COLLEGIO DI NAPOLI
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) XXXXXXXX Presidente
(NA) XXXXXXXXX DE XXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia (NA) GATT Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GENOVESE Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore ESTERNI - XXXXXXXXX DE XXXXXX XXXXXX
Seduta del 17/11/2020
FATTO
Il ricorrente riferisce che, in data 13.5.2019, si è rivolto ad una filiale dell’intermediario convenuto(presso la quale era già “correntista fidelizzato”) per ottenere un finanziamento di euro 60.000,00 destinato ad integrare l’acquisto di un immobile di villeggiatura ed a ristrutturare tale immobile ed altro di sua proprietà, dove abitava con la sua famiglia; in data 11.6.2019, l’Ufficio Centrale Mutui della banca convenuta comunicava a mezzo mail la presa in carico della pratica (doc. n. 1) e, il giorno seguente (12.6.2019) richiedeva a mezzo mail l’invio di documenti (doc. n. 2); tre giorni dopo (15.6.2019), la convenuta trasmetteva via mail la conferma che la documentazione richiesta era stata consegnata all’Agenzia di riferimento il giorno precedente (doc. n. 3) e il 20.6.2019 comunicava via mail di avere provveduto alla trasmissione presso l’Agenzia, in data 18.6.2019, di copia dei preventivi di ristrutturazione (doc. n. 4); il 28.6.2019 l’Ufficio Centrale Mutui della banca comunicava di avere attivato la richiesta di perizia per la pratica del mutuo (doc. n. 5) e richiedeva via mail al cliente l’inoltro della copia della tessera sanitaria/Codice Fiscale (doc. n. 6), che veniva trasmessa alla banca lo stesso giorno, anche se già consegnata in data 14.6.2019 presso l’Agenzia (doc. n. 7). Il ricorrente aggiunge di aver inviato alla banca a mezzo mail, in data 5.7.2019, copia del contratto preliminare di vendita dell’immobile di villeggiatura, come da richiesta del 4.7.2019 (doc. n. 8) e, in data 9.7.2019, un preventivo per lavori all’immobile; in quello stesso giorno l’Ufficio Centrale Mutui della banca comunicava via mail di avere ricevuto tutta la documentazione necessaria per l’erogazione del mutuo (doc. n. 10); soltanto alla fine del mese di luglio
2019 veniva informalmente messo al corrente, tramite comunicazione telefonica, dalla Direzione dell’Agenzia, dell’esito negativo della pratica di mutuo; in tale circostanza, richiedeva esplicitamente il documento ufficiale di xxxxxxx con la relativa motivazione, richiesta reiterata più volte sia telefonicamente (anche tramite sms) che fisicamente, onde poter valutare altre soluzioni di accesso al credito; e soprattutto, soltanto in data 4.10.2019, la banca trasmetteva le motivazioni circa il parere negativo alla concessione del finanziamento (doc. n. 14), allegando il documento di xxxxxxx, “senza alcuna motivazione”, datato 6.9.2019 (doc. n. 11).
Ciò premesso in fatto, il ricorrente contesta “non già la motivazione del provvedimento di diniego del mutuo (atteso che la Banca ha senza ombra di dubbio la libertà di decidere se erogare o meno il finanziamento alla luce dell’istruttoria svolta)” ma “l’assurda tempistica e l’avvio dell’intera procedura”; infatti, soltanto il 4.10.2019 (e cioè dopo 5 mesi dalla sottoscrizione della richiesta di mutuo; oppure dopo 4 mesi dal 11.6.2019, data in cui la banca ha comunicato xxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx la richiesta di mutuo), la Banca ha comunicato l’esito negativo della istruttoria e quindi – soltanto su esplicita richiesta del cliente – ha comunicato le ragioni del diniego del finanziamento. L’istante sostiene, in particolare, che non ha, di fatto, potuto indirizzare la sua richiesta di mutuo ad altro Istituto Bancario, in attesa del completamento dell’istruttoria avviata dalla convenuta, al fine di non rischiare di avviare una doppia richiesta: situazione che avrebbe potuto avere come conseguenza una possibile segnalazione alle banche dati di riferimento; precisa altresì che la banca aveva anche inviato un perito per la valutazione del cespite da ipotecare, dopo avere acquisito tutta la documentazione; circostanza che ha alimentato concrete aspettative di concessione del mutuo, tanto che erano già stati presi impegni con diversi fornitori ed operatori del settore edile per iniziare i lavori necessari a ristrutturare i due immobili. Il ricorrente afferma, infine, che le motivazioni poste a sostegno della mancata concessione (l’operazione di finanziamento richiesto sarebbe stato “non in linea con le policy interne di merito creditizio e di prevenzione del rischio”) potevano essere considerate già durante gli incontri preliminari e avrebbero dovuto immediatamente interrompere il proseguimento della pratica (cfr. art. 120-septies Tub).
Insoddisfatto dell’interlocuzione intercorsa nella fase prodromica al presente procedimento, il ricorrente si rivolge all’Arbitro al quale chiede di accogliere le proprie richieste: a) di risarcimento del danno non patrimoniale pari ad euro 5.000,00 o di quell’altro importo ritenuto più giusto e congruo per l’afflizione e l’offesa morale patita dall’istante soprattutto in funzione del mancato rispetto, cui è stato costretto, degli accordi (seppur verbali) intercorsi con i fornitori e le dite nel frattempo interpellate per avviare i lavori di ristrutturazione degli immobili de quo, tenendo conto in particolare del delicato ruolo lavorativo ricoperto dal ricorrente (Ispettore della Polizia di Stato) e dal valore del suo impegno e della sua parola; b) di risarcimento in via equitativa del danno emergente, per la perdita economica che il patrimonio (immobiliare – per la mancata rivalutazione dell’immobile da ristrutturare sito in Casalnuovo di Napoli (NA) del creditore ha subito per colpa della mancata, inesatta o ritardata prestazione che sarebbe dovuta essere erogata dall’Istituto di Credito o quantomeno per le lungaggini subite dal ricorrente a fronte di un’istruttoria che sarebbe dovuta essere definita in tempi brevissimi se fossero stati adottati i protocolli e le policies interne dell’istituto stesso; c) di voler censurare formalmente la condotta dell’intermediario convenuto per la tempistica adottata per l’istruttoria della pratica e per tutte le ragioni sopra esposte; d) di voler censurare la condotta dell’intermediario convenuto per la mancanza di trasparenza e di linearità nel rapporto con la clientela e la mancata osservazione dei protocolli di trasparenza; e) di voler censurare la condotta dell’intermediario convenuto per aver carpito la fiducia di un cliente di lungo corso nonostante la sua impeccabile correttezza mostrata negli anni ed il
suo irreprensibile e non contestabile “profilo creditizio”; f) di voler censurare la condotta dell’intermediario convenuto per non aver ottemperato alle prescrizioni di cui all’art. 120- septies, lett. a) e all’art. 120-septiesdecies, punto 2, per il comportamento tenuto dall’intermediario convenuto in chiara violazione dell’art. 120-undecies, punto 5, Tub.
Costituitosi ritualmente, l’intermediario resistente chiede all’Arbitro di rigettare il ricorso per l’infondatezza delle argomentazioni del ricorrente, tenuto altresì conto dell’avvenuto rimborso delle spese di perizia disposto a favore dell’istante.
In particolare, la convenuta evidenzia le seguenti circostanze rilevanti ai fini della controversia in esame: 1) il cliente si è rivolto alla Banca per finanziare un’operazione di acquisto e ristrutturazione dell’importo complessivo di euro 160.000,00, formalizzando in data 6.6.2019 la richiesta di mutuo (Allegato 1); 2) il 17.7.2019 l’Organo Deliberante della Banca, nell’esercizio del suo potere discrezionale, non ha tuttavia aderito alla domanda, tenuto conto di diversi fattori, tra i quali l’apporto di mezzi propri, ritenuto non congruo, il fatto che il mutuo fosse destinato a finanziare una compravendita immobiliare tra parenti/affini e la circostanza che la garanzia ipotecaria offerta alla Banca sarebbe stata concessa a valere su un immobile di cui il ricorrente non era unico proprietario; 3) la concessione di un finanziamento rientra nel potere discrezionale della Banca, che lo esercita in base alle proprie politiche di merito creditizio e di assunzione del rischio, e che, dunque, non sussiste in capo all’Intermediario un obbligo generale di far credito (ex multis ABF, n. 4052/2020, n. 22324/2019, n. 7911/2016, n. 6128/2015, oltre a Collegio di Coordinamento, n. 6182/13); 4) il cliente è stato reso edotto del contenuto della delibera, come confermato dal suo difensore in ricorso.
La banca precisa che, in occasione dei contatti intercorsi alla fine del mese di luglio 2019, il cliente – allo scopo di rendere l’operazione maggiormente sostenibile – “ha condiviso con il Responsabile della Filiale di ripresentarsi agli Organi Deliberanti modificando l’impostazione della domanda di mutuo, riducendone l’importo da € 60.000,00 ad € 50.000,00”; ma purtroppo, nonostante la variazione apportata alla proposta di credito, gli Uffici competenti della Banca hanno confermato il parere negativo precedentemente assunto; la lettera di mancata concessione del credito (Allegato 2) è stata prodotta in occasione del reclamo presentato dal Ricorrente in uno ai motivi sottesi al rigetto.
L’intermediario eccepisce, quindi, che: a) le pretese risarcitorie avanzate non appaiono meritevoli di accoglimento, perché il diritto al risarcimento del danno è configurabile laddove tra le parti siano intercorse delle trattative, le stesse siano giunte ad un punto tale da far insorgere nel ricorrente un ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto e siano poi state interrotte senza un giustificato motivo (così, Cass., n. 7768/2007); b) nel caso di specie, non può affermarsi che si sia ingenerato alcun legittimo affidamento sulla conclusione del contratto di mutuo: il cliente, infatti, come da lui stesso confermato, già a luglio era a conoscenza del rigetto espresso dall’Organo Deliberante e proprio in virtù di ciò si è concordato di ridurre l’importo del mutuo; c) per quanto riguarda il danno non patrimoniale, la pretesa avanzata non risulta meritevole di accoglimento, stante l’assenza di prova circa il nocumento asseritamene subito e considerato altresì che l’ABF, in linea con gli indirizzi della Suprema Corte (Cass. SS.UU., 11.11.2008, n. 26972), reputa risarcibile, oltre ai casi previsti dalla legge ordinaria, solo in caso di lesione di un interesse di rilevanza costituzionale, laddove la lesione sia grave e il danno non sia futile, risolvendosi in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione; c) quanto alla richiesta di risarcimento del danno emergente, non essendo stata dimostrata ai sensi dell’art. 2697 c.c. la consistenza del danno lamentato e la perdita economica subita, anch’essa va respinta considerato peraltro che, in ottica puramente conciliativa, sono state rimborsate al cliente le spese sostenute per la redazione della perizia, pari ad euro 280,00, mediante assegno circolare (Allegato 3).
Il ricorrente deposita repliche alle controdeduzioni, ove afferma che: a) la comunicazione ufficiale del diniego del mutuo/finanziamento è giunta a destinazione soltanto in data 4.10.2019, mentre le trattative preliminari avvenute prima della formalizzazione della richiesta di finanziamento (11.6.2019) sono iniziate il 13.5.2019; b) il diniego del finanziamento è stato comunicato nel mese di luglio da un soggetto non meglio identificato, che assumeva di contattarlo dalla banca – ma solo in via ufficiosa – e nello stesso mese è stata proposta una rimodulazione e non una novazione della richiesta, il che non indicava necessariamente un rigetto totale della sua domanda iniziale; c) non ha mai richiesto alla banca un finanziamento di euro 160.000,00, ma unicamente il diverso importo, documentato, di euro 60.000,00; d) a fronte di tale richiesta, l’istante aveva tra giacenze, piano di accumulo e conto corrente di risparmio cointestato con la moglie un importo complessivo di mezzi propri superiore ad euro 20.000,00, oltre che l’accredito mensile del proprio stipendio di ispettore di polizia; e) se i motivi del diniego erano così strutturati ed insuperabili da rientrare nella “policies” dello stesso Istituto di Credito e noti sin dalle fasi preliminari della richiesta di finanziamento, “perché la Banca ha perseverato nel suo atteggiamento incoraggiante nei confronti del malcapitato cliente?”; f) tale condotta, ricostruita dalla stessa resistente, non poteva che ingenerare ulteriori aspettative e quindi il convincimento di un “legittimo affidamento”.
Il ricorrente richiama, infine, l’art. 1337 c.c. e la disciplina relativa al credito immobiliare ai consumatori contenuta nel Testo unico bancario (art. 120-septies; art. 120-undecies; art. 120 septiesdecies).
DIRITTO
Oggetto della controversia in esame è l’accertamento di un’eventuale responsabilità precontrattuale dell’intermediario convenuto consistente nella ritardata comunicazione del rifiuto di erogazione di un mutuo ipotecario motivata con l’assenza di adeguato merito creditizio dell’istante: il quale, tuttavia, non pare contestare il principio generale (invocato dalla resistente sulla base del costante orientamento di quest’Arbitro ed ancor prima della Suprema Corte di Cassazione) secondo cui l’intermediario ha una piena autonomia decisionale nella valutazione del merito creditizio del proprio cliente e nella conseguente determinazione circa l’erogazione o il diniego di credito: il che, come è noto, rappresenta non soltanto un diritto del finanziatore, ma un suo preciso dovere allorché il rifiuto di una richiesta di erogazione di credito sia giustificato dal generale obbligo di sana e prudente gestione al quale l’intermediario è astretto dall’art. 5 Tub.
La contestazione del ricorrente verte qui, piuttosto, sulla conformità della condotta tenuta della banca circa il tempo intercorso fra la richiesta del ricorrente e la risposta (negativa) fornita dalla banca stessa al quadro normativo in tema di verifica del merito creditizio dell’intermediario.
Dalla documentazione in atti si evincono, in particolare, le seguenti circostanze, incontestate tra le parti: a) la richiesta di finanziamento è stata formalizzata il 6.6.2019 (nel relativo modulo di richiesta del mutuo ipotecario il cliente dichiarava di essere consumatore; tuttavia, nello stesso modulo si legge “finanziamento non rientrante nel credito immobiliare ai consumatori”); b) il ricorrente stesso ammette che, alla fine del mese di luglio 2019, veniva informalmente messo al corrente, tramite comunicazione telefonica, dalla Direzione dell’Agenzia, dell’esito negativo della pratica di mutuo, anche se poi la richiesta è stata formalmente respinta dalla banca soltanto con la comunicazione del 6.9.2019; c) tale comunicazione di xxxxxxx sarebbe stata trasmessa al cliente in data 4.10.2019 (cfr. ricorso e controdeduzioni) ed in quest’occasione la banca ha illustrato al
cliente le motivazioni del diniego; d) a seguito delle contestazioni del cliente, l’intermediario ha rimborsato alla controparte le spese di xxxxxxx, con assegno del 13.12.2019.
Viene dunque in considerazione il disposto dell’art. 120-undecies, Tub (“Verifica del merito creditizio”) che, in materia di credito immobiliare ai consumatori, prescrive (al comma 1°) che “prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore (…)”, per poi imporre all’intermediario che, “quando la domanda di credito è respinta, il finanziatore informa il consumatore senza indugio del rifiuto e, se del caso, del fatto che la decisione è basata sul trattamento automatico di dati”.
Ebbene, se – come a questo Collegio pare corretto – si interpreta la norma appena trascritta nel senso che il momento iniziale rispetto al quale valutare l’assenza di “indugio” sia quello in cui la banca, all’esito di una verifica del merito creditizio del cliente condotta in tempi ragionevoli, abbia maturato la sua eventuale decisione di rigettare la richiesta; nel caso di specie non pare effettivamente sussistere una responsabilità precontrattuale della convenuta, in quanto è lo stesso ricorrente ad ammettere che quest’ultima, sia pure informalmente, gli abbia comunicato a fine luglio la determinazione di rifiuto di erogazione del credito assunta il 17.7.2019 all’esito dell’acquisizione documentale necessaria ai fini della verifica della solvenza del cliente che, nel caso di specie, è piuttosto articolata trattandosi di credito immobiliare garantito da beni in comproprietà.
Pare d’altro canto credibile la prospettazione della convenuta secondo cui il ritardo nella comunicazione formale sia imputabile a richieste di nuove verifiche rese necessarie dai tentativi del cliente di rimodulazione dell’istanza di finanziamento, al fine di renderla effettivamente sostenibile.
Del resto, pur volendo assumere come illegittima la condotta dell’intermediario, la domanda del risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale) per responsabilità precontrattuale formulata dall’istante non sarebbe comunque accoglibile, in quanto difettano, nella specie, gli ulteriori coelementi costitutivi della fattispecie risarcitoria invocata: la sussistenza del danno lamentato e la sua diretta dipendenza causale dalla condotta imputata all’asserito danneggiante. Più esattamente, il risarcimento del danno conseguente al comportamento scorretto dell’intermediario presuppone la prova del pregiudizio patito dal cliente a seguito, ad esempio, di atti impegnativi del proprio patrimonio compiuti nel ragionevole affidamento dell’ottenimento del credito. Ciò è tanto vero che, nei precedenti esaminati dall’Arbitro, il danno è stato liquidato nei soli casi in cui il ricorrente è riuscito a provarlo documentalmente ed a ricondurlo causalmente all’affidamento deluso (cfr., ad es., ABF Napoli, n. 1529/2013; ABF Roma, nn. 1836/2012 e 3160/2013).
Occorre infatti considerare che la responsabilità precontrattuale (ex art. 1337 c.c.) invocata dal ricorrente comporta la risarcibilità del danno che si provi d’aver subito, soltanto nei limiti del cd. “interesse negativo”: ossia nei limiti del pregiudizio patito dalla parte per essere stata coinvolta nelle trattative e confidato nella conclusione di un contratto mai stipulato e, dunque, “nelle componenti del danno emergente (spese sostenute in relazione alle trattative intraprese) e del lucro cessante (perdita delle chance di eventuali stipulazioni con altri soggetti di contratti altrettanto o maggiormente vantaggiosi)” (cfr. ABF Roma, nn. 13168/2018, 25349/2018, 13962/2020).
Se ne deduce che, nel caso di specie, non essendovi alcun univoco indizio né di responsabilità precontrattuale dell’intermediario, né di danni, economici e non, che il ricorrente assume di aver subito, il ricorso non può essere accolto.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1