Accordo
Traduzione1
Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica
0.975.237.6
del Guatemala concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti
Concluso il 9 settembre 2002
Entrato in vigore mediante scambio di note il 3 maggio 2005
(Stato 3 maggio 2005)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Repubblica del Guatemala,
in seguito denominati le Parti contraenti,
nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli al rafforzamento della cooperazione economica tra i due Stati, in particolare per quanto concerne gli inve- stimenti degli investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte con- traente,
riconoscendo che la promozione e la protezione reciproca di tali investimenti mediante accordi internazionali sono tali da stimolare l’iniziativa e accrescere la prosperità dei due Paesi,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo:
(1) Il termine «investimento» comprende ogni categoria di averi e include in parti- colare, ma non esclusivamente:
(a) la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto rea- le come servitù, oneri fondiari, pegni mobiliari e immobiliari, usufrutti;
(b) le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
(c) i crediti monetari, inclusi titoli e obbligazioni e i diritti a qualsiasi prestazio- ne di valore economico;
(d) i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzione, modelli di utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di com-
RU 2006 2087
1 Dal testo originale francese.
mercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), i procedimenti tecnici, il «know-how» e la clientela;
(e) le concessioni e diritti analoghi conferiti per legge o per contratto, comprese le concessioni di ricerca, di estrazione o di sfruttamento delle risorse natura- li.
(2) Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:
(a) le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte contraente, sono considerate suoi cittadini;
(b) le persone giuridiche costituite conformemente alla legislazione di detta Par- te contraente, che hanno sede sul territorio di quest’ultima, o le persone giu- ridiche direttamente o indirettamente controllate da cittadini di questa Parte contraente o da persone giuridiche costituite conformemente alla legislazio- ne di detta Parte contraente, che hanno sede sul territorio di questa stessa Parte contraente.
(3) Il termine «reddito» designa gli importi provenienti da un investimento e include in particolare, ma non esclusivamente, gli utili, gli interessi, le plusvalenze patrimo- niali, i dividendi, i canoni e gli onorari.
(4) Il termine «territorio» designa il territorio delle Parti contraenti e comprende le zone marittime adiacenti allo Stato costiero sulle quali la Parte contraente interessata può esercitare la propria sovranità o la propria giurisdizione, in conformità della legislazione nazionale e del diritto internazionale.
Art. 2 Campo di applicazione
Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati sul territorio di una Parte contraente, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti, da investitori dell’altra Parte contraente, prima o dopo l’entrata in vigore dell’Accordo. Tuttavia non si applica ai crediti sorti anteriormente all’entrata in vigore del medesimo.
Art. 3 Promozione, ammissione
(1) Ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte contraente e ammette tali investimenti con- formemente alle proprie leggi e ai propri regolamenti.
(2) Ciascuna Parte contraente agevola, conformemente alle proprie leggi e ai propri regolamenti, il rilascio delle necessarie autorizzazioni relative a tali investimenti comprese quelle per l’esecuzione di contratti di licenza, di assistenza tecnica, com- merciale o amministrativa come anche le autorizzazioni richieste per le attività di consulenti e di esperti.
Art. 4 Protezione, trattamento
(1) Gli investimenti e i redditi degli investitori di ciascuna Parte contraente fruisco- no in qualsiasi momento di un trattamento giusto ed equo e beneficiano di una protezione e di una sicurezza integrali sul territorio dell’altra Parte contraente.
Nessuna delle Parti contraenti ostacola in qualsivoglia maniera, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, l’estensione o l’alienazione di tali investimenti.
(2) Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investimenti e ai redditi degli investitori dell’altra Parte contraente, un trattamento non meno favore- vole di quello che essa accorda agli investimenti e ai redditi dei suoi propri investito- ri o agli investimenti e ai redditi degli investitori di uno Stato terzo, fermo restando che è determinante il trattamento più favorevole per l’investitore interessato.
(3) Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda ai suoi propri investitori o agli investitori di uno Stato terzo per quanto concerne la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento o l’alienazione dei loro investimenti, fermo restando che è determinante il trattamento più favorevole per l’investitore interessato.
(4) Se una Parte contraente accorda particolari privilegi agli investitori di un qual- siasi Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, di un’unione doganale o di un mercato comune o in virtù di un accordo per evitare la doppia imposizione, detta Parte contraente non è tenuta ad accordare tali privilegi agli investitori dell’altra Parte contraente.
Art. 5 Libero trasferimento
(1) Ciascuna Parte contraente accorda senza indugio agli investitori dell’altra Parte contraente il trasferimento in valuta liberamente convertibile degli importi relativi a un investimento, in particolare, ma non esclusivamente:
(a) dei redditi;
(b) dei pagamenti legati a prestiti o altri obblighi contratti per l’investimento;
(c) del provento della vendita o della liquidazione parziale o totale di un inve- stimento, compresi gli eventuali plusvalori;
(d) degli introiti e altri oneri di personale assunto all’estero in rapporto con l’investimento;
(e) del capitale iniziale e degli importi supplementari destinati al mantenimento o allo sviluppo dell’investimento.
(2) Salvo diversa disposizione dell’investitore, i trasferimenti sono effettuati al saggio di cambio applicabile alla data del trasferimento, conformemente alle norme in materia di cambio in vigore sul territorio della Parte contraente dove è stato effettuato l’investimento.
Art. 6 Espropriazione
(1) Nessuna Parte contraente prende provvedimenti di espropriazione o nazionaliz- zazione, né provvedimenti analoghi o equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione che non siano discriminatori, siano conformi alle leggi nazionali di
applicazione generale e implichino un indennizzo immediato e adeguato. La legitti- mità di una simile espropriazione e l’importo dell’indennizzo possono, su richiesta dell’investitore, essere oggetto di verifica, conformemente alle disposizioni legali.
(2) L’indennizzo di cui al capoverso (1) corrisponde al valore commerciale dell’investimento espropriato, stabilito in base ai principi di valutazione ammessi quali, tra l’altro, il capitale investito, il valore di surrogazione, il valore aggiunto, i redditi correnti, la clientela e altri fattori pertinenti immediatamente prima che sia stata annunciata o resa pubblica l’espropriazione, considerato che è determinante il primo di questi eventi. L’ammontare dell’indennizzo include l’interesse bancario usuale a decorrere dalla data dell’espropriazione fino al suo pagamento ed è liquida- to senza indugio all’avente diritto indipendentemente dal suo luogo di domicilio o di sede.
(3) Gli investitori di una delle Parti contraenti i cui investimenti abbiano subito perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza nazionale o rivolta, sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte contraen- te fruiscono, da parte di quest’ultima, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri investitori o a quelli di un qualsiasi Stato terzo per quanto concerne la restituzione, l’indennizzo, la compensazione o ogni altra forma di rego- lamento.
Art. 7 Principio di surrogazione
Se una Parte contraente ha accordato una garanzia finanziaria qualsiasi contro i rischi non commerciali per un investimento effettuato da uno dei suoi investitori sul territorio dell’altra Parte contraente, quest’ultima riconosce i diritti della prima Parte contraente secondo il principio di surrogazione nei diritti dell’investitore se un pagamento è stato fatto dalla prima Parte contraente in virtù di questa garanzia.
Art. 8 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente
(1) Allo scopo di trovare una soluzione alle controversie relative agli investimenti tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente, le parti interessa- te procedono a consultazioni.
(2) Se tali consultazioni non portano ad alcuna soluzione entro sei mesi dalla domanda della loro apertura, la controversia è deferita a richiesta dell’investitore:
(a) ai tribunali competenti della Parte contraente sul cui territorio è stato effet- tuato l’investimento; oppure
(b) al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (CIRDI), istituito dalla Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati2, aper- ta alla firma a Washington il 18 marzo 1965; oppure
2 RS 0.975.2
(c) a un tribunale arbitrale costituito ad hoc, salvo accordo contrario delle parti alla controversia, secondo il regolamento d’arbitrato della Commissione del- le Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL).
(3) Ciascuna delle Parti contraenti acconsente di sottoporre le controversie relative a un investimento a una procedura internazionale di conciliazione o di arbitrato.
(4) La Parte contraente che è parte alla controversia non può, in alcun momento della procedura, avvalersi della sua immunità o eccepire il fatto che l’investitore ha ottenuto in virtù di un contratto di assicurazione un indennizzo, a copertura totale o parziale del danno subito.
(5) Nessuna delle Parti contraenti intenta un’azione per via diplomatica per una controversia sottoposta all’arbitrato internazionale, salvo che l’altra Parte contraente rifiuti di conformarsi.
(6) La sentenza arbitrale è definitiva e vincolante per le Parti alla controversia ed è eseguita conformemente alla legislazione nazionale.
Art. 9 Controversie tra le Parti contraenti
(1) Le controversie tra le Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte per via diplomatica.
(2) Se la controversia tra le Parti contraenti non è risolta per scritto entro sei mesi dal suo insorgere, la controversia è sottoposta, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale.
(3) Detto tribunale è costituito, per ogni singolo caso, nel modo seguente. Nei due mesi successivi alla ricezione della domanda d’arbitrato, ciascuna Parte contraente designa un membro del tribunale. I due membri così designati nominano un presi- dente che deve essere cittadino di uno Stato terzo e con il quale le due Parti con- traenti intrattengono relazioni diplomatiche.
(4) Se le designazioni necessarie non sono state fatte nei termini previsti nel capo- verso (3) del presente articolo, ciascuna delle Parti contraenti può, in assenza di qualsiasi altro accordo, invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia a procedere alle nomine. Se il Presidente fosse cittadino di una Parte contraente o fosse impedito di esercitare il suo mandato per un altro motivo, le nomine sono fatte dal Vicepresidente. Se quest’ultimo fosse cittadino di una Parte contraente o fosse parimenti impedito di esercitare il suo mandato per un altro motivo, le nomine sono fatte dal membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti contraenti.
(5) Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale arbitrale stabilisce la propria procedura. Il tribunale decide a maggioranza dei voti. Tali decisioni sono definitive e vincolanti per le due Parti contraenti.
(6) Ciascuna Parte contraente assume le spese del proprio membro del tribunale e quelle della sua rappresentanza nella procedura arbitrale. Le spese del Presidente e le rimanenti spese sono suddivise in parti uguali tra le Parti contraenti.
Art. 10 Altri obblighi
(1) Se le disposizioni legislative di una Parte contraente o norme di diritto inter- nazionale accordano agli investimenti degli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, tali disposizioni prevalgono su quest’ultimo nella misura in cui siano più favorevoli.
(2) Ciascuna Parte contraente si conforma a tutti gli obblighi assunti nei confronti degli investimenti effettuati sul suo territorio dagli investitori dell’altra Parte con- traente.
Art. 11 Disposizioni finali
(1) Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui le Parti contraenti si sono notificate l’adempimento delle formalità legali richieste per la messa in vigore di accordi internazionali; esso rimane in vigore per un periodo di dieci anni. Se non è denunciato per scritto con preavviso di sei mesi prima della scadenza di tale periodo, è considerato come rinnovato di volta in volta alle stesse condizioni per periodi successivi di cinque anni.
(2) In caso di denuncia, le disposizioni degli articoli 1–10 del presente Accordo si applicano ancora per un periodo supplementare di dieci anni agli investimenti effet- tuati prima della denuncia.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Guatemala il 9 settembre 2002, in doppio esemplare, nelle lingue francese, spagnola, inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze, prevarrà il testo inglese.
Per il
Consiglio federale svizzero: Xxxxx Xxx
Per il
Governo della Repubblica del Guatemala: Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx