DEGLI AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRETTORI GENERALI
Allegato 5
Lotto 4 CIG 5436486A29
Condizioni di Polizza
Polizza di Assicurazione RESPONSABILITA’ CIVILE
DEGLI AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRETTORI GENERALI
**********
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
E AMMINISTRATIVA CONTABILE (adesione individuale)
RISCHIO ASSICURATO e CALCOLO del PREMIO
RESPONSABILITA’ CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRETTORI GENERALI
Limiti di risarcimento
La Società sulla base delle condizioni di assicurazione che seguono, presta l'assicurazione, fino alla concorrenza dei seguenti massimali o dei minori limiti di risarcimento altrove previsti in questa polizza o successive appendici:
Per ogni danno Euro 5.000.000,00
Per Periodo assicurativo Euro 5.000.000,00
Sottolimite di Risarcimento Spese Legali per Inquinamento:
Per ogni danno Euro 150.000,00 Per Periodo assicurativo Euro 150.000,00
Altri sottolimiti eventuali:
Come da polizza.
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA E AMMINISTRATIVA
CONTABILE (adesione individuale)
La copertura per RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA E AMMINISTRATIVA
CONTABILE viene prestata entro il Limite di Risarcimento specificato in Polizza. RESPONSABILITA’ CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRETTORI GENERALI
CONDIZIONI PARTICOLARI (CP)
(che integrano e/o prevalgono – se per l’Assicurato più favorevoli – sulle Condizioni Generali di Assicurazione e sulle Norme che regolano il settore specifico)
CP. 1 Durata del contratto e proroga dell'assicurazione
A deroga di quanto previsto dall’Art. 26 “Rinnovo dell’Assicurazione” si conviene che la durata del presente contratto è quella indicata nel frontespizio di polizza.
Il contratto cesserà irrevocabilmente e senza obbligo di disdetta alla scadenza di detto periodo.
Si conviene che il Contraente ha la facoltà di disdire il contratto anche ad ogni scadenza annuale, con lettera raccomandata da inviarsi con almeno tre mesi di anticipo.
Il Contraente inoltre, si riserva la facoltà di chiedere la proroga del contratto di 90 (novanta) giorni dopo la scadenza, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l’aggiudicazione di un nuovo contratto.
Tale proroga dovrà essere chiesta con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da darsi alla Società mediante lettera raccomandata o altro valido mezzo previsto dalla presente polizza e la Società si riserva il diritto di accettare o rifiutare la proroga medesima.
CP. 2 Elevazione termini pagamento del premio
Il termine di 30 giorni per il pagamento del premio di cui art. 22, si intende applicabile anche per la rata di premio all’inizio della presente polizza.
CP. 3 Validità delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le società partecipanti alla coassicurazione.
CP. 4 Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Spett.Le Xxxxx Xxxxx Xxxxxx di Assicurazioni Srl, di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente tramite la Società Xxxxx Xxxxx Xxxxxx di Assicurazioni Srl.
RESPONSABILITA’ CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRETTORI GENERALI
1. Contraente LEPIDA SPA
2. Società Contraente e Società Controllate
3. Intermediario XXXXX XXXXX BROKER DI ASSICURAZIONI SRL
4. Limite di Risarcimento a) Per ogni Danno: Euro 5.000.000,00
b) Per Periodo Assicurativo: Euro 5.000.000,00
Sottolimite di Risarcimento Spese Legali per Inquinamento
(Garanzia 7)
Sottolimite per la Garanzia 8 e per la Garanzia 9 (facoltativa)
c) Per ogni Danno:
d) Per Periodo Assicurativo:
e) Per ogni Danno:
f) Per Periodo Assicurativo:
Euro 150.000,00
Euro 150.000,00
Euro // Euro //
5. Franchigia a) Garanzia 1,3,4,5,6,7,8 e 9: nessuna
b) Garanzia 2: nessuna
6. Assicurato/i • Gli Assicurati come definiti all’Art.2.1 delle Definizioni
• La Società (solo per la Garanzia 2 dell’Art. 1 Oggetto della Copertura)
7. Estensione territoriale Garanzie 1,2,3,4,5 e 6: mondo intero
Garanzie 7,8,9: mondo intero ad eccezione degli Stati Uniti
8. Inserimento automatico per nuove Società Controllate
Qualsiasi società il cui attivo patrimoniale non superi il 30% dell’attivo consolidato della Contraente, in base alle condizioni stabilite all’Articolo 13.
9. Società Partecipate a) tutti gli enti senza scopo di lucro in cui la Società abbia una rappresentanza negli organi direttivi;
b) le società di seguito indicate: //
10. Periodo Assicurativo In vigore dalle ore 24:00 del ………….. alle ore 24:00 del (ora
locale italiana) ed eventuali proroghe
11.Periodo di Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro
a) Premio imponibile per l’Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro: 30% dell’ultimo Premio imponibile annuo per un periodo addizionale di 1 anno; 60% dell’ultimo Premio imponibile annuo per un periodo addizionale di 2 anni; 90% dell’ultimo Premio imponibile annuo per un periodo addizionale di 3 anni; 120% dell’ultimo Premio imponibile annuo per un periodo addizionale di 4 anni; 150% dell’ultimo Premio imponibile annuo per un periodo addizionale di 5 anni.
b) Premio imponibile per l’Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro per
Amministratori Cessati e Decaduti:
nessun sovrappremio per un periodo addizionale di 5 anni.
c) 250% dell’ultimo Premio imponibile annuo per un periodo addizionale di 5 anni.
QUESTA POLIZZA E’ IN FORMA “CLAIMS MADE”. SE NON DIVERSAMENTE PATTUITO LA PRESENTE POLIZZA COPRE UNICAMENTE I SINISTRI AVANZATI NEI CONFRONTI DEGLI ASSICURATI PER LA PRIMA VOLTA DURANTE IL PERIODO ASSICURATIVO.
Art. 1) Oggetto dell’Assicurazione Garanzie estese al Mondo Intero
Garanzia 1 La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati per i Xxxxx relativi a Sinistri avanzati nei loro confronti.
Garanzia 2 La Compagnia si obbliga a tenere indenne la Società per i Danni fino alla misura dell’indennizzo che la Società abbia corrisposto agli Assicurati.
Garanzia 3 La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati per Spese di Rappresentanza Legale.
Garanzia 4 La Compagnia si obbliga a tenere indenni i coniugi degli Assicurati per i
Xxxxx relativi a Sinistri avanzati nei confronti dei coniugi.
Garanzia 5 La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati per i Danni relativi a Sinistri in Materia di Lavoro.
Garanzia 6 La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati per le Spese di Pubblicità fino all’importo pari al 10% del Limite di Risarcimento stabilito al punto 4 del frontespizio (lettere “a” e “b”), fino ad un massimo di 100.000 Euro per ogni Sinistro.
Garanzie estese al Mondo Intero con esclusione degli Stati Uniti
Garanzia 7 La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati per le Spese Legali relative a Sinistri conseguenti ad Inquinamento fino al limite massimo previsto al punto 4 (lettere “c” e “d”) del frontespizio.
Garanzia 8 La Compagnia,entro il sottolimite stabilito al punto 4 del frontespizio (lettere e) e f)), si obbliga a tenere indenni gli Assicurati per i Danni relativi a Sinistri avanzati nei confronti di ogni Assicurato e/o Dipendente che, su richiesta della Società, ricopra la qualifica di Assicurato in una qualsiasi Società Partecipata senza scopo di lucro.
Garanzia 9 (facoltativa)
La Compagnia, entro il sottolimite stabilito al punto 4 del frontespizio (lettere e) e f)), si obbliga a tenere indenni gli Assicurati, per i Danni relativi a Sinistri avanzati nei loro confronti e/o nei confronti di un Dipendente che, su richiesta della Società, ricopra la qualifica di Assicurato (così come definito dal primo capoverso della definizione 2.1) in una qualsiasi Società Partecipata indicata al punto 9 lettera b) del frontespizio.
Art. 2) Definizioni
Ogni termine che nella presente Xxxxxxx sia indicato in grassetto, al singolare o al plurale, si intende definito come segue:
2.1 Assicurato/i Le persone fisiche che sono state, sono o saranno nominate: Amministratore
Unico, Consigliere di Amministrazione, Membro del Consiglio Direttivo o dell'organismo sociale equivalente, Membro del Consiglio di Sorveglianza,
Membro del Consiglio di Gestione, Membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione, Revisore Contabile, Membro effettivo o supplente del Collegio Sindacale, Direttore Generale, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, “Director & Officer” nei paesi a giurisdizione anglosassone e Dirigenti o Dipendenti con deleghe speciali da parte del Consiglio di Amministrazione della Società o riconosciuti responsabili quali amministratori di fatto.
Rientrano altresì nella definizione di “Assicurato”:
a) eredi, aventi diritto degli Assicurati (così come definiti dal primo capoverso della presente definizione) deceduti, oltre ai rappresentanti legali o agli aventi diritto degli Assicurati dichiarati legalmente incapaci o insolventi, unicamente in merito a Sinistri derivanti da un Atto Dannoso commesso da un Assicurato così come definito dal primo capoverso della presente definizione.
b) Ogni Dipendente passato, attuale o futuro della Società, ma esclusivamente in merito a Sinistri in Materia di Lavoro.
c) I coniugi degli Assicurati (così come definiti al primo capoverso della presente definizione), ma esclusivamente in merito ai Sinistri nei confronti dei coniugi.
Non rientrano nella definizione di Assicurati i Revisori Contabili Esterni/External Auditors.
2.2 Atto Dannoso Ogni azione o omissione dannosa, anche se originata da colpa grave,
commessa, tentata o presumibilmente commessa o tentata anteriormente o durante il Periodo Assicurativo, da qualsiasi Assicurato nell’ambito della propria funzione in seno alla Società ed alle Società Partecipate.
2.3 Atti Dannosi fra loro collegati
Tutti gli Atti Dannosi collegati, originati e/o conseguenza, diretta o indiretta, dalla medesima causa.
2.4 Compagnia l’impresa assicuratrice.
2.5 Contraente La società o ente indicata al punto 1 del frontespizio, che sottoscrive la
presente Polizza.
2.6 Danno/i L’importo che ogni Assicurato è legalmente tenuto a versare singolarmente
o solidalmente, in conseguenza di qualsiasi Sinistro, comprese:
1) le Spese Legali;
2) le Spese di Rappresentanza Legale;
3) le Spese di Pubblicità;
4) danni riconosciuti da sentenza, lodo arbitrale, transazione giudiziaria o extragiudiziaria, inclusi i “danni punitivi o esemplari”.
Il Danno non comprende:
a) gli importi per i quali gli Assicurati siano stati esonerati dal pagamento e che non siano a carico della Società;
b) i fatti non assicurabili secondo le leggi o regolamenti vigenti;
c) multe e sanzioni di ogni genere;
d) i danni “punitivi” o “esemplari”, così come riconosciuti in alcune giurisdizioni, in relazione a Sinistri in Materia di Lavoro.
2.7 Dipendente Le persone fisiche che hanno con la Società o con la Società Partecipata un
rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e regolato da un contratto nazionale di lavoro, laddove applicabile.
2.8 Inquinamento 1) la reale o presunta dispersione, infiltrazione, liberazione o fuga di
Sostanze Inquinanti su beni mobili, immobili, terra, acqua e atmosfera;
2) qualunque decisione o richiesta, volontaria o forzata, in base alla quale gli Assicurati e/o la Società debbano esaminare, provare, controllare, pulire, ritirare, trattare, contenere, decontaminare o neutralizzare le Sostanze Inquinanti;
3) qualunque aggressione o danno all’ambiente anche in assenza di
Sostanze Inquinanti.
2.9 Insolvenza Situazione derivante da:
1) fallimento o altra procedura concorsuale della Società e delle Società Partecipate;
2) nomina da parte di un’autorità competente di un revisore, commissario, liquidatore o altra persona incaricata di supervisionare, dirigere, liquidare o assumere il controllo della Società e delle Società Partecipate o figura equivalente in ogni altra giurisdizione.
2.10 Paesi di Common Law Stati Uniti d’America, Canada, UK, Irlanda, Australia, Nuova Zelanda, Sud
Africa, India, Hong Kong, Singapore, così come qualunque altro territorio o possedimento sotto la giurisdizione dei paesi di cui sopra e qualunque altro paese il cui sistema legale sia basato su tale diritto consuetudinario.
2.11 Periodo Assicurativo Il tempo intercorrente tra la data di effetto e la data di scadenza della
presente Polizza, indicate al punto 10 del frontespizio, e sue eventuali proroghe.
2.12 Polizza Il documento che prova l’assicurazione.
2.13 Premio La somma dovuta dalla Contraente alla Compagnia.
2.14 Ricerca Formale Inchiesta, ricerca, procedimento formale o amministrativo che richiede la
partecipazione dell’Assicurato, avanzato per la prima volta durante il Periodo Assicurativo, intrapreso o richiesto da un’autorità, istituzione o organo competente per esaminare i fatti della Società o dell’Assicurato.
2.15 Sinistri in Materia di Lavoro
Sinistro, così come definito al punto a) della definizione 2.16), avanzato da un Dipendente o Assicurato passato, attuale o potenziale della Società o di una Società Partecipata, o comunque avanzato da un’autorità competente in materia lavorativa, basato su o in conseguenza di licenziamento ingiustificato, cessazione, inadempienza del contratto di lavoro, scritto o verbale, diffamazione, maltrattamenti, grave mancanza di considerazione o violazione di leggi sul lavoro in tema di discriminazione.
2.16 Sinistro a) Con riferimento alle Garanzie 1,2,6,7,8 e 9:
1) richiesta scritta di risarcimento per Danni ad eccezione delle richieste dell’Assicurato, della Società e delle Società Partecipate;
2) procedimento civile;
3) procedimento penale intrapreso mediante denuncia o querela;
4) procedimento amministrativo intrapreso con un provvedimento formale;
avanzato per la prima volta durante il Periodo Assicurativo nei confronti di un Assicurato in conseguenza di un Atto Dannoso.
Verranno altresì considerati parte dello stesso Xxxxxxxx gli appelli conseguenti ai procedimenti sopra indicati.
Diverse richieste di risarcimento determinate dalla medesima causa costituiscono un solo ed unico Sinistro.
b) Con riferimento esclusivamente alla Garanzia 3: una Ricerca Formale.
c) Con riferimento esclusivamente alla Garanzia 4: un Sinistro nei Confronti del Coniuge.
d) Con riferimento esclusivamente alla Garanzia 5: Sinistro in Materia di Lavoro.
2.17 Sinistro nei Confronti del Coniuge
Sinistro (così come definito al punto c) della definizione 2.16) nei confronti del coniuge dell’Assicurato (così come definito al primo capoverso della definizione 2.1) ma esclusivamente in quanto coniuge dell’Assicurato o del diritto di proprietà di tale coniuge sui beni che il danneggiato richieda a titolo di risarcimento.
2.18 Società Contraente e Società Controllate.
2.19 Società Controllata Ogni società o ente di cui la Contraente controlli direttamente o
indirettamente:
1) la maggioranza dei diritti di voto (50% + 1); o
2) il diritto di nomina o di cessazione della maggior parte dei membri del Consiglio di Amministrazione; o
3) il controllo effettivo della maggior parte dei diritti di voto in base ad un accordo scritto con altri azionisti.
2.20 Società Partecipate a) tutti gli enti senza scopo di lucro in cui la Società abbia una
rappresentanza negli organi direttivi;
b) le società indicate al punto 9 lett. b) del frontespizio.
2.21 Sostanze Inquinanti Ogni sostanza che mostri caratteristiche pericolose per l’ambiente compresi
fra gli altri solidi, liquidi, gas irritanti o contaminanti, inclusi fumo, vapore, fuliggine, esalazioni, acidi, alcali, prodotti chimici e rifiuti.
I rifiuti includono fra gli altri materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare.
2.22 Spese Legali La parte dei Danni che costituisce spese giudiziarie, costi e onorari di
importo ragionevole, sostenuti per la difesa, ricerca o valutazione di un Sinistro(ad eccezione delle retribuzioni ed altri costi interni della Società o della Società Partecipata) e, nelle giurisdizioni dove esistono, le spese di costituzione delle fideiussioni (Bail Bonds) necessarie a garantire la libertà provvisoria dell’Assicurato, escluso l’ammontare delle fideiussioni stesse.
2.23 Spese di Pubblicità Spese, costi, ed onorari di importo ragionevole di terzi sostenuti da un
Assicurato in nome proprio o della Società per lo studio e la realizzazione di una campagna pubblicitaria in caso venga avanzato un Sinistro coperto dalla presente Polizza e nel caso in cui tale Sinistro sia reso pubblico con qualunque mezzo.
2.24 Spese di
Rappresentanza Legale
La parte dei Danni che rappresenta spese, costi ed onorari di importo ragionevole, sostenuti da un Assicurato in nome e per conto proprio e che
sia tenuto a pagare per sostenere una Ricerca Formale.
2.25 Stati Uniti Gli Stati Uniti d’America, i suoi territori o possedimenti, o qualsiasi
territorio che si trovi sotto la sua giurisdizione.
Per facilità di lettura i termini definiti potranno essere ripetuti.
Art. 3) Esclusioni
La presente Polizza non copre i Xxxxx relativi ai Sinistri:
a) Dolo conseguenza diretta o indiretta di qualsiasi atto o omissione dolosa dell’Assicurato o violazione intenzionale di qualsiasi legge, regolamento o disposizione scritta, di diritto civile o consuetudinario (common law);
b) Compensi degli Assicurati
conseguenza diretta o indiretta del conseguimento da parte di qualunque Assicurato di benefici personali, remunerazione, indennizzo o qualsiasi altro beneficio al quale l’Assicurato non avesse legalmente diritto;
In ogni caso, in relazione alle esclusioni di cui ai punti a) e b) la Compagnia si impegna ad anticipare le Spese Legali e le Spese di Rappresentanza Legale entro i limiti e le condizioni della presente Polizza, fino al riconoscimento mediante sentenza o lodo arbitrale o ammissione scritta da parte dell’Assicurato del Dolo o del fatto che l’Assicurato non avesse legalmente diritto a tali benefici personali, remunerazioni, indennizzi o qualsiasi altro beneficio conseguito.
c) Xxxxx a persone e/o cose per:
1) danni morali (ad eccezione dei Sinistri in Materia di Lavoro),
2) infortuni, lesioni personali, malattia o morte,
3) danni, distruzione o perdita d’uso di beni mobili e immobili;
d) Inquinamento per Inquinamento, ad eccezione di quanto stabilito per le Spese Legali
dalla Garanzia 7, dell’Art. 1) “Oggetto dell’Assicurazione”;
e) Assicurazioni Precedenti conseguenza diretta o indiretta di qualsiasi fatto, circostanza o situazione
comunicata per iscritto su polizze sostituite o rinnovate dalla presente;
f) Sinistri Precedenti o in Sospeso
conseguenza diretta o indiretta di qualsiasi procedimento extragiudiziale o altro processo in sospeso o ordinanza, decreto o sentenza emessa nei confronti di un Assicurato,della Società o delle Società Partecipate prima della data di effetto della presente Polizza, o di qualunque Sinistro successivo basato su, in relazione a, o come conseguenza diretta o indiretta degli stessi fatti, circostanze o situazioni connesse a quelli addotti nei procedimenti di cui sopra;
g) Fondi Pensione conseguenza diretta o indiretta di violazioni di leggi o disposizioni esistenti
in qualunque giurisdizione che regolino le responsabilità o doveri dei fiduciari o dei gestori di piani pensionistici o fondi di previdenza e assistenza o che prevedano altri benefici per i dipendenti (fra cui Employee Retirement Income Security Act del 1974 per gli Stati Uniti);
h) Emissione di Xxxxxx conseguenza diretta o indiretta di offerte a privati e/o al pubblico in mercati
regolamentati di titoli azionari emessi dalla Società, in cui abbia influito o
meno la preparazione ed emissione di prospetti informativi (“prospectus”). L’esclusione potrà essere derogata, a condizioni da pattuire, previa analisi delle informazioni finanziarie e di qualsiasi altra natura richieste dalla Compagnia e dietro corresponsione di un eventuale premio addizionale concordato;
i) Assicurato contro Assicurato
avanzati in un Paese di Common Law da o in nome e per conto della
Società o di qualsiasi Assicurato fatta eccezione per:
I. i Sinistri avanzati sotto forma di azione sociale di responsabilità (shareholder’s derivative action) da un azionista/socio in tale sua qualità in nome e per conto della Società senza la sollecitazione o istigazione di qualunque Assicurato o della Società;
II. i Sinistri in Materia di Lavoro; o
III. i Sinistri avanzati da un Assicurato per contribuzione o indennizzo, qualora tali Sinistri traggano origine da altri Sinistri coperti dalla presente Polizza;
l) Sinistri Avanzati da Congiunti
avanzati dal coniuge o da altri congiunti, ascendenti o discendenti, degli Assicurati, salvo che questi non possano dimostrare di aver subito un danno patrimoniale in qualità di soci o azionisti della Società;
m) Gestione di Polizze Assicurative
conseguenti ad errori od omissioni nello stipulare, gestire o far gestire, aggiornare o rinnovare polizze di assicurazione della Società e/o delle Società Partecipate;
n) Responsabilità Civile Professionale
formulati da terzi sulla base, sul presupposto o in conseguenza delle consulenze, dei servizi ed in generale dell’attività professionale della Società e/o delle Società Partecipate svolta nei confronti di detti terzi.
Esclusioni applicabili agli Stati Uniti
La Compagnia non coprirà i Danni relativi ai Sinistri presentati o proseguiti negli Stati Uniti:
o) Securities and Exchange Commission (SEC)
derivanti da e/o conseguenti a violazioni reali o presunte del Securities Act del 1933, del Securities Exchange Act del 1934, di ogni legge o regolamento emanato dalla Securities Exchange Commission a seguito dei suddetti atti, di ogni altra legge statale, federale, locale o provinciale riferita a titoli mobiliari o di ogni altra legge o regolamento emanato a seguito delle suddette leggi, compresi tutti gli eventuali emendamenti;
p) Inquinamento conseguenza diretta o indiretta di Inquinamento ad eccezione di Sinistri avanzati da azionisti in nome e per conto della Società (“Shareholders’ Derivative Action”).
Art. 4) Applicazione Individuale delle Esclusioni
Nessuna circostanza o conoscenza dei fatti da parte di un Assicurato verrà imputata ad un altro
Assicurato ai fini di stabilire la possibilità di copertura della presente Polizza.
Art. 5) Limite di Risarcimento
Il Limite di Risarcimento indicato al punto 4 del frontespizio, rappresenta l’importo massimo che la Compagnia deve versare in base alle Garanzie 1,2,3,4,5,8,9 per ogni Periodo Assicurativo comprensivo del periodo di Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro per qualsiasi Danno indipendentemente dal numero di Assicurati coinvolti in uno o più Sinistri.
Nel caso sia previsto un sottolimite, questo si intenderà parte integrante del Limite di Risarcimento e non in aggiunta allo stesso.
Nel caso in cui il Periodo Assicurativo sia superiore o inferiore ad un anno, il Limite di Risarcimento stabilito al punto 4 del frontespizio, rappresenterà il massimo esborso della Compagnia per tale periodo.
Tutti i Xxxxx originati dallo stesso Xxxx Xxxxxxx o da tutti gli Atti Xxxxxxx fra loro Collegati, saranno considerati come unico Danno, il quale si riterrà originato durante il Periodo Assicurativo nel quale il Sinistro, basato sullo stesso Xxxx Xxxxxxx o sugli stessi Xxxx Xxxxxxx fra loro Collegati, è stato avanzato per la prima volta.
Il Limite di Risarcimento si ridurrà o si esaurirà via via che verranno effettuati i pagamenti sotto la voce di Spese Legali, Spese di Rappresentanza Legale o qualsiasi altro tipo di Danno, ad eccezione delle Garanzie 6 e 7 e di quanto previsto all’Art. 9), xxxxxx xxxxxxxxx.
Ai sensi del presente articolo il Limite di Risarcimento per il Periodo di Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro (qualora applicabile) sarà l’eventuale quota rimanente del Limite di Risarcimento riferito al Periodo Assicurativo immediatamente precedente.
Nel caso in cui la Compagnia o qualsiasi società controllata o partecipata, in forma diretta o indiretta, dalla Compagnia :………………. effettui qualche pagamento relativo ad altre polizze in rapporto a Sinistri coperti dalla presente Polizza, il Limite di Risarcimento o gli importi aggiuntivi stabiliti alle Garanzie 6 e 7, in rapporto a tali Sinistri, verranno ridotti in proporzione all’importo di tale pagamento.
I limiti stabiliti all’Articolo 1) per le Garanzie 6 e 7, verranno applicati per ogni Danno ed in aggiunta al Limite di Risarcimento specificato al punto 4 del frontespizio.
Art. 6) Estensione Territoriale
La presente Polizza è applicabile ai Sinistri presentati nei territori stabiliti al punto 7 del frontespizio, per tutte le Garanzie.
Art. 7) Validità della Copertura
La presente Polizza copre esclusivamente i Sinistri avanzati per la prima volta durante il Periodo Assicurativo.
Art. 8) Rinnovo
La Contraente si impegna a far pervenire alla Compagnia, almeno 75 gg prima della scadenza della presente Polizza, le informazioni finanziarie e di qualsiasi altra natura, inerente alla copertura, richieste dalla Compagnia stessa.
Esaminata la documentazione ricevuta, la Compagnia avrà facoltà di determinare se vi è stata una diminuzione od un aggravio di rischio e provvederà di conseguenza ad aumentare, diminuire o mantenere invariato il premio di rinnovo.
L’offerta da parte della Compagnia di condizioni di rinnovo diverse da quelle in corso non costituisce un rifiuto a rinnovare.
Art. 9) Gestione del Sinistro
Gli Assicurati hanno il diritto e sono tenuti a difendersi per qualsiasi Sinistro avanzato nei loro confronti. Essi sono tenuti ad informare regolarmente la Compagnia sullo svolgimento della difesa. Gli Assicurati non potranno ammettere alcuna responsabilità in qualunque procedimento (ad eccezione di quelli a carattere penale), accogliere transazioni giudiziali o extragiudiziali incluso il procedimento di mediazione ai sensi del
D. Lgs. 28/2010, intraprendere alcuna difesa e sostenere costi di difesa senza il previo consenso scritto della Compagnia che non dovrà essere negato senza ragione. In nessun caso la Compagnia riconoscerà le spese sostenute dall’Assicurato per legali, periti tecnici od esperti che non siano stati dalla stessa preventivamente approvati.
La Compagnia si riserva inoltre la facoltà di nominare, qualora lo ritenga opportuno, legali, periti, tecnici od esperti da affiancare a quelli nominati dall’Assicurato.
La Società e/o gli Assicurati dovranno fornire alla Compagnia tutte le informazioni, l’assistenza e la collaborazione da questa richieste.
La Compagnia si impegna ad anticipare le Spese Legali, le Spese di Rappresentanza Legale e le Spese di Pubblicità entro i limiti e le condizioni stabiliti dalla Polizza.
La Compagnia terrà indenni gli Assicurati per le Spese Legali necessarie alla definizione di ogni Sinistro coperto dalla presente Polizza, purché tali spese siano state sostenute per resistere all’azione promossa contro gli Assicurati medesimi ed entro il limite di un importo pari al quarto del Limite di Risarcimento stabilito in Polizza. Per i Sinistri avanzati in Italia, tale importo è da intendersi in eccesso al Limite di Risarcimento ai sensi dell’Art. 1917, C.C.. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto limite, le spese verranno ripartite tra la Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Compagnia con il consenso scritto dell’Assicurato, potrà transigere in ogni Sinistro ritenga opportuno. Nel caso in cui l’Assicurato non dia il proprio assenso a tale transazione, la responsabilità della Compagnia per i Xxxxx conseguenti a tale Sinistro non supererà l’importo per il quale la Compagnia avrebbe potuto transigere in tale Sinistro oltre ai costi e spese maturate alla data in cui la Compagnia propose per iscritto la transazione all’Assicurato.
Qualora siano applicabili le esclusioni:
a) Dolo,
b) Compensi degli Assicurati,
l’Assicurato non sarà tenuto a restituire alla Compagnia le Spese Legali, le Spese di Rappresentanza Legale e le Spese di Pubblicità da questa anticipate.
Art. 10) Sinistri Dolosi – Clausola Risolutiva Espressa
Nel caso in cui la Contraente avanzi un Sinistro essendo a conoscenza che lo stesso potrebbe essere falso e/o fraudolento, sia in ordine all’ammontare del Danno, sia in ordine ad altri elementi determinanti, e/o nel caso in cui produca documenti o dichiarazioni falsi, e/o occulti prove, e/o agevoli gli intenti fraudolenti dei terzi, la presente Xxxxxxx sarà risolta di diritto, senza alcuna restituzione del premio, perdendo altresì la Contraente il diritto a qualsivoglia indennizzo. Fermo altresì restando per la Compagnia il diritto alla restituzione degli importi già versati e al risarcimento dell’eventuale danno provocato.
Art. 11) Diritto di Surroga
La Compagnia che ha risarcito l’Assicurato è surrogata fino alla concorrenza dell’ammontare del risarcimento nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili (Art. 1916 C.C.).
Art. 12) Franchigie
La Compagnia non sarà tenuta al pagamento della parte di Danno inferiore all’importo della Franchigia indicata al punto 5 del frontespizio.
Art. 13) Acquisizione o Costituzione di Societa’ Controllate
Qualora durante il Periodo Assicurativo:
a) una o più società divengano Società Controllate, o
b) la Società costituisca un’altra società, o
c) la Società incorpori un’altra società mediante fusione,
la copertura si intende automaticamente estesa agli Assicurati di tali società salvo che queste:
a) abbiano sede o abbiano emesso titoli in qualsiasi mercato mobiliare degli StatiUniti;
b) abbiano l’attivo patrimoniale eccedente la percentuale stabilita al punto 8 del frontespizio.
Qualora si verifichi anche una sola delle suddette condizioni, tali società verranno incluse in Polizza a condizione che:
a) la Società dia comunicazione scritta di tale acquisizione o costituzione e fornisca tutte le informazioni richieste dalla Compagnia;
b) la Compagnia dia conferma scritta dell’inclusione in Polizza di tali società e
c) la Contraente versi il premio concordato.
In ogni caso le garanzie saranno estese unicamente agli AttiDannosi commessi successivamente alla data di acquisizione o incorporazione.
Art. 14) Cessazione della Qualifica di Società Controllata
Se una società perde la qualifica di Società Controllata, anteriormente o successivamente alla data di effetto della Polizza, rimarrà inclusa nella stessa fino alla data di scadenza, ma solo in relazione agli Atti Dannosi commessi antecedentemente la data in cui detta società abbia cessato di avere la qualifica di Società Controllata.
Art. 15) Cariche Direttive in Società Partecipate
Ai fini della seguente garanzia, la definizione di Assicurato è limitata al primo capoverso della definizione 2.1.
In relazione alle Garanzie 8 e 9 la copertura:
a) è limitata all’Assicurato nominato dalla Società nella Società Partecipata e non si intende estesa ad alcuna carica equivalente a quella dell’Assicurato nell’ambito di tale Società Partecipata;
b) verrà applicata in eccesso a qualsiasi forma di indennizzo corrisposto all’Assicurato per il fatto di ricoprire una carica nell’ambito di tale Società Partecipata, compresa ogni forma di indennizzo prevista da tale Società Partecipata;
c) si applica agli Atti Dannosi commessi successivamente alla data in cui la società o ente avrà assunto la qualifica di Società Partecipata;
d) non si applica ai Sinistri per Xxxx Xxxxxxx commessi anteriormente alla data di nomina e successivamente alla data in cui l’Assicurato abbia cessato il proprio rapporto di dipendenza o collaborazione nei confronti della Società o il suo incarico nell’ambito della Società Partecipata venga revocato dalla Società;
e) non si applica ai Sinistri avanzati in nome e per conto di qualsiasi Assicurato, Società, Società Partecipata o da un Amministratore, Consigliere, Sindaco, Direttore Generale, Dirigente o altra carica direttiva equivalente nell’ambito della Società Partecipata fatta eccezione per:
I. i Sinistri avanzati, sotto forma di azione sociale di responsabilità ai sensi della legge italiana, o di ogni altra legge equivalente in qualsiasi altra giurisdizione :
▪ dalla Società Partecipata a seguito di una delibera assembleare presa senza la sollecitazione o istigazione di qualsiasi Assicurato, Società Partecipata, Società o di qualsiasi Amministratore, Consigliere, Sindaco, Direttore Generale, Dirigente o altra carica direttiva equivalente nell’ambito della Società Partecipata, o
▪ da un azionista/socio in tale sua qualità in nome e per conto della Società Partecipata senza la sollecitazione o istigazione di qualsiasi Assicurato, Società Partecipata, Società o di qualsiasi Amministratore, Consigliere, Sindaco, Direttore Generale, Dirigente o altra carica direttiva equivalente nell’ambito della Società Partecipata;
II. i Sinistri in Materia di Lavoro;
III. i Sinistri avanzati da un Assicurato per contribuzione o indennizzo, qualora tali Sinistri
traggano origine da altri Sinistri coperti dalla presente Polizza; o
IV. le Spese Legali.
Art. 16) Acquisizione della Contraente. Cambio di Controllo.
Se durante il Periodo Assicurativo:
1) la Contraente viene fusa per incorporazione in altra società o ente; o
2) viene dichiarato il fallimento o la liquidazione della Contraente, o la Contraente viene ammessa alla procedura di amministrazione controllata o alla procedura di amministrazione straordinaria,o viene nominato un commissario liquidatore o un amministratore giudiziario; o
3) vengono acquisite azioni o quote della Contraente che comportino:
a) possesso diretto o indiretto della maggioranza dei diritti di voto; o
b) diritto di nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione; o
c) controllo effettivo della maggioranza dei diritti di voto in base ad un patto di sindacato,
la Polizza avrà validità fino alla scadenza del Periodo Assicurativo, ma esclusivamente per quanto riguarda Sinistri relativi ad Atti Dannosi antecedenti tale fusione, acquisizione, cambio del controllo, liquidazione o fallimento.
La Contraente dovrà dare al più presto comunicazione scritta alla Compagnia di tale fusione, acquisizione, cambio di controllo, liquidazione, fallimento, nomina di funzionari o amministratori designati dalle autorità competenti, fornendo alla stessa tutte le informazioni necessarie.
Art. 17) Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro
Nel caso in cui la presente Xxxxxxx non venisse rinnovata o dovesse cessare per motivi diversi dal mancato pagamento del Premio o dell’avvenuta risoluzione per dolo, la Società e/o gli Assicurati avranno la facoltà di richiedere un’Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro secondo i termini stabiliti al punto 11 del frontespizio.
La presente clausola non potrà essere sottoscritta nel caso in cui si verifichi uno degli eventi di cuiall’Art. 16).
La presente estensione si riferirà esclusivamente ai Sinistri conseguenti ad Atti Xxxxxxx avvenuti prima della data di mancato rinnovo o risoluzione.
La presente estensione avrà validità:
a) se la Società e/o gli Assicurati danno comunicazione scritta alla Compagnia dell’intenzione di sottoscrivere la presente clausola e pagano l’eventuale premio aggiuntivo stabilito al punto 11 del frontespizio entro 30 giorni successivi la data di mancato rinnovo o risoluzione;
b) a condizione e fino a che la presente Polizza non venga sostituita da qualunque altra polizza che prevede una copertura analoga.
Ogni Sinistro avanzato durante il periodo di Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro verrà considerato come se avanzato durante il Periodo Assicurativo immediatamente precedente.
Il Premio versato si intende interamente goduto.
Se nel corso del Periodo di Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro la Società o gli Assicurati contraggono una polizza che copre, in tutto o in parte, la Responsabilità Civile di Amministratori, Direttori o Sindaci passati o futuri e che entra in vigore durante detto Periodo di Estensione, questo si riterrà cessato alla data di entrata in vigore di detta polizza.
Art. 18) Indennizzo da parte della Società o della Società Partecipata
La Compagnia richiede che la Società o una Società Partecipata indennizzino l’Assicurato nel caso in cui:
a) la legge applicabile non lo impedisca e ciò indipendentemente dalle disposizioni dell’atto costitutivo, dello statuto e di altre risoluzioni adottate dai loro organi;
b) non si trovino in stato di Insolvenza.
Art 19) Ripartizione del Danno
Nel caso di Sinistri parzialmente coperti ai sensi della Polizza, ovvero:
a) relativi sia ad atti o fatti coperti, sia ad atti o fatti non coperti, oppure
b) avanzati sia nei confronti di uno solo o di più Assicurati, sia nei confronti di soggetti non garantiti dalla Polizza,
la Compagnia terrà indenni gli Assicurati solamente:
a) per le Spese Legali o le Spese di Rappresentanza Legale a loro carico e connesse agli atti o fatti coperti e
b) per la porzione dei Danni (ad eccezione di quanto previsto al precedente punto) relativa ad atti o fatti coperti a carico esclusivo degli Assicurati nei rapporti interni con gli altri obbligati ai fini dell’art.
1298 c.c. (o di qualsiasi legge similare vigente in altre giurisdizioni), e quindi con espressa esclusione della porzione a carico di altri soggetti pure solidalmente responsabili in relazione ai medesimi atti o fatti e verso i quali gli Assicurati possano esercitare diritto di regresso.
Se gli Assicurati e la Compagnia concordano sulla ripartizione delle Spese Legali o delle Spese di Rappresentanza Legale allora la Compagnia anticiperà quelle Spese Legalio Spese di Rappresentanza Legale che sono state attribuite al Danno coperto.
Se, al contrario, gli Assicurati e la Compagnia non giungono ad un accordo sulla ripartizione così come sopra definita neanche tramite la procedura di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010:
a) non verrà fatta alcuna ipotesi di ripartizione preventiva in qualsiasi procedimento o arbitrato,
b) la Compagnia anticiperà, a sua scelta, le Spese Legalio le Spese di Rappresentanza Legale sulla base della ripartizione ritenuta equa, fino a che una diversa ripartizione venga concordata o imposta giudizialmente o dall’arbitrato;
c) la Compagnia, se gli Assicurati ne fanno domanda, sottoporrà la risoluzione della controversia relativa alla ripartizione ad arbitrato. Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri di cui uno nominato dagli Assicurati, uno dalla Compagnia e un terzo, avente funzione di presidente, nominato concordemente dai due arbitri di parte.
In caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro avente funzione di Presidente del Collegio Arbitrale, la nomina dello stesso verrà disposta, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Milano. L’arbitrato sarà rituale in conformità alle norme del codice di procedura civile, si terrà a Milano e si svolgerà in lingua italiana.
La decisione del Collegio Arbitrale si intenderà definitiva, vincolante e inappellabile per la
Compagnia e/o gli Assicurati.
Qualunque ripartizione delle Spese Legali o delle Spese di Rappresentanza Legale venga concordata o raggiunta tramite la procedura di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010, o stabilita dall'arbitrato o giudizialmente rispetto ad un Sinistro, tale ripartizione verrà applicata retroattivamente a tutte le Spese Legali o le Spese di Rappresentanza Legale connesse a quel Sinistro, anche se in precedenza si erano ripartite diversamente.
La ripartizione o l’anticipo di Spese Legali o di Spese di Rappresentanza Legale rispetto ad un Sinistro non si applicherà e non creerà nessun precedente rispetto alla ripartizione di altri Danni in ragione di detto Xxxxxxxx.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 20) Dichiarazione relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Società o degli Assicurati relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (Artt. 1892,1893 e 1894 C.C.)
Art. 21) Altre Assicurazioni
Qualora il Danno risulti indennizzabile ai sensi di qualsiasi altra copertura assicurativa, la presente
Polizza opererà in eccedenza alle somme risarcite ai termini dell’altra polizza.
Art. 22) Pagamento del Premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di
Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Se la Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.). I Premi devono essere pagati all’Intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia.
Art. 23) Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 24) Aggravamento del Rischio
La Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (Art. 1898 C.C.).
Art. 25) Diminuzione del Rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio
successive alla comunicazione della Contraente (Art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 26) Rinnovo dell’Assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, la
Xxxxxxx, è rinnovata per un anno e così successivamente.
Art. 27) Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico della Contraente.
Art. 28) Foro Competente
Come condizione di ammissibilità di ogni azione legale riguardante ogni controversia tra la Compagnia e gli Assicurati, le parti dovranno preventivamente ricorrere al procedimento di mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010, presso l’Organismo di Conciliazione Forense, Tribunale di Bologna, Italia.
In caso di mancato accordo, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Bologna, Italia.
Art. 29) Forma delle Comunicazioni
Gli Assicurati stabiliscono che la Contraente agirà per conto degli stessi (ad eccezione di quanto stabilito dall’Articolo 31 “Obblighi della Società e degli Assicurati in caso di Sinistro”) per quanto riguarda tutte le modifiche e denunce tra le parti (ad eccezione delle comunicazioni relative all’Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro). Gli Assicurati accettano che la Contraente agisca in loro rappresentanza.
Tutte le notifiche, denunce e altre comunicazioni fra le parti dovranno essere fatte a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fax ovvero per telegramma all’Intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia.
Art. 30) Rinvio alle Norme di Xxxxx
La presente Polizza è regolata dalle norme di legge Italiane.
Art. 31) Obblighi della Società e degli Assicurati in Caso di Sinistro
La Contraente si impegna, e tale impegno è essenziale ai fini dell'efficacia del contratto, ad informare gli
Assicurati degli obblighi ad essi derivanti in caso di Sinistro. In tal caso la Società e gli Assicurati:
a) Xxxxxx presentare denuncia alla Compagnia nel più breve tempo possibile.
b) Xxxxxx, entro trenta giorni dalla data del Sinistro, predisporre e tenere a disposizione della Compagnia o dei suoi incaricati una descrizione particolareggiata contenente tutte le informazioni necessarie ad una completa e corretta comprensione dei fatti da cui deriva la richiesta di risarcimento.
c) Xxxxxx tenere a disposizione della Compagnia tutti i documenti da questa ritenuti necessari al buon esito della vertenza.
d) Non devono ammettere loro responsabilità, definire o liquidare danni o sostenere spese a tale riguardo senza previo consenso scritto della Compagnia.
L'inosservanza di uno o più degli obblighi di cui sopra può comportare la risoluzione della Polizza.
Se nel corso del Periodo Assicurativo un Assicurato viene a conoscenza di circostanze che potrebbero dare origine ad un Sinistro e trasmette comunicazione scritta alla Compagnia, l’eventuale Sinistro conseguente verrà considerato come riportato nel Periodo Assicurativo.
La comunicazione scritta dovrà espressamente identificare l’Atto Dannoso o il presunto Xxxx Xxxxxxx e la data in cui è avvenuto, il Danno potenziale nonché i potenziali soggetti danneggiati e imputati e il modo in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza di tali fatti e circostanze.
CONTRAENTE
(Timbro e Firma)
COMPAGNIA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. la sottoscritta Contraente dichiara di aver preso visione e di approvare espressamente le disposizioni di cui ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
Art. | 5 | Limite di Risarcimento |
Art. | 7 | Validità della Copertura limitata ai Sinistri avanzati per la prima volta durante il Periodo Assicurativo |
Art. | 10 | Sinistri Dolosi – Clausola Risolutiva Espressa |
Art. | 13 | Acquisizione o Costituzione di Società Controllate limitata agli Atti Dannosi commessi successivamente alla data di acquisizione o incorporazione |
Art. | 15 | Cariche Direttive in Società Partecipate limitata agli Atti Dannosi commessi successivamente alla data in cui la società o ente avrà assunto la qualifica di Società Partecipata |
Art. | 19 | Ripartizione del Danno |
Art. | 21 | Altre Assicurazioni |
Art. | 26 | Rinnovo dell’Assicurazione |
Art. | 28 | Foro Competente |
Art. | 31 | Obblighi della Società e degli Assicurati in Caso di Sinistro |
CONTRAENTE
(Timbro e Firma)
Il sottoscritto dichiara altresì di aver ricevuto e preso visione di quanto contenuto nella NOTA INFORMATIVA relativa sia alla Compagnia, che al contratto di polizza.
CONTRAENTE
(Timbro e Firma)
CONDIZIONI PARTICOLARI
COND. PART. A) Esclusione
La presente Polizza non copre i Xxxxx relativi a Sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di eventi già noti agli Assicurati o di liti, pendenze, controversie, ispezioni e indagini in corso o antecedenti e conosciute alla data di effetto della presente Polizza.
COND. PART. B) Precisazione
La Polizza si intende estesa alle Società Controllate, con retroattività limitata alla data della loro acquisizione, purchè alla data di effetto della presente Polizza non presentino patrimonio netto negativo o siano in fase di liquidazione o siano inattive.
COND. PART. C) Estensione al Dipendente responsabile della sicurezza
D’accordo fra le parti, la definizione di Assicurato/i si intende estesa anche al Dipendente designato quale responsabile della sicurezza come indicato dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – Codice della Sicurezza sul Lavoro e dalle eventuali successive modifiche intervenute, qualora l’Atto Dannoso a lui riferibile riguardi l’esercizio di funzioni manageriali e di supervisione.
COND. PART. D) Estensione al Dipendente responsabile del trattamento dei dati personali (Legge sulla privacy)
D’accordo fra le parti, la definizione di Assicurato/i si intende estesa anche al Dipendente designato quale responsabile del trattamento dei dati personali (in Italia Decreto Legislativo 196 del 30/06/2003 e normative equivalenti vigenti in altri ordinamenti), qualora l’Atto Dannoso a lui riferibile riguardi l’esercizio di funzioni manageriali e di supervisione.
COND. PART. E) Estensione Organismo di Xxxxxxxxx (D.Lgs. 231/2001)
Ad integrazione di quanto previsto dall’Art. 2) “Definizioni”, punto 2.1, la qualifica di Assicurato si intende estesa ai membri dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
COND. PART. F)Precisazione
Ad integrazione di quanto previsto dall’Art. 2) viene inserita la seguente definizione:
Amministratori Cessati o Decaduti
Qualunque persona fisica che, prima della data di scadenza, di mancato rinnovo o di risoluzione della Polizza, non ricopra più qualunque carica di:
• Amministratore Unico, Consigliere di Amministrazione,
• Membro del Consiglio Direttivo,
• Membro del Consiglio di Gestione o di Sorveglianza,
• Membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione,
• Revisore Contabile o Membro del Collegio Sindacale,
• Direttore Generale,
• Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, o
• “Director”,
per motivi di pensionamento o di naturale scadenza del mandatoe comunque non a causa di interdizione sanzionata da un’autorità giudiziaria o regolatrice.
COND. PART. G) Precisazione
L’Art. 17) “Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro” si intende annullato e sostituito come segue:
Art. 17) Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro
A) Per gli Assicurati
Nel caso in cui la presente Xxxxxxx non venisse rinnovata o dovesse cessare per motivi diversi dal mancato pagamento del Premio o dell’avvenuta risoluzione per dolo, la Società e/o gli Assicurati avranno la facoltà di richiedere un’Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro secondo i termini stabiliti al punto 11 a) del frontespizio.
La presente clausola non potrà essere sottoscritta nel caso in cui si verifichi uno degli eventi di cui all’Art.16).
In tal caso la Società e/o gli Assicurati potranno richiedere, entro 30 giorni dal termine del Periodo Assicurativo, un’Estensione del Termine per la Denuncia dei Sinistri a condizioni da pattuire.
La presente estensione si riferirà esclusivamente ai Sinistri conseguenti ad Atti Xxxxxxx avvenuti prima della data di mancato rinnovo o risoluzione.
La presente estensione avrà validità:
a) se la Società e/o gli Assicurati danno comunicazione scritta alla Compagnia dell’intenzione di sottoscrivere la presente clausola e pagano l’eventuale premio aggiuntivo stabilito al punto 11 a) del frontespizio entro 30 giorni successivi la data di mancato rinnovo o risoluzione;
b) a condizione e fino a che la presente Polizza non venga sostituita da qualunque altra polizza che prevede una copertura analoga.
Ogni Sinistro avanzato durante il periodo di Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro verrà considerato come se avanzato durante il Periodo Assicurativo immediatamente precedente.
Il Premio versato si intende interamente goduto.
L’Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro avrà termine qualora venga sottoscritta un'altra polizza che preveda un’analoga copertura.
B) Per gli Amministratori Cessati o Decaduti
Nel caso in cui la presente Xxxxxxx non venisse rinnovata o dovesse cessare per motivi diversi dal mancato pagamento del Premio o dell’avvenuta risoluzione per dolo, gli Amministratori Cessati o Decaduti godranno dell’Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro specificata al punto 11 b) del frontespizio unicamente qualora sia stato versato il Premio pattuito e qualora:
• la presente Xxxxxxx non venga sostituita o rinnovata da un’altra analoga copertura; e
• non si verifichi uno degli eventi di cui all’Art.16).
Tale Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro avrà effetto a far data dal giorno in cui tali figure siano divenute Amministratori Cessati o Decaduti e si riferirà esclusivamente ai Sinistri conseguenti ad Atti Xxxxxxx commessi prima di tale data.
I termini e le condizioni applicate per l’Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro pergli Amministratori Cessati o Decaduti si intendono quelli riferiti al Periodo Assicurativo immediatamente precedente il mancato rinnovo della presente Polizza.
L’Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro avrà termine qualora venga sottoscritta un'altra polizza che preveda un’analoga copertura.
COND. PART. H) Precisazione
La Garanzia 6 di cui all’Art. 1) Oggetto dell’Assicurazione si intende annullata e sostituita come segue:
La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati per le Spese di Pubblicità fino all’importo pari al 15% del Limite di Risarcimento stabilito al punto 4 del frontespizio (lettere “a” e “b”), fino ad un massimo di 150.000,00 Euro per ogni Sinistro.
COND. PART. I) Erosione Spese Legali
A parziale deroga ed integrazione di quanto previsto dall’Articolo 9) “Gestione del Sinistro” si prende atto che l’Assicurato può riservarsi la facoltà di utilizzare fino ad esaurimento il Limite di Risarcimento per sostenere quelle Spese Legali che superino il limite del quarto del Limite di Risarcimento.
In tal caso il Limite di Risarcimento verrà ridotto a pari importo.
COND. PART. J) Esclusione Responsabilità Xxx.xx e Xxx.xx Contabile
Ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 59 della Legge 24 Dicembre 2007 n. 244, le Parti prendono atto che è escluso dalla Polizza ogni Sinistro derivante da responsabilità amministrativa e amministrativa contabile a carico degli Amministratori (ai sensi e per gli effetti del summenzionato art 3, comma 59).
COND. PART. K) Tracciabilità Flussi Finanziari (Legge 13 Agosto 2010, n.136)
A seguito alle disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari si prende atto che l'articolo 22) di Xxxxxxx si intende annullato e sostituito come segue:
Art. 22) Pagamento del Premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di
Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Se la Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).
I Premi devono essere pagati all’Intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia.
Il pagamento del Premio dovrà conformarsi alle disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, punto 3, della Legge 13 Agosto 2010, n.136.
Nel caso in cui il Premio venga pagato all'Intermediario lo stesso dovrà conformarsi alle disposizioni di legge di cui al D.Lgs. del 7/9/2005, n.209, articoli 117 e 117 comma 3 bis. Qualora necessario dovrà quindi fornire alla Contraente un conto bancario o postale dedicato ai pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione, pagamenti che dovranno essere muniti del Codice Identificativo di Gara.
Nel caso in cui il Premio venga pagato alla Compagnia dovrà essere versato sul seguente conto corrente intestato a …………………………….
IBAN: IT
COND. PART. L) Run-Off
Con la presente condizione particolare si conviene che al verificarsi di una delle circostanze di cui ai punti 1, 2, 3 dell’Articolo 16) “Acquisizione della Contraente. Cambio di Controllo” la Polizza – a parziale deroga dell’Articolo 16) stesso – continuerà ad essere operante con le seguenti modifiche:
1) il punto 10 del frontespizio si intende abrogato e sostituito dal seguente:
Periodo Assicurativo: in vigore dalle ore 24 del (data di cambio controllo e/o altra ragione) alle ore 24 del (5 anni dopo) (ora italiana locale).
2) L’art 3) “Esclusioni” si intende integrato dal seguente:
p) conseguenza diretta o indiretta di qualsiasi Xxxx Xxxxxxx avvenuto successivamente al data di (data di cambio controllo e/o altra ragione).
3) Si conviene di eliminare dalla Polizza qualsiasi riferimento al “Periodo di Estensione della Denuncia di
Sinistro”.
4) l’Art 26) “Rinnovo dell’Assicurazione” si intende abrogato e sostituito dal seguente:
La presente Polizza avrà durata fino alla cessazione del Periodo Assicurativo previsto al punto 1 della presente condizione particolare e può essere disdettata dalla Compagnia con preavviso di 7 giorni solo in caso di mancato pagamento del Premio.
5) Il Premio versato si intende interamente goduto.
6) Si precisa che il Limite di Risarcimento di Euro (limite in corso alla data di attivazione del run-off) è da intendersi per Sinistro ed aggregato per l'intero periodo della copertura Run-Off.
7) Premio imponibile relativo alla presente estensione: da calcolarsi ai sensi del punto 11) di Frontespizio, lettera c).
Si conviene che il premio imponibile relativo alla presente estensione verrà decurtato del rateo di premio pagato e non goduto relativo al periodo intercorrente tra la data di cambio di controllo e/o altra ragione e la data di scadenza del Periodo Assicurativo in vigore.
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
E AMMINISTRATIVA CONTABILE (adesione individuale)
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato intestatario del presente certificato di quanto questi sia tenuto a pagare per perdite patrimoniali cagionate all’azionista/socio pubblico ed alla Pubblica Amministrazione (Articoli 2449 e 2450 del Codice Civile) derivanti dalla responsabilità amministrativa e amministrativa contabile dell’Assicurato, a condizione che il Danno venga accertato e quantificato dalla Corte dei Conti con sentenza passata in giudicato.
La predetta copertura per responsabilità amministrativa e amministrativa contabile viene prestata entro il Limite di Risarcimento specificato in Polizza.
In relazione alle Spese Legali si applicano le disposizioni di Xxxxxxx che qui si intendono interamente richiamate.
In considerazione di tutto quanto sopra l’Assicurato provvede al versamento di un premio lordo annuo pari ad Euro …………..
Dichiarazioni dell’Assicurato
⮚ L’Assicurato dichiara di aver ricevuto una copia della Polizza, di averne preso visione e di averne accettato tutte le condizioni che qui si intendono interamente richiamate, ove applicabili.
⮚ L’Assicurato dichiara di aver presa visione e di aver compreso, accettato ed approvato gli articoli:
Art. | 5 | Limite di Risarcimento |
Art. | 7 | Validità della Copertura |
Art. | 10 | Sinistri Dolosi – Clausola Risolutiva Espressa |
Art. | 21 | Altre Assicurazioni |
Art. | 26 | Rinnovo dell’Assicurazione |
Art. | 28 | Foro Competente |
Art. | 31 | Obblighi della Società e degli Assicurati in Caso di Sinistro |
⮚ L’Assicurato dichiara, ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, di non essere a conoscenza di uno o più fatti che potrebbero essere fonte di responsabilità civile garantita dalla Polizza e/o di Sinistri precedenti o in sospeso inerenti alla copertura Corte dei Conti.
⮚ L’Assicurato dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all’Articolo 13 del D. Lgs. 196/03, di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali e di acconsentire allo stesso trattamento per le finalità di cui al presente certificato.
POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE
DEGLI AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRETTORI GENERALI
SINISTRI - PERIODO ULTIMI 4 ANNI ( 2010 - 2011- 2012 - 2013)
Totale sinistri denunciati n.0 Riservati n.0
Liquidati n.0
Senza seguito n.0
**********
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
E AMMINISTRATIVA CONTABILE (adesione individuale)
SINISTRI - PERIODO ULTIMI 4 ANNI ( 2010 - 2011- 2012 - 2013)
Totale sinistri denunciati n.0 Riservati n.0
Liquidati n.0
Senza seguito n.0