AVVISO
REGIONE
ABRUZZO CONSIGLIO REGIONALE
DIREZIONE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
Servizio Tecnico – Ufficio Tecnico
Oggetto: Lavori di riparazione danni da sisma ai sensi dell’O.P.C.M. 3978/2011 degli edifici denominati “Emiciclo” e “ex G.I.maschile”
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La S.A. comunica che lo schema di contratto non deve essere allegato in quanto la stazione appaltante predisporrà il contratto con l’aggiudicatario;
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La S.A. a seguito di varie richieste comunica che non ha aderito ad un protocollo di legalità o patto di integrità, pertanto la dichiarazione relativa va barrata;
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La S.A. a seguito di varie richieste mette a disposizione dei progettisti l’integrazione della relazione geologica redatta dal Dott.Geologo Xxxxx Xxxxxx, tale documento può essere scaricato dal sito istituzionale del Consiglio Regionale dell’Abruzzo nella sezione “Bandi di gara e contratti”,
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La S.A. considerata la complessità della progettazione mette a disposizione per chi ne avesse bisogno il programma di generazione dei file Dwg del Laser Scanner (E884_SCENE_LT_4.8.2.25521) con le relative scansioni, si fa presente che lo stesso dovrà essere richiesto e ritirato presso la S.A. mettendo a disposizione della stessa un disco esterno che possa contenere l’intero programma e scansione per una capacità non inferire a 50 Giga.
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La S.A. considerata la necessità di permettere la più ampia partecipazione possibile alla gara in oggetto ritiene di prorogare i termini di sopralluogo, richiesta e presa visione degli atti, con relativa attestazione, al giorno martedì 08/10/2013 entro le ore 12:00. Tale termine si intende perentorio.
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Sono a disposizione delle ditte interessate, presso la società “Digital Print di Sellecchia e Xxxxxxx s.n.c.” in Xxx X. xx Xxxxxxxx x. 0 - 00000 X’Aquila – Cell. 000 00 00 000 – Tel/Fax 0862/319822 – mail xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx” le scansioni della documentazione riguardante l’edificio ex G.I. Maschile e relativa ai depositi al Genio Civile, Prove e sondaggi ante sisma, impiantistica elettrica e di riscaldamento
I Quesito
Si fa seguito al bando di gara per le opere in oggetto ed in particolare al para "5.3 - Sopralluogo" del disciplinare di gara.
In caso di RTI costituendo si chiede se il soggetto incaricato al sopralluogo (inteso come dipendente della capogruppo oppure della mandante in ati orizzontale nella categoria prevalente) deve essere delegato da parte di tutte le imprese costituenti il citato RTI cosituendo e quindi se il relativo attestato di avvenuto sopralluogo conterrà i nominativi della capogruppo e di tutte le mandanti, costringendo in tal caso, e già in tale fase, la definitiva composizione del raggruppamento temporaneo di imprese, impedendo di conseguenza una eventuale successiva modifica dello stesso prima della presentazione dell'offerta.
Si chiede inoltre se necessita documentare il rapporto di dipendenza dell'incaricato al sopralluogo e se siano possibili eventuali successivi sopralluoghi rispetto al primo.
Si chiede infine se l'attestato di sopralluogo, rilasciato da codesta spettabile stazione appaltante in unico originale, debba essere allegato in fase di offerta, nella documentazione della capogruppo e questo indipendentemente che il sopralluogo sia stato eseguito dalla stessa capogruppo oppure dalla mandante.
Risposta I
L’incaricato del sopralluogo deve essere appositamente delegato da tutti i partecipanti della Costituenda RTI con firma delle delega e copia documento di riconoscimento di tutti i rappresentanti la Costituenda RTI;
Non sono possibili ulteriori sopralluoghi;
Per l’attestato fare riferimento al punto 2 lett. K del disciplinare di gara. II Quesito
Si fa seguito al bando di gara per le opere in oggetto ed in particolare al punto 1) del para VI.3) “Informazioni complementari” del bando e punto a.4) del para 2. “Contenuto del plico esterno alla busta dell’offerta – Documentazione” del disciplinare, dove viene richiesto di allegare il proprio “PASSOE” di cui all’articolo 2, comma 3.2, della delibera AVCPASS del 27.12.12 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, assegnato dalla stessa Autorità e finalizzato alla verifica dei requisiti tramite la Banca dati di cui all’articolo 6-bis del d.lgs. n. 163 del 2006.
Considerato che la obbligatorietà da parte delle stazioni appaltanti di verifica dei requisiti attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, con delibera del 05.06.13 del consiglio dell'autorità stessa, è stata prorogata dal 1.7.13 all'1.1.14 con un periodo transitorio, per cui le stesse stazioni appaltanti fino al 31.12.13, possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità, si chiede a Codesta Spettabile Amministrazione Appaltante se nella presente procedura di gara intende avvalersi di tale facoltà, permettendo così ai concorrenti una regolare ammissione e partecipazione all’appalto, senza necessità di allegare alla documentazione il proprio “PASSOE”.
Risposta II
Non essendo obbligatorio, in quanto la scadenza decorre dal 31/12/2013, si ritiene facoltativo;
III Quesito
Da un esame del bando e del disciplinare pubblicati si sono rilevate le seguenti incongruenze:
Alla pagg.4 e 5 del bando di gara, punto III.2.3 - Capacità tecnica, alinea D.3 è prescritto che il requisito di cui all'art.263, comma 1, lett.a del DPR 207/2010 (fatturato globale per servizi)non deve essere inferiore a 3 volte il corrispettivo previsto;Di contro alla pag.11, punto 2.4.2 del disciplinare di gara, che richiama il punto III.2.3 del bando di gara, in ordine ai requisiti di cui all'art.263, comma 1, lett.a del DPR 207/2010 viene indicato che il requisito è omesso in applicazione dell'art.41, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e xx.xx. (modificato dalla Legge 135/2012).Si chiede di chiarire quale sia la prescrizione da rispettare in sede di partecipazione.
Risposta III
Il requisito di cui al punto III.2.3 pagina 4 e 5 del bando di gara alinea D.3 relativo al fatturato in servizi tecnici deve intendersi omesso in applicazione dell'art. 41 comma 2 secondo periodo del decreto Legislativo 163 del 2006, come d'altronde previsto dal punto 2.4.2 del Disciplinare di Gara. Si precisa che non sono previste pertanto prescrizioni relative al fatturato, restano quelle relative ai servizi tecnici effettuati negli ultimi dieci anni.
IV Quesito
Si è inoltre rilevato che nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti non è stata fissata alcuna percentuale minima in capo alla mandataria. Si chiede, pertanto, di confermare la superiore affermazione.
Risposta IV
Non sono previste percentuali minime per i Sub - raggruppamenti temporanei di professionisti
V Quesito
Offerta tecnica art. 3.c del disciplinare di gara: Si chiede di precisare se il progetto definitivo richiesto all’art. 3.c del disciplinare di gara, dovrà essere
corredato dallo schema di contratto e dal capitolato speciale d’appalto come previsto all’art. 24 comma 3 del DPR n. 207/2010.
Risposta V
Il progetto definitivo va redatto in conformità dell’articolo 24 comma 3 del DPR n. 207/2010, pertanto comprensivo di CSA e Schema di contratto.
VI Quesito
Allegato CP , Tabelle per la determinazione dei corrispettivi per la progettazione definitiva ed esecutiva
L’art. 13 comma 9 CAPO 3 del CSA rimanda, per la determinazione dei corrispettivi per la progettazione
definitiva ed esecutiva, all’allegato CP: purtroppo tale allegato non risulta essere contenuto all’interno del
capitolato. Chiediamo pertanto di ricevere copia di tale calcolo.
Risposta VI
Il CSA con l’allegato CP sono presenti nel progetto preliminare approvato e pubblicato in sede di gara, più precisamente è riportato nelle ultime 5 pagine del CSA.
VII Quesito
Con riferimento agli elaborati del progetto preliminare posti a base della gara in oggetto, si chiede cortesemente di confermare che lo stato di fatto da prendere in considerazione (piante, prospetti, sezioni) sia quello riportato nella TAVOLA C “Rilievo laser scanner con individuazione dello stato fessurativo” per il suo più elevato grado di precisione rispetto agli altri elaborati di cui alle Tavole 02, 03, 06.
Risposta VII
Lo stato di fatto è da considerare quello riportato nei rilievi laser scanner sia del progetto preliminare che dei file Dwg consegnati in fase di sopralluogo .
VIII Quesito
Si chiede di confermare che le destinazioni d’uso degli ambienti da considerare nel Progetto definitivo siano quelle riportate negli elaborati Tavole 02, 03, 06 e comunque si chiede di specificare – al fine di eventuali ottimizzazioni funzionali – i limiti delle modifiche alle suddette destinazioni d’uso dei vari ambienti.
Risposta VIII
Le destinazioni d’uso sono quelle previste nel progetto preliminare. IX Quesito
Si chiede di specificare se, in particolare la Relazione di 40 pagine di cui all’art. 3.d) (Parte prima) del disciplinare di gara, così come le relazioni specialistiche che verranno allegate al progetto definitivo, siano
da intendersi uniche e riferite ad entrambi gli edifici (Palazzo dell’Emiciclo ed Ex G.I.) o se si debba produrre una relazione per ogni edificio.
Risposta IX
La relazione deve essere un unico elaborato che comprenda i due edifici. X Quesito
Con riferimento all’art.5.3. (Parte prima) del disciplinare di gara relativo al sopralluogo, stante le particolari caratteristiche degli edifici in oggetto e la necessità di far effettuare tale sopralluogo anche ai
progettisti indicati dall’Impresa, si chiede la possibilità di poter far effettuare tale visita anche ai progettisti che saranno muniti di delega da parte dell’Impresa concorrente.
Risposta X
È ammesso un secondo sopralluogo restando ferma la scadenza del 30/09/2013. XI Quesito
Con riferimento agli elaborati del progetto preliminare posti a base di gara in oggetto, si richiede di integrare i suddetti con una planimetria quotata che inquadri i due edifici oggetto dell’intervento, la sistemazione esterna di massima dell’area e le principali quote del terreno.
Risposta XI
La planimetria quotata è stata consegnata con il Cd in fase di sopralluogo e più precisamente con un file Dwg denominato”Planimetria generale 1-500” eseguita con il laser scanner.
XII Quesito
Esistono o meno dei vincoli o pareri posti dalla Soprintendenza Beni Ambientali Architettonici Storici Abruzzo (es: in sede di eventuale conferenza dei servizi) per gli interventi da eseguire?
In caso affermativo possono essere messi a disposizione delle imprese concorrenti?
Risposta XII
Logicamente essendo una gara in categoria prevalente OG2 i due edifici interessati sono vincolati ai sensi del D.lgs n. 42/2004 (vincolo monumentale), e si metteranno a disposizione delle imprese i file PDF da scaricare dal sito istituzionale del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nella sezione “Bandi di gara e contratti”
XIII Quesito
Abbiamo riscontrato una non corrispondenza, negli elaborati a base di gara. In particolare per l’edificio ex G.I. sono presenti due file:
1) Elaborati grafici Ex GI dove sono individuati lo stato di danno, il quadro fessurativo, il rilievo materico;
2) Tav 2 che rappresenta la pianta architettonica, con riferimenti dei punti di ripresa del rapporto fotografico.
Come mai, pur non coincidendo le planimetrie dei due elaborati(di cui al punto 1 e al punto 2) il cartiglio le definisce “piante stato di fatto” ?
Dobbiamo forse considerare la planimetria di cui al punto 2) come planimetria di progetto preliminare e quindi non di uno stato di fatto? In tal caso il progetto preliminare, approvato dalla SA e posto a base di gara è modificabile in sede di progettazione definitiva?
Risposta XIII
A tale quesito è stato già risposto con la Risposta VII , inoltre si fa presente che il progetto preliminare è certamente modificabile in fase di gara, in quanto il preliminare posto a base di gara è solo lo stato di fatto degli immobili dopo il danneggiamento subito dal sisma del 2009.
XIV Quesito
Con D.G.R. n. 385 del 27/05/2013, pubblicato sul BURA n. 70 del 26/07/2013, è stato approvato il Nuovo Prezziario Regionale 2013. Il Provvedimento aggiorna il vigente Prezziario anche ai sensi dell’art. 133 del D.lgs. 12/04/2006 n. 163. Chiediamo se i computi metrici estimativi debbano essere redatti con il nuovo Prezziario Regionale 2013 : è fondamentale fissare delle regole comuni per tutti i concorrenti per poter confrontare sullo stesso piano le
offerte tecnico-economiche proposte.
Risposta XIV
La S.A. comunica ai partecipanti al bando di gara che i computi metrici estimativi dovranno essere redatti utilizzando il Prezziario Regionale 2013 approvato con D.G.R. n. 385 del 27/05/2013, pubblicato sul BURA n. 70 del 26/07/2013
XV Quesito
Nel punto e.2) a pag. 15 del disciplinare di gara viene indicato: “gli elaborati devono essere preferibilmente di dimensioni non superiori al formato ISO A2 …etc.”.
Xxxxxxx constatato impaginando le tavole, che solo uno degli edifici (ex G.I. Maschile) rientra in tale formato nella scala 1:100. Per quanto riguarda l’edificio Emiciclo questo richiede il formato A1 per essere rappresentato in scala 1:100.
Cchiediamo quindi autorizzazione ad utilizzare, quando necessario, dei formati cartacei maggiori dell’ISO A2.
Risposta XV
La S.A. autorizza, nei casi in cui non sia possibile utilizzare il formato ISO A2, l’utilizzo del formato ISO A1 o ISO A0
XVI Quesito
Da un'analisi degli elaborati a base di gara risultano evidenti delle differenze sostanziali tra il rilievo laser scanner (da considerarsi come rilievo stato di fatto) e gli elaborati indicati nelle tavole 02 - 03 - 06, i quali riportano, comunque, nei frontespizi la dicitura "PIANTE STATO ATTUALE".
In suddette piante sono riportate le destinazioni d'uso dei singoli ambienti, risultano evidenti modifiche architettoniche varie (aperture e chiusure di vani, realizzazione di nuovi locali, modifiche della distribuzione della platea dell' auditorium con la conseguente eliminazione delle scale e degli spazi destinati al pubblico, rimodulazione degli ambienti destinati ai traduttori, aperture di collegamento tra l' auditorium e il cunicolo al piano interrato, ecc...).
Pertanto si chiede se i contenuti delle suddette tavole 02,03 e 06 siano da intendersi come indicazioni progettuali da sviluppare nel progetto definitivo.
Risposta XVI
La risposta a tale quesito è già stata fornita con le Risposte VII e XIII XVII Quesito
In riferimento all' offerta tecnica da produrre, al punto 3.b del Disciplinare di gara a pag 14/37 si chiede di redigere un progetto definitivo "in modo adeguato e idoneo all’ottenimento dei seguenti atti di assenso:
- parere di conformità in materia di prevenzione incendi ex art. 3 del d.P.R. n. 151 del 2011;
- parere igienico sanitario di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a), del d.P.R. n. 380 del 2001;
- autorizzazione storico-architettonica di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
- autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
- permesso di costruire o altro atto analogo di natura edilizia urbanistica;
- verifica e validazione positive ai sensi dell’articolo 112 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
Si chiede, pertanto, a tal riguardo se è necessario produrre degli elaborati specifici: per esempio, nel caso del parere di conformità in materia di prevenzione incendi, occorre redigere le appropriate tavole nelle quali siano indicate le soluzioni e redigere una relazione tecnica dedicata?
Oppure, nel caso dell’autorizzazione storico-architettonica e paesaggistica occorre redigere, rispettivamente, la relazione storico architettonica e la relazione paesaggistica di cui la DPCM 12/12/2005?
In definitiva gli elaborati da presentare in sede di offerta sono quelli elencati al punto c.1 pag 14/37 del suddetto Disciplinare?
Risposta XVII
Gli elaborati del definitivo devono soddisfare tutte le esigenze relative ai titoli abilitativi ed alle varie autorizzazioni e/o nullaosta elencati nel disciplinare secondo quanto stabilito dal DPR 207/2010.
XVIII Quesito
in riferimento all' offerta tecnica da produrre, al paragrafo 3, punto e.3 (pag.15) del Disciplinare di gara è scritto:
“Gli elaborati grafici devono essere preferibilmente di dimensioni non superiori al formato ISO A2 e devono essere sottoscritti dal concorrente e dal progettista;”
Attesa la grandezza degli edifici da riparare e le modeste dimensioni del formato ISO A2, rispettare tale indicazione comporterebbe elaborare grafici in scala 1:200 se non in scala 1:500.
Si chiede, pertanto, a tal riguardo, se è obbligatorio produrre gli elaborati nel succitato formato ISO A2 oppure è possibile usare formati superiori tipo ISO A0 e ISO A1 o comunque formati piegabili in formato A4.
Risposta XVIII
La risposta a tale quesito è già stata fornita con le Risposte XV XIX Quesito
Con riferimento al punto 2.4.1 del Disciplinare di Gara “Requisiti professionali e requisisti di ordine generale dei progettisti” in cui il progettista di cui al capo 2.4 deve disporre e indicare nominativamente i soggetti e persone fisiche che firmeranno il progetto definitivo ed esecutivo tra cui: un geologo ed un restauratore per interventi di restauro di superfici decorate di Beni Architettonici (art. 182 DLgs 42/2004)
Si chiede:
Il soggetto incaricato della progettazione può soddisfare la richiesta indicando i soggetti cui verrà affidato l’incarico per le specifiche prestazioni (ai sensi dell’art. 2222 del c.c.) senza costituire un Raggruppamento Temporaneo con soggetti che non hanno, né possono avere, requisiti specifici relativamente al punto 2.4.2?
Risposta XIX
Per quanto riguarda le modalità di costituzione dell’ambito che si riporta le stesse sono esplicitate nei punti seguenti il 2.4.1
XX Quesito
In caso di costituenda ATI tra Costruttori (Mandataria) e Progettista (Mandante) di cui al punto
2.4. lett. c del Disciplinare di Xxxx, in cui il Progettista intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs 163/2006, in quanto il Mandante composto - ai fini della progettazione - da più operatori economici riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera g) del D.Lgs 163/2006, presenta al suo interno un operatore sprovvisto del requisito relativo al personale tecnico medio annuo utilizzato di cui al punto 2.4.2 lett. d).
Si chiede:
Il contratto di avvalimento con il soggetto professionale estraneo al raggruppamento dovrà essere stipulato con il soggetto mandante (costituenda RTP) o direttamente con l’operatore (interno alla RTP) sprovvisto del requisito?
In caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico appartenente al medesimo gruppo (Impresa mandataria o altro operatore economico riunito in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera g) del D.Lgs 163/2006) in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (punto 5.1 lett c.3 del Disciplinare di Gara)?
Risposta XX
Il contratto di avvalimento dovrà essere necessariamente stipulato con il soggetto mandante (costituenda RTP).
La fattispecie che si illustra è disciplinata nell’art. 49 comma 2 lettera g del D.Lgs 163/2006
XXI Quesito
In riferimento alla risposta al quesito n 4 “Non sono previste percentuali minime per i Sub- Raggruppamenti temporanei di professionisti” si chiede se per il soddisfacimento dei requisiti di partecipazione possa essere idonea la partecipazione al Bando secondo il seguente tipo di Raggruppamento Verticale:
• punto 2.4.2. del Disciplinare di Gara - lett. b) (III. 2.3 del Bando di Gara) cat. Ig 100% operatore economico progettista X
cat. Id 100% operatore economico progettista X cat. III a/b 100% operatore economico progettista Y cat. III c 100% operatore economico progettista Y
• punto 2.4.2. del Disciplinare di Gara - lett. c)
cat. Ig “servizi di punta” operatore economico progettista X cat. Id “servizi di punta” operatore economico progettista X cat. III a/b “servizi di punta” operatore economico progettista Y cat. III c “servizi di punta” operatore economico progettista Y
• punto 2.4.2. del Disciplinare di Gara - lett. d) requisito raggiunto cumulativamente
1 unità operatore economico progettista X 7 unità operatore economico progettista Y
Risposta XXI
In riferimento al quesito il Raggruppamento nel suo complesso deve soddisfare i requisiti previsti nel bando e nel disciplinare di gara
XXII Quesito
Richiesta di verifica requisito Art. 263 DPR 207/2010 punto 2.4.2. del Disciplinare di Gara - lett.d).
Il caso in specie: Il titolare di uno Studio individuale X ha svolto attività di libero professionista con 4 collaboratori iscritti ai propri Albi professionali e con partita IVA personale, che hanno fatturato oltre il 50% del proprio lavoro direttamente al professionista X.
Si chiede: 1) detti consulenti su base annua (Allegato F1, 1.b), muniti di partita IVA, che firmano il progetto e che hanno fatturato almeno il 50% come desunto dalle loro dichiarazioni annuali IVA, uniti al Libero Professionista X, titolare dello studio, costituiscono 5 delle 8 unità richieste dal Bando di Gara? 2) è sufficiente indicare i nominativi dei consulenti nel richiamato punto 1.b dell’xxx.xx F1 –in quanto professionisti che X (che sottoscrive il progetto) intende impiegare nello svolgimento dell’incarico – , oppure questi – i consulenti - devono comunque apparire in mascherina e timbrare e firmare tutti gli elaborati di gara?
Risposta XXII
Nella fattispecie sottoposta la risposta non può che essere affermativa nel caso, ovviamente, che il fatturato risulti superiore al 50% come riportato nel punto d.1) pagina 12 del Capitolato speciale.
XXIII Quesito
Al punto 3) lett. e.2 il Disciplinare di Xxxx indica che gli elaborati di grafici devono essere preferibilmente di dimensioni non superiori al formato ISO A2; si chiede se la mascherina (o testalino) possa essere esterna, a bandiera, al richiamato formato A2.
Risposta XXIII
A tale quesito è già stato risposto con la Risposta XV
XXIV Quesito
In sede di sopralluogo ci è stato riferito che l’edificio denominato “Emiciclo” risulta essere termicamente alimentato dal retrostante edificio, non oggetto di intervento, che attualmente ospita gli uffici regionali attivi.
Si chiedono pertanto le caratteristiche termotecniche (portata, temperatura, ecc.) del fluido termovettore in entrata ed in uscita dall’edificio oggetto di intervento denominato “Emiciclo”.
Risposta XXIV
In riferimento al quesito proposto, essendo in corso i lavori di ammodernamento dell’impianto di climatizzazione (caldo-freddo), è previsto lo stacco dell’edificio denominato “Emiciclo” pertanto si dovrà provvedere alla realizzazione di un impianto autonomo.
XXV Quesito
Visto l’utilizzo in relazione geologica di una vita nominale pari a VN=100 anni (grandi opere, ponti, opere infrastrutturali e dighe di grandi dimensioni o di importanza strategica) e di una classe d’uso IV (edifici di importanza strategica);
Vista la Circolare applicativa delle NTC n.617 del 02.02.2009 al punto C2.4.1 che sottolinea
come, in riferimento alla tabella 2.4.I delle NTC, il carattere strategico di un’opera sia definito dalla classe d’uso e non dalla vita nominale;
Visto il recente parere interpretativo della Regione Xxxxxx Xxxxxxx (seduta n.5 del 27.09.2010) e del relativo quesito trasmesso al CSLLPP, che sottolinea che non vi sia relazione tra vita nominale e strategicità dell’opera ed è del parere che quanto previsto alla Tab.2.4.I delle NTC sia da interpretarsi applicando una vita nominale di 100anni a [grandi opere] e a [ponti, opere strutturali e dighe di grandi dimensioni o di importanza strategica];
Fatta salva la strategicità dell’opera, definita dalla classe d’uso IV con CU=2.0, coerentemente con quanto previsto dal punto 2.4.2 delle NTC;
Si richiede un chiarimento sulla vita nominale VN da utilizzare nell’ambito del progetto delle strutture, ovvero se debba essere assunto VN=100anni (grandi opere, ponti, opere infrastrutturali e dighe di grandi dimensioni o di importanza strategica) o VN=50anni (opere ordinarie, ponti opere infrastrutturali e dighe di dimensioni contenute o di importanza normale).
Risposta XXV
Gli edifici in oggetto non sono di importanza strategica e quindi classificati in classe d’uso II e quindi con una vita nominale Vn=50 anni
XXVI Quesito
Al capitolo 6 del Disciplinare di Gara "Cause di esclusione in fase di ammissione:", punto c.4), terzo paragrafo, viene indicata quale causa di esclusione la situazione in cui l'impresa abbia presentato dichiarazioni in merito alle quote di partecipazione o le parti di servizio che verranno svolte da ciascun operatore, in misura non compatibile con i propri requisiti di cui si è dichiarato di disporre. A tal proposito si chiede se è corretta l'interpretazione che tale causa di esclusione si riferisca essenzialmente alle sole Imprese di costruzioni e che non sia attuabile ai soggetti indicati per la progettazione e quindi, in caso di progettisti indicati partecipanti alla procedura in forma di raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi di progettazione non ancora costituiti, è consentita la partecipazione ad uno o più mandanti, quale ad esempio il restauratore, anche se sprovvisti dei requisiti di cui al capitolo 2.4.2 del Disciplinare di Gara, considerando inoltre che non necessariamente un restauratore è in possesso di servizi riferibili alle classi e categorie di cui all'art. 14 della legge n. 143 del 1949.
Risposta XXVI
A tale quesito è già stato risposto con la Risposta XIX XXVII Quesito
Quesito concernente la capacità tecnica di un raggruppamento temporaneo (articolo 90 lettera g) del quale il concorrente intende avvalersi con riferimento al personale tecnico come individuato al punto III.2.3 lettera d.3) del bando di gara (pag. 5/8) ed al punto 2.4 lettera b) del disciplinare di gara (/pag. 9/37)
Con riferimento alla prescrizione contenuta al punto III.2.3 lettera d) del bando di gara (pag. 5) meglio esplicitata, per quanto concerne al personale tecnico utilizzato, al punto 2.4.2. “lettera - quanto alla lettera d)” (pagina 12/37), si è avuto modo di verificare che nel novero dei soggetti da computare ai fini del personale, non è contemplata, nel caso di partecipazione di una Società di Ingegneria (società di capitali) la figura del direttore tecnico, mentre, per tale fattispecie è contemplata la figura dei soci professionisti attivi.
Considerato che la norma (articolo 263 del DPR 207/2010 e xx.xx.) alla lettera d) si riferisce
genericamente al “numero medio annuo di personale tecnico utilizzato … omissis …. “ ma non individua quale sia, ancorché di seguito specifica quale personale possa essere compreso, si ritiene che i direttori tecnici, prescindendo dalla circostanza che siano o meno dipendenti della Società, costituiscono a pieno titolo l’organico della Società, e sono individuati nell’organigramma come comunicato alla competente A.V.C.P.; a tal fine si rappresenta che per prassi consolidata, tali figure sono state sempre computate ai fini della dimostrazione del requisito.
Si chiede se nella stima del numero medio annuo di personale tecnico utilizzato possano essere computate le figure dei direttori tecnici
Risposta XXVII
Il personale non deve essere necessariamente dipendente, in quanto vanno indicate le professionalità utilizzate, pertanto i direttori tecnici di cui al quesito sopra citato possono essere conteggiati.
XXVIII Quesito
Per quanto attiene alla composizione di un eventuale raggruppamento orizzontale nella ipotesi in cui la mandataria sia una Società di Ingegneria (personale pari a 5 unità) , ed i mandanti siano una Società di professionisti (2 unità) ed un singolo professionista, oltre al giovane professionista, fatta salva la condizione che il personale tecnico della Società di Ingegneria e della Società di professionisti sia stato utilizzato secondo le prescrizioni normative (i migliori tre anni degli ultimi cinque anni),
Si chiede di voler confermare che per tale fattispecie, come previsto dalle richiamate norme, il conteggio complessivo del personale da computare risulta pari alla somma delle rispettive unità (5+2+1) e quindi il raggruppamento temporaneo risulta essere in possesso del prescritto requisito
Risposta XXVIII
Il conteggio indicato nel quesito è corretto, pertanto il raggruppamento temporaneo così come descritto è in possesso del requisito prescritto.
XXIX Quesito
Ai fini della redazione del progetto definitivo, oggetto del presente bando di gara, il DPR 207/2010 all'art. 24 comma 2 lett. N, indica la redazione del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza e non la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, come da voi richiesto nel Disciplinare di Gara al punto 3 lettera e.4, che invece dovrà essere redatto in sede di progetto esecutivo. Si chiede di chiarire quale sia il documento da presentare in sede di partecipazione al bando di gara.
Risposta XXIX
Le prescrizioni riportate nel disciplinare di gara non si riferiscono al contenuto del documento per la sicurezza, pertanto lo stesso dovrà essere redatto ai sensi dell’art. 24 comma 2 lettera n del DPR 207/10
XXX Quesito
Al punto n. 4 del Disciplinare di gara viene riportata la seguente dicitura: Contenuto della seconda busta interna <<Offerta economica>>. In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l’offerta economica e temporale, nonché la documentazione di cui al successivo Capo 4.3, fatte salve le eccezioni di seguito descritte nel seguito. Nel modello da Voi predisposto al fine di formulare l’offerta economica stessa troviamo, oltre a quanto richiesto al punto n,4 del Disciplinare di gara, le seguenti diciture:
(in caso di applicazione del principio affermato dal Consiglio di Stato, sez. III, 5 gennaio 2012, n. 212, aggiungere:)
Ai sensi degli articoli 86, comma 3-bis e 87, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, i costi di sicurezza aziendali, propri dell’impresa e diversi da
quelli non soggetti a ribasso, sono indicati nella misura del %
(
offerto. ( )
per cento) dell’importo dei lavori al netto del ribasso
(in presenza di lavori in economia previsti in progetto all’interno del contratto da affidare, aggiungere:)
ai sensi dell’articolo 179, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, il ribasso si applicherà anche al prezzo dei materiali previsti per l’esecuzione di lavori in economia, nonché alle spese generali e all’utile d’impresa relativi alla manodopera, ai trasporti e ai noli previsti per l’esecuzione di lavori in economia.
La nostra domanda è: l’impresa concorrente deve limitarsi a quanto richiesto dal Disciplinare di gara:
1. Dichiarazione del ribasso percentuale sull’importo dei lavori posti a base di gara
2. Dichiarazione del ribasso percentuale sull’importo dei corrispettivi per la progettazione (distinti tra progettazione definitiva ed esecutiva)
3. Dichiarazione di riduzione percentuale sul tempo di esecuzione dei lavori
Oppure deve produrre anche le dichiarazioni , inserite nel modello da Voi predisposto per la formulazione dell’offerta, che abbiamo riportato e SOTTOLINEATO nel presente documento?
Risposta XXX
Per quanto riguarda la prima dichiarazione, la stessa va redatta perché stabilito dalla normativa vigente.
per quanto riguarda la seconda dichiarazione, la stessa va dichiarata solo nel caso che nel progetto definitivo da redigere siano previsti lavori in economia
XXXI Quesito
Con riferimento alla gara indicata in oggetto si chiede di potere fornire i seguenti chiarimenti:
- dal progetto preliminare relativo all'edificio Emiciclo (tav.6) non si evince l'ubicazione delle centrali: termica, idrica ed antincendio, ci sono indicazioni particolari in merito alla loro ubicazione?
- è ammessa la realizzazione delle centrali all'esterno o di eventuale installazione di gruppi di condizionamento esterni anche in copertura (evidentemente in posizione schermata)?
- nel merito la Soprintendenza ha mai impartito particolari prescrizioni?
Risposta XXXI
Sul preliminare non sono riportate le centrali tecnologiche perché l’edificio denominato “Emiciclo” era approvvigionato con le centrali tecnologiche dell’edificio nuovo, collegato all’Emiciclo. Pertanto, come ribadito in tutti i sopralluoghi, dovranno essere realizzate
indipendenti dall’edificio nuovo attualmente utilizzato dal Consiglio regionale. Mentre per la seconda risposta è una fattispecie lasciata a discrezione dei progettisti e delle imprese partecipanti alla gara.
XXXII Quesito
"In merito alla classificazione sismica del suolo di fondazione degli edifici oggetto del presente bando di gara, dalla relazione geologica e relativo studio geotecnico allegato nella documentazione di gara, si riscontra che il suolo risulta essere di classe S2. Come prescritto dalla norma e come effettivamente svolto dal geologo incaricato, al fine di determinare le azioni sismiche di progetto per i vari stati limite sono necessarie elaborazioni di natura numerico- sperimentale ed analisi specifiche locali. Quanto fatto dal tecnico però è relativo ad una classe d'uso IV dell'edificio. Tuttavia, in seguito alla risposta al quesito XXV data dal servizio tecnico dell'Ente Committente, si apprende che la classe d'uso degli edifici è stata regredita alla classe
II. Pertanto, in seguito a tale variazione, i dati sismici (spettri di risposta sismica) elaborati dal geologo non sono più utilizzabili nelle analisi strutturali. Si chiede di poter aggiornare gli spettri sismici di progetto onde poter procedere con le analisi sismiche e le modellazioni strutturali".
Risposta XXXII
l’integrazione della relazione geologica redatta dal Dott.Geologo Xxxxx Xxxxxx, può essere scaricata dal sito istituzionale del Consiglio Regionale dell’Abruzzo nella sezione “Bandi di gara e contratti”
XXXIII Quesito
"In relazione al punto 2.4.1 del Disciplinare di Gara ;Requisiti professionali e requisisti di ordine generale dei progettisti; in cui si chiede che il progettista di cui al capo 2.4 deve disporre e indicare nominativamente i soggetti e persone fisiche che firmeranno il progetto definitivo ed esecutivo, pur dopo una scrupolosa lettura, non si evince in alcun modo in che termini devono essere configurati il geologo ed il restauratore: se devono essere semplicemente indicati dal progettista di cui al capo 2.4 o se devono essere mandanti del sub-raggruppamento temporaneo di professionisti. Si chiede a tal fine di chiarire il ruolo delle suddette figure professionali e di specificare le quote di partecipazione che tali figure devono avere all'interno del raggruppamento (in quanto non hanno i requisiti tecnici richiesti dal bando)."
Risposta XXXIII
Ogni professionista dovrà firmare gli elaborati di propria competenza, come riportato chiaramente nel punti 2.4.1. del disciplinare di gara
XXXIV Quesito
la ns società è in possesso della Cat. OG 2 Classifica IV, però non sufficiente per partecipare alla gara, si è deciso di ricorrere all'avvalimento totale della cat. OG2 per Cl. VI da parte del consorzio "XY";
In RTI con la ns società (capogruppo) ci sarà altra impresa (mandante) che usufruirà anche dell'avvalimento per la sola categoria OG 11 sempre da parte dello stesso consorzio "XY" DOMANDA:
Può lo stesso consorzio "XY" avvalire le due distinte società facenti parte dell'ATI che parteciperanno alla gara d'appalto ?
In fase di sopralluogo bisogna indicare anche i dati del consorzio "XY",(che avvalirà le due imprese) o è sufficiente indicare solo l'ATI che partecipa alla procedura ?
Risposta XXXIV
Nel caso sopra citato non occorre una RTI, in quanto l’avvalitore ha tutti i requisiti per l’OG2 e per la OG11;
XXXV Quesito
Con riferimento al punto 6a e/o 6b pagina 7 dell’Allegato A “QUALIFICAZIONE” il concorrente che partecipa in associazione temporanea di imprese quale opzione deve contrassegnare?
Risposta XXXV
Ogni impresa è riconducibile alla SOA primaria se ATI; XXXVI Quesito
Con riferimento al punto 14 pagina 12 dell’Allegato A “QUALIFICAZIONE” si chiede se esiste un patto di integrità/protocollo di intesa oppure se il punto in questione non va compilato.
Risposta XXXVI
Ogni impresa deve riempire lo spazio informativo; XXXVII Quesito
La ns società è in possesso della Cat. OG 2 IV classifica e relativamente alla risposta al quesito
n. XXXIV ha deciso di partecipare come impresa singola con avvalimento di entrambe le categorie OG2 ed OG11 In questo caso avendo già dichiarato il subappalto al 30 % di entrambe le categorie nell'ALLEGATO A punto 8.c) deve necessariamente produrre anche l'Allegato E? Leggendo anche il punto VI.3) lettera e) del bando di gara ed il punto 5.5 del disciplinare di gara e la dicitura qui sotto riportata testualmente "dell'ALLEGATO E" da Voi predisposto, a ns parere riteniamo non necessario in quanto la ns impresa, seppur con avvalimento, è qualificata per entrambe le categorie.
"Allegato E
Dichiarazione cumulativa - Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione – SUBAPPALTATORE assuntore di categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria per i quali il concorrente non è qualificato"
Risposta XXXVII
È necessario compilare esattamente l’allegato E; XXXVIII Quesito
La ns società ha effettuato il sopralluogo a nome dell'impresa singola, partecipando con avvalimento di entrambe le categorie il certificato da Voi rilasciato risulta sempre valido o bisogna fare nuova richiesta indicando che partecipiamo con avvalimento ?
Risposta XXXVIII
L’attestato di presa visione degli atti e del sopralluogo è sempre valido in caso di avvalimento;
XXXIX Quesito
si richiede cortesemente un chiarimento riguardante il punto 1.e dell'Allegato F2 del bando in oggetto della presente. In tale punto, riguardante il professionista che ricopre la carica di Direttore Tecnico di una società di ingegneria, si fa esplicitamente ed unicamente solo riferimento agli elenchi di professionisti di cui ai precedenti punti 1.# Ciò lascia presumere ai fini del bando di gara in oggetto venga richiesto che il Direttore Tecnico sia obbligatoriamente un socio professionista amministratore della società di cui al punto 1.a oppure un socio professionista non amministratore, un dipendente oppure un consulente su base annua che abbia fatturato alla società oltre il 50% del proprio fatturato IVA di cui al punto 1.b.
Considerando che tra i requisiti del Direttore Tecnico di cui all'articolo 254 comma 1 del DPR 207/2010 non vi è alcun vincolo di fatturato verso la società di ingegneria, si richiede di chiarire se ai sensi del bando in oggetto della presente il ruolo di Direttore Tecnico di una società di ingegneria può essere ricoperto da un consulente su base annua, iscritto al relativo albo professionale e munito di partita IVA, e ciò a prescindere da un qualsiasi vincolo di fatturato minimo verso la società. Ciò ovviamente fermo gli altri requisiti richiesti dal citato articolo del DPR 207/2010
Risposta XXXIX
Può essere ricoperto da un consulente su base annua, iscritto al relativo albo professionale;
XL Quesito
Si chiede alla stazione appaltante se in caso di costituenda ATI di progettisti indicati è applicabile la determina n. 37 del 27/3/13 dell’AVCP che elimina l’obbligo di corrispondenza delle quote di partecipazione all’ATI da parte delle mandanti ed i rispettivi requisiti di partecipazione.
Risposta XL
L’ATI, se costituita va regolamentata secondo le indicazioni, e le richieste presenti nella documentazione di gara;
XLI Quesito
Il soggetto incaricato della progettazione può soddisfare la richiesta semplicemente indicando i soggetti (GEOLOGO e RESTAURATORE) cui verrà affidato l’incarico per le specifiche prestazioni (ai sensi dell’art. 2222 del c.c.) senza costituire un Raggruppamento Temporaneo con soggetti che non hanno, né possono avere, requisiti specifici relativamente al punto 2.4.2 oppure, nonostante suddetti soggetti (GEOLOGO e RESTAURATORE) non abbiano i requisiti specifici relativamente al punto 2.4.2, devono essere inseriti quali mandanti in un A.T.P. ?
Risposta XLI
Tale quesito ha avuto già l’esito nelle seguenti risposte: III, XIX, XXI,XXII,XXVI,XXXII;
XLII Quesito
visto che la scadenza della procedura di gara è stata posticipata al 9 dicembre 2013 ore 12:00; visto che la polizza fidejussoria da noi già stipulata ha valenza dal 8.11.2013 all'8.11.2014 come richiesto dal punto b.2 del disciplinare di gara;
si chiede se detta polizza resta valida e può essere allegata alla documentazione di gara, visto che nel medesimo punto b.2 si specifica che detta cauzione deve avere validità non inferiore a 360 giorni.
È quindi necessario ripredisporre nuova polizza con validità dal 9.12.2013 al 9.12.2014 ?
Risposta XLII
Va adeguata al punto b.2 del disciplinare di gara; XLIII Quesito
Risposta XLIII
Si conferma quanto indicato nelle precedenti faq e nell’addendum della relazione geologica integrativa, le caratteristiche del suolo sono uguali per tutti gli eventuali partecipanti.
XLIV Quesito
QUESITO PRECEDENTE
In merito al punto 14) dell'Allegato A a pag. 12, si chiede una risposta definitiva e cioè, se lo stesso deve essere depennato, quindi non preso in considerazione, in quanto non esiste nessun patto di stabilità.
INTEGRAZIONE
Resta comunque ad oggi uficiale la risposta sul sito sezione chiarimenti qui sotto riportata: XXXVI Quesito Con riferimento al punto 14 pagina 12 dell’Allegato A “QUALIFICAZIONE” si chiede se esiste un patto di integrità/protocollo di intesa oppure se il punto in questione non va compilato. Risposta XXXVI Ogni impresa deve riempire lo spazio informativo
Risposta XLIV
In merito al punto 14) dell’Allegato A il campo relativo al patto di integrità/protocollo d’intesa, lo stesso va depennato.
XLV Quesito
La Nostra Società XXX è in possesso della categoria OG2 CL. V e categoria OG11 CL. IV BIS pertanto ha deciso di partecipare in A.T.I. con la Società YYY in possesso della categoria OG2 CL. IV.
Deve compilare l'allegato "E" con riguardo al subappalto?
Risposta XLV