SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER
Allegato n. 4
SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER
PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CAFFETTERIA E COMMERCIALIZZAZIONE DI CIALDE PERSONALIZZATE PRESSO IL REAL SITO DI CARDITELLO
TRA
Fondazione Real Sito di Carditello, con sede in San Xxxxxxx, via Carditello snc, C.F. C.F. 95229500632, P.IVA 04335500619, rappresentato dal Presidente Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, nato a Sant’Anastasia (NA) il 09.02.1942 (di seguito “Fondazione”);
E
Nome società sponsorizzatrice, con sede legale in via ................................. n. ........, Cap
.................. Città ...................................................,C.F............................, P. IVA
..........................., nella persona del Legale Rappresentante
.............................................................. (di seguito, “Società”).
L’Istituto e la Società sono qui di seguito congiuntamente individuate come le “Parti” e ciascuna di esse come la “Parte”
PREMESSO CHE
– l’Ufficio legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (il “MiBAC”) con nota di cui al prot. n. 17461 del 9 giugno 2016, in considerazione delle novità apportate con l’entrata in vigore del Codice degli Appalti Pubblici rispetto alla precedente disciplina applicabile ai contratti di sponsorizzazione di beni culturali, delle Norme tecniche e linee guida in materia di sponsorizzazioni di beni culturali, di cui al D.M. 19 dicembre 2012, ha ritenuto opportuno fornire i primi indirizzi applicativi utili per facilitare e incoraggiare il ricorso all’istituto della sponsorizzazione di beni culturali da parte degli Uffici del MiBAC;
– la Fondazione ha inteso e intende uniformarsi pienamente ai predetti indirizzi applicativi del MiBAC;
– la Fondazione ha pubblicato in data l’Avviso pubblico volto alla ricerca di uno sponsor per la fornitura del servizio di caffetteria e commercializzazione di cialde personalizzate con il marchio della Fondazione presso il Real Sito di Carditello;
– in data ………… il Proponente ……………. è risultato aggiudicatario della sponsorizzazione di cui al predetto Avviso;
– il Proponente ha prodotto un’autocertificazione attestante il possesso dei
requisiti di ordine speciale e di ordine morale, di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti; tale autocertificazione è stata prodotta in [data] ed è stata acquisita agli atti dell’Istituto in [data] (prot. 000, cl. 28.22.00/1). In base alle vigenti disposizioni normative in materia, la Fondazione si riserva di effettuare accertamenti, presso gli uffici competenti, in relazione all’effettivo possesso dei requisiti richiesti;
– le Parti intendono disciplinare con il presente contratto i termini e le condizioni della sponsorizzazione dell’Intervento.
TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
1. PREMESSE
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. OGGETTO DEL CONTRATTO
Costituisce oggetto del presente contratto il rapporto di collaborazione, sotto forma di sponsorizzazione tecnica, intercorrente tra la Fondazione Real Sito di Carditello e lo Sponsor, per la fornitura del servizio di caffetteria e commercializzazione di cialde personalizzate con il marchio della Fondazione per n. 3 anni, eventualmente rinnovabili, presso il Real Sito di Carditello.
Il presente contratto è stipulato in esclusiva generale per tutta la durata.
3. DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto decorrerà dal momento della sua sottoscrizione.
4. SOGGETTO PROMOTORE DELL’INTERVENTO
La Fondazione assume il ruolo di soggetto promotore dell’Intervento. I rapporti tra la Fondazione, quale soggetto promotore, e la Società, quale sponsor dell’Intervento, sono disciplinati dal presente contratto, stipulato in base alla normativa vigente e finalizzato a realizzare, per l’Amministrazione, risparmi di spesa indiretti, grazie all’acquisizione di risorse finanziarie esterne secondo lo schema proprio della sponsorizzazione tecnica.
5. IMPEGNI DELLA SOCIETÀ (“SPONSOR”)
Lo Sponsor si impegna a realizzare l’intervento in accordo alle “Linee Guida per la fornitura del servizio di caffetteria e commercializzazione di cialde personalizzate con il marchio della Fondazione presso il Real Sito di Carditello” di cui all’allegato n. 1 dell’Avviso Pubblico, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Il valore totale stimato per la prestazione ammonta ad euro …………………..
In particolare, è a carico dello Sponsor:
– l’erogazione del caffè, da parte di un operatore, nei giorni di apertura al pubblico del Sito, ovvero di domenica e nei giorni dedicati ad eventi speciali, sino a un numero max di N. 18 eventi all’anno. In tali giornate dovrà essere assicurata la fornitura durante tutta l’apertura del Sito, prevista dalle ore 10:00 alle 18:30 ed eventualmente oltre per specifici eventi;
– la fornitura di bicchierini, stecchi e bustine di zucchero in quantità proporzionale al caffè servito;
– la predisposizione di un numero adeguato di contenitori per i rifiuti nelle immediate vicinanze dell’erogazione del servizio, garantendo la pulizia degli stessi, delle aree e la rimozione dei rifiuti, secondo la normativa e con oneri a suo carico;
– la commercializzazione delle cialde riportanti il marchio del Real Sito di Carditello presso il Real Sito di Carditello.
Sono inoltre a carico dello sponsor tutti i costi di produzione e i costi operativi-gestionali, fatta eccezione per la spesa dell’energia elettrica, necessaria al funzionamento della macchinetta, che resta a carico della Fondazione.
Lo sponsor incamera tutti gli introiti derivanti dalla vendita del caffè e delle cialde, riconoscendo una percentuale pari al %. alla Fondazione.
E’ inoltre a carico dello Sponsor la produzione di apposita fideiussione pari al 10% dell’importo contrattuale, vale a dire pari ad euro ………….. ( /00).
6. IMPEGNI DELLA FONDAZIONE (“SPONSEE”)
Lo Sponsee:
– riconosce il soggetto proponente quale Sponsor ufficiale del progetto di fornitura del servizio di caffetteria e commercializzazione di cialde personalizzate con il marchio della Fondazione per n. 3 anni, eventualmente rinnovabili, presso il Real Sito di Carditello;
– assicura allo Sponsor il riconoscimento del nome e del logo, secondo le modalità dettagliate nel Piano di Comunicazione allegato all’Avviso di sponsorizzazione, su tutta la comunicazione riguardante il progetto, con questa formula: “l’erogazione di caffè presso il Real Sito di Carditello è resta possibile grazie al sostegno di
……………….”;
– consente allo Sponsor di associare al proprio nome, al proprio logo, ai propri prodotti o alla propria immagine aziendale, a fini pubblicitari, in forme compatibili con il carattere storico-artistico, l’aspetto e il decoro dell’immobile, il nome e l’immagine del Real Sito di Carditello, previo espresso assenso della Direzione della Fondazione, per un periodo di 3 (tre) anni rinnovabili,che decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione. A tal proposito si precisa che è in ogni caso escluso un utilizzo:
• a fini propagandistici di natura politica, sindacale e religiosa;
• a fini pubblicitari collegati alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale a sfondo sessuale;
• legato a messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia o comunque lesive della dignità umana;
– consente allo Sponsor, previo assenso, di avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione presso le proprie sedi e nell’ambito delle proprie campagne di comunicazione;
– eventuali proposte dello Sponsor valutabili in questa sede.
7. PIANO DI COMUNICAZIONE
Il Piano di Comunicazione comprende la possibilità da parte dello Sponsor di comunicare, anche a mezzo stampa, l’oggetto dell’Intervento e di associare il proprio marchio al marchio della Fondazione Real Sito di Carditello secondo le modalità dettagliate nel Piano di Comunicazione allegato all’Avviso di sponsorizzazione.
8. ASSICURAZIONE
È obbligo dello Sponsor stipulare, con esclusivo riferimento alla sponsorizzazione relativa al presente contratto, una polizza assicurativa R.C. (responsabilità civile), che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati, comprensiva di polizza per Responsabilità Civile per danni causati a terzi (RCT), persone (compreso il personale dell’Amministrazione) e cose/materiali/opere/danni al suolo pubblico.
La polizza dovrà avere un massimale pari ad euro 500.000,00.
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, lo Sponsor potrà dimostrare l’esistenza di una polizza già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche le prestazioni svolte per conto della Fondazione Real Sito di Carditello.
Copia conforme della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata alla Fondazione unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.
9. RESPONSABILITA’
Lo Sponsor è responsabile nei confronti di terzi e dell’Amministrazione per danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi contrattuali. Durante l’esecuzione delle prestazioni lo Sponsor è responsabile per danni derivanti a terzi dell’operato del personale impiegato e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al contratto.
È fatto obbligo allo Sponsor di mantenere la Fondazione sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, ivi compreso il non corretto utilizzo del logo da parte dell’Azienda rappresentata e contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate nei confronti della stessa Fondazione da terzi danneggiati.
Lo Sponsor si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, conseguenti alla riproduzione del logo e, più in generale, dell’esecuzione del presente contratto di sponsorizzazione, sollevandone, contemporaneamente, la Fondazione Real Sito di Carditello.
10. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La Fondazione avrà la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, qualora lo Sponsor non adempia anche a una sola delle obbligazioni contenute nei seguenti articoli del presente contratto: art. 4 (Impegni della Società) e 7 (Piano di Comunicazione); è salvo il risarcimento del danno ulteriore.
Lo Sponsor avrà la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento trasmessa alla Fondazione, qualora la Fondazione non adempia anche a una sola delle obbligazioni contenute nei seguenti articoli del presente contratto: 6 (Impegni della Fondazione); è salvo il risarcimento del danno ulteriore.
11. EFFETTI DI RISOLUZIONE O DI CESSAZIONE DEL CONTRATTO
In caso di risoluzione anticipata del contratto ai sensi del precedente articolo 10 o di cessazione del contratto per lo spirare del termine di durata di cui al precedente articolo 3, lo Sponsor decadrà da qualsiasi diritto d’uso concesso dall’Istituto ai sensi del presente contratto e, in particolare, dall’uso del Marchio e delle immagini che riproducono il Real Sito, nonché dei Materiali realizzati e/o pubblicati dallo Sponsor nei termini e con le modalità stabiliti nel Piano di Comunicazione.
12. CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia tra le Parti derivante o connessa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il giudice del Foro di Santa Xxxxx Xxxxx Vetere.
13. FORMA, CONVALIDA E MODIFICA
Il presente atto è redatto in due originali, costituiti ciascuno da 5 (cinque) fogli timbrati e numerati, sottoscritti dalla Fondazione e da ..... I due esemplari saranno conservati: uno presso e uno presso la Fondazione.
Ogni modifica al presente contratto è valida ed efficace solo ove convenuta per iscritto e risultante da atto sottoscritto da entrambe le Parti.
14. COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni tra le Parti, inerenti il presente contratto, dovranno essere effettuate per iscritto e trasmesse per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anticipate via email, e indirizzate ai seguenti indirizzi:
Per la Fondazione Real Sito di Carditello via Carditello snc
81050 San Xxxxxxx
Alla c.a. Ing. Xxxxxxx Xxxxxxx
Email: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx; PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Per ....:
Via ............, n. 000
00000 città Tel.
Alla c.a. .........................
E-mail: .........................
PEC: .........................
Visto, letto e sottoscritto a , in data …
Per la FONDAZIONE REAL SITO DI CARDITELLO, il Legale Rappresentante
Per lo SPONSOR, il Legale Rappresentante