CONVENZIONE QUADRO TRA
CONVENZIONE QUADRO TRA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito an-
che “l'Università”), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Savona il 28.02.1972, autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Ammini- strazione del 27 gennaio 2022
E
ENTE OSPEDALIERO “OSPEDALI GALLIERA” di Geno-
va (di seguito anche “l’Ente Ospedaliero”), con sede legale in Geno- va, Via Mura delle Cappuccine 14, 16128, pec: protocol- xx@xxx.xxxxxxxx.xx partita iva 00557720109 rappresentato dal Direttore generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Lavagna (Genova) il 23 aprile 1955, autorizzato alla stipula della presente convenzione- quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 1 ot- tobre 2019 e dal Vice Presidente Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Pon- te nelle Alpi (Belluno) il 17 agosto 1946, autorizzato alla stipula della presente convenzione-quadro con delibera del Consiglio di Ammini- strazione n.19 del 29 ottobre 2019
qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiunta- mente anche “Parti”.
PREMESSO
a) Che in data 04.04.2017 è stato stipulato il Protocollo generale
d’intesa tra Regione Liguria e Università per lo svolgimento dell’attività assistenziale dell’Università per una durata di cinque anni;
b) che tra l’Università e l’Ente ospedaliero è attualmente in vigore la convenzione attuativa del Protocollo generale d’intesa sopra ri- chiamato, sottoscritta il 17.12.2019, per lo svolgimento coordinato delle attività di assistenza, didattica e ricerca;
c) che l’Università e l’Ente Ospedaliero hanno sottoscritto per cinque anni in data 8.10.2015 una Convenzione quadro, al fine di avviare iniziative di collaborazione nella ricerca scientifica, nella didattica e nell'alta formazione, che, con la stipula del presente atto, intendono rinnovare;
d) che l'Università svolge, per le proprie finalità istituzionali, attività di ricerca scientifica, di didattica e di alta formazione professionale specialistica, nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione vigente;
e) che è interesse dell'Università e dell'Ente Ospedaliero proseguire forme integrative di collaborazione sul piano della ricerca scientifica, della didattica e dell'alta formazione sia a livello nazionale che internazionale;
f) che per il conseguimento delle proprie finalità, sia l'Università sia l'Ente Ospedaliero, possono avvalersi di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante accordi, convenzioni e contratti;
g) che l'Università e l'Ente Ospedaliero, nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, intendono impegnarsi a promuovere congiuntamente iniziative di collaborazione didattica e scientifica, riconducibili ai naturali ambiti di afferenza, con particolare
riferimento ad interventi coordinati sul territorio;
h) che le indicate attività di collaborazione possono investire i seguenti ambiti:
1. progettazione e sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e gestionali;
2. progettazione e sperimentazione di nuove forme assistenziali nel settore ospedaliero e territoriale;
3. progettazione e sperimentazione di collegamento in rete ed inte- grazione Ospedale/Territorio;
4. sviluppo di attività di ricerca in tutti i campi di comune interesse;
5. cooperazione nella promozione e nell'avvio di nuovi corsi didatti- ci;
6. cooperazione per l'utilizzo integrato di spazi assistenziali e tecno- logici per favorire la ricerca, la didattica e l'alta formazione per stu- denti e laureati nelle discipline di comune interesse;
i) che l'Università e l'Ente Ospedaliero hanno interesse a concordare l’istituzione di posizioni di professore di prima e seconda fascia o di ricercatore, per realizzare specifici programmi di ricerca e/o per l’attribuzione di incarichi di direzione di Strutture Semplici o Complesse presso l'Ente Ospedaliero, previa stipula di appositi accordi che disciplinino i reciproci impegni e ne definiscano gli aspetti operativi;
l) che l’Università e l’Ente Ospedaliero hanno interesse a promuovere l’attività e la formazione di giovani ricercatori, anche attraverso la istituzione di borse di dottorato di ricerca e assegni di ricerca per la
conduzione di specifici progetti;
m) che l'Università e l'Ente Ospedaliero, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, hanno obiettivi condivisi per favorire lo sviluppo di programmi nell'alta formazione e nella ricerca di eccellenza e sono impegnati in accordi sulla formazione specialistica medica e sanitaria e nell'alta formazione dei quadri e della dirigenza dell'Ente Ospedaliero;
n) che l’Università, nell’ambito della c.d. attività di terza missione si confronta direttamente con la società, le imprese e il territorio affian- cando le missioni tradizionali di insegnamento e di ricerca, preveden- do altresì attività di tutela della salute, a beneficio della comunità, ri- volte:
⮚ agli operatori sanitari attraverso programmi di formazione continua e formazione specifica;
⮚ alla Società con l'attivazione di campagne di prevenzione e di informazione, nonché con la diffusione dei risultati della ricerca in ambito sanitario.
TUTTO CIO’ PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Premesse
1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte inte- grante e sostanziale della stessa.
Art. 2 – Oggetto
1. Università ed Ente Ospedaliero si impegnano reciprocamente, se- condo le rispettive normative, e per quanto di competenza di ciascu-
no, a promuovere, sviluppare, sostenere e concordare opportunità ed iniziative di collaborazione nella ricerca scientifica, nella didattica, nell'alta formazione nonché nell’ambito delle attività rientranti nella terza missione dell’Università e in particolare:
a) promuovere attività di ricerca di comune interesse, anche metten- do a disposizione materiali, attrezzature, personale e risorse finanzia- rie;
b) promuovere l'attivazione di ogni possibile iniziativa ritenuta con- giuntamente di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale, in ordine ad attività operative, scientifiche, di formazione e/o rien- tranti nell’ambito della terza missione;
c) assumere e attuare, nelle forme ritenute idonee e compatibili con i propri ordinamenti, nuove iniziative di natura tecnico-scientifica e culturale con particolare riguardo alla formazione superiore, anche dei medici in formazione specialistica;
d) condividere e potenziare gli strumenti per lo sviluppo della ricerca scientifica e la promozione dei suoi utilizzi anche attraverso una for- mazione sempre più innovativa e rispondente alle esigenze in conti- nuo mutamento del mondo della scienza e della conoscenza, in una dimensione internazionale;
e) favorire nuove forme di collaborazione nell’ambito delle “attività di terza missione”, al fine di realizzare iniziative congiunte finalizzate all’informazione dei cittadini nel campo della salute, alla promozione della salute, alla diffusione dei risultati della ricerca e dell’innovazione tecnologica.
Art. 3 - Comitato di Coordinamento
1. Per l’attuazione delle attività di cui all’art. 2, le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento, composto da n. 3 componenti desi- gnati dall’Università e da n. 3 componenti designati dall’Ente Ospe- daliero afferenti all’Ufficio del Coordinatore scientifico, alla S.S.C. Formazione e alla S.C. Affari generali.
2. L’Università e l’Ente Ospedaliero, a seguito della sottoscrizione della presente convenzione, comunicheranno all’altra Parte i nomina- tivi dei componenti designati ai sensi del comma 1.
3. Al Comitato di Coordinamento è conferito il compito di promuo- vere, definire, valutare e monitorare congiuntamente le linee di azio- ne comuni e gli obiettivi, stabilendo un piano di lavoro e verificando- ne periodicamente la realizzazione mediante procedure condivise.
4. In particolare, il Comitato di Coordinamento dovrà predisporre procedure condivise finalizzate a implementare gli accordi attuativi di cui all’articolo 5, nonché produrre relazioni periodiche nelle quali sia- no evidenziati:
a) gli obiettivi raggiunti;
b) in caso di mancato raggiungimento, totale o parziale, degli obietti- vi, le difficoltà rilevate, nonché le proposte per la loro risoluzione.
Art. 4 - Obblighi delle Parti
1. Le parti hanno reciproco interesse nell'organizzazione dell'attività ospedaliera sia dell'assistenza clinico-sanitaria sia logistico-gestionale connessa ai fini istituzionali della ricerca e della didattica universitaria.
2. L'Ente Ospedaliero si impegna a mettere a disposizione
dell’Università spazi, attrezzature e presidi (anche diagnostico- terapeutici) a fini didattici, formativi e di ricerca degli studenti, laurea- ti e perfezionandi, nelle discipline individuate negli accordi attuativi di cui all’articolo 5.
3. Gli studenti iscritti a corsi di laurea e post-laurea per le professioni sanitarie, nonché ad altri corsi dell’Università degli Studi di Genova, che intendano svolgere un periodo di tirocinio formativo presso l’Ente Ospedaliero, potranno usufruire di procedure agevolate per l’accesso e lo svolgimento delle attività formative e di ricerca. Tali procedure verranno elaborate dal Comitato di Coordinamento e sa- ranno disciplinate negli accordi attuativi, di cui al successivo art. 5.
4. Con riguardo agli stessi studenti, l'Ente Ospedaliero ne favorirà la formazione consentendo attività didattiche teorico-pratiche sotto il diretto controllo dei responsabili delle unità operative (strutture) e dei loro collaboratori.
5. Nella collaborazione tra Università ed Ente Ospedaliero potrà es- sere prevista anche l'organizzazione e lo svolgimento di Master di 1° e 2° livello, dottorati e corsi di aggiornamento professionale, seminari e conferenze per il personale dell'Ente Ospedaliero.
Art. 5 - Accordi attuativi
1. La collaborazione tra Università e l’Ente Ospedaliero potrà con- cretizzarsi in tutte le attività scientifiche e didattiche di comune inte- resse e troverà attuazione anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.
2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si at- tuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finan- ziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collabora- zione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
3. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi attuativi sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente Atto.
Art. 6 – Oneri economici
1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del pre- sente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all’art. 5 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di cia- scuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Art. 7 - Durata ed eventuale rinnovo
1. La presente Convenzione avrà la durata di cinque (5) anni a decor- rere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile in seguito ad accor- do scritto tra le parti per uguale periodo, previa delibera dell’Organo competente.
2. È fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.
3. Al termine del periodo di vigenza della presente Convenzione qua- dro le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa
sull’attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.
Art. 8 - Recesso o scioglimento
1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere motivato ed esercitato mediante comunicazione scritta da noti- ficare a mezzo P.E.C.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Con- venzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.
Art. 9 - Diritti di proprietà intellettuale
1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competen- za, ad assicurare che tutti i soggetti dell’Università e dell’Ente Ospe- daliero, coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione, dichiarino espressamente la reciproca colla- borazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e
azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l’opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concer- nenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collabora- tivi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all’articolo 5, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la pro- prietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sa- rà oggetto di specifica pattuizione all’interno degli accordi attuativi.
Art. 10 - Riservatezza
1. Le Parti si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, in- formazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.
Art. 11 - Sicurezza
1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D. M. n. 363 del 5.8.1998, si stabilisce che il da- tore di lavoro dell’Ente Ospedaliero assume tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei laureati ospitati presso l’Ente Ospedaliero.
2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell’Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale dell’Ente Ospedaliero ospitato nei locali dell’Ateneo.
3. Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all’altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.
4. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regola- mento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all’art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito della presente convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sa- ranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con au- tonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovran- no essere formalizzati prima dell’inizio delle attività previste negli ac- cordi stessi.
Art. 12 - Coperture assicurative
1. L’Università garantisce che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto della presente Conven- zione presso i locali dell’Ente Ospedaliero sono in regola con le co- perture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. L’Ente Ospedaliero garantisce analoga copertura assicura- tiva ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente
impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell’Università.
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazio- ne alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
Art. 13 - Trattamento dei dati personali
1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi di cui all’art. 6, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.
Art. 14 - Anticorruzione e Incompatibilità
1. Nell’esecuzione della presente convenzione, le Parti sono tenute all’osservanza della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. e al Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm.ii. e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità e integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive od omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina
anticorruzione.
2. Le parti si impegnano, altresì, a rispettare i vigenti codici di comportamento nazionali e aziendali di settore e le vigenti norme in materia di incompatibilità e/o relative all’esclusione di situazioni di conflitto di interesse.
Ove dovessero verificarsi situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.
Art. 15 - Registrazione
1. Il presente Atto si compone di n. 13 pagine. Sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazio- ne saranno a carico della Parte richiedente.
2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di en- trambe le Parti per metà.
3. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell’Università giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L’Università con nota scritta chiederà all’Ente Ospedaliero il rimborso della quota di spettanza. Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis) della legge 241/90.
Università degli Studi di Genova Il Rettore
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Ente Ospedaliero Ospedali Galliera Il Direttore generale
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Il Vice Presidente
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx