RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Xxxxxxxx Xxxxx, per l’accordo quadro
Il soggetto indicato in sede di affidamento dei contratti derivati dai Comuni aderenti
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana
STAZIONE APPALTANTE
Comuni di Busalla, Ceranesi, Ronco Scrivia, Sant’Olcese, Serra Riccò e Valbrevenna
SOGGETTI ADERENTI
Città Metropolitana di Genova
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Concessione di servizi di refezione scolastica e collettiva
OGGETTO
DEFINIZIONI
CONDIZIONI CONTRATTUALI
Città Metropolitana La Città Metropolitana di Genova, nella sua qualità di
contraente dell’accordo quadro
Comune/Comuni I comuni aderenti all’accordo quadro singolarmente o
considerati nel loro complesso
Committente ............................................................... L’amministrazione pubblica o la sua articolazione
organizzativa interessata all’esecuzione del contratto
Concorrente Il soggetto ammesso a partecipare alla gara
Soggetto aggiudicatario Il soggetto che ha presentato la migliore offerta e che
è stato formalmente dichiarato aggiudicatario
Operatore economico L’operatore economico, in forma singola, associata o
consorziata, che stipula il contratto in quanto soggetto aggiudicatario
Responsabile del contratto ...................................... Il soggetto indicato dall’operatore economico quale
referente unico nei riguardi del Committente per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali
SOMMARIO
pagina
Articolo 1 Oggetto della concessione 3
Articolo 2 Durata della concessione 3
Articolo 3 Estensioni dei contratti derivati 3
Articolo 4 Ruoli contrattuali 3
Articolo 5 Corrispettivo del concessionario 4
Articolo 6 Revisione prezzi 4
Articolo 7 Fatturazione 5
Articolo 8 Pagamenti 6
Articolo 9 Addebiti erronei e recupero crediti 7
Articolo 10 Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 7
Articolo 11 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro 8
Articolo 12 Personale dedicato al servizio 8
12.1 Personale comunale 8
12.2 Personale del Concessionario 9
12.3 Clausola di salvaguardia 10
12.4 Formazione 10
Articolo 13 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 10
Articolo 14 Obblighi in materia di sicurezza 11
Articolo 15 Trattamento dei dati personali 11
Articolo 16 Obbligazioni dei Comuni 12
Articolo 17 Controlli, tutela dell’utenza e oneri informativi 13
Articolo 18 Contestazioni, inadempienze, modalità di applicazione delle penali 13
Articolo 19 Garanzie assicurative 14
Articolo 20 Cauzione Definitiva 15
Articolo 21 Risoluzione contrattuale 15
Articolo 22 Facoltà di recesso 17
Articolo 23 Esecuzione in danno 17
Articolo 24 Divieto di cessione - Limiti alla subconcessione 18
Articolo 25 Norme di rinvio 19
Articolo 26 Spese contrattuali 19
Articolo 27 Foro competente 19
Articolo 1 Oggetto della concessione
Sono oggetto della concessione i servizi e le prestazioni previsti dall’Accordo Quadro da erogarsi nelle strutture e per le tipologie di utenza così come individuati nel Capitolato Speciale, all’Allegato 1– “Dati ristorazione scolastica” e all’Allegato 2 – “Dati ristorazione extrascolastica”.
Articolo 2 Durata della concessione
La durata della concessione è stabilita dal Comune in conformità a quanto previsto dall’Articolo 6 dell’Accordo Quadro.
Qualora alla scadenza dell’Accordo Quadro o dei contratti derivati non dovessero essere state completate le formalità per la nuova aggiudicazione del servizio, il Concessionario dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste per il periodo necessario all’espletamento delle procedure finalizzate al nuovo affidamento e al subentro del nuovo soggetto aggiudicatario, ferme restando le Condizioni Contrattuali in essere.
Articolo 3 Estensioni dei contratti derivati
Sulla base delle risorse disponibili e destinabili al finanziamento della presente concessione, il Comune potrà affidare servizi analoghi e/o complementari ai sensi dell’articolo 57, comma 5 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Il corrispettivo contrattuale sarà determinato applicando i parametri di costo risultanti dalle Condizioni Contrattuali e dall’offerta aggiudicataria, fatta salva l’applicazione dell’Articolo 6 “Revisione prezzi” delle Condizioni Contrattuali
Articolo 4 Ruoli contrattuali
Il Concessionario deve fornire nei 10 (dieci) giorni precedenti la stipula del contratto o l’avvio del servizio, se antecedente:
- il nominativo di un referente tecnico-amministrativo che assume il ruolo di Responsabile Unico Contrattuale ed è il referente nei confronti del Committente per tutto quanto concerne l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- il nominativo del Coordinatore del Servizio
Il Concessionario s’impegna a comunicare, ad inizio contratto, i recapiti telefonici fissi e mobile, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica del Responsabile Unico Contrattuale e del Coordinatore del Servizio, che possono essere utilizzati dal Committente per tutte le comunicazioni inerenti la gestione del contratto.
Il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione nell’individuazione del Responsabile Unico Contrattuale e del Coordinatore del Servizio.
Il Responsabile Unico Contrattuale deve essere in possesso dei requisiti e delle competenze professionali necessari per lo svolgimento dell’incarico, deve assicurare il corretto svolgimento delle prestazioni ovvero la conformità delle stesse all’Accordo Quadro, al Capitolato Speciale d’Oneri, alle condizioni contrattuali, e all’offerta presentata, compreso il rispetto delle tempistiche, provvedendo alla gestione dei rapporti di lavoro, con potere di intervento e di decisione in ordine alle variabili e alle problematiche contrattuali.
Il Concessionario deve comunicare le fasce orarie di reperibilità ordinaria del Responsabile Unico Contrattuale e assicurare adeguate modalità di reperimento del medesimo in caso di urgenza.
In caso di cessazione o assenza temporanea del Responsabile Unico Contrattuale, il Concessionario deve immediatamente comunicare il nominativo del sostituto incaricato.
Le contestazioni relative all’esecuzione del contratto sono comunicate per iscritto al Responsabile Unico Contrattuale.
Il Coordinatore del Servizio è incaricato di sovraintendere e coordinare il personale e le attività programmate con compiti di gestione delle criticità legate a fattori organizzativi contingenti che richiedono una rapida soluzione.
Il Coordinatore del Servizio garantisce la propria presenza nei giorni e negli orari che saranno successivamente indicati dal Committente, prevedendo comunque una presenza minima garantita settimanale presso ogni centro di cottura ed ogni sede di esecuzione del servizio di almeno 1 ora.
Il Coordinatore del Servizio deve essere professionalmente idoneo e deve aver maturato un’esperienza comprovata di almeno due anni, anche non continuativi, nel ruolo di coordinatore di servizi di ristorazione scolastica analoghi a quelli descritti nel Capitolato. La figura del coordinatore potrà essere individuata anche all’interno del personale del Concessionario addetto ad un centro di cottura comunale
In caso di assenza od impedimento del Coordinatore del Servizio (per ferie, malattia, etc.) il Concessionario dovrà provvedere comunque all’individuazione di altro Responsabile avente requisiti professionali almeno equivalenti a quelli del sostituito, dandone comunicazione al Committente.
Il Referente Unico Contrattuale del Committente dovrà identificarsi nel Responsabile del Procedimento.
Al Responsabile del Procedimento compete la verifica di conformità delle prestazioni ai sensi degli articoli 301 e seguenti del Regolamento di Esecuzione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. La suddetta verifica si estende anche alla rispondenza delle prestazioni rese dal Concessionario a quanto dichiarato in sede di offerta e viene condotta mediante acquisizione di tutta la documentazione ritenuta utile.
Articolo 5 Corrispettivo del concessionario
Il corrispettivo è a misura e viene determinato applicando il ribasso offerto dal concessionario all’importo a base di gara, al numero dei pasti effettivamente erogati.
Il corrispettivo del singolo pasto s’intende remunerativo di ogni onere relativo al servizio reso a regola d’arte ed è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, fatta salva la revisione prezzi.
Il Concessionario riconosce di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli offerti.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni introdotte dall’articolo 4, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, si precisa che i corrispettivi contrattuali liquidabili da ciascun Comune Committente saranno pari all’importo riconosciuto al concessionario decurtato di una percentuale pari allo 0,5%, percentuale la cui corresponsione potrà avere luogo, a seguito di svincolo, in sede di liquidazione finale, previa verifica di conformità dell’esecuzione e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Articolo 6 Revisione prezzi
Trattandosi di prestazione continuativa nel tempo, i prezzi sono sottoposti a revisione a partire dall’anno scolastico 2017/2018 pertanto il primo aggiornamento avrà effetto dal 1°settembre 2017.
E’ prevista la rivalutazione annua del corrispettivo, ai sensi dell’articolo 115 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, a partire dal secondo anno di esecuzione del contratto con le seguenti modalità:
- il valore corrispondente al 20% del corrispettivo annuale è aggiornato in misura pari al 75% della
variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
- il valore corrispondente al 80% del corrispettivo annuale è aggiornato con la cadenza prevista per il rinnovo della parte economica dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicati al personale in servizio, in misura corrispondente, in relazione ai profili professionali impiegati, alla percentuale media di incremento del costo del lavoro.
Articolo 7 Fatturazione
Il Comune stabilisce annualmente l’importo del pasto pro-capite, qui di seguito chiamato “tariffa”, comprensivo di IVA, che sarà pagato direttamente dagli utenti al concessionario.
Gli utenti del servizio possono fruire di agevolazioni economiche per il pagamento della tariffa stabilita a loro carico a seguito dell’applicazione del Regolamento comunale ISEE ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, “Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449/1998”.
Inoltre, ciascun Comune può stabilire ulteriori agevolazioni, esenzioni totali o parziali e individuare utenti per i quali il costo del pasto è assunto direttamente a carico del Comune.
Gli utenti che fruiscono di agevolazioni economiche o esenzioni parziali, pagano al Concessionario soltanto la quota di tariffa a loro carico.
Il servizio deve essere fatturato mensilmente per ogni singolo Comune, esclusivamente sulla base dei pasti risultanti dal sistema informatizzato.
Il Concessionario fattura ad ogni Comune:
- La differenza tra il corrispettivo e la tariffa annuale, eventualmente inferiore, stabilita a favore degli utenti, anche per effetto del riconoscimento di agevolazioni/esenzioni parziali;
- L’intero corrispettivo unitario per i pasti erogati agli utenti con agevolazione/esenzione totale e aventi diritto alla gratuità del pasto;
La differenza tra la tariffa piena e quella agevolata o esente è inserita in fattura al Comune, indipendentemente dall’effettiva riscossione della quota parte a carico degli utenti.
La fatture sono emesse separatamente per singola scuola o servizio (es. centro diurno) e devono permettere la verifica dell’avvenuta fruizione del servizio in concessione per tipologia di utente (alunni, insegnanti/adulti, esenti totali o parziali).
A tale fine le fatture devono essere corredate dal report mensile riepilogativo dell’attività svolta, firmato dal Responsabile Unico Contrattuale del Concessionario sotto forma di autocertificazione e recante l’indicazione dei nominativi degli utenti esenti, totali o parziali.
Ciascun Comune con cadenza annuale ed in presenza di eventuali variazioni, comunica al Concessionario:
- Le “tariffe” del pasto fissate per ciascuna tipologia di servizio;
- Le agevolazioni o esenzioni totali o parziali riconosciute per ciascun utente;
- Il numero di insegnanti/adulti con gratuità autorizzati a pranzare presso ciascun plesso, distinto per classe e/o sezione e per ciascun giorno della settimana.
Il Concessionario è tenuto all’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di fatturazione, all’esposizione dei dati in modo chiaro, intellegibile e lineare così da rendere i riscontri più facili e immediati. La fattura dovrà obbligatoriamente, riportare: l’oggetto, la data della determinazione di impegno di spesa, il relativo numero
ed il CIG (codice identificativo gara) relativo al contratto, pena la restituzione al mittente della fattura medesima.
Comune | Codice Univoco Ufficio | Ufficio/Settore |
Busalla | IW237O | Area Socio Culturale |
Ceranesi | VGV927 | Area Pubblica Istruzione |
Ronco Scrivia | RKRWDU | Area Sociale Scolastica Culturale |
Sant’Ocese | UF1Y85 | Uff_eFatturaPA |
Serra Riccò | Q4HKW0 | Servizio Politiche Giovanili e Istituzioni scolastiche |
Valbrevenna | UFDPYW | Uff_eFatturaPA |
Articolo 8 Pagamenti
Ciascun Comune provvede al pagamento della fattura delle prestazioni di propria competenza.
Il pagamento delle fatture avviene entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse, termine entro il quale il Comune procede alla verifica della regolare esecuzione del servizio e formula eventuali contestazioni
I pagamenti sono effettuati esclusivamente mediante bonifico da parte della tesoreria comunale su conto corrente bancario o postale dedicato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni, salvo motivate interruzioni dei termini.
Il Concessionario si impegna a comunicare a ciascun Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati unitamente a generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Si segnala che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, ciascun Comune per singoli pagamenti superiori a 10 mila euro è tenuto ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 gg nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.
Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma, non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. Ciascun Comune si impegna a dare al Concessionario sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia.
Il pagamento delle fatture è subordinato inoltre alla verifica, tramite acquisizione del relativo D.U.R.C., della
sussistenza in capo al Concessionario delle condizioni di regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa.
Eventuali ritardi nel pagamento da parte del Committente, dovuti a cause di forza maggiore, non esonerano in alcun modo il Concessionario dagli obblighi ed oneri derivanti dalle presenti Condizioni Contrattuali.
Il Concessionario, al fine di permettere al Committente l’applicazione del Reg. C.E. 657/08 e succ. modifiche e integrazioni, riguardante il recupero dei contributi CEE/AGEA sui prodotti lattiero-caseari, è tenuto a fornire la documentazione giustificativa necessaria richiesta dalla normativa vigente.
In particolare, le bolle emesse per i prodotti lattiero caseari devono recare la dicitura che trattasi di prodotti destinati alle mense del Comune interessato per la preparazione dei pasti e delle merende; le stesse devono essere regolarmente quietanzate o accompagnate dalla prova di pagamento.
Inoltre tali prodotti, ai fini dell’igiene e sicurezza alimentare, devono essere stati preparati in uno stabilimento riconosciuto dalle preposte autorità sanitarie ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e devono essere muniti di marchiatura di identificazione, di cui all’allegato II sez. I del Reg. CE n.853/2004 e successive modifiche e integrazioni.
Il Concessionario, onde permettere al Committente l’eventuale recupero dei contributi regionali sui prodotti provenienti dal commercio equo-solidale è tenuto a fornire la documentazione giustificativa necessaria e stabilita dalla legge regionale 32/2007.
Articolo 9 Addebiti erronei e recupero crediti.
Nel caso in cui l’utenza contesti al Concessionario l’addebito di pasti relativi ai due mesi precedenti, il Concessionario, in presenza di errore nella rilevazione comprovato da idonea documentazione prodotta dall’utente, procede allo storno del relativo addebito ed emette a favore del Comune, in riferimento all’eventuale quota posta a suo carico, specifica di nota di credito.
In caso di perdurante inadempienza da parte degli utenti rispetto al pagamento della tariffa, compete al concessionario la gestione del recupero dei crediti maturati e il rischio di eventuali insoluti.
Il Concessionario, prima di attivare le procedure legali conseguenti, concorda con i Comuni i tempi e le modalità per il recupero del credito nel rispetto della privacy individuale e delle norme vigenti in materia.
Articolo 10 Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
Il Concessionario si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il Concessionario deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
Il Concessionario deve trasmettere al Committente, prima dell’inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell’articolo118 comma 11 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 non hanno le caratteristiche di subconcessione.
Il Concessionario s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – UTG di Genova.
La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e dalle presenti Condizioni Contrattuali comporta la risoluzione del contratto.
Articolo 11 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
Il Concessionario si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le disposizioni in materia retributiva e contributiva, previdenziale ed assistenziale, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
Il Concessionario si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni degli stessi.
Il Concessionario si impegna ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
Gli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
Il Committente si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla regolarità dei rapporti di lavoro, anche agli effetti contributivi e assicurativi. Il Concessionario si impegna ad esibire la documentazione contabile e amministrativa necessaria per l’esecuzione dei controlli.
Il Concessionario è inoltre obbligato, nel caso di utilizzo di collaboratori autonomi, a garantire condizioni economiche congrue rispetto ai contratti collettivi e alle tabelle ministeriali di determinazione del costo del lavoro di riferimento.
Articolo 12 Personale dedicato al servizio
12.1 Personale comunale
Per l’espletamento del servizio il Concessionario è tenuto ad avvalersi del personale specializzato e professionalmente qualificato dipendente dal Comune di Xxxxx Xxxxxxx e di Busalla.
I dipendenti attualmente dedicati al servizio sono elencati nell’Allegato 6 – “Personale in servizio” del Capitolato Speciale d’Oneri che specifica l’identificativo personale, qualifica, livello, data di assunzione, tipo di rapporto e orario di lavoro; in occasione del sopralluogo verrano forniti i dati concernenti gli istituti contrattuali in godimento.
I dipendenti comunali impiegati dal Concessionario non possono essere destinati a sedi di lavoro diverse da quelle assegnate dal Comune di appartenenza.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro o assenza temporanea del personale comunale, a qualunque causa sia riconducibile (ferie, permessi, ivi compresi quelli ex lege 104/92 e 151/2001, malattia, ecc.), il Concessionario è tenuto ad integrare l’organico con il proprio personale in funzione del fabbisogno e delle esigenze di servizio.
I dipendenti del Comune mantengono il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo di lavoro della categoria; la gestione ordinaria del rapporto di lavoro è demandata al Concessionario d’intesa con il Comune. La gestione delle relazioni sindacali nonché il potere disciplinare saranno esercitati da quest’ultimo su segnalazione del Concessionario.
La gestione dei percorsi di carriera (progressioni di carriera verticali e orizzontali), della mobilità e del trattamento accessorio restano di competenza del Comune. Il Concessionario può prevedere l’erogazione a suo carico di emolumenti integrativi per i dipendenti comunali.
Il Concessionario è tenuto a rimborsare mensilmente al Comune il costo del personale comunale distaccato e impiegato nel servizio refezione, anche in caso di assenza per malattia, ferie o altri istituti contrattualmente
previsti. Il costo annuale è quello desumibile dall’Allegato 6 – “Personale in servizio” del Capitolato Speciale d’Oneri. Le modalità di rimborso verranno successivamente definite con il Concessionario.
Per quanto riguarda l’orario di lavoro, ferie, permessi e altri istituti contrattuali il Concessionario è tenuto all’osservanza del contratto collettivo di categoria applicato agli enti locali.
I dipendenti del Concessionario integrano il suddetto personale in funzione dell’organizzazione del servizio configurata e illustrata in sede di offerta.
12.2 Personale del Concessionario
Il Concessionario deve avvalersi di personale in possesso di idonee competenze ed esperienze professionali e nella misura quantitativa e qualitativa tale da soddisfare tutte le esigenze della presente concessione.
Nell’ambito delle professionalità dedicate al servizio deve essere presente almeno un dietista a tempo pieno presso ciascun centro cottura, incaricato di seguire la preparazione dei pasti (ordinari e diete speciali) ed effettuare i normali controlli. Il dietista può essere contattato all’occorrenza dai competenti uffici comunali e deve rendersi disponibile a fornire tutte le necessarie informazioni al personale preposto al controllo del servizio.
Nei 10 giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto o all’atto della consegna del servizio se antecedente, il Concessionario comunica per iscritto al Committente l’elenco nominativo del personale impiegato nella concessione, specificando per ciascun addetto il documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio) la qualifica professionale rivestita, i titoli professionali, le mansioni, il piano di formazione previsto, la sede di lavoro, orario di lavoro giornaliero e il monte ore settimanale di servizio.
Tale elenco, con la relativa documentazione, dovrà essere aggiornato tempestivamente in caso di nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzioni temporanee.
Il predetto elenco dovrà rispettare la dotazione di personale e le relative qualifiche specificate in sede di gara, fermo restando che in ogni caso dovrà essere garantito un contingente minimo di risorse umane necessario a garantire gli standard di qualità e sicurezza richiesti dal Capitolato Speciale d’Oneri.
Il Committente si riserva, in ogni momento ed a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di controllo del rispetto della composizione dello staff, delle qualifiche dello stesso, del monte ore dedicato al servizio e si riserva di applicare per ogni irregolarità riscontrata le penali previste dal Capitolato Speciale.
Il Comune si riserva il diritto di chiedere al Concessionario la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi con particolare riferimento al rapporto con gli utenti e alle modalità di espletamento del servizio. In tale caso il Concessionario dovrà provvedere alla sostituzione con urgenza.
In caso di assenza per impedimenti di carattere temporaneo o definitivo del personale impiegato, il Concessionario ha l’onere di provvedere tempestivamente alla sua sostituzione con personale avente professionalità analoga.
Il Concessionario deve fornire a tutto il proprio personale indumenti di lavoro conformi alle norme vigenti in materia di igiene (articolo 42 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980 n. 327) da indossare durante il servizio, dispositivi di protezione individuale, come previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e la denominazione del datore di lavoro.
All'atto della costituzione del rapporto di lavoro, il Concessionario deve acquisire il casellario giudiziario del personale, che nell'ambito dello svolgimento di attività professionale, sia destinato al contatto diretto e regolare con i minori, conformemente a quanto previsto dall'articolo 25-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, come modificato dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014,
n. 39.
È’ onere del Concessionario verificare per tutta la durata del contratto oggetto delle presenti Condizioni
Contrattuali il permanere delle condizioni di svolgimento del servizio quali richieste dalla normativa indicata, e di provvedere all'immediata sostituzione del personale a carico del quale fossero sopravvenuti provvedimenti di condanna o sanzioni interdittive allo svolgimento delle attività a contatto con i minori.
12.3 Clausola di salvaguardia
Il rapporto di lavoro relativo al personale in servizio presso il gestore uscente del servizio è regolato dalle disposizione del C.C.N.L. TURISMO E PUBBLICI ESERCIZI.
Costituisce condizione particolare di esecuzione della concessione, ai sensi dell’articolo 69 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al fine di soddisfare finalità sociali, quali il mantenimento dei livelli occupazionale, l’obbligo del Concessionario di utilizzare, in via prioritaria, il personale a tempo indeterminato e determinato già in servizio presso le mense scolastiche nell’anno scolastico 2015/2016, che si renderà disponibile alla continuazione del rapporto di lavoro, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l’organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico
– organizzative previste per l’esecuzione del servizio.
A tal fine, l’Allegato 6 – “Personale in servizio” del Capitolato Speciale d’Oneri dettaglia l’elenco dei dipendenti in servizio presso il gestore uscente, la qualifica e la durata del rapporto contrattuale in essere, aggiornati alla data indicata dallo stesso)”
12.4 Formazione
Il Concessionario, sia prima sia nel corso dell’esecuzione del contratto, assicura la formazione del proprio personale sulle tecniche di manipolazione, sulle norme di igiene e di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, istruendolo adeguatamente sui contenuti del Capitolato Speciale e delle Condizioni Contrattuali, al fine di adeguare il servizio agli standard di qualità e di igiene in essi previsti. In particolare tutto il personale adibito alla preparazione, trasporto e distribuzione dei pasti deve essere formato professionalmente ed aggiornato sui vari aspetti della ristorazione scolastica ed in particolare sulle seguenti materie:
- Igiene degli alimenti;
- Merceologia degli alimenti;
- Tecnologia della cottura e conservazione degli alimenti e loro effetti sul valore nutrizionale;
- Controllo di qualità;
- Aspetti nutrizionali e dietetica della ristorazione collettiva;
- Pulizia e sanificazione;
- Sicurezza ed antifortunistica all’interno delle strutture di produzione e somministrazione;
- Primo Soccorso (con particolare riferimento alle tecniche di disostruzione delle vie aeree per gli addetti alla distribuzione) e prevenzione incendi.
Articolo 13 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
Il concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e I’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice integrativo adottato da ciascun Comune committente ai sensi dell’articolo 54, comma 5 del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165.
Il Comune trasmette, in occasione della sottoscrizione del contratto, o dell’avvio del servizio se antecedente, copia del Codice integrativo stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. Il Concessionario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova deIl’avvenuta comunicazione.
La violazione degli obblighi di cui al suddetto Regolamento e al citato Xxxxxx può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata I’eventuaIe violazione, contesta per iscritto al Concessionario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per Ia presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procede alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni”
Articolo 14 Obblighi in materia di sicurezza
Il Concessionario s’impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri
In particolare, il Concessionario s’impegna a rispettare e a far rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni e dal D.Lgs 106/2009.
A tale proposito il Concessionario deve:
• comunicare il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli addetti incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione delle emergenze;
• formare il personale alla gestione dell’emergenza in caso di Primo Soccorso e Antincendio
Il Concessionario, recepita l’informativa sui rischi specifici, informa i lavoratori in apposita riunione e predispone il proprio piano operativo di sicurezza. Il Concessionario è responsabile dell’osservanza delle suddette disposizioni anche da parte di eventuali suoi appaltatori, fornitori o collaboratori.
Il Concessionario s’impegna a manlevare il Commettente da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.
Ai sensi dell’articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 i Comuni hanno elaborato il documento ricognitivo di valutazione dei rischi standard di natura interferenziale in relazione alle sedi di esecuzione del servizio, Allegato 5 – “DUVRI” del Capitolato Speciale d’Oneri.
Il Concessionario è tenuto all’osservanza del suddetto documento, così come integrato prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, dai diversi datori di lavoro per effetto dell’individuazione dei rischi specifici da interferenza inerenti le prestazioni.
Prima della stipula del contratto, ciascun Comune organizza una riunione di coordinamento tra soggetti terzi datori di lavoro in ambito scolastico ed il Concessionario, che presenterà il proprio piano delle misure di sicurezza per l’integrazione del DUVRI da allegare al contratto.
Il Concessionario dovrà inoltre aggiornare, ogni qualvolta si renda necessario, in collaborazione con i soggetti interferenti (Comuni, Istituti Comprensivi, le ditte che gestiscono i centri estivi, ecc.) il DUVRI previsto dall’articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Articolo 15 Trattamento dei dati personali
Il Concessionario si impegna ad applicare integralmente le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2005 e al Documento Programmatico sulla sicurezza del Committente.
Il Concessionario è tenuto ad osservare l’obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi non riconducibili all’esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indicazioni del Committente, in alcun modo, i dati, le informazioni e le notizie a cui ha accesso nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Il Concessionario è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell’esecuzione del contratto.
Il Concessionario deve designare il responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Il Concessionario ed i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d’ufficio; pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell’esecuzione delle attività affidate non devono, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dell’esecuzione del contratto.
Il Concessionario manleva il Committente da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal trattamento dei dati, dipendente da fatto proprio, del proprio personale o dei propri collaboratori.
Il Comune, titolare del trattamento dei dati personali relativi ai minori utenti e alle rispettive famiglie, designa il Concessionario quale responsabile del trattamento dei dati acquisiti in ragione dello svolgimento del servizio. La designazione è operata dalla data di stipula del contratto. Il Concessionario è tenuto all’osservanza del D.Lgs. n. 196/2003.
Il Concessionario nelle operazioni inerenti il trattamento dei dati personali dovrà conformarsi alle seguenti condizioni:
(a) dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell’espletamento dei servizi concessi;
(b) non potrà procedere alla raccolta dei dati presso le famiglie dei minori utenti (salvo casi eccezionali che riguardino l’incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o in caso di urgenza con successiva informativa al titolare);
(c) non potrà comunicare a terzi, salvo casi eccezionali, dati che xxxxxxxxxx l’incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza con successiva informativa al titolare né diffondere dati in suo possesso né conservarli alla scadenza del contratto;
(d) non potrà in alcun modo diffondere e/o rendere pubblici dati sensibili e/o ipersensibili;
(e) dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;
(f) il trattamento di dati dovrà essere limitato ai seguenti dati e finalità:
1) nome, cognome, età, scuola degli alunni;
2) nome, cognome, numero telefono dei genitori;
3) condizioni di salute tali da richiedere l’attivazione di diete speciali;
4) convinzioni religiose e/o filosofiche tali da richiedere l’attivazione di diete speciali.
Articolo 16 Obbligazioni dei Comuni
Il Comune, affida al Concessionario i locali, gli impianti e le attrezzature esistenti presso le sedi di esecuzione del servizio e assume a proprio carico i seguenti oneri:
(a) somministrazione di acqua, energia elettrica, gas, combustibile di alimentazione delle caldaie, conduzione e gestione degli impianti;
(b) interventi di riqualificazione e di adeguamento normativo e la manutenzione straordinaria degli immobili;
(c) manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti (caldaie e condizionatori, ascensori ed elevatori in genere, impianti elettrici ed idraulici, ecc.);
(d) spese necessarie al controllo e alla manutenzione sui presidi antincendio.
Gli addetti alla distribuzione dei pasti possono utilizzare le utenze telefoniche esistenti presso i plessi scolastici nei soli casi in cui si rendano necessarie comunicazioni urgenti con il Comune.
Articolo 17 Controlli, tutela dell’utenza e oneri informativi
I Comuni si riservano la facoltà di espletare in ogni momento direttamente, tramite proprio personale, o altre persone autorizzate qualunque controllo sulla buona esecuzione del contratto avvalendosi della facoltà di accedere liberamente e senza preavviso ai locali mensa presso le scuole, alle cucine e ovunque si ritenga opportuno.
Potrà essere richiesta documentazione di prova relativamente alle derrate e ai fornitori delle stesse.
Il Concessionario si obbliga inoltre a fornire la massima collaborazione nei confronti dei seguenti soggetti preposti ad ulteriori controlli:
a) servizi competenti dell’ASL 3 Genovese
b) commissioni mensa dei genitori degli alunni. I controlli saranno eseguiti principalmente:
1) sulle derrate e sui pasti cucinati, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, compresa la corretta temperatura alla consegna e alla somministrazione;
2) nelle dispense e negli armadi delle mense, circa l’idoneità igienica e di funzionamento dei locali e delle strutture, la corretta conservazione e la tipologia delle derrate, la reale effettuazione della raccolta differenziata dei rifiuti;
3) sui contenitori dei cibi, di qualunque tipo siano (refrigeranti, termici, etc.), e sugli automezzi utilizzati per il trasporto e la consegna delle derrate: saranno verificati l'idoneità dei mezzi, il loro tipo di alimentazione secondo quanto dichiarato in sede di offerta, le condizioni igieniche;
4) tramite sopralluoghi, senza preavviso, presso i magazzini di stoccaggio e nel centro cottura utilizzato dal Concessionario e pure presso le ditte fornitrici di materie prime della stessa, al fine di verificare il rispetto delle normative vigenti e l’applicazione delle clausole del contratto;
5) tramite indagini di soddisfazione dell’utenza;
Considerata la particolarità del servizio e l’esigenza di offrire una piena informazione, nel dovuto spirito di collaborazione e per garantire un rapporto di motivata fiducia, il gestore si obbliga:
• ad esporre in ciascun refettorio il menù vigente;
• a presenziare, nelle persone dei responsabili referenti di cui all’articolo 4 delle presenti Condizioni Contrattuali ed in relazione alle competenze richieste,, alle riunioni delle Commissioni Mensa e ad altri incontri che nel corso del contratto si rendessero necessari, senza oneri aggiuntivi.
Articolo 18 Contestazioni, inadempienze, modalità di applicazione delle penali
Gli inadempimenti contrattuali che possono dare luogo all’applicazione delle penali sono contestati in forma
scritta al Concessionario a mezzo fax, lettera raccomandata A.R. o PEC.
Il Concessionario può comunicare le proprie deduzioni entro il termine massimo di dieci giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora le deduzioni non siano, a giudizio del Committente, accoglibili o non vi sia stata risposta o la stessa non giunga nel termine sopra indicato, il Committente procede all’applicazione delle penali, con decorrenza dall’inizio dell’inadempimento.
Qualora il Concessionario non provveda a rimuovere la causa dell’inadempienza, ciò potrà essere motivo per il Committente di risoluzione del contratto.
Le penali sono portate in deduzione dell’importo corrispondente al primo pagamento utile effettuato successivamente al verificarsi dell’evento, mediante emissione di nota di credito di pari importo, oppure, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita dal concessionari, con l’obbligo per quest’ultimo di reintegrarla entro quindici giorni dalla richiesta del Comune, pena l’eventuale risoluzione del contratto.
In caso di contestazioni relative ad infrazioni delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza che regolano la preparazione e somministrazione, i pasti erogati nella giornata in cui la violazione è stata riscontrata non potranno costituire oggetto di fatturazione.
Ogni altra inadempienza grave che possa ledere la funzionalità del servizio e l’immagine del Comune può dar luogo, previa contestazione, alla risoluzione del contratto.
L’applicazione delle penali indicate non esclude l’ulteriore risarcimento dei danni tutti che possono derivare al Committente dall’inadempimento del Concessionario per effetto della ritardata o della mancata esecuzione del servizio, danni ai fini della quantificazione dei quali concorrerà, altresì, l’eventuale maggior costo che il Committente fosse chiamata a sostenere a seguito della necessità di riaffidamento del presente servizio ad altro concorrente, nell’ambito della stessa o di ulteriore procedura di gara, secondo condizioni di aggiudicazione che dovessero risultare economicamente più onerose rispetto a quelle praticate dal Concessionario e resosi inadempiente e comunque in relazione al maggior costo del servizio stesso rispetto a quello che si sarebbe sostenuto in assenza della decadenza del Concessionario.
Articolo 19 Garanzie assicurative
Il Concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità sia civile che penale per qualsiasi danno che possa derivare a terzi, cose o persone nell’esecuzione del servizio oggetto del contratto, senza diritto di rivalsa nei confronti dell’ente.
Il Concessionario è sempre responsabile dei rapporti con il proprio personale e con terzi di tutti gli eventuali danni arrecati a persone o cose durante l’esecuzione del contratto.
Il Concessionario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per danni alle persone, compresi i propri operatori, a cose e animali, a copertura dei danni che possono conseguire dall’attività svolta e dalle prestazioni richieste dal contratto. Il Comune deve essere considerato terzo.
Tale polizza dovrà prevedere almeno i seguenti massimali, senza franchigie, per ciascun sinistro:
- 300.000,00 (trecentomila) euro per danni a cose
- 5.000.000,00 (cinquemilioni) euro per danni a persone.
Il rischio assicurato dovrà inoltre comprendere la responsabilità conseguente ai prodotti utilizzati e la copertura dei danni cagionati dai generi alimentari somministrati durante il periodo di validità della garanzia, con esclusione delle conseguenze derivanti da vizio di origine del prodotto.
Il concessionario deve, altresì, provvedere alla copertura assicurativa degli operatori impiegati nel servizio per gli eventuali danni provocati dagli utenti e imputabili a colpa “in vigilando” del personale stesso.
Copia delle polizze deve essere trasmessa al Comune prima dell’inizio del servizio e comunque prima della stipula del contratto. La mancata presentazione delle polizze assicurative comporta la revoca dell’aggiudicazione.
Il Concessionario nel corso dell’esecuzione deve, inoltre, presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del premio stesso.
Articolo 20 Cauzione Definitiva
Il Concessionario deve prestare una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, salvo gli incrementi disposti dall’articolo 113 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
La cauzione – con validità fino a tre mesi successivi alla scadenza del contratto - può essere costituita nei seguenti modi:
(a) mediante garanzia fideiussoria, intestata al Comune, rilasciata da una impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della Legge 10 giugno 1982, n. 348;
(b) mediante polizza fideiussoria, intestata al Comune, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi dell’allegato A del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in regola con il disposto della Legge 10 giugno 1982, n. 348;
(c) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all’elenco speciale di cui all’articolo 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 articolo 161, conformemente ai requisiti richiesti dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 articolo 75 comma 3 come modificato dal Decreto Legislativo 19 settembre 2012 n. 169.
La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La cauzione definitiva è svincolata secondo quanto disposto dall’articolo 113 comma 3 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
Ogni qualvolta la cauzione sia ridotta ai sensi della precitata norma, il concessionario si impegna a fornire al Committente i documenti comprovanti l’ammontare residuo della garanzia.
La garanzia è prestata per qualsiasi obbligazione relativa all’esecuzione del contratto per cui il fornitore sia riconosciuto inadempiente.
In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall’obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte del Committente. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione.
In caso di attivazione di nuovi contratti derivati il Concessionario s’impegna a presentare una nuova garanzia fideiussoria. Analogamente il Concessionario dovrà provvedere nel caso di richiesta di attivazione di servizi analoghi.
Articolo 21 Risoluzione contrattuale
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1453 del codice civile, il contratto può essere risolto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente indicati e al verificarsi delle seguenti fattispecie:
(1) mancato avvio del servizio entro la data convenuta;
(2) utilizzo di personale non in possesso delle specifiche abilitazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività prescritte dal capitolato e da quanto proposto in sede di offerta;
(3) violazione dei limiti posti alla subconcessione del servizio e del divieto di cessione del contratto;
(4) interruzione e/o abbandono del servizio;
(5) comportamenti o atteggiamenti contrari alle esigenze di pubblico servizio cui deve conformarsi l’attività di gestione (costrizioni, maltrattamenti, vessazioni, abbandono, etc.);
(6) carenza delle prescritte autorizzazioni previste dalla normativa che disciplina il servizio a cui l'aggiudicatario deve scrupolosamente attenersi e costantemente adeguarsi ancorché non espressamente richiamate nel Capitolato;
(7) gravi violazioni agli obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali, assicurativi e di sicurezza sul lavoro;
(8) accertata tossinfezione alimentare determinata da condotta colposa e/o dolosa, salvo ogni ulteriore responsabilità civile o penale;
(9) mancata osservanza del sistema di autocontrollo ai sensi del D.Lgs. 193/2007 e s.m.ii.;
(10) per gravi e reiterate violazioni di norme igienico – sanitarie ed inosservanze di norme di legge e di regolamenti in materia di igiene e di sanità a seguito di accertamenti effettuati dall’ASL, NAS;
(11) utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme di legge in materia di produzione, etichettatura, confezionamento e trasporto, nonché nei casi di inosservanza delle disposizioni previste dal Capitolato Speciale d’Oneri e dal relativo Allegato 3 – “Menù tipo e Derrate alimentari”, relative alle condizioni igieniche, alle caratteristiche merceologiche degli alimenti;
(12) nel caso di insufficienze, violazioni totali o parziali delle condizioni e degli obblighi contrattuali che rivestano gravità tali da compromettere la funzionalità del servizio;
(13) mancata reintegrazione della cauzione definitiva, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
(14) cumulo di penali in misura superiore al 10% dell’importo contrattuale teorico.
Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Committente, a mezzo pec, fax o lettera raccomandata, di volersi avvalere della risoluzione. Nella comunicazione sono indicati gli estremi dell’inadempimento rilevato. Qualora possa essere opportuno o necessario acquisire chiarimenti o giustificazioni può essere assegnato al Concessionario un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi.
In tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, come risultanti dal capitolato speciale d’oneri e dall’offerta presentata, il Committente, indipendentemente dall’applicazione delle penali, contesta formalmente per iscritto a mezzo pec, fax o lettera raccomandata, gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine minimo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali. Il termine può essere inferiore qualora sia giustificato da ragioni di interesse pubblico o da pericolo di pregiudizio per i Comuni.
Qualora il Concessionario, entro il termine assegnato, non dia riscontro ovvero non ottemperi o qualora le giustificazioni non possano essere accolte, è facoltà del Committente di risolvere il contratto.
In caso di risoluzione, il Committente beneficia dell’escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito, alla quantificazione del quale concorrono anche gli oneri e i costi derivanti dalla necessità di acquisire un nuovo contratto e le condizioni economicamente più sfavorevoli che dovessero conseguire.
Articolo 22 Facoltà di recesso
I Comuni si riservano il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza per giusta causa. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando:
(1) sia stato depositato contro il Concessionario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni del Concessionario;
(2) il Concessionario perda i requisiti minimi di qualificazione richiesti dal bando di gara;
(3) sia accertata a carico del Concessionario, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, l’esistenza o la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero la perdita dei requisiti contrattuali di carattere generale;
(4) per qualsiasi motivo intervenga una diminuzione degli utenti e/o le parti contraenti non riescano a trovare un accordo economico comune per la prosecuzione del contratto;
(5) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.
La comunicazione di disdetta anticipata da parte del Committente al Concessionario deve essere effettuata a mezzo pec,fax o lettera raccomandata, con preavviso di almeno trenta giorni, salvo diverso termine imposto per legge.
Dalla data del recesso il Concessionario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente.
Il Concessionario ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d’arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile.
Resta salva l’azione del Comune per il risarcimento dei danni causati dall'anticipata e forzata risoluzione del contratto.
Inoltre ai sensi dell’articolo 1373 del C.C. il Comune si riserva, altresì, la facoltà di recedere sulla base di valutazioni inerenti i seguenti profili:
(a) la congruità e la compatibilità finanziaria del servizio e/o in caso di variazioni della normativa che non consentano in parte o totalmente la prosecuzione del servizio;
(b) qualora sia riconosciuta l’opportunità della soppressione del servizio per sopravvenuti motivi di interesse pubblico,
(c) qualora intervengano situazioni operative od ambientali che rendano non correttamente eseguibile il servizio;
(d) qualora venga modificato il tipo di gestione del servizio o vengano meno, in tutto o in parte, le esigenze del contratto per gravi motivi.
Articolo 23 Esecuzione in danno
Considerata la particolare natura delle prestazioni, il Comune si riserva la facoltà di affidare a terzi l’effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dal concessionario, con addebito a
quest’ultimo dell’intero costo sopportato.
Articolo 24 Divieto di cessione - Limiti alla subconcessione.
Al Concessionario non è consentito, in alcun modo e in alcun momento nell’arco della durata contrattuale, cedere a terzi il contratto, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi i maggiori danni accertati.
La subconcessione è consentita con i limiti di cui all’articolo 118 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 118 e alle condizioni di seguito specificate.
È ammessa la subconcessione solo per le attività non direttamente incidenti sulle fasi di approvvigionamento delle derrate alimentari e non alimentari, di preparazione e di somministrazione del pasto.
Si intendono subconcessionabili esclusivamente i servizi di trasporto dei pasti e la gestione del sistema informatizzato di cui all’Articolo 26 del Capitolato Speciale d’Oneri.
Per il sistema informatizzato il Concessionario assumerà gli accordi più opportuni tenuto conto delle specificità di tale area, ai fini della realizzazione di quanto richiesto, sempre ferma la piena responsabilità del concessionario.
- La subconcessione è subordinata alle seguenti condizioni:
- indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che il Concessionario intende subconcedere;
- impegnarsi in caso di aggiudicazione a depositare il contratto di subconcessione almeno 10 (dieci) giorni prima della stipula del contratto o dell’inizio del servizio se antecedente;
- trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subconcessionario dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subconcessa e la dichiarazione del subconcessionario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e l’insussistenza dei divieti di cui alla normativa antimafia.
Il Concessionario si impegna inoltre a inserire nel contratto di subconcessione una clausola risolutiva espressa qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto di subconcessione, informazioni interdittive di cui all’articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252.
E’ fatto obbligo al Concessionario di trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subconcessionario copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla medesima corrisposti con indicazione delle ritenute di garanzia.
Qualora non trasmetta le fatture quietanziate dei subconcessionari entro il predetto termine, il Comune sospende il successivo pagamento favore del Concessionario.
Il Concessionario è responsabile in solido con il subconcessionario dell’osservanza delle disposizione di cui al Capitolato Speciale e alle presenti Condizioni Contrattuali. E’ inoltre responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività in subconcessione.
Per le prestazioni rese nell'ambito della subconcessione, il Concessionario è responsabile in solido dell'osservanza dei contratti collettivi e degli adempimenti in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente da parte del subconcessionario nei confronti dei propri dipendenti.
I subconcessionari devono mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dagli atti di gara. L’esecuzione del servizio in subconcessione non può formare oggetto di ulteriore subconcessione.
Articolo 25 Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente, ove compatibile con la presente tipologia di affidamento (concessione).
Articolo 26 Spese contrattuali
Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, nessuna eccettuata od esclusa, saranno a carico del Concessionario.
Articolo 27 Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all’interpretazione del contratto, delle Condizioni Contrattuali o del Capitolato e la corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali sarà competente il foro di Genova. È esclusa qualsiasi forma di arbitrato.