RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE
Modifiche al regolamento congiunto Banca d’Italia-Consob (di seguito “regolamento”) per il recepimento della direttiva 2010/76 (CRD 3) in materia di
politiche e prassi di remunerazione e incentivazione
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE
Luglio 2012
Xxxxx risposto alla consultazione
ASSORETI – Associazione Nazionale delle Società di Collocamento di Prodotti Finanziari e di Servizi di Investimento.
ASSOSIM – Associazione Italiana Intermediari Mobiliari.
Sig. Xxxxx Xxxx.
Considerazioni generali
I documenti pervenuti in risposta alla consultazione riguardano specifici aspetti della disciplina sulle politiche di remunerazione e attengono più a chiavi di lettura interpretativa delle nuove norme che a proposte di emendamento del regolamento. I commenti ricevuti si incentrano su: 1) la disciplina del regime transitorio, affrontata da ASSOSIM; 2) i sistemi di remunerazione di particolari categorie di soggetti, quali i promotori finanziari legati all’intermediario da un contratto di agenzia, analizzati da ASSORETI; 3) altre richieste di modifica.
Il primo aspetto viene espressamente disciplinato nell’atto di emanazione delle modifiche al regolamento (v. punto 1); il secondo e il terzo vengono invece trattati nella presente tavola di resoconto (v. punti 2, 3 e 4). In generale, nessuna delle osservazioni pervenute ha comportato la necessità di modificare il testo del regolamento posto in consultazione.
1. Regime transitorio
ASSOSIM auspica che, in sede di emanazione definitiva della disciplina, sia assicurato un congruo periodo di tempo per l’adeguamento dei siste- mi di remunerazione esistenti, anche in ragione delle modifiche da apportare ai contratti in essere.
L’estensione agli operatori nei servizi/attività di investimento, ed in particolare alle SIM, delle regole sulle remunerazioni previste dalla CRD 3 è particolarmente urgente, sia per assicurare il pieno recepimento della direttiva, sia per evitare situazioni di disparità competitiva con le banche e i gruppi bancari, già sottoposti alle regole emanate dalla Banca d’Italia ai sensi del Testo unico bancario (cfr. relazione illustrativa al documento di consultazione).
Al riguardo, nell’atto di emanazione recante le modifiche al regolamento congiunto, al fine di consentire il necessario e completo adeguamento dei sistemi di remunerazione e incentivazione, viene previsto che gli intermediari debbano (nei tempi tecnici necessari: ragionevolmente entro tre mesi):
(i) sottoporre ad approvazione assembleare le nuove politiche di remunerazione;
(ii) modificare i contratti individuali dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo affinché tutti i compensi accordati e/o corrisposti a tali soggetti siano conformi alle nuove disposizioni. Per tutti gli altri soggetti e per i contratti collettivi, la modifica deve avvenire alla prima occasione utile.
Questi adempimenti non sono necessari per gli intermediari le cui politiche di remunerazione e i cui contratti siano già allineati alle disposizioni ora introdotte. Per quanto riguarda le SIM che intendano avvalersi di questa deroga, l’organo di amministrazione dovrà attestare la conformità alle norme con delibera da trasmettere, alla prima occasione utile, alla Banca d’Italia. Per tutti gli intermediari resta ovviamente fermo l’obbligo, sancito dalle disposizioni BI, di far approvare all’assemblea dei soci i piani di remunerazione su base annuale (tornata assembleare 2013).
2. Politiche di incentivazione per i promotori finanziari
ASSORETI esprime ap- prezzamento per la deci- sione di estendere le dis- posizioni della Banca d’Italia di marzo 2011 alle SIM e all’operatività sui servizi/attività di in- vestimento.
L’Associazione focalizza la propria attenzione sui modi di applicazione delle norme
La Banca d’Italia e la Consob condividono l’importanza di approfondire la tematica sollevata da ASSORETI, in ragione delle indubbie specificità connesse con i sistemi di remunerazione dei promotori finanziari legati all’intermediario da un contratto di agenzia.
Le disposizioni BI già contengono principi per la remunerazione delle reti commerciali, sia interne che esterne, prevedendo in particolare che i sistemi di incentivazione “non possono basarsi solo su obiettivi commerciali, ma devono essere ispirati a criteri di correttezza nelle relazioni con la clientela, contenimento dei rischi legali e reputazionali, tutela e fidelizzazione della clientela, rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e di auto-disciplina applicabili”. E’ inoltre chiarito che esse si inseriscono nel più ampio sistema normativo che ricomprende, tra l’altro, le regole Consob in materia di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e gestione dei conflitti di interesse.
alle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione dei promotori finanziari legati all’intermediario da un contratto di agenzia (di seguito, in tabella, “promotori finanziari”).
Vengono formulate specifiche proposte per coniugare gli obiettivi e le scelte sottostanti la disciplina con le specificità di tali soggetti, caratterizzati – tra l’altro – da: (i) una remunerazione interamente variabile; (ii) la natura autonoma del contratto di lavoro; (iii) la diversa connotazione dei rischi assunti nello svolgimento della propria attività (primariamente legali e reputazionali).
Le disposizioni BI prevedono, inoltre, regole specifiche (incentrate soprattutto sulla struttura dei sistemi di remunerazione e incentivazione), il cui presupposto risiede nella compresenza nella remunerazione di una componente fissa e di una variabile. Da questa distinzione discendono poi le regole sul corretto bilanciamento fra queste due componenti e sull’applicazione alla parte variabile di una serie di presidi volti ad assicurare il perseguimento degli obiettivi prudenziali sottesi alla disciplina (orientamento al medio-lungo termine, aggiustamento per i rischi, compatibilità con i livelli di capitale e liquidità, meccanismi di differimento, etc.).
Questi presupposti non sono immediatamente rinvenibili nelle remunerazioni dei promotori finanziari- agenti, che per loro natura sono interamente variabili. Nei successivi punti 2.1, 2.3, 2.4 – rispondendo alle osservazioni di ASSORETI – si forniscono quindi indicazioni per la corretta applicazione a questa particolare categoria di soggetti delle disposizioni BI, nell’ottica di pervenire ad una applicazione coerente e uniforme delle regole sui compensi.
2.1. Distinzione fra componente fissa e variabile della remunerazione
ASSORETI osserva come i meccanismi correttivi previsti dalle norme bancarie per la componente variabile non possano funzionare con riferimento all’intera provvigione dei promotori finanziari, in quanto ciò significherebbe incidere sul
Accogliendo l’impostazione di ASSORETI, la remunerazione dei promotori finanziari andrà distinta tra:
i) una componente “ricorrente”, che rappresenta la parte più stabile e ordinaria della remunerazione;
ii) una componente “non ricorrente”, che ha invece una valenza incentivante (legata ad esempio all’incremento dei volumi della raccolta netta, al superamento di determinati benchmark sui prodotti, al lancio di nuovi prodotti, etc.).
La distinzione fra queste due componenti deve essere determinata ex ante, secondo criteri oggettivi, e deve essere adeguatamente formalizzata e documentata nelle politiche di remunerazione
corrispettivo naturale dell’attività promozionale tipicamente svolta dall’agente. L’Associazione propone quindi una distinzione basata sulla natura incentivante o meno del compenso dei promotori finanziari.
dell’intermediario.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni BI, la componente “ricorrente” è equiparata alla parte fissa della remunerazione, mentre la componente “non ricorrente” a quella variabile e, come tale, è soggetta ai presidi prudenziali previsti dalle disposizioni, di seguito ulteriormente specificati. Resta ovviamente ferma la possibilità per l’intermediario di applicare i presidi prudenziali anche alla parte considerata ricorrente.
2.2
Determinazione del bonus pool e meccanismi di aggiustamento per i risultati/rischi
ASSORETI chiede che, nel determinare i meccanismi correttivi dei compensi dei promotori finanziari, sia considerato primariamente il rischio legale e reputazionale normalmente riconducibile all’attività delle reti, sulla base di idonei indicatori qualitativi ex ante.
Si ritiene che:
a) la determinazione (ex ante) e la correzione (ex post) dei compensi erogati ai singoli promotori finanziari debba tener conto di indicatori di rischiosità operativa al fine di promuovere la correttezza dei comportamenti, tenere conto dei rischi legali e reputazionali che possono ricadere sull’intermediario, favorire la conformità alle norme e la tutela e fidelizzazione della clientela. La correzione della remunerazione di ciascun promotore deve basarsi su indicatori granulari – più o meno sofisticati in ragione delle caratteristiche dell’intermediario (criterio di proporzionalità) – idonei a riflettere in modo efficace e anticipato anomalie o criticità nelle relazioni con la clientela e nei rischi assunti per conto dell’intermediario. Tutti i parametri utilizzati, sia qualitativi che quantitativi, devono essere ben individuati, oggettivi e di pronta valutazione; anche le valutazioni discrezionali devono fondarsi su criteri chiari e predeterminati;
b) la determinazione del bonus pool (inteso come l’ammontare complessivo della componente incentivante di tutti i promotori finanziari) debba tenere conto anche delle condizioni patrimoniali, reddituali e di liquidità dell’intermediario e del gruppo a cui questo eventualmente appartiene. A tal fine possono essere previste condizioni di accesso alla remunerazione incentivante (cd. “xxxxx”) che impediscano il pagamento – in tutto o in parte – di remunerazioni (non ricorrenti) “non coerenti” con queste condizioni;
c) per i risk-takers, cfr. punto 2.4.
2.3.
Identificazione del “personale più
ASSORETI chiede che l’individuazione, fra i promotori finanziari, di uno o più risk-takers sia rimessa
Si ritiene che le caratteristiche specifiche dei promotori finanziari non impediscano di individuare, anche nell’ambito di questa categoria, soggetti che per la loro attività o ruolo svolti possano essere qualificati “rilevanti” ai fini degli obiettivi della disciplina e, in particolare, della capacità di incidere sul profilo di
rilevante” all’autonoma valutazione prudenziale degli
intermediari, tenendo comunque conto del fatto che i promotori finanziari sono normalmente privi di poteri decisionali e di rappresentanza.
rischio dell’intermediario.
Pertanto, coerentemente con la disciplina bancaria, è indispensabile che l’intermediario proceda alla puntuale identificazione del “personale più rilevante” (cd. risk-takers) anche nell’ambito delle reti commerciali; a queste figure si applicheranno norme più stringenti rispetto alla generalità degli addetti, come specificato al punto 2.4. A tal fine, l’intermediario svolge un’accurata auto-valutazione con particolare attenzione a: i) i responsabili delle reti commerciali e coloro che svolgono un’attività manageriale di supervisione e coordinamento di un numero significativo di risorse ovvero di rilevanti settori geografici o di prodotto (normalmente remunerati sulla base dei volumi direttamente riconducibili ai soggetti coordinati); ii) i soggetti che – nell’ambito di una rete commerciale – percepiscono remunerazioni (sia ricorrenti sia non ricorrenti) pari o superiori a determinati livelli (es. superiori agli importi percepiti dal DG o dai responsabili apicali); iii) i promotori finanziari che detengono un portafoglio particolarmente significativo e possono quindi generare rischi rilevanti per l’intermediario (es. attraverso l’uscita di asset derivante dal recesso del promotore stesso).
2.4. Regole da applicare al “personale più rilevante”
In aggiunta alle indicazioni fornite al punto 2.2 applicabili alla generalità dei promotori finanziari, la parte incentivante (“non ricorrente”) dei risk-takers (tipicamente “area manager”,“divisional manager”) deve essere assoggettata a regole più stringenti, volte a rendere più stretto il collegamento delle attività e dei rischi assunti con gli obiettivi di medio-lungo periodo dell’intermediario, il suo profilo di rischio, nonché la sostenibilità patrimoniale, reddituale e di liquidità. In particolare, devono essere previsti:
- adeguati meccanismi per il differimento del pagamento della componente incentivante;
- sistemi di correzione ex post (malus o claw-back) per effetto dei quali si determina la contrazione in tutto o in parte dei bonus o la revoca di quelli già erogati; tali meccanismi devono riflettere le condizioni di adeguatezza patrimoniale, reddituale e di equilibrio della situazione di liquidità dell’intermediario e del gruppo a cui esso eventualmente appartiene;
- l’utilizzo, se coerente con le proprie caratteristiche operative, di strumenti finanziari (propri o del gruppo di appartenenza) per il pagamento di una quota della parte incentivante, con la conseguente previsione di un periodo di retention;
- il rispetto delle disposizioni sul pagamento dei compensi erogati in caso di conclusione del rapporto di lavoro (cd. golden parachutes).
Nel caso di SIM che ricadono nelle categorie di intermediari “maggiori” o “altri” intermediari (secondo la classificazione ora introdotta nel regolamento) le regole più specifiche applicabili ai promotori finanziari
risk-takers dovranno essere pienamente conformi a quelle previste dalla disciplina bancaria anche con riferimento alle soglie quantitative espressamente previste (es. differimento per almeno 3-5 anni di almeno il 40-60% della parte incentivante; pagamento di almeno il 50% della parte incentivante in strumenti finanziari; etc.) (cfr. parr. 5.2, punti 3 e 4, e 5.3 secondo periodo, disposizioni BI).
Si sottolinea che i criteri sopra illustrati si applicano alla parte incentivante (“non ricorrente”) della remunerazione, coerentemente con la distinzione operata al punto 2.1.
Si ricorda che le disposizioni BI prevedono un adeguato bilanciamento tra la parte fissa e quella variabile, principio da applicarsi anche alla remunerazione (ricorrente vs. non ricorrente) dei promotori finanziari risk-takers. Costituirebbe pertanto un’elusione della normativa una situazione nella quale la parte incentivante (“non ricorrente”) sia identificata dall’intermediario in un ammontare molto basso o irrilevante, vanificando quindi gli obiettivi sottesi alla disciplina.
3. Altri soggetti I criteri individuati nei punti precedenti per i promotori finanziari possono essere estesi a quei soggetti – quali ad esempio i private bankers e i collaboratori operanti nel comparto dell’advisory – che sono remunerati secondo modalità sostanzialmente analoghe a quelle sopra descritte (es. remunerazione tutta, o quasi, variabile e/o contratto di lavoro non dipendente).
4. Ulteriori modifiche al regolamento
Il sig. Bava propone di:
a) apportare modifiche a parti del regolamento con- giunto, riguardanti ad esempio il governo societario e le responsabilità degli organi aziendali; b) eliminare i casi di esclusione previsti dalla disciplina posta in consultazione.
Si ritiene di non accogliere le osservazioni proposte.
Con riferimento al punto sub a), le modifiche proposte riguardano ambiti diversi da quelli sottoposti a consultazione (non legati quindi alle modifiche al regolamento per il recepimento della direttiva).
Con riguardo al punto sub b), l’attuale formulazione del regolamento – che si intende confermare – risponde all’esigenza di assicurare un’applicazione delle norme coerente con il principio di proporzionalità: le esenzioni di alcune tipologie di SIM, previste anche dalla disciplina europea, si giustificano in quanto si tratta di soggetti già esentati dall’applicazione degli istituti prudenziali, ai sensi della regolamentazione della Banca d’Italia (cfr. anche Relazione illustrativa, par. 3.1).