CAPITOLATO
CONCESSIONE TRIENNALE PER LA GESTIONE DEI CAMPI DA TENNIS DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN COCCAGLIO – VIA XXXX XXXXX XX
CAPITOLATO
ART. 1 OGGETTO
1. Il presente Capitolato ha ad oggetto l’affidamento della gestione dei campi da tennis di proprietà comunale siti presso gli impianti sportivi in Via Xxxx Xxxxx XX, espressamente dedicati all’attività del tennis, catastalmente censiti in NCT al foglio 3 mappale 529;
2. In particolare il Comune affida al Concessionario le seguenti strutture, d’ora in poi
definite per brevità “Impianto” o “Impianto da tennis”, consistenti in:
• n. 2 campi da tennis in terra battuta;
• n. 1 piastra polivalente pavimentata a cemento
• n. 1 immobile comprendente spogliatoi (maschile e femminile) con docce e servizi igienici e locali accessori.
L'impianto oggetto della presente convenzione ed i relativi servizi ed attrezzature sono meglio individuati nella planimetria allegata al seguente capitolato di cui fa parte integrante e sostanziale.
3. Il Concessionario accetta la concessione dell’uso dell’impianto in oggetto allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con la destinazione d’uso delle strutture e delle attrezzature, e si obbliga ad utilizzarla e gestirla secondo le previsioni di cui al presente capitolato, nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’avviso di gara.
ART. 2 DURATA
1. La durata della concessione viene stabilita in anni 3 (tre).
Il suddetto termine potrà eventualmente essere prorogato per un periodo massimo di anni tre nel caso in cui il Comune lo ritenga opportuno e conveniente. In tale caso, la proroga andrà preventivamente comunicata per iscritto al Concessionario.
2. Il Comune si riserva la facoltà di revocare anticipatamente la Convenzione per superiori ragioni di pubblico interesse, nonché di dichiarare la decadenza del Concessionario o di avvalersi della risoluzione di diritto nei casi di cui ai successivi artt. 16, 17, 19.
3. Alla scadenza della gestione, l'impianto, unitamente alle attrezzature ed ai servizi di proprietà comunale così come descritti al precedente art. 1, dovranno essere riconsegnati al Comune nello stato di fatto in cui sono stati rilevati al momento della consegna, fatto salvo il normale deperimento d’uso.
4. In caso di ritardata riconsegna, si conviene che il Concessionario versi una penale di € 100,00 (cento) giornaliere per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno subito dal Comune.
5. Delle operazioni di consegna e riconsegna è redatto apposito verbale in contraddittorio fra le parti.
6. Alla scadenza della concessione il Concessionario non avrà nulla a pretendere, né a titolo di rivalsa del bene né a titolo di beneficio di incremento del bene stesso.
7. I locali e le strutture dovranno essere immediatamente sgomberati da qualsiasi oggetto, suppellettile o attrezzatura non di proprietà della Amministrazione.
8. Qualora il Concessionario, alla scadenza, rifiutasse per qualsiasi motivo lo sgombero di cui al comma precedente, previo sollecito ufficiale dell’Amministrazione (notifica tramite messo comunale, raccomandata A.R., PEC) con preavviso minimo di giorni 5 (cinque), tutti gli oggetti o suppellettili presenti nell'impianto passeranno irreversibilmente di proprietà dell’Amministrazione Comunale, che ne potrà disporre nel modo che riterrà più opportuno, gravando sulla fideiussione a garanzia le eventuali spese per asportazione e/o trasloco in altro luogo o pulizia e smaltimento a rifiuto di detti materiali.
9. Al termine del periodo previsto dal presente Capitolato, la concessione in oggetto verrà inderogabilmente a scadenza.
10. Qualora per qualsiasi motivo, alla scadenza della concessione, la procedura di scelta del nuovo concessionario non sia ancora conclusa o comunque il nuovo concessionario non abbia assunto effettivamente l’esercizio, il gestore è tenuto a prestare il servizio fino all’insediamento del nuovo concessionario ed in ogni caso non oltre un anno dalla scadenza, alle stesse condizioni della gestione cessata. E’ vietata la cessione a terzi della gestione.
ART. 3
FINALITA’ E DESTINAZIONE D’USO
1. L’impianto in argomento viene affidato al Concessionario affinché ne faccia uso per l’organizzazione e gestione di attività sportive, a titolo amatoriale e/o agonistico. La gestione della struttura è finalizzata alla pratica sportiva ed allo spettacolo sia di natura sportiva, sia ludico-ricreativa.
2. Il Concessionario conferma di aver preso conoscenza delle caratteristiche tutte, strutturali e funzionali dell’impianto, di accettarle così come si configurano al momento del presente atto e di riconoscerle incondizionatamente idonee agli usi pertinenti.
ART. 4 CANONE CONCESSORIO
1. Per l’utilizzo dell’impianto il Concessionario corrisponderà al Comune un canone pari ad euro 1.500,00 (diconsi euro millecinquecento/00) annui incrementato della percentuale di rialzo risultante dall’offerta aggiudicata in sede di gara, oltre IVA se dovuta ai sensi di legge.
2. Il canone dovrà essere erogato nella misura del 50% (acconto) entro il primo mese dall’inizio della gestione, ed a saldo entro il sesto mese della gestione, e questo per ciascuna annualità.
3. I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'articolo 26, comma 0 xxx, xxx xxxxxxx legislativo n. 81/2008.
4. Il Concessionario corrisponderà pertanto al Comune il suddetto canone, aumentato del maggior importo (rialzo) offerto in sede di gara.
5. Il Concessionario si impegna a pagare per intero il canone stabilito, qualunque sia l’andamento del servizio.
ART. 5
OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
1. Per la concessione in uso, è dovuto dal Concessionario il canone di cui al precedente art. 4.
2. Il Concessionario è fatto custode dell’impianto durante tutta la durata della concessione e si obbliga all’esecuzione dei seguenti adempimenti:
a) Sorveglianza, tenuta delle chiavi, apertura, vigilanza e chiusura dell’impianto durante il periodo giornaliero di utilizzo dell’impianto da parte propria, nonché da parte delle società o associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione;
b) accurata pulizia dell’impianto, ed in particolare dei campi, dei servizi igienici e delle docce, immediatamente dopo ogni utilizzo nei casi di cui alla precedente lettera a);
c) accensione e spegnimento delle luci, del riscaldamento, del gas e delle altre utenze, fornitura dell’acqua calda per le docce, in occasione di ogni utilizzo nei casi di cui alla precedente lettera a);
d) posa delle attrezzature accessorie necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva e loro sgombero immediatamente dopo ogni utilizzo nei casi di cui alla precedente lettera a); per le manifestazioni sportive, ed eventualmente extra sportive debitamente autorizzate, organizzate dal Concessionario, che richiedano l'installazione di particolari attrezzature non presenti nell’impianto, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e smontaggio; tali operazioni dovranno avvenire nel più breve tempo possibile, ed immediatamente prima e dopo l’effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell’impianto per le altre attività, con particolare riferimento all’attività scolastica; le operazioni di montaggio e smontaggio dovranno svolgersi sotto il controllo di personale comunale, onde evitare danni alle strutture fisse e mobili degli impianti.
e) non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni del presente capitolato, salvo espresso consenso del Comune in relazione alla particolarità del caso;
f) garantire l’immediata chiamata dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una continua attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori dell’impianto, evitando attività che possano arrecare molestia o danno ai frequentatori medesimi e agli estranei;
g) sorvegliare, sotto la propria responsabilità, che gli utenti dell’impianto non subaffidino a terzi l’utilizzo dello stesso, ovvero che lascino entrare persone estranee all’attività, ovvero che non siano in possesso dei giusti titoli per l’esercizio;
h) osservare e far osservare rigorosamente gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dalle leggi, dai regolamenti del CONI e delle Federazioni Sportive nazionali riconosciute dal CONI (F.I.T.);
i) garantire l’utilizzo dell’impianto, in conformità alla sua destinazione d’uso, secondo un apposito calendario di attività da presentare al Comune entro il 31 marzo di ogni anno (per il primo anno di gestione tale termine è fissato entro 30 giorni dalla consegna dell’impianto);
j) nominare un referente responsabile della concessione in uso;
k) garantire che accedano all’impianto solo persone autorizzate, che indossino calzature idonee;
l) intestarsi tutte le utenze e sostenere tutte le spese dei relativi consumi (energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento, fonia, ecc.) necessari al funzionamento degli impianti in gestione;
m) garantire la manutenzione ordinaria dell’impianto come meglio specificato all’art. 10;
n) collaborare, per quanto possibile, con l’Amministrazione Comunale, al fine di assicurare un efficiente utilizzo dell’impianto;
o) a prestare e mantenere idonea garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, pari ad Euro 20.000,00 a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni tutte previste dal presente capitolato. Tale fideiussione dovrà essere resa con operatività entro quindici giorni dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, e comunque prima della stipula del contratto, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore. Salvi i casi in cui ne sia ammesso l'incameramento ad opera del Comune, lo svincolo avrà luogo al termine della concessione, all’atto della riconsegna del complesso, previa verifica dello stato dell’immobile e degli impianti, e sempre che il Concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali. Qualora, anche nel corso della durata della presente concessione, si verificassero inadempienze contrattuali o danni agli immobili che richiedano, a giudizio insindacabile del Comune, un immediato ripristino, ed il Concessionario non provveda a ciò nel termine di gg. 10 (dieci) dalla messa in mora (a mezzo pec o raccomandata AR), il Comune, salva l’eventuale risoluzione della concessione a norma dell’art. 17, qualora ne ricorrono i presupposti, potrà azionare la fidejussione per dare corso alle obbligazioni inadempiute e/o alla riparazione dei danni. In tal caso il Concessionario è obbligato a reintegrare immediatamente la garanzia fideiussoria entro 10 giorni, pena la risoluzione immediata della concessione;
p) a mettere a disposizione la struttura e attrezzature a favore di associazioni o gruppi che organizzino corsi, anche propedeutici, per persone diversamente abili, scuole e associazioni con finalità sociali;
q) a terminare ogni tipo di attività e a chiudere l’impianto alle ore 22,00.
3. E' assolutamente escluso ogni rapporto anche parziale di subconcessione a terzi dell'impianto, dei locali, delle attrezzature, dei beni mobili tutti costituenti oggetto della concessione, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma o denominazione.
ART 6 REALIZZAZIONE OPERE DI XXXXXXXXX
1. Le migliorie eventualmente realizzate nel corso della concessione, preventivamente autorizzate dal Comune di Coccaglio, entreranno automaticamente a far parte del patrimonio comunale degli impianti sportivi e nulla potrà essere preteso dal gestore al termine della gestione.
ART. 7
OBBLIGHI RELATIVI ALLA SICUREZZA
L’aggiudicatario si impegna a:
a) predisporre entro 30 giorni dall’affidamento un proprio documento unico di valutazione dei rischi connessi alle attività da svolgersi nell’ambito dell’impianto sportivo;
b) nominare un responsabile della sicurezza. In ogni caso tale responsabile in collaborazione con il Comune, ciascuno per quanto di propria competenza, dovrà farsi carico di tutti gli adempimenti che riguardino il rispetto del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e del DM 18 marzo 1996 e s.m.i.;
c) informare gli utilizzatori delle regole di comportamento, dei divieti e delle limitazioni previsti dal piano della sicurezza e dal presente capitolato;
d) predisporre un piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza.
Il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità dell’impianto ed è tenuto a:
• segnalare senza ritardo al Comune, per gli interventi di competenza dell’ente locale, ogni situazione di fatto che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza dell’impianto ai sensi delle vigenti norme in materia;
• ad escludere, nei casi più gravi, l’accesso al pubblico.
ART. 8
OBBLIGHI RELATIVI ALLA CUSTODIA
1. Il Concessionario è responsabile della custodia dell’impianto concesso. Inoltre è responsabile della costante vigilanza dell’impianto sportivo, durante il periodo giornaliero di utilizzo dell’impianto da parte dei propri associati.
2. Il personale dipendente, incaricato, volontario o comunque impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione, deve garantire un contegno serio e corretto ed adeguarsi alle direttive del responsabile del competente servizio comunale investito delle funzioni di controllo e di vigilanza.
ART. 9
TUTELA DEI LAVORATORI
1. Il Concessionario assume su di sé tutti gli oneri relativi al personale addetto alla custodia e ad ogni altro personale che si rendesse necessario per la gestione della struttura o di parte di essa, ed è direttamente ed unicamente responsabile per il pagamento delle retribuzioni e degli altri istituti contrattuali nonché delle somme eventualmente dovute a titolo di oneri previdenziali e/o assicurativi.
2. Il Comune resterà estraneo a qualunque rapporto fra il Concessionario ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della concessione.
3. Il Concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri eventuali dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
ART. 10
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
1. Compete al concessionario la manutenzione ordinaria dei luoghi oggetto del presente appalto, siano essi terreni, aree da gioco o immobili, nonché dei suoi arredi/dotazioni.
2. La manutenzione ordinaria e le piccole riparazioni comprendono in particolare:
• la manutenzione generale dei campi da tennis con relative operazioni di cura e mantenimento dei terreni di gioco (stesura sabbia, rullatura, posa in opera di nastri e tracciatura per campi in terra);
• la riparazione delle parti mobili, degli infissi e di eventuali arredi ed attrezzature;
• la pulizia delle aree individuate nella planimetria allegata;
• la cura e pulizia delle superfici di gioco, anche nei periodi di sospensione dell’attività sportiva, con apposita attrezzatura procurata a propria cura e spese;
• la sostituzione di serrature, maniglie, lampade, neon, corpi illuminanti in genere, interruttori, rubinetterie, vetri, ed in genere di tutti gli accessori ed arredi di cui l’impianto è dotato, utilizzando materiale di pari qualità e forma;
• l’imbiancatura almeno annuale dei locali degli spogliatoi, docce e servizi igienici inclusi;
• la fornitura dei materiali di consumo quali a titolo esemplificativo: cassette del pronto soccorso, sapone, carta igienica, asciugamani di carta, ecc. a servizio degli spogliatoi;
• la manutenzione del verde in generale con adeguata pulizia delle aree pertinenti quelle da gioco (vedi planimetria allegata);
• la manutenzione programmata relativa all’impianto di riscaldamento.
3. Restano a carico del Comune tutti gli interventi sugli impianti tecnologici che comportino il cambio di parti essenziali dell’impianto, ovvero l’esecuzione di manutenzione straordinaria e gli interventi che comportino variazioni delle certificazioni di corretta installazione e funzionamento previsti dalla vigente normativa. In tal caso trova applicazione quanto disposto dal successivo art. 12 (“Manutenzioni straordinarie”).
4. Al termine della concessione, il Concessionario si impegna a restituire l’immobile e i suoi arredi/dotazioni in condizioni di perfetta manutenzione ed efficienza salvo il normale deperimento d’uso.
5. Il Comune eseguirà, a mezzo di propri incaricati, verifiche periodiche per accertare lo stato di manutenzione, con facoltà di esecuzione di ufficio, e quindi a spese del Concessionario, ove questi, entro i termini stabiliti, non provveda ai lavori di manutenzione ordinaria che si reputeranno necessari per garantire lo stato di conservazione dell’impianto, restando comunque impregiudicato il potere dell’Amministrazione di adottare ulteriori provvedimenti ai sensi degli artt. 16, 17, 18 e 19.
6. A tal fine al Comune ed ai suoi incaricati deve essere garantito in ogni momento il libero accesso alla struttura, nonché copia delle chiavi di accesso.
7. Al termine della concessione il Concessionario dovrà redigere in contraddittorio con il Comune un verbale di riconsegna dal quale risulti lo stato di manutenzione dell’impianto.
ART. 11
POTERI E FACOLTÀ DEL CONCESSIONARIO
1. Il Concessionario potrà utilizzare l’impianto a sua libera scelta, fatti salvi i limiti derivanti dalla natura stessa degli immobili e quelli stabiliti dal presente capitolato. In particolare compete ed è consentito al Concessionario organizzare manifestazioni sportive e quant’altro non contrasti con la natura e la destinazione d’uso generale degli immobili. Il Concessionario non potrà comunque utilizzare l’impianto per iniziative o attività che rechino pregiudizio all’immagine del Comune. A tal fine dovrà preventivamente acquisire il vincolante assenso dell’Amministrazione Comunale su quelle iniziative che esulano dalla normale attività sportiva.
2. Il Concessionario potrà organizzare la predisposizione e gestire spazi pubblicitari all’interno della struttura; l’eventuale introito di corrispettivi derivanti dalla gestione dei sopraelencati servizi, se non diversamente ed espressamente indicato nelle condizioni di gestione, sarà di competenza del Concessionario, fermo restando
che al Comune compete il pagamento dell’Imposta sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni, rispetto al quale il Concessionario è obbligato in solido con l’utilizzatore dello spazio pubblicitario.
3. Non è consentito al Concessionario esporre materiale pubblicitario di qualunque valenza politica. In ogni caso il Comune potrà, previa richiesta, richiedere la rimozione di ogni forma di pubblicità, di ogni oggetto, scritto od immagine, che arrechi danno all’immagine del Comune stesso o che, a suo insindacabile giudizio, sia inadatto alla struttura sportiva. Il Concessionario dovrà rimuovere tale materiale entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta formulata dal Comune.
4. I materiali pubblicitari devono essere installati in piena conformità alla normativa in tema di sicurezza.
ART. 12 MANUTENZIONI STRAORDINARIE
1. Qualsiasi intervento di manutenzione straordinaria o che comporti una variazione della destinazione d’uso dei locali, nel rispetto comunque del suo vincolo di destinazione, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune che si impegna ad accollarsene le spese solo nel caso in cui ne riconosca l’effettiva necessità ed utilità oggettiva per l’immobile, e verifichi la disponibilità delle somme a bilancio.
2. In ogni caso sono a carico del Concessionario le spese per manutenzioni straordinarie dovute ad un uso negligente, imperito od improprio dell’immobile e suoi arredi/dotazioni, ovvero da carenze nella custodia e manutenzione ordinaria.
3. Si intendono a carico del Comune la sostituzione, integrale o parziale, delle seguenti strutture danneggiate a seguito di usura e comunque per cause non imputabili al Concessionario o ai fruitori della struttura: recinzione esterna e interventi sugli impianti tecnologici che comportino il cambio di parti essenziali dell’impianto (esclusa rubinetteria e sanitari e materiali di consumo).
ART. 13
ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DELLE MIGLIORIE APPORTATE
1. Ogni modifica o aggiunta o miglioria apportata dal Concessionario ai beni immobili o mobili oggetto della concessione dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune.
2. In ogni caso, le migliorie apportate, come i beni stabilmente incorporati nell’impianto e nello spazio affidato, saranno acquisiti al patrimonio comunale al termine della concessione, senza che sia dovuto al concessionario indennizzo o rimborso alcuno.
3. Resta salva la facoltà dell’amministrazione di richiedere la rimozione delle migliorie non autorizzate e la messa in pristino a spese del Concessionario.
ART. 14 RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE
1. Il Comune viene escluso da ogni responsabilità, ivi inclusa la culpa in vigilando, derivante da sinistri, anche non collegati all’attività sportiva, subiti dai fruitori dell’impianto, ovvero in relazione a furti o danneggiamenti che possono verificarsi nei confronti di beni o attrezzature di proprietà o in uso agli utenti depositati all’interno dell’impianto, prima, durante e dopo l’utilizzo dello stesso.
2. Eventuali danni riportati dai praticanti delle attività sportive, o causati dall’attività agonistica a soggetti terzi, dovranno essere risarciti dal soggetto che li avrà cagionati, salvo l’intervento del Concessionario, degli Enti o delle Associazioni utilizzatrici; a tale scopo nelle domande di utilizzo dell’impianto dovrà essere fatta dai richiedenti esplicita dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità, con l’indicazione dell’apposita copertura assicurativa.
3. Il Concessionario assume pienamente ed incondizionatamente l’onere della responsabilità civile e penale verso terzi, salvo facoltà di rivalsa verso l’autore dell’inadempienza e del danno, per ogni evento dannoso a persone o cose che potessero in qualsiasi modo e momento derivare dallo svolgimento delle attività o dall’inadempimento degli obblighi previsti dalla presente concessione.
4. Il Concessionario è obbligato alla stipula di idonea assicurazione obbligatoria di responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento della specifica attività sportiva, manlevando il Comune di Coccaglio da ogni responsabilità per danni e molestie a persone ed a cose, causate e/o derivanti dal godimento del bene in oggetto, compresi i danni verso gli utenti nonché verso terzi. Copia della predetta polizza dovrà essere trasmessa al Comune entro e non oltre trenta giorni dall’ affidamento in concessione dell’impianto sportivo.
5. Sono a totale carico del Concessionario le spese per il ripristino di danni di qualsiasi genere arrecati agli impianti di proprietà dell’Amministrazione Comunale o di terzi in conseguenza delle attività per le quali è stato concesso l’uso degli impianti sportivi, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti dell’effettivo responsabile.
ART. 15 GESTIONE DELLE ENTRATE
1. Al concessionario competeranno direttamente tutte le entrate derivanti dallo sfruttamento delle attività praticabili nell’impianto sportivo (quote sociali, sponsorizzazioni, noleggio campi, pubblicità, eventuali quote derivanti dall’attività agonistica, contributi derivanti da enti e privati, ecc.), alle condizioni di cui alla presente convenzione e nel rispetto della normativa vigente in campo fiscale e tributario.
2. Il Comune di Coccaglio si intende manlevato al riguardo dell’osservanza da parte del gestore del rispetto di tutte le norme che disciplinano la materia, avuto particolare riguardo a quelle fiscali, previdenziali ed assicurative, ivi comprese quelle del personale dipendente a qualsiasi titolo e della sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008).
ART. 16
DECADENZA DELLA CONCESSIONE
1. Il Comune potrà pronunciare la decadenza della concessione, qualora:
a) il Concessionario non assuma il servizio entro i termini stabiliti;
b) non vengano puntualmente rispettate le prescrizioni previste dalle norme in vigore, dai regolamenti comunali e dal presente capitolato, per l’uso dell’impianto sportivo;
c) per abituale deficienza e negligenza nell’espletamento dei servizi, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e notificate al Gestore, compromettano i servizi stessi, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale;
2. Allorché venga posto in essere il provvedimento di decadenza, il Comune procederà ad incamerare la cauzione di cui all’art. 5 lett. o) ed il Concessionario dovrà riconsegnare l’impianto tutto in perfetto stato di manutenzione ed efficienza, entro il termine posto dal Comune, non inferiore a giorni 15 dalla ricezione della pronuncia di decadenza.
3. In tali casi il Comune, prima di emettere i provvedimenti sfavorevoli di cui al presente articolo, invita il Concessionario a presentare le sue osservazioni e/o controdeduzioni entro dieci giorni dalla comunicazione, a meno che l’urgenza di provvedere non sia incompatibile con il rispetto di tali termini.
ART. 17
RISOLUZIONE DI DIRITTO DELLA CONVENZIONE
1. Il Comune, in caso di gravi o reiterate inadempienze contrattuali, si riserva la facoltà di risolvere di diritto la presente convenzione, in danno al concessionario, in qualsiasi momento e con effetto immediato.
2. Costituiscono espressamente motivi di risoluzione di diritto della convenzione gli inadempimenti del Concessionario, di seguito esposti:
a) utilizzo degli impianti o di parte di essi in modo non conforme a quello previsto nel presente capitolato;
b) subconcessione totale o parziale del contratto;
c) scioglimento della società concessionaria o mutamento sostanziale del suo oggetto;
d) apertura, nei confronti del Concessionario, di procedure concorsuali, fallimentari, o di liquidazione o scioglimento se trattasi di società, oppure altre cause di decadenza previste dalle norme in vigore che implichino l’intervenuta incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
e) se il concessionario si rende colpevole di frode;
f) in caso di mancata stipulazione delle assicurazioni previste nell'art. 14 della presente convenzione, o mancato pagamento nei termini dei premi annuali e di deposito della polizza fideiussoria;
g) mancata corresponsione del canone di concessione, anche limitatamente ad una sola semestralità, dopo una diffida ad adempiere entro il termine di giorni 15;
h) nel caso di grave e reiterata inadempienza, già oggetto di precedente contestazione, attestata dal responsabile del Servizio competente.
ART. 18 PENALITÀ
1. Le penalità per le infrazioni agli obblighi derivanti dal presente capitolato, risultanti dal verbale del funzionario incaricato, ed eventualmente accertate anche sulla base di reclami dell’utenza, sono applicate dal Comune in misura variabile fra Euro 50,00 ed Euro 500,00 a seconda della gravità dell’inadempienza.
2. In tali casi il Comune, prima di emettere i provvedimenti sfavorevoli di cui al presente articolo, invita il Concessionario a presentare le sue osservazioni e/o controdeduzioni entro dieci giorni dalla comunicazione.
ART. 19 REVOCA – RECESSO
1. In caso di comprovati motivi di interesse pubblico, ivi inclusa l’opportunità, la convenienza o la necessità di sottoporre l’impianto sportivo ad interventi di
ristrutturazione o completamento, il Comune si riserva la facoltà di revocare la concessione, senza che il concessionario abbia diritto ad indennità o indennizzi di sorta, salvo il rimborso pro quota delle spese per utenze eventualmente anticipate e dei canoni per le mensilità non fruite.
2. Il Comune, inoltre, potrà sospendere in qualsiasi momento la concessione dell’impianto quando vi è comprovata urgenza di realizzare interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria o comunque tutte le volte che subentrino motivate esigenze di interesse pubblico.
3. In tali casi il Comune, prima di emettere i provvedimenti sfavorevoli di cui al presente articolo, invita il Concessionario a presentare le sue osservazioni e/o controdeduzioni entro dieci giorni dalla comunicazione, a meno che l’urgenza di provvedere non sia incompatibile con il rispetto di tali termini.
4. Il Concessionario potrà recedere dal presente contratto prima della sua naturale scadenza, previo avviso da comunicare al Comune a mezzo di lettera raccomandata entro il termine di due mesi dalla data in cui il recesso dovrà avere esecuzione. In tal caso non competerà al concessionario alcuna indennità o indennizzo di sorta, non spettandogli neppure il rimborso pro quota delle spese o mensilità eventualmente anticipate.
5. Nel caso di eventi calamitosi, l’impianto potrà essere requisito dal Comune per l’intera durata dell’emergenza, senza preavviso e senza che al Concessionario spetti alcuna indennità o indennizzo di sorta, salvo il rimborso pro quota delle spese e del canone per le mensilità non fruite.
ART. 20 RELAZIONE ANNUALE
1. Il Concessionario si impegna a trasmettere annualmente entro il mese di giugno una dettagliata relazione sulle attività svolte e sulle modalità e risultati della gestione degli impianti effettuata nell’annualità sportiva precedente.
ART. 21
INTERRUZIONI O SOSPENSIONI ATTIVITA’ SPORTIVA
1. Il Concessionario rinuncia espressamente a qualunque richiesta risarcitoria, qualora l'attività sportiva dovesse essere interrotta o sospesa da disposizioni normative nazionali e/o regionali.
ART. 22
RINUNCIA ALLA TUTELA POSSESSORIA
1. Sia in caso di revoca della concessione, sia in caso di decadenza o risoluzione della convenzione da parte del Comune, sia in ogni altro caso di insorta o insorgenda controversia tra le parti, il Concessionario dovrà rilasciare ogni bene, mezzo e luogo inerente la presente concessione a semplice e mera richiesta dell'Amministrazione, non potendo opporre eccezione alcuna al riguardo.
2. Non compete, infatti, al Concessionario la tutela possessoria, quella cautelare o d'urgenza o qualsiasi altra tutela che consegua alla sua qualità di titolare della concessione o di eventuale detentore o co-detentore dei beni suddetti. Infatti, fin d'ora il concessionario espressamente ed incondizionatamente rinuncia a tali diritti e tali azioni.
3. Restano comunque fermi ed impregiudicati tutti i diritti, le potestà ed i poteri che competano al Comune nella sua qualità di pubblica amministrazione esercente il pubblico servizio.
ART. 23 SPESE
1. Il contratto relativo alla presente concessione verrà stipulato in forma amministrativa e tutte le spese o tasse saranno poste a carico del Concessionario, solo in caso d’uso.
ART. 24 CONTROVERSIE
1. L’affidatario non può sospendere il servizio di gestione con decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l’Ente. La sospensione del servizio unilaterale da parte dell’affidatario costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto: restano a carico dello stesso tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.
2. In caso di controversie, l’organo competente per eventuali procedure di ricorso sarà il foro competente per territorio.
ART. 25
CODICE DI COMPORTAMENTO
1. Nell’esecuzione del presente appalto di concessione della gestione di un servizio pubblico, il Concessionario e i suoi addetti dovranno attenersi al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 Aprile 2013, che ha definito i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.
ART. 26 RINVIO
1. Per quanto non previsto dal presente capitolato si richiamano alle norme ed alle leggi vigenti.
Allegato: Planimetria