Condizioni Generali di Acquisto
E.G.O. Italia S.r.l.
Condizioni Generali di Acquisto
1. Oggetto
1.1 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto saranno applicabili a tutti i rapporti commerciali (beni e servizi) tra
E.G.O. Italia S.r.l. (“la Società”) e il fornitore anche in mancanza di espresso riferimento alle stesse. La Società non accetta nessuna condizione contraria o nessuna deroga alle condizioni prevista dal fornitore senza espressa approvazione in forma scritta da parte della medesima. In particolare, l’accettazione dei beni o dei servizi o il pagamento degli stessi non implica un consenso da parte della Società in tal senso.
1.2 Eventuali modifiche o integrazioni alle presenti Condizioni Generali di Acquisto nonché alle condizioni generali di vendita del fornitore interamente o in parte diverse dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto saranno valide e vincolanti esclusivamente previa espressa accettazione per iscritto da parte della Società.
1.3 Le Condizioni Generali di Acquisto della Società sono applicabili esclusivamente nei confronti di professionisti.
2. Conclusione del Contratto
2.1 Le offerte e i preventivi redatti e presentati dal fornitore saranno gratuiti e senza impegno da parte della Società.
2.2. L’ordine effettuato dalla Società sarà per la stessa vincolante soltanto se confermato per iscritto dal fornitore entro un termine al massimo di due settimane dalla data dell’ordine, o entro il termine comunicato nell’ordine effettuato dalla Società.
2.3 Se la conferma d’ordine evidenzia delle differenze rispetto all’ordine, soprattutto per quanto riguarda
i prezzi e i termini di consegna, il fornitore è tenuto ad informare la Società con una comunicazione separata. Tali differenze diventeranno parte integrante del contratto esclusivamente se confermate per iscritto da parte della Società.
2.4 Qualora, all’atto della conclusione del contratto, si verificassero degli errori da parte della Società, p.e. errori di trasmissione, malintesi, ecc., s’intendono escluse eventuali richieste di risarcimento dei danni nei confronti della Società, a meno che gli stessi siano dovuti a dolo o colpa grave.
2.5 Fino al momento della conclusione del contratto la Società avrà il diritto di richiedere modifiche relative alle condizioni o alla qualità, alla consegna o al termine di consegna del prodotto ordinato e/o del servizio ordinato senza costi aggiuntivi a carico della Società medesima, a meno che il costo della modifica risulti superiore del [10%] rispetto al prezzo inizialmente concordato. In tal caso, il fornitore dovrà informare la Società dell’aumento dei costi e procedere con la fornitura soltanto dopo aver ricevuto la conferma scritta da parte della Società.
3. Modifiche Tecniche, Modifiche di Produzione
3.1 Previa comunicazione al fornitore, la Società avrà il diritto di modificare le specifiche della fornitura e di richiedere che il fornitore adatti tecnicamente i prodotti consegnati. Se le modifiche alla fornitura richieste dalla Società comportano dei costi aggiuntivi in relazione al prezzo unitario o a costi una tantum, detti costi saranno a carico della Società se la medesima avrà preventivamente accettato per iscritto tali costi aggiuntivi. Se la modifica effettuata dalla Società comporta una riduzione dei costi, il prezzo unitario sarà ridotto di conseguenza a vantaggio della Società. In ciascun caso, il fornitore dovrà comunicare immediatamente alla Società eventuali variazioni dei costi.
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4. Contratti Quadro/Ordini Aperti, Call-off
4.1 Con i contratti quadro o gli ordini aperti, le quantità e le tipologie da consegnare saranno comunicate dalla Società mediante specifiche comunicazioni scritte. Salvo altrimenti concordato, dette comunicazioni saranno vincolanti a meno che il fornitore non le contesti per iscritto entro un termine di 3 giorni lavorativi dalla relativa ricezione.
4.2 Se il fornitore non è in grado di rispettare le tempistiche della comunicazione di cui all’articolo 4.1, anche il successivo articolo 5.2 sarà applicabile.
5. Scadenze e Inadempimento
5.1 Le date e le scadenze concordate saranno vincolanti e dovranno essere rigorosamente rispettate dal fornitore. Il ricevimento del prodotto in consegna e/o la completa
esecuzione del servizio nel luogo convenuto per lo svolgimento dello stesso o nel luogo previsto dalla Società per lo svolgimento dello stesso sono determinanti in tal senso.
5.2 Non appena risulti evidente al fornitore che la fornitura di beni o servizi potrebbe essere ritardata, il fornitore dovrà inviare immediatamente alla Società una comunicazione scritta alla Società e salvo nel caso in cui si concordi per iscritto una nuova data, la Società avrà il diritto di rifiutare la fornitura e il fornitore non avrà diritto ad alcun corrispettivo, salva la possibilità per la Società di richiedere il risarcimento dei danni subiti. L’effetto vincolante della data concordata resterà comunque inalterato. Eventuali costi aggiuntivi sostenuti a seguito di quanto stabilito al presente articolo 5.2 saranno a carico del fornitore.
5.3 Se beni o servizi sono consegnati o eseguiti prima della data stabilita di consegna o esecuzione, la Società avrà il diritto di rifiutare tali beni o servizi. Inoltre, la Società avrà il diritto di rifiutare consegne e servizi parziali.
5.4 In caso di inadempimento da parte del fornitore, la Società avrà il diritto di pretendere il pagamento di una penale dello 0,5% per ogni settimana di ritardo, che, comunque, non potrà esser superiore al 5% del valore dell’ordine. Tale penale potrà essere pretesa dalla Società fino al momento dell’effettuazione del pagamento dell’intero importo relativo al prodotto/servizio oggetto di ritardata consegna o esecuzione. La penale sarà eventualmente compensata con il danno derivante dall’inadempimento che il fornitore è tenuto a risarcire. È comunque fatto salvo il diritto della Società ad eventuali ulteriori danni, inclusi, senza limitazioni, i danni e i costi causati dal fermo di produzione nonché dagli eventuali acquisti aggiuntivi che potrebbero essere necessari. Un’accettazione da parte della Società di un ritardo nella consegna o nel servizio non costituirà una rinuncia a eventuali pretese che la Società avrà il diritto di far valere in caso di ritardo nella consegna o nel servizio.
5.5 In caso d’inadempimento del fornitore, e dopo che è stato fissato un termine aggiuntivo per l’adempimento – a meno che vi si possa rinunciare in conformità alla legge
– la Società avrà il diritto, a sua discrezione, di risolvere il contratto, del tutto o in parte, e/o di richiedere il risarcimento dei danni, salvo e impregiudicato ogni altro diritto previsto dalla legge. Se le scadenze o il servizio sono ripetutamente non rispettati e se la consegna o il servizio risultano ripetutamente inadeguati, la Società avrà il diritto di risolvere il contratto, interamente o in parte, anche in relazione alle consegne o ai servizi non ancora scaduti o non ancora effettuati o derivanti da contratti quadro o ordini aperti o da altri accordi o contratti. Salvo e impregiudicato ogni altro diritto previsto dalla legge.
5.6 Nel caso in cui la Società non fosse in grado di accettare la consegna o il servizio a causa di circostanze che la Società non possa evitare nonostante l’adozione di ogni ragionevole precauzione, la data di accettazione sarà posticipata fintanto che continua il relativo impedimento. Se, a causa di tali circostanze, l’accettazione non fosse possibile per un periodo di tempo superiore a 6 mesi, la Società avrà il diritto di risolvere il contratto, del tutto o in parte. In tal caso, il fornitore avrà il diritto di pretendere il pagamento della fornitura o il risarcimento dei danni.
6. Luogo di Esecuzione, Passaggio del Rischio, Parti di Ricambio, Forza Maggiore
6.1 Il luogo di esecuzione di tutte le consegne e dei servizi del fornitore sarà il luogo stabilito dalla Società nell’ordine per l’esecuzione della consegna e per lo svolgimento del servizio.
6.2 L’invio di ciascuna fornitura dovrà essere comunicato alla Società mediante uno specifico avviso di spedizione.
6.3 Il rischio di perdita intera o parziale, di danno o altro deterioramento del prodotto in consegna passerà alla Società quando le merci o i servizi saranno consegnati alla Società nel luogo di consegna stabilito dalla stessa.
6.4 Il luogo di esecuzione della fornitura è stabilito dalla Società nell’ordine.
6.5 Il fornitore s’impegna a fornire alla Società le parti di ricambio a condizioni ragionevoli per l’intera durata del possibile uso tecnico dei prodotti consegnati, e per almeno 10 anni dalla fine della produzione in serie dei prodotti della Società. Se il fornitore intende interrompere la produzione per conto della Società di un prodotto in consegna, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, parti di ricambio, prodotti semilavorati o materia prima, il fornitore è tenuto a darne comunicazione alla Società in forma scritta almeno 12 mesi prima dell’interruzione della produzione in questione, in maniera tale da poter concordare un ultimo acquisto di tali prodotti per il futuro.
6.6 Casi di Forza Maggiore quali vertenze sindacali, malfunzionamenti nelle attività operative di cui la Società non ha alcuna responsabilità, sommosse civili, provvedimenti governativi e altri eventi indipendenti dalla volontà della Società ci esonerano dall’obbligo di accettare puntualmente i prodotti in consegna e i servizi per tutta la durata di tali eventi. Qualora tali eventi si protraggano per un periodo di tempo rilevante e comportino una riduzione delle necessità della Società – anche a seguito di approvvigionamenti da un’altra fonte che potrebbero essersi rivelati necessari nel frattempo – la Società avrà il diritto di recedere dal contratto, interamente o in parte, fino alla scadenza del mese successivo alla conclusione dell’evento. Salvo e impregiudicato ogni altro diritto della Società.
7. Prezzi, Pagamento, Risparmio di Costi
7.1 I prezzi concordati nell’ordine saranno fissi e inclusivi di trasporto, imballaggio e altri costi accessori franco luogo dell’esecuzione della consegna o del servizio stabilito da parte dalla Società. Salvo altrimenti concordato per iscritto, i prezzi saranno DDP (Delivered Duty Paid, ossia reso sdoganato secondo gli Incoterms attualmente in vigore). Un aumento dei prezzi, indipendentemente dal
motivo dello stesso, anche in caso di contratti quadro o contratti di fornitura in essere, sarà riconosciuto da parte della Società esclusivamente previa conclusione di un espresso accordo scritto in tal senso.
7.2 Le fatture saranno emesse immediatamente dopo l’invio dei prodotti in consegna e/o la prestazione completa dei servizi. Le fatture saranno emesse in originale, separatamente per ciascun ordine, indicando il numero d’ordine; l’IVA sarà indicata a parte in fattura. Le fatture che non sono emesse correttamente saranno ritenute non emesse. Soltanto le merci, le consegne, i servizi e le fatture prive di difetti e conformi all’ordine obbligheranno la Società all’effettuazione del pagamento.
7.3 Salvo altrimenti concordato per iscritto, il pagamento dovrà essere effettuato entro 150 giorni solari. I termini decorreranno al ricevimento della fattura o, se il prodotto in consegna viene ricevuto dopo la fattura, al ricevimento della merce, comunque, in nessuno caso prima della data di consegna concordata.
7.4 Bonifico bancario e RID saranno validi ai fini del pagamento.
7.5 I crediti che il fornitore potrebbe vantare nei confronti della Società potranno essere ceduti soltanto con il previo consenso scritto della stessa.
7.6 Eventuali risparmi di costi derivanti dalla cooperazione tra la Società e il fornitore saranno suddivisi in parti uguali tra le parti. Se la quota di una parte è notevolmente più elevata, la suddivisione sarà effettuata in proporzione alle quote versate.
8. Rispetto delle Norme di Legge, Sostanze Vietate, Esportazioni, Autorità Doganali
8.1 Il fornitore garantisce il rispetto di tutte le norme di legge, ordinanze e altri regolamenti relativi a ciascuna consegna – incluse, senza limitazioni, tutte le norme ambientali e relative alla sicurezza. In particolare,
dovranno essere rispettate in tutte le consegne tutte le normative vigenti nel paese in cui i beni o i servizi saranno usati e riportate nelle direttive UE.
8.2 Per ogni singolo prodotto in consegna il fornitore s’impegna a rispettare puntualmente i requisiti e gli obblighi relativi alle sostanze vietate in conformità alle rispettive normative di legge e regolamenti vigenti. Ciò si applica in particolare ai requisiti e agli obblighi del REACH Regolamento CE No. 1907/2006, del RoHS Direttiva RL 2011/65 UE, e successive modifiche e integrazioni, e la loro trasposizione nelle leggi nazionali da parte degli stati membri della UE. Su richiesta della Società, il fornitore fornirà alle stessa le dichiarazioni di conformità scritte per ciascun prodotto, che saranno valide anche per i clienti della Società e quest’ultima li trasmetterà agli stessi.
8.3 Il fornitore avrà la responsabilità di assicurare che i prodotti consegnati dal fornitore stesso non siano soggetti a eventuali restrizioni alle esportazioni. Se risultassero tali restrizioni alle esportazioni, il fornitore sarà tenuto a darne esplicita comunicazione per iscritto alla Società prima della consegna.
8.4 Su richiesta, il fornitore fornirà alla Società i certificati di origine, le dichiarazioni del fornitore, i conteggi delle merci e/o le referenze nonché i documenti/dati aggiuntivi che potrebbero essere necessari per rispettare i requisiti di esportazione.
8.5 I prodotti in consegna importati devono essere consegnati reso sdoganato. Il fornitore s’impegna a consentire ispezioni da parte delle autorità doganali, a presentare tutte le dichiarazioni e le informazioni richieste e ad ottenere tutte le necessarie approvazioni ufficiali a sue spese.
8.6 In caso di consegne e servizi effettuati verso un paese UE diverso dalla Germania occorre riportare il numero di partita IVA.
9. Compliance
Il fornitore prende atto del fatto che la Società ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo no. 231/01 (il “Modello”) e s’impegna a rispettare il codice etico della Società redatto in conformità al Modello e disponibile al seguente indirizzo:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xx/xxxxxxx/xxxx s/italy#documents
10. Ridotta Ispezione della Merce in Arrivo e Obbligo di Comunicazione dei Difetti
Il fornitore fornirà esclusivamente i prodotti in consegna che sono stati verificati e approvati dalla Società di volta in volta, e che pertanto sono esenti da un’ispezione dettagliata della merce in arrivo presso il sito della medesima. La Società avrà soltanto l’obbligo di verificare i prodotti in consegna e comunicarne i difetti come segue: al momento del ricevimento la Società verificherà soltanto l’identità dei prodotti e la presenza di danni esterni durante il trasporto degli stessi. Successivamente, la Società verificherà esclusivamente i prodotti in consegna nell’ambito della normale gestione dell’attività durante il loro uso nella produzione. La Società comunicherà i difetti riscontrati come sopra nonché i vizi apparenti entro il termine di 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dei beni o dei servizi da parte della medesima Società o da parte di uno dei clienti della stessa. Il termine sarà da ritenersi rispettato se il reclamo viene inviato al fornitore l’ultimo giorno del termine prestabilito per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per email. In tal senso, il fornitore rinuncerà a sollevare l’obiezione di ritardata comunicazione di difetti.
11. Difetti di Materiale e Difetti di Titolo
11.1 Le specifiche concordate sullo stato e sulla qualità dei prodotti in consegna saranno applicabili a titolo di garanzia di qualità e durata per tutta la durata del periodo di garanzia di 36 mesi.
11.2 Il fornitore garantirà che i prodotti consegnati e i servizi forniti rispettino le normative di legge e delle autorità pubbliche per la vendita e l’uso degli stessi e che gli stessi non violino nessun diritto di proprietà industriale o diritto di terzi. I prodotti in consegna e i servizi devono rispettare tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche e le disposizioni anti-infortunistiche, nonché altre norme e direttive previste dalle associazioni di esperti e/o tecnici di settore. Il fornitore sarà responsabile della qualità dei prodotti consegnati e dei servizi forniti inclusi i collaudi richiesti, in particolare nell’ambito delle specifiche concordate.
11.3 La Società avrà la facoltà di esercitare i diritti previsti dalla legge in caso di difetti di materiale e difetti di titolo senza alcuna limitazione. La Società avrà il diritto di scegliere il tipo di rimedio da adottare (riparazione dei difetti o sostituzione). Saranno a carico del fornitore tutte le spese necessarie al fine di porre rimedio ai difetti o della sostituzione. Qualora il fornitore non adempia alla richiesta di porre rimedio ai difetti o di sostituzione entro un ragionevole periodo di tempo o qualora il fornitore soddisfi la richiesta soltanto in modo inadeguato o qualora il rimedio immediato del difetto sia necessario per motivi d’urgenza, la Società avrà la facoltà di far porre rimedio ai difetti a spese del fornitore o porvi rimedio essa stessa o procedere a degli acquisti alternativi a spese del fornitore.
Nel caso in cui fosse richiesta al fornitore da parte della Società una successiva consegna o rilavorazione, il fornitore sarà tenuto, a tal fine, anche a smontare un prodotto in consegna difettoso e successivamente a sostituirlo con un prodotto privo di difetti. Se il fornitore non fosse in grado di fare quanto precede a un costo ragionevole o se questo non fosse possibile per altri motivi, la Società stessa procederà a farlo al posto del fornitore, a spese del fornitore stesso.
In alternativa, la Società potrà anche richiedere che il prezzo di un prodotto in consegna difettoso sia opportunamente ridotto o potrà trattenere il prodotto in consegna pronto per il ritiro per il fornitore e trattenere il prezzo di acquisto o richiedere il rimborso del prezzo di
acquisto o disfarsi del prodotto in consegna difettoso a spese del fornitore.
11.4 Salvo altrimenti concordato, il termine di 36 mesi dal passaggio del rischio è applicabile a tutte le contestazioni relative a difetti di materiale o difetti di titolo. Detto termine sarà esteso nella misura del tempo necessario per i provvedimenti di rimedio o sostituzione adottati dal fornitore dalla data di ricevimento della comunicazione dei difetti da parte della Società fino alla data in cui il fornitore dichiara la fine delle misure adottate o rifiuta di procedere ad ulteriori rimedi o successive consegne.
11.5 Qualora siano sostenuti da parte della Società dei costi per i difetti relativi al prodotto consegnato o al servizio fornito, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, costi di trasporto, viaggio, manodopera o materiali o costi di una imminente ispezione straordinaria o per la scelta delle misure da adottare, il fornitore sarà tenuto a rimborsare detti costi alla Società. I costi da rimborsarsi da parte del fornitore comprenderanno anche i costi di montaggio e smontaggio, i costi del richiamo del prodotto difettoso e i costi di fermo di produzione (inclusa l’interruzione della linea). L’obbligo di rimborso dei costi sarà applicabile indipendentemente dal fatto che tali costi siano sostenuti presso la sede della Società o presso la sede del cliente.
11.6 Nel caso in cui, anche se il periodo di garanzia fosse scaduto, la Società ponesse rimedio gratuitamente per il cliente o soltanto per una parte dei costi per evitare danni all’immagine della medesima Società (avviamento) ai difetti derivanti da una carenza causata dal fornitore, il fornitore s’impegna a partecipare alle spese assumendo a suo carico almeno il 50% dei costi sostenuti dalla Società. Per ogni singolo caso potrà essere concordata una percentuale diversa.
11.7 Il fornitore deve assicurare che i prodotti consegnati dal fornitore siano tracciabili. Se viene rilevato un difetto, deve essere possibile tracciarlo con riferimento ad una specifica consegna allo scopo di determinare il termine relativo alla responsabilità dei difetti e poter identificare la
quantità complessiva dei prodotti in consegna interessati. Se, in caso di un difetto di materiale e/o di responsabilità dei prodotti, non è possibile la tracciabilità, il fornitore sarà tenuto a risarcire la Società per ogni inconveniente causato alla stessa Società a causa di ciò. Se l’attuale scadenza della responsabilità dei difetti di materiale di un prodotto in consegna difettoso non può essere determinata per mancata tracciabilità, il fornitore non avrà il diritto di far valere il termine di prescrizione a meno che lo stesso fornitore non dimostri che sia scaduto il termine relativo alla responsabilità dei difetti di materiale.
12. Responsabilità dei Prodotti e Quality Assurance
12.1 Se la Società sarà ritenuta responsabile per prodotti difettosi o per disposizioni normative relative a un difetto di prodotto o se subirà altrimenti dei danni in relazione alla consegna di un prodotto in consegna difettoso, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i danni per ritiri, adeguamenti necessari, ecc., a prima richiesta il fornitore dovrà risarcire la Società e tenerla indenne da e nei confronti di ogni e qualsiasi danno se e nella misura in cui tale danno è stato causato da un difetto presente nel prodotto consegnato dal fornitore. In tali casi, il fornitore dovrà sostenere tutti i costi e le spese, inclusi i costi che potrebbero essere sostenuti in giudizio. Il fornitore s’impegna a sottoscrivere, mantenere e produrre su richiesta una polizza assicurativa a copertura della responsabilità da prodotto difettoso per un minimo di Euro 5 milioni per ogni singola responsabilità.
12.2. Il fornitore s’impegna ad applicare e mantenere in essere un sistema adeguato di quality assurance per quanto riguarda tipo e oggetto e in conformità allo stato dell’arte e a preparare e conservare la documentazione su tutti i dati relativi per un minimo di 10 anni. Nel caso in cui sia ritenuto responsabile in termini di responsabilità dei prodotti il fornitore avrà l’obbligo di fornire alla Società i rispettivi documenti e registri.
12.3 Previo ragionevole preavviso, il fornitore è tenuto a consentire alla Società e agli incaricati della stessa (eventualmente accompagnati da incaricati dei clienti della Società) l’accesso ai propri uffici nonché ai relativi documenti e registri in qualsiasi momento durante il normale orario di lavoro al fine di svolgere delle verifiche (verifiche del sistema, del processo e del prodotto); nel corso di tali visite il fornitore metterà a disposizione un dipendente adeguatamente qualificato per assistere gli incaricati suddetti e rispondere a domande nonché fornire informazioni.
13. Diritti di Proprietà Industriale
13.1 Il fornitore deve assicurare che i prodotti consegnati o i servizi forniti dal fornitore non violino alcun diritto di proprietà intellettuale nazionale o internazionale e garantisce che la Società è assolutamente libera di e autorizzata a, ai sensi della normativa in materia di proprietà intellettuale latu sensu, usare i prodotti e servizi e commercializzarli a livello nazionale e internazionale. Nel caso in cui la Società fosse ritenuta responsabile da parte di terzi di una violazione di diritti di proprietà industriale nazionali o internazionali relativi ai prodotti consegnati o ai servizi forniti, il fornitore sarà tenuto a risarcire la Società e a tenerla indenne da e nei confronti di qualsiasi e ogni pretesa e danno sostenuto da tali terzi. Tale diritto potrà essere fatto valere indipendentemente da eventuale colpa del fornitore. Fatta salva e impregiudicata ogni ulteriore legittima richiesta da parte della Società per difetti di titolo relativamente ai prodotti consegnati alla stessa o ai servizi forniti.
13.2 Su richiesta, il fornitore è tenuto a comunicare alla Società ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui è titolare il medesimo e/o il suo concessionario in relazione al prodotto in consegna o ai servizi forniti. Se il fornitore viene a conoscenza di qualsiasi violazione di diritti di proprietà intellettuale, è tenuto a comunicarlo per iscritto alla Società senza alcun indugio e senza alcuna specifica richiesta in tal senso.
13.3 Nel caso in cui il prodotto in consegna o il servizio fornito sia in violazione di diritti di proprietà intellettuale di terzi, il fornitore s’impegna, a sua discrezione e a sue spese, a modificare il prodotto consegnato o il servizio fornito di modo che l’uso degli stessi da parte della Società non risulti in violazione dei diritti di proprietà e in maniera tale che il prodotto consegnato o il servizio fornito rispetti gli accordi contrattuali, o a ottenere il diritto d’uso e di sfruttamento per conto della Società. Se non riesce a farlo, il fornitore s’impegna, a discrezione della Società, a ritirare il prodotto in consegna o il servizio fornito a fronte del rimborso dei costi e/o a risarcire alla Società ogni e qualsiasi danno dalla stessa sostenuto.
14. Diritti di Proprietà
14.1 La Società manterrà la proprietà di qualsiasi ed ogni strumento, stampo, campione, modello, profilo, disegno, scheda tecnica standard, master per circuiti stampati, calibro e quant’altro fornito alla Società; gli stessi non potranno essere trasferiti a terzi né altrimenti utilizzati ai fini del fornitore senza espresso consenso da parte della Società. Gli stessi saranno protetti da accessi o usi non autorizzati e, salvo altrimenti concordato, saranno forniti in buono stato al più tardi unitamente alla consegna – in caso di contratti di fornitura a lungo termine alla fine del rapporto di fornitura. Il fornitore non avrà il diritto di conservare nessuna copia degli stessi. Non è previsto nessun diritto di ritenzione. I materiali di proprietà della Società devono essere contrassegnati come proprietà della Società. Il fornitore deve fornire alla Società le prove di una sufficiente copertura assicurativa.
14.2 Qualora strumenti, disegni o altre attrezzature di produzione siano realizzati o preparati dal fornitore su ordine della Società e a spese della stessa, resta inteso che la proprietà di tali strumenti, disegni o attrezzature sarà immediatamente trasferita alla Società successivamente alla loro produzione. In caso di pagamento da parte della Società soltanto di una parte dei costi, la Società acquisirà la comproprietà proporzionalmente alla quota dei costi versata dalla
Società stessa. Il fornitore avrà il diritto revocabile di tenere tali strumenti, disegni o attrezzature in custodia in modo sicuro per conto della Società a titolo gratuito. Dovranno essere concessi alla Società tutti i diritti di copyright sugli stessi ad uso esclusivo della Società. Il fornitore non avrà il diritto di usare gli stessi al di fuori dell’ambito dell’ordine senza il consenso della Società. Il fornitore avrà il diritto e l’obbligo di tenere gli stessi in custodia in modo sicuro, fermo restando che tale diritto e obbligo sono revocabili. Il fornitore dovrà contrassegnare gli stessi in maniera tale che il diritto di proprietà della Società sugli stessi sia anche documentato a terzi. Il fornitore non avrà alcun diritto di ritenzione relativamente agli stessi.
14.3 La riserva di proprietà da parte del fornitore sarà applicabile esclusivamente se si riferisce agli obblighi di pagamento della Società relativi ai rispettivi prodotti in consegna per i quali il fornitore si riserva il diritto di proprietà. Qualsiasi estensione o ampliamento della riserva del titolo di proprietà del fornitore non sarà applicabile.
15. Diritto d’Uso
Una licenza non-esclusiva, irrevocabile, mondiale, gratuita, trasferibile e anche sub-concedibile e di durata indeterminata sarà concessa alla Società relativamente a tutte le informazioni, registri e dati, documentazione, software, codici sorgente oggetto, altre opere nonché diritti di proprietà industriale generati nell’ambito dell’esecuzione di un contratto o necessari per l’uso contrattuale dei beni e dei servizi. Tale licenza includerà, senza limitazioni, il diritto di usare, lavorare (p.e. mediante modifica, riconfigurazione o integrazione), duplicare, far circolare e vendere i prodotti contrattuali ad uso interno della Società e per il loro uso in relazione ad uno dei prodotti della Società o ad uso di terzi nonché inserirli modificandoli o meno in uno dei prodotti della Società.
16. Riservatezza, Pubblicità
16.1 Tutti i dati tecnici e altre informazioni tecniche o commerciali che non sono di pubblico dominio, che sono rivelati al fornitore ai sensi del rapporto contrattuale in essere con la Società saranno trattati dal fornitore come riservati. Tali informazioni potranno essere utilizzate esclusivamente per l’evasione degli ordini della Società e potranno essere divulgate soltanto ai dipendenti che hanno bisogno di conoscerle per l’evasione dell’ordine.
16.2 Senza il consenso scritto della Società, il fornitore non avrà il diritto di riferire o pubblicizzare la collaborazione con la Società o, in particolare, di includere la stessa nella lista delle sue referenze o di usare il logo della Società.
17. Software
17.1. Il software sarà consegnato alla Società su abituali mezzi di conservazione dei dati in codice in formato leggibile, inclusa la documentazione per l’utente.
17.2 Se il software viene sviluppato appositamente per la Società, dovrà essere fornito alla stessa il codice sorgente, inclusa la documentazione per il fabbricante.
17.3 Per quanto riguarda il software sviluppato per la Società e la relativa documentazione del fabbricante e le parti dello stesso, il fornitore sarà tenuto a concedere alla Società il diritto d’uso e di sfruttamento in conformità all’articolo 15 di cui sopra. In caso di eventuali pretese da parte di terzi, la Società e il fornitore delimiteranno contrattualmente l’oggetto della licenza.
17.4 Al fornitore non è consentito duplicare, lavorare o altrimenti utilizzare i risultati delle prestazioni sviluppati per la Società, interamente o in parte.
17.5 Al fornitore non sarà consentito pubblicare i risultati delle prestazioni sviluppati per la Società, interamente o in parte.
17.6 Il fornitore trasferirà e garantirà alla Società il diritto trasferibile, non esclusivo, non ristretto in termini di tempo e spazio, di usare e riprodurre il software consegnato da integrare in altri prodotti o di farlo usare o riprodurre da parte delle società affiliate ai sensi dell’articolo 20 e dei distributori della Società.
17.7 Nel caso in cui il trasferimento e la garanzia di un diritto indicato nel presente paragrafo non siano possibili ai sensi della normativa applicabile, il fornitore sarà tenuto a comunicarlo per iscritto alla Società in prima della conclusione del contratto. Il fornitore dovrà inoltre fornire alla Società i motivi per cui la concessione e la garanzia di tale diritto non siano legittimamente possibili.
17.8 Il fornitore garantisce che al momento della consegna il software consegnato alla Società non contiene alcun malware avente lo scopo e/o in grado di fornire al fornitore o un terzo un accesso non autorizzato al sistema informatico della Società o di leggere, scrivere, copiare, modificare, danneggiare o cancellare il software o i dati nel sistema informatico della Società senza il consenso della stessa o di avviare altri processi con, nei o sui sistemi informatici della Società che non siano autorizzati dalla stessa.
18. Limitazione di Responsabilità
La Società sarà responsabile per colpa grave o condotta dolosa. La Società sarà responsabile soltanto di leggera negligenza se detta negligenza in caso di violazione di obblighi contrattuali essenziali e, in ogni caso, la nostra responsabilità saranno limitate ai danni diretti e al massimo al prezzo del prodotto in consegna. Per tutti gli altri aspetti, le richieste di risarcimento danni effettuate dal fornitore e relative a leggera negligenza saranno escluse, indipendentemente dalla fondatezza legittima delle stesse.
19. Lavoro Svolto nei nostri Stabilimenti
Qualsiasi soggetto che svolge il lavoro in uno degli stabilimenti della Società per l’espletamento di una consegna o di un servizio è tenuto ad osservare le disposizioni di legge rilevanti nonché i regolamenti dello stabilimento interessato. In caso di mancato rispetto di quanto precede, la Società non si assume alcuna responsabilità di infortuni che si verifichino nell’ambito del controllo della Società – a meno che detto infortunio sia stato causato dalla Società in modo fraudolento o per colpa grave. Dovranno essere rispettate le norme e i regolamenti in vigore relativamente all’entrata e all’uscita dalle strutture della Società.
20. Trasferimento di Diritti e Impegni
I diritti e gli impegni derivanti dai contratti di fornitura e di servizi non saranno trasferibili a terzi. Tuttavia, la Società avrà il diritto di trasferire qualsiasi diritto e impegno derivante dai contratti sulle consegne e sui servizi da effettuarsi per conto della Società alle società affiliate della stessa. A tal fine, per società affiliata s’intende una società che controlla direttamente o indirettamente la Società, direttamente o indirettamente controllata dalla Società, o direttamente o indirettamente sotto il comune controllo insieme alla Società. Pertanto, tali società affiliate non saranno ritenute terze parti secondo la definizione delle presenti condizioni generali.
21. Giurisdizione, Legge Applicabile
21.1 Il foro esclusivamente competente avente giurisdizione per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale, dalla sua stipulazione e dalla sua efficacia è per entrambe le parti il Foro di Milano. La Società, a sua discrezione, ha anche la facoltà di intraprendere un’azionelegale presso la sede del fornitore.
21.2 La Convenzione delle Nazioni Unite sulla Vendita Internazionale di Beni (UN Convention on the International Sale of Goods - CISG) non è applicabile.