Contract
1. Note generali
1.1 Le presenti condizioni generali di fornitura e di pagamento trovano applicazione per tutti i contratti, anche futuri, stipulati tra PUMA SE (“PUMA” o “noi”) e imprese o imprenditori, persone giuridiche di diritto pubblico e fondi speciali di diritto pubblico (“compratore”), ma non con consumatori.
1.2 PUMA si oppone pertanto espressamente a condizioni generali di contratto del compratore che siano in contrasto con le presenti condizioni. Dette condizioni generali di contratto non costituiranno parte integrante del contratto anche nel caso in cui non dovessimo opporrci nuovamente alla loro applicazione qualora il compratore effettui ordini facendo riferimento alle proprie condizioni generali.
1.3 Laddove non diversamente convenuto, le clausole commerciali di cui alle presenti condizioni devono essere intese in conformità agli INCOTERMS nella versione vigente all’atto della fornitura.
2. Stipulazione, portata e contenuto dei contratti
2.1 Le offerte di PUMA non sono vincolanti e sono proposte senza impegno; soltanto l’ordine del compratore costituisce un’offerta vincolante per la stipulazione di un contratto di compravendita. Il contratto di compravendita è perfezionato con la conferma scritta dell'ordine da parte di PUMA (che può essere data anche a mezzo telefax o per e-mail o in altra forma elettronica); l’accettazione può altresì essere comunicata con fornitura senza riserve.
2.2 Portata e contenuto di un contratto si evincono dagli accordi convenuti tra i contraenti, dal listino aggiornato inviato prima della stipulazione del contratto, dalla conferma dell'ordine e dalle presenti condizioni. Deroghe verbali alle presenti condizioni, così come modifiche o integrazioni successive di un contratto, necessitano, a pena di inefficacia, di una nuova conferma dell'ordine ovvero dell’espressa conferma o ratifica scritta della direzione commerciale di PUMA.
3. Descrizioni e variazioni dei prodotti
Le immagini e le descrizioni della merce nei cataloghi e nelle brochure sono puramente indicative e diventano vincolanti solo con espressa pattuizione scritta. PUMA si riserva la facoltà, nei limiti di quanto ragionevole per il compratore, di apportare variazioni alla merce da fornire in merito a materiali e design.
4. Prezzi, variazioni dei prezzi, ordine minimo
4.1 Se non diversamente convenuto per iscritto, i xxxxxx s’intendono espressi in CHF, reso sdoganato (DDP), al netto dell’IVA all’aliquota di legge. Qualora non sia stato espressamente convenuto diversamente, trovano applicazione i prezzi di listino indicati nella conferma d'ordine; qualora non sia data alcuna conferma dell'ordine, si fa riferimento ai prezzi stagionali in vigore alla data di fornitura prevista secondo il listino inviato da PUMA.
4.2 PUMA ha facoltà di variare opportunamente i prezzi laddove, successivamente alla stipulazione del contratto, venga variata, a posteriori, su richiesta del compratore, la fattura convenuta per la merce ordinata.
4.3 L’ordine minimo per ogni ordine e fornitura è pari a CHF 100,- (netti). Nel caso di incarichi di valore inferiore a quello suindicato, il compratore accetta di corrispondere un supplemento di CHF 10,- (netti) per ciascun incarico.
5. Spedizione, trasferimento del rischio, forniture parziali
5.1 Se non diversamente convenuto per iscritto, tutte le forniture s’intendono con reso sdoganato (DDP) per la Svizzera o il Liechtenstein, nel luogo del compratore indicato nell’ordine. PUMA può scegliere il tipo di spedizione e vettore. Gli oneri per eventuali variazioni successive del luogo di destinazione sono interamente a carico del compratore. Le forniture con destinazione al di fuori della Svizzera o del Liechtenstein s’indendono EXW (“Franco Fabbrica”).
5.2 Fatto salvo l’art. 8, la proprietà è trasferita al compratore con la consegna della merce allo spedizioniere, al vettore o alla persona altrimenti incaricata del trasporto nel magazzino di distribuzione; al momento della consegna della merce al vettore, cediamo al compratore, che accetta, il nostro diritto di restituzione nei confronti del vettore stesso, quale possessore diretto della merce.
5.3 Abbiamo facoltà di effettuare forniture parziali laddove questo sia ragionevole per il compratore, specificamente laddove queste siano utilizzabili per il medesimo, sia garantita la restante fornitura e ciò non comporti un onere supplementare rilevante o costi aggiuntivi per il compratore stesso.
6. Termini di fornitura e costituzione in mora
6.1 Qualora non vi siano espresse pattuizioni scritte, i tempi e i termini di fornitura sono puramente indicativi. PUMA farà il possibile per effettuare le forniture quanto prima. Il rispetto di una scadenza convenuta prevede che il compratore dal canto suo adempia tempestivamente tutti gli obblighi assunti nei confronti di XXXX, segnatamente consegni tempestivamente alla stessa le necessarie documentazioni, disposizioni di stampa, approvazioni, autorizzazioni ecc. Nell’ipotesi in cui non siano tempestivamente adempiute dette condizioni, il termine di consegna è opportunamente prorogato.
6.2 L’obbligo di fornitura di PUMA è subordinato alla fornitura corretta e tempestiva da parte dei suoi subfornitori, salvo il caso in cui tale fornitura non corretta e non tempestiva sia dovuta a PUMA stessa. Il termine di fornitura è prorogato per un periodo adeguato qualora PUMA abbia un impedimento in relazione alla fornitura ovvero al rispetto di un termine di fornitura convenuto per motivi a lei non imputabili, ovvero detto impedimento sia riconducibile a eventi di forza maggiore quali mobilitazioni, guerre, tumulti, scioperi, serrate, restrizioni alle esportazioni o al verificarsi di altri impedimenti imprevedibili o inevitabili (a prescindere dal fatto che tale circostanza interessi PUMA o i nostri fornitori). Nell’ipotesi in cui l’adeguamento del termine di fornitura non sia economicamente sostenibile per uno dei contraenti, questo ha il diritto di recedere dal contratto in questione. Chi intende avvalersi di detto diritto di recesso deve comunicarlo immediatamente per iscritto all’altra parte comprovando il fatto che sia inesigibile attenersi al contratto. Qualora si tratti di un impedimento duraturo o una fornitura venga tardata per oltre sei mesi a causa dei predetti avvenimenti, entrambe le parti possono esercitare il diritto di recesso senza ulteriori condizioni per quanto contrattualmente convenuto e non ancora eseguito.
6.3 PUMA è costituita in mora solo quando la prestazione è esigibile e noi, fatta eccezione per i casi di cui al
§ 286 co. 2 codice civile tedesco [Bürgerliches Gesetzbuch - BGB], non effettuiamo la fornitura dopo un espresso sollecito scritto del compratore con l’indicazione di un termine supplementare adeguato (segnatamente in relazione al termine originariamente convenuto).
7. Pagamenti e costituzione in mora
7.1 Salvo pattuizioni contrarie, i pagamenti devono essere effettuati come di seguito specificato (esigibilità):
7.1.1 per acquisti di scarpe, tessili, borse sportive, palle, accessori e articoli pubblicitari, entro 10 giorni con il 3% di sconto, entro 30 giorni senza sconti;
7.1.2 per merce di “seconda scelta”, campioni, articoli a prezzo netto e partite speciali, a ricevimento della fattura senza sconti.
7.2 I termini sono calcolati dalla data di fatturazione. La merce è fatturata dopo la spedizione. Ai fini del rispetto delle scadenze di pagamento si fa riferimento esclusivamente alla data di accredito di PUMA.
7.3 PUMA si riserva la facoltà di rifiutare cambiali o assegni, che vengono accettati esclusivamente pro solvendo. In caso di accettazione di cambiali o assegni il pagamento s’intende effettuato solo all’atto dell’incasso. L’accettazione di cambiali deve essere sempre preventivamente concordata per iscritto con PUMA. In caso di accettazione di cambiali sono computate le spese bancarie di sconto e di incasso. Esse sono immediatamente esigibili e, su richiesta di PUMA, devono essere pagate in contanti.
7.4 Il compratore è costituito in mora se non paga dopo un sollecito di PUMA, inviato successivamente alla scadenza del termine di pagamento. Il compratore è costituito in mora anche senza sollecito se non effettua la prestazione entro una specifica data di scadenza contrattualmente convenuta ovvero entro trenta giorni dall’esigibilità e dal ricevimento della fattura. Dal primo giorno di mora devono essere
corrisposti i relativi interessi pari al tasso base comunicato dalla Deutsche Bundesbank maggiorato di 8 punti percentuali.
7.5 Qualora il compratore sia in mora nel pagamento e si configuri un essenziale peggioramento della sua situazione patrimoniale ovvero sia chiesta o aperta nei suoi confronti una procedura di concordato o d'insolvenza giudiziale o stragiudiziale o una procedura analoga secondo un ordinamento giuridico straniero, tutti i crediti di PUMA diventano immediatamente esigibili e, su eventuale richiesta di PUMA, devono essere immediatamente restituite alla stessa tutte le merci ancora disponibili. I relativi costi sono a carico del compratore. Con il ritiro si configura il recesso dal contratto soltanto in caso di esplicita dichiarazione di PUMA conformemente all’art. 7.6.
7.6 PUMA ha facoltà di recedere, senza porre alcun termine supplementare, da tutti i contratti di compravendita stipulati con il compratore, non ancora da essa eseguiti, qualora si configuri per il compratore medesimo un essenziale peggioramento della sua situazione patrimoniale, ovvero sia chiesta o aperta nei suoi confronti una procedura di concordato o d'insolvenza giudiziale o stragiudiziale o una procedura analoga secondo un ordinamento giuridico straniero, o egli sia in mora con il pagamento di un contratto di compravendita già eseguito da PUMA. Qualora PUMA intenda esercitare tale diritto di recesso, deve comunicarlo immediatamente al compratore.
7.7 PUMA ha facoltà di richiedere il pagamento anticipato nell’ipotesi in cui, stipulato efficacemente un contratto di compravendita, dovesse venire a conoscenza del fatto che il compratore ha problemi di liquidità, ha subito un essenziale peggioramento della sua situazione patrimoniale ovvero che è stata chiesta o è stata aperta nei suoi confronti una procedura di concordato o d'insolvenza giudiziale o stragiudiziale.
8. Patto di riservato dominio
8.1 Gli oggetti delle forniture (merce soggetta a riserva) sono soggetti a riserva di proprietà prolungata e ampliata e, pertanto, rimangono di proprietà di PUMA fino all’adempimento di tutti i diritti nei confronti del compratore derivanti dal rapporto commerciale, segnatamente anche da un eventuale saldo di conto corrente. Lo stesso dicasi anche nel caso in cui singoli crediti o tutti i crediti di PUMA siano stati registrati in un conto corrente e il saldo sia determinato e riconosciuto. Il compratore può vendere la merce soggetta a riserva nel circuito commerciale tradizionale alle sue usuali condizioni, a patto che non sia in mora nel pagamento, non sospenda i propri pagamenti ovvero non sia stata chiesta nei suoi confronti l’apertura di una procedura d’insolvenza o di una procedura analoga secondo un diritto straniero. Le lavorazioni o trasformazioni sono sempre fatte per noi in qualità di produttore, tuttavia senza costituire per noi vincolo alcuno. Qualora la nostra proprietà si estingua a seguito di unione o lavorazione, sin d’ora si conviene che la proprietà della cosa unita in capo al compratore è trasferita a noi in via proporzionale (valore fatturato). Il compratore amministra la nostra comproprietà a titolo gratuito. La merce sulla quale vantiamo un diritto di comproprietà è in prosieguo parimenti definita come merce soggetta a riserva.
8.2 Nel periodo di operatività della riserva di proprietà il compratore non può costituire in pegno o vendere a scopo di garanzia la merce soggetta a riserva. Il compratore deve immediatamente informare PUMA circa eventuali pignoramenti, sequestri o altre disposizioni o interventi di terzi.
8.3 In caso di violazione degli obblighi del compratore, segnatamente in caso di mora nel pagamento, PUMA può ritirare la merce soggetta a riserva e il compratore è tenuto alla consegna. Il ritiro non comporta il recesso dal contratto salvo in caso di esplicita dichiarazione di PUMA.
8.4 A titolo di garanzia per PUMA, il compratore cede alla stessa tutti i (futuri) crediti e garanzie derivanti dalla rivendita della merce PUMA, per intero ovvero per l’importo della nostra eventuale quota di comproprietà, già con la stipulazione di ogni contratto di compravendita; lo stesso dicasi per altri crediti relativi alla merce soggetta a riserva (p. es. risarcimento per sinistri). Il compratore può incassare i crediti ceduti in nome proprio per conto di PUMA. PUMA può revocare tale autorizzazione all’incasso e palesare la cessione ai clienti del compratore se questi è in mora con il pagamento.
8.5 Su nostra richiesta, il compratore mette a disposizione tutte le informazioni e consegna i documenti a noi necessari per poter far valere i nostri diritti nei confronti dei clienti del compratore medesimo. Per far valere i nostri diritti in relazione al riservato dominio abbiamo facoltà di visionare i libri contabili del compratore e farne copie laddove ciò sia utile per far valere i crediti ceduti.
8.6 Se il valore di tutte le garanzie in capo a PUMA eccede l’importo di tutti i diritti garantiti per oltre il 20%, su richiesta e dietro comprova del compratore, PUMA provvederà a svincolare la quota relativa di garanzie.
8.7 Nell’ipotesi di pagamento di un’associazione (gestione centralizzata), PUMA cede all’associazione stessa i diritti sulla merce soggetta a riserva che è stata pagata. In tale caso, la proprietà non è trasferita inizialmente al compratore ma all’associazione.
8.8 Qualora le precedenti disposizioni in materia di riservato dominio non dovessero essere (in tutto) efficaci secondo l’ordinamento giuridico del paese di riferimento, il compratore deve collaborare affinché siano concesse a PUMA garanzie quanto più possibile simili e di pari valore (p. es. lettere di credito) nel rispetto delle norme del paese interessato. Nel caso in cui ilcompratore fosse in ritardo con il pagamento del prezzo d’acquisto, PUMA potrà iscrivere nell’apposito registro dei patti di riserva della proprietà il riservato dominio (esteso) a spese del compratore.
9. Garanzia per vizi della cosa e termini di prescrizione
Per vizi della cosa ai sensi del § 434 codice civile tedesco [BGB] PUMA presta le seguenti garanzie:
9.1 Le merci sono esenti da vizi della cosa se al trasferimento del rischio presentano la qualità convenuta ovvero divergono da essa in modo non essenziale.
9.2 Non si configurano diritti per vizi nel caso di divergenza puramente irrilevante dalla qualità convenuta (natura, struttura, colore ecc.), di pregiudizio puramente irrilevante dell’utilità, di logorio naturale o danni che dovessero presentarsi dopo il trasferimento del rischio a seguito di trattamento scorretto o negligente e/o prodotti inadeguati o nel caso di divergenze minime estetiche o tecniche rispetto a campioni di riferimento, descrizioni, presentazioni da catalogo oppure a precedenti forniture. Qualora il compratore o terzi effettuino modifiche o riparazioni in modo non conforme o la merce sia trattata altrimenti in modo non conforme, parimenti per tali atti e per i relativi effetti, non si configurano diritti per vizi. Nel caso di merce di “seconda scelta” e partite d’occasione, il compratore non ha diritti per vizi qualora proprio a causa del vizio la merce sia stata declassata o si tratti di vizi che il compratore deve considerare di norma con questo tipo di merce.
9.3 Il compratore deve verificare immediatamente la merce ricevuta in relazione a quantità e qualità e trattarla con cura. Il compratore deve far valere i danni di trasporto nei confronti del vettore subito dopo aver ricevuto la spedizione. Altri vizi palesi devono essere denunciati per iscritto a PUMA entro cinque giorni lavorativi; lo stesso dicasi per vizi individuati successivamente, non ancora palesi all’atto della fornitura. Resta impregiudicato il § 377 codice commerciale tedesco [Handelsgesetzbuch – HGB] per operazioni commerciali bilaterali tra commercianti. Resta altresì impregiudicato il § 478 codice civile tedesco [BGB].
9.4 Tutte le merci fornite da PUMA al compratore che evidenziano un vizio della cosa entro il termine di prescrizione devono, a discrezione di PUMA e nella considerazione degli interessi del compratore, essere riparate a titolo gratuito o fornite nuovamente (adempimento successivo) entro un termine congruo, laddove il vizio o la relativa causa era presente già al trasferimento del rischio ed esso è stato regolarmente denunciato a PUMA. Se l’adempimento successivo fallisce, il compratore deve concederci una congrua proroga per l’eliminazione del vizio. Qualora detto termine decorra invano o sia necessario fissare un termine secondo le disposizioni di legge, il compratore può recedere dal contratto o ridurre opportunamente il prezzo d’acquisto.
9.5 I diritti per vizi della cosa cadono in prescrizione dopo 12 mesi. Il termine decorre con il trasferimento del rischio. Quanto detto non trova applicazione laddove la legge preveda termini più lunghi ai sensi del
§ 479 codice civile tedesco [BGB] (pretese di regresso).
9.6 Nel caso di denuncia dei vizi, il compratore deve dare immediatamente l’opportunità a PUMA di verificare la merce contestata; su richiesta di PUMA devono essere messi a nostra disposizione, a nostre spese, la merce in questione o parti di essa. Qualora la denuncia dei vizi sia illegittima, abbiamo facoltà di chiedere al compratore il rimborso degli oneri sopportati (ivi inclusi i costi di trasporto, lavorazione e verifica).
9.7 Sono esclusi ulteriori diritti o altri diritti da parte del compratore nei confronti di XXXX e dei suoi ausiliari per un vizio della cosa, che non siano disciplinati nel presente art. 9; segnatamente, il compratore non può chiedere un risarcimento per spese inutilmente sostenute. Tuttavia, qualora il vizio
dipenda da una colpa di XXXX, il compratore può chiedere il risarcimento del danno conformemente alle disposizioni del seguente art. 10.
9.8 Le pretese di regresso del compratore nei confronti di PUMA ai sensi del § 478 codice civile tedesco [BGB] si configurano solo nella misura dei diritti per vizi di terzi fatti valere nei confronti del compratore medesimo e prevedono che lo stesso abbia adempiuto conformemente e tempestivamente gli obblighi di denuncia nei confronti di PUMA conformemente all’art. 9.3.
9.9 A prescindere da una colpa di PUMA, resta impregiudicata un’eventuale responsabilità di PUMA medesima nel caso di reticenza dolosa in relazione al vizio, per l’assunzione di una garanzia o di un rischio di approvvigionamento e secondo la legge tedesca sulla responsabilità per danni cagionati da prodotti [Produkthaftungsgesetz].
10. Limitazione di responsabilità
10.1 La responsabilità di PUMA in merito al risarcimento del danno, a prescindere dal motivo giuridico su cui si fonda, segnatamente per impossibilità, mora, fornitura affetta da vizi o errata, violazione del contratto e atto illecito, è limitata secondo le disposizioni del presente art. 10 quando dipenda da una colpa.
10.2 PUMA garantisce il risarcimento del danno soltanto nel caso di dolo e colpa grave, mancanza delle qualità garantite, assunzione di garanzie e inganno.
10.3 In caso di colpa lieve, PUMA risponde solo per danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale essenziale (obbligo il cui adempimento consente precipuamente l'esecuzione conforme del contratto e nel cui rispetto l’altro contraente di norma conta e può contare); tuttavia in tale caso la garanzia di PUMA è limitata al rimborso del danno prevedibile che di norma si verifica.
10.4 Qualora la responsabilità sia esclusa o limitata per motivazione o ammontare, ciò vale anche per la responsabilità personale di dipendenti, rappresentanti legali e ausiliari di PUMA. Nei casi di colpa grave da parte di semplici ausiliari e dipendenti senza mansioni direttive, PUMA garantisce il risarcimento del danno tipico prevedibile.
10.5 Le limitazioni di responsabilità del presente art. 10 non trovano applicazione in merito alle disposizioni di legge relative all’onere della prova.
10.6 È esclusa qualsivoglia altra o ulteriore responsabilità di PUMA, ivi inclusa quella relativa al risarcimento del danno e per danni conseguenti al vizio.
10.7 Le precedenti disposizioni o limitazioni di responsabilità del presente art. 10 non trovano applicazione per una responsabilità ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità per danni cagionati da prodotti [Produkthaftungsgesetz] e per morte, lesioni personali o altri danni alla salute.
11. Altre condizioni, recesso, pubblicità, sostituzione dell’altro contraente
11.1 Il diritto di recesso di legge del compratore in caso di vizio della cosa compravenduta non è subordinato ad una colpa di PUMA; tuttavia, il compratore può recedere il contratto soltanto quando si configuri una violazione degli obblighi da parte di PUMA. Il diritto di recesso del compratore prevede che la violazione degli obblighi o il vizio non siano irrilevanti.
11.2 Per ciò che concerne gli ordini di cosiddette “riproduzioni” (articoli per tifosi), sui quali compare un riferimento allo sponsor e/o il nome/simbolo di una società, peculiari modifiche di quest’ultima ovvero altre modifiche non imputabili a PUMA (a titolo esemplificativo un nuovo sponsor e/o la modifica del nome/simbolo della società o dei relativi colori) non legittimano il compratore al recesso o alla riduzione del prezzo.
11.3 Il compratore può compensare esclusivamente crediti incontestati ovvero passati in giudicato; lo stesso dicasi per l’esercizio dei diritti di ritenzione.
11.4 Non possono essere ceduti i diritti del compratore relativi a operazioni con PUMA. Abbiamo facoltà di cedere a terzi tutti i crediti che vantiamo nei confronti del compratore e trasmettere al cessionario i dati a ciò necessari esclusivamente ai fini dell’incasso del credito. Abbiamo altresì facoltà di nominare in qualsiasi momento un terzo che subentri al nostro posto nei diritti e doveri derivanti dal contratto; nell’ipotesi in cui intendiamo esercitare tale diritto e il terzo subentra nel contratto al posto nostro, il compratore ha facoltà di recedere dal contratto stesso. Il diritto di recesso deve essere esercitato per iscritto appena si viene a conoscenza del subentro del terzo.
11.5 Il compratore s’impegna a fare pubblicità alla merce fornita da PUMA esclusivamente in modo veritiero e opportuno. Il compratore è consapevole che la pubblicità non corretta in relazione alle qualità può portare a pretese di prestazioni in garanzia. Egli s'impegna a esonerare immediatamente PUMA dalle conseguenze di tale pubblicità ingannevole e rimborsare il danno cagionato dalla violazione dell’obbligo in questione.
12. Disposizioni finali
12.1 Qualora una disposizione delle presenti condizioni dovesse essere o diventare invalida, ciò non pregiudicherà il contratto interessato né le rimanenti condizioni. In luogo della disposizione invalida ne subentra una che si avvicini il più possibile allo scopo economico perseguito.
12.2 Il fatto che noi trascuriamo, una o più volte, di avanzare o esercitare pretese o diritti derivanti da un contratto oppure da una delle presenti condizioni o disposizioni, e se rinunciamo , una sola volta o in modo ripetuto al rispetto o all’adempimento di singoli obblighi o condizioni contrattuali, non costituiscono una rinuncia in generale alle relative pretese, accordi o ad altre condizioni e non ne comportano l’inefficacia come pure non pregiudicano segnatamente il nostro diritto a far valere la pretesa o il diritto nel caso di una successiva violazione degli obblighi da parte del compratore.
12.3 Il luogo d’adempimento per i pagamenti è la sede di PUMA.
12.4 Per le presenti condizioni e tutti i rapporti giuridici tra PUMA e il compratore trova esclusiva applicazione il diritto della Repubblica Federale di Germania con esclusione del diritto privato internazionale. Tale scelta trova altresì applicazione, se ammesso dalla legge, per accordi di diritto reale, ivi inclusi cessioni di crediti e altri diritti di garanzia. È esclusa l’applicazione della Convenzione di Vienna sui contratti di compravendita internazionale e s.m.i.
12.5 Si convengono le vie legali ordinarie. Per tutte le controversie, in particolare anche per crediti cambiari e di assegni bancari, il foro convenuto è quello territorialmente competente per la sede di PUMA. XXXX ha tuttavia il diritto, a sua discrezione, di citare in giudizio il compratore anche presso un altro foro ammesso dalla legge.