Accordo
Traduzione1
Accordo
0.946.113.49
di riassicurazione reciproca fra l’Ufficio della garanzia dei rischi delle esportazioni, Xxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxx, (di seguito «GRE»),
che agisce per conto della Confederazione Svizzera, e la Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur, 12, cours Michelet, 92065 Paris La Défense, (di seguito «Coface»), che agisce perconto dello Stato Francese
Concluso il 3 dicembre 2001
Approvato dall’Assemblea federale il 14 marzo 20022 Entrato in vigore il 21 maggio 2002
(Stato 13 maggio 2003)
Art. 1 Scopo dell’Accordo
La Coface conferma che potrà riassicurare la GRE nell’ambito delle garanzie accor- date da quest’ultima a esportatori svizzeri o a terzi (in particolare banche), per quanto concerne la parte di prodotti di origine francese inclusa nelle esportazioni garantite.
La GRE conferma che potrà riassicurare la Coface nell’ambito delle garanzie accor- date da quest’ultima a esportatori francesi o a terzi (in particolare banche), per quanto concerne la parte di prodotti di origine svizzera inclusa nelle esportazioni garantite.
La decisione definitiva sull’applicazione della riassicurazione a titolo di un contratto particolare sarà presa per ogni singolo caso dalla Coface o dalla GRE.
Art. 2 Campo d’applicazione
1. Il presente Accordo è applicabile nei casi in cui:
a) l’esportatore che risiede nel Paese di uno degli assicuratori dei crediti si av- vale, per adempiere il contratto, di subfornitori che risiedono nel Paese del- l’altro assicuratore dei crediti; va inteso solo l’esportatore che ha diritti e do- veri nei confronti del cliente estero; o
b) gli esportatori che lavorano rispettivamente in Svizzera e in Francia hanno stipulato contratti d’esportazione implicanti un rapporto fra di loro, con un acquirente di un Paese diverso dalla Francia o dalla Svizzera,
e l’assicuratore dei crediti del Paese dell’esportatore accorda una polizza di assicu- razione dei crediti.
2. L’Accordo di riassicurazione non è applicato se l’assicuratore concede, per un contratto di esportazione, una copertura assicurativa al mandatario principale e se
RU 2003 1091; FF 2002 1378
1 Dal testo originale francese. Xxxxxxx: tradotti dai testi originali inglesi.
2 Art. 1 cpv. 1 del DF del 14 mar. 2002 (RU 2003 1069).
quest’ultimo stipula con il suo (i suoi) subfornitore(i) una convenzione «If and when» nel Paese del riassicuratore.
Art. 3 Definizioni
Nell’ambito del presente Accordo, s’intendono per:
Xxxxxx lavorativo: un giorno in cui gli uffici dei due assicuratori dei
crediti sono aperti;
Prodotti d’esportazione: le merci e i servizi da fornire secondo il contratto d’esportazione;
Mandatario principale: l’esportatore che è parte al contratto concluso con il
cliente estero;
Assicuratore(i) dei crediti: la GRE e la Coface, rispettivamente una delle due
istituzioni;
Polizza: una polizza assicurativa stabilita dall’assicuratore o una garanzia da lui accordata;
Quota di riassicurazione: la quota, espressa in per cento del valore indicato dei
prodotti d’esportazione, che beneficia di una contro- garanzia del riassicuratore;
Riassicuratore: l’assicuratore dei crediti che mette a disposizione dell’assicuratore una controgaranzia per un determi- nato affare;
Assicuratore: l’assicuratore dei crediti che emette la polizza.
Art. 4 Origine del prodotto
Le Parti contraenti considerano per principio che i prodotti d’esportazione prove- nienti dal Paese del riassicuratore sono originari di questo Paese. Se, in un caso con- creto, l’assicuratore ha ragioni per dubitarne, accerta – nella misura del possibile – l’origine dei prodotti e comunica senza indugio i suoi dubbi e il risultato delle sue ricerche al riassicuratore.
Art. 5 Generi di polizze ai quali il presente Accordo si applica
I generi di polizze emesse dalla Coface e dalla GRE ai quali si applica il presente Accordo sono indicati nelle appendici 1 e 2. Ciascuno dei due assicuratori dei crediti informa l’altro per scritto se uno dei suoi generi di polizze subisce una modifica.
Art. 6 Designazione dell’assicuratore
Per principio, è considerato assicuratore l’assicuratore dei crediti del Paese da cui proviene la maggior parte, in termini di valore, dei prodotti d’esportazione che sono oggetto della copertura richiesta. A seconda del caso, le Parti possono pure conve- nire di derogare a questa norma.
Art. 7 Quota di riassicurazione
1. La quota di riassicurazione è fissata in funzione della quota svizzera, rispettiva- mente francese, nel prodotto d’esportazione, da riassicurare in base alle indicazioni del richiedente. Il criterio determinante è il rapporto tra i prodotti d’esportazione di origine svizzera e quelli di origine francese. Se i tassi di copertura dell’assicuratore e del riassicuratore differiscono, la quota di riassicurazione è calcolata come negli esempi 1, 3 e 5 che figurano nell’allegato A.
2. Se l’operazione da assicurare include prodotti d’esportazione provenienti da uno o da più Paesi terzi, considerato che il Paese cliente è anche un Paese terzo, il rischio è per principio assunto in funzione della quota cui sono state attribuite fun- zionalmente le forniture del Paese terzo. Conformemente a questa attribuzione fun- zionale, la quota di riassicurazione è calcolata come negli esempi 5 e 6 dell’allegato
A. Le Parti contraenti possono convenire di fissare la quota di riassicurazione in al- tro modo.
Se non è possibile attribuire in modo inequivocabile le forniture di un Paese terzo, l’assicuratore accorda una copertura per le forniture di Paesi terzi senza riassicura- zione. In casi particolari l’assicuratore e il riassicuratore possono convenire una ripartizione dei rischi tra l’assicuratore e il riassicuratore in funzione del tasso di copertura risultante dal rapporto tra le quote rispettive di forniture svizzere e fran- cesi.
Art. 8 Obblighi del riassicuratore
1. Il riassicuratore che assume la riassicurazione deve pagare all’assicuratore l’im- porto di riassicurazione convenuto, se l’assicuratore è obbligato a pagare un’inden- nità in virtù della polizza.
2. Se non è stato convenuto altrimenti, il riassicuratore assume la quota di riassicu- razione che gli è stata attribuita al tasso di copertura fissato dall’assicuratore nella sua polizza. Il riassicuratore non è tuttavia obbligato a mettere a disposizione una riassicurazione che superi il suo tasso usuale di copertura.
3. Il riassicuratore s’impegna a pagare all’assicuratore un importo corrispondente alla percentuale dell’indennità che l’assicuratore ha pagato o deve pagare in virtù della sua polizza. Questo pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni lavorativi a contare da quello in cui il riassicuratore è stato informato dall’assicuratore del fatto che un’indennità è stata versata.
4. Il riassicuratore deve versare un importo in funzione della quota di riassicura- zione – se una garanzia in merito è stata accordata – anche in caso di danno di fab- bricazione. L’ammontare del pagamento non si calcola nel caso specifico in funzio- ne dei prezzi di costo delle quote di forniture in questione, bensì è determinato unicamente secondo la percentuale della quota di riassicurazione applicata all’ammontare dei costi sopportati dal mandatario principale, inclusi i costi inerenti alla quota riassicurata.
5. Il riassicuratore s’impegna a informare l’assicuratore in merito a qualsiasi pro- blema di cui è stato informato e che potrebbe avere effetti sull’esecuzione del con- tratto di fornitura o sugli accordi di credito pertinenti.
Art. 9 Obblighi dell’assicuratore
1. L’assicuratore deve informare il riassicuratore su qualsiasi modifica della polizza, della portata e del genere della transazione finanziata da un credito all’esportazione o delle pertinenti norme contrattuali, per quanto possa avere effetti sul rischio coper- to dalla polizza.
2. L’assicuratore deve consultare il riassicuratore prima di prendere una decisione vincolante concernente le misure da prendere o le indicazioni da dare all’assicurato, se le circostanze tendono ad aumentare il rischio o un danno minaccia di prodursi.
3. L’assicuratore deve trasferire al riassicuratore, entro un termine di 30 giorni lavorativi dalla ricezione, la quota di versamenti ricevuti che gli spetta proporzio- nalmente alla sua quota riassicurativa, versamenti che ha incassato o trattenuto a titolo di rimborso dopo il pagamento di un’indennità.
4. L’assicuratore è tenuto a trasmettere immediatamente al riassicuratore l’informa- zione secondo cui un debitore non ha effettuato un versamento destinato ad ammor- tizzare un credito coperto dalla polizza.
5. L’assicuratore deve mettere a disposizione del riassicuratore, su richiesta di quest’ultimo, le copie in suo possesso di tutte le informazioni relative a una transa- zione.
6. L’assicuratore deve informare immediatamente il riassicuratore sulla data di estinzione degli obblighi derivanti dalla polizza.
Art. 10 Calcolo e ripartizione dei premi
1. Il riassicuratore ha diritto a un premio di riassicurazione che:
a) corrisponde alla quota di riassicurazione sul premio o
b) è stato convenuto tra gli assicuratori dei crediti, nel caso concreto, affinché il riassicuratore riceva il premio che il suo sistema di rimunerazione richiede per coprire il rischio da riassicurare.
L’assicuratore trattiene il 10 per cento dagli importi di cui alle lettere a) e b) quale rimborso per le spese amministrative.
2. L’assicuratore si impegna a pagare il riassicuratore entro 30 giorni lavorativi a contare dalla data in cui ha incassato il premio.
3. Se in seguito a una riduzione degli importi garantiti o della durata della copertura e purché il diritto alla copertura non sia ancora dato, l’assicuratore deve restituire all’assicurato tutto il premio o parte di esso, il riassicuratore è per principio tenuto a restituire all’assicuratore, su richiesta di quest’ultimo, la quota del premio rimborsa- to corrispondente alla quota di premio da lui incassata, dopo deduzione dell’am- montare trattenuto per le spese amministrative. Il riassicuratore deve assumere la sua quota di rimborso del premio soltanto se il motivo di questo rimborso è valido anche per la quota riassicurata.
Art. 11 Modifica dell’origine del prodotto
1. Se, una volta stipulata la polizza di riassicurazione, l’origine dei prodotti d’espor- tazione si modifica nella sua composizione per oltre il 10 per cento del valore dei prodotti interessati o se il rapporto fra le quote dei prodotti d’esportazione del man- datario principale e quelle dei subfornitori è modificato per oltre il 10 per cento del valore, l’assicuratore ne informa il riassicuratore e ciascuna delle due parti può esigere l’adeguamento della quota di riassicurazione.
2. Se questo adeguamento è effettuato, sono adeguati di conseguenza gli importi che l’assicuratore e il riassicuratore si devono reciprocamente sotto forma di premi, di diritti e di partecipazioni alle prestazioni d’indennizzo, di spese giudiziarie o di costi di riduzione o di prevenzione dei danni.
Art. 12 Regresso
1. L’assicuratore consulta il riassicuratore prima di promuovere un’azione penale o di far valere diritti di regresso i cui costi supererebbero il 10 per cento dell’importo scoperto.
Il riassicuratore è tenuto a partecipare, in proporzione alla sua quota di riassicurazio- ne, alle spese sostenute dall’assicuratore per ottenere un rimborso o per avviare un procedimento giudiziario conformemente alle disposizioni della sua polizza. Il pagamento è effettuato entro 30 giorni lavorativi a contare dalla data della comuni- cazione delle spese.
2. Fatti salvi i crediti inclusi in un accordo del Club di Parigi e trattati conforme- mente all’articolo 14 del presente Accordo, l’assicuratore può alienare, condonare o annullare crediti che gli spettano economicamente e giuridicamente dopo il paga- mento di un’indennità, soltanto con il consenso del riassicuratore.
Art. 13 Norme procedurali
Le norme procedurali relative ai singoli casi di riassicurazione sono enunciate nel- l’appendice 3.
Art. 14 Conversione di debiti
1. Se il Paese cliente o il Paese debitore presenta una domanda di conversione del debito, le Parti contraenti si consultano al fine di stabilire come possono essere risolti i problemi che ne derivano. La decisione definitiva è tuttavia presa dall’assicuratore.
2. Se il credito assicurato è oggetto di un accordo di conversione del debito, l’assi- curatore consulta il riassicuratore se intende alienare o condonare questo credito. Su richiesta del riassicuratore, l’assicuratore può cedere al riassicuratore tutta la parte riassicurata del credito o una parte di essa. Se tuttavia il credito è incluso in un accordo di conversione del debito concluso nell’ambito del Club di Parigi, il riassi- curatore dovrà trattare la parte riassicurata di tale credito nei termini previsti dal Protocollo concordato del Club di Parigi.
3. Se il credito è incluso in un accordo del Club di Parigi, l’assicuratore ha il diritto di versare le indennità alle scadenze contrattuali senza tener conto del termine di attesa ordinariamente previsto per il pagamento di un’indennità.
Art. 15 Valuta
Tutti i pagamenti riguardanti le diverse transazioni di riassicurazione in applicazione del presente Accordo devono essere effettuati nella valuta locale dell’assicuratore. Le Parti contraenti possono tuttavia convenire un’altra valuta, segnatamente quella nella quale l’assicuratore stabilisce la polizza.
Art. 16 Procedura d’arbitrato
1. Le Parti contraenti si adoperano per comporre amichevolmente le controversie che il presente Accordo può suscitare.
2. Le controversie che non possono essere composte amichevolmente sono compo- ste da un tribunale arbitrale formato di tre persone. Ogni Parte all’Accordo designa un arbitro, e i due arbitri designati cooptano un terzo arbitro che presiede.
Il luogo dell’arbitrato è nel Paese dell’assicuratore; per la Coface il luogo dell’arbitrato è Parigi, per la GRE è il luogo in cui essa ha la sua sede (Zurigo). La causa è istruita in francese, tedesco e inglese e le parti possono presentare i mezzi di prova in queste lingue senza traduzione. Per il resto, il tribunale arbitrale fissa la procedura secondo i principi dello Stato di diritto.
Art. 17 Denuncia e modifica dell’Accordo
1. Le due Parti contraenti firmano il presente Accordo, che entra in vigore il giorno in cui la GRE comunica alla Coface che le prescrizioni costituzionali della Svizzera per la conclusione e l’entrata in vigore di detto Accordo sono adempiute (ratifica).
2. Ciascuna delle due Parti contraenti ha il diritto di denunciare il presente Accordo per la fine di un anno civile mediante notifica scritta con un preavviso di tre mesi. La denuncia non ha alcun effetto sugli obblighi sorti prima della scadenza dell’Accordo.
3. Le Parti possono modificare il presente Accordo in qualsiasi momento. L’appendice 3 e tutti gli allegati possono essere modificati in qualsiasi momento, con il consenso scritto della GRE e della Coface.
Art. 18 Lingue ufficiali
1. Il presente Accordo è redatto in quattro esemplari originali, due in inglese e due in francese, un originale di ogni lingua per ogni Parte contraente.
2. Ognuna delle versioni del presente Accordo ha medesima autorità e può essere utilizzata per l’interpretazione.
3. La lingua di lavoro è tuttavia l’inglese. Appendici e allegati sono pertanto redatti unicamente in inglese.
Zurigo, 3 dicembre 2001
GRE:
Xxxxx X. Xxxxxxxxxxxxx
Coface:
Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx
Dettaglio delle agevolazioni accordate da Coface
Appendice 1
Agevolazione | Rischi coperti | Tasso di copertura | Regresso nei confronti dell’esportatore | Osservazioni |
1) Copertura dei rischi | ||||
a) Garanzia d’offerente | Xxxxxx politico ed economico | 85 % per il rischio economico 90 % per il rischio politico e per acqui- rente pubblico | Polizza particolare con premio particolare | |
b) Garanzia dei pagamenti antici- xxxx | Xxxxxx politico ed economico come quelli coperti per il rischio di fabbricazione e/o di credito | 95 % per il rischio di fabbricazione 90 % per il rischio di credito | Premio particolare applicabile all’importo della garanzia |
Agevolazione | Rischi coperti | Tasso di copertura | Regresso nei confronti dell’esportatore | Osservazioni |
c) Garanzia | Richiesta abusiva | 95 % per una coper- | La richiesta della garanzia in | |
d’esecuzione | tura del rischio di | seguito al verificarsi di un | ||
fabbricazione | sinistro di fabbricazione è | |||
indennizzata a titolo di rischio | ||||
di fabbricazione. È applicato | ||||
un supplemento di premio. | ||||
Xxxxxx politico e talvolta | Se è accordata una | La garanzia d’esecuzione può | ||
economico | copertura separata: | essere accordata separatamen- | ||
85 % per il rischio | te senza garanzia del contratto | |||
economico | d’esportazione. | |||
90 % per altri rischi |
Agevolazione | Rischi coperti | Tasso di copertura | Regresso nei confronti dell’esportatore | Osservazioni |
2) Polizze credito fornitore | Rischio di fabbricazione: interruzione dell’esecuzione del contratto durante sei mesi; il periodo di fabbricazione decorre dall’entrata in vigore del contratto (versamento del pagamento anticipato) fino al pieno adempimento degli impegni contrattuali dell’esportatore. Rischio di credito: mancato pagamento di un credito da parte del debitore alla data della sua scadenza. La polizza copre le fattispecie seguenti all’origine di sinistri, a titolo di rischio di fabbrica- zione e/o di credito: | Regresso effettivo nei con- fronti dell’esportatore: Coface non fornisce indenniz- zi in caso di controversie fra esportatore e acquirente. La controversia deve essere stata prima decisa dal tribunale competente a favore dell’assicurato. | Le polizze credito fornitore coprono i rischi economici dell’esportatore in caso di pagamento in contanti o di crediti dell’acquirente con debitori esteri. Queste polizze coprono il rischio di fabbricazione con- nesso ai prezzi di costo sop- portati dall’assicurato durante il periodo di fabbricazione e/o i termini di pagamento dovuti dal debitore a titolo di rischio di credito. |
Agevolazione | Rischi coperti | Tasso di copertura | Regresso nei confronti dell’esportatore | Osservazioni |
a) polizza credito fornitore per ac- quirenti pubblici b) polizza credito fornitore per ac- quirenti privati | – rischio politico, inclusi guerra, rivoluzione, disor- dini – catastrofi naturali – misure o decisioni prese da autorità straniere che impe- discono l’adempimento del contratto o ritardano il tra- sferimento dei fondi – prolungata mora del debito- re pubblico – rischio politico – prolungata mora del debito- re privato – insolvenza del debitore privato | Rischio di fabbrica- zione: 95 % Rischio di credito: 90 % Rischio di fabbrica- zione: 95 %; rischio di credito: 85 % per rischi economici 90 % per rischi politici | Il termine costitutivo di sini- stro è di 6 mesi per il rischio di fabbricazione e di 3 mesi per il rischio di credito. La prolungata mora dell’ac- quirente privato non è in generale coperta durante il periodo di fabbricazione. |
Agevolazione | Rischi coperti | Tasso di copertura | Regresso nei confronti dell’esportatore | Osservazioni |
3) Polizza credito acquirente | Xxxxxx di credito: quando il mutuatario non è in grado di pagare il debito derivante dall’accordo di credito. Il rischio di credito sorge per la banca francese ad ogni utilizzazione del credito ac- cordato all’esportatore. | L’esportatore si impegna a rimborsare a Coface l’indennizzo pagato da quest’ultima alla banca, se è constatato in giudizio che il mancato rimborso del credito acquirente è dovuto alla catti- va esecuzione da parte dell’esportatore del contratto finanziato dalla banca. | Le polizze credito acquirente sono rilasciate alle banche o agli istituti finanziari che hanno concesso un credito a un mutuatario estero in vista del finanziamento di un con- tratto di esportazione di beni o servizi. La copertura comprende l’im- porto del credito e gli interessi. | |
a) Polizza credito acquirente per mu- tuatari pubblici b) Polizza credito acquirente per mu- tuatari privati | – rischio politico e prolunga- ta mora del debitore pub- blico – rischi politico ed economi- co | 95 % | Il pagamento del credito è effettuato ratealmente. Procedura particolare: se il mutuatario è dichiarato insol- vente, indennizzo globale dopo scadenza del pagamento. Questa procedura è applicabile nel caso di acquirenti privati e, in alcuni casi, di acquirenti pubblici. Termine costitutivo di sinistro: 3 mesi Scadenza per il versamento dell’indennizzo: 1 mese |
Agevolazione | Rischi coperti | Tasso di copertura | Regresso nei confronti dell’esportatore | Osservazioni |
4) Polizze particolari a) Contratto d’appalto | Rischio di fabbricazione: è coperto fino a un importo massimo calcolato dall’esportatore in base alla perdita massima cui sarebbe esposto in caso di interruzione della gara di appalto. Gli importi dovuti in seguito all’accettazione provvisoria e all’accettazione definitiva e ai reclami sono coperti fino a un massimo del 20 per cento dell’importo del credito contro il rischio di non pagamento a titolo di rischio di credito. | 95 % 85 % per i rischi economici 90 % per gli altri rischi | Medesimo regresso effettivo nei confronti dell’esportatore come per le polizze credito fornitore. | Condizioni generali standard delle polizze credito fornitore con condizioni particolari. Copertura di una perdita massima. Questo importo massimo è stabilito e rimane invariabile. Quota particolare dei premi: la quota applicabile al rischio di fabbricazione è moltiplicata per 1,66. Per gli importi pagati in occa- sione dell’accettazione provvi- xxxxx o dopo di essa: premi standard applicabili ai rischi di credito. Per gli indennizzi: premi supplementari |
Agevolazione | Rischi coperti | Tasso di copertura | Regresso nei confronti dell’esportatore | Osservazioni |
b) garanzia limitata riservata a – affari finanziati dagli istituti finan- ziari internazionali – contratti che prevedono servizi pagabili in contanti | Rischio di fabbricazione: importo massimo di perdita come da proposta dell’esportatore. Rischio di credito: per gli importi pagati dopo la conclu- sione degli impegni contrat- tuali dell’assicurato. | 95 % 85 % per i rischi economici 90 % per gli altri rischi | Condizioni generali standard delle polizze credito fornitore. Copertura accordata per l’importo massimo determina- to secondo una percentuale del valore del contratto. Premio particolare: la quota applicabile al rischio di xxxxxx- cazione è moltiplicata per 2. Premio: premio standard per il rischio di credito (in caso di pagamento in contanti). |
Dettaglio delle agevolazioni accordate dalla GRE
Appendice 2
I
Agevolazione: Copertura del credito
Tipo: Garanzia
Beneficiario della garanzia: L’esportatore o un terzo (segnatamente una banca)
Condizioni di assicurazione: Legge xxxxxxxx0 e ordinanza4 concernente la garanzia
dei rischi delle esportazioni Franchigia dell’esportatore: Il 5 per cento almeno Tasso di copertura: Il 95 per cento al massimo
Base di calcolo: Prezzo dei prodotti d’esportazione secondo il contratto
d’esportazione
Xxxxxx xxxxxxx: a) Xxxxxxx politico
Xxxxxxx che si verifichino all’estero eventi politici, come guerre o disordini civili, che mettono i clienti nell’impossibilità di adempiere i loro obblighi con- trattuali o provocano la perdita di una merce che appartiene ancora all’esportatore.
b) Rischio di trasferimento
Xxxxxxx che il cliente sia nell’impossibilità di pagare a causa di una misura presa dal suo Governo a proposito delle divise, dopo che lui stesso ha de- positato il controvalore in valuta locale.
c) Rischio economico
– connesso con i debitori pubblici;
– connesso con i debitori privati,
– che appartengono a una collettività o a un’istituzione di diritto pubblico o
– il cui credito beneficia di una fideiussione pubblica o è garantito da una banca autoriz- zata dalla GRE o
– che svolgono compiti pubblici, mentre il ri- schio economico è limitato agli obblighi dei clienti pubblici o privati che, dal canto loro, svolgono compiti pubblici.
3 RS 946.11
4 RS 946.111
d) Eventuale rischio monetario
gli eventuali rischi monetari che possono realizzarsi al momento del rifinanziamento di un credito in va- luta estera, di un mercato in divise a termine o di una simile transazione, dopo il verificarsi di un danno coperto secondo le lettere a)–c). Non vi è al- cuna garanzia contro le fluttuazioni dei corsi di cambio intese come rischi primari.
II
Agevolazione: Copertura del rischio di fabbricazione (rischio prima
della fornitura)
Tipo: Garanzia
Beneficiario della garanzia: L’esportatore e, per principio, anche un terzo (segna-
tamente una banca)
Condizioni di assicurazione: Legge federale e ordinanza concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni
Franchigia dell’esportatore: Il 5 per cento almeno Tasso di copertura: Il 95 per cento al massimo Base di calcolo: Prezzo di costo
Rischi coperti: Impossibilità presunta o reale di effettuare la fornitura
a causa di un aumento posteriore all’ordinazione dei rischi politici, economici o di trasferimento che posso- no essere coperti secondo il numero I o per mancanza di possibilità di trasporto all’estero.
III
Agevolazione: Copertura di garanzie dell’offerta e di garanzie di
buona esecuzione (soltanto a complemento di una garanzia secondo il n. I e /o II)
Tipo: Garanzia
Beneficiario della garanzia: L’esportatore o un terzo (segnatamente una banca)
Condizioni di assicurazione: Legge federale e ordinanza concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni
Franchigia dell’esportatore: Il 5 per cento almeno Tasso di copertura: Il 95 per cento al massimo
Base di calcolo: Importo della garanzia dell’offerta o della garanzia di
buona esecuzione
Xxxxxx xxxxxxx: – richiesta abusiva
– richiesta legittima, quando l’esportatore non può adempiere i suoi impegni a causa della realizzazio- ne di un rischio politico o di trasferimento.
Appendice 3
Norme procedurali
(art. 13)
§ 1 Osservazione preliminare
La presente appendice disciplina le questioni procedurali ai sensi dell’articolo 13 dell’Accordo di riassicurazione reciproca fra la Coface e la GRE.
§ 2 Domanda e risposta provvisorie
a) Appena una domanda è presentata a uno dei due assicuratori dei crediti, quest’ultimo comunica all’altro il suo desiderio di essere riassicurato, per mezzo del formulario di domanda provvisoria (allegato B).
b) L’assicuratore dei crediti a cui è chiesta la riassicurazione risponde, entro dieci giorni lavorativi a contare dalla ricezione della domanda, per mezzo del formulario di risposta provvisoria (allegato C). Egli vi segnala anche le eventuali modifiche che auspica (p. es. garanzie supplementari) e indica la sua quota di premio, nel caso in cui quest’ultima non sia conforme ai calcoli dell’assicuratore.
§ 3 Domanda e risposta definitive
a) Se l’assicuratore potenziale intende accordare una garanzia di credito, lo comunica per mezzo del formulario di domanda definitiva (allegato D).
b) Il riassicuratore potenziale risponde, entro 30 giorni lavorativi a contare dal- la ricezione di questa domanda, per mezzo del formulario di risposta defini- tiva (allegato E).
c) Una volta emessa la polizza, l’assicuratore conferma al riassicuratore, per scritto e il più presto possibile, il suo impegno di copertura per mezzo del formulario di emissione di una garanzia (allegato F).
§ 4 Premi
Il riassicuratore deve comunicare all’assicuratore, al più tardi alla ricezione del formulario di emissione di una garanzia (allegato F), un numero di conto, di fattura o di riferimento, affinché l’assicuratore possa versare il premio di riassicurazione conformemente all’articolo 10 numeri 1 e 2.
§ 5 Sinistro
Se, in caso di sinistro, l’assicuratore fa valere un diritto presso il riassicuratore, deve dare a quest’ultimo le indicazioni seguenti:
– il pertinente numero di riferimento,
– l’importo totale ancora non pagato e la data di scadenza,
– l’importo totale che l’assicuratore deve pagare,
– la quota del riassicuratore nell’indennizzo pagato dall’assicuratore,
– il motivo dell’indennizzo (rischio realizzato),
– la data del pagamento dell’indennizzo.
§ 6 Rimborsi
In caso di rimborso, l’assicuratore deve dare al riassicuratore le indicazioni seguenti:
– il pertinente numero di riferimento,
– l’ammontare totale che egli ha riscosso,
– i costi di riscossione che egli ha pagato,
– la quota del riassicuratore nel rimborso netto,
– la data del rimborso,
– i tassi d’interesse (di mora) in vigore,
– il numero dei giorni in cui l’interesse (di mora) è stato riscosso,
– (se necessario) i corsi di cambio.
Allegato A
Esempi di calcolo della quota di riassicurazione
Esempio 1:
Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità
Forniture – Paese A: 70 unità
Forniture – Paese B: 50 unità
Copertura da parte dell’assicuratore (A): 95 % Copertura da parte del riassicuratore (B): 90 %
Calcolo della quota di riassicurazione
Esempio 2:
Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità
Forniture – Paese A: 70 unità
Forniture – Paese B: 50 unità
Copertura da parte dell’assicuratore (A): 95 % Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 %
Calcolo della quota di riassicurazione
Esempio 3: | |
Il prezzo contrattuale si riferisce a | 120 unità |
Forniture – Paese A: | 60 unità |
Forniture – Paese B: | 40 unità |
Forniture – Paese C: | 20 unità |
Copertura da parte dell’assicuratore (A): | 95 % |
Copertura da parte del riassicuratore (B): | 90 % |
Calcolo della quota di riassicurazione |
La quota di riassicurazione si riferisce al valore totale di 120 unità. L’ammontare riassicurato corrisponderebbe dunque a 45,47 unità.
Esempio 4: | |
Il prezzo contrattuale si riferisce a | 120 unità |
Forniture – Paese A: | 60 unità |
Forniture – Paese B: | 40 unità |
Forniture – Paese C: | 20 unità |
Copertura da parte dell’assicuratore (A): | 95 % |
Copertura da parte del riassicuratore (B): | 95 % |
Calcolo della quota di riassicurazione |
La quota di riassicurazione si riferisce al valore totale di 120 unità. L’ammontare riassicurato corrisponderebbe dunque a 48 unità.
Esempio 5:
Il prezzo contrattuale si riferisce a | 120 unità |
Forniture – Paese A: | 60 unità |
Forniture – Paese B: | 40 unità |
Forniture – Paese C: | 20 unità |
Copertura da parte dell’assicuratore (A): | 95 % |
Copertura da parte del riassicuratore (B): | 90 % |
Calcolo della quota di riassicurazione |
– Nel caso in cui le merci fornite dal Paese C siano da mettere sul conto esclu- sivo del Paese A:
– Nel caso in cui le merci fornite dal Paese C siano da mettere sul conto esclu- sivo del Paese B:
Esempio 6: | |
Il prezzo contrattuale si riferisce a | 120 unità |
Forniture - Paese A: | 40 unità |
Forniture - Paese B: | 60 unità |
Forniture - Paese C: | 20 unità |
Copertura da parte dell’assicuratore (A): | 95 % |
Copertura da parte del riassicuratore (B): | 95 % |
Calcolo della quota di riassicurazione
– Nel caso in cui le merci fornite dal Paese C siano da mettere sul conto esclu- sivo del Paese A:
– Nel caso in cui le merci fornite dal Paese C siano da mettere sul conto esclu- sivo del Paese B:
Osservazione:
Se l’assicuratore e il riassicuratore offrono tassi di copertura diversi per rischi diver- si, il calcolo del tasso di copertura equivale alla media di questi diversi tassi, per esempio:
Rischi politici: 95 %
Rischi economici prima della spedizione: 85 % Rischi economici di perdite su crediti: 90 % Tasso medio: 90 %
Formulario di domanda provvisoria
Allegato B
Da:
A:
Riferendoci all’accordo che abbiamo concluso con voi il:
Vi domandiamo di riassicurare l’operazione seguente:
Nostro n. di riferimento:
Esportatore del nostro Paese:
Esportatore del vostro Paese:
Loro relazioni contrattuali:
Progetto:
Acquirente/Paese:
Mutuatario/Paese:
Garante/garanzie:
Valore contrattuale:
Interessi:
Composizione delle forniture (indicazione del valore delle merci/servizi in funzione della quota del Paese interessato/forniture di Paesi terzi):
Durata del rischio:
– fabbricazione:
– credito: Condizioni di rimborso:
Eventualmente, osservazioni particolari concernenti il caso: Tipo di copertura(e) da mettere a disposizione:
Importo del mutuo: Interessi:
Mutuante:
Importo coperto (stima):
Quota di riassicurazione secondo stima (presentazione del calcolo): Tasso del premio (indicazione dell’importo di base)/scadenza: Valuta della copertura di riassicurazione:
Condizioni particolari: Condizioni di regresso: Osservazioni:
Firma:
(assicuratore)
Data:
Formulario di risposta provvisoria
Allegato C
A:
Da:
Ci riferiamo al vostro formulario di domanda provvisoria del: Vostro n. di rif.:
Nostro n. di rif.:
*(a) In base alle vostre indicazioni, consideriamo accettabile la vostra domanda di copertura e contiamo di ricevere in tempo utile il vostro formulario di domanda definitiva.
*b) In linea di massima, possiamo dar seguito alla vostra domanda, per quanto siate disposti a procedere alle modifiche seguenti:
Aspettiamo il vostro parere e/o una versione modificata del formulario di domanda provvisoria.
*(c) In qualità di riassicuratori, richiediamo il premio seguente:
– tasso del premio
– pagabile il
*(d) Non possiamo dar seguito alla vostra domanda concernente questa opera- zione.
Osservazioni:
Il presente formulario di risposta provvisoria non vincola l’interessato. Una decisio- ne di riassicurare può essere presa soltanto in seguito a un’analisi approfondita dei rischi ed è subordinata all’approvazione delle nostre autorità di decisione/di vigi- xxxxx.
Firma: (riassicuratore)
Data:
* Cancellare p. f. quanto non fa al caso
Formulario di domanda definitiva
Allegato D
Da:
A:
Ci riferiamo all’accordo che abbiamo concluso con voi il e alla nostra domanda provvisoria del:
Nostro n. di rif.:
Vostro n. di rif.:
Domandiamo alla vostra azienda di riassicurare l’operazione seguente alle condizio- ni indicate qui appresso:
Esportatore del nostro Paese:
Esportatore del vostro Paese:
Loro relazione contrattuale:
Progetto:
Acquirente/Paese:
Mutuatario/Paese:
Garante/garanzie:
Valore contrattuale:
Interessi:
Composizione delle forniture (indicazione del valore delle merci/servizi in funzione della quota del Paese interessato/forniture di Paesi terzi):
Durata del rischio
– fabbricazione:
– credito: Condizioni di rimborso:
Eventualmente, osservazioni particolari concernenti il caso: Tipo di copertura(e) da mettere a disposizione:
Importo del mutuo:
Interessi:
Mutuante:
Importo totale coperto:
– valore delle merci e/o dei servizi che si riferiscono al Paese del riassicuratore (in proporzione del valore totale delle merci e/o dei servizi forniti)
– quota della copertura assunta dall’assicuratore
– quota di riassicurazione (presentazione del calcolo) Valuta della copertura di riassicurazione:
Condizioni particolari:
Condizioni di regresso:
Importo del premio da pagare:
– all’assicuratore:
– al riassicuratore: (presentazione del calcolo)
L’impegno dell’assicuratore verso il richiedente finirà verosimilmente il: Osservazioni:
Firma:
(assicuratore)
Data:
Formulario di risposta definitiva
Allegato E
Da:
A:
Ci riferiamo all’accordo che abbiamo concluso con voi il e alla domanda definitiva del:
Nostro n. di rif.:
Vostro n. di rif.:
* Accettiamo la vostra domanda e vi accordiamo la riassicurazione desiderata conformemente all’accordo del e alle condizioni fissate nel formulario di domanda definitiva del .
* Non possiamo dar seguito alla vostra domanda di riassicurazione.
Osservazioni:
Firma: (riassicuratore)
Data:
* Cancellare p. f. quanto non fa al caso
Formulario di emissione di una garanzia
Allegato F
Da:
A:
Ci riferiamo all’accordo che abbiamo concluso con voi il e alla vostra risposta definitiva del
Nostro n. di rif.:
Vostro n. di rif.:
Vi informiamo che una garanzia è stata concessa il . L’ammontare della copertura è di
La quota di riassicurazione ammonta a
A Il premio totale da pagare ammonta a B L’importo da pagare all’assicuratore è di C L’importo da pagare al riassicuratore è di
La quota del premio rappresenta C =
A
Il premio dev’essere pagato come segue:
Data di scadenza Importo Quota del premio Importo da pagare al riassicuratore
Effettueremo il pagamento che vi è dovuto entro 30 giorni lavorativi a contare dalla data di ricezione.
Altre osservazioni:
Firma: (assicuratore)
Data: