TESTO UNICO
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per i
Dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi
TESTO UNICO
Roma, 23 Luglio 2008
Proprietà riservata
Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale e ne inibi- scono la riproduzione totale o parziale ad enti, imprese e privati, riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti.
AVVERTENZA
Le parti si danno reciprocamente atto che la titolazione dei singoli articoli risponde soltanto all’esigenza di migliorare la consultazione del testo contrattuale.
I titoli, non sono esaustivi dell’indicazione dei contenuti dei singoli articoli e, quindi, in quanto tali non costituiscono elemento di interpretazione della norma.
Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi
L’anno 2008, il giorno 23 del mese di luglio in Roma
Tra
la Confesercenti – Confederazione Italiana Imprese Commerciali , Turistiche e dei Servizi rappresentata dal Presidente Xxxxx Xxxxxxx, dal Direttore Generale Xxxxxxxx Xxxxxxx e dal Vice Direttore Xxxxx Xxxxxxx- assistiti da Xxxxxx Xxxxxxxxxx dell’Ufficio Politiche del Lavoro e da Xxxxxxx Xxxxxxxx dell’Ufficio Politiche Sociali e da una Commissione Tecnica costituita da Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx - e Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Carta Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, X’Xxxxxxxx Xxxxxxxx, X’Xxxxxxx Xxxxx, Xx Xxxxx Xxxxxxxx, Xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, La xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxx.
e
La Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (FILCAMS-
CGIL), rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxxx Xxxxxxx, dal Responsabile Nazionale del Settore Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, dai Segretari Nazionali Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, dal Presidente del C.D. Xxxxx Xxxxxxx e dai componenti del Comitato Direttivo Nazionale, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, D’Aquanno Xxxxxx, X’Xxxxxx Xxxxxxxx, Xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xx Xxxxxxxx Xxxxxx, De Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxx Xxxx Xxxxx, Xxx Xxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxx, Xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xx Xxxxxx Xxxxxxx, Xx Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx X.Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx’ Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Italia, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx con l’in- tervento della Confederazione generale italiana lavoratori (CGIL) rappresentata dal segretario confederale Xxxxxxxx Xxxxxx e del responsabile dipartimento terziario e reti Xxxxxxx Xxxxxxxxxx.
e
La Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo
– FISASCAT/CISL – rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, dai
Segretari Nazionali, Xxxxxxxx Xxxx’Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx e da: Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, dell’Xxxxxxx Xxxxxxxxx, da Xxxxx Xxxxxxxxx - AQuMT, unitamente ad una delegazione trattante composta da: Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xx Xxxx, Xxxxxx Xx Xxxxx, Xxxxx Xx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Di Xxxxxxx, Xxxxxxx Xx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xx Xxx, Xxxxxxx Xx Xxxxx, Xxxxx Xx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx Mela, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx; con l’intervento della Confederazione Italiana Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx (CISL) rappre- sentata dal Segretario Confederale Xxxxxxxxx Xxxxxx.
e
La Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS), rappresen- tata dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxx, dal Presidente Xxxxxxxx Xxxxx, dai Segretari
Nazionali: Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx; da una delegazione composta da Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, X’Xxxxxxxx Xxxxxxxx, X’Xxxxxx Xxxxxxx, De Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xx Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxx’Xxxx Xxxxx, Xxxx’Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxx, Xx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxx Xxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xx Xxxxx Xxxxxx, Xxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Ngo Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, XxxxXxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Scarponi Gianpiero, Serri Riccardo, Servadio Remigio, Servidei Fabio, Settimo Maura, Sgrò Giovanni, Silvestro Giuseppe, Sorce Salvatore, Sorgia Elisabetta, Strazzullo Gennaro, Stroppa Parmenio, Tamburrelli Michele, Tartaglione Alessandro, Tollari Lorenzo, Turchetti Giancarlo, Vargiu Antonio, Verrino Antonio, Vincenzini Paolo, Vurruso Angelo, Zarfati Angelo, Zattoni Giorgio, Zimmari Giuseppe, Zorn Matteo.
Visti
il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi stipulato in data 6 luglio 2004
e
l’Accordo Nazionale di rinnovo siglato in data 23 luglio 2008
si è stipulato
il presente Contratto Collettivo di Lavoro per i Dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi composto di:
- Premessa e sfera di applicazione
- 5 sezioni;
- 244 articoli;
- 5 Protocolli aggiuntivi;
- 17 Allegati;
- 6 tabelle.
Letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.
PREMESSA GENERALE
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nell’assumere come proprio lo spi- rito del “Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattua- li, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo” del 23 luglio 1993, ne realizza, per quanto di competenza del contratto nazionale di lavoro, le finalità e gli indi- rizzi in materia di relazioni sindacali.
A tal fine le Parti concordano di regolare l’assetto della contrattazione collettiva secon- do i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto.
Le Parti, inoltre, si impegnano ad intervenire perché a tutti i livelli le relazioni sindaca- li si sviluppino secondo le regole fissate.
Le Parti stipulanti condividono di perseguire gli obiettivi definiti dai Vertici di Lisbona e di Barcellona, secondo i quali dinamismo economico e giustizia sociale devono proce- dere di pari passo. In questo quadro, lo sviluppo economico e la crescita dell’occupazio- ne nel Mezzogiorno rappresentano obiettivi prioritari da perseguire nell’ambito di un sistema avanzato di relazioni sindacali ai vari livelli, e sono in grado di contrastare, accompagnati da misure efficaci e di sostegno - anche di carattere legislativo il fenome- no dell’economia sommersa e delle forme irregolari di lavoro.
A tal fine, le parti, in qualità di organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavo- ratori comparativamente più rappresentative, ribadiscono che il CCNL del terziario della distribuzione e dei servizi deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inde- rogabile. Si impegnano, pertanto, a sostenere la corretta applicazione del presente con- tratto collettivo nazionale di lavoro in tutte le sedi istituzionali competenti anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore.
Le parti sono altresì consapevoli che la competitività dell’intero sistema Paese si realiz- za orientando gli investimenti in ricerca e innovazione, affinché si sviluppino politiche mirate alla qualità del prodotto/servizio e alla valorizzazione del capitale umano.
Le Parti, nel ribadire l’importanza del modello, delle procedure e degli indirizzi indica- ti nel Protocollo del 1993 sottolineano altresì il comune intento di addivenire, nella con- tinuità e nel rispetto delle reciproche prerogative, ad una nuova fase di concertazione finalizzata a conseguire gli obiettivi di sviluppo economico e di crescita occupazionale formulati sulla base dei suddetti indirizzi comunitari, attraverso:
• una rinnovata stagione di concertazione ed un conseguente riassetto delle regole che assicurino l’autonomia e la responsabilità delle parti sociali, prevedendo meccani- smi procedurali che consentano di favorire processi di sviluppo economico del set- tore e, conseguentemente, creazione di nuova occupazione, consolidando il trend già positivo registrato nel settore;
• un consolidamento del ruolo della Bilateralità che si sviluppa attraverso la
Premessa
realizzazione di obiettivi che le parti sociali definiscono nell’ambito della contrat- tazione affinché si potenzi la logica del servizio alle imprese e ai lavoratori;
• una adeguata messa a sistema dell’offerta formativa, coerente con i fabbisogni espressi dal settore e in grado di valorizzare le risorse messe a disposizione dalla istituzione del Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua (FON.TER), accogliendo in tal modo le indicazioni dell’Unione Europea, che individua, tra le azioni prioritarie delle politiche per l’occupazione, una più elevata preparazione culturale e professionale dei giovani, delle donne e degli adulti, in modo da render- ne più agevole, da un lato l’ingresso e, dall’altro, la permanenza nel mondo del lavoro.
In questa ottica le Parti ribadiscono che, nel settore del Terziario della distribuzione e dei servizi, caratterizzato da una diffusa presenza di imprese di piccola dimensione, il con- tratto nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale. Esso rappresen- ta lo strumento unitario capace di fornire alle parti sociali il complesso di norme e rego- le necessarie.
A tal fine le parti contraenti ribadiscono la comune volontà, nell’ambito del confronto tra Governo e Parti Sociali per la revisione del Protocollo 23 luglio 1993, di realizzare un confronto preventivo che consenta di evidenziare le specifiche esigenze del settore.
Coerentemente con quanto sopra, le Parti riconfermano che, rispetto alla contrattazione di secondo livello, saranno applicati i principi indicati dal punto 3 del capitolo 2. “Assetti Contrattuali” del Protocollo del 23 luglio 1993.
Le Parti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo del 23 luglio 1993, ritengono tuttora necessario ribadire l’opportunità dell’emanazione di un apposito provvedimento legislativo, inteso a garantire il conseguimento della normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le aziende dei settori rappresentati mediante l’estensione generalizzata del presente sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni.
In questo quadro, le Parti si impegnano a proseguire la loro azione congiunta presso il Governo e le istituzioni per conseguire l’approvazione del suddetto provvedimento; le parti si impegnano altresì ad elaborare avvisi comuni finalizzati al rafforzamento delle norme contrattuali e su materie più generali quali ad esempio gli ammortizzatori socia- li sperimentando anche percorsi negoziali.
Le Parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispetti- ve responsabilità delle Organizzazioni Imprenditoriali e delle Organizzazioni Sindacali, consapevoli dell’importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziario, della distribuzione e dei servizi al mercato e alle imprese, sia sotto l’aspetto economico-produttivo, sia con riferimento all’occupazio- ne, convengono, altresì, di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazio- ni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all’in- dividuazione e all’esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie set- toriali ed aziendali anche con riferimento ai riflessi sull’organizzazione del lavoro e sul
miglioramento delle condizioni di lavoro.
A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l’intenzione di favorire corretti e pro- ficui rapporti, attraverso l’approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire l’eventuale conflittualità tra le Parti. Tale funzione é svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamen- te le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento.
In virtù dell’allargamento dell’Unione Europea e della compiuta Unione Economica e Monetaria, le Parti concordano sulla necessità che il dialogo sociale europeo si evolva verso l’obiettivo di più avanzati diritti sociali e migliori condizioni di lavoro.
Le Parti infine convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli organi governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istitu- zionale funzionale allo sviluppo del terziario ed in particolare per porre in essere condi- zioni normative omogenee rispetto agli altri settori.
Le Parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli.
Al fine di risolvere eventuali controversie e prima dell’attivazione della Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 11, su richiesta anche di una delle Parti e nel rispetto di quanto previsto all’ottavo comma dell’art. 16, si ricorrerà ad un confronto tra le Organizzazioni firmatarie del presente contratto, a livello territoriale prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data di richiesta dei singoli incontri.
Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le Parti riprendono libertà di azione.
Riforma degli assetti contrattuali
Le parti stipulanti il presente CCNL considerano la riforma del modello contrattuale di importanza strategica per il futuro delle relazioni sindacali e si impegnano a partecipa- re al confronto con la finalità di individuare soluzioni coerenti con le esigenze, le pecu- liarità e le prospettive di sviluppo dei lavoratori e delle imprese dei settori rappresenta- ti.
Una volta raggiunta l’intesa a livello interconfederale, le parti si impegnano ad attivare nell’immediato il confronto a livello nazionale per la individuazione degli adattamenti coerenti con lo specifico impianto del presente CCNL.
VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto com- patibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di som- ministrazione a tempo determinato, tra tutte le aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi che svolgano la propria attività con qualsiasi modalità, ivi comprese la ven- dita per corrispondenza ed il commercio elettronico, appartenenti ai settori merceologi- ci e categorie qui di seguito specificati ed il relativo personale dipendente.
a) Alimentazione
1. commercio all’ingrosso di generi alimentari;
2. supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard discount;
3. commercio al minuto di generi alimentari (alimentari misti), eccettuate le rivendite di pane e pasta alimentari annesse ai forni;
4. salumerie, salsamenterie e pizzicherie;
5. importatori e torrefattori di caffè;
6. commercio all’ingrosso di droghe e coloniali; commercio al minuto di droghe e coloniali (droghe e torrefazioni);
7. commercio all’ingrosso e al minuto di cereali, legumi e foraggi;
8. commercio all’ingrosso di bestiame e carni macellate, macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carni fresca e congelata;
9. commercio all’ingrosso di pollame, uova, selvaggina e affini;
10. rivendite di pollame e selvaggina;
11. commercio all’ingrosso e al minuto di prodotti della pesca;
12. commercio all’ingrosso di formaggi, burro, latte, latticini e derivati in genere; commercio al dettaglio di latte (latterie non munite di licenza P.S.) e derivati;
13. commercio all’ingrosso ed in commissione di prodotti ortofrutticoli effettuati nei mercati; commercio al minuto di prodotti ortofrutticoli;
14. commercio all’ingrosso e al minuto di prodotti vinicoli e affini (vini, mosti, spumanti, liquori, birra, aceto di vino); per quanto riguarda le aziende che esercita- no il commercio all’ingrosso di vini, si precisa che si intendono comprese:
a) le aziende che acquistano uve e mosti, per la produzione di vini, anche tipici e la loro vendita;
b) le aziende che, oltre ad acquistare uve e mosti per la produzione di vini anche tipici e la successiva loro vendita, effettuano operazioni di acquisto e vendita di vini;
c) le aziende che esercitano attività di imbottigliamento ed infiascamento;
15. commercio all’ingrosso e al minuto di acque minerali e gassate e di ghiaccio;
16. commercio all’ingrosso e al minuto di prodotti oleari (olii di oliva e di semi);
17. aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lattiero-caseari;
b) Fiori, piante e affini
1. commercio all’ingrosso e al minuto di fiori e piante ornamentali;
2. commercio di piante aromatiche e officinali e di prodotti erboristici in genere;
3. produttori, grossisti, esportatori e rappresentanti di piante medicinali e aromatiche.
c) Merci d’uso e prodotti industriali
1. grandi magazzini; magazzini a prezzo unico;
2. tessuti di ogni genere, mercerie, maglierie, filati, merletti e trine; confezioni in biancheria e in tessuti di ogni genere; commercianti sarti e sarte; mode e novità; forniture per sarti e sarte; camicerie ed affini; busterie, cappellerie, modisterie; arti- coli sportivi; commercianti in lane e materassi; calzature, accessori per calzature; pelliccerie; valigerie ed articoli da viaggio; ombrellerie, pelletterie; guanti, calze; profumerie, bigiotteria ed affini; trecce di paglia e cappelli di paglia non finiti; abiti usati; tappeti; saccherie, anche se esercitano la riparazione o il noleggio dei sacchi; corderie ed affini;
3. lane sudice e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre tessili varie (canapa, lino, juta, ecc.), stracci e residuati tessili, eccettuati i classificatori all’uso pratese;
4. pelli crude e bovine nazionali, consorzi per la raccolta e salatura delle pelli; pelli crude, ovine e caprine nazionali; pelli crude esotiche non da pellicceria e da pellic- ceria; pelli conciate (suole, tomaie, ecc.), pelli grezze da pellicceria, pelli per pellet- teria e varie, pelli per valigerie in genere, cuoio per sellerie;
5. articoli casalinghi, specchi e cristalli, cornici, chincaglierie, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie;
6. lastre e recipienti di vetro, vetro scientifico, materie prime per l’industria del vetro e della ceramica;
7. articoli di elettricità, gas, idraulica e riscaldamento eccettuate le aziende installatrici di impianti;
8. giocattoli, negozi d’arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri; prodotti artistici e dell’artigianato; case di vendita all’asta; articoli per regalo, articoli per fumatori;
9. oreficerie e gioiellerie, argenterie, metalli preziosi, pietre preziose, perle; articoli di orologeria;
10. librai (comprese le librerie delle case editrici e i rivenditori di libri usati); rivenditori di edizioni musicali; cartolai (dettaglianti di articoli di cartoleria, cancelleria e da dise- gno); grossisti di cartoleria e cancelleria; commercianti di carta da macero; distri- butori di libri giornali e riviste, biblioteche circolanti;
11. francobolli per collezione;
12. mobili, mobili e macchine per ufficio;
13. macchine per cucire;
14. ferro e acciai, metalli non ferrosi, rottami, ferramenta e coltellinerie; macchine in genere; armi e munizioni; articoli di ferro e metalli; apparecchi TV, radiofonici, elettrodomestici; impianti di sicurezza; strumenti musicali; ottica e fotografia; materiale chirurgico e sanitario; apparecchi scientifici; pesi e misure; pietre coti, per molino, pietra pomice e pietre litografiche; articoli tecnici (cinghie di trasmis- sione, fibra vulcanizzata, carboni elettrici, ecc.);
15. autoveicoli (commissionari e concessionari di vendita, importatori, anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e per riparazioni); cicli o motocicli (anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine o laboratori di assistenza e per riparazioni); parti di ricambio ed accessori per automotocicli; pneumatici; olii lubrificanti, prodotti petroliferi in genere (compreso il petrolio agricolo);
16. gestori di impianti di distribuzione di carburante;
17. aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione;
18. carboni fossili, carboni vegetali; combustibili solidi, liquidi e liquefatti;
19. imprese di riscaldamento;
20. laterizi, cemento, calce e gesso, manufatti di cemento, materiali refrattari, tubi gres e affini, marmi grezzi e pietre da taglio in genere, ghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale, catrame, bitumi, asfalti; materiale da pavi- mentazione, da rivestimento, isolante e impermeabilizzante (marmette, mattonelle, maioliche, piastrelle di cemento e di gres); altri materiali da costruzione;
21. tappezzerie in stoffa e in carta, stucchi;
22. prodotti chimici, prodotti chimici per l’industria, colori e vernici;
23. aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici;
24. legnami e affini, sughero, giunchi, saggine ecc.;
25. rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;
26. prodotti per l’agricoltura (fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi; materiale enologico; sementi da cereali, da prato, da orto e da giardino; mangimi e panelli; macchine e attrezzi agricoli; piante non ornamentali, altri prodotti di uso agricolo);
27. commercio all’ingrosso delle merci e dei prodotti di cui al presente punto c).
d) Ausiliari del commercio e commercio con l’estero
1. agenti e rappresentanti di commercio;
2. mediatori pubblici e privati;
3. commissionari;
4. stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili (eccettuati quelli costituiti da industriali nell’interno e al servizio delle proprie aziende);
5. fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio, fornitori carcerari, fornitori di bordo, ecc.);
6. compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale (importazioni ed esportazioni di merci promiscue);
7. agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi ed accessori;
8. imprese portuali di controllo;
9. aziende importatrici di prodotti ortofrutticoli.
e) Servizi alle Imprese/alle Organizzazioni, Servizi di rete, Servizi alle persone
1. imprese di leasing;
2. recupero crediti, factoring;
3. servizi di informatica, telematica, robotica, eidomatica, implementazione e manutenzione di hardware e produzione di software informatici;
4. noleggio e vendita di audiovisivi;
5. servizi di revisione contabile, auditing;
6. servizi di gestione e amministrazione del personale;
7. servizi di ricerca, formazione e selezione del personale;
8. ricerche di mercato, economiche, sondaggi di opinione, marketing;
9. telemarketing, televendite, call center
10. consulenza di direzione e organizzazione aziendale, ivi compresa la progettazione e consulenza professionale e/o organizzativa;
11. agenzie di relazioni pubbliche;
12. agenzie di informazioni commerciali;
13. servizi di design, grafica, progettazione, e allestimenti di interni e vetrine;
14. servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo qualità;
15. società per lo sfruttamento commerciale di brevetti, invenzioni e scoperte;
16. agenzie pubblicitarie;
17. concessionarie di pubblicità;
18. aziende di pubblicità;
19. agenzie di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario;
20. promozione vendite;
21. agenzie fotografiche;
22. uffici residences;
23. società di organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e fiere;
24. intermediazione merceologica;
25. recupero e risanamento ambiente;
26. altri servizi alle imprese e alle organizzazioni, quali fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici;
27 aziende del settore della sosta e dei parcheggi;
28. autorimesse e autoriparatori non artigianali;
29. società di carte di credito;
30. uffici cambi extrabancari;
31. servizi fiduciari e finanziari;
32. buying office;
33. agenzie di brokeraggio;
34. attività di garanzia collettiva fidi;
35. aziende ed agenzie di consulenza, intermediazione e promozione immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili;
36. agenzie di operazioni doganali;
37. servizi di richiesta certificati, disbrigo pratiche di dattilografia, imputazione dati e fotocopiatura;
38. servizi di traduzioni e interpretariato;
39. agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi;
40. vendita di multiproprietà;
41. agenzie pratiche auto;
42. autoscuole;
43. agenzie di servizi matrimoniali;
44. agenzie investigative
45. agenzie di scommesse;
46. servizi di ricerca e consulenza metereologica;
47. agenzie formative, agenzie di sviluppo delle risorse umane e dei servizi formativi promossi dalle Organizzazioni firmatarie il presente CCNL;
48. agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato ed indeterminato;
49. agenzie di intermediazione;
50. agenzie di ricerca e selezione del personale;
51. agenzie di supporto alla ricollocazione professionale;
52. controllo di qualità e certificazione dei prodotti;
53. attività di animazione di feste, intrattenimento di bambini;
54. altri servizi alle persone.
Le parti si danno atto che il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi e accordi specia- li riferentesi alle medesime categorie, sopra elencate. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e dalla contrattazione integrativa di cui all’art. 10, del presente contratto.
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l’impegno delle parti di rispettare la sfera di applicazione e far rispettare, per il periodo di loro validità, il contratto gene- rale e le norme aziendali stipulate in base ai criteri da esso previsti anche in considera- zione di quanto disposto in merito dalla legislazione vigente.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
DICHIARAZIONE A VERBALE IN MATERIA DI SFERA DI APPLICAZIONE E DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
SETTORE DEI SERVIZI
Tenuto conto che il presente contratto, disciplina tutte le attività comprese nel settore dei servizi, ivi comprese le aree Innovazione, Consulenza, Informatica;
• considerato che la terziarizzazione dell’economia ha portato ad una sempre più capillare strutturazione del lavoro con la conseguente individuazione di nuove figure professionali non sempre riconducibili alla tradizionale classificazione del personale dei settori economici già compresi nel presente CCNL;
• considerato che le attività di servizi alle persone ed alle imprese rappresentano una componente con specificità e caratteristiche legate alla continua evoluzione ed espansione del settore terziario;
• considerata la necessità di intraprendere un percorso condiviso nell’approfondimento di temi specifici quali ad esempio la classificazione del personale e l’analisi delle professionalità emergenti;
• considerate le funzioni affidate dal CCNL del Terziario alla Commissione Paritetica per la classificazione che ha il compito di proseguire i propri lavori anche durante la vigenza del contratto, proponendo l’inserimento di nuove figu- re in risposta alle esigenze di adeguamento emerse nell’ambito del settore dei ser- vizi, con particolare riferimento al terziario avanzato;
• preso atto che l’impianto contrattuale del Terziario della Distribuzione e dei Servizi consente di strutturare il lavoro in maniera dinamica nel rispetto delle esi- genze dei lavoratori e delle aziende;
le parti convengono di individuare un Protocollo, aggiuntivo al CCNL del Terziario, che disciplinerà, a parziale deroga ed integrazione del citato CCNL il tema della classifica- zione e di considerare eventuali inserimenti nella sfera di applicazione del CCNL del Terziario di attività al momento non ricomprese.
TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE
Le parti convengono altresì sulla necessità di procedere ad un approfondimento finaliz- zato all’integrazione della sfera di applicazione del presente CCNL e della classifica- zione generale del personale. In particolare, terranno in considerazione le figure emer- genti dei vari settori.
Le Parti convengono di affidare l’attuazione di quanto sopra, sia in merito ai servizi che al terziario della distribuzione, ad una apposita commissione che terminerà i propri lavo- ri entro il 31 dicembre 2010.
SEZIONE PRIMA
SISTEMI DI RELAZIONI SINDACALI
TITOLO I - DIRITTI DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE
Art. 1 - Livello nazionale
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, la Confesercenti e le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinami- che strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di ristrutturazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, franchising, appalti, esternalizzazione e di innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame i processi di sviluppo e riorganizzazione di comparti mer- ceologici o di settori strutturalmente omogenei.
Nel corso dell’incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto, sia glo- balmente che per comparti e settori omogenei:
a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell’occupazione derivante anche dall’utilizzo dell’apprendistato e dei contratti di formazione e lavoro nonché l’an- damento qualitativo e quantitativo dell’occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 635/1984 e con la Legge n.125/91;
b) le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sull’occupazione e sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
c) la formazione e riqualificazione professionale;
d) la struttura dei comparti e settori nonché le prevedibili evoluzioni della stessa;
e) i problemi relativi al processo di razionalizzazione del settore commerciale sia globalmente che articolato per comparti omogenei, nonché lo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e la opportunità di eventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore e alla regolamentazione di orari commerciali.
Art. 2 - Livello territoriale
Annualmente, a livello regionale e provinciale, di norma entro il primo quadrimestre o, su richiesta di una delle parti, in un periodo diverso le associazioni imprenditoriali terri- toriali e le corrispondenti organizzazioni sindacali si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto - articolato per comparti merceologici e settori omogenei - anche orientato al raggiungimento di intese, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di svi- luppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, franchi- sing, utilizzo di lavori atipici, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effet-
SEZIONE PRIMA Titolo I - Diritti di Informazione e consultazione
ti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa del- l’occupazione, con particolare riferimento all’occupazione giovanile e femminile.
Nello stesso incontro saranno esaminati: la dinamica evolutiva della rete commerciale ed i conseguenti effetti sull’occupazione, le problematiche inerenti alla legislazione commerciale e di disciplina dell’orario di apertura dei negozi, il calendario annuo delle aperture domenicali e festive, anche con riferimento al decreto legislativo n. 114/98, nonché ai nuovi processi in tema di mercato del lavoro, come disciplinati dal presente CCNL.
Art. 3 – Livello aziendale
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende di cui alla sfera di appli- cazione del presente contratto, anche attraverso le associazioni territoriali imprenditoria- li cui aderiscano o conferiscano mandato, che occupano complessivamente più di:
a) 150 dipendenti se operano nell’ambito di una sola provincia;
b) 200 dipendenti se operano nell’ambito di una sola regione;
c) 300 dipendenti se operano nell’ambito nazionale;
si incontreranno con le Organizzazioni Sindacali stipulanti ai rispettivi livelli per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell’azienda; nella stessa occasione, o anche al di fuori delle scadenze previste, a richiesta di una delle parti, forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni anche orientate al raggiun- gimento di intese, preventive alla fase di attuazione di programmi che comportino pro- cessi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziariz- zazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l’assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio.
Qualora i processi di terziarizzazione o esternalizzazione di cui al comma precedente riguardino attività di vendita nei negozi, in precedenza gestite dall’impresa mediante proprio personale, troverà applicazione la procedura prevista dall’art. 219.
Verranno fornite inoltre informazioni relative a processi di concentrazione, internaziona- lizzazione, affiliazione.
Nella medesima occasione verranno fornite informazioni sul lavoro domenicale e festi- vo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie di impiego ivi occupate. Saranno inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese, quali, ad esempio, codice di condotta e certificazioni.
Qualora l’esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazio- nale, l’incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle parti, convocato dalle rispettive Organizzazioni Imprenditoriali.
Nel corso di tale incontro l’azienda esaminerà con le Organizzazioni Sindacali le preve- dibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro localizzazione, gli even-
tuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all’occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, interventi di formazione riqualificazione del personale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale e comunitario.
In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una della parti, un confronto finalizzato all’esame congiunto dei temi indicati ai commi pre- cedenti.
Con la stessa periodicità di cui al primo comma del presente articolo, le aziende che occupano almeno 50 dipendenti, forniranno alle organizzazioni sindacali e/o RSA/RSU, informazioni, orientate alla consultazione tra le Parti, così come previsto dal d.lgs. n.25/2007, riguardanti:
a) l’andamento recente e quello prevedibile dell’attività dell’impresa, nonché la sua situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l’andamento prevedibile dell’occupazione nella impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
c) le decisioni dell’impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro.
Le parti con la presente disciplina hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.
TITOLO II – CONTRATTAZIONE
CAPO I – Livello Nazionale
Art. 4 - Procedure per il rinnovo
La piattaforma per il rinnovo del CCNL sarà presentata in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza.
Durante i tre mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattafor- ma, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
In assenza di accordo, dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del CCNL e, comunque, dopo un periodo di tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla scadenza del CCNL, sarà corrisposto ai lavoratori dipenden- ti un elemento provvisorio della retribuzione (c.d. indennità di vacanza contrattuale).
L’importo di tale elemento sarà pari al trenta per cento del tasso di inflazione program- mato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di con- tingenza. Dopo sei mesi, sempre in assenza di accordo, detto importo sarà pari al cin- quanta per cento della inflazione programmata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
La violazione delle disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo comporterà come conseguenza, a carico della Parte che vi avrà dato causa, l’anticipazione o lo slittamen- to di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l’indennità di vacanza contrattuale.
Nell’accordo di rinnovo del CCNL le Parti definiranno tempi e modalità di cessazione dell’indennità di vacanza contrattuale eventualmente erogata.
CAPO II – Livello Territoriale Art. 5 - Premessa
Le Parti nel ribadire quanto affermato nella Premessa Generale al presente contratto si danno reciprocamente atto che il secondo livello di contrattazione, nel rispetto di quan- to previsto al punto 3) del capitolo “assetti contrattuali” del Protocollo del 23 luglio 1993, che si intende integralmente richiamato, riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL ed è realizzato in conformità con le modali- tà definite dalle Parti.
Gli accordi di tale livello, secondo quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, hanno durata quadriennale.
Le erogazioni di secondo livello devono avere caratteristiche tali da consentire l’appli- cazione del particolare trattamento contributivo - previdenziale previsto dalla normativa di legge emanata in attuazione del Protocollo 23 luglio 1993.
Tali importi sono variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istitu- to legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
In occasione della contrattazione di secondo livello, per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativa e comunque fino a due mesi successivi alla scadenza dell’accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione, in particolare, del ricorso ad agitazioni relative alla predetta piattaforma.
Norma transitoria
Il periodo complessivo di quattro mesi di cui all’ultimo comma della Premessa al pre- sente Titolo si applica dalla data di stipula del presente accordo, relativamente alle piat- taforme rivendicative presentate antecedentemente a tale data.
Dichiarazione Congiunta
Con particolare riferimento alla fase di avvio del secondo livello di contrattazione terri- toriale, ed al fine di, evitare che, a seguito di esso, possano verificarsi fenomeni di con- correnza sleale fra le aziende del settore, le parti riconfermano l’impegno, reciprocamen- te assunto con il rinnovo del CCNL 8.11.94, a svolgere ogni azione, nei riguardi del Governo, tendente all’emanazione di un apposito provvedimento legislativo che estenda l’efficacia generalizzata del sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni, in coerenza con quanto stabilito al punto 5, lettera f), dell’Accordo del 23 luglio 1993. Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori si impegnano, in particolare, a supportare la propria azione anche attraverso l’intervento diretto delle rispettive Confederazioni CGIL, CISL e UIL.
Art. 6 - Materie
Anche con riferimento agli incontri di cui al precedente art. 1, al livello di competenza le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali realizzeranno confronti finalizzati al raggiungimento di accordi in materia di politiche attive del lavoro con particolare riferimento a:
1. interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale o comunitario;
2. interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o funzioni attribuite alle parti sociali;
3. programmi di formazione, promossi anche dagli enti bilaterali, finalizzati a favorire il reinserimento dei lavoratori delle aree che presentano rilevanti squilibri occupazio- nali o dei lavoratori che hanno difficoltà a reinserirsi a causa dell’età, per i quali non sia possibile attivare i contratti di inserimento di cui all’accordo interconfederale 11 febbraio 2004 e art. 41 del CCNL;
4. azioni positive per la flessibilità di cui all’art. 9 della legge 53/2000, ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre,
anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, tra cui part-time rever- sibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
5. altre iniziative che le parti dovessero attivare in tema di mercato del lavoro;
6. definizione di accordi in materia di apprendistato e contratti d’inserimento/reinse- rimento di cui agli articoli da 41 a 62 per gli aspetti espressamente rinviati.
Potranno, inoltre, essere realizzate, in attuazione delle disposizioni legislative in tema di parità uomo - donna e di pari opportunità, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile; le eventuali intese con- seguenti saranno coerenti con quanto convenuto in materia a livello nazionale.
In materia di classificazione del personale ed in coerenza con quanto definito all’art. 15, verranno svolte analisi ed avanzate proposte tese ad evidenziare alla Commissione Paritetica Nazionale le istanze emergenti nelle realtà locali.
Per tutti i compiti sopra individuati, le associazioni imprenditoriali territoriali e le cor- rispondenti organizzazioni sindacali potranno avvalersi del supporto degli strumenti pre- visti al seguente art. 20, anche costituiti - previo specifico accordo - in apposito ente.
In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario al fine del miglioramento della qualità dei servizi offerti al consumatore tenuto anche conto delle esigenze dei dipendenti, a livello territoriale di competenza, potranno essere effettuati incontri per il confronto su provvedimenti di carattere legislativo o amministrativo in materia di orari commerciali e su quelli di fatto in vigore.
Al medesimo livello, infine, potranno essere effettuati incontri per il confronto su:
1. articolazione dell’orario settimanale;
2. procedure per l’articolazione dell’orario settimanale;
3. flessibilità dell’orario;
4. lavoro domenicale e festivo.
A tal fine potranno essere utilizzate le notizie in possesso degli Osservatori territoriali ai sensi del successivo art. 20, lettera d), ovvero i dati fatti oggetto di informazione alle Organizzazioni Sindacali nel corso degli incontri di cui all’art. 2.
Nota a verbale
Le norme contenute nei contratti e accordi provinciali integrativi del CCNL 31 luglio 1970 che non siano in contrasto con le norme del presente contratto nazionale seguite- ranno ad avere efficacia.
Art. 7 - Criteri guida
Le parti riconfermano tutto quanto espressamente indicato nel CCNL 8 novembre 1994, titolo II, in materia di II livello di contrattazione e ribadiscono, in particolare, i seguen- ti criteri guida che dovranno essere seguiti nell’ambito di tale confronto:
1. diversità e non ripetitività delle materie e degli istituti rispetto a quelli propri del CCNL;
2. alternatività rispetto alla contrattazione aziendale;
3. materie di accordi previste dall’art. 6.
Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l’ap- plicazione del particolare trattamento contributivo -previdenziale previsto dalla norma- tiva di legge emanata in attuazione dal Protocollo del 23 luglio 1993 e in particolare dal- l’art. 5 del decreto legge 24 settembre 1996 n. 499.
Tali importi sono variabili e non predeterminabili e non utili, anche agli effetti dell’art. 3, legge 29 luglio 1996, n. 402, ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compre- so, ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto.
Al fine della valutazione di tali elementi, le parti avranno, a titolo esemplificativo, quali punti di riferimento:
1. l’andamento della composizione del tessuto imprenditoriale esistente sul territorio con particolare riferimento alle fasce dimensionali;
2. l’andamento della composizione dell’occupazione e la relativa articolazione per livelli contrattuali;
3. i livelli di qualità raggiunti nell’erogazione dei servizi;
4. i riflessi dell’applicazione delle nuove tecnologie nello sviluppo delle imprese;
5. le valutazioni finali dei consumatori sull’offerta dei servizi esistenti sul territorio.
Art. 8 - Modalità di presentazione della piattaforma
Al fine di avviare le trattative per il secondo livello di contrattazione territoriale la piat- taforma sarà presentata in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative due mesi prima della scadenza.
Durante tale periodo e comunque fino a due mesi successivi alla scadenza dell’accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione, in parti- colare, del ricorso ad agitazioni relative alla predetta piattaforma.
In caso di ritardo nella presentazione della piattaforma il periodo complessivo di 4 mesi di cui ai precedenti commi si applica dalla data di effettiva presentazione della piattafor- ma medesima.
In fase di prima applicazione il periodo complessivo di 4 mesi si applica dalla data di presentazione delle piattaforme.
Le piattaforme saranno presentate dalle Organizzazioni Sindacali territoriali, alle
Associazioni Imprenditoriali di pari livello, nonché alle Organizzazioni Sindacali Nazionali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL e alla Confesercenti, al fine di consentire la verifica del rispetto dei criteri guida definiti a livel- lo nazionale.
Art. 9 - Modalità di verifica
Ricevute le piattaforme, la Confesercenti e le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori procederanno, anche disgiuntamente, alla verifica del rispetto delle procedure per la presentazione delle piattaforme e dei criteri guida fissati a livello nazionale.
L’esame per la verifica dovrà esaurirsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento della piattaforma.
In caso di controversia, su iniziativa anche di una sola delle Parti, si applicano le proce- dure previste dal penultimo comma della Premessa Generale al presente contratto, pro- cedendo direttamente al confronto a livello nazionale, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data della richiesta.
In caso di permanenza della controversia si potrà procedere al ricorso presso la Commissione Paritetica Nazionale prevista dagli articoli 15 e 16 del presente contratto.
CAPO III – Livello Aziendale Art. 10 - Materie
Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito di una stessa pro- vincia, più di trenta dipendenti potranno essere concordate particolari norme riguardanti:
1. turni o nastri orari, distribuzione dell’orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;
2. eventuali forme di flessibilità;
3. part time;
4. determinazione dei turni feriali ai sensi dell’art. 148;
5. contratti a termine;
6. contratti d’inserimento/reinserimento di cui all’art. 41 per gli aspetti espressamente rinviati.
7. tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
8. parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall’art. 13;
9. azioni positive per la flessibilità di cui all’art. 9 della legge 53/2000, ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, tra cui part-time rever- sibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i
genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
10. modalità di svolgimento dell’attività dei patronati;
11. quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge n. 300/1970 “Statuto dei lavoratori”;
12. erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di quali- tà, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa.
Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denomi- nate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra;
13. altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente CCNL.
In materia di classificazione del personale, possono essere oggetto di esame, ove già non siano previste nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell’azienda; per le figure di interesse aziendale, sempre che non siano previste nella classificazione di cui all’art. 100, e che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell’art. 15, le parti riporteranno all’apposita Commissione di cui all’art. 15, punto b), le valuta- zioni in merito, anche fornendo adeguate proposte.
Le Parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare le parti relative all’esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sinda- cali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all’organizzazione del lavoro, all’occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione.
Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario.
Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende dalle strutture sin- dacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali o territoriali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS- UIL alla Confesercenti Nazionale o alla Confesercenti competente per territorio.
La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro della Confesercenti competente per territorio.
TITOLO III - STRUMENTI PARITETICI NAZIONALI
PREMESSA
Il sistema della bilateralità del Terziario è un sistema ormai evoluto, tuttavia è un siste- ma formatosi per stratificazioni succedute nel tempo, che hanno portato a costituire in diversi momenti e contesti sia normativi che contrattuali, l’ente bilaterale nazionale, l’ istituto bilaterale per la formazione dei quadri ed i fondi nazionali dedicati al welfare contrattuale per le loro diverse competenze di formazione, anche continua, assistenza sanitaria, previdenza complementare e gli enti bilaterali territoriali.
Ciò ha comportato, in assenza di un coordinamento preventivamente regolamentato una proliferazione di prassi talvolta difformi tra loro, con un coinvolgimento e una corre- sponsabilità delle parti sociali costitutive, frammentate e a volte senza una visione d’in- sieme.
Anche a fronte delle recenti novità legislative, si ravvisa l’esigenza di rivedere ruoli e compiti al fine di rendere maggiormente efficace e funzionale, anche nella percezione dei destinatari (aziende e dipendenti), la gestione delle prestazioni in capo ai diversi sog- getti che compongono la bilateralità del settore.
Oggi, quindi, trascorsi quasi vent’anni di esperienza di bilateralità si pone la questione di una riforma organica e coordinata del sistema che si orienti secondo alcune fonda- mentali linee direttrici:
1. specializzare e razionalizzare il sistema della bilateralità, concentrando gli sforzi verso gli obiettivi prioritari, ottimizzando la gestione;
2. eliminare le attività non caratteristiche e improprie e le duplicazioni.
Governance
Sulla base della premessa le Parti individuano i seguenti ruoli e compiti:
A) Ruolo delle parti sociali
• definizione indirizzi strategici e gestionali per la bilateralità;
• verifica della conformità dell’attività degli Organi degli enti e fondi della bilateralità agli indirizzi strategici definiti;
• definizione delle regole per le nomine degli organi;
• costituzione a livello nazionale di un Organo di confronto permanente tra le parti sociali sugli indirizzi strategici nella Bilateralità (6 componenti Confesercenti + 6 Componenti OOSS) denominato Commissione Paritetica per la Bilateralità del Terziario, il cui funzionamento dovrà essere regolamentato con accordo e che farà parte integrante del CCNL Terziario.
B) Compiti degli Organi
• attuazione degli indirizzi definiti dalle parti sociali nell’ambito del confronto per manente sulla bilateralità;
• rendicontazione “politica” alle parti socie dell’attività svolta in relazione agli obiettivi definiti;
• azioni per favorire lo sviluppo della bilateralità prevedendo un coordinamento delle attività svolte nei confronti delle Istituzioni.
C) Ruolo EBN.TER e Enti bilaterali Territoriali (EBT)
L’ Ente Nazionale realizza le attività proprie che a livello nazionale possono contribuire a valorizzare e finalizzare un sistema articolato sul territorio.
In particolare sono necessarie le seguenti azioni:
• Rivisitazione e implementazione di obiettivi e funzioni di EBN.TER attraverso due direttrici:
- strumento di monitoraggio e supporto dell’attuazione degli indirizzi delle parti sociali e dell’andamento gestionale;
- attività propria a livello Nazionale derivanti dalla contrattazione collettiva, dagli Statuti e dalle disposizioni di legge.
• EBN.TER adotta tutte le regole e le modalità di funzionamento previste per i fondi nazionali dallo Statuto, dalle normative di legge e dal presente protocollo.
• EBN.TER si interfaccia con gli EBT per monitorare l’attuazione dei compiti e delle attività come previsti negli statuti e come regolamentati dalla contrattazione collettiva nazionale.
• EBN.TER assicurerà l’attività iniziale di supporto agli enti territoriali per l’adeguamento di statuti e regolamenti alla presente regolamentazione e ne moni- torerà il completamento secondo le scadenze di cui al successivo punto D).
• Adozione di schema unico di bilancio e relative strumentazioni tecniche, per tutti gli EBT, redatto secondo le regole indicate per i bilanci dei Fondi, che gli EBT provvederanno a trasmettere annualmente a EBN.TER .
• Qualora le entrate di un EBT non garantissero una sufficiente quantità di risorse per l’espletamento dei compiti previsti dagli statuti, lo stesso, su richiesta di EBN.TER, al fine di ottimizzare i costi della gestione, dovrà sottoporre alla Commissione paritetica per la Bilateralità del terziario un piano di razionalizza- zione anche prevedendo processi di aggregazione secondo modalità congrue alle peculiarità territoriali.
• EBN.TER dovrà predisporre annualmente una relazione, per le parti sociali, che illustri le buone prassi e le gestioni di eccellenza ed evidenzi eventuali criticità, anche al fine di individuare possibili soluzioni ed effettuare un periodico moni- toraggio per le parti socie, sulla regolarità contributiva.
D) Revisione statuti e regolamenti
Per la concreta realizzazione di quanto disposto dal terzo comma del successivo punto E, la Commissione Paritetica per la Bilateralità del Terziario procederà alla revisione dell’attuale Statuto di EBN.TER e dello Statuto tipo degli EBT, nonché degli Statuti degli altri Enti e Fondi nazionali entro il 31 luglio 2010.
I predetti Enti e Fondi dovranno procedere all’approvazione dei nuovi Statuti entro il 31 ottobre 2010 ed alla revisione dei relativi Regolamenti entro il 31 dicembre 2010, in coe- renza con quanto previsto dal presente Accordo.
Criteri Di Funzionamento
E) Regole generali
Le regole di funzionamento generali andranno previste negli statuti e sviluppate nei regolamenti dei diversi enti e fondi, con lo scopo di diffondere standard di qualità origi- nati da buone prassi e assicurare criteri di efficacia, efficienza e trasparenza.
Tutti gli enti bilaterali, comunque denominati dovranno prevedere l’assemblea dei soci, costituita dai legali rappresentanti dei soci o loro delegati ed i relativi compiti.
Gli statuti-tipo sono allegati al contratto collettivo nazionale di cui fanno parte integran- te, con l’obiettivo di rendere i principi e le norme in essi contenuti obbligatori e vinco- lanti per tutti gli statuti degli Enti/Fondi Nazionali e degli Enti Bilaterali Territoriali.
F) Criteri di Selezione e Professionalità – Gestione Risorse Umane
Si introducono requisiti diversi a seconda dei livelli di riferimento:
• componenti degli organi esecutivo gestionali:
- requisiti di moralità previsti dall’art. 5, comma 1, lett. d) Dlgs 276/03;
- requisiti minimi di professionalità (esclusi organi assembleari): aver maturato esperienze professionali coerenti anche in organizzazioni sindacali e datoria- li per almeno 24 mesi;
• posizioni direttive di struttura (direttori e, se previsti, vicedirettori):
- requisiti di moralità previsti dall’art. 5, comma 1, lett. d) Dlgs 276/03;
- necessità di titoli o esperienze professionali coerenti con l’attività del fondo/ente, maturate in ruoli di responsabilità per almeno 5 anni;
• personale di struttura
- necessità di titoli di studio e/o esperienze pregresse coerenti con le mansioni da assegnare e conseguentemente con i livelli di inquadramento previsti;
• posizioni organizzative
- previsione di funzionigramma da presentare in occasione della relazione annuale al bilancio alle parti socie al livello corrispondente che individuano e confermano i fabbisogni di risorse umane e gli eventuali cambiamenti orga- nizzativi, che si rendano necessari nel funzionamento del Fondo.
Negli statuti ai vari livelli va prevista la sostituzione automatica di chi decade dagli organi a qualsiasi titolo o in caso di perdita dei requisiti di moralità di cui ai commi pre- cedenti.
G) Consulenze e incarichi esterni
I Fondi e gli Enti adottano criteri di selezione omogenei, oggettivi e misurabili, degli operatori esterni, delle società di servizi, degli incarichi di consulenza, secondo principi di professionalità ed economicità con riferimento ai costi e alla tipologia di servizi resi, valutando comparativamente almeno tre offerte.
Per le prestazioni di servizi, i Fondi e gli Enti dovranno adottare una procedura di tra- smissione e valutazione delle offerte tese a garantire la massima segretezza.
Nella valutazione delle offerte non dovrà essere necessariamente seguito il criterio del massimo ribasso, bensì una valutazione complessiva dell’offerta maggiormente vantag- giosa.
H) Compiti
I compiti degli Enti e dei Fondi sono esclusivamente quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale nel rispetto delle Leggi e in conformità agli Statuti presenti nel CCNL di categoria, come definiti in conseguenza dei lavori della Commissione pariteti- ca per la Bilateralità del terziario, specificati alla precedente lettera D).
Qualora un Ente/Fondo intenda introdurre innovazioni che intervengono sulle finalità degli enti, quali l’introduzione di nuove prestazioni o la modifica di quelle esistenti, gli organi ne danno preventiva comunicazione alla Commissione paritetica per la Bilateralità del terziario a livello nazionale, per una verifica di coerenza con le linee di indirizzo secondo le modalità e le tempistiche che saranno definite.
I) Ottimizzazione delle Gestioni
I Fondi adottano sistemi di benchmarking rispetto a soggetti che svolgono attività ana- loghe sul mercato di riferimento.
Gli Enti bilaterali prevedono forme di confronto comparativo dei parametri costi/bene- fici con riferimento a soggetti che erogano prestazioni analoghe a quelle gestite dagli enti medesimi.
Per gli Enti e i Fondi nazionali le informazioni sugli esiti del benchmarking vengono presentate in sede di relazione al bilancio.
Per gli Enti Territoriali lo Statuto tipo dovrà prevedere forme di periodicità di informa- zione all’organismo Direttivo almeno una volta l’anno.
Gli Enti e Fondi nazionali presenteranno il piano biennale o triennale delle attività.
L) Risorse e Bilanci – Pubblicità e Trasparenza
L’attività degli Enti e dei Fondi dovrà essere improntata alla massima efficacia impe- gnando le risorse disponibili prevalentemente per il finanziamento delle prestazioni pre- viste dagli Statuti e dai regolamenti, secondo i seguenti criteri:
• adozione, in tutti i bilanci, di usuali criteri di contabilità analitica;
• evidenza delle voci in entrata e in uscita;
• evidenza analitica delle spese di funzionamento, individuando le spese di gestione, i costi del personale e i compensi degli organi, nel rispetto delle normative fisca- li e contributive.
I bilanci degli Enti e Fondi nazionali sono certificati.
Viene predisposta a cura degli organi, in concomitanza con la redazione del bilancio consuntivo e del budget previsionale, una relazione annuale sull’andamento della gestio- ne, anche rispetto agli obiettivi, e sull’andamento dell’attività in corso anche con riferi- mento alla quantità e qualità delle prestazioni rese, nonché alle verifiche effettuate perio- dicamente sulla soddisfazione misurata presso gli iscritti (dipendenti e aziende) rispetto ai vantaggi concreti e percepiti e al rispetto dei benchmark di riferimento.
Sono individuati i seguenti meccanismi per la pubblicità dei bilanci:
• gli Enti territoriali inviano ad EBN.TER il bilancio e la relazione annuale di cui al precedente terzo comma;
• i Fondi o Enti nazionali inviano il bilancio certificato e la relativa documentazione alle Organizzazioni nazionali socie e alla Commissione paritetica per la Bilateralità del terziario.
Ogni ente/fondo renderà noto alle parti sociali, alla Commissione paritetica per la Bilateralità del terziario ed agli organi ai vari livelli il rapporto risorse/prestazioni/servi- zi,al fine di una valutazione complessiva che indichi il rapporto ottimale.
Gli statuti degli EBT dovranno prevedere, trascorsi 3 mesi dalla data di scadenza previ- sta per l’approvazione e l’invio dei bilanci:
• l’automatica decadenza degli organi;
• la nomina da parte del comitato esecutivo di EBN.TER di un commissario ad acta con il compito di provvedere entro 3 mesi alla redazione del bilancio al fine di permettere alle Parti Sociali la ricostituzione dell’Ente.
M) EBN.TER e Enti bilaterali Territoriali (EBT):
Si procede alla rivisitazione e implementazione di obiettivi e funzioni di EBN.TER. EBN.TER adotta tutte le regole e le modalità di funzionamento previste per i fondi nazionali.
EBN.TER si interfaccia con gli EBT per monitorare l’attuazione dei compiti e delle atti- vità previsti negli statuti, come regolamentati dalla contrattazione collettiva nazionale. EBN.TER assicurerà l’attività iniziale di supporto agli enti territoriali per l’adeguamen- to di statuti e regolamenti alla presente regolamentazione e ne monitorerà il completa- mento a partire dal 30 marzo 2010.
Viene previsto uno schema unico di bilancio tecnico e sociale e relative strumentazioni tecniche, da adottarsi da tutti gli EBT, secondo le regole indicate per i bilanci dei Fondi, che gli EBT provvederanno a trasmettere annualmente a EBN.TER.
Qualora le entrate di un EBT non garantissero una sufficiente quantità di risorse per l’espletamento dei compiti previsti dagli statuti, lo stesso, su richiesta di EBN.TER, al fine di ottimizzare i costi della gestione, dovrà sottoporre Commissione paritetica per la Bilateralità del terziario un piano di razionalizzazione anche prevedendo processi di aggregazione secondo modalità congrue alle peculiarità territoriali.
EBN.TER dovrà predisporre annualmente una relazione, per le parti sociali, che illustri le buone prassi e le gestioni di eccellenza ed evidenzi eventuali criticità, anche al fine di individuare possibili soluzioni ed effettuare un periodico monitoraggio per le parti socie, sulla regolarità contributiva.
Art. 11 - Strumenti nazionali
Le parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nella Premessa concordano sull’op- portunità di istituire:
1) la Commissione nazionale per l’evoluzione a livello europeo in materia sociale.
2) la Commissione Paritetica Permanente per le Pari Opportunità;
3) l’Osservatorio Nazionale;
4) la Commissione Paritetica Nazionale;
La Commissione nazionale per l’evoluzione a livello europeo in materia sociale, la com- missione paritetica permanente per le Pari Opportunità, l’Osservatorio Nazionale, la Commissione Paritetica Nazionale, sono composti ciascuno da sei membri, dei quali tre designati dalla Confesercenti e tre designati dalla FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e dalla UILTuCS-UIL. Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
Art. 12 - Commissione nazionale per l’evoluzione a livello europeo in materia sociale
Le Parti, tenuto conto dell’evoluzione della normativa sociale a livello comunitario ed in funzione dei processi di recepimento delle direttive comunitarie nell’ordinamento italia- no, concordano sull’esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo socia- le, affinché vengano analizzati ed approfonditi i percorsi di armonizzazione delle norma- tive legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro.
In particolare qualora l’Unione Europea emanasse raccomandazioni o direttive che inte- ressino il settore Terziario Distribuzione e Servizi, le Parti si incontreranno al fine di valutare l’opportunità di definire avvisi comuni da sottoporre al legislatore italiano pre- ventivamente all’emanazione della normativa di recepimento.
Le parti considerano pertanto preminente analizzare e monitorare l’impatto dei processi che avvengono a livello europeo sulle politiche nazionali di settore e sulla contrattazio- ne, con particolare riferimento a:
1. dialogo sociale europeo settoriale;
2. evoluzione dei Comitati Aziendali Europei;
3. responsabilità sociale delle imprese e codici di condotta;
4. diritti di informazione, consultazione e partecipazione;
5. Società europea;
6. coordinamento europeo delle politiche contrattuali.
A tal fine, le Parti concordano di istituire la Commissione Nazionale per l’evoluzione a livello europeo in materia sociale; essa opererà di concerto con il sistema bilaterale esi- stente.
La Commissione, che si riunirà di norma trimestralmente ed annualmente riferirà sull’at- tività svolta alle Organizzazioni stipulanti, avrà anche il compito di valutare gli accordi siglati in sede di dialogo sociale europeo di settore per esprimere alle Organizzazioni stesse un parere in merito all’eventuale recepimento nel sistema contrattuale nazionale.
Art. 13 - Commissione Permanente per le Pari Opportunità
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legi- slative europee e nazionali in tema di parità uomo donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricer- ca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici.
Alla Commissione Permanente per le Pari Opportunità di cui all’art. 11, sono assegna- ti i seguenti compiti:
1) studiare l’evoluzione qualitativa e quantitativa dell’occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento profes- sionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall’Osservatorio sul mercato del lavoro;
2) seguire l’evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia
di pari opportunità nel lavoro;
3) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l’attività dopo un’interruzione dell’at- tività lavorativa, favorendo anche l’utilizzo dello strumento del contratto d’inseri- mento / reinserimento;
4) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l’attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge 53 dell’8 marzo 2000;
5) predisporre progetti di Azioni Positive finalizzati a favorire l’occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge 125 del 10 aprile 1991 e dai Fondi comunitari preposti;
6) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di mobbing nel sistema delle relazioni di lavoro;
7) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
8) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all’art. 9 della legge 53 dell’8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche;
9) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla forma- zione professionale.
L’eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il Contratto Nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l’applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forni- ti dall’Osservatorio Nazionale.
La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all’unanimità per l’attua- zione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle organiz- zazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l’unanimi- tà di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
Art. 14 - Osservatorio Nazionale
L’Osservatorio Nazionale è lo strumento dell’Ente Bilaterale Nazionale per il Terziario per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le parti sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
A tal fine, l’Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e
le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui all’art. 1;
b) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c) riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Provinciali sulla realizzazione e l’utilizzo degli accordi in materia di contratti d’inserimento ed apprendistato nonché dei contratti a termine;
d) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l’analisi e la registrazione;
e) predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti d’inserimento;
f) svolge le funzioni previste dall’art. 63 (contratti a tempo determinato), dall’art. 41 (contratti d’inserimento) e dagli articoli da 42 a 62 (apprendistato).
La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene attraverso le modalità e con gli strumenti di cui all’allegato 3.
Art. 15 - Commissione Paritetica Nazionale
La Commissione Paritetica Nazionale costituisce l’organo preposto a garantire il rispet- to delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti l’aggiornamento del contratto su quanto previsto all’ultimo comma del presente articolo.
A tal fine:
a) con le modalità e le procedure previste dall’art. 16, esamina - ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari - tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dalla presente Prima Parte del contratto;
b) in apposita sottocommissione:
1) individua figure professionali non previste nell’attuale classificazione, in relazione a processi di innovazione tecnologica/organizzativa di particolare rilevanza.
La Commissione si riunirà su richiesta di una delle parti a fronte di un’esigen- za emersa anche in sede di confronto territoriale.
La Commissione procederà all’esame del contenuto delle figure professiona- li e del relativo inquadramento, sulla base dei criteri contrattuali e ricorrendo a elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei.
Nello svolgimento della sua attività la Commissione dedicherà particolare attenzione alle problematiche relative alle professionalità emergenti nel setto- re dei servizi.
Le conclusioni della Commissione dovranno essere sottoposte alle parti stipu- lanti e, se accolte, integreranno il presente CCNL.
2) sviluppa l’esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle Organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento. Annualmente, di norma nel secondo semestre, la Commissione riporterà alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati degli studi compiuti.
Tre mesi prima della scadenza contrattuale, la Commissione presenterà alle parti un rapporto conclusivo.
3) esamina, in occasione dei rinnovi contrattuali, le eventuali proposte avanzate dalle parti contraenti ed elabora nuove proposte in materia di classificazione, sottoponendole successivamente alle parti stipulanti per il loro inserimento nel testo contrattuale.
Art. 16 - Commissione Paritetica Nazionale - Procedure
Per l’espletamento di quanto previsto dall’art. 15, lettere a) e b), si applicano le proce- dure di seguito indicate.
La Segreteria della Commissione Paritetica Nazionale ha sede presso la Confesercenti e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di rac- comandata A.R., dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto o dalle Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle predette Organizzazioni nazionali, auto- nomamente o per conto di un prestatore di lavoro, o dalle aziende aderenti alla Confesercenti tramite le Associazioni locali o nazionali di categoria.
All’atto della presentazione dell’istanza di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla Commissione Paritetica Nazionale tutti gli elementi utili all’esame della controversia.
Le riunioni della Commissione Paritetica Nazionale avranno luogo di norma presso la sede della Confesercenti. La data della convocazione sarà fissata d’accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al precedente quarto comma e l’in- tera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acqui- sire ogni informazione e osservazione utile all’esame della controversia stessa.
Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti inte- ressate, alle quali incombe l’obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, terzo comma, e 412 c.p.c. e 2113, quarto comma c.c., come modificati dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dal decreto legislativo 29 otto- bre 1998, n. 387.
In pendenza di procedura presso la Commissione Paritetica Nazionale, le OO.SS. e le
parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale ne legale.
Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al siste- ma di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livello di cui agli articoli da 5 a 9, la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso, sulla base della deliberazione della Commissione Paritetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo.
Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione Paritetica Nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa, con proprie deliberazioni.
TITOLO IV - BILATERALITÀ
Art. 17 - Premessa
Le Parti riconfermano l’importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli.
In tal senso le parti hanno predisposto un avviso comune allegato al presente CCNL in materia di riforma degli ammortizzatori sociali.
Le parti effettueranno inoltre una valutazione congiunta sui provvedimenti in discussio- ne in Parlamento in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di valutare la possibilità di assumere iniziative congiunte a favore delle aziende e dei dipendenti del settore.
Art. 18 - Ente Bilaterale Nazionale per il Terziario
L’Ente Bilaterale Nazionale per il Terziario ha i seguenti scopi:
a) promuovere la costituzione degli enti bilaterali a livello territoriale e coordinarne l’attività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali;
b) verificare la coerenza degli statuti e dei regolamenti degli enti bilaterali territoriali e regionali, con l’allegato n. 4 del presente CCNL, dando i relativi visti di congruità;
c) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore terziario, con particolare riguardo all’analisi dei fabbisogni di formazione;
d) promuovere, progettare e/o gestire anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in col- laborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
e) attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione;
f) istituire e gestire l’Osservatorio Nazionale, di cui all’art.6, Prima Parte, del CCNL 8.11.1994 per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servi- zi, nonché coordinare l’attività degli Osservatori territoriali;
g) promuovere ed attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l’incontro tra la domanda e offerta di lavoro;
h) favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità;
i) ricevere dalle aziende ed analizzare i dati previsti all’art. 9 della legge n. 125/91;
l) costituire una banca dati relativa alle professionalità con il supporto degli enti bilaterali regionali e territoriali affinché venga effettuata una ricognizione in meri-
to ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nei vari settori;
m) valutare l’opportunità di avviare forme di sostegno al reddito sulla base delle future disposizioni legislative in materia di ammortizzatori sociali. A tale scopo potranno anche essere considerate iniziative che favoriscano la predisposizione di progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione dal lavoro, in sinergia con il fondo previsto per la formazione continua (FON.TER);
n) seguire lo sviluppo della somministrazione a tempo determinato nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
o) ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l’analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla legge 936/86 di riforma del CNEL;
p) ricevere la notizia della elezione delle rappresentanze sindacali unitarie all’atto della loro costituzione;
q) promuovere lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell’assistenza, secondo le intese tra le parti sociali;
r) promuovere l’attivazione di sportelli di assistenza ai lavoratori per i servizi di previdenza e sanità integrativa;
s) promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
t) valorizzare in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali del terziario e delle relative esperienze bilaterali;
u) individuare ed adottare iniziative che rispondano all’esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all’Ente Bilaterale Nazionale stesso e effettua- re una valutazione in merito alla possibile razionalizzazione degli enti bilaterali, finalizzata al miglioramento dei compiti ad essi affidati dalla contrattazione;
v) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all’Ente Bilaterale Nazionale per il Terziario.
L’Ente Bilaterale Nazionale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli Enti Bilaterali Territoriali.
Le parti inoltre convengono di garantire, in vista dell’adozione della convenzione nazio- nale tra l’INPS e le Organizzazioni nazionali stipulanti il presente CCNL, la trasmissio- ne, da parte degli Enti Bilaterali Territoriali ad EBN.TER dello Statuto, del Regolamento e del bilancio consuntivo, per verificarne la regolare costituzione ed espri- mere il relativo parere di conformità, rispetto a quanto stabilito dal CCNL Terziario.
Art. 19 - Analisi di problemi settoriali da parte dell’Ente Bilaterale Nazionale
L’Ente Bilaterale nazionale, inoltre, istruisce, su istanza di una delle parti stipulanti, la ricognizione di problemi sorti, a livello di singoli settori compresi nella sfera di applica- zione del presente contratto, e relativi agli effetti derivanti dall’attuazione delle norme
contrattuali, in particolare con riferimento a classificazione, sistemi di flessibilità del- l’orario anche in conseguenza di nuove modalità di svolgimento dell’attività settoriale, organizzazione del lavoro, innovazioni tecnologiche e le altre materie affidate dalle parti.
L’istruttoria avviene attraverso la costituzione di una apposita Commissione Paritetica Bilaterale composta da rappresentanti delle parti stipulanti e dei settori interessati.
Le risultanze del lavoro svolto saranno presentate nel corso di apposito incontro alle parti stipulanti al fine di consentire, attraverso la sottoscrizione di specifico accordo, l’inserimento delle stesse nel contesto del presente contratto.
La medesima procedura potrà essere attivata per l’esame di contributi presentati a livel- lo territoriale o di singole categorie in merito all’individuazione di nuove figure profes- sionali di II livello per le quali consentire l’instaurazione del rapporto di apprendistato.
Art. 20 - Enti bilaterali territoriali
L’Ente Bilaterale istituisce l’Osservatorio, che svolge, a livello locale, le medesime fun- zioni dell’Osservatorio nazionale realizzando una fase d’esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio.
A tal fine, l’Osservatorio:
a) programma ed organizza, al livello di competenza, relazioni sulle materie previste alla lettera a) dell’art. 14, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Osservatorio Nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle associa- zioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 9 della legge
n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall’art. 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628;
b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all’utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro e di appren- distato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Osservatorio Nazionale;
c) predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
d) riceve dalle Associazioni territoriali aderenti alla Confesercenti – anche aggregandole per comparti merceologici e settori omogenei - le comunicazioni di cui agli artt. 121, 124, 126, 127 e 128; in questo quadro, possono, inoltre, essere svolte indagi- ni a campione sull’utilizzo dell’ art. 125.
La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti coerenti con l’impostazione di cui all’art. 14, e relativo allegato 5.
L’Ente Bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti.
In particolare, svolge le azioni più opportune affinché‚ dagli organismi competenti siano
predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento cul- turale e professionale dei lavoratori tutelato dagli articoli 154, 159, 160 e 162, del pre- sente contratto, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.
Esso svolge attraverso apposite Commissioni Paritetiche Bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle OO.SS. territoriali aderenti alle parti stipulan- ti il presente contratto, le funzioni previste:
a) dall’art. 63 (contratti a tempo determinato);
b) dall’art, 41, (contratti d’inserimento);
c) dalla SEZIONE SECONDA (Tutela della salute e della dignità della persona);
d) dagli articoli da 42 a 62 (apprendistato);
e) dagli articoli da 126 a 128 (orario di lavoro) relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali;
f) dall’art. 72, (part-time), relativo ai contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia;
g) dall’art. 93 (lavoro ripartito).
Svolge le funzioni:
a) di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell’art. 18, legge n. 196/97 e del Decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142;
b) di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 37 e 38;
c) ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia di riallineamento retributivo;
d) eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia di apprendistato.
Art. 21 - Finanziamento Enti Bilaterali territoriali
Ad integrazione e modifica dell’art. 1 dell’accordo sindacale 20 luglio 1989 e dell’art. 3, dell’accordo di rinnovo 20 gennaio 1997 , con decorrenza dal 1° gennaio 2000, il contribu- to da destinare in favore dell’Ente Bilaterale territoriale è stabilito nella misura dello 0,10% a carico dell’azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza.
Le parti si danno atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell’obbligatorietà del contributo dello 0,10% su paga base e contingenza a carico delle aziende.
Conseguentemente, con la medesima decorrenza, l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di importo pari allo 0,10% di paga base e contingenza.
L’e.d.r. di cui al comma precedente viene corrisposto per 14 mensilità e non è utile ai fini del computo di qualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Dichiarazione delle parti
Le parti attiveranno entro il mese di settembre 2008 una Commissione, che sarà composta da 12 membri, dei quali 6 designati dalle organizzazioni sindacali Filcams-Cgil Fisascat-
Cisl e Uiltucs-Uil e 6 designati dalla Confesercenti, avente lo scopo, anche in relazione all’evoluzione legislativa in materia, di esaminare finalità, funzioni, statuti e governance degli Enti bilaterali, nazionale e territoriali, al fine di individuare standard di qualità origi- nati da buone prassi sperimentate, secondo criteri di efficacia, efficienza e trasparenza.
In particolare, la Commissione avrà il compito di proporre anche:
- criteri di omogeneità e trasparenza nei rendiconti economici annuali predisposti dagli Ebt;
- modalità di relazione e informazione nei confronti dell’ EBN.TER;
- modalità di raccordo con le Parti stipulanti a livello nazionale e con l’EBN.TER;
- finalità, attività e funzioni istituzionali in conformità a quanto previsto dalla contrattazione nazionale;
- modalità ottimali di funzionamento degli organi gestionali;
- valutazioni sull’introduzione di forme di sostegno al reddito sulla base di future disposizioni di legge in materia;
- cogenza.
L’avanzamento dei lavori verrà presentato alla Commissione Sindacale Ristretta per il rinnovo del CCNL con cadenza bimestrale. Le conclusioni verranno presentate entro 6 mesi dall’attivazione alla stessa Commissione sindacale ristretta per la definizione di un accordo complessivo che sarà sottoscritto dalle parti stipulanti il presente CCNL ed entrerà a far parte integrante del medesimo CCNL.
Le Parti concordano altresì sulla necessità di presentare agli Organi istituzionali il seguente avviso comune.
AVVISO COMUNE IN MATERIA DI ENTI BILATERALI
In considerazione della importanza che gli Enti bilaterali rivestono per la strategia di creazione e di consolidamento dell’occupazione nel settore, le parti congiuntamente richiedono l’adozione di una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire che ai versamenti effettuati dalle aziende e dai lavoratori in favore di tali organismi, quando costituiti tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativa- mente più rappresentative nella categoria, si applica un regime tributario agevolato che tenga conto della finalità sociale di tali versamenti.
Per le stesse considerazioni sopra esposte, le parti congiuntamente richiedono la modi- fica della vigente normativa nel senso di escludere dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi la contribuzione versata agli Enti bilaterali dai lavoratori e dai dato- ri di lavoro.
TITOLO V - DIRITTI SINDACALI
Art. 22 - Dirigenti sindacali
Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sin- dacali i lavoratori che fanno parte:
a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali, regionali e provinciali o comprensioriali delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL;
b) di Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite ai sensi dell’art. 19 della legge 20 maggio 1970 n. 300(1), nelle imprese che nell’ambito dello stesso comune occupa- no più di quindici dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse;
c) della Rappresentanza Sindacale Unitaria costituita in luogo delle R.S.A., ai sensi dell’Accordo interconfederale 8.6.1995
L’elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per iscritto con let- tera raccomandata alla ditta e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro, per quanto riguarda i dirigenti di cui al comma 1, lettere a) e b), mentre per i dirigenti elet- ti in base al punto c) valgono le norme di cui all’art. 18 dell’Accordo interconfederale 8.6.1995.
I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lettera a), hanno diritto ai necessari per- messi o congedi retribuiti, per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nella misu- ra massima di 75 ore annue.
Qualora il dirigente sindacale di cui al presente articolo sia contemporaneamente com- ponente di più Consigli o Comitati di cui alla precedente lettera a), potrà usufruire di un monte ore non superiore globalmente a 130 ore annue.
Le parti demandano al secondo livello di contrattazione la definizione di accordi finaliz- zati a individuare modalità di fruizione dei permessi di cui al presente articolo che con- senta la razionalizzazione dei costi attraverso la individuazione di un monte ore com- plessivo.
Art. 23 - Permessi retribuiti R.S.A. o C.D.A.
I componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali di cui alla lett. b) dell’art. 22, hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
(1) Come modificato dagli esiti referendari dell’11 Giugno 1995 nel seguente nuovo testo, in vigore dal 28 set- tembre 1995:
“Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unita produt- tiva nell’ambito delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi applicati nell’unità pro- duttiva. Nell’ambito di aziende con più unita produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento.”
Il diritto riconosciuto nel comma precedente spetta:
a) ad un dirigente per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) ad un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale nelle unità che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) ad un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità di maggiori dimen- sioni in aggiunta al numero minimo di cui alla lettera b).
I permessi di cui al presente articolo saranno complessivamente pari a 12 ore mensili nelle aziende di cui alla lettera b) e c) del comma precedente e a un’ora e mezza all’an- no per ciascun dipendente nelle aziende di cui alla lettera a).
A tal fine i lavoratori con contratto part time saranno computati come unità intere.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve dare comunica- zione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite la Rappresentanza Sindacale Aziendale.
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità aziendale, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
ART. 24 - RSU
Filcams, Fisascat, Uiltucs, individuano nelle Rappresentanze Sindacali Unitarie lo stru- mento prioritario per un sistema di rappresentanza dei lavoratori utile a favorire il con- fronto e potenziare le relazioni sindacali all’interno dei luoghi di lavoro.
Si conviene pertanto tra le parti stipulanti il presente CCNL, in ordine al disposto del- l’art. 19, titolo III e dell’art. 35, secondo comma, titolo VI della legge n. 300/1970 quan- to segue:
• Le OO.SS. firmatarie del presente contratto, ai rispettivi livelli di competenza, hanno la facoltà di costituire Rappresentanze Sindacali Aziendali;
• tali rappresentanze sindacali avranno una durata in carica di ventiquattro mesi.
Procedure per la indizione delle elezioni delle RSU
Le sole organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL, potranno indire le elezioni delle RSU. Altre organizzazioni potranno viceversa esercitare solamente il potere di iniziati- va a presentare liste a condizione che raccolgano il 5% delle firme sul totale dei lavora- tori aventi diritto al voto e accettino espressamente e formalmente il contenuto del Protocollo 8 giugno 1995. Le procedure dovranno essere comunicate ai lavoratori e alla direzione aziendale e dovranno contenere la dichiarazione formale di intenti delle sud- dette organizzazioni sindacali per la elezione delle RSU e la data in cui verrà insediata
la commissione elettorale (comunque non oltre i 10 giorni lavorativi).
Il comitato elettorale in stretto raccordo con le OO.SS. territoriali avrà il compito di fis- sare la data delle elezioni oltre a quanto previsto dall’art. 5 del suddetto accordo inter- confederale.
Qualora nell’arco dei ventiquattro mesi non sia stato possibile realizzare l’elezione della RSU, ferme restando le norme previste dalla legge 300/70 ciascuna organizzazio- ne stipulante il CCNL procederà all’elezione della rappresentanze sindacali aziendali da parte dei propri iscritti:
• nelle unità produttive con più di 15 e fino a 60 dipendenti, in presenza di almeno tre iscritti;
• nelle unità produttive con più di 60 e fino a 200 dipendenti, in presenza di almeno cinque iscritti,
• nelle unità produttive con più di duecento dipendenti, in presenza di almeno 7 iscritti;
che rimarranno in carica per tre anni. Le RSA saranno rinnovate ogni tre anni qua- lora non si fossero verificate le condizioni per eleggere le RSU.
La costituzione delle RSA così elette sarà comunicata per il tramite dell’organizzazione sindacale di appartenenza mediante lettera raccomandata contenente il numero degli iscritti e dei votanti all’atto dell’elezione.
Tali limiti quantitativi trovano applicazione anche con riferimento all’art. 35 secondo comma legge n. 300/70.
Le parti convengono che ai soli fini dei limiti numerici previsti dagli articoli 19, 20 e 35, secondo comma della legge n. 300/70, e quindi esclusivamente ai fini della costitu- zione delle RSA e dell’esercizio del diritto di assemblea, i lavoratori con contratto a part- time vengono computati per unità intera. A tale riguardo mantengono efficacia le norme di miglior favore contenute nella contrattazione integrativa aziendale e territoriale.
Art. 25 - Compiti e funzioni delle R.S.U.
FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS esercitano il loro potere contrattuale secondo le com- petenze e le prerogative che sono loro proprie, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all’ambito contrattuale oggetto del con- fronto con le controparti. Le R.S.U. aziendali, rappresentative dei lavoratori in quanto legittimate dal loro voto e in quanto espressione dell’articolazione organizzativa dei sindacati categoriali e delle confederazioni svolgono, unitamente alle federazioni FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS, le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale, secondo le modalità definite nel presente contratto nonché in attuazione delle politiche confederali delle 00.SS di categoria. Poiché esistono interdipendenze oggetti- ve sui diversi contenuti della contrattazione ai vari livelli, l’attività sindacale affidata alla rappresentanza aziendale presuppone perciò il coordinamento con i livelli esterni della
organizzazione sindacale.
Art. 26 - Diritti, tutele, permessi sindacali e modalità d’esercizio delle R.S.U.
Ai sensi dell’art. 8 dell’Accordo interconfederale 8.6.1995 i componenti delle R.S.U. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. e dei C.d.A. nella titolarità dei poteri e nell’eserci- zio dei diritti, permessi e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge 300/70. A tal fine i lavoratori con contratto part time saranno com- putati come unità intere.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confron- ti delle Organizzazioni Sindacali dagli accordi aziendali in materia di diritti, permessi e libertà sindacali.
Il monte ore delle assemblee va inteso come possibile utilizzo a livello esclusivamente di singola unità produttiva e quindi non cumulabile tra diverse unità produttive di una stessa azienda.
FILCAMS - FISASCAT e UILTuCS convengono di valutare periodicamente l’andamen- to e l’uso del monte ore.
Nelle unità produttive con più di 15 dipendenti in cui è costituita la R.S.U. il monte ore per le assemblee dei lavoratori viene così ripartito: il 70% a disposizione delle R.S.U., il restante 30% sarà utilizzato pariteticamente da FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS tra- mite la R.S.U.
Art. 27 - Numero dei componenti e permessi retribuiti R.S.U.
Le parti, nel ribadire la piena validità ed efficacia dell’Accordo Interconfederale del 8 giugno 1995, dichiarano conclusa la fase di prima applicazione e la conseguente fase sperimentale di cui all’art. 7 del medesimo Accordo.
Pertanto a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente CCNL il numero dei com- ponenti delle R.S.U. sarà così determinato:
a) 3 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 16 a 50 dipendenti;
b) 4 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 51 a 90 dipendenti;
c) 6 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 91 a 200 dipendenti;
d) 7 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 201 a 300 dipendenti;
e) 9 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 301 a 600 dipendenti;
f) 12 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 601 a 1200 dipendenti.
Nelle unità produttive che occupano più di 1200 dipendenti la R.S.U. è incrementata di 2 rappresentanti ulteriori ogni 1000 dipendenti.
Sono fatte salve le naturali scadenze - 36 mesi dalla data di elezione - delle RSU in cari- ca alla data di sottoscrizione del presente CCNL.
Le Parti riconfermano la validità della disciplina di cui all’art. 7 bis1 dell’accordo inter- confederale 8 giugno 1995.
Art. 28 - Permessi non retribuiti R.S.A. o R.S.U.
I dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente art. 23, hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all’anno.
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima tramite le Rappresentanze Sindacali Aziendali.
I lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali possono, a richie- sta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
Art. 29 - Clausola di salvaguardia
Ai sensi dell’art. 12 dell’Accordo interconfederale 8.6.1995 le Organizzazioni Sindacali dotate dei requisiti di cui all’art. 19 legge 20 maggio 1970 n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmen- te ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A.. ai sensi della norma sopra cita- ta e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costi- tuiti, al momento della costituzione della R.S.U.
In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità pro- duttive ove siano state elette RSU non potranno essere contemporaneamente presenti RSA.
Chiarimento a verbale
Con il presente contratto viene abrogato l’articolo 12, prima parte, dell’accordo inter- confederale del’ 8 giugno 1995 e sostituito dall’articolo precedente.
Art. 30 - Assemblea
Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in
1 Art. 7 – Bis
Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 8 e ai sensi dell’art. 23 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, i componenti delle R.S.U. hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retri- buiti.
Il diritto riconosciuto al comma precedente spetta almeno a:
a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti,
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti,
c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi, eventualmente stipulati in epoca successiva all’entrata in vigore del presente accordo.
In ciascuna unità produttiva non possono essere superati i limiti previsti dal precedente comma per il contemporaneo esercizio del diritto ai permessi, per l’espletamento del mandato.
forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di inte- resse sindacale e del lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti.
Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo interconfederale 8.6.1995, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art. 26.
La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell’azienda entro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno.
Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro, nonchè durante l’orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retri- buzione di fatto di cui all’art. 195.
Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi di essi.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto.
Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali loca- li aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti.
Art. 31 - Referendum
Il datore di lavoro deve consentire nell’ambito aziendale lo svolgimento, fuori dall’ora- rio di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all’at- tività sindacale, indetti da tutte le Rappresentanze Sindacali Aziendali tra i lavo- ratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all’unità azien- dale e alla categoria particolarmente interessata.
Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum saranno stabilite nei contratti col- lettivi, anche aziendali. Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di esercizio dell’attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 32 - Trattenuta contributi sindacali
Ferma restando la norma di cui all’art. 40, l’azienda provvederà altresì alla trattenuta del
contributo associativo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante conse- gna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore.
La lettera di delega conterrà l’indicazione dell’ammontare del contributo da trattenere e l’Organizzazione Sindacale a cui l’azienda dovrà versarlo.
L’azienda trasmetterà l’importo della trattenuta al sindacato di spettanza.
L’impegno assunto dal lavoratore con lettera di delega riguarda anche ogni eventuale variazione del contributo associativo sindacale, debitamente segnalata dall’Organizzazione Sindacale all’azienda, con lettera raccomandata, salvo dichiarazio- ne espressa in senso contrario.
Nota a Verbale al Titolo V
Le parti dichiarano che la disciplina delle RSU costituisce materia di livello interconfe- derale regolamentata dall’Accordo 8 giugno 1995 , così come modificata dalla presente regolamentazione contrattuale.
SEZIONE PRIMA Titolo VI - Delegato Aziendale
TITOLO VI - DELEGATO AZIENDALE
Art. 33 - Delegato aziendale
In relazione anche alle norme contenute nel CCNL 28 giugno 1958, esteso “erga omnes” ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, nelle aziende che occupano da 11 sino a 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.
Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge.
SEZIONE SECONDA
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA DIGNITA’ DELLA PERSONA
Art. 34 - Condizioni ambientali
Al fine di migliorare le condizioni ambientali di lavoro, nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, il Consiglio dei Delegati, e in mancanza la Rappresentanza Aziendale, può promuovere, ai sensi dell’art. 9, legge 20 maggio 1970, n.300, la ricerca, l’elabora- zione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei lavoratori.
Art. 35 - Mobbing
Le Parti riconoscono la fondamentale importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della libertà, dignità ed inviolabilità della persona e a principi di correttezza nei rapporti interpersonali.
In attesa di un provvedimento legislativo che ne individui la definizione legale, le Parti intendono per mobbing quegli atti e comportamenti discriminatori e vessatori reiterati posti in essere nei confronti delle lavoratrici o dei lavoratori da parte di soggetti posti in posizione sovraordinata ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzano come una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale.
Le parti riconoscono pertanto la necessità di avviare adeguate iniziative al fine di con- trastare l’insorgere di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di preveni- re il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavo- ratore o della lavoratrice interessati e, più in generale, migliorare la qualità, il clima e la sicurezza dell’ambiente di lavoro.
A tal fine, affidano alla Commissione Paritetica Permanente per le Pari Opportunità i seguenti compiti:
1. raccolta dei dati relativi all’aspetto qualitativo e quantitativo del fenomeno del mobbing;
2. individuazione delle possibili cause della problematica, con particolare riferimento alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestiona- li che possano determinare l’insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale;
3. formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del/della dipendente interessato;
4. formulare un codice quadro di condotta.
SEZIONE SECONDA Tutela della salute e della dignità della persona
Dichiarazione a verbale
In caso di emanazione di un provvedimento legislativo in materia di mobbing, le parti si incontreranno per armonizzare le disposizioni di cui al presente articolo con la nuova disciplina legale.
Art. 36 - Molestie sessuali
Le parti si danno atto che con la presente disciplina, sono recepiti i principi a cui si ispi- ra il “Codice di condotta relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le mole- stie sessuali” allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea del 27 novem- bre 1991, come modificato dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro.
Il codice si prefigge l’obiettivo della prevenzione delle molestie a sfondo sessuale sul luogo di lavoro e, nel caso in cui esse si verifichino, si pone a garanzia di un ricorso immediato e semplice a procedure adeguate ad affrontare il problema ed a prevenirne il ripetersi.
Le parti concordano inoltre sull’esigenza primaria di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza.
Le parti ritengono inaccettabile qualsiasi comportamento a sfondo sessuale e qualsiasi altro comportamento basato sul sesso e lesivo della dignità personale.
Al fine di monitorare il fenomeno e fermo restando il diritto alla privacy, gli organismi paritetici aziendali, ove concordati e costituiti, e territoriali, invieranno i dati quantitati- vi e qualitativi delle procedure informali e/o denunce formali e le soluzioni individuate alla commissione paritetica pari opportunità nazionale.
Definizione
Per molestie sessuali si intendono comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, ovvero altri comportamenti ed espressioni basati sul sesso, che offendano la dignità degli uomini e delle donne nel luogo di lavoro.
Assumono rilevanza particolarmente grave le molestie sessuali che esplicitamente o implicitamente siano accompagnate da minacce o ricatti da parte del datore di lavoro o dei superiori gerarchici in relazione alla costituzione, allo svolgimento, ai percorsi di carriera ed alla estinzione del rapporto di lavoro.
Prevenzione
Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trat- tati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale.
Le aziende adotteranno, d’intesa con le RSA/RSU, le iniziative utili a prevenire le pro- blematiche di cui sopra.
Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a cono- scenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti .
Le parti affidano ad una apposita commissione paritetica che avrà sede presso l’Ente Bilaterale Territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità ester- ne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione.
La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di indivi- duare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori.
Confesercenti, Filcams, Fisascat e Uiltucs, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell’ammissione ai finanzia- menti di cui all’art.2 della legge 10 aprile 1991 n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.
Qualificazione della formazione
Le parti concordano che nei programmi generali di formazione del personale, dovran- no essere incluse nozioni generali circa gli orientamenti adottati in merito alla preven- zione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo, nonché in materia di tutela della libertà e dignità della persona al fine di preveni- re il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali.
Procedura e provvedimenti DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti convengono di affidare alla commissione paritetica nazionale per le pari oppor- tunità di cui all’art. 13, il compito di individuare le procedure formali ed informali di accertamento delle molestie sessuali nonché le conseguenti sanzioni.
SEZIONE TERZA
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 37 - Procedure
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal Decreto Legislativo 29/10/98
n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di con- ciliazione costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario.
La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante Confesercenti competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito mandato.
L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo a certificare la data di ricevimento.
Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il ten- tativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98.
Il termine previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di rice- vimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.
La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98.
Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.
Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D. Lgs. 80/98, e dal Decreto Legislativo n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione.
Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 15.
In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’appli- cazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
Art. 38 - Collegio arbitrale
Ove il tentativo di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c. o all’art. 37, del presente con- tratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.
A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al prece- dente primo comma. Il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione.
L’istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce manda- to, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra parte. L’istanza sottoscritta dalla parte promotrice sara’ inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbli-
gatorio di conciliazione. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesio- ne al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al gior- no antecedente alla prima udienza.
Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla organizzazione imprenditoriale della Confesercenti territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS a cui il lavora- tore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali.
I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse parti.
In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest’ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per ter- ritorio.
Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rin- novabile.
Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secon- do modalità che potranno prevedere:
a) l’interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
b) autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei procuratori di queste;
c) eventuali ulteriori elementi istruttori.
Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dan- done tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La Segreteria del Collegio è istituita presso l’Ente Bilaterale.
Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazio- ni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento.
Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell’art. 412 quater.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
Art. 39 - Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali
Nel caso di controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alla legge 15 luglio 1966, n.604, ed alla legge 20 maggio 1970, n.300, come modificate dalla Legge 11 mag- gio 1990, n. 108, non derivanti da provvedimento disciplinare, devono ugualmente esse- re esperiti i tentativi di composizione di cui ai precedenti articoli.
Art. 40 - Funzionamento delle commissioni paritetiche
A) I mezzi necessari al funzionamento della Commissione Nazionale e delle Commissioni Paritetiche Territoriali di cui al CCNL del Terziario ed allo svolgi- mento delle procedure inerenti saranno assicurate dalle Organizzazioni Nazionali stipulanti ciascuna per la parte di propria competenza.
B) Per la pratica realizzazione di quanto previsto dalla lettere precedente, con riferimento al finanziamento delle spese della Commissione Nazionale, nonché per le altre attività svolte in materia di rapporti di lavoro dalle parti contraenti e per assi- curare l’efficienza delle loro strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei dato- ri di lavoro, viene posto in riscossione un contributo di assistenza contrattuale deno- minato XX.XX.XX. a carico dei datori di lavoro, e dei lavoratori. La parte del con- tributo a carico dei datori di lavoro è di competenza della Confesercenti mentre la parte a carico dei lavoratori è di competenza delle Organizzazioni Nazionali dei lavoratori stipulanti.
C) Il XX.XX.XX. sarà riscosso per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale in applicazione della legge 4 giugno 1973, n. 311 e successive integrazioni.
D) Il XX.XX.XX. di cui alla lettera B) dovrà essere calcolato mediante l’applicazione sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti, delle aliquote percentuali appresso indicate:
a) l’aliquota del contributo XX.XX.XX. a carico dei datori di lavoro e di pertinenza della Confesercenti;
b) l’aliquota a carico dei Lavoratori e di pertinenza delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti è fissata nella misura dello 0,10%.
E) I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente accordo.
Le operazioni relative al calcolo ed alla raccolta del contributo a carico dei lavora- tori saranno effettuate mediante trattenuta da annotarsi sulla busta paga nei confron- ti di tutti i lavoratori compresi nella sfera di applicazione del contratto del terziario ad eccezione di quelli che manifestino la loro contraria volontà a mezzo di singola dichiarazione scritta di proprio pugno rilasciata in duplice copia entro e non oltre il periodo immediatamente successivo all’assunzione.
Una copia sarà conservata dal datore di lavoro e l’altra sarà trasmessa alla commis- sione locale per le vertenze di lavoro presso la Confesercenti territoriale.
Le norme di cui alle lettere A,B,C,D ed E fanno parte integrante del Protocollo di intesa del 28.10.1993 e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai
quali il Contratto Collettivo si riferisce.
F) L’ammontare dei contributi previsti dalla lettera B) sarà versato dai datori ddi lavoro all’Ente Esattore unitamente ai contributi obbligatori, utilizzando i moduli di ver- samento alle rispettive voci specificatamente previste per la quota a carico dei dato- ri di lavoro e per la quota a carico dei lavoratori.
Le spese di esazione del XX.XX.XX sono poste a carico della Confesercenti.
SEZIONE QUARTA
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
TITOLO I - MERCATO DEL LAVORO
PREMESSA
Le Parti, con la sottoscrizione del presente contratto, hanno inteso promuovere e poten- ziare le occasioni di impiego conseguibili mediante il possibile ricorso a una pluralità di strumenti in grado di soddisfare le esigenze rispettive delle imprese e dei lavoratori.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive e occupazionali del mercato del lavoro, con riferimento anche al personale femminile, mediante interventi che facilitino l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e consentano una maggiore fles- sibilità nell’impiego dei lavoratori.
A tal fine, le parti confermano la validità degli istituti dei contratti di inserimento e apprendistato, apportando allo stesso modifiche e arricchimenti, particolarmente per gli aspetti relativi alla formazione, allo scopo di promuovere l’effettiva qualificazione e lo stabile impiego dei lavoratori.
Convengono inoltre sulla necessità di poter disporre di altri strumenti che permettano di facilitare in particolare l’inserimento nel lavoro di fasce deboli di lavoratori.
CAPO I - CONTRATTO DI INSERIMENTO
Art. 41 - Contratto di inserimento
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un pro- getto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politi-
che sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile supe- ri del 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Per contratto di reinserimento si intende il rapporto di lavoro, istaurato ai sensi del pre- sente articolo, con i soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale che, sulla base di quanto certificato nel libretto formativo o, in mancanza, da documentazione equipollente, risultino aver svolto, nel corso degli ultimi diciotto mesi, le medesime mansioni, nella stessa categoria merceologica, per un periodo di almeno tre mesi, oppure che abbiano seguito gli specifici percorsi formativi promossi dagli enti bilaterali o dalle istituzioni pubbliche o centri formativi regolarmente accreditati per il reinserimento dei lavoratori.
Le attività formative svolte ai sensi del precedente capoverso sono valide ai fini dell’as- solvimento degli obblighi formativi di cui al comma 14 del presente articolo.
In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento/reinseri- mento ai sensi dell’art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/03 si intendono per “disoccupa- ti di lunga durata da 29 fino a 32 anni”, in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n.181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1 del decreto legisla- tivo n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
Il contratto di inserimento/reinserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve esse- re specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.
In mancanza di forma scritta del contratto il lavoratore si intende assunto a tempo inde- terminato.
Nel contratto verranno indicati:
a) la durata;
b) l’eventuale periodo di prova, così come previsto per il livello di inquadramento attribuito;
c) l’orario di lavoro, in funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale;
d) la categoria di inquadramento del lavoratore: tale categoria non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto a quella spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto.
Per i contratti di reinserimento l’inquadramento sarà di un livello inferiore rispetto a quello spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto.
Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve
essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavora- tore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
L’orario di lavoro in caso di assunzione a tempo parziale, non potrà avere una durata inferiore al 50 per cento della prestazione di cui all’art. 118 e seguenti, ferme restando le ore di formazione ivi previste.
Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione.
Il contratto di inserimento avrà una durata massima di 18 mesi. Per i soggetti riconosciu- ti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi. Per i contratti di reinserimento la dura- ta sarà ridotta in misura pari ai mesi lavorati nella stessa categoria merceologica per le medesime mansioni nei diciotto mesi precedenti, e comunque non al di sotto dei 12 mesi.
Nell’ipotesi di contratto di reinserimento, la contrattazione integrativa potrà individuare durate inferiori, comunque non al di sotto dei 12 mesi.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 16 ore per i contratti di reinseri- mento e di 24 ore per i contratti di inserimento, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale. Detta formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento speci- fico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
Le ore di formazione di cui al comma precedente sono comprese nell’orario normale di lavoro.
La formazione teorica sarà effettuata coerentemente a progetti o programmi predisposti dagli enti competenti accreditati.
La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase inizia- le del rapporto.
In attesa della definizione delle modalità di attuazione del citato art. 2, lett. i) del D.Lgs. 276/2003, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.
Ai lavoratori assunti con contratto d’inserimento, si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato nonché la normativa del presente con- tratto.
Nell’ambito di detto periodo l’azienda erogherà un trattamento economico eguale a
quello spettante per i dipendenti di eguale qualifica.
L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contrat- ti di inserimento non può comportare l’esclusione dei lavoratori con contratto di inseri- mento dall’utilizzazione degli eventuali servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovve- ro dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al perso- nale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché di tutte le maggiorazioni con- nesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa previste dal con- tratto collettivo (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc…).
Le imprese forniranno annualmente alle RSU/RSA o in loro assenza alle OO.SS. anche per il tramite degli Enti Bilaterali, i dati quantitativi sui contratti di inserimento.
Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automa- tica di carriera.
Per poter assumere mediante contratti di inserimento/reinserimento, il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti; a tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del di rapporto di lavo- ro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio a tempo indeterminato e i con- tratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.
La disposizione di cui al comma che precede non trova applicazione quando, nei diciot- to mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto.
I datori di lavoro che intendano assumere lavoratori con contratto di inserimento debbo- no darne comunicazione scritta alla specifica Commissione dell’Ente Bilaterale, previ- sta dall’art. 20, competente per territorio, ai fini della verifica del rispetto della percen- tuale di conferme di cui al presente articolo.
Nel caso in cui la Commissione riscontri la mancata rispondenza del suddetto elemento ne darà immediata comunicazione all’azienda per i conseguenti adeguamenti.
CAPO II - APPRENDISTATO
PREMESSA
Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con conte- nuto formativo in conformità con le direttive dell’Unione Europea, alla luce delle nuove
normative introdotte, a seguito del Patto per il lavoro del 24 settembre 1996, della legge 19 luglio 1997 n.196 in materia di promozione dell’occupazione, ed in particolare in adempimento all’art. 16 che disciplina l’apprendistato e al decreto legislativo 10 settem- bre 2003, n. 276, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l’acquisizio- ne delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l’incremento dell’oc- cupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei pro- cessi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di for- mazione, il contratto di apprendistato e’ definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico- professionale;
c) contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
In attesa che la nuova normativa di legge sull’apprendistato venga attuata anche con rife- rimento alla regolamentazione dei profili formativi rimessi alle Regioni e alle durate per l’apprendistato di tipo a) e c) le parti concordano la presente disciplina sperimentale del- l’istituto dell’apprendistato definito professionalizzante, al fine di consentire lo svilup- po di concrete opportunità occupazionali.
A tal fine le parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disci- plina contrattuale anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l’at- tivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata all’acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti.
Le Parti si impegnano a promuovere intese con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per le parti che la legge ad essi demanda, e assegnano agli enti bila- terali un ruolo primario per il monitoraggio delle attività formative.
Art. 42 - Sfera di applicazione
L’apprendistato ha lo scopo di consentire al giovani lavoratori di apprendere le man- sioni per le quali occorra un certo tirocinio.
L’apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni com- prese nel secondo, terzo, quarto, quinto e sesto livello della classificazione del persona- le, con esclusione delle figure professionali individuate nei punti n. 21), 23) e 24) del quinto livello.
Sono esclusi, inoltre, le seguenti ipotesi:
a) lavori di scrittura, archivio e protocollo (corrispondenti alle qualifiche di “archivista” e “protocollista”);
b) lavori di dattilografia (corrispondenti alla qualifica di “dattilografo”) purchè il relativo personale risulti in possesso di specifico diploma di scuola professionale di dattilografia, legalmente riconosciuta;
Ai sensi ed alle condizioni previste dalla legislazione vigente è possibile instaurare rap- porti di apprendistato anche con giovani in possesso di titolo di studio post – obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all’attività da svolgere.
Art. 43 - Proporzione numerica
Considerato che la legge 19/7/97 n.196 e successive modifiche, prevede la partecipazio- ne degli apprendisti alle iniziative di formazione, le parti convengono che il numero di apprendisti che l’imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l’azienda stessa.
In deroga a quanto disposto dal comma precedente, ai sensi dell’art. 21 della legge 56/87 e successive modifiche, l’imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.
Art. 44 - Limiti di età
Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dal titolo sesto del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276, potranno essere assunti con il contratto di appren- distato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero a parti- re dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge n. 28 marzo 2003 n. 53.
Nelle aziende commerciali di armi e munizioni l’età minima per l’assunzione di appren- disti è il diciottesimo anno compiuto.
Dichiarazione a verbale
Per i lavoratori apprendisti di cui all’art. 48 DLGS 276/03 di età inferiore ai 18 anni, tro- veranno applicazione le norme del presente contratto, in quanto compatibili.
Art. 45 - Assunzione
Ai fini dell’assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato non- chè il piano formativo individuale.
Art. 46 - Percentuale di conferma
Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in ser- vizio almeno l’ 80% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a sca- dere nei ventiquattro mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavo- ro a tempo indeterminato e i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio pre- cedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.
Art. 47 - Procedure di applicabilità
I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare domanda, cor- redata dal piano formativo, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla speci- fica Commissione dell’Ente Bilaterale, prevista dall’art. 20, competente per territorio, la quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall’azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifi- che professionali.
Ai fini del rilascio del parere di conformità, la Commissione è tenuta alla verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibi- lità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della condizione di cui al precedente articolo 46.
Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta.
In alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, le aziende con unità produttive distribuite in più di due regioni possono inoltrare la domanda di cui al primo comma all’apposita Commissione istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale.
La commissione paritetica istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale, esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato, ai programmi formativi indicati dall’azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.
Ove la commissione paritetica in seno all’Ente Bilaterale nazionale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda, la conformità del piano formativo si intenderà acquisita.
In occasione delle assunzioni degli apprendisti le aziende provvederanno a trasmettere il parere di conformità della commissione paritetica in seno all’’Ente Bilaterale Nazionale o, superati i 30 giorni di cui al comma precedente, a segnalare l’avvenuta automatica conferma del piano formativo alle commissioni paritetiche istituite in seno agli Enti Bilaterali dei territori nei quali sono previste le assunzioni stesse e presso i
quali verranno inoltrate le relative richieste, al fine di consentire la sola verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibi- lità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della condizione di cui al precedente art. 46.
Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta.
Chiarimento a Verbale
La Commissione nazionale e le commissioni territoriali si dovranno riunire ed esprime- re i pareri di conformità entro i termini sopra definiti. Ove le commissioni non si espri- messero nei termini previsti, le richieste si intenderanno accolte.
Ferma restando la normativa di legge regionale esistente, gli Enti bilaterali territoriali sono comunque tenuti ad uniformarsi a quanto definito nel parere di conformità della Commissione nazionale per l’apprendistato in seno all’Ente bilaterale nazionale.
Norma transitoria
I datori di lavoro con sede nei territori in cui non siano operanti Enti Bilaterali e/o orga- nismi paritetici, tra le parti stipulanti il presente CCNL, inoltreranno la domanda di cui al comma 1 del presente articolo alla Commissione istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale che esprimerà il proprio parere nei termini stabiliti al comma 3 del presente articolo. Tale disposizione avrà vigenza fino al 30 giugno 2010.
Art. 48 - Periodo di prova
Compiuto il periodo di prova, l’assunzione dell’apprendista diviene definitiva.
Può essere convenuto un periodo di prova, di durata non superiore a quanto previsto per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione durante il quale è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.
Art. 49 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purchè l’addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l’al- tro, una interruzione superiore ad un anno. Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell’ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommano con quelli dell’apprendistato pro- fessionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata.
Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risulta- ti conseguiti all’interno del percorso di formazione, esterna o interna alla impresa, verrà determinato in conformità alla regolamentazione dei profili formativi, rimessa alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 49, comma 5 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell’ articolo 2, lett. i), del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la registrazione delle competenze acqui- site sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.
Art. 50 - Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l’obbligo:
a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all’apprendista alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavo- ratore qualificato;
b) di non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) di non sottoporre l’apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di accordare all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per l’acquisizione della formazione formale, interna o esterna alle singole aziende;
e) di accordare all’apprendista i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio.
Le aziende daranno comunicazione per iscritto della qualificazione all’apprendista 30 giorni prima della scadenza del periodo di apprendistato.
Art. 51 - Doveri dell’apprendista
L’apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione formale;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L’apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.
Art. 52 - Trattamento normativo
L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento nor- mativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Ferme restando il godimento delle ore di permesso di cui al primo comma dell’art. 146, le ulteriori ore di permesso di cui ai commi terzo e quarto del medesimo art. 146 verran- no riconosciute in misura pari al 50% decorso un periodo pari alla metà della durata del
contratto e in misura pari al 100% dal termine del periodo di apprendistato.
Tale disciplina si applica agli apprendisti assunti dalla data di stipula del presente CCNL.
Le ore di insegnamento di cui alla lettera d) del precedente art. 50, sono comprese nel- l’orario di lavoro.
Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60 per cento della prestazione di cui all’art. 118 e seguenti, ferme restando le ore di forma- zione medie annue di cui all’art. 57 e le durate di cui all’art. 55.
Sono fatti salvi, altresì, gli accordi in materia già esistenti alla data di stipula del presen- te CCNL.
Art. 53 - Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico
I livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli apprendisti saranno i seguenti:
- 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;
- 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.
Alla fine dell’apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.
Per gli apprendisti assunti per l’acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese nel sesto livello di inquadramento, l’inquadramento e il conseguente trattamento economi- co sono al settimo livello per la prima metà della durata del rapporto di apprendistato.
E’ vietato stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe di cottimo.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo costituiscono nel loro com- plesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
Art. 54 - Malattia
Durante il periodo di malattia l’apprendista avrà diritto, oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente:
a) per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a sei eventi morbosi in ragione d’anno, ad un’indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto;
b) in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso, entro i limiti di cui all’art. 175, ad un’indennità a carico del datore di lavoro, pari al 60% della retribu- zione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano a decorrere dal superamento del periodo di prova.
Art. 55 - Durata dell’apprendistato
Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secon- do le scadenze di seguito indicate:
Livelli | Mesi |
II | 48 |
III | 48 |
IV | 48 |
V | 36 |
VI | 24 |
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 5 giorni al competente Centro per l’im- piego di cui al Decreto legislativo n.469/97, i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare al competente Centro per l’impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavo- ro, entro il termine di cinque giorni dalla cessazione stessa.
In rapporto alle specifiche realtà territoriali ed anche in relazione alla regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato, che è rimessa alle Regioni, tra le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali possono essere realizzate intese diverse. Le predette intese devono essere trasmesse agli Enti Bilaterali Territoriali ed all’Osservatorio Nazionale.
Art. 56 - Principi generali in materia di formazione dell’apprendistato professiona- lizzante
Si definisce qualificazione l’esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da rea- lizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, in affiancamento, o esterna finaliz- zato all’acquisizione dell’insieme delle corrispondenti competenze.
A tal fine, considerata la fascia di età cui è rivolto l’istituto, le eventuali competenze tra- sversali – di base da acquisire sono individuate, quanto a contenuti e durata della relati- va formazione, in stretta correlazione con gli obiettivi di professionalizzazione, avuto riguardo al profilo di conoscenze e di competenze possedute in ingresso.
Art. 57 - Formazione: durata
L’impegno formativo dell’apprendista è determinato, per l’apprendistato professionalizzan- te in un monte ore di formazione interna o esterna all’azienda, di almeno 120 ore per anno. Per il contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e for- mazione e per il contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per per-
corsi di alta formazione, le parti attueranno quanto sarà definito in materia dalle Regioni.
Al secondo livello di contrattazione potrà essere, stabilito un differente impegno forma- tivo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coeren- za con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell’attività.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione accreditati, si cumulano ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi.
E’ in facoltà dell’azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nel- l’orario normale di lavoro.
Art. 58 - Formazione: contenuti
Per la formazione degli apprendisti le aziende faranno riferimento ai contenuti formati- vi elaborati dalle parti stipulanti il presente CCNL secondo il protocollo riportato in appendice per la parte relativa al CCNL del terziario della distribuzione e dei servizi. Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e conte- nuti a carattere professionalizzante.
In particolare sia i contenuti a carattere trasversale di base sia quelli a carattere tecnico- professionale andranno predisposti, anche all’interno degli enti bilaterali, per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l’acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per adibire proficuamente l’apprendista nell’area di attività aziendale di riferimento.
Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire gli obiettivi for- mativi articolati nelle seguenti cinque aree di contenuti:
- accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo
- competenze relazionali
- organizzazione ed economia
- disciplina del rapporto di lavoro
- sicurezza sul lavoro
secondo il modello sperimentale di cui al protocollo riportato in appendice per la parte relativa al CCNL del terziario della distribuzione e dei servizi.
I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
- conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale
- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità
- conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro
- conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro)
- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto
secondo il modello sperimentale di cui al protocollo riportato in appendice per la parte relativa al CCNL del terziario della distribuzione e dei servizi.
Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all’interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali.
Le parti firmatarie del presente CCNL considerano altresì valide ai fini della sperimen- tazione le eventuali offerte formative realizzate tra Regioni/Province ed associazioni ter- ritoriali datoriali e sindacali competenti, con particolare riferimento alle iniziative for- mative promosse congiuntamente attraverso gli Enti Bilaterali.
Dichiarazione a verbale
Le Parti, considerato il carattere sperimentale della normativa prevista dal presente art. 58, convengono sulla opportunità di costituire un’apposita Commissione per l’aggiorna- mento dei contenuti dell’attività formativa degli apprendisti nell’ambito dell’Ente Bilaterale nazionale del Terziario.
Art. 59 - Tutor
Le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di otte- nere agevolazioni per i lavoratori impegnati in qualità di tutore, ai sensi 49, comma 5, lett. e) del decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, comprendendo fra questi anche i titolari, o i loro familiari coadiutori, delle imprese con meno di 15 dipendenti.
Art. 60 - Aster
Le parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa di categoria (ASTER).
Art. 61 - Marco Polo
Le parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di Previdenza Complementare di categoria (Marco Polo).
Agli stessi, per tutto il periodo di apprendistato, la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari all’1.05%, comprensivo dello 0.05% a titolo di quota associativa, della retribuzione utile per il computo del TFR.
Art. 62 - Rinvio alla legge
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istru- zione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e rego- lamentari vigenti in materia.
Dichiarazione a verbale n. 1
Le parti istituiscono una Commissione Paritetica con il compito di applicare quanto demandato alla contrattazione collettiva dall’art. 23, comma 2 del DL 112/08 e dalla suc- cessiva legge di conversione, entro il mese di novembre 2008.
In attesa di tale risultato, le parti confermano, anche per la formazione esclusivamente aziendale, il riferimento ai profili formativi previsti dal Protocollo ISFOL 10 gennaio 2002, recepito nel presente CCNL o da analoghi protocolli sottoscritti o recepiti a livel- lo settoriale, territoriale o aziendale.
Le parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incon- treranno tempestivamente per valutare eventuali armonizzazioni.
Dichiarazione a verbale n. 2
Le parti si danno altresì atto che nella provincia di Bolzano (Trento e regione Sicilia) l’istituto dell’apprendistato può essere disciplinato da leggi provinciali, regolamenti e contratti provinciali, anche in deroga a quanto previsto dal presente contratto.
Dichiarazione a verbale n. 3
Le disposizioni degli accordi territoriali in materia di apprendistato che prevedono dura- te inferiori a quelle previste nel precedente articolo 55, nonché un numero inferiore di livelli e mansioni rispetto all’art. 42, sono automaticamente adeguate a quanto conve- nuto nella presente ipotesi di accordo.
Dichiarazione a verbale n. 4
Le parti si danno atto che la materia oggetto del presente articolo è parte integrante del successivo accordo del 25 giugno 2009, di cui al “Patto per il lavoro” e che gli obietti- vi in esso contenuti, le modalità di attuazione e le sedi di verifica costituiranno impegno prioritario delle parti per l’intera vigenza contrattuale.
CAPO III - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Art. 63 - Contratto a tempo determinato
Ferme restando le ragioni di apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell’orga- nico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavo- ratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori.
Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori.
Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.
Art. 64 - Periodo di prova
In caso di successione di contratti a tempo determinato con il medesimo lavoratore per le stesse mansioni, non si applica la disciplina del periodo di prova di cui all’art. 106.
Art. 65 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo com- plessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità pro- duttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori.
Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cin- que lavoratori.
Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.
Art. 66 - Limiti percentuali
Le assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato e con contratti di sommini- strazione a tempo determinato non potranno complessivamente superare il 28% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzio- ne di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e fatto salvo quanto pre- visto ai precedenti articoli 63, commi 2, 3, e 65, commi 2 e 3 .
Art. 67 - Nuove attività
I contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende in relazione alla fase di avvio di nuove attività saranno di durata limitata al periodo di tempo necessario per la messa a regime dell’organizzazione aziendale e comunque non eccedente i dodici mesi, che pos- sono essere elevati sino a ventiquattro dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale.
Art. 68 - Diritto di precedenza
In ragione delle diversità strutturali dei settori che compongono il Terziario, le parti potranno, a livello territoriale o aziendale, normare casi in cui si possa ricorrere al dirit- to di precedenza.
Art. 69 - Monitoraggio
In occasione dell’instaurazione di contratti a tempo determinato e di contratti di sommi- nistrazione a tempo determinato, le aziende sono tenute a darne comunicazione scritta all’apposita Commissione costituita presso l’Ente Bilaterale territoriale e, su richiesta di questa, a fornire indicazione analitica delle tipologie dei contratti intervenuti. La Commissione, ove ritenga che venga a configurarsi un quadro di utilizzo anomalo degli istituti, ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente contratto.
CAPO IV - PART-TIME
Art. 70 - Premessa
Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere considerato mezzo idoneo ad agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, nell’intento di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo, concorda- no nel merito quanto segue.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire: flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell’ambito della giornata, della settimana, del mese o dell’anno; risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati.
Art. 71 - Definizioni
Ai sensi del D.Lgs. n.61 del 20/02/2000, e successive modifiche, si intende:
a) per “tempo parziale” l’orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore all’orario normale di lavoro previsto dal presente contratto;
b) per “rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale” quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario norma- le giornaliero di lavoro praticato in azienda;
c) per “rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale” quello in relazione al quale risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitata- mente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
d) per “rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto” quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità indicate nelle lettere b) e c).
Art. 72 - Rapporto a tempo parziale
L’instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale
siano indicati i seguenti elementi:
1) il periodo di prova per i nuovi assunti;
2) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da ricondurre ai regimi di orario esistenti in azienda; la prestazione individuale sarà fissata fra dato- re di lavoro e lavoratore in misura non inferiore ai seguenti limiti:
- aziende che occupino complessivamente fino a 30 dipendenti
a) 16 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
b) 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
c) 532 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.
- aziende che occupino complessivamente più di 30 dipendenti
d) 18 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale
e) 72 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile
f) 600 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale;
3) il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa;
4) puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, così come previsto dall’art. 2, 2° comma, del D. Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche.
Potranno essere realizzati contratti di lavoro a tempo parziale della durata di 8 ore setti- manali per la giornata di sabato cui potranno accedere studenti e/o lavoratori occupati a tempo parziale e indeterminato presso altro datore di lavoro. Diverse modalità relative alla collocazione della giornata di lavoro potranno essere definite previo accordo azien- dale ovvero previo parere vincolante di conformità dell’Ente Bilaterale Territoriale.
In relazione alle specifiche realtà territoriali ed aziendali ed alle particolari condizioni dei lavoratori, al secondo livello di contrattazione possono essere raggiunte intese diver- se in merito a quanto previsto in materia di durata della prestazione.
La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
Norma transitoria
L’applicazione della norma di cui alla lettera d) per le aziende in cui la presenza dei part- time a 16 ore risulti superiore al 15% dell’organico in forza, avrà efficacia entro 12 mesi dalla firma del CCNL.
Ove permangano ragioni organizzative che risultino incompatibili con una applicazione generalizzata del punto 2 lett. d), le parti potranno realizzare intese diverse a livello aziendale.
In caso di nuove assunzioni a tempo parziale con orario settimanale pari al limite mini- mo di cui al punto 2 lett. d), nelle aziende che complessivamente occupino più di 30 dipendenti, i lavoratori già in forza occupati nello stesso profilo professionale con ora- rio inferiore a 18 ore avranno la priorità d’accesso nella posizione.
La priorità indicata al comma precedente si applica altresì ai lavoratori assunti per la durata di 8 ore ai sensi del presente articolo, dal momento in cui cessa la condizione di studente.
Le modifiche di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di stipula del presente accordo.
Art. 73 - Genitori di portatori di handicap
I genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai Servizi Sanitari competenti per territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori.
Art. 74 - Disciplina del rapporto a tempo parziale
Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontarietà di entrambi le parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolge- re, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
d) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso;
e) volontarietà delle parti in caso di modifiche dell’articolazione dell’orario concordata.
Art. 75 - Relazioni sindacali aziendali
Nel rispetto delle norme contrattuali che disciplinano le relazioni sindacali aziendali, potrà essere esaminata la corretta applicazione dei principi suddetti. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, 1° comma, ultima frase, del D. Lgs. n. 61/2000 e successive modifi- che, il datore di lavoro è tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, la rela- tiva tipologia e il ricorso al lavoro supplementare.
Art. 76 - Criterio di proporzionalità
Ai sensi del punto 3, dell’art. 72, la proporzionalità del trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale si determina sulla base del rapporto fra orario setti- manale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto.
Art. 77 - Periodo di comporto per malattia e infortunio
Nel rispetto di quanto previsto ai punti 2) e 3) dell’articolo 72, seconda parte, il criterio di proporzionalità di cui al precedente art. 76 si applica anche per quanto riguarda il periodo di comporto.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale si applicano le stesse dispo- sizioni previste dagli articoli 175 e 177, del presente contratto, e pertanto il comporto è fissato, in entrambi i casi, in 180 giorni di calendario, indipendentemente dalla durata giornaliera dell’orario di lavoro.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo non superiore alla metà delle gior- nate lavorative concordate fra le parti in un anno solare, indipendentemente dalla durata giornaliera dell’orario di lavoro in esse prevista e fermo restando il principio sancito nella dichiarazione a verbale di cui all’art. 177.
Art. 78 - Quota giornaliera della retribuzione
Fermo restando che, eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione sia normale che di fatto dei lavoratori assunti a tempo parziale è in misura fissa mensile, la quota giornaliera di essa si ottiene, in tutti i casi, dividendo l’importo mensile determi- nato ai sensi dell’art. 76, per il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dall’art. 179.
Art. 79 - Quota oraria della retribuzione
Per i lavoratori a tempo parziale la quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo la retribuzione mensile che sarebbe spettata in caso di svolgimento del rapporto a tempo pieno per il divisore convenzionale orario previsto all’art. 198.
Art. 80 - Festività
Fermo restando quanto previsto all’art. 196, in caso di coincidenza di una delle festivi- tà di cui all’art. 142, con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corri- sposto ai lavoratori occupati a tempo parziale un ulteriore importo pari alla quota gior- naliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 195.
Art. 81 - Permessi retribuiti
Fermo restando il computo per dodicesimi dei permessi retribuiti di cui all’art. 146, con le modalità previste dallo stesso articolo, il numero di ore annuo dei permessi retribuiti spettanti al lavoratore a tempo parziale si determina utilizzando i criteri previsti dal pre- cedente art. 76.
Art. 82 - Ferie
Conformemente a quanto previsto all’art. 147, i lavoratori a tempo parziale hanno dirit- to a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del com- puto delle ferie. La retribuzione relativa va commisurata alla prestazione di lavoro ordi- nario riferita al periodo di maturazione delle ferie.
Nel solo caso di prestazione lavorativa configurata come alternanza di mesi lavorati a tempo pieno con altri non lavorati, in alternativa a quanto previsto al comma preceden- te, il periodo di ferie sarà calcolato proporzionalmente in relazione ai mesi lavorati nel periodo di maturazione, con corresponsione della retribuzione intera.
Art. 83 - Permessi per studio
Per i lavoratori occupati a tempo parziale il numero di ore di permesso retribuito di cui agli artt. 154 e 159, è determinato utilizzando i criteri previsti dal precedente art. 76.
Art. 84 - Lavoro supplementare – normativa
Per lavoro supplementare si intende quello prestato su base volontaria fino al raggiungi- mento dell’orario di lavoro del personale a tempo pieno.
Ai sensi del secondo e terzo comma dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 61/2000 e successive modifiche, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, sono auto- rizzate prestazioni di lavoro supplementare sino al limite di cui al primo comma del pre- sente articolo.
Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straor- dinarie, intendendosi per tali quelle eccedenti il normale orario di lavoro settimanale pre- visto dal presente contratto per i lavoratori a tempo pieno.
Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195, secondo le modalità previste dall’art. 198, lettera a), e la mag- giorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 35%, comprensiva di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195.
Ferma restando l’applicabilità della presente norma, mantengono validità gli accordi aziendali già esistenti.
Dichiarazione a verbale
Il nuovo sistema di calcolo del compenso per il lavoro supplementare decorre dal 1° gen- naio 2000.
Art. 85 - Clausole flessibili ed elastiche
Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale le parti stipu- lati il presente CCNL potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro part time per quanto concerne l’apposizione delle clausole elastiche e flessibili previste nel
D. Lgs. N. 61/2000 e successive modifiche, nel rispetto dei principi generali qui di segui- to indicati.
In attesa della regolamentazione delle clausole elastiche e/o flessibili ai sensi del comma precedente, ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel
secondo livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state rag- giunte intese in materia di clausole flessibili e/o elastiche, si applicano le seguenti dispo- sizioni.
L’accordo del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto.
Nell’accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produt- tivo o sostitutivo che autorizzano all’applicazione delle clausole flessibili od elastiche.
Il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno due giorni.
Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione.
La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di clausole flessibili ver- ranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto di cui all’art. 195.
Nei contratti di tipo verticale e misto, le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale pos- sono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della pre- stazione, entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata.
Le ore di lavoro a seguito dell’applicazione delle clausole elastiche che determino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 del CCNL secondo le modalità pre- viste dall’art. 198 a), e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determi- nata almeno nella misura del 36,5% (35%+1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195.
Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella retribuzione di fatto di cui all’art. 195 ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell’applicazione di clausole flessibili od elastiche su ogni altro istituto.
In alternativa alle maggiorazioni dell’1,5% previste dai commi 6 e 8 del presente artico- lo, a fronte dell’applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate pos- sono concordare un’indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumu- labili, da corrispondere per quote mensili.
L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l’adozione di prov- vedimenti disciplinari.
L’atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il dirit- to del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rappor- to di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi:
- esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico;
- comprovata instaurazione di altra attività lavorativa;
- esigenze personali di cui all’art. 157 del CCNL, debitamente comprovate.
La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese.
A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche.
Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.
Art. 86 - Registro lavoro supplementare
Le ore di lavoro supplementare saranno cronologicamente annotate, a cura dell’azienda, su apposito registro, che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle RSU/RSA e/o Organizzazioni Sindacali regionali, provinciali o comprensoriali stipulanti il presente CCNL, presso la sede della locale Associazione Imprenditoriale, con l’obiettivo di con- sentire alle Parti, di norma annualmente, il monitoraggio circa l’utilizzo del lavoro sup- plementare, al fine di concordare il consolidamento di quota parte delle ore di lavoro supplementare. Ciò in rapporto all’organizzazione del lavoro o alle cause che l’abbiano reso necessario.
Il registro di cui al precedente comma può essere sostituito da altra idonea documenta- zione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.
Art. 87 - Mensilità supplementari (13a e 14a)
Per i lavoratori a tempo parziale, in caso di trasformazione del rapporto nel corso del- l’anno, l’importo della 13a e della 14a mensilità è determinato per dodicesimi, ripropor- zionando ciascuno di essi sulla base dei criteri previsti dal precedente art. 76.
Ogni dodicesimo è calcolato sulla base della retribuzione di fatto, di cui all’art. 195, spettante all’atto della corresponsione.
Art. 88 - Preavviso
I termini di preavviso per i lavoratori occupati a tempo parziale hanno la stessa durata di quelli previsti per i lavoratori a tempo pieno e si calcolano in giorni di calendario indi- pendentemente dalla durata e dall’articolazione della prestazione lavorativa.
Essi decorrono dal primo e dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
Art. 89 - Relazioni sindacali regionali
Nel corso degli incontri previsti a livello regionale dall’art. 2, si procederà all’esame delle problematiche connesse all’istituto del rapporto a tempo parziale, considerando la specificità del settore.
Art. 90 - Part time post maternità
Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato l’assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, le aziende accoglieranno, nell’am- bito del 3 per cento della forza occupata nell’unità produttiva, in funzione della fungibi- lità dei lavoratori interessati, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore.
Nelle unità produttive che occupano da 20 a 33 dipendenti non potrà fruire della ridu- zione dell’orario più di un lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in fun- zione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità crono- logica della presentazione delle domande.
La richiesta di passaggio a part time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 gior- ni e dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa.
Art. 91 - Lavoratori affetti da patologie oncologiche
Ai sensi dell’articolo 12 bis del D. Lgs. n. 61/00 come modificato dal decreto n. 276/03, i lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavo- rativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una com- missione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente compe- tente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve esse- re trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavorato- re. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.
Art. 92 - Condizioni di miglior favore
Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore, anche aziendali, in atto, con riferimento alla materia di cui al presente titolo.
CAPO V - LAVORO RIPARTITO (JOB SHARING)
Art. 93 - Lavoro ripartito
Il contratto di lavoro ripartito è il contratto con il quale due lavoratori assumono in soli- do un’unica obbligazione lavorativa subordinata.
Fermo restando il vincolo di solidarietà di cui al comma 1 e fatta salva una diversa intesa tra le parti contraenti, ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile del-
l’adempimento della intera obbligazione lavorativa nei limiti di cui al presente capo.
Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare la misura percentuale e la colloca- zione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si preveda venga svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell’orario di lavoro
Conseguentemente, la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato.
Il contratto deve indicare, inoltre, il luogo di lavoro, il trattamento economico e norma- tivo spettante a ciascun lavoratore nonché le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull’orario di lavoro di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale.
Gli accordi individuali dovranno richiamare espressamente la garanzia per il datore di lavoro dell’adempimento dell’intera prestazione dovuta da ciascuno dei lavoratori soli- dalmente obbligati, ai sensi del precedente secondo comma.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro con uno dei due lavoratori il datore di lavo- ro può proporre al lavoratore che sia disposto a rimanere alle sue dipendenze la conver- sione del rapporto lavorativo in un contratto di lavoro a tempo pieno avente le medesi- me caratteristiche complessive della prestazione lavorativa inizialmente concordata o il proseguimento del rapporto di lavoro ripartito con altro lavoratore/lavoratrice.
Entro il 20 febbraio di ogni anno, le imprese comunicheranno all’Ente Bilaterale Territoriale, il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell’anno precedente, utilizzando il modello appositamente predisposto dall’Ente stesso.
CAPO VI - TELELAVORO
Dichiarazione a verbale
In relazione all’Accordo interconfederale per il recepimento dell’accordo quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra UNICE/ UEAPME, CEEP e CES del 9 giu- gno 2004, le Parti riconoscono che i contenuti dell’Accordo sul telelavoro subordinato del 24 luglio 2001 sono ad esso conformi e pertanto ne confermano l’integrale validità.
CAPO VII - LAVORATORI DISABILI
Art. 94 - Convenzioni
Le parti convengono sull’obiettivo di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di gio- vani con ridotta capacità lavorativa per handicap intellettivo leggero, sulla base di con- venzioni e degli altri strumenti previsti dall’art. 11 della legge n.68/1999.
TITOLO II - WELFARE CONTRATTUALE
Art. 95 - FONDO ASTER
Le parti sociali hanno provveduto ad istituire un Fondo di assistenza sanitaria integrati- va per i lavoratori del settore terziario, distribuzione e servizi (Ente ASTER), che rispon- da ai requisiti previsti dal D.Lgs. 2.9.97, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni.
A decorrere dal 1° settembre 2005, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore terziario distribuzione e servizi, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare appli- cazione la specifica normativa di cui all’art. 115, del presente contratto.
Sempre a decorrere dal 1° settembre 2005, sono iscritti a detto Fondo i lavoratori dipen- denti da aziende del settore terziario distribuzione e servizi, assunti a tempo indetermi- nato con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a tro- vare applicazione la specifica normativa di cui all’art. 115, del presente contratto.
Per il finanziamento del Fondo è dovuto allo stesso, che è tenuto a curarne la riscossio- ne come da proprio regolamento, un contributo obbligatorio a carico dell’azienda, pari a:
- per il personale assunto a tempo pieno, 10 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° settembre 2005;
- per il personale assunto a tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° settembre 2005.
I contributi devono essere versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.
È inoltre dovuta al Fondo una quota una tantum, a carico della azienda, pari a 30 euro per ciascun lavoratore di cui ai precedenti commi 2 e 3 .
Il regolamento del Fondo potrà consentire l’iscrizione di altre categorie di lavoratori del settore e la prosecuzione volontaria da parte di coloro che, per qualsiasi causa, perdano il possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione, con i limiti previsti dal regolamento.
Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, territoriali o aziendali già sot- toscritti anteriormente alla data di entrata in vigore dell’obbligatorietà dell’iscrizione al Fondo, che prevedano l’istituzione di casse o fondi di assistenza sanitaria integrativa.
Dichiarazione a verbale
Le Parti, in una logica di valorizzazione dell’Assistenza sanitaria integrativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare la quota defi- nita, di valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni diverse
SEZIONE QUARTA Titolo II - Welfare contrattuale
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno specificatamente atto che nella determinazione della parte normativa/economica del presente CCNL si è tenuto conto dell’incidenza delle quote e dei contributi previsti dall’articolo 95 per il finanziamento del Fondo di Assistenza sani- taria integrativa (Ente ASTER). Il trattamento economico complessivo, risulta, pertanto, comprensivo di tali quote e contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trat- tamento economico. Il contributo pari a 10 euro e 7 euro, nonché la quota una tantum di 30 euro, concordati in occasione del rinnovo del CCNL del 6 luglio 2004, sono sostitu- tivi di un equivalente aumento contrattuale ed assumono, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano il presente CCNL.
Conseguentemente, i lavoratori individuati dall’art. 95 del CCNL hanno diritto all’ero- gazione delle prestazioni sanitarie in dipendenza del rapporto di lavoro.
Pertanto, l’azienda che ometta il versamento delle quote e dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazio- ni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito.
Non è, inoltre, consentito ai datori di lavoro stipulare polizze, a favore dei dipendenti, alternative a quella prevista dall’art. 95 del presente CCNL e deve ritenersi irrinunciabi- le ed inderogabile il diritto del dipendente a detta Assistenza Sanitaria Supplementare. Anche l’eventuale corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavo- ro dall’obbligo di versare all’ Ente ASTER i contributi previsti dall’art. 95.
Art. 96 - Fondo di previdenza complementare MARCO POLO
Premesso che MARCO POLO è il Fondo di previdenza complementare di riferimento, costituito dalle Parti stipulanti il presente CCNL in base al Protocollo del 20 gennaio 1997 , destinato ai lavoratori dipendenti da aziende del settore del terziario distribuzio- ne e servizi, le parti convengono che il contributo da destinare a tale Fondo, inizialmen- te fissato dal suddetto Protocollo nella misura dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei datori di lavoro e dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei lavoratori, viene modificato secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati:
- dal 1° gennaio 2005 il contributo - a carico dei datori di lavoro - per ogni lavoratore iscritto sarà pari all’1,05% della retribuzione utile per il computo del TFR;
- dal 1° gennaio 2006 il contributo - a carico dei datori di lavoro - per ogni lavoratore iscritto sarà pari all’1,55% della retribuzione utile per il computo del TFR.
La contribuzione minima a carico dei lavoratori non è modificata.
Le parti, tuttavia, concordano sull’esigenza di salvaguardare la specificità delle forme pensionistiche complementari preesistenti alla data del 20.1.1997.
Le parti si danno reciprocamente atto che, previo accordo stipulato in sede di contratta- zione aziendale, i fondi o casse di previdenza complementare costituiti antecedentemen- te al 20.1.1997 possono deliberare la confluenza in Marco Polo.
Le parti convengono inoltre che, salvo diverso accordo stipulato in sede aziendale che comunque non potrà prevedere livelli di contribuzione inferiori a quelli previsti dall’ac- cordo sottoscritto in data 20.1.1997 , le aziende ed i lavoratori, già iscritti a fondi o casse preesistenti, possono partecipare a Marco Polo versando i contributi previsti dai relativi contratti integrativi aziendali ancorché più elevati o differenti per tipologia rispetto a quelli previsti dall’accordo sottoscritto in data 20.1.1997.
Art. 97 - Formazione continua FON.TER
Le Parti individuano in FON.TER (Fondo paritetico interprofessionale per la formazio- ne continua del Terziario) il fondo cui le imprese faranno riferimento per l’accesso age- volato alle risorse destinate dal legislatore al finanziamento di programmi per la forma- zione continua.
Dichiarazione delle parti
Le parti attiveranno entro ottobre 2008 una Commissione, che sarà composta da 12 membri, dei quali 6 designati dalle organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil e 6 designati dalla Confesercenti, avente lo scopo, anche in relazione all’evoluzione legislativa in materia, di esaminare finalità, funzioni, statuti e governan- ce dei fondi previsti dal titolo II – Welfare contrattuale al fine di individuare standard di qualità originati da buone prassi sperimentate, secondo criteri di efficacia, efficienza e trasparenza.
In particolare, la Commissione avrà il compito di proporre anche:
1. finalità, attività e funzioni istituzionali in conformità a quanto previsto dalla contrattazione nazionale;
2. modalità di raccordo con le Parti stipulanti a livello nazionale;
3. modalità ottimali di funzionamento;
4. criteri di omogeneità nei rendiconti economici annuali.
Inoltre, la Commissione valuterà le implicazioni connesse all’eventuale attuazione di quanto previsto in materia di contribuzione dal DL 112/08 e successiva legge di conver- sione.
L’avanzamento dei lavori verrà presentato alla Commissione Sindacale Ristretta per il rinnovo del CCNL con cadenza bimestrale. Le conclusioni verranno presentate entro 6 mesi alla stessa Commissione sindacale ristretta per la definizione di un accordo com- plessivo che sarà sottoscritto dalle parti stipulanti il presente CCNL ed entrerà a far parte integrante del medesimo CCNL.
TITOLO III – INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 98 - Premessa
La classificazione unica del personale delle aziende commerciali è strutturata in confor- mità dei livelli di cui al seguente art. 100 e non modifica le norme contenute nel CCNL 31 luglio 1970 e nei contratti collettivi nazionali, per i relativi periodi di vigore.
Anche in relazione a quanto stabilito dalla legge n. 190/1985, infatti, la distinzione tra quadri, personale con mansioni impiegatizie e personale con mansioni non impiegatizie, viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali, sin- dacali, ecc.) che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferi- mento a tali qualifiche.
I diversi trattamenti di cui al precedente capoverso conservano la loro efficacia sia nel- l’ambito di ciascun istituto e delle singole norme, che nell’ambito dell’intero contratto.
La nuova classificazione non modifica le sfere di applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra mansioni impiegatizie e man- sioni non impiegatizie richiamate e non richiamate nel precedente CCNL 31 luglio 1970, quali il trattamento per richiamo alle armi, l’assicurazione obbligatoria contro gli infor- tuni sul lavoro ed ogni altra normativa in vigore ed emananda.
Quanto sopra rappresenta il comune presupposto valido per la stipulazione delle norme di classificazione unica, e pertanto le parti si danno atto che eventuali azioni giudiziarie intese ad ottenere estensioni di trattamenti normativi ed economici oltre i limiti stabiliti nella presente sede contrattuale avranno come conseguenza l’automatico scioglimento della Confederazione Italiana imprese Commerciali, Turistiche e dei Servizi e delle aziende da essa rappresentate, dalle obbligazioni assunte.
Art. 99 - Evoluzione della classificazione
Le parti hanno convenuto di istituire uno strumento per una gestione più flessibile e dinamica della classificazione del personale al fine di identificare ed eventualmente defi- nire nell’ambito della classificazione nazionale quelle peculiarità nuove ed emergenti che assumono significato e valenza generale in relazione ai processi di trasformazione ed innovazione tecnologica ed organizzativa e alla dinamica professionale nelle aree e nei comparti che fanno riferimento al sistema di inquadramento del presente CCNL.
Inoltre ha il compito di sviluppare l’esame della classificazione, al fine di ricercare coe- renza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle Organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento, con le modalità e le pro-
cedure previste dall’art. 15.
La pratica attuazione di quanto sopra è definita negli articoli 15 e 16.
Art. 100 - Classificazione Primo livello
A questo livello appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produtti- ve o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell’ambito delle responsabilità ad essi delegate, e cioè:
1. capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale (vendita o acquisti), legale; capo centro EDP;
2. gestore o gerente di negozio, di filiale, o di supermercato alimentare anche se integrato in un grande magazzino o magazzino a prezzo unico;
3. responsabile laureato in chimica - farmacia previsto dalle leggi sanitarie per magazzini all’ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali;
4. analista sistemista;
5. gerente o capo di officina o di sede assistenziale con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa;
6. responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti;
7. responsabile marketing nelle aziende di pubblicità;
8. responsabile pubbliche relazioni nelle aziende di pubblicità;
9. responsabile ricerche di mercato nelle aziende di pubblicità;
10. responsabile ufficio studi nelle aziende di pubblicità;
11. responsabile commerciale testate nelle concessionarie di pubblicità con compiti di promozione, coordinamento, supporto e controlli produttori;
12. copywriter nelle agenzie di pubblicità;
13. art director nelle agenzie di pubblicità;
14. producer-tv-cine-radio nelle agenzie di pubblicità;
15. account executive nelle agenzie di pubblicità;
16. media planner nelle agenzie di pubblicità;
17. pubblic relation executive nelle agenzie di pubblicità;
18. research executive nelle agenzie di pubblicità;
19. tecnico stampa responsabile di un servizio produzione nelle agenzie di pubblicità;
20. product manager;
21. coordinatore di prodotto nelle aziende di ricerche di mercato;
22. esperto di sviluppo organizzativo;
23. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Secondo livello
Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativa- mente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonchè il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell’ambito di una specifica profes- sionalità tecnica e/o scientifica, e cioè:
1. ispettore;
2. cassiere principale che sovraintenda a più casse;
3. propagandista scientifico;
4. corrispondente di concetto con o senza conoscenza di lingue estere;
5. addetto alla esecuzione di progetti o di parti di essi;
6. capo di reparto o settore anche se non addetto ad operazioni di vendita;
7. contabile con mansioni di concetto;
8. segretario di direzione con mansioni di concetto;
9. consegnatario responsabile di magazzino;
10. agente acquisitore nelle aziende di legname;
11. agente esterno consegnatario delle merci;
12. determinatore di costi;
13. estimatore nelle aziende di arte e antichità;
14. spedizioniere patentato;
15. enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario;
16. chimico di laboratorio;
17. capitano di rimorchiatore;
18. tecnico chimico anche con funzioni di vendita nel settore commercio chimico;
19. interprete o traduttore simultaneo;
20. creatore di bozzetti, creatore-redattore di testi pubblicitari;
21. collaudatore e/o accettatore: il lavoratore che in piena autonomia provvede ad effettuare la prova e la diagnosi dell’autoveicolo, predispone il piano di lavorazio- ne, effettua il controllo di accettazione e quello di delibera, provvede a valutare il costo della riparazione e ad intrattenere con la clientela rapporti rappresentativi nel- l’ambito della sua specifica funzione;
22. impaginatore di concessionarie di pubblicità che definisce il menabò di impaginazione del giornale o strumento equivalente, in contatto o collegamento con la redazione dell’editore anche tramite sua tipografia;
23. segretario di produzione di concessionarie di pubblicità con mansioni di concetto e funzioni di coordinamento e controllo;
24. programmatore di pubblicità cinema nelle concessionarie di pubblicità;
25. art-buyer nelle agenzie di pubblicità;
26. organizzatore traffic (progress) nelle agenzie di pubblicità;
27. visualizer nelle agenzie di pubblicità;
28. assistente copywriter nelle agenzie di pubblicità;
29. assistente art director nelle agenzie di pubblicità;
30. assistente account executive nelle agenzie di pubblicità;
31. assistente media planner nelle agenzie di pubblicità;
32. tecnico stampa nelle agenzie di pubblicità;
33. capo piazzale: coordina su specifico incarico del gestore il personale e le vendite in quegli impianti che per struttura ed importanza richiedono tale funzione; svolge inoltre le normali mansioni di pompista specializzato;
34. programmatore analista;
35. programmatore di officina: il lavoratore che svolge congiuntamente i seguenti compiti: coordina l’attività di più linee di accettazione e, sulla base di piani di lavo- razione sulle singole commesse predisposte dai vari accettatori, pianifica, in piena autonomia operativa, l’attività dell’officina, ne predispone il piano di lavoro stabi- lendo la sequenza degli interventi sui singoli autoveicoli, determina autonomamen- te i relativi tempi di consegna e fornisce i dati e le relative imputazioni dei costi per la contabilità di officina;
36. supervisore di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
37. supervisore di rilevazione nelle aziende di ricerche di mercato;
38. assistente del product manager;
39. internal auditor;
40. EDP auditor;
41. specialista di controllo di qualità;
42. revisore contabile;
43. analista di procedure organizzative;
44. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Terzo livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o preva- lentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell’ambi- to delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico- pratica comunque conseguita, e cioè:
1. steno-dattilografo in lingue estere;
2. disegnatore tecnico;
3. figurinista;
4. vetrinista;
5. creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali, con discrezionalità di valutazione dei dati informativi;
6. commesso stimatore di gioielleria;
7. ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell’ art. 140, R.D. 27 luglio 1934,
n. 1265; ottico patentato a norma degli artt. 30, 31, 32 R.D. 31 maggio 1928, n. 1334;
8. meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge;
9. commesso di libreria che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario della azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza ine- rente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia;
10. addetto a pratiche doganali e valutarie;
11. operaio specializzato provetto;
12. addetto alla vendita di autoveicoli con funzioni di stima dell’usato;
13. operaio specializzato provetto nel settore automobilistico: il meccanico riparatore di gruppo/i (elettrico e/o meccanico e/o idraulico e/o alimentazione), nonchè l’ad- detto alla carrozzeria (lattoniere, verniciatore), che svolgono le mansioni in autono- mia operativa, sulla base di cognizioni teoriche e pratiche approfondite, anche mediante l’uso appropriato di specifiche strumentazioni, individuando, dal punto di vista tecnico economico, nell’ambito di specifiche direttive aziendali, le opportuni- tà e le modalità di esecuzione, di intervento e di definizione delle cause dei difetti e ne effettuano la delibera funzionale;
14. operaio specializzato provetto nelle concessionarie di pubblicità: tecnico cine-TV; tecnico proiezione;
15. sportellista nelle concessionarie di pubblicità;
16. commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare: personale con mansioni di concetto, di comprovata professionalità derivante da esperienza acqui- sita in azienda, al quale è riconosciuta autonomia operativa e adeguata determinan- te iniziativa, con l’incarico di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: fornire attive azioni di consulenza per il buon andamento dell’attività commerciale, assicu- rare nell’ambito delle proprie mansioni l’ottimale gestione delle merceologie affi- dategli, intervenendo sulla composizione degli stocks e sulla determinazione dei prezzi, intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso opportune azioni promozionali, espletare operazioni di incasso, porre la sua espe- rienza al fine dell’ addestramento e della formazione professionale degli altri lavo- ratori;
17. operatore di elaboratore con controllo di flusso;
18. schedulatore flussista;
19. contabile/impiegato amministrativo: personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell’ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al siste- ma contabile e/o amministrativo adottato nell’ambito dello specifico campo di com- petenza, è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni con- tabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi;
20. programmatore minutatore di programmi;
21. addetto al controllo del materiale in entrata e uscita che organizza lo stoccaggio dei prodotti e le attività dei preparatori di commissioni, nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami;
22. operaio specializzato provetto, nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami:
23. il manutentore meccanico, il manutentore elettrico, l’aggiustatore, il riparatore che, in condizioni di autonomia operativa, con l’interpretazione critica del disegno o dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per aggiustag- gio, riparazione, manutenzione di macchine o impianti, curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale;
24. il primo operatore di linea di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, incaricato, oltre che dei compiti propri della mansione, di svol- gere congiuntamente, in condizioni di autonomia operativa i seguenti compiti: ope- rare, scegliendo il lavoro da compiere, interventi su organi, apparati e/o impianti con la relativa prova di avviamento, effettuare eventualmente su qualsiasi tipo di apparecchiatura operazioni consistenti in sostanziali riparazioni, messe a punto, verifiche e manutenzioni, contribuire con la sua esperienza all’addestramento e alla formazione professionale degli altri operatori;
25. addetto alla distribuzione dei fascettari, nell’ambito dei reparti di lavorazione con controllo delle spedizioni, nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodi- che;
26. conducente di autotreni e di autoarticolati pesanti che, in condizioni di autonomia operativa, svolge anche funzioni di manutenzione e riparazione dell’automezzo in dotazione;
27. operatore specialista di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
28. rilevatore di mercato nelle aziende di ricerche di mercato;
29. tecnico riparatore del settore elettrodomestici: l’aggiustatore ed il riparatore che, in condizione di autonomia operativa, con interpretazione critica del disegno e dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli inter- venti ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per l’aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di apparecchiature complesse curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale, anche presso il domicilio del clien- te; compila, se del caso, la necessaria documentazione relativa alla prestazione effettuata ed incassa il corrispettivo previsto dalle tariffe dell’azienda;
30. tecnico riparatore del settore macchine per ufficio: l’aggiustatore ed il riparatore che, in condizione di autonomia operativa, con interpretazione critica del disegno e dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per l’aggiu- staggio, la riparazione e la manutenzione di macchine ed apparecchiature comples- se curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale, anche pres- so il domicilio del cliente; compila, se del caso, la necessaria documentazione rela- tiva alla prestazione effettuata ed incassa il corrispettivo previsto dalle tariffe del- l’azienda;
31. macellaio specializzato provetto: è il lavoratore con specifiche ed adeguate capacità professionali acquisite mediante approfondita preparazione teorico e tecnico-prati- ca che, in autonomia operativa, nell’ambito delle mansioni assegnate, esegue con perizia tutte le seguenti fasi di lavoro: taglio anatomico, disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo, a mano e a macchina, presentazione in vassoio, rifilatu- ra dei tagli e riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco;
32. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Quarto livello
Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di ven- dita e relative operazioni complementari, nonchè i lavoratori adibiti ai lavori che richie- dono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè:
1. contabile d’ordine;
2. cassiere comune;
3. traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte);
4. astatore;
5. controllore di settore tecnico di centro elaborazione dati, compreso il settore delle telecomunicazioni;
6. operatore meccanografico;
7. commesso alla vendita al pubblico;
8. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari): addetto all’insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi pertale l’esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di pre- parazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello sco- perto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle
merci(1);
9. addetto all’insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e/o depositi nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzi- ni, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari);
10. commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione e confezione;
11. magazziniere; magazziniere anche con funzioni di vendita;
12. indossatrice;
13. estetista, anche con funzioni di vendita;
14. stenodattilografo; addetto a mansioni d’ordine di segreteria;
15. propagandista di prodotti con mansioni che non richiedono cognizioni di carattere scientifico;
16. esattore, esclusi i fattorini e portapacchi autorizzati a riscuotere l’importo della merce all’atto della consegna;
17. pittore o disegnatore esecutivo;
18. allestitore esecutivo di vetrine e display;
19. addetto al ricevimento ed esecuzione delle mansioni di bordo;
20. autotrenista conducente di automezzi pesanti;
21. banconiere di spacci di carne;
22. operaio specializzato;
23. specialista di macelleria gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita;
24. allestitore di commissioni nei magazzini di ingrosso medicinali con conoscenza delle specialità farmaceutiche;
25. telefonista addetto agli ordini nei magazzini di ingrosso medicinali con conoscenza delle specialità farmaceutiche anche con digitazione del calcolatore;
26. addetto al controllo delle partite di resa in arrivo da distributori e da rivenditori delle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
27. addetto al collaudo: lavoratore che effettua prove sull’autoveicolo ed operazioni di semplice collaudo sempre su istruzioni del capo officina o del collaudatore senza compiti di diagnosi;
28. pompista specializzato: attende alla erogazione dei carburanti ed alla vendita di tutti i prodotti esitati dal punto di vendita; attende ai servizi di assistenza tecnica, picco- la manutenzione e ricambi nei confronti dell’utenza; provvede alla riscossione con responsabilità di cassa, alla fatturazione, alla pulizia del proprio posto di lavoro; fornisce informazioni ed assistenza;
29. operaio specializzato nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami:
a) il primo operatore alle linee di spianatura e taglio trasversale e/o longitudinale, il primo operatore su cesoia a ghigliottina o pressa a piega con alimentazione e scarico automatico, l’operatore di macchina ossitaglio a pantografo automa- tica, il primo operatore di linea di taglio e foratura travi, il primo operatore di linea a bandellare o di profilatura, i quali tutti con comprovata professionali- tà derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in condizioni di
(1) L’esercizio delle funzioni di incasso e relativa registrazione non sono determinanti ai fini dell’attribuzione di questa figura al Quarto livello nei tempi stabiliti dal presente contratto
relativa autonomia, su istruzioni di massima ricevute, scegliendo la successio- ne delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione, compiono lavo- ri di preparazione, di avviamento e di conduzione dell’impianto, affidato eventualmente anche ad altro personale, con la predisposizione di strumenti di misura ed intervento durante la lavorazione per la correzione di eventuali anomalie;
b) addetto ai mezzi di trasporto e movimento: il manovratore di autogru che effettua manovre di precisione per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali; il conduttore di carrello elevatore appositamente attrezzato per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali alloggiati su cantilever; il conduttore di locomotore (anche in collegamento con le FF.SS) per il tra- sporto di materiali su vagoni che effettua anche semplici interventi di registra- zioni e manutenzione coni mezzi disponibili a bordo; il manovratore di gru a carroponte o a cavalletto, per la movimentazione di materiali, attrezzato con mezzi speciali che richiedono grande precisione ed elevata complessità per il sollevamento, trasporto, ribaltamento, posizionamento dei materiali (ragni per rottame, grandi elettromagneti, pinze ribalta coils, pinze graffa coils, oppure con altre attrezzature, quando ciò avvenga con equivalente capacità professionale tale da conseguire gli stessi risultati consentiti dall’uso dei mezzi speciali di cui sopra);
c) il montatore di coltelli per linea di taglio longitudinale che scegliendo la successione delle operazioni - sulla scorta delle disposizioni ricevute - prov- vede al montaggio dei coltelli circolari formando e predisponendo la testata per il taglio dei coils;
d) il demolitore alla fiamma nel settore dei rottami che, con comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in con- dizioni di relativa autonomia, su istruzioni di massima ricevute, scegliendo la successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione, effet- tua la demolizione dei capannoni industriali o di altre strutture complesse che richiedano interventi di analogo contenuto professionale;
e) operatore alla pressocesoia nel settore dei rottami;
f) operatore al frantoio nel settore dei rottami;
g) il qualificatore di prodotti metalsiderurgici che, con comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in condizioni di relati- va autonomia, su istruzioni di massima ricevute, esegue oltre le rilevazioni dimensionali, prove di normale difficoltà per il controllo delle caratteristiche fisiche dei materiali scegliendo i mezzi e le modalità di esecuzione e con l’au- silio di apparecchiature mobili, da predisporre, se del caso, e provvede alla registrazione dei dati;
h) il manutentore meccanico, elettrico, aggiustatore, riparatore che con cognizioni tecnico-pratiche comunque acquisite, individuando guasti di nor- male rilevazione, esegue lavori di media complessità per la riparazione, la manutenzione elettrico e/o meccanica, la messa a punto di macchine o di impianti;
30. addetto alle variazioni dei servizi diffusionari nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
31. operatore di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
32. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Quinto livello
A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui ese- cuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comun- que conseguite e cioè:
1. fatturista;
2. preparatore di commissioni;
3. informatore negli istituti di informazioni commerciali;
4. addetto di biblioteca circolante;
5. addetto al controllo delle vendite;
6. addetto ai negozi o filiali di esposizioni;
7. addetto al riscontro, controllo e conteggio presso le aziende di distribuzione di libri, riviste e giornali e le agenzie giornalistiche;
8. pratico di laboratorio chimico;
9. dattilografo;
10. archivista, protocollista;
11. schedarista;
12. codificatore (traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.);
13. operatore di macchine perforatrici e verificatrici;
14. campionarista, prezzista (addetto alla compilazione dei listini dell’azienda);
15. addetto all’applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso le aziende di distribuzione di giornali, libri e riviste;
16. addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche;
17. addetto al controllo e alla verifica delle merci;
18. addetto al centralino telefonico;
19. aiuto-commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell’alimentazione generale (salumeria, pizzicheria, alimentari misti, negozi e rivendite di ortaggi e frutta, nego- zi e spacci di prodotti della pesca, esercizi al dettaglio di latte e derivati);
20. aiuto banconiere di spacci di carne;
21. aiutante commesso(1);
22. conducente di autovetture;
23. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all’insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tali l’esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di prepara- zione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio;
(1) L’aiutante commesso è il lavoratore addetto alla vendita che non ha compiuto l’apprendistato nel settore merceologico nel quale è chiamato a prestare servizio (o perché ha superato l’età o perché proviene da altri settori).
L’aiutante commesso permane al Quinto livello per un periodo di 18 mesi
24. addetto all’insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magaz- zini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari), per i primi 18 mesi di servizio;
25. operaio qualificato;
26. operaio qualificato nelle aziende commerciali dei settori ferro ed acciai, metalli non ferrosi e rottami:
a) il secondo operatore alle linee di spianatura e taglio trasversale e/o longitudinale, il secondo operatore alla cesoia a ghigliottina o pressa a piega con alimenta- zione e scarico automatico, il secondo operatore alla linea di taglio e foratura travi, il secondo operatore alla linea a bandellare o profilare, i quali tutti, sor- vegliando le macchine operatrici, compiono anche operazioni di preparazio- ne, avviamento e conduzione coadiuvando il primo operatore;
b) l’operatore su macchine operatrici non richiedenti elevate capacità professionali, che provvede, sulla base di dettagliate istruzioni, ad effettuare manovre di normale difficoltà per la realizzazione del ciclo di lavorazione, il tagliatore alle seghe meccaniche anche con avanzamento automatico, il tagliatore con ossitaglio manuale o semi-automatico, l’addetto alle presse, il sagomatore di tondo per cemento armato, l’addetto alla piegatrice e l’addetto alla cesoia a ghigliottina; il tagliatore alla fiamma;
c) l’operatore su impianti di legatura e impilamento automatico;
d) il manovratore di gru a ponte e di gru a cavalletto con normali attrezzature per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali;
e) l’addetto alla manovra vagoni;
f) il conduttore di carrelli elevatori;
g) il pesatore che provvede, con qualsiasi tipo di pesa, a pesare il materiale e alle relative registrazioni di peso;
h) il manutentore meccanico o elettrico che esegue le operazioni di manutenzione e semplici riparazioni di guasti ripetitivi;
27. addetto alla preparazione e/o suddivisione del fascettario nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
28. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Sesto livello
A questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il posses- so di semplici conoscenze pratiche, e cioè:
1. dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali);
2. usciere;
3. imballatore;
4. impaccatore;
5. conducente di motofurgone;
6. conducente di motobarca;
7. guardiano di deposito;
8. fattorino;
9. portapacchi con o senza facoltà di esazione;
10. custode;
11. avvolgitore;
12. fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali;
13. portiere;
14. ascensorista;
15. addetto al carico e scarico;
16. operaio comune;
17. pompista comune senza responsabilità di cassa; lavatore; asciugatore;
18. operaio comune nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciaio, metalli non ferrosi e rottami:
a) l’imbragatore che esegue l’imbragaggio di merci e/o materiali guidandone il sollevamento, il trasporto, il deposito;
b) il legatore che provvede alla legatura del materiale anche con apparecchiature manuali;
19. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Nota a verbale
Per gli addetti al carico e scarico manuale dei colli pesanti si applica la deroga di cui all’art. 27 comma IV del d.lgs.198/2006.
Settimo livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia o equivalenti e cioè:
1. addetto alle pulizie anche con mezzi meccanici;
2. garzone.
CAPO II - PASSAGGIO DI QUALIFICA
Art. 101 - Mansioni del lavoratore
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trat- tamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.
Art. 102 - Mansioni promiscue
Ad eccezione delle mansioni relative alla qualifica di addetto a mansioni d’ordine di segreteria (quarto livello, punto 14), di addetto alle operazioni ausiliare alla vendita nelle aziende ad integrale libero servizio (quarto livello, punto 8 e quinto livello, punto 23) e di addetto all’insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribu- zione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzi-
ni a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari) (quarto livello - quinto livello), in caso di mansioni promiscue si farà riferimento all’attività prevalente.
Per attività prevalente si intende quella di maggiore valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare.
In tal caso, ferme restando le mansioni di fatto espletate, al lavoratore compete l’in- quadramento al livello superiore.
Art. 103 - Passaggi di livello
Il lavoratore promosso a livello superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale del nuovo livello; qualora il lavoratore percepisca, all’atto della promozione, una retribuzio- ne superiore al minimo tabellare del nuovo livello, manterrà la relativa eccedenza come assegno ad personam avente lo stesso titolo e caratteristiche originarie. In ogni caso, tale eccedenza non potrà essere assorbita dagli scatti di anzianità e dall’indennità di contin- genza.
Il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia ai sensi di legge, in caso di pas- saggio a categoria impiegatizia, conserva l’anzianità maturata nelle rispettive qualifiche di impiegato e di lavoratore con mansioni non impiegatizie.
CAPO III - ASSUNZIONE
Art . 104 - Assunzione
L’assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore sulla disciplina della domanda e dell’offerta di lavoro.
L’assunzione dovrà risultare da atto scritto, da consegnarsi in copia al lavoratore , con- tenente le seguenti indicazioni:
a) la data di assunzione;
b) l’unità produttiva di assegnazione;
c) la tipologia e la durata del rapporto di lavoro;
d) la durata del periodo di prova;
e) l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore;
f) il trattamento economico.
Art. 105 - Documentazione
Per l’assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato o diploma degli studi compiuti, oppure diploma o attestato dei corsi di addestramento frequentati;
c) attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implichino tale requisito;
d) certificato di servizio eventualmente prestato presso altre aziende;
e) libretto di lavoro o tesserino di disoccupazione;
f) documenti relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano provvisti;
g) libretto di “idoneita’ sanitaria” per il personale da adibire alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, di cui all’art. 14, legge 30 aprile 1962, n.283, ed all’art.37, D.P.R. 26 marzo 1980, n.327, concernente il regolamen- to di esecuzione della legge stessa;
h) documentazione e dichiarazione necessarie per l’applicazione delle leggi previdenziali e fiscali;
i) dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero dei giorni di malattia indennizzati nel periodo precedente la data di assunzione, dell’anno di calendario in corso;
l) dichiarazione di responsabilità per i lavoratori assunti con contratto a termine, dalla quale risulti il numero delle giornate lavorate nei 12 mesi immediatamente prece- denti la data di assunzione; ciò ai fini di quanto previsto dall’art. 5, legge 11 novem- bre 1983, n.638;
m) eventuali altri documenti e certificati.
Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati ed a restituirli all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.
CAPO IV - PERIODO DI PROVA
Art. 106 - Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
Quadri e Primo Livello | 6 mesi |
Secondo e Terzo Livello | 60 giorni |
Quarto e Quinto Livello | 45 giorni |
Sesto e Settimo Livello | 30 giorni |
Ai sensi dell’art. 4, R.D.L. 13 novembre 1924, n.1825, convertito in legge 18 marzo 1926, n.562, il periodo indicato per Quadri e Primo livello deve essere computato in giorni di calendario. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo.
Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso.
Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall’altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie.
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l’assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il periodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo costituiscono nel loro com- plesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.