Città di Bari
Città di Bari
Schema Contratto di Appalto per la realizzazione degli interventi di bonifica di siti contaminati da amianto e creosoto abbandonati su aree pubbliche nel territorio comunale di Bari.
Codice CUP: J94H17000430003 Codice CIG: 7619896918
Impresa:
REPUBBLICA ITALIANA
TRA
il R.U.P. Dott. Xxx. XXXXXXXXX Xxxxxxxx, nato a Bari il 02/11/1963, il quale interviene nella sua qualità di Direttore della Ripartizione “Tutela dell’Ambiente, Sanità e Igiene” del Comune di Bari, C.F. 80015010723 - Partita IVA 00268080728, autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto di cui all'art.107, c.3, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente in Comune di Bari alla via Marchese di Montrone n.5, sede della Ripartizione “Tutela dell’Ambiente, Sanità e Igiene”;
E
il Sig. , nato a il , codice fiscale
il quale interviene nella sua qualità di Legale Rappresentante della Società
, Partita IVA domiciliato per la carica presso la sede della stessa impresa in via , giusta certificazione della C.C.I.A.A. di , agli atti.
PREMESSO CHE:
• con Deliberazione di Giunta Comunale n.2018/00204, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto relativo alla realizzazione degli interventi di bonifica di siti contaminati da amianto e creosoto abbandonati su aree pubbliche nel territorio comunale di Bari.
• con Determinazione Dirigenziale n.2018/_ (2018/250/ ), tra l’altro, si è provveduto ad indire apposita procedura di Appalto ex art.36, c.2, lettera c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., secondo il criterio del prezzo più basso e con richiesta di offerta rivolta ad un congruo numero di almeno quindici operatori economici abilitati e di stipulare il relativo contratto;
• si è provveduto a pubblicare secondo i tempi ed i modi previsti dal D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., prevedendo un importo a base d’asta di Euro 151.410,00 di cui Euro 4.410,00 relativi ad oneri per la sicurezza, come risultanti dall'apposito piano e non soggetti a ribasso;
• ad esito della procedura di gara tramite MePa, è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria
dell’appalto l'impresa Partita IVA avente sede
legale in , che si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori per
€. compresi gli oneri per la sicurezza di €. , oltre IVA 22%
pari ad €.
in uno €.
(euro /00)
(l’impresa ha regolarmente indicato nella propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art.95, c.10 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell'offerta);
• con Determina Dirigenziale n.2018/
(2018/250/ ), riscontrata la
regolarità delle operazioni di gara, dei requisiti di cui all'art.32, c.7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
l'appalto è stato definitivamente aggiudicato alla precitata impresa, alle condizioni di seguito descritte;
• sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria della citata impresa;
• le risultanze della gara è relativa aggiudicazione sono state pubblicate in ottemperanza agli oneri di pubblicità/comunicazione;
• ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la Società si è costituita fideiussore con polizza n. , emessa in data , nell’interesse dell’impresa esecutrice ed a favore del Comune di Bari, agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. Con tale garanzia fideiussoria la Società si riterrà obbligata in solido con l’impresa esecutrice fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l’importo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;
• nei confronti del rappresentante dell'impresa, Sig. nato a il
, non risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016, né nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136.
TUTTO CIÒ PREMESSO
le parti, come sopra rappresentati, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:
Art.1 - Oggetto dell'Appalto
1. Il Comune di Bari, nella persona del Dott. Xxx. XXXXXXXXX Xxxxxxxx, nato a Bari il 02.11.1963, il quale interviene nella sua qualità di Direttore della Ripartizione “Tutela dell’Ambiente, Sanità e Igiene” e Responsabile Unico del Procedimento (RUP), affida all'impresa , Partita IVA , con sede in
, e per essa alla costituita Sig. , che accetta, l'appalto relativo alla realizzazione degli interventi di bonifica di siti contaminati da amianto e creosoto abbandonati su aree pubbliche nel territorio comunale di Bari.
2. L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.2018/00204, esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta dell'appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e al D.P.R. n.207/2010, nonché di quelle contenute nel D.M. LL.PP. n.145/2000 – capitolato generale dei lavori pubblici.
3. Ai fini dell'art.3, c.5 della Legge n.136/2010 e s.m.i.:
- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è 7619896918;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è J94H17000430003.
Art.2 - Importo del contratto
1. L'importo del contratto ammonta a €. compresi gli oneri per la sicurezza di
€.4.410,00, oltre IVA 22% pari ad €. (euro /00).
2. Il contratto è stipulato a CORPO.
in uno €.
Categoria | Descrizione Categoria | Importo | Incidenza |
OG12 | Opere e impianti di bonifica e protezione ambientale | 100,00% | |
TOTALE | 100,00% |
3. L'importo complessivo dei lavori previsti a corpo, come determinato a seguito dell'offerta dell'impresa aggiudicataria, resta fisso ed invariabile;
4. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'art.1664 del Codice Civile.
Art.3 - Programma di esecuzione dei lavori
1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura dell’esecutore, da presentare prima dell'inizio dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’art.40, c.1, del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.
2. Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
Art.4 - Contabilizzazione dei lavori
1. Gli atti contabili e i documenti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.
2. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.
Art.5 - Controlli
1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere aventi mansioni specificate all'art.101 commi 4 e 5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto ed al contratto.
3. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.
4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice degli appalti e dalle relative norme attuative, in particolare:
• verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
• provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, della disposizione di cui all’articolo 105 comma 14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
5. L'esecutore collaborerà attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti in tutte le modalità possibili al conseguimento dei fini citati al presente articolo.
Art.6 - Pagamenti
1. Ai sensi dell'art.35, c.18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all’appaltatore dall’effettivo inizio dei lavori.
2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. n.385/1993, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’art.106 del D.Lgs. n.385/1993. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
3. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.
5. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art.1460 del Codice Civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
6. I certificati di pagamento sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
7. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art.106, c.13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
8. Il pagamento degli importi dovuto per l’avvenuta esecuzione dei lavori in appalto avverrà entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.
9. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art.1666, c.2, del Codice Civile.
Art.7 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art.8 - Termine per l'esecuzione - Penali
1. I lavori devono comunque avere inizio entro il termine improrogabile di giorni 20 (venti) dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Il tempo per l'esecuzione è fissato in 60 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, viene applicata per ciascun giorno di ritardo una penale giornaliera di €.0,5 (zero/cinque) per mille dell’importo netto contrattuale.
Art.9 - Sospensioni e riprese dei lavori
1. Ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell’esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
2. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.
3. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
4. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di xxxxxxx è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
5. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’art.1382 del Codice Civile. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.
6. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.
Art.10 - Garanzia e copertura assicurativa
1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l’impresa ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art.103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di aggiudicazione.
2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che l’impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento.
3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art.103, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
4. È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'impresa produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa n per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione, ai sensi dell'art.103, c.7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., emessa il
da , così come previsto nel bando di gara.
Art.11 - Subappalto
1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art.105 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori.
2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto;
b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti.
3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
Art.12 - Piani di sicurezza
1. L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell’opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.
2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.
Art.13 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori
1. L'appaltatore è obbligato:
• ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente;
• a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;
• ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge n.68/1999.
Art.14 - Specifiche modalità e termini di collaudo
1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
2. Il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell’opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno.
3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall’articolo 102 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.
4. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli
esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.
5. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.
6. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.
7. Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'esecutore.
8. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.
9. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.
Art.15 - Controversie
1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art.205 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sarà portata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria competente per territorio e per materia /alla competenza del collegio consultivo (eventualmente costituito) o arbitrale di cui agli artt. 207 e 209 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
Art.16 - Oneri diversi
1. Ai sensi degli artt.105, c.9 e art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la ditta appaltatrice si obbliga:
• a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
• a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.
Art.17 - Norme finali
1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'impresa aggiudicataria.
2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di
€. oltre IVA. Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal D.P.R. n.633/1972 e s.m.i.
Art.18 - Allegati
1. Si allegano al presente atto i seguenti documenti, che si intendono interamente richiamati nel presente contratto:
• Capitolato Generale d'appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000, n.145;
• il capitolato speciale d’appalto;
• gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
• l'elenco dei prezzi unitari;
• il cronoprogramma;
• i piani di sicurezza di cui all'art.100 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
• le polizze di garanzia.
Di quanto sopra viene redatto il presente atto che viene letto alle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano e lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell’art.1, c.1, lettera s) del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.
firmato: Impresa firmato: XXXXXXXXX Xxxxxxxx
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.