CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER L’A.S. 2022/2023
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER L’A.S. 2022/2023
Nel giorno 4 luglio 2022 la parte pubblica e la parte sindacale hanno definito la contrattazione decentrata regionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2022/2023.
LE PARTI
VISTO il D.Lgs. 30.3.2001, n.165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il D.Lgs. 16.4.1994, n.297, recante il Testo Unico delle leggi vigenti in materia di istruzione;
VISTO il D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 166, con particolare riferimento a quanto disposto dall’art. 7;
VISTO il C.C.N.L. del comparto “Istruzione e ricerca – Istituzioni scolastiche ed educative” sottoscritto il 19/04/2018;
VISTA l’intesa sottoscritta il 16 giugno 2022 tra l’Amministrazione centrale e le XX.XX. del comparto “Istruzione e ricerca – Istituzioni scolastiche ed educative”, volta a prorogare per il solo a.s. 2022/2023 le disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto in data 8 luglio 2020, vigente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22.;
VISTO il citato C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per il triennio scolastico 2019/2022 sottoscritto l’8 luglio 2020, con particolare riferimento all’art. 3;
VISTA la nota del M.I. prot. AOODGPER.23439 del 17 giugno 2022, con particolare riferimento alle precisazioni ivi contenute sul personale scolastico avente titolo a partecipare alle operazioni di mobilità annuale per l’a.s. 2022/2023;
STABILISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE
Si richiama integralmente il C.C.N.I. sottoscritto l’8/07/2020, ivi inclusa la precisazione in premessa riguardante l’articolo 6bis, comma 5, nonché le ulteriori indicazioni e precisazioni fornite dal Ministero con note prot. AOODGPER.18372 del 14 giugno 2021 e prot. AOODGPER.23439 del 17 giugno 2022, con le seguenti integrazioni:
ART. 1 - Criteri per la definizione del quadro delle disponibilità.
1. La definizione dell’adeguamento dell’organico alla situazione di fatto avviene ai sensi dell’art. 3bis del D.L. 255/2001 convertito con l. 333/2001 e dell’art. 2 della l. 268/2002, dall’art.14 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla l. 135/2012 e successive modifiche e integrazioni, dall’art 1, commi 64 e 69 della legge 107/15 e dall’art.1, comma 366 della legge 232/2016, nonché tenendo conto della l. 205/2017, articolo 1,
comma 613, integrati dalle disposizioni contenute nel decreto interministeriale prot. n. AOOGABMI.90 dell’11 aprile 2022 e dalle istruzioni emanate dal M.I. con nota prot. AOODGPER.14603 del 12 aprile 2022. Si richiama altresì quanto disposto dall’ipotesi di C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. sottoscritta il 27 gennaio 2022, all’art. 3 comma 3, nonché agli artt. 3 comma 5 e 48 comma 1 sulle procedure di assegnazione dei posti costituiti su sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico, nonché l’art. 3 del C.C.N.I. 8/07/2020;
2. I Dirigenti Scolastici, nel rispetto della vigente normativa di legge, amministrativa e contrattuale, e tenuto conto, altresì, dell’esigenza di conseguire una maggiore ottimizzazione delle risorse e di incrementare i livelli di efficienza ed efficacia del servizio, adotteranno i provvedimenti di riorganizzazione e di ristrutturazione dei posti e delle cattedre conseguenti alle variazioni di organico di cui al precedente comma 1, nel rispetto di quanto disposto dal C.C.N.I. 8/07/2020, con particolare riferimento all’art. 3 comma 2;
3. Il titolare di cattedra costituita tra più scuole potrà completare l'orario nella scuola di titolarità qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore o, comunque, una disponibilità che, nel rispetto degli orari previsti dalle norme vigenti, consenta di ridurre il numero delle scuole di servizio dello stesso. Analogamente, ove sussista disponibilità di ore, la cattedra orario esterna costituita in organico di diritto, a domanda del titolare, potrà essere ricomposta con completamento presso altra sede, facendo salvo il criterio della facile raggiungibilità. Ove il titolare su cattedra esterna sia in possesso del prescritto titolo di specializzazione, l'eventuale completamento presso la scuola di titolarità può essere conseguito anche utilizzando disponibilità di ore sul sostegno, fermo restando che ciò non può comunque comportare il frazionamento delle ore di sostegno assegnate al singolo alunno disabile. Al fine di formare il maggior numero di cattedre possibili, al massimo su tre comuni limitrofi, viciniori e facilmente raggiungibili, gli Uffici di Ambito territoriale, sentiti i Dirigenti scolastici interessati, provvederanno ad associare gli spezzoni orario, di norma fino al completamento dell'orario d'obbligo di cattedra o di servizio. Alle XX.XX. territoriali sarà data informativa successiva sui relativi provvedimenti;
4. Fermo restando quanto esplicitato dall’art. 2 del C.C.N.I. 8/07/2020, si conviene, ai fini di cui al comma 3 dell’art. 3 del medesimo C.C.N.I., che qualora l’esubero lo consenta, ed esclusivamente in assenza di qualsiasi posto disponibile e assegnabile a livello provinciale, sarà data priorità, nell’ordine, ai posti finalizzati a garantire:
A. la continuità delle iniziative progettuali e delle attività già in atto;
B. l’attivazione di iniziative progettuali funzionali all’autonomia delle istituzioni scolastiche, individuate con riferimento ai nuovi bisogni formativi del territorio e alle competenze del personale in esubero nelle singole province.
5. Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 del C.C.N.I. 8/07/2020, e per i fini indicati dai commi 3 e 4 del medesimo articolo, si conviene che, nell’ambito di progetti finalizzati a garantire le esigenze di continuità di sostegno ad alunni affetti da disabilità particolarmente gravi, i docenti di sostegno in possesso di specializzazione già assegnati a sostegno di alunni iscritti presso diversa istituzione scolastica, possono presentare domanda di utilizzazione presso detta ultima istituzione scolastica per garantire la predetta continuità. Tale tipologia di utilizzazione non interrompe la continuità di servizio presso la scuola di titolarità del docente;
6. Ai sensi del comma 3 dell’art. 1 del C.C.N.I. 8/07/2020, in ogni caso dall'attuazione dei criteri e delle modalità di utilizzazione del personale docente e ATA non deve derivare l'individuazione di una disponibilità complessiva di posti che ecceda i limiti delle risorse stanziate annualmente nello stato di previsione del MIUR". Pertanto, trova applicazione quanto previsto dall'art. 14 comma 17 del D.L.95/2012 come convertito dalla legge 135/2012.
ART. 2 - Scadenze, modalità, criteri di articolazione e procedure organizzative nell’assegnazione di sede.
1. Si rinvia integralmente al C.C.N.I. 8/07/2020 per ciò che attiene ai criteri di articolazione delle utilizzazioni, con la precisazione che, in relazione ad eventuali disponibilità sopravvenute nelle diverse fasi delle operazioni, è fatto salvo il diritto al rientro in sede del perdente posto e al rientro del trasferito in quanto soprannumerario nell’ottennio, anche se già destinatario di provvedimento di mobilità annuale precedente alla verificata sopravvenuta disponibilità;
2. La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni dei docenti di religione cattolica sarà formulata dagli Uffici di ambito territoriale secondo la competenza per diocesi di cui al D.D.G. 150/2022.
ART. 3 - Scambi di sedi fra coniugi.
1. Le richieste di scambio di sedi fra coniugi dovranno essere prodotte in data compatibile con l’espletamento delle operazioni in tempo utile per l’ordinato avvio dell’anno scolastico;
2. Considerato che lo scambio di coniugi avviene nell’ambito dello stesso ruolo, classe di concorso e/o posto, le relative domande, sottoscritte da entrambi i coniugi, dovranno contenere le stesse dichiarazioni, nonché la sede cui sono stati assegnati per l’anno in cui chiedono di scambiare i posti. Lo stato di coniugati può essere dimostrato con autocertificazione;
3. Lo scambio di posto ha efficacia limitata all’anno scolastico nel corso del quale viene disposto ed è interruttivo della continuità del servizio nella stessa sede.
ART. 4 - Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.
1. Fermo restando l’ordine delle precedenze indicate nell’art. 8 del C.C.N.I. 8/07/2020 - che deve essere attuato in ciascuna fase delle operazioni - si conviene che la lettera b) del punto 1.I dell’articolo sopra citato deve intendersi riferita anche ai portatori di protesi agli arti inferiori ed ai non deambulanti.
ART. 5 – Copertura dei posti di D.S.G.A. vacanti e/o disponibili per tutto l’anno scolastico mediante provvedimento di utilizzazione di personale A.T.A. appartenente ai profili di responsabile amministrativo e assistente amministrativo di altra scuola
1. la sostituzione dei D.S.G.A. su posti vacanti e/o disponibili per l’intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere nei modi previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 14 del C.C.N.I. 8/07/2020, si procederà, ai sensi dei commi 3, 4, 5, 6 ed 8 del medesimo articolo, attraverso l’utilizzazione del personale con contratto a tempo indeterminato appartenente ai profili di responsabile amministrativo o di assistente amministrativo titolare in altra istituzione scolastica in servizio a tempo pieno o, se in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale, previa dichiarazione irrevocabile di rientro in servizio a tempo pieno in caso di conferimento di incarico di sostituzione del D.S.G.A. Resta comunque escluso il personale che abbia rifiutato, nella propria istituzione scolastica, analogo incarico ai sensi del citato art. 14. Si forniscono altresì le seguenti precisazioni;
2. Gli elenchi per il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo saranno compilati dall’Ufficio di ambito territoriale competente per ciascuna provincia; il personale che presenta domanda di inclusione negli
elenchi della provincia di titolarità può esprimere anche disponibilità al conferimento di incarico in altra provincia della Toscana, fermo restando che tale eventuale incarico in altra provincia potrà essere conferito esclusivamente dopo la conclusione dell’assegnazione degli incarichi nella provincia di titolarità, come di seguito indicato;
Ai soli fini della scelta della sede e nel limite degli aventi diritto all’incarico in ordine di graduatoria per l’anno scolastico 2022/2023, le utilizzazioni di cui al presente comma sono disposte con priorità a favore del personale, esclusivamente se titolare nella provincia, che chieda la conferma nell’istituzione scolastica nella quale, nell’anno precedente, abbia svolto analogo servizio;
Nel rispetto dell’ordine di priorità previsto al precedente capoverso, l’inserimento nella graduatoria per la mobilità professionale dall’area “B” all’area “D”, formulata ai sensi del CCNI 3 dicembre 2009, costituisce titolo di precedenza per il conferimento degli incarichi di cui al presente comma;
Hanno priorità di nomina gli assistenti amministrativi titolari della seconda posizione economica di cui all’art. 2 della sequenza contrattuale 25/07/2008 nonché gli assistenti amministrativi inclusi nelle graduatorie del medesimo beneficio economico, nell’ordine di graduatoria e nella successione di graduatorie nel tempo approvate, seguiti dal personale inserito nelle fasce di seguito specificate:
Fascia A) Personale appartenente al profilo professionale di Responsabile Amministrativo, graduato secondo l’anzianità di carriera;
Fascia B) Assistenti Amministrativi in possesso dei titoli culturali richiesti per l’accesso al profilo di D.S.G.A. come previsti dal vigente C.C.N.L. comparto Scuola, che abbiano già svolto l’incarico di sostituzione del
D.S.G.A. con riferimento alla durata dell’incarico;
Xxxxxx X) Assistenti Amministrativi in possesso dei titoli culturali richiesti per l’accesso al profilo di D.S.G.A. come previsti dal vigente C.C.N.L. comparto Scuola, che abbiano già svolto l’incarico di Responsabile o Coordinatore Amministrativo con riferimento alla durata dell’incarico;
Fascia D) Assistenti Amministrativi in possesso dei titoli culturali richiesti per l’accesso al profilo di D.S.G.A. come previsti dal vigente C.C.N.L. comparto Scuola;
Xxxxxx E) Assistenti Amministrativi che abbiano ricoperto l’incarico di sostituzione del D.S.G.A. e/o di Responsabile o Coordinatore Amministrativo con riferimento alla durata degli incarichi medesimi. Gli aspiranti di cui al presente punto saranno graduati tenendo conto interamente della durata complessiva degli incarichi di sostituzione del D.S.G.A. e per il 50% della durata complessiva degli incarichi di responsabile o Coordinatore Amministrativo;
Xxxxxx X) Assistenti Amministrativi che non rientrano nelle Fasce precedenti, con riferimento alla complessiva anzianità di servizio nel profilo di appartenenza. In caso di parità la precedenza spetterà all’eventuale beneficiario della prima posizione economica di cui all’art. 2 della sequenza contrattuale 25/07/2008;
All’interno di ciascuna delle fasce sopra indicate ed a parità di ogni altro elemento, sarà attribuita preferenza in primo luogo ai beneficiari della prima posizione economica di cui all’art. 2 della sequenza contrattuale 25/07/2008 e nelle sole fasce da B) a E), in secondo luogo, alla maggiore anzianità complessiva nel profilo di Assistente Amministrativo.
Fascia G) Personale titolare in altra provincia toscana ed ivi inserito nelle fasce da A) a F) dell’elenco provinciale di cui al presente articolo, che abbia dichiarato la disponibilità ad incarico nella provincia operante, graduato in applicazione dei medesimi criteri sopra indicati, incrociando le posizioni assegnate nell’elenco provinciale di titolarità.
La detta fascia è utilizzata esclusivamente dopo la conclusione delle procedure di nomina del personale titolare nella provincia operante nonché previa corrispondente ed analoga conclusione delle procedure di nomina del personale titolare nella provincia di provenienza del candidato.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 25 agosto 2022.
3. L’elenco risultante, effettuati gli incarichi annuali, ivi inclusi quelli eventualmente conferiti al personale titolare in altra provincia toscana, potrà essere utilizzato anche dai Dirigenti Scolastici per sostituzioni temporanee del
D.S.G.A. qualora non vi siano, nella scuola, assistenti amministrativi beneficiari della seconda o della prima posizione economica di cui all’art. 2 della sequenza contrattuale 25/07/2008 o altri assistenti amministrativi che si dichiarino disponibili all’incarico;
Si precisa che non potrà dichiararsi disponibile alla sostituzione in scuole diverse da quella di servizio il personale con contratto di lavoro a tempo determinato. Si precisa inoltre che l’incarico di sostituzione del
D.S.G.A. nella sede di servizio potrà essere conferito – se annuale – solo a personale a tempo indeterminato o a tempo determinato già in servizio con contratto di lavoro di durata annuale (con scadenza 31 agosto). Gli incarichi di sostituzione temporanea potranno essere conferiti anche a personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine delle attività didattiche. L’incarico di sostituzione temporanea non potrà infine essere conferito a personale che si trovi in rapporto di lavoro a tempo parziale con articolazione incompatibile con la funzione da ricoprire;
In caso di successive variazioni normative, le parti si riservano, a richiesta, di attivare specifica sequenza contrattuale.
ART. 6 - Relazioni sindacali.
1. Le operazioni di cui al presente C.C.D.R. formeranno oggetto anche del sistema di relazioni sindacali a livello delle singole istituzioni scolastiche disciplinato dal C.C.N.L. 19/04/2018.
ART. 7 - Norma finale.
1. Per quanto non previsto nel presente accordo, si applicano le norme contenute nel C.C.N.L. 19/04/2018 e le altre disposizioni vigenti in materia, compresi i contratti collettivi nazionali integrativi, con particolare riferimento al C.C.N.I. sottoscritto l’8/07/2020.
Xxxxx, approvato e sottoscritto (con nota a verbale in calce riportata)
LA PARTE PUBBLICA (firmato)
LA PARTE SINDACALE
FLC – CGIL (firmato)
CISL - Scuola (firmato)
UIL – Scuola (firmato)
SNALS - CONFSAL (firmato)
GILDA-UNAMS (firmato)
NOTA A VERBALE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER L’A.S. 2022/2023
La Flc Cgil, la Federazione Uil Scuola Rua, lo Snals Confsal e la Gilda Unams, pur firmando il CCDR 2022-2023, contestano la scelta dell’USR per la Toscana di non aver mantenuto la deroga che permetteva di definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione in relazione alle specifiche situazioni locali, al fine di garantire la continuità didattica nei licei musicali, ai sensi dell’art. 6 bis del C.C.N.I. 8.07.2020, deroga inserita in altre regioni che già hanno definito il contratto.
Tale eccezione avrebbe assicurato la continuità didattica e avrebbe perciò favorito gli studenti e il loro apprendimento.
Per di più, le Organizzazioni sindacali scriventi avevano in alternativa suggerito di procedere, prima con la nomina dei docenti precari e, in seguito, dando la possibilità di fare domanda di utilizzazione ai docenti di ruolo, coscienti che sarebbero rimaste molte cattedre scoperte.
Anche su questa proposta abbiamo ricevuto una chiusura dell’Amministrazione, con una risposta che giudichiamo alquanto fumosa.