rende disponibile ad eseguire le prestazioni richieste in quanto le considera uno strumento utile a soddisfare il fabbisogno informativo per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, allo scopo di assicurare e garantire la salute pubblica e la sicurezza alimentare e promuovere la ricerca scientifica a beneficio della collettività. L’attività in parola permette, altresì, all’Istituto di utilizzare tutte le informazioni di carattere tecnico scientifico - in forma anonima - e i dati che derivano dall’esecuzione del contratto per scopi di ricerca, pubblicazioni scientifiche, analisi dei dati, valutazione del rischio e, comunque, per l’assolvimento delle proprie finalità istituzionali.
Acquisita dalla dott.ssa Xxxxxxxx la dichiarazione di assenza conflitti di interessi in relazione alla gestione dell’accordo di cui trattasi e l’autorizzazione del 16.11.2022 con la quale il Direttore generale ritiene di accogliere la richiesta di stipula di un contratto di durata biennale con applicazione dello sconto a tariffario del 25% - documentazione conservata agli atti – questa Struttura, verificata la regolare posizione contabile della società in parola con il Servizio Economico Finanziario, ha provveduto a condividere con Boehringer lo schema di convenzione per prestazioni a tariffario con applicazione dello sconto del 25%, documento allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso (allegato 1).
Con la stipula della sopracitata convenzione – la cui durata è fissata in 24 mesi con decorrenza dall’1.01.2023 fino al 31.12.2024, eventualmente prorogabile per ulteriori 12 mesi, previo accordo scritto tra le Parti – l’Istituto si impegna ad eseguire le prestazioni a tariffario indicate in convenzione, il cui pagamento sarà effettuato da Boehringer in rate posticipate trimestrali, secondo le modalità previste all'art. 6 della stessa.
Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al Direttore generale quanto segue:
1. di approvare lo schema di “Convenzione per prestazioni a tariffario” tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, nella persona del Direttore generale e legale rappresentante pro tempore dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx e la società Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A., con sede in Milano, nella persona della dott.ssa Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, in qualità di legale rappresentante, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
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2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione dell’accordo cui al punto che precede – la cui durata è fissata in 24 mesi con decorrenza dall’1.01.2023 fino al 31.12.2024, eventualmente prorogabile per ulteriori 12 mesi, previo accordo scritto tra le Parti – ai sensi degli artt. 15 e
16 del vigente Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie; sottoscrizione che avverrà con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2–bis, della L. n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 5, del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9/2014;
3. di dare atto che, per le prestazioni effettivamente eseguite, l’Istituto applicherà i prezzi unitari previsti in tariffario con uno sconto del 25%, oltre I.V.A. come per legge, il cui pagamento sarà effettuato da Boehringer in rate posticipate trimestrali e secondo le modalità previste all'art. 6 della convenzione in parola;
4. di autorizzare sin d’ora l’eventuale proroga della convenzione ai sensi dell’art. 7, da effettuarsi secondo le modalità di cui all’art. 18 della stessa;
5. di rilevare i ricavi, derivanti dal presente provvedimento, al sottoconto 620011003 “Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati – convenzioni per attività analitica” attribuiti pro quota a ciascun esercizio finanziario secondo il criterio di competenza economica.
IL DIRETTORE GENERALE
ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza, che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 102 del 22 settembre 2020 con il quale è stata nominata la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx quale Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
VISTA la delibera del Direttore generale n. 372 del 14 ottobre 2020 con la quale la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx è stata nominata Direttore sanitario dell’Istituto.
VISTA la delibera del Direttore generale n. 101 del 10 marzo 2021 con la quale il xxxx.
Xxxxxxx Xxxxxx è stato nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15 dello Statuto dell’Istituto, adottato con delibera del CdA n. 12 del 24 maggio 2021 e approvato con delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1308 del 28 settembre 2021.
VISTO l’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.
D E L I B E R A
1. di approvare lo schema di “Convenzione per prestazioni a tariffario” tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, nella persona del Direttore generale e legale rappresentante pro tempore dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx e la società Boehringer Ingelheim Animal
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Health Italia S.p.A., con sede in Milano, nella persona della dott.ssa Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, in qualità di legale rappresentante, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione dell’accordo cui al punto che precede – la cui durata è fissata in 24 mesi con decorrenza dall’1.01.2023 fino al 31.12.2024, eventualmente prorogabile per ulteriori 12 mesi, previo accordo scritto tra le Parti – ai sensi degli artt. 15 e
16 del vigente Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie; sottoscrizione che avverrà con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2–bis, della L. n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 5, del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9/2014;
3. di dare atto che, per le prestazioni effettivamente eseguite, l’Istituto applicherà i prezzi unitari previsti in tariffario con uno sconto del 25%, oltre I.V.A. come per legge, il cui pagamento sarà effettuato da Boehringer in rate posticipate trimestrali e secondo le modalità previste all'art. 6 della convenzione in parola;
4. di autorizzare sin d’ora l’eventuale proroga della convenzione ai sensi dell’art. 7, da effettuarsi secondo le modalità di cui all’art. 18 della stessa;
5. di rilevare i ricavi, derivanti dal presente provvedimento, al sottoconto 620011003 “Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati – convenzioni per attività analitica” attribuiti pro quota a ciascun esercizio finanziario secondo il criterio di competenza economica.
Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.
IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole
Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e che la stessa:
Comporta spesa 🞏 su Finanziamento istituzionale 🞏
Finanziamento vincolato 🞏
Altri finanziamenti 🞏
Non comporta spesa 🗷
ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget
Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013.
dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 00000 XXXXXXX (XX)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 417 del 22/12/2022
OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione per l`erogazione di prestazioni a pagamento tra l`IZSVe e la societa` Boehringer Ingelheim Animal Health Italia SpA, con sede in Milano, per l`esecuzione di esami di laboratorio con sconto a Tariffario.
Pubblicata dal 22/12/2022 al 06/01/2023 Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione Xxxxx Xxxxxxx
Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx - Servizio Affari generali, anticorruzione e trasparenza Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx - Direzione Amministrativa
Dott.ssa Gioia Capelli - Direzione Sanitaria Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx - Direzione Generale Xxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxxx Atti
CONVENZIONE PER PRESTAZIONI A TARIFFARIO
TRA
L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE con sede in Legnaro (PD), Viale
dell'Università n. 10, Codice fiscale e Partita IVA 00206200289, PEC: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, in seguito denominato “Istituto” o “IZSVe”
E
BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH ITALIA S.P.A., con sede legale in Milano, Via Vezza d’Oglio n. 3, Codice Fiscale 00221300288 e Part. IVA n.11284400154, PEC: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, nella persona del Legale Rappresentante dott.ssa Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, in seguito per brevità denominato/a “Cliente” o “Boehringer” o “BI”,
di seguito denominate separatamente anche la “Parte” e congiuntamente le “Parti”;
PREMESSO CHE
- l’IZSVe si occupa di diagnosi e di ricerca sulle malattie infettive del bestiame e delle zoonosi, di controllo di qualità degli alimenti di origine animale destinati al consumo umano, di controllo di alimenti per animali, di sorveglianza epidemiologica e monitoraggio, di pianificazione di programmi per la salute degli animali, di formazione del personale in ambito veterinario e di produzione di biofarmaci;
- l’art. 1, comma 6, del D. Lgs. 30 giugno 1993 n. 270 e s.m.i. consente agli Istituti Zooprofilattici di stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base delle disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle unità sanitarie locali;
- l’art. 5, comma 1, dell’Accordo Interregionale di disciplina dell’Istituto approvato con leggi della Xxxxxxx xxx Xxxxxx x. 0/0000, xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx n. 9/2015, della Provincia Autonoma di Trento n. 5/2015 e della Provincia Autonoma di Bolzano n. 5/2015 stabilisce che “Fermo restando l’assolvimento dei propri compiti istituzionali, l’istituto può fornire prestazioni a terzi a titolo oneroso, stipulando convenzioni o contratti (….) per l'erogazione di prestazioni a enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private (…)”;
- l’art. 5, comma 2, del predetto Accordo statuisce, inoltre, che “La Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogerenti, approva le tariffe delle prestazioni erogate dall’istituto per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero della Salute d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del d. lgs. n. 106/2012”;
- l’art. 6, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 270/1993 – ripreso dall’art. 3, comma 2, lett. e) delle citate leggi della Regione Veneto n. 5/2015 e della Provincia Autonoma di Bolzano n. 5/2015 e richiamato dall’art. 2, comma 1, delle citate leggi della Provincia Autonoma di Trento n. 5/2015
e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 9/2015 – prevede, infine, che il finanziamento dell’Istituto è inoltre assicurato “… dagli introiti per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a pagamento”;
- ’IZSVe considera, pertanto, l’erogazione di prestazioni uno strumento utile a soddisfare il fabbisogno informativo per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, allo scopo ultimo di assicurare e garantire la salute pubblica e la sicurezza alimentare e promuovere la ricerca scientifica a beneficio della collettività;
- la società Boehringer, con nota del 12.12.2022 - acquisita a prot. IZSVe n. 11612 del 15.12.2022
- ha richiesto l’instaurazione di un rapporto contrattuale di durata pari a 24 mesi per poter usufruire delle prestazioni previste dal Tariffario ed erogate dall’IZSVe in subordine ai propri compiti istituzionali, consistenti in analisi microbiologiche, virologiche e sierologiche nell’ambito della diagnostica in sanità animale ovvero altre tipologie di esami eventualmente richieste e concordate (di seguito semplicemente Servizi), secondo i termini e le condizioni della presente convenzione;
- la fornitura delle prestazioni richieste dal Cliente, consente all’IZSVe di acquisire informazioni epidemiologiche per la conoscenza del territorio e per una rapida predisposizione di piani di emergenza o di monitoraggio.
In considerazione delle suesposte premesse le Parti, individualmente e/o tramite i loro rispettivi agenti e rappresentanti,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1. PREMESSE
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
ART. 2. OGGETTO
1. IZSVe si impegna ad erogare al Cliente le prestazioni di laboratorio previste a Tariffario, nel periodo di durata della presente convenzione, dietro pagamento dei corrispettivi ivi previsti, come specificato al successivo art. 6 “Corrispettivo”.
2. Le prestazioni erogate dall’IZSVe nonché le risultanze degli esami effettuati in esecuzione della presente convenzione sono totalmente indipendenti dalle attività ispettive e di controllo che l’IZSVe effettua per conto delle Autorità Sanitarie e non potranno essere addotti dal Cliente in opposizione a contestazioni ufficiali dell’Autorità competente.
3. E’ esclusa l’erogazione di prestazioni di laboratorio ovvero l’esecuzione di prestazioni da parte dell’IZSVe a favore del Cliente avente ad oggetto materiale per il quale l’IZSVe ha effettuato controlli ufficiali su richiesta e per conto delle Autorità Sanitarie competenti.
4. IZSVe rende disponibile la consultazione delle prestazioni offerte, relative metodiche di analisi e tariffe tramite pubblicazione della Carta dei servizi sul sito web dell’Istituto (xxx.xxxxxxxxxx.xx).
ART. 3. CONFERIMENTO DEI CAMPIONI PER LE PROVE DI LABORATORIO
1. Ogni attività di conferimento dei campioni si intende prestata od espletata a carico e sotto la responsabilità del Cliente, compresi: il campionamento, l’imballaggio, il trasposto e la consegna del campione.
2. IZSVe rende disponibile sul proprio sito web apposite linee guida per il campionamento. A richiesta, IZSVe assicura disponibilità a fornire indicazioni su procedure, tecniche e/o metodi di campionamento e di conservazione. Ulteriori informazioni sulle modalità di conferimento dei campioni ad IZSVe sono indicate nella “Carta dei Servizi” e nel documento “Condizioni generali di contratto per la fornitura di prestazioni e servizi offerti dall’IZSVe”, pubblicati nella sezione “Carta dei servizi e tariffario” del sito web istituzionale.
3. Ove non diversamente convenuto in maniera espressa, il materiale da sottoporre ad analisi viene conferito all’Accettazione Centralizzata o alle Accettazioni delle Sezioni Territoriali dell’IZSVe con modalità diretta a cura del Cliente o di suo incaricato. Sono possibili anche invii di campioni tramite posta ordinaria (ove possibile) o tramite corriere. Ciascun conferimento dovrà essere corredato da idoneo documento di accompagnamento all’interno del quale dovranno essere specificate di volta in volta le prove richieste.
4. Se il campione non risulta idoneo al proseguimento dell’iter analitico, IZSVe ne fa tempestiva comunicazione scritta al Cliente. I campioni non idonei vengono eliminati dopo 10 giorni dal conferimento.
5. Terminate le analisi e convalidate dal dirigente, salvo termini di legge (es. revisioni di analisi) o requisiti normativi o diversi accordi scritti con il richiedente (previsti in convenzione o in sede di riesame della stessa) – sempre che il trattamento del campione e/o i risultati non implichino rischio sanitario – i campioni oggetto di analisi sono eliminati. In alcuni casi di particolare interesse ai fini di ricerca, il responsabile di laboratorio può decidere di analizzare il campione direttamente oppure conservarlo in condizioni idonee per successivi utilizzi; in questi casi i risultati sono trattati ed eventualmente pubblicati garantendo nell’espressione dei risultati l’anonimato del Cliente, fatti salvi i casi convenuti e sottoscritti tra le Parti.
6. Xxxxx che non sia stato diversamente convenuto, IZSVe acquisisce la proprietà del campione consegnato. Il Cliente non può pretendere la restituzione dello stesso o di quanto ne residua dopo l’analisi, ad eccezione dei casi esplicitati nelle citate “Condizioni generali di contratto per la fornitura di prestazioni e servizi offerti dall’IZSVe”.
ART. 4. GARANZIE E RESPONSABILITA’
1. Il Cliente ha l’obbligo di informare IZSVe sui rischi inerenti il materiale da sottoporre ad analisi identificando i pericoli ad esso connessi. Il Cliente è responsabile ad ogni effetto di legge per danni a persone e cose derivanti dall’inadempimento degli obblighi di informazione sopra citati, riguardo la salute e la sicurezza dei soggetti che operano all’interno dei locali di IZSVe e per clienti eventualmente presenti al momento della consegna dei campioni.
2. La segnalazione degli esiti non conformi ai sensi della vigente normativa in materia di salute pubblica e sanità animale alle autorità competenti è a carico del Cliente. L’IZSVe si riserva
comunque la facoltà di comunicare direttamente alle autorità competenti gli esiti non conformi quando questo è previsto dalle disposizioni normative vigenti e nei casi in cui si renda necessaria la tempestiva comunicazione alle autorità stesse ai fini della salvaguardia della salute umana e della sanità degli animali.
ART. 5. RITIRO DEL RAPPORTO DI PROVA
1. I rapporti di prova (RdP) vengono consegnati al Cliente tramite il servizio on-line IZIWEB oppure tramite modalità alternative concordate con il Cliente (es: fax, posta ordinaria, brevi manu).
2. Le modalità di accesso al portale sono rinvenibili nel sito web dell’IZSVe nella sezione “Servizi/servizi diagnostici/referti/Iziweb”. Le credenziali di accesso sono rilasciate dalle Accettazioni delle strutture dell’IZSVe. In caso di invio tramite fax, posta ordinaria o posta elettronica, IZSVe non si assume responsabilità per la perdita, alterazione o diffusione non controllata dei dati a causa di eventi esterni non governabili da IZSVe.
3. Il Cliente si impegna a tenere i risultati a disposizione dell’Autorità Sanitaria.
4. E’ vietata qualsiasi alterazione del rapporto di prova. È vietata la riproduzione parziale dello stesso, senza la preventiva autorizzazione scritta di IZSVe. I Rapporti di Prova non possono essere utilizzati, in tutto o in parte, a scopo pubblicitario o promozionale senza esplicita autorizzazione da parte di IZSVe.
ART. 6. CORRISPETTIVO
1. Il Cliente dichiara di aver preso completa visione del Tariffario e di accettare i corrispettivi in esso previsti per ciascuna singola prestazione. Il Tariffario è pubblicato e costantemente aggiornato ad ogni sua variazione sul sito web istituzionale xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxx-xxx-xxxxxxx-xxxxxxxxxx/.
2. Per le prestazioni eseguite, l’Istituto applicherà i prezzi unitari previsti nel Tariffario, oltre I.V.A. nella misura vigente, ai quali sarà applicato uno sconto del 25%. Sono escluse dallo sconto tutte le analisi che devono essere eseguite per legge, nonché quelle opportunamente segnalate con la lettera N nell’apposita colonna del Tariffario.
3. Il pagamento delle prestazioni di cui al precedente comma sarà effettuato dal Cliente in rate posticipate trimestrali, su presentazione di fattura elettronica da parte dell’IZSVe relativa agli esami effettivamente eseguiti e sulla base dei corrispettivi (oltre I.V.A. come per legge) previsti nel Tariffario in vigore, previa comunicazione all’IZSVe del “Codice Destinatario” o della “PEC Destinatario”. La fattura comprenderà anche l’eventuale conguaglio relativo a esami eseguiti in numero superiore a quello concordato, a tipologie di esami eseguiti diverse rispetto a quelle indicate in convenzione o all’eventuale applicazione dello sconto non dovuto a causa del venir meno dei presupposti di applicazione dello stesso.
4. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica attraverso il sistema “PagoPA” (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/).
Le Fatture Elettroniche, emesse secondo la normativa vigente, riportanti il numero d’ordine e il codice destinatario ZS100U1, dovranno essere intestate a:
Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A.
Xxx Xxxxx x’Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx
Partita IVA 11284400154
5. In caso di ritardato pagamento da parte del Cliente, maturano gli interessi moratori sull’importo dovuto dal termine originale di pagamento fino al saldo.
6. In caso di ritardo nel pagamento superiore a centoventi (120) giorni, l’IZSVe potrà risolvere la presente convenzione ai sensi del successivo art. 9, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.
7. Nel periodo di durata della presente convenzione, l’IZSVe potrà modificare sia i corrispettivi previsti nel Tariffario sia le condizioni per l’applicazione di sconti. Nel caso di variazione delle condizioni per l’applicazione degli sconti, l’Istituto ne darà comunicazione a mezzo PEC almeno 60 (sessanta) giorni prima dell’entrata in vigore di dette modifiche. In tal caso, il Cliente avrà facoltà di proseguire nel rapporto contrattuale, accettando le modifiche ed aderendo alle nuove condizioni, oppure potrà recedere dalla convenzione dandone comunicazione a mezzo PEC entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall’IZSVe.
ART. 7. DURATA
1. La presente convenzione avrà durata di 24 mesi, con decorrenza dal 01.01.2023 e potrà essere prorogato per ulteriori 12 mesi con il consenso scritto delle Parti.
2. In ogni caso è escluso ogni tacito rinnovo.
3. La presente convenzione decade di diritto qualora risulti incompatibile con disposizioni normative successive. In tal caso, l’IZSVe comunicherà al Cliente tempi e modalità di cessazione degli effetti di cui al presente accordo, nonché le diverse condizioni per l’eventuale stipula di un nuovo accordo.
ART. 8. SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE
1. IZSVe si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione delle prestazioni, per ragioni di pubblico interesse e/o esigenze di carattere istituzionale, per interventi di pubbliche autorità o istituzionali, ovvero in caso di mancato o ritardato pagamento nei termini di cui all’art. 6, comma 6, senza che ciò comporti per il Cliente alcun diritto a indennizzi, rimborsi o risarcimenti.
ART. 9. IPOTESI DI RISOLUZIONE
1. Le Parti convengono espressamente che la presente convenzione deve intendersi risolta di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nel caso di mancato pagamento del corrispettivo decorsi 120 (centoventi) giorni dalla data di ricezione della fattura o nell’ipotesi di comportamenti che
integrino violazione dei divieti di cui al comma 2, art. 2, e al comma 4, art. 5. In tal caso la risoluzione si verifica di diritto quando l’IZSVe, con comunicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dichiara al Cliente che intende avvalersi della presente clausola.
2. In ogni caso, IZSVe si riserva il diritto di agire per richiedere il risarcimento dei danni subiti per inadempimento contrattuale.
3. Fatte salve le disposizioni di cui alla presente convenzione, ciascuna Parte può risolvere ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c. il presente accordo per giusta causa tramite invio di nota scritta con preavviso minimo di 30 (trenta) giorni, per qualsiasi violazione sostanziale dei termini della presente convenzione. La violazione degli obblighi contrattuali può essere considerata sostanziale, se tale violazione si ripete, nonostante la richiesta della controparte di adempiere agli obblighi contrattuali.
4. La Parte che intende risolvere la Convenzione ai sensi della presente clausola comunica la sua intenzione all'altra Parte, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC. La risoluzione sarà effettiva se entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione l’inadempimento non sia stato rimediato dalla Parte inadempiente; in tal caso la risoluzione sarà effettiva a 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. L'adempimento della Parte inadempiente dei propri obblighi fino al ricevimento della comunicazione della risoluzione non pregiudica il diritto dell'altra Parte al risarcimento dei danni.
5. In caso di risoluzione della presente convenzione, l'effetto della risoluzione non pregiudica le prestazioni già eseguite dalle Parti e non compromette i diritti acquisiti da ciascuna Parte fino alla data di risoluzione. I campioni ricevuti da IZSVe prima della ricezione della comunicazione di risoluzione, che non sono stati utilizzati, devono essere restituiti al Cliente a costi e spese della Parte che esercita il diritto di risoluzione. In questo caso, IZSVe comunicherà al Cliente i risultati generati fino alla data di risoluzione.
ART. 10. RECESSO UNILATERALE
1. L’IZSVe si riserva la facoltà di recedere dal presente accordo, prima della naturale scadenza, nel caso entrino in vigore nuove disposizioni a livello nazionale o regionale, che intervengano a modificare l’attuale disciplina in materia di prestazioni a pagamento. In tal caso l’IZSVe darà comunicazione al Cliente delle data e delle modalità di cessazione dell’esecuzione della prestazione, nonché delle diverse condizioni per l’eventuale stipula di un nuovo accordo.
2. Ciascuna Parte, inoltre, potrà recedere unilateralmente dal presente accordo, in qualsiasi momento, con preavviso minimo di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione scritta a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno. Dette comunicazioni dovranno avvenire con le modalità previste al successivo art. 18 “Modifiche e comunicazioni”.
3. Il recesso non avrà effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
ART. 11. FORZA MAGGIORE
1. L’IZSVe non sarà ritenuto responsabile del proprio mancato, ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dal presente accordo, qualora lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, cause di forza maggiore o altra causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “Evento di Forza Maggiore” calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili.
2. Per l’intero periodo in cui l’evento di forza maggiore o i suoi effetti permangano, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche del presente accordo, qualora le Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento di forza maggiore, ciascuna delle Parti potrà risolvere la presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Parte.
ART. 12. UTILIZZO DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI
1. L’IZSVe ha il diritto di utilizzare tutte le informazioni ed i dati che deriveranno dall’esecuzione del presente accordo in forma anonima e garantendo l’anonimato del Cliente per scopi di ricerca, pubblicazioni scientifiche, analisi dei dati, valutazione del rischio e comunque per l’assolvimento delle proprie finalità istituzionali.
ART. 13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. In ottemperanza alle condizioni previste dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 (GDPR), le Parti si impegnano reciprocamente a trattare ed eventualmente a comunicare a terzi i dati personali contenuti nel presente accordo, ovvero, comunque acquisiti durante la sua esecuzione, al solo scopo di adempiere agli impegni con la stessa assunti o per gli adempimenti alla stessa connessi. Ciascuna Parte presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati, direttamente o, eventualmente, indirettamente attraverso terzi, secondo quanto previsto dalla predetta normativa, per le finalità necessarie alla gestione della presente convenzione.
ART. 14. CESSIONE DEL CONTRATTO
1. E’ fatto divieto a ciascuna delle Parti di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente accordo.
ART. 15. RISERVATEZZA
1. Tutte le informazioni scambiate tra le Parti per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma durante l’esecuzione della presente convenzione s’intendono confidenziali. Le Parti si
impegnano ad utilizzare le predette informazioni confidenziali unicamente per gli scopi previsti dalla presente convenzione e garantiscono l’adozione di tutte le misure adeguate ad evitare la diffusione non autorizzata delle stesse.
2. Resta salvo l’obbligo di segnalazione all’Autorità sanitaria competente nei casi previsti dalla legge o nei casi in cui l’esito possa rappresentare un rischio sanitario. Per quanto non espressamente indicato, si applica quanto disposto nelle citate “Condizioni generali di contratto per la fornitura di prestazioni e servizi offerti dall’IZSVe”.
ART. 16. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO DELL’IZSVE
1. L’IZSVe opera come terza parte indipendente da qualsiasi interesse e garantisce che il proprio personale operi senza alcuna pressione o sollecitazione esterna che possa influenzare i risultati o i giudizi tecnici delle proprie attività.
2. Il Cliente si impegna, per quanto ad esso applicabile, a rispettare:
- Il codice etico e di comportamento dell’IZSVe pubblicato sul sito web istituzionale: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/XX00/xxxxxxxxxx.xxx.
- Il vigente PTPCT adottato dall’IZSVe e pubblicato sul sito web istituzionale: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/XX00/xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
3. La violazione da parte del Cliente dei principi di cui ai succitati documenti è causa di risoluzione del presente accordo.
4. BI ha adottato il Codice di Condotta Globale del Gruppo Boehringer Ingelheim e un proprio Codice di Condotta locale ex d.lgs 231/2001, disponibili sul sito web www.boehringer- xxxxxxxxx.xx, che contengono, tra l’altro, principi e regole riguardanti i rapporti con la Pubblica Amministrazione e suoi rappresentanti. Il suddetto Codice di Condotta locale è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dal Committente ex d.lgs 231/2001.
5. Con la sottoscrizione del presente Contratto l’IZSVe dichiara di aver preso visione dei Codici di Condotta di BI e di condividere ed accettare integralmente i principi in essi contenuti. IZSVe si impegna, pertanto, a svolgere le attività oggetto del presente Contratto oltre che nel rispetto delle norme di legge e deontologiche applicabili, nel rispetto dei principi e delle regole stabilite dai Codici di Condotta del Committente.
6. BI ha altresì adottato un Codice di Condotta per i Fornitori, anch’esso disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx, che contiene i principi fondamentali di etica imprenditoriale richiamati in premessa. Con la sottoscrizione del presente Contratto l’IZSVe dichiara di aver preso visione anche del suddetto Xxxxxx e di condividerne ed accettarne i principi. L’IZSVe si impegna, pertanto, a svolgere le attività oggetto del presente Contratto nel rispetto dei principi stabiliti nel Codice di Condotta per i Fornitori di BI.
7. Ogni segnalazione relativa a tematiche di compliance ed etica potrà essere inviata all’indirizzo email xxxx&xxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx. Nel caso in cui IZSVe osservi da parte dei collaboratori di BI dei comportamenti che costituiscano una violazione di norme di
legge o deontologiche o delle norme e dei principi dei Codici di Condotta sopra richiamati potrà altresì segnalare tali comportamenti attraverso il canale di Whistleblowing di Boehringer Ingelheim denominato Speak Up al quale è possibile accedere attraverso il sito www.boehringer- xxxxxxxxx.xx.
8. BI ha adottato il documento “Politica in materia di salute, sicurezza, tutela ambientale e sostenibilità”, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx, che contiene i principi fondamentali di salute, sicurezza, tutela ambientale e sostenibilità e si applica a tutti i dipendenti delle società del Gruppo Boehringer Ingelheim in Italia. Con la sottoscrizione del presente Contratto IZSVe dichiara di aver preso visione del suddetto documento e di condividerne ed accettarne i principi.
ART. 17. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E ONERI PER LA STIPULA
1. Le Parti convengono che le prestazioni oggetto della presente convenzione sono soggette all’imposta sul valore aggiunto ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.
2. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 e le spese saranno a carico dello Parte richiedente. Tutti gli ulteriori oneri fiscali di qualsiasi genere relativi alla presente convenzione, incluse le spese per l’imposta di bollo, saranno a carico delle Parti per metà.
3. Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera q-bis) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o con latra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17.12.2012.
4. L’IZSVe assolve l’imposta di bollo, in modo virtuale, ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 – Autorizzazione dell’Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx 0 n. 6069 del 17.01.2013. Il Cliente si impegna a corrispondere la quota di propria spettanza entro 30 giorni dalla data di richiesta da parte dell’Istituto.
ART. 18. MODIFICHE E COMUNICAZIONI
1. Il presente accordo potrà essere modificato e derogato solamente per accordo tra le Parti mediante comunicazione scritta da effettuarsi secondo le modalità di cui al successivo comma 2.
2. Tutte le modifiche, deroghe, integrazioni e tutte le ulteriori notifiche o comunicazioni relative alla presente convenzione, dovranno essere effettuate mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento ai recapiti sopra indicati (o a diverso recapito successivamente comunicato per iscritto) ovvero esclusivamente mediante posta elettronica certificata, laddove l’utilizzo di tale strumento sia obbligatorio per legge.
ART. 19. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all’interpretazione e/o esecuzione del presente accordo saranno di competenza esclusiva del Foro di Padova, Italia.
ART. 20. NORME DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, le Parti faranno esclusivo riferimento alla normativa vigente nell’ordinamento giuridico italiano, in particolare alle disposizioni del Codice Civile e alle citate “Condizioni generali di contratto per la fornitura di prestazioni e servizi offerti dall’IZSVe” disponibili sul sito web dell’Istituto (xxx.xxxxxxxxxx.xx).
ART. 21. NEGOZIAZIONE
1. La presente convenzione è stata liberamente negoziata tra le Parti e rispecchia la loro volontà, chiaramente e correttamente riportata nel suo contenuto
***
Il presente atto, redatto in forma elettronica ad uso delle Parti, viene letto confermato e sottoscritto digitalmente.
Legnaro, lì (vedasi data firma digitale) Milano, lì (vedasi data firma digitale)
Per l’IZSVe
Il Direttore Generale
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Per Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.
Il Legale Rappresentante
Dott.ssa Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx