SCHEMA DI CONVENZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE
0000 X. 000
[LOTTO 2] CIG 5104930181
TRA
Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxx, Xxx Xxxxxx x. 00/X, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 23/10/2013 (nel seguito per brevità anche “Consip S.p.A.”);
E
ALD Automotive Italia s.r.l., sede legale in Roma, Via Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 15 capitale sociale Euro 140.400.000, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 636604, P. IVA
IT 01924961004, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 15 in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, giusta poteri allo stesso conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 dicembre 2013 (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
PREMESSO
a) che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “Ministero”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l’applicazione di quanto stabilito all’articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione
Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni
Allegato 4 – Schema di Convenzione Classificazione del documento: Consip Public
e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “Information Technology”;
c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 28 dicembre 2011 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest’ultima ha il compito, tra l’altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell’esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
d) che il sistema introdotto dall’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l’esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione dei fornitori per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli, senza conducente, per le Pubbliche Amministrazioni attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 5 Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 58 del 20/05/2013 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S97 del 22/05/2013;
h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 2 della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto
della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva rilasciata dalla Société Générale Succursale di Milano, xxx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx ed avente n 2487923/052 per un importo di Euro 652.750,99= (seicentocinquantaduemilasettecentocinquanta/99) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali e la cauzione rilasciata dalla Société Générale Succursale di Milano, xxx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx ed avente n 2487923/053 per un importo di Euro 5.300,00= (cinquemilatrecento/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla Generali INA Assitalia ed avente n. 03400650306 stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura;
l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ARTICOLO 1
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l’Allegato
“A” (Capitolato Tecnico e suoi allegati), l’Allegato “B” (Offerta Tecnica del Fornitore), l’Allegato “C” (Offerta Economica del Fornitore), l’Allegato “D” (Condizioni Generali), l’Allegato “E” (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I), l’Allegato “F” (Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore).
ARTICOLO 2 ALTRE DEFINIZIONI
1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell’ambito della Convenzione, si intende per:
a) Capitolato Tecnico e suoi allegati: il documento di cui all’Allegato “A”;
b) Offerta Tecnica: il documento di cui all’Allegato “B”;
c) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “C”;
d) Condizioni Generali: il documento di cui all’Allegato “D”;
e) Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I: il documento di cui all’Allegato “E”;
f) Xxxxxx dati per le commissioni a carico del fornitore: il documento di cui all’allegato “F”;
g) Attivazione del servizio: data di inizio di erogazione del servizio di noleggio;
h) Fornitore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del/i Lotto/i di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
i) Lotto: il criterio con il quale è suddiviso l’oggetto contrattuale ovvero le tipologie di autoveicoli con le quali si eseguirà il servizio di noleggio a lungo termine senza conducente, e precisamente: Vetture intermedie ad alimentazione tradizionale ed elettrica;
l) Quantitativo massimo della Convenzione: il numero massimo di unità di veicoli previsti per il Lotto aggiudicato corrispondente a: 580 autoveicoli;
m) Organismo di Ispezione (o Ente Terzo): il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.
ARTICOLO 3
DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA
1. La presente Convenzione è regolata:
a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e
quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
ARTICOLO 4
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti del servizio di noleggio a lungo termine degli autoveicoli senza conducente, nonché dei servizi a pagamento e di quelli connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “Information Technology”.
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare il servizio di noleggio a lungo termine degli autoveicoli senza conducente nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo pari a 580 autoveicoli.
3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d’ora innanzi anche “Sistema”), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all’Allegato E; ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare i servizi oggetto della presente Convenzione.
4. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell’Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all’Allegato E.
5. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e
condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
6. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, la Consip S.p.A., nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei surrichiamati articoli.
ARTICOLO 5 DURATA
1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 mesi (dodici) mesi a decorrere da 05/02/2014; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito.
Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno una diversa durata in relazione alla specifica tipologia di contratto richiesta dalle singole Amministrazioni Contraenti, come meglio specificato al paragrafo 1.2 del Capitolato Tecnico, eventualmente prorogata secondo quanto stabilito al paragrafo
2.15 del Capitolato Tecnico.
ARTICOLO 6
OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE, CONSEGNA, VERIFICA DI CONFORMITA’
1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, a rispettare anche quanto espressamente di seguito previsto.
2. I veicoli verranno consegnati nei Centri dedicati più vicini alla sede dell’Amministrazione Assegnataria con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore dovrà contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo autoveicolo, fatti salvi i casi di autoassicurazione, ove consentiti per legge, con le garanzie indicate nel Capitolato Tecnico.
4. Il Fornitore dovrà effettuare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, la consegna entro e non oltre i termini indicati nel paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico.
5. Il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura e a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico alle modalità e termini ivi prescritti, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d’opera, per l’accertamento
della conformità dei servizi resi disponibili.
7. Il Fornitore risponde del servizio di assistenza, per la personalizzazione e per la installazione dei componenti in sostituzione o addizionali, eseguito da organizzazioni proprie e/o terze.
8. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
ARTICOLO 7
SERVIZI CONNESSI E SERVIZI A PAGAMENTO
1. Il Fornitore è tenuto a prestare i seguenti servizi connessi:
a) consegna delle autovetture presso il Centro dedicato più vicino alla sede dell’Amministrazione Assegnataria, con eventuale preassegnazione obbligatoria di veicoli temporanei nei casi previsti dal capitolato (cfr. paragrafi 2.1 e 2.2 del Capitolato Tecnico);
b) manutenzione dei veicoli noleggiati (cfr. paragrafo 2.3 del Capitolato Tecnico),
c) assegnazione di veicolo sostitutivo nelle ipotesi previste nel paragrafo 2.6 del Capitolato Tecnico;
d) sostituzione degli pneumatici (cfr. paragrafo 2.4 del Capitolato Tecnico);
e) riparazione di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico (cfr. paragrafo
2.5 del Capitolato Tecnico);
f) soccorso stradale (cfr. paragrafo 2.7 del Capitolato Tecnico);
nonché, comunque, le ulteriori attività di cui al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico, e quelle necessarie per l’esatto adempimento delle prestazioni contrattuali.
2. Con riferimento alla gestione delle sanzioni amministrative, di cui al paragrafo 1.7 del Capitolato Tecnico, le singole Amministrazioni Contraenti, con l’invio dell’Ordinativo di Fornitura e per tutta la durata del contratto di noleggio, espressamente garantiscono e manlevano il Fornitore dall’onere del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da illeciti amministrativi (ai sensi del Codice della Strada e delle relative norme di attuazione) per violazioni derivanti da comportamento del conducente, qualora il conducente non sia riconducibile a personale del Fornitore.
Le modalità di comunicazione e di gestione delle predette sanzioni amministrative, ivi incluse le modalità di regresso e addebito, sono meglio stabilite nel paragrafo
1.7 del Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore è altresì tenuto a prestare, laddove sia richiesto dall’Amministrazione Contraente, i seguenti servizi a pagamento come meglio definiti e regolamentati ai paragrafi 3 e 4 del Capitolato Tecnico:
- Autoveicolo sostitutivo di livello avanzato,
- Copertura assicurativa senza franchigia,
- Preassegnazione facoltativa,
- Rottamazione,
- Consegna a domicilio,
- Inserimento apparecchiature e allestimenti aggiuntivi,
- Inserimento Optional,
- Servizi telematici per la gestione della flotta nell'ambito del rapporto di lavoro,
- Fuel card.
4. Il Fornitore dovrà, inoltre, attivare entro 10 (dieci) giorni solari a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione e rendere funzionante, per tutta la durata dei singoli contratti attuativi, il servizio di “Help Desk” secondo le condizioni e le modalità previste nel Capitolato Tecnico (cfr. paragrafo 2.10.1) o nell’Offerta Tecnica, se migliorative, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
5. Qualora offerta quale caratteristica migliorativa nell’Offerta Tecnica, il Fornitore dovrà, inoltre, attivare entro 30 (trenta) giorni solari a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione il Configuratore on-line secondo le condizioni e le modalità previste nel Capitolato Tecnico (cfr., paragrafo 2.10.3) o nell’Offerta Tecnica, se migliorative, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
6. Il Fornitore dovrà, inoltre, attivare entro 45 (quarantacinque) giorni solari a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione il Sito per il monitoraggio e la gestione della flotta (versione base) e nella versione avanzata (eventuale, qualora offerta quale caratteristica migliorativa nell’Offerta Tecnica) secondo le condizioni e le modalità previste nel Capitolato Tecnico (cfr., paragrafi
2.10.4 e 2.10.4.1), pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
7. Qualora offerta quale caratteristica migliorativa nell’Offerta Tecnica, il Fornitore dovrà attivare entro 30 (trenta) giorni solari a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione il Servizio di ottimizzazione dell’utilizzo della flotta secondo le condizioni e le modalità previste nel Capitolato Tecnico (cfr., paragrafo 2.10.6) o nell’Offerta Tecnica, se migliorative, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
8. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l’andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nell’allegato sub “D” al Capitolato Tecnico alla presente Convenzione, l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
9. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di “Information Technology”, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.
In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:
- le Amministrazioni Contraenti;
- gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di: quantitativo, importo, tipologia contrattuale, servizi opzionali
richiesti, ecc.;
- Data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- Data di Consegna;
- gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio dei servizi prestati dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L’indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l’indirizzo di destinazione sono contenuti nel documento allegato sub “D” al Capitolato Tecnico.
11. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere alla Consip S.p.A., su supporto informatico affidabile (CD-ROM), tutti i dati e la documentazione di reportistica e monitoraggio dei servizi/forniture prestati, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
In particolare, il Fornitore dovrà rendere disponibili e comunicare alla Consip S.p.A. i dati aggiornati relativi ai livelli di servizio di cui oltre effettivamente conseguiti nell’ambito della Convenzione, riservandosi comunque la Consip S.p.A. e/o le diverse Amministrazioni Contraenti il diritto di verificare in ogni momento l’andamento dei medesimi livelli di servizio e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione dalla Consip S.p.A. e dalla stessa comunicati al Fornitore.
ARTICOLO 8 LIVELLI DI SERVIZIO
1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico.
2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi, pena l’applicazione delle penali stabilite nella presente Convenzione.
ARTICOLO 9
CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica.
2. Il canone base di noleggio (comprensivo del costo dei servizi connessi) e, qualora richiesti, il canone dei servizi a pagamento di Autoveicolo sostitutivo di livello avanzato e di Copertura assicurativa senza franchigia, saranno dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dal giorno successivo a quello del ritiro del veicolo da parte delle Amministrazioni Contraenti e per tutta la
durata del contratto di noleggio. I corrispettivi relativi al servizio di preassegnazione facoltativa (il cui importo è indicato nel Capitolato Tecnico al paragrafo 3.4) saranno dovuti dall’Amministrazione Contraente per il periodo relativo all’uso del veicolo; per frazioni di mese verrà moltiplicato 1/30 (un trentesimo) dell’importo mensile per i giorni effettivi di utilizzo, fermo restando che il primo mese sarà comunque pagato per intero. I corrispettivi relativi al servizio di rottamazione, nonché di consegna a domicilio, saranno corrisposti dall’Amministrazione Contraente ai prezzi unitari indicati nel Capitolato Tecnico rispettivamente ai paragrafi 3.5 e 3.6 e saranno fatturati dal Fornitore dopo l’espletamento del servizio. I corrispettivi relativi al servizio di Fuel card, saranno corrisposti dall’Amministrazione Contraente al prezzo indicato nel Capitolato Tecnico al paragrafo 4 e saranno fatturati dal Fornitore a consuntivo con cadenza mensile posticipata, secondo quanto indicato dal Fornitore medesimo nell’Offerta Economica.
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza mensile e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento delle prestazioni effettuate. Ciascuna fattura potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, D. Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. 0119146013EU, intestato al Fornitore presso Société Générale – xxx Xxxxx, 0 (XX), Codice XXXX XX00X00000000000000000000XX. Xx Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
Le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
4. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
5. A parziale deroga della previsione di cui all’art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 3, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto dell’Ordinativo di fornitura per il quale l’Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all’Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al
detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.
6. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa all’Ordinativo di fornitura emesso; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari all’intero valore dell’Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro
15 giorni dal ricevimento dell’Ordinativo di fornitura e l’Amministrazione dovrà rilasciarla entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta. Il fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dall’Ordinativo di fornitura in caso di sospensione.
7. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione dell’Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dall’Ordinativo di fornitura in caso di sospensione.
8. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto della Convenzione il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione dell’Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dall’Ordinativo di fornitura in caso di sospensione.
9. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, nell’Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 117, comma 4, X.Xxx. n. 163/2006.
10. Le Amministrazioni Contraenti si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.
11. In deroga a quanto previsto nell’articolo 9, comma 4 delle Condizioni Generali, i canoni di noleggio saranno soggetti ad adeguamenti, rivalutazioni e aumenti, ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006, nei limiti e con le modalità previsti nell’Allegato B al Capitolato Tecnico. I corrispettivi non contemplati nell’Allegato B al Capitolato Tecnico sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
ARTICOLO 10
COSTI DELLA SICUREZZA
1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l’integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.
ARTICOLO 11 PENALI
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 12 delle Condizioni Generali, in caso di ritardo non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore, a caso fortuito o al Fornitore, rispetto ai termini indicati al par. 2.1 del Capitolato tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all’Amministrazione Contraente una penale pari all’1‰ del valore della parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Fermo restando quanto previsto all’articolo 12 delle Condizioni Generali, in caso di ritardo non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore, a caso fortuito o al Fornitore, nelle fattispecie indicate al par. 2.2 del Capitolato tecnico, rispetto alla seconda data di consegna dell’autoveicolo di cui al paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all’Amministrazione Contraente una penale pari al 1‰ del valore della parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. In caso di ritardo non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella consegna dell’autoveicolo in preassegnazione
obbligatoria o facoltativa riguardo ai termini rispettivamente previsti ai paragrafi
2.2 e 3.4 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all’Amministrazione Contraente, una penale pari al 1‰ della parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. In caso di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, ovvero ad eventi non controllabili dal Fornitore comunque documentabili e oggettivamente riscontrabili, nella sostituzione di un modello di veicolo non più commercializzato o che abbia subito un restyling rispetto ai termini stabiliti nel paragrafo 2.9 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ogni giorno di ritardo, alla Consip una penale pari a 50,00 Euro (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. In caso di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella consegna dell’autoveicolo sostitutivo rispetto ai termini stabiliti nel paragrafo 2.6 del Capitolato Tecnico, ovvero, in caso di inadempimento degli obblighi di sostituzione del veicolo previsti nel paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all’Amministrazione Contraente, una penale pari al 1‰ della parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di sostituzione,fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. In caso di inadempimento degli obblighi assunti in merito al servizio di elezione di domicilio, previsto nel paragrafo 1.7 del Capitolato Tecnico, offerto dal Fornitore su tutti i comuni del territorio nazionale, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all’Amministrazione Contraente, una penale pari al 1‰ della parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. In caso di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nel ritiro dell’autoveicolo da rottamare rispetto ai termini stabiliti nel paragrafo 3.4 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all’Amministrazione Contraente, una penale pari allo 0,03‰ della parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. In caso di mancata prestazione, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, del servizio di soccorso stradale nei termini previsti nel paragrafo 2.7 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari al 1‰ della parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto dell’inadempimento, oltre all’addebito delle spese sostenute dall’Amministrazione Contraente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9. In caso di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nell’espletamento del servizio di Intervento su chiamata rispetto ai termini stabiliti nel paragrafo 2.10.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 1‰ della porzione dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto dell’inadempimento, oltre all’addebito delle spese sostenute
dall’Amministrazione Contraente fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
10. In caso di ritardo, non imputabile alla Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico, con riferimento:
a) alla trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui al precedente articolo 7 e all’Allegato “D” del Capitolato Tecnico,
b) all’attivazione del servizio di “Help Desk” nel termine di cui al precedente articolo 7, comma 4, secondo le modalità previste nel Capitolato tecnico e nell’Offerta tecnica del Fornitore;
c) all’attivazione del “Configuratore on-line” nel termine di cui al precedente articolo 7, comma 5, secondo le modalità previste nel Capitolato tecnico e nell’Offerta tecnica del Fornitore;
d) all’attivazione del “Sito per il monitoraggio e la gestione della flotta” versione base e versione avanzata nel termine di cui al precedente articolo 7, comma 6, secondo le modalità previste nel Capitolato tecnico e nell’Offerta tecnica del Fornitore;
e) nell’attivazione del Servizio di ottimizzazione dell’utilizzo della flotta nel termine di cui al precedente articolo 7, comma 7, secondo le modalità previste nel Capitolato tecnico e nell’Offerta tecnica del Fornitore;
il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A., per ogni giorno di ritardo, una penale pari a 100,00 Euro (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Sarà considerato ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme da quanto previsto nella presente Convenzione, nel Capitolato tecnico e nell’Offerta tecnica del Fornitore.
11. In caso di ritardo, rispetto al termine di 30 (trenta) giorni, previsto al paragrafo
2.11 del Capitolato Tecnico, nell’adempimento dell’obbligo di sostituzione dei Centri di Servizio convenzionati, il Fornitore sarà tenuto al pagamento alla Consip, per ogni giorno di ritardo, di una penale pari a 50,00 Euro (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
12. In caso di ritardo, rispetto al termine di 30 (trenta) giorni previsto al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico, nell’adempimento dell’obbligo di sostituzione dei punti vendita provvisti di accettatori di Carta carburante convenzionati, il Fornitore sarà tenuto al pagamento alla Consip, per ogni giorno di ritardo, di una penale pari a 50,00 Euro (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
13. In caso di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella consegna o nella sostituzione della Fuel card rispetto ai termini stabiliti nel paragrafo 4 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 10,00 (dieci/00) per ciascun giorno e per ciascuna Fuel card cui si riferisce l’inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
14. Per ogni punto percentuale superiore alla soglia massima di difettosità consentita dai livelli di servizio previsti per il servizio di Help Desk, di cui al paragrafo 2.10.1 del Capitolato tecnico, la Consip applicherà al Fornitore una penale pari a 25,00
Euro (venticinque/00), fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
15. Per ogni punto percentuale superiore alla soglia massima di difettosità consentita dai livelli di servizio previsti per il servizio di Intervento su chiamata, di cui al paragrafo 2.10.2 del Capitolato tecnico, la Consip applicherà al Fornitore una penale pari a 25,00 Euro (venticinque/00), fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
16. Per ogni punto percentuale superiore alla soglia massima di difettosità consentita dai livelli di servizio previsti per il Configuratore on-line, di cui al paragrafo 2.10.3 del Capitolato tecnico, la Consip applicherà al Fornitore una penale pari a 25,00 Euro (venticinque/00), fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
17. Per ogni punto percentuale superiore alla soglia massima di difettosità consentita dai livelli di servizio previsti per l’attivazione del sito per il monitoraggio e la gestione della flotta - versione base e versione avanzata (eventuale), di cui ai paragrafi 2.10.4 e 2.10.4.1 del Capitolato tecnico, la Consip applicherà al Fornitore una penale pari a 25,00 Euro (venticinque/00), fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
18. In caso di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nell’erogazione del Servizio di ottimizzazione dell’utilizzo della flotta di cui al paragrafo 2.10.6 del Capitolato tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,03‰ del valore dell’Ordinativo di fornitura,
fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
19. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
20. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 5 del Capitolato Tecnico e all’articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
- su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non
conformità grave;
- su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
21. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 17 commi 2, 3, e 6 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei report specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei report specifici, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a 3.000 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
ARTICOLO 12 CAUZIONE
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data 12/11/2013 dalla Société Générale Succursale di Milano, xxx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx ed avente n 2487923/052 per un importo di Euro 652.750,99= (seicentocinquantaduemilasettecentocinquanta/99), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell’art. 306, d.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 322 del D.P.R. 207/2010. Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun ordinativo di fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore. Il Fornitore potrà, altresì, produrre, in aggiunta o in alternativa a quanto sopra, un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo periodicamente con cadenza annuale in rapporto alla durata della convenzione e degli ordinativi di fornitura a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da parte delle
Amministrazioni Contraenti della documentazione di cui sopra. La Consip, nel caso in cui le Amministrazioni non provvedano entro la suddetta cadenza annuale alla consegna dei certificati di verifica di conformità ed il Fornitore entro il medesimo termine presenti la documentazione di cui sopra, si riserva la facoltà di procedere allo svincolo progressivo della cauzione sulla base della documentazione prodotta dal Fornitore.
3. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata in data 19/11/2013 dalla Société Générale Succursale di Milano, xxx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx ed avente n 2487923/053 per un importo di Euro 5.300,00= (cinquemilatrecento/00) .
4. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al precedente comma per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.
ARTICOLO 13 RISOLUZIONE E RECESSO
1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:
a) le ipotesi in cui, nel corso della durata della Convenzione, fosse constatato l’inadempimento da parte del Fornitore all’obbligo di mantenere, per tutta la durata della predetta Convenzione, almeno un Centro di Servizio in ciascun Capoluogo di Provincia ed almeno 4 Centri di Servizio nelle Città di: Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Catania, Cagliari e, quindi, anche nel caso di ritardo da parte del Fornitore, protrattosi per un periodo di oltre 60 giorni rispetto al termine previsto, nella sostituzione dei Centri di Servizio, convenzionati in adempimento degli obblighi previsti nel Capitolato Tecnico, che abbiano comunicato disdetta dal convenzionamento;
b) qualora, nel corso della durata della Convenzione, fosse constatato l’inadempimento da parte del Fornitore all’obbligo di mantenere, per tutta la durata della predetta Convenzione i Centri di Servizio minimi richiesti indicati nel Capitolato tecnico (cfr. par. 2.11);
c) qualora il Fornitore si rendesse inadempiente agli obblighi assunti con la presentazione dell’Offerta Tecnica relativamente al servizio di Customer Care, al Sito per il monitoraggio della flotta ovvero al Servizio di ottimizzazione dell’utilizzo della flotta;
d) qualora gli autoveicoli dati in noleggio fossero diversi dai modelli indicati nelle Schede Tecniche dei veicoli offerti o comunque non fossero in possesso delle caratteristiche minime obbligatorie indicate nell’Allegato A del Capitolato Tecnico.
2. Oltre a quanto previsto nelle Condizioni generali, si conviene che le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere di diritto, ex art. 1456 c.c., i singoli
contratti di noleggio nei seguenti casi:
a) mancata consegna dell’autoveicolo richiesto decorsi 30 (trenta) giorni dalla seconda data di consegna comunicata all’Amministrazione Contraente, secondo quanto previsto nel paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico;
b) nel caso in cui non vengano effettuati gli interventi di manutenzione straordinaria previsti dal paragrafo 2.3 del Capitolato Tecnico, salvi i casi ivi previsti;
c) nel caso in cui non vengano effettuati gli interventi di riparazione di carrozzeria previsti dal paragrafo 2.5. del Capitolato Tecnico;
e) qualora il Fornitore si rendesse inadempiente, per più di 5 (cinque) volte, anche non consecutive, agli obblighi previsti dal Capitolato Tecnico relativamente al servizio di soccorso stradale.
3. Il singolo contratto di noleggio si intende, altresì, risolto di diritto, ex art. 1456 c.c., nei seguenti casi: (i) furto; (ii) danno grave dell’autoveicolo che ne renda antieconomica la riparazione per il Fornitore; (iii) qualora l’autoveicolo non possa essere riparato o comunque, anche a seguito delle riparazioni, non sia in grado di garantire la sicurezza del conducente. In tali casi l’Amministrazione potrà ordinare un nuovo veicolo di pari caratteristiche.
4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip s.p.a. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.
5. L’Amministrazione Contraente ha facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, mediante comunicazione scritta con preavviso di 30 (trenta) giorni solari, ferma restando l’applicazione dell’art. 1671 c.c.. Le Amministrazioni Contraenti dovranno restituire gli autoveicoli oggetto dei singoli Ordinativi di Fornitura e corrispondere al Fornitore i canoni mensili residui di utilizzo fino al dodicesimo mese e un importo pari ad un quarto dei restanti canoni mensili dovuti dal tredicesimo mese di noleggio fino al completamento del periodo richiesto di noleggio. Per frazioni di mese verrà moltiplicato 1/30 del canone per i giorni effettivi di utilizzo.
Tali condizioni si applicano anche, in deroga all’art. 16, comma 3 delle Condizioni generali, alle ipotesi di mutamenti di carattere organizzativo interessanti le Amministrazioni Contraenti.
6. È comunque prevista la facoltà per le Amministrazioni Contraenti di variare la tipologia contrattuale, aumentando ovvero diminuendo la durata e/o la percorrenza del contratto originario, previo conguaglio da effettuarsi in funzione della nuova tipologia contrattuale adottata e dei differenti canoni corrispondenti (cfr. par. 1.2 del Capitolato tecnico).
ARTICOLO 14 SUBAPPALTO
1. Considerato che all’atto dell’offerta il Fornitore non ha inteso far ricorso al
subappalto, il Fornitore non potrà subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.
ARTICOLO 15
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l’esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
ARTICOLO 16
EVOLUZIONE TECNOLOGICA
1. Il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnologica dei prodotti/servizi oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai prodotti/servizi stessi.
2. Nel caso in cui un modello offerto non sia più in commercio ovvero subisca un restyling ovvero in caso di eventi non imputabili al Fornitore (come previsti rispettivamente dai par. 2.9 e 2.2 del Capitolato tecnico), il Fornitore dovrà, in accordo a quanto previsto al par. 2.9 del capitolato tecnico, necessariamente proporre un prodotto sostitutivo che abbia almeno:
- le caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato Tecnico per il prodotto sostituito;
- le caratteristiche tecniche migliorative offerte.
Per i casi sopra indicati, qualora non esista in commercio un modello da offrire conforme alle caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato Tecnico ed a tutte le caratteristiche migliorative offerte, il Fornitore dovrà comunicarlo tempestivamente alla Consip S.p.A. e formulare la proposta di almeno due modelli aventi tutte le caratteristiche tecniche minime e migliorative offerte ad eccezione, per quanto riguarda queste ultime, di quelle non più disponibili sul prodotto offerto. Le suddette caratteristiche tecniche migliorative dovranno essere attestate attraverso una Dichiarazione della casa costruttrice dei veicoli, redatta in conformità al facsimile riportato nell’Allegato 2, per i valori delle emissioni e dei consumi di carburante, e dalla Scheda tecnica del modello conforme al facsimile riportato nell’Allegato 5A al Capitolato tecnico, sottoscritta dal Fornitore medesimo. Il Fornitore dovrà, inoltre, produrre la comunicazione della casa costruttrice del veicolo non più disponibile ed il nuovo listino asseverato dalla casa costruttrice ai fini dell’eventuale revisione del canone mensile calcolata secondo le modalità previste nell’Allegato B al Capitolato tecnico. Solo a seguito dell’esito positivo della verifica del nuovo modello offerto, il Fornitore sarà autorizzato dalla Consip S.p.A. ad effettuare la relativa sostituzione con il modello proposto valutato dalla Consip S.p.A..
3. Nella ipotesi in cui le verifiche di cui ai precedente comma 2 abbiano esito negativo, la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto, in tutto o in parte della presente Convenzione, ai sensi del precedente articolo 13
(Risoluzione).
4. In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell’impossibilità di fornire i prodotti/servizi oggetto della Convenzione per i suddetti casi, Consip S.p.A. si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.
ARTICOLO 17
COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012
1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall’articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 1,00% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.
La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.
Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell’anno solare, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel semestre di riferimento. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A., contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento almeno i seguenti elementi di rendicontazione:
a) numero;
b) data di emissione;
c) indicazione amministrazione contraente;
d) numero identificativo assegnato dalla piattaforma e-procurement all’Ordinativo di fornitura;
e) oggetto con almeno il riferimento alla Convenzione/Contratto ed al lotto;
f) imponibile beni/servizi afferenti alla Convenzione/Contratto;
g) (ove applicabile) quantitativo;
h) importo IVA;
i) totale fattura.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., nel formato elettronico richiesto o in via telematica, secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A., report specifici riportanti gli elementi di rendicontazione di cui al
precedente comma 2 relativamente a tutte le fatture emesse nel corso del mese di fatturazione di riferimento. Tali report dovranno essere trasmessi entro quindici giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture, ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente art. 11.
4. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione.
5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n XX00X0000000000000000000000 o, in alternativa, sul conto corrente codice XXXX x XX00X0000000000000000000000.
6. Nello stesso termine di cui al precedente comma 5, il Fornitore, qualora intenda avvalersi del beneficio della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8, è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005, e dell'art. 38 del D. L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l’importo delle fatture (ove esistenti) emesse nel semestre di riferimento ancora insolute. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, report specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A., contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento ancora insoluta, almeno i seguenti elementi di rendicontazione:
a) numero;
b) data di emissione;
c) importo della fattura non incassata.
7. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e liquidate dalle Amministrazioni Contraenti decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
8. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e non liquidate dalle Amministrazioni Contraenti di cui alla dichiarazione prevista al precedente comma 6, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso per i primi 12 mesi viene ridotto e fissato in una misura pari al tasso degli interessi legali, decorsi i 12 mesi si applicano gli ordinari interessi di mora nella misura del tasso BCE maggiorato di 8 punti, sempre perdurando ovviamente la condizione che l’amministrazione contraente non abbia provveduto al pagamento. Rimane, comunque, inteso che il Fornitore sarà tenuto a versare alla Consip S.p.A. la commissione relativa alle fatture emesse e non liquidate entro e non oltre 15 giorni solari dall'intervenuto pagamento da parte dell'Amministrazione contraente inviando apposita dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000
attestante: numero fattura, amministrazione contraente, data di incasso e importo incassato. Qualora il Fornitore non rispetti il suddetto termine di 15 giorni solari, decadrà, con effetto retroattivo, dal beneficio del pagamento degli interessi moratori in misura ridotta.
9. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
10. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
11. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
12. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati – controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti commi 2 e 6 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.
Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
- in caso di inadempimento dell’obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip S.p.A., per porre fine all’inadempimento, la Consip
S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 2 e 6 comporteranno la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 163/2006 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.
ARTICOLO 18 CLAUSOLA FINALE
1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro
complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Roma, lì 06/02/2014
CONSIP S.p.A. IL FORNITORE
xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
C.F.: CSLDNC62A11L219F
Certificatore: Xxxxxxxx XX0
Validità: dal 19/05/2011 al 19/05/2014
C.F.: BDLNDR68C29H501L
Certificatore: ArubaPEC S.p.A.
Validità: dal 23/09/2011 al 21/09/2014
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
- con riferimento alla presente Convenzione:
Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore, consegna, verifica di conformità); Articolo 7 (accettazione Servizi connessi e a pagamento); Articolo 8 (Livelli di servizio); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 10 (Costi della sicurezza); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Cauzione); Articolo 13 (Risoluzione e Recesso); Articolo 17 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 18 (Clausola finale);
- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione: Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto);
Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).
Roma, lì 06/02/2014 IL FORNITORE
xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx C.F.: BDLNDR68C29H501L
Certificatore: ArubaPEC S.p.A.
Validità: dal 23/09/2011 al 21/09/2014